Processo UFSC. Adozione completa. Adozione completa in Svizzera o all estero. Operazione Adozione. n del 1 gennaio 2011 (Stato: 1 novembre 2011)
|
|
- Renzo Di Stefano
- 6 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Operazione Adozione Adozione completa
2 Indice 0 Visione sistematica 4 1 Documento giustificativo Decisione da parte di un autorità concernente l adozione completa Adozione di un figlio straniero Adozione di un figlio svizzero 5 2 Competenza Competenza per territorio Adozione in Svizzera Adozione all estero Competenza per materia Ricusazione 6 3 Esame In generale Decisione dell'autorità di vigilanza Effetti Filiazione Nomi Cittadinanza Familiari della persona adottata Coniuge Partner Figlio 8 4 Preparazione della documentazione Dati non disponibili Dati disponibili 9 5 Documentazione 10 6 Comunicazioni ufficiali 10 7 Rilascio di estratti del registro Certificato di famiglia Atto di origine Conferma di documentazione 11 8 Archiviazione dei documenti giustificativi Comunicazione o decisione di adozione Corrispondenza 11 2/11
3 Tabella delle modifiche Modifica dal 1 novembre 2011 Numero Numero 6 NUOVO Precisazione dei dati Precisazione dei dati 3/11
4 0 Visione sistematica Partenza Decisione adozione completa 1 Documento giustificativo 1.1 Decisione da parte di un autorità concernente l adozione completa Adozione di un figlio straniero Adozione di un figlio svizzero Sono interessate persone nel sistema? sì Appurare il tipo di adozione Decisione straniera riconosciuta? sì Competenza sì Esame materiale e formale Preparazione della documentazione no no no Documentazione non obbligatoria Interruzione: appurare la situazione Interruzione: in caso di ricusazione consegna del caso Rilevamento retroattivo della persona/ delle persone 2 Competenza 2.1 Competenza per territorio Adozione in Svizzera Adozione all estero 2.2 Competenza per materia 2.3 Ricusazione 3 Esame 3.1 In generale 3.2 Decisione dell'autorità di vigilanza 3.3 Effetti Filiazione Nomi Cittadinanza 3.4 Familiari della persona adottata Coniuge Partner Figlio 4 Preparazione della documentazione 4.1 Dati non disponibili 4. 2 Dati disponibili 5 Documentazione Dati disponibili? no Mandato di rilevamento retroattivo o di rilevamento 6 Comunicazioni ufficiali sì Dati aggiornati? sì no Documentare gli eventi esteri mancanti 7 Rilascio di estratti del registro 7.1 Certificato di famiglia 7.2 Atto di origine 7.3 Conferma di documentazione Documentazione Comunicazioni ufficiali 8 Archiviazione dei documenti giustificativi 8.1 Comunicazione o decisione di adozione 8. 2 Corrispondenza Rilascio di estratti dal registro Archiviazione dei documenti giustificativi Fine 4/11
5 1 Documento giustificativo 1.1 Decisione da parte di un autorità concernente l adozione completa È stata emessa, da un autorità svizzera o straniera, una decisione passata in giudicato (decisione, decreto, sentenza) o una comunicazione ufficiale concernente un adozione completa Adozione di un figlio straniero Se è stato adottato un figlio straniero, non è necessario documentare l adozione nel registro dello stato civile se nessuno degli adottanti possiede la cittadinanza svizzera e se nessuno degli interessati figura nel registro dello stato civile o in quello delle famiglie. È fatto salvo l aggiornamento del registro cartaceo dello stato civile se la nascita del figlio adottato è stata documentata in Svizzera Adozione di un figlio svizzero Se è stato adottato un figlio svizzero, l adozione deve essere documentata anche se nessuno degli adottanti possiede la cittadinanza svizzera. 2 Competenza 2.1 Competenza per territorio La competenza per la documentazione è retta, nell ambito del diritto federale, dall organizzazione giudiziaria cantonale (art. 43 cpv. 1 OSC e art. 2 cpv. 2 lett. b o cpv. 3 OSC). L ufficio dello stato civile del luogo di conservazione deve aggiornare i registri cartacei dello stato civile Adozione in Svizzera In mancanza di un disciplinamento cantonale, per la documentazione dell'adozione è competente l'ufficio dello stato civile nella sede dell'autorità preposta all'adozione Adozione all estero L adozione avvenuta all estero va documentata nel Cantone di origine dell adottante. Se quest ultimo è uno straniero coniugato con una cittadina svizzera, la documentazione compete al Cantone di origine della sua coniuge. Se soltanto il figlio possiede la cittadinanza 5/11
6 svizzera, l adozione va documentata nel Cantone d origine del figlio. Se il figlio è straniero ma è nato in Svizzera, l adozione va aggiornata nel registro delle nascite. Se la persona per cui occorre determinare la competenza possiede varie attinenze comunali, la documentazione spetta all ufficio dello stato civile al quale sono stati trasmessi i documenti esteri per tale scopo. Se nessuna delle persone interessate dall adozione possiede la cittadinanza svizzera e il figlio adottato non è nato in Svizzera, la documentazione dell adozione spetta all ufficio dello stato civile del luogo di domicilio o, se successivamente va documentato un evento avvenuto in Svizzera, l ufficio dello stato civile del luogo dell evento. 2.2 Competenza per materia L adozione completa fa acquistare al figlio una nuova identità. L evento dell adozione e le informazioni sull identità precedente rientrano nel segreto dell adozione (art. 268b CC). Se una persona coniugata al momento della richiesta adotta il figlio del coniuge, l adozione non modifica il rispettivo rapporto di filiazione; i relativi dati sulla filiazione non vengono aggiornati. Se la richiesta di adozione è stata presentata soltanto dopo che il figlio ha compiuto 18 anni, l adozione completa non comporta alcun effetto sulla cittadinanza (art. 267a CC; art. 7 LCit). Un adozione avvenuta all estero è riconosciuta e iscritta nel registro dello stato civile alle condizioni di cui all articolo 78 LDIP mediante decisione dell autorità cantonale di vigilanza (art. 32 LDIP in combinazione con l art. 23 cpv. 1 OSC). 2.3 Ricusazione Per la documentazione riguardante l adozione, i collaboratori dell'ufficio dello stato civile sono tenuti a rispettare l'obbligo di ricusazione (cfr. art. 89 cpv. 3 OSC). 3 Esame 3.1 In generale Occorre verificare se la decisione è passata in giudicato. La comunicazione o la decisione riguardante l adozione completa deve essere firmata in copia originale oppure autenticata come copia corrispondente all originale. Le comunicazioni relative alla decisione non conformi al regolamento vanno respinte, poiché non soddisfano i requisiti giuridici di un documento giustificativo (art. 43 cpv. 6 OSC). 6/11
7 3.2 Decisione dell'autorità di vigilanza L autorità di vigilanza del Cantone di origine della persona che ha adottato il minore decide del riconoscimento di un adozione avvenuta all estero (art. 78 cpv. 1 LDIP). Se si tratta di un adozione congiunta, decide l autorità di vigilanza del Cantone di origine del coniuge oppure, se questi non possiede la cittadinanza svizzera, l autorità di vigilanza del Cantone d origine della moglie. Se soltanto il figlio possiede la cittadinanza svizzera, decide l autorità di vigilanza del suo Cantone di origine. Se il figlio è straniero, ma nato in Svizzera, e nessuno degli adottanti possiede la cittadinanza svizzera, decide l autorità di vigilanza del Cantone in cui è avvenuta la nascita. Se la persona per cui occorre accertare la competenza possiede attinenze comunali in vari Cantoni, decide l autorità di vigilanza che ha ricevuto l atto di adozione. Se una persona interessata dall adozione figura nel registro dello stato civile, occorre esaminare se l adozione è valida per il diritto svizzero anche se nessuno possiede la cittadinanza svizzera. La decisione compete al Cantone di domicilio o, se successivamente va documentato un evento, al Cantone in cui è avvenuto l evento. Per valutare se si tratta di un adozione completa valida per il diritto svizzero o soltanto di una cosiddetta adozione semplice (cfr. processo n. 33.3), l autorità di vigilanza può fondarsi sulle informazioni (traduzione sommaria e conferma dell autenticità del documento) della competente rappresentanza svizzera. 3.3 Effetti Filiazione L adozione completa cancella il precedente rapporto di filiazione; è fatto salvo quello con il genitore coniugato con l adottante (art. 267 cpv. 2 CC). I dati sulla filiazione di un figlio adottato vanno documentati di nuovo. Si riferiscono al momento in cui è stato istituito il rapporto di filiazione, ossia al momento dell adozione. Sono fatti salvi i dati relativi al genitore coniugato con l adottante, che non vengono aggiornati Nomi Secondo il diritto svizzero, l adozione comporta effetti sul cognome sia per le persone maggiorenni sia per quelle minorenni o interdette. In casi particolari l autorità competente può autorizzare, in virtù di una richiesta corrispondente, a portare il cognome precedente. Il figlio adottato da una persona singola ne riceve il cognome. Se è stato adottato congiuntamente o dalla persona coniugata con il genitore biologico, riceve il cognome di famiglia dei coniugi. Se questi non hanno un cognome comune, il cognome del figlio adottato va desunto dalla decisione. 7/11
8 Se è stata adottata una persona coniugata, l adozione comporta effetti sul nome da celibe/ nubile. Non è rilevante se porta tale cognome da solo o unitamente a quello del coniuge oppure se porta il cognome acquisito con il matrimonio. In occasione dell adozione è possibile dare nuovi nomi al figlio (art. 267 cpv. 3 CC). Tale procedura deve risultare dalla decisione; una notifica a posteriori non è possibile. Se il figlio adottato è domiciliato all estero, l uso del cognome è retto dall articolo 37 LDIP Cittadinanza Al momento dell adozione, l attinenza comunale e la cittadinanza cantonale del figlio minorenne che possedeva già la cittadinanza svizzera sono sostituite con quelle dell adottante (art. 267a CC). Per contro, l adozione di una persona maggiorenne o interdetta non comporta effetti in materia di cittadinanza. Dalla decisione svizzera di adozione deve risultare se si tratta dell adozione di un minore (art. 264 segg. CC) oppure di una persona maggiorenne o interdetta (art. 266 CC). Il diritto svizzero disciplina la questione della maggiore o della minore età anche in caso di decisione straniera (art. 35 LCit). Con l adozione il figlio straniero minorenne riceve la cittadinanza svizzera (art. 7 LCit) nonché la cittadinanza cantonale e l attinenza comunale dell adottante. Con l adozione il figlio minorenne perde la cittadinanza svizzera se è adottato da una persona straniera di cui possiede già o acquista per legge la cittadinanza. La cittadinanza non è persa se con l adozione è istituito o sussiste già un rapporto di filiazione con un genitore svizzero (art. 8a cpv. 1 e 1 bis LCit). 3.4 Familiari della persona adottata Coniuge Una persona sposata può essere adottata soltanto con il consenso del coniuge (art. 266 cpv. 2 CC). Con il consenso, il cambiamento di cognome conseguente per legge all adozione si estende alle persone il cui cognome risulta da quello della persona adottata Partner L adozione non produce effetti sullo stato civile del partner registrato della persona adottata Figlio Se è adottato un genitore del figlio, occorre aggiornare i dati sul rapporto di filiazione, che si riferiscono al momento dell adozione. 8/11
9 Gli effetti dell adozione sul cognome si estendono al figlio che al momento dell adozione portava il cognome del genitore adottato. Se l adozione comporta effetti sulla cittadinanza, questi si estendono ai figli del genitore adottato che al momento dell adozione possedevano la cittadinanza del genitore adottato. I dati riguardanti la filiazione, i cognomi e la cittadinanza sono aggiornati nell operazione Persona con la funzione «nuova iscrizione». 4 Preparazione della documentazione 4.1 Dati non disponibili Se i dati delle persone interessate dall'adozione non sono disponibili nel sistema, va eventualmente effettuato il rilevamento retroattivo (cfr. processo n. 30.1). Le persone che non possiedono la cittadinanza svizzera vanno rilevate nel registro dello stato civile (cfr. processo n. 30.3). Se i dati del figlio straniero nato all estero non sono noti o sono incompleti al momento dell adozione, per il rilevamento bastano dati minimi conformemente al numero 2.1 delle direttive n del 1 ottobre Essi possono essere desunti dalla decisione di adozione e non devono essere comprovati. Se anche il cognome del figlio prima dell adozione non è noto, al momento del rilevamento occorre documentare, come ausilio, il cognome che il figlio ha ricevuto con l adozione. Se con l adozione il figlio perde la cittadinanza svizzera e se i dati disponibili dei genitori adottivi stranieri sono incompleti, per il rilevamento bastano dati minimi conformemente al numero 2.1 delle direttive n del 1 ottobre 2008, se i genitori sono domiciliati all estero. In via eccezionale i dati possono essere desunti dalla decisione di adozione e devono essere comprovati in vista del rilevamento nel registro dello stato civile soltanto se le persone interessate sono domiciliate in Svizzera. Se la documentazione dell adozione non è necessaria conformemente al numero 1.1.1, è fatto salvo l obbligo di comunicazione (trasmissione del documento all amministrazione comunale del luogo di domicilio o di soggiorno conformemente all art. 49 OSC). 4.2 Dati disponibili In base alle informazioni disponibili occorre verificare che i dati consultabili nel sistema sono corretti, completi e aggiornati (art. 16 cpv. 1 lett. c OSC). Se risulta che i dati disponibili concernenti lo stato civile di una persona interessata dall'adozione non sono corretti, completi o aggiornati, il processo deve essere interrotto fino a quando non sono stati comprovati e documentati tutti gli eventi non ancora documentati verificatisi prima che l'adozione abbia acquisito validità giuridica. 9/11
10 5 Documentazione L adozione completa va documentata non appena i dati aggiornati (secondo la regola x 1, ossia stato il giorno prima della decisione) di tutte le persone interessate sono disponibili nel sistema. Se familiari (coniuge, figli) dell adottato sono interessati dall adozione, la procedura di documentazione va estesa a tali persone o, se il sistema lo richiede, occorre invitare il competente ufficio dello stato civile a espletare tale procedura. L aggiornamento è effettuato nell operazione Persona con la funzione «nuova iscrizione». 6 Comunicazioni ufficiali La trasmissione dei dati all amministrazione comunale del luogo di domicilio delle persone interessate dall'adozione (art. 49 cpv. 1 lett. b OSC); agli organi dell AVS (art. 53 cpv. 1 OSC) avviene automaticamente e in forma elettronica o, in assenza di allacciamento del Comune interessato, in forma cartacea (art. 49 cpv. 3 OSC). A seconda del caso seguono altre comunicazioni all autorità tutoria del luogo di domicilio del figlio, se l adozione è avvenuta all estero (art. 50 cpv. 1 lett. f OSC); all ufficio dello stato civile del luogo di origine dell interessato (art. 49a cpv. 2 lett. b OSC). Se la nascita in Svizzera del figlio adottato è stata documentata in un registro delle nascite cartaceo, occorre inoltre inviare una comunicazione ufficiale all ufficio dello stato civile del luogo di nascita. Questi iscrive l adozione come annotazione a margine e sostituisce l iscrizione iniziale con un frontespizio. Se i dati del figlio adottato sono stati trascritti da un registro delle famiglie, occorre inoltre inviare comunicazioni ufficiali agli uffici dello stato civile di tutti i luoghi di origine dei genitori, incaricandoli di effettuare le radiazioni prescritte, se tali procedure non rientrano nella propria competenza. Le altre comunicazioni sono rette dal diritto cantonale. 10/11
11 7 Rilascio di estratti del registro 7.1 Certificato di famiglia I coniugi che hanno adottato un figlio possono richiedere un nuovo certificato di famiglia (modulo 7.4). Il certificato di famiglia che non è più valido può essere restituito e sostituito gratuitamente. Lo stesso vale anche per il certificato di famiglia riguardante il matrimonio da cui è nato il figlio adottato. 7.2 Atto di origine In seguito alla modifica dello stato civile, l'atto d'origine non è più valido poiché i dati non sono più aggiornati. Il Comune di domicilio o di soggiorno della persona interessata può richiedere il deposito di un nuovo atto d origine. 7.3 Conferma di documentazione Su richiesta della rappresentanza svizzera, viene confermata la validità per il diritto svizzero dell'adozione avvenuta all'estero. Allo stesso tempo sono certificati gli effetti sul cognome e sulla cittadinanza per permettere l'aggiornamento del registro d'immatricolazione e il corretto rilascio di eventuali documenti d'identità. L'autorità di vigilanza può anche rilasciare tale conferma nell'ambito della decisione relativa alla documentazione dell'adozione effettuata all'estero (art. 32 LDIP). 8 Archiviazione dei documenti giustificativi 8.1 Comunicazione o decisione di adozione La decisione svizzera o straniera di adozione o la comunicazione ufficiale va conservata quale documento giustificativo per la documentazione elettronica. Se la sentenza è stata emessa all estero, va conservata insieme ai documenti giustificativi anche la decisione dell autorità di vigilanza concernente il riconoscimento. 8.2 Corrispondenza L eventuale corrispondenza a carattere probatorio va conservata. R:\PRIVAT\EAZW\EAZW\30 Fachprozesse\33 Kindsverhältnis\33.2 Volladoption im Inland oder im Ausland\ 33.2 Processo_Adozione completa_i 5_Nov 11_V 2.0 i.doc 11/11
Cambiamento del nome
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Cambiamento del nome in seguito
DettagliDichiarazione di scomparsa
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Operazione Dichiarazione di
DettagliRevoca della dichiarazione di scomparsa
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Revoca della dichiarazione
DettagliAccertamento della paternità
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC. 33.5 del 15 ottobre 2009 Operazione
DettagliPerdita cittadinanza svizzera
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Perdita della cittadinanza
DettagliAnnullamento della naturalizzazione
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC n. 35.6 del 1 giugno 2010 (Stato:
DettagliProcesso UFSC. n del 15 dicembre 2004 (Stato: 1 gennaio 2011)
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC n. 31.6 del 15 dicembre 2004
DettagliProcesso UFSC. n del 15 ottobre 2009 (Stato: 1 gennaio 2011)
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Revoca della presunzione di
DettagliProcesso UFSC. n del 1 aprile 2010 (Stato: 1 maggio 2013) Acquisto della cittadinanza svizzera per naturalizzazione. Operazione cittadinanza
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Operazione cittadinanza Naturalizzazione
DettagliDichiarazione concernente il cognome
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Dichiarazione concernente il
DettagliProcesso UFSC. Nr del 1 giugno 2017 (stato 1 gennaio 2018) Transazione Adozione. (adozione in Svizzera e all estero e relativo annullamento)
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Transazione Adozione (adozione
DettagliAggiornamento in casi particolari
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Aggiornamento dei dati concernenti
DettagliOrdinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 aprile 2004 1 sullo stato civile è modificata come segue: Art. 5 cpv. 1 frase introduttiva e
DettagliScioglimento matrimonio in Svizzera o all'estero
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Scioglimento del matrimonio
DettagliControllo finale e microfilmatura
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Direttive UFSC Controllo finale della completezza
DettagliInformazione destinata ai tribunali e alle autorità amministrative. nuova regolamentazione delle comunicazioni agli uffici dello stato civile
BUNDESAMT FÜR JUSTIZ OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA UFFIZI FEDERAL DA LA GIUSTIA EIDG. AMT FÜR DAS ZIVILSTANDSWESEN OFFICE FÉDÉRAL DE L ÉTAT CIVIL UFFICIO FEDERALE DELLO STATO
DettagliCittadinanza di stranieri
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Direttive UFSC Designazione della cittadinanza
DettagliProcesso UFSC. no. 33.7 del 15 ottobre 2009. Revoca della presunzione di paternità o del riconoscimento in Svizzera o all estero
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Revoca della presunzione di
DettagliProcesso tecnico UFSC
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo tecnico UFSC Nascita in Svizzera
DettagliProcesso UFSC. n del 15 dicembre 2004 (Stato: 1 gennaio 2013) Nascita in Svizzera di un bambino con filiazione nota. Transazione Nascita
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Nascita in Svizzera di un bambino
DettagliAccertamento della paternità
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Operazione Rapporto di filiazione
DettagliRegistri cartacei dello stato civile
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Direttive UFSC I registri cartacei dello
DettagliOrdinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del 6 ottobre 06 Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza del 8 aprile 004 sullo stato civile è modificata come segue: Art. cpv. lett. c Essi possono
DettagliOrdinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del Il Consiglio federale svizzero, ordina: I L'ordinanza del 8 aprile 004 sullo stato civile è modificata come segue: Art. cpv. lett. c Essi possono incaricare
DettagliDecisioni del Consiglio degli Stati del Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del (maggioranza: adesione)
Decisioni del Consiglio degli Stati del 7.06.0 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del.09.0 (maggioranza: adesione) Codice civile (Cognome e cittadinanza) Modifica del... L Assemblea federale
DettagliCognome/cittadinanza e diritto di protezione degli adulti
Eidgenössisches Dipartimento federale Justiz- di und giustizia Polizeidepartement e polizia DFGP EJPD Bundesamt Ufficio federale für Justiz di giustizia BJ UFG Direktionsbereich Ambito direzionale Privatrecht
DettagliIstruzioni tecniche Infostar
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Settore Infostar SIS Istruzioni tecniche Infostar N. 2 del 1 marzo 2016 Rilevamento
DettagliProcesso UFSC. n del 1 dicembre 2016 (Stato: 1 febbraio 2017) Transazione Riconoscimento. (Riconoscimento di un figlio in Svizzera e all estero)
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC n. 33.1 del 1 dicembre 2016
DettagliNascita di un figlio di genitori stranieri
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Circolare UFSC Documentazione della nascita
DettagliProcesso tecnico UFSC
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo tecnico UFSC Morte in Svizzera di
DettagliOrdinanza sugli emolumenti in materia di stato civile
Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) Modifica del 4 giugno 2010 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 ottobre 1999 1 sugli emolumenti in materia di stato civile
DettagliDomande e risposte sul nuovo diritto dei cognomi
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Domande e risposte sul nuovo diritto dei cognomi 1) Dove posso trovare le nuove disposizioni legali? Le modifiche del
DettagliRilevamento di persone
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Direttive UFSC Rilevamento di persone straniere
DettagliI 20 Documentazione dei dati personali di stranieri
BUNDESAMT FÜR JUSTIZ OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA UFFIZI FEDERAL DA LA GIUSTIA EIDG. AMT FÜR DAS ZIVILSTANDSWESEN OFFICE FÉDÉRAL DE L ÉTAT CIVIL UFFICIO FEDERALE DELLO STATO
DettagliOrdinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del 27 marzo 2013 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 aprile 2004 1 sullo stato civile è modificata come segue: Art. 16 cpv. 7 e 8 7
DettagliCodice civile. (Cognome e cittadinanza) Modifica del 30 settembre 2011
Codice civile (Cognome e cittadinanza) Modifica del 30 settembre 2011 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
DettagliComunicazioni ufficiali UFSC
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Comunicazioni ufficiali UFSC Richiesta d
DettagliRichiesta di CITTADINANZA ELENCO DEI DOCUMENTI DA PORTARE PER LA COMPILAZIONE:
Richiesta di CITTADINANZA Appuntamento il giorno alle ore P.A.S.S. Porta di Accesso ai Servizi Sociali Tel. 035 399 888 ELENCO DEI DOCUMENTI DA PORTARE PER LA COMPILAZIONE: A. CONCESSIONE PER MATRIMONIO
DettagliOrdinanza sugli emolumenti in materia di stato civile
Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) 172.042.110 del 27 ottobre 1999 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 48 capoverso 4 del Codice civile 1 (CC);
DettagliMatrimonio in Svizzera
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Operazione «Matrimonio» Matrimonio
DettagliRiconoscimento in Svizzera
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Processo UFSC Riconoscimento di un figlio
DettagliComunicazioni ufficiali UFSC
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Comunicazioni ufficiali UFSC Impedire la
DettagliA. CONCESSIONE PER MATRIMONIO
Coordinamento degli sportelli per l immigrazione DOCUMENTI DA PORTARE PER LA RICHIESTA DI CITTADINANZA A. CONCESSIONE PER MATRIMONIO REQUISITI: La cittadinanza, ai sensi dell articolo 5 della legge 5 febbraio
DettagliINFOSTAR Funzione Ufficio dello stato civile speciale, nonché trattamento delle decisioni giudiziarie e amministrative
BUNDESAMT FÜR JUSTIZ OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA UFFIZI FEDERAL DA LA GIUSTIA EIDG. AMT FÜR DAS ZIVILSTANDSWESEN OFFICE FÉDÉRAL DE L ÉTAT CIVIL UFFICIO FEDERALE DELLO STATO
Dettaglidel 28 aprile 2004 (Stato 1 gennaio 2015)
Ordinanza sullo stato civile (OSC) 211.112.2 del 28 aprile 2004 (Stato 1 gennaio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 40, 43a, 44 capoverso 2, 45a capoverso 3, 48, 103 e, titolo finale,
DettagliOrdinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del 28 giugno 2006 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile 1 è modificata come segue: Preambolo visti gli
DettagliOrdinanza sullo stato civile (OSC)
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del... 2006 (progetto 10.01.06) Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile 1 è modificata come segue: Preambolo
DettagliCodice civile svizzero
Codice civile svizzero (Adozione) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 2014 1, decreta: I Il libro secondo
DettagliCodice civile svizzero
Codice civile svizzero (Dell adozione) Modifica del... L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del... 1, decreta: I Il Libro secondo del Codice civile
DettagliOrdinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio a stranieri (ODV) dell 11 agosto 1999 Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 25 capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 1931 1
DettagliModalità di collaborazione tra le autorità dello stato civile e le autorità preposte all asilo
1 04-08-01 Modalità di collaborazione tra le autorità dello stato civile e le autorità preposte all asilo La presente circolare è stata emanata d'intesa con il comitato della Conferenza delle autorità
DettagliRegolamento sullo stato civile (del 29 marzo 2011)
Regolamento sullo stato civile (del 29 marzo 2011) 4.1.2.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO richiamati: la Legge di applicazione e complemento del Codice civile svizzero del 18 aprile
DettagliPromemoria sulla dichiarazione dell autorità parentale congiunta presso l ufficio dello stato civile in Svizzera n. 152.3
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Stato: Luglio 2014 Promemoria sulla dichiarazione
DettagliRichiesta di una rendita di vecchiaia
Per favore non unire i vostri documenti Richiesta di una rendita di vecchiaia 1. Dati personali 1.1 1.2 Tutti i nomi 1.3 1.5 Sesso maschile femminile 1.4 Numero d'assicurato 1.6 Stato civile celibe / nubile
DettagliArt. 93 (Esenzione fiscale)
Art. 93 (Esenzione fiscale) 1. In tutti i casi di cambiamento di nomi e cognomi perchè ridicoli o vergognosi o perchè rivelanti origine naturale, le domande e i provvedimenti contemplati in questo capo,
DettagliLegge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri
Legge federale sul trattamento di dati personali in seno al Dipartimento federale degli affari esteri 235.2 del 24 marzo 2000 (Stato 1 novembre 2015) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
DettagliStatistica svizzera del movimento naturale della popolazione: Elenco delle caratteristiche degli annunci alla statistica
Dipartimento federale dell interno DFI Bundesamt für Statistik BFS Office fédéral de la statistique OFS Ufficio federale di statistica UST 01 Popolazione Neuchâtel, 01 marzo 2017 Statistica svizzera del
DettagliOrdinanza sullo stato civile (OSC) Capitolo 1: Disposizioni generali. del 28 aprile 2004 (Stato 1 luglio 2008)
Ordinanza sullo stato civile (OSC) 211.112.2 del 28 aprile 2004 (Stato 1 luglio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 40, 43a, 44 capoverso 2, 45a capoverso 3, 48, 103 e, titolo finale,
Dettaglidel 28 aprile 2004 (Stato 1 gennaio 2008)
Ordinanza sullo stato civile (OSC) 211.112.2 del 28 aprile 2004 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 40, 43a, 44 capoverso 2, 45a capoverso 3, 48, 103 e, titolo finale,
DettagliOrdinanza sullo stato civile
Ordinanza sullo stato civile (OSC) Modifica del 18 agosto 1999 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 1 giugno 1953 1 sullo stato civile è modificata come segue: Ingresso visti gli articoli
Dettaglimercati finanziari Informazioni riguardo alla domanda presentata da imprese di revisione
Autorità federale di sorveglianza dei revisori ASR Circolare 1/2007 concernente le informazioni riguardo all'abilitazione, ai documenti da presentare in sede di inoltro e all'obbligo di notificazione (Circ.
DettagliLegge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri
Legge federale sui documenti d identità dei cittadini svizzeri (Legge sui documenti d identità, LDI) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 38 capoverso 1 della
DettagliCodice civile svizzero
Codice civile svizzero (Adozione) Modifica del 17 giugno 2016 L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 2014 1, decreta: I Il Codice
DettagliINFOSTAR. Istruzioni concernenti la registrazione di persone e documenti; ufficio specializzato dello stato civile
BUNDESAMT FÜR JUSTIZ OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA UFFIZI FEDERAL DA LA GIUSTIA EIDG. AMT FÜR DAS ZIVILSTANDSWESEN OFFICE FÉDÉRAL DE L ÉTAT CIVIL UFFICIO FEDERALE DELLO STATO
DettagliRichiesta di calcolo di una rendita futura
Richiesta di calcolo di una rendita futura Richiesta Il calcolo richiesto riguarda una futura rendita di vecchiaia (in questo caso è necessario rispondere anche alle domande del punto 7) rendita d invalidità
DettagliRichiesta di calcolo di una rendita futura
Richiesta di calcolo di una rendita futura Richiesta Il calcolo richiesto riguarda una futura rendita di vecchiaia rendita d invalidità rendita per superstiti (in caso di decesso del richiedente) 1. Dati
DettagliCambiamento di release Modifiche più importanti In generale / Scopo del documento
Cambiamento di release 3.0.0 4.1.0 Modifiche più importanti In generale / Scopo del documento Con il cambiamento dal release 3.0.0 al 4.1.0, Infostar giunge al primo ampliamento del programma. Oltre all
DettagliDFGP/UFG/UFSC. Commento alla revisione parziale dell ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)
DFGP/UFG/UFSC Commento alla revisione parziale dell ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC) Dicembre 2011 2 A. Osservazioni preliminari Nel 2004 è stata introdotta la documentazione
DettagliPromemoria sulle dichiarazioni concernenti il cognome secondo il diritto svizzero n. 153.3
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Stato: Luglio 2014 Promemoria sulle dichiarazioni
DettagliLegge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (LCCit) (dell 8 novembre 1994)
Legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (LCCit) (dell 8 novembre 1994) 1.2.1.1 IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visti il messaggio 19 maggio 1993 n. 4116 del Consiglio
DettagliCodice civile svizzero
Codice civile svizzero (Autorità parentale) Disegno Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 16 novembre 2011 1, decreta: I Il Libro
DettagliCodice civile svizzero
Codice civile svizzero Progetto (Cognome e cittadinanza dei coniugi e dei figli) Modifica del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici
DettagliOrdinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) Modifica del 28 ottobre 2015 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2012 1 concernente il rilascio
DettagliIstanza di gratuito patricinio 1 in virtù dell articolo 119 CPC
Indirizzo dell autorità di conciliazione o del tribunale: Istanza di gratuito patricinio 1 in virtù dell articolo 119 CPC Parte richiedente Cognome: Nome: Indirizzo: NAP, luogo: Data di nascita: Luogo
DettagliOrdinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia
Ordinanza sul sistema elettronico di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche dell Ufficio federale di giustizia (Ordinanza EGPAP) del 23 settembre 2016 (Stato 1 novembre 2016) Il Consiglio
DettagliRegolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 10 ottobre 1995)
Regolamento della legge sulla cittadinanza ticinese e sull attinenza comunale (RLCCit) (del 10 ottobre 1995) 1.2.1.1.1 IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO visto l art. 42 della Legge
DettagliCOMUNE DI VALLEDORIA Provincia di Sassari
COMUNE DI VALLEDORIA Provincia di Sassari Area Servizi Generali ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTI Denominazione e descrizione del procedimento Acquisto della cittadinanza italiana Descrizione
DettagliOrdinanza sul sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell Ufficio federale di giustizia
Ordinanza sul sistema di gestione delle persone, degli atti e delle pratiche (PAGIRUS) dell Ufficio federale di giustizia (Ordinanza PAGIRUS) del 16 dicembre 2009 Il Consiglio federale svizzero, visto
DettagliOrdinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private
Ordinanza sul sistema di trattamento dei dati concernenti le prestazioni di sicurezza private (ODPSP) 935.412 del 12 agosto 2015 (Stato 1 settembre 2015) Il Consiglio federale Svizzero, visto l articolo
DettagliIstruzione sulla determinazione e l ortografia dei nomi di cittadini stranieri. (del 1 o gennaio 2012)
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Istruzione sulla determinazione e l ortografia dei nomi di cittadini stranieri (del 1 o gennaio 2012) 1. Oggetto e scopo La presente istruzione regola
DettagliRichiesta di una rendita per superstiti
Richiesta di una rendita per superstiti 1. Dati personali del/della defunto/a 1.1 1.2 Tutti i nomi 1.3 1.4 Numero d'assicurato 1.5 Data del 1.6 Sesso maschile femminile 1.7 Stato civile celibe / nubile
DettagliOrdinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri
[Unterschrift] [QR-Code] Ordinanza concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV) del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 14 novembre 2012 1 concernente il rilascio
DettagliCodice civile svizzero Avamprogetto (gennaio 2009)
Avamprogetto (gennaio 009) (Autorità ) Modifica del L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del, decreta: I Il Libro secondo del Codice civile è modificato
DettagliP17 - Vorrei informazioni inerenti l'acquisto della cittadinanza italiana. Rev.3 del 27/11/13
P17 - Vorrei informazioni inerenti l'acquisto della cittadinanza italiana. Rev.3 del 27/11/13 Definizione La cittadinanza è l'appartenenza di una persona ad un determinato Stato. E' una posizione soggettiva,
DettagliReleasenotes Infostar
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Settore Infostar SIS Releasenotes Infostar del 23 ottobre 2013 Passaggio dalla versione
DettagliMaggio 2012 (autrice Cora Graf-Gaiser)
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG DFGP/UFG/UFSC (Stato al 10.05.2012) Commento alla revisione dell ordinanza sullo stato civile (OSC) e delle conseguenti
DettagliPromemoria sui documenti di stato civile nei casi di successione ereditaria
Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile UFSC Stato: Aprile 2010 Promemoria sui documenti
Dettagli29/04/1998; il 01/08/1998 è entrata in vigore. Servizio delle Adozioni presso il Ministero della Solidarietà Sociale e del Lavoro
PAESE LITUANIA Normativa e accordi di ratifica Autorità competenti Procedura definizione stato di abbandono e adottabilità Il Paese ha ratificato la Convenzione de l'aja n.33 del 29/05/93 il 29/04/1998;
DettagliOrdinanza sul registro delle carte per l odocronografo
Ordinanza sul registro delle carte per l odocronografo (ORECO) del Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 e 106 della legge federale del 19 dicembre 1958 1 sulla circolazione stradale (LCStr)
DettagliDocumentazione della nascita di figli stranieri
Documentazione della nascita di figli stranieri Rapporto del Consiglio federale del 6 marzo 2009 in adempimento del postulato 06.3861 Vermot-Mangold «Fanciulli senza identità in Svizzera» del 20 dicembre
DettagliOrdinanza sul sistema d informazione del servizio civile
[Signature] [QR Code] Ordinanza sul sistema d informazione del servizio civile Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 20 agosto 2014 1 sul sistema d informazione del servizio
Dettaglidel 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017)
Ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d esecuzione e fallimento (OCE-PCPE) 1 272.1 del 18 giugno 2010 (Stato 1 gennaio 2017)
DettagliNASCITA. Come registrare in Italia il figlio nato nella Repubblica Slovacca
NASCITA Come registrare in Italia il figlio nato nella Repubblica Slovacca I figli di cittadini entrambi italiani o di almeno uno dei due genitori con cittadinanza italiana, anche se nati all estero ed
DettagliLegge federale sui consulenti in brevetti
Legge federale sui consulenti in brevetti (Legge sui consulenti in brevetti, LCB) Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 95 della Costituzione federale 1 ; visto
DettagliOrdinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali
Ordinanza 3 sull asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull asilo 3, OAsi 3) Modifica del Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza 3 dell 11 agosto 1999 1 sull asilo
DettagliOrdinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente
Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente (Ordinanza sull agricoltura biologica) Modifica del 18 ottobre 2017 Il Consiglio federale
DettagliL ASSEGNO DI MATERNITA (art. 66 Legge 448/98 e s.m.i. - art. 74 D. Lgs. 151/01)
INFORMAZIONI PER RICHIEDERE L ASSEGNO DI MATERNITA (art. 66 Legge 448/98 e s.m.i. - art. 74 D. Lgs. 151/01) CHI PUO FARE LA RICHIESTA La madre naturale o affidataria preadottiva o adottante senza affidamento,
DettagliOrdinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli
Ordinanza sull ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull ammissione alla circolazione, OAC) Modifica del... Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza del 27 ottobre 976
Dettaglicheindata...èdeceduta a... la detta signora C. lasciando testamento olografo pubblicato con verbale del notaiodr...indata
140 delle persone e della famiglia cheindata...èdeceduta a..... la detta signora C. lasciando testamento olografo pubblicato con verbale del notaiodr...indata..... N o..... di rep., con il quale testamento
DettagliCONTRATTO DI ACCOGLIENZA
Pag. 1 CONTRATTO DI ACCOGLIENZA Parti al contratto Casa Anziani Cigno Bianco, via Peschiera 8, 6982 Agno (in seguito denominato istituto ) e Nome, cognome, data di nascita e domicilio del residente (in
Dettagli