DELIBERAZIONE n. 57 del 15 dicembre 2014

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1 Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: XXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXX XXXXXXX /Fastweb XXX Presenti: SANDRO VANNINI GIANCARLO MAGNI RENATO BURIGANA LETIZIA SALVESTRINI MAURIZIO ZINGONI Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente Assenti: Presiede: Sandro Vannini Segretario: Luciano Moretti Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricato della redazione del presente atto Allegati N. 0

2 Il COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI VISTI: - la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"; - la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e comma 13; - la legge 2 aprile 2007, n. 40 "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese"; - il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 recante il Codice delle comunicazioni elettroniche ; - la Delibera Agcom n. 179/03/CSP Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e successive modifiche e integrazioni; - la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni; - la Delibera Agcom n. 274/07/CONS Modifiche ed integrazioni alla delibera 4/06/CONS: modalità di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso; - la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori ; - la Delibera Agcom n. 276/13/CONS Approvazione delle Linee Guida relative all attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche ; - la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni, in particolare l art. 30, e il Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10); - l Accordo quadro tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008; 2/13

3 - la Convenzione per l esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l art. 4, comma 1, lett. e); - l istanza n. 278 del 2 luglio 2012 con cui la XXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXX XXXXXXX chiedeva l intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Fastweb XXX (di seguito, per brevità, Fastweb) ai sensi dell art. 14 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A; - la nota del 3 luglio 2012 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi dell articolo 15 del summenzionato Regolamento, l avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita controversia e la successiva comunicazione del 18 dicembre 2012 con cui ha invitato le parti stesse a presentarsi all udienza per la discussione della controversia in data 30 gennaio 2013; UDITE entrambe le parti nella suindicata udienza; ESAMINATO pertanto il relativo verbale di udienza, con il quale ci si riservava di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la res controversa; ESAMINATI gli atti del procedimento; CONSIDERATO quanto segue: 1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie. La società istante, intestataria di un contratto di telefonia fissa di tipo business con il gestore Telecom Italia XXX, sottoscriveva in data 17 dicembre 2007 tre contratti con l operatore Fastweb, che prevedevano l importazione delle linee XXX XXXXXX, XXXXXXXX e XXXXXXXXXX dal precedente gestore. Nel gennaio 2008, da quanto riportato dall istante, le linee non erano ancora migrate verso la società Fastweb. Inoltre, circa la linea XXX XXXXXX, veniva riscontrata la mancanza di funzionalità del fax e non meglio descritti disturbi sulla comunicazione della linea voce; per la linea XXX XXXXX evidenziava una velocità di navigazione inferiore a quanto promesso e non meglio descritti disturbi di comunicazione circa il servizio voce; infine, per la linea XXX XXXXXX, l utente rilevava il mancato collegamento in VPN con la sede di Pisa, l impossibilità di accedere ad internet e non meglio descritti disturbi sulla comunicazione per il servizio voce. Nel dicembre 2008 la XXXXXXXX XXXXX richiedeva il rientro delle linee telefoniche nella società Telecom Italia XXX Secondo la società istante, l operatore convenuto avrebbe ritardato la procedura di passaggio, tanto che nel marzo 2009 le linee sarebbero state ancora gestite dalla società Fastweb; la linea XXX XXXXXX sarebbe rientrata verso il gestore Telecom Italia XXX solamente nell agosto /13

4 In data 3 aprile 2012, la parte istante esperiva tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso. Con l istanza di definizione della controversia la società XXXXXXXX XXXXX ha chiesto il riconoscimento degli indennizzi contrattualmente stabiliti per il caso di specie, ma anche di ogni altra voce di danno patrimoniale e non, ivi compresi il risarcimento delle spese di procedura e di assistenza legale. In data 16 luglio 2012, nel rispetto dei termini procedimentali, la società XXXXXXXX XXXXX ha depositato memorie difensive con le quali confermava integralmente le richieste già presentate a mezzo del formulario GU14. In data 18 luglio 2012, nel rispetto dei termini procedimentali, la società Fastweb ha fatto pervenire una propria memoria difensiva con la quale l operatore, in primis, contestava il difetto di legittimazione attiva del Sig. XXXXXXX XXXX. Nel merito, precisava che: - riguardo alla linea XXX XXXXX, i servizi dell operatore erano stati attivati in data 21 gennaio 2008; la migrazione veniva completata il 28 febbraio Il 19 dicembre 2008 l operatore riceveva lettera di recesso con richiesta di rientro in Telecom Italia, che veniva gestita in data 19 febbraio circa la linea XXX XXXXXX, i servizi dell operatore erano stati attivati in data 29 gennaio 2008; la migrazione veniva completata l 8 febbraio In data 10 maggio 2009 la società convenuta riceveva lettera di recesso con richiesta di rientro, che veniva gestita in data 12 giugno La richiesta veniva in un primo momento bocciata da Telecom Italia; veniva inviata una seconda istanza in data 22 giugno 2009, espletata da Telecom Italia XXX in data 8 luglio riguardo la linea XXX XXXXXXX, era stata richiesta la portabilità all operatore Telecom Italia XXX in data 08 gennaio 2008; la richiesta sarebbe stata respinta da tale operatore in data 19 febbraio 2008; la nuova richiesta, formulata dalla società Fastweb il 05 maggio 2008, veniva espletata da Telecom Italia XXX in data 14 maggio 2008, quando venivano attivati anche i servizi di fonia con l operatore Fastweb. L operatore riceveva lettera di recesso in data con richiesta di rientro che veniva gestita in data 23 gennaio 2009 ed espletata da Telecom Italia XXX in data 23 gennaio La società convenuta, quindi, respingeva qualsiasi addebito formulato nei suoi confronti dalla XXXXXXXX XXXXX e chiedeva il rigetto dell istanza. In data 26 luglio 2012, nel rispetto dei termini procedimentali, la XXXXXXXX XXXXX ha depositato note di replica, con le quali contestava l eccezione preliminare formulata dall operatore circa l effettiva qualità di legale rappresentante del Sig. XXXX e, inoltre, invocava l inammissibilità e/o inesistenza della memoria depositata dalla società Fastweb, dato che non sarebbe stato possibile ricondurla effettivamente al suo legale rappresentante o, comunque, non sarebbe stato possibile comprendere se quest ultima fosse effettivamente rappresentata dall Avv. XXXXXXXXX, autore delle memorie. Nel merito, la società XXXXXXXX XXXXX evidenziava l invio di numerosi reclami, contenenti le indicazioni circa i disservizi subiti nel perdurare della vigenza dei contratti con Fastweb. L utente, inoltre, contestava la rilevanza probatoria delle schermate Eureka prodotte da Fastweb e precisava come le fatture, ugualmente, 4/13

5 non avrebbero potuto essere poste a fondamento di alcuna valutazione, poiché sarebbero state contestate nei già citati reclami. La società istante, infine, precisava le proprie richieste: a) rimborso degli importi fatturati dal gestore per i servizi mai prestati o non richiesti o fatturati successivamente alla cessazione del contratto, forfetariamente indicati in euro 2.000,00; b) corresponsione di euro 8.000,00 a titolo di indennizzo per tutti i tipi di disservizio rinvenibili nel caso di specie; c) annullamento di tutte le fatture emesse dal gestore per i servizi richiesti e mai resi, emesse e non saldate; d) il risarcimento del danno, patrimoniale e non, per euro ,00; e) il rimborso delle spese procedurali. 2. Valutazioni in ordine al caso in esame. La vicenda oggetto della presente controversia si incentra: a) sulla ritardata migrazione delle linee della XXXXXXXX XXXXX dalla società Telecom Italia XXX all operatore Fastweb; b) sui malfunzionamenti riscontrati sulle linee una volta avvenuta la migrazione ed attivato il servizio; c) sul ritardo con cui il gestore Fastweb avrebbe rilasciato le linee ai fini del rientro delle stesse nella società Telecom Italia. In via preliminare si rileva che: - l eccezione formulata dalla società Fastweb circa la carenza di prova della qualità di legale rappresentante del Sig. XXXXXXX XXXX non è fondata. Il Sig. XXXX, difatti, ha firmato tutti i contratti prodotti dalla stessa società convenuta; la predetta compagnia, inoltre, non ha mai posto in essere dubbi sulla qualità rivestita dal Sig. XXXX prima di oggi. Peraltro, la qualità di legale rappresentante del Sig. XXXX emerge chiaramente dalla visura della Camera di Commercio prodotta dalla società istante. - parimenti infondata deve ritenersi l eccezione di inammissibilità e/o nullità della memoria depositata dal gestore Fastweb formulata dalla società XXXXXXXX XXXXX. Difatti, viene allegata procura notarile attestante la qualità di procuratrice dell Avv. XXXXXX XXXXXX, che ha conferito mandato, come si evince dalla procura a margine della prima pagina della memoria depositata, all Avv. XXXXXXXXX XXXXXXXXX per la difesa della società Fastweb riguardo alla procedura GU14 attivata dall istante. La memoria è firmata dal difensore che ha ricevuto mandato dalla procuratrice Avv. XXXXXX a tale scopo nominata dall operatore Fastweb. - non possono, inoltre, considerarsi ammissibili le domande sub a), c) e d) espresse dalla società istante nelle memorie di replica del 27 luglio Difatti, in primo luogo le stesse sono tardive, dato che è in sede di redazione del formulario GU14 che l utente deve definitivamente precisare petitum e causa petendi della controversia; né sarà possibile sostenere che dalle memorie depositate dalla società Fastweb siano emersi elementi nuovi che abbiano determinato la necessità di precisare la domanda; in secondo luogo, nessuna di tali richieste è stata presentata in sede di conciliazione della controversia, di talchè la pronuncia su tali domande si risolverebbe in una violazione dell obbligatorietà del tentativo di conciliazione ai sensi della Legge 249/97 e della delibera 173/07/CONS. L unica ipotesi di ammissibilità della richiesta formulata 5/13

6 sub a) potrebbe essere il riconoscimento o il rimborso dei costi sopportati o l annullamento degli importi addebitati, ma non ancora saldati, in caso di accertamento di attivazione di servizi non richiesti o addebitati nonostante la ritardata e/o mancata attivazione. La domanda sub d) inoltre, avente ad oggetto una richiesta di risarcimento del danno, è da considerarsi inammissibile anche ai sensi di quanto statuito dall art. 19, comma 4, del Regolamento, come sarà meglio argomentato in riferimento all istanza presentata sub b); - con riferimento alla domanda risarcitoria formulata in sede di formulario GU14 e di cui al punto b) delle repliche depositate dall istante, si ricorda che, ai sensi dell art. 19, comma 4, del Regolamento, l oggetto della pronuncia esclude ogni richiesta risarcitoria ed è viceversa limitato agli eventuali indennizzi previsti dal contratto, dalle carte dei servizi, nonché nei casi individuati dalle disposizioni normative o da delibere dell Autorità. Ciò premesso, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non contenuta in istanza, nonché il richiesto rimborso delle spese di assistenza legale sostenute dalla società istante nel corso della procedura di definizione, risultano inammissibili in questa sede. Esclusa pertanto ogni pronuncia risarcitoria, la domanda de qua dovrà essere, in questa sede, correttamente interpretata, in base al criterio di efficienza e ragionevolezza dell azione amministrativa, esclusivamente quale domanda di condanna del gestore al pagamento di un indennizzo in relazione agli inadempimenti che venissero accertati. Nel merito: a) Sulla ritardata migrazione delle linee da parte del gestore Fastweb. Circa la ritardata migrazione e contestuale portabilità delle linee, sarà necessario verificare se, rispetto alla data in cui è stato sottoscritto il relativo contratto da parte della società istante, vi sia stato un ritardo da parte dell operatore Fastweb rispetto ai termini contrattualmente previsti per il compimento delle predette procedure e, in caso positivo, se il predetto ritardo sia attribuibile al gestore e se quest ultimo abbia correttamente ed idoneamente informato l istante delle difficoltà riscontrate nella procedura di migrazione. La società Fastweb produce i contratti relativi alle tre risorse oggetto del contendere, recanti tutti la data di sottoscrizione del 17 Dicembre L art. 6.1 delle Condizioni Generali di Contratto dell operatore, prodotte unitamente ai contratti sottoscritti dalla società XXXXXXXX XXXXX e non contestate dalla società istante medesima, prevedono che l attivazione del servizio dovrà avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della proposta contrattuale debitamente firmata. L art. 7.2, in riferimento alla portabilità dei numeri telefonici, rinvia, per la tempistica di attivazione, nel caso in cui la tecnologia utilizzata dall utente sia di tipo XDSL (come nel caso in esame), al predetto art. 6. Pertanto, in relazione a tutte e tre le linee, la migrazione con contestuale portabilità, sarebbe dovuta avvenire entro il 15 febbraio Si premette come il sistema Eureka corrisponda all interfaccia ufficiale dell operatore Fastweb con il sistema Pitagora, sistema centrale riconducibile alla società Telecom Italia XXX, in attuazione delle Delibere dell Autorità Garante, per la gestione della migrazione delle linee. Ne consegue la piena efficacia probatoria delle schermate prodotte dalla società convenuta. Circa i contatori relativi al traffico telefonico effettuato dalle linee, presenti nelle fatture prodotte dal gestore, si evidenza che nei reclami prodotti dalla società 6/13

7 XXXXXXXX XXXXX non venga mai contestato il traffico effettuato ma, al massimo, l errata applicazione delle tariffe contrattuali pattuite, peraltro non oggetto dell odierno contendere. Pertanto, riguardo a tali dati dovrà considerarsi l acquiescenza di parte istante, e il conseguente, pieno valore probatorio degli stessi. Per quanto riguarda la linea XXX XXXXX, la migrazione, come da schermate Eureka prodotte dall operatore, è avvenuta in data 28 febbraio Il dettaglio delle fatture emesse dal gestore nei confronti della società XXXXXXXX XXXXX conferma che, a partire da tale data, la linea in esame ha cominciato a generare traffico con il gestore Fastweb. Risultano appurati 12 giorni di ritardo (16 febbraio febbraio 2008 compresi) per il compimento della procedura. Riguardo alla linea XXX XXXXXX, la migrazione del numero, come da schermate Eureka prodotte, risulta completata in data 8 febbraio Anche questo dato risulta confermato dai report del traffico effettuato contenuti nei conti telefonici relativi alla numerazione in esame e prodotti dal gestore Fastweb. Di conseguenza, per questa linea, non è riscontrabile alcun ritardo nella migrazione della risorsa. Circa, infine, la linea XXX XXXXXXX, la linea risulta migrata verso la società Fastweb in data 14 maggio Il dettaglio delle fatture emesse dal gestore nei confronti della XXXXXXXX XXXXX conferma che, a partire da tale data, la linea in esame ha cominciato a generare traffico con il gestore Fastweb. Risultano, quindi accertati 88 giorni di ritardo (16 febbraio maggio 2008 compresi) per il compimento della procedura. Pertanto, quanto al lamentato ritardo della procedura di migrazione, si ritiene sussistere, per le linee XXX XXXXX e XXX XXXXXXX, una responsabilità contrattuale in capo all operatore Fastweb, ai sensi dell art codice civile. Infatti, come più volte statuito sul punto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. da ultimo, Cass. Civ., sent. n. 936/10) l operatore aveva l onere di dimostrare che la ritardata migrazione fosse dipesa da causa ad essa non imputabile, nonché di dimostrare di avere tempestivamente informato l utente delle eventuali difficoltà tecniche e/o amministrative incontrate nell adempimento delle obbligazioni. Nel merito, si osserva che, in base alla Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni di cui alla Delibera Agcom n. 179/03/CSP, e secondo il consolidato orientamento dell Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, gli operatori sono tenuti a fornire i servizi richiesti nel rispetto di quanto contrattualmente previsto, anche sotto il profilo temporale. In questi casi, peraltro, il gestore deve anche fornire la prova di aver adeguatamente informato l utente delle difficoltà incontrate nell adempimento dell obbligazione e non è da ritenersi sufficiente un mero richiamo formale ai motivi tecnici, dovendo l utente essere messo in grado di comprendere quanto accaduto. Nel caso che oggi ci occupa, la società Fastweb non ha dato alcuna prova di aver tempestivamente informato l utente delle difficoltà rinvenute nell iter per ottenere la portabilità delle linee individuate nel contratto. Ne consegue il diritto della società istante al pagamento di un indennizzo. 7/13

8 Non è provato, al contrario, che il gestore Fastweb abbia richiesto il pagamento in fattura di costi relativi a tale servizio prima del compimento della migrazione, poiché dagli stessi conti telefonici emerge (e la società istante non contesta la circostanza, né nei reclami presentati, né in sede di istanza GU14), che l operatore, in attesa del compimento della procedura di migrazione, abbia attivato ulteriori linee telefoniche, con cui la società istante ha potuto effettuare telefonate, ed ha imputato i costi per tale tipo di servizio; per la linea XXX XXXXXXX, inoltre, non risulta essere stata emessa fatturazione fino al momento dell avvenuta migrazione con contestuale portabilità. Con riferimento ai periodi indennizzabili, si ritiene, per la linea XXX XXXXX, di individuare il dies a quo nel giorno 16 febbraio 2008 (ossia il primo giorno di ritardo nell attivazione rispetto al termine indicato agli artt delle Condizioni Generali del Contratto del gestore Fastweb, in virtù del quale i tempi previsti per l attivazione non potranno essere superiori a 60 giorni dalla richiesta) e il dies ad quem nel 28 febbraio 2008, data in cui la linea è effettivamente passata verso la società Fastweb. Per la linea XXX XXXXXXX il dies a quo va ugualmente individuato, per le motivazioni già riportate circa la risorsa XXXXXXXX, nel giorno 16 febbraio 2008; il dies ad quem nel 14 maggio 2008, data in cui la linea è migrata verso l operatore Fastweb. I complessivi giorni di ritardo (sommando il disservizio di tutte e due le linee) sono 100. Per il calcolo dell indennizzo dovuto, si applicano gli artt. 6, comma 1, e 12, comma 2, dell Allegato A della Delibera Agcom n. 73/11/CONS, i quali, nelle ipotesi di procedure di portabilità del numero non concluse nei termini stabiliti dalla disciplina di settore, stabiliscono che l operatore responsabile del ritardo sarà tenuto a corrispondere all utente interessato un indennizzo pari ad euro 5,00 per ogni giorno di ritardo, da computarsi nella misura del doppio, ossia euro 10,00, ai sensi dell art. 12, comma 2, in quanto trattasi di utenza affari ; pertanto, la misura dell indennizzo spettante è pari all importo di euro 1.000,00 (euro 5,00 x 2 x 100 giorni di ritardo). Infine, si precisa come l utente abbia lamentato, sia nell istanza presentata che nelle missive allegate alla stessa, la mancata attivazione, sulla linea XXX XXXXXX, del servizio VPN, che avrebbe permesso il collegamento, in rete, della sede di Pisa con quella di XXXXXXX. Nel contratto stipulato con il gestore Fastweb riguardante la predetta linea, tuttavia, non vi è traccia di tale richiesta. Non è quindi possibile dare seguito a tale domanda di indennizzo, non risultando oggetto delle proposte contrattuali sottoscritte dalla società istante. Stessi rilievi devono formularsi circa l attivazione di linee fax connesse alle linee individuate nell istanza GU14. Nei contratti prodotti dal gestore Fastweb non vi è alcuna indicazione circa l attivazione di linee fax. Né parte istante ha contestato la predetta documentazione o ha prodotto copia di un contratto contenente tali richieste. b) Sul malfunzionamento del servizio in relazione alle linee oggetto dell istanza. Circa la lentezza del collegamento alla rete rilevato dalla società istante per tutte e tre le linee oggetto del contendere, si evidenza come il gestore Fastweb, nelle Condizioni Generali di Contratto, all art. 29, precisi come il servizio ADSL sia fornito tramite altro gestore wholesale e che quindi la qualità del sevizio deve considerarsi subordinata anche alla situazione tecnica del relativo impianto. Nella Carta dei Servizi della società 8/13

9 convenuta, ugualmente prodotta dall operatore, all art. 6 viene enunciato l impegno a far raggiungere, anche per il servizio internet, un livello qualitativo e di velocità sempre migliore; viene precisato, tuttavia, che nel caso in cui il servizio venga fornito avvalendosi di servizi wholesale a larga banda la velocità di connessione offerta sarà fino a 2 Mbit/s. Pertanto, al riguardo, l istanza della società XXXXXXXX XXXXX non è fondata. Tuttavia, riguardo alla linea XXX XXXXXX, deve rilevarsi come la società istante dimostri di aver subito non un semplice rallentamento della linea, ma un disservizio tale da poter rappresentare un vero e proprio malfunzionamento, che ha impedito alla sede distaccata dell azienda, posta a XXXXXXX, lo svolgimento di una regolare attività lavorativa. Tale disservizio è stato segnalato con missiva del 26 gennaio 2008 e solo nella mail 17 marzo 2008 viene dato atto di un miglioramento nella fornitura del servizio. In via generale - secondo quanto disposto dalla Direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni di cui all Allegato A alla Delibera Agcom n. 179/03/CSP - allorquando l utente, in caso di malfunzionamento di un servizio di comunicazione elettronica, non può pienamente godere, con le modalità prescelte, del servizio promesso e acquistato e l operatore non risolve la situazione nel rispetto dei termini previsti dal contratto, nonché dalla normativa sugli standard di qualità, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per il periodo di disservizio, a meno che l operatore non dimostri che il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile, secondo il disposto dell art c.c. In questi casi, peraltro, il gestore deve anche fornire la prova di aver adeguatamente informato l utente delle difficoltà incontrate nella soluzione del disservizio. Le fatture prodotte dalla società Fastweb, munite del dettaglio del traffico telefonico, devono considerarsi indicative circa il regolare funzionamento del servizio voce; tuttavia nulla riferiscono circa la regolarità del collegamento alla rete internet. Si evidenzia, pertanto, anche in questo caso, una responsabilità in capo al gestore convenuto, cui consegue il diritto, per la parte istante, di ottenere il pagamento di un indennizzo per il parziale funzionamento del servizio. Con riferimento al periodo indennizzabile, si ritiene di individuare il dies a quo nel giorno 26 gennaio 2008, data in cui è stato segnalato, per la prima volta, il disservizio, e il dies ad quem nel giorno 17 marzo 2008, data in cui l istante dà atto della cessazione del malfunzionamento. Per il calcolo dell indennizzo, si applica l art. 5, comma 2, dell Allegato A della Delibera 73/11/CONS, che, nel caso di irregolare o discontinua erogazione del servizio che non comporti la completa interruzione del servizio, o di mancato rispetto degli standard qualitativi stabiliti nella carta dei servizi di ciascun operatore, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari ad euro 2,50 per ogni giorno di malfunzionamento. L art. 12, comma 2, della Delibera prevede la duplicazione dell indennizzo laddove riguardi una linea di tipo affari. Pertanto, la misura dell indennizzo spettante è pari all importo di euro 255,00 (euro 2,50 x 2 x 51 giorni di malfunzionamento). Circa gli ulteriori disservizi sulle linee segnalati dall utente, gli stessi sono descritti troppo genericamente per poter essere esaminati, sì che non è dato comprendere a 9/13

10 quale fattispecie effettivamente facciano riferimento o a quale linea siano collegati; difatti, i reclami presentati dalla XXXXXXXX XXXXX riguardano soprattutto i ritardi accumulati per la migrazione delle linee, sia verso il gestore Fastweb, sia verso l operatore Telecom Italia (gli apparati hag non abilitati in attesa che avvenisse la portabilità; la sospensione della linea il giorno 13 maggio 2008 per il numero XXX XXXXXXXX, problema evidentemente legato alla portabilità della predetta risorsa, voce già indennizzata). c) Sui lamentati ritardi nella procedura di rientro delle linee verso la società Telecom Italia XXX E, al riguardo, necessario verificare se, rispetto alla data in cui l istante ha presentato all operatore Fastweb la relativa richiesta per le risorse indicate nell istanza, vi sia stato un ritardo, da parte della convenuta, nella comunicazione all operatore recipient Telecom Italia XXX della volontà della società istante di voler cessare le linee con rientro in relazione ai termini contrattualmente previsti e, in caso positivo, se tale ritardo sia imputabile a problemi tecnici alla stessa attribuibili e tali difficoltà tecniche siano state idoneamente comunicate e spiegate alla XXXXXXXX XXXXX. In merito, l operatore Fastweb sostiene di non potersi vedere imputare alcun ritardo, avendo dato avvio alla procedura prevista dall art. 19 della Delibera 274/07/CONS e successive integrazioni non appena trascorsi i 60 giorni di preavviso previsti dall art delle Condizioni generali di contratto in caso di recesso anticipato. Al riguardo, preme sottolineare come, mentre le condizioni generali di contratto prodotte da Fastweb, circa la procedura di importazione delle linee da altro operatore, richiamino, come tempistiche, all art. 7.2, i tempi previsti per l attivazione del servizio di cui all art. 6.1, stessa cosa non potrà dirsi circa la procedura di cessazione con rientro, dato che il citato art non fa riferimento a questa specifica procedura, ma solamente all ipotesi in cui il cliente decida di recedere anticipatamente dal negozio stipulato con definitiva disattivazione della linea. Peraltro, la stessa società Fastweb, tramite le prodotte schermate Eureka, dimostra di non aver seguito per tutte e tre le linee la sopra descritta procedura, avendo attivato l iter talvolta ben prima, talvolta dopo lo scadere degli indicati 60 giorni. Il cosiddetto Decreto Bersani, convertito in legge 40/07, individua in trenta giorni la tempistica per compiere la procedura di rientro e, difatti, nelle richieste di rientro inviate al gestore Fastweb dalla XXXXXXXX XXXXX viene richiesto all operatore di compiere le operazioni di propria competenza (la comunicazione al gestore Telecom Italia dell intenzione della società istante di voler rientrare) entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. Circa la linea XXX XXXXX, il gestore Fastweb dichiara di aver ricevuto la richiesta di rientro in data 19 dicembre 2008; pertanto, la comunicazione nei confronti della società Telecom Italia avrebbe dovuto avvenire entro il 18 gennaio 2009; al contrario, le schermate Eureka dimostrano che la comunicazione è avvenuta solamente in data 19 febbraio 2009 e, quindi, con trentuno giorni di ritardo. Riguardo la linea XXXXXXXXXX, la società Fastweb dichiara di aver ricevuto la richiesta in data 18 dicembre 2008; pertanto, la comunicazione nei confronti del gestore Telecom Italia avrebbe dovuto avvenire entro il 17 gennaio 2009; le schermate Eureka dimostrano che la comunicazione è avvenuta solamente in data 23 gennaio 2009 e, quindi, con cinque giorni di ritardo. 10/13

11 In merito alla linea XXXXXXXXXX, l operatore Fastweb dichiara di aver ricevuto la richiesta di rientro dalla XXXXXXXX XXXXX in data 10 maggio Tuttavia, tale dichiarazione non è comprovata dalla produzione di alcun tipo di documento, né trova riscontri, al contrario delle procedure relative alle linee XXXXXXXX e XXXXXXXXXX, nella documentazione prodotta dalla società istante, la quale, piuttosto, nella missiva 10 maggio 2009 (cui fa riferimento il gestore), lamenta il ritardo con cui viene gestita la richiesta di rientro inviata in data 12 dicembre La comunicazione nei confronti dell operatore Telecom Italia doveva avvenire, quindi, entro l 11 gennaio 2009, mentre è avvenuta in data 12 giugno 2009, come da schermate Eureka prodotte e, quindi con 151 giorni di ritardo. Anche in questo caso, pertanto, è rinvenibile la responsabilità contrattuale del gestore Fastweb, sia ai sensi dell art c.c., per l inadempimento posto in essere nei confronti della XXXXXXXX XXXXX, che dei principi statuiti dalla delibera 179/03/CSP circa il mancato adempimento agli oneri informativi sulla stessa gravanti. Ne consegue il diritto, per la parte istante, di ottenere il pagamento di un indennizzo per il ritardo con cui è stata gestita la procedura di cessazione con rientro delle linee oggetto del formulario GU14. Con riferimento al periodo indennizzabile, si ritiene di individuare, per la risorsa XXXXXXXX il dies a quo nel giorno 19 gennaio 2009 (primo giorno di ritardo rispetto all ultimo giorno utile, per l operatore Fastweb, per comunicare la richiesta formulata dalla società istante) e il dies ad quem nel giorno 19 febbraio 2009, data in cui è dimostrata l avvenuta comunicazione al gestore Telecom Italia; per la risorsa XXXXXXXXXX, il dies a quo va individuato nel 18 gennaio 2009 e il dies ad quem nel 23 gennaio 2009; per la linea XXXXXXXXX, infine, il dies a quo è il 12 gennaio 2009, mentre il dies ad quem è il 12 giugno Per il calcolo dell indennizzo dovuto, si applicano gli artt. 6, comma 1 e 12, comma 2, dell Allegato A della Delibera Agcom n. 73/11/CONS, i quali, nelle ipotesi di procedure di portabilità del numero non concluse nei termini stabiliti dalla disciplina di settore, stabiliscono che l operatore responsabile del ritardo sarà tenuto a corrispondere all utente interessato un indennizzo pari ad euro 5,00 per ogni giorno di ritardo, da computarsi nella misura del doppio, ossia euro 10,00, in quanto trattasi di utenza affari ; pertanto, la misura dell indennizzo spettante complessivamente, per il ritardo maturato per tutte e tre le linee è pari all importo di euro 1.870,00 (euro 5,00 x 2 x 187 giorni complessivi di ritardo). Si ritiene, infine, proporzionale ed equo liquidare a favore dell istante la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell art. 19 del Regolamento. CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto; VISTI la relazione istruttoria redatta dall Avv. Benedetta Cappelli in attuazione del contratto sottoscritto in data 16 ottobre 2014 e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente, Dott. Luciano Moretti, ex art. 19, comma 1, del Regolamento; 11/13

12 UDITA l illustrazione del Dirigente, Dott. Luciano Moretti, svolta su proposta del Presidente nella seduta del 15 dicembre 2014; Con voti unanimi D E L I B E R A in parziale accoglimento dell istanza avanzata in data 2 luglio 2012 dalla società XXXXXXXX XXXXX XXX XX XXXX XXXXXXX nei confronti di Fastweb XXX, che l operatore provveda alla corresponsione mediante assegno o bonifico bancario intestato alla parte istante: 1. dell importo di euro 1.000,00 a titolo di indennizzo per il ritardo nella procedura di migrazione dal gestore Telecom Italia delle linee XXXXXXXX e XXXXXXXXXX; 2. dell importo di euro 255,00 a titolo di indennizzo per il malfunzionamento della linea XXXXXXXXXX; 3. dell importo di complessivi euro 1.870,00 a titolo di indennizzo per il ritardo nella procedura di rientro delle linee XXXXXXXX, XXXXXXXXX e XXXXXXXXXX; 4. della somma di euro 100,00 a titolo di spese di procedura ex art. 19 delibera 173/07/CONS. Le somme così determinate a titolo di indennizzo di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell istanza di risoluzione della controversia. E fatta salva la possibilità per l utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell eventuale maggior danno subito, come previsto dall art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A. Ai sensi dell art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell Autorità ai sensi dell art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003. L operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti. Ai sensi dell articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato 12/13

13 davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso. Il Segretario Luciano Moretti Il Presidente Sandro Vannini 13/13

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