CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMI UNICI CON PRESTAZIONE ESPRESSA IN QUOTE (UNIT LINKED) BAPfondi Gold
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- Marino Esposito
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1 CONTRATTO DI ASSICURAZIONE A VITA INTERA A PREMI UNICI CON PRESTAZIONE ESPRESSA IN QUOTE (UNIT LINKED) BAPfondi Gold CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Prestazioni Assicurate La presente polizza è un contratto di assicurazione sulla vita di tipo Unit-Linked, di durata coincidente con l intera vita dell Assicurato. Le prestazioni previste dal presente contratto sono espresse in quote del patrimonio del Fondo Interno prescelto, le cui caratteristiche sono descritte nell allegato Regolamento dei Fondi Interni ed il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all andamento del valore delle quote. L impresa provvede a comunicare al Contraente entro dieci giorni lavorativi dalla data di valorizzazione delle quote, intesa come giorno a cui il valore delle quote si riferisce, l ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, la data di sottoscrizione della proposta, il numero delle quote attribuite, il valore unitario, nonché la data di valorizzazione. L impresa si impegna ad effettuare la medesima comunicazione anche nel caso di versamenti aggiuntivi. Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni: Prestazioni in caso di premorienza: la Compagnia si impegna a pagare ai Beneficiari designati, in caso di premorienza dell Assicurato, il 100% del controvalore delle quote attribuite al Contraente aumentato dell 1% dello stesso controvalore come copertura aggiuntiva se il decesso dell Assicurato avviene prima del compimento del 70 anno di età mentre, se il decesso dell Assicurato avviene dopo il compimento del 70 anno di età, la prestazione assicurata è pari al 100% del controvalore delle quote aumentato dello 0,01% dello stesso controvalore come copertura aggiuntiva. La data di riferimento per il controvalore delle quote è il venerdì della settimana successiva alla data di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione del decesso. Per data di ricezione della comunicazione si intende la data di arrivo presso la Sede Amministrativa della Compagnia di tutta la documentazione cartacea necessaria per le pratiche di liquidazione. Tale data è apposta o sulla ricevuta di ritorno della raccomandata o sulla richiesta stessa con apposito timbro arrivo qualora la spedizione avvenga tramite posta interna delle filiali collocatrici. La presente polizza non prevede una garanzia di rendimento minimo né di restituzione dei premi versati. Pertanto il Contraente assume il rischio connesso all andamento negativo del valore delle quote. Art. 2 Conclusione del contratto, entrata in vigore dell Assicurazione e durata. Il contratto si intende concluso nel momento in cui il Contraente ha sottoscritto la Proposta/Polizza predisposta dalla Compagnia a condizione che il premio venga pagato entro il lunedì della settimana successiva alla data di sottoscrizione del relativo Modulo. La data di decorrenza della copertura assicurativa è quella di valorizzazione del premio, versato secondo le modalità di cui al successivo Art. 5 e cioè il venerdì della settimana successiva alla data di sottoscrizione della proposta. L Assicurato alla data di decorrenza del contratto deve avere 18 anni compiuti. Il contratto resta in vigore per tutta la vita dell Assicurato. Tuttavia si estingue anticipatamente, sempre che l Assicurato sia in vita, in caso di richiesta di riscatto totale del contratto. Pagina di 10
2 Art. 3 Revoca della proposta Il diritto di revoca non è previsto a ragione dell utilizzo di un Modulo di Proposta/Polizza. Comunque è garantita la facoltà di ripensamento del Contraente tramite l esercizio del diritto di recesso (vedi paragrafo seguente). Art. 4 Diritto di recesso Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla conclusione, dandone comunicazione scritta alla Compagnia con lettera raccomandata A/R contenente gli elementi identificativi del contratto. In alternativa, e sempre nel termine indicato, il Contraente può esercitare il diritto di recesso presentando una comunicazione alla filiale della Banca Distributrice presso la quale ha sottoscritto il contratto. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso la Compagnia, previa consegna dell originale della polizza e delle eventuali appendici di variazione contrattuale, provvederà a rimborsare al Contraente un importo pari al valore maturato nel Fondo Interno prescelto, rilevato il venerdì della settimana successiva alla data di ricevimento della richiesta di recesso, maggiorato di tutti i costi applicati sul premio e con la deduzione delle spese connesse all emissione del contratto pari a 50,00 Euro. Per data di ricezione della comunicazione si intende la data di arrivo presso la Sede Amministrativa della Compagnia di tutta la documentazione cartacea necessaria per le pratiche di liquidazione. Tale data è apposta o sulla ricevuta di ritorno della raccomandata o sulla richiesta stessa con apposito timbro di arrivo, qualora la spedizione avvenga tramite posta interna delle filiali collocatrici. Art. 5 Premi Al momento della sottoscrizione del contratto è previsto il pagamento di un premio unico iniziale di importo non inferiore a ,00 Euro incrementabili di multipli di ,00 Euro. Oltre al pagamento iniziale, il Contraente ha facoltà di versare premi aggiuntivi di importo non inferiore a ,00 Euro incrementabili di multipli di ,00 Euro. Il premio versato, al netto delle spese di emissione del contratto e dei caricamenti, viene investito in base alle indicazioni del Contraente nel Fondo Interno prescelto. Il premio investito diviso il valore della quota del Fondo Interno prescelto, rilevato il venerdì della settimana successiva alla data di versamento, determina il numero delle quote inizialmente acquisite. Il numero delle quote di partecipazione è, dunque, attribuito a ciascun Contraente dividendo il premio, al netto dei diritti e dei costi, per il valore unitario della quota del Fondo Interno prescelto, relativo al giorno di riferimento. I versamenti aggiuntivi successivi verranno impiegati, con le medesime modalità e sul medesimo Fondo attivo alla sottoscrizione, e con riferimento alla corrispondente data di versamento. Qualora la data sopra indicata dovesse coincidere con un giorno festivo o di chiusura della Compagnia, la conversione avverrà al primo giorno lavorativo successivo. Ogni pagamento deve essere effettuato a favore della Compagnia sul conto corrente della Compagnia n ABI CAB presso Banca Etruria sede di Roma Via degli Uffici del Vicario, Roma mediante bonifico bancario o addebito in c/c del Contraente per il premio alla sottoscrizione e per i versamenti aggiuntivi. In caso di estinzione del c/c bancario presso la Banca Distributrice, il Contraente, al fine di garantire la prosecuzione del rapporto assicurativo, potrà effettuare il pagamento dei premi tramite diverso istituto bancario, facendo accreditare i successivi premi mediante bonifico bancario a favore della Compagnia sul c/c ABI CAB 03201, presso la Banca Etruria sede in Via degli Uffici del Vicario, Roma. Nel caso in cui la Compagnia intenda proporre di effettuare versamenti di premi in nuovi Fondi istituiti successivamente, quest ultima si impegna a consegnare preventivamente al Contraente l estratto della Nota informativa aggiornata a seguito dell inserimento del nuovo Fondo, unitamente al regolamento della gestione. Pagina di 10
3 Art. 6 Caricamenti La Compagnia preleverà dal premio unico versato alla sottoscrizione del contratto un diritto fisso pari a 200,00 Euro; Sugli eventuali versamenti aggiuntivi grava un diritto fisso di 100,00 Euro. Sul premio versato alla sottoscrizione (non sui versamenti aggiuntivi) grava anche un costo a titolo di spese di emissione del contratto pari a 50,00 Euro incluso già nelle commissioni d ingresso Art. 7 Determinazione del valore della quota Il valore della quota sarà determinato settimanalmente, il venerdì di ciascuna settimana (o, se festivo, il primo giorno lavorativo successivo), per tutti i versamenti effettuati nella settimana precedente e sarà pubblicato su Il Sole 24 ORE e sul sito internet Inoltre, sarà disponibile dal successivo mercoledì telefonando alla Direzione della Compagnia al numero verde Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo si ottiene dividendo il valore del patrimonio del Fondo stesso per il numero delle quote in circolazione. Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno viene determinato in base alla valorizzazione di tutte le attività di pertinenza del Fondo medesimo al netto delle passività, ai prezzi di mercato dell ultimo giorno lavorativo precedente il giorno di valutazione. Il valore delle quote pubblicate sarà al netto di qualsiasi onere a carico dei fondi. Al verificarsi degli eventi previsti nel contratto (recesso, switch, riscatto, premorienza dell Assicurato), la data di riferimento per il controvalore delle quote è il venerdì della settimana successiva (o se festivo il primo giorno lavorativo successivo) alla data di ricezione da parte della Compagnia della comunicazione dell evento. Per data di ricezione della comunicazione si intende la data di arrivo preso la Sede Amministrativa della Compagnia di tutta la documentazione cartacea necessaria per le pratiche di liquidazione. Tale data è apposta o sulla ricevuta di ritorno della raccomandata o sulla richiesta stessa con apposito timbro di arrivo qualora la spedizione avvenga tramite posta interna delle filiali collocatrici. Art. 8 Commissione di gestione e costo della copertura aggiuntiva in caso di premorienza Le commissioni di gestione, pari ad una percentuale del patrimonio medio annuo del Fondo Interno come di seguito specificato, sono calcolate settimanalmente e prelevate dal Patrimonio del Fondo prescelto: Fondo Interno % commissione di gestione Conservativo 0,90% Moderato 1,20% Dinamico 1,50% Le suddette commissioni di gestione sono comprensive del costo della copertura aggiuntiva in caso di premorienza. Tale commissione verrà applicata in corso d anno sia in caso di sinistro che di riscatto totale o parziale. Art. 9 Trasferimento (Switch) Nel corso della durata contrattuale, decorsi almeno 120 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può chiedere alla Compagnia, a mezzo raccomandata A/R o tramite richiesta scritta inviata tramite le filiali collocatrici, il trasferimento di tutte le quote (Switch) da un Fondo Interno ad un altro Fondo Interno della Compagnia cui il presente contratto è collegato. Lo Switch è, infatti, possibile solo da un Fondo Interno ad un altro Fondo Interno della Compagnia. Pagina di 10
4 Il disinvestimento delle quote dal Fondo Interno di provenienza ed il conseguente re-investimento nel Fondo Interno di destinazione -a seguito di una operazione di switch- avverrà il venerdì della settimana successiva (o se festivo il primo giorno lavorativo successivo) alla data in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta del trasferimento. E prevista un operazione di Switch gratuita per ogni anno, mentre le successive avranno un costo pari a 20,00 Euro cadauna. Tale costo verrà addebitato al momento dello Switch sul Fondo Interno prescelto. A seguito dell operazione di trasferimento (Switch) la Compagnia invierà una comunicazione scritta al Contraente con le informazioni sul numero di quote rimborsate e di quelle attribuite nonché ai rispettivi valori unitari del giorno di riferimento. Nel caso in cui la Compagnia intenda proporre di effettuare versamenti di premi in nuovi Fondi istituiti successivamente, quest ultima si impegna a consegnare preventivamente al Contraente l estratto della Nota informativa aggiornata a seguito dell inserimento del nuovo Fondo, unitamente al regolamento della gestione. Art. 10 Riscatto Art Riscatto Totale Nel corso della durata contrattuale, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e purché l Assicurato sia in vita, il Contraente può chiedere, a mezzo raccomandata A/R, la corresponsione del valore di riscatto totale maturato, determinando conseguentemente la risoluzione del contratto con effetto il venerdì della settimana successiva alla data di ricezione della domanda stessa. Per data di ricezione della richiesta si intende la data di arrivo presso la Sede Amministrativa della Compagnia di tutta la documentazione cartacea necessaria per le pratiche di liquidazione. Tale data è apposta o sulla ricevuta di ritorno della raccomandata o sulla richiesta stessa con apposito timbro arrivo qualora la spedizione avvenga tramite posta interna delle filiali collocatrici. Il valore del riscatto totale, al lordo delle imposte di legge, è pari al controvalore delle quote valorizzate il venerdì della settimana successiva alla data di ricezione della richiesta presso la Sede Amministrativa della Compagnia; tale controvalore sarà penalizzato come da tabella seguente: Tabella 1. Costi riscatto totale Anno Costo del riscatto totale fino al 1 anno - fino al 2 anno 3,00% fino al 3 anno 2,00% fino al 4 anno 1,00% Sull operazione di riscatto totale grava un costo di 20,00 Euro che verrà dedotto dal controvalore delle quote al netto dell eventuale penale di riscatto. Si ricorda che il valore sopra citato potrà risultare inferiore ai premi versati. Art Riscatto Parziale Nel corso della durata contrattuale, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto e purchè l Assicurato sia in vita, il Contraente può esercitare anche parzialmente il diritto di riscatto. L importo Pagina di 10
5 minimo riscattabile parzialmente è pari a ,00 Euro incrementabile di ,00 Euro e multipli di ,00 Euro (esempio: ,00 Euro, ,00 Euro, ,00 Euro) a condizione che la Riserva Matematica residua non sia inferiore a ,00 Euro; il riscatto parziale avverrà proporzionalmente sul Fondo Interno prescelto. Il riscatto parziale verrà valorizzato il venerdì della settimana successiva alla data di ricezione della richiesta. Per data di ricezione della richiesta si intende la data di arrivo presso la Sede Amministrativa della Compagnia di tutta la documentazione cartacea necessaria per le pratiche di liquidazione. Tale data è apposta o sulla ricevuta di ritorno della raccomandata o sulla richiesta stessa con apposito timbro arrivo qualora la spedizione avvenga tramite posta interna delle filiali collocatrici. L importo del riscatto parziale richiesto sarà penalizzato come da tabella seguente: Tabella 2. Costi riscatto parziale Anno Costo del riscatto parziale fino al 1 anno - fino al 2 anno 3,00% fino al 3 anno 2,00% fino al 4 anno 1,00% Su ogni operazione di riscatto parziale grava un costo di 20,00 Euro che verrà dedotto dal controvalore delle quote al netto dell eventuale penale di riscatto. Art. 11 Variazioni contrattuali Il presente contratto, nel corso della sua durata, potrà subire delle variazioni, nei seguenti casi: a) vi sia un mutamento della legislazione applicabile al contratto che comporti una modifica della disciplina contrattuale; b) vi sia un mutamento della disciplina fiscale applicabile al contratto, alla Compagnia o ai Fondi Interni, che comporti una modifica della disciplina contrattuale; c) vi sia una variazione del Regolamento dei Fondi Interni. Al verificarsi di tali eventi la Compagnia si impegna a notificare tempestivamente al Contraente tramite una comunicazione scritta le intervenute variazioni. Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento dei Fondi Interni in tema di modifiche, il Contraente che non intenda accettare le variazioni del contratto derivanti dal verificarsi di quanto indicato ai punti a), b), c) dovrà darne comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata alla Compagnia entro trenta giorni dal ricevimento della su citata comunicazione. In tale caso il contratto si estingue e la Compagnia corrisponderà il controvalore delle quote attribuite al Contraente il venerdì della settimana successiva alla data in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione della mancata accettazione delle variazioni. Art. 12 Opzioni Il Contraente, trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto può scegliere di convertire il valore di riscatto totale in una delle seguenti forme, purché l età dell Assicurato alla data della richiesta sia inferiore a 70 anni: Pagina di 10
6 1. l opzione da capitale in rendita vitalizia: la conversione del valore di riscatto in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino a che l Assicurato è in vita; 2. l opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia: la conversione del valore di riscatto in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni e successivamente fino a che l Assicurato è in vita; 3. l opzione da capitale in rendita reversibile: la conversione del valore di riscatto in una rendita annua vitalizia rivalutabile pagabile fino al decesso dell Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona/più persone fino a che questa/e è/sono in vita. La Compagnia si impegna a fornire per iscritto al Contraente, al più tardi sessanta giorni prima della data prevista per l esercizio dell opzione, una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche. La Compagnia, inoltre, si impegna a trasmettere, prima dell esercizio dell opzione, la Scheda sintetica, la Nota informativa e le Condizioni di assicurazione relative alle coperture assicurative per le quali il Contraente abbia manifestato il proprio interesse. Art. 13 Pagamenti della Compagnia Per i pagamenti relativi alle prestazioni in caso di riscatto è necessario consegnare alla Compagnia, al momento della richiesta di liquidazione, l originale di polizza e gli eventuali allegati e una fotocopia del documento di identità valido relativo all avente diritto alla prestazione e l indicazione delle coordinate bancarie del conto corrente sul quale dovrà essere effettuato il pagamento. Per i pagamenti relativi alle prestazioni in caso di sinistro è necessario consegnare alla Compagnia, al momento della richiesta di liquidazione, l originale di polizza, gli eventuali allegati, una fotocopia del documento di identità valido, relativo all avente diritto alla prestazione, e la seguente documentazione cartacea: a) Sinistro per morte naturale dell Assicurato 1. certificato di morte dell Assicurato, con l indicazione della data di nascita; 2. relazione medica circa la causa del decesso da compilare, in ogni sua parte, sul modulo disponibile presso la Compagnia. Il medico compilatore, su foglio di ricettario, dovrà inoltre attestare di aver personalmente curato le risposte, oppure apporre, in calce alla relazione stessa, oltre alla sua firma, anche il timbro specificante le proprie generalità e l indirizzo. Su richiesta della Compagnia dovranno inoltre essere consegnate le eventuali copie delle cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dall Assicurato; 3. atto notorio attestante lo stato successorio della persona deceduta. Tale documento dovrà indicare se il deceduto abbia o meno lasciato testamento e, se necessario, l elenco completo di tutti i suoi eredi, ovvero dare atto dell eventuale rinuncia all eredità. Nel caso di esistenza di testamento dovrà inoltre essere inviata la copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento stesso e l atto notorio dovrà attestare che il testamento è l unico conosciuto, valido e non impugnato. Nel caso di esistenza di più testamenti, poiché le parti degli stessi non espressamente annullate dal testatore, restano in vigore, l atto notorio dovrà altresì precisare che, oltre ai testamenti ivi riferiti, dei quali pure dovranno essere inviati i relativi verbali di deposito e pubblicazione, non ve ne sono altri. Nel caso di rinuncia all eredità dovrà essere fornita copia del relativo atto formale; b) Sinistro per morte violenta dell Assicurato (es. incidente stradale, omicidio, suicidio, etc.) oltre alla documentazione prevista per il caso di morte naturale (punto a), occorre consegnare anche la copia del verbale redatto dagli organi di polizia per l autorità giudiziaria (ovvero certificato della Procura della Repubblica o altro documento rilasciato dalle competenti autorità, come verbali di indagini, altri atti e/o provvedimenti processuali, etc.), da cui si desumano le precise circostanze del decesso. Pagina di 10
7 Norme generali riguardanti i documenti da consegnare 1. originale di polizza L originale di polizza ed i suoi relativi allegati e/o appendici, o in mancanza una dichiarazione di smarrimento effettuata presso le competenti autorità di pubblica sicurezza, dovranno essere consegnati in tutti i casi in cui l operazione richiesta determini la totale estinzione del contratto (es. riscatto totale, sinistro). 2. minore età dell avente diritto o interdetto Qualora l avente diritto sia minorenne ovvero interdetto è necessario che la documentazione comprenda anche il decreto del Giudice Tutelare che autorizzi il legale rappresentante del Beneficiario a riscuotere ed eventualmente a reimpiegare l importo spettante al minore stesso, con espresso esonero della Compagnia da ogni ingerenza e responsabilità al riguardo. 3. parziale capacità dell avente diritto Qualora l avente diritto versi in condizioni di parziale capacità di intendere e di volere (persona inabilitata o emancipata e soggetta a curatela), è necessario che la documentazione sia accompagnata dalla richiesta di ottenimento delle prestazioni sottoscritta, oltre che dall avente diritto, anche dal curatore, il quale ultimo documenterà tale suo stato producendo il decreto di nomina quale curatore dell avente diritto parzialmente capace. Per gli importi rilevanti è richiesto anche il decreto del Giudice Tutelare con le modalità indicate al punto che precede. 4. vincoli gravanti sulla polizza Nel caso in cui la polizza risulti vincolata (oppure costituita in pegno), la domanda di ottenimento delle prestazioni, oltre che dall avente diritto (Contraente o Beneficiario), dovrà essere sottoscritta anche dal soggetto vincolatario, il quale indicherà l entità della sua pretesa sulla polizza, ovvero, essendo cessate le ragioni di vincolo o pegno, il suo espresso consenso all integrale liquidazione delle prestazioni in favore del Contraente o del Beneficiario. 5. riscatto successivo alla morte del Contraente Per le polizze che prevedono quale Contraente una persona diversa dall Assicurato, qualora, in seguito all avvenuto decesso del Contraente, sia chiesto il riscatto della polizza, il richiedente dovrà documentare lo stato successorio del Contraente stesso mediante atto notorio con produzione, se esistente, della copia autentica ed integrale del verbale di deposito e pubblicazione del testamento (vedere lettera a), trasmettendo, inoltre, il certificato di morte dell intestatario della polizza. In tale evenienza, la liquidazione per riscatto richiederà il consenso scritto di tutti i Beneficiari, tanto di quelli designati per il caso di esistenza in vita dell Assicurato, quanto di quelli indicati per il caso di premorienza di questo ultimo, sempre che detti Beneficiari risultino individuabili al momento delle richiesta. Per la liquidazione del contratto, ove questo si estingua, è necessario altresì consegnare l originale della polizza. 6. consenso al trattamento dei dati Per ogni tipo di liquidazione, ove l avente diritto non abbia, ai sensi della vigente normativa (d. lgs. n. 196/2003), fornito in precedenza il consenso al trattamento dei propri dati, il consenso stesso dovrà essere manifestato utilizzando l apposito modulo disponibile presso la Compagnia. Eventuale ulteriore documentazione finalizzata a comprovare l effettiva sussistenza dell obbligo al pagamento delle prestazioni e l esatta individuazione degli aventi diritto, potrà essere richiesta solo in caso di necessità. In ogni caso, verificata l esistenza dell obbligo di pagamento, la Compagnia mette a disposizione la somma dovuta nei 30 giorni successivi alla data di ricezione della documentazione completa, in caso di decesso dell Assicurato, o dalla data di ricezione della richiesta del riscatto, in caso di liquidazione. Scaduto tale termine, saranno dovuti gli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto a favore degli aventi diritto. Ogni pagamento viene effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Contraente stesso o dai Beneficiari Eventuale ulteriore documentazione finalizzata a comprovare l effettiva sussistenza dell obbligo al pagamento delle prestazioni e l esatta individuazione degli aventi diritto, potrà essere richiesta solo in caso di necessità. Pagina di 10
8 Art. 14 Beneficiari Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare e modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: a) dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l accettazione del beneficio; b) dopo la morte del Contraente; c) se, nel caso di decesso dell Assicurato, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio. In tali casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l assenso scritto dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari e le loro eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o contenute in un valido testamento. Art. 15 Cessione, pegno e vincolo Cessione - Il Contraente ha la facoltà di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto, secondo quanto disposto dall Art del Codice Civile. Il Contraente dovrà preventivamente comunicare alla Compagnia l intenzione di cedere il contratto al fine di consentire alla Compagnia stessa e/o alla Banca Distributrice l assolvimento nei confronti dell eventuale cessionario, degli obblighi previsti dalla normativa di settore. La cessione è efficace dal momento in cui BancAssurance Popolari S.p.A. riceve comunicazione scritta dell avvenuta cessione. Contestualmente la Compagnia deve effettuare l annotazione relativa alla cessione del contratto su polizza o su appendice. BancAssurance Popolari S.p.A. può opporre al cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto, secondo quanto previsto dall Art del Codice Civile. Pegno Il credito derivante dal presente contratto può essere dato in pegno a terzi. Tale atto diventa efficace dal momento in cui BancAssurance Popolari S.p.A. riceve comunicazione scritta dell avvenuta costituzione in pegno, accompagnata dalla dichiarazione di assenso dell eventuale Beneficiario irrevocabile. Contestualmente la Compagnia deve effettuare l annotazione relativa alla cessione del contratto su polizza o su appendice. BancAssurance Popolari S.p.A. può opporre al creditore pignoratizio tutte le eccezioni che le spettano nei confronti del Contraente originario in base al seguente contratto, secondo quanto disposto dall Art del Codice Civile. Vincolo Le somme assicurate possono essere vincolate. Tale atto diventa efficace dal momento in cui BancAssurance Popolari S.p.A. riceve comunicazione scritta della costituzione di vincolo, accompagnata dalla dichiarazione di assenso del Beneficiario irrevocabile. Contestualmente la Compagnia deve annotare la sussistenza del vincolo su polizza o appendice. Art. 16 Legislazione applicabile Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, ferme le norme di diritto internazionale privato applicabili. Per tutto quanto non disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente contratto valgono le norme di Legge vigenti in materia. Art. 17 Foro competente Il Foro competente per la soluzione di qualsiasi controversia è il luogo di residenza o di domicilio, a scelta, del Contraente o degli aventi diritto alla prestazione Pagina di 10
9 TUTELA DEI DATI PERSONALI Ai sensi dell Art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito denominata Legge) che ha abrogato la L. 675/1996, ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue. 1) FINALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento a) è diretto all espletamento da parte della Compagnia delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all esercizio dell attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Compagnia e autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; b) può anche essere diretto all espletamento da parte della Compagnia delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi, nonché di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato dalla Compagnia stessa. 2) MODALITA DEL TRATTAMENTO DEI DATI Il trattamento a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all Art. 4, comma 1, lett. a), della Legge; raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/ confidenzialità, integrità, tutela; b) è effettuato anche con l ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati; c) è svolto direttamente dall organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento, nonché da società di servizi, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9). 3) CONFERIMENTO DEI DATI Ferma l autorità personale dell interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi e di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell interessato stesso. 4) RIFIUTO DI CONFERIMENTO DEI DATI L eventuale rifiuto da parte dell interessato di conferire dati personali a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l impossibilita di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri; b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell interessato. 5) COMUNICAZIONE DEI DATI a) I dati personali possono essere comunicati per le medesime finalità di cui al punto 1), lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge agli altri soggetti del settore assicurativo, quali Assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, Banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore; ISVAP, Ministero dell Industria, del Commercio e dell Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pagina di 10
10 Pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati e obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione); b) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) e a pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge. 6) DIFFUSIONE DEI DATI I dati personali non sono soggetti a diffusione. 7) TRASFERIMENTO DEI DATI ALL ESTERO I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all Unione Europea. 8) DIRITTI DELL INTERESSATO L Art. 7 della Legge conferisce all interessato l esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l aggiornamento, la rettificazione o, se vi e l interesse, l integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. Chi intenda esercitare questi diritti, potrà inviare la sua richiesta a mezzo fax al Responsabile per la gestione delle istanze degli interessati al n , allegando fotocopia del documento di riconoscimento. 9) TITOLARE E RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO Titolare del trattamento e BancAssurance Popolari S.p.A. con Sede Legale in Via Calamandrei, Arezzo, e Sede Amministrativa Via Francesco De Sanctis 11, Roma. Presso la Sede Amministrativa è disponibile, per chi desiderasse conoscerlo, l elenco completo dei Responsabili interni ed esterni. Mod. 4SD Pagina di 10
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