PROVINCIA DI PISA REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA DEI CERVIDI E DEI BOVIDI

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1 PROVINCIA DI PISA REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA DEI CERVIDI E DEI BOVIDI E DISCIPLINARE PROVINCIALE PER LA CACCIA DI SELEZIONE A CERVIDI E BOVIDI (Approvato con delibera di C. P. n. 77 del 29 giugno 2007) 1

2 TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art.1 Finalità e principi 1. Il presente Regolamento disciplina la gestione faunistica e venatoria del Capriolo, del Daino, del Muflone e del Cervo all interno della Provincia di Pisa, nel rispetto del Regolamento Regionale per la gestione faunistica venatoria degli Ungulati, dei Piani Faunistici Venatori Provinciale e Regionale e dei principi della conservazione faunistica allo scopo di favorire un'equilibrata presenza sul territorio delle diverse specie ed assicurare un'efficace tutela delle colture agricole mediante una corretta prevenzione dei danni che tali specie arrecano alle colture medesime. 2. Il Capriolo è, in provincia di Pisa, specie autoctona, mentre hanno origine alloctona, Daino, Muflone e Cervo. Quest ultimo, infatti, deve la sua attuale presenza a fughe fortuite da alcuni recinti di allevamento presenti nel territorio provinciale. I danni alle colture agricole che lo sviluppo incontrollato di queste popolazioni potrebbe generare, impone di programmare una loro equilibrata presenza sul territorio. Una lungimirante programmazione delle presenze di queste specie, da realizzare tramite un'azione di controllo numerico di carattere conservativo delle diverse popolazioni, si ritiene essere una soluzione ottimale per mantenere entro limiti accettabili la conflittualità tra queste stesse specie e le colture agricole che insistono sul territorio. La caccia di selezione, intesa come prelievo tecnicamente determinato e disciplinatamente realizzato e controllato, è pertanto lo strumento che il presente Regolamento adotta per assicurare nel tempo un'ottimale conservazione di queste specie. 3. Per caccia di selezione s'intende un attività gestionale di carattere conservativo basata su di un prelievo articolato per classi di sesso e di età, determinato sulla base di specifiche azioni di monitoraggio condotte e/o coordinate da tecnici qualificati, elaborato sempre da tecnici qualificati, approvato dalla Provincia e dall'istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, nel quadro di uno specifico Protocollo tecnico sottoscritto da ambedue gli Enti, realizzato in modo regolamentato da cacciatori abilitati tramite corsi volti a fornire loro precise nozioni circa la biologia, l'etologia, l'ecologia, la gestione delle diverse specie e l'impiego di armi a canna rigata munite di ottica o di sistemi di puntamento elettronico, verificato nella sua corretta esecuzione ad opera di tecnici qualificati, nonché soggetto a specifici provvedimenti disciplinari nei casi di mancata osservanza. 4. Il cacciatore di selezione, in quanto possessore di fondamentali nozioni per la corretta conservazione dei Cervidi e dei Bovidi, è chiamato a svolgere un ruolo attivo nella gestione di queste specie. Esso è quindi tenuto a collaborare con la Provincia e gli Ambiti Territoriali di Caccia, in particolare per: il conseguimento di una gestione faunistica e venatoria di carattere conservativo la realizzazione di un'efficace prevenzione dei danni la conduzione di studi volti a migliorare la gestione di tali medesime specie. Gli A.T.C., per il raggiungimento di tali obiettivi, in particolare della prevenzione dei danni arrecati alle colture agricole da parte di Cervidi e Bovidi, possono richiedere al cacciatore di selezione specifiche forme di collaborazione. 5. La Provincia ha compiti di programmazione e di controllo sull'intera gestione dei Cervidi e dei Bovidi, nonché di promozione e sostegno a studi, ricerche e sperimentazioni volte a migliorare la conoscenza e la gestione di queste specie. Gli Ambiti Territoriali di Caccia hanno il compito di realizzare, in sintonia tra loro e con gli indirizzi provinciali di programmazione, una corretta gestione delle popolazioni di Cervidi e Bovidi, compresa un'efficace prevenzione dei danni che queste specie arrecano alle colture agricole. Le Associazioni Venatorie, Agricole ed Ambientaliste sono chiamate a collaborare con la Provincia e gli A.T.C. nella programmazione 2

3 e gestione di queste specie al fine di conseguirne un'oculata conservazione sull'intero territorio provinciale. Art.2 Protocollo tecnico con l'i.n.f.s. 1. L Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica è, per la Provincia di Pisa, un punto di riferimento essenziale per quanto concerne la conservazione e la gestione dei Cervidi e dei Bovidi. L invio ogni anno da parte della Provincia dei piani di prelievo dei Distretti e delle A.F.V. e l elaborazione da parte dell I.N.F.S. dei relativi pareri tecnici, comporta per ambedue le parti un oneroso, e non sempre produttivo, dispendio di energie. Al fine di rendere questo rapporto più snello ed al tempo stesso più qualificato, la Provincia di Pisa provvede a sottoscrivere congiuntamente con l'i.n.f.s., un dettagliato Protocollo tecnico nel quale sono specificati gli indirizzi tecnici ai quali la Provincia di Pisa si impegna ad attenersi nella gestione e conservazione dei Cervidi e dei Bovidi., compresi gli interventi di contenimento numerico da realizzarsi secondo quanto previsto dall'art.37 della L.R. n.3/ Il Protocollo tecnico tra I.N.F.S. e Provincia di Pisa è parte integrante è sostanziale del presente Regolamento. Art.3 Disciplinare provinciale della caccia di selezione 1. La Provincia, al fine di assicurare alla caccia di selezione un disciplinato svolgimento in ogni sua fase ed aspetto, approva, contestualmente al presente Regolamento, uno specifico Disciplinare provinciale della caccia di selezione. 2. Il Disciplinare della caccia di selezione detta i criteri e le modalità per la gestione dei Distretti e delle relative sottozone, delle postazioni di caccia, delle diverse graduatorie, dei censimenti, delle uscite di caccia, dell'assegnazione dei capi da prelevare e del controllo dei capi prelevati, nonché i criteri e le modalità della caccia di selezione all'interno delle Aziende Faunistico Venatorie. 3. Eventuali modifiche ed integrazioni del Disciplinare, sono adottate dalla Provincia di Pisa con atto della Giunta. TITOLO II ABILITAZIONE ALLA CACCIA DI SELEZIONE Art.4 Corso di abilitazione 1. La Provincia ha il compito di istituire i corsi per l'abilitazione alla caccia di selezione a Capriolo, Daino, Muflone e Cervo, riservandosi la possibilità di affidarne l'organizzazione alle Associazioni Venatorie e/o agli Ambiti Territoriali di Caccia. La Provincia ha altresì il compito di stabilire, in collaborazione con gli A.T.C. e le Associazioni Venatorie, il numero massimo di partecipanti ammissibili a ciascun corso. Possono essere ammessi ai corsi di abilitazione solo i cacciatori che hanno la propria residenza venatoria in un Ambito Territoriale di Caccia della Provincia di Pisa. 2. Il programma di ciascun corso è stabilito dall Amministrazione Provinciale, previa approvazione da parte dell'istituto Nazionale per La Fauna Selvatica. Il corso sul Capriolo, articolato in n.6 lezioni di 2 ore ciascuna, in quanto destinato a fornire oltre che nozioni sulla biologia, l'etologia, l'ecologia e la gestione faunistica e venatoria della specie, anche indicazioni sui principi generali della gestione conservativa e sul corretto impiego delle armi a canna rigata, rappresenta il corso di base per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione. I corsi per Daino, Muflone e Cervo sono articolati ciascuno in 4 lezioni di 2 ore ciascuna. Il cacciatore abilitato al Capriolo può fare richiesta di frequentare il corso di una, due o tre specie. Tali corsi, 3

4 in quanto accessori, forniscono solo nozioni sulla biologia, l'etologia, l'ecologia e la gestione faunistica e venatoria di ciascuna specie. 3. Ai fini dell'ammissione agli esami, la frequenza dei corsi è obbligatoria ed è accertata direttamente dai docenti, i quali sono tenuti a controllare che ciascun partecipante firmi, all'inizio ed al termine di ciascuna lezione, il Registro delle presenze fornito dalla Provincia. Il partecipante al corso che ha effettuato un numero di assenze, anche se giustificate, superiore ad 1 lezione o ad un massimo di 2 ore in lezioni diverse per il Capriolo e a 1 lezione o ad un massimo di 2 ore in lezioni diverse per ciascuna delle altre tre specie, non è ammesso a sostenere la prova di esame. La Provincia si riserva la possibilità di verificare il rispetto degli obblighi di frequenza ed il corretto svolgimento dei corsi. Art.5 Esame di abilitazione 1. La Commissione d esame per il conseguimento dell'abilitazione alla gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi è nominata dalla Provincia ed è composta: dal docente responsabile del corso dal Dirigente del Servizio Forestazione e Difesa fauna o suo delegato da un esperto in materia da un dipendente amministrativo della Provincia con funzioni di Segretario. 2. L esame di abilitazione alla gestione faunistica e venatoria del Capriolo, è l'esame fondamentale per conseguire l'abilitazione alla caccia di selezione e si articola in una prova scritta ed una prova orale. La prova scritta si articola in 15 domande a quiz sulle materie del corso. Il candidato che risponde erroneamente e/o non risponde a più di 3 domande non è ammesso alla successiva prova orale. La prova orale si basa su domande inerenti le materie del corso e sul riconoscimento della specie tramite proiezione di diapositive e visione in aula di trofei e mandibole. Consegue l'abilitazione il candidato che nella prova orale raggiunge una valutazione minima pari a 18/30mi. La valutazione complessiva del candidato abilitato è espressa in 60/60mi (30/30mi per ciascuna prova). La Commissione esaminatrice al termine della prova orale provvede a comunicare al candidato l esito dell esame stesso ed il punteggio di abilitazione complessivamente conseguito. 3. L'accesso agli esami per l'abilitazione a Daino, Muflone e Cervo è consentito solo al cacciatore che ha già superato l'esame di abilitazione al Capriolo. Essi si basano ugualmente su una prova scritta ed una orale. I candidati sono ammessi a sostenere gli esami di abilitazione per le sole specie per le quali hanno regolarmente frequentato il corso. La prova scritta verte sulle materie dei corsi e si articola su 10 domande a quiz, per ciascuna delle tre specie. Al candidato, per essere ammesso alla successiva prova orale, non è consentito compiere un numero di errori e/o di mancate risposte superiore a 2 per ciascuna delle tre distinte serie di domande. Ogni prova orale è basata sulle materie trattate nello specifico corso e sul riconoscimento della singola specie, tramite proiezioni di diapositive e la visione in aula di trofei e mandibole. Per ogni singola specie, l'abilitazione è conseguita dal candidato che nella prova orale raggiunge una valutazione minima pari a 18/30mi. La valutazione complessiva del candidato abilitato è espressa in 60/60mi, per ciascuna delle tre specie (30/30mi per ogni prova). La Commissione esaminatrice al termine delle prove orali provvede a comunicare al candidato l esito dell esame stesso ed il punteggio di abilitazione conseguito per ciascuna specie. Gli esami per l'abilitazione alla gestione faunistica e venatoria di Daino, Muflone e Cervo, sono esami accessori. 4. La Provincia trasmette agli A.T.C. l elenco dei cacciatori abilitati ed i punteggi conseguiti da ciascuno di loro, per il Capriolo e per ciascuna delle altre tre specie. Art.6 Registro Provinciale dei cacciatori di selezione 1. Presso la Provinciale di Pisa è istituito, con Determinazione Dirigenziale n.729 del , il Registro Provinciale dei cacciatori di selezione, di cui all art. 90, comma 1, del Testo unico dei regolamenti regionale di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, di cui al DPGR 25 febbraio 2004, n. 13/R. 4

5 2. L iscrizione al Registro Provinciale è consentita al cacciatore che abbia superato l esame di abilitazione alla caccia di selezione al Capriolo, rappresentando il superamento degli esami sulle altre specie semplici titoli accessori. 3. Il cacciatore in possesso di un'abilitazione alla caccia di selezione rilasciata da un'altra provincia della Toscana, sulla base di corsi espressamente approvati dall'i.n.f.s., può essere inserito nel Registro Provinciale, purché sia iscritto ad un A.T.C. della provincia di Pisa e non eserciti la caccia di selezione in un altro A.T.C. della Toscana. 4. La Provincia provvede a rilasciare a ciascun iscritto al Registro Provinciale una certificazione attestante le specie per le quali esso ha conseguito l'abilitazione. 5. La caccia di selezione all interno dei Distretti di Gestione può essere esercitata esclusivamente da cacciatori iscritti al Registro Provinciale e a tal fine la Provincia provvede ad inviare agli A.T.C. l elenco aggiornato dei cacciatori di selezione iscritti al Registro Provinciale. 6. La Provincia, nel rispetto della normativa regionale, rilascia ai cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva agli Ungulati un apposito tesserino su cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati, e provvede a trasmetterne il relativo elenco agli A.T.C. di competenza. TITOLO III GESTIONE DEI DISTRETTI Art.7 Distretti di gestione 1. La Provincia, sentiti gli A.T.C. competenti per territorio e nel rispetto del Piano Faunistico Venatorio Provinciale, individua il territorio vocato per la gestione faunistica e venatoria di ciascuna specie di Cervidi e Bovidi. 2. La gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi è affidata agli Ambiti Territoriali di Caccia che la esercitano mediante unità minime di gestione definite Distretti di gestione, individuati dagli A.T.C. medesimi ed istituiti dalla Provincia, che ne determina altresì le specie costituenti l oggetto della gestione stessa. 3. Ai fini di un'ottimale organizzazione dell'accesso dei cacciatori ai Distretti di gestione, ciascun Distretto è compreso all interno di un solo A.T.C. ed è costituito da un area delimitata da confini naturali, tale da consentire, per quanto possibile, la gestione di popolazioni omogenee. 4. La gestione dei Distretti è disciplinata dal Disciplinare provinciale della caccia di selezione. Art.8 Sottozone di caccia 1. Ogni Distretto di gestione è suddiviso in sottozone di caccia, costituenti le unità minime nelle quali può essere realizzato il Piano di prelievo, aventi una superficie, tecnicamente determinata sulla base delle caratteristiche ambientali e faunistiche del Distretto medesimo, di norma, mediamente non inferiore a 80 ettari. In ciascun Distretto il numero di cacciatori ammessi deve essere uguale o inferiore al numero di sottozone. 2. A ciascuna sottozona può essere assegnato un solo cacciatore. 3. L A.T.C. può autorizzare singoli Distretti, sulla base di quanto stabilito nel Disciplinare di cui all art. 3, ad effettuare forme di gestione sperimentale, nelle quali possono essere previste anche modalità particolari di applicazione di quanto stabilito al comma L'A.T.C. provvede a realizzare per ciascun Distretto di gestione una cartografia in scala 1:25000 riportante le sottozone, tali cartografie sono approvate dalla Provincia. 5. La gestione delle sottozone è attuata nel rispetto del Disciplinare provinciale della caccia di selezione. 5

6 Art.9 Censimenti 1. Il censimento rappresenta lo strumento tecnico fondamentale per la gestione conservativa dei Cervidi e dei Bovidi, indispensabile ai fini dell'autorizzazione di qualsiasi Piano di gestione e di prelievo. 2. Per la gestione del Capriolo all interno dei Distretti i metodi per la definizione della densità e della struttura di popolazione sono: il censimento in battuta su aree campione predeterminate dai tecnici degli A.T.C. le osservazioni in contemporanea da punti fissi predeterminati all'interno delle sottozone, condotte dai cacciatori di selezione sotto il controllo dei tecnici degli A.T.C., nelle aree aperte del Distretto di gestione Il primo metodo fornisce valori di densità; il secondo metodo fornisce dati circa la struttura. I censimenti in battuta su aree campione sono condotti, tendenzialmente, sul 10% della superficie boschiva di ciascun Distretto. La superficie delle singole battute non è, di norma, inferiore ai 15 ettari, con una presenza di battitori non inferiore ad 2-3 persone per ettaro di superficie da censire. Tanto i censimenti in battuta quanto le osservazioni a vista per la determinazione della struttura della popolazione, sono condotti nei mesi di Marzo e Aprile. 3. Per la gestione del Daino e del Muflone all interno dei Distretti i metodi per la definizione della densità e della struttura di popolazione sono: il censimento a vista da punti fissi, predeterminati dai tecnici degli A.T.C., condotto nelle aree aperte dai cacciatori di selezione in simultanea sotto il controllo dei tecnici degli A.T.C. il censimento, di carattere integrativo, del numero di maschi adulti di Daino in bramito realizzato dai tecnici degli A.T.C. Il primo metodo fornisce valori di densità e struttura; il secondo, quando impiegato, può fornire un numero minimo di maschi adulti presenti e, mediante le conoscenze della struttura, condurre anch esso alla consistenza della popolazione. 4. L'organizzazione dei censimenti è compito degli A.T.C. che a tal fine si avvalgono dei Responsabili dei Distretti. 5. Il fondamentale dovere del cacciatore di selezione, per poter partecipare alla realizzazione del Piano di gestione e di prelievo, è la disciplinata partecipazione ai censimenti. 6. L'organizzazione e l'esecuzione dei censimenti, nonché la partecipazione ad essi dei cacciatori, è regolamentata dal Disciplinare provinciale della caccia di selezione. Art.10 Piani di gestione e di prelievo 1. L'A.T.C. redige ogni anno, mediante i propri tecnici, il Piano di gestione e di prelievo di ciascun Distretto, lo adotta e lo trasmette alla Provincia entro la data del 15 Giugno. Quest'ultima provvede alla sua definitiva approvazione, verificandone la corrispondenza con quanto previsto dal Protocollo tecnico stipulato tra la Provincia stessa e l'i.n.f.s. 2. Il Piano di gestione e di prelievo di ciascun Distretto è composto da: la cartografia in scala 1:25000 del Distretto e delle relative sottozone l elenco dei cacciatori di selezione assegnati al Distretto l'organizzazione del Distretto i risultati dei censimenti e delle operazioni di monitoraggio il piano di prelievo articolato per classi di età e di sesso il resoconto dei prelievi realizzati nella stagione precedente, suddivisi per classi di età e di sesso il piano di prevenzione dei danni alle colture agricole 3. I Piani di prelievo del Capriolo devono essere elaborati nel rispetto dei seguenti parametri massimi, riferiti alla popolazione prima dell'inizio della riproduzione: non più del 10-15% della consistenza stimata per i Distretti con densità comprese tra 5 e 10 capi per Km 2 ; 6

7 non più del 15-20% della consistenza stimata per i Distretti con densità comprese tra 10 e 15 capi per Km 2 ; non più del 20-25% della consistenza stimata per i Distretti con densità comprese tra 15 e 20 capi per Km 2 ; non più del 25-30% della consistenza stimata per i Distretti con densità superiori a 20 capi per Km 2 e devono essere articolati nelle seguenti classi di età e sesso e relative percentuali di prelievo sul totale dei capi da abbattere: piccoli (femmine e maschi) (di età inferiore ad 1 anno): 20-30% maschi giovani (tra 1-2 anni): 10-25% maschi adulti (di età superiore ai 2 anni): 10-20% femmine adulte (di età superiore ad 1 anno): 30-45% 4. Nel caso del Daino, la percentuale di prelievo può, secondo le necessità di prevenzione poste dai diversi territori, essere compresa tra il 25 ed 50% della consistenza stimata in primavera prima della riproduzione ed i Piani di prelievo devono essere articolati nelle seguenti classi di età e sesso e relative percentuali di prelievo su ciascun sesso: piccoli (di età inferiore ad 1 anno), maschi e femmine: 20-40% maschi giovani (tra 1-2 anni di età) (fusoni): 10-20% maschi sub-adulti (di 2-4 anni di età) (balestroni): 5-10% maschi adulti (di 5 e più anni) (palanconi): 3-5% femmine (di età superiore ad 1 anno): 30-40% 5. Per quanto concerne il Muflone, la percentuale di prelievo può, secondo le necessità di prevenzione poste dai diversi territori, essere compresa tra il 25 ed 50% della consistenza stimata in primavera prima della riproduzione ed i Piani di prelievo devono essere articolati nelle seguenti classi di età e sesso e relative percentuali di prelievo su ciascun sesso: piccoli (di età inferiore ad 1 anno), maschi e femmine: 25-40% maschi giovani (tra 1-2 anni): 10-20% maschi adulti (di 3-5 anni): 5-10% maschi adulti di oltre 5 anni: 3-5% femmine (di età superiore ad 1 anno): 25-45% 6. Per quanto concerne il Cervo, qualora si renda necessario iniziarne il controllo numerico, la gestione faunistica venatoria sarà regolata con uno specifico protocollo tecnico sottoscritto tra Provincia, A.T.C. ed I.N.F.S. 7. Il prelievo e regolamentato dal Disciplinare provinciale della caccia di selezione. Art.11 Monitoraggio biologico e controllo dei capi abbattuti 1. Nel caso del Capriolo, data l'importanza della specie, se ne prevede un monitoraggio biologico basato sulla determinazione dei seguenti parametri: il peso dell animale ben sventrato (privo cioè di :fegato, intestino, milza, reni, apparato riproduttore, cuore, polmoni, trachea e diaframma) la lunghezza della mandibola l età determinata sulla base dell analisi della composizione e dell usura dei denti 2. Il peso degli animali abbattuti è determinato direttamente dai cacciatori di selezione, nel rispetto di specifiche indicazioni impartite dai tecnici degli A.T.C., mentre la lunghezza della mandibola e la determinazione dell età sono attuati direttamente dai tecnici degli A.T.C. 3. Nel caso di Daino e Muflone il controllo biologico si basa solo sulla determinazione dell età. 4. Tutti i capi abbattuti devono essere esaminati, con le modalità previste dal comma successivo, dai tecnici degli A.T.C., presso specifici Punti di raccolta e controllo organizzati dagli A.T.C. medesimi al fine di verificare la loro corrispondenza con il piano di prelievo assegnato a ogni singolo cacciatore. 7

8 5. Il controllo dei capi abbattuti avviene tramite l esame della testa scongelata dell animale, del contrassegno numerato inamovibile e della relativa mandibola diligentemente pulita. 6. Il controllo dei capi abbattuti presso i Punti di raccolta e controllo avviene, salvo ragioni di forza maggiore approvate dall'a.t.c., il giorno successivo all'ultimo giorno di caccia di ciascun periodo della classe di età e sesso del capo abbattuto, ovvero nella data stabilita dall'a.t.c. 7. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti comma 4 e 5, gli A.T.C. possono autorizzare l istituzione di Punti di primo controllo gestiti direttamente dai Distretti di Gestione nei quali i cacciatori devono far visionare i capi subito dopo l abbattimento. 8. I cacciatori che non si presentano nelle date e nei luoghi stabiliti per il controllo del capo non avranno diritto al punteggio per il corretto abbattimento. 9. Il Disciplinare provinciale della caccia di selezione stabilisce le modalità con le quali l A.T.C. attua, all interno dei Distretti, il controllo del colpo (abbattimento, ferimento, colpo a vuoto). 10. Presso la Provincia è costituita la banca dei dati relativi alla caccia di selezione, alla quale possono accedere gli A.T.C. e le Associazioni Venatorie Agricole ed Ambientaliste. Art.12 Calendario venatorio 1. Il presente Regolamento, rimandando al Calendario venatorio provinciale il compito di stabilire ogni anno i periodi di prelievo di Cervidi e Bovidi per la provincia di Pisa, stabilisce che la redazione di tali Calendari debba avvenire, per quanto reso in ogni caso possibile dalle condizioni ambientali oggettivamente difficili (in particolare quelle derivanti dall'impiego dei cani negli altri tipi di caccia) nelle quali viene svolta la caccia di selezione nella realtà pisana, tenendo presenti i seguenti principi generali: A) rispetto di quanto previsto dalla normativa regionale; B) rispetto della biologia delle singole specie; C) rispetto, per ciascuna specie, della biologia delle singole classi di età e sesso Art.13 Tecniche di caccia 1. La caccia di selezione è effettuata all aspetto utilizzando una postazione di caccia sopraelevata od a terra, la cui costruzione, manutenzione ed utilizzazione è consentita per tutta la durata di ciascun periodo di caccia di selezione. Tale postazione dovrà essere segnalata con l apposizione di picchetto numerato approvato dall A.T.C., anche nel caso non vi siano strutture fisse. 2. Ciascun cacciatore di selezione può realizzare le postazioni di caccia dal 30 giorno prima dell inizio di ciascun periodo di caccia ed è tenuto a rimuovere completamente tutte le postazioni da lui realizzate entro e non oltre il terzo giorno successivo al termine di ciascun periodo di caccia di selezione, o entro il quinto giorno successivo a quello di completamento del prelievo. 3. Le postazioni per la caccia di selezione possono essere mantenute oltre i termini della caccia di selezione con il consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo. 4. Per la caccia di selezione sono utilizzabili esclusivamente armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto d altezza non inferiore a mm. 40. E altresì consentito l uso dei fucili a 2 o 3 canne con l obbligo dell uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere comunque munita di ottica d ingrandimento (cannocchiale) o di sistemi di puntamento elettronico. 5. E fatto divieto durante la caccia di selezione di detenere ed utilizzare apparecchi radio ricetrasmittenti, nonché detenere, anche all interno del veicolo utilizzato per la caccia di selezione, mezzi e strumenti vietati dalla caccia, compresi anche i congegni di puntamento, sorgenti artificiali di luce da applicare alla carabina, silenziatori, ecc., fatta eccezione per quelli previsti dal precedente comma. 8

9 6. Fatta eccezione per quanto stabilito nel Regolamento provinciale per il recupero degli ungulati feriti, fuori dalle postazioni di caccia segnalate, l arma deve essere mantenuta scarica ed inserita in custodia o, in alternativa, smontata. Art. 14 Esercizio della Caccia di selezione 1. Ogni cacciatore può esercitare la caccia soltanto se in possesso della relativa autorizzazione e dei contrassegni numerati inamovibili rilasciati dall A.T.C. Esso, prima di recarsi all appostamento, è tenuto a: Compilare, in ogni sua parte, il foglio di uscita del Libretto per la caccia di selezione fornitogli dall A.T.C. specificare sempre l orario d inserimento nell apposita cassetta predisposta dall A.T.C.; staccare il foglio di uscita ed inserirlo in cassetta. 2. L inserimento del foglio di uscita e l annotazione della giornata di caccia nel tesserino venatorio regionale, o nel tesserino venatorio provinciale nel caso dei cacciatori di cui al precedente art. 6, comma 6, attivano, a tutti gli effetti di legge e di Regolamento, la giornata di caccia. 3. L annotazione della giornata di caccia nel tesserino deve avvenire soltanto al momento dell inizio dell esercizio di caccia. Qualora il cacciatore, per motivi oggettivi, dopo aver imbucato il foglio di uscita, e in ogni caso prima di iniziare l esercizio della caccia, non possa effettuare l uscita segnalata, deve immediatamente annullare l uscita inserendo nella cassetta l apposito foglio di rientro debitamente compilato, specificando l ora dell inserimento in cassetta. 4. Al termine dell uscita di caccia, il cacciatore, nel caso in cui abbia effettuato spari o che abbia udito spari di altri cacciatori, è tenuto a compilare il foglio di rientro, specificando sempre l orario d'inserimento in cassetta, ed imbucarlo nella cassetta. Nel caso in cui il cacciatore abbia effettuato spari deve sempre specificarne l esito (abbattimento, ferimento, o colpo a vuoto), indicando sempre la classe di sesso ed età a cui ha sparato. 5. Il cacciatore di selezione deve usare progressivamente e numerare le pagine del Libretto, utilizzando una pagina per ciascuna uscita di caccia effettuata. In ogni singola giornata si possono fare un massimo di due uscite (mattina: con inizio fino alle ore 12; pomeriggio; con inizio dopo le ore 12), ma ognuna di queste deve essere segnalata con appositi moduli che devono essere inseriti in cassetta all inizio di ciascun periodo. 6. Il cacciatore di selezione è tenuto, durante le uscite di caccia, a compilare diligentemente le schede di avvistamento contenute nel Libretto per la caccia di selezione. Al termine della stagione di caccia il cacciatore di selezione è tenuto a riconsegnare all A.T.C il Libretto, i contrassegni numerati inamovibili non utilizzati, nonché il Modulo riepilogativo dell attività di caccia consegnato all inizio della stagione venatoria dall A.T.C. medesimo, anche mediante raccomandata, nelle date stabilite dall'a.t.c. medesimo. 7. In caso di smarrimento dei contrassegni numerati inamovibili e/o del Libretto delle uscite, il cacciatore di selezione è tenuto a darne comunicazione scritta, anche via fax, all A.T.C entro le successive 24 ore. Il cacciatore di selezione non può, in ogni caso, effettuare uscite di caccia prima di aver ottenuto nuovamente dall A.T.C quanto smarrito. In caso di ripetuto smarrimento di contrassegni numerati inamovibili, l A.T.C ha la facoltà di non effettuare la sostituzione e di cancellare i relativi capi assegnati, riservandosi la possibilità di riassegnarli ad altri cacciatori di selezione del Distretto. 8. Le cassette predispote dall A.T.C. devono avere le necessarie caratteristiche di robustezza e sicurezza; l A.T.C. medesimo è tenuto alla diligente manutenzione delle cassette, contenendone nei limiti del possibile il numero. Art. 15 Prelievo 1. Nel caso di abbattimento il cacciatore deve: applicare immediatamente all orecchio del capo abbattuto, esattamente sul punto di decesso dell'animale, il contrassegno numerato inamovibile fornitogli dall A.T.C. Deve inoltre 9

10 essere in grado di indicare con precisione il punto di sparo, anche nel caso di ferimento o colpo a vuoto, per un eventuale controllo; attendere presso la propria auto 15 minuti per consentire al personale di Vigilanza un eventuale controllo del capo abbattuto; compilare ed imbucare il foglio di rientro, specificando sempre l orario d inserimento nella cassetta. 2. Qualora il contrassegno numerato inamovibile sia accidentalmente danneggiato, o perduto durante il trasporto del capo abbattuto, il cacciatore deve darne comunicazione immediata al Responsabile del Distretto, nonché comunicazione scritta all A.T.C., anche via Fax, entro le successive 24 ore o entro il primo giorno lavorativo. 3. L abbattimento deve essere comunicato immediatamente al Responsabile del Distretto, nonché segnalato tempestivamente (entro 24 ore o entro il primo giorno lavorativo) all A.T.C di competenza a mezzo Fax o Raccomandata. Art. 16 Prestazioni d'opera 1. Il cacciatore di selezione è chiamato a collaborare, anche mediante la realizzazione di specifiche prestazioni d'opera, con la Provincia, l'a.t.c. ed il Distretto di gestione di appartenenza per assicurare: un corretto svolgimento delle operazioni di censimento e monitoraggio un'efficace prevenzione dei danni la conduzione di studi, ricerche ed indagini volti a migliorare la gestione di Cervidi e Bovidi la realizzazione di iniziative di carattere culturale (comprese le mostre dei trofei) inerenti la gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi, ecc. assistenza ai cacciatori di selezione neoabilitati. 2. Nel caso in cui l'a.t.c. lo ritenga indispensabile, in particolare per la realizzazione e/o gestione di specifici interventi di prevenzione dei danni che Cervidi e Bovidi arrecano alle colture presenti nel Distretto di gestione, il cacciatore di selezione può essere chiamato ad effettuare obbligatoriamente almeno una prestazione d'opera annua. 3. Le prestazioni d'opera sono disciplinate dal Disciplinare provinciale della caccia di selezione 10

11 TITOLO III DISCIPLINA DELLA CACCIA DI SELEZIONE NELLE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE Art.17 Gestione nelle Aziende Faunistico Venatorie 1. All interno delle Aziende Faunistico Venatorie tutte le operazioni di censimento e di stima delle densità, nonché di determinazione della struttura di popolazione, delle diverse specie sono condotte dai tecnici della Provincia. 2. I metodi di censimento del Capriolo per la definizione della densità e struttura di popolazione sono: il censimento in battuta su aree campione e transetti diurni lungo itinerari individuati dai tecnici della Provincia, e da quest ultima formalmente approvati, comprensivi di osservazioni da punti fissi; i transetti notturni lungo su itinerari individuati dai tecnici della Provincia e da quest ultima formalmente approvati. Il primo metodo è impiegato per determinare i valori di densità nelle A.F.V. con il Capriolo come specie in indirizzo ed attuato, di norma, ogni tre anni ad opera dei tecnici della Provincia, che a tal fine possono avvalersi di collaboratori approvati dalla Provincia medesima, nel periodo compreso tra la metà di Marzo e la fine di Aprile. Il secondo metodo è utilizzato, sempre nelle già citate A.F.V., ogni anno per la determinazione di semplici indici di abbondanza, volti a consentire oltre che un corretto monitoraggio della specie anche la definizione della struttura, tra la metà di Marzo e la fine di Aprile. Il terzo metodo, infine, è utilizzato per la definizione dei valori di densità nelle A.F.V. aventi la Lepre come specie in indirizzo ed è attuato dai tecnici della Provincia nei mesi Gennaio, Febbraio e Marzo, ad anni alterni, in concomitanza con il controllo della densità della specie in indirizzo. 3. Il calendario del Capriolo nelle A.F.V., così come nel caso dei Distretti di gestione, sarà stabilito annualmente all'interno del Calendario venatorio provinciale e sarà ispirato agli stessi principi generali, salvo considerare che nelle A.F.V. non sono presenti gran parte delle difficoltà ambientali (in particolare quelle legate alla caccia con i cani) che affliggono la caccia di selezione all'interno dei Distretti. 4. Il metodo di censimento del Daino è rappresentato da: i transetti diurni condotti lungo itinerari individuati dai tecnici della Provincia, e da quest ultima formalmente approvati, comprensivi di osservazioni da punti fissi Il metodo è impiegato per determinare i valori di densità nelle A.F.V. che hanno come specie in indirizzo il Capriolo, ed è attuato ogni anno dai tecnici della Provincia, che a tal fine possono avvalersi di collaboratori approvati dalla Provincia medesima, nel periodo compreso tra la metà di Marzo e la metà di Aprile. 5. Per quanto concerne il calendario del Daino vale quanto sopra espresso a proposito del Calendario del Capriolo. 6. I metodi di censimento del Muflone sono identici a quelli impiegati per il Daino, salvo che le osservazioni sono svolte tra la metà di Marzo e la fine di Maggio. 7. Anche per il calendario del Muflone valgono le indicazioni sopra descritte per i Calendari di Capriolo e Daino. 8. Il permesso di caccia rilasciato dal Titolare a ciascun cacciatore deve contenere indicazioni utili ad individuare la zona di caccia, nonché l orario di inizio e di fine attività. Copia di tale permesso deve essere tenuta a disposizione per eventuali controlli della Polizia provinciale presso il Registro (o uno dei Registri) di cui al comma 3 dell'art. 57 della Deliberazione C.R. n. 292/94. 11

12 9. All'orecchio sinistro di ciascun capo abbattuto deve essere applicato, esattamente sul punto di decesso dell'animale, il contrassegno numerato inamovibile consegnato ogni anno dalla Provincia al Titolare della A.F.V. contestualmente al Piano di Prelievo. 10. Nei casi in cui si renda necessario, in ordine alla necessità di contenere i danni che Cervidi e Bovidi arrecano alle colture agricole presenti all'interno delle A.F.V. o nelle aree circostanti, procedere alla realizzazione di piani di contenimento numerico ai sensi dell'art.37 della L.R. 3/94, tali interventi devono essere autorizzati dalla Provincia sulla base di piani di prelievo articolati per classi di età e sesso. I Titolari delle A.F.V., per il controllo di tali piani, devono avvalersi del proprio personale di vigilanza, mentre per la loro realizzazione devono avvalersi di cacciatori di selezione iscritti al Registro Provinciale. Personale di vigilanza e cacciatori di selezione devono essere nominativamente specificati nell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia. Ogni uscita di controllo deve essere segnalata alla Polizia Provinciale ad opera dell agente di vigilanza responsabile dell'intervento, mediante il sistema della teleprenotazione, almeno 48 ore prima. 11. Il monitoraggio biologico delle diverse specie è attuato mediante la determinazione degli stessi parametri già descritti a proposito dei Distretti. Il peso degli animali abbattuti è determinato a cura del Titolare dell'a.f.v, nel rispetto di specifiche indicazioni impartite dalla Provincia, mentre l età è determinata dai tecnici della Provincia stessa. 12. La verifica circa la corretta esecuzione dei Piani di prelievo (e di controllo numerico ex art.37) delle singole A.F.V. è attuata dalla Provincia presso un proprio "Centro di controllo". A tal fine ciascuna A.F.V. è tenuta a conservare la testa congelata del capo abbattuto e la relativa mandibola diligentemente pulita fino alla data del controllo stabilito dalla Provincia. Qualsiasi errore di prelievo, o infrazione commessa nei confronti del presente Regolamento, è in ogni caso addebitato all'a.f.v. nel suo insieme e sanzionato dalla Provincia nel rispetto del Regolamento medesimo. TITOLO IV GESTIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI Art.18 Sanzioni Amministrative e Provvedimenti disciplinari 1. E' applicata la sanzione amministrativa di cui all Art 58 comma 1 lettera g della L.R. 3/94 per le seguenti violazioni al presente Regolamento: a. omessa segnalazione dell uscita di caccia tramite l inserimento dell apposito foglio di uscita nella cassetta; b. omessa applicazione o applicazione gravemente ritardata al capo abbattuto del contrassegno numerato, o sua contraffazione; c. mantenimento dell arma carica, anche se in custodia, al di fuori dell appostamento di caccia; d. omessa o gravemente ritardata dichiarazione di abbattimento, ferimento, colpo a vuoto; e. abbattimento del capo fuori dei punti di appostamenti assegnati; f. abbattimento di capo in sottozona diversa da quella assegnata; 2. E' applicata la sanzione amministrativa di cui all Art 58 comma 1 lettera q della L.R. 3/94 per tutte le violazioni al presente Regolamento non previste dal precedente comma, nonché per comportamenti difformi alle modalità di prelievo di carattere sanitario di cui al Disciplinare. 3. La Provincia dispone oltre alle sanzioni già previste dalle normative vigenti in materia di caccia, e dai precedenti comma 1 e 2, la revoca dell abilitazione alla caccia di selezione, per un periodo comunque non inferiore a tre anni, a partire dalla data di sentenza definitiva di condanna o di richiesta di oblazione, o di pagamento in misura ridotta per le seguenti violazioni: a. abbattimento di capo da parte di cacciatore di selezione senza autorizzazione agli abbattimenti; 12

13 b. abbattimento di capo al di fuori del periodo di caccia di selezione; c. abbattimento di capo al di fuori del Distretto di gestione di appartenenza; d. omessa dichiarazione di abbattimento di capo; e. omessa applicazione al capo abbattuto del contrassegno numerato, o sua contraffazione; f. aver riportato condanne definitive, o aver fatto richiesta di oblazione, negli ultimi 5 anni, per violazioni di cui all Art 30 comma 1 lettera A, B, C, D, E, F, I della L.N. 157/92; g. abbattimento, durante le uscite di caccia di selezione, di specie diverse da quelle oggetto della caccia di selezione a Cervidi e Bovidi. 4. La Provincia dispone la sospensione dalla caccia di selezione per un periodo fino a tre anni nei seguenti casi: a. abbattimento di capo non autorizzato, fatti salvi gli errori tecnici di cui al Disciplinare; b. dichiarazione ritardata di abbattimento; c. abbattimento di capo in sottozona diversa da quell assegnata; d. falsa dichiarazione di abbattimento di capo; e. contraffazione del capo abbattuto f. mantenimento di arma carica, anche se in custodia, al di fuori delle postazioni di caccia di selezione assegnate; g. aver pagato in misura ridotta, non aver impugnato il provvedimento di ordinanza ingiunzione di pagamento, aver riportato sentenza definitiva di condanna o aver fatto richiesta di oblazione per violazioni commesse a partire dalla stagione di caccia 1998/99, per violazioni all Art 30 comma 1 lettera H della L.N. 157/92 e dell Art. 58 comma 1 lettere D, E, F, G, della L.R. n 3/ Nei seguenti casi, su relazione circostanziata del Responsabile del Distretto, o del Coordinatore dell A.T.C., o della Polizia Provinciale, la Provincia può adottare i seguenti provvedimenti: a. dichiarazione falsa di capi osservati durante le operazioni di censimento: sospensione dagli abbattimenti per un periodo da una a due stagioni venatorie; b. abbandono, non autorizzato dal Responsabile, delle operazioni di censimento: sospensione dagli abbattimenti per una stagione venatoria; c. abbandono della posta prima del passaggio del fronte di battitori o del punto di osservazione per i censimenti a vista: sospensione dagli abbattimenti per una stagione venatoria ed esclusione permanente dal ruolo di posta; d. atti di grave indisciplina durante i censimenti: sospensione dagli abbattimenti di per un periodo da 10 giornate ad un intera stagione venatoria. 6. La Provincia adotta la sospensione per un periodo da 10 giorni ad un intera stagione di caccia di selezione per i seguenti casi: a. mancato inserimento del foglio di uscita; b. omissione od errata indicazione del numero di colpi esplosi nel foglio di rientro; c. omissione di avvertimento del Responsabile in caso di errore di abbattimento; d. simulazione di uscita di caccia. 7. Per tutte le altre violazioni al presente Regolamento la Provincia può disporre la sospensione della caccia di selezione per un periodo compreso tra le 10 giornate e un anno. 8. Nel caso in cui le infrazioni sopra descritte siano compiute all'interno di una A.F.V., i provvedimenti disciplinari previsti nel presente articolo sono adottati dalla Provincia a carico dell'a.f.v. nel suo insieme. 9. Nel caso in cui le infrazioni sopra descritte siano compiute durante gli interventi di controllo, di cui all'art.37 della L.R. 3/94, la Provincia provvede a sospendere il cacciatore dalla caccia di selezione in via definitiva, mentre nel caso siano commesse all'interno di una A.F.V., la Provincia adotta il provvedimento di revoca di cui all'art. 60 della Deliberazione C.R. n. 292/ Nel caso di errore tecnico di abbattimento si applicano i provvedimenti previsti dal Disciplinare. ATTIVITA' DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART.37 L.R. 3/94 13

14 Art.19 Controllo 1. Nel caso in cui, per ragione di prevenzione dei danni, si renda necessario attuare degli interventi al di fuori dei Distretti di gestione e delle A.F.V., come ad esempio in Zone di Ripopolamento e Cattura, Zone di Rispetto Venatorio, Aziende Agrituristico Venatorie, Aree Addestramento cani, Divieti di cui all'art.33 della L.R. 3/94, Oasi di protezione, Fondi chiusi, ecc., la Provincia, nel rispetto di quanto previsto nel Protocollo tecnico stipulato con l'i.n.f.s., avvalendosi dei propri tecnici, può procedere: alla valutazione numerica della popolazione da sottoporre a controllo mediante il metodo, tra quelli sopra descritti, che meglio possa confarsi alla situazione ambientale oggetto dell intervento alla elaborazione di un piano di prelievo tale da consentire un reale controllo numerico della popolazione, nel rispetto delle classi di sesso e di età già descritte per ciascuna specie ad autorizzare la realizzazione del piano di prelievo nel rispetto di quanto previsto dall art.37 della L.R. 3/ I suddetti interventi di controllo numerico di Cervidi e Bovidi devono essere svolti sotto il coordinamento e controllo della Polizia Provinciale che a tal fine si avvale, così come previsto dall'art.37 della L.R. 3/94, prioritariamente delle Guardie Volontarie appartenenti alle Associazioni di cui all'art.51, lettera f, della L.R. 3/94 e delle Guardie Ambientali Volontarie e, in subordine, limitatamente ai casi in cui il numero e/o la disponibilità delle Guardie sopra citate sia insufficiente ad assicurare il coordinamento e controllo degli interventi, anche degli altri Agenti di cui allo stesso art.51, purché in possesso di un nulla osta del Corpo o dell'ente di appartenenza. 2. Le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia devono contenere i nominativi degli Agenti di cui al punto precedente responsabili degli interventi, nonché degli eventuali proprietari e/o conduttori dei fondi interessati dagli interventi medesimi, purché anch essi iscritti al Registro provinciale dei cacciatori di selezione, e dei cacciatori di selezione iscritti al Registro provinciale (e tra questi ultimi, così come previsto dall art. 85 comma 6 bis del DPGR 25 febbraio 2004 n. 13/R, in via prioritaria, quelli in possesso dell opzione di cui all art. 28 comma 3 lettera d) della L.R. n. 3/94), chiamati a realizzarli, ed i piani di prelievo. 3. Gli interventi devono essere attuati previa segnalazione, almeno 48 ore prima, in teleprenotazione alla Polizia Provinciale, che valuta in propria autonomia le modalità con le quali rendere il controllo il più efficiente ed efficace possibile, anche attraverso opportuni atti di delega agli Agenti responsabili incaricati del controllo sugli interventi. Art.20 Cacciatori di selezione e l'abilitazione di all'art Al fine di consentire la realizzazione degli interventi in regime di art.37 previsti dal Protocollo Tecnico stipulato con l'i.n.f.s., il presente Regolamento, riconosce ai cacciatori di selezione, iscritti al Registro provinciale, la qualifica di cacciatori di cui all art.37, limitatamente ai Cervidi ed ai Bovidi. 14

15 PROVINCIA DI PISA DISCIPLINARE PROVINCIALE PER LA CACCIA DI SELEZIONE A CERVIDI E BOVIDI Art.1 Iscrizione al Distretto di gestione 1. L A.T.C., entro il 10 novembre di ogni anno, sulla base di una specifica relazione tecnica sulla gestione faunistico venatoria delle specie in indirizzo e sentiti i Responsabili di Distretto, stabilisce il numero dei cacciatori da iscrivere ad ogni Distretto, tenuto conto: a. della superficie e delle caratteristiche ambientali e faunistiche del Distretto; b. del numero delle sottozone istituite; c. dei piani di prelievo delle specie gestite; d. del numero degli iscritti dell anno precedente. 2. L iscrizione ai Distretti della Provincia di Pisa è consentita solamente ai cacciatori iscritti al Registro provinciale dei cacciatori di selezione ed all A.T.C. competente per territorio. 3. Ciascun cacciatore, ad eccezione di coloro che sono in possesso di opzione di caccia ai sensi dell art. 28 comma 3 lettera d) della L.R. 3/1994, può essere iscritto ad un solo Distretto ed effettuare la caccia di selezione alle sole specie di cervidi e bovidi in esso gestite. 4. Le domande di nuova iscrizione o le richieste di trasferimento devono pervenire all A.T.C. competente, redatte su apposito modulo, nel periodo compreso tra il 1 e il 31 dicembre di ogni anno. 5. L A.T.C., qualora le richieste superino i posti disponibili, redige per ciascun Distretto, nel rispetto di quanto stabilito ai commi precedenti, la graduatoria ai fini dell iscrizione tenendo conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri: a) riconferma degli iscritti al Distretto nella stagione venatoria precedente; b) residenza in un comune ricadente nel Distretto; c) esperienza (ai fini del trasferimento) maturata in altri Distretti della provincia di Pisa, espressa in anni di iscrizione; d) residenza in provincia di Pisa; e) residenza in regione Toscana. 6. I cacciatori in possesso di opzione di caccia ai sensi dell art. 28 comma 3 lettera d) della L.R. 3/1994 hanno la priorità all interno di ciascuna categoria di cui al comma precedente, ma non potranno essere assegnati a più Distretti per la stessa specie. Qualora negli anni successivi non riconfermino tale opzione, rimarranno iscritti al solo Distretto di caccia al capriolo. 1. In caso di parità tra più cacciatori, costituirà criterio di priorità l età anagrafica. Art.2 Perdita dell'iscrizione al Distretto 1. Il cacciatore di selezione è cancellato dal Distretto, con atto motivato dall A.T.C. competente, adottato a seguito di relazione del Responsabile del Distretto di cui al successivo articolo 3, per i seguenti motivi: a) non partecipazione per due anni consecutivi alle attività del Distretto (censimenti, piano di prelievo, prestazioni d opera richieste), salvo gravi e documentati motivi di salute valutati dall A.T.C.; b) aver riportato sanzioni di sospensione dalla caccia di selezione per un periodo di almeno un anno; c) gravi motivi disciplinari. 2. Il cacciatore cancellato dal Distretto, qualora intenda di nuovo partecipare alla caccia di selezione, deve presentare nuovamente domanda di iscrizione ad un Distretto, nei termini stabiliti dal precedente articolo. Art.3 Responsabili di Distretto 15

16 1. Per ciascun Distretto l assemblea dei cacciatori di selezione, mediante votazione a maggioranza e a scrutinio segreto, elegge un Responsabile e, su sua proposta, un numero compreso tra due e quattro Viceresponsabili. I risultati dell elezione sono trasmessi all A.T.C. competente, che provvede alla nomina entro 15 giorni. 2. I Responsabili e Viceresponsabili del Distretto durano in carica tre anni e sono rieleggibili. 3. I Responsabili e Viceresponsabili del Distretto decadono in caso di dimissioni, cancellazione dal distretto, provvedimenti disciplinari. In tal caso vengono sostituiti dal primo dei non eletti. 4. I Responsabili e Viceresponsabili collaborano con l A.T.C. alla gestione del Distretto e organizzano la partecipazione dei cacciatori di selezione. Il Responsabile del Distretto convoca e presiede le Assemblea dei cacciatori iscritti. Art.4 Sottozone-Appostamenti 1. Per la gestione della specie CAPRIOLO, ogni Distretto è suddiviso in sottozone di caccia; le sottozone costituiscono le unità minime in cui è effettuato il prelievo e queste hanno, di norma, una superficie mediamente non inferiore a 80 ettari 2. In ciascun Distretto il numero di cacciatori iscritti tende ad essere uguale o inferiore al numero di sottozone. 3. Ogni cacciatore avente diritto all abbattimento sceglie, secondo la propria posizione nella graduatoria di cui all art. 6 e secondo le norme contenute nel presente Disciplinare, la sottozona in cui effettuare la caccia di selezione. E ammesso un solo cacciatore per sottozona. 4. Il cambio di sottozona è possibile dopo aver effettuato 5 uscite di caccia nella sottozona che si intende cambiare e previo assenso del Responsabile del Distretto. L Assemblea del Distretto, all inizio di ogni stagione venatoria, stabilisce i criteri e le modalità per il cambio di sottozona. 5. Se il cacciatore si sposta in una sottozona già utilizzata deve impiegare i relativi punti di appostamento già cartografati, se ancora esistenti. Può realizzare, previo assenso di uno dei Responsabili del Distretto, nuovi appostamenti soltanto se quelli già cartografati siano stati rimossi. Degli eventuali nuovi appostamenti deve fornire apposita cartografia all A.T.C. 6. Per le specie DAINO e MUFLONE sono individuati annualmente dai Responsabili del Distretto un numero di appostamenti tale da consentire il prelievo della specie oggetto di gestione. 7. Gli appostamenti sono assegnati a rotazione ai cacciatori in base alla graduatoria della specie da prelevare ed al calendario di utilizzo definito in sede di assegnazione. 8. La modalità di utilizzo degli appostamenti da parte dei cacciatori assegnatari può essere variata annualmente dall A.T.C., al fine di consentire una migliore gestione del piano di prelievo. 9. Da tali appostamenti è consentito l abbattimento solamente della specie oggetto di assegnazione; 10. L A.T.C. può autorizzare singoli Distretti, sulla base di quanto stabilito nel Regolamento di cui all art. 8, comma 3, ad effettuare forme di gestione sperimentale, nelle quali possono essere previste anche modalità particolari di applicazione di quanto stabilito dal presente articolo. Art.5 Scelta delle sottozone e delle postazioni di caccia 1. La sottozona è scelta in base alla graduatoria del Capriolo. 2. All interno della sottozona ciascun cacciatore individua fino ad un massimo di 4 (quattro) postazioni di caccia con i punti dove può essere lasciato il mezzo di spostamento utilizzato. 3. I cacciatori consegnano ai Responsabili dei Distretti entro e non oltre 15 giorni prima dell inizio di ciascun periodo di prelievo, le carte topografiche, firmate e ben leggibili, di ciascuna sottozona loro assegnata in scala 1:10000 con sopra riportati chiaramente e con unica simbologia le postazioni di caccia da utilizzare con i relativi punti macchina, nonché il nome e cognome, Distretto e numero di sottozona in stampatello leggibile. L ubicazione delle postazioni di caccia e dei punti macchina sulla carta topografica deve corrispondere alla loro reale posizione sul territorio. Le carte devono essere firmate dal cacciatore. L autorizzazione 16

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