La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga

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1 LEGGE 12 luglio 2011, n. 120 Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle societa' quotate in mercati regolamentati. (11G0161) GU n. 174 del Testo in vigore dal: La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; la seguente legge: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga Art. 1 Equilibrio tra i generi negli organi delle societa' quotate 1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 147-ter del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: «1-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la societa' interessata affinche' si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro , secondo criteri e modalita' stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalita' di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle societa' organizzate secondo il sistema monistico». 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 147-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Qualora il consiglio di gestione sia costituito da un numero di componenti non inferiore a tre, ad esso si applicano le disposizioni dell'articolo 147-ter, comma 1-ter». 3. All'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. L'atto costitutivo della societa' stabilisce, inoltre, I

2 che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la societa' interessata affinche' si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro a euro e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma»; b) al comma 4-bis, dopo le parole: «ai commi» e' inserita la seguente: «1-bis,». Art. 2 Decorrenza 1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e degli organi di controllo delle societa' quotate in mercati regolamentati successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riservando al genere meno rappresentato, per il primo mandato in applicazione della legge, una quota pari almeno a un quinto degli amministratori e dei sindaci eletti. Art. 3 Societa' a controllo pubblico 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle societa', costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati. 2. Con regolamento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalita' di attuazione del presente articolo al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le societa' interessate, in coerenza con quanto previsto dalla presente legge, la vigilanza sull'applicazione della stessa, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalita' di sostituzione dei componenti decaduti. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 12 luglio 2011 Visto, il Guardasigilli: Alfano NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri II

3 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 2012, n. 251 Regolamento concernente la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle societa', costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n (13G00022) GU n. 23 del Testo in vigore dal: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 12 luglio 2011, n. 120, recante modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle societa' quotate in mercati regolamentati; Visto, in particolare, l'articolo 3, della legge 12 luglio 2011, n. 120, che stabilisce che le disposizioni della presente legge si applicano anche alle societa', costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, ed il comma 2 del medesimo articolo 3, che prevede che con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti termini e modalita' di attuazione dello stesso, al fine di disciplinare in maniera uniforme per tutte le societa' interessate, in coerenza con quanto previsto dalla legge, la vigilanza sull'applicazione della stessa, le forme e i termini dei provvedimenti previsti e le modalita' di sostituzione dei componenti decaduti; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2012; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento detta i termini e le modalita' di attuazione della disciplina concernente la parita' di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle societa', costituite in Italia, controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile, dalle pubbliche amministrazioni indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione delle societa' con azioni quotate. Art. 2 Composizione degli organi sociali 1. Le societa' di cui all'articolo 1 prevedono nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalita' tali da III

4 garantire che il genere meno' rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo. 2. Qualora sia previsto per la nomina degli organi sociali il meccanismo del voto di lista, gli statuti disciplinano la formazione delle liste in applicazione del criterio di riparto tra generi, prevedendo modalita' di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge. Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre. Inoltre gli statuti disciplinano l'esercizio dei diritti di nomina, ove previsti, affinche' non contrastino con quanto previsto dal presente regolamento. 3. Qualora dall'applicazione di dette modalita' non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero e' arrotondato per eccesso all'unita' superiore. 4. Le societa' prevedono altresi' le modalita' di sostituzione dei componenti dell'organo di amministrazione venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di cui al comma La quota di cui al comma 1 si applica anche ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o piu' sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota. Art. 3 Decorrenza 1. Le societa' assicurano il rispetto della composizione degli organi sociali indicata all'articolo 2, anche in caso di sostituzione, per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2. Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato e' pari ad almeno un quinto del numero dei componenti dell'organo. Art. 4 Monitoraggio e vigilanza sull'applicazione della normativa 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunita' vigila sul rispetto della normativa e presenta al Parlamento una relazione triennale sullo stato di applicazione della stessa. 2. A tale fine, le societa' di cui all'articolo 1 sono tenute a comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunita' la composizione degli organi sociali entro quindici giorni dalla data di nomina degli stessi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione in corso di mandato. 3. E' fatto obbligo all'organo di amministrazione e all'organo di controllo delle medesime societa' di comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunita' la mancanza di equilibrio tra i generi, anche quando questa si verifichi in corso di mandato. 4. Tale segnalazione puo' essere altresi' fatta pervenire al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunita' da chiunque vi abbia interesse. 5. Nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunita' accerti il mancato rispetto della quota stabilita all'articolo 2, comma 1, nella composizione degli organi sociali, diffida la societa' a ripristinare IV

5 l'equilibrio tra i generi entro sessanta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunita' fissa un nuovo termine di sessanta giorni ad adempiere, con l'avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, ove la societa' non provveda, i componenti dell'organo sociale interessato decadono e si provvede alla ricostituzione dell'organo nei modi e nei termini previsti dalla legge e dallo statuto. Art. 5 Clausola di invarianza 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 30 novembre 2012 NAPOLITANO Visto, il Guardasigilli: Severino Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Fornero, Ministro del lavoro e delle politiche sociali Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 69 V

6 QUOTE DI GENERE. E ATTIVA LA CASELLA DI MONITORAGGIO Dal 12 febbraio 2013 è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 30 novembre 2012, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro delegato per le pari opportunità, compiti di monitoraggio e vigilanza sull'applicazione delle quote di genere negli organi di amministrazione e controllo delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni a livello centrale, regionale e locale, costituite in Italia e non quotate sui mercati regolamentati. Dalla medesima data il Dipartimento per le Pari Opportunità, Ufficio per gli interventi in materia di parità e pari opportunità, esercita in via esclusiva i compiti istruttori propedeutici all esercizio delle predette funzioni. COSA STABILISCE IL DPR 251/2012? Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 251 del 30 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 28 gennaio 2013, in ottemperanza a quanto previsto dall articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120, stabilisce i termini e le modalità di attuazione della disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell articolo 2359 codice civile dalle pubbliche amministrazioni. Ambito di applicazione Le società costituite in Italia non quotate controllate ai sensi dell articolo 2359 (primo e secondo comma) del codice civile da pubbliche amministrazioni (intendendosi per P.A. quelle definite nell articolo 1,comma 2,del d.lgs 165/2001) dovranno prevedere nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo di ciascun organo sociale (articolo 2 DPR. 251/2012). Decorrenza Il criterio delle c.d "quote" si applica solo per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del menzionato DPR 251/2012 (12 febbraio 2013). Per il primo mandato la quota riservata al genere meno rappresentato è pari ad almeno un quinto (20%) del numero dei componenti dell organo (articolo 3 DPR 251/2012). Per i successivi mandati la quota da riservare al genere meno rappresentato è pari ad un terzo (33%). Sanzioni Qualora venga accertato il mancato rispetto della quota il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità diffida la società a ripristinare l equilibrio tra i generi entro 60 giorni. In caso di inottemperanza alla diffida è fissato un ulteriore termine di 60 giorni decorso il quale, ove la società non provveda ad adeguarsi, i componenti dell organo decadono. COME E DISCIPLINATA LA FUNZIONE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA? Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri è la Struttura deputata ad espletare le funzioni di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione della normativa al fine di assicurare il raggiungimento di un adeguata rappresentatività di genere nelle attività economiche ed una più incisiva presenza femminile nella governance delle imprese - è (articolo 4 del DPR 251/2012). Si riportano di seguito i principali compiti istruttori che il Dipartimento per le pari opportunità è chiamato a svolgere: controllare la corretta applicazione delle disposizioni normative; predisporre l elenco delle società controllate da pubbliche amministrazioni nonché della composizione aggiornata degli organi societari; raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa; esaminare le segnalazioni pervenute; emanare i provvedimenti di diffida; verificare l ottemperanza alle diffide; elaborare la relazione al Parlamento. Nell esercizio delle elencate attività il Dipartimento per le pari opportunità sarà supportato da un apposito Gruppo di lavoro istituito con Decreto del Ministro delegato alle pari opportunità in data 12 febbraio 2013, del quale fanno parte la dott.ssa Magda Bianco, dirigente della Banca d Italia, la Prof.ssa Marina Brogi, Vicepreside della facoltà di Economia dell Università degli Studi La Sapienza di Roma, la Prof.ssa Paola Profeta, professore associato presso l Università degli Studi Luigi Bocconi di Milano. COME E A CHI COMUNICARE LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI? Il Dipartimento per le Pari Opportunità ha attivato la casella di posta elettronica certificata segreteria.interventipariop@pec.governo.it, attraverso la quale le società ricadenti nell ambito di applicazione del DPR (articolo 4, commi 2 e 3, del DPR 251/2012) comunicano la composizione degli organi sociali entro 15 giorni dalla data di nomina degli stessi o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione in corso di mandato. Chiunque vi abbia interesse può altresì segnalare alla medesima casella di posta elettronica certificata la carenza di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi sociali delle società ricadenti nell ambito di applicazione del DPR 251/2012. VI

7 Domande frequenti sull applicazione del DPR 30 novembre 2012, n. 251, concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n SEZIONE I: AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Che cosa prevede la Legge 12 luglio 2011, n. 120 sull equilibrio di genere negli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate e delle società controllate dalla Pubblica Amministrazione? La Legge n. 120/2011 prevede che le società quotate nei mercati regolamentati e le società controllate dalle pubbliche amministrazioni, di cui all art. 1, comma 2, d. lgs.165/01, debbano prevedere nei propri statuti disposizioni che garantiscano l equilibrio di genere negli organi di amministrazione e di controllo, per tre mandati consecutivi, decorrenti dal primo rinnovo successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della Legge (intervenuta il 12 agosto 2011, e pertanto a partire dal primo rinnovo successivo al 12 agosto 2012). 2. Che cosa prevede il DPR n. 251/2012? In attuazione dell articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120, il DPR n. 251/2012 disciplina modalità e termini per garantire la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile dalle pubbliche amministrazioni indicate all art. 1, comma 2, d. lgs.165/01, e non quotate in mercati regolamentati,. 3. Da quando sono operativi gli obblighi di cui alla Legge n.120/2011 e quelli di cui al DPR n. 251/2012? Gli obblighi di cui alla Legge n. 120/11, che riguardano tutte le società quotate in mercati regolamentati, sono operativi a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo successivo ad un anno dalla data di entrata in vigore della Legge (intervenuta il12 agosto 2011, e pertanto a partire dal primo rinnovo successivo al 12 agosto 2012). Gli obblighi di cui al DPR 251/2012, che riguardano le società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile dalle pubbliche amministrazioni indicate all art. 1, comma 2, d. lgs.165/01, non quotate in mercati regolamentati, sono operativi a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo successivo all entrata in vigore del DPR 251/2012 (intervenuta il 12 febbraio 2013). 4. Qual è la durata dell efficacia della Legge n. 120/2011 e del DPR n. 251/2012? 1 Legge 12 luglio 2011 n. 120, Modifiche al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità d accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati. 1

8 La Legge n. 120/2011 ha un efficacia limitata nel tempo: la sua durata complessiva è stata fissata in tre mandati consecutivi. Il DPR n. 251/2012 prevede che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni devono applicare la normativa sull equilibrio di genere per tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo degli organi di amministrazione e di controllo successivo all entrata in vigore del DPR stesso (intervenuta il 12 febbraio 2013). La durata ordinaria degli organi sociali è di tre anni: di conseguenza, per le società che hanno effettuato il rinnovo nel 2013, la regola sull equilibrio di genere si applica fino al 2021; per le società che rinnovano nel 2014, la regola si applica fino al 2022; per le società che rinnovano nel 2015, fino al Tuttavia, è possibile che le cariche sociali abbiano una durata inferiore. Esempio: la società X nomina gli organi di controllo per la durata di un solo esercizio. In questo caso, la durata della legge sarà pari a tre anni, anziché nove come normalmente previsto. 1 mandato = 1 anno 2 mandato = 1 anno 3 mandato = 1 anno 3 mandati = 3 anni 5. Quali sono le pubbliche amministrazioni rientranti nel perimetro applicativo del DPR n. 251/2012? Si tratta delle pubbliche amministrazioni di cui all art. 1, comma 2, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. Testo Unico sul pubblico impiego): per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n Che cosa si intende per società controllate dalle pubbliche amministrazioni? Si tratta delle società di capitali (i.e. società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni) in cui le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell art. 2359, commi primo e secondo, c.c.: i) dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria (c.d. controllo di diritto, ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., che sussiste quando un soggetto detiene la maggioranza dei voti esercitabili nell assemblea ordinaria di una società); ii) dispongono di voti sufficienti per esercitare un influenza dominante nell assemblea ordinaria di una società (c.d. controllo di fatto, ex art. 2359, comma 1, n. 2, c.c., che sussiste quando un socio, pur privo della maggioranza dei voti in assemblea, è comunque in grado di far prevalere la propria volontà all interno dell assemblea stessa con un certo grado di stabilità v. anche la comunicazione CONSOB 13/11/2003, n. DEM/

9 iii) 183&docid=2&page=0&hits=3); esercitano un influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali (c.d. controllo contrattuale, ex art. 2359, comma 1, n. 3, c.c.). 7. Sono incluse nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni anche le controllate indirette, e cioè le società controllate da una pubblica amministrazione per il tramite di un altra società? Sì, il richiamo dell art. 3, comma 1, della Legge n. 120/2011, all art. 2359, comma 2, c.c. include nell ambito di applicazione della legge anche il c.d. controllo indiretto. Tale norma precisa infatti che ai fini dell applicazione del controllo di fatto o di diritto (punti i) e ii) della FAQ n. 6) si computano anche i voti spettanti a società controllate [...]. Ai fini del controllo indiretto non rileva invece il controllo contrattuale, che, infatti, non è richiamato dall art. 2359, comma 2, c.c.. Esempio: la società X, controllata al 100% dalla società Y, il cui capitale, a sua volta, è detenuto al 60% da una pubblica amministrazione, è soggetta al rispetto delle norme sull equilibrio di genere negli organi di amministrazione e di controllo. 8. Le società controllate da società quotate a loro volta controllate da pubbliche amministrazioni sono soggette all applicazione della Legge n. 120/2011 e del DPR 251/2012? Sì, ma mentre l attività di vigilanza e monitoraggio sulla corretta applicazione della Legge n. 120/2011 da parte delle società quotate (pubbliche o private) è sempre di competenza della Consob, con riferimento alle controllate delle società quotate pubbliche detta attività spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero al Ministro delegato per le Pari Opportunità, ai sensi del DPR n. 251/ Alle società in cui nessuna pubblica amministrazione ha da sola il controllo e alle c.d. società miste si applicano la Legge n. 120/2011 e il DPR 251/2012? Il Consiglio di Stato con parere n. 594/2014 (Adunanza della Sez. Prima in data 16 aprile 2014) ha chiarito che alle società in cui nessuna amministrazione ha da sola il controllo si applicano la Legge n. 120/2011 e il DPR n. 251/2012 qualora sussista il controllo congiunto Ai sensi dell art c.c. il controllo congiunto si ritiene unitariamente realizzato da più amministrazioni pubbliche quando: 1. gli organi decisionali della società controllata sono composti da rappresentanti delle pubbliche amministrazioni (singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni partecipanti); 2. le pubbliche amministrazioni congiuntamente grazie ad accordi tra loro o a comportamenti paralleli dispongono della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria (controllo di diritto), ovvero di voti sufficienti per esercitare un influenza dominante nell assemblea ordinaria (controllo di fatto), oppure esercitano congiuntamente sulla società un influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali con esse; 3. la persona giuridica non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni controllanti. 3

10 Non si ritiene invece sufficiente la mera titolarità pubblica della maggioranza di capitale, essendo tale elemento, da solo, estraneo all art c.c.. Analoghe considerazioni si applicano anche alle società a partecipazione c.c. mista, ovverosia partecipate anche da privati. 10. Esistono organi di amministrazione e controllo a cui non si applicano la Legge n. 120/2011 e il DPR n. 251/2012? La legge n. 120/2011 e il DPR n. 251/2012 non si applicano alle società in cui le funzioni di amministrazione sono affidate a un amministratore unico e alle società in cui le funzioni di controllo sono affidate al sindaco unico o a un revisore unico. Con riferimento alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, l art. 2 del DPR n. 251/2012 prevede che la disciplina sulla ripartizione di genere trovi applicazione solo nel caso di organi a composizione collegiale ed esclude altresì dalla disciplina del riparto anche quelle società i cui statuti prevedano meccanismi di voto di lista per un numero di candidati inferiori a tre. SEZIONE II: CALCOLO DELLA QUOTA DI GENERE 11. Che cosa si intende per primo rinnovo ai sensi della Legge n. 120/2011 e del DPR n. 251/2012? Per primo rinnovo si intende il primo integrale rinnovo di tutte le componenti degli organi sociali dopo l entrata in vigore degli obblighi rispettivamente previsti dalla Legge n. 120/2011 e dal DPR n. 251/2012, e non la sostituzione di un singolo membro decaduto prima della naturale scadenza del mandato. Va altresì precisato che, la normativa si applica anche agli organi sociali delle società di nuova costituzione, cioè quelle costituite per la prima volta dopo l entrata in vigore della normativa. 12. Quanti sono i membri del genere meno rappresentato che devono essere inseriti negli organi di amministrazione e di controllo? Sia la Legge n. 120/2011 che il DPR n. 251/2012 prevedono che i membri del genere meno rappresentato devono essere almeno pari a un quinto del totale nel primo mandato soggetto all applicazione della disciplina sulle quote di genere (v. FAQ n. 3) e almeno pari a un terzo nei successivi due mandati. Esempio: se il consiglio di amministrazione è composto da 15 membri: i) al primo mandato dovranno essere riservati al genere meno rappresento almeno 3 seggi; ii) al secondo e al terzo mandato dovranno essere riservati al genere meno rappresentato almeno 5 seggi. 13. Che cosa accade se dall applicazione delle frazioni di un quinto e di un terzo non risulta un numero intero? Nel caso in cui dall applicazione del riparto per la quota di genere non risulti un numero intero di seggi assegnati al genere meno rappresentato, tale numero deve essere arrotondato in ogni caso all unità superiore. 4

11 Esempio 1: se il consiglio di amministrazione è composto da 5 membri: i) al primo mandato dovrà essere riservato al genere meno rappresentato almeno un seggio; ii) al secondo e al terzo mandato dovranno essere riservati al genere meno rappresentato almeno due seggi. Esempio 2: se il consiglio di amministrazione è composto da 6 membri: i) al primo mandato dovranno essere riservati al genere meno rappresentato almeno due seggi (1,2 arrotondato); ii) al secondo e al terzo mandato dovranno essere riservati al genere meno rappresentato sempre due seggi. 14. Il criterio del riparto con arrotondamento all unità superiore si applica anche con riferimento agli organi di controllo? Sì, al pari di quanto previsto per gli organi di amministrazione, il riparto deve essere effettuato in modo tale che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti (un quinto in sede di prima applicazione) anche con riferimento agli organi di controllo. In tutti i casi in cui il collegio sindacale è composto da almeno tre membri effettivi, il rappresentante del genere meno rappresentato sarà comunque almeno uno, già a partire dal primo mandato. E valido anche per gli organi di controllo il criterio dell arrotondamento all unità superiore, al pari di quanto previsto per gli organi di amministrazione. 15. Che cosa accade se decadono tutti i membri dell organo di amministrazione o di controllo prima della naturale scadenza del loro mandato, oppure se decade un solo membro in presenza della clausola statutaria del simul stabunt, simul cadent? In tali casi, decade l intero organo di amministrazione o di controllo e la durata temporale dell obbligo di adeguare l organo in questione alle disposizioni di legge sarà conseguentemente ridotta. 5

12 Esempio: se l assemblea aveva fissato in tre anni la durata in carica del consiglio di amministrazione e questo decade dopo sei mesi, si sarà comunque esaurito uno dei tre mandati soggetti all applicazione della legge. 16. Che cosa accade se decade la maggioranza dei componenti dell organo di amministrazione o di controllo prima della naturale scadenza del loro mandato? In tal caso, la conseguenza deriva dalla previsione dello statuto. Se lo statuto prevede che, in caso di decadenza della maggioranza dei componenti dell organo di amministrazione o di controllo, decade l intero organo, lo stesso dovrà essere ricostituito nel rispetto della norma: questa ipotesi si considera rinnovo ai sensi della normativa. Se invece lo statuto prevede che, in caso di decadenza della maggioranza dei componenti dell organo di amministrazione o di controllo, si provvede solo alla sostituzione dei membri decaduti, tale sostituzione non si considera rinnovo ai sensi della normativa. Esempio: la società X nomina il consiglio di amministrazione per un triennio, ma alla fine del primo esercizio si dimette la maggioranza degli amministratori, rendendosi così necessario un rinnovo anticipato ai sensi dello statuto. In questo caso l obbligo di adeguamento alla legge sarà pari a sette anni: 1 mandato = 1 anno 2 mandato = 3 anni 3 mandato = 3 anni 3 mandati = 7 anni. 17. Che cosa accade se decade un membro dell organo di amministrazione e ciò determina il venir meno dell equilibrio di genere? In tal caso, il membro cessato andrà sostituito con altro soggetto nel rispetto dell equilibrio di genere fissato dalla normativa, che stabilisce l obbligo a carico delle società quotate e di quelle controllate dalle pubbliche amministrazioni di disciplinare nei propri statuti le modalità di sostituzione dei componenti degli organi di amministrazione in caso di cessazione anticipata dalla carica. Qualora nulla gli statuti dispongano al riguardo, in sede di cooptazione ex art c.c., il consiglio di amministrazione dovrà comunque scegliere i sostituti dei membri cessati nel rispetto dell equilibrio di genere. Se lo statuto prevede meccanismi di designazione, ad esempio ex art c.c., per cui la designazione spetta a pubbliche amministrazioni, questa dovrà pure avvenire nel rispetto dell equilibrio di genere. In ogni caso, il rinnovo di un singolo membro dell organo di amministrazione non equivale a rinnovo dell organo ai fini della normativa. 18. Che cosa accade se decade un membro dell organo di controllo e ciò determina il venir meno dell equilibrio di genere? Gli statuti delle società quotate e di quelle controllate dalle pubbliche amministrazioni devono prevedere anche meccanismi di sostituzione dei membri degli organi di controllo in conformità al principio dell equilibrio di genere fissato dalla normativa. In ogni caso, il rinnovo di un singolo membro dell organo di controllo non equivale a rinnovo dell organo ai fini della normativa. 6

13 19. Come va computata la sostituzione in corso di mandato di uno o più componenti dell organo di amministrazione o di controllo ai fini dei termini di efficacia della normativa? La sostituzione di uno o più membri dell organo di amministrazione o di controllo in corso di mandato, da effettuarsi sempre nel rispetto dell equilibrio di genere, non viene computata nel numero dei tre mandati di durata fissato dalla normativa, a meno che si verifichi la decadenza dell intero organo. La normativa, infatti, riferisce il termine di tre mandati agli organi amministrativi e di controllo collegialmente intesi, e non alla durata dell incarico dei singoli componenti. 20. Le disposizioni sull equilibrio di genere si applicano anche con riferimento ai sindaci supplenti? Sì, il DPR 251/2012, al comma 5 dell art. 2, prevede espressamente che la quota di genere si applichi anche ai sindaci supplenti. Esempio: se il collegio sindacale è composto da 5 membri, di cui tre effettivi e due supplenti: i) al primo mandato, dovrà essere riservato al genere meno rappresentato un membro effettivo e un membro supplente; ii) al secondo e terzo mandato, dovrà essere riservato al genere meno rappresentato sempre un membro effettivo e un membro supplente. 21. Come si concilia il meccanismo di sostituzione dei membri effettivi del collegio sindacale in conformità alla legge 120/2011 e al DPR 251/2013 con le previsioni di cui all art c.c., secondo cui in caso di sostituzione di un sindaco effettivo subentra il sindaco supplente in ordine di età? E necessario che le società interessate adottino una modifica statutaria, in modo da garantire che la sostituzione ex art c.c. non vada a pregiudicare l equilibrio di genere. Esempio: la società potrà prevedere nel proprio Statuto che i sindaci supplenti subentrino in ordine di età, fermo restando che il supplente dovrà appartenere allo stesso genere di quello sostituito. 22. Come si coordinano la Legge n. 120/2011 e il DPR n. 251/2012 con l art. 4 del decreto legge 95/2012, convertito nella legge 135/2012 (c.d. spending review), che prevede che, per le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni il cui fatturato sia costituito per oltre il 90% da prestazioni di servizi alla pubblica amministrazione (le c.d. società strumentali), gli organi di amministrazione e di controllo debbano essere composti in maggioranza da dipendenti della pubblica amministrazione? L art. 4 del Decreto sulla c.d. spending review non presenta profili di incompatibilità con la normativa in esame, rilevando ai fini di quest ultima soltanto il fatto che gli organi di amministrazione e di controllo siano composti in proporzione conforme alla regola sull equilibrio di genere, e non l estrazione pubblica o privata dei componenti di tali organi in conformità all art. 4 del Decreto sulla c.d. spending review. SEZIONE III: MODIFICHE STATUTARIE 7

14 23. Le società sottoposte all applicazione della normativa sono tenute a modificare lo statuto per adeguarsi? Esistono delle disposizioni specifiche su come le società debbano modificare i propri statuti per essere conformi alla normativa? Sì, le società sono tenute a modificare il proprio statuto, ma non sono previste legislativamente disposizioni specifiche sulle modalità dell adeguamento. Le società hanno piena autonomia nel modificare i propri statuti. La normativa impone un obbligazione di risultato, rimettendo alla libera determinazione dell autonomia statutaria la valutazione e la decisione sulle modalità di nomina di consiglieri e sindaci e della loro sostituzione in corso di mandato, fermo restando l obbligo del rispetto dell equilibrio di genere. 24. A chi compete la modifica statutaria? In linea generale, la modifica statutaria è di competenza dell assemblea straordinaria. Tuttavia, trattandosi di un adeguamento a disposizioni normative con un margine di discrezionalità molto contenuto, si ritiene che, almeno per le società interamente controllate dalle amministrazioni pubbliche, possa rientrare tra le competenze delegabili al consiglio di amministrazione, ai sensi dell art. 2365, comma secondo, c.c., sempre che tale possibilità sia stata prevista dallo Statuto. Per quanto riguarda le società miste o le società costituite per legge, il soggetto competente per le modifiche statutarie va individuato caso per caso con riferimento alle previsioni dello statuto o della legge. Tali modifiche, finalizzate ad ottemperare alle previsioni del DPR 251/12, possono essere oggetto dei poteri di monitoraggio e vigilanza del Dipartimento per le Pari Opportunità, che può richiedere alle società sottoposte alla sua vigilanza la trasmissione del nuovo statuto, come modificato per rispettare l equilibrio di genere. SEZIONE IV: ALTRI SISTEMI DI GOVERNANCE 25. Come si applica la normativa alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni che adottano il sistema dualistico (articoli 2409 octies e seguenti c.c.)? Il DPR n. 251/2012 non disciplina le modalità di applicazione della Legge n. 120/2011 con espresso riferimento al sistema dualistico nelle società pubbliche. Tuttavia, non si ravvisano elementi interpretativi per l applicazione analogica del disposto che prevede per le società quotate che la Legge stessa non trovi applicazione con riferimento ai consigli di amministrazione composti da un numero di membri inferiore a tre (Circolare Assonime n.23/2013, p. 10). Pertanto, si ritiene che anche per i consigli di gestione composti da meno di tre membri valgano le stesse regole già esaminate con riferimento agli organi amministrativi delle società che adottano il modello tradizionale: i due posti dovranno essere equanimemente ripartiti tra i due generi. Per quanto riguarda il consiglio di sorveglianza, si ritiene si applichino le stesse previsioni dettate dalla Legge n. 120/2011 per il collegio sindacale. 26. Come si applica la Legge n. 120/2011 alle società controllate dalle pubbliche amministrazioni che adottano il sistema monistico (articoli 2409 sexiesdecies e seguenti c.c.)? 8

15 Il DPR n. 251/2012 non disciplina le modalità di applicazione della Legge n. 120/2011 con espresso riferimento al sistema monistico. Tuttavia, si ritiene che la Legge si applichi ai consigli di amministrazione delle società che abbiano adottato tale modello di gestione con le stesse modalità previste per gli organi amministrativi delle società che adottano il modello tradizionale: almeno un terzo dei membri dovrà essere riservato al genere meno rappresentato (un quinto in sede di prima applicazione). A differenza di quanto avviene per le società quotate, si ritiene che le norme sul riequilibrio di genere si applichino anche al comitato per il controllo di gestione, pur trattandosi di un organismo endoconsiliare. Infatti, l art. 1 del DPR n. 251/2012 sancisce a carico delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni l obbligo di prevedere nei propri statuti che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo. Parimenti agli organi sociali e all organo di controllo si fa rifermento negli artt. 3 e 4, senza che mai l organo di controllo venga qualificato espressamente come collegio sindacale. Né di collegio sindacale, né di sindaci effettivi (a differenza di quanto disposto per le società quotate dalla Legge n. 120/2011) il provvedimento, dunque, fa mai menzione, utilizzando, invece, un termine più ampio: l organo di controllo, che include, oltre al collegio sindacale, anche il consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico ed il comitato per il controllo della gestione nel sistema monistico. Quindi, considerato che l art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale prevede che nell applicare la legge non si possa attribuire ad essa altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore, si ritiene che il rispetto delle quote di genere debba trovare applicazione anche con riferimento al comitato per il controllo sulla gestione di cui all art octiesdecies c.c.. Infatti, il Comitato per il controllo della gestione svolge inequivocabilmente funzioni di controllo proprie, appunto, degli organi di controllo, quali, ad esempio: i) la vigilanza sull adeguatezza della struttura organizzativa della società; ii) la vigilanza sull adeguatezza del sistema di controllo interno; iii) la vigilanza sull adeguatezza del sistema amministrativo e contabili e della sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione. SEZIONE V: MONITORAGGIO E VIGILANZA 27. Chi vigila sulla corretta applicazione della normativa per le società quotate il cui capitale sociale sia detenuto in maggioranza da pubbliche amministrazioni? La vigilanza sulla corretta applicazione della legge da parte delle società con azioni quotate su mercati regolamentati spetta alla Consob. Tali società, anche se controllate da pubbliche amministrazioni, non sono soggette all applicazione del DPR n. 251/2012, come espressamente indicato all art. 1 del DPR stesso, che recita: il presente regolamento detta i termini e le modalità di attuazione della disciplina concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate ai sensi dell art. 2359, primo e secondo comma, del codice civile, dalle pubbliche amministrazioni indicate dall art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione delle società con azioni quotate. Sono invece soggette all applicazione del DPR n. 251/2012 le società non quotate sottoposte 9

16 a controllo delle pubbliche amministrazioni tramite una società quotata. 28. Chi vigila sulla corretta applicazione della normativa per le società controllate dalla pubblica amministrazione non quotate in mercati regolamentati? Ai sensi dell art. 4 del DPR n. 251/2012, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità vigila sul rispetto della normativa da parte delle società. A tal fine si avvale del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è la struttura di supporto deputata a espletare le funzioni istruttorie di monitoraggio e di vigilanza sull attuazione della normativa al fine di assicurare il raggiungimento di un adeguata rappresentatività di genere nelle attività economiche ed una più incisiva presenza femminile nella governance delle imprese. 29. Quali sono i compiti affidati al Dipartimento per le pari opportunità? I principali compiti affidati al Dipartimento per le pari opportunità consistono nel: i) controllare la corretta applicazione delle disposizioni normative; ii) predisporre l elenco delle società controllate da pubbliche amministrazioni, nonché curare l aggiornamento della composizione degli organi societari; iii) raccogliere le segnalazioni sulla mancata attuazione della normativa; iv) esaminare le segnalazioni pervenute; v) emanare i provvedimenti di diffida; vi) verificare l ottemperanza alle diffide trasmesse; vii) elaborare la relazione triennale al Parlamento sullo stato di applicazione della legge prevista dall art. 4, comma primo, del DPR n. 251/ A seguito dei rinnovi degli organi di amministrazione e di controllo, come deve essere comunicata dalle società controllate da pubbliche amministrazioni la loro composizione al Dipartimento per le pari opportunità? Il Dipartimento per le pari opportunità ha attivato la casella di posta elettronica certificata (segreteria.interventipariop@pec.governo.it), attraverso la quale le società controllate dalle pubbliche amministrazioni comunicano la composizione dei propri organi sociali. Il Dipartimento per le pari opportunità, pur in assenza di indicazioni legislative sul contenuto della comunicazione da inoltrare, raccomanda che ad essa venga allegata almeno la seguente documentazione: i) lo statuto sociale aggiornato, al fine di verificare se sia stato modificato, come previsto dalla Legge n 120/2011 e dall art. 2 del DPR n. 251/2012; ii) il verbale di assemblea di nomina degli organi sociali; iii) il verbale del consiglio di amministrazione, nel caso in cui siano intervenute cooptazioni in corso di mandato; iv) la visura camerale ordinaria aggiornata della società. 31. Qual è il termine entro il quale le società devono effettuare le comunicazioni di loro competenza? Ai sensi dell art. 4, comma 2, del DPR n. 251/2012, le società controllate dalle pubbliche amministrazioni devono effettuare la comunicazione entro 15 giorni dalla data di nomina dei membri degli organi sociali o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione degli stessi in corso di mandato. 10

17 32. Chi deve segnalare le irregolarità nella composizione degli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni? L art. 4, comma 3, del DPR n. 251/2012 prevede l obbligo in capo agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni di comunicare al Dipartimento per le pari opportunità il fatto che la composizione di tali organi non rispetti l equilibrio di genere. Gli organi di amministrazione e di controllo sono, dunque, richiesti di effettuare un attività di vigilanza sulla conformità della loro composizione alla Legge n. 120/2011. In particolare, tale obbligo sussiste in capo al collegio sindacale, che, ai sensi dell art c.c., vigila sull osservanza della legge e dello statuto. Inoltre, chiunque abbia interesse può segnalare sempre alla casella di posta elettronica certificata (segreteria.interventipariop@pec.governo.it) la carenza di equilibrio tra i generi nella composizione degli organi sociali delle società ricadenti nell ambito di applicazione del DPR 251/ Che cosa accade qualora siano presenti irregolarità rispetto alla composizione degli organi? In caso di irregolarità, il Dipartimento per le pari opportunità, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, avvia il procedimento amministrativo finalizzato all adozione del provvedimento formale di diffida ai sensi dell articolo 4, comma 5, del DPR n. 251/2012. In mancanza di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto del 1990, n. 241, in relazione al predetto procedimento di emanazione del provvedimento di diffida, il termine di conclusione del 11

18 procedimento è il termine legale di 30 giorni,.decorrenti per espressa previsione normativa dall inizio del procedimento d ufficio (art. 2, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241). 34. Quali sono le sanzioni previste per le società controllate dalle pubbliche amministrazioni inadempienti rispetto alla normativa? Ai sensi dell art. 4, comma 5, del DPR n. 251/2012, qualora il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità accerti che gli organi sociali delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni non rispettino le quote di genere stabilite dalla normativa, diffiderà la società a ripristinare l equilibrio di genere entro 60 giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità fisserà un nuovo termine di 60 giorni per adempiere. Decorso inutilmente tale termine, ove la società non provveda, i componenti dell organo sociale interessato decadranno per legge e gli azionisti dovranno provvedere alla ricostituzione nei modi previsti dalla legge o dallo statuto. 35. Da quando decorre il termine di sessanta giorni per il ripristino dell equilibrio di genere? Dal ricevimento da parte della società inadempiente della diffida da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per le pari opportunità. La notifica della comunicazione si riterrà perfezionata nel momento in cui la stessa pervenga nella sfera di disponibilità del destinatario per la prima volta, qualunque sia il mezzo che abbia raggiunto per primo il destinatario 36. E ammessa la sospensione dei termini del procedimento per permettere alle società diffidate di adeguarsi alla normativa? In assenza di un apposita disciplina del procedimento amministrativo finalizzato all emanazione della diffida a ripristinare l equilibrio di genere, i termini procedimentali risultano essere quelli previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, come esplicitamente previsto dall articolo 2, comma 2, che individua il termine per la diffida in 30 giorni dalla data di inizio del procedimento e stabilisce che entro tale termine l Ufficio procedente ha l onere di 12

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