Note introduttive. Brevi considerazioni sul credito al consumo

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1 Note introduttive Brevi considerazioni sul credito al consumo L operazione di cessione del quinto rientra nel più ampio settore del credito al consumo; quindi, prima di presentare alcune riflessioni sull operazione, può essere utile una breve disanima sul credito al consumo in Italia. Il credito al consumo è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi anni, raggiungendo, nel 2006, una consistenza di oltre 90 miliardi di euro e sfiorando i 100 miliardi nel Il credito al consumo è argomento su cui esistono contrapposizioni ideologiche molto forti, che, spesso, prescindono dal reale stato dei fatti. Volendo estremizzare, le posizioni possono suddividersi tra chi ritiene il credito al consumo l unico modo per ammodernare il Paese, per sostenere la ripresa economica e le imprese nei momenti di crisi, per rendere possibile lo sviluppo e il soddisfacimento di bisogni individuali e chi ritiene il credito al consumo il male assoluto, l anticamera del sovraindebitamento, il mezzo per il consumismo più sfrenato, lo strumento polarizzatore delle negatività che coinvolgono le famiglie. Senza proporre una noiosa analisi (peraltro di parte) delle ragioni dei rispettivi schieramenti, dovrebbe, invece, essere recuperato il meglio di entrambe le posizioni e cercare una strada per uno sviluppo sostenibile del credito al consumo al servizio delle famiglie e del Paese. Nessuno potrà negare che l evoluzione, la globalizzazione, la Rete hanno avvicinato i popoli europei (e non solo) e modificato i comportamenti individuali e collettivi, come è innegabile che da almeno un decennio il reddito reale del cittadino italiano (medio) sia fermo, se non in discesa, e che il cittadino (medio) incontra forti difficoltà a soddisfare i propri bisogni, mentre il sistema di impresa rischia la stasi o la contrazione delle vendite. Chi può, infine, contraddire il fatto che l abbattimento dei tassi di interesse derivato dall introduzione dell euro ha dato impulso all acquisto rateizzato (dalla casa al prodotto bianco e bruno)? Maggiormente contestabile non statisticamente, ma attraverso l assistenza giornaliera ai consumatori, il fatto che il credito al consumo si è sviluppato soprattutto nelle fasce medie della popolazione. Non si contesta l affermazione dello sviluppo delle rate nel ceto medio, ma si afferma che le classi più deboli, per motivi che sarebbe troppo lungo affrontare, pongono in essere per necessità, ma soprattutto per scelta, comportamenti emulativi ricorrendo al credito in maniera non del tutto accorta e con conseguenze anche pesanti.

2 È quindi necessario che il credito al consumo sia meglio conosciuto, che il consumatore venga meglio assistito, che il professionista erogatore o intermediario del servizio proponga comportamenti e condizioni più appropriate. Per la conoscenza, il presente lavoro è fondamentale, poiché consente, a chiunque lo voglia, di approfondire un argomento, nel caso specifico l operazione di cessione del quinto; ovvero, sviluppa una maggiore formazione e informazione, in una parola: una maggiore cultura del significato e delle implicazioni dell accesso al credito. Per l assistenza al consumatore il ruolo di tutti gli attori del sistema è fondamentale. È necessaria, come detto, l informazione, ma sono necessarie leggi e norme sempre aggiornate (ruolo propositivo del legislatore), rappresentanti della clientela in grado di confrontarsi con gli operatori del settore in maniera, contemporaneamente, professionale e valoriale (ruolo di tutela delle associazioni dei consumatori). Per gli operatori è importante guardare oltre il bilancio. Banche, società finanziarie, agenti, mediatori, devono agire sapendo che il consumatore non è (e comunque sarà sempre meno) un soggetto da spremere fino a quando è possibile e con il massimo profitto immediato. Ciò vale in termini di consulenza e di condizioni. Chi accede al credito al consumo, di per sé sempre più cosciente e informato, deve in ogni caso essere sostenuto nella scelta, avendo presente che solo il consumatore che riesce a farsi ascoltare, che riceve il suggerimento giusto per sé e non per il venditore è un consumatore soddisfatto. In questo un ruolo fondamentale hanno le condizioni applicate ai singoli finanziamenti. È ovvio che secondo la tipologia di prestito, secondo l operatore, secondo la campagna promozionale in corso, esistono condizioni anche totalmente diverse; ciò però non deve significare l applicazione di condizioni che non è insensato definire assurde. Applicare tassi di interesse quattro o cinque volte più elevati di quelli ufficiali o di mercato, magari lasciando fuori dai calcoli spese, commissioni o assicurazioni, non è disonesto, poiché le leggi lo permettono, ma è sicuramente un comportamento che può essere utile a qualche operatore marginale, certamente controproducente per i consumatori, per gli operatori seri e per lo sviluppo di un operazione di credito che ha una sua specifica rilevanza finanziaria e sociale. Tra le operazioni di credito al consumo, in particolare di quelle che aiutano a far fronte alle esigenze più variegate e in cui si ritrovano alcuni dei comportamenti fin qui citati, rientra a pieno titolo la cessione del quinto dello stipendio ed ora della pensione. 10

3 La Cessione del Quinto dello Stipendio è un operazione di credito dai molteplici volti. È un operazione sicura perché derivante da una legge dello Stato, da Regolamenti ministeriali, modificata ed estesa attraverso altre leggi dello Stato. È un operazione sociale che consente l accesso al credito a chi potrebbe essere rifiutato dal sistema bancario, consentendo a molti di quelli che vi ricorrono, di restare nel circuito del credito legale. È un operazione vecchia che soffre della senilità della legge istitutiva (oltre 50 anni), che, ha subito, nei suoi tecnicismi, aggiornamenti solo marginali, e comunque disorganici, che presenta costi più elevati delle altre operazioni di finanziamento. È un operazione che ha aperto la possibilità di accesso al credito a categorie solitamente escluse, gli anziani e, in misura ancora marginale, i lavoratori precari. È un operazione che può diventare avventata a causa della presenza nel settore, insieme ai tanti intermediari corretti e rispettosi delle regole, di altri soggetti, fortunatamente minoritari, non altrettanto corretti che spingono all indebitamento. Se il quadro esposto è valido può essere utile, per una disanima il più possibile corretta, analizzare in maniera separata le variabili più importanti della cessione del quinto: lo scenario di sistema dal 1950, la peculiarità dell operazione rispetto alle altre operazioni di credito al consumo, le novità (parziali) in arrivo con la Direttiva (e la legge nazionale) di riforma del credito al consumo, l approccio al mercato dei vari operatori; se i contenuti del lavoro saranno incisivi, le conclusioni saranno indirizzate alla dimostrazione dell utilità del testo per gli operatori e per i cittadini, in termini di formazione e di informazione. Lo scenario del mercato della Cessione del Quinto: ieri, oggi, domani L operazione di cessione del quinto, nata nel 1950 con il testo unico 180, dopo anni di immobilismo, ha subito una forte accelerazione a seguito delle innovazioni introdotte con la legge 80/05 (competitività) e ulteriori aggiustamenti con le leggi finanziarie 2005 e La dimostrazione è l aumento, già nel 2006, quando le regole non erano ancora chiare, delle operazioni di cessione (+ 28%) e di oltre il 100% nel 2007, con un importo medio superiore a ,00 di euro. Con quelle leggi, l operazione di cessione del quinto dello stipendio è stata aperta ai lavoratori delle aziende private, a quelli atipici e ai pensionati. 11

4 Per una larga maggioranza di lavoratori privati non si tratta di una gran novità poiché, sostanzialmente, l operazione era, in qualche misura, già diffusa, mentre importante è la possibilità concessa a lavoratori atipici e pensionati. Ora possono cedere la propria retribuzione anche i lavoratori subordinati e autonomi con contratto a tempo determinato, i collaboratori coordinati e continuativi, quelli a progetto con rapporto di agenzia o di rappresentanza, a condizione che il contratto sia di durata almeno annuale e il compenso sia continuativo; la norma dice, però, che il finanziamento dovrà essere calcolato avendo presente che la durata dell operazione potrà essere, al massimo, pari al periodo residuo di contratto all epoca della sua accensione. Di fatto, l operazione, per queste categorie di lavoratori, è difficilmente realizzabile poiché per essi la durata del contratto di lavoro è sempre molto ridotta e la retribuzione è, con un eufemismo, non elevata; conseguentemente, saranno limitati l importo e la durata del finanziamento, mentre i costi saranno elevati, come dimostra il tasso medio rilevato dalla Banca d Italia, per cessioni di importo inferiore a euro (per fortuna poche). Il prestito garantito per questi lavoratori resterà, di fatto, una chimera fino a quando l unico parametro di riferimento per il finanziamento sarà la copertura dell ammontare complessivo (montante) attraverso la durata del contratto di lavoro. Per questo dovrebbe essere presa in considerazione una soluzione solidaristica, in cui siano coinvolti tutti i componenti all operazione (cessionario, cedente, datore di lavoro e compagnia assicurativa). L idea è di introdurre un ulteriore normativa che consenta, per questi lavoratori, la portabilità (parola di moda) della cessione da un datore di lavoro ad un altro, lasciando inalterati gli altri partecipanti all operazione; la normativa dovrebbe poi prevedere la costituzione di un fondo in grado di intervenire nei momenti in cui il cedente non possa far fronte ai pagamenti. Le soluzioni possibili potrebbero essere due: l intervento senza rimborso o con rimborso prorogato nel tempo. Trattandosi di un fondo rotativo e tenuto conto che nel tempo si avrà un continuo turn over di aderenti al fondo stesso, si potrebbe pensare a ammontare non estremamente elevato. L ampliamento ai pensionati è, invece, una novità in grado di rivoluzionare l operazione. Tenuto conto che esistono oltre sedici milioni di pensionati, pur eliminando tutti i pensionati al minimo, quelli che non hanno bisogno di indebitarsi e ogni altro motivo ostativo, il numero dei potenziali prenditori resta sempre di qualche milione. 12

5 L operazione può essere utile per sopperire alle necessità di una classe sociale che vede sempre più ridotto il proprio reddito e, conseguentemente, il proprio potere di acquisto. Si tratta di persone motivate, nell indebitamento, da esigenze, anche vitali, non risolvibili con le normali entrate e allo stesso tempo senza la possibilità di essere accettate nel circuito del credito legale, per l età o per mancanza o cattiva storia creditizia; allo stesso tempo, però, sono una categoria generalmente più debole e per questo necessaria di una forte tutela. Le nuove leggi hanno portato all emanazione, da parte degli istituti di previdenza e dei Ministeri compenti, di specifiche normative a tutela dei prenditori, in particolare, dei pensionati. Il d.m. n. 313/07 (di attuazione della legge n. 80/05), concernente l estensione dell operazione di cessione del quinto ai pensionati, ha previsto una limitazione socialmente di forte rilevanza, ovvero l esclusione dal calcolo della cessione del trattamento minimo (l integrazione che lo Stato, tramite l INPS, corrisponde al pensionato quando la sua pensione è di importo inferiore a quello che viene considerato il minimo vitale), fissato per il 2007 in 436,14 euro mensili. Ulteriori limitazioni sono correlate a eventuali trattenute sulla pensione quali i conguagli fiscali, il recupero crediti, l assegno alimentare per i figli, gli assegni sociali, gli assegni agli invalidi civili, le pensioni di reversibilità corrisposte a più contitolari, il pignoramento privilegiato e non per le persone fisiche. L assegno di invalidità ordinaria sarà cedibile nei limiti della durata (tre anni). Il finanziamento può essere concesso solo da intermediari finanziari iscritti nell elenco generale, ex art. 106 d.lgs. 385/93 (cd. legge bancaria), mentre non possono intervenire nell operazione soggetti diversi dall intermediario e dal pensionato, avendo il d.m. vietato l intervento di altri soggetti nei rapporti tra la banca o l intermediario finanziario e i richiedenti. Per ottenere il finanziamento, il pensionato deve, prioritariamente e personalmente, chiedere alla sede dell Istituto che ha in carico la sua pensione la comunicazione di cedibilità per conoscere la possibilità e l ammontare della cessione. La concessione del finanziamento è subordinata alla sottoscrizione di una polizza assicurativa. La cessione è rimborsata con trattenute dirette sulla pensione mensile, la prima delle quali da corrispondere entro tre mesi dalla notifica della cedibilità. I prestiti non possono avere durata superiore ai dieci anni e i tassi applicati non devono essere speculativi. La tutela dei pensionati è affidata, ovviamente, all Istituto di previdenza che eroga la pensione. 13

6 L aspetto più importante previsto dagli istituti previdenziali, anche se con modalità diverse, è la stipula di convenzioni da parte degli intermediari a condizioni predeterminate. Le procedure adottate dai due principali Istituti sono state, per l INPDAP, la partecipazione ad un bando di gara e, per l INPS l accettazione delle condizioni proposte dall Ente e accreditarsi presso di esso. Le banche convenzionate devono indicare nel contratto, in maniera analitica: le spese d istruttoria; le spese di estinzione anticipata; il tasso d interesse applicato; il premio assicurativo per la copertura della premorienza; il tasso effettivo globale. Le condizioni prevedono un tasso effettivo del 8,45% per i prestiti inferiori a euro e al 7,55% per i prestiti superiori a quella cifra. I tassi potranno essere variati solo in occasione di modifiche del tasso di riferimento da parte della Banca centrale europea, il tasso di mora non deve essere superiore a quello contrattuale maggiorato di quattro punti percentuali. Per quanto concerne l INPDAP è stato anche stabilito che condizione pregiudiziale per accedere alle prestazioni agevolate è l iscrizione al Fondo gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell INPDAP 1. L accesso al fondo consente di evitare di rivolgersi agli altri intermediari e di ottenere il finanziamento al tasso nominale del 4,5% per piccoli prestiti; in caso di morte del pensionato, il prestito si estinguerà in automatico senza alcun obbligo per gli eredi. L INPS ha stabilito che i titolari di pensione di reversibilità, sociale, di invalidità civile, assegno di sostegno al reddito, non possono chiedere la cessione del quinto e nel caso di pensionati titolari di più trattamenti, la quota cedibile deve, comunque, salvaguardare il trattamento minimo garantito, pari per il 2007 a euro 436,14. L Istituto ha anche previsto che non è possibile accendere un nuovo prestito con altro intermediario in presenza di un operazione già in corso, anche se esiste una quota di cessione disponibile. In caso di rata non compatibile con la quota cedibile, la sede competente dell Istituto deve comunicare l importo della quota cedibile e avvisare il pensionato-cedente che le trattenute saranno effettuate esclusiva- 1 L adesione alla gestione credito garantisce, tra l altro, l accesso a prestazioni di tipo creditizio e sociale, tra cui i piccoli prestiti, quelli pluriennali con cessione del quinto erogati direttamente o garantiti dall Inpdap e i mutui ipotecari edilizi. Altri servizi erogabili, se iscritti alla gestione, sono a favore di figli e orfani di iscritti e pensionati Inpdap e per gli stessi pensionati. 14

7 mente per l importo massimo della quota cedibile. L INPS ha l obbligo di verificare il tasso applicato al finanziamento, che non deve essere superiore a quello medio di mercato (TAEG). Le peculiarità dell operazione fra tutte quelle che rientrano nel credito al consumo L operazione di cessione del quinto dello stipendio o della pensione, nata fin dall inizio del 1900, è stata inquadrata nel d.p.r. n. 180 del 5 gennaio 1950 e nel successivo regolamento di attuazione d.p.r. 895 del 28 luglio 1950, anche per tutelare la dignità dei dipendenti pubblici in difficoltà finanziaria e con necessità specifiche di finanziamento. Infatti, con il finanziamento attraverso un ente pubblico si evitava il ricorso al sistema bancario esterno. Nel tempo, tale storica finalità si è via via annacquata, con la possibilità di ulteriore indebitamento (delegazione di pagamento), con la caduta dell obbligo di rispetto delle causali, con l ampliamento, sostanziale, ai dipendenti privati, fino alle ultime novità. Oggi, non sembra sbagliato ritenere la cessione del quinto come l unico credito sub-prime distribuito in Italia o più opportunamente (considerato che le rigidità del 1950 non possono più trovare spazio in un sistema finanziario moderno) che con il suo ormai improcrastinabile aggiornamento possa divenire la prima vera operazione di quel credito sociale che tanto fatica ad affermarsi, tenuto conto che chi vi accede è, solitamente, all ultima spiaggia per una posizione debitoria molto elevata e che non ha altre possibilità di indebitamento attraverso il sistema bancario oppure ha già avuto qualche guaio con lo stesso sistema (protesto, iscrizione in centrale rischi ecc.). È un prodotto che più dei nuovi che stanno ora arrivando sul mercato, opportunamente utilizzato, può consentire il consolidamento dei debiti esistenti, attraverso l allungamento delle scadenze o l accorpamento delle varie rate in un unica. Analizzando la cessione del quinto ci si rende conto che le peculiarità dell operazione rispetto alle altre operazioni di credito al consumo si riferiscono all intervento obbligatorio di un soggetto terzo (mediatore e/o agente), alle garanzie e al pagamento anticipato di tutti i costi. La prima peculiarità è l intervento obbligatorio di un soggetto che si interpone tra finanziatore e finanziato, la cosiddetta rete. La rete nella cessione del quinto è un elemento essenziale, in molti casi insostituibile, ma è particolarmente variegata, complessa e onerosa. È composta da decine di migliaia di operatori, persone fisiche, piccole società, 15

8 grandi gruppi, operatori pluricomparto. Ogni singola tipologia di operatori ha le sue complessità in termini di serietà, correttezza, professionalità e purtroppo non mancano casi in cui i comportamenti sono sanzionabili in termini di correttezza, come dimostrano i molti interventi delle Autorità indipendenti, antitrust e privacy. Senza voler colpevolizzare un intera categoria, è però indispensabile una riconsiderazione complessiva della professione, in termini professionalità, di formazione e di patrimonializzazione, tenuto conto che la cessione è sostanzialmente in mano alla rete e che il suo costo incide in maniera determinante su quello complessivo dell operazione. Un costo che non può essere considerato un rischio di credito valutato sulla capacità reddituale del debitore, ma solo il riconoscimento dell opera del mediatore, che in alcuni casi è veramente elevato (in alcuni contratti è riportato che le commissioni possono arrivare fino al 25% del capitale ceduto), non rimborsabile neppure per il rinnovo (molto frequente) della cessione con lo stesso mediatore e con lo stesso intermediario. Tali costi, uniti a quelli assicurativi di cui si parlerà più avanti, peraltro, incidono sul costo complessivo del finanziamento in maniera inversamente proporzionale all ammontare dell operazione: più è basso l importo del finanziamento, più alto è il costo effettivo dell operazione, più è alto quell importo tanto più si riduce, almeno percentualmente, quel costo. Ciò ha portato, ad esempio, a una modifica dei tassi di usura, introducendo anche la rilevazione di quelli relativi alla cessione del quinto, peraltro suddivisi per operazioni fino a 5.000,00 euro, ancora superiori al 23,00%, e per operazioni oltre quella somma, comunque ancora superiori al 15,00%; tassi effettivi che non comprendono i premi assicurativi. È da evidenziare che, dopo le ultime innovazioni legislative, il sistema bancario sta entrando in maniera prepotente nel comparto della cessione, e le stesse norme per la cessione dei pensionati prevedono il rapporto diretto tra finanziato e finanziatore. La seconda peculiarità, strettamente collegata alla precedente, riguarda le garanzie di cui gode il finanziatore: in primis, l assenso del datore di lavoro (o dell ente previdenziale) alla cessione che consente la trattenuta diretta in busta paga. Non si tratta di una garanzia formale, ma, rispetto ad altre operazioni creditizie, è qualcosa di molto concreto. Ulteriore garanzia, stavolta formale, è la possibilità di rivalersi sul trattamento di fine rapporto, in caso di mancati pagamenti. La terza garanzia è l assicurazione rischio impiego e rischio vita o per i pensionati la sola rischio vita. Un operazione, quindi, plurigarantita che, salvo casi di scorrettezza, non 16

9 dovrebbe presentare rischi di sofferenze; ciònonostante, i premi a carico dei cedenti sono elevati e, soprattutto, non calcolati nel Tasso effettivo globale (TAEG). La terza peculiarità è il pagamento anticipato di tutti i costi e l impossibilità di ogni eventuale rimborso. L aspetto da valutare con attenzione è il secondo, tenuto conto che la cessione è spesso rinnovata. L estinzione comporta la retrocessione degli interessi non maturati, ma non delle spese di intermediazione e assicurative. La conseguenza finale è l entità del costo in caso di rinnovo della cessione. Un aspetto, molto rilevante, che sta divenendo sempre più importante è quello pubblicitario e di marketing. Mai come negli ultimi anni la cessione del quinto è stata oggetto di tanta pubblicità sui giornali e sugli altri mass media. Non si tratta di negare o, peggio, impedire che l operazione venga pubblicizzata come altre iniziative finanziarie, ma deve essere chiaro che non può essere trattata come qualsiasi altra operazione: semplificare troppo l operazione o utilizzare come testimonial personaggi famosi, identificati come familiari e quindi affidabili, rischia da un lato di far sovrastimare il valore dell operazione non valutare attentamente l operatore che la offre, dall altro, molto più importante, di sminuire il suo contenuto reale. Il lavoratore o il pensionato sanno, ovviamente, discernere ed eventualmente scegliere secondo la propria convenienza, ma l incognita è che i debiti siano come la cioccolata: può essere molto gustoso ricevere (o pensare di ricevere) soldi in pochi minuti, a costi molto bassi, da rimborsare in piccole rate mensili e, forse, anche quando fa più comodo; l altra faccia della medaglia sono i chili superflui, rappresentati dalle rate che possono rilevarsi molto meno leggere del previsto. Parlando di cessione del quinto dello stipendio/pensione, in conclusione, non può essere dimenticato che ha un valore molto importante nel pignoramento degli emolumenti. La legge 180/50 aveva previsto che stipendi/pensioni non fossero sequestrabili o pignorabili. L unica eccezione prevista per legge era la cessione del quinto, al netto delle ritenute, per debiti verso lo Stato ed altri datori di lavoro e per il pagamento di tributi. Il limite era di un terzo nel caso di riconoscimento di alimenti dovuti per legge. A tutela del cedente la legge prevedeva che non potevano essere effettuate più trattenute contemporaneamente. Fondamentale è stato il ruolo della Corte di Costituzionale in merito alla pignorabilità delle pensioni e della legge 153/69 che prevedeva la possibilità di cessione, sequestro e pignoramento delle pensioni per i debiti verso 17

10 l INPS derivanti da prestazioni indebitamente percepite ovvero da omissioni contributive, facendo salvo il trattamento minimo vitale, prodromo della riforma che ha portato alla possibilità anche per i pensionati di cedere liberamente il quinto della propria pensione. Per completare l esame della cessione del quinto è opportuno un cenno ad un altra operazione molto spesso collegata: la delegazione di pagamento. La delegazione consente di superare il limite di indebitamento del quinto. Nel caso di sottoscrizione anche di questa operazione, l indebitamento può arrivare fino a due quinti, ovvero il 40% dello stipendio netto. La delega, possibile soprattutto nella pubblica amministrazione, è sostanzialmente simile come procedura e regole alla cessione del quinto sia come pratica, sia come requisiti per l accensione (anche se sottoposta alle norme del Codice civile). L accensione di entrambe le operazioni amplia i rischi di indebitamento e di difficoltà nei rimborsi. Le esigenze di liquidità possono far abbassare la guardia a chi ha bisogno di denari, senza far considerare le conseguenze di detrarre dallo stipendio/pensione quasi la metà per debiti finanziari, cui probabilmente si aggiungono i rimborsi per il mutuo o per la carta di credito o per un acquisto di un elettrodomestico o di un autovettura. Per questo motivo è sempre più importante che il Paese si doti di una legislazione per evitare ed eventuale debellare il sovraindebitamento familiare. Sovraindebitamento che, pur non paragonabile con le situazioni esistenti nei Paesi nordici e soprattutto negli Stati Uniti, può colpire le fasce sociali più deboli, particolarmente in alcune aree del Paese e proprio per questo non può essere lasciato a interventi volontaristici o assistenziali, ma deve essere prevenuto con una legislazione di supporto in termini economici e di accompagnamento nel ritorno ad una situazione finanziaria regolare. Una riflessione che potrà assumere rilevanza in tempo breve è l ingresso nel comparto di operatori esteri e la quotazione in borsa di altri. Al momento, probabilmente, non è possibile valutare se tali scelte avranno un incidenza positiva su lavoratori e pensionati oppure se sono solo alternative utili alle imprese. Da quanto sin qui brevemente riportato, si ritiene che gli interventi normativi già programmati, importanti e ineludibili, non siano però sufficienti per riportare all antica dignità l operazione di cessione del quinto, bisognosa, di una forte processo di restyling a partire dalla semplificazione dell operazione, dalla sburocratizzazione, dalla riconsiderazione dell aspetto assicurativo, per finire alla rete distributiva. Le novità in arrivo con la riforma del credito al consumo 18

11 Il credito al consumo ha avuto, in Italia, uno sviluppo molto rapido. La normativa di base è la direttiva europea del 1987, le raccomandazioni sulle carte di pagamento e la legge nazionale, recepita prima nella legge bancaria del 1993, poi senza modifiche nel codice del consumo (Legge 206/05). A livello europeo si sta discutendo da oltre quattro anni su una nuova Direttiva, onnicomprensiva, sul credito ai consumatori; già questa è una grande novità poiché si passa dalla normazione di un operazione, alla tutela dei soggetti che accendono quella operazione, nelle varie forme possibili (prestito, apertura di credito, leasing, carte di pagamento ecc.). La Direttiva è rallentata dai continui passaggi tra Commissione e Parlamento europeo, soprattutto per le attività di contrasto da parte dei rappresentanti dei tanti interessi in gioco. A fronte di tale situazione il Ministero dell Economia e delle Finanze ha deciso di anticipare i contenuti più importanti della direttiva in un Disegno di legge, in modo da regolamentare meglio un comparto totalmente cambiato negli ultimi anni, cresciuto troppo in fretta come operazioni e operatori. Di seguito sono specificate le principali indicazioni del disegno di legge A.C Il disegno di legge prende avvio dal rafforzamento del capitale sociale degli intermediari finanziari (ex art. 106 d.lgs. 385/93), elevandolo da 5 a 10 volte il capitale minimo previsto per la costituzione di una S.p.A. (da a euro), integrando la norma con la possibilità per il Ministero dell Economia di vincolare la costituzione a specifiche forme giuridiche e di aumentare il capitale sociale minimo. Ulteriore innovazione (da modificare nel corso della discussione parlamentare per l abolizione dell Ufficio Italiano dei Cambi) è l emanazione di nuove e più pregnanti norme organizzative, di commercializzazione dei prodotti. L aspetto più importante, considerate anche le carenze dei regolamenti originari, è l introduzione di maggiori requisiti per lo svolgimento dell attività di intermediazione. Non di poco conto la modifica per gli operatori, solo apparentemente lessicale, di svolgimento di un attività d impresa, di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore del consumatore rispetto a quella attuale di un attività commerciale o professionale. Confermata, invece, la definizione di consumatore, quale soggetto che agisce non nello svolgimento di attività professionale. Novità importante è il superamento, salvo casi eccezionali, del pagamento da parte del consumatore di spese di intermediazione ai professionisti che si interpongono nell attività di credito al consumo (mediatori e agenti); nel 19

12 caso comunque di pagamento da parte del consumatore, il pagamento stesso potrà avvenire solo se il finanziamento sarà effettivamente concesso e purché la remunerazione sia prevista formalmente e inserita nel calcolo del TAEG da parte del finanziatore. Il credito al consumo è relativo ad operazioni comprese tra 200,00 e ,00 euro; restano escluse, come in passato alcune operazioni, ma rientrano nella nuova normativa i finanziamenti destinati all esecuzione di opere di restauro o di miglioramento. Novità estremamente rilevante, per l applicazione non sempre corretta delle norme originarie, è la definizione del TAEG, inteso come il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso comprendente non solo gli interessi ma tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito e, nel caso di intervento di un terzo, l obbligo di calcolare il costo di tale attività nel calcolo del TAEG stesso. Ulteriore innovazione riguarda la pubblicità dei prodotti finanziari che, a prescindere dal mezzo utilizzato, deve prevedere, ad esempio, il tasso di interesse, gli altri oneri concernenti il costo del credito, l ammontare complessivo del credito, il TAEG, gli altri costi non ricompresi nel TAEG, la durata del contratto e, nel caso di dilazione di pagamento, il prezzo del bene o del servizio in contanti e l eventuale anticipo dovuto dal consumatore; inoltre, per ogni operazione di credito al consumo, devono essere previste l ammontare di ogni rata e il costo totale del credito. Una novità importante del nuovo testo è l introduzione del cd. prestito responsabile. Ogni operatore per evitare, o almeno ridurre, i rischi di sovra indebitamento, per fronteggiare strategie di vendita troppo aggressive, deve valutare il merito creditizio del richiedente sia attraverso le sue informazioni, sia attraverso altre, comunque utili, e deve assicurarsi che abbia ricevuto le informazioni adeguate per comprendere al meglio il contratto che sottoscriverà e se la proposta è corrispondente alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria. Sempre a tutela dei rischi di sovraindebitamento (o peggio), tutti coloro che partecipano alla concessione del credito saranno sottoposti alla legge antiusura (l. 108/96); tra questi sono compresi coloro che prospettano la sottoscrizione di contratti di credito al consumo o svolgono le attività preparatorie per la concessione e operano per conto del soggetto finanziatore. È, inoltre, introdotta la possibilità di recedere dal contratto di finanziamento entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, l inversione dell onere della prova del rispetto delle previsioni contrattuali posta a carico del professionista e il cd. collegamento negoziale. Per collegamento negoziale, il consumatore, vittima di un inadempimento 20

13 da parte del fornitore di beni e servizi finanziati con il credito al consumo, ha la possibilità di risolvere anche il contratto di credito, a condizione che abbia prima tentato, inutilmente, di rivalersi sul fornitore. In caso di recesso, non applicabile alle aperture di credito in conto corrente, il consumatore dovrà restituire l ammontare del finanziamento, maggiorato degli interessi maturati, entro 30 giorni dalla comunicazione, liberandolo anche da obbligazioni connesse a servizi accessori. Circa l apertura di credito in conto corrente, compresa quella collegata ad una carta di credito (revolving 2 o no), precedentemente non prevista dalla normativa sul credito al consumo, il contratto deve riportare il massimale e l eventuale scadenza del credito, il tasso di interesse annuo, gli oneri previsti nel contratto compresi quelli per l eventuale sconfinamento e gli interessi di mora, le modalità di modifica delle condizioni contrattuali, di utilizzo, di recesso, comunicazione. Ulteriori modifiche riguardano gli intermediari iscritti nell elenco speciale, ex art. 107 della legge 385/93 e soprattutto colo che procurano il credito, mediatori e agenti. Mediatori creditizi e agenti finanziari saranno sottoposti a nuovi e più specifici controlli da parte del Ministero dell Economia e alle autorità di vigilanza. Si è già detto del compenso a quei professionisti, altri obblighi riguardano l introduzione di specifiche sanzioni per mancato rispetto delle norme su trasparenza e pubblicità, nonché la possibilità di vietare alcuni modi di commercializzare i prodotti. I mediatori creditizi di maggiore rilevanza dovranno essere iscritti in una nuova sezione dell elenco previsto dall art. 106, fermo restando il divieto di erogare il credito. Norme specifiche riguardano anche gli agenti in servizi finanziari. Per mediatori e agenti è prevista l incompatibilità tra le due attività e la costituzione di specifici organismi (come per i promotori finanziari) cui sarà demandata la gestione dell elenco rispettivamente di mediatori e agenti finanziari e i relativi adempimenti a carico degli operatori intenzionati a svolgere l attività di mediazione o di agenzia. Gli organismi, che avranno forma di associazione e personalità giuridica, 2 Da un punto di vista funzionale, la carta revolving è equiparabile a una carta di credito a saldo. A differenza di quest ultima, però, è rappresentativa dell apertura di una linea di credito concessa dall emittente e utilizzabile, nei limiti dell importo accordato, per acquisti o prelievi in contanti. I rimborsi avvengono con rate mensili il cui ammontare, tranne un minimo pattuito (comprensivo almeno degli interessi maturati nel mese), è a completa discrezione del titolare della carta. Il susseguirsi dei rimborsi reintegra la disponibilità così da consentire ulteriori impieghi (n.d.r.). 21

14 saranno composti dalle associazioni professionali degli agenti, ovvero dei mediatori, delle banche, degli intermediari finanziari e dalle associazioni dei consumatori. I due organismi dovranno stabilire e riscuotere le quote di iscrizione, verificare i requisiti dei soggetti che chiedono l iscrizione, coordinare le altre attività necessarie per gestire gli elenchi. L organismo dovrà ricevere copia del contratto di agenzia rilasciato dall intermediario finanziario. I mediatori dovranno costituirsi in società di capitale con un capitale sociale di almeno ,00 euro. Da citare, poi, l introduzione di prove valutative, in assenza di requisiti di professionalità predefiniti dai singoli organismi, per ottenere l iscrizione all elenco. I requisiti previsti sono lo svolgimento per un periodo di almeno tre anni di attività di funzionario o responsabile di dipendenza bancaria o di unità operativa di altri operatori finanziari, di agente in attività finanziaria o di mediatore creditizio. Oltre alle prove valutative, è previsto l obbligo, per gli operatori, dell aggiornamento professionale. A tutela dei richiedenti, ma anche degli stessi operatori, è stato introdotto l obbligo di una polizza di assicurazione sulla responsabilità civile per rifondere i danni causati, nello svolgimento dell attività di mediazione o di agenzia, per negligenza, errori professionali propri, di dipendenti e di collaboratori. Per quanto concerne gli agenti in attività finanziaria, viene coinvolto in solido anche l intermediario per cui l agente opera. In più, sono state introdotte norme per la revoca dell iscrizione in caso di perdita dei requisiti di onorabilità o di professionalità, per l irrogazione di sanzioni per soggetti che svolgono l attività senza essere iscritti nell elenco e sulla cancellazione nel caso di inattività per tre anni. Il regolamento attuativo dovrà contenere i principi, i criteri, le attività di agenzia finanziaria, le attività collaterali esercitabili, l esame dei reclami contro le delibere dell organismo. Sono state, infine, previste norme transitorie e tempi per l adeguamento alle nuove normative per gli attuali operatori. La nuova normativa, che potrebbe trovare applicazione in tempi relativamente brevi, pur non essendo specifica per il credito al consumo, ha forti riflessi per tale operatività, considerate le sue modalità di svolgimento. Inoltre, la sua attuazione potrà essere da un lato un buon viatico e dall altro una semplificazione per l emanazione, ormai improcrastinabile, di un nuovo Testo Unico sulla cessione del quinto che dovrà affrontare gli argomenti specifici dell operazione. Le necessità formative degli operatori del mercato 22

15 Le novità già intercorse con la legge 80/05 e soprattutto quelle ormai prossime, con la riforma del credito al consumo, rendono indispensabile aggiornare il comportamento degli operatori del mercato, considerato che oltre gli operatori già presenti sul mercato, altri, senza una specifica professionalità in un settore tanto complesso, stanno entrando. È stato già detto che gli intermediari bancari stanno affacciandosi nel comparto, particolarmente per quanto concerne i pensionati; ciò rende indispensabile la costruzione di un approccio che tenga conto di vari elementi. Importante è avere presente che il soggetto che chiede una cessione non lo fa a cuor leggero, ma per motivi molto seri, dalla salute all aiuto ai figli. Altri operatori del mercato sono gli agenti che agiscono in base a un mandato concluso con una banca o una società finanziaria; questi operatori devono agire come una banca, con un obbligo in più, quello di spendere non solo il nome proprio, ma anche quello della società per cui operano. Infine, esiste tutta la rete dei mediatori creditizi, vale a dire quei soggetti che operano tutti i giorni a contatto diretto con i lavoratori e che guadagnano solo se riescono a vendere i prodotti. Complessivamente si può parlare di varie decine di migliaia di operatori che quotidianamente propongono e/o concludono un contratto di cessione del quinto dello stipendio/pensione e che si devono confrontare con un mondo in continua modifica. Prendendo spunto dalla futura legge sugli obblighi formativi per gli agenti e i mediatori, la professionalizzazione degli operatori è un dovere e non solo al momento dell avvio dell attività ma tempo per tempo. Ciò che si auspica è una formazione non indirizzata solo alla vendita del prodotto attraverso un marketing intelligente o a magnificare una proposta particolarmente vantaggiosa, ma che sia indirizzata a valorizzare la conoscenza di chi si ha di fronte, in termini economici e sociali. Un attività che sempre più dovrà avere come base la consulenza e che, come tale, sappia offrire il prodotto giusto alla persona giusta, avendo anche la forza di rinunciare al contratto quando il prestito non risolva i problemi di una famiglia, ma li aggravi. Fare il grande passo della consulenza, non è certamente facile e, probabilmente, per motivi diversi, non interessa tutti gli operatori. Chi vorrà farlo dovrà avere il coraggio di rimettersi continuamente in gioco perché alla conclusione del percorso, che però non arriverà mai (come ammoniva il grande Eduardo de Filippo, Gli esami non finiscono mai), cambierà totalmente il rapporto con il cliente e con se stessi. Il cliente si sentirà a suo agio con chi lo consiglierà nel suo interesse e non 23

16 per la vendita fine a se stessa; l operatore capirà che esistono altri modi di vendere e di approcciarsi alla propria clientela, ma vedrà anche che il suo profilo professionale soddisfa il mercato e non è quello solito del procacciatore che sa tutto e niente. L utilità del testo Quando si scrive un libro si conclude sempre magnificandone l utilità. Questa volta è più facile perché si è cercato di affrontare il tema della cessione del quinto in tutte le sfaccettature possibili. Ai testi di leggi, norme e regolamenti indispensabili da conoscere e da applicare per svolgere bene la professione, è stata aggiunta una disanima delle varie problematiche economiche e sociali connesse alla cessione del quinto fin dal suo nascere e, allo stesso tempo, è stata proposta un analisi approfondita di quello che diventerà il comparto nel volgere dei prossimi mesi. Per questi motivi il lavoro potrà essere utile non solo agli operatori, che sapranno così scoprire qualche cosa in più sulla loro attività e conoscere le novità con cui dovranno confrontarsi, ma anche a coloro che vogliono accedere alla professione e agli stessi potenziali cedenti che attraverso la lettura del testo, saranno meglio informati circa i propri diritti e doveri. In conclusione, mi sia consentito un ringraziamento agli autori del libro, Federico Luchetti e Gaetano Burrattini, che hanno avuto il coraggio di affidare l introduzione ai consumatori invece che agli operatori. In particolare, mi fa piacere ricordare che con Gaetano Burrattini sono oltre dieci anni che discutiamo di cessione del quinto e che partendo, allora, da posizioni molto lontane (erano i tempi della legislazione antiusura), abbiamo sempre ricercato (e trovato) sintesi positive per imprese e per consumatori. Fabio Picciolini (Segretario nazionale ADICONSUM) 24

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