DELIBERAZIONE N X / 5802 Seduta del 18/11/2016

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1 DELIBERAZIONE N X / 5802 Seduta del 18/11/2016 Presidente ROBERTO MARONI Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente VALENTINA APREA VIVIANA BECCALOSSI SIMONA BORDONALI FRANCESCA BRIANZA CRISTINA CAPPELLINI LUCA DEL GOBBO GIOVANNI FAVA GIULIO GALLERA MASSIMO GARAVAGLIA MAURO PAROLINI ANTONIO ROSSI ALESSANDRO SORTE CLAUDIA TERZI Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi Su proposta dell'assessore Fabrizio Sala Oggetto DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ 2016 AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI IN COMPROVATE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE DI CARATTERE TRANSITORIO APPROVATO CON DGR 5448 DEL 25 LUGLIO 2016 Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014: Il Dirigente Il Direttore Generale Francesco Maria Foti Gian Angelo Bravo L'atto si compone di 19 pagine di cui 12 pagine di allegati parte integrante

2 RICHIAMATE: la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 Disciplina regionale dei servizi abitativi, ed in particolare: - il comma 3 dell articolo 25 (sostenibilità dei servizi abitativi pubblici) con il quale è stabilito che al fine di sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio, è istituito un contributo regionale di solidarietà, a carattere temporaneo, che copre il pagamento dei servizi a rimborso e, nei casi e modi previsti dal regolamento regionale, integra la differenza tra canone applicato e canone minimo per la prestazione del servizio. Le condizioni di accesso, la misura e la durata del contributo finanziario regionale sono definiti con regolamento della Giunta regionale da adottare entro dodici mesi dall entrata in vigore della presente legge; - il comma 11 dell articolo 43 (Disposizioni transitorie e finali) con il quale è stabilito che in fase di prima applicazione, per l anno 2016, le condizioni d accesso, la misura e la durata del contributo finanziario regionale di cui all articolo 25, comma 3, sono definiti con provvedimento della Giunta regionale; la Dgr del 25 luglio 2016, n. 5448, che approva le condizioni e le modalità di accesso al contributo regionale di solidarietà, ai sensi dell'art. 25, comma 3 e dell'art. 43, comma 11 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16, nonché il quadro delle risorse finanziarie, pari a complessivi euro ,00, da ripartire alle Aler ed ai comuni proprietari di alloggi destinati a servizi abitativi pubblici localizzati nei territori dei 133 comuni classificati per intensità di fabbisogno abitativo nel Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica , approvato con DCR del 30 luglio 2014, n. 456; CONSIDERATO il carattere di novità della misura che ne ha determinato, per il 2016, l'applicazione sperimentale secondo criteri di priorità legati alla tensione abitativa presente nei diversi territori ed alle condizioni di maggiore fragilità economica, nelle more dell approvazione dei regolamenti attuativi previsti dalla Lr 16/2016; DATO ATTO che alla data di scadenza prevista degli avvisi pubblici emanati dagli enti proprietari - Aler e comuni - risultano pervenute domande di ammissione al 1

3 contributo regionale di solidarietà per un importo complessivo pari ad euro ,00 e che, pertanto, residuano risorse ancora da impiegare pari ad euro ,00; CONSIDERATE le ragioni della parziale adesione da parte degli inquilini assegnatari degli alloggi sociali in situazioni di temporanea difficoltà economica, determinate principalmente: a. dai tempi relativamente brevi intercorsi tra la pubblicazione sul BURL della DGR 5448 (28 luglio 2016), l'emanazione degli avvisi pubblici da parte di ALER e comuni (12 settembre 2016) ed il termine stabilito per la presentazione delle domande da parte degli inquilini (12 ottobre 2016), che hanno di fatto impedito un informazione ed una conoscenza diffuse dell esistenza della misura sperimentale di solidarietà da parte dei potenziali beneficiari; b. dalla complessità percepita dai potenziali beneficiari circa le condizioni stabilite per accedere al contributo in argomento e che verosimilmente ha rappresentato un deterrente alla partecipazione ovvero un fattore di esclusione per errori o mancanze riscontrati nelle domande presentate; c. dall importo massimo della morosità emergente stabilito in euro 4.000, che intercetta parzialmente le situazioni di difficoltà economica temporanea, generalmente determinata da una riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare o da un incremento di spese per eventi eccezionali; CONSIDERATE altresì le difficoltà rappresentate dagli enti proprietari - ALER e comuni nell esperire verifiche e valutazioni appropriate in ordine alla sussistenza delle condizioni economiche e sociali dichiarate all atto della domanda, non sempre compatibili per mole e complessità, con i tempi dati dalla procedura a bando; DATO ATTO pertanto dell esistenza di un bisogno non soddisfatto a fronte di risorse non utilizzate e, conseguentemente, dell esigenza di porre in essere gli opportuni correttivi che consentirebbero il pieno utilizzo delle risorse disponibili; DATO ATTO inoltre dell esigenza di consolidare la funzionalità e l efficacia della misura, dall attuale dimensione sperimentale circoscritta a 133 comuni a quella a regime estesa all intero territorio regionale e disciplinata con regolamento regionale ai sensi dell art. 25, comma 3 della citata Lr n. 16/2016; 2

4 RITENUTO pertanto di proseguire la sperimentazione in atto sino ad esaurimento delle risorse disponibili, adottando gli opportuni correttivi, emersi anche a seguito del confronto del Tavolo tecnico del 26 ottobre 2016 con i soggetti attuatori della misura ALER e comuni ; RITENUTO, ai fini di quanto sopra specificato, di: confermare i requisiti e le condizioni di cui alla DGR 5448/2016 per i punti di seguito indicati: a. il criterio territoriale di riferimento della misura regionale, vale a dire, le unità abitative di edilizia residenziale pubblica, localizzate nei 133 comuni classificati per intensità di fabbisogno abitativo nel Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica , approvato con DCR del 30 luglio 2014, n. 456; b. I soggetti beneficiari del contributo regionale di solidarietà, vale a dire, i nuclei familiari assegnatari di unità abitative di edilizia residenziale pubblica, a canone sociale appartenenti alle aree della PROTEZIONE e dell ACCESSO, ai sensi dell articolo 31 della citata legge regionale n. 27/2009; c. l'importo massimo del contributo regionale di solidarietà riconoscibile al singolo nucleo familiare pari ad euro 1.200,00; d. un periodo minimo di permanenza nei servizi abitativi pubblici per accedere al contributo regionale, individuabile in 18 mesi dalla data di stipula del contratto di locazione sociale; e. il regime di condizionalità cui subordinare l assegnazione del contributo regionale di solidarietà, in ragione dell esigenza di stimolare un atteggiamento proattivo del beneficiario del contributo regionale nella direzione del progressivo superamento dei fattori che ostacolano o impediscono il pieno recupero dell autonomia economica del nucleo familiare, da attuare attraverso la stipula di un Patto di servizio tra l ente proprietario e l assegnatario dell alloggio sociale, di cui all Allegato C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; apportare i correttivi di seguito indicati: a. possibilità di estensione all area della PERMANENZA laddove le risorse assegnate agli enti proprietari consentano di soddisfare oltre ai nuclei famigliari appartenenti alle prime due aree anche potenziali 3

5 beneficiari, in possesso dei requisiti, appartenenti all area delle Permanenza; b. l'entità della morosità complessiva contenuta in un importo non superiore ad euro 6.000,00; c. la costituzione da parte degli Enti proprietari del Nucleo di Valutazione per supportare il responsabile del procedimento nell assegnazione del contributo regionale di solidarietà; RITENUTO pertanto necessario procedere: con l approvazione dell Allegato A Condizioni e modalità di accesso al contributo regionale di solidarietà di cui all art.25 comma 3 della l.r. 16/2016 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; con l approvazione del piano di riparto delle rimanenti risorse pari a ,00 di cui all Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di cui: ,00 a valere sul capitolo di spesa del bilancio regionale che presenta la necessaria disponibilità; ,00 già impegnati e in parte già erogati, per le stesse finalità del presente provvedimento, e i cui importi saranno ridestinati e utilizzati secondo le modalità e i criteri di cui all Allegato A del presente provvedimento; In particolare: ,00 con d.d.s n del 13 settembre 2016 a favore di Aler Varese, Como, Monza Brianza, Busto Arsizio; ,00 con d.d.s. n del 13 settembre 2016 a favore di Aler Bergamo, Lecco, Sondrio; ,00 con d.d.s n del 21 settembre 2016 a favore di Aler Pavia, Lodi; con d.d.s. n del 13 settembre 2016 a favore di Aler Milano; ,00 con d.d.s. n del 21 settembre 2016 a favore di Aler Brescia, Cremona, Mantova; ,00 con d.d.s. n del 29 settembre 2016 a favore del Comune di Milano; 4

6 20.400,00 con d.d.s. n del 22 settembre 2016 a favore del Comune di Bergamo; PRESO ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013; PRESO ATTO delle premesse sopra riportate; All'unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge; DELIBERA 1. per le motivazioni indicate nelle premesse, di rideterminare le condizioni e le modalità di accesso al contributo regionale di solidarietà, ai sensi dell'art. 25, comma 3 e dell'art. 43, comma 11 della legge regionale 8 luglio 2016, n. 16, di cui all Allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di approvare il piano di riparto delle rimanenti risorse a favore delle Aler e dei comuni proprietari di alloggi destinati a servizi abitativi pubblici localizzati nei territori dei 133 comuni classificati per intensità di fabbisogno abitativo nel Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica , approvato con DCR del 30 luglio 2014, n. 456, di cui all Allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3. di dare atto che le risorse necessarie per la copertura finanziaria del riparto di cui all Allegato B sono pari a ,00 di cui: ,00 a valere sul capitolo di spesa del bilancio regionale che presenta la necessaria disponibilità; ,00 già impegnati e in parte già erogati, per le stesse finalità del presente provvedimento, e i cui importi saranno ridestinati e utilizzati secondo le modalità e i criteri di cui all Allegato A del presente provvedimento; 5

7 4. approvare lo schema di Patto di servizio contenente gli elementi minimi necessari per la concessione del contributo regionale di solidarietà, di cui all Allegato C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 5. di dare atto che le risorse regionali sono trasferite agli enti proprietari a seguito di comunicazione da parte del responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (casa@pec.regione.lombardia.it), dell avvenuta costituzione del nucleo di valutazione di cui al presente provvedimento entro il 31 dicembre 2016; 6. di dare atto, altresì, che ai fini del trasferimento delle risorse regionali di cui al punto 5., le ALER istituiscono un conto corrente bancario dedicato denominato "Contributo regionale di solidarietà ai sensi dell'art. 25, comma 3 della legge regionale n. 16/2016; 7. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali gli atti di impegno e liquidazione delle rimanenti risorse a valere sul capitolo del bilancio di esercizio 2016; 8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013; 9. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito direzionale. IL SEGRETARIO FABRIZIO DE VECCHI Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 6

8 ALLEGATO C PATTO DI SERVIZIO TRA Il sig./sig.ra codice inquilino Titolare/sottoscrittore del contratto di locazione di alloggio sito in: via N comune provincia CAP (Ente proprietario ovvero ente gestore) rappresentato da E RICHIAMATA la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 Disciplina regionale dei servizi abitativi e in particolare l art. 25, comma 3 della Legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 istituisce un contributo regionale di solidarietà, a carattere temporaneo, a favore degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio, che copre il pagamento dei servizi a rimborso; PREMESSO CHE: - la sottoscrizione del Patto di Servizio è condizione per l assegnazione del contributo regionale di solidarietà, in ragione dell esigenza di stimolare un atteggiamento proattivo del beneficiario nella direzione del progressivo superamento dei fattori che ostacolano o impediscono il pieno recupero dell autonomia economica e sociale del nucleo familiare; - a seguito del provvedimento di assegnazione da parte del Responsabile del procedimento, Il Sig/la Sig.ra risulta beneficiario/a del contributo regionale di solidarietà pari ad un importo di euro destinato alla copertura delle spese per i servizi comuni; TUTTO CIO RICHIAMATO E PREMESSO tra i soggetti sottoscrittori del Patto di servizio come sopra individuati, si conviene quanto segue: Il beneficiario del contributo regionale di solidarietà si impegna a: 1. corrispondere regolarmente le mensilità correnti del canone di locazione a far data dalla sottoscrizione del presente Patto di Servizio; 2. mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell ambito dell anagrafe utenza; 1

9 3. attivare un percorso di politica attiva del lavoro presso uno degli operatori accreditati all albo regionale per i servizi al lavoro, se disoccupato e in età lavorativa, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del Patto di Servizio. Qualora il beneficiario del contributo regionale di solidarietà, senza giustificato motivo, non rispetti gli impegni assunti con il presente Patto di servizio, il contributo è revocato. Il COMUNE/ALER ha l obbligo del rispetto della normativa sulla privacy, di cui al D.lgs. 196/2003. Luogo, lì Firma beneficiario contributo regionale di solidarietà Firma del rappresentante del COMUNE/ALER Il sottoscritto beneficiario del contributo regionale di solidarietà dichiara di dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui all art. 13 del D.lgs. 196/2003. Firma 2

10 COMUNE DI LOCALIZZAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' DEI COMUNI PROV ALLOGGI A CANONE SOCIALE BENEFICIARI del CONTRIBUTO REGIONALE ALLEGATO B RIPARTIZIONE RISORSE REGIONALI ABBIATEGRASSO MI ALME' BG ARCORE MB AZZANO SAN PAOLO BG BASSANO BRESCIANO BS BERGAMO BG BOLLATE MI BORGOSATOLLO BS BOVISIO-MASCIAGO MB BRESCIA BS BRESSO MI BRONI PV BRUGHERIO MB BUCCINASCO MI BUSTO ARSIZIO VA CALCINATO BS CANTU' CO CARATE BRIANZA MB CARUGATE MI CASORATE PRIMO PV CASTENEDOLO BS CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MN CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI CESANO MADERNO MB CHIARI BS CINISELLO BALSAMO MI COCCAGLIO BS COLOGNO MONZESE MI COMO CO CONCOREZZO MB CORMANO MI CORNAREDO MI CORSICO MI CREMA CR CREMONA CR CURNO BG CUSANO MILANINO MI DESENZANO DEL GARDA BS DESIO MB ERBA CO GALLARATE VA GARBAGNATE MILANESE MI GARDONE VAL TROMPIA BS /6

11 GAVARDO BS GIUSSANO MB GORGONZOLA MI LAINATE MI LECCO LC LEGNANO MI LIMBIATE MB LISSONE MB LODI LO LONATO DEL GARDA BS LUINO VA MANERBIO BS MANTOVA MN MARIANO COMENSE CO MEDA MB MELEGNANO MI MELZO MI MILANO MI MONTICHIARI BS MONZA MB MOZZATE CO MUGGIO' MB NOVATE MILANESE MI OPERA MI ORIO AL SERIO BG ORZINUOVI BS OSPITALETTO BS PADERNO DUGNANO MI PALAZZOLO SULL'OGLIO BS PARABIAGO MI PAVIA PV PIEVE EMANUELE MI PIOLTELLO MI PONTE SAN PIETRO BG REZZATO BS RHO MI ROMANO DI LOMBARDIA BG ROVATO BS ROZZANO MI SALO' BS SAN DONATO MILANESE MI SAN GIULIANO MILANESE MI SAN VITTORE OLONA MI SANT'ANGELO LODIGIANO LO SARONNO VA SEGRATE MI SENAGO MI SEREGNO MB SESTO SAN GIOVANNI MI SETTIMO MILANESE MI /6

12 SONDRIO SO STRADELLA PV SUZZARA MN TOSCOLANO-MADERNO BS TRAVAGLIATO BS TREVIGLIO BG TREZZANO SUL NAVIGLIO MI TREZZO SULL'ADDA MI VAREDO MB VARESE VA VIGEVANO PV VIMERCATE MB VOGHERA PV TOTALE COMUNE DI LOCALIZZAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' ALER MILANO PROV ALLOGGI A CANONE SOCIALE BENEFICIARI del CONTRIBUTO REGIONALE RIPARTIZIONE RISORSE REGIONALI ABBIATEGRASSO MI ASSAGO MI BINASCO MI BOLLATE MI BRESSO MI BUCCINASCO MI CERNUSCO SUL NAVIGLIO MI CESANO BOSCONE MI CINISELLO BALSAMO MI COLOGNO MONZESE MI CORMANO MI CORNAREDO MI CORSICO MI CUSANO MILANINO MI GARBAGNATE MILANESE MI GORGONZOLA MI LAINATE MI LEGNANO MI MELEGNANO MI MELZO MI MILANO MI OPERA MI PADERNO DUGNANO MI PANTIGLIATE MI PARABIAGO MI PERO MI PIEVE EMANUELE MI PIOLTELLO MI /6

13 PREGNANA MILANESE MI RHO MI ROZZANO MI SAN DONATO MILANESE MI SAN GIULIANO MILANESE MI SAN VITTORE OLONA MI SEGRATE MI SENAGO MI SESTO SAN GIOVANNI MI SETTIMO MILANESE MI TREZZANO SUL NAVIGLIO MI TREZZO SULL'ADDA MI VIMODRONE MI TOTALE ALLOGGI DI PROPRIETA' ALER BERGAMO - LECCO - SONDRIO COMUNE DI LOCALIZZAZIONE PROV ALLOGGI A CANONE SOCIALE BENEFICIARI del CONTRIBUTO REGIONALE RIPARTIZIONE RISORSE REGIONALI BERGAMO BG CALUSCO D'ADDA BG LECCO LC MALGRATE LC MORBEGNO SO PONTE SAN PIETRO BG ROMANO DI LOMBARDIA BG SONDRIO SO TORRE BOLDONE BG TREVIGLIO BG VERDELLINO BG TOTALE ALLOGGI DI PROPRIETA' ALER BRESCIA - CREMONA - MANTOVA COMUNE DI LOCALIZZAZIONE PROV ALLOGGI A CANONE SOCIALE BENEFICIARI del CONTRIBUTO REGIONALE RIPARTIZIONE RISORSE REGIONALI BORGOSATOLLO BS BRESCIA BS CALCINATO BS CASTENEDOLO BS CASTIGLIONE DELLE STIVIERE MN CHIARI BS CREMA CR CREMONA CR /6

14 DESENZANO DEL GARDA BS GARDONE VAL TROMPIA BS GAVARDO BS ISEO BS LONATO DEL GARDA BS MANERBIO BS MANTOVA MN MONTICHIARI BS ORZINUOVI BS PALAZZOLO SULL'OGLIO BS PREVALLE BS REZZATO BS RONCADELLE BS ROVATO BS SALO' BS SUZZARA MN TOSCOLANO-MADERNO BS TRAVAGLIATO BS VOBARNO BS TOTALE COMUNE DI LOCALIZZAZIONE ALLOGGI DI PROPRIETA' ALER PAVIA - LODI PROV ALLOGGI A CANONE SOCIALE BENEFICIARI del CONTRIBUTO REGIONALE RIPARTIZIONE RISORSE REGIONALI BRONI PV CASORATE PRIMO PV LODI LO PAVIA PV SANT'ANGELO LODIGIANO LO SIZIANO PV STRADELLA PV VIGEVANO PV VOGHERA PV TOTALE ALLOGGI DI PROPRIETA' ALER VARESE - COMO - BUSTO ARSIZIO - MONZA BRIANZA COMUNE DI LOCALIZZAZIONE PROV ALLOGGI A CANONE SOCIALE BENEFICIARI del CONTRIBUTO REGIONALE RIPARTIZIONE RISORSE REGIONALI BRUGHERIO MB BUSTO ARSIZIO VA CANTU' CO CARATE BRIANZA MB /6

15 CESANO MADERNO MB COMO CO CONCOREZZO MB DESIO MB ERBA CO GALLARATE VA GIUSSANO MB LIMBIATE MB LISSONE MB LUINO VA MARIANO COMENSE CO MEDA MB MONZA MB MOZZATE CO MUGGIO' MB NOVA MILANESE MB SARONNO VA SEREGNO MB SEVESO MB VAREDO MB VARESE VA VIMERCATE MB TOTALE /6

16 Allegato A CONDIZIONI E MODALITÀ DI ACCESSO AL CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETÀ DI CUI ALL ARTICOLO 25, COMMA 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 16/ Caratteristiche del contributo regionale di solidarietà Ai sensi del comma 3 dell'articolo 25 (sostenibilità dei servizi abitativi pubblici) della legge regionale n. 16/2016, il contributo regionale di solidarietà è finalizzato a sostenere gli assegnatari dei servizi abitativi pubblici in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio. Il contributo regionale di solidarietà ha carattere temporaneo e copre il pagamento dei servizi a rimborso e, nei casi e modi previsti dal regolamento regionale, integra la differenza tra canone applicato e canone minimo per la prestazione del servizio. Si ha una condizione di comprovata difficoltà economica in presenza di una riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare o da un incremento di spese per eventi eccezionali tali da compromettere in tutto o anche solo in parte il pagamento delle spese per i servizi comuni connessi alla locazione sociale, nonché per le spese reversibili addebitate agli inquilini. Per servizi comuni si intendono le spese relative al servizio di pulizia, all'asporto dei rifiuti solidi, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua, della energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo delle fognature, dei pozzi neri e delle latrine nonché alla fornitura di altri servizi comuni. Il contributo regionale di solidarietà è, pertanto, finalizzato alla copertura delle sole spese per i servizi, perché tali spese rappresentano la componente più incisiva nella determinazione dello stato di insolvenza rispetto ai canoni di locazione il cui importo è già commisurato - ab origine - ad un indice di sopportabilità economica del nucleo familiare. Il secondo elemento o requisito da considerare ai fini del contributo regionale di solidarietà, è il carattere transitorio della difficoltà economica del nucleo familiare. Si ritiene che la natura transitoria della difficoltà economica debba essere verificata con riferimento ad una " variazione", che in un dato momento si verifica nella situazione economica del nucleo familiare, e all "evento" che ha originato tale variazione in termini di riduzione del reddito, ovvero, per incremento delle spese familiari dovute a eventi eccezionali (esempio: la perdita del lavoro, una malattia grave, un infortunio o il decesso di un componente del nucleo familiare, la separazione del coniuge, etc.) La morosità emergente ed incolpevole, vale a dire, d'importo contenuto entro una determinata soglia economica e indipendente dal comportamento colpevole dell'assegnatario, rappresenta l'indizio della difficoltà economica del nucleo familiare che attiva l'ente proprietario quando non sollecitato direttamente dall'assegnatario, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per accedere al contributo regionale di solidarietà. La terza caratteristica del contributo regionale di solidarietà è la sua temporaneità; aspetto quest'ultimo che si ricollega direttamente alla finalità ultima del contributo di solidarietà, vale a dire, il recupero dell'autonomia economica del nucleo familiare. Da questo assunto discendono due importanti conseguenze. La prima è che il contributo di solidarietà regionale non può essere erogato al nucleo familiare assegnatario di un servizio abitativo pubblico prima che siano trascorsi, almeno, 36 mesi dall erogazione precedente. La 1

17 seconda è che il contributo regionale di solidarietà può essere riconosciuto in regime di condizionalità. La condizionalità esprime il principio dello scambio fra cittadino e pubblica amministrazione: alla erogazione di un sostegno economico deve corrispondere un concreto attivismo del beneficiario nel porre in essere ogni iniziativa utile a superare la propria condizione di difficoltà economica. Uno scambio che trova espressione nel Patto di servizio sottoscritto tra ente proprietario e inquilino quale conditio sine qua non per beneficiare del contributo regionale di solidarietà. Il contributo di solidarietà si configura, pertanto, come una misura di sostegno ed accompagnamento nella direzione del recupero della piena autonomia economica e sociale della persona. Il Patto di servizio si articola in impegni reciproci; dell'ente proprietario e dell'inquilino beneficiario del contributo. L'importo massimo del contributo regionale di solidarietà riconoscibile al singolo nucleo familiare è pari ad euro 1.200, Requisiti e condizioni per accedere al contributo regionale di solidarietà In base alle caratteristiche ed alle finalità del contributo regionale di solidarietà, i requisiti che compongono il profilo del beneficiario del contributo regionale, sono i seguenti: 1. assegnatari di unità abitative a canone sociale di proprietà dei comuni e delle Aler, localizzate nei 133 comuni classificati per intensità di fabbisogno abitativo (PRERP ); 2. appartenenti alle aree della Protezione, dell'accesso e della Permanenza ai sensi della legge regionale n. 27/2009 e del regolamento regionale n. 1/2004; 3. un periodo minimo di permanenza nei servizi abitativi pubblici per accedere al contributo regionale, individuabile in 18 mesi dalla data di stipula del contratto di locazione sociale; 4. una morosità complessiva contenuta in un importo non superiore ad euro 6.000,00. Il contributo regionale di solidarietà è destinato alla copertura delle spese per i servizi comuni e delle spese reversibili. Il contributo di solidarietà regionale non può essere erogato al nucleo familiare assegnatario di un servizio abitativo pubblico prima che siano trascorsi, almeno, 36 mesi dall erogazione precedente. Il contributo regionale di solidarietà si configura come una misura di sostegno ed accompagnamento nella direzione del recupero della piena autonomia economica del nucleo familiare. La sottoscrizione del Patto di servizio tra l'ente proprietario e l'inquilino è la conditio sine qua non (condizionalità) per beneficiare del contributo regionale di solidarietà. Con la sottoscrizione del Patto di servizio, l inquilino beneficiario si impegna a: 1. corrispondere regolarmente le mensilità correnti del canone di locazione; 2. mantenere aggiornata la propria posizione anagrafica ed economico-patrimoniale nell ambito dell anagrafe utenza; 3. se disoccupato ed in età lavorativa (esclusi pertanto i pensionati), ad attivare un percorso di politica attiva del lavoro presso uno degli operatori accreditati all albo regionale per i servizi al lavoro, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del Patto di Servizio. 2

18 3. Accesso al contributo regionale di solidarietà L'ente proprietario nomina un responsabile del procedimento per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà. Per valutare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni per accedere al contributo regionale di solidarietà, il responsabile del procedimento si avvale, senza alcun onere per l'ente proprietario, di un nucleo di valutazione composto e presieduto da personale interno nonché da personale dell'ente gestore. I nuclei di valutazione delle ALER possono integrare la propria compagine con personale appartenente ai Servizi Sociali del comune di riferimento, previa intesa con lo stesso. Il responsabile del procedimento seleziona i potenziali beneficiari del contributo regionale di solidarietà tra gli assegnatari di servizi abitativi pubblici presenti nella propria anagrafe utenza in base ai requisiti stabiliti nel presente provvedimento e in ordine di ISEERP crescente. Il nucleo di valutazione, preliminarmente, verifica la sussistenza dei requisiti di accesso e, conseguentemente, valuta la sussistenza delle condizioni di difficoltà economica di carattere transitorio. Il nucleo di valutazione rassegna al responsabile del procedimento una relazione conclusiva dell'attività di verifica e di valutazione svolta unitamente ad una proposta con l elenco dei nuclei familiari ammissibili al contributo. Ciascun responsabile del procedimento, sulla base delle risorse disponibili, predispone un elenco nominativo dei nuclei familiari beneficiari del contributo regionale di solidarietà con gli estremi del provvedimento di assegnazione e l'indicazione del relativo importo riconosciuto. L'elenco nominativo è aggiornato a cura del responsabile del procedimento, secondo un ordine cronologico ad ogni nuova assegnazione. 5. Criteri di riparto e attribuzione delle risorse ad Aler e comuni Le risorse complessive per il contributo regionale di solidarietà ammontano a complessivi euro ,00 e derivano dalle economie di cui alla Dgr del 25 luglio 2016, n Con il presente provvedimento le risorse resesi disponibili vengono ripartite sulla base della consistenza del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, a canone sociale, di Aler e Comuni localizzato nei 133 comuni classificati per intensità di fabbisogno abitativo ai sensi del Programma Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica , approvato con Dcr del 30 luglio 2014, n In particolare, il 20% circa delle risorse complessive sono attribuite agli enti proprietari con un patrimonio superiore a unità abitative e la restante quota agli enti proprietari con un patrimonio minimo di 27 unità abitative. L entità del patrimonio è riferita all ultimo aggiornamento disponibile dell anagrafe regionale dell utenza (SIRAPER). 3

19 Le risorse regionali sono trasferite agli enti proprietari a seguito di comunicazione da parte del responsabile del procedimento, tramite posta elettronica certificata (casa@pec.regione.lombardia.it), dell avvenuta costituzione del nucleo di valutazione di cui al presente provvedimento entro il 31 dicembre Ai fini del trasferimento delle risorse regionali, le ALER istituiscono un conto corrente bancario dedicato denominato "Contributo regionale di solidarietà ai sensi dell'art. 25, comma 3 della legge regionale n. 16/2016. In detti conti confluiscono anche le risorse regionali già trasferite ai sensi della Dcr del 30 luglio 2014, n Le economie derivanti dall'assegnazione dei contributi regionali di solidarietà da parte degli enti proprietari ai sensi della Dgr del 25 luglio 2016, n. 5448, rimangono nelle disponibilità degli enti medesimi che le utilizzano per le nuove assegnazioni ai sensi del presente provvedimento. 6. Rendicontazione Il responsabile del procedimento, entro il 31 ottobre del 2017, trasmette tramite posta elettronica certificata - casa@pec.regione.lombardia.it - alla competente struttura della Direzione generale casa, Housing sociale, Expo 2015, internazionalizzazione delle Imprese: - una relazione che illustra l organizzazione del nucleo di valutazione, le attività svolte per l assegnazione dei contributi regionali di solidarietà e gli esiti. Con successivo provvedimento del dirigente competente viene definito il format con i dati di interesse regionale; - l'estratto dell'elenco nominativo dei nuclei familiari beneficiari del contributo regionale di solidarietà con gli estremi del provvedimento di assegnazione e l'indicazione del relativo importo riconosciuto; - limitatamente alle ALER, una nota contenente una completa descrizione dei movimenti finanziari del conto nel periodo di riferimento. Alla nota è allegato un estratto del conto corrente bancario dedicato relativo allo stesso periodo di riferimento. Tali informazioni costituiscono debito informativo nei confronti della Regione il cui adempimento è condizione necessaria per l'ammissione ai contributi regionali. La Giunta regionale pubblica sul proprio sito istituzionale i dati e le informazioni raccolte sui beneficiari del contributo regionale di solidarietà, nel rispetto della legge 196/2003 e del D.lg. 33/2013 in materia di trattamento dei dati personali. 4

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