Titolo II Compiti composizione e durata della commissione comunale di vigilanza per i locali e gli impianti di pubblico spettacolo e trattenimento
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1 COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI MEDAGLIA D ARGENTO AL VALOR MILITARE PROVINCIA DI GORIZIA REGOLAMENTO COMMISSIONE COMUNALE PUBBLICI SPETTACOLI ED INTRATTENIMENTI
2 Titolo I - Oggetto e Definizioni ART. 1: Oggetto... pag. 3 ART. 2 Definizioni.. 3 Titolo II Compiti composizione e durata della commissione comunale di vigilanza per i locali e gli impianti di pubblico spettacolo e trattenimento ART.3: Compiti. 3 ART.4: Composizione... 4 ART. 5 Nomina e durata in carica. 5 Titolo III Funzionamento della commissione comunale di vigilanza pr i locali e gli impianti di pubblico spettacolo e trattenimento ART. 6 Richieste di intervento della commissione. 5 ART. 7 Convocazione.. 6 ART. 8 Luogo di riunione. 7 ART. 9 Lavori della commissione e formulazione del parere. 7 ART. 10 Assenza ai lavori della commissione e decadenza dall incarico 8 ART. 11 Compenso e rimborsi 8 ART. 12 Spese di funzionamento.. 8 ART. 13: Entrata in vigore.. 9 ALLEGATO: Documentazione tecnica richiesta 2
3 Titolo I OGGETTO E DEFINIZIONI ART. 1 Oggetto 1. Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo (di seguito indicata per brevità quale CCVLPS ) di cui all'art. 141-bis del R.D , n. 635, come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n ART. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente Regolamento si intende per: a) legge : il T.U.L.P.S., approvato con Regio Decreto , n. 773e successive modificazioni ed integrazioni; b) regolamento : il Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con Regio Decreto , n. 635; c) regolamento di semplificazione : il Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.L.P.S., approvato con D.P.R , n. 311; d) pubblici spettacoli e trattenimenti : le manifestazioni soggette a licenza di cui agli articoli 68 e 69 della legge; e) luoghi di pubblico spettacolo : gli edifici e le aree aperte a ciò espressamente destinate, ancorché temporaneamente, e soggette a verifica di cui all art. 80 della legge; f) manifestazioni temporanee : le forme di spettacolo o trattenimento che si svolgono per un periodo di tempo limitato nell arco dell anno in luoghi non ordinariamente adibiti a dette attività; g) allestimenti temporanei : le strutture ed impianti installati per un periodo limitato, ai fini dello svolgimento di spettacoli o trattenimenti. Titolo II COMPITI COMPOSIZIONE E DURATA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI E GLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO ART. 3 Compiti 1. La Commissione Comunale di Vigilanza, istituita per l applicazione dell articolo 80 della legge, provvede a: a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; 3
4 b) verificare le condizione di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell interesse dell igiene che della prevenzione degli infortuni; c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l incolumità pubblica; d) accertare, ai sensi dell articolo 4 del D.Lgs n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell iscrizione nell elenco di cui all articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n.337 Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante ; e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all autorità competente gli eventuali provvedimenti. 2. Rimangono demandate alla competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza le verifiche in ordine a: a) i locali cinematografi o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a spettatori e gli altri locali o impianti con capienza superiore a spettatori; b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell Interno, di concerto con il Ministro della Sanità. 3. Ai fini della determinazione del riparto di competenza tra Commissione Provinciale Vigilanza Pubblici Spettacoli e Commissione Comunale Vigilanza Pubblici Spettacoli viene individuata sulla base della dichiarazione resa da tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica di accompagnamento alla domanda di parere. 4. Salvo quanto previsto dal 1 comma - lett. e) del presente articolo e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali sia già stata concessa l'agibilità in data non anteriore a due anni. ART. 4 Composizione 1. La Commissione Comunale di Vigilanza, nella composizione indicata all art. 141 bis della legge è composta: a) dal sindaco pro tempore o suo delegato che la presiede; b) dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato, di categoria non inferiore alla PLA, o corrispondente per l ordinamento della Polizia Municipale; c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato; d) dal Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio Lavori pubblici pro tempre o suo delegato, di qualifica non inferiore alla C; e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato; f) da un esperto in elettrotecnica. 3. Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare. 4. Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti 4
5 locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale. 5. Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti. Il membro supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questa delegata, non possa, per qualsiasi regione, intervenire. 6. Un dipendente comunale del Servizio Commercio ed Attività Produttive è nominato in qualità di segretario della Commissione per il disimpegno dei compiti previsti dai successivi articoli. ART. 5 Nomina e durata in carica 1. La Commissione Comunale viene nominata con decreto Sindaco sulla base delle designazioni dei soggetti competenti ai sensi del precedente articolo 4, comma La nomina degli esperti di cui al precedente articolo 4, comma 3 è effettuata tra professionisti, iscritti ai relativi albi o ordini della Provincia e scelti entro una terna di professionisti segnalata dagli ordini medesimi. 3. La nomina dei rappresentanti di cui al precedente articolo 4, comma 4, avviene su richiesta dei soggetti interessati. Se richiesto, si procede alla nomina di un rappresentante effettivo e di uno supplente. I designati devono essere scelti tra persone con specifica qualificazione comprovata da iscrizione ad albi od ordini professionali e da curriculum da allegare alla designazione. La nomina può essere anche successiva alla costituzione della commissione, tenuto conto che nel caso di specie trattasi di componenti eventuali. 4. La commissione rimane in carica per la durata di anni tre. Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994, n. 444, la commissione è prorogata per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza ed indifferibilità. Titolo III FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA PER I LOCALI E GLI IMPIANTI DI PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO ART. 6 Richieste di intervento della commissione 1. La richiesta di intervento della Commissione viene inoltrata al Presidente dal Responsabile dell ufficio comunale competente al rilascio delle autorizzazioni, di cui agli articoli 68 e 69 della legge, ogni qual volta ritenga che ne ricorrano i presupposti. 2. Alla Commissione viene trasmessa, unitamente alla richiesta d intervento, l istanza di rilascio dell autorizzazione per pubblico spettacolo o trattenimento ed i relativi allegati obbligatori (relazione illustrativa, planimetria, relazione tecnica) previsti dall allegato A) al presente Regolamento. Il suddetto allegato, in considerazione della sua valenza prettamente tecnica potrà essere oggetto di 5
6 aggiornamento con la sola approvazione mediante determinazione del Responsabile di Posizione Organizzativa del Servizio Lavori Pubblici. 3. Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione. 4. Ogni richiesta di autorizzazione dovrà essere formulata con istanza in bollo, indirizzata al competente ufficio comunale: a) almeno 3 mesi prima dell apertura dell impianto fisso; b) almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione); c) almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione o dell effettuazione del pubblico trattenimento, qualora trattasi di manifestazioni a carattere temporaneo, per verifica agibilità (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre ecc.); il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta la non accoglibilità della richiesta. 5. Nel caso La richiesta formale di locali gestiti o di manifestazioni o spettacoli organizzati direttamente dal Comune, la richiesta formale di cui al precedente comma 3 è assolta con semplice presentazione della documentazione prescritta dall allegato A), fermo restando l obbligo dell autorizzazione, rilasciata a favore del Sindaco pro tempore. 6. Salvo particolari controlli o salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione Comunale abbia già concesso l agibilità in data non anteriore a due anni. ART. 7 Convocazione 1. La commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto, da inviare, anche via fax o per via telematica, a cura del segretario, a tutti i componenti, con indicati giorno, ora, luogo della riunione ed ordine del giorno. 2. L avviso di convocazione deve essere inviato almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la riunione. 3. Il suddetto avviso di convocazione sarà inviato esclusivamente ai membri effettivi che, qualora impossibilitati ad intervenire, avranno cura di avvisare la segreteria almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione per permettere di garantire la convocazione di un membro supplente. 4. In caso di impedimento comprovato di tutti i supplenti, è ammesso l istituto della delega da parte del componente effettivo a favore di persona in possesso dei necessari requisiti professionali, di capacità e di conoscenza della materia. 5. La delega dovrà essere formulata per iscritto, consegnata prima dell inizio della seduta al segretario che provvederà a conservarla in originale in allegato al verbale della riunione. 6. In caso di prescrizioni formulate dalla Commissione al richiedente l autorizzazione per l adeguamento del locale o dell impianto in corso di primo 6
7 sopralluogo, la riconvocazione per il secondo sopralluogo è formulata verbalmente dal Presidente, dandone atto nel relativo verbale. 7. Gli incontri della Commissione sono comunicati, a cura del segretario, al destinatario del provvedimento finale, affinché possa presenziare al sopralluogo, anche mediante proprio rappresentante. 8. In sede di istruttoria della pratica ed anche nella fase di verifica sul posto dei luoghi sede di spettacolo ed intrattenimento, il destinatario del provvedimento o suo delegato può presentare memorie scritte e documenti. 9. A richiesta, è ammessa la partecipazione dell interessato all esame del progetto, ai fini dell illustrazione dello stesso, personalmente o mediante proprio rappresentante munito di delega scritta, eventualmente accompagnato dal tecnico che ha elaborato o redatto il progetto. 10. Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti. 11. Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il Comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato o, in mancanza, altro tecnico del luogo. ART. 8 Luogo di riunione 1. Le riunioni della Commissione Comunale di Vigilanza si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell avviso di convocazione. ART. 9 Lavori della commissione e formulazione del parere 1. La riunione della Commissione è valida solo con la presenza di tutti i componenti previsti dal comma 1. dell art.4 del presente Regolamento, e di tutti i membri eventuali previsti dal secondo comma del articolo medesimo, laddove il Presidente ne rilevi la necessità. 2. Non invalida la seduta l assenza dei membri previsti dal quarto comma del medesimo articolo del regolamento. 3. Il parere della Commissione è dato per iscritto, è redatto a cura del segretario e deve essere adottato con l intervento di tutti i componenti; è integralmente inserito nel verbale della seduta, deve essere debitamente motivato ai termini di legge ed è sottoscritto da tutti i membri e dal segretario. 4. Nel caso in cui il parere favorevole espresso dalla commissione sia condizionato dal rispetto di precise prescrizioni e condizioni di esercizio, il mancato rispetto delle stesse rende, automaticamente, il suddetto parere contrario all agibilità richiesta. 5. Il Presidente, decorsi trenta minuti dall ora fissata per la riunione, in caso di assenza anche di un solo componente, dichiara deserta la seduta provvedendo ad una nuova convocazione nel termine massimo di 10 (dieci) giorni con le modalità di cui al precedente articolo Il segretario della Commissione ha l incarico di custodire gli originali dei verbali delle sedute, con i relativi avvisi di convocazione e gli eventuali atti di delega; deve, 7
8 inoltre, conservare in appositi fascicoli la documentazione tecnica acquisita relativamente ad ogni singolo argomento trattato. 7. Il segretario, infine, è tenuto ad inviare copia dei verbali delle riunioni all ufficio comunale competente al rilascio dell autorizzazione, tramite comunicazione interna, ed agli uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla Commissione, entro 48 ore dal termine della seduta. 8. Resta, comunque, a carico del richiedente l onere del ritiro presso la segreteria della Commissione di copia del verbale della riunione, prima dell inizio della manifestazione o del pubblico trattenimento. 9. Se il parere non è definitivo, in quanto riguardante prescrizioni formulate dalla Commissione per l adeguamento del locale o dell impianto, il termine di cui sopra è ridotta a 24 ore. 10. I lavori di adeguamento eventualmente prescritti dovranno essere portati a termine non oltre il 15 giorno precedente l apertura dell impianto fisso o 3 ore prima dell inizio della manifestazione, a pena di parere contrario della commissione. ART. 10 Assenza ai lavori della commissione e decadenza dall incarico 1. L assenza non giustificata di un componente per tre sedute consecutive determina in capo allo stesso la decadenza automatica dall incarico e la sua sostituzione. ART. 11 Compenso e rimborsi 1. Ad ogni componente esterno della commissione spetta un compenso a seduta, nella misura corrispondente a quella spettante al Consigliere Comunale per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale. 2. Tale compenso non è dovuto nel caso in cui dipendenti di pubbliche amministrazioni intervengano in ragione del loro ufficio. 3. Il compenso per la partecipazione alle sedute della Commissione viene liquidato, con cadenza semestrale, sulla base di appositi prospetti redatti dalla segreteria della Commissione stessa. 4. Il rimborso è attribuito per ogni giornata di convocazione. ART. 12 Spese di funzionamento 1. Le spese di funzionamento della Commissione, nella misura fissata dal precedente articolo 11, sono a totale ed esclusivo carico del richiedente l autorizzazione o di chi ne richiede l intervento, ai sensi dell articolo 144 del regolamento delle Leggi di P.S. R.D. 635/1940, con esclusione delle manifestazioni organizzate dal Comune stesso. 2. L importo relativo deve essere corrisposto al Comune prima della seduta della Commissione con versamento effettuato tramite C/C postale intestato al Comune di Ronchi dei Legionari o presso la Tesoreria dell Ente. 3. La corrispondente ricevuta di versamento dovrà essere allegata alla richiesta di intervento, pena la non effettuazione dell esame del progetto o del sopralluogo. 8
9 ART. 13 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento diviene efficace decorso il termine di pubblicazione all albo comunale della delibera consiliare di approvazione e rimane in vigore fino ad eventuale variazione. 2. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le eventuali disposizioni regolamentari comunali che comunque risultino in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento. 3. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle norme vigenti in materia di pubblici spettacoli. 9
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