3-4 maggio 2011 A cura di : Isabel Perletti

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1 L apprendistato 3-4 maggio 2011 A cura di : Isabel Perletti

2 LE ORIGINI IL 1955 LA L. 196/ SOMMARIO IL D.LGS. 276/ LA L. 133/2008 IL COLLEGATO LAVORO ART

3 Le origini (1) Il codice civile del 1865 (art. 1153, comma quinto): i precettori e artigiani sono obbligati per i danni arrecati dai loro allievi e apprendisti nel tempo che sono sotto la loro vigilanza Il r.d. 31 gennaio 1904, n. 51 (art. 2, n.3) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Il r.d. 30 dicembre 1923 n (art.1, n.1) assicurazione contro l invalidità e la vecchiaia Il r.d. 27 ottobre 1927 n (art.1) assicurazione contro la tubercolosi Il r.d. 17 agosto 1935 n (art.18 18, n.3) assicurazione professionali degli infortuni sul lavoro e delle malattie 3

4 Le origini (2) La contrattazione collettiva fino al 1938 era la fonte principale della regolamentazione del tirocinio. retribuzione inferiore al lavoratore qualificato durata massima tirocinio n. apprendisti in relazione al totale dipendenti dell impresa 4

5 Nel 1938 (1) Il r.d.lgs. 21 giugno 1938 n istituzione di corsi per i lavoratori con lo scopo di accrescere la capacità tecnica e produttiva dei lavoratori in relazione ai bisogni dell economia (art.1) 5

6 Nel 1938 (2) Il r.d.lgs. 21 aprile 1938, n Apprendista è chiunque è occupato in un azienda industriale e commerciale con lo scopo di acquisire una qualificazione professionale mediante l addestramento pratico e la frequenza[......] dei corsi per la formazione professionale (art.1) obbligo iscrizione elenchi presso uffici di collocamento (art.4) chi avesse superato i 14 anni di età (art.5) obblighi del datore di lavoro (art.8) Rinvio alla contrattazione collettiva (art.10) 6

7 Il codice civile del 1942 Il codice civile del 1942, approvato con r.d. 16 marzo 1942, n. 262 (art ): Art Durata del tirocinio Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti [dalle norme corporative o] dagli usi. Art Retribuzione La retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo. Art Istruzione professionale L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio. Art Attestato di tirocinio L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio. Art Norme applicabili al tirocinio L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio. 7

8 Nel 1955 La l. 19 gennaio 1955, n. 25 Il d.p.r. 30 dicembre 1956, n La l. 28 febbraio 1987, n. 56 8

9 L. 19 gennaio 1955, n. 25 La disciplina dell apprendistato L apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all apprendista assunto alle sue dipendenze, l insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l opera nell impresa medesima (art. 2) 9

10 L. 19 gennaio 1955, n. 25 Autorizzazione ispettorato del lavoro (art.2, comma secondo) Abrogato dal d.lgs. 276/ N apprendisti non superiore al 100% maestranze specializzate (art. 2, comma terzo) Iscrizione liste di collocamento (art.3) Abrogato dal d.lgs. 276/ Visita sanitaria (art. 4) Abrogato dalla l. 133/2008 Esame psicofisiologico (art. 5) età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti e durata non superiore ai 5 anni (art. 6-7) Abrogati dalla l. 196/ [16-24 anni; 18 mesi-4 anni] Cumulo periodi apprendistato (art.8) Periodo di prova 2 mesi (art.9) Orario di lavoro 8 ore e 44 settimanali (art.10 10) modificato dal d.lgs. 66/2003 (anche per gli apprendisti maggiorenni) 10

11 L. 19 gennaio 1955, n. 25 I doveri del datore di lavoro (art.11) lettera l) abrogata dal d.lgs. 276/ I doveri dell apprendista (art. 12) Ferie : 30 gg per minori di 16, 20 per i maggiori (art.14) Addestramento pratico e insegnamento complementare e obbligatorietà e gratuità dei corsi di insegnamento complementari (art ) Prove di idoneità: 18 anni e 2 anni di apprend. (art.18) Previdenza e assistenza (art ) Apprendista artigiano (art ) art abrogati da l. 845/1978 e dal d.lgs. 507/

12 d.p.r 30 dicembre 1956, n Qualunque datore di lavoro puo' assumere apprendisti (art.1) Il rapporto di apprendistato si estingue: [..] con il compimento di un quinquennio di apprendistato. (art.2) Per le imprese con più di dieci la richiesta nominativa. (art.5) L'esame psicofisiologico effettuato nei Comuni ove esistono Centri di orientamento professionale. (art.10 10) 12

13 d.p.r 30 dicembre 1956, n Le ore di insegnamento complementare = ore di lavoro effettivo(art.17) Gli apprendisti frequenza dei corsi e obbedienza agli istruttori(art.20) L'insegnamento complementare appositi corsi organizzati per categorie professionali(art.30) Esonerati dall'obbligo della frequenza dei corsi per chi ha la licenza di istituto professionale o di scuola tecnica nel settore professionale corrispondente a quello prescelto per l'acquisizione della qualifica (art.31 31) La vigilanza sull'insegnamento Ispettorato del lavoro (art.41) complementare degli apprendisti 13

14 L. 28 febbraio 1987 n. 56 l imprenditore con dipendenti tra 0-3 Max n. 3 apprendisti (art.21, comma primo) L'apprendistato durata stabilita CCNL non superiore a 5 anni. (art. 21, secondo comma) Per le imprese con propria attività in cicli stagionali CCNL modalità di svolgimento del contratto di apprendistato (art.21, comma quarto). 14

15 L. 28 febbraio 1987 n. 56 Nel settore artigiano CCNL età max 29 anni per qualifiche ad alto contenuto professionale (art.21 21, comma quinto). I benefici contributivi validi 1 anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato (art. 21, comma sesto). I lavoratori assunti con contratto di apprendistato esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e CCNL (art. 21, comma settimo) 15

16 La l. 24 giugno 1997, n. 196 (art. 16) in tutti i settori di attività i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro (comma primo, primo periodo) Durata tra 18 mesi e 4 anni (comma primo, terzo periodo) Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età elevati di due anni (comma primo, quarto periodo) 16

17 La l. 24 giugno 1997, n. 196 (art. 16): impegno formativo per l'apprendista = ad almeno 120 ore medie annue impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo obbligo o di attestato di qualifica professionale (comma secondo) agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative (comma terzo) Abrogazione degli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio 1955, n

18 D.Lgs. 276/2003 (art. 47, comma primo) [ ]il contratto seguenti tipologie: di apprendistato e' definito secondo le a) contratto di apprendistato per l'espletamento diritto-doveredovere di istruzione e formazione; del b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico- professionale; c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione 18

19 D.Lgs. 276/2003 (art. 47, comma secondo) Il numero complessivo di apprendisti per datore di lavoro non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. l imprenditore con dipendenti tra 0-3 Max n. 3 apprendisti 19

20 La nozione di apprendistato L unica definizione di apprendistato è quella contenuta nell art. 2 della l. 25/5555 Il legislatore ha introdotto tre diversi tipi contrattuali Il contratto di apprendistato è a causa mista La disciplina dell apprendistato è da ricondurre ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato 20

21 L. 17 maggio 1999, n. 144 (art.68) L'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età assolto: a) nel sistema di istruzione scolastica; b) nel sistema della competenza regionale formazione c) nell'esercizio dell'apprendistato (comma primo). [abrogato dal d.lgs. 226/05] professionale di 21

22 D.Lgs. 276/2003 (art. 48) L apprendistato per l espletamento del diritto-dovere dovere di istruzione e formazione Finalità: assolvimento diritto-dovere dovere di istruzione ottenimento di una qualificazione professionale da conseguire entro il 18 anno di età (comma primo). campo di applicazione tutti i settori di attività Giovani e adolescenti che abbiano compiuto 16 anni d età e chi ha adempiuto all obbligo scolastico di 10 anni durata: durata max tre anni durata effettiva è determinata nel contratto collettivo di lavoro: Qualifica Titolo di studio crediti professionali e formativi Bilancio competenze realizzato servizi pubblici per impiego 22

23 D.Lgs. 276/2003 (art. 48) L apprendistato per l espletamento del diritto-dovere dovere di istruzione e formazione Profili formativi È rimessa alle Regioni e alle Province Ministri di Trento e Bolzano d intesa con i Sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale Compiti della normativa regionale Le leggi regionali devono conformarsi ai seguenti principi Definizione qualifica professionale Definizione monte ore di formazione esterno o interno all azienda Riconoscimento ai fini contrattuali della qualifica professionale conseguita all interno del percorso di formazione. Tutor azienda con formazione e competenze adeguate Registrazione libretto formativo della formazione effettuata Rinvio ai CCNL per la definizione delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni competenti 23

24 D.Lgs. 276/2003 (art. 48) L apprendistato per l espletamento del diritto-dovere dovere di istruzione e formazione Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-doveredovere di istruzione e formazione e' disciplinato in base ai seguenti principi: a) forma scritta del contratto; b) divieto di stabilire il secondo tariffe di cottimo; compenso dell'apprendista c) possibilità di recesso per il datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato [ ] d) divieto licenziamento in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo (comma secondo) 24

25 D.Lgs. 276/2003 L apprendistato per l espletamento del diritto-dovere dovere di istruzione e formazione e) Sottoinquadramento (art.53,comma primo) di 2 livello dell apprendista f) Esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e CCNL (art. 53, comma secondo) g) Agevolazioni contributive pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ridotta per le imprese che occupano fino a 9 dipendenti al 1,5 primo anno,e al 3% dal secondo (art. 53, comma quarto) 25

26 Finalità: conseguimento di una qualificazione professionale. Campo di applicazione D.Lgs. 276/2003 (art. 49) L apprendistato professionalizzante Possono essere assunti, in tutti i settori di attività i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni. (comma primo) Chi ha compiuto 17 anni e chi è in possesso di una qualifica professionale (comma secondo) Durata È fissata dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o regionale s Limite di durata Non è previsto un limite minimo ma non può superare i 6 anni Attività stagionali Non esistendo un limite di durata minima è ammesso per attività di breve durata 26

27 Cumulabilità rapporto di apprendistato ex L. 25/5555 e D.lgs. 276/ : Ministero si è espresso favorevolmente se non sia trascorso più di 1 anno e gli apprendistati si riferiscano alla stessa attività Cumulabilità rapporto professionalizzante D.Lgs. 276/2003 (art. 49) L apprendistato professionalizzante di apprendistato Sì, se durata massima totale non superiore a 6 anni qualificante Assunzione di un apprendista cheha svolto attività lavorativa presso il datore di lavoro con rapporti temporanei Sì, se il rapporto è stato di breve durata (non maggiore della metà previsto dal CCNL) Cumulabilità di 2 rapporti di apprendistato con medesimo datore di lavoro e 27

28 D.Lgs. 276/2003 (art. 49) L apprendistato professionalizzante e sistema formativo extra-aziendaleaziendale Ipotesi: regolamentazione della formazione extra-aziendale aziendale regionale Se il datore di lavoro opta per la formazione extra-aziendale la regolamentazione è rimessa alle Regioni, Province, associazioni dei datori lavoro e prestatori di lavoro più rappresentativi sul piano regionale Compito normativa regionale Previsione monte ore di formazione formale, est. O int. Di 120 ore Rinvio ai CCNL stipulati da ass. sindacali comparativamente più rappresentative per la determinazione delle modalità di erogazione della formazione esterno o interna all azienda Riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali Previsione di un tutor aziendale Registrazione libretto formativo 28

29 D.Lgs. 276/2003 (art. 49) L apprendistato professionalizzante e sistema formativo extra-aziendaleaziendale Ipotesi: legge regionale non ancora approvata e presenza ccnl Fino all approvazione della legge regionale la disciplina dei profili formativi è rimesso ai ccnl sottoscritti dalle associazione dei datori e prestatori di lavoro più rappresentativi sul piano nazionale Ipotesi: legge regionale non ancora approvata e non presenza ccnl Il datore di lavoro procede all assunzione dell apprendista in base alla l. 25/

30 D.Lgs. 276/2003 (art. 49) L apprendistato professionalizzante e formazione aziendale In caso di formazione esclusivamente aziendale i profili formativi sono rimessi integralmente ai CCNL stipulati a livello nazionale da associazione dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali (art. 49, comma 5-ter) La Corte Costituzionale (14 maggio 2010, n. 176) : Conferma la possibilità di effetuare formazione solo aziendale Ha dichiarato incostituzionale tale norma nella parte dove consente alla CC di disciplinare interamente la formazione Ha riconosciuto alle Regioni, con competenza esclusiva nella formazione, un ruolo di stimolo e controllo dell attività formativa Ha ricondotto alla Regione la regia del processo formativo dell apprendistato 30

31 D.Lgs. 276/2003 (art. 49) L apprendistato professionalizzante e formazione aziendale La Corte Costituzionale (14 maggio 2010, n. 176) ha riconosciuto tre profili di illegittimità: Disapplicazione dei principi apprendistato professionalizzante per la Corte la formazione aziendale non può essere inf. 120 ore annue. La formazione può svolgersi esternamente all azienda Affidamento integrale alla CC (contrattazione collettiva) e enti bilaterali per la formazione Attribuzione CC di definire la formazione per la Corte, la formazione esclusivamente aziendale non è rimessa integralmente alla CC ma fa capo alla Regione che potrà definire i profili formativi o verificare la coerenza degli stessi con quelli stabiliti dai CC. Per ogni profili i CC e enti bilaterali possono stabilire: 1. Durata e modalità erogazione 2. Modalità di riconoscimento qualifica ai fini contrattuale 3. Registrazione della formazione sul libretto del cittadino 31

32 Si applicano i seguenti principi a) forma scritta del contratto (art.4 9, comma quarto); b) Possibilità di sommare i periodi di apprendistato nell ambito di diritto-dovere dovere (art.49, comma quarto) c) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo; (art.49, comma quarto) d) Sottoinquadramento di 2 livelli (art. 53, comma primo) d) D.Lgs. 276/2003 (art. 49) L apprendistato professionalizzante e) Esclusione degli apprendisti dai limiti numerici previsti da leggi e CCNL (art. 53, comma secondo) f) Agevolazioni contributive pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ridotta per le imprese che occupano fino a 9 dipendenti al 1,5 primo anno,e al 3% dal secondo (art. 53, comma quarto) g) possibilità di recesso per il datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato [ ] (art.49 49, comma quarto) h) divieto licenziamento in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo (comma secondo) (art.49 49, comma quarto) 32

33 D.Lgs. 276/2003 (art. 49) L apprendistato professionalizzante Tutor Aziendale (D.M. 28 febbraio 2000) max 5 apprendisti Lavoratore qualificato Inquadrato pari livello o maggiore apprendista Rapporto tutor formativo compiti 33

34 Finalità: conseguimento di: Diploma D.Lgs. 276/2003 (art. 50) L apprendistato c.d. Alto Titoli di studi universitari e dell alta formazione inclusi i dottorati di ricerca specializzazione tecnica superiore (art. 69, L 144/1999). campo di applicazione tutti i settori di attività soggetti tra i 18 e i 29 anni di età Chi è in possesso di una qualifica professionale (conseguita nell ambito del percorso di istruzione e formazione obbligatoria durata: la regolamentazione per i profili attinenti alla formazione è rimessa a Regioni in accordo con associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori, le università e le altre istituzioni formativi Nei limiti stabiliti dalle leggi regionali, la durata è stabilita dalle parti inseguito ad un valutazione del bilancio delle competenze 34

35 Profili formativi: D.Lgs. 276/2003 (art. 50) L apprendistato c.d. Alto La regolamentazione è rimessa alle Regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative Le intese possono esser concluse attraverso l accordo quadro e definite ad hoc per il conseguimento di un titolo specifico In assenza di regolamentazioni regionali L attivazione dell apprendistato è rimesso alle convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative 35

36 Si applicano i seguenti principi D.Lgs. 276/2003 (art. 50) L apprendistato c.d. Alto a) forma scritta del contratto (art.4 9, comma quarto); b) Possibilità di sommare i periodi di apprendistato nell ambito di diritto-dovere dovere (art.49, comma quarto) c) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo; (art.49, comma quarto) d) Sottoinquadramento di 2 livelli (art. 53, comma primo) e) Esclusione degli apprendisti dai limiti numerici previsti da leggi e CCNL (art. 53, comma secondo) f) Agevolazioni contributive pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ridotta per le imprese che occupano fino a 9 dipendenti al 1,5 primo anno,e al 3% dal secondo (art. 53, comma quarto) g) possibilità di recesso per il datore di lavoro al termine del periodo di apprendistato [ ] (art.49 49, comma quarto) h) divieto licenziamento in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo (comma secondo) (art.49 49, comma quarto) 36

37 D.Lgs. 276/2003 (art. 51) I crediti formativi La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale. (comma primo) I crediti formativi maturati sono certificati nel libretto formativo del cittadino 37

38 D.Lgs. 276/2003 (art. 52) Il repertorio delle professioni Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali e i tioli acquisiti, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni (=predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della universita' e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.) 38

39 A. Percentualizzazione della retribuzione dell apprendista Retribuzione dell apprendista in misura percentuale rispetto alla retribuzione dei lavoratori addetti alle mansioni, la cui qualificazione sarà conseguita al termine del periodo di apprendistato B. Sottoinquadramento D.Lgs. 276/2003 (art. 53) Le agevolazioni L apprendista è inquadrato 2 livelli in meno rispetto al termine del contratto C. I lavoratori apprendisti sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e CC per applicazioni det. Normative D. Agevolazioni contributivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sono ridotti 39

40 N. Apprendisti non superiore al 100% maestranze specializzate in servizio presso il datore di lavoro Sono esclusi dal computo: I. Il lavoratore in distacco II. III. D.Lgs. 276/2003 I limiti quantitativi Il lavoratore somministrato Il co.co.co e il co.co. pro. Sono inclusi anche i lavoratori impiegati in unità produttive o sedi diverse da quelle in cui opera l apprendista 40

41 D.Lgs. 276/2003 I limiti quantitativi E ammesso il contratto di apprendistato part-time purchè non sia ridotto l impegno formativo in corrispondenza di un orario di lavoro minore Un apprendista può essere distaccato presso un soggetto terzo 41

42 D.Lgs. 276/2003 I limiti quantitativi L assunzione: In maniera diretta Visita pre-assuntiva per i minorenni Comunicazione CPI: Termine ordinario 24 ore precedenti Termine d urgenza entro 5 gg Contenuto: Dati apprendista, data inst.rapp. Esatta tipologia contrattuale, qualifica attribuita all apprendista, trattamento economico, data di cessazione 42

43 D.Lgs. 276/2003 Obblighi del datore di lavoro Osservare norme contrattuali Retribuire apprendista in base ai ccnl Concedere ferie retribuite Nominare un tutor aziendale Concedere permessi per frequenza corsi e vigilare sulla frequenza Sottoporre l apprendista sorveglianza sanitaria se minori Non sottoporre apprendista lavori gravosi, magg. Forze fisiche o non attinenti la qualifica da conseguire 43

44 D.Lgs. 276/2003 Obblighi dell apprendista Osservare norme contrattuali Obbedire all imprenditore o tutor Prestare la sua attività con diligenza Comportarsi correttamente vs le persone nell impresa Frequentare corsi insegnamento complementare 44

45 Per apprendisti maggiorenni: Orario normale di lavoro = 40 ore Durata media massima dell orario di lavoro = 48 ore Orario massimo gg= 13 ore Riposo GG 11 ore D.Lgs. 276/2003 Orario di lavoro Lavoro straordinario = max 250 ore annue Lavoro notturno = per maggiorenni, dopo le 5 Per apprendisti minorenni: Orario di lavoro non sup. 8 ore al gg e 40 settimanali Divieto di adibire al lavoro tra le 22-6 e 23-7 (eccez. Panifici e comparto turistico) Lavoro notturno per i maggiori di 16 45

46 D.Lgs. 276/2003 Ferie Per apprendisti maggiorenni: Ferie retribuite non inferiori a 4 settimane Orario normale di lavoro = 40 ore Per apprendisti con più di 16 anni Ferie retribuire non inferiore a 20 gg di calendario Per apprendisti minorenni: Ferie retribuire non inferiore a 30 gg di calendario 46

47 Doveri del datore di lavoro: D.Lgs. 276/2003 Infortuni dell apprendista Adozione delle misure di sicurezza Informazione sui rischi connessi all attività lavorativa Il datore di lavoro risponde dell eventuale infortunio dell apprendista se non prova di aver rispettato tutte le norme antinfortunistiche e di aver assolto gli obblighi di formazione sui rischi e aver adottato le cautele necessarie 47

48 Sospensione del contratto di apprendistato per: Infortunio, Malattia Gravidanza puerperio D.Lgs. 276/2003 Sospensione e proroga Proroga del contratto, se temporaneamente impedita la finalità dell addestramento Proroga per maternità Malattia di breve durata 48

49 D.Lgs. 276/2003 Recesso 1. Recesso anticipato rispetto alla scadenza solo per giusta causa e giustificato motivo 2. Recesso al termine del periodo di apprendistato (ad nutum) senza preavviso Obbligo di comunicazione della conclusione del rapporto entro 5 gg al CPI 49

50 D.Lgs. 276/2003 Ammortizzatori sociali 1. E ammessa la domanda dell impresa di Cassa integrazione in deroga per i lavoratori apprendisti 2. Anche ai lavoratori apprendisti hanno diritto all indennità ordinaria di disoccupazione non agricola 50

51 Art DURATA DEL TIROCINIO Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti [dalle norme corporative o] dagli usi. 51

52 Art RETRIBUZIONE La retribuzione dell'apprendista non può assumere la forma del salario a cottimo. 52

53 Art ISTRUZIONE PROFESSIONALE L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti i corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto ai lavori attinenti alla specialità professionale a cui si riferisce il tirocinio. 53

54 Art ATTESTATO DI TIROCINIO Alla cessazione del tirocinio, l'apprendista, per il quale non è obbligatorio il libretto di lavoro, ha diritto di ottenere un attestato del tirocinio compiuto. 54

55 Art NORME APPLICABILI AL TIROCINIO Al tirocinio si applicano le disposizioni della sezione precedente, in quanto siano compatibili con la specialità del rapporto e non siano derogate da disposizioni delle leggi speciali [o o da norme corporative]. 55

56 D.Lgs. 276/2003 (art. 53) Le sanzioni Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. (comma secondo) In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui erogazione sara' tuttavia soggetta alla effettiva verifica della formazione svolta secondo le modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalita' di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro e' tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione cosi' stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione. (comma terzo) Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni. (comma quarto) 56

57 D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 coordinato con la L. 6 agosto 2008 n. 133 I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non puo' comunque essere (( superiore a sei anni )). (art. 49, comma terzo) In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo». (art. 49, comma 5-ter) 57

58 D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 coordinato con la L. 6 agosto 2008 n. 133 Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione ((, compresi i dottorati di ricerca)), nonche' per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni(art. 50, comma primo) Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e' rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le universita' e le altre istituzioni formative ((In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Universita' e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 53)) )). (art. 50 comma terzo) 58

59 L. 6 agosto 2008 n. 133 Sono abrogati: a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999; Le imprese comunicano all amministrazione competente i dati dell apprendista e quelli del tutore aziendale entro 30 gg dalla data di assunzione [ ] (art.1) b) l'articolo 21 e l'articolo 24, commi terzo e quarto, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668; Agli effetti dell'obbligo prescritto dall'art. 11, lettera i), della legge, le informazioni alla famiglia dell'apprendista, o a chi esercita legalmente su di lui la patria potestà, devono essere date a intervalli non superiori a sei mesi. (art. 21) I datori di lavoro, compresi gli artigiani, comunicano, entro dieci giorni, all'ufficio di collocamento competente per territorio, che ne dà comunicazione agli Istituti previdenziali ed assistenziali interessati, i nominativi degli apprendisti a cui sia stata attribuita la qualifica, nonché i nominativi di quelli che, avendo maturato il quinquennio o, comunque, compiuto l'intero periodo di apprendistato previsto dai contratti collettivi, non l'abbiano conseguita. (art. 24, comma terzo) Nel termine di cui al precedente comma, i datori di lavoro comunicano altresì all'ufficio di collocamento competente i nominativi degli apprendisti, che hanno compiuto 18 anni di età ed effettuato un biennio di addestramento pratico, ai quali non sia stata attribuita la qualifica. (art. 24, comma quarto). c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25. L'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano la occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto. 59

60 La l. 4 novembre 2010, n. 183: Le novità del 2010 All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni: [..] b) il comma 30 e' sostituito dal seguente: "30. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformita uniformita' della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o piu' decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di: a) servizi per l'impiego; b) incentivi all'occupazione; c) apprendistato; (art.46 46, comma primo) 60

61 Le novità del 2010 La l. 4 novembre 2010, n. 183: Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi compresa la necessaria intesa tra le regioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'universita universita' e della ricerca, sentite le parti sociali, prevista dal comma 4 del citato articolo 48, l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si assolve anche nei percorsi di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere dovere di istruzione e formazione di cui al predetto articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del (art. 48, comma ottavo) 61

62 Grazie per l attenzione! 62

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