COMUNE DI BOSCOREALE

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1 COMUNE DI BOSCOREALE REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E DEGLI IMMOBILI NELLA DISPONIBILITA DEL COMUNE. TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Finalità Art. 3 - Tipologia dei beni immobili di proprietà del Comune e modalità di utilizzo Art. 4 - Politiche gestionali organizzazione - competenze Art. 5 - Consegnatari TITOLO II CONCESSIONE IN USO DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INSDISPONIBILI Art. 6 - Uso speciale ed eccezionale. Art. 7 - Modalità di individuazione del concessionario. Art.8 Corrispettivo o canone di concessione Art.9 Durata della concessione Art.10 Decadenza Art.11 Cauzione Art.12 Altri obblighi del concessionario Art.13 Interventi migliorativi Art. 14 Concessione gratuita TITOLO III LOCAZIONE DI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE Art.15 Criteri per la locazione di beni patrimoniali disponibili Art.16 Procedimento Art.17 Edilizia residenziale pubblica, economica e popolare Art.18 Locazione di frustoli di terreno residuali Art.19 Locazione di immobili del patrimonio disponibile per usi diversi da quello residenziale o commerciale Art.20 Risoluzione contrattuale TITOLO IV LOCAZIONI PASSIVE, ACQUISIZIONI - ESPROPRI Art.21 Locazioni passive Art.22 Acquisizioni procedimento Art.23 Acquisizione di sedimi stradali TITOLO V ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI Art.24 Disposizioni generali Art.25 Programma delle alienazioni Art.26 Provenienza dei beni Art.27 Responsabile del procedimento Art.28 Beni vincolati o di edilizia residenziale pubblica

2 Art.29 Determinazione del valore di vendita Art.30 Procedura di alienazione Art.31 Destinazione urbanistica Art.32 Avviso di vendita Art.33 Permuta di beni immobili Art.34 Procedura negoziata Art.35 Garanzie Art.36 Modalità di svolgimento della procedura di vendita Art.37 Sottoscrizione del contratto Art.38 Diritti di prelazione e di riscatto Art.39 Esiti di gara TITOLO VI NORME FINALI Art.40 Rinvio Art.41 Abrogazioni Art.42 Pubblicità ed entrata in vigore.

3 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto Il presente regolamento disciplina le attività di amministrazione e gestione dei beni immobili appartenenti al Comune di Boscoreale, le modalità di acquisizione al patrimonio comunale e di dismissione / alienazione a terzi, nonché l amministrazione e gestione di beni immobili di proprietà di terzi, dei quali il Comune di Boscoreale abbia la disponibilità, in forza di un regolare titolo giuridico. L amministrazione e la gestione dei beni immobili di proprietà e/o nella disponibilità del Comune di Boscoreale sono svolte nel pieno rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, di efficienza, efficacia ed economicità, nonché nella prospettiva della migliore redditività e razionalizzazione delle risorse. Art. 2 - Finalità Le finalità che l Amministrazione intende perseguire con il presente regolamento sono le seguenti: - la efficace gestione del patrimonio comunale; - la semplificazione dei procedimenti di alienazione e di concessione del patrimonio dell ente, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità e di valorizzazione del patrimonio comunale; - il radicamento ed il rafforzamento delle prassi amministrative concernenti le attività di programmazione delle alienazioni e delle concessioni. Per il perseguimento delle predette finalità generali, gli immobili di proprietà del Comune devono essere prioritariamente utilizzati per le attività istituzionalmente proprie del Comune stesso, nonché per attività d interesse generale a vantaggio della comunità locale, cosi come statuito dalle leggi vigenti. I beni classificati al patrimonio disponibile devono essere idoneamente valorizzati, nel senso di essere utilizzati in attività che possano aumentarne il valore patrimoniale, ovvero nel senso di creare una entrata economica significativa e duratura per l Ente. Detti beni devono, viceversa essere avviati a dismissione, nei modi di legge e/o di cui al presente regolamento, ove ciò risulti più conveniente per le casse comunali. Art. 3 - Tipologia dei beni immobili di proprietà del Comune e modalità di utilizzo. Il Comune di Boscoreale è proprietario di un complesso di beni immobili classificabili, in base alla vigente normativa, in: a) Beni del Patrimonio disponibile, non destinati ai fini istituzionali né appartenenti al demanio comunale, e perciò in proprietà del Comune iure privatorum, cioè in regime di diritto privato. Per l utilizzo di tali beni possono essere stipulati tutti i contratti di diritto privato previsti dal codice civile e dalle leggi che regolamentano la materia; b) Beni del Patrimonio indisponibile, strumentalmente destinati, con appositi atti pubblici, a pubblici servizi o comunque a finalità istituzionali del Comune ed al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui all art 822, comma 2, e 824, comma 2, del Codice Civile. Tali beni sono gestiti ed amministrati direttamente dal Comune, per il conseguimento delle finalità istituzionali cui sono destinati, ovvero possono sempre nella prospettiva del più razionale ed efficace conseguimento delle pubbliche finalità cui sono destinati - essere concessi in uso a terzi, in applicazione delle norme particolari che ne regolano l uso stesso; c) Beni del Demanio comunale, appartenenti alle specifiche categorie di beni immobili di cui agli artt.822, comma 2 ed 824, comma 2 del codice civile. Tali beni sono destinati per loro natura, o per caratteristiche conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività. Per tale

4 fondamentale peculiarità, questi beni sono considerati fuori commercio, inalienabili e non suscettibili di espropriazione forzata; il relativo diritto è imprescrittibile. Essi possono però essere concessi a soggetti diversi dal Comune proprietario, con provvedimenti di diritto pubblico (concessione amministrativa), purché sia garantita la compatibilità dell uso speciale o anche eccezionale (cioè esclusivo e perciò necessariamente temporaneo) del concessionario, con il preminente interesse pubblico cui sono sottesi, ed a tal fine siano previste e disciplinate, con l atto di concessione, specifiche garanzie volte a regolare la predetta compatibilità ovvero a ripristinare (scaduta la concessione di uso eccezionale) le pubbliche finalità cui detti beni sono preordinati. I beni demaniali e patrimoniali del Comune sono valutati con i criteri di cui all art.230, comma 4, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n.267/2000. I beni del demanio c.d. artificiale e i beni del patrimonio indisponibile possono essere trasferiti al patrimonio disponibile con apposita deliberazione di sclassificazione con la quale, cioè, il bene viene svincolato dalle preminenti finalità istituzionali pubbliche cui era stato fino a quel momento destinato, per essere utilizzato a fini commerciali (locazione o dismissione). Per contro, un bene appartenente al patrimonio disponibile può essere destinato, con apposita deliberazione di classificazione, a finalità pubbliche e perciò entrare a far parte, da quel momento, del patrimonio indisponibile. Le sclassificazioni finalizzate all alienazione o alla permuta, nonché le sclassificazioni o classificazioni finalizzate a concessione di uso speciale o eccezionale, rientrano nella competenza deliberativa del Consiglio Comunale, ai sensi dell art.42, comma 2, lett.l), del D.Lgs. n.267/2000, eventualmente anche solo mediante l approvazione, in uno al Bilancio annuale di previsione, del Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni (adottato dalla Giunta Comunale) in cui siano state inserite e programmate le suddette movimentazioni patrimoniali. Art. 4 - Politiche gestionali - organizzazione - competenze La Giunta Comunale, su relazione e proposta del capo settore competente in materia di patrimonio, definisce annualmente le politiche gestionali del patrimonio immobiliare, attraverso la predisposizione del Piano di valorizzazione di cui all art.58 D.L. n.112/2008 e s.m.i., in cui sono annualmente definite le politiche volte all incremento patrimoniale, alla valorizzazione economica del patrimonio, alle nuove acquisizioni ed alle alienazioni patrimoniali; nonché mediante idonee direttive, volte alla migliore conservazione e gestione del patrimonio immobiliare stesso. A tal fine, il funzionario responsabile del Settore Patrimonio, provvede alla ricognizione dei beni immobili patrimoniali, apportando le occorrenti modifiche ai relativi elenchi (salve, in ogni caso, eventuali ricognizioni straordinarie, da prodursi secondo necessità). Il predetto funzionario responsabile redige, quindi, apposita relazione informativa, contenente gli esiti della ricognizione operata, e recante in allegato l elenco aggiornato degli immobili assegnati a terzi e l elenco di quelli utilizzati dall Ente. La relazione è trasmessa alla Giunta, in tempo utile a consentire l adozione dei suindicati atti di programmazione. Tutti i beni immobili appartenenti alle tipologie richiamate al precedente art.3 risultano, con le loro destinazioni attuali, dagli appositi elenchi inventariali, predisposti, custoditi e tenuti aggiornati, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, presso il Settore Patrimonio e Manutenzione del Comune. Il Settore patrimonio e manutenzione provvede alla gestione giuridica ed economica dei beni demaniali e patrimoniali, con particolare e prioritario riguardo alla tenuta ed al costante aggiornamento degli inventari e degli elenchi attraverso accertamenti, classificazioni, descrizioni e valutazioni. Acquisti, alienazioni ed in genere tutti i provvedimenti da cui derivino variazioni alla consistenza di beni demaniali del Comune o al valore economico di beni immobili patrimoniali del Comune medesimo, ove non siano posti in essere direttamente ad opera del Settore Patrimonio, devono essere tempestivamente comunicati a tale Settore, per la registrazione nell inventario. A tal fine, l Ufficio o il Servizio che ha svolto le occorrenti attività tecniche e/o amministrative, è tenuto a

5 trasmettere al Settore Patrimonio idonea nota informativa, allegando copia del fascicolo contenente copia del provvedimento modificativo, dei correlati elaborati grafici e di quant altro occorrente per la corretta e regolare tenuta dell inventario e l aggiornamento dello stato patrimoniale. I settori diversi da quello competente in materia di patrimonio e demanio provvedono all ottimale conservazione e gestione giuridica ed economica dei soli beni immobili ad essi affidati, nell ambito del Piano di valorizzazione, in sede di approvazione del P.E.G., o anche con separati atti giuntale, per le attività istituzionali, ivi compresi quelli per i quali sia stata prevista e programmata l assegnazione in concessione a terzi, fermo restando il potere dovere dell assessorato e del funzionario responsabile del Settore patrimonio di vigilare sulla corretta, efficiente ed economica gestione dei beni immobili affidati ad altri Settori, nonché l obbligo dell inserimento anche di detti beni negli inventari e della regolare tenuta di questi ultimi. Il Settore competente in materia di patrimonio e demanio svolge anche tutte le attività amministrative e gestionali occorrenti per l ottimale tenuta ed andamento degli affitti passivi, fermo restando l obbligo dei Settori affidatari e perciò funzionalmente competenti, di assicurare la corretta amministrazione e gestione di beni immobili di proprietà di terzi, dei quali il Comune di Boscoreale abbia la disponibilità, in forza di un regolare titolo giuridico, ivi compresi quelli dati in sub concessione. A tal fine i Settori o Servizi che fruiscono funzionalmente di tali immobili di proprietà di terzi e posti nella disponibilità del Comune provvedono diligentemente all efficiente uso degli stessi, informando periodicamente e tempestivamente il Settore patrimonio di ogni occorrente adempimento amministrativo. Art. 5 - Consegnatari. Ciascun Capo Settore assume la qualifica di consegnatario dei beni immobili assegnati, con atto formale, per le attività istituzionali del Settore cui è preposto, ed in tale qualità è tenuto a vigilare sul corretto utilizzo degli stessi e sull ottimale stato di manutenzione, richiedendo, ove ritenuto necessario, eventuali verifiche ai competenti servizi tecnici. In generale, sono agenti consegnatari di beni immobili del Comune i funzionari comunali, i dirigenti scolastici, i dirigenti di società, aziende ed istituzioni di proprietà del Comune, nonché i legali rappresentanti di organismi, comunque denominati, dipendenti o comunque sovvenzionati dal Comune, cui siano stati assegnati, con atti formali, per motivi istituzionali e/o funzionali beni immobili di proprietà del Comune, nonché ancora i soggetti, diversi da quelli suindicati, che la Giunta abbia appositamente individuato quali agenti consegnatari. I consegnatari sono personalmente responsabili della corretta e regolare tenuta, custodia e conservazione dei beni loro affidati. Nella scheda inventariale di ciascun bene immobile è annotato il nominativo e la qualifica dell eventuale consegnatario. TITOLO II CONCESSIONE IN USO DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INSDISPONIBILI Art. 6 - Uso speciale ed eccezionale L uso speciale o eccezionale di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile da parte di terzi, è consentito, purché non pregiudichi stabilmente la destinazione pubblica del bene, mediante il rilascio di concessioni amministrative.

6 Il provvedimento amministrativo di concessione del bene contiene: a. il nome o l esatta ragione sociale del concessionario e tutti i dati ad esso relativi quali il codice fiscale, il legale rappresentante, la sede legale; b. l esatta identificazione del bene (dati catastali); c. l uso per il quale è rilasciata la concessione; d. il canone, i termini di pagamento, l'adeguamento annuale automatico senza la necessità di preavviso da parte del concedente, in base agli indici ISTAT; e. la durata, decorrenza e la possibilità di revoca per sopravvenuto interesse pubblico alla diretta utilizzazione del bene; f. la clausola che la cessazione alla scadenza naturale della concessione avvenga senza necessità di disdetta da parte del concedente; g. l obbligo esclusivo per il concessionario, di pagare tutte le spese per le utenze necessarie alla gestione del servizio o dei locali, gli oneri, e di stipulare, ove ritenuto necessario, polizze di assicurazione per danni a persone, a cose o a terzi; h. l obbligo del concessionario di costituire una cauzione a garanzia delle obbligazioni contrattualmente assunte e di provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti e dei servizi relativi; i. il divieto di effettuare qualsiasi modifica ai locali senza autorizzazione scritta e preventiva dell Amministrazione Comunale; j. l obbligo del concessionario di usare l'immobile secondo le modalità e finalità previste nell'atto di concessione; k. l eventuale devoluzione all Amministrazione proprietaria dell immobile, delle opere realizzate senza indennizzi o risarcimenti comunque denominati a carico del Comune qualora lo richieda; l. la decadenza in caso di violazione degli obblighi derivanti dalla concessione, e incameramento della cauzione/garanzia prestata, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni e delle spese causate all'amministrazione concedente. Art. 7 - Modalità di individuazione del concessionario Le concessioni di uso speciale o eccezionale dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili possono essere stipulate solo all esito di procedura ad evidenza pubblica, regolarmente esperita, per l individuazione del contraente. I criteri, i requisiti e le modalità occorrenti per l espletamento della procedura di evidenza pubblica sono stabiliti con il relativo avviso pubblico. In ogni caso, salvo specifiche e comprovare ragioni di urgenza correlate con il perseguimento di un prioritario interesse pubblico, il termine di pubblicazione dell avviso pubblico non può essere inferiore a trenta giorni e l avviso deve essere pubblicato almeno nel sito istituzionale dell Ente e mediante affissione di manifesti in luoghi pubblici, in congruo numero. Qualora più soggetti abbiano presentato offerte di pari importo si procede all assegnazione della concessione in uso mediante estrazione a sorte, in seduta pubblica, con le modalità stabilite nell avviso. Qualora una o più tornate di gara siano andate deserte per mancanza di offerte, il Settore Patrimonio del Comune effettua nuova valutazione economica, al fine di ridefinire in congrua diminuzione l importo del canone da porre a base di gara. Una concessione di uso speciale o eccezionale può essere assegnata mediante procedura negoziata esclusivamente nei seguenti casi: a) Quando una procedura ad evidenza pubblica sia stata dichiarata deserta, pur in presenza di offerte per l importo del canone stabilito, per carenze documentali riscontrate nei plichi prodotti. In tal caso, il Capo Settore Patrimonio convoca il concorrente o i concorrenti esclusi dalla procedura pubblica, con l invito a voler presentare la documentazione precedentemente omessa ed a voler confermare l offerta già presentata, rappresentando, altresì la disponibilità ad accettare anche eventuali offerte migliorative. L assegnazione è possibile solo ove sia stata previamente

7 verificata la sussistenza di tutti i requisiti occorrenti, già indicati nell avviso della procedura poi dichiarata deserta. b) Quando un concessionario di un immobile demaniale o patrimoniale indisponibile chieda l affidamento in concessione di un altro bene immobile costituente pertinenza del bene già dato in concessione, ovvero con esso confinante. In tale ultimo caso, la superficie dell immobile chiesto in ulteriore concessione non può essere superiore al venti per cento della superficie totale originariamente concessa. Le concessioni di uso speciale o eccezionale non possono essere rinnovate, né tacitamente né con apposito atto scritto. E possibile la stipula di una nuova concessione in uso, laddove l Amministrazione, verificato l esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali e l insussistenza di contrastante e prioritario interesse al ripristino dell uso generale, abbia fatto pubblicare apposito Avviso riportante l intento di assegnare una nuova concessione, ed entro il termine di scadenza ivi indicato non siano pervenute offerte economiche migliorative rispetto a quelle indicate nell avviso medesimo. La proposta di addivenire a nuova stipula deve essere inviata dal concessionario al Settore Patrimonio del Comune, entro i sei mesi antecedenti la scadenza della concessione, al fine di consentire le occorrenti valutazioni, anche per l inserimento nel nuovo piano di valorizzazione o in apposito provvedimento approvativo. Art. 8 - Corrispettivo o canone di concessione Il canone da corrispondere al Comune per l uso speciale o eccezionale dell immobile demaniale o patrimoniale indisponibile è determinato sulla base dei valori correnti di mercato per beni aventi caratteristiche analoghe, con apposita perizia estimativa redatta a cura del Settore Patrimonio, che si atterrà ai seguenti elementi essenziali di valutazione: a) valore immobiliare del bene da concedere in uso; b) parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d uso prevista nel rapporto concessorio (commerciale, produttiva, residenziale, agricola, a servizi o altro); c) eventuale impegno da parte dell utilizzatore all esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, strutture fisse, costruzioni e ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell immobile; d) ulteriori criteri e parametri aggiuntivi relativi ad esigenze promozionali e di sviluppo sociale, economico e/o ambientale. Fatta salva la precitata valutazione, ed in ossequio al principio di imparzialità, possono essere ammesse agevolazioni consistenti nella riduzione del canone, per le seguenti categorie di soggetti: - Associazioni, Fondazioni, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale; - Altre Istituzioni di carattere pubblico o privato con personalità giuridica acquisita ai sensi dell articolo 12 del codice civile, senza fini di lucro; - Associazioni non riconosciute, di cui all articolo 36 del codice civile, dal cui statuto o atto costitutivo sia possibile, in modo inequivoco, desumere l assenza totale di finalità lucrative; Al fine della riduzione del canone, ove consentita, la stima tecnica effettuata con riferimento al valore corrente di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sarà corretta applicando una percentuale di riduzione da un minimo del 10% e fino ad un massimo dell 80%. La percentuale di riduzione viene di volta in volta stabilita, entro il predetto minimo e massimo, con lo stesso provvedimento in cui è inserita la previsione della concessione in uso del bene comunale. I soggetti di cui al precedente comma per essere ammessi alla riduzione del canone dovranno comunque svolgere un attività rientrante nelle seguenti tipologie: attività di assistenza sociale e socio sanitaria; attività di tutela dell ambiente e della specie animale; attività di protezione civile; attività di educazione; attività di promozione, tutela, sviluppo dei diritti umani;

8 attività culturali o scientifiche; attività sociale. In ogni caso la percentuale massima di riduzione sarà applicabile unicamente alle Associazioni con qualifica di ONLUS ovvero alle Associazioni di volontariato ai sensi della Legge n. 266/1991e alle Associazioni di promozione sociale. Art. 9 - Durata della concessione La durata della concessione, di norma, non è superiore a sei anni. Qualora l amministrazione ne ravvisi, con deliberazione motivata, l opportunità, in considerazione di particolari finalità perseguite dal richiedente, la concessione può avere durata superiore ai sei anni. Può esser stabilito un termine superiore a sei anni anche nell ipotesi in cui si imponga al concessionario l obbligo di eseguire opere di ripristino, restauro o ristrutturazione particolarmente onerose, con contestuale indicazione del termine entro il quale tali opere devono essere ultimate. Art Decadenza Il contratto di concessione deve prevedere clausola di decadenza, con l obbligo da parte del concessionario della restituzione immediata dell immobile libero da persone e cose, correlata a: a. mancata sottoscrizione dell atto di concessione, nel termine indicato; b. mancato pagamento del canone e relativi interessi oltre 3 mesi dalla scadenza; c. riscontro di inerzia grave, cui non si è ottemperato entro 3 mesi dalla data di comunicazione di diffida da parte del dirigente competente; d. mancato rilascio della garanzia/cauzione prevista; e. mancato reintegro della cauzione ove richiesto; f. mancato rispetto del divieto di sub-concessione di cui all articolo 12; g. mutamento non autorizzato del tipo di utilizzo convenuto nel contratto; h. mancata produzione della polizza R.C. verso terzi di cui al successivo articolo 11. Art Cauzione Il contratto di concessione deve prevedere, a garanzia del suo puntuale rispetto da parte del concessionario, una cauzione, da determinarsi secondo criteri di congruità da parte del Settore Patrimonio del Comune. La cauzione deve essere prestata contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, in una delle seguenti forme: a. mediante garanzia fideiussoria rilasciata da una delle imprese esercenti l attività bancaria previste dal DPR 22 maggio 1956, n 635; b. mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi del DPR 13 febbraio 1959, n 449 e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n 175. La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria dovrà contenere l assunzione dell obbligo da parte del fideiussore di pagare l'importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest ultimo qualsiasi eccezione. Dovrà inoltre contenere l espressa rinuncia del fideiussore al beneficio preventiva escussione del debitore principale previsto dall articolo 1944 del codice civile nonché l espressa rinuncia del fideiussore dei diritti e delle tutele di cui all articolo 1957 del codice civile. Nel caso in cui l utilizzo del bene concesso comporti, ai sensi dell articolo 2051 c.c., una ipotesi di R.C. verso terzi connessa all attività del concessionario, questo è tenuto a produrre alla stipula del contratto, relativa polizza R.C. al Comune di Boscoreale.

9 Art Altri obblighi del concessionario Il concessionario è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia del bene oggetto di concessione da qualunque manomissione da parte di terzi tali da alterarne la qualità e consistenza, anche economica e la funzionalità pubblica che lo caratterizza. Il concessionario nel caso in cui, per l attività di utilizzo del bene, impieghi personale dipendente è tenuto al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro restando esclusa ogni responsabilità dell Ente concedente per violazioni in materia. Il concessionario è tenuto a non compromettere e, possibilmente, a favorire l'utilizzo pubblico del bene ove prevista contrattualmente la sua coesistenza e compatibilità con l'uso concesso. Il concessionario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee della concessione per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità o per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dall Amministrazione concedente che coinvolgano il bene concesso, salvo il diritto alla proporzionale riduzione del canone se trattasi di canone di mercato. Nessuna riduzione del medesimo sarà dovuta in caso di canone agevolato di cui all articolo 8. Al concessionario è vietata la sub-concessione senza il consenso scritto dell Amministrazione concedente pena l immediata decadenza dalla concessione e l incameramento della cauzione, fermo restando il risarcimento degli ulteriori danni e il ristoro delle spese eventualmente causate all Amministrazione concedente. Il concessionario è comunque obbligato a pagare il canone e a depositare la cauzione nei termini e nei modi previsti dal presente regolamento o dalla concessione. Il concessionario è altresì obbligato ad utilizzare il bene secondo le prescrizioni indicate nella concessione. Il concessionario è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell Amministrazione Comunale. Tali richieste potranno essere avanzate dall Amministrazione Comunale in qualunque momento. Il concessionario è obbligato ad esonerare espressamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli dal fatto, od omissione di propri dipendenti, associati, o di terzi, anche in caso di omesso controllo nella custodia dell immobile dato in concessione. La ditta concessionaria si rende perciò completamente responsabile sia verso il Comune che verso terzi anche per eventuali danni ambientali provocati dall attività del concessionario o di terzi nella e sull area e/o nell immobile. Il concessionario è tenuto al pagamento delle imposte e tasse relative alla conduzione e all utilizzo del bene concesso secondo le norme vigenti, restando ogni connesso rischio a suo carico. Il concessionario è tenuto al pagamento diretto, ovvero al rimborso delle utenze dei pubblici servizi e alla manutenzione ordinaria dell immobile secondo la normativa vigente. Tutte le spese inerenti l atto di concessione e quelle a questo consequenziali, nessuna esclusa, sono a carico del concessionario, insieme a quelle di copia, di bollo, di registro, di istruttoria e per diritti di segreteria, se dovuti. Art Interventi migliorativi Gli interventi migliorativi sul bene dato in concessione devono essere previamente riconosciuti tali ed espressamente autorizzati dall Amministrazione. Le spese sostenute dal concessionario per interventi migliorativi previamente autorizzati non danno diritto a rimborsi o indennizzi alla scadenza della concessione e le eventuali opere addizionali realizzate sul bene, con le relative pertinenze, sono acquisite al patrimonio comunale alla scadenza della concessione. Nel solo caso di revoca anticipata della concessione, per cause non imputabili al concessionario, questi avrà diritto al riconoscimento del rimborso delle spese sostenute per interventi migliorativi autorizzati e non ancora ammortizzati.

10 Art Concessione gratuita In deroga a quanto disposto al precedente art.8, il Comune, nell ambito del Piano di valorizzazione adottato dalla Giunta ed approvato dal Consiglio, quale allegato al Bilancio annuale di previsione, può disporre la concessione in uso gratuito di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune stesso, in favore di Associazioni ONLUS di promozione sociale,ovvero alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n 266, o ancora ad altri enti o associazioni senza fini di lucro, la cui attività riveste caratteristiche di interesse comunale particolarmente rilevante nel campo dello sviluppo socio - culturale, della promozione turistica, e/o della salvaguardia e valorizzazione delle tradizioni storiche del territorio, le quali abbiano presentato apposito progetto socio - culturale. Ai sensi del comma 1 si identificano a tale fine i seguenti criteri generali di riferimento: - valutazione del progetto socio-culturale proposto in collaborazione con il Comune di Boscoreale e del relativo piano degli investimenti previsti a carico del soggetto richiedente; - struttura e dimensione organizzativa del soggetto richiedente; - qualifica di ONLUS, Associazioni di volontariato ai sensi della Legge n. 266/1991, Associazioni di promozione sociale; - riconoscimento della funzione svolta, nel tempo e nella città, come rilevante per fini pubblici o per l interesse collettivo dalle vigenti leggi, dallo Statuto Comunale o dai Regolamenti. Le concessioni gratuite non potranno comunque avere durata inferiore ad un anno e superiore ad anni 6 (sei) e non sono comunque rinnovabili. La concessione gratuita si intende revocabile per esigenze di interesse pubblico in qualunque momento, senza diritto ad indennizzo alcuno e senza necessità di congruo preavviso. Il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento diretto ovvero al rimborso delle utenze e alla presentazione di una relazione periodica sull attività svolta e del bilancio consuntivo regolarmente approvato dagli organi sociali nonché agli altri obblighi e oneri previsti nel presente titolo. La concessione gratuita è stipulata mediante scrittura privata con la sottoscrizione, per conto dell amministrazione, del Capo Settore Patrimonio. TITOLO III LOCAZIONE DI BENI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE DEL COMUNE Art Criteri per la locazione di beni patrimoniali disponibili I beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Boscoreale possono essere locati a terzi alle condizioni previste dalla L. 392/78 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi dell art.1571 (locazione) e 1615 (affitto) del codice civile. Il canone di locazione dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune di Boscoreale è determinato in un valore non inferiore a quello di mercato, mediante apposita perizia di stima da redigersi a cura del Settore Patrimonio del Comune.. Allo scopo di promuovere ed agevolare lo sviluppo socio-economico e culturale di determinate zone del territorio comunale, anche in conformità con eventuali disposizioni normative in materia di recupero e valorizzazione del territorio, delle aree degradate e dei centri storici, gli immobili del patrimonio disponibile ubicati in aree specificamente individuate con appositi provvedimenti della Giunta, possono essere locali per finalità commerciali dietro corresponsione di un canone di locazione ridotto fino al 50% di quello che risulterà secondo il valore di libero mercato.

11 Art Procedimento Per garantire l imparzialità e la trasparenza dell azione amministrativa l individuazione del locatario dei beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune avviene sempre all esito dell esperimento di una procedura ad evidenza pubblica. Il Settore Patrimonio del Comune redige annualmente l elenco dei beni immobili che nell anno successivo diverranno disponibili per l affitto o la locazione, essendo in fase di ultimazione realizzativa, ovvero essendo in scadenza il precedente contratto di affitto o locazione. Per ciascuno di tali beni il Settore suddetto determina il canone da porre a base di gara, formulando anche specifica proposta di riduzione, in relazione alla ricorrenza delle condizioni di cui 2 comma del precedente art.15. La Giunta, in sede di adozione del Piano annuale di valorizzazione di cui all art.58 D.L. 112/08, o anche con separato atto, recepisce ed approva l elenco e le proposte come sopra formulate dal Settore Patrimonio, autorizzando così l avvio della procedura di evidenza pubblica per la stipula dei nuovi contratti di affitto e/o locazione. Il Settore Patrimonio redige ed approva con apposita determinazione dirigenziale l Avviso pubblico contenente i criteri e le modalità per l espletamento della procedura di evidenza pubblica finalizzata all individuazione dei locatari. L Avviso deve essere in ogni caso pubblicato almeno nel sito istituzionale dell Ente, nonché mediante affissione di appositi manifesti in luoghi pubblici, in un congruo numero. Il termine di pubblicazione dell Avviso non può essere inferiore a trenta giorni, salvo casi eccezionali di comprovata e documentata urgenza, che non consenta di attendere la scadenza di detto termine. Per particolari finalità di promozione ed incentivazione socio culturale, turistica od economica la Giunta può riservare la locazione di beni immobili specificamente indicati ad enti, associazioni, istituzioni, consorzi o altri soggetti comunque denominati, che svolgono attività precipua nei predetti settori, da individuarsi comunque mediante procedura ad evidenza pubblica, ed essi riservata. Quando una o più tornate di gara siano andate deserte per mancanza di offerte, il Settore Patrimonio, con apposita perizia di stima, procede alla rideterminazione in congrua riduzione del canone da porre a base di gara e provvede alla redazione ed approvazione di apposito Avviso modificativo, da sottoporre a nuova pubblicazione, nei modi all uopo stabiliti. Nel solo caso di tornata di gara andata deserta per carenze documentali degli offerenti, fermo restando il possesso degli occorrenti requisiti previsti dall Avviso, è possibile addivenire alla locazione mediante procedura negoziata, cui sono invitati tutti gli offerenti esclusi dalla precedente tornata di gara, con espresso invito a regolarizzare la documentazione carente, ed a formulate eventuale offerta migliorativa. In caso di più offerte uguali si procede mediante sorteggio, in pubblica seduta, con le modalità stabilite nell Avviso. Circa la durata del rapporto, se si tratta di locazione disciplinata dalla L. n.392/1978 e ss. mm. e ii., la durata sarà quella prevista dalla richiamata normativa. Se si tratta di affitto per finalità non rientranti tra quelle (residenziale o commerciale) previste dalla normativa speciale sulle locazioni, la durata sarà stabilita nell Avviso e nel successivo contratto di affitto. Al di fuori dei casi disciplinarti direttamente dalla normativa speciale sopra richiamata, è escluso il rinnovo del rapporto. Art Edilizia residenziale pubblica, economica e popolare Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili procedimenti per l assegnazione, la locazione, l alienazione di unità abitative appartenenti al patrimonio di edilizia residenziale pubblica economica e popolare solo in via residuale, in quanto non in contrasto con la normativa speciale che disciplina tale settore.

12 Art Locazione di frustoli di terreno residuali Il Comune di Boscoreale può riservare in locazione ai proprietari dei terreni confinanti i frustoli di terreno residuali del patrimonio disponibile comunale che abbiano una superficie non superiore a mq A tal fine, previo espresso indirizzo della Giunta o del Sindaco, il Settore patrimonio emana apposito avviso in cui sono riportati gli elementi identificativi di tutti i terreni offerti in locazione e l indicazione che la locazione è riservata ai proprietari confinanti. Detto avviso è pubblicato all albo pretorio informatico del Comune e mediante affissione di manifesti murari, per almeno 15 giorni. Salve eventuali cause di prelazione previste dalla normativa di settore, ove i frustoli residuali abbiano superficie superiore a 200 metri quadri, l avviso è aperto a chiunque interessato. In ogni caso l individuazione del conduttore avviene sulla base della migliore offerta economica presentata. Art Locazione di immobili del patrimonio disponibile per usi diversi da quello residenziale o commerciale Sulla base delle previsioni del Piano di valorizzazione di cui all art.58 D.L. 112/08, il Capo Settore Patrimonio predispone avviso pubblico per la locazione degli immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, ad uso diverso da quello residenziale o commerciale. Detti beni immobili sono assegnati ai soggetti che presentino richiesta, in base ad apposita istruttoria, condotta tenendo conto dei seguenti fattori, elencati in ordine di importanza: - funzione svolta, nel tempo e in ambito cittadino, ritenuta rilevante per fini pubblici o per l interesse collettivo locale, territoriale o nazionale; - finalità prevalenti perseguite dal soggetto con le arttività per l esercizio delle quali viene richiesta l assegnazione dell immobile; - struttura, caratteristiche e dimensioni organizzative del soggetto richiedente; - offerta economica presentata. Art Risoluzione contrattuale Le cause di risoluzione del contratto di locazione o affitto attivo, sono quelle previste dalla legge, non disponendo l Ente, in relazione all utilizzo, da parte di terzi, di immobili appartenenti al patrimonio disponibile comunale, di poteri autoritativi, ed operando, viceversa, con riferimento a detti beni, in regime di diritto privato. TITOLO IV - LOCAZIONI PASSIVE - ACQUISIZIONI - ESPROPRI Art Locazioni passive I responsabili dei Settori interessati richiedono al Settore Patrimonio la locazione di immobili di proprietà privata, occorrenti per lo svolgimento di attività istituzionali o giudicate di rilevante interesse pubblico in relazione alle attività istituzionalmente proprie dei Settori medesimi, solo se preventivamente autorizzati col P.E.G. o con apposito, diverso provvedimento della Giunta, in forza del quale risulti la disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie, in tempo utile a consentire, prima della data presunta di inizio dell utilizzo, l esperimento delle procedure di pubblica evidenza necessarie per l individuazione del contraente (locatore) e l effettuazione delle verifiche tecnico/estimative volte ad attestare la congruità del corrispettivo (più conveniente per

13 l Ente) offerto in sede di gara, e la rispondenza dell immobile alle finalità da perseguire, operazioni tutte di competenza del Settore Patrimonio. Qualora il valore stimato congruo dal Settore Patrimonio sia inferiore al corrispettivo richiesto in sede di gara, il Settore competente richiede al proprietario la disponibilità a stipulare la locazione al corrispettivo inferiore stabilito congruo. Se non vi è disponibilità ad accettare il minor corrispettivo la procedura si intende infruttuosa e il Settore procedente ne fa specifica relazione alla Giunta, con richiesta di indirizzo alternativo. In caso di verificata congruità e/o di accettazione di un corrispettivo minore da parte del proprietario dell immobile da acquisire in locazione, il Settore richiedente emette, quindi, la determina a contrattare, ed approva lo schema di contratto di locazione, trasmettendo, subito dopo il fascicolo all Ufficio contratti per tutti gli adempimenti propedeutici alla stipula. I locali o le aree oggetto di locazione passiva potranno essere prese in consegna dal Settore utilizzatore soltanto ad avvenuta stipula del contratto di locazione. Art Acquisizioni - procedimento L acquisizione da parte del Comune di aree o fabbricati di proprietà privata, per finalità istituzionali, può avvenire sulla base di apposita deliberazione del Consiglio Comunale, sempre che l immobile da acquisire non debba essere utilizzato per la realizzazione di opere pubbliche, nel qual caso l acquisto può essere validamente inserito nel programma triennale e/o nell elenco annuale delle opere pubbliche, da approvarsi da parte del Consiglio quale allegato obbligatorio del Bilancio annuale di previsione. Sulla base del detto provvedimento consiliare e del conseguente obiettivo programmatico formulato col P.E.G. e col P.D.O. al Capo Settore competente per materia, questi provvede ad indire apposita procedura di evidenza pubblica, finalizzata alla individuazione dell immobile più idoneo allo scopo. L avviso dovrà indicare esattamente tutte le caratteristiche dimensionali e qualitative dell immobile da acquisire, nonché le specifiche finalità per le quali viene richiesto, oltre al corrispettivo offerto, posto a base di gara. Le offerte pervenute nei termini e secondo le modalità indicate nell avviso pubblicato devono poi essere esaminate da apposita Commissione interna, composta da tre funzionari apicali, all uopo nominata con decreto sindacale. Detta Commissione procede alla valutazione delle offerte, sulla base dei seguenti criteri: - ubicazione (centralità, raggiungibilità con mezzi pubblici, parcheggi, edifici limitrofi e contesto ambientale); - tipologia strutturale ed architettonica; - stato di conservazione e manutenzione; - idoneità, (agibilità, accessibilità, vie di esodo, accessori, rifiniture e tecnica degli impianti, superamento barriere architettoniche, contenimento energetico); - tempi di consegna dell immobile e fruibilità dell'immobile; - facilità di controllo (vigilanza e guardiania degli accessi) ; - corrispettivo offerto. La Commissione determinerà previamente l ordine di prevalenza dei suindicati criteri, tenuto conto della particolare destinazione e funzione dell immobile. Le predette operazioni di valutazione verranno condotte anche laddove sia pervenuta una sola offerta. La Commissione, provvede, all esito di dette operazioni valutative, a predisporre una graduatoria delle offerte pervenute, nella quale le offerte vengono ordinate secondo un punteggio complessivo a ciascuna di esse attribuito, sulla base dei suesposti criteri. La graduatoria viene quindi trasmessa al Capo Settore competente per materia, che acquisisce, con riferimento alle prime due offerte, attestazione in ordine alla congruità dei corrispettivi richiesti, da redigersi da parte del Capo Settore Patrimonio.

14 Qualora il valore stimato congruo dal Settore Patrimonio sia inferiore a quello richiesto, ne viene comunicata ai proprietari degli immobili al fine di verificare la loro disponibilità a vendere gli immobili offerti per il corrispettivo come rideterminato con la perizia di stima redatta dal Settore patrimonio del Comune. Ove il primo graduato non si sia dichiarato disponibile ad accettare il corrispettivo come sopra rideterminato, il Capo Settore competente interpellerà il secondo graduato. Ove non sia acquisita la disponibilità neanche del secondo graduato ad accettare la rideterminazione in riduzione del corrispettivo di vendita, le risultanze delle verifiche operate vengono rimesse alla Giunta, che con proprio atto disporrà indirizzi alternativi. In caso di accettazione o di accertata congruità del corrispettivo offerto, si procede senz altro alla stipula del contratto, previa predisposizione, da parte dell Ufficio Contratti, cui l intero fascicolo deve essere tempestivamente trasmesso, di tutte le operazioni preliminari e prodromiche, ivi inclusi gli occorrenti impegni di spesa per i bolli, i diritti di segreteria, gli oneri di registrazione e di trascrizione dell atto. Ove giuridicamente possibile, prima della stipula dell atto di acquisto dovranno essere eliminati eventuali vincoli od oneri gravanti sul bene da acquisire. Restano escluse dal procedimento sopra illustrato, le procedure per l acquisizione di aree soggette ad espropriazione per pubblica utilità, che sono disciplinate dalle disposizioni del D.P.R. n.327/2001 e ss.mm. ii., e le acquisizioni gratuite di diritto al patrimonio comunale dei manufatti abusivi e delle relative aree di sedime, finalizzate, ex art.31 del D.P.R. n.380/2001 e ss.mm.ii., alla demolizione in danno ovvero, in via eccezionale, all utilizzo per attività di pubblico interesse, ove sia riconosciuta dal Consiglio Comunale la sussistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che non emergano contrasti con rilevanti interessi urbanistici e/o ambientali. Art Acquisizione di sedimi stradali Per le porzioni di terreno limitrofe ad aree appartenenti al demanio stradale comunale, le quali, pur essendo di proprietà privata risultino utilizzate ininterrottamente da oltre vent anni ad uso pubblico,il Comune, in sede di revisione catastale, può chiedere l accorpamento al demanio stradale, previo consenso espressamente prestato dai proprietari delle aree stesse (art.31, commi 21 e 22, della legge , n.448). A tal fine il capo Settore competente in materia di patrimonio chiede ai proprietari attuali la disponibilità a rendere gratuitamente espresso assenso all accorpamento al demanio stradale delle strisce di terreno in questione, di fatto già asservite da oltre vent anni all uso pubblico, e provvede a tutti gli occorrenti adempimenti tecnici ed amministrativi. Ove le strisce di terreno consistano, in particolare, in tratti stradali, pedonali o anche carrabili, non inseriti nello stradario e perciò non classificate formalmente come strade comunali, si provvederà d ufficio ove le stesse consentano il collegamento tra due beni demaniali (ad esempio: strada comunale con altro tratto di strada comunale o provinciale ecc.). In assenza di tale caratteristica, sarà la Giunta Comunale a valutare, con atto apposito, la opportunità o convenienza per l Ente di disporre indirizzo al Capo Settore Patrimonio al fine di avviare il procedimento per l accorpamento. TITOLO V - ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI Art Disposizioni generali II presente titolo del regolamento disciplina, ai sensi dell art. 12, comma 2, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, l alienazione del patrimonio immobiliare di proprietà del Comune di Boscoreale, in deroga alle norme di cui alla Legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, nonché

15 al regolamento approvato con Regio Decreto 17 giugno 1909, n. 454 e Regio Decreto n. 827 del L inserimento dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili nel programma delle alienazioni di cui al successivo articolo 33 costituisce implicito provvedimento di sdemanializzazione o cessazione della destinazione pubblica. Per i beni d interesse storico artistico debbono essere preliminarmente osservate le vigenti disposizioni in tema di autorizzazione alla vendita. Art Programma delle alienazioni La previsione, nell ambito del Piano delle valorizzazioni e Alienazioni, redatto ai sensi dell art.58 del D.L.25/06/2008, n.112, convertito, con modificazioni, nella Legge , n. 133, così come modificato dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 della vendita di un immobile comunale ne determina automaticamente la sdemanializzazione e la conseguente classificazione a patrimonio disponibile. Per i beni d interesse storico ed artistico debbono essere preliminarmente osservate le vigenti disposizioni in tema di autorizzazione alla vendita. Restano salvi, inoltre, i vincoli relativi all alienazione dei beni culturali dettati dal Dlgs , n. 42 e ss.mm.ii. Il Piano delle valorizzazioni e Alienazioni è adottato annualmente dalla Giunta Comunale ed è approvato dal Consiglio Comunale quale allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione. La delibera del Consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazione determina le destinazioni d uso urbanistiche degli immobili ex art. 27 della L. 22 dicembre 2011, n.214. La normativa regionale dispone in ordine alla valenza della precitata deliberazione consiliare di approvazione del Piano delle valorizzazioni ed alienazioni quale variante allo strumento urbanistico generale. La Regione, nell ambito della predetta normativa approva procedure di copianificazione per l eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell art. 25 della legge 28 febbraio 1985, n.47. Le varianti urbanistiche di cui al comma 2 dell art. 58 legge 133/2008, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e del comma 4 dell art.7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., non sono soggette a valutazione ambientale strategica. Art Provenienza dei beni Possono essere alienati soltanto i beni che siano effettivamente nell effettiva disponibilità del Comune, come risulta dalla Conservatoria dei registri immobiliari e non avente specifico vincolo di destinazione. Possono anche essere alienati i beni dei quali il Comune è divenuto proprietario a titolo originario per espropriazione, usucapione ed altre cause. Art Responsabile del procedimento Responsabile del procedimento di alienazione dei beni immobili comunali è, di norma, il Capo Settore competente in materia di Patrimonio, che cura tutte le attività necessarie all alienazione dei beni, a partire dall inserimento nello schema di piano delle alienazioni e valorizzazioni. Il predetto funzionario è di conseguenza competente all adozione di tutti gli atti della procedura contrattuale fino alla stipula del contratto di vendita.

16 Art Beni vincolati o di edilizia residenziale pubblica La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con contributo totale o parziale dello Stato e/o degli enti locali, è subordinato all espletamento della formalità liberatoria del vincolo o al rilascio della prescritta autorizzazione. Per i beni immobili da alienare ricadenti in area P.T.P. che risultino essere stati realizzati da oltre cinquantanni deve richiedersi la verifica dell interesse culturale ai sensi degli artt. 12 e segg. del codice dei beni culturali (D.Lgs 42/04) alla competerne Direzione Regionale della Soprintendenza alla quale dovrà essère trasmessa la documentazione occorrente per la verifica dell interesse. Per la verifica dell interesse culturale dovranno osservarsi le prescrizioni generali di cui al D.P.R. 283/00 ed al D.Lgs 42/04 e quelle particolari della Soprintendenza Regionale a seconda se il bene oggetto di alienazione sia stato o meno già formalmente sottoposto a tutela con decreto emanato ai sensi delle LL. 364/1909, 1089/39 o dei D.Lgs 490/99, 42/2004. I beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà del Comune, costituenti il demanio artistico e storico a norma dell art. 822 del codice civile, non possono essere alienati e formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità stabiliti dal DPR 283/2000 e dal D.Lgs 42/04. L alienazione dei suddetti beni, subordinatamente all espletamento delle formalità indicate dal DPR 283/2000 e dal D.Lgs 42/04 e s.m.i, può essere effettuata direttamente agli enti territoriali qualora ricorrano obiettivi di tutela e di valorizzazione del bene, o altre speciali circostanze da indicare nel provvedimento di alienazione. Il Consiglio Comunale potrà decidere di alienare beni immobili Comunali anche mediante la procedura di cartolarizzazione dei beni applicando le disposizioni normative delle leggi nn. 410/2001 e 326/2001. Art Determinazione del valore di vendita Il valore di vendita dell immobile è determinato con apposita perizia estimativa redatta dal Settore patrimonio del Comune, con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare. La perizia estimativa deve espressamente riportare la metodologia utilizzata per la determinazione del valore di mercato dell immobile, il grado di interesse all acquisto ed il potenziale mercato di riferimento (nazionale, regionale, locale, particolare), anche al fine di individuare la scelta della procedura di alienazione. Il valore di stima è determinato al netto degli oneri fiscali, che sono di norma a carico dell acquirente, unitamente alle spese tecniche per la redazione di frazionamenti catastali, le spese per le altre pratiche necessarie alla formazione dell atto di vendita, le spese contrattuali e quelle di voltura e trascrizione. Il prezzo così determinato costituisce il prezzo da porre a base d asta per la vendita degli immobili. Art Procedura di alienazione Il Capo Settore competente in materia di patrimonio procede all alienazione dei beni immobili ricompresi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazione approvato, mediante procedura ad evidenza pubblica, salvo i casi di trattativa privata indicati nel seguente articolo 34. La determina di indizione approva il bando di gara e impegna la spesa per le pubblicazioni.

17 Art Destinazione urbanistica Il Settore Urbanistica del Comune mette a disposizione del Capo Settore patrimonio i certificati di destinazione urbanistica degli immobili entro il più breve termine possibile dalla sua richiesta. Art Avviso di vendita Le modalità di presentazione delle offerte e il metodo di aggiudicazione saranno indicati nel bando di gara. Il bando è pubblicato per almeno 30 giorni sul sito Internet del Comune e mediante affissione di manifesti murari in luoghi pubblici, inj congruo numero. Sarà data ampia pubblicazione alla gara anche mediante altri canali ritenuti idonei, in funzione delle caratteristiche dei beni da alienare, al fine di raggiungere il più ampio numero di potenziali acquirenti, quali inserzioni sulla stampa locale e comunicati stampa. Resta inteso che prima dell espletamento della gara, per sopraggiunti motivi di pubblico interesse, la Giunta Comunale può disporre specifico indirizzo al Capo Settore Patrimonio, inteso a revocare la gara stessa. Art Permuta di beni immobili In casi particolari, all esito di procedimenti svolti con procedura di evidenza pubblica finalizzati alla vendita o all acquisizione di beni immobili, è possibile, su istanza del privato acquirente, individuato mediante la gara espletata, o viceversa su apposita determinazione del Consiglio Comunale, evidentemente modificativa di quanto precedentemente disposto, è possibile procedere a permuta di un immobile di proprietà Comunale con altro immobile, sempre che ciò risulti coerente e confacente con il perseguimento delle finalità specifiche cui era preordinata l iniziale procedura di acquisizione o di vendita. La stima dell immobile oggetto di permuta è effettuata con le modalità di cui al precedente art.29. Nell eventualità che la permuta acceda ad un conguaglio economico a carico dell Ente, le occorrenti risorse vengono indicate con apposito provvedimento giuntale, sempre che la Giunta, in carenza di risorse o valutata l inopportunità di procedere alla permuta, disponga indirizzo alternativo. Art Procedura negoziata Si potrà procedere alla vendita con procedura negoziale esclusivamente quando una procedura ad evidenza pubblica sia stata dichiarata deserta, pur in presenza di offerte di acquisto, per carenze documentali riscontrate nei plichi prodotti. In tal caso, il Capo Settore Patrimonio convoca il concorrente o i concorrenti esclusi dalla procedura pubblica, con l invito a voler presentare la documentazione precedentemente omessa ed a voler confermare l offerta già presentata, rappresentando, altresì la disponibilità ad accettare anche eventuali offerte migliorative. L aggiudicazione è possibile solo ove sia stata previamente verificata la sussistenza di tutti i requisiti occorrenti, già indicati nell avviso della procedura poi dichiarata deserta. Viceversa, laddove una procedura di evidenza pubblica sia stata dichiarata deserta per mancanza di offerte, il Settore Patrimonio procederà alla rideterminazione in congrua riduzione del corrispettivo posto a base di gara, per poi procedere a nuova indizione, sulla base di nuovo avviso pubblicato nei modi stabiliti dal presente regolamento.

18 Art Garanzie Per partecipare alla singola gara deve essere richiesta la costituzione di una cauzione almeno pari al 5% del valore posto a base della gara. La cauzione è destinata a coprire le spese per la mancata sottoscrizione dell atto di trasferimento per fatto del soggetto aggiudicatario. A tal fine i soggetti interessati devono produrre in allegato all offerta, a pena di esclusione, il documento comprovante la costituzione della cauzione, in originale. La cauzione può essere costituita in uno dei seguenti modi : - versamento in contanti presso la Tesoreria Comunale; - assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Boscoreale; - fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all art. 5 del R.D. n.375/1936 e successive modificazioni ed integrazioni; - polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all esercizio del ramo cauzioni. La fideiussione bancaria o assicurativa deve essere rilasciata dai soggetti di cui all art. 107 del D.lgs 385/93. La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria dovrà contenere l assunzione dell obbligo da parte del fideiussore di pagare l importo della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta dell Ente, con rinuncia espressa al diritto di opporre a quest ultimo qualsiasi eccezione. Dovrà inoltre contenere l espressa rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale previsto dall art del codice civile nonché l espressa rinuncia del fideiussore dei diritti e delle tutele di cui all art del codice civile. La polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell offerta. La cauzione del soggetto aggiudicatario resterà vincolata fino al versamento completo del corrispettivo e per i versamenti in contanti e bonifico, costituiscono acconto sul prezzo offerto, mentre le cauzioni degli altri soggetti partecipanti alla gara saranno svincolate dopo l aggiudicazione della gara. Qualora il soggetto aggiudicatario non mantenga l offerta presentata oppure non provveda alla stipulazione del contratto nel termine fissato di norma pari ad un massimo di 120 giorni successivi dall aggiudicazione definitiva, la cauzione sarà automaticamente incamerata dall Amministrazione Comunale di Boscoreale, salvi eventuali ulteriori risarcimenti. Art Modalità della procedura di vendita Le modalità di espletamento della procedura di evidenza pubblica finalizzata all alienazione di beni immobili comunali sono disciplinate nell Avviso. In ogni caso, salvo casi di comprovata e documentata urgenza, connessa alla tutela di prevalenti interessi pubblici, il termine di presentazione delle offerte non può essere inferire a trenta giorni. L aggiudicazione è fatta al migliore offerente. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Sono, pertanto, immediatamente vincolanti per l offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti del Comune consegue all aggiudicazione definitiva. Non è consentito al medesimo soggetto presentare più offerte. In caso di offerte di pari importo, si procede a richiedere formalmente ai soggetti che hanno presentato tali offerte, se tutti presenti alla seduta di gara, un offerta migliorativa in busta chiusa. Nel caso in cui i soggetti che hanno presentato offerte uguali non siano presenti o nessuno di essi voglia migliorare l offerta, si procede ad estrazione a sorte. Sulla base delle risultanze delle operazioni di gara, si procede all aggiudicazione dell immobile con determinazione dirigenziale, fermo restando che la sottoscrizione del contratto è condizionato alla verifica della documentazione e delle dichiarazioni rese in sede di gara.

19 Art Sottoscrizione del contratto La vendita viene perfezionata con contratto, con le forme e modalità previste dal codice civile. L aggiudicatario deve stipulare il contratto nel termine previsto dal bando di gara o dalla lettera di invito, al massimo entro 90 giorni dall aggiudicazione definitiva, che sarà disposta con determina del competente Capo Settore. L atto potrà essere rogato in forma di atto pubblico amministrativo dal segretario comunale, ferma restando la facoltà dell acquirente di indicare un notaio cui intenda conferire l incarico relativo al rogito. In tal caso il Settore Patrimonio provvede a trasmettere tutta la documentazione occorrente in tempo utile a consentire la stipula nei termini stabiliti. In ogni caso, le spese relative e consequenziali all atto di vendita, ivi inclusi i diritti di rogito, le spese di registrazione per i bolli e di trascrizione, cedono a carico dell acquirente. L acquirente deve pagare il prezzo di vendita, come risultante dagli esiti della gara o della trattativa privata al momento del rogito in un unica soluzione mediante esibizione di quietanza originale rilasciata dal Tesoriere Comunale a seguito di versamento allo stesso di assegno circolare non trasferibile intestato al Tesoriere Comunale dell Amministrazione del Comune di Boscoreale. In caso di mancata stipula per fatto imputabile all aggiudicatario la Amministrazione Comunale provvedere, mediante determina dirigenziale, alla revoca della aggiudicazione ed incamererà la cauzione versata e il deposito delle spese eventualmente versate, e porrà a carico del mancato acquirente i costi di eventuali nuove gare, anche rivalendosi su crediti eventualmente vantati da questi nei confronti dell Amministrazione, fermo restando tutte le azioni in tema di responsabilità contrattuale. Art Diritti di prelazione e di riscatto. In caso di alienazione di un bene immobile su cui, a norma delle vigenti disposizioni o per altra legittima causa, esista un diritto di prelazione o di riscatto il bene è offerto al titolare di tale diritto al prezzo di stima. I soggetti beneficiari dovranno essere, oltre che in possesso di un valido titolo, in regola con il pagamento dei corrispettivi e dei relativi oneri accessori. L offerta di cui al primo comma dovrà essere formalizzata tramite notifica agli occupanti e contenere l indicazione dei beni offerti, del prezzo di riferimento, della scadenza dell offerta, della ragione di prelazione o riscatto, delle modalità di esercizio del diritto stesso, le condizioni alle quali la vendita dovrà essere conclusa e l invito specifico ad esercitare o meno il diritto di prelazione o di riscatto nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica dell offerta, salvo che la legge o il titolo da cui la prelazione o riscatto derivino non stabiliscano un termine diverso. L accettazione dell offerta alle condizioni prospettate deve avvenire per iscritto, previa costituzione della cauzione pari al 10% del prezzo. La cauzione, qualora non sia versata in tesoreria, può essere costituita anche da fideiussione bancaria o assicurativa; in tal caso la fideiussione deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio dell escussione del debitore principale. Art Esiti delle gare Gli esiti delle gare sono pubblicati con le medesime forme della pubblicazione degli estratti del bando di gara. L avviso di gara esperita descrive il numero delle offerte presentate, l aggiudicatario, l aumento percentuale ed il prezzo contrattuale.

20 TITOLO VI - NORME FINALI Art Rinvio Per quanto non esplicitamente previsto e stabilito negli articoli che precedono si fa formale rinvio per gli elementi di disciplina contrattuale alle disposizioni del Codice civile, nonché alle leggi vigenti in materia al momento delle operazioni. Art Abrogazioni Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari precedentemente emanate dall Amministrazione Comunale se in contrasto con quanto disciplinato dal presente regolamento. Art Pubblicità ed Entrata in vigore Il presente regolamento è pubblicato integralmente all Albo Pretorio elettronico del Comune, all U.R.P. del Comune, su sito internet e/o informatico del Comune ed entrerà in vigore per tutte le nuove alienazioni, concessioni, locazioni e/o acquisizioni, con la conseguita esecutività della deliberazione consiliare approvativa dello stesso.

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