730, Unico 2013 e Studi di settore

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1 730, Unico 2013 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N Modello 730: il quadro D La tassazione dei redditi di capitale e la compilazione dei righi D1 e D2 del quadro del Mod Categoria: Dichiarazioni Sottocategoria: 730 Il quadro D è dedicato alla dichiarazione dei redditi di capitale percepiti dalle persone fisiche, ossia dei proventi in denaro o in natura derivanti dall impiego a qualsiasi titolo di denaro o altri beni, purché la loro percezione avvenga al di fuori dell esercizio di attività d impresa. Questi redditi vanno dichiarati nel quadro menzionato se percepiti nel 2012, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli. Il quadro D Il quadro D è composto da 7 righi nei quali si devono indicare: redditi di capitale; redditi di lavoro autonomo; redditi diversi; redditi diversi per i quali è prevista la detrazione; redditi percepiti da eredi e legatari; redditi soggetti a tassazione separata

2 Il quadro è diviso in due Sezioni: nella prima vanno indicati i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi; nella seconda vanno indicati i redditi soggetti a tassazione separata. SEZIONE I - Redditi di capitale, di lavoro autonomo e redditi diversi In questa sezione vanno indicati redditi assoggettati a tassazione con le modalità ordinarie, che non trovano collocazione negli altri quadri del Modello 730 e precisamente i redditi di capitale, i redditi di lavoro autonomo e i redditi diversi. La prima Sezione del quadro D è composta da 5 righi righi D1 e D2 dedicati all'esposizione dei redditi di capitale rigo D3 dedicato all'esposizione dei redditi di lavoro autonomo rigo D4 dedicato all'esposizione dei redditi diversi rigo D5 dedicato all'esposizione dei redditi derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere Redditi di capitale Si definiscono redditi di capitale, i proventi in denaro o in natura derivanti dall impiego a qualsiasi titolo di denaro o altri beni purché la loro percezione avvenga al di fuori dell esercizio di attività d impresa. Questi redditi vanno dichiarati se percepiti nel 2012, indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli. 2

3 La c.d. Manovra di Ferragosto (D.L. n. 138/2011), ha uniformato la misura della tassazione delle rendite finanziarie al 20%. In particolare è previsto che, a partire dal 2012, le ritenute e le imposte sostitutive da applicare su: redditi di capitale (interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti, interessi e altri proventi delle obbligazioni, utili derivanti da partecipazioni non qualificate, proventi derivanti dalla gestioni individuali o collettive di portafoglio); redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote di partecipazioni non qualificate, titoli, strumenti finanziari, certificati di massa, valute estere); consistono in un unica aliquota pari al 20%, che sostituirà le aliquote previgenti (12,50% e/o 27%). Tassazione dei redditi di capitale Le modalità di tassazione dei dividendi sono differenziate a seconda dei percettori, che possono qualificarsi come: soggetti IRPEF che percepiscono utili al di fuori dell esercizio dell impresa (art. 47, Tuir); soggetti passivi IRPEF imprenditori e società di persone (art. 59, Tuir); soggetti passivi IRES (art. 89, Tuir). È inoltre necessario differenziare a seconda che i dividendi siano di fonte estera o di fonte italiana. Parlando di 730 concentriamo l attenzione sulla tassazione dei soggetti Irpef. Innanzitutto, per gli utili percepiti da persone fisiche non imprenditori, le modalità di tassazione risultano diverse a seconda che la partecipazione detenuta dal socio sia: non qualificata, ossia, in linea generale, quando la stessa risulta inferiore o pari al 25% del capitale ovvero rappresenta una percentuale inferiore o pari al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea; qualificata, ossia, in linea generale, quando la stessa risulta superiore al 25% del capitale ovvero rappresenta una percentuale superiore al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea. Al soggetto percettore di dividendi derivanti da partecipazioni non qualificate non verrà nemmeno rilasciata la certificazione dei dividendi (anche se venisse rilasciata non è da considerarsi necessaria). 3

4 Nel 2012 il Sig. Bianchi ha percepito un dividendo relativo a una partecipazione non qualificata pari a ,00. Su tale importo la società emittente ha applicato la ritenuta alla fonte nella misura del 12,50% a titolo d imposta, pari a 2.500,00 e non ha rilasciato alcuna certificazione degli utili. Il dividendo percepito dal soggetto, al netto della ritenuta a titolo d imposta, è pari a ,00; tale importo non dovrà essere dichiarato nel Mod. 730/UNICO DIVIDENDI DI FONTE ESTERA PERCEPITI DA SOGGETTI IPREF NON IMPRENDITORI PAESI A FISCALITÀ ORDINARIA PAESI A FISCALITÀ PRIVILEGIATA PARTECIPAZIONI QUALIFICATE E NON QUALIFICATE IN MERCATI REGOLAMENTATI PARTECIPAZIONI NON QUALIFICATE IN MERCATI REGOLAMENTATI Gli utili percepiti da persone fisiche al di fuori dell esercizio di attività imprenditoriale, qualora derivino da partecipazioni qualificate detenute in società estere, sono assoggettati alla seguente tassazione: concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72% (40% per gli utili formatisi fino al 31/12/2007) del loro ammontare; sono assoggettate a ritenuta d acconto del 12,50%, se interviene nella riscossione un intermediario residente in Italia. In sede di dichiarazione, il contribuente dovrà quindi dichiarare solo il 49,72% (40% per gli utili formatisi fino al 31/12/2007) del dividendo percepito. Gli utili percepiti da persone fisiche al di fuori dell esercizio di attività imprenditoriale, qualora derivino da partecipazioni non qualificate detenute in società estere residenti in Paesi a fiscalità ordinaria non concorrono alla formazione del reddito imponibile e sono assoggettati a una ritenuta a titolo d imposta del 12,50% sul 100% del loro valore. Gli utili e proventi assimilati derivanti da partecipazioni qualificate in società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata: concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 100% del loro ammontare; sono assoggettate a ritenuta d acconto del 12,50% sul 100% del reddito, se interviene nella riscossione un intermediario residente in Italia. 4

5 Per utili e proventi assimilati derivanti da partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata bisogna distinguere tra: società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati; società i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati. La compilazione del quadro: righi D1 e D2 Al pari delle partecipazioni non qualificate in Paesi esteri a fiscalità ordinaria, su questi redditi si applica una ritenuta a titolo d imposta del 12,50% sul 100% del loro valore. Questi redditi, scontando un imposta a titolo definitivo, non dovranno essere riportati nel quadro RL, Mod. UNICO Nel caso in cui la ritenuta non sia trattenuta dall intermediario o il dividendo sia percepito direttamente all estero, il contribuente sarà tenuto a presentare il quadro RM. La compilazione del quadro: righi D1 e D2 I righi D1 e D2 devono essere utilizzati per dichiarare: 1. gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all Ires; 2. gli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo; 3. tutti gli altri redditi di capitale. In questo quadro non devono essere dichiarati i redditi di capitale soggetti a: ritenuta alla fonte a titolo d imposta; oppure a imposta sostitutiva. Solo i contribuenti che detengono partecipazioni di natura qualificata o partecipazioni di natura non qualificata in società residenti in paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, devono dichiarare i proventi percepiti indicati nella certificazione degli utili o desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari. Per la determinazione e il versamento delle relative imposte, i contribuenti che presentano il Mod. 730 devono presentare anche il quadro RM del Mod. UNICO Persone fisiche 2013, se hanno percepito nel 2012 redditi di capitale di fonte estera su cui non sono state applicate le ritenute a titolo d imposta nei casi previsti dalla normativa italiana, oppure interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non è stata applicata l imposta sostitutiva prevista dal D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni. Nel rigo D1 vanno indicati gli utili e gli altri proventi equiparati in qualunque forma corrisposti da società di capitali o enti commerciali, residenti e non residenti, riportati nella certificazione rilasciata dalla società emittente o desumibili da altra documentazione. 5

6 In questo rigo vanno indicati anche gli utili e i proventi: derivanti da contratti di associazione in partecipazione, ad esclusione di quelli in cui l apporto dell associato sia costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; derivanti dai contratti di cointeressenza (ossia dalla partecipazione, insieme ad altre persone o aziende a un operazione economica, che implica la condivisione di utili e perdite); conseguiti in caso di recesso, riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale di società ed enti indipendentemente dal periodo di tempo intercorso tra la costituzione della società e la comunicazione del recesso, la deliberazione di riduzione del capitale o l inizio della liquidazione. In particolare, indicare: TIPO DI REDDITO - nella colonna 1 Tipo di reddito uno dei seguenti codici: 1 in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata corrisposti da imprese residenti in Italia o residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti fino all esercizio in corso al 31 dicembre 2007; 2 in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato; 3 in caso di utili e di altri proventi equiparati di natura non qualificata provenienti da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori che hanno un regime fiscale privilegiato, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati; Si ricorda che in caso di utili e di altri proventi che andrebbero indicati con il codice 3, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all art.167, comma 5, del TUIR), tali importi dovranno essere indicati nella sezione V del quadro RM del Modello UNICO Persone fisiche. 4 in caso di utili e di altri proventi prodotti fino all esercizio in corso al 31 dicembre 2007 che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all art. 167, comma 5, del TUIR); 6

7 5 in caso di utili e di altri proventi equiparati corrisposti da imprese residenti in Italia oppure residenti in Stati che hanno un regime fiscale non privilegiato formatisi con utili prodotti a partire dall esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; 6 in caso di utili e di altri proventi prodotti a partire dall esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, che andrebbero indicati con il codice 2, ma per i quali è stato rilasciato parere favorevole dall Agenzia delle Entrate a seguito di interpello (proposto in base all art. 167, comma 5 del TUIR); - nella colonna 2 Redditi : REDDITI se nella colonna 1 è stato indicato il codice 1 o 4: il 40% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell anno 2012 e derivanti da utili prodotti fino all esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla certificazione degli utili rilasciata dalla società emittente ai punti 28, 30, 32 e 34; se nella colonna 1 è stato indicato il codice 5 o 6: il 49,72% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell anno 2012 e derivanti da utili prodotti a partire dall esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e desumibili dalla certificazione degli utili rilasciata dalla società emittente ai punti 29, 31 e 33; se nella colonna 1 è stato indicato il codice 2 o 3: il 100% della somma degli utili e degli altri proventi equiparati corrisposti nell anno 2012 da imprese residenti o domiciliate in Stati o Territori a regime fiscale privilegiato, desumibili dalla relativa certificazione degli utili ai punti da 28 a 34; - nella colonna 4 l importo complessivo delle ritenute d acconto subite indicato nel punto 38 della certificazione degli utili: RITENUTE 7

8 Si precisa che, per la compilazione del rigo D1, nel caso in cui a chi ha percepito i proventi siano state rilasciate più certificazioni contenenti utili e/o proventi che hanno la stessa codifica, si deve compilare un solo rigo, riportando a colonna 2 la somma dei singoli importi relativi agli utili e agli altri proventi equiparati e a colonna 4 la somma delle ritenute. Se sono stati percepiti utili e/o proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti. Nel rigo D2 vanno riportati gli altri redditi di capitale, percepiti nel 2012, al lordo delle eventuali ritenute a titolo di acconto. In particolare indicare: nella colonna 1 uno dei seguenti codici: 1 in caso di interessi e di altri proventi derivanti da capitali dati a mutuo e da altri contratti (depositi e conti correnti) compresa la differenza tra la somma percepita alla scadenza e quella data a mutuo o in deposito o in conto corrente. Si precisa che questi interessi si presumono percepiti, salvo prova contraria, alle scadenze e nella misura pattuita e che, nel caso in cui le scadenze non risultano stabilite per iscritto, gli interessi si presumono percepiti per l ammontare maturato nel periodo d imposta. Se la misura degli interessi non è determinata per iscritto, gli interessi devono essere calcolati al saggio legale; 2 in caso di rendite perpetue dovute come corrispettivo per il trasferimento di un immobile o per la cessione di un capitale, oppure di imposte quali oneri al donatario (art c.c.) e di prestazioni annue perpetue a qualsiasi titolo dovute, anche se disposte per testamento (art c.c.); 3 in caso di compensi percepiti per la prestazione di garanzie personali (fideiussioni) o reali (pegni o ipoteche) assunte in favore di terzi; 4 in caso di redditi corrisposti dalle società o dagli enti che hanno per oggetto la gestione, nell interesse collettivo di una pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro o beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti, compresa la differenza tra l ammontare ricevuto alla scadenza e quello affidato in gestione. Devono essere, inoltre, inclusi i proventi derivanti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero non conformi alle direttive comunitarie; 8

9 5 in caso di: - altri interessi, esclusi quelli di natura compensativa, diversi da quelli sopra indicati; - ogni altro provento in misura definita che deriva dall impiego di capitale; - altri proventi che derivano da altri rapporti che hanno per oggetto l impiego del capitale esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto; - proventi che derivano da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente; - proventi che derivano dal mutuo di titoli garantito che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente; - gli interessi di mora; - gli interessi per dilazione di pagamento relativi a redditi di capitale; 6 in caso di proventi conseguiti in sostituzione dei redditi di capitale, anche per effetto della cessione dei relativi crediti, e delle indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita dei redditi stessi; 7 in caso di utili che derivano da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza di cui all art. 44, c. 1 lett. f), del TUIR se dedotti dall associante in base alle norme del TUIR vigenti prima della riforma dell imposizione sul reddito delle società (D.Lgs. 344/2003); 8 in caso di redditi imputati per trasparenza dai fondi immobiliari diversi da quelli di cui al comma 3 dell art. 32 del decreto legge 31 maggio n. 78, come modificato dall art. 8 del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, ai partecipanti, diversi dai soggetti indicati nel suddetto comma 3, che possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento del patrimonio del fondo. Devono essere dichiarati nel presente quadro i redditi compresi nelle somme o nel valore normale dei beni attribuiti alla scadenza dei contratti e dei titoli per i quali sono stati indicati i codici 1, 4 e 7 se il periodo di durata dei contratti o dei titoli è inferiore a cinque anni; se invece il periodo di durata è superiore a cinque anni, questi redditi devono essere dichiarati nel rigo D7, indicando il codice 8 (in questo caso i redditi saranno assoggettati a tassazione separata salvo opzione per la tassazione ordinaria); 9

10 nella colonna 2 l importo relativo alla tipologia di reddito indicato; nella colonna 4 l importo complessivo delle ritenute d acconto subìte. Caso: contribuente che percepisce dividendi da partecipazioni estere a fiscalità ordinaria Se sono stati percepiti proventi per i quali è necessario indicare diversi codici occorrerà compilare distinti prospetti. Un contribuente detiene due partecipazioni azionarie in due società domiciliate in Irlanda (Paese a fiscalità ordinaria), la prima non qualificata, la seconda qualificata. In relazione a tali partecipazioni ha percepito nel 2012 i seguenti redditi (relativi a utili formatisi nel 2011): - dividendi lordi derivanti dalla partecipazione non qualificata 2.625,00; - dividendi lordi derivanti dalla partecipazione qualificata 3.975,00. Il contribuente presenta inoltre redditi di lavoro dipendente per ,00. Il Mod. CUD 2013 consegnatogli dal suo datore di lavoro risulta così compilato: Il quadro C di conseguenza ne riporterà i dati: 10

11 Per quanto riguarda la partecipazione non qualificata, i relativi utili sono stati assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d imposta, secondo l aliquota del 12,5%. Per gli stessi non è stata rilasciata alcuna certificazione e non vanno nemmeno inclusi nell imponibile IRPEF. In relazione ai dividendi derivanti dalla partecipazione qualificata, la certificazione rilasciata al contribuente risulta essere la seguente: Gli utili derivanti da partecipazioni qualificate in società residenti in Paesi a fiscalità ordinaria, concorrono alla formazione dell imponibile IRPEF per il 49,72% del loro ammontare. Sulla quota imponibile (ovvero sul 49,72% del loro ammontare al netto delle imposte pagate all estero), deve essere applicata la ritenuta a titolo di acconto del 12,50%. Sulla base di quanto riportato nella sezione IV della certificazione degli utili, il quadro D, rigo D1, andrà compilato come segue: a colonna 1, andrà indicato il codice 5, trattandosi di utili corrisposti da società residente in Stato con regime fiscale non privilegiato; a colonna 2, il 49,72% dell ammontare degli utili indicati al punto 29 della certificazione, ovvero: 3.975,00 x 49,72% = 1.976,00. Si noti che l importo indicato al punto 29 della certificazione è al lordo delle ritenute d acconto subite e delle imposte pagate all estero, indicati rispettivamente ai punti 38 e 40; a colonna 4, l importo complessivo delle ritenute subite su tali utili, pari a 197,64 198,00 arrotondato, desumibili al punto 38 della certificazione. 11

12 Per poter fruire, in relazione all imposta pagata all estero su tali utili, del relativo credito d imposta, deve essere compilato il rigo G4, indicando: a colonna 1, il codice dello Stato estero in cui il reddito è stato prodotto, ovvero l Irlanda (codice 040); a colonna 2, l anno d imposta in cui il reddito è stato prodotto all estero, in questo caso, 2011; a colonna 3, il reddito prodotto all estero, già indicato a rigo D1, colonna 1, ovvero 1.976,00; a colonna 4, l imposta pagata all estero a titolo definitivo, 296,00, ovvero il minore tra: - 795,00 x 49,72% = 395,27; ,00 x 15% x 49,72% = 296,45 arrotondato a 296,00. Viene scelto il minore dei due importi sopraindicati, in quanto il credito d imposta per le imposte pagate all estero spetta nella misura massima dell aliquota convenzionale (15%), e in proporzione alla quota (49,72%) di utile soggetto a tassazione. Si ricorda inoltre che l imposta estera non può essere superiore all ammontare dell imposta italiana determinata applicando al reddito estero l aliquota marginale più elevata vigente nel periodo di produzione del reddito. Per quanto riguarda il credito d imposta sulle imposte pagate all estero spettante al contribuente, vanno confrontati i seguenti valori: l imposta estera pagata a titolo definitivo, riportata nel rigo G4, colonna 4, ovvero 296,00; il risultato del seguente rapporto: (rigo G4, col. 3) * Imposta lorda (Mod , rigo 16) redd. compl. (Mod , rigo 11) 1.976,00 x 7.711,00 = 508,30 508, ,00 Il credito massimo spettante al contribuente, da riportare nel è pari al minore fra i due valori, cioè 296,00. Nello stesso prospetto andranno riportate le ritenute totali subite dal contribuente, pari a 6.230,00 e date dalla somma di: 6.032,00, risultanti dal rigo C9; 198,00, risultanti dal rigo D1, colonna 4. 12

13 Il rigo DIFFERENZA risulta positivo per 348,00, dato che la somma dei crediti d imposta sulle imposte pagate all estero e le ritenute è inferiore all imposta netta. Per quanto riguarda l addizionale regionale all IRPEF, il reddito imponibile (rigo 71) è dato dal reddito complessivo diminuito degli oneri deducibili di rigo 13. Non vanno quindi considerati i crediti d imposta sulle imposte pagate all estero. Si ricorda, infine, che nel rigo 145 della Sezione Altri dati andrà inoltre riportato: anno di produzione del reddito estero (2012); il totale del credito d imposta per imposte pagate all estero utilizzato nella presente dichiarazione ( 296,00); il codice Stato estero a cui si riferisce il credito d imposta utilizzato (040); il credito d imposta utilizzato e riferito allo Stato indicato a colonna precedente e relativo all anno di produzione del reddito ( 296,00): - Riproduzione riservata - 13

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