MODELLO 730/2015 È tempo di dichiarazione dei redditi

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1 TARIFFA R.O.C. - POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO SPOSTALE - D.L. 353/2003 (CONV. IN L. 27/02/2004 N. 46), ART. 1, COMMA 1, D.C.B. ROMA SPECIALE CAF CONFSAL SCUOLA.N.A.L.S. Giovedì 26 marzo 2015 Anno XXXX Numero 11 Settimanale del Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola aderente alla Conf.s.a.l. MODELLO 730/2015 È tempo di dichiarazione dei redditi FINO AL 7 LUGLIO RIVOLGITI AL CAF CONFSAL PER L ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE DEI MODELLI... scegli se vuoi, puoi!!! È facile con noi! Cara Amica, caro Amico, la dichiarazione dei redditi è alle porte con una grande novità: il modello 730 precompilato. Se ti rivolgi al nostro CAF per l assistenza alla compilazione della dichiarazione dei redditi, firmando la DELEGA sarai tutelato al 100% in caso di errori! Per accedere a questa grande opportunità è sufficiente che: - tu ci dia la delega a richiedere all Agenzia delle Entrate alcuni dati per la compilazione della dichiarazione 730 utilizzando l apposito modello riportato in questo speciale e disponibile presso tutte le nostre sedi; - porti al CAF tutti i documenti necessari per la compilazione della dichiarazione SEDE NAZIONALE Via di Vigna Jacobini, Roma UNICO - IMU - ISE RED - DICHIARAZIONI INVALIDI e PENSIONATI SOCIALI - INPS - SUCCESSIONI - TRASMISSIONI TELEMATICHE VISURE CATASTALI - LOCAZIONI (possibilmente anche in copia fotostatica). Ti informiamo che da quest anno non è più possibile la presentazione al sistema NOI PA del modello 730: rivolgiti al CAF CONFSAL per un servizio completo, efficiente e sicuro! Ricorda che non è possibile chiedere di scaricare spese (oneri detraibili o deducibili) se per tali spese non è consegnata al CAF la copia della documentazione richiesta dall Agenzia delle Entrate. Il CAF per legge deve obbligatoriamente conservare la documentazione a base del visto di conformità (redditi e spese) fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione. L elenco completo dei documenti da presentare è disponibile presso le nostre sedi e sul nostro sito internet CONSULTA I CENTRI CAF CONFSAL PIÙ VICINI ALLA TUA ABITAZIONE a pag. 25

2 Il 730 precompilato A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l Agenzia delle entrate rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell anno precedente. I contribuenti in possesso di PIN dell Agenzia potranno quindi accedere sul sito dell Agenzia alla dichiarazione 730 parzialmente compilata. Ciò è possibile utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni del Sostituto d imposta. Il contribuente potrà quindi accettare, modificare e integrare i dati proposti dall Agenzia delle Entrate assumendosi però in tal caso tutti gli oneri (imposta sanzioni e interessi) in caso di errore, cosa che non avviene presentando la dichiarazione al CAF CONF- SAL che lo tutela al 100%. Si sottolinea inoltre che nella dichiarazione precompilata sono assenti i dati relativi ai terreni e ai fabbricati, diverse tipologie di redditi e molti oneri deducibili o detraibili: ciò obbliga il contribuente al fai da te nella compilazione della dichiarazione con tutti i rischi connessi! In pratica, sono interessati dal Mod. 730 precompilato, già a partire dalla dichiarazione dei redditi 2015, relativa al periodo d imposta 2014, i soggetti titolari di redditi di lavoro dipendente (art. 49, TUIR) e redditi assimilati di cui all art. 50, comma 1, lett. a), c), c-bis), d), g), i) e l), TUIR. La precompilazione dei modelli viene chiaramente effettuata dell Agenzia delle Entrate, che a tal fine: utilizza le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria; si avvale dei dati inviati dai sostituti d imposta; usa le informazioni trasmesse dagli altri soggetti che riguardano, ad esempio, le varie tipologie di oneri detraibili o deducibili sostenute da ciascun contribuente. La dichiarazione precompilata sarà messa a disposizione dell interessato entro il 15 aprile di ciascun anno. In particolare, la dichiarazione viene resa disponibile in via telematica al contribuente, che può: accettarla oppure modificarla, rettificando i dati comunicati dall Agenzia e/o inserendo ulteriori informazioni. Si noti che l introduzione della dichiarazione precompilata a partire dal 2015 non preclude la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie. E sempre possibile infatti rivolgersi al CAF CONF- SAL per la consulenza e l assistenza alla compilazione del modello 730 con il grande vantaggio di mettersi al riparo dagli errori. Un apposita polizza assicurativa tiene totalmente indenne il contribuente dagli errori, cosa che non avviene con la presentazione del precompilato direttamente all Agenzia delle Entrate. n Trasmissione della nuova certificazione unica (CU) da parte dei sostituti L art. 2, comma 1, del decreto legislativo in esame, ha inserito il nuovo comma 6- quinquies all art. 4 del D.P.R. n. 322/98, in base al quale i sostituti d imposta devono trasmettere all Agenzia delle Entrate le certificazioni delle somme e dei valori corrisposti (nuova certificazione unica CU) in via telematica, entro il 7 marzo dell anno successivo. La trasmissione dei dati della nuova certificazione unica (CU), sostitutiva del tradizionale Mod. CUD nonché propedeutica al Mod. 730 precompilato, concerne l ammontare complessivo delle somme erogate, delle ritenute operate, delle detrazioni d imposta applicate e dei contributi previdenziali ed assistenziali trattenuti. L amministrazione finanziaria ha infatti debitamente implementato la vecchia certificazione con gli ulteriori dati utili per la precompilazione del Mod Oltre agli ordinari dati che venivano già esposti nel Mod. CUD, il sostituto d imposta deve ora indicare, in particolare: i dati relativi al coniuge e familiari a carico; i redditi corrisposti in favore di lavoratori autonomi occasionali (i cui redditi possono essere indicati nel quadro D del Modello 730); i redditi di lavoro autonomo abituale; altre tipologie reddituali (ad es., provvigioni). 2

3 n Trasmissione dei dati relativi agli oneri da parte di soggetti terzi La compilazione del Mod. 730 da parte dell Agenzia comporta il coinvolgimento non solo dei sostituti d imposta, come si è visto nel precedente paragrafo, ma anche di soggetti terzi tenutari dei dati relativi agli oneri deducibili/detraibili sostenuti nell anno precedente da ciascun contribuente. In sostanza, al fine di consentire il rispetto dei tempi di precompilazione, gli istituti di credito ed assimilati, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali e le forme pensionistiche complementari, devono trasmettere all Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio di ogni anno, i dati relativi ai seguenti oneri deducibili/detraibili sostenuti nell anno precedente da ciascun soggetto titolare del rapporto: interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui; premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni; contributi previdenziali e assistenziali; contributi versati alle forme di previdenza complementare; Tali dati risulteranno già disponibili dal 2015 e quindi utilizzabili per il modello precompilato relativo ai redditi 2014 (prossima dichiarazione dei redditi). n Spese mediche, di assistenza specifica e spese sanitarie Al fine di garantire una precompilazione del Mod. 730 sempre più completa e precisa, l art. 3, comma 3, D.Lgs. in esame prevede che a partire dal 2016, con riferimento alle spese sostenute nel 2015, l Agenzia delle Entrate acquisisca anche i dati relativi alle spese mediche e sanitarie, nonché di assistenza specifica, che danno diritto a deduzioni/detrazioni d imposta. In pratica, le ASL, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie pubbliche e private, i presidi di specialistica Novità 730/2015 L appuntamento con la dichiarazione dei redditi 730/2015 presenta molte novità: la nuova scadenza è fissata al 7 luglio 2015; l introduzione del modello precompilato, che l Agenzia metterà a disposizione dei contribuenti entro il 15 aprile 2015, cui è strettamente legata anche la nuova certificazione unica (modello Cu) che, dal 2015 sostituirà il vecchio Cud; viene uniformata al primo gennaio la data di riferimento del domicilio fiscale per il calcolo delle addizionali regionale e comunale; previsto l obbligo di indicare, nel prospetto dei familiari a carico, il codice fiscale anche dei figli a carico residenti all estero; ridotta dal 15 al 10% l aliquota e a agevolata per i i canoni concordati nei comuni ad alta densità abitativa, nel caso di opzione per la cedolare secca; eliminata, nel quadro B, l indicazione dell Imu dovuta per ciascun fabbricato p dichiarato; modificati gli importi 5 delle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati; introdotte una detrazione a favore degli inquilini di alloggi sociali, adibiti ad abitazione principale (pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera ambulatoriale, le strutture per l erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l erogazione dei servizi sanitari nonché medici e odontoiatri, dal 2016 dovranno inviare al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazion erogate nel corso dell anno precedente. Pertanto, nel modello 730/2015, redditi 2014 non sarà possibile per l Agenzia delle Entrate inserire i dati relativi alle spese sanitarie; tale dato sarà infatti disponibile solo per il 2015 relativamente al modello 730/ ,71 euro e a 450 euro, se il reddito non supera ,41 euro); e per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola con meno di 35 anni di età, una detrazione del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli (massimo 80 euro per ettaro e fino a euro annui); riconosciuto un credito d imposta pari al 65% delle erogazioni liberali a sostegno della cultura ( art bonus ), nel limite del 15% del reddito imponibile; in relazione agli oneri detraibili: prorogati il bonus ristrutturazioni nella misura del 50%, il bonus arredi (nella misura del 50%), la a detrazione l al 65% per il risparmio energetico e quella al 65% per l adozione di misure antisismiche; elevata dal 24 al 26% la detrazione per le erogazioni liberali a favore delle Onlus e quelle a favore dei partiti politici; fissati a 530 euro e a 1.291,14 euro gli importi massimi detraibili dei premi per assicurazioni aventi per oggetto, rispettivamente, il rischio di morte o di invalidità non inferiore al 5% e il rischio di non autosufficienza; in relazione agli oneri deducibili: introdotta una deduzione pari al 20% delle spese sostenute, fino a un massimo di 300mila euro, e per l acquisto o la: costruzione di immobili abitativi da dare in SCUOLA NALS c S R locazione per almeno otto anni; eliminata definitivamente la deducibilità dei contributi obbligatori uversati al Servizio sanitario 2 nazionale con la RC auto. 3 r a e

4 speciale Caf-Confsal Destinazione dell 8, del 5 e del 2 per mille Dal 2015, i contribuenti avranno a disposizione un unica scheda (modello 730-1) per esprimere le scelte relative all 8, al 5 e al 2 per mille dell Irpef. Con essa, sarà possibile destinare: l otto per mille del gettito Irpef allo Stato oppure a una istituzione religiosa; il cinque per mille della propria Irpef per determinate finalità sociali; il due per mille della propria Irpef in favore di un partito politico. Le scelte non sono alternative tra loro e possono, pertanto, essere tutte espresse, senza determinare maggiori imposte dovute. La scheda va presentata integralmente anche nel caso in cui sia stata operata una soltanto delle scelte consentite. Bonus Irpef 80 euro (rigo C14) - A partire da maggio 2014, ai lavoratori dipendenti, con reddito complessivo non superiore a euro, è stato erogato in busta paga, dal datore di lavoro, un credito per un importo massimo di 80 euro al mese. In sede di presentazione del modello 730/2015, l ammontare del credito dovrà essere ricalcolato, da chi presta l assistenza fiscale, in base alla somma di tutti i redditi dichiarati. Nel caso in cui non sia stato possibile percepire il bonus, ad esempio perché il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d imposta (es. lavoratori domestici) o perché il rapporto di lavoro si è chiuso prima del mese di maggio, il credito verrà riconosciuto direttamente con il modello 730. Per consentire a chi presta l assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti dovranno compilare il rigo C14, per segnalare se il credito è stato o no erogato e, in caso affermativo, in che misura. Inoltre, sempre per consentire la corretta determinazione del bonus Irpef, da quest anno andranno indicate, nel rigo C4, le somme percepite per incremento della produttività. Novità del Mod. 730: QUADRO A e QUADRO B Il 2014, dal punto di vista fiscale, è stato un anno intenso, caratterizzato dall emanazione di una serie di provvedimenti normativi, tesi al rilancio dell economia e allo snellimento degli adempimenti tributari ed amministrativi a carico dei cittadini. Di seguito i riflessi delle modifiche normative susseguitesi nel corso del 2014 con riferimento al reddito dei terreni e dei fabbricati, quadro A e B del Mod. 730 e sulle relative istruzioni, pubblicate il 15 gennaio 2015 sul sito dell Agenzia delle Entrate. QUADRO A - EFFETTO SOSTITUTIVO IMU-IRPEF In linea generale, come previsto dall art. 8, D.Lgs. n. 23/2011, l IMU sostituisce, per la componente immobiliare, l imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati. Di conseguenza, non sono più soggetti ad IRPEF/addizionali i redditi relativi agli immobili, qualora questi non siano locati. Nel caso in cui invece vi sia una locazione, il reddito dell immobile sarà soggetto sia ad IMU che ad IRPEF. Tuttavia, per quanto riguarda i terreni non affittati la tassazione IRPEF sul reddito agrario permane, mentre l IMU sostituisce tale imposizione solo con riferimento al reddito dominicale. Inoltre, i terreni esenti da IMU, come confermato con Circolare 18 maggio 2012, n. 3/DF, devono ritenersi assoggettati alle imposte sui redditi ed alle relative addizionali, ancorché essi risultino non affittati. Nel compilare la dichiarazione dei redditi per l anno 2014 il contribuente dovrà individuare le condizioni di esenzione IMU (che presuppongono quindi un assoggettamento ad IRPEF); si tratta in particolari di: terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibi- 4

5 le, anche non ricadenti in zone di montagna o collina in base al D.M. 28 novembre 2014 (articolo 22, comma 2, D.L. n. 66/2014). Si tratta dei terreni gravati dai c.d. usi civici, risalenti diritti di godimento che permettono ai componenti di una data comunità di persone di godere in comune di beni immobili appartenenti alla collettività stessa o a terzi (es. diritti di pascolo, di abbeverare il bestiame, di raccogliere legna, di seminare). terreni agricoli ricadenti in comuni totalmente montani o parzialmente montani ma solo se posseduti da coltivatori diretti/iap. Si tenga presente che l eventuale pagamento IMU sui terreni ex montani, seppur prorogato al 10 febbraio 2015, avrà effetto ai fini sostitutivi IMU-IRPEF sull anno di competenza, vale a dire il COLONNA 9 - IMU NON DOVUTA Come sopra esposto, nel caso di terreni non affittati, l IMU sostituisce l IRPEF e relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere soggetto alle ordinarie imposte sui redditi. Per i terreni affittati risultano invece dovute sia l IMU che l IRPEF. La colonna 9 IMU non dovuta deve essere compilata per segnalare i casi in cui il terreno nel 2014 non ha scontato l imposta municipale; si tratta, in linea generale, dei terreni esenti IMU. In tal caso, infatti, sul reddito dominicale del terreno sono dovute l IRPEF e le relative addizionali anche se il terreno risulta non affittato. Chi presta l assistenza fiscale calcolerà quindi il reddito di tali terreni tenendo conto sia del reddito agrario, sia del reddito dominicale. La colonna va compilata indicando i seguenti codici: 1. in caso di terreno agricolo situato in un comune ubicato ad un altitudine di 601 metri e oltre; 2. in caso di terreno agricolo situato in un comune ubicato ad un altitudine compresa tra 281 metri e 600 metri, posseduto e condotto da coltivatori diretti o IAP; 3. in caso di terreno a immutabile destinazione agro-silvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile (c.d. usi civici ). n Determinazione forfettaria reddito terreno incolto: abrogazione L articolo 7, comma 3, D.L. n. 91/2014 ha abrogato l articolo 31, comma 1, TUIR, che permetteva la riduzione del 70% del reddito dominicale (e l esclusione dall IRPEF del reddito agrario) in caso di mancata coltivazione del fondo per un intera annata agraria. Nel caso di mancata coltivazione del terreno per un intera annata agraria non è quindi più possibile ridurre il reddito dominicale al 30% ed escludere dalla tassazione il reddito agrario. Di conseguenza, nel Mod. 730/2015, tra i codici da indicare a colonna 7 Casi particolari non sono più presenti: il codice 1, che fino allo scorso anno identificava la sopra citata agevolazione, ora abrogata; il codice 5, da indicare, fino all anno scorso, in caso di terreno non coltivato per l intera annata agraria dato in affitto a giovani agricoltori. n Ulteriore rivalutazione reddito dominicale e agrario L articolo 1, comma 512, Legge n. 228/2012 (c.d. Legge di Stabilità 2013 ) aveva introdotto, per il triennio , un ulteriore rivalutazione dei redditi dei terreni, nella misura del 15% (5% per terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP iscritti nella previdenza agricola). L articolo 7, comma 4, D.L. n. 91/2014 sostituisce il sopra citato comma 512, che ora prevede l ulteriore rivalutazione dei terreni agricoli nelle seguenti misure: anni 2013 e 2014: 15%; anno 2015: 30%; a decorrere dal 2016: 7%. L ulteriore rivalutazione dei redditi dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti/iap iscritti nella previdenza agricola è pari: al 5%, per gli anni 2013 e 2014; al 10%, per l anno L ulteriore rivalutazione va applicata all importo risultante dalla rivalutazione: del 70%, per quanto riguarda il reddito agrario; dell 80%, per quanto riguarda il reddito dominicale. Ai fini della tassazione dei terreni per il periodo di imposta 2014 (Mod. 730/2015), l ulteriore rivalutazione è pari, come per lo scorso anno, al 15% (5% per coltivatori diretti/iap); tuttavia, ai fini della determinazione dell acconto 2015 si dovrà tener conto della nuova misura dell ulteriore rivalutazione (30% in linea generale - 10% per coltivatori diretti e IAP). QUADRO B - CEDOLARE SECCA Con l emanazione di alcuni decreti il legislatore ha ritoccato nel corso del 2014 alcuni aspetti relativi alla tassazione degli immobili affittati a cedolare secca. RIDUZIONE ALIQUOTA Come noto, il D.L. n. 102/2013, c.d Decreto IMU aveva già disposto la riduzione dal 19% al 15% dell aliquota per la cedolare secca per i contratti a canone concordato, con decorrenza dal L art. 9, comma 1, Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, limitatamente al quadriennio , riduce ulteriormente la suddetta aliquota al 10%. Si noti che l aliquota agevolata (10%) spetta solo per i contratti relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all articolo 1, comma 1, lettere a) e b), Decreto Legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, Legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE). 5

6 Rientrano pertanto in tale casistica, gli immobili situati: nei Comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e nei Comuni confinanti con gli stessi; negli altri Comuni capoluoghi di Provincia e comunque in quelli posti nei Comuni cosiddetti ad alta tensione abitativa contenuti nella delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 087 (G.U. 18 febbraio 2004, n. 40) non compresi nei punti precedenti. Inoltre tale aliquota si applica anche ai contratti con canone concordato stipulati per soddisfare esigenze abitative di studenti universitari, art. 5, comma 2, Legge n. 431/1998. In sede di conversione del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47 è stato previsto l aggiornamento da parte del CIPE, entro il , dell elenco dei comuni ad alta tensione abitativa (30 giorni dal ). Ad oggi tale aggiornamento non è ancora stato reso disponibile e quindi la tabella CIPE cui fare riferimento è ancora quella approvata con delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 87. ESTENSIONE CEDOLARE CON ALIQUOTA 10% NEI COMUNI COLPITI DA CALAMITÀ NATURALE In sede di conversione del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, ad opera della Legge 23 maggio 2014, n. 80 è stata estesa la possibilità di fruire della suddetta aliquota agevolata del 10% anche ai contratti di locazione stipulati nei Comuni per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza nei cinque anni precedenti il (data di entrata in vigore della Legge di conversione). Si tratta anche in questo caso di un agevolazione riservata ai contratti di locazione a canone concordato; tale riduzione riguarda in genere i Comuni colpiti da eventi eccezionali a prescindere dal requisito della alta tensione abitativa. In pratica, qualora a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi di cui all art 2, comma 1, lettera c), Legge 24 febbraio 1992, n. 225 (vale a dire calamità naturali, catastrofi o altri eventi classificati di intensità ed estensione tale, da dover essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari) sia stato deliberato lo stato di emergenza, il agevolata contribuente dovrà compilare la sezione II del quadro B, barrando la nuova casella di colonna 9 Stato di emergenza. I dal requisito della alta tensione abitativa. ESTENSIONE CEDOLARE PER CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI CON COOPERATIVE EDI- LIZIE PER LA LOCAZIONE O CON ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO L art. 4, comma 8, D.L. n. 150/2013 (c.d. Decreto Milleproroghe) dispone il differimento dei termini previsti per l esecuzione delle procedure di sfratto. In sostanza, al fine di ridurre il disagio abitativo per le 6 In sede di conversione del Decreto Legge 28 marzo 2014, n. 47, è stata confermata anche l estensione della possibilità di optare per il regime della cedolare per i contratti di locazione di unità abitative: stipulati con cooperative edilizie per la locazione o con enti senza scopo di lucro; purché sublocate dagli enti di cui sopra a studenti universitari e date a disposizione dei Comuni con rinuncia all aggiornamento ISTAT del canone di locazione o assegnazione. n Immobili locati a soggetti in condizioni di disagio particolari categorie sociali individuate dall articolo 1, comma 1, Legge 8 febbraio 2007, n. 9, l esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, è stata ulteriormente differita

7 alla data del 31 dicembre Conseguentemente, per i proprietari degli immobili locati a soggetti in particolari condizioni di disagio abitativo conseguenti a provvedimenti esecutivi di sfratto, il relativo reddito dei fabbricati non concorre, ai fini IRPEF, alla formazione del reddito imponibile per tutta la durata del periodo di sospensione legale dell esecuzione, ovvero fino al 31 dicembre Ai fini della determinazione della misura dell acconto dell imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l anno 2015 non si tiene conto dei benefici fiscali di cui all articolo 2, comma 1, Legge 8 febbraio 2007, n. 9. Pertanto, per il contribuente che presenti tale fattispecie, il soggetto che presta assistenza fiscale, dovrà procedere ad un ricalcolo dell acconto Si noti che, diversamente da quanto inizialmente previsto, il suddetto periodo di sospensione non è stato prorogato dal Legislatore con il D.L. n. 192/2014 (c.d. Milleproroghe ). Pertanto, salvo successivi ripensamenti da parte del Legislatore stesso, la sospensione per l esecuzione delle procedure di sfratto è a tutti gli effetti scaduta dal 31 dicembre n Soppresso l obbligo di indicazione dell IMU dovuta in dichiarazione L art. 4, comma 8, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, ha soppresso i commi 103 e 104 dell articolo 1, Legge n. 296/2006, con effetto per le dichiarazioni dei redditi da presentare dal 2015, a partire quindi da quelle relative al periodo d imposta In pratica, vengono abrogate le disposizioni introdotte con la Finanziaria 2007, che prevedevano l obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi l importo dell IMU dovuta per l anno precedente. Come evidenziato dalla relazione illustrativa del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, tale abrogazione è stata prevista in quanto il permanere dell obbligo di indicazione dell IMU dovuta non avrebbe consentito ai contribuenti di accettare la dichiarazione precompilata dall Agenzia delle Entrate, obbligandoli ad integrarla. Infatti, il dato relativo all IMU dovuta non è conosciuto dall Amministrazione Finanziaria. n Effetto sostitutivo Imu- Irpef In generale, l IMU sostituisce l IRPEF e le relative addizionali dovute con riferimento ai redditi dei fabbricati non locati, compresi quelli concessi in comodato d uso gratuito; in pratica anche per le dichiarazioni relative al 2014 valgono i criteri già conosciuti con riferimento alla scorsa dichiarazione (redditi 2013). È tuttavia necessario precisare che, contrariamente allo scorso anno, nel 2014 in nessun caso è stata versata la cosiddetta Mini IMU e quindi per verificare l assoggettamento di un fabbricato ad IRPEF deve essere considerato esclusivamente se con riferimento a quell immobile è stata o meno versata l ordinaria IMU. Con riferimento all abitazione principale si avranno quindi le seguenti casistiche: 1. in linea generale esenzione IMU per l anno 2014 e quindi concorrenza della stessa alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF salvo successiva deduzione da detto reddito per un importo pari all ammontare della rendita catastale con azzeramento quindi ai fini della determinazione del reddito imponibile; identica situazione per le pertinenze agevolate (una per categoria catastale C/2, C/6 e C/7) che non avendo scontato IMU rientrano nel reddito complessivo ai fini IRPEF per esserne successivamente dedotte; 2. versamento dell IMU su abitazioni principali di lusso 7 i

8 (A/1, A/8 e A/9) e su pertinenze non agevolate che pertanto non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. Nel caso di cui al punto 2 a colonna 12 casi particolari IMU del quadro B dovrà essere indicato il codice 2. Nell assoggettamento ad IRPEF si dovrà tener conto anche di eventuali assimilazioni ai fini IMU stabilite dal Comune; pertanto, ad esempio, non aver corrisposto IMU sulla casa data in comodato gratuito al figlio e da questi utilizzata come abitazione principale, potrà comportare assoggettamento ad IRPEF. ESEMPIO Un contribuente, già proprietario di un proprio immobile adibito a propria abitazione principale, possiede un ulteriore appartamento, concesso in uso gratuito al figlio che vi ha posto la residenza anagrafica. Per quanto riguarda l abitazione del figlio non ha corrisposto IMU per il 2014, in quanto il Comune ha deliberato per tali immobili l assimilazione ad abitazione principale. Tale fabbricato, dichiarato nel quadro B, con codice utilizzo 10, sconterà IRPEF per l anno È necessario considerare che il versamento nel 2014 della TASI (altra componente della IUC) non ha alcuna rilevanza ai fini dell effetto sostitutivo IRPEF. Pertanto aver corrisposto TASI, ad esempio, per l immobile dato in comodato in questione, non comporta esenzione ai fini IRPEF. Nel caso sopra riportato, a colonna 12 del quadro B dovrà essere indicato il codice 1. Infine, anche quest anno, ai fini di una corretta tassazione ai fini IRPEF si dovrà tener conto dei fabbricati ad uso abitativo non locati e soggetti ad IMU situati nello stesso comune nel quale si trova l abitazione principale; tali immobili concorrono alla formazione della base imponibile IRPEF/addizionali nella misura del 50%. In questo ultimo caso a colonna 12 del quadro B dovrà essere indicato il codice 3. QUADRO B - PER CONTRIBUENTE CHE AVEVA PRESENTATO IL MOD. UNICO A colonna 1 del quadro B va inserito, al netto della rivalutazione del 5%, il valore della rendita catastale arrotondata all unità di euro. Si ricorda che tale valore è ricavabile, oltre che dalla visura rilasciata dal catasto, anche: dalla colonna 1 del quadro B del Modello 730/2014; dalla colonna 1 del quadro RB del Modello UNICO Nel quadro RB del Modello UNICO 2013 la rendita era riportata già rivalutata del 5% e, quindi, per riportarla nel Mod. 730/2014 dalla stessa doveva essere scomputata la rivalutazione del 5%, visto il disallineamento nelle modalità di compilazione dei due modelli. Dallo scorso anno la colonna 1 del quadro RB del Mod. Unico (UNICO 2014) è compilata con le stesse modalità previste per il 730 (730/2014), vale a dire indicando la rendita al netto della rivalutazione del 5%. Pertanto qualora, per la compilazione del Mod. 730/2015, si recuperino i dati dal Mod. UNICO 2014, gli importi indicati a colonna 1 del quadro RB, UNICO 2014 devono essere riportati senza effettuare alcuna operazione di scomputo. Le Novità del Mod. 730 quadro per quadro Frontespizio, Quadro D, E, F e G n Frontespizio - Stato civile Da quest anno nel frontespizio non va in più indicato lo stato civile del contribuente (ad esempio coniugato). Nella presente informativa si illustrano brevemente le modifiche apportate nel frontespizio, ne quadro D Altri redditi, quadro F Acconti, ritenute, eccedenze e altri dati e quadro G Crediti d imposta. La semplificazione è diretta conseguenza dell introduzione della dichiarazione precompilata; tale novità ha portato 8

9 L speciale Caf-Confsal l Amministrazione finanziaria ad eliminare la richiesta di dati non strettamente necessari agli scopi dichiarativi che al tempo stesso avrebbero potuto inficiare l accettazione senza modifiche del Mod. 730 da parte del contribuente. Rimangono presenti le caselle Tutelato/a e Minore da utilizzare nelle casistiche in cui la dichiarazione sia presentata da soggetto diverso dal contribuente, vale a dire per conto di persona incapace o di soggetto minore di età. ELIMINATE RIMANGONO S n Addizionale regionale - comunale L articolo 8, D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 semplifica ed uniforma le disposizioni in materia di addizionale regionale e comunale IRPEF; in particolare: viene uniformata la data di riferimento del domicilio fiscale ai fini dell addizionale regionale e comunale, ora fissata per entrambe le imposte al 1 gennaio dell anno S di riferimento; viene stabilito che l acconto dell addizionale comunale l n Addizionale regionale all Irpef deve sempre essere versato con l aliquota deliberata per l anno precedente (prima il comune poteva variare l aliquota per l acconto pubblicando la delibera entro il 20 dicembre dell anno precedente); le Regioni e le Province autonome dovranno inviare al MEF i dati relativi ai provvedimenti dell addizionale regionale IRPEF, ai fini della pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze ( il comune poteva variare l aliquota per A partire dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2015 (periodo di imposta 2014), la Regione competente è individuata con riferimento al domicilio fiscale del contribuente alla data del 1 gennaio dell anno cui si riferisce l addizionale stessa, come indicato nell apposita sezione del frontespizio. Si ricorda che prima della novità introdotta dall articolo 8, D.Lgs. n. 175/2014 la data di riferimento del domicilio fiscale ai fini dell addizionale regionale era fissata al 31 dicembre dell anno di riferimento. P P Pertanto, relativamente all anno 2014, l addizionale N regionale sarà determinata con riferimento al domicilio fiscale al 1 gennaio N Nei modelli dichiarativi relativi al 2014 (730/2015 e UNICO 2015) non sarà più richiesta l indicazione del domicilio fiscale al 31 dicembre. n Addizionale comunale L addizionale comunale va versata in acconto e saldo, unitamente al saldo delle imposte sui redditi per le persone fisiche. Come sopra anticipato, l acconto dell addizionale comunale si dovrà calcolare in ogni caso applicando l aliquota deliberata per l anno precedente; non è più quindi possibile per i comuni variare l aliquota già in sede di acconto, pubblicando la delibera entro il 20 9

10 dicembre precedente l anno di riferimento. Ne consegue che in sede di predisposizione delle prossime dichiarazioni dei redditi Mod. 730/2015 (redditi 2014) non sarà più necessario tener conto di due distinti elenchi (uno per l acconto ed uno per il saldo). Infatti, l acconto dell addizionale comunale IRPEF 2015 sarà calcolato utilizzando l aliquota, l eventuale soglia di esenzione o altre agevolazioni in vigore per l anno n N Addizionale regionale: casi particolari N Dal 2014 la Regione Basilicata ha previsto un aliquota S agevolata del 1,23% a favore dei contribuente con reddito imponibile compreso tra e (anziché 1,73% previsto ordinariamente) che abbiano due I I o più figli a carico. Nel caso in cui i figli siano a carico di più soggetti, tale aliquota agevolata si applica solo se la somma dei loro redditi imponibili risulta compresa nello scaglione di reddito sopra indicato. Solo in quest ultima ipotesi deve essere indicato il codice 2 nella casella Casi particolari di addizionale regionale nel riquadro del domicilio fiscale. Il codice 1 dovrà essere utilizzato invece per segnalare l agevolazione prevista dalla Regione Veneto che l anno scorso (essendo l unico caso particolare) era segnalato nella succitata casella mediante barratura. Codice 1 Regione Veneto n Figli residenti all estero N N Codice 2 Regione Basilicata Da quest anno è necessario indicare obbligatoriamente il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all estero. Nel prospetto dei familiari a carico è pertanto stata eliminata la casella Numero figli residenti all estero a carico del contribuente presente lo scorso anno per consentire al contribuente di indicare il numero dei figli residenti all estero per i quali non era stato possibile indicare il codice fiscale. Il codice fiscale deve essere indicato obbligatoriamente oriamente anche per i gli a carico residenti all estero l estero Casella eliminata 10

11 QUADRO D Per quando riguarda il quadro D, la struttura risulta invariata rispetto al modello dello scorso anno. Si segnalano, tuttavia, delle novità normative relative alla nuova misura della ritenuta sui redditi di natura finanziaria e l introduzione del nuovo Modello di Certificazione Unica 2015 di particolare interesse per la compilazione del quadro in esame. n Nuova misura della ritenuta sui dividendi (righi D1 E D2) Per effetto di quanto disposto dagli artt. 3 e 4, D.L. n. 66/2014, c.d. Decreto Renzi, a decorrere dall 1 luglio 2014, la ritenuta sui redditi di natura finanziaria è passata dal 20% al 26%, fatta eccezione per alcune tipologie di redditi, quali ad esempio, quelli derivanti da titoli di Stato italiani o esteri. In generale, come disposto dall art. 3, comma 6, D.L. n. 66/2014, le novità sopra esaminate sono applicabili agli interessi, premi e altri proventi di cui all art. 44, TUIR divenuti esigibili a decorrere dal 1 luglio 2014, ossia per i quali il diritto alla percezione è sorto da tale data. L esigibilità rileva, in particolare, con riferimento ai redditi di capitale derivanti da mutui, depositi e c/c diversi da quelli bancari e postali, operazioni di riporto e pronti contro termine, ecc.. Tuttavia, relativamente ai dividendi e ai proventi ad essi assimilati, la lett. a) del comma 7 del citato art. 3, prevede che la nuova aliquota del 26% si applica a quelli percepiti dalla data indicata al comma 6 [1 luglio 2014]. Il modello per la certificazione degli utili (CUPE) non ha subito modifiche e risulta essere quello approvato con Provvedimento dell Agenzia delle Entrate 7 gennaio Tale modello non viene utilizzato dall Agenzia per la predisposizione della dichiarazione precompilata. n Nuovo modello di certificazione unica (righi D3, D4 E D5) Da quest anno i sostituti d imposta sono tenuti a comunicare tramite la nuova Certificazione Unica (che sostituisce il vecchio Mod. CUD) non solo i redditi di lavoro dipendente e assimilati ma anche i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi corrisposti nel corso del È la prima volta che quest ultima tipologia di redditi viene certificata con un apposito modello approvato dall Agenzia delle Entrate: fino allo scorso anno, infatti, i redditi di lavoro autonomo, i redditi diversi e le provvigioni erano attestati in formato libero da ciascun sostituto d imposta. Di interesse per la compilazione del quadro D risulta la sezione del Modello CU 2015 relativa alla certificazione dei compensi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. Non tutte le tipologie di reddito certificate con la CU potranno essere dichiarate nel Mod. 730; a tale scopo risulta utile consultare la tabella (sotto riportata) elaborata dall Amministrazione Finanziaria ed inserita nelle istruzioni al Mod. 730/2015, che costituisce un collegamento tra causali indicate nella CU e righi del quadro D interessati. 11

12 Ovviamente le tipologie di reddito con causale (indicata nella CU) diversa da quelle elencate in tabella costituiscono redditi non dichiarabili nel Mod. 730 (esempio: reddito di lavoro autonomo rientrante nell esercizio di arte o professione esercitata abitualmente). QUADRO E Il sostituto d imposta deve trasmettere telematicamente la CU 2015 all Agenzia delle Entrate ed è tenuto altresì alla consegna della stessa certificazione al contribuente. In caso di Modello 730 precompilato, quindi, i dati contenuti nella CU saranno già presenti nei righi interessati del quadro D (D3, D4 e D5). Le novità apportate al quadro E del Mod. 730/2015, nonchè alle relative istruzioni, conseguono principalmente ai vari Decreti intervenuti nel corso del QUADRO E SEZ. I n Nuovi codici 36 e 37 per i premi di assicurazioni L art. 15, comma 1, lett. f), TUIR regolamenta la detraibilità, nella misura del 19%, dei premi versati in relazione a contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio: di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%; di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. Tali oneri, per il 2013 erano detraibili nel limite massimo complessivo di 630,00 e trovavano collocazione nei righi generici del quadro E (righi da E8 a E12) Mod. 730/2014 con il codice 12. Diversamente, per il 2014 (Mod. 730/2015), la detraibilità dei citati oneri segue le nuove regole, vige un limite di detraibilità generale pari ad 530,00 applicabile complessivamente ai premi relativi alle assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5% (contratti stipulati o rinnovati dal 2001) e alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni (contratti stipulati o rinnovati fino al 2000). Per i soli premi assicurativi aventi per Nella presente Informativa si illustrano le modifiche apportate. Le novità della sezione I del Mod. 730/2015 riguardano sostanzialmente solo i righi generici da E8 a E12, nei quali vanno indicati, mediante codice numerico, gli altri oneri detraibili (in misura del 19% o 26%) che non trovano collocazione in uno specifico rigo del quadro E. oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, trova applicazione il limite di detraibilità di 1.291,14, calcolato al netto dei premi corrisposti per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente (codice 36). Tali limiti valgono anche nel caso di contemporanea presenza di una pluralità di contratti sottoposti alla disciplina vigente entro il 31 dicembre 2000 e quella in vigore dal 1 gennaio 2001 ed eventuali altri premi pagati per conto di familiari fiscalmente a carico. La differente detraibilità prevista per gli oneri in esame per il 2014, ha reso necessario individuare i premi di assicurazione detraibili con due diversi codici. In sostanza il vecchio codice 12 è ora sostituito dai seguenti due codici: codice 36, che individua i premi assicurativi descritti nel precedente punto 1 (limite di 530,00); codice 37, che, diversamente, è riservato ai soli premi di cui al punto 2 che (potenzialmente) fruiscono del maggior limite detraibile di 1.291,14. 12

13 n Erogazioni alla cultura (codici 26, 27 e 28) e incompatibilità con l Srt- Bonus L art. 1, D.L. 31 maggio 2014, n. 83, ha introdotto un nuovo credito d imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura (c.d. Art-Bonus ) per il triennio Detto credito d imposta (che trova collocazione nel nuovo rigo G9 del Mod. 730/2015) è pari al 65% delle somme versate nel 2014 (50% per il 2015 ed il 2016) e va ripartito in tre quote annuali di pari importo. La fruizione di tale credito comporta l impossibilità, per le persone fisiche, di beneficiare della detrazione prevista dall art. 15, comma 1, TUIR, per erogazioni liberali in denaro: a favore dello Stato, delle regioni, enti locali territoriali, etc. per l acquisto, manutenzione, protezione o restauro di beni culturali - lett- h); n Erogazioni liberali alle Onlus (codice 41) n Erogazioni liberali a partiti politici (codice 42) a favore di enti, fondazioni e associazioni operanti nello spettacolo, per la realizzazione di nuove strutture ed il restauro di quelle esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo (fino al 2% del reddito complessivo dichiarato) - lett. i). In sostanza, come confermato dalle istruzioni alla compilazione dei righi da E8 a E12 del Mod. 730/2015, le erogazioni liberali individuate dal: codice 26 - a favore delle attività culturali ed artistiche; codice 27 - a favore degli enti dello spettacolo; codice 28 - a favore di fondazioni operanti nel settore musicale; sono detraibili a condizione che per le stesse il contribuente non fruisca del credito di imposta art-bonus - rigo G9. Le erogazioni liberali a favore delle ONLUS, individuate (sia nel 2013 che nel 2014) dal codice 41 dei righi generici da E8 a E12 del Mod. 730, dal 2014 sono detraibili nella misura del 26% (24% per il 2013). E confermato il limite massimo agevolabile di 2.065,00, da verificare considerando l eventuale presenza di erogazioni liberali a favore di popolazioni colpite da calamità naturali o eventi straordinari, individuate nei medesimi righi da E8 a E12 dal codice 20. In alternativa alla detrazione del 26%, le erogazioni liberali alle ONLUS ed alle associazioni di promozione sociale possono fruire della deducibilità dal reddito complessivo (rigo E26). Dal 2014, è stato modificato il regime di detraibilità delle erogazioni liberali in favore dei partiti politici, che vanno indicate nei righi E8-E12, con codice 42. In particolare, fino al 2013, le erogazioni in denaro a favore di movimenti e partiti politici che avessero: presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all Italia; almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano. erano detraibili nella misura del 24% e per importi compresi tra 50,00 ed ,00. Diversamente, dal 2014, la detrazione spetta per le erogazioni liberali effettuate nei confronti: dei partiti politici che risultano iscritti nella sezione I del Registro nazionale (consultabile sul sito del Parlamento italiano - n Modalità di pagamento Le erogazioni liberali ai partiti devono essere eseguite tramite: banca o ufficio postale o sistemi di pagamento tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari) ovvero altre modalità...idonee a garantire la tracciabilità dell operazione e l esatta identificazione soggettiva e reddituale del contribuente. dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti, anche prima dell iscrizione al registro e dell ammissione ai benefici, a condizione che entro la fine dell esercizio tali partiti risultino iscritti al registro e ammessi ai benefici; nella misura del 26%, per importi compresi tra 30,00 ed annui. Si noti che il limite minimo di 30,00 non funziona come una franchigia : al superamento dello stesso, è detraibile (per il 26%) il valore complessivo dell erogazione effettuata (fermo restando il limite di ). Esempio Un erogazione liberale effettuata nel 2014 a favore del partito X (iscritto nel Registro nazionale) pari a: 20,00, non è detraibile in quanto inferiore al limite minimo di 30,00; 200,00 è detraibile nella misura del 26%: 200,00 x 26% = 52,00. Quadro E sez. II Per quanto riguarda la sezione II del quadro E del Mod. 730/2015 (oneri deducibili dal reddito complessivo) si segnalano: le modifiche apportate al rigo E21 nonché l introduzione del rigo E32, dedicato alla nuova deduzione spettante ai soggetti che acquistano o costruiscono abitazioni da concedere successivamente in locazione. SCUOLA S.N.A.L.S. SETTIMANALE DEL SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA ADERENTE ALLA CONF. S.A.L. Direttore: MARCO PAOLO NIGI Direttore responsabile: LUCIA TAGLIAFIERRO Comitato di redazione: ANTONIO CASELLA GIUSEPPINA DI GIACOMO GINO GALATI ACHILLE MASSENTI ROBERTO MOLLICONE ROBERTO SOLDATO Direzione: Via Leopoldo Serra, Roma Tel Redazione: Telefax Prezzo a copia 1,20 Tiratura totale: Abbonamenti inviati a m/z posta: Pubblicità 2,84 per mm. colonna Registrato Tribunale di Roma n del Stampa: AGF S.r.l. Via di Vigna Girelli, ROMA Photo: Infotoweb - Fotolia.com redazione@snals.it info@editorialebmitaliana.it Gestione amministrativa ed editoriale: Editoriale B.M. Italiana s.r.l. - Via di Vigna Jacobini, Roma - tel. 06/ Impresa beneficiaria, per questa testata, dei contributi di cui alla legge n. 250/90 e successive modifiche ed integrazioni Abbonamento a 52 numeri (richiesta a m/z fax ): individuale 50,00 - Scuole 40,00 - Enti 27,00 (per Scuole ed Enti abb. sott. in conf. art. 1, comma 3, L. 103/2012)

14 successivamente in locazione. INDEDUCIBILITÀ DEL CONTRIBUTO AL SSN CON I PREMI R.C. AUTO (RIGO E21) speciale Caf-Confsal Nel rigo E21 del Mod. 730/2015, dedicato all indicazione dei contributi previdenziali ed assistenziali deducibili, è stata eliminata la colonna 1, che fino allo scorso anno ospitava il contributo versato al SSN con i premi di assicurazione RC auto. n Indeducibilità del contributo al SSN con i premi R.C. Auto (rigo E21) Tale specifico contributo, che nel 2013 era deducibile per l importo eccedente 40,00, dal 2014 è Nel rigo E21 del Mod. 730/2015, dedicato all indicazione auto infatti dei contributi totalmente previdenziali indeducibile. assistenziali deducibili, è stata Ṫale specifico contributo, che nel 2013 era deducibile per eliminata la colonna 1, che fino allo scorso anno ospitava il l importo eccedente 40,00, dal 2014 è infatti totalmente contributo versato al SSN con i premi di assicurazione RC indeducibile. LOCAZIONE (RIGO E32) L art. 21, D.L. n. 133/2014, ha introdotto una nuova agevolazione a favore dei soggetti privati che scelgono di acquistare, costruire o ristrutturare unità immobiliari a destinazione abitativa, da concedere in locazione: entro sei mesi dall acquisto o dal termine dei lavori di costruzione e per almeno otto anni. n Nuova deduzione per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione (rigo E32) La nuova deduzione, il cui recupero avviene ratealmente (8 quote), è calcolata sul 20%: NUOVA L art. del 21, DEDUZIONE prezzo D.L. n. 133/2014, di acquisto ha PER introdotto dell immobile ACQUISTO una nuova agevolazione a favore dei soggetti privati che scelgono di acqui- spesa di ,00 nonché degli interessi passivi ovvero O COSTRUZIONE dell ammontare complessivo delle DI complessivo spese ABITAZIONI di costruzione, delle DATE nel spese limite IN di di stare, costruire costruzione, o ristrutturare nel limite unità immobiliari di spesa a destinazione abitativa, mutui da contratti concedere per in locazione: l acquisto degli immobili. di ,00 pagati nonché sui mutui degli contratti interessi per l acquisto passivi degli pagati immobili. sui entro sei mesi dall acquisto o dal termine dei lavori di Per permettere l indicazione della nuova deduzione, nel Per permettere costruzione e per l indicazione almeno otto anni. della nuova deduzione, Mod. nel 730/2015 Mod. 730/2015 è stato inserito è stato il rigo E32 inserito Spese il per rigo l acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione che si E32 La nuova deduzione, il cui recupero avviene ratealmente (8 quote), è calcolata sul 20%: presenta composto di tre colonne, da compilare come di Spese per l acquisto o la costruzione di abitazioni date in locazione che si presenta composto di del prezzo di acquisto dell immobile ovvero dell ammon- seguito schematizzato: tre colonne, da compilare come di seguito schematizzato: n Sezione III A e B: spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio SEZIONE III A E B: SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO La detrazione per recupero edilizio (prorogata anche La struttura delle sezioni III A e B non presenta per il 2015 ad opera della Legge di stabilità 2015) trova novità di rilievo. La indicazione detrazione nelle per sezioni recupero III A e edilizio B del quadro (prorogata E. Per anche il per Si segnala il 2015 tuttavia ad opera che nella della colonna Legge 5, di nella stabilità quale 2015) 2014 (come trova per indicazione il 2013) la detrazione nelle sezioni è pari: III A e B del con quadro un codice E. numerico Per il 2014 si individuano (come per particolari il 2013) situazioni di detraibilità, sono stati eliminati i codici 2 e 3 la al 50% delle spese sostenute nel limite di detrazione ,00 è pari: ad unità immobiliare, per la generalità che nel modello dello scorso anno individuavano il contribuente degli al interventi 50% delle (recupero spese edilizio, sostenute acquisto/costruzione di box o posto auto, acquisto di immobili ristruttu- aveva compiuto 80 anni nel 2011 ed aveva procedu- nel limite di ,00 che: ad unità immobiliare, per la rati generalità da impresa/cooperativa degli interventi edilizia); (recupero edilizio, acquisto/costruzione alla rideterminazione di box delle o rate; posto auto, al 65% delle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche, con procedure attivate l immobile da un soggetto che avendo compiuto 80 aveva ereditato, acquistato o acquisito in donazione acquisto di immobili ristrutturati da impresa/cooperativa edilizia); dopo al 65% il 4 agosto delle 2013, spese effettuati sostenute su immobili: per interventi di adozione anni nel corso di misure del 2011 antisismiche, aveva rideterminato con la detrazione. siti in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 di cui all O.P.C.M. n. 3274/2003); Pertanto nella colonna in esame possono essere adibiti ad abitazione principale o attività produttive. indicati solamente i codici 1 e 4 che individuano, rispettivamente: 14

15 speciale Caf-Confsal n Sezione III C: spese per l arredo degli immobili ristrutturati SEZIONE III C: SPESE PER L ARREDO DEGLI IMMOBILI RISTRUTTURATI Nella sezione III C del Quadro E, dedicata all indicazione delle spese sostenute per l acquisto di Nella sezione III C del Quadro E, dedicata all indicazione arredamento delle spese sostenute e grandi per elettrodomestici l acquisto di arredamento destinati e all immobile ci si computano oggetto indipendentemente degli interventi dall importo di recupero delle le spese per l acquisto dell arredo e degli elettrodomesti- grandi edilizio, elettrodomestici da quest anno destinati è richiesta all immobile l indicazione oggetto degli del numero spese sostenute di rata per che i lavori si di porta ristrutturazione; in detrazione per interventi di recupero edilizio, da quest anno è richiesta l indicazione del numero di rata che si porta in detrazione per dell art. 16-bis, TUIR) essendo assimilabili alla manuten- gli interventi di risparmio energetico (detraibili ai sensi l anno di riferimento (ad esempio, 1 per le spese sostenute nel 2014, 2 per quelle sostenute nel l anno 2013). di riferimento (ad esempio, 1 per le spese sostenute zione straordinaria, costituiscono valido presupposto per nel 2014, 2 per quelle sostenute nel 2013). la fruizione del bonus arredo; Si segnala Si segnala inoltre che da da quest anno le istruzioni le istruzioni alla alla compilazione sono agevolabili precisano le spese per che: arredo/elettrodomestici compilazione le spese precisano per che: l acquisto dell arredo e degli elettrodomestici pagate mediante si finanziamento computano a indipendentemente rate. dall importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione; SEZIONE n Sezione gli interventi V IV: - DETRAZIONE spese di risparmio per interventi PER energetico GLI INQUILINI di (detraibili risparmio CON ai sensi energetico CONTRATTO dell art. 16-bis, DI TUIR) LOCAZIONE essendo Nella La sezione assimilabili IV V del del quadro alla quadro E manutenzione del Mod. E vengono 730/2015 straordinaria, non indicate presenta alcuna fruizione novità rispetto del bonus a quella arredo; dello scorso anno. a fattispecie di omesso o irregolare invio della documenta- le chiarito detrazioni costituiscono che non si spettanti applicano valido agli le presupposto sanzioni inquilini anche che per in relazione stipulano contratti Merita di tuttavia locazione di essere di immobili evidenziato adibiti che il ad D.Lgs. abitazione n. zione principale. commesse prima del 13 dicembre 2014, per le quali, 175/2014 sono ha soppresso agevolabili dal 13 le dicembre spese per 2014 arredo/elettrodomestici l obbligo di alla medesima pagate data, non mediante sia intervenuto finanziamento il provvedimento a di Da invio quest anno, all Agenzia rate. delle nel Entrate rigo della E71, comunicazione colonna 1, attestante le spese sostenute nel periodo di imposta precedente a Per i soggetti che presentano il Mod. 730, la cancella- si segnala irrogazione l introduzione definitivo. del nuovo codice 4, che deve SEZIONE IV: SPESE PER INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO essere quello in utilizzato cui sono terminati dagli i inquilini lavori nel caso di alloggi di prosecuzione. sociali adibiti zione ad dell obbligo abitazione riguarda principale spese sostenute per i quali nel l art in7, La Con sezione Circolare IV del n. 31/2014, quadro l Agenzia E del Mod. delle Entrate 730/2015 ha non relazione presenta a lavori alcuna che proseguiranno novità rispetto nel a quella dello D.L. scorso 28 anno. marzo 2014, n. 47, ha previsto, per il triennio , l attribuzione di una detrazione pari nmerita Sezione a: tuttavia V: di detrazione essere evidenziato per gli che inquilini il D.Lgs. con n. 175/2014 contratto ha soppresso di locazione dal 13 dicembre 2014 l obbligo di invio all Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante le spese sostenute nel Nella sezione 900,00 V se del il quadro reddito E vengono complessivo indicate le non detrazioni periodo spettanti di imposta agli inquilini precedente che stipulano a contratti quello di in locazio- cui sono terminati 900,00 se i lavori il reddito nel complessivo caso di prosecuzione. non è superiore a è superiore , a l attribuzione ,71; di una detrazione pari a: ne Con di immobili Circolare 450,00 adibiti n. se ad 31/2014, il abitazione reddito l Agenzia principale. complessivo delle è Entrate compreso ha tra chiarito ,71; ,72 che non e si applicano ,41. le sanzioni anche Da quest anno, nel rigo E71, colonna 1, si segnala 450,00 se il reddito complessivo è compreso tra In l introduzione presenza relazione del di a nuovo fattispecie un reddito codice 4, di complessivo che omesso deve essere o irregolare di utilizzato 13 dagli dicembre inquilini di 2014, alloggi sociali per le adibiti quali, ad abitazione alla medesima princi- data, In presenza non sia di un intervenuto reddito complessivo il provvedimento di importo supe- di importo invio superiore ,72 della documentazione e a , ,41, commesse al contribuente prima non del spetta pale per alcuna i quali l art. detrazione. 7, riore a ,41, al contribuente non spetta alcuna detrazione. irrogazione D.L. 28 marzo definitivo. 2014, n. 47, ha previsto, per il triennio Per i soggetti che presentano il Mod. 730, la cancellazione dell obbligo riguarda le spese sostenute nel 2014 in relazione a lavori che proseguiranno nel La detrazione in esame è riconosciuta agli intestatari del l immobile è stato adibito ad abitazione principale nel 2014 La contratto detrazione di locazione in esame in rapporto è riconosciuta ai giorni durante agli il quale intestatari (colonna del 2) e contratto alla quota di di titolarità locazione del contratto in rapporto (colonna 3). ai giorni durante il quale l immobile è stato adibito ad abitazione principale nel 2014 (colonna 2) e n Sezione VI: dati per fruire di altre detrazioni d imposta alla quota di titolarità del contratto (colonna 3). Il comma 1-quinquies.1 dell art. 16, TUIR, prevede Le spese sostenute per detti canoni di affitto, nel una nuova detrazione a favore dei giovani agricoltori limite di 6.318,00 e fermo restando il limite riferito alla coltivatori diretti e IAP: dimensione del terreno, vanno indicate nel rigo E82 del di età inferiore a 35 anni; quadro E. SEZIONE iscritti nella VI previdenza - DATI PER agricola; FRUIRE DI ALTRE DETRAZIONI Qualora l importo D IMPOSTA della detrazione sia superiore che prendono in affitto (con contratto scritto) terreni all imposta lorda, diminuita delle detrazioni spettanti per Il agricoli comma diversi 1-quinquies.1 da quelli di proprietà dell art. dei 16, propri TUIR, genitori. prevede carichi una di famiglia nuova e detrazione spese di produzione, a favore la dei quota giovani che nell imposta La detrazione in esame spetta nella misura del 19% agricoltori delle spese coltivatori lorda (evidenziata sostenute per diretti i canoni e IAP: rigo 57 del Mod. non 730- ha trovato 3/2015) capienza sarà nell imposta riconosciuta lorda nell ambito (evidenziata di affitto, nel limite di nel rigo 57 del Mod /2015) sarà riconosciuta delle 80,00 operazioni ettaro affittato, fino ad un massimo di nell ambito delle operazioni di conguaglio dal soggetto 1.200,00 di annui. età inferiore di conguaglio a 35 anni; dal soggetto che presta assistenza fiscale. che presta assistenza fiscale. iscritti nella previdenza agricola; che prendono in affitto (con contratto scritto) terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei propri genitori. La SCUOLA detrazione Sin NALS esame spetta nella misura del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto, nel limite di 80,00 per ettaro affittato, fino ad un massimo di 1.200,00 annui. Le spese sostenute per detti canoni di affitto, nel limite di 6.318,00 e fermo restando il limite 15

16 QUADRO F Con riferimento al quadro F si segnalano i nuovi codici (2, 4, 5, 6 e 7) relativi ad eventi eccezionali per i quali si è usufruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti a seguito di calamità che Con riferimento si sono verificate al quadro lo scorso F si segnalano anno: i nuovi codici fruito della sospensione delle ritenute e/o degli acconti a (2, 4, 5, 6 e 7) relativi ad eventi eccezionali per i quali si è usu- seguito di calamità che si sono verificate lo scorso anno: Tali codici vanno indicati nella colonna 1, di rigo F5, Sezione IV - Ritenute e acconti sospesi Tali codici vanno indicati nella colonna 1, di rigo F5, Sezione IV - Ritenute e acconti sospesi per eventi eccezionali. per eventi eccezionali. QUADRO G QUADRO G Le novità relative al quadro G riguardano la modifica del rigo G8 Credito d imposta per mediazioni e l introduzione di un nuova Sezione denominata Credito d imposta per erogazioni Le novità relative al quadro G riguardano la modifica del rigo G8 Credito d imposta per mediazioni e l introduzione di un nuova Sezione denominata Credito d imposta per erogazioni cultura. RIGO 8 Nel rigo G8, relativo al credito d imposta per mediazione civile e commerciale non è più presente la colonna 1 prevista nel modello dello scorso anno e relativa al riporto del credito dall anno precedente. Il rigo quest anno quindi si compone di sole due colonne dove vanno indicati: l importo del credito d imposta risultante dalla comunicazione del Ministero della Giustizia, ricevuta entro il 30 maggio 2015 (colonna 1); il credito d imposta utilizzato in compensazione nel Modello F24 fino alla data di presentazione della dichiarazione (colonna 2). RIGO G9 Quest anno nel quadro G è stata prevista la nuova sezione VII denominata Credito d imposta per erogazioni cultura, composta unicamente dal rigo G9, che permette ai contribuenti di beneficiare del credito d imposta per erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura. L art. 1, del c.d. Decreto Cult-Turismo (D.L. 31 maggio 2014, n. 83) ha previsto infatti un credito d imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura (c.d. Art- Bonus ). Tale agevolazione, prevista per il triennio , come specificato nella relazione illustrativa, riportata dall Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 24/2014, è finalizzata a favorire il sostegno dei cittadini alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Il regime fiscale agevolato è rivolto sia a: persone fisiche; che persone giuridiche; ed è riconosciuto anche nel caso in cui le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito in esame è pari al: 65% delle somme erogate per il 2014 e il 2015; 50% per il 2016; e sarà utilizzabile in tre quote annuali di pari importo. In relazione alla qualifica soggettiva, sono previsti dei limiti massimi di spettanza e delle modalità di fruizione. 16

17 (Numero Progressivo) (Centro Periferico/Sportello) e (Cognome e Nome Responsabile) DELEGA/REVOCA PER L ACCESSO ALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PRECOMPILATA E PER L INTERROGAZIONE ONE DELLE BANCHE DATI INPS (MODELLO CU, MATRICOLA RED, MATRICOLA INVCIV-AS-PS) Con questo schema il contribuente delega il Centro di Assistenza stenza Fiscale abilitato ad accedere alla propria dichiarazione dei redditi precompilata (e all elenco delle informazioni attinenti alla dichiarazione 730 precompilata disponibili i presso l Agenzia delle entrate) messa a disposizione dall Agenza delle Entrate ed a reperire dall Inps il proprio duplicato CU e/o la matricola Red e/o la matricola Invciv-As-Ps e/o dichiarazioni Isee presentate tramite altro intermediario. IL SOTTOSCRITTO Cognome e nome Codice Fiscale nato a (il) residente in Comune di in Via Cognome e nome Codice Fiscale nato a (il) residente in Comune di in Via CONFERISCE DELEGA NON CONFERISCE DELEGA DELEGA REVOCA al Centro di Assistenza Fiscale CAF CONFSAL S.r.l.. Cod. Fisc./P.Iva numero di iscrizione all albo CAF con sede in Roma, Via di Vigna Jacobini, 5, Cap Codice fiscale del responsabile dell assistenza sistenza fiscale del CAF PPLCMN67L09H501S all accesso e alla consultazione della propria dichiarazione dei redditi precompilata e degli altri dati che l Agenzia delle Entrate mette a disposizione ai fini della compilazione della dichiarazione relativa all anno d imposta Inoltre HA PRESENTATO MOD. 730 o UNICO 2014 AL CAF CONFSAL NON AVENDO PRESENTATO MOD. 730 o UNICO 2014 AL CAF CONFSAL SI IMPEGNA A COMUNICARE AL CAF CONFSAL ALCUNI DATI DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2014 (REDDITO COMPLESSIVO E RIGO DIFFERENZA) AL FINE DI CONSENTIRE L ACCESSO DI CUI SOPRA. Luogo e data Firma per esteso e leggibile CONFERISCE DELEGA REVOCA DELEGA al Centro di Assistenza Fiscale CAF CONFSAL S.r.l.. Cod. Fisc./P.Iva numero di iscrizione all albo CAF con sede in Roma, Via di Vigna Jacobini, 5, Cap Codice fiscale del responsabile dell assistenza s fiscale del CAF PPLCMN67L09H501S a richiedere iedere all'inps, attraverso tr avers le modalità previste dall'istituto il duplicato: - del modello CU dell anno 2015 e/o 2014; - della matricola a Red 2015 e/o 2014; - della matricola a INVCIV-AS-PS 2015 e/o 2014; Luogo e data Firma per esteso e leggibile Estremi documento identità: Tipo _ N INFORMATIVA E CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il CAF CONFSAL S.r.l.. in qualità di Titolare del Trattamento, nella persona del suo Legale Rappresentante, tratta i dati forniti esclusivamente per le finalità di elaborazione ed espletamento del servizio oggetto to della la presente delega. ega. I dati personali acquisiti sono trattati attraverso l ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati. tizzati. Il conferimento dei dati è facoltativo: l eventuale mancato conferimento del consenso al loro o trattamento determinerà l impossibilità ib ilità da parte del CAF CONFSAL di evadere la richiesta oggetto della presente delega. Ai sensi dell art. 7 del D.Lgs. 196/2003 all interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati chiedendone, se necessario, la correzione, l integrazione oppure la cancellazione ed il blocco. Il/La sottoscritto acquisite le informazioni di cui all art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 03, Autorizza il trattamento dei dati personali da parte del CAF CONFSAL S.r.l. per l evasione della richiesta oggetto della presente delega. Autorizza inoltre al trattamento dei propri dati personali di natura sensibile e necessari ad ottenere e l erogazione del servizio richiesto. Firma per esteso e leggibile Firma per esteso e leggibile La delega può essere revocata in ogni momento presentando questo modello. Si allega fotocopia opi del documento di identità del delegante/revocante. egante/revocante. 17

18 ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DELEGA Premessa sa Il conferimento della delega è fondamentale per consentire al CAF CONFSAL l accesso ai dati della dichiarazione precompilata messa a disposizione dall Agenzia delle Entrate. Nel pieno rispetto della tua privacy e con l autorizzazione dell Agenzia sarà possibile sibile per il CAF verificare i dati trasmessi dal tuo datore di lavoro (o Ente pensionistico), ico), da chi ti ha corrisposto compensi, dalle banche e dalle assicurazioni. Avremo inoltre la possibilità di verificare i tuoi crediti fiscali e gli acconti pagati. Tutelati al 100% con la delega per evitare errori e problemi con il fisco. Hai la facoltà di nonn conferire la delega oppure di revocarla successivamente. In ogni caso è sempre obbligatorio compilare e firmare il modello di delega e allegare are la fotocopia di un tuo documento di identità. Inoltre, se in qualità di tutore o rappresentante nte del contribuente presenti la delega, devi allegare anche la fotocopia di un documento di identità del contribuente. N.B. I campi (Numero Progressivo) - (Centro Periferico/Sportello) - (Cognome e Nome Responsabile) saranno compilati a cura dell ufficio del CAF presso il quale consegnerai la delega. Dati Anagrafici afi i Nel caso in cui tu conferisca la delega per la compilazione della tua dichiarazione nella sezione IL SOTTOSCRITTO dovrai indicare i tuoi data a anagrafici. i. Viceversa, nel caso in cui tu presenti la delega per conto di un incapace e quindi tu sia il rappresentante o tutore del contribuente i dati da riportare per primi sono i tuoi; successivamente e nella sezione IN QUALITÀ DI RAPPRESENTANTE/TUTORE DI (DICHIARAZIONE DI PERSONA INCAPACE, COMPRESO IL MINORE dovrai indicare i dati anagrafici del contribuente. e. Conferimento o Rifiuto iu Revoca della la delega eg Barrando la relativa casella potrai scegliere se conferire o meno la delega al CAF CONFSAL oppure se revocarla. In caso di mancato conferimentoo non sarà possibile per il CAF accedere ai dati messi a disposizione dell Agenzia delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi con conseguente rischio di errori! Dati dichiarazione azio dei redditi di i 2014 Su espressa richiesta del Garante della Privacy (parere n. 95 del 19 febbraio 2015) è obbligatorio fornire alcuni dati relativi al tua dichiarazione dei redditi 2014 relativa al Tali dati sono già in nostro possesso se lo scorso anno hai presentato il modello 730 o Unico al CAF Confsal. Se non hai presentato la dichiarazione al nostro CAF devi comunicarci: il reddito complessivoo 2014 (Rigo 11 del modello o 730/3 oppure Rigo RN1 Campo 5 del Modello Unico) e l importo del rigo differenza della dichiarazione 2014 (Rigo 57 del modello 730/3 oppure Rigo RN33 del modello Unico). Delega eg per l accesso ce so ai dati Inps Se sei un dipendente o pensionato Inps puoi conferirci l incarico per l accesso so alla certificazione unica (ex modello CUD), alle le stringhe RED e ICRIC, ICLAV e ACCAS-PS per consentirci la compilazione one delle dichiarazioni che ti sono richieste dall Inps. Documento o di identità ità E obbligatorio che tu ci fornisca la fotocopia di un tuo documento di identità in corso di validità (carta identità, patente, passaporto). Occorre inoltre riportare gli estremi (tipologia e numero del documento) nella delega. Firme Le firme da apporre sono 4. E facoltativa quella per l accesso ai dati Inps, le altre sono sempre obbligatorie. orie. Ricordati inoltre di riportare il luogo e la data negli spazi previsti. Dichiarazione azio 730 congiunta In caso di dichiarazione congiunta occorrono due deleghe, la tua in qualità di dichiarante ante e quella del tuo coniuge. Anche per il coniuge andrà quindi presentata, oltre alla delega, la fotocopia del documento di identità. 18

19 Che cos è L'IMU, Imposta Municipale Unica, è stata istituita con il decreto legislativo n.23 del 14 marzo 2011 e nel tempo ha subito numerose modifiche, non per ultimo anche con la legge di stabilità per il Insieme alla TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili) e alla TARI (Tassa sui Rifiuti), formano la famosa IUC Imposta Unica Comunale). L oggetto di queste tre distinte componenti della IUC sono gli immobili (fabbricati, aree fabbricabili e, in taluni casi, terreni agricoli) che insistono sul territorio comunale. Chi la paga? L'IMU è devuta da tutti coloro i quali detengono sugli immobili un diritto reale (proprietari, titolari di diritto di abitazione, superficie, enfiteusi, usufruttuari). Se l immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso. Ogni Comune ha la facoltà di deliberare una propria specifica aliquota, a seconda della tipologia di immobile e a seconda dell utilizzo. Ai fini IMU è assimilato ad un diritto reale l'uso dell'ex casa coniugale concesso dal giudice al coniuge separato e/o divorziato, a condizione che questi vi dimori abitualmente e abbia in essa la sua residenza. Ricordiamo che dal 2014 non è più dovuta l'imu sull'abitazione principale e le relative pertinenze. n IMU n TASI Quanto si paga? Ogni comune stabilisce autonomamente le aliquote dell'imu, detrazioni ed eventuali esenzioni. L'ente può stabilire anche ipotesi di assimilazione alle abitazioni principali, prevedendo quindi l esenzione dell imposta, come ad esempio nei casi di immobili posseduti da anziani e disabili residenti in istituti di cura o di ricovero. Inoltre il comune può prevedere specifiche agevolazioni per un solo immobile concesso in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (genitori - figli) prevedendo che l'agevolazione operi: limitatamente alla quota di rendita non eccedente il valore di euro 500; nel solo caso in cui il comodatario faccia parte di un nucleo familiare con ISEE non uperiore a euro.. Quando si paga? L'IMU si paga in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno di riferimento. Il contribuente può anche decidere di pagare tutta l imposta con un unico versamento entro il 16 giugno dell anno di riferimento. La dichiarazione IMU Ogni comune potrebbe prevedere modalità (e moduli) diversi di dichiarazione, sia per la TASI che per la TARI e per l'imu; la regola generale è che queste dichiarazioni andranno presentate tutte le volte che si modificano i criteri per calcolare le imposte di riferimento (ad esempio, quando l'inquilino cessa di abitare un immobile). I termini di presentazione sono attualmente fissati dal Dl 85/2013 al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati gli eventi che hanno generato l'obbligo di presentazione della dichiarazione. Che cos è La TASI è una nuova imposta collegata agli immobili per garantire i servizi indivisibili erogati dai Comuni, come ad esempio l illuminazione pubblica, la manutenzione stradale, ecc. Il Comune, attraverso specifica delibera, può stabilire ogni anno l aliquota da applicare su una base imponibile determinata, con le stesse regole dell IMU. Chi la paga? Oltre ai soggetti passivi IMU, la TASI è dovuta anche dal detentore dell immobile, secondo aliquote e quote stabilite da ogni singolo comune. Ad esempio, oltre che dai proprietari degli immobili, la TASI verrà pagata anche dagli inquilini che abitano in affitto o che hanno a disposizione alloggi di edilizia residenziale pubblica. Quanto si paga? Ogni comune stabilisce le aliquote della TASI avendo riguardo ai costi per i servizi indivisibili che prevede di sostenere nell anno. Il comune definisce, per ogni tipologia di immobile, l aliquota e la quota di imposta che deve essere pagata dai proprietari e quella che deve essere pagata dai conduttori, nell ipotesi in cui l immobile non sia abitato direttamente dal proprietario. Le aliquote hanno una soglia massima che, considerata unitamente a quella dell IMU, non devono superare determinate limiti. In buona sostanza, per il 2015, come stabilito nella Legge di Stabilità, si mantengono inalterati gli stessi limiti previsti per il 2014, per cui TASI e IMU insieme non possono superare l aliquota massima dell 11,4 per mille sugli immobili diversi dalle abitazioni principali e del 3,3 per mille sulle abitazioni principali, salvo quelle considerate di alto pregio (categoria A1, A8 e A9) che potrebbero essere assoggettate all aliquota massima del 6 per mille comprensiva di IMU e TASI. In ogni caso il singolo comune può definire riduzioni, esenzioni o agevolazioni per particolari situazioni soggettive. Pertanto è molto importante conoscere la delibera del comune, non solo per determinare correttamente le aliquote, ma anche per valutare eventuali riduzioni di imposta a favore di alcune tipologie di nuclei familiari. E infatti molto probabile (anche perché lo prevede la normativa di riferimento) che i comuni adottino l ISEE per riconoscere agevolazioni ai nuclei che si trovano in condizioni di disagio economico. Quando si paga? Analogamente a quanto previsto per l'imu, anche la TASI si paga in due rate con scadenza il 16 giugno e il 16 dicembre dell'anno di riferimento. Il contribuente può anche decidere di pagare tutta l imposta con un unico versamento entro il 16 giugno dell anno di riferimento. Perché recarsi al CAF Il CAF CONFSAL, attraverso i suoi centri periferici e con personale qualificato ed esperto, effettuerà il calcolo dell IMU e della TASI dei tuoi immobili, predisporrà le deleghe F24 per consentire il pagamento dei tributi e compilerà la dichiarazione IMU/TASI, in tutti quelle ipotesi in cui la delibera comunale lo preveda. 19

20 Di cosa si tratta Oggi le famiglie hanno a disposizione numerose opportunità per migliorare il loro bilancio familiare attraverso il riconoscimento del diritto a godere di prestazioni sociali agevolate. L'accesso a queste prestazioni è legato al possesso di determinati requisiti soggettivi e alla situazione economica della famiglia. A partire dal 2015, l'isee (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), è lo strumento che verrà adottato da molti enti pubblici e privati per valutare la situazione economica delle famiglie che intendono richiedere una prestazione sociale agevolata (prestazione o riduzione del costo del servizio). n ISEE n RED Ti ricordiamo che con ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare oggi si accede a prestazioni sociali e servizi di pubblica utilità come l esenzione dal ticket sui farmaci, bonus su bollette elettriche o del gas, accesso agli sili nido comunali, borse di studio per le scuole, contributi su libri di testo, assegno di maternità assegno per nuclei numerosi, contributi per coloro che abitano in affitto ecc. Per ottenere l'assistenza necessaria alla compilazione della dichiarazione e delle domande da presentare agli Enti erogatori delle prestazioni è possibile rivolgersi ad un qualsiasi ufficio del CAF su tutto il territorio nazionale che gratuitamente potrà assistervi nella compilazione della dichiarazione utile ad ottenere l'isee. Che cos è Il RED è una dichiarazione, prevista dalla legge, che deve essere presentata dai pensionati che usufruiscono di alcune prestazioni, il cui diritto e misura, è collegato alla situazione reddituale del cittadino. Considerato che il reddito costituisce, in genere, un dato variabile nel corso degli anni, l'inps per garantire la correttezza delle prestazioni erogate, effettua la verifica annuale di tali dati. Nello specifico, il modello Red riguarda chi percepisce 4 tipologie di indennità: - le pensioni integrate al minimo; - le maggiorazioni sugli assegni sociali; - i trattamenti di famiglia (erogati ad alcune categorie di pensionati); - le pensioni ai superstiti (reversibilità) che in parte non sono cumulabili con gli altri redditi del pensionato. Chi deve presentarlo Chi è titolare di una delle prestazioni elencate sopra, e probabilmente avrà ricevuto una lettera dall'inps con la richiesta di presentazione del modello reddituale. Va ricordato, però, che risulta esonerato dall'obbligo (anche se ha ricevuto la lettera) chiunque abbia già dichiarato tutti i redditi percepiti, presentando il modello 730 o Unico. Il Red va invece consegnato se si è esonerati dalla dichiarazione fiscale oppure se si è titolari di redditi esenti dall'irpef che non vanno indicati nel 730 o nel modello Unico ma che possono influire sull'importo della prestazione pensionistica. E' il caso degli interessi bancari, postali e dei titoli di stato oppure di altri redditi esenti come la pensione di invalidità civile e di guerra o i compensi o pensioni percepiti all'estero. Termini di presentazione Ogni anno l'inps mette a disposizione dei pensionati attraverso i servizi telematici o tramite lettera inviata ai pensionati la stringa che permette l acquisizione delle informazioni da parte degli intermediari abilitati. Ogni richiesta reca la data entro la quale deve essere restituita la dichiarazione per il 2014 la scadenza era fissata al 15 febbraio Perchè recarsi al Caf Confsal Il CAF CONFSAL, essendo un centro di assistenza fiscale autorizzato offre il servizio di presentazione del Red all'inps gratuitamente ma soprattutto nei nostri centri potrai trovare un valido aiuto nella compilazione dei Red, grazie ai nostri qualificati operatori. n Prestazioni assistenziali INPS Ogni anno l INPS invia a tutti gli interessati che percepiscono prestazioni assistenziali, una lettera in cui viene richiesto di aggiornare, per l anno di riferimento riportato nella comunicazione, le informazioni relative al soggiorno/residenza (anche per parte anno) all estero, ricovero in strutture sanitarie se collegato all handicap per cui si ha il riconoscimento dell invalidità e dati dell istituto scolastico frequentato, redditi di lavoro percepiti. La richiesta è diversa ed a seconda della prestazione assistenziale erogata e si distingue attraverso le sigle: ACCAS/PS Sono tenuti a presentare ogni anno il modulo ACCAS/PS (Accertamento Assegno Sociale / Pensione Sociale) i titolari di pensione sociale o assegno sociale. Con questo modello si andrà a dichiarare loro dimora o soggiorno all'estero e per i titolari di assegno sociale, anche l'eventuale stato di ricovero, anche gratuito, in una struttura e per quanto tempo. In particolare si fa presente che, per l'erogazione della prestazione, non rileverà la dimora all'estero per un numero di giorni cumulabili inferiori o uguali a 30 nell'arco di un anno solare. Nel caso in cui il soggetto sia stato ricoverato in un Istituto (pubblico/privato/in convenzione) con retta a carico del soggetto o dei sui familiari, occorrerà indicare l importo effettivamente versato. ICRIC Sono tenuti a presentare ogni anno il modulo ICRIC (Invalidità Civile Ricovero) gli invalidi civili titolari di indennità di accompagnamento o di indennità di frequenza. Con esso andranno dichiararti i periodi di ricovero in istituti pubblici o privati convenzionati e la frequenza istituti scolastici. In ogni caso il modello va sempre presentato. ICLAV Sono tenuti a presentare ogni anno il modulo 20

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