DIRITTO ED ECONOMIA DELL ASSICURAZIONE

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1 DIRITTO ED ECONOMIA DELL ASSICURAZIONE Anno LII Fasc Aldo Frignani - Pier Filippo Giuggioli - Andrea Zoppini - Giorgio Costantino - Massimo Scuffi - Paolo Virano CONVEGNO CLASS ACTION. «QUALI DIRITTI PER IL CONSUMATORE, QUALI DIFESE PER LE IMPRESE» Estratto Milano Giuffrè Editore

2 Convegno Class Action «Quali diritti per il consumatore, quali difese per le imprese» 15 aprile Milano L istituto della class action, contemplato dall articolo 140-bis del Codice del consumo, dopo alcuni rinvii, è entrato in vigore nell ordinamento giuridico italiano a far data dal 1 o gennaio La prima class action in Italia è stata intentata proprio agli inizi di gennaio dal Codacons contro due grandi banche per le nuove commissioni di massimo scoperto recentemente introdotte. La facoltà di esperire una class action (importante strumento a favore dei consumatori) merita una speciale attenzione da parte degli operatori economici e del mondo assicurativo in particolare. Nel convegno si approfondiranno le regole e i limiti di utilizzo di questa azione in modo da metterne in evidenza il perimetro e i rischi Diritto ed economia dell assicurazione

3 DIRITTO ED ECONOMIA DELL ASSICURAZIONE Pubblichiamo qui di seguito le relazioni al Convegno, alcune delle quali sono state aggiornate ed arricchite di note. 1110

4 Introduzione al tema. L azione di classe italiana. Luci e ombre di ALDO FRIGNANI * Ringrazio l IRSA per avere tempestivamente organizzato questo Convegno e per avermene affidato la cura. In via del tutto preliminare vorrei spiegare brevemente perche la class action (1) interessa direttamente il mondo assicurativo e lo (*) Prof. Avv. Aldo Frignani, Ordinario di diritto privato dell Unione europea, Facolta` di giurisprudenza Universita` di Torino e condirettore di questa Rivista, autore di Le class actions nel diritto statunitense: tentativi (non sempre riusciti) di trapianto in altri ordinamenti, in questa Rivista, 2009, pag. 5 e in Atti del XV Convegno di Alba 29 novembre 2008 su Responsabilita` delle imprese e interessi collettivi: in margine alle class actions, a cura dell Associazione Albese Studi di Diritto Commerciale, Roma, 2009, pag. 12 (in collaborazione con Virano P.), e di L azione di classe italiana. Effetti (e rimedi) nel rapporto tra banche e clienti, in Rassegna della Banca Regionale Europea, 2009, 28, pag. 40 (in collaborazione con Virano P.). (1) Per rendere piu` facile la comprensione dei lettori, trascriviamo qui di seguito il testo dell art. 140-bis: «1. I diritti individuali omogenei dei consumatori e degli utenti di cui al comma 2 sono tutelabili anche attraverso l azione di classe, secondo le previsioni del presente articolo. A tal fine ciascun componente della classe, anche mediante associazioni cui da` mandato o comitati cui partecipa, puo` agire per l accertamento della responsabilita` e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni. 2. L azione tutela: a) i diritti contrattuali di una pluralita` di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, inclusi i diritti relativi a contratti stipulati ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del codice civile; b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale; c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali. 3. I consumatori e utenti che intendono avvalersi della tutela di cui al presente articolo aderiscono all azione di classe, senza ministero di difensore. L adesione comporta rinuncia a ogni azione restitutoria o risarcitoria individuale fondata sul medesimo titolo, salvo quanto previsto dal comma 15. L atto di adesione, contenente, oltre all elezione di domicilio, l indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, e` depositato in cancelleria, anche tramite l attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti 1111

5 DIRITTO ED ECONOMIA DELL ASSICURAZIONE faro` con un esempio. Nel luglio 2000 l AGCM accerto` uno scambio di informazioni tra le imprese assicurative italiane che, a suo dire, sulla prescrizione ai sensi degli articoli 2943 e 2945 del codice civile decorrono dalla notificazione della domanda e, per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell atto di adesione. 4. La domanda e` proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della regione in cui ha sede l impresa, ma per la Valle d Aosta e` competente il tribunale di Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia e` competente il tribunale di Venezia, per le Marche, l Umbria, l Abruzzo e il Molise e` competente il tribunale di Roma e per la Basilicata e la Calabria e` competente il tribunale di Napoli. Il tribunale tratta la causa in composizione collegiale. 5. La domanda si propone con atto di citazione notificato anche all ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adı`to, il quale puo` intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilita`. 6. All esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull ammissibilita` della domanda, ma puo` sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere e` in corso un istruttoria davanti a un autorita` indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo. La domanda e` dichiarata inammissibile quando e` manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi ovvero quando il giudice non ravvisa l identita` dei diritti individuali tutelabili ai sensi del comma 2, nonche quando il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l interesse della classe. 7. L ordinanza che decide sulla ammissibilita` e` reclamabile davanti alla corte d appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione se anteriore. Sul reclamo la corte d appello decide con ordinanza in camera di consiglio non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso. Il reclamo dell ordinanza ammissiva non sospende il procedimento davanti al tribunale. 8. Con l ordinanza di inammissibilita`, il giudice regola le spese, anche ai sensi dell articolo 96 del codice di procedura civile, e ordina la piu` opportuna pubblicita` a cura e spese del soccombente. 9. Con l ordinanza con cui ammette l azione il tribunale fissa termini e modalita` della piu` opportuna pubblicita`, ai fini della tempestiva adesione degli appartenenti alla classe. L esecuzione della pubblicita` e` condizione di procedibilita` della domanda. Con la stessa ordinanza il tribunale: a) definisce i caratteri dei diritti individuali oggetto del giudizio, specificando i criteri in base ai quali i soggetti che chiedono di aderire sono inclusi nella classe o devono ritenersi esclusi dall azione; b) fissa un termine perentorio, non superiore a centoventi giorni dalla scadenza di quello per l esecuzione della pubblicita`, entro il quale gli atti di adesione, anche a mezzo dell attore, sono depositati in cancelleria. Copia dell ordinanza e` trasmessa, a cura della cancelleria, al Ministero dello sviluppo economico che ne cura ulteriori forme di pubblicita`, anche mediante la pubblicazione sul relativo sito internet. 10. E` escluso l intervento di terzi ai sensi dell articolo 105 del codice di procedura civile. 11. Con l ordinanza con cui ammette l azione il tribunale determina altresı` il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l equa, efficace e sollecita gestione del processo. Con la stessa o con successiva ordinanza, modificabile o revocabile in ogni tempo, il tribunale prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti; onera le parti della pubblicita` ritenuta necessaria a tutela degli aderenti; regola nel modo che ritiene piu` opportuno l istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni formalita` non essenziale al contraddittorio. 12. Se accoglie la domanda, il tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida, ai sensi dell articolo 1226 del codice civile, le somme definitive dovute a coloro che hanno aderito all azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. In caso di accoglimento di un azione di classe proposta nei confronti di gestori di servizi pubblici o di 1112

6 DIBATTITI aveva provocato un aumento dei premi pagati per le polizze R.C. auto. Immediatamente dopo gli assicurati, ciascuno per conto proprio, cominciarono a pretendere dalla compagnie di assicurazione la restituzione di una parte del premio pagato, nella misura del 20% circa dello stesso, posto che in una (infelice) affermazione della decisione dell AGCM si diceva che i premi in Italia erano piu` alti di quelli in Francia di circa il 20%. Furono presentate ai giudici di pace oltre richieste per un valore medio che si aggirava sui 130 euro ciascuna. A distanza di 10 anni alcune di queste cause sono ancora pendenti davanti ai giudici di merito o della Cassazione con gli esiti piu` disparati. Ebbene, se ci fosse stato all epoca l art. 140-bis la controversia si sarebbe chiusa in un colpo solo. Invece cio` è servito a foraggiare qualche migliaio di avvocati (per un risarcimento della entita` cosı` bassa, gli onorari ed i diritti, solo per il primo grado, liquidati dai giudici, oscillavano fra i 600 e i 900 euro), a far lievitare in modo spaventoso le spese di difesa delle compagnie (non potendo le stesse offrire in generale delle transazioni perché si sarebbero viste presentare richieste da tutti gli assicurati: le polizze R.C. auto in Italia essendo oltre 45 milioni), spese che necessariamente sono andate a gravare sulle polizze successive. pubblica utilita`, il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e dei consumatori danneggiati nelle relative carte dei servizi eventualmente emanate. La sentenza diviene esecutiva decorsi centottanta giorni dalla pubblicazione. I pagamenti delle somme dovute effettuati durante tale periodo sono esenti da ogni diritto e incremento, anche per gli accessori di legge maturati dopo la pubblicazione della sentenza. 13. La corte d appello, richiesta dei provvedimenti di cui all articolo 283 del codice di procedura civile, tiene altresı` conto dell entita` complessiva della somma gravante sul debitore, del numero dei creditori, nonche delle connesse difficolta` di ripetizione in caso di accoglimento del gravame. La corte puo` comunque disporre che, fino al passaggio in giudicato della sentenza, la somma complessivamente dovuta dal debitore sia depositata e resti vincolata nelle forme ritenute piu` opportune. 14. La sentenza che definisce il giudizio fa stato anche nei confronti degli aderenti. E` fatta salva l azione individuale dei soggetti che non aderiscono all azione collettiva. Non sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine per l adesione assegnato dal giudice ai sensi del comma 9. Quelle proposte entro detto termine sono riunite d ufficio se pendenti davanti allo stesso tribunale; altrimenti il giudice successivamente adı`to ordina la cancellazione della causa dal ruolo, assegnando un termine perentorio non superiore a sessanta giorni per la riassunzione davanti al primo giudice. 15. Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito. Gli stessi diritti sono fatti salvi anche nei casi di estinzione del giudizio o di chiusura anticipata del processo». 1113

7 DIRITTO ED ECONOMIA DELL ASSICURAZIONE Quanto sopra è la prova dell interesse del mondo assicurativo a conoscere bene il meccanismo posto in essere dall art. 140-bis, con l augurio del suo miglior funzionamento. I Conosciamo tutti l iter tortuoso che ha portato alla formulazione attuale dell art. 140-bis (a cominciare dalla sua prima approvazione rocambolesca) e gli sforzi che sono stati compiuti dal legislatore per raddrizzare e migliorare un istituto che era entrato nel nostro ordinamento in modo surrettizio e senza adeguata riflessione e dibattito che esaminasse attentamente i precedenti stranieri che proclamava di voler imitare introducendoli da noi. Vorrei dunque dedicare questa introduzione ad illustrare cio` che di storto (nell originale testo) è stato raddrizzato, come pure alcune criticità ancora presenti. 1. L attuale art. 140-bis è un azione che aggrega piu` azioni individuali; è un azione unica chiamata «azione di classe». Dunque non è piu` un azione «collettiva» (come la chiamava la rubrica del testo precedente) sulla falsariga di quanto a noi gia` noto, azione che spettava all ente esponenziale per la tutela di un interesse collettivo e non individuale (tema sul quale vi intratterra` il prof. Costantino). Il raggruppamento di diverse azioni individuali in una sola produrra` svariati vantaggi a) In primo luogo avra` una utilità anche per le imprese perche (i) diminuirà le spese; (ii) diminuira` l incertezza sull esito, evitando soluzioni disparate e contraddittorie allo identico problema di diritto; (iii) definira` una volta per tutte ed in tempi piu` rapidi la controversia; (iv) diminuirà gli abusi che la «casta» degli avvocati ha compiuto in passato soprattutto in certe zone d Italia. b) In secondo luogo anche i danneggiati ne trarranno vantaggio, in quanto l azione di classe non piu` collettiva consente ai consumatori una scelta fra quella individuale (tradizionale) e la nuova, mediante il meccanismo dell opt-in. 2. È stata chiarita l irretroattivita` dell azione. Sotto il testo precedente i giuristi si erano divisi sul punto, non essendo del tutto scongiurato il pericolo che la retroattivita` consentisse di agire con- 1114

8 DIBATTITI tro illeciti passati, andando a ritroso fino alla prescrizione dell azione. Ora le azioni di classe potranno essere esperite a partire dal 1 o gennaio 2010, ma solo per gli illeciti compiuti dopo il 15 agosto La giustificazione di questa scelta sta in cio` che la legge non crea un diritto sostanziale nuovo, ma è uno strumento processuale nuovo che si aggiunge ai rimedi classici, per far valere un diritto che già esisteva in precedenza, dunque è logico aver respinto la retroattivita`. 3. Il rimedio si compone di un giudizio unico, nel senso che con un unica sentenza di condanna, il giudice liquida (ai sensi del comma 12) le somme definitive dovute a coloro che hanno promosso e aderito all azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione di dette somme. Nella formulazione precedente invece erano previsti due giudizi: nel primo si accertava l illiceita` e il diritto in capo all ente esponenziale (giudizio di accertamento), mentre nel secondo si doveva determinare se ed in che misura esso produceva effetti in capo al singolo danneggiato (giudizio di condanna). 4. La nuova formulazione mette al bando la possibilita` di «ripetere» o reiterare l azione per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa dopo la scadenza del termine fissato dal giudice nell ordinanza per l adesione dei singoli all azione. Cio` non toglie che coloro che non vi hanno aderito (o non sono stati ammessi con l ordinanza di cui al comma 9) potranno sempre esercitare l azione ordinaria e secondo il rito ordinario. Anche per approfondire questo punto rimando alla relazione Costantino. 5. Il comma 9, lettera b), pone un termine per le adesioni e cioe` al massimo 120 giorni dalla scadenza della data fissata per la pubblicità dell ordinanza di ammissione dell azione. L ordinanza (di cui ci parlera` il prof. Costantino) e` quella che, nell ammettere l azione di classe, stabilisce, fra l altro, le modalita` della piu` opportuna pubblicita`, affinché tutti quelli che ritengono di appartenere a quella categoria possano decidere se aderirvi o meno. Si ricordera` che nel testo originario l adesione era possibile fino all udienza di precisazione delle conclusioni in appello, cio` che dava luogo ad una serie di inconvenienti da tutti riconosciuti. Ora abbiamo dunque un termine unico di quattro mesi per dare l adesione: chi non 1115

9 DIRITTO ED ECONOMIA DELL ASSICURAZIONE vuole è liberissimo di non aderire, non perdendo comunque il suo diritto che potrà far valere secondo le regole ordinarie dell azione. La modifica e` sicuramente un fatto positivo. 6. È stato potenziato il filtro per l ammissibilita` dell azione, cosı` anticipando la soluzione di alcuni dubbi preliminari che nel vecchio testo erano rimandati alla sentenza finale, con evidente diseconomia del processo. La meritevolezza dell azione è scrutinata sia sotto il profilo soggettivo che quello oggettivo. Dispone il comma 6 che in tale sede il giudice e` chiamato a stabilire: i) se chi propone la domanda sia in grado di curare adeguatamente l interesse della classe; ii) se i diritti individuali tutelabili quali descritti dal comma 2 siano identici; iii) se sussista conflitto di interessi in capo al proponente; iv) se la domanda sia manifestamente infondata. La necessità di chiudere la porta in faccia alle azioni pretestuose è stata piu` volte oggetto di un non sopito dibattito nell ordinamento americano (2) e ci pare giusto che il giudice, seppure con una decisione prima facie, sgombri il campo. Il secondo scrutinio preliminare riguarda eventuali conflitti di interesse, tema anch esso noto al diritto americano. Anche da noi non e` irrealistico pensare che possano ipotizzarsi conflitti di interessi di qualche membro della classe e la classe nel suo insieme, oppure degli avvocati dei ricorrenti con la classe. Altro criterio di selezione e` quello della identità dei diritti individuali tutelabili (sul punto sentiremo la relazione del prof. Zoppini). 7. Altra novita` importante riguarda la concentrazione delle azioni di classe presso poche sedi giudiziarie (mentre nessuna selezione era prevista al comma 1 del testo originario). Le cause vanno introdotte davanti ai tribunali dei capoluoghi delle Regioni ed alcune Regioni ne raggruppano altre. La misura e` volta a creare dei giudici specializzati e si inserisce in un trend comune a livello europeo, per le questioni di diritto e di fatto che sono coinvolte (in sostanza sono 11 i tribunali competenti invece dei circa 130 attuali). (2) Per maggiori informazioni ed approfondimenti sia consentito il rinvio al nostro Le class actions nel diritto statunitense: tentativi (non sempre riusciti) di trapianto in altri ordinamenti, inquestarivista, 2009, pag. 5 e in Atti delxvconvegnodialba29novembre 2008 su Responsabilita` delle imprese e interessi collettivi: in margine alle class actions, a cura dell Associazione Albese Studi di Diritto Commerciale, Roma, 2009, pag. 12 (in collaborazione con Virano P.). 1116

10 DIBATTITI 8. Una grande novita` e` quella contenuta nel comma 11 che concerne i poteri del giudice di gestire il processo. E` a tutti noto che, secondo le norme del nostro codice di procedura civile, il giudice ha le mani abbastanza legate: ha sı` il potere di fissare la data delle udienze, di ammettere le prove e poco piu`, ma i grandi poteri rimangono ancora in capo alle parti (ed ai loro avvocati). Invece nella norma in commento il giudice «determina... il corso della procedura assicurando, nel rispetto del contraddittorio, l equa, efficace e sollecita gestione del processo... prescrive le misure atte a evitare indebite ripetizioni o complicazioni nella presentazione di prove o argomenti... regola nel modo che ritiene piu` opportuno l istruzione probatoria e disciplina ogni altra questione di rito, omessa ogni altra formalita` non essenziale al contraddittorio». Sono parole nuove e rivoluzionarie per la nostra procedura civile, ma familiari ad un giudice americano. È solo da auspicare che ne facciano buon uso e che anche gli avvocati non lo trascinino nel gorgo delle formalita`,dove purtroppo annegano gran parte delle cause civili. Veniamo ora ad alcuni aspetti che ancora presentano delle criticità. 9. Il primo riguarda le transazioni; secondo il comma 15 «Le rinunce e le transazioni intervenute tra le parti non pregiudicano i diritti degli aderenti che non vi hanno espressamente consentito». È una norma monca che rischia di svirilire la transazione. Mi spiego. È noto che nei Paesi di lunga tradizione delle class actions (ed in particolare negli USA) il maggior numero di esse viene chiuso con delle transazioni prima che intervenga la sentenza, ma ivi la transazione chiude tutto, qui no. Non si è trovato l accordo sull erga omnes. Il prof. Zoppini ci dira` probabilmente perché non si è trovato l accordo. Nessuno pretendeva che ci fosse l unanimita`, impossibile da raggiungere e percio` facile strumento di ricatto, ma il fatto che essa non vincoli se non coloro che vi hanno «espressamente aderito» renderà le transazioni piu` difficili da raggiungere e comunque meno appetibili per l impresa. Qui la divaricazione dal modello americano, cui i legislatori dicono piu` volte di volersi ispirare, è massima. È infatti a tutti noto che negli Stati Uniti secondo la famosa «rule 23» il giudice non puo` imporre la transazione, ma puo` indicarne i parametri e prima che essa diventi efficace deve essere approvata dallo stesso e una volta approvata e` efficace nei confronti di tutti, eccetto coloro che in una fase anteriore della pro- 1117

11 DIRITTO ED ECONOMIA DELL ASSICURAZIONE cedura abbiano fatto l opt-out. I motivi che spingono l impresa a cercare una transazione che eviti una sentenza sono molto evidenti e percio` il suo bargaining power è ridotto, in particolare di fronte a degli avvocati che possono abusarne e che sono in conflitto di interessi non apparenti. I dissenzienti potranno continuare l azione di classe cui avevano aderito oppure rivivranno per loro le azioni individuali, cui avevano prima rinunciato con l adesione? Per la figura processuale adottata (gli aderenti non sono parte sostanziale di questo processo) non sembra possibile la prima soluzione; ma se è corretta la seconda si rischia di distruggere il bel giocattolo della class action all italiana. Ai nostri relatori il compito di approfondire questo problema. 10. I diritti da far valere tramite l azione di classe. L elenco delle categorie di diritti tutelati da questa azione è abbastanza classico, essendo tutti caratterizzati dalla serialita` e dalla plurioffensivita` : illeciti contrattuali, product liability, pratiche commerciali scorrette, violazioni delle norme sulla concorrenza. Mancano all appello i danni ambientali ed i proff. Zoppini o Giuggioli spiegheranno perche non sono stati inseriti. Spetterà invece ai giudici dettare linee interpretative uniformi per individuare l identita` dei diritti fatti valere. Il legislatore usa per tre volte l aggettivo «identico» (di cui due riferite ai «diritti» ed una alla «situazione»), per una volta il nome astratto «identita`», ma un altra volta parla di diritti «omogenei». Forse il concetto e` il medesimo, ma bisognera` essere molto precisi, perche si tratta di «costruire» la classe, che e` presupposto dell azione. 11. Un altro punto concerne la liquidazione dovuta agli aderenti. Il comma 12 si limita ad ordinare al giudice di indicare le «somme definitive» spettanti ad ognuno oppure di «stabilire il criterio omogeneo di calcolo» Questo criterio «omogeneo» per poter rispondere allo scopo di evitare un secondo giudizio sul quantum dovrebbe essere tale da consentire che la liquidazione avvenga con la semplice operazione di moltiplicazione della unità per le quantita`. 12. Per la sospensione dell esecutivita` con l appello, il nuovo art. 140-bis specifica opportunamente i criteri gia` presenti nell art. 283 del c.p.c. (degno di nota è la «difficolta` di ripetizione» delle 1118

12 DIBATTITI somme pagate), equilibrati dalla possibilità del giudice di ordinare il «deposito e il vincolo» delle somme (cio` che costituisce una grande sicurezza per gli aderenti vittoriosi). Rimane una domanda: sara` possibile la cauzione nella forma di una fideiussione, come nel c.p.c.? La lettera della legge induce alla risposta negativa, ma allora il peso per l impresa puo` essere assai oneroso dal punto di vista finanziario. 13. Un ultimo punto riguarda le spese, la disciplina delle quali è lacunosa, limitandosi il legislatore a richiamarsi «anche» all art. 96 c.p.c. in caso di ordinanza di inammissibilita`. Bastera` questo per evitare il rischio delle azioni di classe solo pretestuose o strumentali? Ne dubitiamo; il legislatore italiano continua ad essere refrattario alla regola «looser pays» ed il giudice continuera` a compensare le spese senza «indicare esplicitamente nella motivazione... le gravi ed eccezionali ragioni», cui l art. 92 c.p.c. condiziona la compensazione. Su questi spunti e su tanti altri temi lascio ora la parola ai nostri relatori, tutti grandi specialisti della materia. 1119

13 I soggetti tutelati e le loro associazioni di PIER FILIPPO GIUGGIOLI * Ringrazio l IRSA e Aldo Frignani per il cortese invito. La mia relazione prende le mosse da una osservazione: l azione di classe, disciplinata dall art. 140-bis del Codice del consumo, è diversa dall azione collettiva. Tale diversità riguarda essenzialmente la legittimazione ad agire. L azione di classe, strumento processuale di origine angloamericana, prevede la legittimazione del singolo membro della classe che fa valere i diritti di tutti coloro che sono accomunati da medesima posizione, dimensione, status o condizione. Diversamente, l azione collettiva (o associativa), tipica dell esperienza francese, e` caratterizzata dalla legittimazione esclusiva dell associazione, la quale è portatrice di un interesse diverso rispetto a quello dei singoli membri, interesse che viene definito «super individuale». Ora, nell affrontare il tema della tutela non individuale, mi pare che il nostro legislatore abbia assunto un atteggiamento non lineare. Mi spiego. Sebbene il modello francese costituisca il riferimento per l art sexies, c.c., per l art. 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, e per la prima versione dell art. 140-bis, Cod. cons. (ove la legittimazione viene riservata alle associazioni di cui all art. 139 e ad associazioni e comitati che siano adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi), il legislatore del 2009 impone un radicale cambiamento di rotta. L attuale art. 140-bis, Cod. cons., importando la soluzione (*) Associato di diritto privato comparato, Facolta` di Scienze Politiche, Universita` di Milano, autore di Class action e azione di gruppo, Cedam, Padova, 2006 e di La nuova azione collettiva risarcitoria. Le c.d. class action italiane, Cedam, Padova,

14 DIBATTITI americana, assegna la legittimazione ad agire a ciascun componente della classe. E` tuttavia da notare che la disposizione prosegue prevedendo che il medesimo componente puo` agire anche dando mandato ad associazioni o per il tramite di comitati cui partecipa. Ecco dunque in cosa consiste l atteggiamento non lineare del legislatore: prima si adagia sul modello francese, poi si orienta su quello americano, ma senza coraggio, cioè lasciando aperta la possibilita` dell azione da parte delle associazioni dei consumatori, in qualita` di mandatarie. La posizione assunta da ultimo dal legilsatore municipale pone alcuni interrogativi. Come noto, tra le finalita` dell azione di classe oltre a quella classica di deterrenza vi è anche quella di favorire l attuazione della garanzia di accesso alla giustizia a parita` di condizioni e di opportunità dei contendenti, riducendo le classiche asimmetrie di investimenti proprie dei contenziosi seriali, cioe` dei conflitti tra «parti occasionali», coloro che solo occasionalmente ricorrono alle corti di giustizia, e «parti abituali», coloro che, in un determinato periodo di tempo, sono impegnate in molte controversie tra loro simili. È dato recetto che le «parti abituali» oltre a poter utilizzare sia il lavoro preparatorio svolto per la prima difesa per tutte le cause successive sia avvocati che, per il rapporto di collaborazione continuativa, acquisicono una forte specializzazione amministrano i singoli processi per raccogliere precedenti favorevoli, la cui accumulazione puo` risultare utile anche nei sistemi ove il precedente ha meramente efficacia persuasiva. In questa prospettiva, le «parti abituali», oltre ad utlizzare gli strumenti processuali per accelerare giudizi con probabile esito positivo e rallentare quelli con probabile esito negativo, sono portati ad investire in ciascuna singola lite in modo tale da rendere l accesso alla giustizia della «parte occasionale» piu` costoso del valore della sua pretesa. Orbene, si ritiene che la possibilita` di dare corso ad una azione di classe consenta di rimuovere taluni dei tipici vantaggi della «parte abituale»: per un verso, la prospettiva di lucrare consistenti onorari, a seguito dell accorpamento processuale di tutte le pretese delle «parti occasionali» e all adozione del contingency fee (noi diremmo: del patto di quota lite) quale modalità di determinazione degli onorari, rende altamente appetibile la difesa della classe da parte di avvocati specializzati, i quali sono portati ad investirvi di massima i medesimi mezzi ed energie dei professionisti delle «parti abituali»; per 1121

15 DIRITTO ED ECONOMIA DELL ASSICURAZIONE altro verso, si sottrae a queste ultime la possibilità di accumulare precedenti favorevoli e si stimola la loro attitudine a transigere la lite. È ora da verificare se la finalita` illustrata sia perseguibile anche con lo strumento dell azione collettiva, cioe` in definitiva se l associazione sia portata ad investire nella lite piu` del litigante abituale; il punto riguarda dunque gli incentivi che i legittimati all azione possono avere a promuovere l eventuale giudizio. Due le considerazioni. Per un verso, mentre nell azione di classe i rischi, anche economici, sono di regola sostanzialmente assunti, non dal rappresentante della classe, bensı` dall avvocato (anche di prestigio) che viene allettato dagli elevati compensi percepibili in caso di vittoria, nell azione collettiva l incentivo per il professionista forense risulta assente in quanto non opera il meccanismo aggregativo. Per altro verso, dato che l associazione che intenda promuovere l azione collettiva è tendenzialmente tenuta ad assumersi i rischi della lite, la medesima riterra` conveniente la lite qualora cio` le garantisca ampia visibilita`, in ragione dei probabili ritorni in termini di consenso e adesioni, mentre anche in presenza di vicende giudiziali di apparente scontato esito favorevole sarebbe restia ad investirvi in difetto di appaganti riscontri mediatici. Il diverso atteggiamento del legittimato attivo nell ambito dell azione collettiva e di classe ha inevitabilmente ricadute anche sulle difese: nella prima, queste ultime vengono predisposte al fine di perseguire l obiettivo di massimizzare i benefici economici della classe in quanto indirettamente (e segnatamente in via percentuale) sono anche dell avvocato; nelle seconde, le difese sono naturalmente orientate anche a garantire all associazione la necessaria visibilita`, cosı` ad esempio potendo sacrificare la bontà in favore della celerità. In definitiva, dunque, a mio avviso, l azione collettiva non e` strumento idoneo a perseguire adeguatamente l illustrato obiettivo di ridurre le asimmetrie di investimenti nell ambito del contenzioso seriale. Di tale tendenziale inidoneita` pare avvedersi anche il legislatore municipale; invero, sebbene ibridamente affianchi alla legittimazione del membro della classe, secondo il modello americano, l espressa possibilita` per il medesimo di dare mandato ad associazioni, si premura di specificare che l azione è da considerarsi inammissibile qualora il proponente non appaia in grado di curare ade- 1122

16 DIBATTITI guatamente l interesse della classe e qualora sussista un conflitto di interesse. Orbene, seppure alla luce dell esperienza americana (ove l assenza di «conflict of interest» è solo uno dei profili dell ampio requisito della «adequacy of representation») la duplicazione dei concetti operata in Italia possa apparire una semplice non meditata ripetizione, l emersione autonoma del conflitto di interessi, rispetto al criterio dell adeguatezza della cura degli interessi della classe, costituisce, in verità, il portato delle considerazioni ora svolte circa il diverso atteggiarsi dell azione collettiva rispetto a quella di classe. In altri termini, considerato che l interesse di cui e` portatore il membro della classe, compreso dunque il proponente, e` diverso da quello di cui è portatore l ente esponenziale, e considerato, altresı`, che la nuova norma consente espressamente al componente la classe di dare mandato per promuovere l azione ad una associazione, e` comprensibile la volonta` del legislatore di valorizzare in modo autonomo il citato requisito, imponendo cosı` al giudice una valutazione rigorosa circa il fatto che il conferimento del mandato all associazione non pregiudichi gli interessi degli unici ed effettivi destinatari della tutela di classe: i consumatori e gli utenti. Come osservato, l interesse di questi ultimi e` quello di ottenere grazie a difese adeguate e vigorose una pronuncia (o tutt al piu` una transazione) che assicuri nel modo piu` soddisfacente le loro pretese economiche. Di contro, l interesse dell associazione (soprattutto di quelle dei consumatori che a differenza dei sindacati «rappresentano» gruppi non coesi) e` di regola legato ai possibili ritorni che l azione garantisce in termini di consenso e di adesioni (ed e` per tale ragione che oltreoceano alle associazioni non e` consentito promuovere class actions). Pertanto, qualora fosse l associazione dei consumatori ad avere ricevuto mandato per promuovere l azione di classe, il giudice è tenuto a verificare con estrema attenzione che l interesse di quest ultima (alla visibilità) non confligga con quello (prettamente economico e dunque stettamente legato all esito della lite) dei consumatori. Nel concludere il mio intervento, intendo cogliere alcuni degli spunti di Aldo Frignani in ordine all interpretazione della nuova disposizione in tema di azione di classe. La medesima si riferisce espressamente a consumatori e utenti e dunque, diversamente da quanto avviene oltreoceano, in alcuni ambiti detta azione non e` esercitabile; ad esempio, non ritengo 1123

17 DIRITTO ED ECONOMIA DELL ASSICURAZIONE siano riconducibili alla categoria di consumatori e utenti i lavoratori, con conseguente inutilizzabilita` di detto strumento processuale per le controversie (ben note negli Stati Uniti) aventi ad oggetto i danni derivanti dall esposizione all amianto. Analogamente, in merito ai cd. danni ambientali, dubito che si possa immaginare un azione di classe sul punto, in quanto non ritengo sia agevole ricondurre i fruitori dell ambiente, e dunque i singoli cittadini, alla figura dei consumatori e utenti. Altro spunto di Aldo Frignani riguarda il trattamento del risparmiatore. A mio avviso, l azione di classe e` senz altro esperibile nei confronti dell intermediario finanziario; la presenza di un contratto riconduce la fattispecie alla lettera a) del secondo comma dell art. 140-bis. Diversa è invece la situazione qualora il risparmiatore intenda agire nei confronti dell emittente sulla base della sua qualita` di socio. Sebbene la questione sia dibattuta, ritengo che l applicazione rigorosa della norma, che richiama la definizione di consumatori e utenti di cui all art. 3 del Codice del consumo, lasci pochi margini all utilizzo dell azione di classe. 1124

18 Alcune brevi riflessioni sulla riforma della disciplina in materia di «azione di classe» di ANDREA ZOPPINI * 1. Queste pagine intendono offrire alcune valutazioni di carattere generale in merito alla disciplina dell azione «di classe» che, in attesa di precedenti giurisprudenziali che possano orientare le riflessioni dell interprete, necessita ancora di essere approfondita in molti suoi aspetti. Si tratta, come noto, di uno strumento dedicato a soggetti «deboli», che non avrebbero interesse o capacita` ad agire in via giudiziale per tutelare i loro diritti contrattuali, su materie peraltro complesse come quelle che caratterizzano il rapporto tra consumatori, le imprese della distribuzione commerciale e/o i produttori ovvero quelle che riguardano i rapporti concorrenziali e le pratiche commerciali scorrette. Pur prescindendo da un dettagliato excursus delle diverse versioni in cui è stata emanata la disciplina, non e` senza significato constatare che, nel passaggio dal Governo Prodi al Governo Berlusconi, l azione collettiva ha cambiato nome, passando da «azione collettiva risarcitoria» ad «azione di classe». Al di la` della modifica semantica riconducibile forse al tentativo di traduzione dell espressione anglofona «class action» è possibile individuare una rilevante differenza tra il primo e il secondo modello. Infatti, l originaria formulazione dell art. 140-bis Cod. consumo traeva origine dal disegno di legge di accompagnamento al d.l. Bersani sulla tutela del cittadino consumatore e, raccogliendo elaborazioni ancora precedenti, prevedeva un modello di azione ri- (*) Ordinario di diritto privato comparato, Facolta` di Giurisprudenza, Universita` di Roma Tre, autore di Funzioni del diritto privato e tecniche di regolazione del mercato, Bologna, 2009 (in collaborazione con Maugeri M.). 1125

19 DIRITTO ED ECONOMIA DELL ASSICURAZIONE sarcitoria in cui, nella sostanza, l associazione dei consumatori, esponenziale degli interessi collettivi, era l unico soggetto legittimato ad agire. Al contrario, nel modello oggi in vigore di taglio piu` individualista e piu` coerente, forse, con il modello anglosassone l azione puo` essere proposta da qualsiasi soggetto danneggiato. La disciplina non esclude che questo soggetto possa essere eventualmente rappresentato anche da un associazione di consumatori, ma,difatto,èil danneggiato stesso che agisce a tutela di un interesse proprio. Solo quando l azione abbia superato il vaglio di ammissibilità del giudice, ad essa possono aderire tutti i soggetti che abbiano subito un analogo danno come conseguenza del medesimo illecito. Cio` dimostra che espressioni quali «azione collettiva risarcitoria», «azione di classe» o «class action», sebbene tendenzialmente utilizzate in modo promiscuo, nel breve spazio degli ultimi tre anni sono state invece applicate per fare riferimento a modelli di organizzazione tra loro non equiparabili. Per inquadrare il fenomeno, vorrei allora provare a rispondere ad alcune domande. In particolare mi concentro su tre problemi di fondo. Il primo riguarda l obiettivo che il legislatore ha inteso perseguire nell introdurre questo tipo di azione. La seconda riflessione che vorrei porre concerne le caratteristiche, a mio avviso molto importanti, che distinguono lo strumento dell azione di classe da un ordinaria azione giudiziale. Infine, il terzo profilo su cui mi vorrei intrattenere riguarda l estensione oggettiva dell azione di classe. Come e` noto, infatti, nel vecchio testo dell art. 140-bis, riformato ancor prima di entrare in vigore, l ambito delle situazioni giuridiche soggettive tutelabili era tendenzialmente molto ampio; al contrario, il nuovo testo opta per una tipizzazione delle fattispecie che possono giustificare un azione di classe. 2. Muovendo dal fondamento dell azione collettiva, cio` che il legislatore ha voluto risolvere e` in primis un problema di asimmetria nel rapporto tra grande impresa, in particolare quella che opera nel mass market, e singolo consumatore. Asimmetria che, come e` noto, si riflette nella capacita` della grande impresa di imporre condizioni contrattuali e che, inevitabilmente, finisce per riverberarsi 1126

20 DIBATTITI anche sul piano del contenzioso. Il tema concerne quindi le prospettive di tutela rispetto ai microilleciti che originano dalle attivita` di consumo. Il consumatore non ha un significativo interesse ad agire quando subisce un illecito quantificabile in poche decine di euro; viceversa, le imprese spesso lucrano in maniera significativa sulla razionale scelta dei danneggiati di rimanere apatici di fronte ad un danno «modesto». Si comprende agevolmente, quindi, come un azione di classe abbia una finalità che trascende l interesse specifico del singolo a ottenere il risarcimento danno. L altro obiettivo fondamentale dell azione collettiva risarcitoria è quello di risolvere problemi di razionalizzazione del contenzioso collettivo. Si pensi, esemplificativamente, al black out che colpì la rete elettrica nazionale nel 2003: ebbene, quella vicenda è per certi aspetti emblematica, perche l ENEL si è trovata a dover versare, per onorari e spese di giustizia, somme molto piu` elevate di quelle che avrebbe corrisposto se avesse semplicemente riconosciuto quanto veniva chiesto dai cittadini ai giudici di pace. Razionalizzare il contenzioso collettivo significa quindi poter risolvere, con una sola causa, una pluralita` di contenziosi che altrimenti si aprirebbero simultaneamente nelle corti di giustizia italiane. Un ultimo aspetto riguarda, naturalmente, il rapporto dell azione di classe con le istanze della regolazione pubblica. Volendo proporre una riflessione di sintesi sulla funzione di un azione collettiva risarcitoria, sembra allora possibile inquadrarla come uno strumento di pressione sull impresa, attuato attraverso la predisposizione di meccanismi volti a rendere concretamente «giustiziabili» diritti che altrimenti rimarrebbero inerti. Quanto detto e`, a mio parere, un punto che deve richiamare l attenzione delle imprese, che per effetto di tale strumento si trovano evidentemente a fare i conti con un livello di contenzioso che prima avrebbero probabilmente considerato «immaterial», non rilevante. Esemplificativamente, nessuna impresa poteva in passato prevedere di poter essere effettivamente convenuta in giudizio per i pochi euro che, magari per sbaglio, venivano addebitati in un estratto conto. 3. Il secondo punto su cui mi pare opportuno richiamare l attenzione concerne la differenza intercorrente tra un azione ordinaria e un azione di classe. 1127

21 DIRITTO ED ECONOMIA DELL ASSICURAZIONE In un azione ordinaria i diritti in gioco sono essenzialmente quelli delle parti in causa; l attore assume di aver subito un danno, il convenuto si difende spiegando le proprie eccezioni e difese. Al contrario, un azione di classe una volta ritenuta ammissibile dal giudice e adeguatamente pubblicizzata crea un generalizzato affidamento in tutti i soggetti che hanno (o che ritengono di aver) subito il medesimo illecito. In sostanza, attraverso questo meccanismo processuale vengono tutelati anche i diritti di quei consumatori e utenti che, aderendo senza ministero di difensore, potranno comunque utilizzare a proprio favore la sentenza emessa dal giudice. L azione collettiva non incide quindi esclusivamente sugli interessi individuali dei soggetti che instaurano il giudizio, o che vi sono convenuti, ma anche su quelli di un insieme (rectius: di una classe) di persone che, in quanto assumono di aver subito il medesimo danno, possono beneficiare dell azione medesima. Si possono quindi comprendere alcuni corollari di sicura rilevanza, tra i quali segnalo la previsione concernente l intervento del pubblico ministero, evidentemente chiamato a vagliare, secondo i principi dettati dall art. 140-bis Cod. consumo, l idoneita` del soggetto a promuovere l azione e l assenza di conflitti di interesse. Tutti profili, questi, che in un azione normale non rilevano affatto. Alla luce di queste considerazioni, ritengo allora che sia stata una scelta saggia quella di aver concentrato in pochi tribunali italiani la competenza a valutare le azioni collettive. La specializzazione dei giudici sara` un elemento fondamentale, non tanto per evitare che le azioni collettive abbiano successo, ma per conseguire esattamente il contrario e cioè che abbiano successo solo quando le relative cause siano veramente fondate e ci siano sufficienti ragioni di accoglimento. 4. Da ultimo, vorrei concentrarmi sulla tipizzazione delle fattispecie di illecito a fronte delle quali l azione di classe puo` essere promossa. In particolare, ai sensi del comma 2 dell art. 140-bis Cod. consumo, l azione tutela: (a) i diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano nei confronti di una stessa impresa in una situazione identica; (b) i diritti identici spettanti ai consumatori finali di un determinato prodotto nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale; (c) i diritti identici al ristoro del pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali. 1128

22 DIBATTITI Il problema con cui l interprete si deve confrontare è quello di comprendere se, e in quale misura, queste ipotesi identifichino fattispecie tassative volte ad autorizzare l azione. E` chiaro che in questa fase, in assenza di pronunce giudiziali, e` difficile fare pronostici; credo tuttavia che anche con riguardo a tale questione sia necessario ricordare che, per le ragioni che ho prima illustrato, l azione di classe è qualcosa di diverso da un azione ordinaria. In particolare, l azione di classe non puo` essere interpretata come espressione dell inviolabile diritto di agire in giudizio di cui all art. 24 Cost., rappresentando invece uno strumento straordinario, fondato su una logica autonoma in base alla quale chi aderisce all azione, pur non essendo attore, puo` beneficiare degli effetti di una sentenza pronunciata nei confronti del convenuto. Ebbene, se è vero che l azione di classe e` qualcosa di profondamente diverso da un azione ordinaria, questo implica che spetta esclusivamente al legislatore stabilire quali sono le situazioni giuridiche soggettive per le quali è possibile agire attraverso questo strumento processuale. In altre parole, la scelta di quali siano le situazioni da tutelare non è rimessa all interprete e la tipizzazione delle fattispecie, a mio parere, non puo` essere oggetto di interpretazione estensivo-analogica. Una simile tesi, a ben vedere, puo` apparire alle imprese come piu` tranquillizzante per cio` che concerne ipotesi che riguardano i contratti di massa conclusi ai sensi degli artt e 1342 c.c. o i danni da prodotto. Viceversa, residua uno spazio di possibile apertura interpretativa delle fattispecie in relazione alle pratiche commerciali scorrette, definite attraverso una clausola generale che individua un mero comportamento lesivo dei diritti dei consumatori. 1129

23 L azione di classe ai sensi dell art. 140-bis del Codice del consumo. La sentenza di accoglimento. Il giudizio preventivo di ammissibilita` * di GIORGIO COSTANTINO ** Sommario 1. Premessa. 2. Gli obiettivi della tutela collettiva risarcitoria. 3. I rapporti con i procedimenti innanzi alle «autorita` indipendenti» e la sospensione per pregiudizialita`. 4. La struttura comune ai processi di cognizione. 5. La valutazione preliminare di ammissibilita` della domanda: cenni sulle ipotesi già previste. 6. La prima udienza di trattazione innanzi al collegio. 7. I rimedıˆ nei confronti dell ordinanza sulla ammissibilitàdella domanda e i rapporti con il giudizio di merito. 8. L efficacia della sentenza di accoglimento e l inibitoria. Conclusioni. 1. Premessa. L art. 140-bis, del Codice del consumo di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, nel testo modificato dall art. 49, co. 1 o,l.23lu- (*) Relazione svolta al Convegno IRSA Istituto per la Ricerca e lo Sviluppo delle Assicurazioni, «Azione di classe (class action), Quali diritti per il consumatore. Quali difese per le imprese», Milano, 15 aprile (**) Ordinario di diritto processuale civile, Facolta` di Giurisprudenza, Università di Roma Tre, autore (fra i tanti scritti) di La tutela collettiva risarcitoria. Note a prima lettura dell art. 140-bis del codice del consumo, in Foro it., 2008, V, 17, di Legittimazione e profili processuali, in Bellelli A. (a cura di), Dall azione inibitoria all azione risarcitoria collettiva, XVI Quaderno Riv. dir. civ., 2009, 19, e di La tutela collettiva risarcitoria 2009: la tela di Penelope, in Foro it., 2009, V,

24 DIBATTITI glio 2009, n. 99, è in vigore dal 1 o gennaio 2010, ai sensi dell art. 23, co. 16 o,d.l.1 o luglio 2009, n. 78, convertito in L. 3 agosto 2009, n Si applica «agli illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore», ai sensi dell art. 49, co. 2 o, L. 23 luglio 2009, n. 99. I commi dal sesto al nono regolano un giudizio preventivo di ammissibilita` della tutela collettiva risarcitoria. Icommi12 o e13 o regolano la sentenza di condanna e l inibitoria. Nell ordine delle questioni, appare opportuno orientare prima l attenzione sulla sentenza di condanna, cioe` sulla meta alla quale tende la tutela collettiva risarcitoria, e, soltanto dopo, soffermarsi sulla ordinanza di ammissione, che costituisce un passaggio obbligato verso l obiettivo finale, che sembra utile sia chiaro sin dall inizio, e rinviare alla fine le questioni relative alla efficacia esecutiva del provvedimento di accoglimento e alla inibitoria. L esame delle questioni interpretative ed applicative dei testi normativi appena indicati impone, peraltro, alcuni chiarimenti preliminari (1). In generale, occorre ricordare che la tutela collettiva risarcitoria dovrebbe, in primo luogo, contribuire a ristabilire fiducia nel mercato, rassicurando i consumatori e gli utenti con la previsione di efficaci strumenti di protezione; in secondo luogo, dovrebbe soddisfare l interesse del convenuto alla predeterminazione dei danni, sottraendolo alla ripetuta aggressione delle iniziative individuali e consentendogli di valutare preventivamente il rischio d impresa; in terzo luogo, dovrebbe contribuire alla deflazione del contenzioso, concentrando in un unico processo una pluralità indefinita di controversie individuali ed assicurandone la definizione in un u- (1) Sui quali si rinvia a G. Costantino, Note sulle tecniche di tutela collettiva (a proposito dei disegni di legge sulla tutela del risparmio e dei risparmiatori), inriv. dir. proc., 2004, pag. 1009; Id., La tutela collettiva: un tentativo di proposta ragionevole, inforo it., 2007, V, 140; Id., ADR e tutela collettiva, in Studi in onore di Nicolo` Lipari, Milano, 2008, I, pag. 589; Id., La tutela collettiva risarcitoria. Note a prima lettura dell art bis del codice del consumo, inforo it., 2008, V, 17; Id., Legittimazione e profili processuali, in A. Bellelli (a cura di), Dall azione inibitoria all azione risarcitoria collettiva, XVI Quaderno Riv. dir. civ., 2009, pag. 19; Id., La tutela collettiva risarcitoria 2009: la tela di Penelope, inforo it., 2009, V, 388. E v. anche Id., Brevi note sulla tutela giurisdizionale degli interessi collettivi davanti al giudice civile, indir. giur., 1974, pag. 817 e ss. e in Atti del Convegno «La tutela degli interessi collettivi», Padova, 1976; e Id., voce Legittimazione ad agire, inenc. giur. it., XVIII, Roma,

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