TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SEZIONE LAVORO RICORSO ex Art. 414 c.p.c.

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1 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SEZIONE LAVORO RICORSO ex Art. 414 c.p.c. STUDIO LEGALE e SOCIETARIO NASO & PARTNERS Tel Fax Salita di S. Nicola da Tolentino, 1/b Roma Per: rappresentato e difeso dall Avv. Domenico Naso (NSA DNC 65M03 H501Z), come da mandato in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del medesimo in Roma, Salita di San Nicola da Tolentino n. 1/B, cap Roma. Si autorizza l invio di ogni comunicazione via fax al seguente numero (fax 06/ ), p.e.c. domeniconaso@ordineavvocatiroma.org Ricorrente CONTRO - il Ministero degli Affari Esteri, in persona del Ministro protempore, - LA SCUOLA in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, elettivamente domiciliati ex lege presso l Avvocatura dello Stato, Resistenti ***** Oggetto : Per il riconoscimento del diritto del ricorrente alla corresponsione dell assegno di sede, nella misura integrale prevista dagli artt. 651 e 658 del D. Lgs. n. 297/94, modificato dagli artt. 26 e 27 del D. Lgs n. 62/98, per il servizio prestato quale supplente non residente con decorrenza dall anno scolastico, equiparato nella misura da corrispondere alla stessa categoria di quello percepito dai docenti di ruolo comandati nelle stesse sedi per lo svolgimento della stessa 1

2 attività d insegnamento, senza alcun tetto massimo ancorato alla retribuzione in godimento alla data del (rif. C.C.N.L.) e, non parametrato alle ore di insegnamento svolte. PREMESSO CHE - Il ricorrente è in possesso dell abilitazione per la classe di concorso ; - Il ricorrente, docente a tempo determinato, risulta essere inserito nella graduatoria definitive del per il conferimento di supplenza per i posti di contingente statale operanti nelle istituzioni scolastiche all estero, ; - in particolare con provvedimento di individuazione, emanato dal Dirigente Scolastico il ricorrente veniva nominato quale supplente temporaneo non residente per l insegnamento della classe di concorso ; - per cui a decorrere dal, data in cui è stata emesso il primo provvedimento di individuazione, il ricorrente è stata individuato quale destinatario di proposta di contratto individuale di lavoro a tempo determinato svolgendo la propria attività di insegnamento presso il nei seguenti periodi: ( doc. 1, _): - Si precisa che, secondo quanto disposto dal D.M del 30/06/2008, il conferimento delle supplenze su posti di contingente statale nelle istituzioni e iniziative scolastiche all estero, viene effettuato utilizzando determinate graduatorie tenuto conto di situazioni e correlate tipologie, di cui all articolo 1 del citato D.M.. 2

3 Nel caso di specie, il conferimento delle supplenze è stato effettuato su supplenze temporanee fino al termine dell attività didattiche per la copertura di ore non costituenti cattedra nelle scuole statali, lettera b), art.lo 1 D.M. 4132/08 per tutti i contratti richiamati, ad eccezione del contratto (con decorrenza 13/10/2011 e fino alla data di effettiva assunzione in servizio del docente avente diritto), dove è avvenuta secondo le disposizione del richiamato decreto ministeriale di cui all articolo 1, lettera c) (doc. 2). - Per cui le nomine del ricorrente non residente venivano effettuate dal Dirigente Scolastico, il quale provvedeva a conferire le supplenze di anno in anno, tenendo conto anche del dato fondamentale che le relative nomine sono state effettuate per sopperire a carenze di organico locale. - Per il servizio prestato all estero al ricorrente è stata corrisposto, per ciascun anno di riferimento, un assegno di sede in misura ridotta rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente. - Si precisa che, l assegno di sede, è un indennità non avente carattere retributivo, corrisposto per sopperire agli oneri e disagi derivanti dall insegnamento fuori dall Italia. Per cui, l ammontare dell assegno di sede è costituito da un importo tabellare base, distinto per qualifica, a cui si aggiungono dei moltiplicatori, coefficienti di sede e maggiorazioni di rischio e di disagio, determinati dalla Commissione Permanente di Finanziamento. 3

4 - Con il presente atto, l odierno ricorrente, contesta la misura dell assegno di sede ricevuto per l attività di servizio prestata all estero in quanto irragionevole ed ingiusto, in rapporto allo stesso trattamento economico percepito dai docenti di ruolo comandati nelle stesse sedi, tenuto conto della stessa attività di servizio e degli stessi disagi da affrontare. - A favore di quanto detto si argomenta quanto segue: MOTIVI 1. Sul valore dei contratti stipulati con i resistenti convenuti. :::::::::::::::::::::::::::::: Al ricorrente dovrà essere riconosciuto un assegno di sede in misura integrale per la qualifica rivestita, senza alcuna riduzione dovuta alla circostanza che egli non fosse residente nel paese dove ha prestato servizio ed al fatto che sia supplente. 3. Nessuna sproporzione deve essere applicata tra personale di ruolo e personale precario, supplente nel paese ospitante in riferimento alla corresponsione dell assegno di sede nella misura integrale. Con la privatizzazione del pubblico impiego la disciplina sul trattamento retributivo, con specifico riferimento alla categoria degli insegnanti supplenti non residenti che presta la propria attività nelle istituzioni scolastiche all estero ha subito un forte peggioramento. In particolare, mentre per gli insegnanti di ruolo comandati all estero per un quinquennio, il trattamento economico è rimasto invariato, ovvero quello previsto dall articolo 658 del d. lgs n. 297/94, modificato dall articolo 27 del d.lgs n. 62/98, per il 4

5 personale precario non residente all estero e, nominato annualmente per sopperire alle carenze dell organico scolastico locale, l assetto retributivo è stato stravolto in negativo... A fondamento del riconoscimento del diritto vantato dal ricorrente, e per mero scrupolo difensivo, si richiama altresì la norma dettata dal d.lgs. n. 27 febbraio 1998 n. 62 sulla "Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero..." che ha riformulato l articolo 658 del d. lgs. n. 297/94 stabilendo che al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all estero, compete assegno speciale di sede dal giorno dell assunzione fino a quello di cessazione dalla funzione in sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivati dal servizio all estero. Tale disposizione non è stata né abrogata né modificata da una successiva norma di uguale livello e, pertanto, deve applicarsi nella sua interezza anche nei confronti dei supplenti non residenti nel paese ospitante che hanno prestato servizio nelle istituzioni scolastiche italiane all estero. ********* Tutto quanto premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato RICORRE All Ill.mo Tribunale Ordinario di Roma, Sez. Lavoro, affinchè fissi l udienza di discussione ai sensi dell articolo 415 c.p.c. ed emanati gli ulteriori provvedimenti del caso, Voglia accogliere le seguenti CONCLUSIONI Piaccia all Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: 5

6 a) Accogliere la domanda del ricorrente per le motivazioni illustrate nel presento ricorso; ritenere e dichiarare l impossibilità di applicare il C.C.N.L., comparto scuola, al caso di specie, relativamente alle disposizioni di cui Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento dell assegno di sede previsto dall art.lo 658 del D.Lgs n. 297/94 e, successive modificazioni, in misura integrale al servizio prestato ed alla sede di servizio e, per l effetto: b) Condannare il Ministero degli Affari Esteri, in persona del suo Ministero pro tempore, al pagamento in favore della somma complessiva di ovvero la somma maggiore e/o minore che sarà determinata in corso di causa, a titolo di differenze retributive per l assegno di sede c) In caso di contestazione sulle somme richieste, si chiede disporsi C.T.U. contabile, ai fini dell esatta determinazione di quanto dovuto. d) Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre iva e cpa da distrarsi al procuratore che si dichiara antistatario. Ai sensi dell art. 37, comma 6, Legge n. 111/2011 si precisa che la causa è esente dal pagamento del contributo unificato, in quanto il reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi prodotta dal ricorrente, non è superiore ad ,48. Si allegano i seguenti documenti: Avv. Domenico Naso 6

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