FASCICOLO INFORMATIVO. Creditor Protection. Mutui ipotecari Privati (Rif. Polizza collettiva n )

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1 Pagina 1 di 23 FASCICOLO INFORMATIVO CONTRATTO DI ASSICURAZIONE AD ADESIONE FACOLTATIVA Creditor Protection abbinata ai Mutui ipotecari Privati (Rif. Polizza collettiva n ) Il presente Fascicolo Informativo, contenente la Nota Informativa comprensiva del Glossario e delle Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato all Assicurato prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa. Edizione

2 Pagina 2 di 23 NOTA INFORMATIVA Copertura Assicurativa Creditor Protection abbinata ai Mutui Ipotecari Privati La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell IVASS. L Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza e del Modulo di Adesione. Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della Società A. INFORMAZIONI SULL IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1. Informazioni generali Tutte le garanzie assicurative sono sottoscritte e prestate dalla Compagnia di assicurazioni Incontra Assicurazioni S.p.A., avente sede legale in Italia in Via Senigallia n. 18/ Milano, Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano e Codice Fiscale Partita I.V.A Recapiti: info@incontraassicurazioni.it, PEC incontra.assicurazioni@pec.unipol.it, telefono , sito internet Incontra Assicurazioni è stata autorizzata all esercizio dell attività assicurativa con D.M. del 22/03/1984 pubblicato sulla G.U. n. 105 del 14/4/84. Iscritta alla Sez. I dell Albo Imprese presso l IVASS al n Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione Sez. I al n e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all Albo dei gruppi assicurativi al n Informazioni sulla situazione patrimoniale dell impresa (dati aggiornati ad aprile 2015) L ammontare del patrimonio netto di Incontra Assicurazioni è pari a euro (di cui euro di capitale sociale e euro di riserve patrimoniali). L indice di solvibilità di Incontra Assicurazioni è pari al 314,7%. Si precisa che tale indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l ammontare del margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente. Gli eventuali aggiornamenti, non derivanti da innovazioni normative, alle informazioni contenute nelle presente Nota sono pubblicati sul sito della Società B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO GLOSSARIO (Le definizioni di cui al presente Glossario riprendono quelle contenute nelle Condizioni di Assicurazione)

3 Pagina 3 di 23 I termini impiegati nel presente Fascicolo Informativo e nelle Condizioni di Assicurazione hanno il seguente significato: Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione e cioè la persona fisica intestataria o cointestataria di un Mutuo, erogato dal Contraente che abbia aderito alla presente Polizza; Assicurazione il contratto di assicurazione; Contraente UniCredit S.p.A., con Sede Sociale in Via Alessandro Specchi Roma e Direzione Generale in Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A Milano, che stipula l'assicurazione con la Società per conto degli Assicurati Debito residuo il debito residuo in linea capitale a carico dell Assicurato, relativamente al Mutuo, così come rilevabile dal piano di ammortamento finanziario originario al netto di eventuali rate insolute; Disoccupazione la posizione lavorativa in cui viene a trovarsi un Lavoratore Dipendente Privato, che: a) abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno; e b) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia, o nelle liste di mobilità regionali; Inabilità Temporanea Totale la perdita temporanea ed in misura totale della capacità ad attendere alla propria Normale Attività Lavorativa, a seguito di infortunio o malattia; Indennizzo o Indennità la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro; Infortunio ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili; Intermediario UniCredit S.p.A., Contraente della presente Polizza Istituto di Cura qualunque struttura sanitaria regolarmente autorizzata all erogazione dell assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche; IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo; Lavoratore Autonomo la persona fisica che eserciti un attività lavorativa regolare che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli artt.29, 49, 51 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n 917 e successive modifiche, e\o di redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone e che, ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisca un reddito da lavoro dipendente (così come

4 Pagina 4 di 23 indicato nella definizione di Lavoratore Dipendente) o di pensione. Sono altresì considerati Lavoratori Autonomi i cosiddetti Lavoratori a Progetto, nonché i Lavoratori Dipendenti il cui contratto non sia regolato dalla legge italiana. Lavoratore Dipendente la persona fisica che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunta da almeno sei mesi e che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri in base ad un contratto di lavoro dipendente che comporti un obbligo di prestazione non inferiore a sedici ore settimanali. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori inquadrati in base a contratti: a) a tempo determinato; b) di inserimento (ex contratto di formazione lavoro); c) di apprendistato; d) di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali); e) di lavoro intermittente. Non sono considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori il cui contratto sia stipulato all estero (se non regolato dalla legge italiana); Lavoratore Dipendente Pubblico la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente presso la Pubblica Amministrazione. Per Pubblica Amministrazione si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs n 300. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975; Lavoratore Dipendente Privato la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente e non rientri nella definizione di Lavoratore Dipendente Pubblico; Malattia l alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio; Modulo di Adesione il documento sottoscritto dall Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all Assicurazione; Mutuo il contratto stipulato tra il Contraente e l Assicurato con il quale il Contraente concede in prestito all Assicurato, con garanzia immobiliare ipotecaria, una somma predeterminata, che dovrà essere restituita dall Assicurato al Contraente secondo un piano di ammortamento predeterminato; Non Lavoratore la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo né Lavoratore Dipendente; sono altresì considerati Non Lavoratori i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata o contratti di lavoro accessorio o occasionale nonché i lavoratori dipendenti il cui contratto sia stipulato all estero e non sia regolato dalla legge italiana; Normale Attività Lavorativa l attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall Assicurato con carattere di abitualità e prevalenza;

5 Pagina 5 di 23 Nota informativa documento informativo che la Società deve consegnare al Contraente e all Assicurato prima dell adesione alla Polizza, che contiene informazioni relative alla Società e alle caratteristiche dell Assicurazione; Perdita di Impiego la perdita da parte della persona fisica dello stato di Lavoratore Dipendente a seguito di giustificato motivo oggettivo, indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell Assicurato, che generi lo stato di Disoccupazione; Periodo di Carenza il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 della data di decorrenza dell Assicurazione durante il quale la garanzia non è operante; Periodo di Franchigia il periodo di tempo durante il quale l Assicurato non ha diritto ad alcun Indennizzo; Polizza il documento che prova l'assicurazione; Premio la somma dovuta alla Società in relazione all'assicurazione; Ricovero Ospedaliero la degenza dell'assicurato in Istituto di Cura, ininterrotta e con pernottamento, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in strutture ambulatoriali; Rischio la probabilità che si verifichi il Sinistro; Sinistro il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l Assicurazione; Società INCONTRA ASSICURAZIONI S.p.A. Via Senigallia 18/ Milano DURATA Il contratto è offerto agli Assicurati senza tacito rinnovo, essendo la relativa durata legata a quella di un finanziamento, fatte salve specifiche deroghe contrattuali. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Con la stipulazione della Polizza tra la Società e il Contraente, al verificarsi di un Sinistro (quale definito nella Polizza) nel periodo di efficacia dell Assicurazione, in relazione ad un Assicurato che abbia aderito alla copertura, la Società riconoscerà a beneficio del relativo Assicurato una somma pari alla rata mensile del Mutuo, comprensiva di capitali ed interessi, quale risulta dal piano di ammortamento finanziario del Mutuo stesso e nei limiti e alle condizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione. L Assicurazione è operante per i seguenti eventi che colpiscano l Assicurato:

6 Pagina 6 di 23 I. Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia garanzia operante soltanto qualora l Assicurato, al momento del Sinistro, sia classificabile Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente Pubblico; II. Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia garanzia operante soltanto qualora l Assicurato, al momento del Sinistro, sia classificabile Non Lavoratore; III. Perdita di Impiego garanzia operante soltanto qualora l Assicurato, al momento del Sinistro, sia classificabile Lavoratore Dipendente Privato. AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate hanno limitazioni ed esclusioni di operatività o condizioni di sospensione delle stesse che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto negli articoli 3, 10 e 11 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: alle coperture assicurative sopra elencate sono applicati limiti massimi di indennizzo, nonché Franchigie che possono comportare la riduzione o il mancato pagamento dell indennizzo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto negli articoli 13 e 14 delle Condizioni di Assicurazione e nel Modulo di Adesione alla Polizza, che verrà sottoscritta dall Assicurato. Esempio di limiti massimi di indennizzo: sinistro da Perdita d impiego. Ipotizzando che il mutuo preveda una rata mensile da 1.000, il limite di indennizzo per sinistro sarà di , pari alla rata mensile per il numero massimo di mensilità (12) per sinistro. Esempio di Franchigia: se la Disoccupazione dura 30 giorni, non verrà corrisposto indennizzo essendo tale periodo inferiore ai 60 giorni di Franchigia indicati in polizza. Se la Disoccupazione dura 70 giorni, quindi oltre la scadenza del Periodo di Franchigia, la Società corrisponderà un Indennizzo pari ad una rata del Mutuo se la rata mensile sarà scaduta tra il 60 e il 70 giorno; se la Disoccupazione dura 100 giorni, la Società corrisponderà un indennizzo pari ad una rata del Mutuo più una seconda rata purchè scaduta tra il 90 ed il 100 giorno. AVVERTENZA: le coperture assicurative sopra elencate sono riservate esclusivamente a persone che abbiano compiuto 18 anni di età alla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione e risultino di età inferiore a 75 anni alla data di scadenza del Mutuo; per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto nell Art. 3 delle Condizioni di Assicurazione. 4. Periodi di Carenza contrattuali AVVERTENZA: le coperture assicurative prevedono un periodo di carenza, ovvero il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 della data di decorrenza dell Assicurazione durante il quale la garanzia non è operante, per i cui aspetti di dettaglio si fa rinvio all articolo 14 delle Condizioni di Assicurazione. 5. Dichiarazioni dell assicurato in ordine alle circostanze del rischio Questionario sanitario- Nullità AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall Art. 22 delle Condizioni di Assicurazione.

7 Pagina 7 di Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione In Polizza non sono previste specifiche circostanze tali da aggravare o diminuire il rischio e per le quali sia richiesta comunicazione scritta dell Assicurato alla Società. La posizione lavorativa dell Assicurato potrà cambiare durante il periodo di validità dell Assicurazione; in caso di Sinistro le garanzie operanti saranno quelle corrispondenti alla posizione lavorativa dell Assicurato al momento del Sinistro medesimo, con le limitazioni meglio dettagliate nelle Condizioni di Assicurazione. 7. Premi Per ciascun Assicurato, il Premio complessivo, comprese le imposte, viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell Assicurazione. Per le modalità di calcolo del Premio si rinvia all Art. 7 delle Condizioni di Assicurazione. L Assicurato è tenuto a versare il Premio presso il Contraente mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso il Contraente medesimo Il Contraente provvede a trasmettere il Premio alla Società con le modalità concordate nell ambito degli specifici accordi. Costi a carico dell Assicurato La seguente tabella evidenzia i costi che, compresi nel Premio Imponibile, gravano direttamente o indirettamente sull Assicurato: COSTI COMPRESI NEL PREMIO GRAVANTI SULL ASSICURATO VOCE DI COSTO Costi amministrativi e di gestione della Compagnia Quota parte percepita in media dall Intermediario PERCENTUALE O IMPORTO 4% - 40 (*) 22,38% - 223,8 (*) (*) Il valore assoluto è stato indicato ipotizzando, a titolo esemplificativo, un Premio di All Assicurato viene data indicazione dell ammontare dei costi effettivamente sostenuti, con l evidenza dell importo percepito dall Intermediario (corrispondenti alle percentuali indicate in tabella) nel Modulo di Adesione. La presente convenzione non prevede costi a carico del Contraente che sono invece sostenuti dall Assicurato, come sopra evidenziato. AVVERTENZA: in caso di estinzione anticipata o di surroga o di accollo del Mutuo durante i primi dieci anni di durata del Mutuo stesso, la Compagnia restituisce la parte di Premio imponibile corrispondente al periodo di garanzia non goduto. In alternativa al rimborso del premio non goduto, su richiesta dell Assicurato alla Compagnia, l Assicurazione proseguirà fino alla scadenza contrattuale originaria. Si rinvia all Art. 18 delle Condizioni di Assicurazione per ulteriori dettagli.

8 Pagina 8 di Diritto di recesso AVVERTENZA: L Assicurato può recedere dall Assicurazione entro i termini e con le modalità riportate dall Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione. Se il contratto è stato stipulato con durata ultraquinquennale l Assicurato ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (Art. 1899, I comma, del codice civile) Qualora sia stato finanziato il premio, verrà utilizzato per ridurre, di pari importo, il debito residuo dell Assicurato. Non è prevista facoltà di recesso a seguito di Sinistro. In caso di più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, il recesso dall Assicurazione da parte di uno degli Assicurati non pregiudicherà la prosecuzione dell Assicurazione a favore degli altri Assicurati. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto Ai sensi dell'art.2952 del Codice Civile, i diritti dell'assicurato derivanti dalla presente Polizza si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. L Assicurato o i suoi aventi causa devono dare avviso scritto del Sinistro nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 60 giorni dalla data di accadimento del Sinistro, secondo le modalità previste dall art. 21 delle Condizioni di Assicurazione, pena la perdita del diritto all indennizzo o la sua riduzione ai sensi dell art del codice civile. 10. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile alla Polizza è quella italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi all Assicurazione sono a carico dell Assicurato. Nel contratto si applica sul Premio Imponibile l aliquota fiscale del 2,5%. C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 13. Sinistri Liquidazione dell indennizzo AVVERTENZA: In caso di Sinistro, l Assicurato o i suoi aventi causa devono darne avviso scritto alla Società utilizzando l apposito modulo di denuncia del Sinistro debitamente compilato; tale modulo è disponibile presso il Contraente oppure può essere ottenuto contattando la Società al numero telefonico operativo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle e dalle alle ore Telefonando a tale numero potranno anche essere chieste informazioni relative alle modalità di denuncia del Sinistro ed alla documentazione da fornire. L avviso di Sinistro deve essere inviato a INCONTRA ASSICURAZIONI S.P.A. presso CNP Ufficio Liquidazione Sinistri Via Albricci, 7 Piano Milano nel più breve tempo possibile dalla data di accadimento del Sinistro stesso, mediante lettera raccomandata A.R.

9 Pagina 9 di 23 AVVERTENZA: il momento di insorgenza del Sinistro da Infortunio o Malattia corrisponde al verificarsi dell evento indennizzabile a termini di Polizza, e quindi la data di decorrenza dell Inabilità Temporanea, del Ricovero Ospedaliero o della Perdita di Impiego. AVVERTENZA: non sono previste spese per la stima del danno, salvo ricorso all arbitrato come meglio disciplinato dall Art. 16 delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: l Assicurato o i suoi aventi causa si impegnano a collaborare per consentire alla Società di svolgere, anche tramite persone di fiducia della Società stessa, le indagini e gli accertamenti necessari nonché, ove richiesti, si impegnano ad autorizzare il medico curante o il datore di lavoro dell Assicurato a fornire tutte le informazioni indispensabili per l erogazione delle prestazioni previste dall Assicurazione Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all Art. 20 delle Condizioni di Assicurazione, nonché alle Condizioni di Assicurazione valide per le specifiche garanzie. AVVERTENZA: Il pagamento dell Indennizzo verrà eseguito dalla Società nei confronti dell Assicurato. Per gli aspetti di dettaglio si rinvia all Art. 21 delle Condizioni di Assicurazione. 14. Reclami Eventuali reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell attribuzione di responsabilità, dell effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all avente diritto, ovvero un servizio assicurativo, devono essere inoltrati per iscritto a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, San Donato Milanese (MI) Fax: reclami@unipolsai.it Per poter dare seguito alla richiesta nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) dell Assicurato, specificando per iscritto le ragioni dei fatti invocati. Qualora l esponente non si ritenga soddisfatto dall esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale Roma, telefono I reclami indirizzati per iscritto all IVASS, contengono: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato alla Società e dell eventuale riscontro fornito dalla stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Si evidenzia che i reclami per l accertamento dell osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all IVASS. È possibile reperire dettagliate informazioni sulle modalità di presentazione dei reclami alla Società ed all IVASS (e relative procedure) sul sito internet sezione Per il consumatore Come presentare un reclamo, ove sono disponibili anche un facsimile di reclamo da scaricare per

10 Pagina 10 di 23 l invio dei reclami alle imprese ed un facsimile di reclamo da scaricare per l invio dei reclami all IVASS. Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet chiedendo l attivazione della procedura FIN-NET. Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie: procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risarcimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto; procedura di arbitrato ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione. 15. Arbitrato AVVERTENZA: Il ricorso all arbitrato di cui all Art 16 delle Condizioni di Assicurazione non pregiudica la possibilità di ricorrere all Autorità Giudiziaria. Il luogo di svolgimento dell arbitrato è la città sede dell Istituto di medicina legale più vicina al luogo di residenza o, se diverso, di domicilio dell Assicurato. 16. Informativa Home Insurance La Società, ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013, ha attivato nella home page del proprio sito internet ( un apposita Area Riservata, a cui il Contraente potrà accedere per consultare on line la propria posizione contrattuale (più precisamente: le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze), riferita alla data di aggiornamento specificata. Il Contraente ha, pertanto, la facoltà di ottenere, mediante processo di auto registrazione, le credenziali personali identificative necessarie per l accesso seguendo le istruzioni riportate nell Area Riservata stessa.

11 Pagina 11 di 23 Incontra Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa. Il rappresentante legale N.B.: si precisa che dal 1 gennaio 2013 l ISVAP - Istituto Nazionale per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo - ha assunto la nuova denominazione di IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - in virtù di quanto è stato stabilito dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135.

12 Pagina 12 di 23 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DEFINIZIONI I termini impiegati nel presente Fascicolo Informativo e nelle Condizioni di Assicurazione hanno il seguente significato: Assicurato il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione e cioè la persona fisica intestataria o cointestataria di un Mutuo, erogato dal Contraente,che abbia aderito alla presente Polizza; Assicurazione il contratto di assicurazione; Contraente UniCredit S.p.A., con Sede Sociale in Via Alessandro Specchi Roma e Direzione Generale in,piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A Milano che stipula l'assicurazione con la Società per conto degli Assicurati Debito residuo il debito residuo in linea capitale a carico dell Assicurato, relativamente al Mutuo, così come rilevabile dal piano di ammortamento finanziario originario al netto di eventuali rate insolute; Disoccupazione la posizione lavorativa in cui viene a trovarsi un Lavoratore Dipendente Privato, che: a) abbia cessato la sua Normale Attività Lavorativa e non sia impegnato nello svolgimento di qualsiasi altra occupazione di durata uguale o superiore alle 16 ore settimanali che generi un reddito o un guadagno; e b) sia iscritto negli elenchi anagrafici con status di disoccupato in Italia, o nelle liste di mobilità regionali; Inabilità Temporanea Totale la perdita temporanea ed in misura totale della capacità ad attendere alla propria Normale Attività Lavorativa, a seguito di infortunio o malattia; Indennizzo o Indennità la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro; Infortunio ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili; Intermediario UniCredit S.p.A., Contraente della presente Polizza Istituto di Cura qualunque struttura sanitaria regolarmente autorizzata all erogazione dell assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di Cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno, i gerontocomi e gli ospizi per anziani, nonché le cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche; IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo;

13 Pagina 13 di 23 Lavoratore Autonomo la persona fisica che eserciti un attività lavorativa regolare che comporti denuncia di almeno uno dei redditi definiti agli artt.29, 49, 51 del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n 917 e successive modifiche, e\o di redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone e che, ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisca un reddito da lavoro dipendente (così come indicato nella definizione di Lavoratore Dipendente) o di pensione. Sono altresì considerati Lavoratori Autonomi i cosiddetti Lavoratori a Progetto, nonché i Lavoratori Dipendenti il cui contratto non sia regolato dalla legge italiana. Lavoratore Dipendente la persona fisica che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunta da almeno sei mesi e che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di altri in base ad un contratto di lavoro dipendente che comporti un obbligo di prestazione non inferiore a sedici ore settimanali. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori inquadrati in base a contratti: a) a tempo determinato; b) di inserimento (ex contratto di formazione lavoro); c) di apprendistato; d) di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali); e) di lavoro intermittente. Non sono considerati Lavoratori Dipendenti i lavoratori il cui contratto sia stipulato all estero (se non regolato dalla legge italiana); Lavoratore Dipendente Pubblico la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente presso la Pubblica Amministrazione. Per Pubblica Amministrazione si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni Universitarie, gli Istituti Autonomi Case Popolari, le Camere Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, l Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs n 300. Sono altresì considerati Lavoratori Dipendenti Pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975; Lavoratore Dipendente Privato la persona fisica che sia Lavoratore Dipendente e non rientri nella definizione di Lavoratore Dipendente Pubblico; Malattia l alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio; Modulo di Adesione il documento sottoscritto dall Assicurato mediante il quale lo stesso aderisce all Assicurazione; Mutuo il contratto stipulato tra il Contraente e l Assicurato con il quale il Contraente concede in prestito all Assicurato una somma predeterminata, con garanzia immobiliare ipotecaria, che dovrà essere restituita dall Assicurato al Contraente secondo un piano di ammortamento predeterminato; Non Lavoratore la persona fisica che non sia né Lavoratore Autonomo né Lavoratore Dipendente; sono altresì considerati Non Lavoratori i lavoratori dipendenti con contratti di lavoro a chiamata o contratti di

14 Pagina 14 di 23 lavoro accessorio o occasionale nonché i lavoratori dipendenti il cui contratto sia stipulato all estero e non sia regolato dalla legge italiana; Normale Attività Lavorativa l attività retribuita o comunque produttiva di reddito svolta dall Assicurato con carattere di abitualità e prevalenza; Nota informativa documento informativo che la Società deve consegnare al Contraente e all Assicurato prima dell adesione alla Polizza, che contiene informazioni relative alla Società e alle caratteristiche dell Assicurazione; Perdita di Impiego la perdita da parte della persona fisica dello stato di Lavoratore Dipendente a seguito di giustificato motivo oggettivo, indipendentemente quindi dalla volontà o dalla colpa dell Assicurato, che generi lo stato di Disoccupazione; Periodo di Carenza il periodo di tempo immediatamente successivo alle ore 24 della data di decorrenza dell Assicurazione durante il quale la garanzia non è operante; Periodo di Franchigia il periodo di tempo durante il quale l Assicurato non ha diritto ad alcun Indennizzo; Polizza il documento che prova l'assicurazione; Premio la somma dovuta alla Società in relazione all'assicurazione; Ricovero Ospedaliero la degenza dell'assicurato in Istituto di Cura, ininterrotta e con pernottamento, resa necessaria a seguito di Infortunio o Malattia per l esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in strutture ambulatoriali; Rischio la probabilità che si verifichi il Sinistro; Sinistro il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata l Assicurazione; Società INCONTRA ASSICURAZIONI S.p.A. Via Senigallia 18/ Milano

15 Pagina 15 di 23 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Art.1 Oggetto dell Assicurazione L Assicurazione è operante per i seguenti eventi che colpiscano l Assicurato: I. Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia garanzia operante soltanto qualora l Assicurato, al momento del Sinistro, sia classificabile Lavoratore Autonomo o Lavoratore Dipendente Pubblico; II. Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia garanzia operante soltanto qualora l Assicurato, al momento del Sinistro, sia classificabile Non Lavoratore; III. Perdita di Impiego garanzia operante soltanto qualora l Assicurato, al momento del Sinistro, sia classificabile Lavoratore Dipendente Privato. Art.2 Modalità di Assicurazione L Assicurazione di ciascun Assicurato è realizzata mediante sottoscrizione, da parte dell Assicurato stesso, di un Modulo di Adesione redatto in duplice copia (rispettivamente per l Assicurato e per il Contraente/Società). Ogni Modulo di Adesione dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: a) dati anagrafici dell Assicurato; b) numero di domanda del Mutuo; c) importo richiesto del Mutuo e relativa durata in mesi; d) percentuale di quota assicurativa prescelta dell importo richiesto del Mutuo indicata dall Assicurato. Per i Mutui il cui importo richiesto sia inferiore o uguale a , detta percentuale coincide con il 100% dell importo richiesto; per i Mutui il cui importo richiesto sia superiore a , l Assicurato ha facoltà di indicare una percentuale minore, comunque non inferiore al 50% dell importo richiesto; e) Premio unico anticipato, comprensivo di imposte; f) costi complessivi (spese di acquisizione e gestione); g) importo percepito dall Intermediario. All Assicurato dovranno essere consegnati a cura del Contraente il Modulo di Adesione (comprensivo dell Informativa privacy) e il Fascicolo Informativo relativo alla Polizza; una copia del Modulo di Adesione dovrà rimanere in possesso del Contraente che si impegna a consegnarlo tempestivamente alla Società qualora ne faccia richiesta. Art.3 - Persone assicurabili È assicurabile ciascuna persona fisica che risponda a tutti i seguenti requisiti: a) sia di età compresa fra i 18 anni compiuti e i 70 anni non compiuti alla data di stipula del Mutuo; b) abbia stipulato un Mutuo erogato dal Contraente di durata originaria non superiore a 40 anni, la cui scadenza sia prevista non oltre il compimento del 75esimo anno di età; c) sia residente in Italia. Sono comunque escluse dalla presente Polizza le persone non in possesso dei sopraindicati requisiti. Qualora per errore sia stato pagato il Premio per una persona non assicurabile, il relativo importo verrà rimborsato dalla Società per il tramite del Contraente. Art.4 Mutui cointestati Per ciascun Mutuo ogni cointestatario assicurato deve essere in possesso dei requisiti di assicurabilità di cui all art.3 e deve risultare indicato nel Modulo di Adesione.

16 Pagina 16 di 23 In caso di uno o più cointestatari assicurati, per ciascun Assicurato l Assicurazione sarà operante in base ad una delle seguenti opzioni: Opzione A): Assicurazione intera. Per ciascun Assicurato, il Premio e l eventuale Indennizzo in caso di Sinistro vengono calcolati per intero. Opzione B): Assicurazione pro-quota. Per ciascun Assicurato, il Premio e l eventuale Indennizzo in caso di Sinistro vengono calcolati pro-quota dividendo i rispettivi importi interi per il numero complessivo di Assicurati. Opzione C): Assicurazione parziale. Per ciascun Assicurato, qualora l importo Richiesto del Mutuo sia maggiore di ,00, in alternativa alle opzioni di cui alle lettere precedenti, il Premio e l eventuale Indennizzo in caso di Sinistro vengono calcolati in base alla percentuale di copertura assicurativa prescelta da ciascun Assicurato, compresa tra 50% e 100%. Art.5 Pagamento del Premio e decorrenza dell'assicurazione Per ciascun Assicurato, il Premio complessivo, comprese le imposte, viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione per tutta la durata dell Assicurazione. L Assicurato è tenuto a versare il Premio presso il Contraente mediante addebito su conto corrente intrattenuto presso il Contraente medesimo. Il Contraente provvede a trasmettere il Premio alla Società con le modalità concordate nell ambito degli specifici accordi. Per ciascun Assicurato l Assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno di stipula del Mutuo a condizione che l Assicurato abbia sottoscritto il Modulo di Adesione e che sia stato pagato il relativo Premio. Art.6 Durata dell'assicurazione Dalla data di sottoscrizione del Mutuo da parte dell Assicurato la durata di ciascuna garanzia è pari a: I. Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia dieci anni; II. Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia dieci anni; III. Perdita di Impiego dieci anni. L Assicurazione cessa comunque, anche prima delle scadenze sopra indicate, dalle ore 24 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi: a) anticipata estinzione, anche eventualmente seguita da surroga, del Mutuo, fatto salvo la diversa richiesta da parte dell Assicurato, come prevista nel successivo articolo 18; b) anticipata estinzione del Mutuo dovuta alla liquidazione nei confronti dell Assicurato di un Indennizzo derivante da altra copertura assicurativa; c) accollo del Mutuo da parte di terzi come previsto dall'art.1273 C.C.; d) esercizio del diritto di recesso, come previsto dall art.8. In nessun caso la Società sarà obbligata a corrispondere alcun Indennizzo per Sinistri che si verifichino oltre il termine di durata della garanzia colpita.

17 Pagina 17 di 23 Infine, qualora al termine di durata dell Assicurazione perduri un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero o Perdita di Impiego, nulla sarà più dovuto dalla Società all Assicurato in base alla presente Polizza per il periodo successivo al suddetto termine, così come nulla sarà dovuto in relazione al periodo di tempo inferiore a 30 giorni consecutivi che intercorre tra la data dell ultimo pagamento di un Indennizzo prima del termine e la data del termine stesso. Art.7 - Determinazione del Premio Per ciascun Assicurato il Premio finito, comprese imposte, viene corrisposto in via anticipata e in unica soluzione. Tale Premio (P) è determinato applicando la seguente formula: P = T * N * IR*Pa, dove: P Premio unico anticipato finito comprensivo di imposta (pari al 2,50%); T tasso mensile di Premio finito, comprensivo di imposta, pari a 0,005414%; N durata originaria del Mutuo espressa in mesi interi (fino ad un massimo di 120 mesi); IR importo di Mutuo richiesto Pa Percentuale quota di copertura assicurativa Nel caso in cui l importo richiesto dovesse risultare superiore a ,00, il Premio dovrà essere calcolato su tale importo massimo. Qualora sia stata indicata una percentuale di quota assicurativa di un importo richiesto superiore a , il premio verrà calcolato sulla quota percentuale dell importo richiesto, fermo il limite di Art.8 Diritto di recesso dell'assicurato L Assicurato può recedere dall Assicurazione entro sessanta giorni dalla data di stipula del Mutuo. Il recesso deve essere effettuato compilando l'apposito modulo presso la filiale del Contraente ove è stato acceso il Mutuo, oppure dandone comunicazione a mezzo di lettera raccomandata A.R. alla filiale medesima. Qualora l Assicurato abbia già corrisposto il Premio, la Società provvederà al suo rimborso, al lordo delle imposte qualora non ancora versate all Erario dalla Società stessa, per il tramite del Contraente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di recesso. Qualora il Premio sia stato finanziato il Contraente utilizzerà l importo rimborsato per ridurre in pari misura il debito residuo dell Assicurato in relazione al Mutuo. In caso di più Assicurati cointestatari del medesimo Mutuo, il recesso dall Assicurazione da parte di uno degli Assicurati non pregiudicherà la prosecuzione dell Assicurazione a favore degli altri Assicurati. Se il contratto è stato stipulato con durata ultraquinquennale l Assicurato ha comunque facoltà di recedere, trascorsi cinque anni, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni (Art. 1899, I comma, del Codice Civile) Art.9 Variazione della posizione lavorativa La posizione lavorativa dell Assicurato potrà cambiare durante il periodo di validità dell Assicurazione; in caso di Sinistro le garanzie operanti saranno quelle corrispondenti alla posizione lavorativa dell Assicurato al momento del Sinistro medesimo. Art.10 - Esclusioni I. Infortunio Sono esclusi dall Assicurazione gli Infortuni causati: a) da eventi accaduti anteriormente alla data di decorrenza dell Assicurazione e loro seguiti e conseguenze;

18 Pagina 18 di 23 b) guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l Assicurato è privo della prescritta abilitazione; c) dall'uso, anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni non di regolarità pura e nelle relative prove; d) dall'uso di aeromobili (considerati come tali anche deltaplani, ultraleggeri e simili), salvo gli Infortuni subiti durante i viaggi aerei che venissero effettuati dall Assicurato, in qualità di passeggero, su veicoli ed elicotteri in servizio pubblico di linee aeree regolari e non regolari, di trasporto a domanda (Aerotaxi), di Autorità civili e militari in occasione di traffico civile, di ditte e privati per attività turistiche e di trasferimento, nonché di velivoli ed elicotteri di Società di lavoro aereo esclusivamente durante il trasporto pubblico di passeggeri. Restano in ogni caso esclusi i voli effettuati su velivoli ed elicotteri eserciti da Aeroclubs; e) dalla pratica di sports aerei in genere, paracadutismo, pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, speleologia, salti dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, guidoslitta, bob, rugby, football americano, immersioni non in apnea, alpinismo con scalate fino al 3 grado effettuato isolatamente, alpinismo di grado superiore al 3 comunque effettuato, arrampicata libera (free climbing), sci alpinismo, canoa fluviale, hockey sul ghiaccio; f) dalla pratica di qualsiasi sport esercitato professionalmente o che comunque comporti remunerazione sia diretta che indiretta; g) da ubriachezza, da uso di allucinogeni, dall'uso non terapeutico di stupefacenti o di psicofarmaci; h) da proprie azioni delittuose o da partecipazione ad imprese temerarie; i) da guerre, internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni; j) da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche. Sono altresì escluse dall'assicurazione le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.). Non sono considerati Infortunio: k) le ernie; l) gli avvelenamenti, salvo quanto previsto all art.11 Rischi compresi e precisazioni e le infezioni che non abbiano per causa diretta ed esclusiva una lesione rientrante nella definizione di Infortunio, le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non resi necessari da Infortunio; m) gli infarti da qualsiasi causa determinati; n) quelli subiti durante il periodo d arruolamento volontario, di richiamo per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale. II. Malattia Sono escluse dall Assicurazione le Malattie: a) preesistenti e diagnosticate prima della data di decorrenza dell Assicurazione; b) da intossicazioni causate da: 1)abuso di alcolici; 2)uso di allucinogeni; 3)uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti; c) derivanti dalla sindrome di immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.) o altre patologie ad essa collegate; d) mentali, i disturbi psichici in genere e le nevrosi; e) da trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche; f) da guerre, internazionali o civili, lotta armata e insurrezioni; g) da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall accelerazione

19 Pagina 19 di 23 artificiale di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.). Non sono considerati Malattia: h) l infertilità e la sterilità; i) relativamente alle sole garanzie Inabilità Temporanea Totale e Ricovero Ospedaliero, la gravidanza e le patologie connesse, il parto e l aborto volontario non terapeutico. III. Perdita di Impiego Sono esclusi dall Assicurazione: a) i licenziamenti dovuti a giusta causa ; b) le dimissioni; c) i licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali; d) i licenziamenti tra congiunti, anche ascendenti e discendenti; e) i licenziamenti a seguito del raggiungimento dell età richiesta per il diritto a pensione di vecchiaia ; f) le cessazioni alla loro scadenza di contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex interinali) e contratti di lavoro intermittente; g) le risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza; h) la messa in mobilità del lavoratore dipendente che, nell arco del periodo di mobilità stessa, maturi il diritto al trattamento pensionistico di anzianità e/o di vecchiaia; i) le situazioni di disoccupazione che diano luogo all indennizzo da parte della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, Straordinaria ed Edilizia; j) i contratti di lavoro stipulati all estero, salvo che il rapporto di lavoro sia regolato dalla legge italiana; Art.11 Rischi compresi e precisazioni I. Infortunio L Assicurazione è estesa anche ai seguenti casi: a) Infortuni derivanti dall'uso e/o dalla guida di automotoveicoli e di natanti da diporto sempreché l'assicurato, se alla guida, sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore; b) Infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, purché non determinati da abuso di alcolici, dall'uso di allucinogeni o dall uso non terapeutico di psicofarmaci e di stupefacenti; c) Infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi; d) Infortuni conseguenti ad atti compiuti dall'assicurato per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; e) Infortuni derivanti da tumulti popolari, da atti di terrorismo, da aggressioni o da atti violenti aventi movente politico, sociale o sindacale, a condizione che l'assicurato non vi abbia partecipato in modo volontario; f) Infortuni derivanti da stato di guerra, internazionale o civile, lotta armata e insurrezione per il periodo massimo di quattordici giorni dall'inizio degli eventi sopra descritti, se ed in quanto l'assicurato ne risulti sorpreso mentre si trova all'estero in un Paese sino ad allora in pace. Detta Assicurazione é estesa, in conformità alle condizioni contrattuali, ai rischi di volo; g) asfissia non di origine morbosa; h) avvelenamenti acuti da ingestione o assorbimento di sostanze dovuti a causa fortuita ed involontaria, eccetto quelli derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci e da uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o di allucinogeni; i) avvelenamento del sangue e infezione escluso il virus H.I.V. semprechè il germe infettivo si sia introdotto nell organismo attraverso una lesione esterna traumatica contemporaneamente al verificarsi della lesione stessa;

20 Pagina 20 di 23 j) lesioni causate da improvviso contatto con sostanze corrosive; k) annegamento; l) lesioni causate da infezioni acute obiettivamente accertate che derivino direttamente da morsi di animali o da punture di insetti, con esclusione della malaria e di qualsiasi altra malattia; m) folgorazione; n) colpi di sole o di calore; o) assideramento o congelamento; p) lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie e delle rotture sottocutanee dei tendini. Art.12 Somma assicurata per singolo Assicurato Con riferimento a tutte le garanzie: I. Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia II. Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia III. Perdita di Impiego, la somma assicurata per singolo Assicurato è pari alla rata mensile del Mutuo, comprensiva di capitale ed interessi, quale risulta dal piano di ammortamento finanziario del Mutuo stesso; in caso di rata con diversa periodicità si calcola la rata mensile equivalente. Resta inteso che, per ciascun Assicurato, anche in caso di cointestazione dello stesso Mutuo, l importo erogato e la rata mensile saranno rideterminati nella medesima misura percentuale della quota assicurativa prescelta dell importo di Mutuo richiesto indicata nel Modulo di Adesione. Art.13 Limiti di Indennizzo Per ciascun Sinistro l Indennizzo, non potrà superare l importo di: I. Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia 2.000,00 mensili; II. Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia 2.000,00 mensili; III. Perdita di Impiego 2.000,00 mensili. In nessun caso la Società sarà tenuta a corrispondere per ciascun Assicurato per i casi di Inabilità Temporanea Totale, Ricovero Ospedaliero e Perdita di Impiego, più di dodici Indennizzi mensili per Sinistro e più di trentasei Indennizzi mensili complessivamente per l intera durata dell Assicurazione. Art.14 Periodo di Franchigia - Periodo di Carenza I. Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia Periodo di Franchigia: sessanta giorni. Tale Periodo di Franchigia non sarà operante qualora la causa del Sinistro sia la stessa di un precedente Sinistro di Inabilità Temporanea Totale già indennizzato. Per i Sinistri conseguenti a Malattia viene previsto un Periodo di Carenza di sessanta giorni dalla data di decorrenza dell Assicurazione; qualora l Inabilità Temporanea Totale insorga quindi entro sessanta giorni da tale data, non verrà corrisposto alcun Indennizzo. II. Ricovero Ospedaliero da Infortunio o Malattia Periodo di Franchigia: sette giorni.

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