Fluidi Frigorigeni Normativa. Certificazione Frigoristi Regolamento CE n.842/2006

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1 Fluidi Frigorigeni Normativa Certificazione Frigoristi Regolamento CE n.842/2006

2 Fluidi Frigogeni Normativa Riferimenti nazionali ed internazionali Protocollo di Montreal (ozono)e Protocollo di Kyoto (gas serra) Legislazione Europea: regolamento CE n o 2037/2000: sostanze dannose per lo strato di ozono Legislazione Europea: regolamento CE n o 842/2006: gas fluorurati ad effetto serra oregolamento CE n o 1494/2007: etichettatura oregolamento CE n o 1516/2007: controllo perdite oregolamento CE n o 303/2008: certificazione imprese e personale Legislazione Italiana: DPR 147/2006: controllo e recupero delle fughe di sostanze dannose per lo strato di ozono in attuazione del regolamento CE 2037/2000 Legislazione Italiana: DPR 27 gennaio 2012 n 43: attuazione del regolamento CE 842/ /04/2013 2

3 Riferimenti nazionali ed internazionali 23/04/2013 3

4 Riferimenti nazionali ed internazionali 23/04/2013 4

5 Protocollo di Montreal (ozono) e Protocollo di Kyoto (gas serra) 23/04/2013 5

6 Protocolli di Montreal e Kyoto Protocollo di Montreal (1987) Adottato dai paesi industrializzati Obiettivo: limitare la produzione di refrigeranti nocivi per la fascia di ozono stratosferico Inizialmente, comprendeva solo CFC e Halon (bromo fluoro carburi, BFC utilizzati per antincendio) Successivamente aggiornato, con: nuove sostanze : HCFC, e bromuro di metile (CH 3 Br utilizzato per disinfestazione i agricoltura) modifica tempi e modi di riduzione emissioni e di produzione Ha sancito per CFC cessazione di produzione dal 1996, divieto di impiego dal Ha sancito per HCFC, graduale diminuzione della produzione, cessazione: dal 2025 per paesi industrializzati dal 2040 per paesi in via di sviluppo 23/04/2013 6

7 Protocolli di Montreal e Kyoto Conferenze delle parti (COP) La Convenzione quadro sui cambiamenti climatici di Rio del 1992 ha istituito la Conferenza delle Parti La COP si riunisce una volta l anno per mettere a punto gli strumenti necessari alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione Cop 1, Berlino, 1995 Cop 2, Ginevra, 1996 Cop 3, Kyoto, 1997 Cop 4, B. Aires, 1998 Cop 5, Bonn, 1999 Cop 6, L Aja, 2000 Cop 6 bis, Bonn, 2001 Cop 7, Marrakesh, 2001 Cop 8, New Dehli, 2002 Cop 9, Milano, 2003 Cop 10, B. Aires, 2004 Cop 11, Montreal, 2005 Cop 12, Nairobi, 2006 Cop 13, Bali, 2007 Cop 14, Poznan, 2008 Cop 15, Copenhagen, 2009 Cop 16, Cancun, 2010 Cop 17, Durban, 2011 Cop 18, Doha Quatar Dec /04/2013 7

8 Protocolli di Montreal e Kyoto Protocollo di Kyoto ( ) Contenuti Sottoscritto dai 160 paesi facenti parte dell UNFCCC, la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici Entrato in vigore il , ratificato ad oggi da 184 paesi (no USA 32% emissioni). Poteva entrare in vigore solo se ratificato da almeno 55 paesi, che emettessero almeno il 55% della CO 2. E avvenuto nel 2004 con la ratifica della Russia. Impegna tutti gli stati a definire programmi nazionali per la riduzione dell emissione di gas ad effetto serra nel periodo , del 5.2% rispetto ai valori del UE si è impegnata per l 8% di riduzioni. All Italia affidata una quota del 6.5%. Cina e India esonerate dalla riduzione di emissioni Previsti meccanismi di scambio delle quote di emissione di CO 2 23/04/2013 8

9 Protocolli di Montreal e Kyoto Protocollo di Kyoto Paesi che hanno ratificato RATIFICATO NON RATIFICATO FIRMATO MA NON RATIFICATO 23/04/2013 9

10 Protocolli di Montreal e Kyoto Protocollo di Kyoto ( ) I principali Gas serra Vapore acqueo 70% anidride carbonica 20% metano 8% ossidi di azoto (N 2 O)* CFC, HCFC ma anche HFC, perfluorocarburi (PFC)**, esafluoruro di zolfo***. Legenda: Regolamentati dal protocollo di Kyoto Quantità di emissioni L atmosfera contiene circa 3.6 mld ton di CO2. Ogni anno, se ne producono 6 mln ton. 3 mln ton sono emesse dai paesi industrializzati, a cui spettano le riduzioni da protocollo. Il resto è prodotto dai paesi in via di sviluppo (Cina, India, Brasile, ecc..), che non devono rispettare i limiti stabiliti a Kyoto. Quindi, su un totale di 3600 Mt, ne saranno emesse 5,68 Mt invece di 6 Mt * Utilizzato in anestesia, come propellente in bombolette spray.. **Composti di F e C, utilizzati in medicina, elettronica, cosmetica. *** SF 6, utilizzato in mettallurgia, elettronica, medicina 23/04/

11 Protocolli di Montreal e Kyoto Protocollo di Kyoto ( ) Sistema di meccanismi flessibili per la negoziazione delle quote di emissione. Tre meccanismi previsti nel protocollo: Clean Development Mechanism (CDM): consente ai paesi industrializzati e ad economia in transizione di realizzare progetti nei paesi in via di sviluppo, che producano benefici ambientali in termini di riduzione delle emissioni di gas serra e di sviluppo economico e sociale dei Paesi ospiti, e nello stesso tempo generino crediti di emissione (CER) per i Paesi che promuovono gli interventi. Joint Implementation (JI): consente ai paesi industrializzati e ad economia in transizione di realizzare progetti per la riduzione delle emissioni di gas serra in un altro paese dello stesso gruppo e di utilizzare i crediti derivanti, congiuntamente con il paese ospite. Emissions Trading (ET): consente lo scambio di crediti di emissione tra paesi industrializzati e ad economia in transizione; un paese che abbia conseguito una diminuzione delle proprie emissioni di gas serra superiore al proprio obiettivo può così cedere (ricorrendo all ET) tali "crediti" a un paese che, al contrario, non sia stato in grado di rispettare i propri impegni. 23/04/

12 Protocolli di Montreal e Kyoto Protocollo di Kyoto ( ) Aziende obbligate ad ottenere autorizzazione per emissioni 1. Impianti di combustione con potenza maggiore di 20 MW termici 2. Impianti di produzione di acciaio e ghisa 3. impianti di arrostimento o sinterizzazione dei minerali metallici 4. Impianti per la produzione di clinker (componente base per la produzione di cemento) con capacità maggiore di 500 t/giorno 5. Impianti per la produzione del vetro, con capacità fusione maggiore di 20 t/giorno 6. Impianti per la produzione di materiali ceramici mediante cottura capacità maggiore di 75 t/giorno 7. Impianti di produzione di pasta per carta e cartone con capacità di produzione maggiore di 20 t/giorno 23/04/

13 Protocolli di Montreal e Kyoto Riassumendo: Sostanze considerate dai Protocolli di Montreal e di Kyoto Protocollo di Montreal Protocollo di Kyoto CFC HCFC HBFC Halons (BFC) Tetracloruro di carbonio Metil cloroformio CO 2 CH 4 N 2 O HFC PFC SF 6 Bromuro di metile 23/04/

14 Legislazione Europea Regolamento CE n o 2037/2000: sostanze dannose per lo strato di ozono 23/04/

15 Regolamento CE n o 2037/2000 Legislazione Europea Regolamento CE n 2037/2000 Entrato in vigore il Vieta produzione ed utilizzo dei CFC in qualsiasi impianto Dal 1 o gennaio 2010, l'uso di HCFC vergini è vietato nella manutenzione e assistenza delle apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d'aria esistenti a tale data (del 2015 con HCFC riciclato) 23/04/

16 Regolamento CE n o 2037/2000 Legislazione Europea Regolamento CE n 2037/2000 Utilizzo HCFC 23/04/

17 Regolamento CE n o 2037/2000 Legislazione Europea Regolamento CE n 2037/2000 Manutenzione impianti HCFC L'uso degli HCFC vergini per la manutenzione sarà proibito dal 1 gennaio 2010 per tutte le apparecchiature esistenti, mentre l'utilizzo di quelli recuperati e riciclati verrà proibito dal 1 gennaio 2015 per qualsiasi applicazione; Nel corso di operazioni di manutenzione e riparazione, o prima dello smantellamento o dell'eliminazione di apparecchiature di condizionamento e refrigerazione, i refrigeranti contenuti devono venire recuperati per essere distrutti con adeguate tecnologie oppure riciclati; Ogni Stato membro della UE dovrà istituire corsi di qualificazione professionale per gli addetti al recupero; Per ridurre al minimo le fughe dei refrigeranti, è obbligatoria l'ispezione annuale degli impianti con carica superiore a 3 kg; Sarà promossa l'elaborazione di norme europee relative al controllo delle fughe e al recupero delle sostanze fuoriuscite da apparecchiature e impianti; Ogni anno produttori, importatori ed esportatori dovranno comunicare per ciascuna sostanza controllata i dati relativi alle quantità prodotte, riciclate, rigenerate, distrutte e agli stock; Sono previsti controlli e ispezioni nonché sanzioni in caso di violazione delle disposizioni. 23/04/

18 Legislazione Europea Regolamento n o 842/2006: gas fluorurati ad effetto serra 23/04/

19 Regolamento CE n 842/2006 Legislazione Europea Regolamento CE n 842/2006 Pubblicato in gazzetta ufficiale UE il Obiettivi: rendere sicuro utilizzo dei gas fluorurati disciplinati nel protocollo di Kyoto cioè HFC, PFC e esafluoruro di zolfo (SF 6 ) contenere, prevenire e quindi ridurre le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra contemplati dal protocollo di Kyoto. Il regolamento si applica ai gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato A del suddetto protocollo. GAS FLUORURATI : idrofluorocarburi perfluorocarburi esafluoruro di zolfo (HFC) (PFC) (SF 6 ) 23/04/

20 Regolamento CE n 842/2006 Legislazione Europea Regolamento CE n 842/2006 Articolo 1 Campo di applicazione Il regolamento riguarda il contenimento, l'uso, il recupero e la distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato I, l'etichettatura e lo smaltimento di prodotti e apparecchiature contenenti tali gas, la comunicazione di informazioni su questi gas, il controllo degli usi di cui all'articolo 8 (SF 6 )e i divieti in materia di immissione in commercio dei prodotti e apparecchiature di cui all'articolo 9 e all'allegato II (HFC,PFC) nonché la formazione e certificazione del personale e delle società addetti alle attività contemplate dal presente regolamento. 23/04/

21 Regolamento CE n 842/2006 Articolo 2 Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «gas fluorurati ad effetto serra», gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF6) quali elencati nell'allegato I * * * * * * *R407C *R410A *R134a 23/04/

22 Regolamento CE n 842/2006 6) «operatore», una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal presente regolamento; 10) «sistema di rilevamento delle perdite», un dispositivo tarato meccanico, elettrico o elettronico per il rilevamento delle perdite di gas fluorurati ad effetto serra che avverta l'operatore in caso di perdita; 11) «sistema ermeticamente sigillato», un sistema in cui tutte le parti contenenti refrigerante sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, 14) «recupero», la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature e contenitori; 15) «riciclaggio», il riutilizzo di un gas fluorurato ad effetto serra recuperato previa effettuazione di un processo di depurazione di base; 16) «rigenerazione», il ritrattamento di un gas fluorurato ad effetto serra recuperato allo scopo di raggiungere un determinato standard di rendimento; 17) «distruzione», il processo tramite il quale tutto un gas fluorurato ad effetto serra o la maggior parte dello stesso viene permanentemente trasformato o decomposto in una o più sostanze stabili che non sono gas fluorurati ad effetto serra; 23/04/

23 Regolamento CE n 842/2006 Articolo 3 Contenimento (delle perdite) Gli operatori delle seguenti applicazioni fisse: refrigerazione, condizionamento d'aria, pompe di calore mobili compresi i circuiti nonché i sistemi di protezione antincendio, che contengono gas fluorurati ad effetto serra elencati nell'allegato I, adottano tutte le misure fattibili sul piano tecnico e che non comportano costi sproporzionati per: a) prevenire perdite di tali gas; e b) riparare non appena possibile le perdite rilevate. 23/04/

24 Regolamento CE n 842/2006 Controllo periodico delle perdite (in base al contenuto di refrigerante) se 30 kg > contenuto > 3 kg : una volta l anno se ermeticamente sigillate: contenuto > 6 kg : una volta l anno se 300 kg > contenuto > 30 kg : una volta ogni sei mesi se contenuto > 300 kg : una volta ogni 3 mesi. Inoltre deve esserci un sistema di rilevamento automatico delle perdite (verificato ogni anno) Controllo entro un mese dalla riparazione della perdita Gli operatori delle applicazioni contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati ad effetto serra tengono un registro in cui riportano la quantità e il tipo di gas fluorurati ad effetto serra installati, le quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo. Mantengono inoltre un registro di altre informazioni pertinenti, inclusa l'identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione, nonché le date e i risultati dei controlli effettuati 23/04/

25 Regolamento CE n 842/2006 Articolo 4 Recupero Gli operatori dei seguenti tipi di apparecchiature fisse hanno la responsabilità di predisporre il corretto recupero dei gas fluorurati ad effetto serra da parte di personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 5, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione: a) circuiti di raffreddamento di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore; b)... 23/04/

26 Regolamento CE n 842/2006 Articolo 5 Formazione e certificazione 1.Entro il 4 luglio 2007, sulla base delle informazioni pervenute dagli Stati membri e consultandosi con i settori interessati, sono stabiliti i requisiti minimi e le condizioni per il reciproco riconoscimento relativamente ai programmi di formazione e certificazione sia per le società sia per il personale interessato che intervengono nell'installazione, manutenzione o riparazione delle apparecchiature e dei sistemi contenenti gas fluorurati ad effetto serra 3.L'operatore. dell'applicazione pertinente provvede a che il personale interessato abbia ottenuto la necessaria certificazione di cui al paragrafo 2, che comporta una conoscenza appropriata dei regolamenti e delle norme applicabili, e che egualmente disponga della necessaria competenza in materia di prevenzione delle emissioni e di recupero dei gas fluorurati ad effetto serra e di manipolazione sicura del tipo e delle dimensioni dell'apparecchiatura in questione 4. Entro il 4 luglio 2009 gli Stati membri assicurano che le società coinvolte nell'esecuzione delle attività di cui agli articoli 3 (contenimento) e 4 (recupero) prendano in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se il loro personale addetto èin possesso dei certificati di cui al paragrafo 2 del presente articolo. 23/04/

27 Regolamento CE n 842/2006 Articolo 6 Relazione Entro il 31 marzo 2008 e ogni anno a seguire, ciascun produttore, importatore ed esportatore di gas fluorurati ad effetto serra che tratti più di una tonnellata l anno comunica mediante una relazione alla Commissione, trasmettendole anche all'autorità competente dello Stato membro interessato, le informazioni indicate di seguito in riferimento all'anno civile precedente. la propria produzione totale di ciascun gas fluorurato ad effetto serra nella Comunità, indicando le principali categorie di applicazioni nelle quali prevede di utilizzare la sostanza, le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra che ha importato/immesso in commercio nella Comunità, indicando le principali categorie di applicazioni le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra che ha esportato dalla Comunità, le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra riciclato, rigenerato o distrutto. le quantità di gas fluorurati ad effetto serra usati che ha importato per essere riciclati, rigenerati o distrutti. le quantità di gas fluorurati ad effetto serra usati che ha esportato per essere riciclati, rigenerati o distrutti. 23/04/

28 Regolamento CE n 842/2006 Articolo 7 Etichettatura 1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 67/548/CEE (1) e della direttiva 1999/45/CE (2) relative all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, i prodotti e le apparecchiature di cui al paragrafo 2 contenenti gas fluorurati ad effetto serra sono immessi in commercio solo se le denominazioni chimiche dei gas fluorurati ad effetto serra sono identificate mediante un'etichetta conforme alla nomenclatura accettata dall'industria. Tale etichetta indica chiaramente che il prodotto o l'apparecchiatura contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto e le relative quantità, e questo figura in modo chiaro e indelebile sul prodotto o sull'apparecchiatura, vicino ai punti di accesso per la ricarica o il recupero dei gas fluorurati ad effetto serra, o sulla parte del prodotto o dell'apparecchiatura in cui tali gas sono contenuti. I sistemi ermeticamente sigillati sono etichettati come tali. 23/04/

29 Legislazione Europea Regolamento n o 1494/2007: Etichettatura 23/04/

30 Regolamento CE n 1494/2007 Legislazione Europea Regolamento CE n 1494/2007 Il Regolamento CE 1494/2007 del 17/12/2007 in conformità al regolamento CE 842/2006 stabilisce la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra Art. 1 oggetto Il presente regolamento stabilisce la forma delle etichette da utilizzare e i requisiti di etichettatura ulteriori applicabili ai tipi di prodotti e di apparecchiature di cui all art. 7, par.2 del regolamento CE 842/ /04/

31 Regolamento CE n 1494/2007 Art.2 Requisiti di etichettatura 1) I prodotti e le apparecchiature che rientrano nell ambito di applicazione del presente regolamento sono contrassegnati da un etichetta contenente le informazioni seguenti: a) La menzione contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto b) Le abbrevazioni delle denominazioni chimiche dei gas fluorurati ad effetto serra contenuti o destinati a essere contenuti nell apparecchiatura conformemente alla nomenclatura accettata dall industria per l apparecchiatura o la sostanza c) Il quantitativo di gas fluorurati ad effetto serra, espresso in chilogrammi d) La menzione ermeticamente sigillato se applicabile 3) Quando i gas fluorurati ad effetto serra possono essere aggiunti al di fuori dell impianto di fabbricazione e il quantitativo totale non è definito dal fabbricante, l etichetta riporta il quantitativo caricato nell impianto di fabbricazione e prevede uno spazio per l indicazione del quantitativo aggiunto al di fuori dell impianto di fabbricazione e per il quantitativo totale di gas fluorurati ad effetto serra 23/04/

32 Regolamento CE n 1494/2007 Art.3 Forma dell etichetta 1) Le informazioni di cui all art. 2 sono indicate sull etichetta che viene apposta sui prodotti e sulle apparecchiature che rientrano nell ambito di applicazione del presente regolamento 2) Le informazioni risaltano chiaramente sullo sfondo dell etichetta ed hanno una dimensione ed una spaziatura che le rendono chiaramente leggibili.. 3) Tutta l etichetta e il suo contenuto sono concepiti in modo da restare saldamente attaccati al prodotto/apparecchiatura e da rimanere leggibili in normali condizioni di funzionamento per tutto il periodo nel quale prodotto/apparecchiatura contengono gas fluorurati ad effetto serra Art. 4 Posizione dell etichetta 1) Oltre nei punti indicati all art. 7 par. 1 regolamento 842/06 le etichette possono anche essere collocate sui marchi o sulle etichette di informazioni del prodotto esistenti o accanto ad essi o accanto ai punti di accesso per la manutenzione. 23/04/

33 Legislazione Europea Regolamento n o 1516/2007: Controllo Perdite 23/04/

34 Regolamento CE n 1516/2007 Regolamento CE 1516/2007 del 19/12/2007 stabilisce conformemente al regolamento CE 842/2006 i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra Considerazioni: 2) Le informazioni sulla carica di gas fluorurati ad effetto serra devono essere incluse nel registro delle apparecchiature. Quando la carica di gas fluorurati ad effetto serra non ènota, l operatore dell apparecchiatura interessata deve assicurare che la carica venga determinata da personale certificato in modo da facilitare il controllo delle perdite. 3) Prima di effettuare il controllo delle perdite, il personale certificato deve esaminare attentamente le informazioni contenute nel registro dell apparecchiatura per individuare eventuali problemi precedenti e consultare le relazioni precedenti. 23/04/

35 Regolamento CE n 1516/2007 4) Per assicurare un controllo efficace delle perdite, i controlli si devono concentrare sulle parti dell impianto dove c è la probabilità che si verifichino perdite di refrigerante. 5) I controlli delle perdite devono essere effettuati con metodi di misurazione diretta o indiretta. I metodi di misurazione diretta individuano le perdite tramite dispositivi di rilevamento che consentono di determinare se vi sono fuoruscite dal sistema della carica di gas fluororati ad effetto serra. I metodi di misurazione indiretta si basano sull individuazione di un funzionamento anormale del sistema e sull analisi dei parametri pertinenti. 6) I metodi di misurazione indiretta devono essere applicati nei casi in cui le perdite si sviluppano molto lentamente e l apparecchiatura è installata in locali ben ventilati, il che rende difficile l individuazione di fuoruscite dal sistema dei gas. I metodi di misurazione diretta sono necessari per determinare il punto esatto della perdita. La decisione sul metodo di misurazione da utilizzare deve essere presa dal personale certificato che dispone della formazione e dell esperienza necessarie per stabilire caso per caso il metodo di misurazione più adeguato. 23/04/

36 Regolamento CE n 1516/2007 7) In caso di presunzione di perdita, occorre effettuare un controllo per individuare la perdita e ripararla. 8) Per accertare la sicurezza del sistema riparato, il controllo di verifica previsto dal regolamento (CE) n. 842/2006 deve concentrarsi sulle parti del sistema in cui è stata individuata la perdita e sulle parti adiacenti. 9) L installazione difettosa di nuovi sistemi presenta rischi significativi di perdite. Occorre, pertanto, che i sistemi di nuova installazione vengano controllati immediatamente dopo la loro messa in funzione per verificare l assenza di perdite. 23/04/

37 Regolamento CE n 1516/2007 Art.1 oggetto e campo di applicazione Il presente regolamento stabilisce, conformemente al regolamento 842, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d aria o pompe di calore contenenti 3 chilogrammi o più di gas fluorurati Il presente regolamento non si applica alle apparecchiature con impianti ermeticamente sigillati, etichettati come tali e contenenti meno di 6 Kg di gas fluorurati. 23/04/

38 Regolamento CE n 1516/2007 Art. 2 registro dell apparecchiatura 1)L operatore indica il suo nome, l indirizzo postale e il numero di telefono nel registro di cui all art. 3 par.6 del regolamento 842/06, di seguito denominato registro dell apparecchiatura. 2)La carica di gas fluorurati per apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d aria o le pompa di calore èindicata nel registro dell apparecchiatura. 3)Quando la carica di gas fluorurati dell apparecchiatura di refrigerazione, di condizionamento d aria o della pompa di calore non è indicata nelle specifiche tecniche del fabbricante o sull etichetta del sistema, l operatore assicura che sia determinata da personale certificato. 4)Una volta individuata la causa della perdita, questa viene inserita nel registro dell apparecchiatura. 23/04/

39 Regolamento CE n 1516/2007 Art. 3 controllo del registro dell apparecchiatura 1) Prima di effettuare i controlli delle perdite, il personale certificato controlla il registro dell apparecchiatura. 2) Speciale attenzione viene prestata alle informazioni riguardanti problemi ricorrenti e aspetti problematici. Art. 4 controlli sistematici Le parti seguenti dell apparecchiatura di refrigerazione, di condizionamento d aria o della pompa di calore sono controllate sistematicamente: 1) giunti; 2) Valvole, compresi i condotti; 3) Giunti a tenuta, compresi giunti a tenuta sugli essiccatori e sui filtri sostituibili; 4) Parti del sistema soggette a vibrazioni; 5) Connessioni ai dispositivi di sicurezza o di funzionamento. 23/04/

40 Regolamento CE n 1516/2007 Art. 5 scelta del metodo di misurazione 1) Il personale certificato applica un metodo di misurazione diretta, ai sensi dell art. 6, o un metodo di misurazione indiretta, ai sensi dell art. 7, per l esecuzione del controllo delle perdite di un apparecchiatura di refrigerazione, di condizionamento d aria o della pompa di calore. 2) I metodi di misurazione diretta possono sempre essere applicati. 3) I metodi di misurazione indiretta vengono applicati soltanto se i parametri dell apparecchiatura da verificare, menzionati all art. 7 par. 1, forniscono informazioni affidabili sulla carica di gas fluorurati indicata nel registro dell apparecchiatura e sulle probabilità di perdite. 23/04/

41 Regolamento CE n 1516/2007 Art. 6 metodi di misurazione diretta 1) Per individuare le perdite, il personale certificato utilizza uno o più dei seguenti metodi di misurazione diretta: a controllo dei circuiti e dei componenti che presentano rischi di perdita mediante dispositivi di rilevazione adeguati per il refrigerante presente nel sistema; b applicazione di un fluido di rilevazione all ultravioletto (UV) o di un colorante adeguato nel circuito; c soluzioni schiumose depositate/acqua saponata. 23/04/

42 Regolamento CE n 1516/2007 2) I dispositivi di rilevazione dei gas di cui al par. 1 lettera a) sono controllati ogni 12 mesi per verificarne il corretto funzionamento. 3) L applicazione di un fluido di rilevazione UV o di un colorante adeguato nel circuito di refrigerazione viene effettuata soltanto se il fabbricante dell apparecchiatura ha approvato detti metodi di rilevazione come tecnicamente possibili. Il metodo viene applicato unicamente da personale certificato ad effettuare attività che implicano un intervento sul circuito di refrigerazione contenente gas fluorurati. 5) Prima delle prove di pressione con azoto esente da ossigeno o altro gas adeguato per le prove di pressione per controllare le perdite, i gas fluorurati sono recuperati dall intero sistema da personale certificato a recuperare i gas fluorurati dal tipo specifico di apparecchiatura. 23/04/

43 Regolamento CE n 1516/2007 Art. 7 metodi di misurazione indiretta 1) Per individuare una perdita, il personale certificato effettua un controllo visivo e manuale dell apparecchiatura e analizza uno o più dei seguenti parametri: a pressione b temperatura c corrente del compressore d livelli dei liquidi e volume di ricarica 2) Ogni presunzione di perdita di gas fluorurati viene verificata tramite un metodo diretto di cui all art. 6 23/04/

44 Regolamento CE n 1516/2007 3) Costituisce presunzione di una perdita una o più delle seguenti situazioni: a Un sistema fisso di rilevamento delle perdite segnala una perdita; b l apparecchiatura produce rumori o vibrazioni anormali, vi èformazione di ghiaccio o la capacità di refrigerazione è insufficiente; c segni di corrosione, perdita di olio e danni ai componenti o al materiale nei possibili punti di perdita; d indicazione di perdita dalle specole visive o dagli indicatori di livello o da altri ausili visivi; e segni di danni negli interruttori di sicurezza, nei pressostati, nei manometri e nei collegamenti dei sensori; f deviazioni rispetto alle normali condizioni di funzionamento indicate dai parametri analizzati, compresa la lettura dei sistemi elettronici in tempo reale; g altri segni che indicano la perdita di carica del refrigerante. 23/04/

45 Regolamento CE n 1516/2007 Art. 8 riparazione delle perdite 1) L operatore assicura che la riparazione venga eseguita da personale certificato ad effettuare tale specifica attività. Prima della riparazione, si procede, se necessario, allo svuotamento o al recupero del refrigerante. 2) l operatore assicura che venga effettuata una prova di tenuta con azoto esente da ossigeno o altra prova di pressione e gas secco adeguati, seguita se necessario da evacuazione, ricarica e prova di tenuta. Prima della prova di pressione con azoto esente da ossigeno o con altro gas adeguato per prove di pressione, i gas fluorurati vengono, se necessario recuperati da tutto il sistema. 3) la causa della perdita viene, per quanto possibile, individuata, per evitarne il ripetersi. 23/04/

46 Regolamento CE n 1516/2007 Art. 9 controllo di verifica Il personale certificato, quando effettua il controllo di verifica conseguente al controllo del registro, del regolamento CE 842/06, si concentra sulle parti in cui sono state individuate e riparate le perdite nonché sulle parti adiacenti nei casi in cui sia stata esercitata una pressione durante la riparazione. Art.10 requisiti per le apparecchiature di nuova installazione Le apparecchiature di nuova installazione sono controllate immediatamente dopo la loro messa in funzione per verificare l assenza di perdite. 23/04/

47 Legislazione Europea Regolamento n o 303/2008: Certificazione Imprese e Personale 23/04/

48 Regolamento CE n 303/2008 Legislazione Europea Regolamento CE n 303/2008 In accordo con l 842/2006 stabilisce i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra Stabilisce: Due tipologie di applicazione : a personale e imprese Quattro attività per cui è necessario il certificato: controllo recupero installazione manutenzione e riparazione Quattro categorie di certificati, a seconda delle attività consentite Regola i certificati provvisori, scaduti il Regola organismi di certificazione e valutazione Stabilisce competenze da verificare in fase di esame, pratiche e teoriche. 23/04/

49 Regolamento CE n 303/2008 Art. 2 campo di applicazione Deve essere certificato la persona fisica che svolge le seguenti attività: a) Controllo delle perdite di applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas HFC e di applicazioni almeno 6 kg di gas HFC dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali; b) Recupero; c) Installazione; d) Manutenzione e riparazione e le imprese che svolgono le seguenti attività: a) Installazione; b) Manutenzione e riparazione 23/04/

50 Regolamento CE n 303/2008 Art. 4 certificazione del personale Categoria I: l attività del Personale certificato in questa categoria è abilitato a: a) Controllo delle perdite degli impianti di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore con più di 3Kg (+6 Kg apparecchiature ermetiche); b) Recupero; c) Installazione; d) Manutenzione e riparazione; 23/04/

51 Regolamento CE n 303/2008 Categoria II: l attività del Personale certificato in questa categoria è abilitato a: a) Controllo delle perdite degli impianti di refrigerazione, condizionamento e pompe di calore con più di 3Kg (più di 6 Kg su apparecchiature ermetiche) senza entrare nel circuito frigorifero b) Recupero; c) Installazione; d) Manutenzione/riparazione Su apparecchiature con meno di 3Kg o su sistemi ermetici con meno di 6 Kg di gas HFC 23/04/

52 Regolamento CE n 303/2008 Categoria III: l attività del Personale certificato in questa categoria è abilitato esclusivamente a: b) Recupero di gas su apparecchiature con meno di 3 Kg di gas HFC e con meno di 6 Kg di gas per impianti ermetici. Categoria IV: l attività del Personale certificato in questa categoria è abilitato senza intervenire sui circuiti di refrigerazione: a) Controllo delle perdite delle apparecchiature con più di 3Kg ( sistemi ermetici con più 6 Kg apparecchiature ermetiche); 23/04/

53 Regolamento CE n 303/2008 ATTIVITA CATEGORIA a) Controllo Perdite degli impianti di refrigerazione, condizionamento e pompa di calore > 3kg (6kg se ermetici) b) Recupero dagli impianti di refrigerazione, condizionamento e pompa di calore c) Manutenzione e riparazione degli impianti di refrigerazione, condizionamento e pompa di calore d) Installazione di impianti di refrigerazione, condizionamento e pompa di calore I Tutte le applicazioni II Senza intervenire sui circuiti frigoriferi contenenti gas fluorurati ad effetto serra Applicazioni con meno di 3kg di carica di gas refrigerante ad effetto serra (6kg per impianti sigillati ermeticamente) III Non può effettuare questa operazione Applicazioni con meno di 3kg di carica di gas refrigerante ad effetto serra (6kg per impianti sigillati ermeticamente) Non può effettuare questa operazione IV Senza intervenire sui circuiti frigoriferi contenenti gas fluorurati ad effetto serra Non può effettuare questa operazione 23/04/

54 Regolamento CE n 303/2008 Deroghe La necessità di certificazione non si applica: a) per un periodo massimo di 2 anni, al personale che svolge una delle attività di cui all articolo 2, paragrafo 1, iscritto ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato che contempla l attività pertinente, purché l attività in questione sia svolta sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla tale attività; b) al personale che svolge operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un apparecchiatura nell ambito di una delle attività di cui all articolo 2, paragrafo 1, in possesso della qualifica richiesta dalla legislazione nazionale, purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato che contempla l attività pertinente; 23/04/

55 Regolamento CE n 303/2008 Art. 5 Certificati rilasciati al personale 1. Un organismo di certificazione* rilascia un certificato al personale che ha superato un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione* incentrato sulle competenze e sulle conoscenze minime indicate nell allegato per le rispettive categorie. 2. Il certificato contiene almeno i seguenti dati: a) nome dell organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e data di scadenza; b) categoria di certificazione del personale di cui all articolo 4, paragrafo 2, e le relative attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere; c) data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato. *organismo di certificazione (art 10 del regolamento) ed organismo di valutazione (art 11 del regolamento) sono designati ai sensi della legislazione nazionale. L organismo di certificazione tiene un registro che consente di verificare la posizione di una persona o di un impresa certificate 23/04/

56 Regolamento CE n 303/2008 Art. 8 Certificati rilasciati alle imprese 1. Un organismo di certificazione rilascia un certificato a un impresa per una o più delle attività di cui all articolo 2, paragrafo 2, purché questa soddisfi le seguenti condizioni: a) impieghi personale certificato per le attività che richiedono una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume d attività previsto; b) sia in grado di dimostrare che il personale impegnato nelle attività per cui èrichiesta la certificazione ha a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle. 2. Il certificato contiene almeno i seguenti dati: a) nome dell organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e data di scadenza; b) attività che il titolare del certificato èautorizzato a svolgere; c) data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato. 23/04/

57 Regolamento CE n 303/ /04/

58 Legislazione Italiana DPR 147/2006: Controllo e recupero delle fughe di sostanze dannose per l ozono in attuazione del regolamento CE 2037/ /04/

59 DPR 147/2006 Legislazione Italiana DPR 147/2006 : modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della fascia d ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e condizionamento d aria e pompe di calore, di cui al regolamento CE n 2037/2000 Regolamentati CFC e HCFC Obblighi per i gestori di apparecchiature e impianti climatizzazione: effettuare attività di recupero e riciclo secondo norma ISO custodire un libretto di impianto, per registrare verifiche, recuperi e ricicli controllo fughe con frequenza annuale (impianti con carica da 3a 100 kg, semestrale per impianti con carica > 100kg possesso requisiti professionali minimi per il personale tecnico autorizzato. 23/04/

60 DPR 147/2006 LIBRETTO D'IMPIANTO Estremi del gestore dell apparecchiatura o impianto Nome:... Indirizzo:... Telefono:... Fax:... E mail:... Attività:... Caratteristiche dell'apparecchiatura o impianto Tipo:... Località:... Tipo di refrigerante: Carica di refrigerante (kg): Estremi del manutentore Nome e qualifica [1]: Azienda:... Partita I.V.A.:... Numero di iscrizione elenco professionale [2]: [1] Nome del manutentore dell'apparecchiatura o dell'impianto. [2] Numero iscrizione all'albo professionale presso le Camere di Commercio. 23/04/

61 DPR 147/2006 Recupero delle sostanze controllate ı Tipologia della sostanza controllata recuperata.. ı Quantità:.. ı Data del recupero:.. ı Tipologia del refrigerante sostitutivo: ı Quantità del refrigerante sostituito:.. ı Data dell'ultimo controllo:.. ı Verifica Iniziale Data verifica iniziale:.. ı Verifica Periodica Data verifica periodica:.. Tipo e sensibilità del cercafughe:.. Risultato dei controlli ı assenza di fughe.. ı una o più fughe riparate: quantità di refrigerante aggiunto (kg) in seguito alla fuga:.. ı fughe che richiedono l'interruzione del funzionamento dell'impianto da riparare entro:.. Riparazione Fuga: Data della riparazione fuga:.. Descrizione della riparazione:.. Data:.. Firma del Manutentore:.. Firma del responsabile impianto o apparecchiatura:.. 23/04/

62 Legislazione Italiana DPR 27/1/2012 n.43 (G.U. 20/4/2012 n.93): Attuazione del regolamento CE 842/ /04/

63 DPR 43/2012 Legislazione Italiana DPR 27/1/2012 n.43 (G.U. 20/4/2012 n.93):attuazione del regolamento CE 842/2006 Aspetti principali Recepimento in toto il regolamento CE 842/2006 Riconoscimento del patentino degli altri stati membri Istituzione presso il Ministero dell Ambiente di un registro telematico (la cui gestione verrà affidata alle Camere di Commercio) La notizia dell istituzione del registro sarà riportata sul sito del Ministero dell Ambiente Entro 60 giorni dall istituzione del registro i tecnici e imprese che effettuano le attività previste del regolamento CE 842/2006 dovranno iscriversi al registro Potranno iscriversi solo i tecnici e le imprese che hanno ottenuto il certificato Sarà possibile ottenere dalla Camera di Commercio un certificato provvisorio, della validità di 6 mesi, se si possiede esperienza professionale di almeno 2 anni Entro i 6 mesi sarà necessario superare un esame teorico e pratico che attesti le competenze previste dal regolamento CE 303/2008 Il patentino avrà una durata di 10 anni, al termine dei quali andrà rinnovato 23/04/

64 DPR 43/2012 Verrà stabilito un protocollo di intesa tra il Ministero dell Ambiente e l organismo di accreditamento Accredia che dovrà autorizzare gli organismi di certificazione Il registro di impianto potrà essere compilato solo da professionisti certificati, che dovranno inserire il loro numero di certificazione Il formato del registro di impianto verrà comunicato dal Ministero dell Ambiente tramite il proprio sito web Tempi di implementazione Accredia comunica al Ministero dell Ambiente entro 60 giorni gli schemi di accreditamento Il ministero li approva entro i successivi 60 giorni, e istituisce il registro telematico Dall istituzione del registro iniziano gli esami, e partono i 60 giorni (è l eventuale proroga di 6 mesi) per l iscrizione al medesimo Realisticamente, non ci si attende che gli esami possano iniziare prima di 6 mesi dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale 23/04/

65 Docente Ing. Diego Danieli

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