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- Lamberto Pala
- 6 anni fa
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2 Fatti salienti:.dopo circa 1 anno di vigore del DPR 43/2012 questi sono i dati in nostro possesso CERTIFICAZIONE DELLE PERSONE REGOLAMENTO 303/2008 AMBITO TERRITORIALE NUMERO CERTIFICATI PROVVISORI NUMERO CERTIFICATI DEFINITIVI ITALIA % TOSCANA % FIRENZE (PROVINCIA) % PRATO % PERCENTUALE DEFINITIVI/PR OVVISORI
3 Fatti salienti:.dopo circa 1 anno di vigore del DPR 43/2012 questi sono i dati in nostro possesso CERTIFICAZIONE DELLE IMPRESE REGOLAMENTO 303/2008 AMBITO TERRITORIALE NUMERO CERTIFICATI PROVVISORI NUMERO CERTIFICATI DEFINITIVI ITALIA % TOSCANA % FIRENZE (PROVINCIA) % PRATO % PERCENTUALE DEFINITIVI/PR OVVISORI
4 Fatti salienti: I dati precedenti tengono conto solo delle persone e imprese che a suo tempo richiesero un certificato provvisorio, ma non delle persone e imprese che si sono iscritte successivamente al 11/6/2013 a fgas.it, e quindi impossibilitate a chiedere un certificato provvisorio. Se si tiene conto anche di queste persone e imprese le certificazioni del personale complessive non sono più del 45% del totale, mentre le aziende non arrivano al 10%
5 Fatti salienti: Criticità emerse per la certificazione delle persone: Rinnovo dei patentini. La regola è la seguente - Deve essere inviata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui la persona patentata dichiara di avere effettuato o meno almeno una attività pertinente alle operazioni per le quali è patentato
6 Fatti salienti: IMPORTANTE! NON IMPORTA AVERE EFFETTUATO ATTIVITA FGAS NEL CORSO DELL ANNO SOLARE INTERCORSO TRA QUANDO LA PERSONA SI E PATENTATA E LA PRIMA SCADENZA ANNUALE. SE NON SI SONO EFFETTUATE ATTIVITA LO SI DICHIARA, IL PATENTINO VIENE COMUNQUE RINNOVATO, E SUCCESSIVAMENTE SI HA UN ANNO DI TEMPO PER PRODURRE L EVIDENZA DI UN LAVORO FATTO
7 Fatti salienti: IMPORTANTE! LA COSA IMPORTANTE E CHE COMUNQUE LA DICHIARAZIONE VENGA INVIATA ALL ENTE CERTIFICATORE SIA CHE SI SIA EFFETTUATO UN LAVORO SIA CHE NON SIA STATO EFFETTUATO NIENTE. SE NON VIENE RICEVUTA LA SUDDETTA DICHIARAZIONE ENTRO 3 MESI DALLA SCADENZA RINA REVOCA IL CERTIFICATO
8 Fatti salienti: Trasferimento di certificati da un Ente ad un altro Chi volesse trasferire il proprio patentino da un ente ad un altro deve compilare un modulo in cui dichiara: - ragione della richiesta di trasferimento - Numero di iscrizione al Registro Telematico - Data di emissione e stato del certificato (valido o sospeso - Chiusura di eventuali pendenze con l ente che viene lasciato - Presenza di reclami - Presenza di pendenze legali - Effettuazione di attività su fgas nell ultimo anno
9 Fatti salienti: Trasferimento di certificati da un Ente ad un altro Alla dichiarazione devono essere poi allegati I seguenti documenti: - Copia del certificato e del patentino - Sintesi dell esame (prova teorica e pratica) - Contratto firmato con il nuovo ente - (ove applicabile): copia della documentazione inviata all ente uscente in occasione dell ultima sorveglianza documentale
10 Fatti salienti: Criticità emerse per la certificazione delle imprese
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12 Obiettivi: è EOEE opportuno che i paesi sviluppati riducano le emissioni di gas a effetto serra dell % rispetto ai livelli del 1990 entro il 2050 per limitare i cambiamenti climatici.
13 Obiettivi: La relazione della Commissione del 26 settembre 2011 sull applicazione, gli effetti e l adeguatezza del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha concluso che le vigenti misure di contenimento, se pienamente applicate, consentirebbero di ridurre le emissioni di gas fluorurati a effetto serra
14 Le nuove misure di contenimento del regolamento 517/14: Controlli estesi ad altre apparecchiature che utilizzano quantità considerevoli di gas fluorurati a effetto serra, quali autocarri e rimorchi frigorifero; L obbligo di istituire e tenere registri delle apparecchiature contenenti detti gas estesi ai commutatori elettrici; Gli Stati membri dovrebbero tener conto del valore dei regimi di responsabilità del produttore e incoraggiarne l istituzione, sulla base delle migliori prassi esistenti;
15 Le nuove misure di contenimento del regolamento 517/14: Evitare l uso di tali gas laddove esistono tecnologie alternative sicure e efficienti sotto il profilo energetico senza impatto o con impatto minore sul clima; Limitare l immissione in commercio delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra
16 Stabilisce disposizioni in tema di contenimento, uso, recupero e distruzione dei gas fluorurati a effetto serra e di provvedimenti accessori connessi.
17 ART. 4, paragrafo 1: Verrà sostituita l'unità di misura degli impianti da Kg di refrigerante a tonnellate di CO2 contenute.
18 ART. 6, paragrafo 1: Gli operatori di apparecchiature istituiscono e tengono registri in cui sono specificate le seguenti informazioni: quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra; le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l installazione, la manutenzione o l assistenza o a causa di perdite; se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome e l indirizzo dell impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato;
19 l identità dell impresa che ha provveduto all installazione, all assistenza, alla manutenzione e, ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo numero di certificato; le date e i risultati dei controlli effettuati qualora l apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluorurati a effetto serra le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;.
20 ART. 6, paragrafo 2: gli operatori conservano i registri di cui a detto paragrafo per almeno cinque anni. le imprese che svolgono le attività per conto degli operatori conservano i registri di cui al paragrafo 1 per almeno cinque anni.
21 ART. 6, paragrafo 3: Le imprese che forniscono gas fluorurati a effetto serra istituiscono registri contenenti queste informazioni: i numeri dei certificati degli acquirenti; le rispettive quantità di gas fluorurati a effetto serra acquistati.
22 ART. 7, paragrafo 3: Viene istituito un elenco di gas fluorurati per i quali è vietata l immissione in commercio (allegato II)
23 ART. 8, paragrafo 1: Gli operatori di apparecchiature fisse o di unità di refrigerazione di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra non contenuti in schiume, assicurano che il recupero di tali gas sia svolto da persone fisiche che detengono i pertinenti certificati
24 ART. 8, paragrafo 2: Viene resa obbligatoria l attività di recupero degli eventuali gas residui al fine di garantirne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione dai contenitori di gas (bombole).
25 ART. 8, paragrafo 3: Gli operatori di prodotti e apparecchiature mobili, contenenti gas fluorurati a effetto serra provvedono a far recuperare i gas da persone fisiche adeguatamente qualificate
26 ART. 10, paragrafo 1: Viene integrata la definizione delle attività dell impresa oggetto del regolamento n.842/06 con l inserimento dello smantellamento delle apparecchiature: installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento delle apparecchiature
27 ART. 11, paragrafo 1: Viene introdotto l allegato III che stabilisce un elenco di prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati per i quali sarà vietata l immissione in commercio.
28 ART. 11, paragrafo 5: Le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, sono vendute agli utilizzatori finali unicamente qualora sia dimostrato che l installazione è effettuata da un impresa certificata.
29 ART. 13: A decorrere dal 10 gennaio 2020, è vietato l uso dei gas fluorurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento globale (GWP) pari o superiore a 2 500
30 ART. 14: Qualora gli idrofluorocarburi contenuti nelle apparecchiature non siano stati immessi sul mercato prima di caricare le apparecchiature, gli importatori di tali apparecchiature assicurano che entro il 31 marzo di ogni anno l accuratezza della documentazione e della dichiarazione di conformità sia verificata, per l anno civile precedente, da un organismo di controllo indipendente
31 ART : Assegnazione di quote per l immissione in commercio degli idrofluorocarburi Entro il 1 gennaio 2015 la Commissione istituisce un registro elettronico delle quote per l immissione in commercio di idrofluorocarburi Trasferimento delle quote e autorizzazione a utilizzare le quote per l immissione sul mercato di idrofluorocarburi in apparecchiature importate Comunicazioni sulla produzione, l importazione, l esportazione, l uso come materia prima e la distruzione delle sostanze elencate negli allegati I o II
32 ART : Il regolamento (CE) n. 842/2006 è abrogato con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015.
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