nella causa civile iscritta al n. 324/2002 R.G. affari contenziosi, vertente

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "nella causa civile iscritta al n. 324/2002 R.G. affari contenziosi, vertente"

Transcript

1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRlBUNALE DI BRINDISI - Sezione civile - composto dai seguenti magistrati: ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 324/2002 R.G. affari contenziosi, vertente TRA POWER ROMINA, difesa e rappresentata dagli avv.ti - Ricorrente 1 / 10

2 E CARRISI ALBANO difeso e rappresentato dagli avv.ti - Resistente OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO All'udienza del 24 novembre 2010 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni: l'avv. I, anche in sostituzione dell'avv., per Power Romina, concludeva nel modo che segue: 1) dare atto che in ordine allo status è già stata pronunciata sentenza parziale di divorzio, passata in giudicato; 2) dare atto che nelle more del giudizio le figlie Cristel e Romina Jr. Carrisi sono diventate maggiorenni e si sono autonomamente costituite nel presente giudizio, con ogni conseguenza di legge, sia in ordine al loro affidamento, sia in ordine al loro mantenimento; 3) disporre che il sig. Albano Carrisi versi in favore della sig.ra Romina Power l'assegno divorzile mensile di ,00 entro il 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente sulla base dell'indice ISTAT; 4) ammettere ove ritenuto necessario le prove come formulate nella memoria ex art. 184 c.p.c. ed in tutti gli scritti difensivi; 2 / 10

3 5) rigettare ogni istanza ex adverso formulata; 6) condannare il sig. Albano Carrisi alla refusione delle spese di lite in favore della sig.ra Romina Power, con distrazione in favore dei sottoscritti avv.ti che si dichiarano anticipatari; l'avv. anche in sostituzione dell'avv. per Carrisi Albano, concludeva nel modo che segue: I) dichiarare definitivamente la cessazione della materia del contendere m ordine all'affidamento delle figlie Cristel e Romina Jr. Carrisi, ormai maggiorenni, confermando la revoca dell'affidamento esclusivo delle stesse alla madre; 2) disporre definitivamente la revoca dell'obbligo di Albano Carrisi di provvedere al mantenimento delle figlie "versando alla sig.ra Power un assegno mensile ~ anticipato di.4.500,00 di cui.3.000,00 per Romina JR ed.1.500,00 per Cristel" dando atto che Albano Carrisi continuerà a provvedere al mantenimento tanto di Cristel che di Romina Jr. secondo le rispettive esigenze e prendendo accordi direttamente con le stesse; 3) dichiarare la sig.ra Romina Power tenuta a contribuire al mantenimento delle figlie Cristel e Romina Jr. nella stessa misura che sarà ritenuta di giustizia; 4) esonerare Albano Carrisi dall'obbligo di corrispondere a Romina Power un assegno divorzile; 5) in ogni caso rigettare la richiesta avversaria di aumento dell'assegno divorzile in favore della sig.ra Power; 6) con vittoria di spese e diritti e onorari di causa. Il PM. rassegnava per iscritto in data 29/11/2010-3/12/2010 le seguenti conclusioni: 3 / 10

4 1) dichiarare la cessazione della materia del contendere per la già intervenuta sentenza di divorzio e il raggiungimento della maggiore età delle due figlie; 2) confermare l'obbligo di corresponsione dell'assegno divorzile nella misura attuale; 3) rigettare ogni altra richiesta dalle parti formulata. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 5 marzo 2002, Power Romina adiva questo Tribunale al fine di sentire dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Cellino S. Marco in data 26 luglio 1970 con Carrisi Albano - dal quale si era consensualmente separata giusta decreto di omologa del Tribunale di Brindisi del 3 marzo nonché: 1l) affidare in via esclusiva a sè le due figlie minori Cristel e Romina jr; 2) porre a carico del Carrisi un contributo di mantenimento per le figlie di ,00 mensili oltre all' obbligo del rimborso del 100% delle spese straordinarie; 3) porre a carico del Carrisi l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie versando alla stessa un importo mensile non inferiore ad ,00; 4) revocare l'assegnazione della casa coniugale al Carrisi. Ritualmente costituitosi con deposito degli atti in Cancelleria, Carrisi Albano aderiva alla domanda avversa di cessazione degli effetti civili del matrimonio e al contempo domandava: 4 / 10

5 1) l'affidamento congiunto delle figlie minori; 2) dare atto che egli contribuirà al mantenimento delle figlie stesse sostenendo integralmente le spese scolastiche nonché quelle mediche straordinarie; 3) dichiarare che la Power non ha diritto alla percezione dell'assegno divorziale; 4) rigettare ogni altra domanda in quanto infondata; Fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente a ciò delegato con ordinanza del 19/7/2002 designava sé medesimo quale giudice istruttore disponendo per il prosieguo del giudizio di merito ed adottava i provvedimenti temporanei e urgenti, prevedendo: 1) l'affidamento della figlia Cristel in modo congiunto ad entrambi i genitori; 2) l'affidamento in via esclusiva alla madre della figlia minore Romina Jr., disciplinando il diritto di visita del padre; 3) l'obbligo per il Carrisi di contribuire al mantenimento delle figlie minori versando alla Power un assegno mensile anticipato di.4.500,00, di cui.1.500,00 per Cristel ed.3.000,00 per Romina Jun, oltre alle spese per rette scolastiche e straordinarie; 4) l'obbligo per il Carrisi al versamento alla Power di un assegno divorziale mensile di.3.000,00; 5) l'assegnazione della casa coniugale al Carrisi. 5 / 10

6 Nel corso del giudizio e preliminarmente rispetto alla valutazione delle richieste istruttorie nonché delle richieste di modifica dei provvedimenti presidenziali, le parti all'udienza dell'8/7/2003 precisavano le rispettive conclusioni dinnanzi al giudice istruttore quindi il Tribunale, con sentenza non definitiva n.849/2004, dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo con ordinanza per il prosieguo del giudizio. Nelle more interveniva in giudizio ex art. 105 C.p.C. Carrisi Romina Jr., quindi, a seguito del collocamento a riposo del giudice istruttore, con decreto del 16/7/2008 veniva designato altro giudice istruttore dinnanzi al quale all'udienza di comparizione del 28 gennaio 2009, le parti stesse venivano sentite personalmente in ordine alla richieste di modifica dei provvedimenti presidenziali avanzate dal Carrisi ( con ricorsi depositati rispettivamente il 3/12/2002, il 13/2/2004, il 10/10/205 e da ultimo con ricorso depositato il 28/1/2009 ) ed all'esito il g.i. si riservava su tali richieste di modifica, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 183, ultimo comma, C.p.C. ( formulazione antecedente alla novella di cui alla legge n ). Con ordinanza depositata il 23 giugno 2009 il g.i. provvedeva nei termini che seguono: 1. 1)dichiara non luogo a provvedere in ordine alle richieste inerenti all'affidamento delle figlie Cristel e Romina Jr. per essere ormai divenute maggiorenni; 2. 2)pone a carico del Carrisi l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento di ,00 mensili in favore della figlia Cristel - la quale coabita con il padre -, e di ,00 per la figlia Romina Jr., con decorrenza febbraio 2009 e rivalutazione secondo indici 1ST A T dal febbraio 20 l O, mediante bonifico bancario da effettuarsi entro il primo di ogni mese in favore dei conti correnti rispettivamente intestati alle figlie stesse; 3. 3)3) conferma inoltre l'obbligo del Carrisi di corrispondere in favore della Power un assegno divorzile di.3.000,00 mensili. Il giudizio proseguiva attraverso il deposito delle memorie contenenti deduzioni istruttorie, quindi ritenendo il g.i la causa esaustivamente istruita sulla base della documentazione già in atti, all'udienza del 24 novembre 2010 le parti precisavano le rispettive conclusioni come innanzi riportate e previa assegnazione dei termini di cui all'art.190 C.p.C. la causa veniva rimessa al collegio per la decisione. Va innanzitutto rilevato che il Collegio ritiene di condividere l'ordinanza del g.i. del 23 giugno 2010, posto che nelle more del presente giudizio, entrambe le figlie Cristel e Romina Jr. degli ex 6 / 10

7 coniugi Carrisi e Power, sono divenute maggiorenni e pertanto è cessata ogni materia del contendere circa l'affidamento delle stesse ai genitori. Tale circostanza comporta altresì la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda avanzata dalla Power di assegnazione della casa familiare, proprio In considerazione del fatto che nessuna delle figlie coabita con la madre ed anzi le parti stesse si sono date atto del fatto che Cristel coabita col padre. Inoltre, sempre a proposito delle figlie, maggiorenni ma non ancora economicamente autonome, il Collegio giudicante ritiene di dover limitarsi a registrare l'accordo intervenuto tra le parti ali 'udienza del 28/1/2009 in ordine al contributo di mantenimento dovuto dal Carrisi, tanto per il suo ammontare ( che dovrà pertanto essere fissato in.1.500,00 mensili per la figlia Cristel, la quale coabita con il padre, ed in.3.000,00 per la figlia Romina Jr., con decorrenza febbraio 2009 ), tanto alle modalità di corresponsione ( da effettuarsi entro il primo di ogni mese mediante bonifico bancario in favore dei conti correnti intestati rispettivamente a Cristell e Romina Jun ). Passando all'esame della domanda avanzata dalla Power in ordine al riconoscimento dell'assegno divorzile a carico del!' ex marito, domanda contrastata dal Carrisi oltre che nel quantum anche nell'an, ritiene il Collegio giudicante di dover innanzi tutto evidenziare che a norma dell'art. 5, comma 6, l. div., l'assegno divorzile ha natura assistenziale, e si basa sulla contemporanea ricorrenza dei presupposti della "mancanza di mezzi adeguati" e "dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive", incidendo le altre componenti solo sulla misura dell'assegno stesso. La verifica dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge che richiede l'assegno divorzile, va effettuata in rapporto ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso. Ritiene in particolare il S.C. che " Presupposto per l'attribuzione dell' assegno di divorzio è la mancata disponibilità, da parte del soggetto istante. di adeguati redditi propri, in/esi come redditi idonei non già a consentire un livello di vira dignitoso. ma ad assicurare il tenore di vita goduto durante il matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito. in caso di continuazione dello stesso () che poteva legittimamente e ragionevolmentefondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto. "( ex plurimis Cass. Civ., Sez. I. del 30 marzo 2012, / 10

8 Pertanto, il gap esistente fra le capacità di reddito dei coniugi, rileva, ovviamente, al fine di individuare quale di essi debba essere tenuto alla somministrazione in favore dell'altro nonché sul limite entro il quale lo stesso coniuge obbligato debba essere tenuto al fine di poter garantire all' altro coniuge un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello avuto in costanza di matrimonio: al contrario, è privo di rilevanza che il coniuge obbligato abbia, per avventura, incrementato le proprie capacità reddituali rispetto a quelle che aveva in precedenza, laddove la misura dell' assegno già somministrato fosse già stato parametrato a garantire al coniuge beneficiato, le anteriori condizioni di vita. Va infine evidenziato, sempre in ordine al quantum, che la misura dell'assegno non può prescindere dalle potenziali capacità reddituali del coniuge beneficiato, tanto più se in costanza di matrimonio il tenore di vita della famiglia era detenni nato proprio dall'attività lavorativa di entrambi i coniugi. Nella fattispecie, il Tribunale ritiene che, anche all' esito dell'espletata attività istruttoria, non vi sia motivo alcuno di modificare sul piano dell'an e del quantum dell'assegno divorzile, la misura già fissata nel provvedimento presidenziale e confermata dal g.i., essendo stata operata in tali sedi una oculata ed equa valutazione del gap fra le rispettive capacità reddituali, sia effettive e concrete che potenziali, tenuto conto dell'incidenza che l'apporto lavorativo di ciascuno sino a quel momento aveva avuto sul tenore di vita dei coniugi. E' in particolare condivisibile nella determinazione già operata dal Presidente - e ribadita dal g.i. in.3.000,00 della misura dell'assegno di mantenimento dovuto dal Carrisi, la valutazione secondo la quale tale importo di per sé solo non avrebbe potuto garantire alla Power un tenore di vita analogo a quello precedente, ma tenuto conto della capacità di reddito sino ad allora dimostrata dalla beneficiata, tale importo rappresenta la differenza sufficiente a colmare il gap rispetto alle precedenti condizioni di vita. In tale ottica va infatti rilevato che non pare allo stato che le potenzialità reddituali attribuite alla Power si siano rivelate fallaci, posto che questa ha mantenuto negli anni pressoché inalterata la propria celebrità presso il pubblico, almeno quanto l'ex marito: né, può farsi dipendere dalle - sebbene legittime - scelte più o meno selettive operate da ciascuno in termini di partecipazione a spettacoli televisivi, films o manifestazioni artistiche in genere, la circostanza secondo la quale i redditi effettivamente prodotti abbiano avuto una eventuale contrazione rispetto a quanto fosse lecito attendersi. 8 / 10

9 Al pari, nessun rilievo può assumere in questo giudizio l'assetto dei rapporti patrimoniali che i due si erano dati in epoca addirittura precedente alla loro separazione, se non al limitato fine di individuare chi dovesse essere il coniuge obbligato e chi quello beneficiato tenuto conto dei patrimoni che i coniugi avevano al momento della separazione. Peraltro, nella determinazione dell'assegno di mantenimento, in termini perequativi rispetto al precedente tenore di vita e alle effettive capacità di contribuzione del coniuge tenuto, deve altresì tenersi conto del fatto che il Carrisi risulta tutt' ora gravato dell'obbligo di mantenimento delle figlie Cristell e Romina Jr. per.4.500,00 mensili, elemento di cui necessariamente tener conto al fine di valutare anche per quest'ultimo il diritto a conservare l'anteriore tenore di vita. Deve ritenersi tuttavia che allo stato degli atti, emerge senza dubbio alcuno che il Carrisi abbia oggettivamente ed in concreto una capacità reddituale superiore a quella della ex coniuge, il che comporta non soltanto il riconoscimento dell'obbligo di corresponsione di un assegno divorzile in favore della Power, ma altresì che sia individuato proprio nel Carri si il genitore tenuto al mantenimento mediante corresponsione diretta, delle figlie maggiorenni e non ancora economicamente indipendenti. Per tutte le ragioni che precedono mentre va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'affidamento dei figli siccome non più minori, nonché in ordine all'assegnazione della casa familiare ( essendo pacifico fra le parti che nessuna di esse coabiti con la madre Romina Power ) nonché in ordine alla domanda della Power tesa ad ottenere le somme già dovute dal Carrisi a titolo di contributo di mantenimento delle figlie Cristel e Romina Jr., va riconosciuto che il Carrisi è tenuto al mantenimento delle stesse mediante corresponsione diretta rispettivamente della somma di.1.500,oo - atteso lo stato di coabitazione col padre - in favore di Cristel ed.3.000,00 in favore di Romina Jr., nonché a corrispondere alla Power l'assegno divorzile nella misura di.3.000,00 mensili. Quanto alle spese di lite, il Collegio, in considerazione della natura e dell'esito del giudizio, ritiene di compensarle integralmente. P.Q.M. 9 / 10

10 Il Tribunale, Sezione Civile, definitivamente decidendo in ordine al ricorso proposto il da Romina Power nei confronti di Carrisi Albano, così provvede: l) dichiara cessata la materia del contendere circa l'affidamento delle figlie Cristel e Romina Jun per essere divenute maggiorenni nonché in ordine ad ogni pretesa avanzata dalla Power in ordine alla mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento già previsto per le figlie stesse e della casa familiare; 2) dispone che Carrisi Albano è tenuto a corrispondere alle figlie Cristel e Romina Jun maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, un contributo di mantenimento che viene fissato in.1.500,00 mensili per la figlia Cristel, la quale coabita con il padre, ed in.3.000,00 per la figlia Romina Jr., con decorrenza febbraio 2009, da effettuarsi entro il primo di ogni mese mediante bonifico bancario in favore dei conti correnti intestati rispettivamente a Cristel e Romina Jun; 3) pone a carico di Carrisi Albano l'obbligo di versare a Power Romina la somma mensile di.3.000,00, a titolo di assegno divorzile, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat; 4) compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del T 10 / 10

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI

SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI Interruzione effettiva e stabile della convivenza coniugale a seguito di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della vita coniugale o rechino pregiudizio alla

Dettagli

TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex. art. 155ter c.c.

TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex. art. 155ter c.c. TRIBUNALE DI... Ricorso per la modificazione delle condizioni di separazione ex art. 155ter c.c. Il sig.... nato a... il... e residente in... Via... n.... è rappresentato e difeso per mandato a margine

Dettagli

Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio

Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese. Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Emilio Curtò Presidente di Tribunale Tribunale di Varese Il nuovo procedimento di separazione e divorzio Testo vigente Testo in vigore dal 1 marzo 2006 Art. 706. Forma della domanda. La domanda di separazione

Dettagli

Legge 8 febbraio 2006, n. 54

Legge 8 febbraio 2006, n. 54 Legge 8 febbraio 2006, n. 54 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1 marzo 2006 Art. 1. (Modifiche al codice

Dettagli

Modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio La modifica decorre dal momento della proposizione della domanda

Modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio La modifica decorre dal momento della proposizione della domanda Modifica delle condizioni stabilite nella sentenza di divorzio La modifica decorre dal momento della proposizione della domanda Cassazione Sentenza n. 3922/2012 commento e testo Studio legale law In materia

Dettagli

Il mantenimento dei figli maggiorenni

Il mantenimento dei figli maggiorenni Il mantenimento dei figli maggiorenni Di Germano Palmieri L articolo 30 della Costituzione italiana sancisce che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori

Dettagli

MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. I civ. 30 Marzo 2012, n 5177 (Pres.

MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. I civ. 30 Marzo 2012, n 5177 (Pres. MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA Corte di Cassazione Sez. I civ. 30 Marzo 2012, n 5177 (Pres. Vitrone; Rel. Didone) Famiglia Matrimonio Cessazione degli effetti civili del matrimonio- Assegno divorzile Quantum

Dettagli

MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. III civ. 28 Dicembre 2011, n 29468 (Pres.

MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. III civ. 28 Dicembre 2011, n 29468 (Pres. MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA Corte di Cassazione Sez. III civ. 28 Dicembre 2011, n 29468 (Pres. M. Finocchiaro; Rel. R. Lanzillo) Assegnazione della casa familiare Box auto Assenza del vincolo pertinenziale-

Dettagli

Mantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it

Mantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it Mantenimento dei figli maggiorenni: quanto dura?la legge per tutti.it Maria Monteleone Anche i figli maggiorenni hanno diritto a essere mantenuti dai propri genitori fino a quando non siano completante

Dettagli

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir. RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,

Dettagli

LA CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE PROMISCUA

LA CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE PROMISCUA LA CORTE D'APPELLO DI LECCE SEZIONE PROMISCUA riunita in Camera di Consiglio, e composta dai seguenti magistrati : Dott. ROSA CASABUR I PRESIDENTE Dott. FAUSTA PALAZZO CONSIGLIERE Dott. MAURIZIO PETRELLI

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Giurisprudenza Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Sentenza del 17/02/2001 n. 2347 - Corte di Cassazione Intitolazione: ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE - Agevolazioni ex art. 19 legge

Dettagli

CORTE D APPELLO DI MILANO. Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia. Dott.ssa Anna Maria Paganoni

CORTE D APPELLO DI MILANO. Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia. Dott.ssa Anna Maria Paganoni N. 826/07R. R. Vol. G. CORTE D APPELLO DI MILANO Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott.ssa Anna Maria Paganoni Dott.

Dettagli

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA A decorrere dal 1 gennaio 2007 le deduzioni per oneri di famiglia previste dall art. 12 del TUIR sono sostituite dalle detrazioni per carichi di famiglia (art. 1, co.

Dettagli

Assegno Mantenimento. Assegno di Mantenimento: Definizione

Assegno Mantenimento. Assegno di Mantenimento: Definizione Assegno Mantenimento Approfondimenti e spiegazioni utili sull assegno di mantenimento: cos è, quando è possibile richiederlo, a chi spetta, come viene quantificato e rivalutato e tanto altro. Assegno di

Dettagli

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA N. 1372 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa della senatrice TOIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 2002 (*) Modifica dell articolo 156 del codice civile, e norme

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015. tra TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI PRIMA SEZIONE CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 397/2015 CHESSA S.R.L tra GAIAS GIUSEPPE AUTOTRASPORTI e ATTORE CONVENUTO Oggi 18 febbraio 2016 innanzi al dott. Cinzia Caleffi,

Dettagli

Parere n. 5 Determinazione dell assegno di mantenimento

Parere n. 5 Determinazione dell assegno di mantenimento 27 Parere n. 5 Determinazione dell assegno di mantenimento di Anna Liconti Traccia Tizia si rivolge al suo legale di fiducia manifestando l intenzione di volersi separare dal marito Caio per sopravvenute

Dettagli

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS

Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS CIRCOLARE A.F. N. 95 del 22 giugno 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Riduzione delle pensioni di reversibilità: le disposizioni attuative dell INPS Gentile cliente con la presente intendiamo informarla

Dettagli

Comune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23;

Comune di Valmadrera, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Anghileri, con domicilio eletto presso Ercole Romano in Milano, viale Bianca Maria 23; N. 01571/2013 REG.PROV.COLL. N. 02629/2012 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015

Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Conclusioni del Garante europeo per la protezione dei dati innanzi al Tribunale dell Unione Europea Caso T-343/13 Lussemburgo, 24 Marzo 2015 Signori Giudici del Tribunale, Nelle conclusioni di questa mattina,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA SEZIONE CIVILE composto dai signori dr. Calogero Domenico Cammarata Presidente dr. Gaetano Sole Giudice dr. Andrea Giuseppe

Dettagli

REVISIONE DELL ASSEGNO DI DIVORZIO

REVISIONE DELL ASSEGNO DI DIVORZIO 22 REVISIONE DELL ASSEGNO DI DIVORZIO Mevio e Mevia, coniugi senza figli, decidono di divorziare in seguito ad una separazione consensuale omologata. In sede di giudizio, viene disposto in favore della

Dettagli

INDICE. Prefazione...p.

INDICE. Prefazione...p. INDICE Prefazione...p. XIII I REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI Introduzione... 3 1 La scelta del regime patrimoniale... 7 Atto di matrimonio avanti all ufficiale di stato civile con scelta di separazione

Dettagli

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RGAC 5123 del 2015 TRIBUNALE DI ROMA sezione lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Flavio Baraschi, nella

Dettagli

L. 8 febbraio 2006, n. 54. Disposizioni in materia di separazione dei genitori. e affidamento condiviso dei figli.

L. 8 febbraio 2006, n. 54. Disposizioni in materia di separazione dei genitori. e affidamento condiviso dei figli. L. 8 febbraio 2006, n. 54 Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli. (Pubblicata nella Gazz. Uff. 1 marzo 2006, n. 50) Art.1 Modifiche al codice civile. 1. L'articolo

Dettagli

ASSEGNO ALL'EX CONIUGE. ACCERTAMENTO REDDITI E PATRIMONIO

ASSEGNO ALL'EX CONIUGE. ACCERTAMENTO REDDITI E PATRIMONIO ASSEGNO ALL'EX CONIUGE. ACCERTAMENTO REDDITI E PATRIMONIO DELLE PARTI CASS. CIV., SEZ. I, 4 NOVEMBRE 2010, N. 22501. In tema di scioglimento del matrimonio, nella disciplina dettata dall'art. 5 l. n. 898/70,

Dettagli

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON

IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON IMMOBILE COMPRATO E RISTRUTTURATO IN COPPIA, MA LA CONVIVENZA SI CHIUDE: POSSIBILE IL RIMBORSO ALLA DONNA NON PROPRIETARIA?Cassazione, sez. II, 18 settembre 2012, n. 15644 commento e testo Diritto e processo.com

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati

REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco

Dettagli

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI CATANIA Così composto: dott. M.F.Pricoco Presidente dott. U. Zingales Giudice est. dott. L. Di Natale Componente privato dott. G. Armenia Componente privato riunito in camera

Dettagli

AFFIDO CONDIVISO Diversamente genitori. Avvocato Cristina Ceci 1

AFFIDO CONDIVISO Diversamente genitori. Avvocato Cristina Ceci 1 AFFIDO CONDIVISO Diversamente genitori 1 Legge n. 54 del 2006 Diritto alla bigenitorialità Tipi di affidamento Esercizio della potestà I tempi dei figli Assegnazione della casa familiare Assegno di mantenimento

Dettagli

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO

Il Tribunale di Udine, sezione civile, DECRETO Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Alessandra Bottan Griselli dott. Francesco Venier Presidente; Giudice dott. Mimma Grisafi Giudice

Dettagli

Gli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dall 1/1/2007 vengono, quindi, determinati come segue:

Gli aumenti provvisori per il costo della vita da applicare alle pensioni dall 1/1/2007 vengono, quindi, determinati come segue: Le pensioni nel 2007 Gli aspetti di maggiore interesse della normativa previdenziale Inps, con particolare riferimento al fondo pensioni lavoratori dipendenti Tetto di retribuzione pensionabile Il tetto

Dettagli

GIOVANNA SPIRITO FORMULARIO DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO

GIOVANNA SPIRITO FORMULARIO DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO GIOVANNA SPIRITO FORMULARIO DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO con CD-rom allegato SOMMARIO PARTE PRIMA - DISCIPLINA GENERALE LA PROCURA ALLE LITI E LE NOTIFICAZIONI 3 1. ATTO DI CONFERIMENTO DELLA PROCURA

Dettagli

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE SCHEMA OPERATIVO La domanda deve essere depositata presso la Segreteria amministrativa dell Organismo di mediazione. ( attualmente presso la sala dell Ordine ) La parte

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente

Dettagli

LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55. Divorzio. breve

LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55. Divorzio. breve LEGGE 6 MAGGIO 2015 N. 55 Divorzio breve ENTRATA IN VIGORE: 26 MAGGIO 2015 Legge 55 del 2015 Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA. Sezione Lavoro SENTENZA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CALTANISSETTA. Sezione Lavoro SENTENZA Pubblicata in GIUS 18/2000, p. 2133 e ss. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CALTANISSETTA Sent. Civ. N. 475/00 Reg. Gen. 1886/99 Cronologico 3133 TRIBUNALE DI CALTANISSETTA Sezione

Dettagli

TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e

TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall Avv. ********* e dall Avv. ************** ed elettivamente

Dettagli

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004

Risoluzione n. 78/E. Roma, 28 maggio 2004 Risoluzione n. 78/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 maggio 2004 Oggetto: Richiesta di consulenza generica - deducibilità contributi versati al FASI da parte di contribuenti in pensione

Dettagli

====================== TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI In nome del popolo italiano

====================== TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI In nome del popolo italiano /RUGLQDQ]DVHQWHQ]DODSULPDGHO7ULEXQDOHSHULPLQRUHQQLGL1DSROLFKHDIIURQWDLOSUREOHPDGHOOD FRPSHQ]D GHO JLXGLFH PLQRULOH LQ WHPD GL DIILGR FRQGLYLVR q VWDWD UHGDWWD GDO 3UHVLGHQWH 9LFDULR GU 6HUHQD %DWWLPHOOLHG

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha DECISIONE R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 8858/2000, proposto da

Dettagli

Il Tribunale di Genova si è recentemente pronunciato circa la procedibilità o

Il Tribunale di Genova si è recentemente pronunciato circa la procedibilità o Ne bis in idem: modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c. e divorzio (improcedibile il primo, se instaurato il secondo) commento a decreti del Tribunale di Genova, 31.01.2012 e 21.02.2012)

Dettagli

«SCRIVERE DIRITTO» ATTI EFFICACI PER UN PROCESSO EFFICIENTE DAL DIALOGO PROCESSUALE ALLA CONDIVISIONE DEI MODELLI

«SCRIVERE DIRITTO» ATTI EFFICACI PER UN PROCESSO EFFICIENTE DAL DIALOGO PROCESSUALE ALLA CONDIVISIONE DEI MODELLI FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DI MILANO Renato Amoroso, Giuseppe Buffone, Giuseppe Cernuto, Fippo D Aquino, Fabrizio D Arcangelo, Francesca Fiecconi, Maria Grazia Fiori, Federico Vincenzo Amedeo

Dettagli

DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. I civ. 18 Novembre 2013, n 25843 (Pres. C.

DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. I civ. 18 Novembre 2013, n 25843 (Pres. C. DIRITTO DI FAMIGLIA Corte di Cassazione Sez. I civ. 18 Novembre 2013, n 25843 (Pres. C. Carnevale; Rel. M. Dogliotti) Famiglia Matrimonio Cessazione degli effetti civili del matrimonio- Diagnosi di shopping

Dettagli

NOVITA PREVIDENZIALI 2011

NOVITA PREVIDENZIALI 2011 Il sistema pensionistico attuale e le novità del 2011 Roberto Perazzoli 1 CALCOLO PENSIONE - DEFINIZIONI SISTEMA RETRIBUTIVO: è applicato a coloro che alla data del 31.12.1995 avevano un anzianità contributiva

Dettagli

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE

TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario

IL COLLEGIO DI ROMA. [Estensore] Finanziario IL COLLEGIO DI ROMA composto dai signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Bruno De Carolis Prof. Avv. Andrea Gemma Avv. Michele Maccarone Membro designato dalla Banca d'italia [Estensore] Membro

Dettagli

ALLEGATO 1 - TABELLA INDENITA DELLA MEDIAZIONE. Costi dei procedimenti di mediazione

ALLEGATO 1 - TABELLA INDENITA DELLA MEDIAZIONE. Costi dei procedimenti di mediazione ALLEGATO 1 - TABELLA INDENITA DELLA MEDIAZIONE Costi dei procedimenti di mediazione Per le spese di mediazione sono dovuti da ciascuna parte gli importi riportati nella sottostante tabella, che comprendono

Dettagli

Terzo figlio: entro il 31 gennaio la richiesta al Comune di un assegno familiare di sostegno

Terzo figlio: entro il 31 gennaio la richiesta al Comune di un assegno familiare di sostegno CIRCOLARE A.F. N. 12 del 27 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Terzo figlio: entro il 31 gennaio la richiesta al Comune di un assegno familiare di sostegno Gentile cliente con la presente intendiamo

Dettagli

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile

TRIBUNALE DI UDINE. sezione civile TRIBUNALE DI UDINE sezione civile Successivamente oggi 26.3.2012, ore 10.00, davanti al giudice istruttore, dott. Andrea Zuliani, nella causa civile iscritta al n XXX/12 R.A.C.C., promossa da (A ) con

Dettagli

INDICE. Prefazione...p. La filiazione: profili generali... 1

INDICE. Prefazione...p. La filiazione: profili generali... 1 INDICE Prefazione...p. XV La filiazione: profili generali... 1 I AZIONE DI DISCONOSCIMENTO DELLA PATERNITÀ Introduzione... 9 1 Disconoscimento della paternità in caso di mancata prova dell adulterio della

Dettagli

LA CASSA FORENSE CARATTERISTICHE DELLA CASSA

LA CASSA FORENSE CARATTERISTICHE DELLA CASSA LA CASSA FORENSE CARATTERISTICHE DELLA CASSA La Cassa è stata istituita con legge 8 gennaio 1952 ed è stata trasformata, a decorrere da 1 gennaio 1995, in fondazione con personalità giuridica di diritto

Dettagli

AL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI. Ricorso congiunto per l affidamento di minore ex artt. 155-317bis- 336 c.c.

AL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI. Ricorso congiunto per l affidamento di minore ex artt. 155-317bis- 336 c.c. AL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI. Ricorso congiunto per l affidamento di minore ex artt. 155-317bis- 336 c.c. La Sig.ra XXX, nata a., in data.., e residente in, Via., n., c.f.:.., e il Sig. YYY nato a,

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati - dott. Ettore NESTI presidente - dott. Rocco

Dettagli

Negoziazione Assistita L. 162/2014

Negoziazione Assistita L. 162/2014 Avv. Grazia Cristina Battiato Via Olmetto, 5 20123 Milano Tel 02.34931737 - Fax 02.3313664 e-mail: studio.legale@live.it Negoziazione Assistita L. 162/2014 Problemi pratici ed applicativi. L. 162/2014

Dettagli

RISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 328/E. Roma, 30 luglio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 328/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 30 luglio 2008 OGGETTO: Istanza di interpello -Credito su acconti per ritenute su interessi bancari Richiesta di utilizzo in compensazione

Dettagli

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso, depositato in data 3.2.2012, C chiedeva a questo Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto

Dettagli

Convenzione sulle conseguenze del divorzio 1

Convenzione sulle conseguenze del divorzio 1 Convenzione sulle conseguenze del divorzio 1 tra (Nome, cognome, data di nascita, via, NAP, luogo) rappresentata/o da (Nome, cognome, via, NAP, luogo) e (Nome, cognome, data di nascita, via, NAP, luogo)

Dettagli

3. Maternità e Paternità in

3. Maternità e Paternità in 3. Maternità e Paternità in CONDIZIONE NON PROFESSIONALE o CON RIDOTTI TRATTAMENTI ECONOMICI La legge prevede forme di tutela anche per le madri che non lavorano al momento del parto (o dell ingresso in

Dettagli

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA Allegato parte integrante ALLEGATO A) - Disciplina ICEF INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE, AI FINI DELL AMMISSIONE AGLI ASSEGNI

Dettagli

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL ISTANTE RISOLUZIONE N. 216/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 maggio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell art. 11 della legge n. 212 del 2000 Avv. XY - Curatore fallimentare della ALFA Spa.

Dettagli

L.R. 11/2006, art. 8 bis, c. 3 B.U.R. 1/7/2009, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2009, n. 0149/Pres.

L.R. 11/2006, art. 8 bis, c. 3 B.U.R. 1/7/2009, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2009, n. 0149/Pres. L.R. 11/2006, art. 8 bis, c. 3 B.U.R. 1/7/2009, n. 26 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 4 giugno 2009, n. 0149/Pres. Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e

Dettagli

CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE

CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE 42 CRITERI PER L ACCESSO AI PRESTITI SULL ONORE ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERAZIONE N. 220/I0093427 P.G. NELLA SEDUTA DEL 20/12/2004 A RIFERIMENTI NORMATIVI L. 285/1997, art. 4 La L. 285/1997

Dettagli

Quotidiano d'informazione giuridica - n.3201del 19.04.2011 - Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - Aiuto

Quotidiano d'informazione giuridica - n.3201del 19.04.2011 - Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - Aiuto 1 of 5 19/04/11 16.47 Quotidiano d'informazione giuridica - n.3201del 19.04.2011 - Direttore Alessandro Buralli - Note legali - Pubblicità - Aiuto Affido condiviso va negato se genitore minaccia di portare

Dettagli

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI

ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI ASSOCIAZIONE ITALIANA DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI COMMISSIONE NORME DI COMPORTAMENTO E DI COMUNE INTERPRETAZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA NORMA DI COMPORTAMENTO N. 178 COMPUTO DEGLI AMMORTAMENTI

Dettagli

Bruna Albertini, Paola Maria Braggion, Filippo D'Aquino,Francesca Fiecconi, Claudio Galoppi,

Bruna Albertini, Paola Maria Braggion, Filippo D'Aquino,Francesca Fiecconi, Claudio Galoppi, Oggetto: [Darc] Sentenza OMINA sul 156!! CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA UFFICIO DEI REFERENTI PER LA FORMAZIONE DECENTRATA DEL DISTRETTO DI MILANO Bruna Albertini,

Dettagli

SEPARAZIONE E DIVORZIO

SEPARAZIONE E DIVORZIO SEPARAZIONE E DIVORZIO Prefazione... XIII I SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI 1 SEPARAZIONE CONSENSUALE E CONIUGI ECONOMICAMENTE AUTONOMI La questione... 3 Analisi dello scenario... 3 Inquadramento strategico...

Dettagli

Periodico informativo n. 10/2011

Periodico informativo n. 10/2011 Periodico informativo n. 10/2011 Detrazione Irpef per figli Gentile cliente, con il presente elaborato - visto che il termine per la presentazione della dichiarazione di spettanza per usufruire delle detrazioni

Dettagli

Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero

Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero Controversie relative al licenziamento: applicabilità del rito Fornero A cura di CDL Roberto Cristofaro Lo speciale rito Fornero è istituito dalla riforma del lavoro per l utilizzo nelle controversie relative

Dettagli

La correttezza dell assunto pronunciato dal Gup di Milano, viene ribadita

La correttezza dell assunto pronunciato dal Gup di Milano, viene ribadita 1 La Cassazione chiarisce le conseguenze penali della sottrazione agli obblighi di mantenimento (cd. assegno) e l'ambito di applicazione dell'art. 3 della legge n. 54/2006. Corte di Cassazione, Sezione

Dettagli

MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. VI civ. 24 Dicembre 2014, n 27386 (Pres. Famiglia Matrimonio Separazione Interruzione della

MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. VI civ. 24 Dicembre 2014, n 27386 (Pres. Famiglia Matrimonio Separazione Interruzione della MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA Corte di Cassazione Sez. VI civ. 24 Dicembre 2014, n 27386 (Pres. Di Palma; Rel. Acierno) Famiglia Matrimonio Separazione Interruzione della separazione Ripresa della convivenza

Dettagli

Detrazione Irpef per figli a carico

Detrazione Irpef per figli a carico COMITATO REGIONALE TOSCANO GEOMETRI Via Volturno 10/12/C - 50019 Osmannoro - Sesto Fiorentino - FIRENZE Tel. 055/5002380 - Fax 055/5522399 Cod. Fiscale 80011550482 E-mail - comtoscanogeometri@libero.it

Dettagli

COMUNE DI B E R N A L D A. Provincia di Matera REGOLAMENTO

COMUNE DI B E R N A L D A. Provincia di Matera REGOLAMENTO COMUNE DI B E R N A L D A Provincia di Matera REGOLAMENTO comunale per la disciplina del procedimento di autotutela nei rapporti tributari dell Ente Allegato alla deliberazione di C.C. n. 6 del 27-3-99

Dettagli

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO

IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO IL GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA NEL PROCESSO TRIBUTARIO Al fine di garantire la posizione del cittadinocontribuente, il legislatore ha mutuato, nel processo tributario, un istituto tipico di quello amministrativo

Dettagli

IL DIVORZIO IN ARMONIA PUÒ ESSERE CONTROPRODUCENTE

IL DIVORZIO IN ARMONIA PUÒ ESSERE CONTROPRODUCENTE IL DIVORZIO IN ARMONIA PUÒ ESSERE CONTROPRODUCENTE Gli effetti di una rottura coniugale, come è noto, sono numerosi e coinvolgono questioni psicologiche, affettive, mutamenti di stile, di vita, limitazioni

Dettagli

TRATTATO DELLA SEPARAZIONE E DIVORZIO

TRATTATO DELLA SEPARAZIONE E DIVORZIO TRATTATO DELLA SEPARAZIONE E DIVORZIO Tomo III Formulario A cura di Michele Angelo Lupoi Con la collaborazione di Carmen Spadea e Silvia Ballestrazzi Indice F01. Modello procura con informativa sulla privacy...

Dettagli

Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura

Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura NO ALLA DOPPIA SOMMATORIA Interessi di mora nel calcolo della soglia antiusura 12/06/2014 Tribunale di Torino - Ordinanza 10 giugno 2014 n. 759 In un contratto di finanziamento, ai fini del superamento

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 15 GENNAIO 2008 Informativa n. 10 ULTERIORI NOVITÀ

Dettagli

DELIBERAZIONE N X / 3373 Seduta del 10/04/2015

DELIBERAZIONE N X / 3373 Seduta del 10/04/2015 DELIBERAZIONE N X / 3373 Seduta del 10/04/2015 Presidente ROBERTO MARONI Assessori regionali MARIO MANTOVANI Vice Presidente VALENTINA APREA VIVIANA BECCALOSSI SIMONA BORDONALI MARIA CRISTINA CANTU' CRISTINA

Dettagli

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale

Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Corte di Cassazione penale: modificazione sostanziale di un impianto di verniciatura industriale Non è più soggetta ad autorizzazione la installazione del singolo impianto che produce emissione in atmosfera,

Dettagli

MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. I civ. 11 Giugno 2014, n 13217 (Pres.

MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA. Corte di Cassazione Sez. I civ. 11 Giugno 2014, n 13217 (Pres. MASSIME DIRITTO DI FAMIGLIA Corte di Cassazione Sez. I civ. 11 Giugno 2014, n 13217 (Pres. Luccioli; Rel. Mercolino) Famiglia Fecondazione artificiale eterologa Morte del coniuge prima della nascita Disconoscimento

Dettagli

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ESENTE DA REGISTRAZIONE Al SENSI DEL D.P.R. 26/411956 N. 131 TAB. ALL. B. - N.5 MATERIA TRIBUTARIA REPUBBLICA ITALIANA 2221. 1 5 Oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE

Dettagli

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA.

PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. PENSIONE DI VECCHIAIA, PENSIONE DI ANZIANITÀ, PENSIONE ANTICIPATA. LA PENSIONE DI VECCHIAIA è il trattamento pensionistico corrisposto dall Istituto previdenziale al raggiungimento di una determinata età

Dettagli

I processi di separazione e di divorzio

I processi di separazione e di divorzio ANDREA GRAZIOSI (a cura di) I processi di separazione e di divorzio G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO Indice Indice degli Autori XI Introduzione Andrea Graziosi 1. Premesse e finalita dell 'opera 1 2. Le

Dettagli

Docenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo.

Docenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo. Docenti universitari: Ricalcolo delle pensioni determinate con il solo metodo contributivo. 1) Generalità I professori universitari, in quanto dipendenti civili dello Stato, sono iscritti alla Cassa per

Dettagli

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie;

2) il trasferimento della sede legale con relative modifiche statutarie; Relazione dei Liquidatori sul valore di liquidazione delle azioni per l esercizio del diritto di recesso predisposta ai sensi e per gli effetti dell art. 2437 e dell art. 2437-ter del c.c. Signori Azionisti,

Dettagli

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE DELIBERAZIONE 21 marzo 2007 Direttive recanti chiarimenti operativi circa l applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell

Dettagli

SEPARAZIONE E DIVORZIO

SEPARAZIONE E DIVORZIO CARLO GUGLIELMO IZZO con la collaborazione di ADRIANO IZZO, ANDREA FALZONE, VALERIO CIONI SEPARAZIONE E DIVORZIO Cacucci Editore - Bari 2009 INDICE Capitolo Primo Il procedimento di separazione giudiziale

Dettagli

TRIBUNALE DI... Memoria di Costituzione. Rg. n.. Dott.ssa. Udienza. Sig.ra XXX, nata a., il e residente a..., Via

TRIBUNALE DI... Memoria di Costituzione. Rg. n.. Dott.ssa. Udienza. Sig.ra XXX, nata a., il e residente a..., Via TRIBUNALE DI... Memoria di Costituzione Rg. n.. Dott.ssa Udienza. Nell'interesse della Sig.ra XXX, nata a., il e residente a..., Via, n.... c.f.:, rappresentata e difesa dall Avv... del Foro di... ed elettivamente

Dettagli

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore]

IL COLLEGIO DI ROMA. Prof. Avv. Gustavo Olivieri Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario [Estensore] IL COLLEGIO DI ROMA composto dai Signori: Dott. Giuseppe Marziale Presidente Avv. Massimiliano Silvetti Avv. Alessandro Leproux Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in

REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente

Dettagli

CAPITOLO III CAPITOLO IV

CAPITOLO III CAPITOLO IV CAPITOLO I GLI EFFETTI PATRIMONIALI DELLA SEPARAZIONE E DEL DIVORZIO 1. Gli effetti patrimoniali della separazione e del divorzio.... 2 2. La relazione con il c.d. regime primario della famiglia.... 5

Dettagli

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI REGOLAMENTO PER I TRATTAMENTI ASSISTENZIALI E DI TUTELA SANITARIA INTEGRATIVA per l'attuazione delle

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Prima) ha pronunciato la presente N. 00482/2011 REG.PROV.COLL. N. 00169/2006 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA

Dettagli

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012,

RIFORMA DELLA LEGGE PINTO. Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, RIFORMA DELLA LEGGE PINTO Il DL n. 83/2012, c.d. decreto Sviluppo, convertito in legge n. 134/2012, riforma la legge Pinto (L. n. 89/2001) per l indennizzo per la durata del processo. Le nuove disposizioni

Dettagli

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6).

Nelle premesse, infatti, si parla giustamente di competenza giurisdizionale punto (6). IL REGOLAMENTO EUROPEO RELATIVO ALLE DECISIONI IN MATERIA MATRIMONIALE E DI POTESTA DEI GENITORI N 1347/2000, del 29 maggio 2000 in vigore dal 1 marzo 2001 1. LA COMPETENZA GIURISDIZIONALE Quando il regolamento

Dettagli

La disposizione in esame opera per i decessi intervenuti a decorrere dal 1 dicembre 2011.

La disposizione in esame opera per i decessi intervenuti a decorrere dal 1 dicembre 2011. Pensione ai superstiti ed art. 18 della L. 111/2011 Staiano Rocchina riduzione sulle pensioni ai superstiti Art. 18, comma 5, della L. 111/2011: premessa Il comma 5 dell art. 18 della L. 111/2011 dispone,

Dettagli

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ MOTORIA PERMANENTE

REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ MOTORIA PERMANENTE Allegato A) alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 3.2.2005 REGOLAMENTO SERVIZIO TRASPORTO PERSONE IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ MOTORIA PERMANENTE ART. 1) OGGETTO 1) Il presente Regolamento

Dettagli