Commissione trib. reg. Piemonte, sez. XXXI, sentenza 20 gennaio 2010, n. 13

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Commissione trib. reg. Piemonte, sez. XXXI, sentenza 20 gennaio 2010, n. 13"

Transcript

1 Commissione trib. reg. Piemonte, sez. XXXI, sentenza 20 gennaio 2010, n. 13 Svolgimento del processo Trattasi di ricorso presentato dal contribuente, Pi.Co. contro l'agenzia delle Entrate, Ufficio di Ivrea, avverso la sentenza n. 50/19/2008 resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino in data , avverso la notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta con il quale l'ufficio disponeva la decadenza delle agevolazioni fiscali previste dall'acquisto della prima casa. Sanzione di Euro 2.904,86 (imposta di registro, imposta ipotecaria, imposta catastale e sanzioni). Il contribuente, in data 28/11/2007, ha presentato ricorso esponendo quanto segue: Premesso: - L'Ufficio ha a affermato quanto segue: "... Decadenza delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa... controllata la documentazione pervenuta e dalle nostre interrogazioni in anagrafe tributaria risulta che la parte ha rivenduto l'immobile in data 19/12/2006, non avendo riacquistato altro immobile entro i 12 mesi. La Legge prevede un riacquisto entro i 12 mesi di un altro immobile, essendo passato il termine di legge senza un nuovo acquisto la parte perde il diritto all'agevolazione per la prima casa...". Motivi Carenza di motivazione: L'avviso di liquidazione non è motivato. Affermare che le agevolazioni non competono per il mancato riacquisto di altro immobile nei 12 mesi non è correttamente sufficiente ai fini della motivazione, posto che l'ufficio ha omesso ogni attività istruttoria destinata a verificare la situazione di fatto del contribuente in relazione al riacquisto. In sostanza l'ufficio dell'agenzia ha considerato, ai fini del diniego del beneficio, soltanto il mancato acquisto di altro immobile entro 12 mesi, secondo le risultanze dell'anagrafe tributaria. Con riferimento al diritto all'agevolazione: Il contribuente ha acquistato l'immobile in data , con le agevolazioni fiscali derivanti dall'acquisto prima casa e successivamente alienato in data , senza provvedere all'acquisto di altro immobile nell'arco dei 12 mesi successivi. Il provvedimento è stato emesso sulla base delle risultanze dell'anagrafe tributaria. Il contribuente ha realizzato il presupposto richiesto della disciplina agevolativa per l'abitazione principale, in quanto, in data , il contribuente ha acquistato un terreno su cui insisteva un fabbricato rurale. Sull'immobile acquistato provvedeva a costruire una casa destinata ad abitazione principale, accatastata nei primi mesi del La residenza non poteva essere subito fissata a causa dei lavori in corso e, quindi, per la mancanza di abitabilità. Nel dicembre del 2006 fissava il domicilio nella nuova casa, come risulta dai contratti di fornitura. I requisiti per la conferma delle agevolazioni si sono pertanto realizzati. L'A.F. ritiene, che le agevolazioni competono anche nel caso in cui il contribuente acquisti un terreno su cui costruire la propria abitazione principale (cfr. circolare n. 44 del e n. 38 del ). L'Agenzia precisa che ai fini fiscali, si richiede che entro l'anno dall'alienazione, non è necessario che venga ad esistenza il fabbricato destinato ad abitazione principale, essendo sufficiente che lo stesso acquisti rilevanza dal punto di vista urbanistico. E' necessaria la realizzazione delle mura perimetrali ed il completamento dell'apertura, non richiedendosi, quindi, la sua ultimazione. Nella risposta dell'agenzia delle Entrate all'istanza, prodotta dal contribuente, di annullamento dell'avviso, il rigetto dell'istanza viene motivato esclusivamente con riferimento all'acquisto del terreno con entro stante fabbricato rurale, che, com'è noto, costituisce pertinenza del terreno e non ha una rilevanza autonoma neppure ai fini catastali, costituendo appunto pertinenza del terreno. L'Ufficio, nel diniego alla richiesta di annullamento precisa, infine, che la contestazione riguarda l'acquisto del terreno e non contesta il mancato trasferimento della residenza.

2 che venga dichiarata la nullità dell'avviso di liquidazione dell'imposta e di irrogazioni delle sanzioni. In data , l'agenzia delle Entrate ha presentato le proprie controdeduzioni, esponendo quanto segue: Le affermazioni di controparte sono del tutto pretestuose ed in conferenti e, come tali, devono essere rigettate. L'avviso di liquidazione trae origine dalla nota II bis all'art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto dal Presidente della Repubblica il 26 aprile 1986, n. 131: ".. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota 4% agli atti transitivi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione... devono ricorrere le seguenti condizioni: a) che l'immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l'acquirente ha o stabilisca entro un anno dall'acquisto la propria residenza; b) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile da acquistare; c) che nell'atto di acquisto l'acquirente dichiari di non essere titolare... dei diritti di proprietà, usufrutto, uso abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge In caso di dichiarazione mendace, o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute... nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte. Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione...". L'Ufficio, non avendo il contribuente riacquistato, nei 12 mesi successivi alla vendita di quello per cui aveva usufruito dell'agevolazione, altro immobile ad uso abitativo, ha regolarmente emesso, limitandosi ad applicare in modo letterale la norma di legge, l'avviso di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali oltre interessi e sanzioni. Norma che era ben nota al contribuente stante il fatto che l'atto pubblico con cui ha acquistato l'immobile di (...) in data "... la parte ricorrente dichiara di essere edotta che in caso di trasferimento dell'immobile entro 5 anni sarà dovuta una penalità pari alla differenza tra l'imposta applicabile e quella agevolata aumentata del 30% oltre gli interessi salvo i casi in cui, entro l'anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale...". Il contribuente ha acquistato un terreno precedentemente all'alienazione e non successivamente all'alienazione dell'immobile agevolato. Inoltre, quand'anche si volesse prendere in considerazione il summenzionato acquisto, essendo il fabbricato rurale pertinenza del terreno, l'agevolazione "prima casa" non è applicabile, così come indicato dalla circolare delle Entrate 38/E del 12 agosto Nel merito: di dichiarare la piena legittimità e fondatezza dell'avviso di liquidazione. Vittoria delle spese di lite. In data con sent. n. 50/19/08 la Commissione Tributaria Provinciale di Torino, sez. IXX - respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese. La Commissione ritiene che non vi sia stata carenza nella motivazione, pertanto si evince la sufficienza e la legittimità della stessa, in particolare per i riflessi ai fini di garantire il diritto di difesa.

3 Quanto al merito, si deve evidenziare che la formulazione della norma applicata e richiamata, la nota 2 bis dell'art. 1 D.P.R. 131/86 è chiara nei termini temporali. Si riferisce ad una fattispecie temporale che decorre a partire dall'alienazione dell'immobile già acquistato con i benefici di legge. In altri termini, l'esonero dalla decadenza dei benefici medesimi richiede un presupposto di fatto che può realizzarsi solo da quel momento e che perciò non può essere anteriore. Nel caso concreto l'immobile cui si riferiscono i benefici, acquistato in data , è stato venduto in data Non risulta che a partire da tale data sia stato acquistato altro immobile con le medesime caratteristiche di legge. In tale quadro sono irrilevanti l'acquisto pregresso di terreno con relativo rustico e la successiva costruzione dell'immobile da adibire ad abitazione principale, come sostiene il ricorrente. La sua pretesa quindi è infondata. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in Euro 250,00. Il contribuente, in data , a presentato appello avverso la sentenza n. 50/19/08 emessa dalla CTP di Torino, esponendo quanto segue: Con riferimento alla carenza di motivazione dell'atto. Nullità dell'avviso di liquidazione per carenza di motivazione. Nel caso in esame, l'atto impositivo emesso da controparte non soddisfa i requisiti richiesti dal dato positivo affinché sia correttamente integrato il requisito della motivazione, ed è, conseguentemente, integralmente illegittimo. Con riferimento alla revocata agevolazione. Illogicità e Contraddittorietà. I giudici hanno condiviso l'operato dell'ufficio avuto riguardo soltanto all'elemento temporale. Il contribuente, secondo la CTP, avrebbe dovuto prima vendere l'immobile e successivamente riacquistare altro immobile. Si deve considerare che il contribuente in data aveva acquistato un terreno su cui insisteva un fabbricato rurale; sull'immobile acquistato provvedeva a costruire una casa destinata ad abitazione principale, accatastata nei primi mesi del 2007; la residenza non poteva essere subito abitata a causa di lavori. Nel dicembre del 2006 fissava il domicilio nella nuova casa, come risulta dai contratti di fornitura. Requisiti per la conferma della agevolazione. L'Amministrazione Finanziaria ritiene infatti che le agevolazioni competono anche nel caso in cui il contribuente acquisti un terreno su cui costruire la propria abitazione principale (circolare n. 44 del e n. 38 del ). L'Agenzia precisa che ai fini delle agevolazioni si richiede che entro l'anno dall'alienazione, non è necessario che venga ad esistenza il fabbricato destinato ad abitazione principale, essendo sufficiente che lo stesso acquisti rilevanza dal punto di vista urbanistico. E' necessario la realizzazione delle mura perimetrali ed il completamento dell'apertura, non richiedendosi, quindi, la sua ultimazione. L'Ufficio non ha tenuto conto di quanto affermato dall'agenzia con le citate circolari. L'Ufficio dell'agenzia, nel diniego alla richiesta di annullamento precisava, infine, che la contestazione riguardava l'acquisto del terreno e non contestava il mancato trasferimento della residenza. Che venga riformata la sentenza, dichiarando la nullità dell'avviso di liquidazione dell'imposta e di irrogazione delle sanzioni. Vittoria delle spese. L'Agenzia delle Entrate, in data , ha presentato le proprie controdeduzioni, esponendo quanto segue: Sulla carenza di motivazione dell'avviso di liquidazione. L'avviso di liquidazione impugnato è correttamente motivato, legittimo ed è stato emesso nel pieno rispetto della legge vigente in materia.

4 La censura è quindi infondata. Sulle decadenza dell'agevolazione "prima casa". La Nota II bis dell'art. 1 del D.P.R. 131/1986 prevede espressamente la decorrenza dei 12 mesi dal momento della vendita dell'immobile che ha goduto dell'agevolazione, e non prima. La risoluzione n. 44/2004 e la Circolare n. 38/2005 trattano sempre il caso "... entro un anno dall'alienazione dell'immobile..." agevolato "... non solo acquisti di terreno, ma anche sullo stesso realizzi un fabbricato non di lusso da adibire ad abitazione principale...". E' proprio la "consequenzialità" che permette la non decadenza del beneficio del primo immobile agevolato ed eventualmente, se vi sono tutti I' requisiti richiesti dalla norma, anche il passaggio del beneficio da un immobile ad un altro. La ratio implicita in tale disciplina è quella di permettere che solo una abitazione alla volta fruisca dell'agevolazione, dato che solo un immobile alla volta può essere "abitazione principale" e, come tale, considerata dalla società di usufruire di uno status fiscale privilegiato, finalizzato a garantire un bene primario della vita. Venga confermata la sentenza della CTP, respingendo l'appello proposto dal contribuente. Vittoria delle spese, Euro 838,12. In data , il contribuente, ha formulato istanza affinché la controversia sia discussa in pubblica udienza ai sensi dell'art. 33, comma 1, D.Lgs , n Motivi della decisione La presente Commissione, esaminata la documentazione agii atti, accoglie l'appello del contribuente, e riformula la sentenza di primo grado. Questa commissione ritiene che la riscossione del credito vantato dall'amministrazione Finanziaria sia illegittimo e che quindi l'avviso di liquidazione debba essere annullato. Relativamente alla decadenza dell'agevolazione sulla "prima casa", si ritiene che la pretesa del contribuente è da ritenersi fondata, in base a quanto stabilito dalla normativa vigente. La nota II bis all'art. 1 tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni inerenti l'imposta di registro, DPR n. 131, riconosce in presenza di determinati requisiti, la possibilità di richiedere, per l'acquisto di un bene immobile le cc.dd. agevolazioni "prima casa". La norma è stata concepita nella sua formulazione attuale secondo la quale gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di abitazioni non di lusso e gli atti traslativi della nuda proprietà, di usufrutto, uso e abitazione sono assoggettabili alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ridotta (o all'iva agevolata), sempreché gli acquirenti: - risiedano o intendano trasferire la residenza nel "comune" in cui insiste l'immobile acquistato; - non siano titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, né a titolo esclusivo, né in comunione con il coniuge, su un'altra casa sita nel territorio del "comune" in cui è situato l'immobile da acquistare; - non siano titolari, neppure per quote, in tutto il "territorio nazionale" di diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata richiedendo le agevolazioni di cui all'art. 1 della tariffa parte prima allegata al Testo Unico imposta di registro. Inoltre, tale nota, prevede che "... in caso di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente articolo, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nette misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte...le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale..." La ratio della norma vigente (Nota II) - bis dell'art. 1 del D.P.R. 131/1986) è quella di permettere un privilegio fiscale finalizzato a garantire un bene primario.

5 Nel caso in specie il contribuente aveva acquistato, in data , un immobile usufruendo delle agevolazioni fiscali "prima casa", successivamente, in data , aveva acquistato un terreno su cui avrebbe costituito una casa destinata ad abitazione principale e, in data , aveva provveduto a vendere l'immobile con il quale aveva usufruito delle agevolazioni fiscali "prima casa"; il contribuente, infine, ha trasferito il proprio domicilio nel mese di dicembre 2006 nella nuova abitazione. La Commissione ritiene che il contribuente abbia realizzato il presupposto richiesto dalla disciplina agevolativa per l'abitazione principale, in quanto la nuova residenza non poteva essere subito fissata a causa dei lavori in corso e quindi per mancata abitabilità. Pertanto si ritiene che sia stata rispettata la consequenzialità che permetteva la non decadenza del beneficio del primo immobile agevolato. Infine, sia la Ris. n e la Circ. n. 38/2005 dell'agenzia, citate in appello sia dal contribuente che dall'agenzia delle Entrate, precisano che entro un anno dall'alienazione dell'immobile agevolato non solo venga acquistato il terreno ma che sullo stesso si realizzi un fabbricato da adibire ad abitazione principale; si precisa che, nel caso in specie, il terreno è stato acquistato anteriormente all'alienazione dell'immobile, ma l'abitabilità è avvenuta nel mese di dicembre 2006 e accatastata nel 2007, successivamente alla vendita del primo immobile. Relativamente al primo punto sollevato dal contribuente, secondo il quale l'avviso di liquidazione risultava essere carente di motivazioni, la presente commissione ritiene, invece, che l'avviso di liquidazione sia stato correttamente motivato ed emesso nel pieno rispetto della legge vigente. Nell'avviso di liquidazione sodo state espressamente indicate tutte le ragioni poste a base del provvedimento in maniera dettagliata ed inoltre sono state indicate le norme violate, con le relative sanzioni applicate, e tutti gli elementi necessari al contribuente per poter ricostruire le ragioni che hanno determinato la notifica. In merito alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio le stesse seguono la soccombenza del giudizio stesso e vengono liquidate come nel dispositivo. P.Q.M. In riforma della sentenza impugnata, accoglie l'appello e condanna l'agenzia delle Entrate, ufficio di Ivrea, alle spese che liquida in Euro oltre IVA e CPA.

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Prassi

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Prassi RISOLUZIONE N. 213/E Roma, 08 agosto 2007 OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212.- interpretazione della nota II bis, Tariffa, I Parte, allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131 cessione

Dettagli

Risoluzione del 16/03/2004 n. 44 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e

Risoluzione del 16/03/2004 n. 44 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Risoluzione del 16/03/2004 n. 44 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Imposta di registro - Agevolazione c.d. "prima casa" - Decadenza Sintesi: La risoluzione fornisce chiarimenti

Dettagli

OGGETTO: Agevolazione prima casa credito d imposta - pertinenza.

OGGETTO: Agevolazione prima casa credito d imposta - pertinenza. RISOLUZIONE N. 30/E Direzione Centrale Prot Normativa e Contenzioso OGGETTO: Roma, 01 febbraio 2008 OGGETTO: Agevolazione prima casa credito d imposta - pertinenza. Con l interpello specificato in oggetto,

Dettagli

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l applicabilità del regime agevolativo prima casa, è stato esposto il seguente

Con l interpello specificato in oggetto, concernente l applicabilità del regime agevolativo prima casa, è stato esposto il seguente Risoluzione n. 86/E Direzione Centrale Normativa Roma, 04/07/2017 OGGETTO: Istanza di interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Applicazione delle agevolazioni riservate alla prima

Dettagli

L imposizione dei trasferimenti aventi ad oggetto la cd. prima casa

L imposizione dei trasferimenti aventi ad oggetto la cd. prima casa CORSO DI DIRITTO TRIBUTARIO IL REGIME FISCALE DEI TRASFERIMENTI L imposizione dei trasferimenti aventi ad oggetto la cd. prima casa Annarita Lomonaco Ufficio Studi Consiglio Nazionale del Notariato Componente

Dettagli

RISOLUZIONE N. 370/E

RISOLUZIONE N. 370/E RISOLUZIONE N. 370/E Roma, 3 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Agevolazione c.d. prima casa - Art. 1 della

Dettagli

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 51 07.07.2016 Prima casa: rileva la residenza del nucleo familiare Acquisto da parte dei coniugi. Rileva la coabitazione nell immobile Categoria:

Dettagli

OGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131.

OGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131. RISOLUZIONE N. 86/E Roma, 20 agosto 2010 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello Agevolazioni prima casa Art. 1, nota II bis), della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 aprile 1986, n. 131

Dettagli

TARIFFA 26 1986, 131 - PARTE PRIMA

TARIFFA 26 1986, 131 - PARTE PRIMA D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 [c.d. "TUR"] TARIFFA - PARTE PRIMA - Art. 1 Versione: 13 Modificativo: L. 24 dicembre 2007, n. 244 Decorrenza: Dal 1 gennaio 2008 1. Atti traslativi a titolo oneroso della

Dettagli

Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1986, n. 99

Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1986, n. 99 Decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131 Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 1986, n. 99 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. Tariffa

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 8 15.01.2016 Agevolazione prima casa: cosa cambia Legge di Stabilità 2016 Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2016 L agevolazione prima casa

Dettagli

Risoluzione del 03/10/2008 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Risoluzione del 03/10/2008 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa Risoluzione del 03/10/2008 n. 370 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Agevolazione c.d. 'prima casa'

Dettagli

Risoluzione del 03/04/2008 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa

Risoluzione del 03/04/2008 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa Risoluzione del 03/04/2008 n. 125 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Istanza di interpello - riacquisto di prima casa a titolo gratuito - Decadenza dai benefici di cui

Dettagli

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Cass. civ. Sez. V, Sent., , n REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Cass. civ. Sez. V, Sent., 12-11-2014, n. 24097 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI BLASI

Dettagli

D.P.R. 26/04/1986, n. 131 Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro

D.P.R. 26/04/1986, n. 131 Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro D.P.R. 26/04/1986, n. 131 Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro Tariffa I Parte prima Atti soggetti a registrazione in termine fisso Articolo 1 (113) 1. Atti

Dettagli

Risoluzione del 17/03/2009 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e

Risoluzione del 17/03/2009 n Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Risoluzione del 17/03/2009 n. 67 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Istanza di interpello, articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Cooperative edilizie - Assegnazione

Dettagli

Credito di imposta ex art. 7 L. n. 448/1998. Domande Frequenti

Credito di imposta ex art. 7 L. n. 448/1998. Domande Frequenti CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI Credito di imposta ex art. 7 L. n. 448/1998 Domande Frequenti Sommario 1. A chi è attribuito il credito di

Dettagli

SUCCESSIONI E DONAZIONI IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - SUSSISTENZA DEI REQUISITI MOMENTO RILEVANTE

SUCCESSIONI E DONAZIONI IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - SUSSISTENZA DEI REQUISITI MOMENTO RILEVANTE Quesito Tributario n 39-2015/T SUCCESSIONI E DONAZIONI IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA - SUSSISTENZA DEI REQUISITI MOMENTO RILEVANTE Si chiede di sapere con riferimento a quale momento

Dettagli

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto una misura per la promozione dell acquisto di abitazioni

La Legge di Stabilità 2016 ha previsto una misura per la promozione dell acquisto di abitazioni Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 27 04.02.2016 Telefisco e la nuova detrazione Iva delle abitazioni Categoria: Finanziaria Sottocategoria: 2016 La Legge di Stabilità 2016 ha previsto

Dettagli

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA (Casi particolari - Fonte: Circolare 19/E 1 marzo 2001)

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA (Casi particolari - Fonte: Circolare 19/E 1 marzo 2001) AGEVOLAZIONI PRIMA CASA (Casi particolari - Fonte: Circolare 19/E 1 marzo 2001) 1) ACQUISTO DELLA NUDA PROPRIETA' E' previsto espressamente dalla norma che l'agevolazione tributaria possa trovare applicazione

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Scheda dei materiali

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Scheda dei materiali Prima casa Dott.ssa Annarita Lomonaco I documenti contrassegnati con questo simbolo sono disponibili, nella relativa sezione, in formato PDF per la visualizzazione e la stampa. Normativa: Art. 1, periodo

Dettagli

Anno 2014 N. RF275. La Nuova Redazione Fiscale

Anno 2014 N. RF275. La Nuova Redazione Fiscale Anno 2014 N. RF275 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale www.redazionefiscale.it Pag. 1 / 7 OGGETTO AGEVOLAZIONE 1 CASA - ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI RECENTI RIFERIMENTI ART. 1, NOTA II-BIS, TARIFFA

Dettagli

E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente

E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente E nulla la cartella di pagamento recante la sola indicazione omesso o carente versamento dell imposta Nota a Corte di Cassazione n. 20211 del 3 settembre 2013. Avv. Leonardo Leo SOMMARIO: 1. La decisione;

Dettagli

L'Iva nelle operazioni di cessione e locazione immobiliare. Vademecum operativo

L'Iva nelle operazioni di cessione e locazione immobiliare. Vademecum operativo L'Iva nelle operazioni di cessione e locazione immobiliare Vademecum operativo novembre 2011 INDICE 1. Abitazioni... 3 1.1 Cessioni... 3 1.2 Locazioni... 6 2. Beni strumentali... 7 2.1 Cessioni... 7 2.1.1.

Dettagli

OGGETTO: Immobili all asta: rimborso imposta di registro

OGGETTO: Immobili all asta: rimborso imposta di registro Roma, 31.12.2014 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Immobili all asta: rimborso imposta di registro Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo, intendiamo metterla a conoscenza

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 20055 Anno 2015 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: MELONI MARINA Data pubblicazione: 07/10/2015 SENTENZA sul ricorso 28590-2010 proposto da: SERIT SICILIA SPA AGENTE RISCOSSIONE

Dettagli

2. L agevolazione di cui al precedente comma 1 si applica anche ai parenti di II grado in linea retta in caso di decesso di quelli di I grado.

2. L agevolazione di cui al precedente comma 1 si applica anche ai parenti di II grado in linea retta in caso di decesso di quelli di I grado. ICI - Comodato gratuito D.L. 93/2008 Si chiede un Vs. parere in merito alla possibilità di esentare le unità immobiliari concesse in uso gratuito previste dal regolamento comunale nel quale alle stesse

Dettagli

11.2 Agevolazioni prima casa (Legge 21/11/2000, n. 342) (circolare n. 207/E del 16/11/2000 e circolare n. 44 del 07/05/2001)

11.2 Agevolazioni prima casa (Legge 21/11/2000, n. 342) (circolare n. 207/E del 16/11/2000 e circolare n. 44 del 07/05/2001) Pubblicata su FiscoOggi.it (http://www.fiscooggi.it) Analisi e commenti LA SUCCESSIONE (14) Agevolazioni 11. AGEVOLAZIONI 11.1 Beni esenti Non sono soggetti a imposta i beni trasferiti: a favore di Stato,

Dettagli

MODELLO UNICO-2012: TRE SITUAZIONI COMUNI DA APPROFONDIRE CREDITO IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI

MODELLO UNICO-2012: TRE SITUAZIONI COMUNI DA APPROFONDIRE CREDITO IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI MODELLO UNICO-2012: TRE SITUAZIONI COMUNI DA APPROFONDIRE CREDITO IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI La disciplina in oggetto (art.26 del TUIR) permette al Contribuente ( Persona fisica o società)

Dettagli

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze

Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze Giustizia & Sentenze Il commento alle principali sentenze N. 42 12.06.2014 Prima casa. Fondamentale la residenza Solo un evento imprevedibile può evitare la decadenza per il mancato trasferimento della

Dettagli

Agevolazioni per l acquisto della prima casa (in generale);

Agevolazioni per l acquisto della prima casa (in generale); Agevolazioni per l acquisto della prima casa (in generale); Casi controversi: gli immobili acquistati dai coniugi in comunione legale e la necessità delle dichiarazioni previste dalla legge (nota 2 bis

Dettagli

LE IMPOSTE INDIRETTE: IMPOSTA DI REGISTRO (artt.1 e 2 D.P.R. 131/86) Dott. Antonio Musso

LE IMPOSTE INDIRETTE: IMPOSTA DI REGISTRO (artt.1 e 2 D.P.R. 131/86) Dott. Antonio Musso LE IMPOSTE INDIRETTE: IMPOSTA DI REGISTRO (artt.1 e 2 D.P.R. 131/86) Dott. Antonio Musso 1 INQUADRAMENTO NORMATIVO Testo unico: D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, con allegate la Tariffa e la Tabella. Circolare

Dettagli

Corte di Cassazione VI Sezione Civile, Sendenza 110 dell REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Corte di Cassazione VI Sezione Civile, Sendenza 110 dell REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Corte di Cassazione VI Sezione Civile, Sendenza 110 dell 8.01.2015 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi

Dettagli

RISOLUZIONE N. 69/E. OGGETTO: Istanza di interpello Trasferimento di immobili Imposte di registro, ipotecarie e catastali

RISOLUZIONE N. 69/E. OGGETTO: Istanza di interpello Trasferimento di immobili Imposte di registro, ipotecarie e catastali RISOLUZIONE N. 69/E Roma, 20 marzo 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello Trasferimento di immobili Imposte di registro, ipotecarie e catastali Con l istanza di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 17/E. Roma, 16 febbraio 2015

RISOLUZIONE N. 17/E. Roma, 16 febbraio 2015 RISOLUZIONE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 16 febbraio 2015 OGGETTO: Interpello - Cessione dal Comune agli assegnatari degli alloggi, di aree già concesse in diritto di superficie Applicabilità

Dettagli

CNN Notizie Notiziario d'informazione del Consiglio Nazionale del Notariato del 04/02/2016

CNN Notizie Notiziario d'informazione del Consiglio Nazionale del Notariato del 04/02/2016 CNN Notizie Notiziario d'informazione del Consiglio Nazionale del Notariato del 04/02/2016 Segnalazioni Novità Prassi Interpretative LEGGE DI STABILITÀ 2016. Le risposte di Telefisco ai quesiti di interesse

Dettagli

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo

CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI. Beni culturali. Giancarlo Lo Schiavo CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE AGEVOLAZIONI RELATIVE AI BENI IMMOBILI Beni culturali Giancarlo Lo Schiavo Notaio in Prato Componente Commissione Studi Tributari Consiglio Nazionale

Dettagli

RISOLUZIONE N. 77/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 77/E QUESITO RISOLUZIONE N. 77/E Direzione Centrale Normativa Roma, 8 novembre 2013 OGGETTO: Interpello ordinario - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. (Applicazione benefici previsti per la piccola proprietà contadina

Dettagli

RISOLUZIONE N. 266/E

RISOLUZIONE N. 266/E RISOLUZIONE N. 266/E Roma, 26 giugno 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello (articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212) - Trattamento fiscale del decreto di trasferimento

Dettagli

RISOLUZIONE N.143/E. Roma, 21 giugno 2007

RISOLUZIONE N.143/E. Roma, 21 giugno 2007 RISOLUZIONE N.143/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 giugno 2007 OGGETTO: Istanza di Interpello Plusvalenza da cessione di immobile sito all'estero; opzione per l'applicazione dell'imposta

Dettagli

L AGEVOLAZIONE PRIMA CASA E I RECENTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

L AGEVOLAZIONE PRIMA CASA E I RECENTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI INFORMATIVA N. 221 08 SETTEMBRE 2014 AGEVOLAZIONI L AGEVOLAZIONE PRIMA CASA E I RECENTI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI Art. 1, Nota II-bis, Tariffa Parte I, DPR n. 131/86 Ordinanza Corte Cassazione 29.7.2014

Dettagli

LE AGEVOLAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA

LE AGEVOLAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA LE AGEVOLAZIONI ACQUISTO PRIMA CASA Avv. Maurizio Villani Avv. Federica Attanasi Indice 1. Premessa 2. Riferimenti normativi 3. Requisiti necessari per potere ottenere le agevolazioni prima casa 4. Le

Dettagli

TESTO UNICO dell IMPOSTA di REGISTRO (D.P.R , n. 131)

TESTO UNICO dell IMPOSTA di REGISTRO (D.P.R , n. 131) TESTO UNICO dell IMPOSTA di REGISTRO (D.P.R. 26.4.1986, n. 131) Allegato A Tariffa Parte Prima Atti soggetti a registrazione in termine fisso Art. 1 1. Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà

Dettagli

Gli acquisti per usucapione non danno diritto alle agevolazioni prima casa

Gli acquisti per usucapione non danno diritto alle agevolazioni prima casa Stampa Gli acquisti per usucapione non danno diritto alle agevolazioni prima casa admin in Immobili & Imposte indirette Le agevolazioni prima casa, introdotte dalla legge 22 aprile 1982, n. 186, sono disciplinate

Dettagli

Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. RISOLUZIONE N.119/E Direzione Centrale Roma, 12 agosto 2005 Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di Interpello - Art. 19-bis1, lett. i), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con istanza d interpello,

Dettagli

COMMISSIONE STUDI TRIBUTARI

COMMISSIONE STUDI TRIBUTARI COMMISSIONE STUDI TRIBUTARI Studio n. 673-A bis Gaetano Petrelli VALORE FINALE INVIM IN CASO DI VENDITA DELLA PIENA PROPRIETA' ED ESTINZIONE DELL'USUFRUTTO DOPO IL 31 DICEMBRE 1992 Approvato dalla Commissione

Dettagli

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 330. Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione

CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA N 330. Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione CORTE DI CASSAZIONE ORDINANZA 09 01 2014 N 330 Imposte e tasse repressione delle violazioni delle leggi finanziarie sanzioni - prescrizione ha pronunciato la seguente: ORDINANZA REPUBBLICA ITALIANA IN

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL AUTOTUTELA (D.M. N. 37 DEL 11/02/97)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL AUTOTUTELA (D.M. N. 37 DEL 11/02/97) Approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 30.03.1999. REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL AUTOTUTELA (D.M. N. 37 DEL 11/02/97) ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 2 ESERCIZIO DEL POTERE DI AUTOTUTELA

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELL'AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA

REGOLAMENTO COMUNALE DELL'AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA REGOLAMENTO COMUNALE DELL'AUTOTUTELA AMMINISTRATIVA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 80 del 26 novembre 1998 INDICE Titolo I - Disciplina Generale Art. 1 - oggetto del regolamento;

Dettagli

APPUNTI SULLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA. Novità 2010

APPUNTI SULLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA. Novità 2010 APPUNTI SULLE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA Novità 2010 1 II OGGETTO 6-TER) ACQUISTO DI IMMOBILE DI CATEGORIA C/2 (MAGAZZINO, LOCALE DI DEPOSITO, SOTTOTETTO) DA TRASFORMARE IN ABITAZIONE Gli Uffici in genere,

Dettagli

C O M U N E D I N U S

C O M U N E D I N U S C O M U N E D I N U S R E G I O N E A U T O N O M A V A L L E D A O S T A REGOLAMENTO COMUNALE DELL AUTOTUTELA approvato con delibera C.C. n. 25 del 31.03.1999 approvato con delibera C.C. n. 25 del 31.03.1999

Dettagli

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

COLLEGIO DEI PERITI AGRARI E DEI PERITI AGRARI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI SALERNO Prot. 575 Salerno, lì 20 Maggio 2015 A tutti gli iscritti all Albo e nell Elenco Speciale LORO SEDI OGGETTO: Circolare n 99/2015. Libera professione. Il Compromesso e il Rogito: adempimenti e tassazione.

Dettagli

NOVITA GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

NOVITA GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA NOVITA GIURISPRUDENZIALI IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PRIMA CASA FONDAZIONE ITALIANA DEL NOTARIATO NOVITA FISCALE E GIURSPRUDENZIALI DI INTERESSE NOTARILE MILANO 22 GENNAIO 2016 CASS., 19 GENNAIO 2016, N.

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 16730 Anno 2016 Presidente: BIELLI STEFANO Relatore: LUCIOTTI LUCIO Data pubblicazione: 09/08/2016 SENTENZA sul ricorso 14072-2010 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona

Dettagli

Risoluzione N.107/E QUESITO

Risoluzione N.107/E QUESITO Risoluzione N.107/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 maggio 2007 OGGETTO: Istanza di interpello Prenotazione a debito dell imposta di registro - Articolo 59, comma 1, lettera d) del

Dettagli

DETERMINAZIONE DEL VALORE NORMALE DEGLI IMMOBILI AI FINI DEGLI ACCERTAMENTI FISCALI

DETERMINAZIONE DEL VALORE NORMALE DEGLI IMMOBILI AI FINI DEGLI ACCERTAMENTI FISCALI DETERMINAZIONE DEL VALORE NORMALE DEGLI IMMOBILI AI FINI DEGLI ACCERTAMENTI FISCALI CARLO CAPPELLUTI dottore commercialista carlo.cappelluti@odc.pescara.it DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO comma

Dettagli

730, Unico 2014 e Studi di settore

730, Unico 2014 e Studi di settore 730, Unico 2014 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 73 31.07.2014 Agevolazioni per il riacquisto della prima casa In che cosa si concretizza, e la compilazione del modello Unico 2014 Categoria:

Dettagli

RISOLUZIONE N. 149/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 149/E QUESITO RISOLUZIONE N. 149/E Roma, 11 aprile 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Giovannini Gianluca OGGETTO: Istanza di interpello - Applicazione del c.d. sistema del prezzo valore alla cessione di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 167/E

RISOLUZIONE N. 167/E RISOLUZIONE N. 167/E Roma, 12 luglio 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Interpretazione dell articolo 1 della Legge n. 449 del 1997. QUESITO

Dettagli

REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA

REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA REGOLAMENTO DI AUTOTUTELA IN MATERIA TRIBUTARIA Testo coordinato con delibere del Consiglio Comunale - n. 6 del 1.3.1999 - n.31 del 29.3.2000 - n.23 del 25.02.2002 - n. 32 del 26.04.2007 - n. 6 del 12/02/2008

Dettagli

PERMUTA BASE IMPONIBILE. Norme. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.) Art. 43, n. 1, lett.b) (Base imponibile)

PERMUTA BASE IMPONIBILE. Norme. D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.) Art. 43, n. 1, lett.b) (Base imponibile) PERMUTA BASE IMPONIBILE Norme D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (T.U.R.) Art. 43, n. 1, lett.b) (Base imponibile) Art. 40, n. 2 (Atti relativi ad operazioni soggette a Iva) D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (T.U.I.V.A)

Dettagli

La tassazione immobiliare alla luce della Finanziaria 2007

La tassazione immobiliare alla luce della Finanziaria 2007 La tassazione immobiliare alla luce della Finanziaria 2007 La tassazione indiretta degli atti di cessione immobiliare per i privati: imposte di registro, ipotecarie e catastali Adolfo RAMPONE 1 2 3 4 QUADRO

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 1178 Anno 2016 Presidente: MERONE ANTONIO Relatore: NAPOLITANO LUCIO Data pubblicazione: 22/01/2016 SENTENZA. sul ricorso 28826-2010 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE in persona

Dettagli

Svolgimento del processo. La contribuente impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi:

Svolgimento del processo. La contribuente impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deducendo i seguenti motivi: Cass. civ. Sez. V, Sent., 03-12-2014, n. 25560 Svolgimento del processo Con sentenza del 9.7.2008, depositata il 29.10.2008 la Commissione Tributaria Regionale dell'emilia, respingeva l'appello proposto

Dettagli

OGGETTO: Il termine del per gli accertamenti

OGGETTO: Il termine del per gli accertamenti Informativa per la clientela di studio N. 165 del 11.12.2013 Ai gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: Il termine del 31.12 per gli accertamenti Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo,

Dettagli

ISTANZA in AUTOTUTELA

ISTANZA in AUTOTUTELA ISTANZA in AUTOTUTELA Applicabilità e Procedure ing. Renato Milicia Salerno 18 Aprile 2013 1 PROCEDURA AUTOTUTELA PRINCIPI GENERALI L'autotutela è un istituto che consente ad una Amministrazione di annullare

Dettagli

.. ntrat.e. è);enzia A /D 6'5>- Prot. n Cf1 q 2.. /n,c:

.. ntrat.e. è);enzia A /D 6'5>- Prot. n Cf1 q 2.. /n,c: Pagina l di 9 è);enzia A /D 6'5>-.. ntrat.e. DIREZIONE PROVINCIALE DI CALTANISSETTA - UFFICIO CONTROLLI VIALE REGINA MARGHERITA, 43-93100 CALTANISSETTA (codice dell'ufficio TYQ) Numero dell'atto: TYQCOB200605

Dettagli

IL PROCESSO TRIBUTARIO. Gli atti impugnabili. Prof. Avv. Francesco Tesauro

IL PROCESSO TRIBUTARIO. Gli atti impugnabili. Prof. Avv. Francesco Tesauro IL PROCESSO TRIBUTARIO Gli atti impugnabili Prof. Avv. Francesco Tesauro 1) Cass. civ., sez. trib., 08-10-2007, n. 21045 L elencazione degli «atti impugnabili», pur dovendosi considerare tassativa, va

Dettagli

prima casa e pertinenze Scritto da studio tributario Lunedì 20 Maggio :11 -

prima casa e pertinenze Scritto da studio tributario Lunedì 20 Maggio :11 - L'AGEVOLAZIONE PRIMA CASA PUÒ APPLICARSI A TUTTI I BENI QUALIFICABILI CIVILISTICAMENTE COME PERTINENZE E NON SOLO ALLE PERTINENZE ACCATASTATE COME C/2, C/6 O C/7 La Corte di Cassazione, con la sentenza

Dettagli

CIRCOLARE N. 27/E OGGETTO

CIRCOLARE N. 27/E OGGETTO CIRCOLARE N. 27/E Roma, 21 giugno 2012 OGGETTO: Risposte a quesiti in materia di imposta di registro - Testo unico dell imposta di registro, approvato con Decreto del presidente della Repubblica 26 aprile

Dettagli

Sanatoria delle cartelle di pagamento ex art. 36 bis e ter DPR n. 600/1973: condizioni e limiti

Sanatoria delle cartelle di pagamento ex art. 36 bis e ter DPR n. 600/1973: condizioni e limiti Sanatoria delle cartelle di pagamento ex art. 36 bis e ter DPR n. 600/1973: condizioni e limiti Autore: Avv. Gabriella Antonaci, Loconte & Partners - Studio legale tributario Risale a questi ultimi giorni

Dettagli

Transfer pricing e IRAP. Legge di Stabilità 2014: sanzioni Irap dal 2013

Transfer pricing e IRAP. Legge di Stabilità 2014: sanzioni Irap dal 2013 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 16 17.01.2014 Transfer pricing e IRAP Legge di Stabilità 2014: sanzioni Irap dal 2013 Categoria: Irap Sottocategoria: Base imponibile L introduzione

Dettagli

RISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 163/E

RISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 163/E RISoma, 22 giugno 2009 E RISOLUZIONE - Agenzia Entrate - 22 giugno 2009, n. 163/E Oggetto: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Iva. Registro. Imposte ipotecaria e catastale.

Dettagli

Legge di stabilità 2016 ❸

Legge di stabilità 2016 ❸ 4.2016 Marzo Legge di stabilità 2016 ❸ Sommario 1. PREMESSA... 2 2. ELIMINAZIONE DELLA TASI PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI DI LUSSO... 2 3. UNITÀ IMMOBILIARI LOCATE DESTINATE AD ABITAZIONE PRINCIPALE DISCIPLINA

Dettagli

La nuova tassazione dei trasferimenti immobiliari in vigore dal (Novità del DL 23/2011 e DL 104/2013)

La nuova tassazione dei trasferimenti immobiliari in vigore dal (Novità del DL 23/2011 e DL 104/2013) N. 390 del 27.09.2013 La Memory A cura di Edoardo Martini La nuova tassazione dei trasferimenti immobiliari in vigore dal 01.01.2014 (Novità del DL 23/2011 e DL 104/2013) È stato pubblicato sulla gazzetta

Dettagli

Giovanni Panzera Notaio in Bologna. Tariffa notarile

Giovanni Panzera Notaio in Bologna. Tariffa notarile Giovanni Panzera Notaio in Bologna Via Garibaldi, 7-40124 Bologna tel 051-6447682 - 580719 e-mail gpanzera@notariato.it PEC giovanni.panzera@postacertificata.notariato.it Web www.giovannipanzeranotaio.it

Dettagli

LA TASSAZIONE DELLE AREE RICOMPRESE NELL AMBITO DEI PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI

LA TASSAZIONE DELLE AREE RICOMPRESE NELL AMBITO DEI PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI LA TASSAZIONE DELLE AREE RICOMPRESE NELL AMBITO DEI PIANI URBANISTICI PARTICOLAREGGIATI Le norme DPR 26 aprile 1986 n. 131 (T.U. in materia di imposta di registro) Art. 1 tariffa Parte 1...... Se il trasferimento

Dettagli

INDICE PREMESSA DEFINIZIONI... 11

INDICE PREMESSA DEFINIZIONI... 11 INDICE PREMESSA... 9 1. DEFINIZIONI... 11 1. Introduzione... 11 2. Tipologie di immobili... 11 2.1 Fabbricati abitativi e strumentali... 11 2.2 Immobili di lusso... 13 2.3 Fabbricati Tupini... 15 2.4 Pertinenze...

Dettagli

Circolare N.102 del 5 Luglio 2012

Circolare N.102 del 5 Luglio 2012 Circolare N.102 del 5 Luglio 2012 Autotrasportatori indigenti: concessa la rateizzazione delle sanzioni amministrative del codice della strada Autotrasportatori indigenti: concessa la rateazione delle

Dettagli

RISOLUZIONE N. 145/E QUESITO. La X s.r.l. ha in affitto il complesso aziendale della Xi Ceramiche s.p.a., in liquidazione.

RISOLUZIONE N. 145/E QUESITO. La X s.r.l. ha in affitto il complesso aziendale della Xi Ceramiche s.p.a., in liquidazione. RISOLUZIONE N. 145/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 5 ottobre 2005 Oggetto: istanza di interpello imposte ipotecaria e catastale - decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347 cessione

Dettagli

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax

Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, Torino Telefono Fax Studio Campasso Associati Corso Marconi 38, 10125 Torino Telefono 0116698083 Fax 0116698132 e-mail info@studiocampasso.it www.studiocampasso.it Informativa n. 23 del 16 settembre 2010 La manovra correttiva

Dettagli

RISOLUZIONE N. 175/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 175/E QUESITO RISOLUZIONE N. 175/E Roma, 22 dicembre 2005 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Prot. 2005/191105 OGGETTO: Istanza di interpello articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 imposte

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sent. / REPUBBLICA ITALIANA Cont. / Cron. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente:

Dettagli

Allegato LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL ESTERO

Allegato LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI ALL ESTERO Allegato LO SCUDO FISCALE - IMMOBILI ALL ESTERO L art. 13-bis, DL n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009, ha (re)introdotto la specifica disciplina, c.d. scudo fiscale, che consente a coloro che

Dettagli

STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO

STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO STRUMENTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO 1 Gli strumenti deflativi del contenzioso sono principalmente individuati nei seguenti istituti: 1. Autotutela; 2. Acquiescenza; 3. Accertamento con adesione; 4. Mediazione

Dettagli

Risoluzione n. 340/E. OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446.

Risoluzione n. 340/E. OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446. Risoluzione n. 340/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 23 novembre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello. ALFA- Irap soggetti passivi- articoli 2 e 3 del D. Lgs del 12 dicembre 1997, n. 446.

Dettagli

RISOLUZIONE n. 332/E QUESITO

RISOLUZIONE n. 332/E QUESITO RISOLUZIONE n. 332/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 novembre 2007 OGGETTO:Istanza di interpello.. Obbligo di registrazione della sentenza emessa dal Giudice di Pace in materia di competenza

Dettagli

RISOLUZIONE N. 136/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 136/E QUESITO RISOLUZIONE N. 136/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 14 giugno 2007 OGGETTO:Istanza di interpello. Atto di divisione del patrimonio ereditato, con assegnazione di beni di valore eccedente

Dettagli

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente Pagina 1 di 5 N. 01213/2013 REG.PROV.COLL. N. 01282/2013 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) ha

Dettagli

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Corte di Cassazione - copia non ufficiale Civile Sent. Sez. 5 Num. 9595 Anno 2016 Presidente: CHINDEMI DOMENICO Relatore: CHINDEMI DOMENICO Data pubblicazione: 11/05/2016 SENTENZA sul ricorso 2604-2012 proposto da: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Dettagli

RISOLUZIONE N. 291/E. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Aliquota IVA applicabile ad edifici destinati ad attività di ricerca e formazione.

RISOLUZIONE N. 291/E. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Aliquota IVA applicabile ad edifici destinati ad attività di ricerca e formazione. RISOLUZIONE N. 291/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 12 ottobre 2007 OGGETTO: Istanza di interpello -ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212 CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE Aliquota IVA

Dettagli

Le novità fiscali della tassazione indiretta dei trasferimenti immobiliari anche alla luce della recente prassi

Le novità fiscali della tassazione indiretta dei trasferimenti immobiliari anche alla luce della recente prassi S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO Le novità fiscali della tassazione indiretta dei trasferimenti immobiliari anche alla luce della recente prassi Francesco Santopietro - Notaio in Milano Fonti

Dettagli

24/2016 Febbraio/14/2016 (*) Napoli 24 Febbraio 2016

24/2016 Febbraio/14/2016 (*) Napoli 24 Febbraio 2016 Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli 24/2016 Febbraio/14/2016 (*) Napoli 24 Febbraio 2016 Il Ministero dell Economia e delle Finanze, in risposta ad un quesito posto dalla

Dettagli

«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro,relative ad atti emessi dall Agenzia delle

«Art. 17-bis (Il reclamo e la mediazione) 1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro,relative ad atti emessi dall Agenzia delle Libretto Viola Prima edizione dicembre 2011 Dall avviso di accertamento al ricorso passando per il reclamo e la mediazione 1 NORMATIVA L art. 39, comma 9, del D.L. n. 98/2011 convertito nella L. n. 111/2011

Dettagli

Comune di Padova REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Comune di Padova REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Comune di Padova REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 28 giugno 2012 Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento.

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento. Protocollo n.6275 /2011 Modalità per il versamento dell imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale dovuta per i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LIVIO MICHELE ANTONIO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LIVIO MICHELE ANTONIO SEZIONE N 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO riunita con l'intervento dei Signori: SEZIONE 5 REG.GENERALE N 211/2016 UDIENZA DEL 19/05/2016

Dettagli

Legge del 30/12/1991 n.413

Legge del 30/12/1991 n.413 Legge del 30/12/1991 n.413 Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni

Dettagli

RISOLUZIONE N. 28/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 28/E QUESITO RISOLUZIONE N. 28/E Direzione Centrale Normativa Roma, 12 marzo 2014 OGGETTO: Interpello ordinario Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicazione dell imposta di registro alle ordinanze di inammissibilità

Dettagli

decentrati, per verificare la situazione in termini di dati sia fiscali che geometrici dell'immobile.

decentrati, per verificare la situazione in termini di dati sia fiscali che geometrici dell'immobile. GLOSSARIO IMMOBILIARE ED INFORMAZIONI GENERALI VISURA CATASTALE E' l'ispezione eseguita presso il Catasto (Agenzia del Territorio) o presso gli sportelli catastali decentrati, per verificare la situazione

Dettagli