TESI IN DIRITTO DEL LAVORO

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1 TESI IN DIRITTO DEL LAVORO IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA INTRODUZIONE CAPITOLO 1: L evoluzione storica della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 1.1 La disciplina della sicurezza sul lavoro nell ordinamento comunitario e nazionale 1.2 La disposizione dell articolo 2087 del codice civile 1.3 Lo statuto dei lavoratori: dalla tutela individuale alla tutela collettiva 1.4 L evoluzione della legislazione speciale 1.5 La sicurezza sul lavoro nel Decreto Legislativo nr.626/ La sicurezza sul lavoro nei Decreti Legislativi nr. 81/2008 e nr. 106/2009 CAPITOLO 2: Il ruolo e le funzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 2.1 I compiti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed i rischi aziendali 2.2 La partecipazione dei lavoratori e dei rappresentanti 2.3 L obbligo di formazione per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 2.4 Il rappresentante dei lavoratori nell ambito delle relazioni aziendali 2.5 Le iniziative dell Unione europea per il rafforzamento della sicurezza sul lavoro 2.6 Il legittimo affidamento e la colposa violazione delle norme in materia di sicurezza

2 CAPITOLO 3: Il sistema sanzionatorio: le motivazioni di un cambiamento 3.1 I soggetti della sicurezza: il datore di lavoro, il lavoratore, i dirigenti, i preposti, il medico competente 3.2 Il procedimento sanzionatorio 3.3 Le sanzioni penali ed amministrative per i datori di lavoro ed i dirigenti 3.4 Le sanzioni penali ed amministrative per i preposti 3.5 Le sanzioni penali ed amministrative per il medico competente 3.6 Le sanzioni penali ed amministrative per i lavoratori CONCLUSIONI BIBLIOGRAFIA

3 (.OMISSIS) Nelle aziende od unità produttive che occupano sino a quindici dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a quindici dipendenti, il rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell ambito territoriale. Il rappresentante per la sicurezza può essere eletto dai lavoratori nell ambito delle rappresentanze sindacali. 1 Nelle aziende che hanno più di quindici dipendenti, il Rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori nell ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. La contrattazione collettiva prevede e disciplina il numero e le modalità di elezione del rappresentante per la sicurezza, il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per espletare le proprie funzioni. Il numero minimo dei rappresentanti, secondo quanto stabilito dall articolo 18 del Decreto Legislativo nr. 626/1994, è il seguente: un rappresentante nelle aziende che hanno un numero di dipendenti inferiore a duecento; tre rappresentanti nelle aziende che hanno un numero di dipendenti compreso tra duecentouno e mille; sei rappresentanti in tutte le aziende che possiedono un numero di dipendenti superiore a milleuno. La figura del rappresentante dei lavoratori è un pilastro indispensabile per la struttura previdenziale nelle moderne aziende. L articolo 18 del Decreto Legislativo nr. 626/1994 disciplina compiutamente l articolo 9 dello Statuto dei lavoratori circa le potestà e le funzioni delle rappresentanze aziendali preposte alla tutela della salute e della integrità fisica dei lavoratori. Nelle aziende che hanno più di quindici dipendenti, per l espletamento delle funzioni previste dall articolo 19 del Decreto Legislativo nr. 626 del 19 settembre 1994, i 1 Rovetta S. (2005), Manuale per l applicazione del Decreto Legislativo nr.626/1994, Giappichelli, Torino, sostiene che il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere la formazione relativa alla propria figura professionale, come stabilito dall articolo 19 comma 1, lettera g del Decreto Legislativo nr. 626 del 19 settembre La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono totalmente a carico del datore di lavoro, si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro attività. La formazione prevede un programma base di trentadue ore che, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a quindici, si svolge in due moduli. Il programma di formazione deve prevedere: 1) le conoscenze generali sugli obblighi e sui diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; 2) le conoscenze generali sui rischi dell attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; 3) le metodologie sulla valutazione del rischio; 4) le metodologie minime di comunicazione. Il datore di lavoro, ogni volta che vengano introdotte innovazioni rilevanti ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede una integrazione alla formazione del rappresentante dei lavoratori. L articolo 18 del Decreto Legislativo nr. 626 del 19 settembre 1994 prevede il principio generale secondo il quale in tutte le aziende è eletto il rappresentante per la sicurezza, sono stabiliti i criteri di individuazione di tale soggetto. Nelle aziende che prevedono un numero inferiore di quindici dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno. L elezione si svolge a suffragio universale e diretto ed a scrutinio segreto anche per le candidature concorrenti. E eletto il candidato che ha conseguito il maggior numero di preferenze. Prima dell elezione del rappresentante, i lavoratori nominano il segretario del seggio elettorale che dopo lo spoglio delle schede provvede a redigere il verbale delle elezioni. Tale verbale viene comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Hanno diritto al voto, per l elezione del rappresentante, tutti i dipendenti e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato oppure con contratto a tempo determinato purchè la durata del contratto consenta lo svolgimento del mandato che prestano la propria attività nell azienda. La durate per l incarico di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di tre anni.

4 rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi previsti dalle leggi per le rappresentanze sindacali unitarie usufruiscono di permessi retribuiti pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. 2 Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con i limiti previsti dalle leggi. Il rappresentante per la sicurezza comunica preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro. Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha la facoltà di formulare le proposte e le opinioni sulle tematiche oggetto della consultazione secondo le previsioni legislative. Il verbale della consultazione deve essere redatto includendo per iscritto le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza conferma l avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale della medesima. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha il diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi custodito presso l azienda. Il rappresentante dei lavoratori ricevute le notizie e la documentazione richiesta, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale. Al rappresentante per la sicurezza spettano permessi retribuiti pari a dodici ore annue per le aziende con un numero di dipendenti inferiori a sei mentre tali permessi raggiungono il monte di trenta ore annue per le aziende con un numero di dipendenti compreso tra sette e quindici. Nelle aziende che prevedono un numero di dipendenti compresi tra 2 Rovetta S. (2005), Manuale per l applicazione del Decreto Legislativo nr.626/1994, Giappichelli, Torino, afferma che Nelle aziende che possiedono un numero di dipendenti superiore a mille unità, il numero dei rappresentanti per la sicurezza è pari a sei, individuati tra i componenti delle rappresentanze sindacali presenti nell azienda. Il rappresentante per la sicurezza: 1) accede ai luoghi di lavoro nei quali si svolgono le attività lavorative; 2) viene consultato in merito alla valutazione dei rischi, all individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell azienda; 3) viene consultato circa la designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso; 4) riceve le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative nonché quelle inerenti le sostanze pericolose, gli infortuni e le malattie professionali; 5) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 6) riceve una formazione prevista dalla normativa in materia; 7) promuove l elaborazione, l individuazione e l attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l integrità fisica dei lavoratori; 8) formula le osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti in materia di controlli per la sicurezza delle aziende; 9) formula proposte in merito all attività di prevenzione; 10) comunica al responsabile dell azienda in merito ai rischi individuati nel corso della propria attività di prevenzione e sicurezza; 11) ricorre all intervento delle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ed i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante l attività lavorativa. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell incarico senza perdita di retribuzione, oltre che dei mezzi necessari per l esercizio delle funzioni spettanti. Le modalità per l esercizio delle funzioni del rappresentante per la sicurezza sono stabilite nella sede di contrattazione collettiva nazionale. Il rappresentante per la sicurezza non può subire nessun pregiudizio a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le medesime tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. Il rappresentante per la sicurezza ha libero accesso per la consultazione del registro degli infortuni sul lavoro relativo all azienda per la quale lavora.

5 sedici e duecento unità, il rappresentante per la sicurezza si individua nell ambito delle rappresentanze sindacali. Nelle aziende che prevedono un numero di dipendenti compresi tra duecentouno e mille unità, i rappresentanti per la sicurezza sono in numero pari a tre, individuati tra i componenti delle rappresentanze sindacali presenti nell azienda. (.OMISSIS)

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