REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

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1 REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 80 DEL 29/09/2008 INDICE CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto Art. 2 Definizioni Art 3 - Campo di applicazione del regolamento comunale Art. 4 Responsabile del procedimento Art. 5 Utilizzo del Demanio Art. 6 - Criteri generali di pianificazione e standards sui servizi Art. 7 Competenze del Comune CAPO II - CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME Art. 8 Concessione demaniale marittima Art. 9 Tipologia dell attività consentite sul demanio marittimo previa concessione Art. 10 Contenuto dell atto di concessione Art. 11 Tipologie di procedure di assegnazione dell area demaniale marittima Art. 12 Procedura ad evidenza pubblica per il rilascio delle nuove concessioni demaniali per stabilimento balneare, spiaggia libera attrezzata e per nuove strutture amovibili con carattere turistico-ricreativo. Art. 13 Procedura di cui alla lettera b) dell art. 11 del presente regolamento per l assegnazione delle aree e/o beni del Demanio marittimo diverse da quelle individuate dall Amministrazione comunale. Art. 14 Criteri di valutazione relativi alle procedure di rilascio previste dall art. 13 Art. 15 Documentazione necessaria per il rilascio di concessioni demaniali marittime sia ai sensi dell art. 12 che ai sensi dell art. 13.

2 Art. 16 Criteri di valutazione delle domande relative alle aree o beni demaniali da concedere previa gara ad evidenza pubblica ex art. 12 del presente regolamento. Art. 17 Concorso di domande per nuove concessioni afferenti ad aree non assegnate previa gara ad evidenza pubblica. Art Concessioni temporanee. Art. 19 Autorizzazioni rilasciate per uso temporaneo di beni e/o aree demaniali. Art. 20 Concessioni d urgenza. Art. 21 Concessioni per finalità diverse dal turistico ricreativo. Art. 22 Variazione al contenuto della concessione. Art. 23 Variazione con ampliamento dell area in concessione nei soli casi di rinascimento dell arenile verso il mare. Art. 24 Variazione con ampliamento dell area in concessione. Art. 25 Tipi di intervento ammessi. Art. 26 Cauzioni. Art. 27 Procedura per il rinnovo delle concessioni rilasciate con il presente regolamento. Art. 28 Rinnovo delle concessioni demaniali già esistenti o rilasciate prima dell entrata in vigore del presente regolamento. Art. 29 Documentazione per il rinnovo di una concessione demaniale marittima ( sia essa nuova o preesistente all entrata in vigore del presente regolamento. CAPO III I CANONI DEMANIALI MARITTIMI Art Canoni Art. 31 Pagamento del canone Art. 32 Canoni ricognitori CAPO IV CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO Art. 33 Revoca del titolo concessorio Art. 34 Decadenza dal titolo concessorio Art. 35 Rinuncia alla concessione CAPO V AFFIDAMENTO E SUBINGRESSO Art. 36 Affidamento ad altri soggetti delle attività in oggetto della concessione Art Subingresso CAPO VI

3 SPESE DI ISTRUTTORIA Art. 38 Diritti di istruttoria CAPO VII FUNZIONI DI VIGILANZA Art. 39 Vigilanza CAPO VIII USO DELLA SPIAGGIA E DISCIPLINA DEGLI STABILIMENTI BALNEARI Art. 40 Ordinanza comunale in materia di uso della spiaggia Art. 41 Lavori sull arenile Art. 42 Requisiti minimi per la classificazione di stabilimento balneare Art. 43 Disciplina della spiaggia libera Art Titolarità della spiaggia libera attrezzata Art. 45 Disciplina spiaggia libera attrezzata Art. 46 Pedane a terra Art. 47 Strutture adibite a deposito Art. 48 Le verande Art. 49 Campi di gioco, giochi e piste Art. 50 Adduzioni e terminali tecnologici (cisterne, generatori ecc.) Art. 51 Strutture per bagnini Art. 52 Chioschi Art. 53 Pulizia e manutenzione ordinaria dell arenile Art Gestione fuori stagione dell arenile Art Disciplina e pubblicità dei prezzi Art. 56 Sanzioni CAPO IX NORMA FINALE Art. 57 Rinvio Art. 58 Validità Art. 59 Modalità di approvazione, pubblicazione ed entrata in vigore Appendice n. 1; Appendice n. 2.

4 Art. 1 Oggetto CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI 1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di gestione e di uso dei beni e delle pertinenze del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per attività turistico-ricreative, situati sul territorio comunale, conferiti dallo Stato alle Regioni ai sensi dell art. 105 comma 2 lettera l) del decreto legislativo 112/98 e da queste ultime conferiti ai Comuni, a decorrere dal 1 gennaio 2001, ai sensi degli artt. 40, 41 e 42 del Decr.Legs. 30/03/99 n 96, della delibera G. R. Campania n 3744 del 14/07/2000 e di quella G.R. Campania n. 395/ Nella gestione del demanio marittimo l attività del Comune è improntata al perseguimento della tutela degli interessi pubblici e collettivi, alla tutela e valorizzazione dei beni ambientali e all ottimizzazione delle ricadute economiche ed occupazionali per la comunità. Art. 2 - Definizioni I beni e le pertinenze del demanio marittimo sono quelli individuati negli artt. 822 del Codice Civile e 2 28 e 29 del Codice della Navigazione (R.D. 30/03/1942, n. 327 e s.m.i.). Art. 3 - Campo di applicazione del regolamento comunale Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle concessioni e/o autorizzazioni dei beni demaniali e delle pertinenze, che ricadano nella sfera di competenza amministrativa comunale e che vengano richiesti in concessione e/o in autorizzazione per attività di carattere turistico-ricreativo e per quelle afferenti ad usi diversi dalla balneazione, ad eccezione di quelli relativi all approvvigionamento di fonti di energia. Art. 4 Responsabile del procedimento 1. Il responsabile del procedimento è individuato, ai sensi dell art. 4 L.n. 241/90 e s.m.i., nel Responsabile dell Area Porto e Demanio del Comune di Agropoli, che può attribuire, ai sensi dell art. 5 della predetta legge, la responsabilità istruttoria per ciascun procedimento o tipologia di procedimento previsto dal presente regolamento ad altro funzionario e/o dipendente appartenente alla stessa dotazione organica dell Ente comunale. 2. Nell ipotesi di procedimenti di natura complessa e speciale sotto il profilo tecnico è individuato come responsabile del procedimento il soggetto e/o più soggetti, così come disciplinati dall art. 10 del D.Lgs n. 163/2006 e dall art. 7 del Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi. Art. 5 Utilizzo del Demanio 1. La concessione consente, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, l occupazione e l uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo (art. 36 Cod. Nav.). 2. Vi è occupazione arbitraria quando è impedita o limitata l utilizzazione libera e gratuita di chiunque, anche con scritte o comportamenti che inducono a ritenere riservato l uso del bene (art Cod. Nav.). 3. L uso è esclusivo quando è riservato a soggetti determinati o dai medesimi è consentito o vietato. L occupazione o l uso esclusivo sono consentiti per lo scopo indicato nell atto di concessione e/o autorizzazione.

5 4. Lo scopo indicato nell atto di concessione individua il tipo di attività consentita e gli eventuali fini di beneficenza o di pubblico interesse previsti all art. 39 comma 2 del codice della navigazione. Art. 6 - Criteri generali di pianificazione e standards sui servizi A scopo indicativo, in attesa dell approvazione del PUAD comunale definitivo, si riportano i seguenti criteri generali : 1. Si deve garantire, compatibilmente con l orografia dei luoghi, nel rilascio di nuove concessioni, tenendo conto anche delle concessioni già rilasciate ed in corso di validità, il mantenimento di aree libere in una percentuale tale da consentire la libera fruizione degli arenili nella misura del 30% calcolata in relazione all estensione della fascia demaniale concedibile evitando sequenze ininterrotte di aree in concessione; laddove vi siano spiagge con una estensione che non consenta l alternanza e/o la possibilità di rispettare la percentuale di spiaggia libera non vanno rilasciate concessioni; in ogni ambito comunale vanno previsti accessi alla battigia max ogni 120 m,servizi minimi essenziali sia sulle spiagge in concessione che su quelle libere, concreta fruibilità degli arenili da parte dei cittadini ed in particolare dei disabili; il fronte mare delle concessioni non deve avere una estensione superiore a 60 m. 2. Per gli arenili a sezione pressocchè orizzontale (sabbia, ghiaia o ciottoli) i percorsi pedonali devono avere una larghezza non inferiore a 1,5 ml parallelamente alla battigia e non inferiore a 1,2 ml perpendicolare ad essa. Per gli impianti con piattaforme su palafitte gli accessi alle stesse dalla terraferma debbono avere larghezza minima di mt 1,5 cadauno e comunque adeguata alla superficie della piattaforma, nella misura totale (nel caso di più accessi) almeno pari a 0,60 ml ogni 100mq di superficie. In caso di eventuale realizzazione di impianti su scogliere o rocce i percorsi debbono essere adeguati a ragioni di facilità di accesso al mare e a criteri di sicurezza. 3. Le recinzioni normali alla battigia non devono costituire una barriera visiva, pertanto, non possono superare l altezza di 1,50 ml e non possono essere realizzate con reti metalliche e filo spinato o assimilabili., interrompendosi in ogni caso a 5 ml dalla battigia. 4. Le recinzioni di confine verso terra non possono avere altezza superiore a 1,50 mt. e devono essere realizzate con strutture che non pregiudichino la visibilità verso mare. Fanno eccezione le concessioni poste in zone costiere le cui recinzioni verso terra non ostacolino tale visibilità. 5. Il concessionario, compatibilmente con l accessibilità dell arenile, adotterà soluzioni idonee a permettere il superamento delle barriere architettoniche e a dotare lo stabilimento balneare di un wc ed uno spogliatoio per portatori di handicap; non potranno assentirsi le concessioni per le attività turistico-ricreative che non abbiano previsto la realizzazione di tali servizi. 6. Le opere dovranno essere realizzate facendo ricorso solo ed esclusivamente: a) ad opere di ingegneria naturalistica e bioarchitettonica; b) a soluzioni non invasive; c) a materiali ecocompatibili; d) a tecnologie leggere amovibili, facilmente adattabili sia nella realizzazione di elementi fuori terra che entro terra. 7. Nelle zone che conservano ancora caratteri naturali di pregio, ove si preveda l utilizzazione di elementi vegetali, dovranno essere prescritte essenze adatte al mantenimento dell equilibrio dell ambiente con modalità di piantagione che riproduca il più possibile la disposizione naturale. Art. 7 Competenze del Comune Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, sono di competenza del comune di Agropoli le funzioni relative: a) al rilascio ed al rinnovo delle concessioni del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale per tutte le finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia; b) alla revoca e decadenza delle concessioni;

6 c) al rilascio delle autorizzazioni di cui all articolo 24 del regolamento per la navigazione marittima; d) al rilascio delle autorizzazioni di cui all art. 45 bis e s.m.i. del codice della navigazione; e) al rilascio delle autorizzazioni al subingresso nella concessione ai sensi dell art. 46 del codice della navigazione; f) al rilascio di autorizzazione ex art. 55 C.N.; g) all emanazione dei provvedimenti di autotutela previsti dalla vigente normativa per le opere non autorizzate o per le aree utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio; h) al rilascio del provvedimento autorizzatorio per l esercizio di tutte le attività su aree demaniali marittime, salvo l acquisizione (qualora prescritta ex lege) di pareri, autorizzazioni, nulla osta o altro provvedimento autorizzatorio di Enti pubblici di pari grado e/o sovraordinati competenti in materia.; i) agli adempimenti relativi al calcolo, alla richiesta dei canoni nonché quelli relativi agli eventuali oneri di registrazione; j) all individuazione delle aree adibite al libero transito verso il mare e alla definizione delle condizioni per la loro efficiente fruibilità. k) al rilascio di tutti i pareri rientranti nella sfera di competenza comunale ed alla acquisizione di quelli relativi al procedimento di emanazione dei provvedimenti concessori e/o autorizzatori su beni e pertinenze del demanio marittimo. Art. 8 Concessione demaniale marittima CAPO II CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME 1. La concessione è l atto con cui l Amministrazione Comunale concede per un periodo di tempo determinato l occupazione e l uso di beni e/o pertinenze del demanio marittimo per finalità conformi al presente regolamento, alla normativa di riferimento ed agli strumenti urbanistici vigenti. 2. La concessione è rilasciata mediante scrittura privata ed in qualità di rappresentante dell Amministrazione Comunale concedente interviene il Responsabile dell Ufficio Porto e Demanio mentre il concessionario interviene direttamente o per mezzo d idoneo procuratore. 3. L atto è iscritto nel repertorio del Registro Comunale delle Concessioni e/o Autorizzazioni e registrato presso l Agenzia delle Entrate competente con spese a carico del concessionario. 4. Copia dell atto completo degli eventuali estremi di registrazione è inviata e/o consegnata al concessionario. 5. Nell ipotesi di cessazione, decadenza e revoca della concessione deve essere attuata analoga procedura, così come prevista dai precedenti commi. 6. Il procedimento per il rilascio di concessione demaniale marittima, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del D.M. Trasporti e Navigazione n. 765/1994 e s.m.i., deve concludersi entro 200 gg dalla data di presentazione della relativa domanda per quanto concerne il rilascio di concessioni di beni demaniali marittimi di durata non superiore a quattro anni che non importino impianti di difficile rimozione secondo l articolo 36 del Cod. Nav., invece, deve concludersi entro 300 gg per quanto concerne il rilascio di concessioni di beni demaniali marittimi di durata superiore al quadriennio, che importino impianti di difficile rimozione ex art. 36, comma 1, Cod. Nav. Art. 9 Tipologia delle attività consentite sul demanio marittimo previa concessione 1. La Concessione Demaniale Marittima può essere rilasciata per l esercizio delle seguenti attività: gestione di stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate;

7 gestione di strutture turistico-ricreative; attività sportive compatibili con la balneazione; gestione di punti di ormeggio e di specchi acquei; gestione di pedane a terra adibite a sosta e solarium; gestione di attività produttive in aree demaniali e negli specchi acquei antistanti; esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande; noleggio di navi; esercizi commerciali; centri di servizi pubblici. Tutte le attività possono richiedere la concessione e/o autorizzazione per un area esterna attrezzata annessa ed al servizio dell esercizio commerciale, che non superi la dimensione dello stesso, a condizione che tale area non tolga spazio o sia di impedimento alle attività balneari. 2. Nell ambito del territorio demaniale marittimo potranno essere consentite attività di natura commerciale, coerenti con la fruizione della spiaggia e con le attività balneari in genere, in conformità alle prescrizioni della pianificazione in materia commerciale e delle attività distributive approvata dal Comune di Agropoli. 3. Per l espletamento delle attività di cui al primo comma del presente regolamento è fatta salva l acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta o altro provvedimento autorizzatorio di Enti pubblici di pari grado e/o sovraordinati competenti in materia. Art. 10 Contenuto dell atto di concessione 1. Nell atto di concessione devono essere indicati: l ubicazione, l estensione ed i confini del bene oggetto della concessione; lo scopo e la durata della concessione; la natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle opere da eseguire e degli interventi di cui all art. 37 del presente regolamento ed i termini assegnati per tale esecuzione; le modalità d esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell esercizio eventualmente consentiti; il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti del canone, il cui omesso pagamento comporta decadenza della concessione; la cauzione; le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione; le generalità ed il domicilio del concessionario; le eventuali ulteriori pattuizioni accessorie, l impegno del concessionario a sottostare alle condizioni previste nell atto e nel presente regolamento; gli obblighi e le condizioni generali previsti dalla legislazione statale e regionale vigente, dal presente regolamento, da ordinanze o regolamenti di altre autorità, che si intendono inseriti nel titolo anche se non sono espressamente richiamati. 2. L atto concessorio con finalità turistico-ricreative, non può prevedere clausole di rinnovo automatico in caso di approvazione del PUAD comunale. Tale preclusione, relativa solo ed esclusivamente ai nuovi atti concessori, deve essere prevista nella forma di clausola vessatoria ex artt e 1342 c.c., che è efficace se approvata singolarmente e per iscritto dal soggetto concessionario. 3. All atto di concessione deve essere allegata tutta la documentazione prevista ex lege e quella prevista dal presente regolamento. Art. 11 Tipologie di procedure di assegnazione dell area demaniale marittima

8 L assegnazione dell area demaniale marittima con le relative pertinenze può avvenire secondo i seguenti tipi di procedura: a) l Amministrazione comunale procede all individuazione delle aree disponibili e delle tipologie di intervento in esse consentito. Tali superfici, una volta individuate, saranno oggetto di assegnazione previa procedura ad evidenza pubblica; b) le aree e/o i beni con le relative pertinenze, differenti da quelle individuate dall Amministrazione comunale, possono essere concesse tramite il procedimento amministrativo ad istanza di parte di cui alle disposizioni normative della L. n. 241/1990 e s.i.m. e del presente regolamento comunale. Art. 12 Procedura ad evidenza pubblica per il rilascio delle nuove concessioni demaniali per stabilimento balneare, spiaggia libera attrezzata e per nuove strutture amovibili con carattere turistico-ricreativo. 1. Le aree del demanio marittimo libere, o che si dovessero rendere tali, così come individuate dall Amministrazione comunale, saranno assegnate attraverso apposita procedura di evidenza pubblica. 2. Il bando, predisposto dall Ufficio Porto e Demanio, dovrà essere pubblicato all albo pretorio del Comune e pubblicizzato sul sito internet del Comune nonchè tramite manifesti murali per almeno 30 giorni. 3. Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla documentazione specificata nel bando e dal presente regolamento. 4. Nelle more di approvazione del PUAD comunale definitivo, possono essere rilasciate soltanto nuove concessioni aventi ad oggetto attività di balneazione e servizi complementari per la durata di 6 anni prorogabili alla scadenza per altri 6 anni. 5. Le domande presentate sono esaminate da apposito organo collegiale (i cui membri verranno individuati e nominati con idonea deliberazione da parte della Giunta comunale nel rispetto dei parametri fissati dalla normativa di riferimento e dal regolamento comunale per l organizzazione degli uffici e dei servizi) che, redige, in base ai criteri fissati dal bando di cui al comma 2 del presente articolo, una graduatoria per ciascuna area messa a bando, che viene approvata in via provvisoria con provvedimento dell Organo collegiale medesimo, dandone comunicazione con pubblicazione della stessa all Albo Pretorio e sul sito internet dell Ente comunale. 6. Entro il termine di 15 gg dalla pubblicazione del provvedimento della suddetta graduatoria provvisoria gli istanti potranno presentare osservazioni e deduzioni scritte, inoltrandole alla Commissione di cui al precedente comma. 7. L Organo collegiale di cui al comma 6 procederà alla disamina delle osservazioni e deduzioni entro e non oltre 15 gg dal ricevimento delle stesse. 8. All esito della attività di esame di cui al comma precedente l Organo collegiale procederà alla approvazione con apposito provvedimento della graduatoria definitiva, dandone avviso pubblico sull Albo Pretorio e sul sito internet dell Ente comunale. 9. Una volta esaurita la fase relativa alla procedura di assegnazione, nel caso in cui il procedimento di rilascio dell atto concessorio richieda l indizione della conferenza di servizi, (di cui all art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni) quest ultima sarà promossa dal responsabile del procedimento nei termini e nei modi indicati dall articolo 14/ter della legge n. 241/1990, come modificato dall articolo 11 della legge n. 340/2000, alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati al procedimento - e competenti al rilascio dei pareri relativi al rilascio delle concessioni demaniali marittime La Conferenza di servizi può richiedere, adeguamenti o integrazioni della documentazione allegata alla domanda. 11. Il provvedimento finale conforme alla determinazione favorevole della Conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso

9 comunque denominati di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, alla predetta conferenza. Art. 13 Procedura di cui alla lettera b) dell art. 11 del presente regolamento per l assegnazione delle aree e/o beni del Demanio marittimo diverse da quelle individuate dall Amministrazione comunale. 1. Gli spazi e/o i beni del demanio marittimo, diversi da quelle individuate dall Amministrazione comunale, possono essere assegnati ai soggetti che ne hanno interesse tramite l ordinario procedimento amministrativo disciplinato dalla L. 241/1990, così come modificata dalla L. n. 15/2005, dalla L. n. 80/2005 e dal C.N. e da tutta la normativa di riferimento. 2. Il suddetto procedimento sarà attivato mediante presentazione di istanza al competente Ufficio Porto e Demanio, che, prima di procedere alla promozione della conseguente fase istruttoria, chiederà, previo inoltro della relativa documentazione, alla Giunta comunale l autorizzazione alla conduzione della fase di valutazione della domanda di concessione pervenuta. Decorsi 60 gg dalla trasmissione dell istanza dall Ufficio competente Porto e Demanio alla Segreteria Generale del Comune, senza che la Giunta Comunale si sia espressa, si intende formato l assenso. 3. Acquisito, anche per silenzio, l assenso dell Amministrazione il responsabile del procedimento svolgerà la fase endoprocedimentale dell istruttoria, che si concluderà con il provvedimento finale. 4. Dato avvio alla fase istruttoria l'ufficio Porto e Demanio, entro 15 giorni, richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente, o al suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento e ne cura la pubblicazione nell Albo Pretorio del Comune per identico lasso temporale e provvede a darne adeguata pubblicità nelle forme previste dalla normativa vigente in materia al fine di consentire a tutti gli interessati di presentare osservazioni e deduzioni scritte. 5. Il Responsabile del Procedimento nella gestione dell'istruttoria acquisisce i pareri necessari, redige una relazione con le risultanze dell'istruttoria stessa.qualora lo ritenga opportuno, anche per motivi di celerità, il responsabile può, altresì, indire una conferenza di servizi alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati dal procedimento. 6. Nell ipotesi di diniego dell autorizzazione di cui sopra il responsabile del procedimento provvederà con l emanazione del provvedimento di rigetto dell istanza di rilascio della concessione demaniale marittima. 7. L utilizzazione delle aree demaniali marittime è disciplinata dal presente regolamento, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e della normativa statale e regionale di riferimento. Art. 14 Criteri di valutazione relativi alle procedure di rilascio previste dall art Per l assegnazione delle concessioni i criteri di valutazione sono i seguenti: a. compatibilità relativamente a: - elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti utilizzo di materiali ecocompatibili e funzionalizzati al rispetto della morfologia del luogo in cui insiste il bene demaniale oggetto di concessione); - aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico); - rispetto della normativa sull abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per determinate categorie svantaggiate o meritevoli di tutela (quali portatori di handicap, anziani e bambini); b. valutazione degli standards dei servizi proposti (densità ombrelloni, salvataggio e soccorso, servizi medico sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, trasporto tra territorio comunale e punti di accesso alla spiaggia, noleggio canoe e pedalò, attrezzature per servizi aggiunti quali

10 eventuali attrezzature e/o impianti di minimo impatto e di facile rimozione, che compatibilmente con le condizioni dell area il concessionario e/o gestore ponga a disposizione del pubblico, gratuitamente e/o a pagamento, al fine di ampliare le forme di fruizione dell area); c. vagliatura e pulizia dei tratti di spiaggia adiacenti; d. gestione diretta della concessione demaniale; e. esclusione di coloro che sono già titolari di concessioni; f. creazione di posti di lavoro e numero di occupati da indicare con progetto gestionale. Art. 15 Documentazione necessaria per il rilascio di concessioni demaniali marittime sia ai sensi dell art. 12 che ai sensi dell art Chiunque voglia ottenere il rilascio di una nuova concessione demaniale marittima, deve esibire all Ufficio Porto e Demanio istanza su apposito modulo predisposto dal medesimo Ufficio e il modello ministeriale D1, in bollo, con i seguenti allegati in 8 copie: - relazione tecnico illustrativa, firmata da tecnico abilitato, deve contenere: rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni) atti a stabilire lo stato di fatto; la descrizione dettagliata del tipo d intervento proposto e gli elementi necessari per stabilire con chiarezza le caratteristiche dell ambiente circostante ed i confini dell area; le caratteristiche dei servizi che si intendano assicurare in relazione ai criteri ed agli standards di cui all art. 6 del presente regolamento; gli elementi strutturali - per l edificazione della struttura amovibile è necessario includere nella relazione tipo, le sue caratteristiche strutturali, le sue fondazioni, realizzate sempre in maniera amovibile, con chiare indicazioni circa le modalità di rimozione e l eventuale sistema di trattamento adottato per lo smaltimento dei liquami; il rispetto delle norme sull abbattimento delle barriere architettoniche ed il miglioramento della fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap; - stralcio areofotogrammetrico; - Planimetria quotata dell area richiesta in concessione in scala 1:500 indicante, con idonea legenda, le superfici espresse in metri quadrati delle aree scoperte e quelle occupate da manufatti (quali ad es.: chiosco bar o di servizio, box ricovero attrezzature, spogliatoi, docce, torretta d avvistamento, gazebo per ombreggio, pedane, ubicazione ombrelloni, ecc.); - Planimetria catastale della zona in scala 1:1000/2000 riportante il confine demaniale con linea di colore rosso, la superficie richiesta in concessione evidenziando le misure della stessa, le distanze dal confine demaniale, dalla battigia e da altri punti fissi quali vie, fabbricati, ecc.; - Elaborati (piante, prospetti, sezioni) in scala 1:100; - Elaborati per le opere di dettaglio in scala non inferiore a 1:50; - Documentazione fotografica dello stato di fatto; - Indicazione della durata e dello scopo della concessione; - indicazione degli standards minimi e delle tipologie di insediamento, che si intendono assicurare; - relazione prevista ai sensi dell'art.146, comma 3, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio; - Autorizzazione del Capo della competente Circoscrizione Doganale ai sensi e per gli effetti dell art. 14 del Reg. al C.N.; - ricevuta di versamento effettuato sul c.c.p. intestato alla Tesoreria del Comune di Agropoli, specificando nella causale spese di istruttoria per rilascio C.D.M. ; f) copia certificato con dicitura antimafia; 2. Ove il richiedente sia un soggetto diverso da persona fisica (ditta individuale, società, cooperativa, fondazione, ecc.), sarà necessario allegare alla documentazione sopra indicata, altresì: a) atto costitutivo con annesso statuto; b) copia del certificato con dicitura antimafia per le persone titolari di cariche o qualifiche nell impresa;

11 c) certificato rilasciato dalla competente Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, di data non anteriore ad 1 mese, dal quale risulti che l atto esibito è quello in vigore e che a carico della persona giuridica richiedente non figurano procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di scioglimento o di liquidazione coatta, né risultano pendenti istanze rivolte ad instaurare una di tali procedure; d) documentazione idonea a dimostrare il possesso dei poteri di rappresentanza da parte del firmatario dell istanza, anche ai fini della sottoscrizione dell eventuale atto di concessione. Art Criteri di valutazione delle domande relative alle aree o beni demaniali da concedere previa gara ad evidenza pubblica ex art. 12 del presente regolamento 1. Per l assegnazione delle concessioni i criteri di valutazione sono quelli stabiliti nel bando di assegnazione e i seguenti: a. compatibilità relativamente a: - elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti utilizzo di materiali ecocompatibili e funzionalizzati al rispetto della morfologia del luogo in cui insiste il bene demaniale oggetto di concessione); - aspetti igienico-sanitari (collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico); - rispetto della normativa sull abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per determinate categorie svantaggiate o meritevoli di tutela (quali portatori di handicap, anziani e bambini); b. valutazione degli standards dei servizi proposti (densità ombrelloni, salvataggio e soccorso, servizi medico sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, trasporto tra territorio comunale e punti di accesso alla spiaggia, noleggio canoe e pedalò, attrezzature per servizi aggiunti quali eventuali attrezzature e/o impianti di minimo impatto e di facile rimozione, che compatibilmente con le condizioni dell area il concessionario e/o gestore ponga a disposizione del pubblico, gratuitamente e/o a pagamento, al fine di ampliare le forme di fruizione dell area); c. vagliatura e pulizia dei tratti di spiaggia adiacenti; d. gestione diretta della concessione demaniale; e. residenza sul territorio del Comune di Agropoli del richiedente persona fisica o della sede sociale per persone giuridiche; f. creazione di nuova occupazione da dimostrare con progetto gestionale (numero di lavoratori dipendenti che si intendono occupare nella gestione delle attività turistico-ricreative); 2. Nell appendice n. 2 al presente regolamento vengono riportati i punteggi massimi per ogni singola voce per un totale di 100 punti. 3. A parità di punteggio è preferito, in osservanza del principio di pari opportunità, colui che non è titolare di concessione demaniale marittima relativa ad attività per cui vengono effettuate le procedure di assegnazione di nuove concessioni. Art. 17 Concorso di domande per nuove concessioni afferenti ad aree non assegnate previa gara ad evidenza pubblica. 1. In caso di concorso di domande presentate per il rilascio di nuove concessioni si applicano i principi di cui all art. 37 del Codice della navigazione, così come modificato dall art. 2 della legge n. 494 e s.m.i., e i criteri valutativi di cui all art. 14 del presente regolamento, con particolare riguardo alla qualificazione dell offerta turistica, allo sviluppo della occupazione e al livello qualitativo dei servizi turistico-ricettivi espressi, nonché del puntuale rispetto della normativa di riferimento in materia di superamento delle barriere architettoniche al fine di garantire l accoglienza delle persone con ridotta o impedita capacità motoria. 2. Dopo aver espletato le procedure di cui al 1 comma del presente articolo in sede di concorso di istanze per il rilascio di nuove concessioni i soggetti proprietari, che abbiano presentato istanza di

12 partecipazione, di superfici confinanti con aree e/o beni del demanio marittimo concedibili, a parità di condizioni con gli altri concorrenti, devono essere preferiti. 3. I concessionari di aree demaniali devono essere preferiti agli altri concorrenti in sede di rilascio di concessioni marittime per l uso degli specchi acquei antistanti i propri spazi detenuti in concessione. La presente disposizione si applica anche a favore degli esercizi di balneazione già esistenti alla data di adozione del presente regolamento ancorchè non realizzati su aree demaniali. Art. 18 Concessioni temporanee 1. L Ufficio Porto e Demanio può rilasciare concessioni temporanee, su apposita e motivata istanza per occupazioni e/o installazioni legate ad esigenze temporalmente circoscritte, quali quelle relative a ponteggi, manifestazioni, circhi e spettacoli viaggianti, ecc. 2. Nell ipotesi in cui le suddette concessioni sono di durata da 1 a 9 gg si procederà con presentazione (almeno 20 gg prima dello svolgimento dell evento oggetto di richiesta) di istanza sull apposito modulo predisposto dall Ufficio competente. 3. Nel caso in cui la concessione richiesta sia di durata dai 9 ai 30 gg il suddetto procedimento di rilascio sarà attivato mediante presentazione di istanza al competente Ufficio Porto e Demanio (almeno 30 gg prima dell evento), che, prima di procedere alla promozione della conseguente fase istruttoria, chiederà, previo inoltro della relativa documentazione, alla Giunta comunale l autorizzazione alla conduzione della fase di valutazione della domanda di concessione pervenuta. 4. Tutte le domande dirette ad occupazioni di area demaniale temporanee, devono essere valutate dall ufficio, sentiti gli uffici delle altre pubbliche amministrazioni competenti e acquisiti i relativi pareri, nulla osta ed autorizzazioni se necessari. 5. Il responsabile di procedimento, previo introito del canone commisurato a) alla superficie, che si chiede in concessione; b) alla durata dell occupazione; c) all importo dei diritti di segreteria; d) alla normativa vigente in materia. concede l utilizzazione temporanea, con l indicazione di eventuali condizioni. (art. 39 cod. nav.). 6. I termini di cui al 2 e 3 comma del presente articolo sono suscettibili di deroga solo ed esclusivamente in presenza di comprovate e motivate esigenze prodotte dall istante. Art. 19 Autorizzazioni rilasciate per uso temporaneo di beni e/o aree demaniali. Nell ipotesi di uso meramente temporaneo, che non costituisca vera e propria occupazione del bene e/o area demaniale, il provvedimento autorizzatorio sarà rilasciato a seguito di istanza presentata secondo apposita modulistica predisposta dall Ufficio competente in conformità alla normativa vigente. Art Concessioni d urgenza (art. 38 cod. nav.) 1. L anticipata occupazione e l uso di beni del demanio marittimo possono essere consentiti, su istanza dell interessato, redatta sull apposito modulo predisposto dall Ufficio Porto e Demanio (con allegato modello ministeriale D1), e presentata al protocollo del Comune, solo in caso d estrema urgenza e per finalità di pubblico interesse o d igiene e sicurezza, così come previsto dall art. 38 C.N.. In allegato alla suddetta domanda occorre presentare la seguente documentazione in 8 copie: - relazione tecnico illustrativa, firmata da tecnico abilitato, che deve contenere: rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni) atti a stabilire lo stato di fatto; la descrizione dettagliata del tipo d intervento proposto e gli elementi necessari per stabilire con chiarezza le caratteristiche dell ambiente circostante ed i confini dell area; - stralcio areofotogrammetrico;

13 - Planimetria quotata dell area richiesta in concessione in scala 1:500 indicante, con idonea legenda, le superfici espresse in metri quadrati delle aree scoperte e di quelle occupate; - Planimetria catastale della zona in scala 1:1000/2000 riportante il confine demaniale con linea di colore rosso, la superficie richiesta in concessione evidenziando le misure della stessa, le distanze dal confine demaniale, dalla battigia e da altri punti fissi quali vie, fabbricati, ecc.; - Elaborati (piante, prospetti, sezioni) in scala 1:100; - Elaborati per le opere di dettaglio in scala non inferiore a 1:50; - Documentazione fotografica dello stato di fatto; - Indicazione della durata e dello scopo della concessione; - relazione paesaggistica ove necessaria, prevista ai sensi dell'art.146, comma 3, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio; - copia certificato con dicitura antimafia. 2. Nel caso in cui il richiedente sia un soggetto diverso da persona fisica (ditta individuale, società, cooperativa, fondazione, ecc.), sarà necessario allegare alla documentazione sopra indicata, altresì: a) atto costitutivo con annesso statuto; b) copia del certificato con dicitura antimafia per le persone titolari di cariche o qualifiche nell impresa; c) certificato rilasciato dalla competente Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, di data non anteriore ad 1 mese, dal quale risulti che l atto esibito è quello in vigore e che a carico della persona giuridica richiedente non figurano procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di scioglimento o di liquidazione coatta, né risultano pendenti istanze rivolte ad instaurare una di tali procedure; d) documentazione idonea a dimostrare il possesso dei poteri di rappresentanza da parte del firmatario dell istanza, anche ai fini della sottoscrizione dell eventuale atto di concessione. 3. Il suddetto procedimento sarà attivato mediante presentazione di istanza al competente Ufficio Porto e Demanio, che, prima di procedere alla promozione della conseguente fase valutativa, chiederà, previo inoltro della relativa documentazione, alla Giunta comunale l autorizzazione alla conduzione della conseguente fase. 4. Quest ultimo organo istituzionale a sua volta con deliberazione autorizzerà o meno il responsabile del procedimento a concludere il relativo iter amministrativo con il provvedimento finale di rilascio dell atto concessorio. 5. Nell ipotesi di diniego dell autorizzazione di cui sopra il responsabile del procedimento provvederà con l emanazione del provvedimento di rigetto dell istanza di rilascio della concessione demaniale marittima. 6. Nell ipotesi di avvio del summenzionato procedimento l'ufficio Porto e Demanio entro 10 giorni dall atto autorizzatorio di Giunta comunale, richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente, o al suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento. 7. Nell ipotesi di rilascio di concessione e/o autorizzazione il soggetto istante procederà ad acquisire tutti gli altri pareri e/o nulla osta e/o autorizzazioni previste ex lege, nonché la cauzione di cui all art. 38 C.N. 8. Nel caso di non acquisizione dei suddetti atti endoprocedimentali o di ottenimento dei medesimi con esito negativo si addiverrà alla revoca dell autorizzazione e/o concessione con successiva demolizione delle opere eseguite e ripristino dello status quo ante, così come sancito dall ultimo comma dell art. 38 C.N. 9. Il provvedimento che autorizza l anticipata occupazione non sostituisce altre autorizzazioni o concessioni previste dalla normativa vigente in materia. Art. 21 Concessioni per finalità diverse dal turistico-ricreativo Chiunque intenda effettuare l esercizio di attività diverse da quelle per uso turistico-ricreativo rientranti nella sfera di competenza amministrativa del Comune, ad eccezione di quelle relative alla

14 sicurezza nazionale e alle attività di approvvigionamento di fonti energetiche, possono ottenere concessioni demaniali marittime secondo l iter procedimentale di cui all art. 13 del presente regolamento e in base ai seguenti criteri di valutazione: compatibilità generale con il complesso dei vincoli posti dalla normativa statale, regionale e comunale; compatibilità relativamente a: - elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti utilizzo di materiali ecocompatibili e funzionalizzati al rispetto della morfologia del luogo in cui insiste il bene demaniale oggetto di concessione); - aspetti igienico-sanitari; gestione diretta della concessione demaniale; residenza sul territorio del Comune di Agropoli del richiedente; creazione di nuova occupazione da dimostrare con progetto gestionale (numero di lavoratori dipendenti che si intendono occupare). Art Variazione al contenuto della concessione 1. La procedura per la variazione al contenuto della concessione consiste nel presentare: a. Istanza prodotta al Comune su apposito modulo predisposto; b. modello ministeriale D3; c. relazione tecnico illustrativa, firmata da tecnico abilitato, che deve contenere: rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni) atti a stabilire lo stato di fatto; la descrizione dettagliata del tipo d intervento proposto e gli elementi necessari per stabilire con chiarezza le caratteristiche dell ambiente circostante ed i confini dell area; gli elementi strutturali - per l edificazione della struttura amovibile è necessario includere nella relazione tipo, le sue caratteristiche strutturali, le sue fondazioni, realizzate sempre in maniera amovibile, con chiare indicazioni circa le modalità di rimozione e l eventuale sistema di trattamento adottato per lo smaltimento dei liquami; il rispetto delle norme sull abbattimento delle barriere architettoniche ed il miglioramento della fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap; d. stralcio areofotogrammetrico; e. planimetria della zona in concessione in scala 1:500 con evidenziazione della variazione richiesta, con idonea legenda, le superfici espresse in metri quadrati delle aree scoperte e di quelle occupate da manufatti (quali ad es.: chiosco bar o di servizio, box ricovero attrezzature, spogliatoi, docce, torretta d avvistamento, gazebo per ombreggio, pedane, ubicazione ombrelloni, ecc.); f. Planimetria catastale della zona in scala 1:1000/2000 riportante il confine demaniale con linea di colore rosso, la superficie richiesta in concessione evidenziando le misure della stessa, le distanze dal confine demaniale, dalla battigia e da altri punti fissi quali vie, fabbricati, ecc.; g. Elaborati (piante, prospetti, sezioni) in scala 1:100; h. Elaborati per le opere di dettaglio in scala non inferiore a 1:50; i. Documentazione fotografica dello stato di fatto; l. Indicazione della durata e dello scopo della variazione; m. relazione prevista ai sensi dell'art.146, comma 3, del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i., recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ove necessaria; n. Autorizzazione del Capo della competente Circoscrizione Doganale, ai sensi e per gli effetti dell art. 14 del C.N., ove richiesta ex lege; o. ricevuta di versamento effettuato sul c.c.p. intestato alla Tesoreria del Comune di Agropoli, specificando nella causale spese di istruttoria per variazione alla concessione demaniale marittima ;

15 2. Il suddetto procedimento sarà attivato mediante presentazione di istanza al competente Ufficio Porto e Demanio, cui compete la relativa istruttoria e la decisione finale. 3. Dato avvio alla fase istruttoria l'ufficio Porto e Demanio, entro 20 giorni, richiede l'eventuale documentazione integrativa e comunica al richiedente, o al suo delegato, il nominativo del responsabile del procedimento e ne cura la pubblicazione nell Albo Pretorio del Comune per identico lasso temporale e provvede a darne adeguata pubblicità nelle forme previste dalla normativa vigente in materia al fine di consentire a tutti gli interessati di presentare osservazioni e deduzioni scritte. 4. Il Responsabile dell Ufficio competente nella gestione dell'istruttoria acquisisce i pareri necessari. Qualora lo ritenga opportuno, anche per motivi di celerità, il suddetto responsabile può, altresì, indire una conferenza di servizi alla quale sono chiamati a partecipare tutti gli enti interessati dal procedimento. 5. Nell ipotesi di non acquisizione dei pareri di cui sopra il responsabile dell Ufficio competente provvederà con l emanazione del provvedimento di rigetto dell istanza di rilascio della concessione demaniale marittima. Art. 23 Variazione con ampliamento dell area in concessione nei soli casi di ripascimento dell arenile verso il mare. Nelle ipotesi di ripascimento artificiale o naturale dell arenile con incremento della profondità del medesimo rispetto al fronte mare l area oggetto di accrescimento sarà assegnata ai concessionari frontisti nel rispetto della normativa a tutela del diritto di insistenza - secondo la consistenza effettivamente individuata e nella misura, che la Giunta comunale discrezionalmente riterrà di concedere. Art. 24 Variazione con ampliamento dell area in concessione L ampliamento dell area e/o bene oggetto della concessione nonché il rilascio anche di nuove concessioni possono intervenire (sia nella forma delle autorizzazioni che delle concessioni) nei seguenti casi: a) adeguamento tecnico funzionale dei manufatti già esistenti tramite corpi aggiuntivi costituiti solo ed esclusivamente da opere leggere e di facile rimozione nel limite del 30% dell area data in concessione e entro e non oltre il limite massimo di 100 mq; b) per le concessioni esistenti, e prima dell assegnazione di ulteriori concessioni, i titolari possono surrogare l area demaniale, senza modificare sia le dimensioni che il fronte mare (già oggetto di concessione), così come riportato sul titolo concessorio. In questi casi la modifica riguarda solo la surroga dell arenile e delle strutture specifiche all attività di balneazione (cabine, servizi, ecc.) che, fermo restando l ubicazione, possono espandersi nell area attigua. c) i titolari di concessioni preesistenti inerenti attività produttive ubicate su aree demaniali possono richiedere l estensione dell ampliamento della concessione anche all arenile prospiciente, dove è presente e nei limiti previsti dal presente regolamento. Art. 25 Tipi di intervento ammessi 1. Per quanto concerne i manufatti architettonici e le strutture edilizie stabili ricadenti nell ambito demaniale oggetto di concessioni già rilasciate od esistenti all entrata in vigore del presente regolamento, l Ufficio competente può autorizzare i titolari in parola a realizzare solo interventi di ordinaria manutenzione, di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, nonchè le opere di trasformazione degli elementi strutturali in essere nell ambito dell esistente con interventi ecocompatibili, senza determinare ampliamento delle superfici preesistenti salvo nelle ipotesi di cui all art. 24 del presente regolamento.

16 2. Tutti gli interventi di cui al comma secondo del presente articolo devono essere ultimati entro il 30 maggio. Art. 26 Cauzioni 1. Il concessionario deve garantire l osservanza degli obblighi assunti con l atto di concessione mediante cauzione, il cui ammontare è determinato dal soggetto concedente in relazione al contenuto, all entità della concessione e al numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione, a norma dell articolo 47 lettera d) del codice della navigazione. 2. In nessun caso l importo della cauzione può essere inferiore al doppio della annualità del canone previsto, così come stabilito dall ultimo comma dell art. 17 del Reg. di esecuzione al codice della navigazione. 3. La cauzione potrà essere prestata previo pagamento in denaro o mediante polizza assicurativa fideiussoria o fideiussione bancaria senza beneficio della preventiva escussione del debitore ed a prima richiesta dell Ente. 4. L Amministrazione concedente, in caso di contestata inadempienza, può incamerare, in tutto o in parte, la cauzione o il deposito, oppure rivalersi su di essi per il soddisfacimento di crediti o per rimborso di spese, e ciò anche nel caso in cui l Amministrazione non si avvalga della facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, restando il concessionario tenuto a reintegrare la cauzione o il deposito. 5. L intendimento della compagnia assicuratrice di non procedere al rinnovo della polizza alla sua scadenza ovvero di procedere alla revoca, deve essere comunicato all amministrazione in tempo utile per consentire la costituzione, da parte del concessionario, di garanzia reale mediante versamento di denaro o titolo presso la Tesoreria Comunale o con altra compagnia assicuratrice; 6. Il mancato o ritardato pagamento del premio o di supplementi di premio non è opponibile all amministrazione ai fini della validità della garanzia; 7. La compagnia assicuratrice deve provvedere al pagamento dell intera somma garantita a semplice richiesta scritta dell amministrazione; 8. La compagnia assicuratrice deve rinunciare al beneficio della preventiva escussione di cui al comma 2 dell art c.c. Art. 27 Procedura per il rinnovo delle concessioni rilasciate con il presente regolamento. 1. Il rinnovo della concessione è automatico solo per un ulteriore periodo successivo, salvo il rispetto delle disposizioni normative del PUAD approvato. Il rinnovo della concessione deve essere uniforme sia nel caso delle procedure di cui all art. 12 e sia nel caso di quelle di cui all art. 13 del regolamento. 2. Le concessioni demaniali dovranno essere rinnovate con istanza da parte dell interessato entro 60 giorni dalla scadenza della medesima concessione, pena la decadenza ai sensi dell art. 47 del Codice della navigazione. 3. In caso di mancato rinnovo, nel giorno di scadenza il concessionario dovrà sgombrare a proprie spese l area occupata. 4. Qualora il concessionario non adempia all obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, alla scadenza della concessione, l Amministrazione concedente avrà facoltà di provvedervi d ufficio.

17 Art. 28 Rinnovo delle concessioni demaniali già esistenti o rilasciate prima dell entrata in vigore del presente regolamento 1. Le concessioni per finalità turistico-ricreative di cui al comma 1, art.1 della L. n. 494 del 4/12/1993, come modificato dall art. 10 della L. n. 88 del 16/03/2001 e s.m.i. hanno durata di 6 anni. 2. Le concessioni esistenti e quelle già rilasciate, alla scadenza, si rinnovano automaticamente per altri sei anni, e così successivamente ad ogni scadenza, fatte salve le ipotesi di decadenza, di cui all art. 47 del codice della navigazione e di revoca, di cui al 2 comma dell articolo 42 del medesimo codice, nonché per ogni altra causa di estinzione del rapporto concessorio. Art. 29 Documentazione per il rinnovo di una concessione demaniale marittima (sia essa nuova o preesistente all entrata in vigore del presente regolamento) 1. Il concessionario, che intende procedere al rinnovo di una C.D.M., deve presentare: a) istanza all Ufficio Porto e Demanio su apposito modulo predisposto dall Amministrazione comunale in bollo; b) modello ministeriale D2; c) documentazione fotografica dello stato di fatto dell area in concessione, ivi comprese le pertinenze; d) ricevuta di versamento effettuato sul c.c.p. intestato alla Tesoreria del Comune di Agropoli, specificando nella causale spese di istruttoria per rinnovo C.D.M. ; d) copia di un documento di identità del richiedente; e) certificato con dicitura antimafia; f) relazione tecnico illustrativa firmata da tecnico abilitato - tale relazione deve contenere: la descrizione dettagliata del tipo dell area e delle relative pertinenze con gli elementi necessari per stabilire con chiarezza le caratteristiche dell ambiente circostante ed i confini dell area; - stralcio areofotogrammetrico; - Planimetria quotata dell area oggetto di richiesta di rinnovo in scala 1:500 indicante, con idonea legenda, le superfici espresse in metri quadrati delle aree scoperte e quelle occupate da manufatti (quali ad es.: chiosco bar o di servizio, box ricovero attrezzature, spogliatoi, docce, torretta d avvistamento, gazebo per ombreggio, pedane, ubicazione ombrelloni, ecc.); - Planimetria catastale della zona in scala 1:1000/2000 riportante il confine demaniale con linea di colore rosso, la superficie richiesta in concessione evidenziando le misure della stessa, le distanze dal confine demaniale, dalla battigia e da altri punti fissi quali vie, fabbricati, ecc.; - Elaborati (piante, prospetti, sezioni) in scala 1:100; - Elaborati per le opere di dettaglio in scala non inferiore a 1:50; 2. Ove il richiedente sia un soggetto diverso da persona fisica (ditta individuale, società, cooperativa, fondazione, ecc.), sarà necessario allegare alla documentazione sopra indicata, altresì: a) atto costitutivo con annesso statuto; b) certificato rilasciato dalla competente Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, di data non anteriore ad 1 mese, dal quale risulti che l atto esibito è quello in vigore e che a carico della persona giuridica richiedente non figurano procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, di scioglimento o di liquidazione coatta, né risultano pendenti istanze rivolte ad instaurare una di tali procedure; c) documentazione idonea a dimostrare il possesso dei poteri di rappresentanza da parte del firmatario dell istanza, anche ai fini della sottoscrizione dell eventuale atto di concessione; d) certificato con dicitura antimafia.

18 CAPO III I CANONI DEMANIALI MARITTIMI Art Canoni 1. I canoni annui per concessioni con finalità turistico ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo, sono determinati con decreto del Ministero della Marina mercantile ed in conformità alle disposizioni del D.L. n. 400 del 5/10/1993, convertito nella legge n. 494 del 4/12/1993 e del relativo regolamento approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 342 del 5/08/1998, così come modificato dall art. 5, comma 2 quinquies del D.L. n. 168 del 12/07/2004, convertito dalla L. n. 191 del 30/07/2004 e s.m.i. 2. Inoltre, l importo del canone dovuto deve essere calcolato sulla base degli adeguamenti ISTAT annuali nonché in relazione all imposta regionale addizionale. Art. 31 Pagamento del canone Il concessionario verserà entro il 31 gennaio di ogni anno, a favore dell Erario, l importo del canone dovuto previa ordine di introito emesso dall Ente comunale. Art. 32 Canoni ricognitori Ai sensi dell art. 39 del Codice della Navigazione nella concessione rilasciata ad Enti pubblici o privati, per fini di beneficenza o per altri fini di pubblico interesse, il canone è fissato quale mero riconoscimento del carattere demaniale dei beni fermo restando gli importi minimi stabiliti dal D.M. 05/08/1998 n. 342 e s.m.i. CAPO IV CESSAZIONE DEL TITOLO CONCESSORIO Art. 33 Revoca del titolo concessorio 1. Le concessioni sono revocabili con provvedimento del Responsabile dell Ufficio Porto e Demanio, ai sensi dell art. 42 C.N. ed ai sensi dell art. 21 quinquies della Legge 7/08/1990 n. 241 e s.m.i., nei seguenti casi: a. specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare; b. per altre ragioni di pubblico interesse, con provvedimento motivato del Responsabile dell Ufficio Porto e Demanio; 2. La revoca non dà diritto ad indennizzo per il concessionario, salvo l ipotesi in cui la revoca medesima determini pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati (in questo caso l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo). 3. Nel caso di revoca parziale si procede ad una corrispondente riduzione dell importo del canone dovuto in via normale. 4. Prima di dichiarare la revoca il Responsabile dell Ufficio Porto e Demanio comunica l avvio del procedimento all interessato e fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale possono essere presentate le deduzioni, di cui il responsabile stesso deve tenere conto.

19 5. Il procedimento deve concludersi con l emanazione del provvedimento che dispone la revoca del titolo concessorio, entro 120 gg dal ricevimento dell atto di accertamento/contestazione dei casi che determinano la revoca dalla concessione. Art. 34 Decadenza dal titolo concessorio 1. Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione ex art. 47 C.N. nei seguenti casi: a. per mancata esecuzione delle opere prescritte nell atto di concessione o per mancato inizio della gestione del bene e/o beni oggetto della concessione entro i termini assegnati; b. per mancato utilizzo o per cattivo uso della concessione; c. per mutamento sostanziale, non autorizzato, dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione; d. per omesso o non corretto pagamento del canone; e. per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; f. per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di leggi o di regolamenti; g. per cessione, anche mediante scrittura privata od altri sistemi similari, della gestione dell attività balneare ad altri qualora in sede di istanza di concessione sia stata dichiarata la gestione diretta ed ottenuto i relativi punteggi; h. qualora sia abusivamente occupata un altra area del demanio marittimo o vi siano eseguite opere non autorizzate; i. mancata ricostituzione della garanzia in termini reali. 2. A seguito di atto di accertamento/contestazione, prima di dichiarare la decadenza della concessione il Responsabile dell Ufficio Porto e Demanio comunica l avvio del procedimento all interessato e fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale possono essere presentate le deduzioni, di cui il responsabile stesso deve tenere conto. 3. La decadenza è disposta con provvedimento del Responsabile dell Ufficio Porto e Demanio ed al concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute. 4. Il procedimento deve concludersi con l emanazione del provvedimento che dispone la revoca del titolo concessorio entro il termine di 120 gg dall atto di accertamento/contestazione dei casi che determinano la decadenza dalla concessione. Art. 35 Rinuncia alla concessione In caso di rinuncia alla concessione il titolare, dopo aver informato gli eventuali affidatari (se esistenti) e l autorità concedente, dovrà presentare comunicazione all ufficio protocollo del Comune, con specifica delle motivazioni. CAPO V AFFIDAMENTO E SUBINGRESSO Art. 36 Affidamento ad altri soggetti delle attività in oggetto della concessione 1. Il Comune, in casi eccezionali, adeguatamente motivati e per periodi determinati, può autorizzare il concessionario ad affidare ad altri soggetti la gestione di attività oggetto della concessione ai sensi e per gli effetti dell art. 45 bis C.N. 2. La gestione di attività secondarie nell ambito della concessione può essere temporaneamente affidata dal concessionario a terzi, in possesso dei necessari requisiti, previa comunicazione scritta al competente ufficio comunale.

20 3. La comunicazione di affidamento di cui al comma precedente del presente articolo deve essere debitamente motivata da parte del titolare dell atto concessorio. 4. Il concessionario congiuntamente all affidatario deve presentare domanda all ufficio competente sul modulo appositamente predisposto. 5. L Ufficio competente attiverà la fase endoprocedimentale dell istruttoria, che si concluderà con il provvedimento finale. 6. Nell ipotesi di diniego l Ufficio competente provvederà all emanazione del provvedimento di rigetto dell istanza di affidamento. 7. Il procedimento per il rilascio o il diniego d autorizzazione all affidamento ex art. 45 bis Cod. Nav. deve concludersi entro 120 gg dal ricevimento dell istanza. Art Subingresso 1. Quando il concessionario intende farsi sostituire da altri nel godimento della concessione, deve chiedere l autorizzazione all Ufficio Porto e Demanio, presentando domanda sull apposito modulo, corredata dalla documentazione necessaria. 2. In caso di vendita o esecuzione forzata l acquirente, o l aggiudicatario d impianti, manufatti ed opere realizzati dal concessionario non può subentrare nella concessione senza l autorizzazione dell Ufficio competente. 3. In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono presentare istanza di subingresso come al precedente comma 1 entro sei mesi dal decesso a pena di decadenza. 4. L Ufficio competente attiverà l istruttoria, che si concluderà con il provvedimento. 5. Nell ipotesi di diniego l Ufficio competente provvederà all emanazione del provvedimento di rigetto dell istanza di subingresso. 6. In entrambi i casi, di cui ai precedenti commi del presente articolo, l istruttoria è limitata all acquisizione delle istanze del cedente o eredi o aventi causa e del subentrante ed all accertamento delle condizioni soggettive di quest ultimo. 7. La domanda deve essere presentata all ufficio competente congiuntamente dal concessionario o eredi o aventi causa e dal subentrante. 8. Il procedimento per il rilascio o il diniego d autorizzazione al subingresso deve concludersi entro 120 gg dal ricevimento dell istanza. Art. 38 Diritti di istruttoria CAPO VI SPESE DI ISTRUTTORIA 1. Le spese d istruttoria per i provvedimenti amministrativi di cui agli articoli precedenti del presente regolamento sono poste a carico del richiedente. 2. Ai fini della semplificazione dell azione amministrativa e della trasparenza dei rapporti con l utenza, le spese di istruttoria dei singoli procedimenti che sono poste a carico del richiedente, sono istituite con il presente regolamento, come da appendice n. 1 ed adeguate annualmente dalla Giunta Comunale. 3. Tali diritti sono dovuti al Comune nel caso di rilascio del provvedimento richiesto ed anche nel caso di rigetto della domanda. Ad ogni istanza, pena la sua improcedibilità, deve essere allegata la ricevuta di versamento sul c/c postale appositamente predisposto. 4. Oltre agli importi suddetti, relativi alle spese di istruttoria, sono dovuti, per ogni contratto stipulato tra l Amministrazione Comunale ed il concessionario le imposte dovute ai sensi di legge.

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