CONTROLLI BANCARI: LE RICHIESTE AVANZABILI

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1 CONTROLLI BANCARI: LE RICHIESTE AVANZABILI a cura di Gianfranco Antico Le rilevazioni e le evidenziazioni, nonché le comunicazioni di cui al comma 6, dell art. 7, del D.P.R. n. 605/73 sono utilizzate ai fini delle richieste e delle risposte in via telematica di cui all'art. 32, primo comma, numero 7), del D.P.R. n. 600/73, e all'art. 51, secondo comma, numero 7), del D.P.R. n. 633/72. La base normativa dei controlli bancari/finanziari si rinviene, per le imposte dirette, negli artt. 32, comma 1, n. 2, 5 e 7 del D.P.R. n. 600/1973, e per l IVA, nell art. 51, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, così come modificati dai commi 402, 403 e 404, dell art. 1, dalla legge n. 311/2004 cd. Finanziaria , che hanno introdotto delle significative novità all impianto normativo, tutte indirizzate a snellire il procedimento, al fine di consentire agli uffici un ricorso maggiore a tale strumento istruttorio, per rendere maggiormente efficaci i controlli. Attraverso le modifiche apportate che vanno necessariamente coordinate con le norme introdotte dall art. 37, commi 4 e 5, del D.L. n. 223/06, conv. con modif. in Legge n. 248/ si sono resi più forti i poteri di indagine bancaria/finanziaria. Le norme in rassegna oggetto di un approfondito studio da parte dell Agenzia delle Entrate con la circolare n. 32 del 19 ottobre operano in modo automatico, non richiedendo ulteriori elementi di riscontro per conferire validità al controllo, consentendo comunque al contribuente anche attraverso il contraddittorio di dimostrare l irrilevanza fiscale delle movimentazioni riscontrate. Tale forma di indagine trae alimento dalla presenza di presunzioni iuris tantum, e dunque dall inversione dell onere della prova, posta a carico dei soggetti sottoposti a controllo. L anagrafe tributaria: l oggetto della comunicazione Il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 reca disposizioni relative all anagrafe tributaria e al codice fiscale. In particolare, l anagrafe tributaria raccoglie e ordina su scala nazionale i dati e le notizie risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce presentate agli uffici dell'amministrazione finanziaria e dai relativi 1

2 accertamenti, nonché i dati e le notizie che possono comunque assumere rilevanza ai fini tributari. L'art. 37, commi 4 e 5, del D.L. n.223/06, conv. con modif. in Legge n. 248/2006, ricollegandosi alle disposizioni concernenti gli adempimenti a carico delle banche e degli altri soggetti richiamati dall art. 7 del D.P.R. n. 605, ha aggiunto, al medesimo art. 7, al comma 6, dopo le parole 1500 euro, il seguente periodo: "...; l'esistenza dei rapporti, nonché la natura degli stessi sono comunicati all'anagrafe tributaria, ed archiviate in apposita sezione, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari, compreso il codice fiscale." Come osservato dalle Entrate circolare n. 28/2006 per effetto di tale intervento, le banche, la società Poste italiane, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio e ogni altro intermediario finanziario devono comunicare telematicamente all'anagrafe tributaria l'elenco, completo di codice fiscale, dei soggetti con i quali intrattengono rapporti, con la specificazione della natura di quest'ultimi. Tali dati saranno acquisiti dall'anagrafe tributaria in un'apposita sezione. L'obbligo di comunicazione telematica dovrà riguardare i soggetti con i quali le banche e gli altri soggetti tenuti alla comunicazione abbiano instaurato rapporti ancora in essere alla data del 1 gennaio 2005, non rilevando la circostanza che successivamente a tale data essi siano cessati; per converso l'obbligo non è configurabile in relazione a soggetti con i quali il rapporto sia cessato prima del 1 gennaio La comunicazione deve essere effettuata dai soggetti indicati nella tabella allegato 3 al provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005, fatta eccezione per quelli di cui al n. 7) della Tabella medesima che svolgono in modo esclusivo l'attività di cambia valute. Allegato 3. Tipologie di intermediari 1 Banche 2 Poste italiane SpA 3 Soggetti ex art. 106 TUB (finanziamenti, locazione finanziaria, assunzione di partecipazioni, servizi pagamento, intermediazione) 4 Soggetti ex art. 107 TUB (attività codice 3, servizi di investimento, acquisizione fondi con obbligo di rimborso 5 Soggetti ex art. 113 TUB (Holding di partecipazione o "casseforti" di famiglia) 6 Soggetti ex art. 155 TUB (Consorzi e cooperative di garanzia collettiva di fidi) 7 Cambiavalute 8 Casse peota 9 Agenti in attività finanziaria (custodia/trasporto valori, commercio in oro, gestione case da gioco, case d'asta, recupero crediti) 10 Addetti al commercio in oro 2

3 11 Istituti di moneta elettronica (IMEL) 12 Imprese di investimento (SIM) 13 Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. - Fondi di investimento - SICAV) 14 Società di gestione del risparmio (SGR) 15 Società fiduciarie 16 Altri intermediari L'oggetto della comunicazione da parte degli operatori finanziari è rappresentato da qualsiasi rapporto intrattenuto con la clientela. La categoria dei rapporti è relativa a tutte le attività aventi carattere continuativo - con ciò intendendo un riferimento temporale congruo - esercitabili dagli intermediari finanziari, ovvero ai servizi offerti continuativamente al cliente, instaurando con quest'ultimo un complesso di scambio all'interno di una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo. Oggetto della comunicazione sono, in generale, i rapporti intrattenuti direttamente con il cliente e formalizzati contrattualmente, elencati nella tabella allegata al provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 e riportata anche nell'allegato dell'analogo provvedimento del 19 gennaio 2007, e dalle Entrate riportata nella circolare n. 18/2007, con alcune note esplicative. Tabella dei rapporti con specifiche indicazioni Codice Descrizione Note rapporto 1 Conto corrente È compresa qualsiasi tipologia di conto corrente intestato a persone fisiche e non fisiche acceso in forma contrattuale 2 Conto deposito È compresa qualsiasi tipologia di deposito titoli e/o titoli, inclusi gli eventuali sub depositi obbligazioni 3 Conto deposito Sono compresi i libretti a risparmio a risparmio nominativi e al portatore. libero/vincolato Nel caso di deposito al portatore, l'intermediario è tenuto a comunicare il rapporto e gli estremi del soggetto richiedente l'accensione. Ogni qualvolta venga appurato che il portatore è una persona diversa da quella precedentemente segnalata, l'intermediario deve comunicare la chiusura in capo al soggetto precedente e contestualmente l'apertura di un nuovo 3

4 rapporto a nome del soggetto possessore del titolo. 4 Rapporto Si tratta dei rapporti contrattuali tipici fiduciario ex stipulati tra fiduciaria e fiduciante. lege n.1966/ Gestione Sono compresi tutti i rapporti riconducibili collettiva del alla sottoscrizione di quote di fondi di risparmio qualsiasi tipo e di Sicav. 6 Gestione È compresa qualsiasi tipo di gestione patrimoniale patrimoniale. 7 Certificati di Si tratta sia dei titoli nominativi che di deposito e quelli al portatore (valgono anche in questo buoni fruttiferi caso le precisazioni fornite per i rapporti di cui al codice 3). 8 Portafoglio Va segnalato il rapporto con il cliente che presenta all'intermediario le partite di foglio per lo smobilizzo. 9 Conto terzi Sono compresi tutti i conti terzi transitori individuale/ nominativi. Per quanto riguarda il conto terzi globale globale, vanno comunicate solo le sub partite intestate nominativamente. 10 Dopo incasso Si tratta del rapporto stipulato con il cliente per la cessione del titolo all'incasso. 11 Cessione Si tratta del conto d'ordine su cui è stata indisponibile registrata la partita contabile. 12 Cassetta di Forma oggetto di comunicazione il contratto di sicurezza locazione della cassetta. 13 Depositi chiusi Forma oggetto di comunicazione il contratto di deposito del bene. 14 Contratti Sono compresi sia i contratti derivati su derivati su crediti che i contratti derivati finanziari crediti (ad esempio, swap, option, future, eccetera). 15 Carte di Ai fini della comunicazione rileva il rapporto credito e di in capo all'intestatario della carta. debito Tra le carte di debito sono compresi i bancomat (ove intestati a soggetti diversi dal titolare del conto di appoggio) e le carte prepagate, mentre tra le carte di credito sono comprese anche quelle aziendali o aggiuntive a quella 4

5 principale. 16 Crediti di firma Sono comprese sia le garanzie reali che personali, prestate alla clientela o ricevute dalla clientela. 17 Crediti Sono compresi i fidi in bianco e garantiti, a scadenza e a revoca, nonché i conti anticipi di ogni tipo, i crediti in contenzioso ed i crediti documentari. 18 Finanziamenti Sono compresi i finanziamenti a medio-lungo termine, i prestiti rateali, i mutui ipotecari, i finanziamenti chirografari, il credito al consumo ed i prestiti personali. Sono altresì comprese tutte le altre tipologie di finanziamento a rimborso rateale, inclusi i rapporti di leasing e factoring, nonché, per il caso delle holding, i finanziamenti soci ed i prestiti obbligazionari. 19 Fondi pensione Formano oggetto di comunicazione i fondi pensione aperti 20 Patto Va comunicata la convenzione pattizia compensativo stipulata fra intermediario e cliente affidato. 21 Finanziamenti Forma oggetto di comunicazione la quota di in pool finanziamento in capo a ciascun soggetto partecipante al pool. 22 Altro rapporto Ogni altro tipo di rapporto non classificabile in base ai precedenti codici (ad esempio, per le holding, le partecipazioni) Casistica La circolare 18/2007 si sofferma su questioni particolari. Casistica Indicazioni di prassi Società di Obbligo di comunicazione dei rapporti concernenti le quote o gestione del azioni di Organismi di investimento collettivo del risparmio risparmio (Sgr) (Oicr), inclusi i fondi pensione aperti. Vanno comunicati i dati e Società di dei sottoscrittori anche nel caso in cui si siano avvalse per il investimento collocamento delle quote o delle azioni di altri operatori a finanziari abilitati, i quali sono a propria volta esclusi capitale dall'obbligo di comunicazione in argomento, salvo che 5

6 variabile (Sicav) Holding di partecipazioni Rapporti relativi a leasing, factoring e cartolarizzazio ni instaurino un rapporto con il sottoscrittore da comunicare autonomamente. Nel caso in cui la gestione dell'oicr sia affidata ad una Sgr distinta da quella che lo ha promosso, l'obbligo di comunicazione è assolto da quest'ultima. Le modalità innanzi precisate valgono per le Sgr e le Sicav residenti in Italia, comprese quelle che gestiscono fondi riservati a soggetti non residenti (cosiddetti "fondi dedicati"). Le stesse modalità valgono per gli emittenti di quote o azioni di Oicr non residenti che operino nel territorio dello Stato avvalendosi di una stabile organizzazione (quale, ad esempio, una succursale), mentre nel caso in cui manchi la stabile organizzazione, l'obbligo di comunicazione del rapporto è posto in capo agli intermediari residenti che hanno curato il collocamento in Italia con riguardo ai soggetti sottoscrittori. In ordine alla comunicazione della data di inizio del rapporto, la stessa coincide con il momento della sottoscrizione del contratto da parte del cliente, non rilevando se il pagamento delle quote o delle azioni sia effettuato in unica soluzione o meno (ad esempio, mediante un piano di accumulo). Ai fini della chiusura del rapporto rileva invece la data di riscatto totale delle quote o azioni, ovvero la formale comunicazione di chiusura del rapporto da parte del cliente. I principali rapporti da comunicare sono quelli aventi ad oggetto: le partecipazioni; i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società partecipate; i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli emessi dalle partecipate o da terzi, e sottoscritti dalle holding medesime; il cosiddetto cash pooling; il rilascio di garanzie a terzi a favore di società partecipate ed il rilascio di garanzie da parte di terzi nell'interesse della holding a favore dell'intermediario presso cui viene acceso il rapporto di finanziamento (fatta eccezione per le garanzie già comprese nel contratto stesso di finanziamento). Non devono essere comunicati i rapporti relativi al leasing operativo. In caso di subentro o di cessione del contratto vanno comunicate la cessazione del rapporto con il contraente originario e la costituzione del nuovo rapporto con il subentrante o il cessionario. Con riferimento ai rapporti di factoring va comunicato solo il rapporto con il soggetto cedente il credito, e non quello con il debitore ceduto, salvo che sia stato previsto un piano di rientro. Eventuali garanzie vanno comunicate come rapporto a sé stante 6

7 solo se non comprese nel contratto di factoring. Per quanto riguarda le cartolarizzazioni, le società originator, che smobilizzano i crediti oggetto di cartolarizzazione e le società "veicolo", che acquistano i crediti ceduti ed emettono su di essi titoli collocandoli sul mercato, sono tenute alla comunicazione dei rapporti autonomamente: l'originator per il rapporto contrattuale di cessione dei crediti smobilizzati e la società "veicolo" per i rapporti inerenti all'emissione dei titoli sul mercato. Cessazione dell'attività In caso di cessazione dell'attività l'intermediario è tenuto ad effettuare la comunicazione mensile dei rapporti di nuova costituzione o estinti entro il mese successivo a quello di cessazione. Qualora la cessazione derivi da fusioni societarie, i rapporti costituti successivamente alla fusione, così come le modifiche e le cessazioni di quelli già esistenti, devono essere comunicati dalla nuova società (in caso di fusione propria) o dalla società incorporante. Per le fusioni intervenute anteriormente al 30 aprile 2007, la comunicazione di primo impianto è effettuata dalla società incorporante o da quella originata dalla fusione. Gianfranco Antico 14 Luglio

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