RELAZIONE. I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI IN EMILIA-ROMAGNA (esercizi finanziari 2000, 2001 e 2002)

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1 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L EMILIA ROMAGNA RELAZIONE I TRASPORTI PUBBLICI LOCALI IN EMILIA-ROMAGNA (esercizi finanziari 2000, 2001 e 2002) Indagine condotta dalla Sezione regionale di controllo per l Emilia-Romagna Deliberazione n. 4/2003/G del 1 luglio 2003 Bologna, luglio 2003

2 Presidente relatore Gennaro Saccone Coordinamento dati istruttori e revisione Rossella Broccoli, Francesco Gioveni e Alda Arcangeli

3 INDICE PARTE 1^ 1. PREMESSA METODOLOGICA IL QUADRO NORMATIVO STATALE E REGIONALE Disciplina generale dettata dal d.lgs. 19 novembre 1997, n La Regione quale ente regolatore programmatore e finanziatore del trasporto pubblico locale. 3. Apertura alla concorrenza del trasporto pubblico locale. 4. Contratto di servizio. 5. Art. 35 l. 28 dicembre 2001, n. 448 e successive disposizioni. 6. Artt. 11 e 45 della l. 166 del 1 agosto La legge regionale n. 8 del 28 aprile 2003 di modifica della legge regionale n. 30 del PARTE 2^ 1. IL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLE RISORSE PUBBLICHE DESTINATE AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA E LORO GESTIONE Finalizzazione delle risorse pubbliche e loro provenienza Risorse statali destinate ad investimenti Risorse ex lege n. 194 del Stato di attuazione della legge n Riparto dei fondi, nell ambito regionale, fra i vari gestori del trasporto pubblico locale e numero mezzi acquistati per rinnovo parco veicolare Tipologia veicoli acquistati Ulteriori risorse assegnate dalle leggi n. 488 del 23 dicembre 1999 e n. 388 del 23 dicembre Risorse statali destinate alla copertura dei disavanzi di esercizio. Distribuzione risorse regionali destinate al trasporto pubblico locale (spese correnti e spese in conto capitale). 5. Contributi regionali per i c.d. servizi minimi. 6. Risorse delle province e dei comuni della Regione destinate al trasporto pubblico locale e loro specificazione e ammontare per ciascuna provincia e ciascun comune capoluogo di provincia. 2. STRUTTURAZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELL'AMBITO REGIONALE L.r. n. 30 del Piano integrato dei trasporti. 3. Agenzie per la mobilità e il trasporto pubblico locale Agenzia regionale Agenzie locali Trasformazione delle aziende consorziate in società per azioni e istituzione di agenzie locali Descrizione delle conformazioni del trasporto pubblico locale nei nove bacini regionali Bacino di Bologna Bacino di Ferrara Bacino di Forlì-Cesena Bacino di Modena Bacino di Parma Bacino di Piacenza Bacino di Ravenna Bacino di Reggio Emilia Bacino di Rimini. 4. Istituto sul trasporto e la logistica. 3. DESCRIZIONE DELLE SOCIETÀ CHE GESTISCONO IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA Quadro di raffronto fra le società gerenti il t.p.l. dei ricavi, dei chilometri percorsi e del numero dei viaggiatori. 2. Descrizione delle società per singolo bacino Bacino di Bologna Bacino di Ferrara Bacino di Forlì Bacino di Modena Bacino di Parma Bacino di Piacenza Bacino di Ravenna Bacino di Reggio Emilia Bacino di Rimini. 3

4 4. SISTEMA TARIFFARIO Caratteristiche e obiettivi del sistema tariffario integrato magneticozonale dell Emilia Romagna (S.T.I.M.E.R.). 2. Attuazione progetto STIMER in provincia di Modena. 3. Estensione progetto STIMER in base a deliberazioni della giunta regionale. 4. Conferimento incarico professionale per uno studio idoneo a configurare la zonizzazione definitiva del territorio regionale e suoi risultati. 5. Impegni annuali delle società gerenti il trasporto pubblico locale per l attuazione del progetto di zonizzazione nell ambito del bacino di appartenenza. 6. Stato di realizzazione dell integrazione tariffaria nei singoli bacini regionali Bacino di Bologna Bacino di Ferrara Bacino di Forlì Bacino di Modena Bacino di Parma Bacino di Piacenza Bacino di Ravenna Bacino di Reggio Emilia Bacino di Rimini. 7. Tabelle di raffronto dei sistemi tariffari nel territorio regionale. 5. STATO DI APERTURA ALLA CONCORRENZA IN AMBITO REGIONALE Assenza di confronti pubblici concorrenziali. 2. Descrizione dei contratti di servizio intervenuti nei singoli bacini Bacino di Bologna Bacino di Ferrara Bacino di Forlì Bacino di Modena Bacino di Parma Bacino di Piacenza Bacino di Ravenna Bacino di Reggio Emilia Bacino di Rimini. 6. STATO DEL CONTENZIOSO Assenza di controversie fra Regione ed Enti locali e fra questi ultimi e società gerenti il t.p.l. 2. Tabelle raffiguranti lo stato del contenzioso tra le società gerenti il t.p.l. e utenti e gli importi dei premi versati per le diverse forme assicurative. 7. VALUTAZIONE DEGLI STANDARD DI QUALITÀ Carta di mobilità e contratto di servizio. 2. Monitoraggio su raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità del servizio: qualità attesa e percepita dall utenza. 3. Monitoraggio della qualità del servizio a livello di bacino Bacino di Bologna Bacino di Reggio Emilia Bacino di Modena. 8. VALUTAZIONE DEI CONTROLLI Adempimenti derivanti dagli Accordi di programma per il triennio 2001/ Attività di controllo svolta dall Agenzia trasporti pubblici regionale. 3. Verifica dello stato di attuazione dei piani urbani del traffico (P.U.T.). 9. ANALISI DELL ATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ SELEZIONATE A CAMPIONE Trasformazione aziende pubbliche di trasporto in società per azioni. 2. A.T.C. Bologna. 3. A.T.C.M. Modena. 4. A.C.T. Reggio Emilia. 5. Tabelle indicatori di raffronto. 10. RAPPORTI FRA AMMINISTRAZIONI CONCEDENTI E SOGGETTI ESERCENTI IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE L erogazione di parte pubblica da contributo a corrispettivo che è parte del contratto di servizio. 2. Disamina per ciascun bacino dei rapporti tra enti concedenti e soggetti esercenti il trasporto pubblico locale Bacino di Bologna Bacino di Ferrara Bacino di Forlì Bacino di Modena Bacino di Parma Bacino di Piacenza Bacini di Ravenna, Reggio Emilia, Rimini. 4

5 11. IL TRASPORTO FERROVIARIO REGIONALE Risorse statali. 2. L.r. n. 8 del Competenze regione Istituzione società pubblica per gestione rete ferroviaria. 2.3 Concessione a terzi. 3. Costituzione della s.r.l. Ferrovie Emilia Romagna (F.E.R.). 4. Accordi di programma con lo Stato e con le altre regioni. 5 Monitoraggio qualità del servizio ferroviario. 6. Disamina delle risorse finanziarie (spese correnti e spese per investimenti) destinate nel bilancio regionale al trasporto ferroviario regionale. 7. Disciplina transitoria del trasporto ferroviario regionale prevista dalla l.r. n. 8 del CONSIDERAZIONI SULLA POLITICA E SULLA GESTIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE IN EMILIA-ROMAGNA

6 PARTE 1^ 1. PREMESSA METODOLOGICA Nell approvare il programma di controllo sulla gestione per l anno 2002, le Sezioni Riunite hanno deliberato la continuazione dell indagine sul trasporto pubblico locale, affidandone lo svolgimento alle Sezioni regionali di controllo, al fine di avere un quadro di comparazione da effettuarsi, così come avvenuto per il 2001, a cura della Sezione Autonomie. La Sezione regionale di controllo per l Emilia-Romagna ha recepito nel proprio programma di controllo per il 2002 la suddetta indagine, dandone comunicazione agli Enti interessati. Come per l anno precedente, l indagine è stata attivata mediante un iniziale confronto con il Presidente della Giunta regionale e con l Assessore alla mobilità e ai trasporti, poi svolta in collaborazione oltre che con l Amministrazione regionale e i suoi uffici competenti per materia, con il Direttore ed i dirigenti dell Agenzia regionale trasporti, nonché con gli organi responsabili delle nove Province e dei Comuni capoluoghi di provincia. Essa si è concretizzata nella predisposizione di un questionario (allegato A) 1, in esito al quale sono state trasmesse puntuali relazioni e dati finanziari, elaborati questi ultimi dal gruppo incaricato, nell ambito della Sezione, dell indagine. Dal punto di vista temporale, l'indagine è stata condotta - per quanto riguarda i dati contabili e finanziari - sulla base dei documenti disponibili al momento dell'istruttoria (bilancio preventivo 2003, preconsuntivo 2002 e consuntivo 2001), mentre l'analisi gestionale -svolta mediante contraddittorio con i soggetti controllati- è stata aggiornata alla data della deliberazione assunta da questa Sezione regionale di controllo. Si soggiunge che, per agevolare la lettura comparata dei dati finanziari, si è ritenuto di convertire comunque in euro le somme, anche per il 2000 e il I punti fondamentali dell indagine hanno riguardato, quale continuazione dell indagine svolta in precedenza dalla Sezione 2 : aggiornamento delle soluzioni legislative e pianificatorie adottate su base regionale; quadro delle società di trasporti operanti sul territorio della Regione; 1 L'istruttoria è stata avviata in data 6 agosto 2002, con lettere della Sezione regionale di controllo prot. n. 907, 908, 909 e 910, indirizzate, rispettivamente, a: gli organi della Regione; le tre aziende dei trasporti monitorate (ATC Bologna, ACT Modena e ATCM Reggio Emilia); le nove Province e i dieci Comuni capoluogo. 6

7 analisi dello stato di apertura alla concorrenza; analisi dei rapporti (giuridici ed economico finanziari) tra amministrazioni concedenti e società gerenti; analisi delle attività delle società gerenti; valutazione degli standard di qualità dell attività posta in essere dalle società gerenti; valutazione dei controlli. 2 La relazione riguardante I Trasporti Pubblici Locali in Emilia-Romagna (Esercizi e 2001) è stata approvata con delibera della Sezione regionale del controllo n. 5/2002 del 7 maggio

8 2. IL QUADRO NORMATIVO STATALE E REGIONALE 1. Disciplina generale dettata dal d.lgs. 19 novembre 1997, n La Regione quale ente regolatore programmatore e finanziatore del trasporto pubblico locale. 3. Apertura alla concorrenza del trasporto pubblico locale. 4. Contratto di servizio. 5. Art. 35 l. 28 dicembre 2001, n. 448 e successive disposizioni. 6. Artt. 11 e 45 della l.n. 166 del 1 agosto La legge regionale n. 8 del 28 aprile 2003 di modifica della legge regionale n. 30 del La disciplina generale del settore del trasporto pubblico locale è stata dettata, a livello di fonti statali, dal decreto legislativo 19 novembre 1997 n.422. Ad esso hanno fatto poi seguito la legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (legge finanziaria 2002) il cui art.35 ha dettato disposizioni concernenti tutti i servizi locali, ivi compresi quelli del trasporto locale e la legge n.166 del 1 agosto 2002, i cui artt. 11 e 45 contengono disposizioni in materia di ferrovie e trasporti locali. 2. Il decreto legislativo n.422 del 1997 ha attribuito alle Regioni la competenza relativa all intero comparto del trasporto, compreso l asse ferroviario, i trasporti marittimi ed aerei 3, lasciando ad esse il compito di individuare le funzioni che, non richiedendo l esercizio unitario, possono essere delegate a Province e Comuni. La Regione dunque, assumendo il ruolo centrale di ente regolatore, programmatore e finanziatore del trasporto pubblico locale, oltre a redigere i Piani regionali dei trasporti ed a definire gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali ed in particolare dei Piani di Bacino, approva i Programmi triennali dei Servizi ed, in collaborazione con gli Enti locali, definisce, tenuto conto delle esigenze di mobilità rilevate sul territorio, il livello dei servizi minimi ritenuti indispensabili. I servizi minimi, così definiti, nel rispetto del principio, contenuto nella delega, di coincidenza tra ente programmatore che adotta le decisioni di spesa ed ente finanziatore che ne sopporta i relativi oneri, vengono finanziati dalla Regione stessa a valere su apposito fondo, istituito ai sensi dell art.20 del d.lgs n. 422 del Gli Enti locali sono tenuti, a loro volta, a finanziare i servizi eccedenti il livello minimo stabilito dalle Regioni ed, in tal modo, le decisioni che comportino per la collettività locale oneri finanziari aggiuntivi sono adottate dal governo locale, espressione della suddetta collettività. 3. Sempre il d.lgs n. 422 del 1997 ha ridisegnato, in sintonia con la regolamentazione comunitaria ed in linea con i criteri di efficienza e di economicità, l organizzazione del trasporto pubblico locale nell ottica dell apertura del settore alla concorrenza ed al superamento, quindi, dei previgenti assetti monopolistici. Innanzitutto l art. 18 comma 3 ha previsto che gli enti territoriali incentivino il riassetto 3 In tale prospettiva restano affidate all Amministrazione centrale solo le funzioni di interesse nazionale, tassativamente individuate dall art. 3 del suddetto decreto e le residue competenze esclusive statali in materia, indicate dal successivo art. 4. 8

9 organizzativo in chiave di privatizzazione del settore attuando, entro il 31 dicembre 2000, la trasformazione delle aziende speciali e dei consorzi che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale in società di capitali o cooperative a r.l. La trasformazione si è resa necessaria anche in vista della separazione fra le funzioni organizzatorie del servizio e la sua effettiva gestione da parte dell ente erogatore e del superamento, quindi, del vecchio sistema, ampiamente utilizzato dagli enti locali, dell affidamento diretto a consorzi o aziende speciali, espressione dello stesso ente concedente. Nel perseguire l obiettivo del superamento degli assetti monopolistici e dell introduzione di regole di concorrenza, è stato previsto all art. 18, comma 2, l obbligo per le Regioni e per gli Enti locali di garantire, nell affidamento dei servizi, il ricorso alle procedure concorsuali per la scelta dei gestori, in conformità con la normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti. E stato concesso, comunque, alle Regioni un periodo transitorio fino all entrata a regime della riforma (31 dicembre 2003), nel corso del quale possono essere mantenuti in vita gli affidamenti ai concessionari ed alle società derivate dalla trasformazione ma, in tal caso, il legislatore ha imposto che quote di servizio o di servizi speciali siano attribuite con procedure di gara. 4. Novità importante nella regolamentazione dei rapporti tra l ente erogatore e il gestore del servizio è costituita dal contratto di servizio, la cui disciplina è contenuta nell art. 19 del ridetto d.lgs. n.422/97. Il contratto di servizio, nel rispetto dei principi di certezza finanziaria e di copertura di bilancio, deve prevedere tassativamente la corrispondenza tra oneri per servizi e risorse disponibili. Analogamente, a pena di nullità, il contratto di servizio deve contenere una clausola che disponga il conseguimento di un rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi pari, almeno, allo 0,35 al netto dei costi da infrastrutture (c.d. trasparenza di costi). Nel contratto di servizio devono inoltre essere contenuti alcuni elementi fondamentali fra i quali rilevano gli standard qualitativi minimi relativi all età, alla manutenzione, al confort ed alla pulizia dei veicoli circolanti, nonché alla regolarità delle corse effettuate ed alla informazione alla clientela. La definizione da parte di Regioni ed Enti locali di obblighi di servizio pubblico deve essere accompagnata dalla previsione, nei contratti di servizio, delle compensazioni dovute alle aziende, calcolate sulla base di una stima a priori dei costi che non consenta aggiustamenti a posteriori, nel caso di effettivi scostamenti rispetto a quelli stimati e ponga a carico delle stesse aziende il rischio d impresa derivante dalle strategie produttive e commerciali impiegate nella gestione del servizio. 5. In ordine di tempo, è poi intervenuto l art.35 della legge n.448 del 28 dicembre 2001 (finanziaria 2002) che ha dettato norme concernenti l affidamento in regime di concorrenza dei servizi pubblici locali, in linea con gli obblighi derivanti all Italia dalla sua appartenenza 9

10 all Unione europea. L applicazione di tali norme anche al trasporto pubblico locale è ritenuta ormai pacifica e giova riportare al riguardo quanto già contenuto nel precedente referto della Sezione Da ultimo, gli artt.11 e 45 5 della legge n.166 del 1 agosto 2002 hanno dettato ulteriori disposizioni in materia di ferrovie e trasporti pubblici locali, definendo, tra l altro: le modalità per la prosecuzione del programma di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture ferroviarie previsto dalla legge 22 dicembre 1986 n. 910 e successive modificazioni e le modalità di subentro delle nuove società costituite ai sensi dell art.31 della legge 17 maggio 1999 n.144 alle gestioni commissariali; le modalità di redazione dei bandi di gara per l affidamento dei servizi; la durata dei regimi transitori. 7. Proprio con riferimento al menzionato art. 35, la Giunta regionale ha presentato, nel novembre 2002, su sua iniziativa, un progetto di legge recante modifiche e integrazioni alla L.R. n.30 del 1998 che aveva dettato la disciplina generale del trasporto pubblico locale. La finalità di tale progetto, si afferma nella relazione che lo accompagna, è ispirata, in armonia con quanto dettato dal ripetuto art. 35 della legge n. 448 del 2002, a due sostanziali linee d azione: 4 In primo luogo, l art. 35 ribadisce l opzione per la formula della concorrenza per il mercato basata sulla separazione fra funzioni di regolazione e compiti di gestione del servizio da affidare, previo espletamento di procedure di gara. I termini per l apertura del mercato rimangono, comunque, quelli fissati dal decreto Burlando (31 dicembre 2003). Viene, tuttavia, meglio puntualizzato il c.d. principio di reciprocità, vale a dire il divieto di ammissione alla gara di soggetti che all estero siano beneficiari di affidamenti diretti (co.6 dell art.113 T.U. Enti locali, come modificato dal co.1 dell art.35 in argomento). A salvaguardia della concorrenza la norma estende il divieto alle società controllate o collegate, nonché a quelle cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali. Quanto a quest ultimo punto vale evidenziare il principio espresso dall art.35 in ordine alla conservazione in mano pubblica della proprietà delle dotazioni destinate all esercizio dei servizi, salva la possibilità di conferirle ad apposite società a prevalente partecipazione pubblica incedibile. Il comma 9 dell art.35 stabilisce, inoltre, che tale soggetto non possa identificarsi con le attuali società pubbliche che detengono la gestione del servizio. Ove ciò avvenga, è obbligatorio provvedere entro l anno allo scorporo dei beni ed al contestuale conferimento ad una diversa società con le caratteristiche sopra evidenziate. Ciò esprime la chiara opzione per la separazione tra proprietà dei beni e gestione del servizio, intestate a soggetti diversi e per il ricorso a formule contrattuali di tipo gross-cost. La gestione delle dotazioni può a sua volta essere separata da quella del servizio, secondo quanto previsto dalle normative di settore. Rimane, tuttavia, l obbligo di porle a disposizione dei soggetti gerenti, avverso pagamento di un canone. Va poi evidenziato che i soggetti proprietari e/o gestori delle reti e degli impianti possono essere anche le Agenzie (che trovano in questo modo un indiretto riconoscimento nella nuova normativa). Rimane tuttavia in questi casi opportuno non ammettere a partecipare alla gara per l affidamento del servizio eventuali soggetti che ne costituiscano una filiazione, anche se ciò non è espressamente vietato dal legislatore. In caso contrario, infatti, si eluderebbero sia il principio di separazione fra proprietà ed esercizio, sia quello di separazione fra regolazione (compito intestato alle Agenzie) e gestione. Regole dettagliate, infine, disciplinano la successione delle imprese gerenti i servizi nel possesso di reti, impianti e dotazioni (obbligo di cessione/obbligo di indennizzo art.35, co.7), con il fine evidente di eliminare barriere nell accesso alle gare. 5 Si riporta l art. 18 del d.lgs. n.422 del 1997 come modificato dall art.45 della legge n.166 del 2002 : 1. All articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.422 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, lettera a) secondo periodo, dopo le parole: con esclusione sono inserite le seguenti: terminato il periodo transitorio previsto dal presente decreto o dalle singole leggi regionali ; b) al comma 2, lettera a), secondo periodo, la parola: attraverso è sostituita dalle seguenti: a seguito di ; c) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: delle società dalle stesse controllate sono aggiunte le seguenti: o ad esse collegate, delle loro controllanti e delle società di gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali ; d) al comma 2, lettera a), il terzo periodo è soppresso; e) al comma 2 lettera a), dopo il quarto periodo sono aggiunti i seguenti: Il bando di gara deve garantire che la disponibilità a qualunque titolo delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziale per l effettuazione del servizio non costituisca, in alcun modo, elemento discriminante per la valutazione delle offerte dei concorrenti. Il bando di gara deve altresì assicurare che i beni di cui al periodo precedente siano, indipendentemente da chi ne abbia, a qualunque titolo, la disponibilità, messi a disposizione del gestore risultato aggiudicatario a seguito di procedura ad evidenza pubblica ; f) al comma 2, lettera e), le parole: strumentali funzionali all effettuazione sono sostituite dalle seguenti: essenziali per l effettuazione. 10

11 coerenza di principi rispetto alla normativa già in vigore dal 1998, che finora ha dato buona prova di applicabilità e di accettazione da parte dei soggetti coinvolti nella gestione; flessibilità di attuazione degli stessi principi, nel rispetto e nella valorizzazione delle esperienze in corso. In tal senso si afferma sempre nella relazione il progetto di legge tende a valorizzare gli elementi di positività previsti dalla attuale legislazione (come la concertazione sociale oltre che istituzionale, la collaborazione tra l imprenditoria pubblica e privata e altro ancora) e su questi innestare positivamente gli ulteriori passaggi della liberalizzazione, tra cui la separazione della gestione della rete da quella dei servizi, la salvaguardia dell ingente patrimonio pubblico che il settore oggi custodisce al suo interno ed infine il superamento del rapporto diretto nell affidamento del servizio in gestione. Il progetto di legge testé menzionato è stato approvato dal Consiglio regionale e promulgato dal Presidente della Giunta regionale divenendo legge n.8 del 28 aprile 2003 i cui profili interessanti si espongono di seguito. A) Finalità e principi generali (artt. 1 e 2) E' aggiornato il quadro delle finalità, nel rispetto della legge costituzionale n. 3/2001; la Regione assume di perseguire tra le finalità "il contenimento dei consumi energetici, la riduzione delle cause d'inquinamento ambientale e la salvaguardia dell'inquinamento atmosferico anche a tutela della salute dei cittadini ". L'azione regionale si ispira, tra l'altro, a: -"sussidiarietà e liberalizzazione "; -"confronto tra costi interni ed esterni dei diversi modi di trasporto individuali e collettivi, sulla base dell'unità prodotto "persona trasportata per chilometro", al fine di rendere possibile ed incentivare la scelta delle modalità di trasporto meno costose "; -la necessità di "favorire la priorità a pedoni, ciclisti e mezzi pubblici nelle aree urbane e ai sistemi integrati con il trasporto pubblico ". B) Articolazione del trasporto pubblico regionale e locale (art. 3) Il sistema comprende anche: " reti, servizi autofilotranviari e sistemi di trasporto rapido a guida vincolata di superficie e sotterranei, quali tram-metro, metropolitane e simili ". C) Programmazione dei trasporti (art. 5) Viene rafforzato il ruolo del Piano Regionale Trasporti, quale strumento principale di pianificazione (lo stesso è "predisposto e approvato" secondo le modalità previste dalla legge regionale riguardante la Disciplina sull'uso del territorio- l.r. n. 20 in data 24 marzo 2000; "verificando la congruenza degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto "). D) Disposizioni comuni (artt. 13 e ss.) a) Affidamento della gestione 11

12 La Regione assume come principio: - "la separazione tra funzioni di amministrazione, programmazione, progettazione e gestione " del tpl; è, inoltre, sancita normativamente la definizione di dette funzioni; - "la separazione societaria" tra i soggetti titolari della proprietà della rete e degli impianti e quelli titolari della gestione dei servizi. Si riafferma il criterio di affidamento della gestione dei servizi mediante "procedure concorsuali" e si dettano i criteri che l'ente affidante, in sede di bando, dovrà seguire. b) Subentro di impresa E' garantito al personale in forza all'impresa cessante la continuità del rapporto di lavoro; è disciplinata la sorte dei beni (acquistati con contributi pubblici) di proprietà dei soggetti non più affidatari: "il soggetto è tenuto a cederne la proprietà al subentrante". c) Subaffidamento della gestione E' consentito "entro il limite massimo del 15%" dell'affidamento complessivo "tramite procedure concorsuali". d) Sviluppo dell'integrazione territoriale nella gestione dei servizi autofilotranviari L'integrazione territoriale è riconosciuta come "strumento di miglioramento della qualità dei servizi"; la Regione detta criteri da seguirsi per pervenire alla gestione integrata. e) Obblighi di servizio e contratti di servizio La Regione prevede alcuni principi e clausole generali che i contratti di servizio dovranno contenere: - i contratti " individuano le condizioni e le valutazioni tecniche ed economiche in base alle quali l'affidatario procede nei confronti dell'eventuale subentrante alla messa a disposizione dei beni " essenziali per la gestione del servizio; - contengono "clausole di riduzione del corrispettivo nei casi di incompleta o inadeguata esecuzione del servizio "; - devono indicare "gli obiettivi di qualità, di condizione di tenuta meccanica dei mezzi e di rispetto delle normative di emissioni atmosferiche e acustiche, di pulizia e di illuminazione ". f) Carta dei servizi e Comitato consultivo degli utenti E' valorizzata e promossa la qualità dei servizi, mediante previsione di: - adozione entro sei mesi dall'approvazione della legge in argomento di una Carta dei servizi che preveda "i casi di indennizzo agli utenti derivanti da irregolare, insufficiente o inefficace erogazione "; - costituzione di un "Comitato degli utenti, con funzioni consultive, di verifica e proposta per la qualità del servizio di trasporto ". 12

13 g) Agenzia regionale e locali Tra i compiti dell'agenzia regionale si prevede anche il "monitoraggio e la valutazione comparativa della qualità " Vengono inoltre dettagliate le forme di costituzione delle agenzie locali - cui è riconosciuto anche il compito della "gestione della mobilità complessiva". E) Trasporto ferroviario (artt. 21 e ss.) Vengono puntualizzate le competenze regionali in materia, prevedendo, tra l'altro, che: - "la programmazione e la progettazione del servizio ferroviario metropolitano bolognese sono effettuate dalla Regione d'intesa con la Provincia ed il Comune di Bologna ovvero con la loro Agenzia ". In tema di rete ferroviaria, è previsto che la Regione "affida la gestione della rete di sua competenza ad apposita società pubblica di capitali, di proprietà esclusiva della Regione e degli enti locali. Gli Enti locali a loro volta non possono cedere quote a soggetti diversi. A tale società può anche essere trasferita dalla Regione, in tutto o in parte, la proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali". Detta società "esercita le funzioni di sicurezza proprie della Regione ". F) Trasporto autofilotranviario e trasporto rapido a guida vincolata (artt. 24 e ss.) La novella regionale classifica tali servizi; si distinguono i servizi pubblici di linea in: "regolari, specializzati e di gran turismo "; si dà la definizione di "servizio pubblico non di linea ": sono quelli "che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea. Rientrano tra questi: a) i servizi di taxi e di noleggio con conducente" come definiti dalla legge quadro n. 21 del 15 gennaio 1992; b) "i servizi a contratto, caratterizzati dal fatto di trasportare gruppi costituiti "; c) i servizi di car-sharing (auto ad uso condiviso) accessibili al pubblico. G) Interventi per il tpl regionale e locale, la mobilità e l'intermodalità (artt. 29 e ss.) In tale ambito vengono dettagliati gli interventi che la Regione promuove per la riorganizzazione della mobilità e i relativi obiettivi, tra cui "ridurre la congestione del traffico e favorire la mobilità di persone e merci", oltre che: favorire il risparmio energetico, ridurre i costi economico-sociali di interesse generale tutelare l'ambiente, la sicurezza favorire l'uso di mezzi collettivi "agevolando l'accesso dei portatori di handicap". La legge regionale in esame fornisce un elenco di azioni da sviluppare per raggiungere le descritte finalità; tra le altre azioni, la novella prevede: - "la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali protetti e integrati, l'integrazione in rete dei percorsi esistenti, la realizzazione di zone a traffico limitato e velocità controllata"; 13

14 - "l'attuazione di progetti integrati sviluppati anche attraverso le competenze dei responsabili della mobilità aziendale e d'area opportunamente coordinate dalle strutture locali di governo della mobilità"; - "l'attuazione di progetti di car-sharing e car-pooling (auto privata con più utenti a bordo); - "l'incentivazione dell'uso dei veicoli a bassa o nulla emissione inquinante ". H) Tipologia degli interventi finanziari (artt ) La Regione finanzia il tpl "attraverso un fondo alimentato da risorse proprie, trasferite dallo Stato o conferite da soggetti pubblici e privati "; sono previsti- oltre ai contributi per servizi minimi- "contributi per iniziative di incremento e qualificazione dei servizio di trasporto pubblico "; "contributi per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile"; "incentivi a nuove tipologie contrattuali nell'uso dei mezzi, quali leasing e full leasing service". E' prevista una disciplina di dettaglio dei vari tipi di contributi regionali - di parte corrente e di investimento -al tpl. I) Sistema tariffario (art. 39) Sul punto si sancisce che la Regione, nel determinare i criteri che regolano il sistema tariffario "persegue l'armonizzazione delle tariffe e dei titoli di viaggio al fine di conseguire la massima integrazione tra i diversi modi di trasporto ". Gli enti locali e le loro agenzie "possono autorizzare tariffe speciali per utenti specifici o servizi particolari "; inoltre" possono autorizzare accordi tariffari ". "Comunque, qualora le entrate da tariffe non raggiungano il 35% dei costi dei servizi del bacino provinciale o i costi risultino superiori alle previsioni, Province e Comuni sono tenuti a integrare le entrate per garantire il pareggio di bilancio sulla base dei contratti di servizio e degli accordi sottoscritti". L) Condizioni di trasporto e sanzioni amministrative (art. 40) La novella disciplina nel dettaglio la materia prevedendo che: - "le condizioni di trasporto sono stabilite dalle agenzie e/o dalle imprese di gestione in apposito regolamento di servizio e devono essere portate a conoscenza del pubblico". "Se il regolamento è stabilito dall'impresa è trasmesso all'agenzia locale o all'ente affidante e assume valore dopo due mesi dall'inoltro in assenza di rilievi ". E' dettata anche disciplina di dettaglio in tema di sanzioni amministrative da irrogare in caso di violazione degli obblighi da parte dell'utenza. M) Norme transitorie (artt. 44 e ss.) La scadenza degli affidamenti diretti è comunque sancita per il 31 dicembre 2003, sia per il trasporto ferroviario che per quello autofilotramviario. 14

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16 Parte 2^ 1. IL QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO DELLE RISORSE PUBBLICHE DESTINATE AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA E LORO GESTIONE. 1. Finalizzazione delle risorse pubbliche e loro provenienza Risorse statali destinate ad investimenti Risorse ex lege n.194 del Stato di attuazione della legge n Riparto dei fondi, nell ambito regionale, fra i vari gestori del trasporto pubblico locale e numero mezzi acquistati per rinnovo parco veicolare Tipologia veicoli acquistati Ulteriori risorse assegnate dalle leggi n.488 del 23 dicembre 1999 e n. 388 del 23 dicembre Risorse statali destinate alla copertura dei disavanzi di esercizio. 4. Distribuzione risorse regionali destinate al trasporto pubblico locale (spese correnti e spese in conto capitale). 5. Contributi regionali per i c.d. servizi minimi. 6. Risorse delle province e dei comuni della Regione, destinate al trasporto pubblico locale e loro specificazione e ammontare per ciascuna provincia e ciascun comune capoluogo di provincia. 1. Le risorse pubbliche destinate al trasporto pubblico locale nell' Emilia-Romagna sono alimentate da fondi statali assegnati alla Regione, da fondi propri della Regione, da fondi stanziati nei bilanci delle Province e dei Comuni della Regione. Un'analisi di tali risorse consente di distinguerle, avuto riguardo al loro scopo e alle leggi -statali o regionali- che le hanno autorizzate, in: - risorse per investimenti, previste da leggi statali; - risorse destinate al ripiano dei pregressi disavanzi di esercizio, ugualmente previste da leggi statali; - risorse destinate a fronteggiare i c.d. servizi minimi, a carico del bilancio regionale; - risorse per spese correnti e per spese di investimenti, che trovano i loro stanziamenti ugualmente nel bilancio regionale; - risorse stanziate nei bilanci delle Province e dei Comuni della Regione Le risorse finalizzate ad investimenti con oneri a carico dello Stato trovano collocazione in diversi capitoli di spesa del bilancio regionale, ciascuno dei quali ha ad oggetto uno specifico programma di investimento attivato sulla base della corrispondente norma statale di autorizzazione. La tabella che segue (tab. n. 1) dà conto di tale specificazione, dove i singoli capitoli di spesa del bilancio regionale fanno riferimento alla norma statale autorizzativa. I relativi stanziamenti sono correlati ad entrate con vincoli, appunto, di destinazione acquisite dalla Regione mediante l'accensione di mutui, i cui oneri di ammortamento sono a totale carico dello Stato. 16

17 ANNO 2002 ANNO 2001 ANNO 2000 ANNO 2003 FONDI STATALI DESTINATI AL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE EROGAZIONI PER SPESE IN CONTO CAPITALE ANNI Previsioni 2003 (in euro) Capitoli del Massa spendibile Residui passivi Pagam enti totali Im pegni bilancio Stanz. di com p. RR. PP. Iniz. da riportare ,54 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0,00 0,00 0,00 0, ,26 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0, ,10 0, , ,07 0, ,28 0, , , ,45 TOTALE ,33 0, , , , ,54 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0,00 0,00 0,00 0, ,05 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00 0,00 0,00 0, ,03 0,00 0, , , , , , , ,29 TOTALE , , , , , ,54 0, , , , ,23 0,00 0,00 0,00 0, ,53 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,24 * ,96 0, , , ,07 * ,80 0,00 0, , ,80 * ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALE , , , , , , , ,23 0, ,53 0, ,93 0, ,96 0, , ,57 * , ,00 * ,80 0,00 * ,80 0,00 TOTALE , ,78 17 Tabella n. 1 L E G E N D A D E I C A P IT O L I C a p ito lo D e s c riz io n e C o n trib u ti a lle a z ie n d e d i tra s p o rto p u b b lic o lo c a le p e r in fra s tru ttu re, s is te m i te c n o lo g ic i e m e z z i d i tra s p o rto a b a s s a e m is s io n e in q u in a n te a n c h e a l fin e d i c o n trib u ire a lla rid u z io n e d e i d is a v a n z i a z ie n d a li (F N T - a rt. 8, c o.3, L R. n. 1 5 /9 4 - A B R O G A T A c o m e m o d ific a ta d a lla L. R. n. 3 9 /9 6 - A B R O G A T A ; a rt. 4 6, L. R. n. 3 0 /9 8 ) - M E Z Z I S T A T A L I. C o n trib u ti in c a p ita le p e r in v e s tim e n ti n e l s e tto re d e l tra s p o rto p u b b lic o lo c a le d a d e s tin a re a g li s c o p i d i c u i a ll'a rt , c o. 4, L. n /8 1 (L. n /9 1, a rt. 1 8 te r; L. R. n. 4 5 /7 9 e s u c c e s s iv e m o d ific h e - A B R O G A T A ; a rt. 4 6, L. R. n. 3 0 /9 8 ) - M E Z Z I S T A T A L I. C o n trib u ti in c a p ita le p e r l'a c q u is to d i v e ic o li d a d e s tin a re a l tra s p o rto p u b b lic o d i lin e a p e r v ia g g ia to ri n o n c h è p e r o p e re e d im p ia n ti fis s i d i p a rtic o la re rile v a n z a te c n o lo g ic a e s tre tta m e n te p e rtin e n ti a ll'e s e rc iz io d e l tra s p o rto s te s s o (a rt. 3 8, c o. 1, p u n to 1 L. R. n. 4 5 /7 9 e s u c c e s s iv e m o d ific h e - A B R O G A T A ; a rt. 4 6, L. R. n. 3 0 /9 8 ; a rt. 1 1 L. n /8 1 ) - M E Z Z I S T A T A L I. C o n trib u ti a lle a z ie n d e d i tra s p o rto p u b b lic o lo c a le p e r la s o s titu z io n e d i v e ic o li d e s tin a ti a l tra s p o rto u rb a n o in e s e rc iz io d a o ltre q u in d ic i a n n i ( a rt. 1 1, c o. 4, L. n /8 1 ; a rt. 3, c o. 1, D. L. n /9 3, a rt. 2 3, c o. 3, D. L. n /9 3 ) - M E Z Z I S T A T A L I. C o n trib u ti a g li e s e rc e n ti il tra s p o rto p u b b lic o p e r in v e s tim e n ti in in fra s tru ttu re, s is te m i te c n o lo g ic i e m e z z i d i tra s p o rto (a rt. 3 1, c o. 2, le tt. C ); a rt. 3 4, c o. 1, le tt. A ) e c o. 6, le tt. B ) e C ), L. R. n. 3 0 /9 8, a rt. 2, c o m m i 1 e 2 L. n /9 8 ). C o n trib u ti p e r in v e s tim e n ti in m e z z i e te c n o lo g ie n e l s e tto re d e l tra s p o rto p u b b lic o lo c a le (a rt. 3 1, c o. 2, le tt. C ); a rt , c o. 1, le tt. A ) e c o. 6, le tt. A ) e B ), L. R. n. 3 0 /9 8, a rt. 2, c o m m i 5, 6 e 7 L. n /9 8 ; D. I. n /9 8 ) - M E Z Z I S T A T A L I. C o n trib u ti p e r in v e s tim e n ti in m e z z i p e r il tra s p o rto p u b b lic o re g io n a le e lo c a le. M u tu i c o n o n e ri d i a m m o rta m e n to a c a ric o d e llo S ta to (a rt. 3 1, c o. 2, le tt. C ); a rt. 3 4, c o. 1, le tt. A ) e c o. 6, le tt. B ), L. R. n. 3 0 /9 8 ; a rt. 2, c o m m i 5, 6 e 7 L. n /9 8 ; a rt. 5 4, c o. 1 L. n /9 9 ; a rt , c o. 1, L. n /0 0 ; D. I. 1 7 m a g g io ) - M E Z Z I S T A T A L I. C o n trib u ti in c o n to c a p ita le a lle a z ie n d e d i tra s p o rto p u b b lic o lo c a le p e r la re a liz z a z io n e d i p ro g e tti e s is te m i te c n o lo g ic i e d in fra s tru ttu ra li p e r la rid u z io n e d e i c o n s u m i e n e rg e tic i e d e lle e m is s io n i in q u in a n ti n e l s e tto re d e l tra s p o rto p u b b lic o lo c a le e d e lla m o b ilita ' u rb a n a (a rt. 8, c o m m a 1 0, le tte ra f) l. 2 3 d ic e m b re , n ; D.M. 2 0 lu g lio , n e D.M. 2 1 m a g g io ) - M E Z Z I S T A T A L I. C o n trib u ti in c o n to c a p ita le a g li e n ti lo c a li p e r la re a liz z a z io n e d i p ro g e tti e s is te m i te c n o lo g ic i e d in fra s tru ttu ra li p e r la rid u z io n e d e i c o n s u m i e n e rg e tic i e d e lle e m is s io n i in q u in a n ti n e l s e tto re d e l tra s p o rto p u b b lic o lo c a le e d e lla m o b ilita ' u rb a n a (a rt. 8, c o. 1 0, le tte ra f) l. 2 3 d ic e m b re , n ; D.M. 2 0 lu g lio n e D.M. 2 1 m a g g io ) - M E Z Z I S T A T A L I. * T ra tta s i d i c a p ito lo d i n u o v a is titu z io n e Fonte : Elaborazione Corte dei conti su dati di rendiconto, bilancio di previsione (e sue variazioni) della R egione Em ilia - R om agna.

18 2.2. Nell'ambito delle risorse pubbliche destinate a spese di investimento rilievo assumono quelle previste dalla legge statale n. 194 del 1988, il cui articolo 2 - commi 5 e 6 - ha autorizzato le Regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da più di 15 anni nonchè all'acquisto di altri mezzi pubblici, tra i quali mezzi di trasporto a trazione elettrica da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali ed autobus ad alimentazione non convenzionale ed a basso impatto ambientale Sullo stato di attuazione della legge n. 194 nella Regione Emilia-Romagna si riferisce di seguito Con decreto di riparto n dell'ottobre 1998 adottato dal Ministro dei Trasporti e della navigazione, di concerto con quello del Tesoro, bilancio e programmazione economica furono assegnati alla Regione Emilia-Romagna i contributi per il periodo nella misura di ,22 a decorrere dal 1998 e termine nel 2013 e di ,90 a decorrere dal 1999 e termine nel Con una prima deliberazione della Giunta regionale n del 26 luglio 1999 fu autorizzata l iscrizione al bilancio regionale di un mutuo complessivo di ,98, per le finalità indicate nella legge n Ad essa fece seguito la determinazione del Direttore Generale Risorse Finanziarie e Strumentali n del 3 dicembre 1999 che approvò l assunzione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti, ridefinendo l importo del mutuo inizialmente iscritto nella più ridotta cifra di ,28 in conseguenza dell aumento dei tassi di interesse. Con successiva deliberazione della Giunta Regionale 2454 del 14 dicembre 1999 fu determinata la ripartizione delle suindicate risorse, riservate alla sostituzione di veicoli con oltre 15 anni, per complessivi ,89 6. La relativa spesa fu iscritta sul cap Contributi per investimenti in mezzi e tecnologie nel settore del trasporto pubblico locale (art. 31, comma 2, lett. c); art. 34, comma 1, lett. a) e comma 6, lett. a) e b), L.R. 2 ottobre 1998, n. 30; art. 2, commi 5, 6 e 7 L. 194/1998); D.I. n del 20 ottobre 1998) Mezzi statali. Ai fini della determinazione di parametri atti a rappresentare le effettive situazioni di vetustà del parco, da valere per la ripartizione dei contributi, il fabbisogno aziendale, come precisato dall Amministrazione regionale, è stato rappresentato da un coefficiente determinato, per ciascun richiedente, in relazione al numero dei veicoli sostituibili e all età media del parco come risultanti al 31 dicembre 1998 nonchè alla percorrenza/veicolo (percorrenze certificate anno 1997). Al fine di determinare poi un riequilibrio rispetto alla percentuale di veicoli già finanziati da precedenti programmi regionali, il coefficiente di cui sopra ha tenuto conto delle 18

19 assegnazioni di contributo intervenute dal momento della istituzione del Fondo Nazionale Trasporti, in modo da incrementare o ridurre l incidenza dell azione regionale a seconda, rispettivamente, della ricorrenza di precedenti assegnazioni di contributi, inferiori o superiori alla media regionale. Della descritta procedura seguita dall'amministrazione regionale dà conto la tabella che segue (tab. n. 2 ). In base a tali criteri i soggetti destinatari dei contributi hanno proceduto all acquisto di 506 nuovi veicoli, in misura più elevata rispetto all obiettivo minimo fissato dalla Regione di 414 vecchi mezzi che dovevano essere distolti dal servizio. Il piano regionale inoltre indicava condizioni di più spinta qualificazione dei nuovi mezzi acquistabili in ordine alla idoneità al trasporto delle persone con handicap, alla minore rumorosità interna ed esterna, alla facilità di accesso e alla climatizzazione degli autobus. La tabella che segue (tab. n. 3) indica per ciascuno dei soggetti destinatari dei contributi -separatamente- il numero dei veicoli da acquistare in base ai parametri fissati dalla deliberazione n del 1999 ed il numero di quelli effettivamente acquistati, mentre la successiva tabella (tab. n. 4) dà conto del riparto delle complessive risorse di euro ,89 fra i vari soggetti interessati, con l'indicazione dell'importo assegnato e di quello impegnato. 6 La stessa Amministrazione regionale ha altresì precisato che la residua disponibilità, pari ad ,39, formerà oggetto di ripartizione nel corso del

20 RIPARTO AUTOVEICOLI PER BACINO PROVINCIALE Tabella n. 2 AZIENDE N.veicoli sostituib al 31/12/98 Tot. anni maturati parco veicoli sostituibili al 31/12/98 (****) Età media per azienda Percorrenze 1997 (certificate) Percorr/veicolo Percorrenza nella vita media azienda Coeff. di vetustità in relazione utilizzo del parco N. veicoli finanz. con FNT Percentuale veicoli finanz./az. Coeff. per riequilibrare ripartizione contrib./az. Coeff. riparto Riparto finale % Veicoli in proprietà da + di 15 anni 1983 compreso Spettanza di n. 400 veicoli 300 ml cad (**) Assegn. con arrot. Importo contributo lire x 1000 Importo contributo (pari a euro) - a - - b - - c - - d - - e - - f - - g - - h - - i - - j - - k - - l - - m - - n - - o - c/b e/b d*f*b=d*e g/g1*100 (*) i/b*100 j1/j h*k l/l1 (****) CONSORZIO ACAP (PC) , , , , ,13 8, , ,32 CONSORZIO TEP (PR) , , , , ,63 10, , ,30 CONSORZIO ACT (RE) , , , , ,17 8, , ,42 CONSORZIO ATCM (MO) , , , , ,82 8, , ,81 CONSORZIO ATC (BO) , , , , ,98 34, , ,57 CONSORZIO ACFT (FE) , , , , ,52 9, , ,76 CONSORZIO ATM (RA) , , , , ,90 2, , ,22 TRAM (RN) , , , , ,74 5, , ,80 CONSORZIO ATR (FC) , , , , ,23 6, , ,61 TOTALI , , , , ,20 93, , ,40 TOTALI REGIONALI (*****) , , , ,20 Media regionale 12, g1 - - j1 - - l1 - (*) Per i veicoli acquistati usati l'età è quella risultante dalla data di proprietà. (**) Rappresenta il peso di ogni azienda in relazione sia alla vetustà del parco (età media) sia alla percorrenza veicolo. (***) Le quote percentuali sono esposte con 3 dei 14 decimali di fatto utilizzati per i calcoli (****) Contributi di lire (euro ,89): lire = 400 autobus (*****) Il totale è comprensivo dei dati delle aziende private

21 Tabella n. 3 Situazione acquisti (di cui alla delibera G. R. 2454/99) Acquisti secondo i criteri fissati dalla delibera G.R. n. 2454/99 Acquisti fatti 1 Consorzio A.C.A.P Consorzio T.E.P Consorzio A.C.T Consorzio A.T.C.M Consorzio A.T.C Consorzio A.C.F.T Consorzio A.T.M T.R.A.M Consorzio A.T.R Note Totale parziale COOP. RIOLO TERME Gestione Gov. BO Gestione Gov. FE Rossi PC SGEA PV Soc. Valentino PR APAM MN Ferrari MO Scorzoni MO 1 Rinuncia 19 Sea MO Canè BO Cinti BO Guidotti BO 1 Rinuncia 23 Cornacchini FE Sarasini FE Gamberini RA Ricci RA SAC RA Zaganelli RA Bellettini FO 1 Rinuncia 30 Gualtieri FO Casali FO 1 tram 32 Pollini FO SACES FO Spighi FO Boldrini RN 1 1 Totale 414(*) 506 (*) numero minimo di autobus da sostituire 21

22 Ripartizione contributi tra i soggetti interessati TABELLA n. 4 AZIENDA ASSEGNATO (A) IMPEGNATO (B) 1 Consorzio ACAP-Piacenza , ,52 2 Consorzio TEP-Parma , ,14 3 Cons.Azienda Consorziale Trasporti ACT Reggio Emilia , ,92 4 Consorzio ATCM-Modena , ,31 5 Consorzio ATC Azienda Consorziale Trasporti Bologna , ,60 6 Consorzio ACFT Ferrara , ,15 7 Consorzio ATM Azienda Trasporti e Mobilità Ravenna , ,56 8 TRAM-Trasporti Riuniti Area Metropolitana Rimini , ,66 9 Consorzio ATR Forlì , ,60 10 Cooperativa Trasporti Riolo Terme Soc.Coop. A r.l , ,25 Gest.ne Govern.Ferrovia Bologna Portomagg.e 11 Autos.Bologna , ,45 12 Gestione Governativa Ferrovia Padane-Ferrara , ,48 13 Autoservizi di Rossi Pietro & c. snc-gropparello (PC) , ,02 14 SGEA Lombardia S.p.A. Milano , ,50 Valentino snc di Conventioli A.e Rizzi A.-Salsomaggiore 15 T. (PR) , ,58 16 APAM S.p.A. Azienda Pubblica Autoservizi Mantova , ,11 17 Autolinee Ferrari srl Modena , ,43 18 Scorzoni & Palmieri srl Vignola (MO) ,59 0,00 19 SEA Società Emiliana Autolinee srl Modena , ,86 20 Canè Claudio Imola (BO) , ,49 21 Autolinee Cinti srl unipersonale Vergato (BO) ,15 0,00 22 Guidotti Giancarlo Camugnano (BO) 771,59 0,00 Cornacchini Egidio & Mario Autolinee snc-pilastri 23 Bondeno (FE) , ,63 Autoservizi Sarasini sas di Sarasini S. & C. Bondeno 24 (FE) , ,35 25 Gamberini Giovanni & C.sas-Ravenna , ,14 26 Ricci Bus di Riccipetitoni G.-Bagnara di Romagna (RA) , ,62 27 SAC-Società Autoservizi Cervesi srl-cervia (RA) , ,84 28 Zaganelli Autoservizi srl-lugo (RA) ,76 0,00 29 Autolinee Bellettini Renzo & C. snc-cesena (FO) ,00 0,00 30 Autoservizi Gualtieri Emilio snc- Cesena (FO) ,76 0,00 31 Casali Guido-Cesenatico (FO) , ,09 32 Autolinee Pollini di Pollini Vincenzo-Cesena (FO) , ,78 SACES Soc.Autoserv. Cesena sas di Pollini V. & C. 33 Cesena (FO) , ,28 Autolinee F.lli Spighi di Spighi P.L. & c. San Piero in 34 Bagno. (FO) , ,25 Autolinee Boldrini di Boldrini & Ranfagni snc-san 35 Clemente (RN) ,01 0,00 TOTALE , ,61 Somme residue non impegnate , La tabella che segue (tab. n. 5) dà invece dimostrazione della ripartizione per tipologia dei veicoli acquistati dalle società gerenti il trasporto pubblico locale nei nove bacini della Regione. TABELLA n. 5 22

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