ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA
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1 ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI PADOVA REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 n. 241 COME MODIFICATA E INTEGRATA DALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 2005 n. 15 Art. 1 Ambito di applicazione. Il presente Regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza dell Ordine sia che conseguano obbligatoriamente ad istanza di parte, sia che debbano essere iniziati d ufficio. Nell ambito dell attività dell Ordine si individuano i seguenti procedimenti amministrativi: 1. procedimenti di iscrizione agli albi; 2. procedimenti di cancellazione dagli albi; 3. procedimenti di inserimento negli elenchi dei medici legittimati all esercizio della psicoterapia; 4. procedimenti di concessione nulla-osta o autorizzazioni alla pubblicità sanitaria; 5. procedimenti di riconoscimento della professionalità ai fini della pubblicizzazione della stessa; 6. procedimenti disciplinari; I procedimenti amministrativi debbono concludersi con l adozione di un provvedimento espresso nel termine previsto per legge o stabilito dal presente Regolamento. Art. 2 Termine iniziale del procedimento. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell istanza. La domanda deve essere corredata dalla documentazione prescritta dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge e dai regolamenti per l adozione del provvedimento finale. Ferma restando la facoltà di autocertificazione regolamentata dal DPR 445/2000, se la domanda o la documentazione prodotta dall istante risultassero irregolari o incomplete, l ufficio preposto ne darà comunicazione all interessato invitandolo a regolarizzare la domanda entro il termine previsto dal presente regolamento o, in mancanza, nel termine di trenta giorni. In tal caso il termine iniziale decorrerà nuovamente dalla data di consegna della documentazione integrativa o dall avvenuta regolarizzazione della domanda. Per i procedimenti d ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l ufficio di segreteria competente abbia avuto notizia ufficiale del fatto da cui sorge l obbligo di procedere. Per i procedimenti conseguenti all attività di altra pubblica amministrazione il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della comunicazione o dell istanza. Per la data di ricevimento fa fede la data di protocollo dell istanza o della comunicazione.
2 Art. 3 Comunicazione di avvio del procedimento. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, l avvio del procedimento è comunicato, con le modalità di cui all art. 4 del presente Regolamento, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento è destinato a produrre effetti diretti, ai soggetti che per legge debbono o possono intervenirvi, nonché ai soggetti individuati i facilmente individuabili ai quali dall adozione del provvedimento possa derivare un pregiudizio. Art. 4 Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento. L amministrazione provvede a dare notizia dell avvio del procedimento mediante comunicazione personale. Per i procedimenti ad istanza di parte, nel caso in cui l istanza venga presentata personalmente dall interessato, la comunicazione di avvio di procedimento va effettuata contestualmente alla presentazione della domanda all Ufficio protocollo dell Area Affari Generali dell Ordine. Nella comunicazione di avvio del procedimento debbono essere indicati: 1. l amministrazione competente 2. l oggetto del procedimento amministrativo avviato 3. il responsabile del procedimento 4. il termine entro il quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili dall interessato in caso di inerzia dell amministrazione 5. per i procedimenti ad istanza di parte la data di presentazione della relativa istanza 6. l ufficio in cui si può prendere visione degli atti Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale risulti particolarmente gravosa per l ente, l Ordine provvede a rendere noti gli elementi di cui ai punti e 6. del terzo comma del presente articolo mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall amministrazione. Art. 5 Intervento nel procedimento Qualunque soggetto portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Art. 6 Partecipazione al procedimento. I soggetti di cui all art. 3 nonché quelli intervenuti ai sensi dell art. 5 hanno diritto: - di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall art. 24 della legge 241/90 così come modificata dalla legge 15/2005 e fatta eccezione per la documentazione sottratta all accesso a norma di apposito regolamento interno adottato dall Ordine. - di presentare memorie scritte e documenti che l amministrazione ha l obbligo di valutare ove siano pertinenti all oggetto del procedimento.
3 Art. 7 Comunicazione dei motivi ostativi all accoglimento dell istanza. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente all istante i motivi che ostano all accoglimento della domanda. Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione l interessato ha il diritto di presentare osservazioni e controdeduzioni scritte, eventualmente corredate da documentazione. La comunicazione di cui al primo comma interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle eventuali osservazioni o controdeduzioni da parte dell istante o, qualora l interessato non rispondesse, decorsi i 10 giorni dall avvenuta comunicazione dei motivi ostativi. Dell eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Art. 8 Conclusione del procedimento. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l adozione di un provvedimento espresso. Ove non siano già stabiliti per legge o per regolamento l amministrazione stabilisce per ciascun tipo di procedimento il termine entro il quale esso deve concludersi. Per i procedimenti per i quali l amministrazione non provvede ad indicare un termine, a norma della Legge 241/90 il termine finale è di trenta giorni. L Ordine per i procedimenti amministrativi richiamati all art. 1 del presente regolamento stabilisce i seguenti termini per l adozione del provvedimento finale: 1. Iscrizione agli albi: si applica il termine di 90 giorni previsto dal Dlcps 233/46 2. Cancellazione dagli albi: si applica il termine di 90 giorni previsto dal Dlcps 233/46 3. Inserimento negli elenchi dei medici legittimati all esercizio della psicoterapia: 30 giorni 4. Concessione nulla-osta o autorizzazione alla pubblicità sanitaria a norma della legge 175/92 e successive modifiche ed integrazioni: 30 giorni; 5. Riconoscimento della professionalità ai fini della pubblicizzazione della stessa a norma della legge 175/92 e successive modifiche ed integrazioni: 30 giorni; 6. Procedimenti disciplinari: comunicazione di avvenuta ricezione di esposti e segnalazioni: 40 giorni; comunicazione agli interessati e ai legittimi contradditori del procedimento dei provvedimenti assunti dalla Commissioni di disciplina (commissione albo medici e commissione albo odontoiatri) istituite a norma dell art. 6, comma 8, della Legge 409/85: 30 giorni dall approvazione del verbale di commissione; apertura del procedimento disciplinare: 60 giorni per la conclusione dell istruttoria e la trasmissione degli atti alla commissione competente e 60 giorni per l adozione della deliberazione di apertura o di archiviazione del procedimento; decisione del procedimento disciplinare: 90 giorni dall apertura del procedimento disciplinare, fatta salva l ipotesi in cui il procedimento venga aperto e sospeso in attesa dell esito di giudizio penale;
4 Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti avviati al fine di modificare provvedimenti amministrativi già emanati, si applicano gli stessi termini finali indicati nel procedimento principale. Art. 9 Motivazione del provvedimento. Ogni provvedimento amministrativo, compresi gli atti concernenti l organizzazione amministrativa, lo svolgimento di pubblici concorsi banditi dall Ordine e il personale dell ente, deve essere motivato. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell amministrazione, in relazione alle risultanze dell istruttoria. Se la motivazione del provvedimento risulta da altro atto dell amministrazione o da un parere richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l atto o il parere cui si rinvia. L organo competente per l adozione del provvedimento finale è il Consiglio Direttivo dell Ordine, fatta eccezione per i provvedimenti disciplinari che in forza dell art. 6, comma 9, della legge 409/85, rientrano nelle attribuzioni delle Commissioni di disciplina. Ove l organo deliberante nell adozione del provvedimento si discostasse dalle risultanze dell istruttoria e dalla proposta di delibera predisposta dal responsabile del procedimento dovrà espressamente motivare la decisione nel provvedimento finale. Art. 10 Individuazione dei responsabili di istruttoria e di procedimento Nello svolgimento dei procedimenti amministrativi si individuano i responsabili di istruttoria e responsabili dei procedimenti. A questi ultimi è affidata la verifica dell istruttoria del procedimento e la predisposizione della proposta di atto deliberativo da presentare all organo deliberante. Atteso che responsabile dell adozione del provvedimento finale è il Consiglio Direttivo dell Ordine, tranne che nei procedimenti disciplinari dove è competente la Commissione di disciplina, vengono individuati i responsabili di procedimento e i responsabili di istruttoria, in corrispondenza ai procedimenti di cui all art. 1 del presente Regolamento, fermo restando che fino a quando non sia effettuata l assegnazione della responsabilità dell istruttoria e del procedimento, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all area di competenza del procedimento. Per i procedimenti di iscrizione agli albi e di cancellazione dagli albi viene nominato responsabile di istruttoria e di procedimento amministrativo il Funzionario di Amministrazione competente per materia che è altresì nominato responsabile di istruttoria e di procedimento per i procedimenti di inserimento nell elenco dei medici legittimati all esercizio della psicoterapia La responsabilità dell istruttoria per la cancellazione degli iscritti agli albi morosi è affidata al Collaboratore di Amministrazione competente
5 La responsabilità dell istruttoria dei procedimenti di rilascio di nulla-osta e di autorizzazione alla pubblicità sanitaria e dell istruttoria dei procedimenti di riconoscimento della professionalità ai fini della relativa pubblicizzazione della stessa è assegnata al Collaboratore di Amministrazione competente Per i procedimenti disciplinari, fermo restando che le valutazioni sul comportamento degli iscritti, sono di esclusiva competenza delle rispettive Commissioni di disciplina, viene nominato responsabile dell istruttoria e del procedimento per quanto attiene alla correttezza degli adempimenti dei procedimenti disciplinari il Funzionario Capo. Art. 11 Integrazione e modificazione del presente Regolamento. I termini e i responsabili di procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito Regolamento integrativo.
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