CONTRATTO DI LOCAZIONE TRA

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1 CONTRATTO DI LOCAZIONE Nell anno duemilaquindici (2015) il giorno16 (sedici) del mese Marzo TRA NABI IMMOBILIARE S.r.l. (P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore Amministratore Unico sig. Marco Nardi, con sede in Badia a Settimo (FI) Via delle Fonti n. 2, (PEC: nabi@pec.it), di seguito denominata LOCATORE o NABI E ARTEA, Agenzia regionale Erogazioni in Agricoltura (P.I e C.F ), in persona del Dott. Giovanni Vignozzi, nato a Firenze il 27/08/1954, quale rappresentante legale a norma dell art.10 della Legge Regionale 60/99, (PEC: ARTEA@cert.legalmail.it), in seguito denominata ENTE CONDUTTORE o ARTEA, PREMESSO che ARTEA in data 17/12/2014 con prot. n ha pubblicato sul proprio sito istituzionale e sul BURT del 24/12/2014 n. 51 parte III un avviso di ricerca di mercato immobiliare finalizzato alla individuazione di un immobile da acquisire in locazione come sede unica dell Agenzia; -che per darne massima trasparenza ha inviato il suddetto avviso anche al Comune di Firenze, alla Provincia di Firenze e all agenzia del Demanio con invito a darne massima diffusione; - che a conclusione dell iter per la individuazione di un immobile da acquisire in locazione come sede unica di Artea, il procedimento ha portato alla individuazione dell immobile sito in Firenze Via Bardazzi n con accesso carrabile e pedonale dal civico 19 e 21 di detta Via Bardazzi; - che Artea con prot. n del 14/01/2015 ha ricevuto la proposta della società NABI Immobiliare Srl unitamente alle caratteristiche tecniche dell immobile sopra descritto e all offerta economica di canone annuo pari ad Euro ,00 (duecentonovantacinquemila/00) (comprensivo dell eventuale IVA) per la durata di un contratto 6+6; -che, come stabilito nell avviso di ricerca di mercato immobiliare, al suddetto importo di canone annuo è stato applicato il taglio del 15% per effetto del D.L.95/12 convertito dalla L.135/2012 nonché dal D.L. 66/214 convertito dalla L.89/2014, riducendolo ad Euro ,00; -che a seguito di ulteriore trattativa tra le parti è stato concordato un canone annuo pari a Euro ,00 (duecentoquarantamila/00). Quanto sopra premesso,

2 SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: NABI concede in locazione ad uso ufficio ad ARTEA, Agenzia Regionale Erogazioni in Agricoltura (P.I e C.F. ), Ente Conduttore che a tale titolo accetta, come indicato nel decreto del Direttore n. del., il seguente bene immobile posto in Firenze Via Bardazzi con accesso carrabile e pedonale dal civico 19 e 21 di detta Via Bardazzi, e cioè porzione di fabbricato elevato su tre piani fuori terra ed un solo piano interrato oltre a corte di pertinenza il tutto come di seguito catastalmente descritto e rappresentato nella sua consistenza nelle piante planimetriche che si allegano sotto la lett. A. Al nuovo catasto edilizio urbano del Comune di Firenze la porzione di fabbricato oggetto del presente contratto di locazione risulta rappresentata alla partita catastale n al foglio di mappa 42 particella 359 subalterni 518 per quanto riguarda il piano interrato e la rampa di accesso al medesimo, rampa a comune con la residua porzione di fabbricato non oggetto della locazione, 501e 506 per quanto riguarda la corte scoperta al piano terra, e 506 per quanto riguarda i vani scale, i relativi atrii ed ingressi compreso il locale che verrà destinato ad uso portineria al piano terra, 511 per quanto riguarda il piano primo, 513 per quanto riguarda il piano secondo, 514 per quanto riguarda il piano terzo. 1. Durata Il contratto è stipulato per la durata di anni 6 (sei) dal 1 settembre 2015 al 31 agosto 2021 e si intenderà rinnovato per altri 6 (sei) anni nell'ipotesi in cui il Locatore non comunichi all Ente Conduttore disdetta del contratto motivata ai sensi dell'art. 28 della L. 392/78 da recapitarsi tramite PEC all indirizzo in epigrafe indicato, almeno 6 mesi prima della scadenza. 2. Disponibilità dei locali Il Locatore concede la disponibilità dei locali dalla stipula della presente locazione e consente l esecuzione, nel rispetto delle norme di legge, dei lavori che saranno necessari per la predisposizione dell impiantistica elettrica e della trasmissione dati relativi al CED- Centro elaborazione dati, all UPS- Gruppo statico di continuità- e agli uffici. Tutte le spese ed i conseguenti relativi oneri sono a carico dell Ente Conduttore. Il Locatore è pertanto esonerato da ogni responsabilità che l esecuzione dei suddetti lavori dovesse originare verso terzi e verso la Pubblica Amministrazione. L Ente Conduttore si obbliga a rilevare indenne il Locatore da ogni richiesta risarcitoria o per eventuali sanzioni, multe o altri oneri conseguenti all esecuzione dei suddetti lavori. 3. Documentazione Il Locatore si impegna entro la data del a produrre all Ente Conduttore la documentazione atta alla costituzione del fascicolo del fabbricato come prescritto dall art. 91 nonchè dall Allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. La documentazione sarà consegnata corredata di tutti gli allegati, schemi, disegni, relazioni,

3 modifiche e atti in versione integrale che hanno determinato la piena rispondenza alle normative e la conseguente agibilità. La suddetta documentazione saranno prodotta in originale o copia conforme. In caso di mancato adempimento il presente contratto è da ritenersi nullo. Canone - Il canone annuo di locazione è stabilito in Euro ,00 (duecentoquarantamila/00) da versarsi in valuta legale in rate quadrimestrali anticipate di Euro ,00 (ottantamila/00), entro e non oltre cinque (5) giorni dalla data di scadenza del quadrimestre a cui il canone si riferisce a mezzo bonifico bancario intestato al Locatore sul c/c tratto su Unicredit Banca IBAN IT17K , con espressa riserva del Locatore di variare gli estremi del conto su cui effettuare l accredito mediante comunicazione inviata all Ente Conduttore tramite PEC all indirizzo in epigrafe indicato, almeno 20 giorni prima della scadenza del canone cui il pagamento afferisce. Le parti si danno reciprocamente atto che al suddetto importo è già stata applicata la riduzione del 15% D.L.95/12 convertito dalla L.135/2012 nonché dal D.L. 66/214 convertito dalla L.89/2014. A far data dal secondo anno di locazione il canone verrà pattiziamente aggiornato di anno in anno in conformità alla previsione dell art. 32 L n. 392, sostituito dall art. 9 sexies della L n. 118 e successive modifiche nella misura del 75% della variazione ISTAT annuale dell indice dei prezzi al consumo, su richiesta del Locatore inviata a mezzo PEC, salvo che intervenga una nuova disposizione di legge che disciplini diversamente. 4. Pagamento - L Ente Conduttore non potrà ritardare od omettere il pagamento del canone. In caso di ritardo del pagamento del canone o degli oneri accessori, saranno corrisposti al Locatore gli interessi di mora al tasso previsto dalla Legge fatta salva la refusione di ogni maggior danno. 5. Deposito cauzionale - Le parti contraenti dichiarano espressamente che non si faccia luogo alla costituzione del deposito cauzionale. 6. Polizza - L Ente Conduttore si obbliga a stipulare polizza assicurativa con vincolo a favore del Locatore per tutta la durata del contratto che assicuri l immobile ed i suoi impianti contro i danni derivanti da incendio e da responsabilità civile che possa fare carico all Ente Conduttore stesso per fatti originati nei locali condotti in locazione. Tale polizza dovrà contenere il vincolo del risarcimento del danno alla proprietà a favore esclusivo di quest ultima.

4 7. Rinnovo - Al termine dell'eventuale periodo di rinnovo del contratto, ciascuna delle parti avrà diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni oppure per la rinuncia, comunicando la propria intenzione a mezzo PEC da inviare alla controparte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata dovrà rispondere sempre tramite PEC entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta PEC. In mancanza di risposta ovvero di accordo, il contratto si intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. 8. Uso - L'immobile, con i relativi parcheggi di pertinenza, dovrà essere destinato esclusivamente ad uso ufficio aperto al pubblico, per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell Ente Conduttore, il quale dichiara di essere in possesso di ogni autorizzazione amministrativa e di legge per svolgere la propria attività ed espressamente esonera il Locatore da ogni responsabilità in merito. Allo stesso modo, le Parti concordano che ogni adeguamento funzionale non strutturale a normative future in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed in materia di agibilità dei locali previsto per legge resterà a carico dell Ente Conduttore. Si conviene espressamente tra le parti che la predetta destinazione d uso esclude l applicazione dell art. 34 della L. 392/78. L Ente Conduttore, come sopra rappresentato, si obbliga fin d ora, a consentire la visita del locale da parte di aspiranti acquirenti almeno due volte la settimana secondo le modalità ed i tempi che verranno previamente concordati tra le parti. E fatto assoluto divieto all Ente Conduttore di mutare la destinazione di uso dei locali senza il preventivo assenso del Locatore. La violazione di quanto sopra produce l automatica risoluzione del contratto. L Ente Conduttore non potrà ingombrare in alcun modo il resede di accesso alla rampa dalla quale si accede al piano interrato destinato a garage con materiali e/o rifiuti e/o merci ovvero con veicoli in sosta. 9. Sublocazione L Ente Conduttore non potrà sublocare, in tutto o in parte, l'unità immobiliare oggetto della presente locazione, pena la risoluzione di diritto del contratto. Allo stesso modo, è fatto divieto all Ente Conduttore della cessione del presente contratto, salvo modificazioni dell organizzazione sociale dell Ente Conduttore per trasformazione, fusione o scissione. 10. Recesso L Ente Conduttore ha facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza naturale dello stesso, previo preavviso di almeno 6 (sei) mesi inoltrato al Locatore tramite PEC all indirizzo in epigrafe indicato.

5 11. Consegna - I locali verranno consegnati all Ente Conduttore, al pari dei relativi impianti, funzionanti e rispondenti alle prescrizioni di legge previsti per uffici aperti al pubblico ove possano essere impiegati lavoratori appartenenti alle categorie protette. L Ente Conduttore con la firma del presente atto si costituisce unico custode dell immobile locato e di quanto ivi esistente, obbligandosi ad osservare in tale sua veste la massima diligenza, nonché a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Alla scadenza del contratto e al rilascio dell immobile Artea avrà facoltà di ritirare con ogni cautela ogni impianto o dispositivo da Lei medesima installato, salvo diverso accordo tra le parti. 12. Manutenzioni Le spese di ordinaria manutenzione sono interamente a carico dell Ente Conduttore, che dovrà provvedervi tempestivamente, salvo il diritto del Locatore di sostituirsi al Conduttore in caso di inadempienza di quest ultimo con diritto di rimborso entro 20 giorni dalla richiesta delle spese. Il locatore dichiara e l Ente Conduttore ne prende atto che le tre fosse biologiche bicamerali del complesso, la rampa e il resede di accesso ai garage, il relativo cancello e passo carraio, oltre a quanto costituente cosa comune per Legge e consuetudine ai sensi dell art del C.C. sono in condominio con la proprietà dei locali al piano terra Masi-Maddii in ragione di millesimi 206 (duecentosei) e dei locali di proprietà Toscana Utensili s.r.l. in ragione di millesimi 31(trentuno) e pertanto anche a servizio degli stessi. Il Locatore in proposito precisa che ogni impianto relativo ai locali, col presente contratto concessi in locazione, è di esclusivo loro servizio e quindi la loro manutenzione ordinaria farà carico alla ARTEA; invece ogni spesa di ordinaria manutenzione riguardante le suddette parti in condominio e/o in uso non esclusivo, con particolare riferimento alle tre fosse biologiche bicamerali del complesso, la rampa ed il resede di accesso ai garages, il relativo cancello e passo carraio spetteranno a ARTEA in ragione di Millesimi 763 (settecentosessantatre). Ogni manutenzione ordinaria, così come prescritto dalle ditte installatrici e fornitrici di macchinari ed impianti sarà a carico dell Ente Conduttore che, in forza del presente contratto, se la assume. Resta a carico della proprietà esclusivamente l obbligo della straordinaria manutenzione. Faranno carico altresì all Ente Conduttore direttamente tutte le opere necessarie all adeguamento dell immobile per lo svolgimento della propria attività. L immobile viene locato a corpo e non a misura (parte contornata in rosso nelle planimetrie allegate) nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà al momento della consegna come sopra specificato.

6 13. Modifiche L Ente Conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del Locatore. Al termine della locazione il Locatore riterrà tutte le modifiche e le addizioni eseguite dall Ente Conduttore nel corso del rapporto senza dover corrispondere allo stesso alcunché neppure a titolo di indennizzo per i miglioramenti apportati alla cosa locata avendovi quest ultima espressamente rinunciato. 14. Oneri accessori Sono a carico del Conduttore le spese di riscaldamento, fornitura elettrica, acqua, gas, servizi di pulizia nonché la fornitura di altri servizi comuni e la manutenzione degli stessi. Tutti gli oneri relativi agli allacciamenti coi pubblici servizi quali energia elettrica, gas, acqua, telefono, etc. sono posti a carico dell Ente Conduttore che se li assume. Le parti convengono che le utenze tutte relative all immobile concesso oggi in locazione saranno assunte dall Ente Conduttore. Esso provvederà a volturare tutte le utenze a proprio nome e ne risponderà direttamente ai gestori. 15. Oneri condominiali - Gli oneri condominiali saranno pagati dall Ente Conduttore per le quote di propria competenza su richiesta del Locatore. Le modalità di pagamento saranno quelle fissate per il canone di locazione. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna a osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini ove esista. E' in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. 16. Responsabilità L Ente Conduttore è direttamente responsabile verso il Locatore e verso terzi dei danni causati per colpa propria, di dipendenti, collaboratori, soci o di visitatori e clienti e da ogni altro abuso e trascuratezza nell uso della cosa locata. 17. APE Il Locatore dichiara di aver provveduto a far redigere in data 02/01/2015 una certificazione energetica (APE) che è stata trasmessa al Comune di Firenze dall Ing. Francesco Cacioli, relativa all immobile oggetto della presente locazione. L Ente Conduttore dichiara di aver ricevuto copia di tale Attestazione e di aver ricevuto tutte le informazioni relative ai consumi energetici del locale in oggetto. 18. Modifiche contrattuali - Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

7 19. Spese di registrazione - La registrazione del contratto verrà fatta a cura del Locatore, le spese per la registrazione del presente contratto, così come quelle per la successiva registrazione annuale, sono a carico delle parti per una quota del 50% (cinquanta per cento) ciascuna. Eventuali spese di registrazione non obbligatorie per legge saranno a carico della parte che vorrà richiederle. 20. Foro competente - Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva, il Foro di Firenze. 21. Norme di rinvio - Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del codice civile, della legge 27/7/1978 n. 392, della legge 9/12/1998 n. 43, L.R. 77/2004 e regolamento di attuazione e comunque alle norme vigenti e agli usi locali. Letto, approvato e sottoscritto Firenze, li Il locatore Il Conduttore A mente degli artt e secondo comma del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 9) (Uso), 10) (Sublocazione), 11) (Recesso), 17) (Responsabilità), 20) (Spese registrazione) 21) (Foro competente). Il locatore IlConduttore Allegati al presente contratto: A: planimetrie dell immobile locato;

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