WORKSHOP GESTIONE DELLO SVILUPPO E AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI
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1 Ordine dei Dottori Commercialisti di Parma Unione Giovani Dottori Commercialisti di Parma COMUNE DI PARMA WORKSHOP GESTIONE DELLO SVILUPPO E AUTONOMIA FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI DAL DECRETO TAGLIASPESE ALLA FINANZIARIA: L ORGANIZZAZIONE E LE SPESE PER IL PERSONALE, LE CONSULENZE, I CONTRATTI DI COLLABORAZIONE. IL PATTO DI STABILITA Parma, 6 maggio2005 Carlo Scotti Foglieni
2 Questa relazione si articola in due parti: La prima tratta del personale degli enti locali La seconda parla del patto di stabilità per l anno 2005
3 La gestione del personale presenta numerosi aspetti peculiari che spesso ne rendono difficile la comprensione: -delle dinamiche del personale - degli istituti che ne regolano il funzionamento Personale/Risorse Umane Direttore generale Dirigenti posizioni organizzative livelli A B C D
4 comuni con oltre abitanti Direttore generale nominato dal Sindaco A tempo determinato per la durata del mandato del sindaco
5 Selezione per concorso pubblico (non riservato) responsabilità di settore DIRIGENTE direzione degli uffici e dei servizi (art. 107) Presidenza commissioni di gara e concorso; responsabilità procedure d appalto; stipulazione dei contratti; assunzione impegni di spesa atti di amministrazione e gestione del personale
6 La Delega di Funzioni Dirigente specifiche e comprovate esigenze di servizio Può delegare funzioni ai FUNZIONARI (di più alto livello) per per un periodo determinato la delega può riguardare: adozione di atti poteri di spesa direzione uffici gestione del personale E UNA FACOLTA DEVE ESSERE PREVISTA NEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELL ENTE
7 Posizione Organizzativa Assunzione di elevata responsabilità diretta di prodotto di risultato posizioni caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa e/o dallo svolgimento di attività ad alta professionalità, che richiedono autonomia e esperienza. Possono essere solo della categoria D. L incarico viene conferito dal dirigente.
8 L incarico di posizione organizzativa viene conferito dal Dirigente con provvedimento motivato, scritto durata non superiore a cinque anni assorbe le competenze accessorie (straordinari) nel trattamento economico
9 retribuzione di posizione remunera la complessità della posizione ricoperta componenti della retribuzione retribuzione di risultato remunera il risultato ottenuto sulla base di una valutazione annuale
10 la classificazione del personale Il CCNL del 1999 ha introdotto la nuova classificazione del personale in quattro categorie, oltre alla dirigenza. In estrema sintesi il personale viene cos classificato: livello ante 1999 categoria post 1999 I A II III IV V VI VII VIII A A B1 B3 C D1 D3
11 La dotazione organica Strumento di programmazione con il quale l ENTE decide sulla QUALITA QUANTITA DISTRIBUZIONE del proprio personale cessazioni per quiescenza, assunzioni per mobilità, assunzioni per concorso, progressioni verticali, progressioni orizzontali, spostamenti all interno di una categoria
12 VERTICALI D/3 D/1 C/1 C/2 C/3 PROGRESSIONI ORIZZONTALI
13 I CONTRATTI personale non dirigente personale dirigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Contratto Collettivo Decentrato Integrativo
14 Cosa troverete in un ente locale: I contratti del personale (CCNL e CCDI) I contratti della dirigenza (CCNL e CCDI) le code contrattuali eventuali accordi di settore stipulati dall ente il regolamento di personale dell ente il regolamento per il personale part-time il regolamento sul lavoro extra ufficio dei dipendenti la dotazione organica dell Ente il regolamento organizzativo
15 Gli adempimenti dell Organo di Revisione IN RELAZIONE AL PERSONALE
16 Gli adempimenti dell Organo di Revisione All organo di Revisione compete la valutazione del costo della contrattazione collettiva integrativa e la sua compatibilità con i vincoli di bilancio dell Ente. D.Lgs. 30 marzo 2001 n Art. 48, comma 6. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 40, comma 3, è effettuato dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai nuclei di valutazione o dai servizi di controllo interno ai sensi del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 286.
17 SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE VUOTO
18 All organo di Revisione compete la valutazione del costo della contrattazione collettiva integrativa e la sua compatibilità con i vincoli di bilancio dell Ente. Nel caso in cui l Ente adotti un contratto collettivo decentrato integrativo l Organo di Revisione deve esprimere la propria valutazione sui contenuti dello stesso per quanto riguarda LA COMPATIBILITA CON I VINCOLI DI BILANCIO ovvero DEVE RISPETTARE LE PREVISIONI DI BILANCIO eventuali risorse aggiuntive per il personale che fossero previste dal CCDI dovranno essere state previste nel bilancio. E UNA VALUTAZIONE PREVENTIVA CHE DEVE ESSERE ASSUNTA SULLA IPOTESI DI CCDI
19 Le Previsioni della FINANZIARIA 2005 in Materia di Personale (L. 311/2004 art. 1 commi 91, 95, 98, 99 e 116)
20 Decreto tagliaspese FINANZIARIA 2005 I contenuti del c.d. Decreto Tagliaspese che aveva validità per l anno 2004 sono stati trasferiti praticamente tutti nella FINANZIARIA 2005
21 blocco delle assunzioni indirizzo alla riduzione del costo del personale del 5% previa riorganizzazione FINANZIARIA 2005 blocco delle assunzioni comprese le mobilità per gli enti che non rispettano il patto di stabilità vincoli per le consulenze
22 FINANZIARIA 2005 blocco delle assunzioni sono consentite: mobilità anche intercompartimentali assunzioni di categorie protette funzioni trasferite Le altre assunzioni a tempo indeterminato che potranno essere effettuate da ogni ente nel triennio 2005/2007 saranno fissate in un apposito DPCM E sempre richiesta da parte dell Ente l autocertificazione che attesti il rispetto del patto di stabilità.
23 indirizzo alla riduzione del costo del personale del 5% previa riorganizzazione (comma 93) effetti riorganizzazione dell ente contrattazione decentrata progressioni verticali
24 indirizzo alla riduzione del costo del personale del 5% previa riorganizzazione (comma 93) Una nota: La Corte dei Conti ha individuato nel suo programma per l anno 2005, tra l altro, la rilevazione dei costi del personale e del lavoro e il ricorso ad incarichi esterni
25 blocco delle assunzioni comprese le mobilità per gli enti che non rispettano il patto di stabilità Per gli enti che non abbiano rispettato i vincoli del patto di stabilità è previsto al comma 98 della Finanziaria il blocco integrale delle assunzioni inclusi quelli delle categorie protette per tutto l anno Fanno eccezione e solo nei limiti dei posti non coperti le assunzioni per le funzioni trasferite.
26 IMPORTANTE Agli effetti del computo delle assunzioni deve venire considerato anche il personale che chiede di essere trattenuto in servizio oltre il limite di età (comma 99) Pertanto: DEVE ESSERE CONSIDERATO COME UNA ASSUNZIONE E QUINDI DEVE ESSERE PREVISTO NELLA DOTAZIONE ORGANICA NEL RISPETTO DELLA LEGGE
27 LE CONSULENZE Il comma 42 prevede un ulteriore inasprimento dei vincoli per il ricorso a consulenze da parte degli ENTI La FINANZIARIA recepisce sostanzialmente gli orientamenti vincolistici espressi ripetutamente dalla CORTE DEI CONTI Si veda: Corte dei Conti - Lombardia 2/2004 Corte dei Conti Liguria 24/2004 Corte dei Conti Abruzzo 834/2004
28 LE CONSULENZE Il comma 42 prevede un ulteriore inasprimento dei vincoli per il ricorso a consulenze da parte degli ENTI conoscenze ed esperienze eccedenti quelle del personale; incarico non continuativo ma per specifici problemi temporaneità e specificità compenso deve essere proporzionato all attività svolta incarico deve essere adeguatamente motivato incarico non generico o indeterminato L AFFIDAMENTO DEVE ESSERE CORREDATO DALLA VALUTAZIONE PREVENTIVA DELL ORGANO DI REVISIONE LA DETERMINAZIONE DEVE ESSERE TRASMESSA ALLA CORTE DEI CONTI CORREDATA DAL CITATO PARERE DELL ORGANO DI REVISIONE
29 Utilizzo di personale di altri enti locali (comma 557) Consente l impiego da parte di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti di personale dipendente da altri enti locali anche se non a part-time Disposizione innovativa Superamento del vincolo di esclusività previsto dal DPR 3/1957 Può essere svolta anche eccedendo i limiti orari Non estensibile agli incarichi dirigenziali o di titolarità di uffici
30 Per l anno 2005 Enti che abbiano rispettato il patto di stabilità NO VINCOLI Assunzioni a tempo determinato Collaborazioni coordinate e continuative Non soggette alla Legge Biagi vedi anche circolare 1/04 del Ministero del Lavoro e Politiche sociali circolare funzione pubblica 4/2004 -rimedio eccezionale - senza attribuzione di funzioni -senza vincolo di orario -senza vincolo di subordinazione
31 LAVORO INTERINALE E consentito perché NON E SPESA DI PERSONALE ma è una SPESA PER SERVIZI VINCOLO Limite del 7% dei lavoratori a tempo indeterminato dello stesso ente. (art. 2 comma 3 CCNL 14/9/2000)
32 COSA E IL PATTO DI STABILITA?
33 UNIONE EUROPEA L OBIETTIVO DI LISBONA Programma di Lisbona. Nella primavera 2000 l'unione europea (UE) si è prefissa l'obiettivo di diventare "l'economia basata sulla conoscenza mondialmente più competitiva e più dinamica". Per conseguire meglio questo obiettivo, l'unione ha deciso di razionalizzare i vari processi di coordinamento delle politiche economiche e occupazionali. Crescita Economica Crescita Occupazionale Crescita Economica Sviluppo Sostenibile Salvaguardia Ambientale Modernizzazione dei sistemi previdenziali
34 UNIONE EUROPEA IL PATTO DI STABILITA E DI CRESCITA (fonte U.E.) L'obiettivo del patto di stabilità e di crescita è prevenire un disavanzo di bilancio eccessivo nella zona euro dopo l'avvio della terza fase dell'unione economica e monetaria (UEM). Il patto è destinato a garantire una gestione sana ed efficace delle finanze pubbliche nella zona euro al fine di evitare che la politica di bilancio lassista di uno Stato membro penalizzi gli altri tramite i tassi di interesse e mini la fiducia nella stabilità economica della zona euro. Suo obiettivo è garantire una convergenza rilevante e duratura fra le economie degli Stati membri della zona euro.
35 UNIONE EUROPEA IL PATTO DI STABILITA E DI CRESCITA (fonte U.E./ZONA EURO) DUE PRINCIPI VIGILANZA MULTILATERALE gli Stati membri della zona euro presentano un programma di stabilità in cui figurano gli obiettivi dei conti pubblici a medio termine, aggiornati ogni anno. PROCEDURA DISAVANZI ECCESSIVI Tale procedura viene avviata se uno Stato membro supera il criterio del disavanzo pubblico, fissato al 3% del prodotto interno lordo (PIL). Il regolamento su questa procedura specifica i termini, le condizioni, le eccezioni e le sanzioni, anche finanziarie, che possono essere applicate allo Stato membro in questione
36 Le Previsioni della FINANZIARIA 2005 in Materia di PATTO DI STABILITA (L. 311/2004 art. 1 commi da 21 a 41)
37 La Legge Finanziaria 2005 modifica completamente il disegno precedente delle regole inerenti il patto di stabilità per il triennio I SOGGETTI OBBLIGATI ALL ADEMPIMENTO CAMBIANO I CRITERI DI CALCOLO DELL OBIETTIVO AI FINI DEL PATTO Il nuovo PATTO DI STABILITA sostituisce completamente quello precedente. La Legge abroga espressamente (comma 41) le previsioni dell art. 29 della 289/2002 e succ. modif.
38 ENTI COINVOLTI Sono obbligati al rispetto delle previsioni del Patto di Stabilità: -REGIONI -PROVINCE -COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A ABITANTI -COMUNITA MONTANE CON POPOLAZIONE SUP. A ABITANTI -COMUNITA ISOLANE CON POPOLAZIONE SUP. A ABITANTI -UNIONI DI COMUNI CON POPOLAZIONE SUP. A ABITANTI
39 GLI OBBLIGHI PER COMUNI, PROVINCE E COMUNITA MONTANE Il nuovo obbligo non è più quello (precedente) di rispettare un saldo finanziario inteso come differenza tra entrate e uscite, ma è l obbligo di NON SUPERARE UNA DETERMINATA SOGLIA DI SPESA CORRENTE E SPESA IN CONTO CAPITALE. IN SOSTANZA ENTRANO NEL COMPUTO AI FINI DEL PATTO DI STABILITA OLTRE ALLE SPESE CORRENTI (TITOLO I) ANCHE LE SPESE IN CONTO CAPITALE (TITOLO II) E CIOE LE SPESE PER INVESTIMENTO.
40 GLI OBBLIGHI PER COMUNI, PROVINCE E COMUNITA MONTANE La soglia di spesa si determina in maniera differente in relazione a tre diverse categorie di ente locale: - categoria 1: province, comuni con popolazione superiore a abitanti e comunità montane con popolazione superiore a abitanti; - categoria 2: comunità isolane e unioni di comuni con popolazione superiore a abitanti; - categoria 3: regioni.
41 GLI OBBLIGHI PER COMUNI, PROVINCE E COMUNITA MONTANE NEL CASO DEGLI ENTI DELLA PRIMA CATEGORIA LA FINANZIARIA DISPONE CHE: il complesso delle spese correnti ed in conto capitale dell anno 2005 non può essere superiore alla corrispondente spesa annua, mediamente sostenuta nel triennio , incrementata del: -11,5 per cento se tali enti nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media pro-capite inferiore alla spesa media pro-capite della classe demografica di appartenenza (Enti VIRTUOSI); - del 10 per cento se tali enti nello stesso triennio hanno registrato una spesa corrente media pro-capite superiore a quella spesa media procapite della classe demografica di appartenenza.
42 GLI OBBLIGHI PER COMUNI, PROVINCE E COMUNITA MONTANE SPESA MEDIA : COMPRENDE LA MEDIA DEI PAGAMENTI SIA IN CONTO COMPETENZA CHE IN CONTO RESIDUI POPOLAZIONE DI RIFERIMENTO (CLASSE DEMOGRAFICA): si deve tenere conto della popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati ISTAT (province e comuni) UNCEM (comunità montane) (criteri ex art. 156 D.Lgs. 267/200) LE CLASSI DEMOGRAFICHE SONO RICHIAMATE NEL COMMA 22
43 GLI OBBLIGHI PER COMUNI, PROVINCE E COMUNITA MONTANE Ai fini del calcolo IL COMPLESSO DELLE SPESE CORRENTI SPESE IN CONTO CAPITALE COMPRENDE SIA LA GESTIONE DI COMPETENZA CHE LA GESTIONE DI CASSA
44 GLI OBBLIGHI PER COMUNI, PROVINCE E COMUNITA MONTANE a) spese di personale, cui si applica la specifica disciplina di settore; b) spese per la sanità per le regioni che sono disciplinate dai commi da 164 a 188; c) spese derivanti dall'acquisizione di partecipazioni azionarie e di altre attività finanziarie, dai conferimenti di capitale e dalle concessioni di crediti; d) spese per trasferimenti destinati alle Amministrazioni pubbliche individuate in applicazione dei commi da 5 a 7; e) spese connesse agli interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile. f) spese per calamità naturali per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché quelle sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze che dichiarano lo stato di emergenza, emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri.
45 GLI OBBLIGHI PER COMUNI, PROVINCE E COMUNITA MONTANE IMPORTANTE PER IL SOLO ANNO 2005 (e quindi andranno comprese a partire dall anno prossimo) SI ESCLUDONO ANCHE LE SPESE IN CONTO CAPITALE PER INTERVENTI FINANZIATI CON FONDI EUROPEI
46 Riepilogando le voci principali Spese Correnti VOCI DI SPESA Spese in Conto Capitale Spese di personale (inclusa IRAP) Partecipazioni conferimenti e simili Trasferimenti destinati ad altre AA PP Interventi a favore di minori soggetti a provv.. AG Spese per calamità naturali Interventi cofinanziati UE (ammontare compless) INCLUSE SI SI NO NO NO NO NO NO
47 Riepilogando il calcolo delle medie (spesa corrente 2001)+(spesa corrente 2002)+(spesa corrente 2003) SPESA MEDIA= (Popolazione 31/12/2001)+(popolazione 31/12/2002)+(popolazione 31/12/2003) POPOL MEDIA= SPESA MEDIA DEL TRIENNIO SPESA MEDIA PRO CAPITE= POPOLAZIONE MEDIA DEL TRIENNIO
48 La verifica della virtuosità (Soli comuni) Dm 26/01/2005 ENTE Popolazione DA Popolazione A Spesa media Pro-Capite Comune ,14 Comune ,88 Comune ,98 Comune ,77 Comune ,07 Comune ,66 Comune ,68 Comune Oltre ,50
49 Quantificazione degli obiettivi di patto: (rideterminazione della spesa) ENTI non virtuosi Possibilità di incremento della spesa del 10% VIRTUOSI Possibilità di incremento della spesa del 11,5%
50 GLI ADEMPIMENTI COMUNI OLTRE ABITANTI Controllo Preventivo Controllo Concomitante Controllo consuntivo Monitoraggio Trimestrale previsione trimestrale di cassa cumulata da trasmettere al Dipartimento RGS (da inviare entro il 18 marzo 2005) Verifica trimestrale da parte dell organo di revisione Trasmissione al Dipartimento RGS dell eventuale eventuale mancato rispetto dell obiettivo trimestrale Verifica annuale Cassa e Competenza da parte dell organo di revisione Comunicazione al Ministero Int,, in caso di mancato conseguimento (modalitaà da definire) Invio trimestrale al dipartimento RGS delle informazioni sulle gestioni di competenza e di di cassa
51 GLI ADEMPIMENTI COMUNI TRA 5000 E ABITANTI Controllo Preventivo previsione trimestrale di cassa cumulata da trasmettere al Dipartimento RGS (entro 15 aprile 2005) Controllo Concomitante Verifica trimestrale da parte dell organo di revisione Trasmissione trimestrale alla RGS in caso di mancato rispetto Controllo consuntivo Verifica annuale da parte dell organo di revisione (cassa e competenza) Comunicazione al Ministero in caso di mancato conseguimento (mod. e modalità verranno stabilite con succ. decreto
52 GLI ADEMPIMENTI COMUNI TRA E ABITANTI Controllo Preventivo previsione trimestrale di cassa cumulata verificata dal revisore e trasmessa alla Ragioneria Provinciale dello Stato (entro 15 aprile) Controllo Concomitante Verifica semestrale di cassa da parte del revisore Trasmissione semestrale a RGS in caso di mancato rispetto Controllo consuntivo Verifica annuale (cassa e competenza) da parte dell organo di revisione Comunicazione al Ministero in caso di mancato rispetto
53 IL PATTO DI STABILITA GESTIONE DI COMPETENZA Colonna Impegni del conto consuntivo - gestione di competenza - Spese titolo I (+) Spese titolo II (+) Spese non rientranti nel patto (-)( = Impegni effettivamente assunti
54 IL PATTO DI STABILITA GESTIONE DI CASSA Colonna conto del tesoriere - pagamenti del conto consuntivo (residuo + competenza) Pagamenti titolo I (+) Pagamenti titolo II (+) Pagamenti non rientranti nel patto (-)( = Pagamenti effettivamente assunti
55 QUINDI SE (entrambi i valori) Totale impegni < obiettivo programmatico Totale pagamenti < obiettivo programmatico ALLORA Il patto di stabilità è stato rispettato
56 LE SANZIONI PER IL MANCATO RISPETTO DEL PATTO DI STABILITA Obbligo di contenimento della spesa per l acquisto l di beni e servizi (interventi del bilancio) nel limite del 90% della spesa sostenuta nel corso dell ultimo anno in cui si è rispettato il patto Divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo Divieto di fare ricorso all indebitamento per finanziare gli investimenti
57 I casi in cui è possibile eccedere il limite di spesa (commi 26 e 27) Gestione di Competenza (comma 26) il limite di spesa, può essere superato solo per spese di investimento e nei limiti dei proventi derivanti da alienazione di beni immobili, alienazione di beni mobili, nonché delle erogazioni ricevute a titolo gratuito e liberalità. Le regioni possono destinare le nuove entrate alla copertura degli eventuali disavanzi di gestione accertati nel settore sanitario.
58 I casi in cui è possibile eccedere il limite di spesa (commi 26 e 27) Gestione di Cassa (comma 27) possono essere anticipate a carico di un apposito fondo istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti. Le anticipazioni dovranno venire estinte dagli enti locali entro il 31 dicembre 2006 e i relativi interessi sono a carico del bilancio statale. Gli enti locali comunicano al CIPE e alla Cassa depositi e prestiti Spa, entro il 30 aprile 2005, le spese che presentano tali caratteristiche, i progetti a cui si riferiscono, nonchè le scadenze di pagamento e le coordinate dei soggetti beneficiari.
59 Gli adempimenti dei Revisori nel TUEL
60 ORGANO DI REVISIONE RICORDO LE PREVISIONI DELL ART. 239 DEL d.lgs. 267/200 Funzioni dell organo di revisione Comma 1, lettera A) Comma 1, lettera c) Comma 1, lettera e) Attività di collaborazione con l organo di revisione secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento Vigilanza sulla regolarità ( ) della gestione relativamente a ( ) attività contrattuale referto all organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali
61 Quale ruolo possibile per IL DOTTORE COMMERCIALISTA AL SERVIZIO DELL ENTE LOCALE
62 FINE
L.R. 1/2005, art. 2, c. 58 e 59 B.U.R. 30/3/2005, n, 13. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 marzo 2005, n. 077/Pres.
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