Fondo Integrazione Sanitaria e Prevenzione Malattia del Personale della Banca Popolare FriulAdria di Pordenone
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- Giuseppa Meli
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1 Fondo Integrazione Sanitaria e Prevenzione Malattia del Personale della Banca Popolare FriulAdria di Pordenone APPROVATO DALL ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI DEL 9 OTTOBRE 1997 E MODIFICATO DALLE SUCCESSIVE ASSEMBLEE STRAORDINARIE DEL 21 FEBBRAIO 2000, DEL 26 FEBBRAIO 2001, DEL 17 DICEMBRE 2001, DEL 25 NOVEMBRE 2002, DEL 24 NOVEMBRE 2003, DEL 22 NOVEMBRE 2004, DEL 5 DICEMBRE 2006 E DEL 19 NOVEMBRE I N D I C E TITOLO I - Costituzione - Scopo - Sede - Durata Associati e Familiari - Normativa del Fondo - Recesso, esclusione, decadenza dal Fondo, riammissione Art pag 2-3 TITOLO II - Contribuzione - Prestazioni del Fondo Art. 8-9 pag 3 TITOLO III - Organi del Fondo Art pag. 3-5 TITOLO IV - Scioglimento del Fondo Art. 17 pag. 6 TITOLO V - Formalità legali Art pag. 6 1
2 FONDO INTEGRAZIONE SANITARIA E PREVENZIONE MALATTIA DEL PERSONALE BANCA POPOLARE FRIULADRIA DI PORDENONE S T A T U T O Approvato dall Assemblea Straordinaria degli Associati del 9 Ottobre 1997, modificato dalle Assemblee Straordinarie del 21 Febbraio 2000, del 26 Febbraio 2001, del 17 Dicembre 2001, del 25 Novembre 2002, del 24 Novembre 2003, del 22 Novembre 2004, del 5 Dicembre 2006 e del 19 Novembre TITOLO I - Costituzione - Scopo - Sede - Durata - Associati e Familiari Normativa del Fondo - Recesso, esclusione, decadenza dal Fondo, riammissione Art. 1 - Costituzione E' costituita tra il Personale della Banca Popolare FriulAdria S.p.A., una associazione denominata "Fondo Integrazione Sanitaria e Prevenzione Malattia del Personale della Banca Popolare FriulAdria di Pordenone", regolata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, 11 della Legge 20 maggio 1970 n.300 e 9 del Decreto Legislativo 19 giugno 1999 n.229 e per Accordi sindacali intervenuti presso la stessa Banca integrativi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Il Fondo ha iniziato ad operare il 1 gennaio Art. 2 - Scopo Il Fondo: ha lo scopo di favorire la fruizione da parte degli iscritti di prestazioni integrative o sostitutive di quelle pubbliche e di promuovere e sviluppare, in particolare, la cultura della salute, della prevenzione delle malattie e della assistenza; è integrativo del Servizio sanitario nazionale; non ha finalità di lucro e provvede al conseguimento dello scopo sociale con: a) - i contributi individuali degli associati compresi quelli eventuali rinvenienti dalla contrattazione aziendale; b) - i contributi che la Banca destina al Fondo stesso; c) - gli importi delle eccedenze di cassa come previsto dalla normativa contrattuale; d) - ogni altro provento o contributo che spetti o affluisca al Fondo a qualsiasi titolo, compresi i frutti derivanti dalla gestione finanziaria della liquidità. La gestione finanziaria non potrà essere di natura speculativa e di rischio. Art. 3 - Sede Il Fondo ha sede legale presso la Direzione Generale della Banca, in Pordenone, Piazza XX Settembre n. 2. Art. 4 - Durata La durata del Fondo è fissata al 31 Dicembre 2100 e verrà eventualmente prorogata dall Assemblea straordinaria degli Associati. Art. 5 - Associati e familiari iscritti Possono associarsi al Fondo con le modalità fissate dal Regolamento Contributi e Prestazioni : 1 - i dipendenti della Banca; 2 - i superstiti, coniugi o conviventi di associati. Conservano la qualifica di associato i dipendenti che cessano dal servizio con diritto a pensione ed i dipendenti collocati nel Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale del Credito con le modalità previste dal Regolamento Contributi e Prestazioni. Possono essere iscritti al Fondo in qualità di familiari con le modalità fissate dal Regolamento Contributi e Prestazioni : 1-i coniugi e/o conviventi; 2-i figli ed equiparati fino alla maggiore età; 3-i figli ed equiparati maggiorenni a carico fiscalmente dell associato o totalmente inabili. 2
3 Art. 6 - Normativa del Fondo Lo Statuto trova attuazione nel Regolamento contributi e prestazioni e nel Regolamento assemblee ed elettorale. L iscrizione al Fondo è normata dal Regolamento Contributi e Prestazioni ; per l elezione degli organi sociali e per l indizione e lo svolgimento dei referendum si fa riferimento al Regolamento Assemblee ed Elettorale. Art. 7 - Recesso/esclusione/decadenza dal Fondo/Riammissione 1. L'associato può recedere dal Fondo mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Il recesso cancella automaticamente anche i familiari iscritti. 2. La risoluzione del rapporto di lavoro con la Banca, senza aver maturato il diritto a trattamento pensionistico, comporta l'automatica decadenza dell'associato con il giorno successivo alla comunicazione unitamente ai familiari iscritti. 3. Il recesso, l'esclusione, la decadenza e la riammissione sono disciplinati dal Regolamento contributi e prestazioni. TITOLO II - Contribuzione - Prestazioni del Fondo Art. 8 - Contribuzione L' Associato è tenuto a contribuire al Fondo nelle forme, nelle misure e con le modalità fissate dal Regolamento Contributi e Prestazioni. La misura del contributo dovuta al Fondo dagli Associati viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione nel Regolamento Contributi e Prestazioni. L apporto dell Associato è determinato secondo il principio di equità contributiva. Il contributo per l Associato in servizio, in esodo, in quiescenza o superstite è dato dalla somma del contributo dello stesso e da quello rinveniente dalla contrattazione aziendale. La mancata contribuzione è sanzionata dalle norme previste dal Regolamento Contributi e Prestazioni. Art. 9 - Prestazioni del Fondo Per ottenere le prestazioni del Fondo gli Associati devono attenersi alle prescrizioni del Regolamento Contributi e prestazioni emanato dal Consiglio di Amministrazione. TITOLO III - Organi del Fondo Art.10 - Organi del Fondo Sono Organi del Fondo: a)- l'assemblea degli Associati; (art.11) b)- il Consiglio di Amministrazione; (art.13) c)- il Collegio dei Revisori (art.16) Tutte le cariche sono gratuite. Art.11 - Assemblea degli Associati L'Assemblea rappresenta tutti gli associati e le sue deliberazioni avvengono per referendum e obbligano tutti gli Associati ancorché non votanti o dissenzienti. Ogni Associato ha diritto di voto. L'Assemblea viene indetta dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all anno, mediante avviso recante l ordine del giorno da affiggere almeno quindici giorni prima agli Albi aziendali di cui all art. 25 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, nonché con comunicazione a tutti gli associati. L Assemblea degli Associati delibera mediante referendum con le modalità previste dal Regolamento Assemblee ed Elettorale. Il Consiglio di Amministrazione dovrà pure convocare l Assemblea secondo le modalità del Regolamento Assemblee ed Elettorale quando ne sia fatta richiesta scritta, contenente l oggetto da trattare, dal Collegio dei Revisori o da almeno 1/10 degli associati le cui firme dovranno essere accompagnate dalla fotocopia di un valido documento di identità personale e dal numero di matricola aziendale. In questi ultimi due casi l Assemblea dovrà essere convocata entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di inerzia del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori provvederà alla convocazione entro 90 giorni dalla richiesta. 3
4 Art.12 - Funzioni dell'assemblea L'Assemblea: 1 - elegge tra gli Associati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori entro 60 giorni dalla scadenza del mandato degli Organi in carica; 2 - approva il rendiconto annuale e le relazioni accompagnatorie presentate dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei Revisori; 3 - delibera su proposte di modifica dello Statuto; 4 - delibera su argomenti in relazione all art. 11 quinto comma del presente Statuto; 5 - delibera l eventuale scioglimento del Fondo. Le deliberazioni relative al punto 1 e 2 sono valide con il voto favorevole che rappresenti il 50%+1 dei votanti. Le deliberazioni relative ai punti 3 e 4 sono valide allorquando i votanti siano almeno pari al 50%+1 degli aventi diritto al voto ed i voti favorevoli rappresentino la metà + 1 dei votanti. Le deliberazioni relative al punto 5 sono valide allorquando i voti favorevoli rappresentino almeno i tre quarti degli aventi diritto come previsto all art. 21 del Codice Civile. Il verbale dell Assemblea è valido una volta firmato dal Presidente, dal Segretario e dai componenti il Comitato assemblee ed elettorale ; entro trenta giorni dall Assemblea stessa, viene poi affisso agli Albi della Banca di cui all art. 25 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, a cura del Presidente, e vi rimane esposto per un minimo di giorni trenta. Art Consiglio di Amministrazione 1 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri che rimangono in carica tre anni con scadenza 31 dicembre e sono rieleggibili. 2 - Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Consigliere Anziano. 3 - Gli incarichi di cui al precedente punto 2 comportano l incompatibilità con incarichi di analoga natura presso altre Associazioni Aziendali del Personale costituite nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti. 4 - Il Presidente, il Vice Presidente, il Consigliere Anziano possono restare in carica per non più di due mandati consecutivi. 5 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voto dei Consiglieri. 6 - Nel caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi Membri tra cui il Presidente o il Vice Presidente. 7 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, che lo presiede, o su richiesta di almeno quattro dei suoi Membri, almeno quattro volte all'anno. 8 - Alle riunioni vengono invitati a partecipare, con funzioni consultive, i Revisori. 9 - Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario scegliendolo tra gli Associati, anche al di fuori dei Consiglieri. In tal caso, partecipa alle riunioni senza diritto di voto Delle riunioni viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal Segretario Il Consigliere che, per qualsiasi motivo, nel corso di un esercizio, non partecipi ad almeno la metà più una delle sedute di Consiglio previste al 7 comma del presente articolo, decade automaticamente dalla carica con il 31 dicembre e viene sostituito dal primo dei non eletti come indicato al successivo punto 12 del presente articolo Il Consigliere che cessa anticipatamente dall incarico, viene sostituito dal primo dei non eletti; il subentrato rimane in carica fino alla scadenza del mandato di colui che ha sostituito. Nel caso di carenza di sostituti, il Consiglio di Amministrazione rimane in carica per la durata del mandato, purché il numero dei suoi membri non risulti comunque inferiore a cinque. Diversamente entro 60 giorni viene indetta l Assemblea per l elezione di tutte le cariche sociali Il Consiglio di Amministrazione resta in carica per l ordinaria amministrazione fino all insediamento del nuovo Consiglio Il Consigliere più anziano d età tra quelli neoeletti: a - riceverà il verbale dell Assemblea dal Presidente del Consiglio di Amministrazione uscente entro cinque giorni dalla data dell assemblea e farà esporre tale verbale ai sensi dell art. 17 dello Statuto; b - convocherà antro 30 giorni dalla data dell Assemblea i Consiglieri ed i Revisori eletti fissando all ordine del giorno della riunione in primo luogo le nomine di cui al punto 2 del presente articolo; c - presiederà la prima seduta del nuovo Consiglio di Amministrazione nominando anche il Segretario della stessa. 4
5 Art. 14 Funzioni del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione: a) - convoca l'assemblea; b) - cura l'esecuzione delle delibere assembleari; c) - redige i rendiconti annuali al 31 dicembre e un documento previsionale per l esercizio successivo; d) - formula il Regolamento Assemblee ed elettorale e il Regolamento Contributi e Prestazioni ; e) - stipula convenzioni con Strutture Sanitarie riconosciute e polizze con Primarie Compagnie assicurative per le esigenze di copertura del Fondo e degli Iscritti; f) - procede, ai sensi dell'art. 2, lettera d), del presente Statuto all'investimento finanziario di parte delle disponibilità del Fondo non necessarie ai normali utilizzi di cassa; g) - iscrive il Fondo ad Enti o Associazioni aventi la finalità di fornire consulenze e collaborare alla soluzione di problematiche inerenti l'assistenza sanitaria integrativa; h) - può istituire il Comitato di Presidenza composto dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Consigliere Anziano, da un Consigliere e dal Segretario se non Consigliere senza diritto di voto. Per la validità della riunione necessitano almeno tre presenze. Il Comitato, convocato dal Presidente è chiamato a deliberare su materie ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione; i) - istituisce il Comitato Assemblee ed Elettorale ; l) - organizza e gestisce le attività necessarie per lo svolgimento delle Assemblee; m) - affida incarichi a volontari associati e a terzi secondo le modalità di Legge; n) - può assumere personale determinando le condizioni contrattuali ed assolvendo alle incombenze relative; o) - può sanzionare gli Associati ed iscritti secondo le norme previste dal Regolamento contributi e prestazioni; p) - è comunque investito dei più ampi poteri nella amministrazione del Fondo che non siano statutariamente riservati all Assemblea. Art.15 - Presidente Il Presidente rappresenta legalmente e processualmente il Fondo, ne ha la firma sociale e sovrintende alla sua gestione. In caso di impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente. Il Consigliere Anziano in caso di impedimento del Presidente e del Vice Presidente potrà sostituirli esclusivamente per gli atti attinenti l ordinaria operatività amministrativa. Art.16 - Collegio dei Revisori 1 - Il Collegio dei Revisori è composto da tre Membri che rimangono in carica tre anni con scadenza 31 dicembre e sono rieleggibili; 2 - Il Collegio elegge nel suo seno il Presidente, il quale non potrà avere incarichi di analoga natura presso altre Associazioni Aziendali del Personale costituite nel rispetto delle norme tempo per tempo vigenti e non potrà rimanere in carica per più di due mandati consecutivi; 3 - Il Collegio dei Revisori ha il compito di verificare che l attività associativa si svolga nel rispetto delle norme di legge, dello Statuto e dei Regolamenti, di controllare la regolare tenuta della contabilità del Fondo e la corrispondenza del rendiconto annuale con le risultanze contabili, controfirmare la relativa documentazione e riferire all'assemblea in sede di approvazione dello stesso; 4 - I Revisori vengono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con funzioni consultive; 5 - Al Collegio è assegnato anche il compito di dirimere le controversie che dovessero insorgere tra gli associati e il Consiglio di Amministrazione. Le sue decisioni vengono assunte in via irrituale e sono inappellabili; 6 - Al Collegio compete, inoltre, l'interpretazione delle norme Statutarie e Regolamentari; 7 - Il Collegio provvederà ad effettuare le verifiche trimestrali e, in caso di impedimento di un Revisore, potrà operare con due componenti per non più di due riunioni all anno; 8 - Nel caso di cessazione, per qualsiasi motivo, di un Revisore, esso viene sostituito dal primo dei non eletti e rimane in carica sino alla naturale scadenza del mandato del Revisore cessato; 9 - nel caso in cui il Collegio dei Revisori effettivi non potesse venire completato a tre membri, il Consiglio di Amministrazione indirà un Assemblea, per eleggere i membri mancanti i quali rimarranno in carica sino all originaria scadenza prevista per coloro a cui succedono; 10 - Il Revisore che, per qualsiasi motivo, nel corso di un esercizio, non partecipi ad almeno una seduta del Consiglio di Amministrazione ed a due verifiche amministrative di cui al 3 comma del presente articolo, decade automaticamente dalla carica con il 31 dicembre e viene sostituito come sopra indicato. 5
6 TITOLO IV - Scioglimento del Fondo Art.17 - Scioglimento del Fondo In caso di scioglimento del Fondo, eventuali residui attivi dovranno essere devoluti ad analogo Fondo, o ad Organismi aziendali di previdenza e/o ricreativi, oppure ad un Ente pubblico di assistenza. La scelta verrà deliberata dall'assemblea. TITOLO V - Formalità legali Art Foro competente Il Foro competente è quello di Pordenone. Art Delibere assembleari Entro trenta giorni dalla data dell Assemblea il verbale della stessa viene affisso agli Albi aziendali di cui all art. 25 della Legge n.300 a cura della Presidenza del Fondo. Il verbale rimane affisso per un minimo di giorni trenta. Nel termine dei trenta giorni succitati, gli Associati potranno richiedere chiarimenti al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori. Per l eventuale impugnazione del verbale da parte di Associati va fatto riferimento alle disposizioni di legge in materia. Pordenone, 19 novembre
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