L armonizzazione dei bilanci pubblici

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "L armonizzazione dei bilanci pubblici"

Transcript

1 L armonizzazione dei bilanci pubblici Dott. Carlo Casari, Dott.ssa Stefania Storti Comune di Modena

2 Il programma di lavoro La nuova contabilità pubblica - armonizzazione : i nuovi Principi Contabili il percorso verso la competenza finanziaria potenziata il fondo crediti di dubbia esigibilità il fondo pluriennale vincolato il riaccertamento dei residui nell armonizzazione D.Lgs 126 del 10/08/2014: la nuova contabilità entra in vigore dall 1/1/2015, seppur con gradualità (primo bilancio conoscitivo).

3 I principali contenuti 1. PRINCIPI CONTABILI (generali e applicati) 2. COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA e COMPETENZA ECONOMICA 3. adozione del FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - scompare quasi interamente l attuale gestione dei RESIDUI 4. comune PIANO DEI CONTI (finanziario ed economico), articolato su 5 livelli, usato dal preventivo per tracciare TUTTA la gestione 5. ridefinizione MISSIONI e PROGRAMMI e revisione della struttura dell ENTRATA e della SPESA 6. modifica delle COMPETENZE DEGLI ORGANI - diverse competenze per le VARIAZIONI DI BILANCIO 7. reintroduzione del BILANCIO DI CASSA 8. nuovi SCHEMI DI BILANCIO 9. redazione del BILANCIO ECONOMICO-PATRIMONIALE e del BILANCIO CONSOLIDATO

4 I principi contabili: C. finanziaria Competenza finanziaria (art 36) ( potenziata ) Le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l imputazione all esercizio nel quale esse vengono a scadenza; ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre sin dal primo anno la copertura finanziaria per l effettuazione della complessiva spesa dell investimento. Attualmente le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive sono imputate nell esercizio finanziario in cui le obbligazioni sono perfezionate. Con la nuova competenza finanziaria potenziata, i concetti di impegno e accertamento cambiano profondamente.

5 I principi contabili: C. economica Competenza economica Per il principio della competenza economica, l'effetto delle operazioni, delle attività amministrative svolte durante l esercizio e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari. In particolare, si ricorda che i componenti economici negativi (costi e oneri) devono essere correlati con i ricavi dell esercizio o con altre risorse resesi disponibili per lo svolgimento dell attività istituzionale (ricavi e proventi). Questa correlazione costituisce il corollario fondamentale del principio di competenza economica ed intende esprimere la necessità di contrapporre ai componenti economici positivi dell esercizio i relativi componenti economici negativi ed oneri, siano essi certi o presunti.

6 Il bilancio di cassa Il bilancio è SIA di competenza CHE di cassa; lo stanziamento di cassa è autorizzatorio. Se lo stanziamento è insufficiente, in spesa non si può procedere al pagamento. Per la parte entrata, invece, è possibile incassare anche oltre lo stanziamento. Di norma, se le previsioni sono effettuate nel rispetto del principio contabile, lo stanziamento di competenza coincide con quello di cassa. Come per la competenza, ai fini della gestione lo stanziamento è effettuato sul singolo capitolo; la competenza per la verifica di incassi e pagamenti però è l aggregato Titolo/Tipologia o Missione/Programma/Titolo. Di norma le variazioni di cassa (sia spostamenti compensativi che aumenti/riduzioni dell ammontare complessivo) sono di competenza della Giunta. Però, ha senso prevedere che alcune movimentazioni possano essere effettuate anche dal Dirigente stesso, per non appesantire la gestione; es: spostamenti compensativi tra capitoli rientranti nella competenza del Dirigente; riduzioni di cassa connesse a radiazioni di residui

7 Il piano dei conti 1 è una classificazione per NATURA, che sostituisce le precedenti codifiche di Titoli, categorie, risorse / Titoli, interventi è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unita' elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali evidenzia le modalita' di raccordo dei dati finanziari ed economicopatrimoniali consente la rilevazione unitaria dei fatti gestionali comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche è articolato su 5 livelli, via via più dettagliati, al fine di classificare in modo puntuale e uniforme entrate e spese Il piano dei conti è detto INTEGRATO perché è costituito da una parte finanziaria, da una economico-patrimoniale e da una matrice di raccordo tra le due parti.

8 Il piano dei conti 2 Il livello minimo di articolazione del piano dei conti finanziario, per il raccordo con capitoli e articoli, è il IV LIVELLO in previsione e il V livello in gestione. Ogni atto gestionale genera una TRANSAZIONE ELEMENTARE, cioè una è attribuita una codifica che racchiude numerose informazioni (codice bilancio + CIG + CUP + SIOPE + ID europeo) e consente di movimentare il piano dei conti integrato: PIANO DEI CONTI FINANZIARIO: il codice di conto completo deve essere attribuito in sede di accertamento / impegno PIANO DEI CONTI ECONOMICO-PATRIMONIALE: il codice di conto dovrà essere attribuito, di norma, in sede di liquidazione della spesa e di accertamento dell entrata

9 Missioni e programmi 1 La spesa è rappresentata anche per missioni e programmi: MISSIONI: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate PROGRAMMI: rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell ambito delle missioni. La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa; è fatta salva l autonomia organizzativa dell ente, ma l applicazione di questo punto può suggerire interventi sulla struttura e richiede un attenta riflessione. Il Ministero ha inoltre realizzato un GLOSSARIO per una imputazione più omogenea delle attività, anche al fine di poter effettuare confronti e consolidamenti fra enti di pari o diverso livello.

10 Missioni e programmi 2 Le missioni e i programmi sostituiscono le attuali Funzioni e Servizi. Però, mentre Funzioni e Servizi rappresentano una chiave di lettura del bilancio, Missioni e Programmi ne costituiscono un LIVELLO DI ARTICOLAZIONE: la ripartizione delle voci di spesa per titoli va fatta all interno di ogni Missione e Programma (v. esempio slide successiva). Il PROGRAMMA è l unità di voto per l approvazione dei bilanci di previsione; di norma, quindi, il passaggio di risorse tra un programma e l altro è di competenza del CONSIGLIO. Attenzione a non confondere i programmi del bilancio con i programmi della Relazione Previsionale Programmatica; pur essendo stati chiamati con lo stesso nome, i due oggetti restano diversi.

11 Spesa 1 La spesa è classificata su 2+5 livelli, tutti gerarchicamente ordinati; i primi due sono Missione e Programma, i successivi 5 sono i livelli del piano dei conti; i principali sono i primi 2: TITOLI: identificano la TIPOLOGIA di spesa MACROAGGREGATI: specificano la NATURA della spesa, nell ambito di ogni tipologia (corrispondono logicamente agli attuali interventi) Ai fini della gestione e rendicontazione, i macroaggregati sono articolati in capitoli. La competenza del Consiglio Comunale è a livello di PROGRAMMA/TITOLO. Le variazioni compensative fra MACROAGGREGATI del medesimo programma possono essere effettuate dalla GIUNTA Le variazioni tra le spese del PERSONALE possono essere effettuate dalla GIUNTA Le variazioni di bilancio relative agli stanziamenti di CASSA e al fondo di riserva possono essere effettuate dalla GIUNTA Le variazioni compensative fra CAPITOLI di spesa del medesimo macroaggregato possono essere effettuate con provvedimento amministrativo DIRIGENZIALE

12 Spesa 2 titoli attuale bilancio titoli bilancio armonizzato Titolo I spese correnti Titolo II spese in conto capitale Titolo I spese correnti Titolo II spese in conto capitale Titolo III spese per incremento attività finanziarie Titolo III spese per rimborso di prestiti Titolo IV rimborso prestiti Titolo V chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Titolo IV spese per servizi per conto di terzi Titolo VI uscite per conto terzi e partite di giro

13 Entrata 1 L entrata è su 5 livelli, gerarchicamente ordinati; i principali sono i primi 3 (4 per Tit 1 e 2): TITOLI: rappresentano la FONTE di provenienza delle entrate TIPOLOGIE: individuano la NATURA delle entrate, nell ambito di ogni fonte CATEGORIE: specificano l OGGETTO delle entrate, per ogni titolo e ogni tipologia Ai fini della gestione e rendicontazione, le categorie sono articolate in capitoli. La competenza del Consiglio Comunale è a livello di TIPOLOGIA Le variazioni compensative fra CATEGORIE della medesima tipologia di entrata sono di competenza della GIUNTA Le variazioni compensative fra CAPITOLI di entrata della medesima categoria sono di competenza DIRIGENZIALE Le variazioni relative agli stanziamenti di CASSA possono essere effettuate dalla GIUNTA

14 Entrata 2 Titolo I entrate tributarie Titolo III entrate extratributarie titoli attuale bilancio Titolo II entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni delegate dalla regione Titolo IV entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti Titolo V entrate derivanti da accensione di prestiti Titolo VI entrate per conto terzi e partite di giro Titolo I entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Titolo II trasferimenti correnti Titolo III entrate extratributarie Titolo IV entrate in conto capitale Titolo V entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo VI accensione di prestiti titoli bilancio armonizzato Titolo VI anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo VII entrate per conto terzi e partite di giro

15 Schemi di bilancio Gli schemi per la redazione dei bilanci vengono ridefiniti: Bilancio solo triennale (l annuale è il primo anno) Schemi anche per variazioni da comunicare in corso d anno Principali differenze: Adozione dello schema per Missioni programmi e Piano Dei Conti Presenza della cassa Evidenziazione del Fondo pluriennale vincolato, delle quote impegnate in anni precedenti, del Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità, anche con specifici prospetti Predisposizione di un nuovo schema degli equilibri Esplicitazione di informazioni di dettaglio in preventivo (presenza di prospetti al IV livello)

16 Competenze: prima e dopo Entrata Missione Spesa Competenze Programma Consiglio Liv 1 Titolo - 1 e 2 Liv 1 Titolo - 3 e oltre Liv 1 Titolo (tutti) Liv 2 MacroTipologia Liv 2 Tipologia Liv 2 Macroaggregato Giunta Liv 3 Tipologia Liv 3 Categoria Liv 3 Mesoaggregato Dirigente Liv 4 Categoria Liv 4 Sottocategoria Liv 4 Aggregato Liv 5 Voce di dettaglio Liv 5 Voce di dettaglio Liv 5 Voce di dettaglio Capitoli/articoli Unità di voto del Consiglio Entrata: Tipologia, Spesa: Programma/Titolo

17 Il percorso di avvio La formazione interna L avvio dell innovazione contabile deve avere come promotore direttamente il responsabile finanziario E quindi indispensabile realizzare una intensa attività di formazione interna dei funzionari e degli operatori della ragioneria E subito indispensabile estendere l attività di formazione a tutti i responsabili dei servizi del comune e ai loro operatori addetti alle attività amministrative e contabili

18 Il percorso di avvio Il contesto degli organi istituzionali E contestualmente indispensabile organizzare per il Sindaco e la Giunta una accelerata attività di informazione sui principali cambiamenti che modificano il significato stesso dei principali risultati di bilancio, sia rispetto al bilancio previsionale che al rendiconto della gestione Analogamente è necessario coinvolgere il Consiglio Comunale, o la Commissione Consiliare che si occupa di politiche finanziarie, per informarli delle nuove categorie contabili in via di introduzione e del loro diverso significato rispetto al passato

19 Il percorso di avvio Il sistema informativo bilancio Per potersi approcciare al meglio è indispensabile dotarsi di un sistema informativo bilancio già aggiornato rispetto ai principi della nuova contabilità. L assenza di un prodotto all altezza del cambiamento comporta la necessità di una gestione dei nuovi istituti, in particolare del fondo pluriennale vincolato, informaticamente parlando, extrabilancio, con tutti i rischi di errore della situazione.

20 Il Fondo Pluriennale Vincolato 1 Il fondo pluriennale vincolato è un accantonamento di risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l entrata, effettuato al fine di garantire la copertura delle spese stesse. Sui capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. Il fondo pluriennale risulta immediatamente utilizzabile, a seguito dell accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile procedere all impegno delle spese esigibili nell esercizio in corso (la cui copertura è costituita dalle entrate accertate nel medesimo esercizio finanziario) e all impegno delle spese esigibili negli esercizi successivi (la cui copertura è effettuata dal fondo). Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale, ma può costituirsi anche per garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

21 Il Fondo Pluriennale Vincolato 2 Nel corso dell esercizio, la cancellazione di un impegno finanziato dal fondo pluriennale vincolato comporta la necessità di procedere alla contestuale riduzione del fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata. Al termine dell esercizio l economia confluisce nel risultato di amministrazione, utilizzabile nell esercizio successivo secondo le modalità previste nel principio applicato della contabilità finanziaria 9.2. E possibile evitare la contestuale riduzione del fondo pluriennale iscritto in entrata solo nel caso in cui il vincolo di destinazione delle risorse che hanno finanziato il fondo pluriennale preveda termini e scadenze il cui mancato rispetto determinerebbe il venir meno delle entrate vincolate o altra fattispecie di danno per l ente.

22 Il Fondo Pluriennale Vincolato 3 - esempio Esempio: In sede di programmazione per l esercizio 2013, il Comune decide di realizzare una scuola del costo complessivo di 400 e di finanziarla con un mutuo tradizionale, che comporta l erogazione immediata del finanziamento (accertato perciò sulla competenza dell esercizio 2013). La costruzione della scuola richiederà 3 anni di lavori ( ). Quindi: l anno 2013 sarà dedicato alla progettazione definitiva e alla definizione della gara di appalto: spesa complessiva 100 ; la spesa per la costruzione della scuola sarà distribuita nel triennio 2014/2016, in ragione del cronoprogramma: 100 per esercizio. Nello schema successivo sono riportati gli stanziamenti di bilancio in entrata e in spesa per il triennio.

23 Il Fondo Pluriennale Vincolato 4 - esempio ESERCIZIO 2013 ENTRATA Importo SPESA Importo Mutuo per scuola (tip. 300) 400 Utilizzo fondo pluriennale vincolato scuola (FPV2) 200 Progettazione scuola MP Fondo pluriennale vincolato scuola MP 4.1 Totale entrata 400 Totale spesa 400 ESERCIZIO 2014 ENTRATA Importo SPESA Importo Utilizzo fondo pluriennale vincolato scuola (FPV2) 300 Realizzazione scuola MP Realizzazione scuola MP Fondo pluriennale vincolato scuola MP 4.1 Totale entrata 300 Totale spesa 300 ESERCIZIO 2015 ENTRATA Importo SPESA Importo Fondo pluriennale vincolato scuola MP 4.1 Totale entrata 200 Totale spesa

24 Il Fondo Pluriennale Vincolato 5 - esempio Fuori dal bilancio triennale ESERCIZIO 2016 ENTRATA Importo SPESA Importo Utilizzo fondo pluriennale vincolato scuola (FPV2) 100 Progettazione scuola 100 Fondo pluriennale vincolato scuola Totale entrata 100 Totale spesa 100 0

25 Il Fondo Pluriennale Vincolato 6 Nel corso della gestione dell esercizio 2013, l ente: a seguito della firma del contratto di mutuo tradizionale: accerta e incassa l entrata di 400 nell apposito stanziamento di entrata riguardante il mutuo; a seguito della firma del contratto riguardante la progettazione della scuola: impegna le relative spese di 100 ; a seguito della firma della gara di appalto per la realizzazione della scuola: impegna 100 in ciascuno degli esercizi 2014, 2015, 2016*, sulla base del cronoprogramma dei lavori (che si ipotizza confermi quanto previsto in sede di progettazione preliminare).

26 Il Fondo Pluriennale Vincolato 7 E se servono variazioni? E necessario: aggiornare il cronoprogramma effettuare le variazioni di bilancio su spese e fondo pluriennale vincolato re imputare gli impegni assunti in misura differente rispetto alle indicazioni del cronoprogramma aggiornato Tali variazioni devono riguardare gli stanziamenti del bilancio di previsione riguardanti tutti gli esercizi considerati nel bilancio. Le reimputazioni devono riguardare tutti gli esercizi considerati nel cronoprogramma.

27 Il Fondo Pluriennale Vincolato 8 Ad esempio, nell esercizio 2014 l andamento dei lavori è più rapido: il cronoprogramma aggiornato prevedrà che: le spese del 2014 siano pari a 120, le spese del 2015 siano pari a 90, le spese del 2016 siano pari a 90, sempre per un totale di 300 ; Nel 2014 l ente effettua le seguenti variazioni e reimputazioni: sul 2014 si riduce di 20 lo stanziamento di spesa di cui Fondo pluriennale vincolato, il cui importo passa da 200 a 180; si aumenta inoltre di 20 lo stanziamento di spesa (da 100 a 120) sul 2015, il Fondo pluriennale vincolato in conto capitale di entrata è ridotto di 20 (passa da 200 a 180). Tra le spese è ridotto di 20 lo stanziamento del programma Scuola dell'infanzia, che passa da 200 a 180, ed è ridotto di 10 il relativo stanziamento di cui Fondo pluriennale vincolato (passa da 100 a 90); si riduce inoltre di 10 lo stanziamento di spesa (da 100 a 90). nel terzo esercizio del bilancio di previsione, relativo all anno 2016, il Fondo pluriennale vincolato in conto capitale di entrata è ridotto di 10 (passa da 100 a 90), e tra le spese è ridotto di 10 l importo del programma Scuola dell'infanzia, che passa da 100 a 90; si riduce inoltre di 10 lo stanziamento di spesa. Il Fondo Pluriennale di spesa resta = 0 perché non si prevedono nel futuro ulteriori spese.

28 Il Fondo Pluriennale Vincolato 8 ESERCIZIO 2013 variazione e assestato ENTRATA Importo SPESA Importo Mutuo per scuola (tip. 300) 400 Utilizzo fondo pluriennale vincolato scuola (FPV2) =180 Progettazione scuola MP Fondo pluriennale vincolato scuola MP 4.1 Totale entrata 400 Totale spesa 400 ESERCIZIO 2014 variazione e assestato ENTRATA Importo SPESA Importo Utilizzo fondo pluriennale vincolato scuola (FPV2) 300 Realizzazione scuola MP Realizzazione scuola MP =120 Fondo pluriennale vincolato scuola MP =180 Totale entrata 300 Totale spesa 300 ESERCIZIO 2015 variazione e assestato ENTRATA Importo SPESA Importo Fondo pluriennale vincolato scuola MP = =90 Totale entrata =180 Totale spesa =180

29 Il Fondo Pluriennale Vincolato 9 Fuori dal bilancio triennale ESERCIZIO 2016 variazione e assestato ENTRATA Importo SPESA Importo Utilizzo fondo pluriennale vincolato scuola (FPV2) =90 Progettazione scuola =90 Fondo pluriennale vincolato scuola Totale entrata =90 Totale spesa =90 0

30 Il Fondo Pluriennale Vincolato 10 Se, invece, l andamento dei lavori è più lento: il crono programma aggiornato prevedrà che: le spese del 2014 siano pari a 80, le spese del 2015 siano pari a 80, le spese del 2016 siano pari a 80, le spese del 2017 siano pari a 60, sempre per un totale di 300 ; nel 2014 l ente effettua le seguenti variazioni e reimputazioni: sul 2014 è necessario aumentare di 20 lo stanziamento di spesa del FPV (passa da 200 a 220); si riduce inoltre di 20 lo stanziamento di spesa (da 100 a 80) sul 2015, il FPV c/capitale di entrata è aumentato di 20 (passa da 200 a 220). In spesa sale di 20 lo stanziamento del programma Scuola dell'infanzia, che passa da 200 a 220, ed aumenta di 40 il relativo stanziamento FPV (passa da 100 a 140); si riduce inoltre di 20 lo stanziamento di spesa (da 100 a 80) sul 2016, il FPV c/capitale di entrata è aumentato di 40 (passa da 100 a 140). In spesa sale di 40 l importo del programma Scuola dell'infanzia (passa da 100 a 140). Tra le spese d aumenta di 60 il relativo stanziamento di cui Fondo pluriennale vincolato (passa da 0 a 60); si riduce inoltre di 20 lo stanziamento di spesa (da 100 a 80) sul 2017, il FPV c/capitale di entrata è aumentato di 60 (passa da 0 a 60); si stanziano 60 nei capitoli di spesa riguardanti la realizzazione della scuola.

31 Il Fondo Pluriennale Vincolato 11 ESERCIZIO 2013 variazione e assestato ENTRATA Importo SPESA Importo Mutuo per scuola (tip. 300) 400 Utilizzo fondo pluriennale vincolato scuola (FPV2) =220 Progettazione scuola MP Fondo pluriennale vincolato scuola MP 4.1 Totale entrata 400 Totale spesa 400 ESERCIZIO 2014 variazione e assestato ENTRATA Importo SPESA Importo Utilizzo fondo pluriennale vincolato scuola (FPV2) 300 Realizzazione scuola MP Realizzazione scuola MP =80 Fondo pluriennale vincolato scuola MP =220 Totale entrata 300 Totale spesa 300 ESERCIZIO 2015 variazione e assestato ENTRATA Importo SPESA Importo Fondo pluriennale vincolato scuola MP = =140 Totale entrata =220 Totale spesa =220

32 Il Fondo Pluriennale Vincolato 12 Fuori dal bilancio triennale ESERCIZIO 2016 variazione e assestato Totale entrata ENTRATA Importo SPESA Importo Utilizzo fondo pluriennale vincolato scuola (FPV2) = =140 Progettazione scuola =80 Fondo pluriennale vincolato scuola Totale spesa +60= =140 ESERCIZIO 2017 variazione e assestato ENTRATA Importo SPESA Importo Utilizzo fondo pluriennale vincolato scuola (FPV2) +60=60 Progettazione scuola Fondo pluriennale vincolato scuola +60=60 0 Totale entrata +60=60 Totale spesa +60=60

33 Il Fondo Pluriennale Vincolato 13 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E PATTO DI STABILITA Economie per reimputazione e utilizzo fondi pluriennali vincolati sono neutrali ai fini del patto di stabilità Il calcolo del saldo finale di competenza di parte corrente prevede una sorta di sterilizzazione mediante il seguente conteggio: accertamenti di competenza + fondo pluriennale vincolato in entrata - fondo pluriennale vincolato in spesa - impegnato competenza

34 Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 1 L accertamento costituisce la fase dell entrata attraverso la quale sono verificati e attestati dal soggetto cui è affidata la gestione i seguenti elementi: la ragione del credito; il titolo giuridico che supporta il credito; l individuazione del soggetto debitore; l ammontare del credito; la relativa scadenza. L accertamento presuppone idonea documentazione. Si perfeziona mediante l atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti e con il quale si dà atto della scadenza del credito per ciascun esercizio finanziario del bilancio di previsione.

35 Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 2 Funzione: Di norma l accertamento dei crediti avviene per competenza, per l intero importo, anche nei casi in cui non è certa la riscossione integrale: le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all evasione, ecc.. Per questi crediti, detti di dubbia e difficile esazione, va effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell avanzo di amministrazione. A tal fine nel bilancio di previsione è stanziata un apposita voce contabile, il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell esercizio, della loro natura e dell andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). L accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno; genera un economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

36 Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 3 Gradualità e integrità: Nel primo esercizio di applicazione è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell importo dell accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione Dal terzo esercizio l accantonamento al fondo è effettuato per l intero importo. In sede di rendiconto, però, fin dal primo esercizio, l ente accantona nell avanzo di amministrazione l intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio. Con riferimento alle entrate che l ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

37 Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 4 Calcolo in previsione: Per le entrate che negli esercizi precedenti all adozione di nuovi principi sono state accertate per cassa, il FCDDE è determinato sulla base di dati extracontabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

38 Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 4 Calcolo in previsione: Per ciascuna entrata di dubbia esigibilità si calcola la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi. La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità: media semplice; rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi; media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio; Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell anno successivo in conto residui dell anno precedente: incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X Accertamenti esercizio X In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.

39 Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 5 Esempio in previsione: ACCERTAMENTI E INCASSI CONTRAVVENZIONI CODICE STRADALE media semplice media ponderata media ponederata delle percentuali accertamenti 1,3 1,0 0,9 0,9 0,9 0,98 0,93 incassi 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 0,64 0,56 % incassi su accertamenti 61,63% teorici 75,34% 82,87% 54,79% 53,18% 65,44% 60,04% 59,77% % accertamenti non incassati per fondo svalutazione crediti 38,37% 24,66% 17,13% 45,21% 46,82% 34,56% 39,96% 40,23% previsioni accertamenti ,86 FCDE 0,30 0,34 0,35

40 Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 6 Calcolo in assestamento: Si confronta la percentuale relativa all incidenza degli incassi utilizzata per il calcolo del fondo con l incidenza, rilevata alla data in cui si effettua la verifica di: incassi in c/competenza rispetto agli accertamenti, incassi in c/competenza rispetto agli stanziamenti. Si individua la minore delle due percentuali rilevate, e la si confronta con l incidenza degli incassi utilizzata per il calcolo del fondo. Se è INFERIORE: - è necessario incrementare il fondo, applicando la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio al maggiore tra lo stanziamento e l accertamento rilevato alla data in cui si procede all adeguamento. Se è SUPERIORE: - è possibile ridurre la percentuale da utilizzare per il calcolo del fondo.

41 Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 7 Esempio in assestamento: contravvenzioni codice strada previsonale situazione assestamento assestamento stanziamento 0,86 1 incassi/stanziamento 69,77% accertamento 1 incassi/accertamenti 60,00% incasso 0,56 0,6 adeguamento FCDE 0,35 % incasso/stanzi amento 65% incremento FCDE 0,05 %FCDE 35% 35% FCDE 0,30 0,35

42 Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 8 Calcolo a rendiconto: Si provvede a determinare l importo considerato congruo del fondo: - per ciascuna delle categorie di entrate individuate, si determina l importo complessivo dei residui, come risultano alla fine dell esercizio appena concluso, a seguito dell operazione di riaccertamento ordinario di cui all articolo 7, comma 3, del decreto; - in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto precedente, si calcola la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l importo dei residui attivi all inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. - all importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al primo punto, si applica una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al secondo punto.

43 Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 8 Calcolo a rendiconto: Si confronta tale dato con l importo accantonato nel risultato di amministrazione, costituito dalle quote del risultato di amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e dall accantonamento effettuato nell esercizio cui si riferisce il rendiconto. Se il fondo accantonato è INFERIORE all importo congruo : - è necessario incrementare la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità. Se il fondo accantonato è SUPERIORE all importo congruo : - è possibile svincolare la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo. In caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione.

44 Il Fondo Crediti dubbia esigibilità 9 Esempio a rendiconto:

45 Il riaccertamento dei residui 1 Riaccertamento straordinario: - Va effettuato dopo il riaccertamento ordinario. - Serve ad adeguare il complesso dei residui mantenuti ai nuovi principi contabili: radia i residui in quanto tali e li riescrive negli anni di competenza in relazione alla loro esigibilità. - Va eseguito all , con un unico atto deliberativo, che non consente rettifiche successive. Esiste un allegato obbligatorio da compilare. - Costituisce di fatto una variazione di bilancio (sia provvisorio che di previsione). - Comporta di norma l istituzione del fondo in entrata, con modifiche anche sul bilancio tradizionale. - Il decreto indica le modalità per la gestione nel caso di disavanzo

46 Il riaccertamento dei residui 2 Riaccertamento straordinario: - Vanno esaminati sia i residui passivi che quelli attivi - E necessario fare attenzione alle situazioni di residui passivi correlati a residui attivi: in questo caso, è sempre opportuno (quando possibile) reimputare entrata e spesa nello stesso anno

47 IL BILANCIO CONSOLIDATO DELL ENTE LOCALE 10 ottobre 2014

48 Riferimenti normativi Legge n. 42 Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione D.Lgs n. 118 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 D.Lgs n. 126 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. MODIFICA ANCHE D.LGS. 267/2000 (TUEL)

49 Riferimenti normativi Per gli enti partecipanti alla sperimentazione anche: D.P.C.M Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n con il relativo Allegato 4: Principio contabile applicato sperimentale del bilancio consolidato (del quale esistono 2 versioni: una per il 2013 e una per il 2014) e il relativo Allegato 11: Schemi di conto economico e stato patrimoniale consolidati (dei quali esistono 2 versioni: una per il 2013 e una per il 2014)

50 Riferimenti normativi Normativa, principio contabile e schemi di bilancio A REGIME (da 1/1/2015), ai quali faremo riferimento: D.Lgs n. 118 (nuovo testo coordinato con le modifiche introdotte da D.Lgs. 126/2014 in vigore da ) Principio contabile applicato del bilancio consolidato (Allegato n. 4/4 al nuovo D.Lgs. 118/2011) Schemi di Bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali (Allegato n. 11 al nuovo D.Lgs. 118/2011)

51 Finalità del bilancio consolidato 1) Sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo 2) Attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società; 3) Ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fa capo ad un amministrazione pubblica, incluso il risultato economico.

52 Soggetti obbligati a predisporre il consolidato Il bilancio consolidato del gruppo di un amministrazione pubblica è obbligatorio dal 2015 per: - le Regioni - gli Enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane, Comunità montane, Comunità isolane, Unioni di comuni) - i loro enti e organismi strumentali L adozione del bilancio consolidato può essere rinviata all esercizio 2016 (tranne per gli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione) Secondo il principio contabile (all. 4/4 al DLgs 118/2011) sono esclusi i Comuni con popolazione inferiore ai abitanti, che sono tenuti alla predisposizione solo a decorrere dall esercizio 2018 con riferimento all esercizio 2017.

53 Termini di approvazione del consolidato Presenza di due diversi termini nelle fonti normative: Art. 18 del D.Lgs. 118/2011 (come modificato da D.Lgs. 126/2014) Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 1, approvano il bilancio consolidato entro il 30 settembre dell'anno successivo. Art. 151, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 (TUEL) (come modificato da D.Lgs. 126/2014) Entro il 31 luglio l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

54 Struttura del bilancio consolidato Il bilancio consolidato è costituito da: - Conto economico consolidato - Stato patrimoniale consolidato - Relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa; - Relazione del Collegio dei Revisori dei conti. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo. (Rif. Art. 11-bis del nuovo D.Lgs. 118/2011)

55 Definizioni Organismo strumentale = articolazione organizzativa della regione o dell ente locale, anche a livello territoriale, dotata di autonomia gestionale e contabile, priva di personalità giuridica. Le gestioni fuori bilancio autorizzate da legge e le istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del TUEL sono organismi strumentali. (Rif. Art. 1 del nuovo D.Lgs. 118/2011)

56 Definizioni Ente strumentale controllato = azienda o ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni: a) possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; b) potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda; c) maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda; d) obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; e) influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante. (Rif. Art. 11-ter del nuovo D.Lgs. 118/2011)

57 Definizioni Ente strumentale partecipato = tutte le altre aziende e tutti gli altri enti, pubblici o privati, nei quali la regione o l'ente locale ha una partecipazione ma non il controllo. (Rif. Art. 11-ter del nuovo D.Lgs. 118/2011)

58 Definizioni Società controllata = società nella quale la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni: a) possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria; b) diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e gli atti di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti comportano l'esercizio di influenza dominante. Per esercizi sono escluse le quotate e le loro controllate. (Rif. Art. 11-quater del nuovo D.Lgs. 118/2011)

59 Definizioni Società partecipata = società nella quale la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata. In fase di prima applicazione del decreto, con riferimento agli esercizi : Società partecipata = società a totale partecipazione pubblica affidataria di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. (Rif. Art. 11-quinquies del nuovo D.Lgs. 118/2011)

60 Definizioni Enti strumentali controllati, enti strumentali partecipati, società controllate e società partecipate devono essere distinti nelle seguenti tipologie: a) servizi istituzionali, generali e di gestione b) istruzione e diritto allo studio c) ordine pubblico e sicurezza d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali e) politiche giovanili, sport e tempo libero f) turismo g) assetto del territorio ed edilizia abitativa h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente i) trasporti e diritto alla mobilità j) soccorso civile k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia l) tutela della salute m) sviluppo economico e competitività n) politiche per il lavoro e la formazione professionale o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca p) energia e diversificazione delle fonti energetiche q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali r) relazioni internazionali

61 Individuazione dell area di consolidamento La prima operazione finalizzata alla predisposizione del bilancio consolidato è la predisposizione di 2 elenchi: ELENCO 1 Comprende gli enti, le aziende e le società (secondo le definizioni prima indicate) che compongono il gruppo amministrazione pubblica, evidenziando gli enti, le aziende e le società che, a loro volta, sono a capo di un gruppo di amministrazioni pubbliche o di imprese. ELENCO 2 Comprende gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo che sono propriamente oggetto di consolidamento. Entrambi gli elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono approvati dalla Giunta.

62 Individuazione dell area di consolidamento I soggetti compresi nell elenco 1 possono non essere inseriti nell elenco 2 (e quindi non consolidati) nei casi di: a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate (solo eventi di natura straordinaria: terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

63 Individuazione dell area di consolidamento GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (elenco 1) Enti e società con bilanci irrilevanti o con impossibilità di reperire informazioni ENTI E SOCIETA OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO (elenco 2)

64 Individuazione dell area di consolidamento Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10% (per gli enti locali) o al 5% (per Regioni e Province autonome) rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: - totale dell attivo, - patrimonio netto, - totale dei ricavi caratteristici. E possibile considerare non irrilevanti i bilanci di enti/società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. Sono in ogni caso considerate irrilevanti le quote di partecipazione inferiori all 1% del capitale della società partecipata.

65 Comunicazioni ai componenti del gruppo Prima dell avvio dell esercizio in cui sussiste l obbligo di redazione del bilancio consolidato l Amministrazione pubblica capogruppo: a) comunica agli enti, alle aziende e alle società comprese nell elenco 2 che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio; b) trasmette a ciascuno di tali enti l elenco 2; c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

66 Comunicazioni ai componenti del gruppo Le direttive da impartire da parte della Capogruppo riguardano: 1) modalità e tempi di trasmissione dei bilanci e delle informazioni integrative (tempi: entro 10 gg da approvazione bilanci e comunque entro il 20 agosto. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell approvazione). 2) indicazioni di dettaglio su documentazione e informazioni integrative da trasmettere (di norma: bilancio di esercizio + dettaglio delle operazioni infragruppo) 3) istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo ai criteri previsti nel principio all. 4/4, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale.

67 Elaborazione del bilancio consolidato 1. Attività diretta a rendere uniformi i bilanci da consolidare Nei casi in cui i criteri di valutazione e di consolidamento adottati nell elaborazione dei bilanci da consolidare non sono tra loro uniformi, pur se corretti, l uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. E accettabile derogare all obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base. La difformità nei principi contabili è altresì accettabile se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

68 Elaborazione del bilancio consolidato 2. Eliminazione delle operazioni infragruppo In sede di consolidamento occorre eliminare le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all interno del gruppo. La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l equivalenza delle partite reciproche e l accertamento delle eventuali differenze. La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all interno del gruppo amministrazione pubblica.

69 Elaborazione del bilancio consolidato 2. Eliminazione delle operazioni infragruppo (segue) Nel caso di operazioni tra la controllante e le sue controllate oggetto di un difforme trattamento fiscale, l imposta non è oggetto di elisione. Ad esempio, nei casi in cui risulta indetraibile, l imposta sul valore aggiunto pagata dalla capogruppo a componenti del gruppo per le quali l IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato. L eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa.

70 Elaborazione del bilancio consolidato 3. Identificazione delle quote di pertinenza di terzi Nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo, rettificato secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente, è identificata la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d esercizio, positivo o negativo, e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo

71 Elaborazione del bilancio consolidato 4. Consolidamento dei bilanci I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le modalità indicate, sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri): - per l intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. metodo integrale); - per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. metodo proporzionale).

72 Il bilancio consolidato 2013 del Gruppo Comune di Modena Enti componenti il Gruppo (elenco 1) Organismi strumentali Enti strumentali Società controllate Società partecipate nessuno ASP Patronato Figli Popolo ASP Charitas IPAB Opera Pia Storchi Fondazione Fondazione Teatro Comunale Consorzio Attività Produttive Hsst-Mo S.p.A. CambiaMo S.p.A. ForModena Soc. cons. a r.l. Farmacie Comunali di Modena S.p.A. AMo S.p.A. nessuna

73 Il bilancio consolidato 2013 del Gruppo Comune di Modena Enti oggetto di consolidamento (elenco 2) Organismi strumentali Enti strumentali Società controllate Società partecipate nessuno ASP Patronato Figli Popolo ASP Charitas IPAB Opera Pia Storchi Fondazione Fondazione Teatro Comunale Consorzio Attività Produttive Hsst-Mo S.p.A. CambiaMo S.p.A. ForModena Soc. cons. a r.l. Farmacie Comunali di Modena S.p.A. AMo S.p.A. nessuna

74 Il bilancio consolidato 2013 del Gruppo Comune di Modena Consolidamento con metodo integrale

75 Il bilancio consolidato 2013 del Gruppo Comune di Modena Le operazioni effettuate Rettifiche di pre-consolidamento (per operazioni infragruppo non reciproche) Eliminazione operazioni infragruppo Elisione della voce dividendi Consolidamento delle partecipazioni e determinazione della differenza di consolidamento Determinazione delle quote di pertinenza di terzi

76 Grazie per l attenzione Davide Manelli Dirigente U.S. Programmazione e Partecipazioni societarie del Comune di Modena davide.manelli@comune.modena.it

77 CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI 14 Novembre 2014 a cura della Commissione di Studio Revisione Enti Locali

78 CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014 Enti Locali Requisiti Revisori Per tutti 10 crediti (entro 30/11) Fascia 1: comuni fino a abitanti Fascia 1: 2 anni di iscrizione (Revisore unico) Fascia 2: comuni abitanti unioni di comuni comunità montane Fascia 2: 5 anni di iscrizione aver già svolto 1 incarico (Revisore unico) fascia 3: comuni abitanti province Fascia 3: 10 anni di iscrizione aver già svolto 2 incarichi (Collegio di tre revisori)

79 CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014 Entiin Emilia Romagna (tot 396) Comuni(340) Province (9) Unioni e Comunità(47) 16% fascia fascia fascia 3 65 totale % 46%

80 CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014 Revisoriin Emilia Romagna (tot 827) Scelte espresse fascia fascia 2 16 fascia 3 38 fascia fascia fascia fascia totale 827 Suddivisione per scelta fascia fascia fascia Suddivisione per anzianità fascia 1 40 fascia fascia totale 827

81 CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014 Revisoriin Emilia Romagna (tot 827) suddivisinellefascescelte(tot 1379) 22% 53% fascia fascia fascia %

82 CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014 Revisoriin Emilia Romagna suddivisiper anzianità(tot 827) 5% 16% fascia 1 40 fascia fascia %

83 CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014 Estrazioniin Emilia Romagna dal 1/1 al 10/ (tot 67) 12% fascia 1 36 fascia 2 23 fascia % 54%

84 CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014 Estrazioniin Emilia Romagna nei prossimi 2 anni (tot 329) 17% 35% fascia fascia fascia %

85 CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014 Estrazioni da fare nei prossimi 2 anni (tot 329) Estrazioni fatte dal 1/1 al 10/ (tot 67) fascia 1 (149) fascia 2 (182) fascia 3 (65) da fare fatte

86 CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI MODENA 14 Novembre 2014 Revisori disponibili per fasce e posti da estrarre nei prossimi 2 anni ,14% 0,29% 1,00% fascia 1 (revisore unico) fascia 2 (revisore unico) fascia 3 (collegio di 3) revisori posti

87 La spesa del personale 14 novembre 2014 Dr. Rag. Pietro Parisi 1

88 Sommario: vincoli sulla spesa di personale ed assunzioni (cenni organismi partecipati ASP e Istituzioni) i diversi aggregati di spesa questionari della Corte dei Conti programmazione del fabbisogno annuale e triennale del personale conto annuale 2

89 Principali riferimenti normativi D.lgs.30/3/2001, n.165; art.39, della L. 27 dicembre 1997,n.449, art.89, e art.91, commi 1^ e 2^ del Tuel; art.19, della L. 28/12/2001 n.448; art.1, commi da 557 a 562 della L. 296/2006; art.3, comma 90, lett.b) e 94 della L. 24/12/2007,n.244; art.9 e 14 del d.l. 31/5/2010, n.78; CCNL 1/4/1999; CCNL 14/9/2000; CCNL 5/10/2001; CCNL 22/01/2004; L. 24 /12/2007, n DL 66/2014 convertito dalla L. 23/6/14, n. 89 DL 90 del 24/06/2014 convertito in L. 114/2014 3

90 Riepilogo L. 296/2006 : Enti sottoposti al patto Comma 557 LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296 PRINCIPIO : assicurare la riduzione della spesa di personale garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale attraverso: riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa Nb: costituiscono spesa di personale anche i co.co.co, somm. di lavoro, i 110 TUEL, nonché tutti i soggetti a vario titolo utilizzato in organ. e/o strutture partecipati Enti non sottoposti al patto Comma 562 LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296 Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilita' interno, le spese di personale non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008 possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558 PERIODO DI RIFERIMENTO: Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente (termine fisso) SANZIONE: In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 4

91 Limiti di spesa e assunzionali di personale In termini assoluti Turn-over ( tempo indeterminato) Rapporto spesa personale/spesa corrente Lavoro flessibile 5

92 1) TETTO DI SPESA COMPLESSIVO a-b per comuni soggetti al patto di stabilità interno (Comuni con più di 1000 ab.), - il limite consiste nella spesa complessiva media del triennio precedente al 2014 (art.1, c.557, quater L. 296/06). TERMINE FISSO modificato dal art.3, comma 5-bis, Dl 90 del24/06/2014 N.B. Per il calcolo del tetto della spesa del personale ex. art. 1, c. 557, L. n. 296/2006, non si calcolano le assunzioni programmate e non ancora effettuate; sembra aver messo fine ad una lunga diatriba in tal senso la Corte dei Conti, sez. autonomie, del. n. 27 del 20/12/13, anche se tale posizione è contestata dall Anci. Novità Art 11, c. 4-ter, ( primo periodo) Dl 90/20014 : a decorrere dal 2014, i comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 e per tutto il periodo dello stato di emergenza, i vincoli di spesa, di cui al comma 557,art 1 L. 296/06 si applicano con riferimento alla spesa di personale del 2011 Art 11, c. 4-quater, Dl 90/20014: a decorrere dal 2014, in materia di riduzione del personale, i comuni con popolazione compresa tra e abitanti, in riferimento alle disposizioni di cui ai commi 557 dell art 1 L. n. 296 del 27/12/2006, non si applicano per le sole spese di personale stagionale assunto con forme di contratto a tempo determinato, che sono strettamente necessarie a garantire l esercizio delle funzioni di polizia locale, in ragioni di motivate caratteristiche socio economiche e territoriali connesse a significative presenze di turisti, nell ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per comuni non soggetti al patto (Comuni con meno di 1000 ab.), il limite consiste nella spesa complessiva dell anno 2008 (art.1, c.562, L. 296/06. Art. 4ter, c.11 DL ). Per gli enti sperimentatori della nuova contabilità armonizzata di cui al D. Lgs. 118/2011 vi sono regole specifiche al fine di eliminare le distorsioni nella prima fase di applicazione delle norme (Vedasi parere del Ragioniere Generale dello Stato prot del 29/8/2012) per tali enti il triennio da assumere a riferimento è costituito non dagli esercizi 2011, 2012 e 2013, bensì dagli esercizi 2011, 2011 (che viene pertanto conteggiato due volte) e

93 2) RAPPORTO SPESE PERSONALE E SPESE CORRENTI a/sp.c Il limite del rapporto tra spese di personale e spese correnti ex art. 76, c.7, del DL 112/08 è stato ABROGATO dall art. 3, c.5 del DL n. 90/2014. NB.: Resta fra i parametri di virtuosità Anzi a ben guardare tale principio è stato esteso agli organismi strumentali e partecipati quale obbiettivo da conseguire mediante coordinamento delle loro politiche assunzionali da parte proprio della Amministrazioni partecipanti Infatti: il comma 557 (art.1) della legge 296/2006 afferma che il contenimento delle spese di personale da un anno all altro deve avvenire utilizzando, come leva, anche la riduzione dell incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile ; l art. 3 comma 5, ultimo periodo, del d.l. 90/2014 afferma che gli enti locali coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti. I soggetti indicati all articolo 18, comma 2-bis sono proprio le società a partecipazione pubblica totale o di controllo, le aziende speciali e le istituzioni. 7

94 3) TURN-OVER art. 3, c.5, del DL 24/6/14, n. 90. a) per enti soggetti al patto: - anni = 60% della spesa del personale di ruolo cessato nell anno precedente. - anni = 80% della spesa del personale di ruolo cessato nell anno precedente. - da anno 2018 = 100% della spesa del personale di ruolo cessato nell anno precedente. b) per enti non soggetti al patto (comuni con meno di 1000 ab.) e per le unioni di comuni rimane confermata la regola del turnover integrale fissata dall art. 1, c.562, L.296/2006 (uno a uno ovvero turn -over al 100%) previo esperimento delle procedure di mobilità (art. 6, comma 1 e art. 30 comma 2 bis del d.lgs 165/20001) N.B. con l abrogazione dell art. 76, c.7, del DL 112/08 effettuata dall art. 3, c.5 del DL n. 90/2014 non vi sono più le agevolazioni per polizia locale, istruzione pubblica e settore sociale. Divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per le Province, così come stabilito dall art. 16, comma 9, d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012; anche nel caso di soggetti appartenenti alle categorie protette, vedi delibera n. 181/2014/PAR del 19/09/2014 Corte dei Conti Emilia Romagna. ( art 3 comma 6 bis DL 90/2014) Inoltre i limiti suddetti non si applicano alle assunzioni di personale appartenete alle categorie protette ai fini delle coperture delle quote d obbligo. (art 3, comma 6 del Dl 90 del 24/06/2014). La mancata copertura è sanzionata sul piano penale, amministrativo e disciplinare dall art. 15, comma 3, della L. n.68 del 12 marzo

95 3.1) TURN-OVER art. 3, c.5-quater, del DL 24/6/14, n. 90. a) per enti soggetti al patto: virtuosi b) per enti non soggetti al patto (comuni con meno di 1000 ab.) e per le unioni di comuni -anno 2014= 80% della spesa del personale di ruolo cessato. nell anno precedente -anni = 100% della spesa del personale di ruolo cessato nell anno precedente. non si applica NB.: Solo se il rapporto della spesa di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25% 9

96 4) ASSUNZIONI FLESSIBILI Rimane fermo il tetto di spesa delle assunzioni flessibili, pari al 50% della spesa (per le stesse finalità) dell anno 2009 (art. 4, c.102 L. 183/11: a partire dall entrata in vigore della L. 183/11, si applica anche agli enti locali il limite dell art. 9,c. 28,DL 78/10). NB: per gli enti sperimentatori la percentuale, per l anno 2014, passa al 60%. Tuttavia rispetto alle assunzioni a tempo determinato: Art 11, c. 4-bis, Dl 90/20014 :a decorrere dal 2014 : gli enti locali ( soggetti e non soggetti al patto di stabilità) non applicano le limitazioni suddette se hanno rispettato i vincoli di contenimento/riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell art 1 L. n. 296 del 27/12/2006. In sostanza la norma rimane applicabile fino al 2013 ma non devono comunque superare la corrispondente spesa del 2009 (opinioni discordanti sull ultra-vigenza di tale limite.. lo vediamo dopo) Art 11, c. 4-ter, (secondo periodo) Dl 90/20014 : i comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012, i limiti di spesa suddetti non si applicano a decorrere dal 2013 e per tutto il periodo dello stato di emergenza.. 10

97 4) ASSUNZIONI FLESSIBILI segue Art 3, c. 9, lett b) DL 90/2014 : sono esclusi dal computo del limite suddetto le spese per lavoro flessibile anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell Unione europea; nell ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Art. 3, comma 6-bis, Dl 90/2014: i contratti di lavoro a tempo determinato delle province, prorogati fino al 31 dicembre 2014 ai sensi dell articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, possono essere ulteriormente prorogati, alle medesime finalità e condizioni, fino all insediamento dei nuovi soggetti istituzionali così come previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56. Dall attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 11

98 C è il limite della spesa del 2009?? Sul tema in oggetto, la sezione regionale Puglia della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 179/PAR/2014 del 23 ottobre 2014, resta ferma sulla propria posizione (già espressa con precedente deliberazione n. 174/PAR/2014), in questi termini:... ritiene che gli enti locali, nell eventualità del ricorso a forme di lavoro flessibile, sono tenuti a garantire l osservanza della predetta disposizione vincolistica che impedisce di oltrepassare l ammontare della spesa sostenuta nell esercizio 2009 per le medesima finalità. Infatti, come chiarito dalla recente deliberazione Sezione delle Autonomie n. 21/SEZAUT/2014/QMIG del 15/09/2014, le previsioni recate dalle novelle del D. L. n. 90/2014 che hanno introdotto ipotesi ben precise di esclusione dall applicazione della disciplina vincolistica in materia di spesa di personale, sembrerebbero confermare, da una parte, la tecnica con la quale è intervenuto negli ultimi anni il legislatore in subiecta materia e dall altra, la validità della linea ermeneutica (ubi lex voluit dixit) di stretta interpretazione del dettato normativo, fino ad ora seguito. Dello stesso tenore la deliberazione n. 232/2014/Par della sezione regionale Campania della Corte dei Conti. Come noto, diverso avviso ha espresso la sezione regionale Lombardia, con la deliberazione n. 264/2014/PAR, a parere della quale gli enti che rispettano i limiti alla spesa complessiva di personale (art. 1, comma 557 o 562, legge 296/2006) non avrebbero questo ulteriore limite di riferimento (100% spesa anno 2009). 12

99 6) INCARICHI DI CONSULENZA - STUDIO E RICERCA Fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni : Articolo 6, c. 7 del dl. 78/2010 A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, non può essere superiore al 20 % di quella sostenuta nell'anno Articolo 1 c. 5 del dl 101/2013 La spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 % del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 % dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del dl 78/2010, Art. 14 c. 1 DL 66/2014 convertito dalla L. 23/6/14, n. 89 Nuovo limite di spesa, a decorrere dal 2014, per incarichi di consulenza, studio e ricerca pari al 4,2% o 1,4% della spesa del personale (risultante dal conto annuale 2012), rispettivamente, per le PA con spesa di personale fino a 5 ml o superiore. 13

100 7) COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Nuovo limite di spesa per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa pari al 4,5% o 1,1% della spesa del personale (risultante dal conto annuale 2012), rispettivamente, per le PA con spesa di personale fino a 5 ml o superiore. L. 23/6/14, n. 89, conversione in legge del DL 66/2014, Art. 14 comma 2) 14

101 ALTRI LIMITI DI SPESA 15

102 Risorse bloccate e limiti per stipendi e integrativi - incentivo alla mobilità L art. 9, comma 1, del d.l. n. 78/2010 dispone che negli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento economico accessorio, non potrà superare il trattamento spettante per l anno Il D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 ha disposto (con l'art.1, comma 1, lettere a) e b)) che: le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre La stretta sugli stipendi si estende anche al blocco dei fondi per il trattamento accessorio ( comma 456). Infatti l art 9, comma 2bis Dl 78/2010 prevedeva che il Fondo non potesse superare quello del 2010, ridotto in proporzione al personale cessato. Il vincolo viene esteso anche al 2014, stabilendo inoltre che il meccanismo entri a regime dal 2015 quindi continuano le decurtazioni anche dopo. L art. 9, comma 17, del Dl 78/2010 aveva bloccato, senza possibilità di recupero, i contratti collettivi per il triennio Successivamente, prima l art 14 del Dl 95/2012 poi il DPR 122/2013, estendevano il blocco al La legge di stabilità 2014, all art 1 commi da 452 a 453, conferma il blocco per il biennio Le progressioni di carriera (ex progressioni orizzontali) comunque denominate ed i passaggi fra le aree eventualmente disposti negli anni dal 2011 al 2013, hanno effetto per detti anni, ai fini esclusivamente giuridici (art. 9, comma 21, del d.l. n. 78/2010). Il D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 ha disposto (con l'art.1, comma 1, lettere a) e b)) che: le disposizioni recate dall'articolo 9, commi 1, 2 nella parte vigente, 2-bis e 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre

103 Risorse bloccate e limiti per stipendi e integrativi incentivo alla mobilità segue Infine la L.S al comma 471, specifica che nessun soggetto può ricevere dalla PA, né come dipendente ne come lavoratore autonomo, retribuzioni o emolumenti superiori a quelli previsti per il primo Presidente di Cassazione (circa 300mila euro). Dal 01/05/2014 l art 13 comma 1 del dl 66/2014 porta il limite ad al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. L art. 4 del DL 90/2014, per la copertura di posti vacanti in organico, tratta della mobilità obbligatoria e volontaria. Al comma 2, prevede che i dipendenti possono essere trasferiti all interno della stessa amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a 50km dalla sede attuale. Al comma 1 punto 2.3 viene costituito un Fondo, dove altresì confluiscono le risorse corrispondenti al 50% del trattamento economico spettante al personale trasferito. Si attende decreto attuativo. Per favorire i processi di mobilità si provvederà dare attuazione al DPCM previsto dall art. 29 bis del DL n.138 del 13/08/2011,entro 60gg dalla conversione in legge del DL 90/

104 Divieti di assunzione 18

105 MANCATO RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DEL PATTO DI STABILITA INTERNO In caso di mancato rispetto obiettivi del patto scatta nell anno successivo il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto (art 76 comma 4 DL 112/2008, articolo 31 comma 26 della legge n. 183 del 2011 come sostituito dall articolo 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012). 19

106 DIVIETO DI ASSUNZIONI PER INADEMPIMENTI NELLA CERTIFICAZIONE DEI CREDITI DELLA PA In caso di mancato rispetto dell obbligo di certificazione dei crediti e diniego non motivato delle certificazioni, divieto di assunzione di personale e divieto di indebitamento. Art 9, comma 3bis, DL 185/2008 (come modificato dall art. 27, comma 2, lett. c), del DL 66/2014, convertito dalla L. 23/6/14, n. 89) 20

107 DIVIETO DI ASSUNZIONI PER RITARDI NEI PAGAMENTI In caso di tempi medi dei pagamenti superiori a 90gg nel 2014 e 60gg nel 2015, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. (L. 23/6/14, n. 89, conversione in legge del DL 66/2014, art. 41, c.2) 21

108 Altri divieti di assunzione Non possono procedere ad alcuna assunzione gli enti che: a) non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale. Se con la ricognizione emergono situazioni di eccedenza, è necessario predisporre apposita dichiarazione annuale da comunicare al dipartimento della funzione pubblica (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come modificato di recente dalla Legge di stabilità per il 2012 art 16 L.183/2011); b) non hanno effettuato una valutazione periodica, almeno triennale della consistenza ed eventuale variazione delle dotazioni organiche, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione della organizzazioni sindacali, ovvero quando risulti necessario a seguito di trasferimento di funzioni, trasformazioni ecc. (art. 6, del D.Lgs. 165/2001); c) non hanno approvato il Piano triennale del fabbisogno di personale di cui all art 39 della L. 449/97 in linea con gli strumenti di programmazione economica-finanziaria pluriennale: il mancato adempimento della disposizione determina il divieto di assunzioni di cui all art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001; d) non hanno approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006): il mancato adempimento della disposizione determina il divieto di assunzioni di cui all art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001; e) non hanno adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, D.lgs.150/2009) f) che non abbiano accolto la domanda di ricollocazione presentata dal personale iscritto negli appositi elenchi di disponibilità predisposto dalla Funzione pubblica. (art. 2, comma 13, DL 95/2012) 22

109 CERTIFICAZIONE DEI REVISORI SUI LIMITI DI SPESA PER IL PERSONALE 23

110 Certificazione dei limiti e dei vincoli assunzionali Art. 3 comma 10-bis DL 90 del 24/06/2014: Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni di cui al presente articolo da parte degli enti locali viene certificato dai revisori dei conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del bilancio annuale dell Ente. In caso di mancato adempimento, il Prefetto presenta una relazione al Ministero dell Interno. Con la medesima relazione viene altresì verificato il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 4 dell articolo 11 del presente decreto. 24

111 Certificazione dei limiti e dei vincoli Art. 11 comma 4 DL 90 del 24/06/2014: assunzionali (segue) Modifiche all art. 90 del TUEL (uffici di staff agli organi politici) viene aggiunto il comma 3-bis : - il personale assegnato a detti uffici non può svolgere attività gestionale; - il trattamento economico stabilito nel contratto individuale può essere parametrato a quello dirigenziale, prescindendo dal possesso del titolo di studio. Articolo 90 TUEL Uffici di supporto agli organi di direzione politica 1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi puo' prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. 2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. 3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi puo' essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva e per la qualita' della prestazione individuale. ((3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attivita' gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, e' parametrato a quello dirigenziale.)) 25

112 I DIVERSI AGGREGATI DELLA SPESA di PERSONALE 26

113 1 Personale 1 20 Retribuzioni lorde 1101 Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato 1102 Straordinario per il personale a tempo indeterminato 1103 Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato 1104 Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato 1105 Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavo ratori socialmente utili) 1106 Rimborsi spese per personale comandato 1107 Straordinario al personale per consultazioni elettorali 1109 Arretrati di anni precedenti 1110 Compensi per collaborazioni coordinate e continuative 1 21 Contributi effettivi a carico dell Ente 1111 Contributi obbligatori per il personale 1112 Contributi previdenza complementare 1113 Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR 1114 Contributi aggiuntivi 1115 Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti 1 25 Interventi assistenziali 1121 Borse di studio e sussidi per il personale Centri attività sociali, sportive e culturali Contributi per prestazioni sanitarie Indennizzi 1 26 Oneri per il personale in quiescenza 1131 Pensioni 1132 Pensioni integrative 1133 Altri oneri per il personale in quiescenza 1134 Arretrati di anni precedenti erogati al personale in quiescenza 3 PRESTAZIONI DI SERVIZIO 1305 Lavoro interinale 1307 Incarichi professionali 1309 Corsi di formazione per il proprio personale 1321 Accertamenti sanitari resi necessari dall attività lavorativa 1325 Spese per gli organi istituzionali dell Ente - Indennità 1327 Buoni pasto e mensa per il personale 1330 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 7 IMPOSTE E TASSE 1701 Irap 27

114 QUESTIONARI 28

115 QUESTIONARI normativa di riferimento L. 266/ Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilita' interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarita' contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione. 29

116 Delibera n. 11/SEZAUT/2014/INPR) (14A03411) (GU Serie Generale n.105 del Suppl. Ordinario n. 38 Con deliberazione n. 11/SEZAUT/2014/INPR in data 15 aprile 2014 (depositata il 18 aprile 2014) la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha adottato, in attuazione dei commi 166 e seguenti dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), le linee guida riferite agli enti locali sulla cui base gli organi di revisione economico- finanziaria sono tenuti a predisporre la relazione sul rendiconto dell'esercizio 2013 da trasmettere alla competente Sezione regionale. Dette linee guida e i questionari sono stati pubblicati nel Supplemento Ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 38 dell'8 maggio Con la presente si richiede che le relazioni degli Organi di revisione pervengano a questa Sezione, a far data dal 3 novembre 2014, inderogabilmente entro il 15 gennaio 2015, seguendo le indicazioni e le modalità riportate nell'allegato. 30

117 31

118 32

119 La configurazione della spesa di personale ai fini della riduzione in termini assoluti La spesa deve essere considerata al netto degli oneri derivanti dai contratti collettivi nazionali intervenuti negli anni 2006, 2007, 2008 e successivi. Sul calcolo degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali è poi intervenuta la sezione riunite della Corte (delibera n. 27/CONTR/1 1 del 12 maggio 2011) affermando che sono compresi gli oneri della contrattazione integrativa entro il tetto massimo fissato dalla contrattazione nazionale espresso in quote monte salari, mentre sono da ritenersi esclusi gli oneri conseguenti alle scelte di politica del personale. Circa le componenti di spesa da prendere come riferimento del calcolo se la base è costituita dall intervento 1 del titolo I, dalla quota di intervento 7 del titolo I rappresentativa dell Irap e da quella quota di intervento 3 considerata spesa di personale (co.co.co., somministrazione di lavoro,...), occorre fare riferimento alle indicazioni che la stessa Corte dei Conti fornisce nei questionari sul rendiconto e sul bilancio di previsione ex articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n

120 Tabella A) Le componenti considerate per la determinazione della spesa di cui sopra sono le seguenti: Importo 1 Retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato 2 Spese per collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni 3 Eventuali emolumenti a carico dell Amministrazione corrisposti ai lavoratori socialmente utili 4 Spese sostenute dall Ente per il personale in convenzione (ai sensi degli articoli 13 e 14 del CCNL 22 gennaio 2004) per la quota parte di costo effettivamente sostenuto 5 Spese sostenute per il personale previsto dall art. 90 del TUEL 6 Compensi per gli incarichi conferiti ai sensi dell art. 110, commi 1 e 2 TUEL 7 Spese per personale con contratto di formazione lavoro 8 Spese per personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture ed organismi partecipati e comunque facenti capo all Ente 9 Oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori 10 Quota parte delle spese per il personale delle Unioni e gestioni associate 11 Spese destinate alla previdenza e assistenza delle forze di polizia municipale finanziate con proventi da sanzioni del codice della strada 12 IRAP 13 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo 14 Somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando 15 Altre spese (specificare) Totale 0,00 34

121 Tabella B) Le componenti escluse dalla determinazione della spesa sono le seguenti: 1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati Importo 2 Spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all attività elettorale con rimborso dal Ministero dell Interno 3 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni 4 Spese per il personale trasferito dalla regione per l esercizio di funzioni delegate 5 Spese per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro 6 Spese per il personale appartenente alle categorie protette 7 Spese sostenute per il personale comandato presso altre amministrazioni per le quali è previsto il rimborso dalle amministrazioni utilizzatrici 8 Spese per personale stagionale a progetto nelle forme di contratto a tempo determinato di lavoro flessibile finanziato con quote di proventi per violazione codice della strada 9 Incentivi per la progettazione 10 Incentivi recupero ICI 11 Diritto di rogito 12 Spese di personale per l esecuzione dei censimenti nei limiti delle risorse trasferite dall ISTAT (d.l. n. 78/2010, art. 50, commi 2 e 7) 13 Spese per l assunzione di personale ex Monopoli di Stato (legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 25) 14 Altre (da specificare) Totale 0,00 La differenza tra componenti incluse ed escluse (Tabella A - Tabella B) costituisce il valore assoluto ovvero tetto di spesa entro il quale dal 2014 le spese vanno contenute e non ridotte. 35

122 Tabella C) Modalità di calcolo, comma 557 medesimo calcolo aggregati per intervento Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Spesa intervento 01 0,00 0,00 0,00 Spese incluse nell intervento 03 0,00 0,00 0,00 IRAP 0,00 0,00 0,00 Altre spese di personale incluse 0,00 0,00 0,00 Altre spese di personale escluse 0,00 0,00 0,00 Totale spese di personale 0,00 0,00 0,00 36

123 Tabella D) Riduzione nel tempo della spesa di personale, comma 557 dopo d.l.90/2014 media triennio 2011/2013 Anno Importo , , ,00 Media triennio 0,00 In pratica, stabilita la media del triennio 2011/2013 l Ente potrà anche scendere anno dopo anno, non precludendosi, però, la possibilità di risalire fino a questo limite. Del resto se il rispetto del limite si verifica in sede di rendiconto, è ovvio che sin dalla fase della programmazione dovranno essere posti i presupposti per il suo rispetto. Analogamente durante la gestione è opportuno che l Organo di revisione effettui un monitoraggio 37 sull andamento della spesa di personale.

124 COMUNE SOGGETTO A PATTO DAL 2013 SPESA DI PERSONALE DEL 2004 : EURO SPESA DI PERSONALE DEL 2008 : EURO Anno 2011/ Anno 2012 /Anno 2013 /Media triennio

125 Tabella E) Modalità di calcolo, comma 562 Anno 2008 Anno x Spesa intervento 01 0,00 0,00 Spese incluse nell int.03 0,00 0,00 IRAP 0,00 0,00 Altre spese di personale incluse 0,00 0,00 Altre spese di personale escluse 0,00 0,00 Totale spese di personale 0,00 0,00 Per gli Enti non soggetti al Patto di stabilità, in base a quanto disposto dal comma 562, le medesime basi di calcolo hanno un diverso termine di confronto. Infatti la riduzione della spesa di personale deve essere garantita non con riferimento all esercizio precedente ma con il valore conseguito nel

126 Consolidamento della spesa di personale delle partecipate nel bilancio degli enti - Deliberazione n. 14/AUT/2011/QMIG - la Sezione ha elaborato un metodo sintetico per calcolare la quota delle spese di personale della società partecipata da sommare alle spese di personale degli enti proprietari: Il metodo di calcolo si basa sulla seguente semplice proporzione: il valore della produzione della società sta alle spese totali del personale della stessa come il corrispettivo sta alla quota del costo di personale attribuibile all ente, che è l'incognita da calcolare. Per risolvere tale proporzione, si moltiplicano le spese del personale per il corrispettivo e si divide il risultato ottenuto per il valore della produzione. Questo criterio utilizza, ai fini del calcolo, il costo del personale della società (voce B9 del conto economico) senza operare particolari depurazioni, rispondendo all esigenza sostanziale di individuare un indicatore sintetico della sostenibilità della spesa di personale dell ente. Nel caso in cui la società partecipata percepisca, in luogo dei corrispettivi, ricavi derivanti da tariffa, è possibile utilizzare tali ricavi, associati agli utenti di ciascun ente proprietari, da sommare ad eventuali corrispettivi, se presenti. Per il calcolo dell incidenza ( già previsto dall art. 76, co. 7, d.l. n. 112/2008 abrogato), la quota di spese del personale della società partecipata, così individuata, va a sommarsi alle spese di personale dell ente, e il totale si divide per le spese correnti dell ente. QUINDI 1. Quota costo di personale partecipata di competenza dell ente spesa di personale partecipata x corrispettivi/(ricavi da tariffa + eventuali corrispettivi) valore della produzione 2. Verifica ai fini del comma 557 spesa di personale ente + quota partecipata (punto 1) 40

127 Deliberazione n /2014/Par Sez. Reg. di Controllo per l Emilia Romagna della Corte dei Conti L ente è tenuto a consolidare la sola quota di spesa riferita al personale utilizzato nell Azienda di servizi alla persona (Asp) per il quale non sia stata recisa la titolarità del rapporto di lavoro con l Ente partecipante. "il comune deve computare nella propria spesa di personale la quota relativa al personale occupato presso l'asp solo ai fini del rispetto dell'art. 1, comma 557-bis, L. n. 296 del 2006, ma non dovrà procedere a nessun'altra tipologia di consolidamento diversa da quella appena descritta, essendo stato abrogato l'art. 76, comma 7, D.L. n. 112 del 2008, che imponeva agli enti locali di computare nella propria spesa di personale (da mettere in rapporto con la spesa corrente ai fini della misurazione della propria capacità assunzionale) anche la spesa del personale delle proprie società partecipate, aziende speciali ed istituzioni Essendo rimasto in vigore l'articolo 1, comma 557 bis, 1.n. 296/2006, che gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, ai fini del contenimento del trend storico della spesa di personale, debbano computare nella propria spesa di personale anche la quota relativa al personale occupato presso organismi partecipati, purché non vi sia stata estinzione del rapporto di pubblico impiego."... e che si "dovrà computare nella propria spesa di personale anche la quota relativa al personale occupato presso l'asp, purchè non vi sia estinzione del rapporto di pubblico impiego, solo ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 557 bis, Ciò è in linea con il comma 557 bis dell art 1 della L. 296/2006 secondo il quale nella determinazione dell aggregato vanno ricomprese pure le spese sostenute per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente. Non è più richiesta la summa obbligatoria di voci contabili tra Autonomie territoriali e proprie gestioni parallele ai fini del calcolo dell indicatore spese personale / spesa corrente per stabilire se l Ente locale oltrepassasse la soglia oltre il quale gli era inibita la possibilità di assumere personale. La stessa Corte (in particolare CdC ER n.170/2014 ) ha evidenziato i limiti e le difficoltà di coordinamento tra le disposizioni di fonte statale in materia di assunzioni e spesa di personale per le aziende speciali, istituzioni e società partecipate (art. 18, comma 2 bis, d.l.n. 112/2008, come modificato dall'articolo 4, comma 12 bis, d.l.n. 66/2014 e art. 3, comma 5, d.l. n. 90/2014, sesto periodo) e la disposizione di fonte regionale costituita dall'articolo 3, comma 2, 1. n. 12/2013. Così come ha individuato la particolare qualificazione del personale dipendente delle Asp operanti nel territorio della Regione Emilia Romagna: l'applicazione a tale personale del d.lgs. n. 165/2001 anche per quel che riguarda la disciplina del rapporto di lavoro con il personale dipendente, fa scattare lo status di dipendente pubblico, con applicazione del comma 557 bis dell'articolo 1 della legge 296/2006 anche se in modo non coerente con la previsione contenuta nell'articolo 11 d.lgs. n. 207/2001 (decreto delegato adottato dal legislatore statale in attuazione della legge-quadro n. 328/2000 in materia di sistema integrato di interventi e servizi sociali) ai sensi del quale la disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente dalle ASP è di natura privatistica. 41

128 TURN-OVER La questione dei resti assunzionali. Art 3, comma 5, DL 90 del 24/06/2014 A decorrere dall anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. Il riferimento alle cessazioni va inteso al risparmio economico dovuto alle cessazioni e non alle unità di personale cessato. La Funzione Pubblica con parere n del 18/10/2010, ha sostenuto che la spesa deve essere sempre calcolata su dodici mesi a prescindere dalla data di effettiva cessazione. Viene quantificato sul tabellare delle varie categorie e sui profili professionali del CCNL vigente. Deliberazione della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per il Veneto n. 401/2014/PAR del 24 luglio 2014 la Corte conferma i princìpi contenuti nelle richiamate deliberazioni, con riferimento al vincolo di spesa del personale, imposto per gli enti soggetti al patto dal nuovo art. 3 del d.l. 90/2014, ritenendo in particolare che sia tuttora consentito riportare nell anno in corso eventuali margini di spesa originati da cessazione di personale, non utilizzati negli anni precedenti: nel contempo una siffatta possibilità per l ente locale volta a modulare l esercizio delle facoltà assunzionali, attraverso il corretto utilizzo degli strumenti che l ordinamento pone a disposizione delle amministrazioni in un ottica di concorso alla riduzione della spesa ed, in particolare, della valutazione periodica, almeno triennale della consistenza ed eventuale variazione delle dotazioni organiche previa verifica degli effettivi fabbisogni, prevista dall art. 6, D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e della programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevista dall art. 39, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni (questa Sezione, deliberazione n. 390/2012/PRSP) va riconosciuta unicamente ove l Ente sia in grado di garantire la riduzione, da un anno all altro, della spesa per il personale, secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle Autonomie (deliberazioni n. 2/2010/QMIG e n. 3/2010/QMIG). 42

129 esempio CESSAZIONI Cessati nel 2010: - Nessuna cessazione del personale di ruolo Cessati nel 2011: - ctg C = importo tabellare annue - Cessati nel 2012: - ctg C = importo tabellare annue Cessati nel 2013: - ctg C = importo tabellare annue - Cessati nel 2014: -- ctg C = importo tabellare annue Cessati nel 2015: Nessuna cessazione del personale di ruolo Cessati nel 2016: - ctg B = importo tabellare annue CAPACITA ASSUNZIONALE ANNO 2011 il 20% del 2010 = ZERO ANNO 2012 il 40% del 2011 = 8.000,00 ANNO 2013 il 40% del 2012 = 8.000,00 ANNO 2014 il 60% del 2013 =12.000,00 ANNO 2015 il 60% del 2014 = ,00 ANNO 2016 il 60% del 2015 = ZERO Significa che : nel 2014, si calcola il turn-over al 60% della spesa delle cessazioni dell anno 2013 e, se questa quota non si utilizza (o si utilizza parzialmente), si può trascinare al massimo in un arco temporale di tre anni (quindi, per gli anni 2014, 2015 e 2016); ovviamente, nel 2015, si aggiungono le risorse pari al 60% della spesa delle cessazioni dell anno 2014 e, così, per gli anni successivi. 43

130 Altro esempio 44

131 segue 45

132 Rapporto percentuale spesa personale/spesa corrente In tale computo è necessario considerare anche quota parte delle spese di personale delle società partecipate che hanno le caratteristiche stabilite dall art. 20, comma 9, d.l. n. 98/2011. societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, ne' commerciale, ovvero che svolgono attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle societa' quotate su mercati regolamentari." Sulle modalità di calcolo di tale quota, in assenza di un chiarimento del legislatore, è intervenuta più volte la Corte dei Conti. Il dubbio principale relativo a questa disposizione consisteva in : quale spesa di personale inserire al numeratore. Anche in questo caso a dirimere le diverse interpretazioni è intervenuta la sezione riunite della Corte con delibera n. 27/2011 secondo la quale l importo da prendere in considerazione per il numeratore è quello indicato nella Tabella A, senza operare alcuna rettifica in diminuzione ma solo in aumento. Nella stessa delibera la Corte ha chiarito che le spese correnti a cui fare riferimento sono quelle impegnate nell esercizio precedente desunte dal rendiconto e nei primi mesi dell esercizio dallo schema di rendiconto predisposto dagli uffici o approvato dalla Giunta. La Corte ha fornito le seguenti indicazioni: d) Per gli Enti sottoposti al Patto di stabilità interno, la spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, ai fini dell applicazione del limite di cui al comma 7 dell art. 76 del decreto legge n. 112 del 2008 convertito dalla legge n. 133 del 2008, come modificato art. 14 comma 9 del decreto legge n. 78 del 2010, come convertito in legge, deve essere considerata nel suo complesso, al lordo delle voci escluse nella determinazione dell aggregato da considerare per il confronto in serie storica. e) Per la verifica del limite della spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, è necessario far riferimento al dato degli impegni, dato derivante dalla effettiva gestione del bilancio e suscettibile di riscontro, da desumere dal documento contabile ufficiale del precedente esercizio e quindi dal rendiconto approvato dal Consiglio, salvo che, in presenza di esigenze particolari di procedere ad assunzioni prima dell approvazione del documento ufficiale, sia necessario ferma restando la necessità di ancorare il parametro ai dati di rendiconto fare riferimento a documenti quali lo schema di rendiconto approvato dalla giunta o quello predisposto dagli uffici. 46

133 Trend rapporto percentuale spesa personale/spesa corrente costo medio dipendente ( segue) Spesa per personale Spesa corrente Incidenza spesa personale su spesa corrente % % %_ Dipendenti (rapportati ad anno) Costo medio per dipendente 47

134 quindi 1. Quota costo di personale partecipata di competenza dell ente spesa di personale partecipata x corrispettivi/(ricavi da tariffa + eventuali corrispettivi) valore della produzione (B9) 2. Verifica ai fini del comma 557 spesa di personale ente + quota partecipata (punto 1) 3. Verifica enti virtuosi spesa di personale ente spesa corrente ente 48

135 Limiti di spesa per ASP e ISTITUZIONI Riguardo agli obblighi facenti capo all Asp in materia di vincoli assunzionali e di contenimento della spesa del personale, la Sezione dell Emilia Romagna precisa che, in quanto trattasi di Organismo operante in un settore c.d. sensibile esso dovrà esclusivamente attenersi al principio fissato nella nuova veste dell art. 18, comma 2-bis, del Dl. N. 112/08 Tuttavia proprio l'art. 3, comma 5, del D.L. n. 90/2014 richiama la previsione dell'art. 18, comma 2bis, del D.L. n. 112/2008, conv. nella L. n. 133/2008, che, nell'attuale testo (dopo la modifica di cui al DL 66/2014 art.4 comma 12 bis che ha sostituito il testo originario molto più rigido nei confronti degli enti e delle società partecipate), così dispone: Vincoli DIRETTI "2-bis. Le aziende speciali, le istituzioni e le societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalita' di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le societa' a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità dei servizi erogati... Vincoli INDIRETTI l art. 3 comma 5, ultimo periodo, del d.l. 90/2014 afferma che gli enti locali coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti. Si ritiene che non è prevista alcuna deroga per il settore c.d. sensibile 49

136 Governance delle Società partecipate limite di spesa La lettera a) del comma 1 dell articolo 16 del Decreto 90/2014 riscrive interamente il comma 4 dell articolo 4 del D.L. n. 95/2012 prevedendo che nelle società controllate direttamente o indirettamente che abbiano conseguito nell anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche superiore al 90 per cento dell intero fatturato, i consigli di amministrazione devono essere composti da non più di tre membri, fatta salva la facoltà di nomina di un amministratore unico eferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013. Va detto che le amministrazioni pubbliche, pur nel contesto di maggiore discrezionalità concessa loro dal legislatore del Decreto Madia, nella scelta degli organi di governance delle loro società strumentali saranno tuttavia vincolate ad osservare il rigido vincolo finanziario dettato dal medesimo nuovo comma 4 dell articolo 4 del D.L. n. 95/2012, per effetto del quale il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l 80 per cento del corrispondente costo complessivamente sostenuto nell anno Infine, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, nel caso di nomina, come detto facoltativa e non più obbligatoria, di dipendenti dell amministrazione titolare della partecipazione, o della società controllante in ipotesi di partecipazione indiretta, i relativi compensi sono obbligatoriamente riversati all amministrazione o alla società di appartenenza e, ove riassegnabili, in base alle norme vigenti, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio. È fatto comunque salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate. 50

137 INCARICHI DI CONSULENZA -STUDIO E RICERCA - esempio anno base 20% del % del % del % del % del % del % del ,00 200,00 200,00 200,00 160,00 120,00 51

138 Segue esempio Limite max di spesa una amministrazione che nel 2012 ha sostenuto una spesa per il personale pari a 3 milioni di euro, applicando la soglia del 4,2 per cento, potrà conferire incarichi fino a euro ( *4,2/100). 52

139 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - esempio Limite max di spesa una amministrazione che nel 2012 ha sostenuto una spesa per il personale pari a 3 milioni di euro, applicando la soglia del 4,5 per cento, potrà conferire incarichi fino a euro ( *4,5/100). 53

140 LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE ANNUALE E TRIENNALE 54

141 NORME DI RIFERIMENTO La programmazione del fabbisogno di personale è prevista dall art. 39, comma 1 della legge n. 449/1997 e dall art. 6 del d.lgs. n. 165/2001. Gli articoli 89, comma 5 e art. 91, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 impongono agli Enti locali di assumere provvedimenti in materia di struttura organizzativa e di modalità di assunzione del personale L art. 91, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 impone agli organi di vertice delle Amministrazioni Pubbliche (al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio) l obbligo di effettuare la programmazione triennale del fabbisogno di personale con il fine della riduzione programmata delle spese del personale. all art.6 comma 1 del d.lgs.165/01, effettuano una valutazione periodica, almeno triennale della consistenza della dotazione organica ed eventualmente procedono alla variazione della medesima, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione della organizzazioni sindacali, nonché verifica delle situazioni di soprannumero; all art.1, comma 558, della L. 296/2006 e all art.3, comma 90, lett. b) e 94 della L. 24/12/2007, n.244. che prevede nell ambito della programmazione triennale dei fabbisogni siano altresì essere predisposti piani per la progressiva stabilizzazione del personale precario. all art.6, comma 4 bis del d.lgs. 165/2001, che richiede che il documento di programmazione triennale del fabbisogno ed i suoi aggiornamenti siano elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture a cui sono preposti; all art.6 commi 3 e 4 e l'art.35, comma 4 del d.lgs.165/01, in tema di variazione delle dotazioni organiche e procedure di reclutamento da effettuarsi sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale e vanno approvate dall organo di vertice; (giunta) all art.6, comma 6 del d.lgs. 165/01, che vieta l assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette in mancanza dell atto di programmazione del fabbisogno di personale e di quello della dotazione organica. 55

142 PARERE REVISORI L art. 19, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a partire dall anno 2002, richiede all Organo di revisione che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all art. 39 della legge n. 449/1997, citato in precedenza e nel caso di eventuali deroghe a tale principio siano adeguatamente motivate. 56

143 VERIFICHE DA FARE che l atto sia approvato prima della deliberazione del bilancio di previsione, costituisce un allegato importante della RPP; che siano evidenziate le modificazioni rispetto agli anni precedenti; la compatibilità della programmazione con i vincoli di bilancio (equilibri finanziari ed obiettivi di finanza pubblica) annuali e pluriennali tenendo conto che gli stanziamenti del bilancio pluriennale, ai sensi del 4^ comma dell art.171 del Tuel, hanno carattere autorizzatorio; il conseguimento dell obiettivo di contenimento/riduzione della spesa di personale. L obiettivo di riduzione delle spese di personale come disposto dai commi 557, per gli enti soggetti al patto di stabilità e 562 per gli altri, dell art.1 della L. 296/06, costituisce un obiettivo di finanza pubblica all interno del più ampio obiettivo di rispetto del patto di stabilità. 57

144 CONTO ANNUALE 58

145 NORME DI RIFERIMENTO Art 60,comma 1 e 2 del D.lgs 165 del 30/03/2001 Art.40-bis, comma 3 del D.lgs 165 del 30/03/2001 Art 53,comma 12 del D.lgs 165 del 30/03/2001 Art 30,comma 11, L. n.468 del 1978 Circolare MEF Dipart. RGS del 31 marzo 2014 n. 13 (interessa Comuni, Unioni dei Comuni, Province, Asl e aziende ospedaliere) 59

146 Sanzioni per mancato adempimento Per gli Enti inadempienti e nel caso siano fornite informazioni incomplete e chiaramente inattendibili scattano le previste sanzioni (art. 30, comma 11, l. n. 468/1978 e art. 60, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001). La mancata presentazione del conto e della relazione determina la sospensione dei trasferimenti statali. 60

147 MODALITA Il modello di rilevazione deve essere sottoscritto dal responsabile del procedimento e dal Presidente dell Organo di revisione o revisore unico. La sottoscrizione risponde a quanto previsto dall art. 40-bis, comma 3 del d.lgs. n. 165/

148 CONTENUTI Le informazioni fornite sono volte ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari in ordine sia alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa sia all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della performance individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. art. 40-bis, comma 3 del d.lgs. n. 165/2001 Il conto annuale segue un criterio di cassa, ad eccezione della tabella 15 che accoglie i dati per competenza. 62

149 COSA VERIFICARE In ogni caso l Organo di revisione deve verificare la congruità dei dati e la loro corrispondenza con le risultanze contabili, nonché il rispetto dei termini per gli adempimenti. Tenuto conto del rilievo contabile che il conto annuale assume, nel caso di accertamento di situazioni di ritardo, o di incompletezza o non corrispondenza, i revisori devono segnalare l irregolarità al fine di consentire i dovuti interventi. I dati trasmessi al MEF vengono elaborati dal sistema SICO mediante un portale web. Per gli adempimenti pubblicitari occorre verificare che nell apposita sezione trasparenza, valutazione e merito del sito web del Comune venga pubblicata annualmente la scheda informativa 2 e la tabella 15 del conto annuale. 63

150 64

151 65

152 La revisione contabile 14 novembre 2014 Dott. Pietro Speranzoni

153 Requisiti e nomina Le nuove modalità di nomina dell organo di revisione negli enti locali Con l emanazione del decreto del Ministro dell Interno n.23 del 15/2/2012, pubblicato sulla G.U. n. 67 del 20/3/2012, è stata data piena applicazione alla disposizione contenuta nell art.16, comma 25 del d.l. 13/8/2011 n.138,convertito con modificazioni nella legge 14/9/2011 n

154 Occorre essere iscritti in un elenco istituito presso il Ministero dell Interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali. L elenco è ripartito a livello regionale in relazione alla residenza anagrafica del richiedente. L elenco è ripartito in tre fasce: 1. Comuni fino a abitanti 2. Comuni da a abitanti, unioni di comuni e comunità montane 3. Comuni con popolazione pari o superiore a abitanti e province. L elenco è stilato in ordine alfabetico, suddiviso per regione e reso pubblico sul sito internet del Ministero dell Interno con effetti di pubblicità legale. 3

155 Requisiti per essere iscritti nell elenco a) Essere iscritti: nel Registro dei revisori legali di cui al d.lgs. 39/2010 o all ODCEC, da almeno: 2 anni per accedere alla fascia 1 5 anni per accedere alla fascia 2 10 anni per accedere alla fascia 3 4

156 b) Aver conseguito almeno 10 crediti formativi specifici in eventi convalidati dal Min. Interno nel periodo 1 gennaio - 30 novembre dell anno precedente; c) Aver svolto in precedenza: -almeno un incarico di revisione presso un ente locale per la durata di 3 anni per accedere alla fascia 2; -almeno due incarichi di revisione presso un ente locale per la durata di 3 anni ciascuno per accedere alla fascia 3; non sono richiesti incarichi precedenti per accedere alla fascia 1; 5

157 Validità degli elenchi Dal 1/1/2014 il mantenimento nell elenco è subordinato annualmente alla dimostrazione del permanere dei requisiti a pena di cancellazione. Per l inserimento nell elenco è necessario aver conseguito, nel periodo dal 1 gennaio al 30 novembre dell anno precedente, almeno 10 crediti formativi nella materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali per la partecipazione ad eventi che siano stati preventivamente condivisi dal Ministero dell interno e che prevedano il superamento di test finali di verifica.. 6

158 L avviso approvato con D.M. del 27 ottobre 2014 per la nuova iscrizione, ovvero per la richiesta di mantenimento dell iscrizione nell elenco da parte dei soggetti già iscritti per l anno ha fissato dal 3 novembre 2014 al 16 dicembre 2014 il periodo utile per presentare la domanda al Ministero dell Interno esclusivamente per via telematica Nel sito è pure possibile interrogare l elenco dei revisori iscritti. La cancellazione dall elenco è disposta oltre che nel caso di cancellazione dall ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili o dal registro dei revisori legali anche al verificarsi delle condizioni di cui all art. 248 del Tuel (dissesto). 7

159 Nomina con estrazione a sorte Gli enti locali dovranno comunicare la scadenza dell organo di revisione alla Prefettura della provincia di appartenenza almeno: - 15 gg. di anticipo nel primo mese di effettivo avvio della nuova procedura; - almeno 2 mesi della scadenza nella fase successiva - immediatamente e non oltre il terzo giorno successivo in caso di cessazione anticipata. 8

160 Per ciascun componente sono estratti tre nominativi il primo dei quali è designato per la nomina mentre gli altri subentrano nell ordine di estrazione, nel caso di rinuncia o impedimento. Dell esito viene redatto verbale e data comunicazione a ciascun ente locale. Il Consiglio dell ente provvede con delibera a nominare l organo di revisione previa verifica: - delle cause di incompatibilità di cui all art. 236 del Tuel; - degli impedimenti di rieleggibilità di cui all art limite all affidamento degli incarichi di cui all art eventuale rinuncia. 9

161 Nel caso di collegio la funzione di presidente è attribuita al componente che risulti aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisione presso enti locali e in caso di egual numero la maggiore dimensione demografica degli enti presso i quali è stato svolto l incarico. Resta in capo al Consiglio la possibilità di attribuire ulteriori funzioni e di stabilire il compenso da attribuire entro i limiti massimi di legge. 10

162 Inizio e cessazione della carica L'organo di revisione entra in carica dalla data di esecutività della delibera o di immediata eseguibilità della stessa (art. 235, comma 1, Tuel). È opportuno che lo statuto o il regolamento di contabilità dell'ente subordinino l'elezione all'accettazione della carica e all'attestazione resa nelle forme di legge (legge 4 gennaio 1968, n. 15) di non sussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità e del rispetto del limite degli incarichi. L'organo di revisione dura in carica tre anni ed i revisori sono rieleggibili (per ulteriori tre anni) una sola volta. 11

163 La cessazione dell'incarico può essere determinata da: a) scadenza del mandato; b) dimissioni volontarie; c) impossibilità a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell'ente; d) revoca per inadempienza (regolamentata dall'ente). È necessario regolamentare la revoca per inadempienza, indicando la casistica e le modalità di previa contestazione all'interessato. e) revoca per mancata presentazione della relazione al rendiconto entro 20 giorni dalla trasmissione della proposta. Essendo l'incarico collegato alla iscrizione all'albo o registro professionale, può essere considerata causa di decadenza la cancellazione dall'albo o registro. 12

164 Alla scadenza del mandato l'organo di revisione può continuare la sua attività per non più di 45 giorni (art. 3, DL 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1994, n. 444). Decorso tale termine l'organo di revisione decade ed eventuali atti adottati sono nulli. La responsabilità per i danni conseguenti agli atti nulli o alla mancanza dell'organo di revisione è imputata ai titolari della competenza alla ricostituzione (art. 6, DL 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 1994, n. 444). 13

165 Salvo il caso di decadenza automatica di cui sopra, il collegio o il revisore per il principio della continuità amministrativa, deve assolvere le sue funzioni fino all'accettazione della carica di tutti i membri del nuovo organo o del revisore unico. 14

166 Limite agli incarichi Ciascun revisore, non può assumere complessivamente più di otto incarichi negli enti locali, così distinti: a) non più di 4 in comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti e nelle comunità montane; b) non più di 3 in comuni con popolazione tra 5 mila e abitanti; c) non più di uno in comuni con popolazione pari o superiore a 100 mila abitanti o province. Tale limitazione è derogabile con diversa disposizione contenuta nel regolamento di contabilità. Nel caso di vigenza di norma limitativa, l'affidamento dell'incarico è subordinato alla presentazione di una dichiarazione resa nelle forme di legge, con la quale il revisore attesta il rispetto dei limiti. 15

167 Ineleggibilità e incompatibilità L'incompatibilità è un impedimento che non consente il corretto svolgimento dell'attività per un cumulo di funzioni o situazioni che potrebbero generare un conflitto di interessi. Se viene rimossa la funzione o la situazione che genera il conflitto non rende nulla l'elezione se preesistente e non comporta la decadenza se sorge durante il mandato. 16

168 L'ineleggibilità è causa ostativa all'elezione e se quest'ultima è avvenuta è nulla e insanabile fin dall'origine. Le ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità alla carica di revisore degli enti locali, elencate all'art. 236 del Tuel, sono tipiche e nominate e quindi non possono essere derogate, né estese per analogia ad altri casi non espressamente individuati nella legge. 17

169 a) cause previste dal Codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente (art. 2399, comma primo, Cod. civ.); Si tratta precisamente di: 1) persona interdetta, inabilitata, il fallito, chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o incapacità a esercitare uffici direttivi; 2) coniuge, parenti e affini degli amministratori entro il quarto grado; 3) coloro che sono legati all'ente o alle società da questi controllate (art. 2359, Cod. civ.) da un rapporto continuativo di opera retribuita. 18

170 b) cause previste dall'art. 236, comma 2, Tuel; Si tratta precisamente di: 1) componenti degli organi dell'ente locale; 2) coloro che hanno ricoperto incarichi in organi dell'ente locale nel biennio precedente la nomina; 3) segretario e dipendenti dell'ente presso cui deve essere nominato il revisore; 4) dipendenti delle regioni, delle province, della città metropolitane, delle comunità montane e delle unioni di comuni per incarichi negli enti locali compresi nella circoscrizione territoriale di competenza. 19

171 c) cause di incompatibilità di cui all'art. 236, comma 3, Tuel, in essere all'atto dell'elezione o per incarichi assunti successivamente Si tratta precisamente di: 1) incarichi o consulenze presso l'ente locale 2) incarichi o consulenze presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso. 20

172 Funzionamento Il collegio dei revisori è validamente costituito qualora siano presenti almeno due componenti. Il collegio deve riunirsi presso la sede dell'ente o eventualmente in luogo diverso, se deciso dai suoi componenti. Il singolo revisore può compiere verifiche, ispezioni, e controlli riferendone al collegio nella prima riunione. 21

173 Insediamento e primi passi Prima di accettare l incarico può essere opportuno: informarsi preventivamente sul compenso; visionare le Relazioni del precedente Organo di revisione al Bilancio di previsione ed al Rendiconto; al fine di una rapida valutazione. Per l accettazione dell'incarico si presenta una apposita dichiarazione che contenga pure le varie attestazioni di non sussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità e del rispetto del limite degli incarichi. 22

174 Al momento dell insediamento (o subito dopo) è utile tenere un incontro con: Organo Politico (Sindaco e assessore al Bilancio); Responsabile del Servizio finanziario; Segretario Comunale; Organo di Revisione precedente; per assumere le prime informazioni di massima, accertarsi di eventuali scadenze imminenti e programmare le prime attività da svolgere. Nel contempo occorre richiedere una serie di documenti necessari per l attività (elenco indicativo): Statuto dell Ente; Regolamento di contabilità dell Ente; 23

175 Regolamenti vari, specie quelli relativi a imposte ed economato; Bilancio di previsione e PEG anno corrente (ed eventualmente precedenti) e relativi allegati; Rendiconto ultimo approvato (ed eventualmente precedenti) e relativi allegati; Relazione ai medesimi dell Organo di Revisione (ultimi tre anni) e verbali / pareri rilasciati (tre anni); Quadro delle partecipazioni in essere e bilanci degli organismi partecipati (tre anni); Comunicazioni con la Corte dei Conti, in primis i questionari Siquel; Area fiscale: quadro generale degli adempimenti; 24

176 FUNZIONI DELL'ORGANO DI REVISIONE (art. 239, comma 1, Tuel) Le funzioni obbligatorie dell'organo di revisione sono così riassumibili: Collaborazione pareri obbligatori su sette tipologie di atti Vigilanza, regolarità amministrativa e contabile Attestazioni, rilievi, proposte, relazione al rendiconto Controllo sugli agenti contabili Referto 25

177 Oltre alle funzioni previste dal Tuel, diverse leggi negli ultimi anni hanno richiesto all organo di revisione numerose attestazioni, certificazioni e verifiche 26

178 Collaborazione con l'organo consiliare (art. 239, comma 1, lett. a), Tuel) L'organo di revisione deve collaborare con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento. La qualificazione legislativa di "collaboratore" del consiglio caratterizza il controllo come teso - con pareri, rilievi, osservazioni e proposte - a suggerire diversi comportamenti per conseguire, attraverso la responsabilizzazione dei risultati, una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. La collaborazione è comunque limitata alla funzione di controllo e indirizzo del consiglio e necessariamente agli aspetti economico-patrimoniali e finanziari delle materie di competenza consiliare (art. 57, legge 8 giugno 1990, n ora cfr. artt. 234 e 239, Tuel; Corte dei conti, del. n. 2/92). 27

179 . I pareri rientrano nella funzione di collaborazione con il Consiglio. I pareri obbligatori devono essere espressi, solo su proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio. 28

180 . Il comma 1 bis dell articolo 239, indica che nel caso di rilievi l organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall organo di revisione. 29

181 . Le sette tipologie di materie sulle quali sono richiesti i pareri obbligatori sono una parte di quelle attribuite al Consiglio dall art.42 del Tuel (Corte dei Conti sez.controllo Piemonte del. 345/2013) e in particolare, seguendo la numerazione della nuova lettera b) dell art. 239 del Tuel: 30

182 . 1) Strumenti di programmazione economico-finanziaria Sono quelli a contenuto economico- finanziario indicati nella lettera b) del comma 2 del citato art.42 del Tuel e gli atti di programmazione di competenza del Consiglio e cioè: i piani finanziari; il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici; programmazione triennale del fabbisogno di personale; piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della legge 133/2008); 31

183 . piano triennale di contenimento delle spese di cui all art. 2 commi 594 e 599 legge 244/07; in generale tutti gli atti di programmazione di competenza del consiglio che fanno scaturire effetti sulle previsioni annuali e pluriennali. Alcuni strumenti di programmazione economicofinanziaria costituiscono allegato al bilancio di previsione e sono approvati unitamente allo stesso. In tal caso il parere dell organo di revisione sul bilancio potrebbe incorporare anche quello sulle proposte di atti programmatori. 32

184 2) proposta di bilancio di previsione,. verifica degli equilibri e variazioni di bilancio Al tradizionale parere sul bilancio di previsione e sue variazioni è stato aggiunto il parere obbligatorio sulla verifica degli equilibri che tutti gli enti devono effettuare ai sensi dell art.193 del Tuel, con la periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e comunque entro il 30 settembre di ogni anno. La verifica degli equilibri se non eseguita comporta la stessa conseguenza della mancata approvazione del bilancio di previsione. 33

185 . 3. modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni. Riguarda il parere sugli atti attribuiti al Consiglio dalla lettera e) del comma 2 dell art.42 del Tuel. L art.147 quater introdotto nel Tuel dal d.l.174, istituisce per gli enti con popolazione superiore a abitanti, un sistema di controlli interni sulle società partecipate con monitoraggio periodico del loro andamento. 34

186 . I pareri richiesti riguardano sia le proposte di deliberazione di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni che le modalità di gestione dei servizi strumentali, pubblici locali a rilevanza economica e privi di rilevanza, sia gestiti direttamente che affidati all esterno. 35

187 . Nel caso di costituzione di organismi partecipati l organo di revisione deve asseverare ai sensi dell art.3 comma 32, della legge 244/2007 il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettere una relazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei Conti. 36

188 . I controlli dell organo di revisione sulla costituzione, acquisto di partecipazioni ed affidamento dei servizi a società partecipate si possono così sintetizzare: 1) in generale a) se la forma societaria, l'entità della partecipazione ed i servizi affidati sono compatibili con le norme statutarie dell'ente; b) se la stessa attività è esercitata direttamente o indirettamente da altri organismi dell'ente c) se per la costituzione o l'acquisizione della partecipazione sono state rispettati le disposizioni regolamentari dell ente 37

189 . d) se sono state rispettate le modalità di affidamento del servizio; e)se sono previsti nel bilancio annuale e pluriennali gli oneri ed i proventi derivanti dal contratto di servizio; f) se sono stati rispettati i limiti, i compensi attribuiti e le cause di incompatibilità, ineleggibilità ed interdizione dell'organo amministrativo. 38

190 2) società in house. se il capitale è interamente pubblico se sono indicate le modalità per esercitare il controllo analogo se l attività prevalente in termini di fatturato è a favore dell ente o della sua popolazione se il contratto di servizio indica chiaramente i rapporti finanziari, economici, patrimoniali e fiscali fra le parti e che gli oneri previsti nel contratto di servizio siano coerenti con le previsione di bilancio se sono rispettate le regole fiscali 39

191 3) società strumentali. a) se il servizio è strumentale a favore dell'ente o a favore di una società per servizi pubblici; b) se il servizio strumentale è gestito con società mista il partner privato è stato scelto con gara a doppio oggetto. 40

192 . 4. proposte di ricorso all indebitamento Concerne il parere sugli atti d indebitamento attribuiti al Consiglio dalla lettera h) del comma 2 del citato art.42 del Tuel se non previsti in precedenti atti fondamentali. Se il ricorso all indebitamento è previsto nel bilancio di previsione il parere dovrà essere formulato in tale contesto. Si ritiene che per indebitamento debbano intendersi non solo le fonti di cui al capo II del Tuel, ma anche quelle indicate dall'art.3, comma 17 della legge n.350/2003 (cartolarizzazioni ed up front) 41

193 . Non costituiscono investimento ma rientrano nella spesa corrente le operazioni di ripiano delle perdite e di ricapitalizzazione (vedi punto 9 del principio contabile n. 2). Pertanto non solo non si può ricorrere all indebitamento per il finanziamento di tali operazioni (vedi art. 3, comma 19 della legge 350/2003) ma trovano anche applicazione i limiti per l utilizzo dell avanzo d amministrazione di cui all articolo 187 del Tuel. 42

194 . Non è possibile ricorrere all indebitamento per il finanziamento di conferimenti per ricapitalizzazione di aziende o società finalizzati al ripiano delle perdite. Invece, le partecipazioni azionarie ed i conferimenti di capitale costituiscono forme di investimento ( vedi art. 3, comma 18 della legge 24 dicembre 2003, n. 350) e come tali finanziabili con ricorso all indebitamento ovvero con l utilizzo dell avanzo di amministrazione accertato e non altrimenti vincolato. 43

195 . Le determinazioni e le deliberazioni con le quali dovesse farsi ricorso all indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento, nonché i relativi contratti sono nulli (art.30, comma 15 legge 289/2002). Gli amministratori che hanno assunto le deliberazioni in violazione possono essere condannati dalla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti ad una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque volte e fino ad un massimo di venti volte l indennità di carica percepita al momento della violazione stessa. (comma 15 dell art. 30 della legge 289/2002). 44

196 . L organo di revisione deve segnalare, come disposto dalla lettera e) del 1 comma dell art.239 del Tuel, al Consiglio la grave irregolarità di gestione e contestualmente denunciarla ai competenti organi giurisdizionali 45

197 . E vietato emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un unica soluzione (art.62,comma 2 d.l.112/2008) E vietato emettere titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera (legge 147/2013 art. 1 comma 572) La durata di ogni singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a 30 anni né inferiore a 5 anni 46

198 . Il ricorso all indebitamento con assunzione di prestiti, è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni: Rispetto del patto di stabilità nell anno precedente; Approvazione del rendiconto dell esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso al prestito; Avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono indicate le relative previsioni, oppure adottando apposita variazione di bilancio annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica; 47

199 L importo annuale degli interessi sui prestiti (mutui, prestiti obbligazionari ed apertura. di credito) sommato a quello derivante dalle garanzie prestate ai sensi dell art.207 del Tuel, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi non deve superare il 8% delle entrate relative ai primi tre titoli (primi due titoli per le unioni di comuni e comunità montane) del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l assunzione del prestito. L art.6 del D.l. n.16 del 6/3/2014, consente per gli anni 2014 e 2015 di superare il limite di cui sopra per un importo non superiore alle quote di capitale per mutui e prestiti rimborsati nell anno precedente, 48

200 Costituiscono indebitamento (art.3 comma 17 legge 350/2003, art.1 commi 739 e 740 legge 296/06) mutui; prestiti obbligazionari; aperture di credito; cartolarizzazioni di flussi futuri di entrata; cartolarizzazioni con corrispettivo iniziale inferiore all 85% del prezzo di mercato dell attività; cartolarizzazioni garantite da amministrazioni pubbliche; cartolarizzazioni e cessioni crediti vantati verso altre pubbliche amministrazioni; premio incassato al momento di perfezionamento di operazioni derivate 49

201 Definizione di investimento finanziabile con indebitamento (art.3, comma 18 legge 24/12/2003 n.350) Verifica del rispetto del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione acquisto, costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili residenziali e non residenziali costruzione, demolizione, ristrutturazione, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti acquisto di impianti, macchinari, attrezzature, mezzi di trasporto e altri beni mobili ad uso pluriennale 50 gli oneri per beni immateriali ad uso pluriennale acquisizione aree, espropri e servitù onerose partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale 50

202 51 trasferimenti in c/capitale destinati ad investimenti a cura di altro ente appartenente alla p.a. trasferimenti in c/capitale in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici, proprietari e/o gestori di reti e impianti o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla data di scadenza interventi aventi finalità pubblica volti al recupero e alla valorizzazione del territorio 51

203 Nella legge 243/2012 di attuazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio è disposto che dal 2016: L indebitamento sarà ammesso con un ammortamento non superiore alla vita utile dell investimento. I piani dovranno evidenziare gli oneri sui futuri esercizi e le relative coperture.. 52

204 . 5.proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia Riguarda il parere su operazioni non tipizzate di natura finanziaria che non rientrano nella definizione d indebitamento. E vietato: (art.62 d.l.112/2008 come modificato dalla legge 147/2013) Stipulare contratti relativi a strumenti finanziari derivati Rinegoziare contratti derivati in essere Stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate 53

205 . Sono esclusi dal divieto: Estinzioni anticipate totali dei contratti derivati Riassegnazione dei contratti a controparti diverse nelle forma di novazioni soggettive senza modifica dei termini e condizioni finanziarie Ristrutturazione del derivato a seguito modifica della passività di riferimento esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte a trasformare il tasso fisso in variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura Perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l acquisto di cap da parte dell ente 54

206 Sono altresì esclusi dal divieto:. La cancellazione dai contratti di eventuali clausole di risoluzione anticipata mediante regolazione per cassa nell esercizio di riferimento; La facoltà di procedere alla cancellazione dai contratti esistenti di componenti opzionali diverse dall opzione cap di cui gli enti siano acquirenti, mediante regolazione per cassa nell esercizio di riferimento. 55

207 . 6.proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio e transazioni. Riguarda sia il parere sugli atti di riconoscimento e finanziamento dei debiti elencati nell art.194 del Tuel che quello sull opportunità e convenienza delle transazioni. Sulla competenza a deliberare gli accordi transattivi si ritiene che la competenza del Consiglio sia limitata: - agli accordi che generano immediatamente debito fuori bilancio nei casi previsti dalle lettera a) d) ed e) dell art.194 comma 1 del Tuel) 56

208 . - accordi che comportano l assunzione di impegni per gli esercizi successivi ( art. 42, comma 2 lettera i del Tuel) - accordi che incidono su acquisti, alienazioni di immobili e relative permute (art. 2,comma 2,lett.l del Tuel) -accordi che comportano variazione di bilancio 57

209 . Il debito fuori bilancio può essere riconosciuto e finanziato come tale se rientra nelle tipologie indicate nell art.194 del Tuel. Qualsiasi transazione di debiti fuori bilancio è di competenza del Consiglio. Non è invece di competenza del Consiglio la transazione di debiti impegnati nel bilancio e quindi che non comporta una sopravvenienza passiva. 58

210 . Il debito fuori bilancio si configura come un obbligazione perfezionatasi nell ordinamento civilistico indipendentemente da una specifica previsione di bilancio, in violazione di norme, che disciplinano il procedimento di spesa e che sussiste pur in assenza di specifico impegno contabile. Il mancato riconoscimento da parte del Consiglio produce la conseguenza prevista dall art.191 del Tuel per cui il rapporto obbligatorio intercorre tra il fornitore e il funzionario o amministratore che hanno consentito la fornitura o la prestazione in violazione delle norme sull assunzione di impegni di spesa. 59

211 . La Corte Costituzionale con sentenze 445/1995 e 295/1997 ha precisato che sussistono in favore del funzionario o amministratore le condizioni affinchè egli possa esercitare l azione ex art del codice civile verso l ente nei limiti dell arricchimento da questo conseguito. Il contraente privato è legittimato ad agire contro la pubblica amministrazione anche contestualmente alla proposizione della domanda per il pagamento del prezzo nei confronti del funzionario o amministratore in via surrogatoria ex art del codice civile, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sua ragioni quando il patrimonio del funzionario o amministratore non offra adeguata garanzia. 60

212 . I debito fuori bilancio possono derivare (art.194 Tuel) -Da sentenze esecutive -Da copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e istituzioni nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purchè sia rispettato l obbligo di pareggio del bilancio di cui all art,114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione -Da ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali di società di capitale costituite per l esercizio di servizi pubblici locali 61

213 . -Da procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità -Da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di ai commi 1,2 e 3 dell art.191 del Tuel nei limiti accertati e dimostrati di utilità ed arricchimento per l ente, nell ambito dell espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 62

214 . La sentenza esecutiva può anche essere non passata in giudicato (di primo grado - Corte Conti Sezione controllo per la Campania parere 384/2011). L art. 282 del cpc indica che la «sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti». L elencazione dell art.194 è tassativa e non suscettibile di interpretazione estensiva. La Corte di Cassazione con sentenza 17396/2005 sez.1 ha chiarito che occorre identificare l effettivo valore semantico della disposizione, tenendo conto dell intenzione del legislatore. 63

215 . Per il ripiano dei debiti fuori bilancio il comma 3 dell art. 193 del Tuel offre la possibilità di utilizzare, per l anno in corso e per i due successivi, tutte le entrate e le disponibilità ad eccezione di quelle: provenienti dall assunzione di prestiti; aventi specifica destinazione per legge; derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili. 64

216 . E ammesso il pagamento tramite il ricorso ad un piano di rateizzazione della durata di tre anni finanziari, da concordare con i creditori. L'art. 23 comma 5 della legge n. 289/2002 dispone che "I provvedimenti di riconoscimento di debiti posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della corte dei conti." 65

217 . 7) proposte di regolamento di contabilità, economatoprovveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali Riguarda il parere sui regolamenti che si riferiscono alla contabilità, finanza e servizio di economato degli enti locali. I regolamenti concernenti le entrate ed i tributi locali sono i seguenti: Regolamento per la disciplina IUC oppure: Regolamento per la disciplina dell IMU Regolamento per la disciplina della TASI Regolamento per la disciplina della TASI 66

218 Regolamento imposta di soggiorno Regolamento applicazione addizionale comunale Irpef Regolamento per applicazione imposta sulla pubblicità e per l effettuazione del servizio pubbliche affissioni Regolamento per l occupazione del suolo pubblico e per l applicazione del relativo canone Regolamento per la concessione di rateizzazione per il pagamento delle entrate comunali Regolamento per l adesione all accertamento Regolamento sul diritto di interpello del contribuente.. 67

219 . Per esprimere il parere occorre verificare: Il rispetto del campo di potestà regolamentare consentito dalla legge Gli effetti di carattere finanziario, economico e patrimoniale sulla gestione e l eventuale necessità di apportare variazioni al bilancio Il rispetto dei principi dello statuto del contribuente Il rispetto dei principi di semplificazione, trasparenza e adeguatezza 68

220 pareri sul bilancio e sue variazioni (art. 239, comma 1, lett. b), Tuel) Sulle previsioni di bilancio (annuale e pluriennale), sui programmi e progetti e relative variazioni l'organo di revisione deve esprimere un motivato giudizio obbligatorio di congruità, coerenza, attendibilità. Il parere-giudizio deve tenere conto, oltre che di ogni elemento utile, dei seguenti tre fattori: a) parere espresso (art. 153, Tuel) dal responsabile del servizio finanziario; b) variazioni rispetto all'anno precedente; c) parametri di deficitarietà strutturale, che (art. 172 Tuel) fanno parte degli allegati obbligatori al bilancio. 69

221 Il giudizio-parere dell'organo di revisione è obbligatorio e deve comprendere proposte e suggerimenti all'organo consiliare per ricondurre all'attendibilità, congruità e coerenza interna ed esterna le previsioni, nonché per assicurare il mantenimento degli equilibri in corso di gestione e prospettici.

222 L'organo consiliare, al quale è trasmesso il parere, dovrà adottare i provvedimenti conseguenti alle modifiche, integrazioni o azioni proposte dall'organo di revisione, oppure motivarne il non accoglimento. 71

223 L'organo di revisione deve effettuare una puntuale verifica del bilancio, dei programmi progetti e dei relativi allegati articolata come segue: Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la pianificazione, la programmazione e la previsione. Gli atti relativi devono essere strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. 72

224 implica che la relazione previsionale e programmatica sia conseguente alla pianificazione dell'ente e agli atti fondamentali della gestione, quali: Relazione di inizio mandato (art.4 d.lgs.n.249/2011) Piano generale di sviluppo dell ente e suo adeguamento (art.165 co. 7 del Tuel e Pcel n.1 p.19) Programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici (art.128 d.lgs. 163/2006) 73

225 programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 Tuel); piani economico-finanziari; piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58 DL n. 112/2008); piano triennale di contenimento delle spese (art. 2, commi 594 e 599, legge n. 244/

226 La circolare del Ministero dell Interno Fl 28/97 del 14 novembre 1997, ai fini della coerenza delle previsioni di bilancio con la relazione previsionale e programmatica, precisa che Eventuali modifiche degli obiettivi, dei programmi e dei progetti, rispetto a quelli indicati nella relazione, debbono essere esplicitamente deliberate, indicando i motivi che le rendono necessarie, le parti della relazione che vengono modificate e con quali conseguenze sugli equilibri di bilancio annuale e di quello pluriennale. 75

227 Ai fini della coerenza interna occorre quindi assicurare che i documenti di programmazione generale e settoriale di previsione di gestione siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. 76

228 comporta una connessione fra la programmazione dell ente, quella regionale e gli obiettivi di finanza pubblica. Concerne la coerenza del bilancio con : I vincoli del patto di stabilità interno Il contenimento/riduzione di alcune tipologie di spesa Contenimento/riduzione dell indebitamento 77

229 Gli enti soggetti devono iscrivere in bilancio le entrate correnti e le spese correnti in termini di competenza in misura tale che unitamente alla previsione dei flussi di cassa di entrate e spese in conto capitale, al netto della riscossione crediti, da raggiungere l obiettivo programmatico stabilito per ciascun anno. A tal fine occorre allegare un prospetto dimostrativo al bilancio di previsione Art.31, comma 18, legge 183/

230 Concerne la verifica dell'accertabilità ed esigibilità delle previsioni di entrata e la congruità e compatibilità delle previsioni di spesa al fine di mantenere o ricondurre in equilibrio la gestione. L'attendibilità e la congruità devono essere dimostrate con valutazioni, analisi e descrizioni. 79

231 Verifica attendibilità e congruità sulla base del trend storico La verifica dell attendibilità delle entrate e della congruità delle spese deve essere effettuata anche sulla base dei valori rilevati negli anni precedenti. Ogni sostanziale variazione rispetto alla previsione precedente deve trovare motivazione nella relazione previsionale e programmatica 80

232 L'attendibilità delle entrate deve essere valutata in relazione all'accertabilità delle stesse tenendo conto degli atti che predeterminano il diritto alla riscossione di idonei ed obiettivi elementi di riferimento nonché fondate su aspettative di acquisizione ed utilizzo delle risorse (postulati dei principi contabili degli enti locali, punto 53). 81

233 La congruità delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici e al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali (postulati dei principi contabili degli enti locali, punto 52). Concerne la congruità e compatibilità delle previsioni di spesa derivanti da leggi, contratti e decisioni assunte che producono effetti sul periodo del bilancio autorizzato. 82

234 Congruità delle spese La mancata congruità della previsione di spesa per fattori produttivi consolidati ed assolutamente necessari per assicurare il funzionamento deve essere evidenziata nel giudizio al fine di richiedere al Consiglio un adeguamento delle previsioni o un diverso indirizzo gestionale. 83

235 Se dall esame scaturiscono previsioni di entrate prive di certezza di accertabilità nel corso dell esercizio o la cui accertabilità dipenda da atti e da azioni da porre in essere, queste devono essere evidenziate dall organo di revisione ed opportunamente collegate a previsioni di spesa da impegnarsi solo al conseguimento di tali entrate. (spese autorizzate a condizione) 84

236 Limitazione contenimento spese di personale Per gli enti soggetti al patto: obbligo di ridurre la spesa di personale rispetto all anno precedente (art.1, comma 557 legge 296/2006) Dal 2015 il parametro è la media del triennio 2011/2013 (art. 3, comma 5 bis dl n. 90/2014) Per gli enti non soggetti al patto: obbligo di contenere la spesa di personale entro i limiti dell anno 2008 al netto dei rinnovi contrattuali (art.1 comma 562 legge 296/2006) 85

237 Limitazione contenimento spese di personale a tempo determinato E possibile avvalersi di personale a tempo determinato, con convenzioni, contratti di collaborazione coordinata e continuativa solo nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell anno E possibile superare tale limite per garantire la funzione di polizia locale, di istruzione pubblica e sociale. 86

238 Previsione fondo di riserva Se l ente utilizza anticipazione di tesoreria o entrata a specifica destinazione il limite minimo è elevato dallo 0,30 allo 0,45% delle spese correnti. 87

239 Previsione fondo svalutazione crediti E obbligatorio iscrivere in bilancio un fondo svalutazione crediti di importo non inferiore al 25% dei residui attivi di cui ai titoli I e III aventi anzianità superiore a 5 anni. Gli enti che beneficiano dell anticipazione della Cassa DD.PP. per pagare i debiti ex d.l. 35/2013 per i cinque esercizi successivi la percentuale di cui sopra è elevata al 30%. Con motivato parere dell organo di revisione è possibile escludere dalla base di calcolo i residui per i quali è certificato l elevato tasso di esigibilità. 88

240 Limite utilizzo avanzo d amministrazione Se l ente utilizza anticipazione di tesoreria o entrate a specifica destinazione ai fini di cassa l avanzo non vincolato non può essere utilizzato. E fatto salvo l utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio ex art. 193 del Tuel. 89

241 Utilizzo contributo permesso di costruire Per l anno 2014 le entrate per contributo per permesso di costruire e relative sanzioni iscritte al titolo IV possono essere destinate alla spesa corrente nel limite del 50% senza vincoli e di un ulteriore 25% con il vincolo della spesa per manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale 90

242 Proventi codice della strada infrazioni per eccesso di velocità (art. 142 CdS e comma 16 art. 4 ter del D.L. 16/2012) Occorre rilevare separatamente i proventi da sanzioni al codice della strada rispetto a quelli per eccesso di velocità. I proventi per sanzioni per eccesso di velocità rilevati sulle strade appartenenti a enti diversi da quelli di quali dipendono gli organi accertatori devono essere ripartiti in misura uguale. Restano escluse le strade in concessione. Per la trasmissione delle informazioni occorre attendere il decreto interministeriale di attuazione dell art.25 co.2 legge 120/

243 (art. 239, comma 1, lett. c), Tuel) Vigilanza regolarità amministrativa e contabile Ai sensi dell art.239, comma 1, lettera c) del Tuel, avvalendosi della tecnica del campionamento da motivare nel verbale, l organo di revisione, con l ausilio di eventuali di collaboratori (art. 239, comma 4, del Tuel), deve effettuare periodiche verifiche sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione. 92

244 In particolare le aree di verifica sono le seguenti: acquisizione delle entrate effettuazione delle spese attività contrattuale amministrazione dei beni completezza della documentazione adempimenti fiscali tenuta della contabilità 93

245 Sostiene la Corte dei Conti che la regolarità concerne: -il rispetto dei vincoli giuridici e contabili relativi alla gestione del bilancio; -la completezza del procedimento amministrativo; -la verifica degli obblighi posti a tutela dei terzi contraenti e dei creditori in genere. La regolarità amministrativa concerne la conformità degli atti a determinate norme e la loro rispondenza e proporzione a determinati fini. 94

246 L art. 147 bis del Tuel introdotto dal d.l. n.174 del 10/10/2012, precisa che la verifica di regolarità amministrativa e contabile nella fase successiva è assicurato secondo principi generali di revisione aziendale. 95

247 L art. 5 del D.Lgs. n. 149/2011 considera quali indicatori di accentuazione delle verifiche di regolarità amministrativo - contabile: a) ripetuto utilizzo dell anticipazione di tesoreria; b) disequilibrio consolidato della parte corrente di bilancio; c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto terzi. In caso di mancata vigilanza e segnalazione con dolo o colpa grave i revisori possono essere chiamati a rispondere solidalmente del danno arrecato. Ugualmente convenuti sono in caso di omissioni (per inadempimento di doveri), per il danno che non avrebbe avuto luogo, o sarebbe stato eliminato o ridotto, se essi avessero tenuto una condotta diligente e finalizzata a sollecitare all autocorrezione o ad interventi tempestivi. 96

248 Il controllo di regolarità è un attività gestionale, duratura sistematica, e tipicamente ausiliaria che non sfocia in un atto tipico (parere, relazione ecc.), ma in una denuncia ad un altro organo cui poi compete provvedere. A fronte di gravi irregolarità l organo di revisione deve fare referto all organo consiliare con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità. (art.239, comma 1, lettera e) del Tuel). 97

249 La possibilità di effettuare la vigilanza con la tecnica del campionamento è stabilita dal comma 1, lettera c) dell art. 239 del Tuel. La tecnica utilizzata deve essere motivata e la scelta può essere effettuata secondo selezioni soggettive o statistiche da indicare nel verbale. Nella sua attività l organo di revisione dovrà avvalersi delle carte di lavoro. Unitamente ai verbali le carte di lavoro hanno effetto probatorio circa l attività espletata. I processi logici e sistematici attraverso i quali si è pervenuti a formulare pareri o a determinate conclusioni, sono dimostrati nelle carte di lavoro. Con le stesse sarà inoltre possibile dimostrare la correttezza e la completezza del proprio operato. 98

250 La dimensione del campionamento dipende: dal rischio insito nel metodo prescelto; dall errore accettabile; dall errore atteso. Il rischio è riferito alla stima in eccesso o in difetto di errore in modo da far estendere all intera area controllata valutazioni errate. Più il campione è numeroso più si riduce il margine di rischio. L errore è accettabile in funzione del principio della significatività. Assumono, infatti, diversa rilevanza una lieve irregolarità, una irregolarità sanabile, ed una grave irregolarità. 99

251 Se in una determinata area, qualificata ad alto rischio, si teme una irregolarità (errore atteso), occorre esaminare un campione più ampio. Nel caso di elementi da sottoporre a campione omogenei per qualità e peso occorre per fare in modo che ognuno abbia uguale possibilità di essere selezionato si può utilizzare la tavola dei numeri casuali. Sono facilmente reperibili tavole di numeri casuali nel sito www servizi.regione.emiliaromagna.it/generatore/ è possibile generare i numeri casuali da sottoporre a campione. 100

252 Ipotesi di irregolarità nella gestione L organo di revisione deve verificare e segnalare al Consiglio le eventuali irregolarità derivanti da: mancato rispetto del principio della competenza nella rilevazione degli accertamenti e degli impegni; esistenza di debiti fuori bilancio non riconoscibili; mancato adozione del provvedimento di riequilibrio; la mancata regolarizzazione di ordinazioni per lavori pubblici di somma urgenza; maggiori oneri per ritardati pagamenti non giustificati; esecuzione di spese senza copertura finanziaria o senza assunzione dell impegno; 101

253 irregolare tenuta della contabilità; variazioni al bilancio di Giunta non sottoposte a ratifica del Consiglio; mancanza di pareri sugli atti amministrativi; utilizzo di entrate con vincolo di destinazione per scopi diversi da quelli stabiliti; il mancato rispetto del limite di anticipazione di tesoreria e per il ricorso all indebitamento; la mancata resa del conto degli agenti contabili; la mancata adozione dei provvedimenti di ripiano del disavanzo e del riequilibrio della gestione; 102

254 l esistenza di debiti fuori bilancio senza provvedimento di copertura; l esistenza di gestioni fuori bilancio; la mancata tenuta degli inventari; la violazione di norme fiscali, previdenziali ed assicurative sanzionabili; la non applicazione delle sanzioni sul mancato rispetto del patto di stablità; il mancato rispetto della normativa sui limiti assunzioni del personale; 103

255 il mancato rispetto dei vincoli di spesa sul personale e nella contrattazione decentrata integrativa; il mancato rispetto della normativa contrattuale e delle procedure di aggiudicazione che vadano ad inficiare la par condicio dei concorrenti; stipulazione di contratti in violazione di norme di contabilità o con inosservanza dei necessari accertamenti tecnici; mancato rispetto delle norme fondamentali in materia di procedura di gara. 104

256 RELAZIONE AL RENDICONTO (art. 239, comma 1, lett. d), Tuel) Il consiglio deve deliberare il rendiconto entro il 30 aprile dell'anno successivo, tenendo conto motivatamente della relazione dell'organo di revisione. La mancata approvazione del rendiconto da parte dell organo consiliare nei termini determina, sino all adempimento, la condizione di ente locale strutturalmente deficitario, assoggettato ai controlli centrali in materia di copertura del costo di alcuni servizi. 105

257 L inadempienza nella presentazione del certificato del rendiconto, comporta la sospensione della seconda rata del contributo ordinario dell anno nel quale avviene l inadempienza. La relazione al rendiconto presenta quale contenuto essenziale l'attestazione della corrispondenza del rendiconto (conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio) alle risultanze della gestione. L'attestazione ha valore di certificazione della conformità dei dati dei rendiconto con i documenti contabili, gli inventari e i conti del tesoriere e degli altri agenti contabili. 106

258 L'organo esecutivo deve approvare lo schema di rendiconto e trasmetterlo unitamente alla proposta di deliberazione consiliare al collegio entro un termine tale da lasciare all'organo di revisione almeno 20 giorni per l'esame e la formulazione della relazione. per successivamente mettere rendiconto, allegati e relazione a disposizione del consiglio almeno 20 giorni prima della sessione consiliare di esame e approvazione. 107

259 In sede di deliberazione del rendiconto l'organo consiliare dell'ente deve tenere motivatamente conto della relazione dell'organo di revisione (art. 227, comma 2, Tuel). 108

260 Verifica dei debiti e crediti reciproci tra ente locale e società partecipate L art.6 comma 4 del d.l. 6/7/2012, n.95 richiede di allegare a decorrere dal rendiconto 2012, una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l Ente e le società partecipate. La nota deve evidenziare analiticamente eventuali discordanze e fornire adeguata motivazione. In caso di discordanze l ente locale deve adottare senza indugio e comunque entro il termine dell esercizio finanziario in corso al momento della verifica i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie. L organo di revisione deve asseverare la nota informativa. 109

261 VERIFICHE DI CASSA (art. 239, comma 1, lett. f), Tuel) L'organo di revisione deve provvedere (art. 223, Tuel) con cadenza trimestrale alle verifiche ordinarie di cassa, alla verifiche della gestione del servizio di tesoreria e delle gestioni degli altri agenti contabili (economo, riscuotitori speciali, consegnatari, sub-consegnatari, ecc.). L'organo di revisione deve inoltre partecipare alle verifiche straordinarie di cassa (art. 224, Tuel), necessarie nel caso di mutamento del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana. 110

262 L'organo di revisione partecipa alle verifiche straordinarie unitamente agli amministratori cessanti ed entranti, al segretario e al responsabile del servizio finanziario. La Corte dei conti ha affermato la responsabilità dell'organo di revisione che ha omesso di riscontrare per lungo tempo gli adempimenti dell'istituto tesoriere e le gravi irregolarità di numerosi titoli di pagamento, concorrendo con ciò alla produzione di danno erariale (Corte dei conti, sez. riunite, sent. 10 giugno 1986, n. 496). 111

263 Resa del conto degli agenti contabili (art. 233, Tuel) L'organo di revisione deve verificare che siano resi i conti completi di documentazione del tesoriere e degli altri agenti contabili interni ed esterni entro trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio. I conti devono essere parificati con le scritture contabili dell'ente. Il conto del tesoriere è contabilmente e giuridicamente distinto dal conto del bilancio. 112

264 Il tesoriere e gli altri agenti contabili di diritto o di fatto interni o esterni sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti (art. 93, comma 2, Tuel). Spetta all'amministrazione a cui il conto viene reso di presentarlo alla Corte dei conti (Corte dei conti, sez. giurisdizionale Regione Sicilia, sent. n. 21/97). 113

265 Un breve decalogo Il quadro complessivo per l Organo di revisione non si presenta semplice, stanti le difficoltà degli enti locali ed una normativa in continua evoluzione e sempre più stringente. In conclusione di questo lavoro si danno alcuni consigli dettati dall esperienza su come operare in un Ente locale. 1) L attenzione sul sistema di bilancio nel suo insieme Nell ente locale il bilancio non è di facile lettura quanto quello di una società, ma la sua analisi è necessaria a comprendere il comune Esaminare quindi per bene le singole voci ma senza perdere la visione d insieme Esempi: Ammontare eccessivo dei residui attivi e passivi Entità visibilmente alterata delle partite di giro 114

266 2) Linee guida della Corte dei Conti Sono documenti essenziali e sempre aggiornati Insegnano a intercettare i dati più delicati e le zone più a rischio dei bilanci pubblichi Esempi: Tabella di lettura dei residui attivi e passivi Rapporti con partecipate 3) Attenzione ai segnali di criticità La crisi non è mai un fulmine a ciel sereno: occorrono anni per sperperare un patrimonio I segnali, nel caso, non mancano: Residui vetusti; Tentativi improbabili di cessioni di beni patrimonaili Ricorso strutturale all anticipazione Lentezza estrema nei pagamenti Eccessi di creatività finanziaria 115

267 4) Fidarsi è bene. Al di là dei buoni rapporti con i dirigenti e gli organi di gestione, questi sono una controparte (con cui collaborare) dell organo di revisione che ha il ruolo di staff del Consiglio comunale Controllare atti e documenti con attenzione 5) L indebitamento La regola per le spese del titolo II è l indebitamento: se si rispettano i limiti la scelta è legittima, anche se più o meno opportuna in quanto trascinano un aumento della spesa corrente Diffidare di operazioni complesse e di «finanza innovativa» al posto del mutuo: servono talvolta ad andare oltre i limiti di spesa concessi o per eludere altre imposizioni di legge Attenzione alle operazioni di indebitamento delle società in house o di quelle patrimoniali 116

268 6) Le partecipate Attenzione alle società «insincere», cioè strumenti di elusione per fare ciò che direttamente l ente non può: assunzioni, debiti, ecc. L organo di revisione deve controllare i contratti di servizio Non esistono «società strutturalmente in perdita»: se la società è in perdita o è male amministrata o il contratto di servizio è inadeguato 7) Riaccertamento dei Residui E uno dei temi più delicati del processo di contabilità finanziaria: gli scheletri sono spesso in questi armadi Non a caso: il Governo Monti ha imposto un consistente accantonamento a fondo svalutazione per i residui troppo vetusti La nuova contabilità armonizzata ne ha rivisto radicalmente la gestione 117

269 8) Le spese di personale E il controllo più improprio affidato all organo di revisione (più appropriato sarebbe stato l Organismo Indipendente di Valutazione) che ha una formazione contabile e poco conosce dei contratti di lavoro pubblici e delle loro (a volte) bizzarre interpretazioni Il parere obbligatorio sulle pre-intese sindacali sul fondo contrattazione decentrata è uno dei più spinosi e dove le pressioni sono spesso molto forti 9) Aggiornarsi continuamente Le norme di contabilità e controllo degli enti locali cambiano di continuo e occorre mantenere un aggiornamento costante e seguire : le attività dei ministeri competenti (specie Mef e Interno) la giurisprudenza della Corte dei conti (utilissima); tramite riviste specializzate, banche dati, siti dedicati, newsletters, ecc. Essenziale è il confronto con i Colleghi 118

270 10) Buon lavoro e grazie

271 LA RAGIONERIA PUBBLICA E L ECONOMIA AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI LA GESTIONE FINANZIARIA IL COMPLESSO DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CHE TRADUCONO IN ATTI GLI INDIRIZZI DELLA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO E CHE RILEVA I FATTI E GLI ATTI AMMINISTRATIVI CHE CONSENTONO LA RENDICONTAZIONE ED IL CONTROLLO

272 LA RAGIONERIA PUBBLICA E L ECONOMIA AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI LA GESTIONE FINANZIARIA IL COMPLESSO DI OPERAZIONI AMMINISTRATIVE CHE TRADUCONO IN ATTI GLI INDIRIZZI DELLA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO E CHE RILEVA I FATTI E GLIATTIAMMINISTRATIVI CHE CONSENTONO LA RENDICONTAZIONE ED IL CONTROLLO

273 LA RAGIONERIA PUBBLICA E L ECONOMIA AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI LA GESTIONE SUCCEDE ALLA PROGRAMMAZIONE PRECEDENDO LA RENDICONTAZIONE

274 LA RAGIONERIA PUBBLICA E L ECONOMIA AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI LE FASI DELL ENTRATA L ACCERTAMENTO IL VERSAMENTO LA RISCOSSIONE Anche se a questo andrebbe premessa LA PREVISIONE

275 LA RAGIONERIA PUBBLICA E L ECONOMIA AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI L ACCERTAMENTO ART. 179 DEL T.U.EE.LL. E UN IMPLICITO DIVIETO AD OGNI FORMA DI ACCERTAMENTO PROVVISORIO, ALEATORIO, PROSPETTICO PER LE QUALI ESISTE UN TITOLO GIURIDICO CHE COSTITUISCA L ENTE LOCALE CREDITORE DALLA CORRELATIVA ENTRATADISTINGUERE LA PARTE CORRENTE DA QUELLA RELATIVA AGLI INVESTIMENTI E I FINANZIAMENTI

276 LA RAGIONERIA PUBBLICA E L ECONOMIA AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI LE MODALITA DI ACCERTAMENTO CHE DEFINIAMO AUTOMATICHE PER LE QUALI SI HA IL SEGUENTE QUADRO DI RIFERIMENTO: 1. ENTRATE DI CARATTERE TRIBUTARIO I RUOLI O ALTRE FORME STABILITE DALLA LEGGE; 2. ENTRATE PATRIMONIALI LISTE DI CARICO O RUOLI 3. ENTRATE COMPENSATIVE ASSUNZIONE RELATIVO IMPEGNO DI SPESA 4. ENTRATE SPECIALI CONTRATTI, PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI, ATTI AMMINISTRATIVI SPECIFICI

277 LA RAGIONERIA PUBBLICA E L ECONOMIA AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI ACCERTAMENTO PLURIENNALE ART. 179 POTRANNO ESSERE ACCERTATI SUGLI ESERCIZI FUTURI PER TRE ESERCIZI

278 LA RAGIONERIA PUBBLICA E L ECONOMIA AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI LA RISCOSSIONE MATERIALE INTROITO DELLA SOMMA DA PARTE DEL TESORIERE DELL ENTE

279 LA RAGIONERIA PUBBLICA E L ECONOMIA AZIENDALE: RAPPORTI ED INTERRELAZIONI ORDINATIVO D INCASSO DEVE CONTENERE: L INDICAZIONE DEL DEBITORE; L AMMONTARE DELLA SOMMA DA RISCUOTERE; LA CAUSALE; GLI EVENTUALI VINCOLI DI DESTINAZIONE DELLE SOMME; L INDICAZIONE DELLA RISORSA O DEL CAPITOLO DI BILANCIO CUI E RIFERITA L ENTRATA, DISTINTAMENTE PER RESIDUI O COMPETENZA; LA CODIFICA; IL NUMERO PROGRESSIVO; L ESERCIZIO FINANZIARIO E LA DATA DI EMISSIONE

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA Principio contabile 2 A cura di Carlo Casari Accertamento delle entrate per competenza secondo il principio della competenza finanziaria potenziata L accertamento costituisce

Dettagli

ADEMPIMENTI PER L ENTRATA A REGIME DELLA RIFORMA CONTABILE PREVISTA DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, NELL ESERCIZIO 2016

ADEMPIMENTI PER L ENTRATA A REGIME DELLA RIFORMA CONTABILE PREVISTA DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, NELL ESERCIZIO 2016 ADEMPIMENTI PER L ENTRATA A REGIME DELLA RIFORMA CONTABILE PREVISTA DAL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118, NELL ESERCIZIO 2016 1) Introduzione Com è noto, nel corso del 2015, gli enti territoriali,

Dettagli

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA PAOLA MARIANI

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA PAOLA MARIANI IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA PAOLA MARIANI UDINE 26 marzo 2011 IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA Lo strumento individuato, dalla disciplina della sperimentazione, per impedire l accertamento

Dettagli

Principio contabile della contabilità finanziaria. 9.3 Il riaccertamento straordinario dei residui

Principio contabile della contabilità finanziaria. 9.3 Il riaccertamento straordinario dei residui Principio contabile della contabilità finanziaria 9.3 Il riaccertamento straordinario dei residui Il riaccertamento straordinario dei residui è l attività prevista dall articolo 3 comma 7, del presente

Dettagli

Riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015

Riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015 Riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015 DETERMINAZIONE FONDO CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE AL 31/12/2014 1 Il Fondo Crediti di dubbia esigibilità Il Principio contabile applicato

Dettagli

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità. Michele Petrelli

Il Fondo crediti di dubbia esigibilità. Michele Petrelli Il Fondo crediti di dubbia esigibilità Michele Petrelli Indice - Il Fondo crediti di dubbia esigibilità: principi - Il Fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione - Il Fondo crediti

Dettagli

Ministero dell Interno

Ministero dell Interno Ministero dell Economia e delle Finanze DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO di concerto con il Ministero dell Interno DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI VISTO il decreto

Dettagli

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) previsione di competenza. previsione di competenza

PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO (3) previsione di competenza. previsione di competenza DI PREVISIONE 2015 - ISTITUZIONE CENTRO OLIMPIA COMUNALE Allegato n.9 - Bilancio di previsione al D.Lgs 118/2011 DI PREVISIONE ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Dettagli

Allegato F) Delib. G.C. n. 38/2015 CITTÀ DI SAN MAURO TORINESE PROVINCIA DI TORINO NOTA TECNICA

Allegato F) Delib. G.C. n. 38/2015 CITTÀ DI SAN MAURO TORINESE PROVINCIA DI TORINO NOTA TECNICA Allegato F) Delib. G.C. n. 38/2015 CITTÀ DI SAN MAURO TORINESE PROVINCIA DI TORINO NOTA TECNICA ANNO 2015 BILANCIO DI PREVISIONE 2015 NOTA TECNICA Premessa Il D.Lgs. 118/2011 come modificato ed integrato

Dettagli

Città di Albisola Superiore BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Città di Albisola Superiore BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Città di Albisola Superiore BILANCIO DI PREVISIONE 2015 Consiglio Comunale, 13 agosto 2015 VERSO UNO SCHEMA DI BILANCIO ARMONIZZATO.. L ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI IL QUADRO NORMATIVO

Dettagli

ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI:

ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI: ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI: al via la fase sperimentale A cura di Alessandro Beltrami Roma, 12 aprile 2012 I tempi di utilizzo degli strumenti I RESIDUI CON IL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE IL FONDO

Dettagli

L ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI Corso di formazione istituzionale

L ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI Corso di formazione istituzionale L ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI Corso di formazione istituzionale Modulo n. 5 Il riaccertamento straordinario e il fondo pluriennale vincolato (ottobre 2014) STRUTTURA DELLA PRESENTAZIONE:

Dettagli

2^ Giornata di Corso. Dr. PiersanteFabio

2^ Giornata di Corso. Dr. PiersanteFabio 2^ Giornata di Corso Decreto Legislativo 118/2011 Dr. PiersanteFabio ARMONIZZAZIONE CONTABILE PER GLI ENTI SPERIMENTATORI NEL 2014 2015 2016 2017 Applicazione del Principio di competenza potenziato(all.

Dettagli

CORSO FORMAZIONE REVISORI

CORSO FORMAZIONE REVISORI CORSO FORMAZIONE REVISORI Strumenti, metodologie, tempistiche: regole contabili uniformi, piano dei conti integrato, schemi di bilancio, bilancio consolidato con enti, aziende e società, sperimentazione.

Dettagli

L ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI Corso di formazione istituzionale

L ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI Corso di formazione istituzionale L ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI Corso di formazione istituzionale Modulo n. 4 L APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO CONTABILE GENERALE DELLA COMPETENZA POTENZIATA (ottobre 2014) PRESENTAZIONE:

Dettagli

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO

PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO Allegato A/4 Allegato n. 4/4 al D.Lgs 118/2011 PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE IL BILANCIO CONSOLIDATO 1. Definizione e funzione del bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica Il

Dettagli

SPESA Fonte: Civetta Slides ( all. 4) IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO Il fondo pluriennale vincolato è un accantonamento di risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive

Dettagli

Come introdurre la nuova contabilità armonizzata nei comuni e nelle province

Come introdurre la nuova contabilità armonizzata nei comuni e nelle province Come introdurre la nuova contabilità armonizzata nei comuni e nelle province Il riaccertamento straordinario dei residui Il riaccertamento straordinario dei residui, previsto dall articolo 3 comma 7 e

Dettagli

Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125

Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125 La gestione in esercizio provvisorio del bilancio 2016 problemi della gestione collegati all approvazione di un bilancio solo annuale 2016, anche in riferimento all equilibrio di cassa. Giovanni Ravelli

Dettagli

CONFRONTO CON LE REGIONI SPERIMENTATRICI SULL ARMONIZZAZIONE CONTABILE DELLE REGIONI

CONFRONTO CON LE REGIONI SPERIMENTATRICI SULL ARMONIZZAZIONE CONTABILE DELLE REGIONI CONFRONTO CON LE REGIONI SPERIMENTATRICI SULL ARMONIZZAZIONE CONTABILE DELLE REGIONI IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (SECONDO L ATTUALE PRINCIPIO APPLICATO) E costituito dal fondo di cassa esistente al

Dettagli

LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA LA RIFORMA CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA D.LGS. 23 GIUGNO 2011 N. 118 CINZIA SIMEONE STRUTTURA DELLA PRESENTAZIONE: 1. LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA 2. IL

Dettagli

Il bilancio consolidato dell ente locale

Il bilancio consolidato dell ente locale Il bilancio consolidato dell ente locale Federico Fontana fontana@economia.unige.it Agenda del seminario la normativa di riferimento la finalità e i contenuti del bilancio consolidato il gruppo amministrazione

Dettagli

IL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI

IL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI IL NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI PAOLA MARIANI Udine 26 marzo 2014 PRESENTAZIONE: 1) L ARMONIZZAZIONE 2) IL QUADRO NORMATIVO 3) I SISTEMI CONTABILI ARMONIZZATI 4) GLI STRUMENTI DELL ARMONIZZAZIONE

Dettagli

C O M U N E D I B E D U L I T A

C O M U N E D I B E D U L I T A NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 La nota integrativa al bilancio costituisce allegato obbligatorio al documento di programmazione e viene redatta in conformità alle prescrizioni del

Dettagli

Direzione Finanza 2015 01915/024 Area Bilancio GG 4 CITTÀ DI TORINO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. 26 maggio 2015

Direzione Finanza 2015 01915/024 Area Bilancio GG 4 CITTÀ DI TORINO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. 26 maggio 2015 Direzione Finanza 2015 01915/024 Area Bilancio GG 4 CITTÀ DI TORINO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 26 maggio 2015 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO sono presenti

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONE BASILICATA DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA Bilancio di Previsione pluriennale per il triennio 2015-2017. Potenza, Dicembre 2014 * * * * * * * * * * Articolo 1 Stato di Previsione dell

Dettagli

DLgs 118/ 2011 DLGS 126/ 2014

DLgs 118/ 2011 DLGS 126/ 2014 L AVVIO DELLA RIFORMA CONTABILE DLgs 118/ 2011 DLGS 126/ 2014 Fonti: www.rgs.mef.gov.it/versione-i/e-governme1/arconet/- IFEL - Fondazione Anci: L armonizzazione alla luce della proroga Civetta E. L armonizzazione

Dettagli

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI

IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI CINZIA SIMEONE 1 STRUTTURA DELLA PRESENTAZIONE: 1) DEFINIZIONE 2) IL FONDO PLURIENNALE NEL BILANCIO 3) IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 4)

Dettagli

COMUNE DI VERGIATE (Provincia di Varese)

COMUNE DI VERGIATE (Provincia di Varese) COMUNE DI VERGIATE (Provincia di Varese) RELAZIONE SUL RENDICONTO PER L ESERCIZIO 2012 L ORGANO DI REVISIONE Pasquale rag. Pizzi L ORGANO DI REVISIONE nella Sede Comunale, nel giorno 9 aprile 2013 ESAMINATI

Dettagli

LEZIONE 2 L ORDINAMENTO COMUNALE RIPORTATO NEL T.U.E.L. (D.LGS N. 267/2000 E SUCC. MODIFICHE)

LEZIONE 2 L ORDINAMENTO COMUNALE RIPORTATO NEL T.U.E.L. (D.LGS N. 267/2000 E SUCC. MODIFICHE) Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale LEZIONE 2 L ORDINAMENTO COMUNALE RIPORTATO NEL T.U.E.L. (D.LGS N. 267/2000 E SUCC. MODIFICHE) ELEMENTI DI CONTABILITA RIFERITI ALLA FASE DELLA SPESA

Dettagli

XX COMUNITA MONTANA DEI MONTI SABINI - 02037 POGGIO MOIANO RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL ESERCIZIO FINANZIARIO

XX COMUNITA MONTANA DEI MONTI SABINI - 02037 POGGIO MOIANO RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL ESERCIZIO FINANZIARIO XX COMUNITA MONTANA DEI MONTI SABINI - 02037 POGGIO MOIANO RELAZIONE AL CONTO CONSUNTIVO DELL ESERCIZIO FINANZIARIO ANNO 2014 RELAZIONE DELL ORGANO ESECUTIVO AL RENDICONTO DI GESTIONE 2014 Articolo 231

Dettagli

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga Parte I N. 4 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 31-1-2015 253 Parte I LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI DELLA REGIONE Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 6 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE

Dettagli

1^ Giornata di Corso. Dr. Piersante Fabio

1^ Giornata di Corso. Dr. Piersante Fabio 1^ Giornata di Corso Decreto Legislativo 118/2011 Dr. Piersante Fabio EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO La disciplina dell armonizzazione dei sistemi contabili e deibilancidelleregioniedeglientilocalinelquadrodel

Dettagli

COMUNE DI BASTIA UMBRA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017

COMUNE DI BASTIA UMBRA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 COMUNE DI BASTIA UMBRA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 La nuova contabilità armonizzata prevede che gli enti alleghino al bilancio di previsione una nota integrativa la quale costituisce

Dettagli

BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2015/2017

BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2015/2017 Allegato "G" COMUNE DI PARABIAGO PROVINCIA DI MILANO PARABIAGO P.ZA VITTORIA, 7 01059460152 01059460152 BILANCIO DI PREVISIONE ARMONIZZATO 2015/2017 Bilancio di Previsione Armonizzato 2015-2017 (Allegati)

Dettagli

29/04/2015 di competenza finanziaria potenziata

29/04/2015 di competenza finanziaria potenziata SLIDE 1 Il fondo pluriennale vincolato nasce dall esigenza di mantenere gli equilibri di bilancio stante l adozione del nuovo concetto di competenza finanziaria potenziata: l imputazione della spesa secondo

Dettagli

Modifiche e Integrazioni al D. Lgs. 118/2011 inerenti l introduzione della Contabilità Economico-Patrimoniale nelle Regioni

Modifiche e Integrazioni al D. Lgs. 118/2011 inerenti l introduzione della Contabilità Economico-Patrimoniale nelle Regioni Modifiche e Integrazioni al D. Lgs. 118/2011 inerenti l introduzione della Contabilità Economico-Patrimoniale nelle Regioni ROBERTA SCOLA Staff e Affari Giuridici della Direzione Centrale Risorse Strumentali,

Dettagli

Oggetto: Armonizzazione contabile della Regione Autonoma della Sardegna. Disposizioni di indirizzo politico amministrativo.

Oggetto: Armonizzazione contabile della Regione Autonoma della Sardegna. Disposizioni di indirizzo politico amministrativo. Oggetto: Armonizzazione contabile della Regione Autonoma della Sardegna. Disposizioni di indirizzo politico amministrativo. Il Presidente, d intesa con l Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito

Dettagli

Legge regionale 4 dicembre 2015, n. 16. Quarta variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania.

Legge regionale 4 dicembre 2015, n. 16. Quarta variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania. Legge regionale 4 dicembre 2015, n. 16. Quarta variazione al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2015-2017 della Regione Campania. IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA

Dettagli

IL BILANCIO CONSOLIDATO (dal DLgs 118/2011 e DPCM 28 dic sperimentazione ) Aspetti generali

IL BILANCIO CONSOLIDATO (dal DLgs 118/2011 e DPCM 28 dic sperimentazione ) Aspetti generali IL BILANCIO CONSOLIDATO (dal DLgs 118/2011 e DPCM 28 dic sperimentazione ) Aspetti generali Luigi Puddu, Giacomo Büchi, Massimo Pollifroni, Enrico Sorano MASTER in Management delle Aziende Pubbliche e

Dettagli

Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32

Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 32 Bilancio di Previsione 2009 e Pluriennale Triennio 2009 2011 (B. U. Regione Basilicata N. 60 del 29 dicembre 2008) Articolo 1 Stato di Previsione dell Entrata 1.

Dettagli

- Il rimborso dei prestiti e le spese da servizi per conto terzi -

- Il rimborso dei prestiti e le spese da servizi per conto terzi - 71 - Il rimborso dei prestiti e le spese da servizi per conto terzi - Il Titolo 3 delle uscite è costituito dai rimborsi di prestiti e dalle anticipazioni di cassa. La contrazione di mutui a titolo oneroso

Dettagli

Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica.

Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica. Regolamento per l introduzione del bilancio unico e dei sistemi di contabilità economico-patrimoniale e analitica. Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi della normativa

Dettagli

COMUNE DI VERGIATE (Provincia di Varese)

COMUNE DI VERGIATE (Provincia di Varese) COMUNE DI VERGIATE (Provincia di Varese) RELAZIONE SUL RENDICONTO PER L ESERCIZIO 2010 L ORGANO DI REVISIONE Pasquale rag. Pizzi L ORGANO DI REVISIONE nella Sede Comunale, nel giorno 09/03/2011 ESAMINATI

Dettagli

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016 NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2014-2016 Per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, la nota integrativa al bilancio di previsione 2014

Dettagli

L ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI NEGLI ENTI LOCALI

L ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI NEGLI ENTI LOCALI BILANCIO ARMONIZZATO L ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI NEGLI ENTI LOCALI (aggiornato con il Dlgs 126/2014 correttivo del Dlgs. 118/2011 e relativi allegati) 2^ PARTE CREMONA 24 febbraio 2015 1 BILANCIO

Dettagli

IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI EX D.LGS. 118/2011. Elementi innovativi e principali impatti

IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI EX D.LGS. 118/2011. Elementi innovativi e principali impatti IL PROCESSO DI ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI EX D.LGS. 118/2011 Elementi innovativi e principali impatti Agenda 1. Il modello contabile previsto dal D.lgs 118/2011 Contesto normativo

Dettagli

CARATTERISTICHE DEL BILANCIO Torino, 20 maggio 2014

CARATTERISTICHE DEL BILANCIO Torino, 20 maggio 2014 CORSO DI FORMAZIONE REVISORI ENTI LOCALI Armonizzazione dei sistemi contabili D.Lgs.118/2011 CARATTERISTICHE DEL BILANCIO Torino, 20 maggio 2014 Cristina CHIANTIA dottori commercialisti Massimo STRIGLIA

Dettagli

87083 -Amministrazione e controllo delle aziende pubbliche

87083 -Amministrazione e controllo delle aziende pubbliche 87083 -Amministrazione e controllo delle aziende pubbliche Sistema di bilancio delle Regioni Bilancio delle Regioni D.lgs. 28 marzo 2000, n.76: Stabilisce il concorso della finanza regionale al perseguimento

Dettagli

Armonizzazione Contabile e Fattura Elettronica. Relatore: dott. Vincenzo Cuzzola ATRIPALDA 20 aprile 2015

Armonizzazione Contabile e Fattura Elettronica. Relatore: dott. Vincenzo Cuzzola ATRIPALDA 20 aprile 2015 Armonizzazione Contabile e Fattura Elettronica Relatore: dott. Vincenzo Cuzzola ATRIPALDA 20 aprile 2015 CORRELAZIONE TRA FATTURA ELETTRONICA REGISTRO UNICO DELLE FATTURE ARMONIZZAZIONE DEL BILANCIO Sul

Dettagli

3^ Giornata di Corso. Relatore: Dr. PiersanteFabio

3^ Giornata di Corso. Relatore: Dr. PiersanteFabio 3^ Giornata di Corso Decreto Legislativo 118/2011 Relatore: Dr. PiersanteFabio Guida operativa D.Lgs. 118/2011 per l anno 2015 Enti NON Sperimentatori Riaccertamento dei residui e Gestione esigibilità

Dettagli

Legge Regionale 30 dicembre 2010 n.34

Legge Regionale 30 dicembre 2010 n.34 CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA Legge Regionale 30 dicembre 2010 n.34 Bilancio di Previsione per l Esercizio Finanziario 2011 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2011 2013. * * * * * * * * * *

Dettagli

Proposta di Legge regionale Bilancio di previsione per l anno finanziario 2015 e Pluriennale 2015/2017 SOMMARIO

Proposta di Legge regionale Bilancio di previsione per l anno finanziario 2015 e Pluriennale 2015/2017 SOMMARIO Proposta di Legge regionale Bilancio di previsione per l anno finanziario 2015 e Pluriennale 2015/2017 Preambolo SOMMARIO Art. 1 Art. 2 - Bilancio annuale - Bilancio pluriennale Art. 3 - Allegati ex art.

Dettagli

* * * * * * * * * * * *

* * * * * * * * * * * * CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA Legge Regionale: Bilancio di Previsione per l Esercizio Finanziario 2009 e Bilancio Pluriennale per il Triennio 2009 2011. * * * * * * * * * * * * Articolo 1 Stato

Dettagli

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018. Premessa

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018. Premessa NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016-2018 Premessa La presente nota integrativa viene redatta ai sensi di quanto previsto dall allegato n. 1/4 Principio contabile applicato concernente la programmazione

Dettagli

C O M U N E D I P O N T E C A G N A N O F A I A N O PROVINCIA DI SALERNO

C O M U N E D I P O N T E C A G N A N O F A I A N O PROVINCIA DI SALERNO Albo Pretorio online n. Registro Pubblicazione pubblicato il C O M U N E D I P O N T E C A G N A N O F A I A N O PROVINCIA DI SALERNO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE O G G E T T O ORIGINALE N. Approvazione

Dettagli

Parte I LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI DELLA REGIONE

Parte I LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI DELLA REGIONE Parte I N. 14 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 30-4-2014 2399 Parte I LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI DELLA REGIONE Legge Regionale 30 aprile 2014, n. 9 BILANCIO DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO

Dettagli

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. Circoscrizione del Tribunale di Locri. Relazione del Tesoriere

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI. Circoscrizione del Tribunale di Locri. Relazione del Tesoriere ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Circoscrizione del Tribunale di Locri Relazione del Tesoriere CONSUNTIVO ANNO 2009 ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI Circoscrizione

Dettagli

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2015

BILANCIO DI PREVISIONE ENTRATE 2015 ENTRATE TITOLO TIPOLOGIA RESIDUI PRESUNTI AL Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (1) previsioni di competenza 639.134,13 90.810,85 0,00 Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Dettagli

dalla G.U. n. 199 del 28 agosto 2014 (s.o. n. 73) DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2014, n. 126

dalla G.U. n. 199 del 28 agosto 2014 (s.o. n. 73) DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2014, n. 126 dalla G.U. n. 199 del 28 agosto 2014 (s.o. n. 73) DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2014, n. 126 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in

Dettagli

C.O.VE.VA.R. PARERE DEL REVISORE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E DOCUMENTI ALLEGATI IL REVISORE. Dr. Tino Candeli

C.O.VE.VA.R. PARERE DEL REVISORE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2015 E DOCUMENTI ALLEGATI IL REVISORE. Dr. Tino Candeli C.O.VE.VA.R. Consorzio Obbligatorio Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Vercelli PARERE DEL REVISORE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Dettagli

Regolamento di contabilità

Regolamento di contabilità Regolamento di contabilità Approvato con delibera n. 255 del 1 dicembre 2014 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 (Denominazioni e oggetto) 1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono per: a) Ministro,

Dettagli

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO Provincia di Livorno

COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO Provincia di Livorno PATTO DI STABILITA COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO Provincia di Livorno SETTORE RISORSE UMANE ECONOMICHE E STRUMENTALI PATTO DI STABILITA INTERNO ENTI LOCALI Legge n 244 del 24/12/2007 Legge Finanziaria

Dettagli

Città di Fabriano CONSIGLIO COMUNALE

Città di Fabriano CONSIGLIO COMUNALE ( 174 20/11/2012) Oggetto: VARIAZIONE AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE PER L ESERCIZIO FINANZIARIO 2012 - ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO Premesso: IL - che con iberazione Consiglio Comunale n. 56 26/07/2012

Dettagli

L ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI Corso di formazione istituzionale Modulo n. 3 IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO.

L ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI Corso di formazione istituzionale Modulo n. 3 IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO. L ARMONIZZAZIONE CONTABILE DEGLI ENTI TERRITORIALI Corso di formazione istituzionale Modulo n. 3 IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO (ottobre 2014) STRUTTURA DELLA PRESENTAZIONE: 1) La legge n. 196/2009 e la

Dettagli

BILANCIO TRIENNALE 2015 2017

BILANCIO TRIENNALE 2015 2017 BILANCIO TRIENNALE 2015 2017 Bilancio di previsione triennale 2015 2017 - entrata pag 1 Riepilogo generale per missione - spesa pag 51 Bilancio di previsione triennale 2015 2017 - spesa pag 13 Quadro generale

Dettagli

Comune di Cagliari BILANCIO DI PREVISIONE. Triennio: 2015-2017

Comune di Cagliari BILANCIO DI PREVISIONE. Triennio: 2015-2017 Delibera: 14 / 25 del 31/03/25 Comune di Cagliari BILANCIO DI PREVISIONE Triennio: 25-27 Delibera: 14 / 25 del 31/03/25 ENTRATE Cassa Anno 25 Competenza 25 26 27 SPESE Cassa Anno 25 Competenza 25 26 27

Dettagli

NOTA INTEGRATIVA al Bilancio di Previsione 2015-2017

NOTA INTEGRATIVA al Bilancio di Previsione 2015-2017 NOTA INTEGRATIVA al Bilancio di Previsione 2015-2017 La nuova contabilità armonizzata prevede che gli enti alleghino al bilancio di previsione una nota integrativa la quale costituisce una relazione esplicativa

Dettagli

OGGETTO. VARIAZIONE DI RIEQUILIBRIO E ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017 E DI VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI

OGGETTO. VARIAZIONE DI RIEQUILIBRIO E ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017 E DI VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI OGGETTO. VARIAZIONE DI RIEQUILIBRIO E ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015/2017 E DI VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI IL CONSIGLIO COMUNALE Premesso che: con delibera del Consiglio

Dettagli

ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI

ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI CONTABILITA FINANZIARIA JSIBAC ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI Enti che attivano il bilancio armonizzato il 1/1/2015 Per l esercizio 2015 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto

Dettagli

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 11345 01/12/2014 Identificativo Atto n. 1172 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO APPROVAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE DI MASTER RIVOLTO AD APPRENDISTI ASSUNTI AI SENSI DELL ART. 5 DEL D.LGS.

Dettagli

Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche. Indice

Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche. Indice INSEGNAMENTO DI ECONOMIA DELLE AZIENDE E DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LEZIONE VI I RISULTATI DELLA GESTIONE: IL RENDICONTO PROF. GAVINO NUZZO Indice 1 I risultati della gestione: il rendiconto -----------------------------------------------------------------

Dettagli

LA DISCIPLINA DELL ESERCIZIO PROVVISORIO

LA DISCIPLINA DELL ESERCIZIO PROVVISORIO LA DISCIPLINA DELL ESERCIZIO PROVVISORIO PAOLA MARIANI UDINE 26 MARZO 2014 Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 non dedica alcuna attenzione all istituto dell esercizio provvisorio. Solo nel corso

Dettagli

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 7753 12/08/2014 Identificativo Atto n. 791 DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO APPROVAZIONE PROGETTO SPERIMENTALE DI MASTER RIVOLTO AD APPRENDISTI ASSUNTI AI SENSI DELL ART. 5 DEL D.LGS.

Dettagli

L anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di aprile nella sede comunale, IL RESPONSABILE DEL II SETTORE RISORSE STRATEGICHE

L anno duemilaquattordici, il giorno otto del mese di aprile nella sede comunale, IL RESPONSABILE DEL II SETTORE RISORSE STRATEGICHE Albo Pretorio online n. 621 Registro Pubblicazione Pubblicato il 09/04/2014 SETTORE II RISORSE STRATEGICHE Servizio Economico Finanziario UFFICIO SEGRETERIA GENERALE DETERMINAZIONE n. 20 DEL 08/04/2014

Dettagli

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA

COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA COMUNE DI PERUGIA AREA DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE E DELLE ALTE PROFESSIONALITA METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con atto G.C. n. 492 del 07.12.2011 1

Dettagli

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente CITTÀ DI AGROPOLI Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente Approvato con deliberazione della Giunta comunale n 358 del 06.12.2012 Regolamento per

Dettagli

Art. 1 (Bilancio di competenza - Stato di previsione dell'entrata e della spesa)

Art. 1 (Bilancio di competenza - Stato di previsione dell'entrata e della spesa) Legge regionale 27 aprile 2015, n. 13 Bilancio di previsione della Regione Calabria per l anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015 2017. (BURC n. 27 del 27 aprile 2015) Art. 1 (Bilancio di competenza

Dettagli

Parere dell organo di revisione BILANCIO DI PREVISIONE 2015

Parere dell organo di revisione BILANCIO DI PREVISIONE 2015 UNIONE DEI COMUNI DEL GOLFO PARADISO Provincia di GENOVA Parere dell organo di revisione sulla proposta di BILANCIO DI PREVISIONE 2015 e documenti allegati IL REVISORE UNICO Dott. Nicola Iorio VERIFICHE

Dettagli

IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA

IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA IL NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 del 15.05.2008 ed in vigore dal 03.06.2008 Il nuovo Regolamento di Contabilità del Comune di Montecatini Terme,

Dettagli

LA SPERIMENTAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO PREVISTI DALL ARTICOLO 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL

LA SPERIMENTAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO PREVISTI DALL ARTICOLO 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL LA SPERIMENTAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO PREVISTI DALL ARTICOLO 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 118 DEL 2011 Il bilancio sperimentale per Missioni e Programmi Daniela Collesi -

Dettagli

Nota integrativa CONTO ECONOMICO PATRIMONIALE 2011 GESTIONE COMPETENZA Titolo I Entrate tributarie ENTRATA Sono contabilizzati come proventi dell esercizio gli accertamenti di competenza assunti per un

Dettagli

guida operativa ai riferimenti normativi e procedurali

guida operativa ai riferimenti normativi e procedurali n. 36, 22 ottobre 2014 Il Bilancio consolidato degli enti locali: guida operativa ai riferimenti normativi e procedurali Fabrizio Robbiano Maurizio Delfino Introduzione La presente scheda è finalizzata

Dettagli

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2016/2018" IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2016/2018 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga 770 N. 6 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA - 9-2-2016 Parte I Legge Regionale 9 febbraio 2016, n. 4 BILANCIO DI PREVISIONE PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2016/2018" IL CONSIGLIO REGIONALE ha

Dettagli

Art. 1 (Bilancio di competenza Stato di previsione dell entrata e della spesa)

Art. 1 (Bilancio di competenza Stato di previsione dell entrata e della spesa) Legge regionale 27 dicembre 2012, n. 71 Bilancio di previsione della Regione Calabria per l anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015. (BUR n. 23 del 17 dicembre 2012, supplemento straordinario

Dettagli

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL ESERCIZIO 2014 CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE

RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL ESERCIZIO 2014 CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL ESERCIZIO 2014 CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE Relazione Conto economico e stato patrimoniale Maggio 2014 1 Relazione economica 2014 Il D.Leg.vo n. 77/1995 ha introdotto

Dettagli

Sponsorizzazione per attività culturali Fondo pluriennale vincolato

Sponsorizzazione per attività culturali Fondo pluriennale vincolato Azienditalia IPSOA, n. 4/14 Rilevazioni contabili: vecchia e nuova contabilità a confronto Sponsorizzazione per attività culturali Fondo pluriennale vincolato a cura di Mauro Bellesia Dirigente Comune

Dettagli

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I COMUNE DI REGGELLO PROVINCIA DI FIRENZE Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 08 gennaio 2013 IL VICE SEGRETARIO COMUNALE R E G O L A M E N T O C O M U N A L E S U I C O N T R O L L I

Dettagli

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli Amministratori del Gruppo Banco Popolare febbraio 2013 1 1 PREMESSA... 3 1.1 Oggetto... 3 1.2 Perimetro di applicazione e modalità di recepimento...

Dettagli

REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO

REGIONE LAZIO GIUNTA REGIONALE STRUTTURA PROPONENTE. OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: ASSESSORATO PROPONENTE DI CONCERTO REGIONE LAZIO DELIBERAZIONE N. DEL 646 23/11/2015 GIUNTA REGIONALE PROPOSTA N. 18299 DEL 23/11/2015 STRUTTURA PROPONENTE Direzione Regionale: Area: BILANCIO PROGRAM. ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

Dettagli

I contributi pubblici nello IAS 20

I contributi pubblici nello IAS 20 I contributi pubblici nello IAS 20 di Paolo Moretti Il principio contabile internazionale IAS 20 fornisce le indicazioni in merito alle modalità di contabilizzazione ed informativa dei contributi pubblici,

Dettagli

Investimento finanziato con alienazioni patrimoniali

Investimento finanziato con alienazioni patrimoniali Rilevazioni contabili: vecchia e nuova contabilità a confronto Investimento finanziato con alienazioni patrimoniali a cura di Mauro Bellesia Dirigente Comune di Vicenza - Pubblicista Premessa Il caso La

Dettagli

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI

VERIFICA DEGLI EQUILIBRI VERIFICA DEGLI EQUILIBRI A. BILANCIO DI PREVISIONE 2005 1.Verifica pareggio finanziario ed equivalenza dei servizi per c/terzi Il bilancio rispetta, come risulta dal seguente quadro generale riassuntivo

Dettagli

Azienda Speciale Servizi Comuni REGOLAMENTO DI CONTABILITA DISPOSIZIONI GENERALI. Art.1

Azienda Speciale Servizi Comuni REGOLAMENTO DI CONTABILITA DISPOSIZIONI GENERALI. Art.1 Azienda Speciale Servizi Comuni REGOLAMENTO DI CONTABILITA DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 Il presente regolamento intende disciplinare gli aspetti amministrativi, contabili e gestionali dell Azienda Speciale

Dettagli

COMUNE DI SALUDECIO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI

COMUNE DI SALUDECIO REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI COMUNE DI SALUDECIO Provincia di Rimini ******************************** REGOLAMENTO COMUNALE SUI CONTROLLI INTERNI ART. 3 D.L.10.10.2012 n.174 convertito nella L. 07.12.2012 n.213 Approvato con delibera

Dettagli

Estratto dalla Relazione al bilancio consuntivo per l esercizio finanziario 2012 (aggiunti alcuni schemi di sintesi).

Estratto dalla Relazione al bilancio consuntivo per l esercizio finanziario 2012 (aggiunti alcuni schemi di sintesi). Estratto dalla Relazione al bilancio consuntivo per l esercizio finanziario 2012 (aggiunti alcuni schemi di sintesi). 1 Il bilancio consuntivo per l esercizio 2012 è stato approvato con Delibera del Cda

Dettagli

Economia e gestione dei gruppi Anno accademico 2013/2014 IL BILANCIO CONSOLIDATO. Bilancio Consolidato l eliminazione delle operazioni infragruppo

Economia e gestione dei gruppi Anno accademico 2013/2014 IL BILANCIO CONSOLIDATO. Bilancio Consolidato l eliminazione delle operazioni infragruppo Economia e gestione dei gruppi Anno accademico 2013/2014 IL BILANCIO CONSOLIDATO 1 Il metodo integrale l eliminazione delle operazioni infragruppo Il metodo di consolidamento integrale è disciplinato dall

Dettagli

Nota integrativa nel bilancio abbreviato

Nota integrativa nel bilancio abbreviato Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 120 23.04.2014 Nota integrativa nel bilancio abbreviato Categoria: Bilancio e contabilità Sottocategoria: Varie La redazione del bilancio in forma

Dettagli

RELAZIONE SUL RENDICONTO PER L ESERCIZIO 2012. Il Revisore unico di ATERSIR

RELAZIONE SUL RENDICONTO PER L ESERCIZIO 2012. Il Revisore unico di ATERSIR RELAZIONE SUL RENDICONTO PER L ESERCIZIO 2012 Il Revisore unico di ATERSIR Preso in esame lo schema di rendiconto per l esercizio 2012 proposto dal Direttore dell AGENZIA composto e corredato dai seguenti

Dettagli

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.

L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri

Dettagli