(Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.).
|
|
- Gregorio Valeri
- 4 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Principi di buona fede e correttezza Frazionamento richiesta risarcitoria (per danni fisici e danni materiali) Improponibilità domanda Irrilevanza mancata iscrizione a ruolo causa connessa Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 commento e testo Avv. Diego Ferraro Diritto.it (Giudice di Pace di Palermo, Dr.ssa Mantegna, sentenza n. 3209/12 parti : S.M. c/ Italiana Assicurazioni S.p.A.). MASSIMA Il frazionamento della richiesta risarcitoria (per danni fisici e danni materiali) scaturenti dal medesimo sinistro stradale, con consequenziale notifica di due distinti atti di citazione, viola i principi costituzionali di correttezza e buona fede e comporta la declaratoria di improponibilità della domanda giudiziale. E irrilevante, all uopo, che il secondo giudizio non sia stato iscritto a ruolo essendo, invece, predominante la circostanza che, al momento della proposizione della prima domanda, sussista la possibilità di ulteriori, inutili, processi sia contestuali che successivi. TESTO SENTENZA N. 6893/12 R.G. N. 3209/12 Sent. Rep. 2279/12 REPUBBLICA ITALIANA
2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace dell ottava sezione civile di Palermo, nella persona della Dr.ssa Annamaria Mantegna, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n del Ruolo Generale del 2012 TRA*** ATTORE E*** CONVENUTA OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale IN FATTO ED IN DIRITTO 1.
3 S.M., con atto di citazione per l udienza del , notificato il , ha chiesto che la Italiana Assicurazioni S.p.A. venisse condannata a risarcirgli i danni, ammontanti a 2.836,39, riportati dal proprio veicolo ***** in conseguenza di un sinistro stradale accaduto il nella via ***** di Palermo, il quale si era verificato per colpa esclusiva di *****, conducente e proprietaria dell autovettura *****, la quale aveva tamponato il veicolo attoreo. La Italiana Assicurazioni si è costituita in giudizio facendo presente che l attore, difeso dallo stesso procuratore, aveva ad essa notificato in data altro atto di citazione a comparire per l udienza del con il quale aveva chiesto il risarcimento dei danni fisici patiti in conseguenza dello stesso sinistro stradale. OMISSIS 2. La domanda è improponibile. La convenuta ha documentato, con il deposito della copia della citazione notificata, quanto asserito, fatto peraltro incontroverso. Dal predetto atto di citazione risulta che al momento della notifica della citazione introduttiva del presente giudizio, le lesioni erano consolidate, e infatti in data l attore aveva inviato alla compagnia di assicurazione il certificato di avvenuta guarigione. A fronte del rilievo della questione in esame, l attore non ha fornito alcuna giustificazione della ragione che lo ha indotto a raddoppiare la tutela processuale, a scapito della controparte e del carico processuale dell autorità giudiziaria, ma si è limitato a dedurre la mancata iscrizione a ruolo del secondo atto di citazione.
4 Va dunque dato atto che la duplicazione della tutela processuale messa in atto dall attore è ingiustificata e viola pertanto i principi costituzionali di correttezza e di buona fede e del giusto processo, come di recente affermato e ribadito più volte dalla condivisibile giurisprudenza della Corte di Cassazione, sia nel caso di instaurazione di vari giudizi per il pagamento di frazioni di credito tutte esigibili al momento della proposizione della prima domanda (S.U. Cass /2007), sia nel caso di crediti, esigibili, diversi, anche ove si tratti di risarcimento del danno al veicolo e delle lesioni conseguenti al medesimo sinistro stradale (v. Cass /2011 che ha affermato che in tema di risarcimento dei danni da responsabilità civile, non è consentito al danneggiato, in presenza di un danno derivante da un unico fatto illecito, riferito alle cose ed alla persona, già verificatosi nella sua completezza, di frazionare la tutela giurisdizionale mediante la proposizione di distinte domande, parcellizzando l azione extracontrattuale davanti al giudice di pace ed al tribunale in ragione delle rispettive competenze per valore, e ciò neppure mediante riserva di far valere ulteriori e diverse voci di danno in altro procedimento, in quanto tale disarticolazione dell unitario rapporto sostanziale nascente dallo stesso fatto illecito, oltre ad essere lesiva del generale dovere di correttezza e buona fede, per l aggravamento della posizione del danneggiante debitore, si risolve anche in un abuso dello strumento processuale ed alle cui condivisibili motivazioni si rinvia) secondo la quale tale violazione ha, quale conseguenza, la declaratoria di improponibilità della domanda. Né può ritenersi ostativa di tale tipo di pronuncia la circostanza fattuale che il secondo giudizio non sia stato ancora instaurato, notificato o meno che sia l atto di citazione (e pendente o meno che sia, conseguentemente, la lite) : ciò che conta e che rileva è che al momento della proposizione della domanda sussistano crediti nei confronti della stessa parte, maturi ed esigibili, ai quali l attore non abbia rinunciato nell atto introduttivo, e sussista così, al momento della proposizione della prima domanda, la possibilità di ulteriori, inutili processi, sia contestualmente al primo sia anche successivamente al primo. OMISSIS P.Q.M. Il Giudice di Pace di Palermo, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando, dichiara improponibile la domanda di risarcimento dei danni riportati dal proprio veicolo ***** in conseguenza del sinistro stradale accaduto il nella Via ***** di Palermo, proposta da S.M. nei confronti della Italiana Assicurazioni S.p.A..
5 Spese compensate Palermo Il Giudice di Pace Dott.ssa Annamaria Mantegna Depositato in cancelleria il 13 LUG Il Cancelliere
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI TORINO V SEZIONE CIVILE. Dott. Alberto Polotti di Zumaglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI TORINO V SEZIONE CIVILE Dott. Alberto Polotti di Zumaglia ha pronunciato la seguente SENTENZA n. 141/11 Nella causa civile iscritta
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8597/2011 tra
N. R.G. 8597/2011 S.G. TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA SEZIONE SECONDA CIVILE VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 8597/2011 tra e COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI FONDIARIA SAI SPA ATTORE CONVENUTO Oggi 21 ottobre
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice. dott. Michele Ruvolo, della Sezione Distaccata di Bagheria, ha SENTENZA T R A
TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Michele Ruvolo, della Sezione Distaccata di Bagheria, ha pronunciato
APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ.
APPELLO CIVILE - APPELLABILITÀ - SENTENZE SECONDO EQUITÀ. CASS. CIV., SEZ. III, 11 GIUGNO 2012, N. 9432. Ai fini della ammissibilità dell'appello per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo
REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA Sent. / Cont. / Cron. Rep. Il Giudice, dott. Gianluigi MORLINI, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
Home page Sezione.fallimentare Diritto.finanziario
Home page Sezione.fallimentare Diritto.finanziario Tribunale di Mantova 6 aprile 2006 G.U. Dr. Laura De Simone. Responsabilità della banca Fideiussione Escussione del garante Diligenza, correttezza e buona
motivazione della decisione in ordine al mancato accoglimento dell appello per quanto riguarda la deduzione di prescrizione quinquennale dell azione
Predispone una falsa lettera di messa in mora per farsi pagare dai clienti-avvocato sospeso dall esercizio della professione per sei mesi- Corte di Cassazione Sez. Un. Civ. - Sent. del 19.12.2012, n. 23465-commento
Con la sentenza in commento, il Giudice di Pace del Mandamento di Amantea nella persona del
Con la sentenza in commento, il Giudice di Pace del Mandamento di Amantea nella persona del magistrato coordinatore, Francesco De Luca ha stabilito che la nullità del provvedimento di fermo amministrativo
Opposizione a decreto ingiuntivo costituzione opponente. dimezzamento automatico dei termini sezioni unite 19246/2010 mero obiter dictum
Opposizione a decreto ingiuntivo costituzione opponente. dimezzamento automatico dei termini sezioni unite 19246/2010 mero obiter dictum non qualificabile come principio di diritto vincolante Va confermato
REPUBBLICA ITALIANA. Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Lecce, I sezione civile, in composizione monocratica in persona del Giudice Unico, dott.ssa Consiglia Invitto ha pronunciato la seguente
IL TRIBUNALE DI PALERMO TERZA SEZIONE CIVILE
IL TRIBUNALE DI PALERMO TERZA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Giuseppe Rini, sciogliendo la riserva assunta all udienza del 28 novembre 2013, ha pronunciato la seguente
Tribunale di Milano. Sezione V Civile. Sentenza 19 febbraio 2009, n. 2334
Tribunale di Milano Sezione V Civile Sentenza 19 febbraio 2009, n. 2334 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE V CIVILE In persona del Giudice Istruttore, in funzione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 2366-2008 proposto da: M. F. elettivamente domiciliato
TABELLA B DIRITTI DI AVVOCATO
TABELLA B DIRITTI DI AVVOCATO I PROCESSO DI COGNIZIONE E PROCEDIMENTI SPECIALI E CAMERALI DAVANTI AI GIUDICI ORDINARI, AI GIUDICI AMMINISTRATIVI, TRIBUTARI E SPECIALI, AGLI ARBITRI D AUTORITÀ, COMMISSIONI
Suprema Corte di Cassazione. sezione lavoro. sentenza 24 aprile 2014, n. 9301
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 24 aprile 2014, n. 9301 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott.
TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA. Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e
TRIBUNALE DI CATANIA COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA Per: ***********************, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dall Avv. ********* e dall Avv. ************** ed elettivamente
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Dott. FIORETTI Francesco Maria - Presidente - Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere - Dott. RORDORF Renato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia, in persona del dr. Avv.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia, in persona del dr. Avv. ALFREDO CARBOGNANI ha pronunziato la seguente SENTENZA Nella
MEDIAZIONE ATIPICA E ALBO DEI MEDIATORI (L. 39/1989)" Trib. Reggio Emilia, 17.4.2012 commento e testo
MEDIAZIONE ATIPICA E ALBO DEI MEDIATORI (L. 39/1989)" Trib. Reggio Emilia, 17.4.2012 commento e testo P&D.IT La previsione di cui all oggi abrogato art. 6 L. n. 39/1989 in ordine alla necessità di iscrizione
N. /06 Sent. N. 477 / 05 R.Gen. N. R. Cron. N. R. Rep. OGGETTO. Risarcimento danni da sinistro stradale.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Lecce - Avv. Luigi Piro - ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in I grado iscritta al numero 477/05 del ruolo
Risarcimento dei danni per la non ragionevole durata dei processi: la nuova legge Pinto
STUDIO LEGALE INTERNAZIONALE AVV. ALFONSO MARRA GIURISTA LINGUISTA ABILITATO AL BILINGUISMO TEDESCO - ITALIANO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO IDONEO ALL ESAME DI STATO DI COMPETENZA LINGUISTICA CINESE
Numero 12 /2012 Il danno morale non può essere liquidato quale quota parte del danno biologico
Numero 12 /2012 Il danno morale non può essere liquidato quale quota parte del danno biologico La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5230/2012, ha stabilito che nei giudizi risarcitori
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI BERGAMO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO II Tribunale di Bergamo in funzione di giudice monocratico del lavoro in persona della dott.ssa Antonella Troisi ha pronunciato la seguente
CORTE D APPELLO DI MILANO. Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia. Dott.ssa Anna Maria Paganoni
N. 826/07R. R. Vol. G. CORTE D APPELLO DI MILANO Sezione delle Persone, dei Minori e della Famiglia La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori Dott.ssa Anna Maria Paganoni Dott.
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA. Sezione I
Tribunale di Verona Sentenza 25.9.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Sezione I Al termine della camera di consiglio il Giudice pronuncia mediante lettura
Sinistro stradale con tram esula dalla competenza speciale del giudice di pace ( Giudice di Pace Pozzuoli, sentenza 08.03.2004 )
Sinistro stradale con tram esula dalla competenza speciale del giudice di pace ( Giudice di Pace Pozzuoli, sentenza 08.03.2004 ) Risarcimento danni. Scontro tra treno ed auto. Legge 990/69 - Inapplicabilità.
IL TRIBUNALE DI PERUGIA
Abstract. La domanda di risarcimento danni provocati da infiltrazioni di acqua piovana durante l espletamento di lavori di ristrutturazione e miglioramento sismico di un immobile va respinta se l attore
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE
N. R.G. 4925/2012 TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI sezione CIVILE Oggi 20 novembre 2014, alle ore 10.30, innanzi al Giudice dott. DARIO BERNARDI, sono comparsi: L avv. PRESTIA CRISTIAN per parte attrice il
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte dei conti Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana
Page 1 of 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte dei conti Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana composta dai magistrati: dott. Salvatore CILIA - Presidente f.f.-relatore
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SENTENZA TRA
LA SENTENZA INTEGRALE: SENTENZA CIVILE RG. 111653/2007 Rif,./ civ ord. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace, della VI Sezione del Mandamento di Napoli, nella persona del Giudice
FATTO. Nella presente controversia, l attrice G chiede il risarcimento dei danni
FATTO Nella presente controversia, l attrice G chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un intervento di mastoplatistica addittiva, asseritamente eseguito senza
LeggeMania ~ Quos ego
LeggeMania ~ Quos ego L AZIONE RISARCITORIA NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO Il codice del processo amministrativo ha inciso in modo consistente sull azione di condanna al risarcimento del danno. Prima dell
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2004 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE. PER LA BASILICATA Anno 2004
REPUBBLICA ITALIANA N. 748 Reg.Sent. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Anno 2004 IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE N. 305 Reg.Ric. PER LA BASILICATA Anno 2004 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso
Giudice di Pace: alle cause per risarcimento danni da sinistro stradale con lesioni personali si applica il rito ordinario
Giudice di Pace: alle cause per risarcimento danni da sinistro stradale con lesioni personali si applica il rito ordinario 09 marzo 2007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE
Suprema Corte di Cassazione. Sezione III. sentenza 15 ottobre 2015, n. 20889
REPUBBLICA ITALIANA Suprema Corte di Cassazione Sezione III sentenza 15 ottobre 2015, n. 20889 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO S E N T E N Z A
Sent. 585/2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO composta dai seguenti magistrati: Ivan DE MUSSO Andrea LUPI Pina Maria Adriana
CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 05 02 2014 N 2597
CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA 05 02 2014 N 2597 Condono fiscale ex art. 9 legge 289/2002 condono tombale elisione dei debiti fiscali inoperatività sui crediti ha pronunciato la seguente: SENTENZA REPUBBLICA
******* REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE DI PERUGIA
Abstract. Il Tribunale, affiancandosi alla prevalente dottrina, ha ritenuto vessatoria e quindi nulla, a tutela del consumatore, la clausola contrattuale che, nei contratti di assicurazione privata, affidi
Nella persona della dott.ssa Giovanna Beccarini Crescenzi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale di Milano Sezione controversie di lavoro Nella persona della dott.ssa Giovanna Beccarini Crescenzi, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE SICILIA SENTENZA 3311 2013 RESPONSABILITA' 14/11/2013 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE SICILIA SENTENZA 3311 2013 RESPONSABILITA' 14/11/2013 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA composta
Sentenza. del 23 ottobre 2013 - e. coniugi e consumati
Conto corrente cointestato tra coniugi e disciplina della comunione de residuo TRIBUNALE DI BARI - Sentenza del 23 ottobre 2013 - e massima a cura dell Avv. Daniela Angelini Sono esclusi dalla comunione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI CATANZARO SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico, Dott. Antonio Scalera, ha pronunciato la seguente nella causa iscritta
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE IV SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE IV nella persona del dott. Pier Paolo Lanni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
Tribunale di Verona Sentenza 21.7.2011 (Composizione monocratica Giudice LANNI) TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA Verbale dell udienza del 21.7.11 della causa iscritta al numero 14501 del ruolo generale
PRELIMINARE FIRMATO, MA LA CASA È IPOTECATA. IL MEDIATORE È RESPONSABILE?Cassazione, sez. II, 6 novembre 2012, n. 19075 commento e teasto
PRELIMINARE FIRMATO, MA LA CASA È IPOTECATA. IL MEDIATORE È RESPONSABILE?Cassazione, sez. II, 6 novembre 2012, n. 19075 commento e teasto Diritto e processo.com In tema di responsabilità del mediatore,
Data 27/11/2012 Ente giudicante CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE SECONDA Numero 21082
Data 27/11/2012 Ente giudicante CASSAZIONE CIVILE, SEZIONE SECONDA Numero 21082 ha pronunciato la seguente: sul ricorso 22010-2006 proposto da: S.M.L., A.T., A.F. (eredi); REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL
Interessi legittimi: è l'evento dannoso il presupposto essenziale del risarcimento ( Cassazione, SS.UU. civile, sentenza 24.09.2004 n.
Interessi legittimi: è l'evento dannoso il presupposto essenziale del risarcimento ( Cassazione, SS.UU. civile, sentenza 24.09.2004 n. 19200 ) La lesione di un interesse legittimo, al pari di quella di
ORDINANZA N. 336 ANNO 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE
ORDINANZA N. 336 ANNO 2010 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: - Ugo DE SIERVO Presidente - Paolo MADDALENA Giudice - Alfio FINOCCHIARO " - Alfonso
COMUNE DI TORRECUSO. Provincia di Benevento VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
COMUNE DI TORRECUSO Provincia di Benevento COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Delibera n. 82 Adunanza del 26.08.2015 OGGETTO: ATTO DI CITAZIONE PANNELLA ANTONIA CONTRO COMUNE PER RISARCIMENTO
REPUBBLICA ITALIANA. In nome del popolo italiano. Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano Il Tribunale di Udine, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.gianfranco Pellizzoni Presidente rel.; dott. Francesco
Mobbing. Responsabile il datore di lavoro se omette la dovuta vigilanza sui dipendenti
CASSAZIONE CIVILE, Sezione Lavoro, Sentenza n. 16148 del 20/08/2007 Mobbing. Responsabile il datore di lavoro se omette la dovuta vigilanza sui dipendenti Il datore di lavoro e ritenuto responsabile dei
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI TORINO V SEZIONE CIVILE. Dott. Alberto Polotti di Zumaglia
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL GIUDICE DI PACE DI TORINO V SEZIONE CIVILE Dott. Alberto Polotti di Zumaglia ha pronunciato la seguente SENTENZA PARZIALE 6288/2012 Nella causa civile
Sez. 6-3, Ordinanza n. 5928 del 2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA SOTTOSEZIONE 3
Sez. 6-3, Ordinanza n. 5928 del 2012 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO
Sul giudizio di equità dinanzi al giudice di Pace. Trib. Milano, sez. X civ., sentenza 6 febbraio 2014 (est. Damiano Spera)
Sul giudizio di equità dinanzi al giudice di Pace Trib. Milano, sez. X civ., sentenza 6 febbraio 2014 (est. Damiano Spera) GIUDICE DI PACE PRONUNCIA SECONDO EQUITÀ CAUSE DI VALORE NON SUPERIORE AD EURO
Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere
Il riconoscimento e l esecuzione delle decisioni giudiziarie straniere Nell ambito di un giudizio svoltosi in Belgio, Tizio ottiene l annullamento di un titolo di credito emesso in favore di Caio, suo
Tribunale di Udine. - sezione civile -
Tribunale di Udine - sezione civile - Verbale d udienza Successivamente oggi, 13.1.2014, alle ore 12.00, davanti al giudice istruttore dott. Andrea Zuliani, nella causa iscritta al n 2998/12 R.A.C.C.,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA
AnniBtfro ut*flem 202,1/1 4. 3028/2007 Cron. 2o 2,9 Rep. 263-7 Ud. 12/6/2014 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PALERMO Il Giudice di Pace della VIII sezione civile di Palermo, Dott. Vincenzo Vitale ha pronunciato la seguente SENTENZA
contro per l'ottemperanza
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI POTENZA SEZIONE CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati - dott. Ettore NESTI presidente - dott. Rocco
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. 2 Num. 8824 Anno 2015 Presidente: BUCCIANTE ETTORE Relatore: SCALISI ANTONINO Data pubblicazione: 30/04/2015 SENTENZA sul ricorso 23330-2009 proposto da: PASCUCCI EMANUELA PSCMNL58S44H501F,
TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Dott.ssa Chiara Francesca Maria Spiaggia, della III Sezione Civile,
CAMPER CLUB LA GRANDA www.camperclublagranda.it beppe@cnnet.it
CAMPER CLUB LA GRANDA www.camperclublagranda.it beppe@cnnet.it DANNO DA MORTE: PER OGNI CONGIUNTO SE AGISCE AUTONOMAMENTE VALE IL MASSIMALE CASSAZIONE, SEZ. III CIVILE, SENTENZA 09.02.2005 N 2653 Svolgimento
* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Abstract. Il Tribunale adito, relativamente all eccezione sollevata, ritiene la propria competenza a giudicare della controversia ex art. 33, lett. u, c. cons. secondo il quale si presume la vessatorietà
COMUNE DI TORRECUSO Provincia di Benevento
COMUNE DI TORRECUSO Provincia di Benevento COPIA VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Delibera n. 54 Adunanza del 14.05.2015 OGGETTO: RICHIESTA RISARCIMENTO DANNI COLETTA LUCIA PASQUALINA CONTRO
INDENNIZZO DIRETTO ORDINANZA N. 205 ANNO 2008
INDENNIZZO DIRETTO ORDINANZA N. 205 ANNO 2008 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai Signori: Franco BILE Presidente Giovanni Maria FLICK Giudice Francesco
Tribunale Ordinario di Monza Sezione Lavoro. Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano. Il Giudice di Monza
Tribunale Ordinario di Monza Sezione Lavoro Udienza del 11.3.2008 N. 1061/06 RG Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Il Giudice di Monza Dott.ssa Silvia Russo, quale giudice del lavoro, ha pronunciato
«La divulgazione di immagini in un processo, se irrilevante per il giudizio, comporta. Integra violazione della normativa sulla riservatezza
«La divulgazione di immagini in un processo, se irrilevante per il giudizio, comporta una violazione delle norme sulla riservatezza» (Cassazione civile sez. III, 11 settembre 2014, n.19172) persona fisica
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18573 Anno 2014 Presidente: PETITTI STEFANO Relatore: D'ASCOLA PASQUALE Data pubblicazione: 03/09/2014 ORDINANZA sul ricorso 14690-2012 proposto da: NAPOLITANO PAOLO NPLPLA78L04L259I,
Fondazione Luca Pacioli
Fondazione Luca Pacioli LA SOSPENSIONE GIURISDIZIONALE DELL ESECUZIONE DELL ATTO IMPUGNATO Documento n. 7 del 1 marzo 2005 Nel processo tributario è previsto l istituto della sospensione giurisdizionale
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. La Corte di Appello di Trento II^ Sezione riunita in Camera di SENTENZA
N. SENT. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Trento II^ Sezione riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: 1. DOTT. GIOVANNI LUCHINI PRESIDENTE
Cass. civ. Sez. III, Sent., 30 07 2015, n. 16181 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIVALDI Roberta Presidente Dott. ARMANO Uliana rel. Consigliere Dott. FRASCA Raffaele Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro Consigliere Dott. D'AMICO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
32. Tribunale di Modena, 11 febbraio 2005, n. 582 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MODENA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Emilia Salvatore Presidente Est. Dott.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TARANTO-SEZ 1^ Il Dr. Giacovelli Martino, ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 3166 nella causa iscritta al n 4206/2015,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA Il GIUDICE DI PACE di Reggio Emilia (già Montecchio E.), in persona del dr. Avv. ALFREDO CARBOGNANI ha pronunziato la seguente
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Verona Sentenza 27.4.2013 (Composizione monocratica Giudice LANNI) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA SEZIONE QUARTA nella persona del dott.
Tribunale di Bologna 11 giugno 2013
Tribunale di Bologna 11 giugno 2013 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA TERZA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carolina Gentili ha pronunciato
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA SECONDA SEZIONE CIVILE Il dott. Massimo D'Arienzo, Presidente della II sezione
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA SECONDA SEZIONE CIVILE Il dott. Massimo D'Arienzo, Presidente della II sezione civile, in qualità di giudice unico, ha pronunciato ex
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA Sezione Lavoro. G.I. Dott.ssa Casari - R.G.217747/03 - Ud. 12/04/2005 NOTE. (Avv. Serafina Denise Amendola) - ricorrenti -
TRIBUNALE CIVILE DI ROMA Sezione Lavoro G.I. Dott.ssa Casari - R.G.217747/03 - Ud. 12/04/2005 NOTE PER: (Omissis) (Avv. Serafina Denise Amendola) - ricorrenti - CONTRO: Ministero dell Istruzione e della
* * * * * REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PERUGIA in persona del Giudice Monocratico dott.ssa C.C.
Trib. Perugia, 16 giugno 2015, n. 1000. Contratto di permuta - Multiproprietà - Consumatore - Foro del consumatore - Specifica trattativa - Nullità decreto ingiuntivo - Accoglimento della domanda Abstract.
Fondo di Garanzia delle Vittime della Strada - Solo gli eredi condannati al risarcimento del danno
Le dichiarazioni confessorie rese dalla parte in un processo con pluralità di parti sono liberamente valutabili nei confronti di parti processuali diverse dal deferente, sicchè nella specie non possono
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. Sezione Seconda SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA N. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Seconda composto dai Signori: Luigi TOSTI Silvestro Maria RUSSO Stefano TOSCHEI Presidente
Diritti di avvocato. Pagina 1 di 5
TABELLA B - DIRITTI DI AVVOCATO (redatta dall'autore) I - PROCESSO DI COGNIZIONE E PROCEDIMENTI SPECIALI E CAMERALI DAVANTI AI GIUDICI ORDINARI, AI GIUDICI AMMINISTRATIVI, TRIBUTARI E SPECIALI, AGLI ARBITRI
Invalidità civile Azione di mero accertamento Inammissibilità Accertamento gravità della minorazione Ammissibilità.
Invalidità civile Azione di mero accertamento Inammissibilità Accertamento gravità della minorazione Ammissibilità. Tribunale di Roma 27.09.2010 n. 14015 Dott.ssa Marrocco Z.E. (Avv. Maciejak) - INPS In
Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria
Sentenza n. 6620 del 19 marzo 2009 della Corte Cassazione - Sezione tributaria Svolgimento del processo - La C.T.P. di Milano, previa riunione, rigettava i ricorsi proposti dalla s.r.l. G.M. avverso avvisi
Diritto Processuale Civile. L Appello
Diritto Processuale Civile L Appello L'appello nell'ordinamento civile è un mezzo di impugnazione ordinario, disciplinato dagli Artt. 339 e ss c.p.c,, e costituisce il più ampio mezzo di impugnazione,
Corte di Cassazione - copia non ufficiale
Civile Sent. Sez. L Num. 19259 Anno 2013 Presidente: VIDIRI GUIDO Relatore: FILABOZZI ANTONIO Data pubblicazione: 20/08/2013 SENTENZA sul ricorso 1859-2011 proposto da: CAZZOLA CARLO CZZCRL46A14D969V,
GIUDICE DI PACE DI CATANZARO
Nella pronuncia in commento il Giudice di pace di Catanzaro ha sentenziato la responsabilità di Poste Italiane s.p.a. per mancato recapito di un plico postale ad un indirizzo conosciuto. La vicenda ha
CONNESSIONE * * * CONNESSIONE SOGGETTIVA. riguarda i soggetti connessione tenue identità di soggetti e diversi di petitum e causa petendi
CONNESSIONE cosa è? obiettivo Relazione tra rapporti giuridici oggetto di domande diverse Elemento in comune persone petitum causa petendi Non vi è identità, neppure parziale assicurare il simultaneus
Cassazione Penale, Sez. 4, 26 aprile 2011, n. 16311 - Delega di funzione ed autonoma capacità di spesa
1 di 5 26/09/2011 11.11 Cassazione Penale, Sez. 4, 26 aprile 2011, n. 16311 - Delega di funzione ed autonoma capacità di spesa Giovedì 12 Maggio 2011 13:40 Cassazione Penale, Sez. 4, 26 aprile 2011, n.
*** SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III CIVILE. Sentenza 7 novembre 2014, n. 23791 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
«E risarcibile il danno da perdita di chances lavorative anche per il disoccupato» (Cass. civ., sez. III, sent. 7 novembre 2014, n. 23791) Danno da perdità di chances capacità lavorativa risarcibilità
L illegittimità costituzionale dell art. 445 bis c.p.c. in materia di invalidità civile, handicap e disabilità
L illegittimità costituzionale dell art. 445 bis c.p.c. in materia di invalidità civile, handicap e disabilità Nelle controversie in materia di invalidità, cecità, sordità civili, nonché di handicap, disabilità,
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE in persona del giudice unico dott. Stefano cardinali, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile
Tribunale di. Atto di citazione **** della Sig.ra XXX, nata a... il. ed ivi residente in via,
Tribunale di. Atto di citazione **** Nell interesse della Sig.ra XXX, nata a... il. ed ivi residente in via, n., c.f.:., rappresentata e difesa, come da procura a margine del presente atto dall'avv....
UDIENZA 29.01.2009 SENTENZA N. 233. REG. GENERALE n.26389/08 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Integra il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti l'accumulo di "beni destinati alla rottamazione" elencati nel catalogo europeo dei rifiuti (CER) quali i veicoli e i pneumatici fuori uso,
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
N. 00030/2011 REG.PROV.COLL. N. 00004/2004 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna sezione staccata di Parma
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Sezione Lavoro 1^ seguente Il Giudice designato, Dott. Paolo Sordi, all udienza del 30/9/2015 ha pronunciato la SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Tribunale di Modena sezione distaccata di Carpi Il Giudice Unico SENTENZA
[APP Giud. PACE] Procedimento civile Procedimento innanzi al Giudice di pace Costituzione del convenuto senza difensore Diniego del Giudice - Costituzione alla II udienza munito di difensore - Incompetenza
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: ILLUMINATA ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO. LINEE GUIDA PER TUTTI I GIUDICI ONORARI Domenico Lenoci
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: ILLUMINATA ORDINANZA DEL GIUDICE DI PACE DI SALERNO. LINEE GUIDA PER TUTTI I GIUDICI ONORARI Domenico Lenoci Diritto e processo.com Si susseguono pronunce giurisprudenziali su