Il risarcimento del danno conseguente alla responsabilità precontrattuale (nota a Tribunale di Pordenone, sentenza 16 giugno 2005, n.

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1 Il risarcimento del danno conseguente alla responsabilità precontrattuale (nota a Tribunale di Pordenone, sentenza 16 giugno 2005, n. 610) di MONICA PILOT Avvocato del Foro di Pordenone 1. Premessa 2. La responsabilità precontrattuale o culpa in contraendo- 3. L obbligo di comportamento secondo buona fede e correttezza 4. L inadempimento dell obbligo di comportamento secondo buona fede e correttezza 5. La prova degli elementi costitutivi la responsabilità precontrattuale 6. La natura giuridica della responsabilità precontrattuale, l onere della prova e la prescrizione 7. Il danno risarcibile 1 - Premessa La fattispecie oggetto della presente sentenza riveste notevole interesse per la peculiarità delle tematiche giuridiche trattate. Nel caso che ci occupa la società X intraprendeva serie trattative contrattuali con la società Y intese alla compravendita di parte di un capannone ad uso industriale, il tutto comprovato da una serie di dichiarazioni di intenti e di bozze contrattuali intercorse tra le parti. Attese le notevoli dimensioni dell immobile, rispetto alle necessità della società Y, e, su espressa richiesta di quest ultima, la società X, proprietaria dell immobile, provvedeva a fare eseguire una serie di opere finalizzate alla divisione del medesimo, in modo tale da renderlo conforme alle esigenze della potenziale acquirente, sostenendo le necessarie spese. Nella primavera dell anno 2000, epoca in cui sarebbe dovuto avvenire il perfezionamento del contratto preliminare di compravendita immobiliare, la società Y rifiutava la sottoscrizione del contratto, adducendo quale giustificazione, presunte difficoltà finanziarie della società X, a garanzia delle quali non erano state fornite garanzie reali o personali di sorta. La società X, pertanto, evocava in giudizio la società Y per sentirla condannare al risarcimento a proprio favore della somma di Euro (..), oltre ad IVA, pari alla spesa sostenuta per rendere l immobile conforme alle esigenze della società Y. Il Giudice, nel pronunciare la sentenza, riteneva fondata e come tale meritevole di accoglimento la domanda di parte attrice. A fondamento della decisione venivano poste una serie di circostanze, tra le quali: la raggiunta prova dell essere intercorse tra le parti ampie trattative precontrattuali intese alla sottoscrizione del contratto di compravendita che le parti avrebbero dovuto perfezionare, le numerose bozze di preliminare dimesse agli atti, le opere di divisione interna dell immobile, eseguite, come emerso nell istruttoria testimoniale, su espresso incarico e nell esclusivo interesse della società Y, il raggiungimento dell accordo su tutti gli elementi essenziali del contratto nel corso degli otto mesi di trattative precontrattuali. In merito alla asserita situazione di difficoltà di natura economica della società X e alla mancata prestazione di garanzie reali e/o personali, addotte dalla società Y quali eccezioni per giustificare il proprio rifiuto alla stipula del contratto definitivo, rilevava il Giudice: che la situazione di difficoltà

2 economica, in quanto antecedente (1999) all inizio delle trattative precontrattuali, fosse ben nota alla società Y; che, ciononostante, le trattative non avessero subito interruzioni di sorta; quanto alle garanzie, che, trattandosi di elementi accessori del negozio giuridico, la loro carenza non potesse in alcun caso essere addotta quale causa giustificante la mancata conclusione del contratto e che, oltretutto, le medesime fossero state richieste solo ad accordi verbali già sostanzialmente definiti. Il giudice, in accoglimento delle conclusioni formulate da parte attrice, dichiarata la sussistenza in capo alla società Y della c.d. responsabilità precontrattuale di cui all art c.c., la condannava al risarcimento dei danni nei limiti del cd interesse negativo, costituiti dalla somma pagata dalla società X per procedere alla divisione interna del capannone, oltre ad interessi dal dì del dovuto al soddisfo. Nulla invece veniva riconosciuto a titolo di lucro cessante, essendo stata la relativa domanda proposta solo in sede di comparsa conclusionale. Condannava quindi la società convenuta a rifondere all attrice le spese di lite. La sentenza in esame affronta tematiche significative in tema di responsabilità precontrattuale e risarcibilita dei danni ad essa connessi, cd interessi negativi. Andiamo ad approfondire le questioni di diritto. 2 - La responsabilità precontrattuale o culpa in contrahendo Come noto il nostro ordinamento giuridico, lungi dal limitarsi a tutelare i contraenti nella fase prettamente contrattuale, interviene anche a monte, disciplinando lo svolgimento delle cosiddette trattative pre-contrattuali, ovvero quell insieme di incontri che intercorrono tra le parti per individuare, di comune accordo, gli elementi reputati essenziali ai fini della conclusione del contratto cui sono interessate. Tratto saliente di queste ultime è, stante il disposto di cui agli artt c.c., il «dovere essere improntate a correttezza e buona fede». In caso contrario, la fondata «aspettativa» circa la conclusione del negozio ingenerata nella controparte senza che alla stessa sia seguita la stipula del relativo contratto, comporta l obbligo di risarcire il danno subito. La responsabilità in questione è di natura precontrattuale, stante la inesistenza al momento delle trattative di negozi giuridici tra le parti tali da giusitifcare la tipica responsabilità contrattuale. 3- L obbligo di comportamento secondo buona fede e correttezza Principio cardine della responsabilità in questione è quello della cd. buona fede. Come noto, la buona fede può essere vista sotto il duplice aspetto della buona fede soggettiva e della buona fede oggettiva. La prima deve intendersi come comportamento tenuto da un soggetto nell ignoranza di ledere l altrui situazione giuridicamente tutelata. Tipico esempio in tal senso è l acquisto di cosa mobile a non domino, ai sensi e per gli effetti di cui all art c.c. (cd possesso vale titolo), di cui la buona fede costituisce uno degli elementi essenziali. Nella responsabilità precontrattuale, per contro, la buona fede rilevante è quella cd oggettiva, cui fa riferimento l art c.c.. 2

3 La norma in questione recita: Le parti, nello svolgimento delle trattative devono comportarsi secondo buona fede». Quest ultima, lungi dal consistere, come la precedente, in uno status del soggetto, si concreta nell obbligo imposto a quest ultimo, o meglio alla parte, potenziale contraente del negozio giuridico in itinere, di tenere un determinato comportamento connotato da correttezza, tale da non ledere l interesse che controparte abbia alla valida conclusione del negozio giuridico. Comportamento che si concreta nel dovere di cooperazione e di informazione al fine di addivenire alla stipula del contratto, ma, soprattutto, nell obbligo di attivarsi per salvaguardare l utilità dell altra parte nello svolgimento delle trattative (Trib. Bari, 13 maggio 2004). Ratio di un tanto la tutela del legittimo affidamento delle parti. Corollario di quanto testè detto è che buona fede in senso oggettivo significa che al fine di potere considerare integrata la responsabilità in questione non è necessario un comportamento in mala fede del soggetto, essendo sufficiente anche il comportamento non intenzionale o meramente colposo della parte che, senza giustificato motivo ha interrotto le trattative, eludendo così le aspettative della controparte (Cass.ne n. 340/88). Al principio in questione si affianca, tuttavia anche quello di correttezza, disciplinato dall art c.c., inteso come obbligo di ciascun contraente di comportarsi in modo tale da non ledere l interesse dell altro oltre i limiti della legittima tutela dell interesse proprio. 4 L inadempimento dell obbligo di comportamento secondo buona fede e correttezza La mancata osservanza delle regole della buona fede e della correttezza nel corso delle trattative precontrattuali non è esente da conseguenze, costituite dall obbligo di risarcire il danno conseguente all ingiustificato recesso dalle medesime. L obbligazione in questione, tuttavia, sorge solo ed esclusivamente a condizione che sussistano determinati presupposti. Inoltre, come vedremo poco più avanti, ulteriori limiti sono del pari connessi alla tipologia del danno risarcibile. Passiamo all esame dei presupposti necessari al fine di ritenere sussistente, nel caso, la responsabilità precontrattuale. In primo luogo, stante l espresso disposto normativo, art c.c., è necessario che tra le parti siano in corso delle trattative, da intendersi come quella fase preliminare rispetto alla formazione del contratto, comprendente un insieme di contatti intesi all accertamento della idoneità dell accordo non ancora perfezionato a soddisfare le esigenze delle parti sulla base di valutazioni di opportunità e convenienza. Questi essendo gli scopi delle trattative, parrebbe conseguirne la libertà delle parti di recedere dalle medesime, libertà che, in realtà, incontra un preciso limite. Trattasi, come accennato poco sopra, della necessità di rispettare i principi di correttezza e buona fede. In mancanza, l ingiustificato recesso dalle trattative è fonte di responsabilità precontrattuale. Parliamo di recesso ingiustificato in quanto, attesa la funzione delle trattative nel senso testè spiegato, ne deriva la possibilità per le parti di recedere dalle 3

4 medesime, a condizione che sussista una giusta causa. Solo in questo caso, infatti, il recedente non lede il ragionevole affidamento che la controparte aveva riposto sulla conclusione del contratto (Trib. Tortona, 8 ottobre 2003) Affinché sia ravvisabile la responsabilità di cui trattasi, oltre all ingiustificato recesso, sono necessari ulteriori elementi. Le trattative, infatti, devono essere giunte ad uno stadio idoneo a fare sorgere nella parte che invoca l altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; la controparte cui si addebita la responsabilità deve avere interrotto le trattative senza un giustificato motivo; nell ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità non devono sussistere fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto (Cass.ne civ., sez lav., 18 giugno 2004, n ). Quanto all accertamento di tali presupposti, fondanti la responsabilità contrattuale, la stessa è demandata al Giudice di merito. 5 - La prova degli elementi costitutivi la responsabilità precontrattuale L attitudine delle trattative contrattuali ingiustificatamente interrotte a costituire fonte di responsabilità precontrattuale con conseguente obbligo di risarcire il relativo danno, è subordinato alla prova della sussistenza di trattative serie e concrete tra le parti, tali da determinare un affidamento nella conclusione del contratto, nonchè dell ingiustificato recesso di controparte dalle medesime. Nel caso di specie era risultato, dai documenti nonché dalle numerose bozze di contratto preliminare dimessi in causa e dalle risultanze istruttorie, che tra le parti erano intercorse ampie trattative precontrattuali intese alla sottoscrizione del contratto di compravendita immobiliare. Anzi, le parti avevano addirittura concordato l incontro innanzi al notaio per la stipula del definitivo, salvo il rifiuto, poi ritenuto immotivato dal Giudice, della società Y di presenziarvi. Quale fondamento del proprio recesso la società Y invocava la situazione di tensione finanziaria della società X e la mancata prestazione di garanzie reali e/o personali. Il Giudice riconosceva provata sia la sussistenza delle trattative precontrattuali che la serietà delle medesime, il raggiungimetno dell accordo dell parti su tutti gli elementi essenziali dell inuendo contratto, nonchè l esecuzione di opere di divisione interna dell immobile da parte della società X su espressa richiesta della società Y. Non riconosceva pregio alle eccezioni poste da controparte a fondamento del proprio recesso, ritenendo che la situazione di difficoltà finanziaria della società X fosse ad essa nota antecedentemente all inizio delle trattative e che, la mancata prestazione di garanzie, trattandosi di elementi accessori del contratto, non potesse costituire motivo fondante il recesso. 6 - La natura giuridica della responsabilità precontrattuale, l onere della prova e la prescrizione In giurisprudenza sussiste un duplice orientamento le circa la natura giuridica della responsabilità precontrattuale. Un primo orientamento ravvisa in essa una forma di responsabilità contrattuale. Un secondo una responsabilità extra-contrattuale. 4

5 Tra i due orientamenti la giurisprudenza pressochè unanime aderisce alla tesi della natura extra-contrattuale della suddetta responsabilità (Cass. Civ. sez. III, 18 giugno 1987, n Cass. Civ., sez. III, 10 ottobre 2003, n Cass. Civ., sez. III, 5 agosto 2004, n ). Ne consegue che il menzionato obbligo di buona fede oggettiva va ascritto al generico dovere di neminem laedere di cui all art cod. civ.. La libertà negoziale, infatti, viene considerata quale diritto assoluto, la cui lesione, nel caso di specie consistita nell ingiustificata rottura delle trattative precontrattuali e nella conseguente mancata conclusione del contratto, comporta un danno ingiusto risarcibile. La qualificazione della responsabilità in questione come avente natura extra contrattuale si ripercuote sulla distribuzione dell onere della prova, oltrechè sul danno risarcibile (aspetto per la cui trattazione si rinvia al paragrafo successivo). Quanto al primo aspetto «grava non su chi recede la prova che il proprio comportamento corrisponde ai canoni di buona fede e correttezza, ma incombe, viceversa, sull altra parte l onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e correttezza postulati dalla norma «de qua»» (Cass. Civ., sez. III, 5 agosto 2004, n ). Ma non è tutto, la parte che invoca la responsabilità precontrattuale è altresì tenuta a fornire la prova dell esistenza e dell ammontare del danno a carico del danneggiato (Cass. Civ., sez. III, 10 ottobre 2003, n ). Ulteriore corollario della natura giuridica della responsabilità in questione come extracontrattuale è il termine prescrizionale, che è quello quinquennale di cui all art c.c.. (Cass. Civ. sez. III, 18 giugno 1987, n. 5371). 7 Il danno risarcibile La parte cui sia addebitabile una responsabilità precontrattuale per culpa in contraendo risponde di tutti i danni causati all altra parte, purchè siano in stretta dipendenza (cd nesso di causalità) delle trattative e della prospettiva di una futura conclusione del contratto (Cass.ne sent. n. 226/85). Il danno risarcibile incontra tuttavia una limitazione, definibile, a sommesso avviso di chi scrive, di carattere qualitativo, oltrechè, conseguentemente, quantitativo. Esso, infatti, è riconosciuto nei limiti del cd. interesse negativo, da intendersi come comprensivo delle spese inutilmente sostenute nel corso delle trattative in vista della conclusione del contratto, nonchè delle perdite sofferte per non avere usufruito di ulteriori occasioni per la mancata conclusione di un contratto dello stesso oggetto, altrettanto o più vantaggioso di quello da concludere (Cass.ne sent. n. 8778/94). Ferma la necessità della sussistenza del c.d. nesso eziologico tra il danno e l ingiustificata rottura delle trattative, la liquidazione del danno va effettuata sulla base del disposto normativo di cui all art c.c., con conseguente risarcibilità del danno emergente e del lucro cessante. La prima voce di danno sarà costituita dalle perdite sofferte dal contraente che invoca la responsabilità, comprendente, nel caso di specie, la spesa sostenuta per l esecuzione delle opere all interno del capannone. 5

6 Quanto al lucro cessante lo stesso è costituito dalla perdita della possibilità di concludere il contratto con un soggetto diverso dal recedente, e, quindi, dal conseguente pregiudizio economico derivantene. Nel danno risarcibile, infatti, rientra anche il mancato guadagno verificatosi in conseguenza delle occasioni contrattuali perdute (Cass.ne sent. n. 582/88 - Cass.ne sent. n. 1632/00). Non è per contro risarcibile il cd interesse positivo, da intendersi come interesse della parte all adempimento del contratto, atteso che lo stesso postula, per l appunto, la valida conclusione del medesimo ( Cass. Civ., sez II, 30 luglio 2004, n ). Tale tipologia di danno, pertanto, si inserisce in un momento successivo rispetto alle trattative, dando altresì luogo alla diversa tipologia di responsabilità contrattuale. 6

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