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2 L obbligo del tentativo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del danno da sinistro stradale: criticità e dubbi interpretativi. Tra le materie per le quali è previsto il tentativo obbligatorio di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale il D.lgs. 28/2010 ha inserito, a partire dal 20 marzo 2012, il risarcimento del danno occorso in conseguenza di un sinistro stradale. Per simili controversie, prima di poter accedere alla giustizia ordinaria, il danneggiato dovrà quindi rivolgersi dinanzi ad un organismo di mediazione iscritto nell apposito albo tenuto dal Ministero della Giustizia. A partire dal 20 marzo 2012 qualora non venisse esperito il tentativo obbligatorio di mediazione non potrebbe, pertanto, introdursi alcun procedimento giudiziale e l'improcedibilità della domanda verrebbe rilevata direttamente dal Giudice ovvero eccepita dalla parte convenuta entro e non oltre la prima udienza. Al fine di poter determinare se la domanda giudiziale introdotta dal danneggiato ricade tra quelle per le quali è scattato l obbligo del tentativo di mediazione, si dovrà guardare alla data di perfezionamento della notifica dell atto introduttivo del giudizio nei confronti del destinatario;; se la notifica dell atto di citazione si è perfezionata successivamente alla data del 20 marzo 2012, la domanda ordinaria deve necessariamente essere preceduta dal tentativo obbligatorio di mediazione. L entrata in vigore dell obbligo di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del danno da sinistro stradale sta provocando non poche perplessità tra gli addetti ai lavori, a causa di alcune lacune normative che le stesse disposizioni del D.lgs. 28/2010 non sembrano essere in grado di colmare. La questione che sta suscitando maggiori incertezze in dottrina come in giurisprudenza è legata al rapporto tra la previsione normativa dell art. 5, comma 1, del decreto legislativo in questione e quanto previsto dal cosiddetto Codice delle Assicurazioni di cui al D.lgs 209/2005. È noto come in seno al Codice delle Assicurazioni già esista, infatti, una sorta di condizione di procedibilità della domanda giudiziale che sembra sovrapporsi al tentativo obbligatorio di 2

3 mediazione e che si identifica con l obbligo di invio della lettera raccomandata alla Compagnia d Assicurazione, attraverso cui il danneggiato richiede il risarcimento del danno subito in seguito al sinistro stradale. L azione giudiziaria, in tal caso, diviene proponibile solamente se siano decorsi 60 giorni (nel caso di danno a cose) o 90 giorni (nell ipotesi in cui vi sia una danno alla persona) dalla data di invio della lettera raccomandata alla Compagnia assicurativa. Ci si chiede, a questo punto, come si coordini tale attività con la previsione normativa di cui all art. 5 del D.lgs. n. 28/2010, relativamente al tentativo obbligatorio di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In particolare non è ancora chiaro se il soggetto danneggiato, prima di poter depositare la domanda di mediazione presso l organismo, debba preliminarmente inviare la raccomandata e attendere il decorso del termine dei 60 o dei 90 giorni, ovvero se quest ultimo possa inviare la lettera di messa in mora e contestualmente depositare anche la domanda di mediazione. Secondo parte della dottrina tra i due sistemi sussisterebbe un rapporto di consequenzialità, pertanto, il danneggiato sarebbe necessariamente costretto ad inviare la lettera raccomandata alla Compagnia d Assicurazione, verificare se la Compagnia soddisfi la propria richiesta di risarcimento e solo successivamente, in caso di esito negativo, depositare la domanda di mediazione; è evidente, tuttavia, che tale meccanismo non fa che dilatare eccessivamente i tempi di attesa per il medesimo danneggiato, il quale si vedrebbe costretto ad attendere un periodo di circa sette mesi prima di poter ricorrere alla giustizia ordinaria per vedere soddisfatta la propria richiesta di risarcimento. Una tesi minoritaria ritiene, al contrario, che il danneggiato possa depositare la domanda presso l Organismo di mediazione contestualmente all'invio della lettera di messa in mora alla Compagnia d Assicurazione;; in tal caso il danneggiato dovrebbe attendere solo il decorso dei 60 o dei 90 giorni per non incorrere nel mancato rispetto dei termini perentori previsti dal Codice delle Assicurazioni, prima di poter partecipare al tentativo di mediazione che nel frattempo ha provveduto a richiedere all Organismo, con una conseguente riduzione dei tempi. 3

4 Ulteriore questione a cui il dettato normativo del D.lgs 28/2010 non fornisce una risposta esauriente in materia di risarcimento del danno da RCA, è stata riscontrata nell ipotesi in cui, dopo esser stato avviato il procedimento ordinario la parte convenuta costituita in giudizio intenda effettuare una chiamata in causa del terzo ovvero una domanda riconvenzionale nei confronti della controparte. Ci si chiede, infatti, se anche in tal caso sia obbligatorio esperire il tentativo di mediazione nei confronti del soggetto che si vuole chiamare in causa o della parte contro cui si vuole agire con domanda riconvenzionale. Il procedimento dinanzi al Giudice è già stata introdotto, pertanto, un primo tentativo di mediazione è stato già eseguito, ma è altrettanto vero che nei confronti dei soggetti contro cui si vuole estendere la domanda giudiziale alcuna mediazione è stata richiesta, di conseguenza si andrebbe contro le disposizioni di cui al D.lgs 28/2010. Sulla questione l orientamento prevalente della giurisprudenza di merito ritiene che attraverso la chiamata in causa del terzo o la domanda riconvenzionale il procedimento estenda necessariamente i propri effetti nei confronti di altri soggetti, pertanto, anche nei confronti di quest ultimi dovrà effettuarsi un tentativo obbligatorio di mediazione. Tuttavia, nell ipotesi in cui la chiamata in causa del terzo non sia altro che la chiamata in garanzia della propria Compagnia assicurativa da parte del soggetto presunto danneggiante, non avrebbe alcun senso l introduzione di un tentativo di mediazione nei confronti della medesima Assicurazione, dal momento che non si è ancora accertata l esistenza di alcuna responsabilità nei confronti dello stesso danneggiante. È evidente che la chiamata in garanzia viene richiesta dal convenuto in prima udienza, in un momento in cui alcuna responsabilità è stata ancora accertata, in quanto trattasi della fase iniziale del giudizio ed è altrettanto evidente che una domanda di mediazione spiegata nei confronti della propria Compagnia assicurativa non avrebbe senso se alla conclusione del procedimento venisse 4

5 fuori che alcuna responsabilità era da riconoscersi a carico del presunto danneggiante convenuto in giudizio e chiamante in causa. La chiamata in garanzia della propria Assicurazione infatti, a prescindere dall accertamento della responsabilità per il sinistro stradale, non è altro che un meccanismo automatico che il convenuto può azionare qualora abbia stipulato una qualsiasi polizza RCA e a nulla servirebbe un tentativo di mediazione in quella fase iniziale del giudizio. Un breve cenno, infine, deve essere introdotto su un argomento che continua a generare interrogativi a partire dall entrata in vigore del tentativo obbligatorio di mediazione nelle controversie relative al risarcimento del danno da RCA, ossia la questione del pagamento delle spese di procedura dovute all organismo di mediazione. La normativa di cui al D.lgs. 28/2010, così come formulata, sembra essere eccessivamente sfavorevole nei confronti del danneggiato obbligato ad esperire il tentativo di mediazione. Qualora il danneggiato introduca una domanda di mediazione nei confronti del danneggiante e della sua Compagnia d Assicurazione possono configurarsi due ipotesi alternative in tema di spese di procedura. Se dinanzi all organismo di mediazione non si presentasse né il danneggiante né la propria Compagnia d assicurazione, il danneggiato sarebbe tenuto a sostenere solamente una spesa forfettaria minima per ottenere il cosiddetto verbale di esito negativo per mancanza delle controparti. Non potrà dirsi lo stesso, tuttavia, se all incontro dinanzi al mediatore si presentasse il danneggiante e non anche la propria Compagnia d Assicurazione. In tal caso verrebbe sì redatto verbale negativo per la mancata conciliazione delle parti ma chi ha introdotto la domanda, secondo quanto stabilito dalla norma di cui al D.lgs 28/2010, sarebbe tenuto a versare l intera somma, così come stabilita in rapporto al valore della domanda e non solo un importo forfettario. Quest ultima ipotesi sembra essere in verità troppo gravosa per lo stesso danneggiato il quale, costretto ad introdurre una domanda di mediazione, si troverebbe a dover far fronte ad una spesa 5

6 superiore e del tutto infruttuosa in quanto l incontro di mediazione, pur non andato a buon fine, si è comunque tenuto presso l organismo di mediazione e il medesimo Ente pretenderà il pagamento dell intero importo dovuto. 6

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