CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN VIA G. AGNELLI, 7/9 LOCALITA LUCREZIA
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- Mariano Novelli
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1 SCHEMA CONTRATTO CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO NON ABITATIVO SITO IN VIA G. AGNELLI, 7/9 LOCALITA LUCREZIA L anno 2017 addì del mese di, avanti a me Dott. Segretario Comunale del Comune di Cartoceto autorizzato a rogare, nell interesse dell'amministrazione comunale, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori: Arch. Paola Panaroni Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio nata a Fano il 05/04/1972 domiciliato per la carica ricoperta presso gli Uffici Comunali siti in Cartoceto in via Marcolini 4 della cui personale identità io Segretario sono certo il quale interviene al presente atto in nome e per conto del Comune stesso, codice fiscale Partita IVA, in esecuzione del Provvedimento del Sindaco n. 7 del 12/09/2016 (locatore), E il Sig. nato a il residente a Via, n., di seguito denominato semplicemente conduttore, in qualità di titolare dell impresa individuale o legale rappresentante della società con sede in Via C.F/ P.I (conduttore), tra le seguenti parti si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 OGGETTO DELLA LOCAZIONE. In esecuzione della determinazione di aggiudicazione n. del esecutiva ai termini di legge, il Comune di Cartoceto, concede in locazione alla Ditta, che accetta, l immobile sito in Cartoceto (PU) Via G. Agnelli, 7/9 Località Lucrezia, identificato al Catasto Fabbricati del Comune di Cartoceto al foglio 13 particella 481 sub 1, categoria D1 di cui all allegata planimetria, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente contratto, destinato agli usi consentiti dell Art. 27 delle N.T.A. del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Cartoceto. Il conduttore da atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell'attestato in ordine alla prestazione energetica dell'edifico. ART. 2 LAVORI. Il conduttore con la sottoscrizione del presente contratto si obbliga a realizzare con spese a proprio carico i lavori, gli interventi, le opere e gli oneri necessari per l agibilità (funzionalità dell impianto elettrico, riscaldamento uffici, antincendio, l adeguatezza di sanitari e porte) senza che sugli stessi il conduttore, alla cessazione del contratto o nel corso di esso, possa pretendere dal locatore alcun diritto di restituzione, o indennità. I costi da sostenere per le opere di cui sopra, tuttavia, per l ammontare totale massimo di euro ,000 (IVA compresa), potranno essere decurtati dall importo mensile del canone di locazione suddividendoli per il numero delle 144 mensilità previste (anni sei, rinnovabili per un ulteriore periodo di anni sei) e dovranno essere rendicontati su richiesta del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio mediante presentazione delle fatture quietanzate. Sono altresì a carico del conduttore: la sistemazione, l adattamento dei locali concessi in locazione, l adeguamento di tutti gli impianti, niente escluso, ritenuti necessari per la futura destinazione prevista, senza che sugli stessi il conduttore, alla cessazione del contratto o nel corso di esso, possa pretendere dal locatore alcun diritto di restituzione, rimborso o indennità. I lavori, gli interventi, le opere e gli oneri necessari per completare e rendere funzionali e adatti all uso tutti i locali concessi in locazione in conformità alle vigenti normative di sicurezza ed igiene, sono anche essi a carico esclusivo del conduttore senza che sugli stessi il conduttore, alla cessazione del contratto o nel corso di esso, possa pretendere dal locatore alcun diritto di restituzione, rimborso o indennità.
2 Sono altresì a carico esclusivo del conduttore gli ulteriori lavori, gli interventi, le opere e le sistemazioni, da eseguirsi sull immobile che si rendano necessari ai fini e nei limiti degli usi consentiti per lo svolgimento dell attività del conduttore stesso senza che su di essi il conduttore, alla cessazione del contratto o nel corso di esso, possa pretendere dal locatore alcun diritto di restituzione, rimborso o indennità. Il conduttore provvederà direttamente a sostenere costi, oneri e procedure, per la realizzazione dei lavori di cui al presente articolo, previo consenso, autorizzazione e verifica, anche progettuale, da parte dei competenti Servizi Tecnici Comunali, senza che per questo possa pretendere alcuna indennità. E fatto salvo il diritto del Comune, entro un congruo termine dalla conclusione dei lavori, di richiedere le relative dichiarazioni attestanti la conformità delle opere e degli interventi d adeguamento degli impianti alle vigenti normative non ricompresi nell agibilità che dovrà essere attestata mediante segnalazione certificata. Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative allo svolgimento dell attività del conduttore dovranno essere intestate al conduttore medesimo, il quale è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze necessarie allo scopo. ART. 3 DURATA DELLA LOCAZIONE. La locazione avrà la durata di anni sei, con decorrenza dal 31 marzo 2017, fino al 31 marzo 2023 con tacito rinnovo per uguale periodo. Tale rinnovo non avrà luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all altra parte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno dodici mesi prima della scadenza. Alla prima scadenza contrattuale di anni sei il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all art. 29 della L.392/78 e s.m.i. con le modalità e i termini ivi previsti. ART. 4 CANONE DI LOCAZIONE. Il canone annuale di locazione viene pattuito nella misura di (+ IVA 22%), da pagarsi in numero dodici rate mensili anticipate pari a entro il giorno quindici di ogni mese, tramite versamento alla Tesoreria Comunale di Cartoceto presso il Credito Valtellinese Spa Agenzia Lucrezia, via della Stazione, Cartoceto (PU) o bonifico bancario: IBAN IT 51 W La prima rata di canone dovrà essere corrisposta alla data del 15 giugno ART. 5 ONERI ACCESSORI E UTENZE. Sono interamente a carico del conduttore le spese relative alle forniture di gas, acqua, energia elettrica, la tassa per la rimozione dei rifiuti, agli oneri condominiali e tutte le altre spese elencate nell art. 9 della L. 392/1978. Il conduttore, pertanto, dovrà richiedere l allacciamento a tali utenze ed intestarle a proprio nome, conservandone l uso esclusivo. ART. 6 RISOLUZIONE DI DIRITTO. Il pagamento del canone mensile e di quant altro dovuto anche per oneri accessori e utenze non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo e/o causa, il conduttore non potrà far valere alcuna azione e/o eccezione se non dopo avere effettuato l intero pagamento delle rate di canone scaduto. In ogni caso qualora il conduttore si renda moroso anche di una sola rata del canone di locazione, a decorrere dal giorno successivo della scadenza della rata stessa, l ammontare della quota insoddisfatta verrà gravata dagli interessi di mora nella misura degli interessi legali. ART. 7 AGGIORNAMENTO DEL CANONE. Ai sensi dell art. 32 della Legge 392/1978, così come modificato dall art.1 della Legge 118/1985, a decorrere dall inizio del secondo anno, le parti convengono che il contratto di locazione sarà aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
3 impiegati verificatasi nell anno precedente. Il conduttore pertanto rinuncia espressamente all invio della raccomandata richiesta, le parti medesime ritengono automaticamente applicabile l aggiornamento del canone. ART. 8 DESTINAZIONE. L immobile che si concede in locazione è destinato agli usi consentiti dall Art. 27 delle N.T.A. del vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Cartoceto. ART. 9 ACCETTAZIONE DEI LOCALI. Con la sottoscrizione del presente contratto il conduttore dichiara di aver visionato l immobile oggetto della locazione, di averlo trovato idoneo all attività che intende esercitarvi ed esente da qualsiasi vizio e/o difetto che possa limitare e pregiudicare la disponibilità e la piena utilizzabilità in funzione dell uso cui è destinato e/o che possa influire sulla salute propria o di chi vi svolge l attività, accettando l immobile stesso nello stato di fatto e diritto in cui si trova. ART. 10 SUBLOCAZIONE E CESSIONE. E fatto espresso divieto al conduttore di sublocare, cedere il contratto, dare in comodato o comunque cedere a terzi a qualsiasi titolo, anche gratuitamente, in tutto o in parte, l immobile locato senza il permesso scritto del locatore, pena la risoluzione di diritto del presente contratto. ART.11 MIGLIORIAMENTI E ADDIZIONI. Eventuali miglioramenti eseguiti dal conduttore sull immobile locato resteranno a favore del locatore senza che su questi il conduttore possa pretendere alcuna indennità e/o rimborso anche se autorizzati. Al termine della locazione il conduttore dovrà rimuovere le addizioni apportate nel corso della locazione, salvo che il locatore preferisca ritenerle. Nel caso in cui il locatore preferisca ritenere le addizioni, il conduttore non potrà pretendere su di esse alcuna indennità e/o rimborso. ART.12 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE. Il conduttore s impegna a mantenere l immobile locato in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza, salvo il deperimento per vetustà compatibile con una regolare e diligente manutenzione. Le parti espressamente concordano che sono e rimangono a carico esclusivo del conduttore le riparazioni necessarie per mantenere l immobile in buono stato locativo, le piccole riparazioni e tutte le spese e le opere, nessuna esclusa, di manutenzione sia ordinaria, sia straordinaria dell immobile. ART. 13 VISITA AI LOCALI. Il locatore potrà ispezionare o far ispezionare l immobile in qualunque momento previo avviso, anche verbale. ART. 14 CUSTODIA, ESONERO DI RESPONSABILITA E RICONSEGNA DEI LOCALI. Dalla data di stipula del presente contratto il conduttore è immesso nella custodia della cosa locata. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che possano derivare a terzi o se stesso da caso fortuito o forza maggiore nonché da fatto doloso o colposo, omissivo o commissivo, proprio o di terzi quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: danni causati da spandimento e/o infiltrazioni d acqua, fughe di gas, scassi, rotture, manomissione, incendio, implosione, esplosione e scoppio. Il locatore è altresì esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.
4 Il conduttore con la stipula del presente contratto dichiara di aver stipulato con primaria compagnia di assicurazione, polizza assicurativa per il rischio della responsabilità civile e per il rischio incendio di cui rilascia certificato di assicurazione. Il conduttore si obbliga ad osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al decoro dell edificio, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari. Il conduttore si obbliga a riconsegnare l immobile alla scadenza libero da persone e/o cose, pulito in ogni sua parte, provvedendo, altresì, prima della consegna alla tinteggiatura interna del locale e al distacco delle utenze a lui intestate, salvo che il locatore preferisca provvedere alla voltura a suo favore delle utenze stesse. ART. 15 GARANZIA DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI. A garanzia del pagamento del canone di locazione e dell osservanza degli obblighi contenuti nel presente contratto, il conduttore, con la stipula del presente contratto consegna al locatore, apposita fideiussione dell importo complessivo di stipulata con. L importo della fideiussione potrà essere imputato al pagamento di eventuali canoni di locazione non corrisposti. Nell ipotesi in cui durante il rapporto locatizio l importo della fideiussione venisse acquisito, anche parzialmente, dal locatore quale corrispettivo di obbligazioni assunte e non adempiute da parte del conduttore, quest ultimo avrà l obbligo di ricostituire la garanzia per l intera somma originaria entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta inviata dal locatore, pena la risoluzione di diritto del presente contratto. La fideiussione di cui al presente articolo, verrà restituita dal locatore al termine della locazione, sempreché siano state rispettate tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto. ART. 16- IMPOSTE, TASSE, SPESE DI CONTRATTO La redazione, copia e stampa del presente contratto sarà predisposta dal locatore. Ai sensi dell articolo 35, comma 10, della Legge 248/06, il presente contratto verrà registrato dal locatore con le modalità e nei termini ivi previsti. Si specifica che il presente contratto di locazione ha per oggetto beni immobili strumentali. Il locatore espressamente dichiara, ai sensi dell articolo 10, c. 1, numero 8 ed 8-ter) del D.P.R. 633/72, come modificato dal D.L. 223/2006, convertito con modifiche dalla Legge 248/2006, di volersi avvalere dell opzione per il regime di imponibilità Iva per il presente contratto e delle sue eventuali successive modificazioni ed integrazioni., indipendentemente dalle qualifiche soggettive del conduttore. Le spese di registrazione del presente contratto, in quanto dovute, saranno sostenute in toto dalla parte conduttrice. Sono a carico del conduttore tutte le altre spese inerenti e conseguenti il presente contratto, ivi compresi i diritti di segreteria. ART. 17 MODIFICHE DEL CONTRATTO Le clausole del presente contratto hanno carattere essenziale. Qualunque modifica del presente atto deve essere fatta in forma scritta. Sempre in forma scritta deve essere fatta ogni comunicazione riguardante il contratto e la cosa locata. ART. 18 ALIENAZIONE E DIRITTO DI PRELAZIONE Qualora il locatore intenda alienare l immobile oggetto del presente contratto, si riconosce al conduttore un diritto di prelazione all acquisto, da esercitarsi a pena di decadenza entro 60 giorni dalla data della relativa comunicazione da parte del competente Servizio comunale nel rispetto delle norme vigenti e del
5 regolamento per l alienazione e l acquisizione dei beni immobili disposizioni per la cessione di beni mobiliapprovato con D.C.C. 33 del 28/05/2010. ART. 19 ELEZIONE DI DOMICILIO E RINVIO A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti giudiziari, ed ai fini della competenza giudiziaria, il conduttore dichiara di eleggere domicilio nell immobile locato. Per quanto non specificato nel presente contratto, le parti si rimettono alle disposizioni dettate in materia di locazione dal Codice Civile, dalla Legge n. 392/1978 e dalla Legge n. 118/85 e successive modificazioni e integrazioni, in mancanza, agli usi ed alle consuetudini locali, nonché a tutte le altre disposizioni di legge vigenti. ART. 20 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il conduttore dà atto di aver preso visione dell informativa di cui all art. 13 del D.Lg. 30 giugno 2006, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali. Il locatore informa il conduttore che il trattamento dei dati personali avverrà con strumenti cartacei e informatici e sarà improntato a liceità e correttezza e nella piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua riservatezza. Diritti dell interessato: sono riconosciuti i diritti di cui all art. 7 del D.Lgs. 196/2003, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché opporsi al trattamento per motivi legittimi. Il titolare del trattamento è il Comune di Cartoceto. Il responsabile del trattamento è il Responsabile del procedimento. ART. 21 CONTROVERSIE. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra il Comune e il Conduttore, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente contratto, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al precedente comma, qualsiasi controversia tra le arti è demandata alla competenza del Giudice Ordinario. A tal fine sarà competente, in via esclusiva il Foro di Pesaro. Letto, approvato e sottoscritto. p. il Comune di Cartoceto Il Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio Il Conduttore Sig. Il Segretario Comunale Dott. A norma degli artt e 1342 Codice Civile, le parti dichiarano di aver letto ed approvato le clausole del presente contratto ed in particolare le clausole di seguito richiamate: art. 1 (Oggetto della Locazione), art. 2 (Lavori), art. 3 (Durata
6 della Locazione), art. 4 (Canone di Locazione) art. 5 (Oneri accessori), art. 6 ( Risoluzione di Diritto), art. 7 (Aggiornamento del Canone), art. 8 (Destinazione), art. 9 (Accettazione dei locali), art.10 (Sublocazione e cessione), art. 11 (Miglioramenti e addizioni), art. 12 (Manutenzione e riparazione), art. 13 (Visita ai locali), art. 14 (Custodia, esonero di responsabilità e riconsegna dei locali), art. 15 (Garanzia ed obblighi contrattuali), art. 16 (Imposte, tasse, spese di contratto), art. 17 (Modifiche del contratto), art. 18 (Alienazione e diritto di prelazione), art. 19 elezione di domicilio e rinvio), art. 20 (Trattamento dei dati personali), art. 21 (Controversie). p. il Comune di Cartoceto Il Responsabile del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio Il conduttore Sig. Il Segretario Comunale Dott.
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