Piano sanitario Personale non direttivo Cassa di Risparmio di Bologna

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1 Piano sanitario Personale non direttivo Cassa di Risparmio di Bologna

2 Agenzia 4083 Ramo 194 N. polizza Tra Unisalute S.p.A. in seguito denominata Società e Cassa di assistenza per dipendenti di aziende, con sede in Bologna, Via Calcavinazzi 1/d, C.A.P , codice fiscale , in seguito denominata Contraente, viene stipulato il seguente contratto di assicurazione avente effetto 31/5/2002, scadenza prima rata 31/5/2003 e scadenza polizza 31/5/2003, tacitamente rinnovabile in base alle Condizioni Generali di Assicurazione. La presente polizza sostituisce la precedente n. 4083/194/ Premio annuo per dipendente. 361,55 Premio rata contante Premio imponibile Imposte Totale rata contante Premio rata successiva Premio imponibile Imposte Totale rata successiva 2

3 Agli effetti degli artt e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di conoscere, approvare e accettare specificamente le disposizioni degli articoli sottoelencati 8. Limiti di età 10. Denuncia del sinistro 14. Controversie 19. Durata e proroga del contratto 22. Competenza territoriale 3

4 Condizioni generali e particolari della polizza SANITARIA Art. 1 DEFINIZIONI DI POLIZZA Assicurazione Il contratto di assicurazione sottoscritto dal Contraente. Polizza Il documento che prova l assicurazione. Contraente Il soggetto che stipula la polizza. Assicurato Il soggetto nel cui interesse viene stipulata l assicurazione. Società Unisalute S.p.A. Compagnia di Assicurazioni. Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società. Infortunio L evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che provochi lesioni corporali obiettivamente constatabili. Malattia Qualunque alterazione dello stato di salute che non sia malformazione o difetto fisico anche non dipendente da infortunio. Istituto di Cura Ospedale, clinica o istituto universitario, casa di cura, regolarmente autorizzato dalle competenti Autorità, in base ai requisiti di legge, all erogazione dell assistenza ospedaliera, anche in regime di degenza diurna, con esclusione degli stabilimenti termali, delle case di convalescenza e di soggiorno e delle cliniche aventi finalità dietologiche ed estetiche. Struttura sanitaria convenzionata Istituto di cura, poliambulatorio, centro specialistico con cui Unisalute ha definito un accordo per il pagamento diretto delle prestazioni. Ricovero 4

5 La degenza in Istituto di cura comportante pernottamento. Day-hospital Le prestazioni sanitarie relative a terapie chirurgiche e mediche praticate in Istituto di cura in regime di degenza diurna e documentate da cartella clinica con scheda nosologica. Retta di degenza Trattamento alberghiero e assistenza medico-infermieristica Intervento chirurgico Qualsiasi atto cruento, manuale o strumentale, eseguito a fini terapeutici. Intervento chirurgico ambulatoriale Prestazione chirurgica che per la tipologia dell atto non richiede la permanenza in osservazione nel post-intervento Accertamento diagnostico Prestazione medica strumentale atta a ricercare e/o a definire la presenza e/o il decorso di una malattia a carattere anche cruento e/o invasivo Sinistro Il verificarsi dell evento per il quale è prestata l assicurazione. Indennizzo La somma dovuta dalla Societa in caso di sinistro. Indennità sostitutiva Importo giornaliero erogato dalla Società in caso di ricovero in assenza di richiesta di rimborso delle spese per le prestazioni effettuate durante il ricovero o ad esso comunque connesse Franchigia La somma determinata in misura fissa che rimane a carico dell Assicurato. Qualora venga espressa in giorni, è il numero dei giorni per i quali non viene corrisposto all Assicurato l importo garantito. Scoperto La somma espressa in valore percentuale che rimane a carico dell Assicurato. Carta Unisalute Tessera personalizzata che consente l accesso alle strutture sanitarie convenzionate. Art. 2 - PERSONE ASSICURATE 5

6 Per persone assicurate si intende: A) "tutto il personale non direttivo", dipendente della Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. e CARDINE BANCA S.p.A. (assunti fino al 20/12/1999) associate alla Contraente, cui si applica il C.C.N.L. del Credito e Ascotributi - che sia: - assunto in pianta stabile per coloro che appartengono al ruolo Banca; - confermato in servizio per coloro che appartengono al ruolo Esattoriale; - assunto con Contratto di Formazione Lavoro che abbia superato il periodo di prova; B) i familiari delle persone di cui al punto A) intendendosi, in base ad una delle opzioni scelte: b1 - quelli presenti nello stato di famiglia di entrambi i coniugi, ma conviventi con il dipendente, obbligatoriamente tutti assicurati con possibilità di esclusione dei soli genitori dei coniugi; b2 - quelli presenti nello stato di famiglia del dipendente, ma assicurati singolarmente, con esclusione della facoltà di assicurare solamente i genitori; b3 - coniuge o figli non risultanti dallo stato di famiglia; L'opzione scelta dovrà essere indicata nella scheda di adesione a cura delle persone di cui al punto A); C) gli ex dipendenti di cui al punto A) posti in quiescenza dall 1/7/1994 che hanno espressamente aderito alla presente polizza; D) l'insieme dei familiari delle persone assicurate al punto C) intendendosi, in base ad una delle opzioni scelte: d1 - il coniuge e i figli presenti nello stato di famiglia di entrambi i coniugi, ma conviventi con l ex-dipendente, obbligatoriamente tutti assicurati; d2 - il coniuge e i figli presenti nello stato di famiglia dell ex-dipendente, ma assicurati singolarmente; L'opzione scelta dovrà essere indicata nella scheda di adesione a cura delle persone di cui al punto C). Il Contraente, nel corso dell'anno assicurativo, si impegna a comunicare alla Società: - i dipendenti dimissionari ed i loro eventuali familiari; - gli assunti in pianta stabile per coloro che appartengono al ruolo Banca, i confermati in servizio per quelli che appartengono al ruolo Esattoriale, gli assunti con Contratto di Formazione Lavoro che abbia superato il periodo di prova ed eventualmente i loro familiari; 6

7 - i dipendenti che hanno cessato dal servizio con diritto ad un trattamento previdenziale ed eventualmente i loro familiari; - i dipendenti che hanno cessato dal servizio per pensionamento che intendono aderire alla polizza in qualità di pensionati ed eventualmente i loro familiari; - ogni variazione intervenuta nello stato di famiglia delle persone assicurate. Le suindicate comunicazioni vengono fornite mensilmente entro i primi cinque giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento. La garanzia opera a favore di tutti gli assicurati indipendentemente dalle condizioni fisiche, anche per malattie pregresse recidivanti, compresi i soggetti affetti da difetti fisici o mutilazioni rilevanti preesistenti. pertanto rinuncia ad avvalersi del disposto degli art del Codice Civile. Art. 3 - DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE - PREMIO - PAGAMENTO DEL PREMIO - REGOLAZIONI. L'assicurazione decorre dalle ore 24 del e scade alle ore 24 del Al perfezionamento della presente polizza, il Contraente versa un premio di Euro. L'assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno della comunicazione d'incasso da parte del Broker del pagamento del premio suindicato semprechè siano stati forniti alla Società i dati anagrafici dei dipendenti. Per il primo periodo assicurativo, per le persone assicurate di cui alle lett. B), C) e D) art.2 Persone assicurate verrà comunque percepita l intera annualità di premio. I premi annui lordi, per le persone assicurate sono i seguenti: 7

8 1^ - OPZIONE COSTI 2^ - OPZIONE COSTI 3^ - OPZIONE COSTI A dipendente 361,52 A - dipendente 361,52 A - dipendente 361,52 b1 familiari presenti nello stato di famiglia di entrambi i coniugi, ma conviventi con il dipendente, obbligatoriamente tutti assicurati con possibi- lità di esclusione dei genitori: b2 - familiari presenti nello stato di famiglia del dipendente, assicurati singolarmente con esclusione della possibilità di assicurare solo i genitori: b3 - familiari intesi come coniuge o figli non risultanti dallo stato di famiglia del dipendente a) coniuge o convivente more uxorio 206,58 a) coniuge o convivente more uxorio 361,52 a) coniuge 516,46 b) figlio c) genitore 154,94 464,81 b) figlio c) genitore 258,23 887,98 b) figlio 361,52 C pensionato 438,99 C - pensionato 438,99 d1 familiari presenti nello stato di famiglia di entrambi i coniugi, ma conviventi con il pensionato obbligatoriamente tutti assicurati: a) coniuge o convivente more uxorio b) figlio 309,87 258,23 d2 - familiari presenti nello stato di famiglia del pensionato assicurati singolarmente: a) coniuge o convivente more uxorio b) figlio 568,10 464,81 Mensilmente, in base alle comunicazione effettuate dalla Contraente, la Società emetterà appendice di regolazione premio tenendo conto dei periodi di effettiva copertura, in base a quanto disposto dall'art. 5) Decorrenza/Scadenza delle Prestazioni delle Condizioni Generali di Polizza. L'appendice prevederà una distinta delle persone assicurate, con l'indicazione separata dei premi a carico dell'associato alla Contraente e di quelli a carico delle persone assicurate di cui ai punti A) e C). si impegna al pagamento del premio di regolazione entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'appendice stessa. 8

9 Il premio annuo lordo di rinnovo verrà calcolato dalla Società entro 10 giorni dalla scadenza del 31/5 di ogni anno, sulla base delle persone assicurate a quella data. Il pagamento del premio, per tutta la durata del contratto ed alle scadenze da questo stabilite, deve essere fatto al Broker. Se alle scadenze convenute la Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno in cui la Contraente paga quanto è da essa dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. Art. 4 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE Premesso che i massimali e le somme assicurate nelle singole prestazioni si intendono unici per singolo dipendente e per i suoi eventuali familiari assicurati sulla base dell'opzione scelta, si assicura: A) PRESTAZIONI RICOVERO rimborsa, fino alla concorrenza del massimale annuo di ,07 per ricovero in Istituto di cura, anche in regime di day-hospital o per intervento chirurgico ambulatoriale, resi necessari da malattia, infortunio o parto, le: a) spese per onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, per diritti di sala operatoria e per materiale di intervento (ivi compresi gli apparecchi protesici o terapeutici e le endoprotesi); b) spese per rette di degenza (escluse quelle concernenti il "comfort" quali il televisore e il telefono); c) spese per esami ed accertamenti diagnostici (ivi compresi gli onorari medici), sostenute nei 100 giorni precedenti il ricovero o l'intervento chirurgico ambulatoriale, e (ivi comprese quelle per i medicinali) durante il periodo di ricovero o degenza, purché rese necessarie dalla malattia o dall infortunio che ha determinato il ricovero; d) spese per esami ed accertamenti diagnostici (ivi compresi gli onorari medici), assistenza medica ed infermieristica, medicazioni, trattamenti fisioterapici o rieducativi, medicinali e cure termali(escluse le spese alberghiere) sostenute nei 100 giorni successivi al termine del ricovero, o alla data dell'intervento chirurgico ambulatoriale, purché rese necessarie dalla malattia o dall infortunio che ha determinato il ricovero; e) le rette di vitto e pernottamento dell accompagnatore nell'istituto di cura. 9

10 rimborsa, altresì, per ricovero in Istituto di Cura o prestazioni ambulatoriali, quanto reso necessario anche da aborto terapeutico, restando in ogni caso esclusa l'interruzione volontaria di gravidanza. La garanzia day-hospital non è operante per le visite specialistiche, le analisi cliniche e gli esami strumentali effettuati a soli fini diagnostici. B) PRESTAZIONI RICOVERO PER "GRANDI INTERVENTI" Il massimale indicato alla precedente lettera A) viene elevato all importo ,45 per ricovero in Istituto di cura reso necessario da "Grande Intervento" così come previsto dall'allegato elenco. C) DIARIA SOSTITUTIVA Si conviene che in caso di ricovero ove gli Assicurati non sostengano alcuna spesa per le prestazioni coperte dalla polizza, per effetto del rimborso o di accollo da parte delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, la Società corrisponderà un'indennità, per ogni giorno di ricovero pari a 51,65 con un massimo per ricovero e per anno assicurativo di 150 (centocinquanta) giorni. D) DIARIA DI CONVALESCENZA In casi di ricovero di durata superiore a 15 (quindici) giorni, la Società assicura per ciascun assicurato una diaria di convalescenza di 25,82 giornaliere per un massimo di giorni pari alla stessa durata del ricovero, con il limite di 90 (novanta) giorni per anno assicurativo. La convalescenza deve essere prescritta all atto delle dimissioni dall istituto di cura e risultare da idonea certificazione. E) PRESTAZIONI EXTRA-RICOVERO DI ALTA SPECIALIZZAZIONE rimborsa, fino alla concorrenza del massimale annuo di 7.746,85, le spese per le seguenti prestazioni extra-ricovero di alta specializzazione: Alta diagnostica radiologica (esami stratigrafici e contrastografici) Angiografia Artografia Broncografia Cisternografia Cistografia Clisma opaco Colangiografia Colangiografia percutanea Colecistografia Dacriocistografia Defecografia Discografia Fistolografia Flebografia Fluoragrafia Galattografia Isterosalpingografia Linfografia Mammografia Mielografia Pneumoencefalografia Retinografia Rx esofago Rx tubo digerente Scialografia 10

11 Splenoportografia Tomografia in genere Tomoxerografia Vesciculodeferentografia Risonanza Magnetica Nucleare Elettromiografia Laserterapia a scopo fisioterapico Cobaltoterapia Tomografia torace Tomografia logge renali Urografia Tomografia Assiale Computerizzata (TAC) Scintigrafia Dialisi Chemioterapia F) PRESTAZIONI EXTRA-RICOVERO E SPECIALISTICHE rimborsa altresì, fino alla concorrenza del massimale annuo di 2.600,00 le spese seguenti pertinenti a malattia o ad infortunio: 1) onorari dei medici per visite specialistiche ed accertamenti diagnostici (escluse quelle odontoiatriche ed ortodontiche); 2) analisi ed esami diagnostici (ivi compresi gli onorari medici); G) CURE DENTARIE DA INFORTUNIO rimborsa, fino alla concorrenza del massimale annuo di 3.500,00 le spese per le cure dentarie e delle paradontopatie, rese necessarie da infortunio, effettuate anche ambulatoriamente su presentazione di certificato rilasciato da Pronto Soccorso comprovante l infortunio occorso. H) SQUADRE DI SOCCORSO E TRASPORTO rimborsa le spese per le squadre di soccorso e per il trasporto all'istituto di cura o all'ambulatorio, di trasferimento da un Istituto di Cura ad un altro e di ritorno alla propria abitazione, con qualsiasi mezzo idoneo, con il massimo di 1549,37 per evento e per anno assicurativo. I) TRAPIANTI Nel caso di trapianto di organi o di parte di essi conseguente a malattia o a infortunio, la Società liquida inoltre le spese necessarie per il prelievo dal donatore, comprese quelle per il trasporto dell'organo. Nel caso di donazione da vivente, la garanzia assicura il rimborso delle spese sostenute per le prestazioni effettuate durante il ricovero relativamente al donatore a titolo di accertamenti diagnostici, assistenza medica e infermieristica, intervento chirurgico, cure, medicinali, rette di degenza. rimborsa le spese di cui sopra nel limite del massimale annuo relativo alla garanzia B) Prestazioni per "Grandi Interventi". L) ASSISTENZA INFERMIERISTICA PERSONALE 11

12 rimborsa le spese di assistenza infermieristica personale durante il ricovero, nel limite di 77,47 al giorno per un massimo di 30 (trenta) giorni per anno assicurativo comprovata da idonea documentazione fiscale e da attestazione della relativa qualifica professionale M) INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA (Garanzia valida esclusivamente per le persone assicurate di cui al punto A) e C) art.2 Persone assicurate ) garantisce il caso di malattia insorta successivamente alla data di effetto del contratto e manifestatasi non oltre un anno dalla sua cessazione, che abbia come conseguenza un invalidità permanente, intendendosi per tale la perdita o diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla professione esercitata dall Assicurato. L'assicurazione vale anche per le conseguenze di malformazioni, difetti fisici e condizioni patologiche preesistenti alla stipulazione del contratto, purché non noti a quell'epoca all'assicurato. corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette cagionate dalla singola malattia denunciata, indipendentemente quindi dal maggior pregiudizio arrecato da condizioni patologiche preesistenti alla malattia denunciata e/o da stati morbosi non dipendenti direttamente da essa. Inoltre, nel caso la malattia determini un aggravamento di una condizione già patologica, la valutazione della eventuale invalidità indennizzabile andrà effettuata in modo autonomo, senza tenere conto del maggior pregiudizio arrecato dalla preesistente condizione patologica. Il massimale assicurato è pari a ,85. La determinazione dell'indennizzo viene compiuta secondo le seguenti disposizioni: a) il grado di invalidità permanente viene valutato non prima che sia decorso un anno dalla data di denuncia della malattia; b) non viene garantito alcun indennizzo nel caso in cui l'invalidità permanente accertata risulti di grado inferiore o pari al 30%; c) se l'invalidità permanente è di grado superiore al 30 %, la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata secondo le percentuali previste dalla seguente tabella di conversione: percentuale accertata dal 31 % al 70 % - percentuale liquidata dal 31 % al 70 % percentuale accertata dal 71 % al 100 % - percentuale liquidata 100 %. Il diritto all'indennizzo è di carattere personale e non è quindi trasferibile. Tuttavia se l'assicurato muore dopo che l'indennizzo sia stato ritenuto liquidabile o comunque offerto 12

13 in misura determinata, la Società versa agli eredi dell'assicurato l'importo previsto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima. N) RIMPATRIO DELLA SALMA In caso di decesso dell'assicurato durante un ricovero all'estero la Società rimborserà le spese di rimpatrio della salma nel limite di 1549,37 per anno assicurativo. O) APPARECCHI PROTESICI O SANITARI rimborsa le spese per l'acquisto, il noleggio, la riparazione e la manutenzione di apparecchi protesici o sanitari ausiliari ortopedici e acustici e le protesi oculistiche se comprovati da prescrizione medica nel limite di 2.500,00 per fattura e per anno assicurativo. P) LENTI Nel caso di modifica del visus o di prima prescrizione purché certificate da medico oculista, la Società garantisce il rimborso delle spese sostenute dall Assicurato per lenti correttive di difetti visivi. Il massimale annuo corrisponde a 258,23 sia nel caso in cui venga assicurato il solo dipendente sia nel caso in cui vengano assicurati anche uno o più familiari. Nel caso in cui vengano inclusi i familiari, il massimale viene così suddiviso: 2 o più persone assicurate 129,11 per persona Il rimborso delle spese sostenute viene effettuato nella misura dell 80% con il minimo non indennizzabile di 41,32 per fattura e per persona. Q) SERVIZI DI CONSULENZA E DI ASSISTENZA MEDICA I seguenti servizi di consulenza e di assistenza vengono forniti dalla Centrale Operativa di Unisalute telefonando al numero verde dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30; dall'estero occorre comporre il prefisso internazionale dell'italia a) Informazioni sanitarie telefoniche La Centrale Operativa attua un servizio di informazione sanitaria in merito a: - strutture sanitarie, pubbliche e private: ubicazione e specializzazione; - indicazioni sugli aspetti amministrativi dell'attività sanitaria (informazioni burocratiche, esenzione tickets, ecc.); - assistenza diretta e indiretta in Italia e all'estero; - farmaci: composizione, indicazioni e controindicazioni. b) Prenotazione di prestazione sanitarie La Centrale Operativa fornisce un servizio di prenotazione di prestazioni sanitarie per le strutture sanitarie convenzionate con la Società. 13

14 Viene inoltre data all Assicurato la possibilità di usufruire delle tariffe convenzionate per le prestazioni non coperte dalla presente polizza. c) Consulti medici immediati Qualora in conseguenza di infortunio o di malattia l'assicurato necessiti di una consulenza telefonica urgente da parte di un medico, la Centrale Operativa fornirà tramite i propri medici le informazioni e i consigli richiesti. d) Indicazioni sanitarie A richiesta dell'assicurato, la centrale Operativa segnala lo specialista o il centro medico più indicati per le specifiche necessità dell'assicurato. ART. 5 - DECORRENZA - SCADENZA DELLE PRESTAZIONI. Fermo quanto disposto dall'art. 3 Decorrenza dell assicurazione-premio-pagamento del premio-regolazioni si conviene che le prestazioni di cui all'art. 4 Oggetto dell assicurazione hanno effetto dalle ore 24 del: - giorno del pagamento del premio per le persone assicurate di cui all'art. 2 punto A) in servizio alla stessa data semprechè siano stati comunicati i relativi dati anagrafici; - giorno del pagamento del premio per le persone assicurate di cui all'art. 2 punti B) C) D) già assicurate nella precedente polizza 4083/194/ giorno in cui la persona assicurata di cui all'art. 2 punto A) è : - assunta in pianta stabile per coloro che appartengono al ruolo Banca, - confermata in servizio per quelli che appartengono al ruolo Esattoriale, - assunta con Contratto di Formazione Lavoro che abbia superato il periodo di prova. Tale decorrenza vale anche per i familiari eventualmente inseriti la cui inclusione deve essere effettuata contestualmente a quella del dipendente di ogni anno per le persone di cui all'art.2 punto A) che durante l'annualità assicurativa precedente hanno cessato dal servizio con diritto ad un trattamento previdenziale e per i loro eventuali familiari, semprechè abbiano presentato adesione entro tale data; - ultimo giorno di ogni mese, per le variazioni intervenute nello stato di famiglia relative esclusivamente al coniuge e ai figli. e cessa alle ore 24 del: - giorno di cessazione dal servizio per dimissione, per le persone di cui all'art. 2) punto A), e per i loro eventuali familiari; 14

15 di ogni anno per le persone di cui all'art. 2) punto A) che durante l'annualità assicurativa hanno cessato dal servizio con diritto ad un trattamento previdenziale ed eventualmente i loro familiari; di ogni anno, per le variazioni intervenute nello stato di famiglia. Sono comprese nella copertura assicurativa le spese da sostenere per infortuni verificatisi in data anteriore a quella di decorrenza delle prestazioni. Gli Assicurati ricoverati presso Istituti di cura alla predetta data di decorrenza, sono assicurati per tutte le spese riferite a prestazioni successive alla medesima data. ART. 6 - PRESTAZIONI ESCLUSE. La copertura assicurativa non comprende: A) le spese per la cura delle intossicazioni conseguenti ad abuso di alcolici o ad uso di allucinogeni, nonché ad uso non terapeutico di psicofarmaci o stupefacenti. B) le applicazioni o la chirurgia plastica e stomatologica di carattere estetico, tranne che per i neonati (fino al compimento del terzo anno di età) e per le forme ricostruttive rese necessarie da infortunio. C) le prestazioni specialistiche dentarie e delle paradontopatie oltre alla cure dentarie non rese necessarie da infortunio. D) la cura delle conseguenze di infortuni sofferti per effetto di stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o similari (non assunte a scopo terapeutico), di proprie azioni delittuose e della pratica di sports aerei e della partecipazione a corse e gare motoristiche, nonché delle relative prove. E) le cure delle malattie mentali ; F) la psicoterapia e la psicanalisi. G) le conseguenze dirette od indirette di trasudazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche. H) a maggior precisazione dell'art.4, restano sempre escluse le fisioterapie, le cure o cicli di cura non riconosciuti nelle prestazioni relative al ricovero, all'intervento chirurgico ambulatoriale, al parto o nelle prestazioni extra-ricovero di alta specializzazione. ART. 7 - MODALITA DI EROGAZIONE DELLE GARANZIE / SCOPERTI E 15

16 FRANCHIGIE Garanzia Ricovero a) Prestazioni in strutture sanitarie private e pubbliche convenzionate con la Società. In questo caso le spese relative ai servizi erogati vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture sanitarie convenzionate, tranne le spese per specifiche garanzie per le quali sia espressamente previsto il rimborso all Assicurato con gli appositi limiti eventualmente indicati. b) Prestazioni in strutture sanitarie private non convenzionate con la Società. In questo caso le spese sostenute vengono rimborsate all Assicurato nella misura dell 80% con il massimo non indennizzabile di 2.582,28. c) Prestazioni nel Servizio Sanitario Nazionale In questo caso le garanzie sono operanti per le eventuali spese o eccedenze di spese restanti a carico dell Assicurato, compresi i tickets sanitari relativi a prestazioni garantite dalla polizza, che vengono rimborsate integralmente nel limite dei massimali assicurati. Qualora il ricovero avvenga in regime di libera professione intramuraria con onere a carico dell Assicurato, le spese sostenute verranno rimborsate secondo quanto indicato alla lett. a) Prestazioni in strutture sanitarie private e pubbliche convenzionate con la Società o alla lett. b) Prestazioni in strutture sanitarie private non convenzionate con la Società. Qualora nel caso di utilizzo di strutture sanitarie private non accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale siano state attivate le procedure per ottenere il contributo previsto per l assistenza in forma indiretta e il riconoscimento del diritto al contributo venga certificato e attestato nel suo ammontare dal Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborserà integralmente l importo residuo a carico dell Assicurato. Prestazioni extraricovero Per tutte le garanzie extraricovero vengono applicate le seguenti modalità liquidative. Nel caso di utilizzo di strutture sanitarie convenzionate con la Società, le spese per le prestazioni erogate all Assicurato vengono liquidate direttamente dalla Società alle strutture medesime senza applicazione di alcuno scoperto o franchigia. Nel caso in cui l Assicurato si rivolga a strutture sanitarie non convenzionate con la Società, le spese sostenute vengono rimborsate nella misura dell 80% con il minimo non indennizzabile di 30,99 per ogni prestazione. Nel caso in cui l Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, la Società rimborsa integralmente i tickets sanitari a carico dell Assicurato. ART. 8 - LIMITI DI ETA' 16

17 Si conviene che la garanzia di cui all'art. 4 - punto M (Invalidità Permanente da Malattia) - è operante per persone di età non superiore ai 75 anni; per tutte le altre garanzie non esiste limite di età. ART. 9 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE. Mediante corresponsione di un premio annuo aggiuntivo, la cui entità e forma di versamento sono indicate all'art. 3 "Decorrenza dell assicurazione - Premio - Pagamento del premio - Regolazioni" la garanzia può essere estesa, alla data di decorrenza della presente polizza, a: A) l'insieme dei familiari del dipendente-assicurato, purché anagraficamente conviventi; B) gli ex dipendenti del Contraente posti in quiescenza in data successiva all 1/7/94; C) l'insieme dei familiari (intesi come coniuge e figli) anagraficamente conviventi degli ex dipendenti di cui al punto B) del presente articolo; D) i singoli familiari del dipendente assicurato considerati individualmente, intendendosi per tali il coniuge e i figli indipendentemente dalla convivenza anagrafica.. ART DENUNCIA DEL SINISTRO Nel caso in cui l Assicurato intenda avvalersi di strutture sanitarie convenzionate con la Società, l Assicurato o chi per esso dovrà preventivamente contattare la Centrale Operativa di Unisalute al numero verde (dall estero numero di prefisso dell Italia ) utilizzando per la propria identificazione la carta sanitaria in Suo possesso e specificare la prestazione richiesta. Nel caso in cui motivi di urgenza certificati dalla struttura sanitaria non rendano possibile il preventivo ricorso alla Centrale Operativa, le spese verranno liquidate secondo quanto indicato ai successivi artt. 11 Sinistri in strutture convenzionate con la Società, 12 Sinistri in strutture non convenzionate con la Società e 13 Sinistri nel Servizio Sanitario Nazionale. ART.11 - SINISTRI IN STRUTTURE CONVENZIONATE CON LA SOCIETÀ L Assicurato dovrà presentare alla struttura convenzionata, all atto dell effettuazione della prestazione, un documento comprovante la propria identità e la prescrizione del medico curante contenente la natura della malattia accertata o presunta e le prestazioni diagnostiche e/ o terapeutiche richieste. In caso di ricovero dovrà inoltre sottoscrivere la lettera d impegno al momento dell ammissione nell Istituto di cura e all atto delle dimissioni il modulo di dimissioni per attestazione dei servizi ricevuti. In caso di prestazione specialistica extraricovero l Assicurato dovrà firmare i documenti di spesa a titolo di attestazione dei servizi ricevuti. 17

18 provvederà a liquidare direttamente alla struttura convenzionata le competenze per le prestazioni sanitarie autorizzate. La struttura sanitaria non potrà comunque richiedere all Assicurato né promuovere nei Suoi confronti azioni di rivalsa, salvo il caso di crediti relativi a spese per prestazioni non contenute nelle garanzie di polizza, eccedenti il massimale assicurato o non autorizzate. Qualora venga effettuato in una struttura convenzionata un intervento chirurgico o un ricovero medico da parte di personale medico non convenzionato, le spese relative al ricovero verranno liquidate con le modalità previste al successivo art.11 Sinistri in strutture convenzionate con la Società e all art. 7 Modalità di erogazione della garanzie / Scoperti e franchigie, Garanzia Ricovero, lett. a) Prestazioni in strutture sanitarie private e publiche convenzionate con la Società. ART SINISTRI IN STRUTTURE NON CONVENZIONATE CON LA SOCIETÀ Per ottenere il rimborso delle spese sostenute, l Assicurato deve inviare direttamente alla sede della Società la documentazione necessaria: modulo di denuncia del sinistro corredato da copia della cartella clinica conforme all originale in caso di ricovero e dai certificati medici di prescrizione contenenti la natura della malattia accertata o presunta e le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche richieste in caso di prestazioni extraricovero. L Assicurato deve consentire eventuali controlli medici disposti dalla Società e fornire alla stessa ogni informazione sanitaria relativamente a notizie attinenti la patologia denunciata, sciogliendo a tal fine dal segreto professionale i medici che l hanno visitato e curato. La liquidazione di quanto dovuto all'assicurato e/o ai sui eredi, viene effettuata, con accredito diretto sul conto corrente del dipendente, acceso presso la Contraente, a cura ultimata e su presentazione in originale, delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate, con valuta 30 gg. dalla data di presentazione della documentazione necessaria per la liquidazione. La documentazione in originale delle spese sostenute trasmessa alla Società, verrà restituita all'assicurato, previa apposizione da parte della Società medesima di un timbro attestante l avvenuta disamina della documentazione stessa. Qualora l'assicurato abbia necessità di presentare ad altri soggetti l'originale della documentazione utile all'indennizzo, la Società effettuerà il rimborso di sua pertinenza, dietro presentazione di copia delle notule ricevute, fatture o parcelle delle spese sostenute all'assicurato e del documento comprovante la loro presentazione agli altri soggetti di cui sopra. Per tutte le spese riconosciute dalla presente polizza sostenute all'estero i rimborsi verranno eseguiti in Italia, in valuta italiana, al cambio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'ufficio Italiano dei Cambi. ART.13 - SINISTRI NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE 18

19 Per i ricoveri e le prestazioni extraricovero effettuati in strutture del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionate, le spese sostenute rimaste a carico dell Assicurato vengono rimborsate secondo le modalità indicate al precedente art.12 Sinistri in strutture non convenzionate con la Società. ART CONTROVERSIE In caso di controversie di natura medica sulla indennizzabilità della malattia o dell'infortunio nonché sulla misura dei rimborsi o della indennità, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se e in quale misura siano dovuti i rimborsi o le indennità a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dall'ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il collegio medico ovvero presso il capoluogo della regione ove risiede l'assicurato. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico. Le decisioni del collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale. Rimane salva la facoltà delle Parti di adire l Autorità Giudiziaria competente. ART MORE UXORIO Ai fini della presente polizza convenzione può assumere la qualifica di "Coniuge" il coniuge o, in caso di dipendente non coniugato o di separazione legale, il convivente di fatto. ART ALTRE ASSICURAZIONI. Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art del c.c. ART ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto della Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. e CARDINE BANCA S.p.A. (assunti fino al 20/12/1999) assicura le persone definite all'art. 2 Persone assicurate (beneficiari delle prestazioni), si richiama espressamente il contenuto dell'articolo 1891 del Codice Civile relativamente agli obblighi e ai diritti delle parti. ART ESTENSIONE TERRITORIALE. L'assicurazione vale per il mondo intero. 19

20 ART DURATA E PROROGA DEL CONTRATTO La polizza ha durata annuale e scade alle ore 24 del 31/ 5 / In mancanza di disdetta, l assicurazione si intende tacitamente rinnovata per il periodo di un anno e così successivamente di anno in anno. L eventuale disdetta della polizza deve essere comunicata all altra Parte a mezzo raccomandata, almeno due mesi prima della scadenza del contratto. ART PROVA DEL CONTRATTO - VALIDITA' DELLE VARIAZIONI La proposta scritta diretta alla società e la polizza firmata dalla Società stessa, a mezzo delle persone all'uopo autorizzate, e dal Contraente sono i soli documenti che fanno prova delle condizioni regolatrici dei rapporti fra le parti. Qualunque modificazione del contratto non è valida se non risulta da appendice sottoscritta dalle parti. L'Assicurazione vale per le persone designate in polizza ed in quanto permanga rispetto ad esse il rapporto in considerazione del quale fu fatta l'assicurazione. ART FORMA DELLE COMUNICAZIONI, la Contraente (convenzionata) e l'assicurato possono fare comunicazioni a mezzo lettera, telefax, telex o telegramma. ART COMPETENZA TERRITORIALE Per ogni controversia diversa da quella prevista dal precedente art. 14, è competente l'autorità giudiziaria di Bologna. ART RIFERIMENTO ALLE NORME DI LEGGE Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente convenzione valgono le norme di legge. ART CLAUSOLA BROKER Il contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla POSEIDON INSURANCE BROKER SRL, di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dalla POSEIDON INSURANCE BROKER SRL. Per quanto concerne l'incasso dei premi di polizza, il versamento verrà effettuato dalla Contraente alla POSEIDON INSURANCE BROKER S.r.l. che provvederà al versamento alla Società. Agli effetti dei termini fissati dalle condizioni di assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto della Contraente, alla Società, si intenderà come fatta dal Contraente. 20

21 Parimenti, ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta alla Contraente, purché non comporti variazione nelle condizioni di polizza. ART. 25 COASSICURAZIONE E DELEGA L assicurazione è ripartita fra le Società per quote in appresso indicate, ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall una all altra parte unicamente per il tramite di UNISALUTE S.p.A.- COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI DELEGATARIA Ogni comunicazione si intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici. Ogni modifica al contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell atto relativo. La Delegataria è anche incaricata dalle Coassicuratrici dell esazione dei premi o di importi comunque dovuti all Assicuratore in dipendenza del contratto contro rilascio delle relative quietanze; scaduto il premio, la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome. Riparto di coassicurazione: UNISALUTE REALE MUTUA DI ASSICURAZIONE 90% DELEGATARIA 10 % COASSICURATRICE ELENCO GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI NEUROCHIRURGIA Interventi di neurochirurgia per via craniotomica o transorale Interventi di cranioplastica Intervento sulla ipofisi per via transfenoidale 21

22 Asportazione tumori dell orbita Asportazione di processi espansivi del rachide (intra e/o extramidollari) Interventi per ernia del disco e/o per mielopatie di altra natura a livello cervicale per via anteriore o posteriore Interventi per ernia del disco dorsale e/o per mielopatie di altra natura per via posteriore, laterale o transtoracica Interventi sul plesso brachiale OCULISTICA Interventi per neoplasie del globo oculare e del globo oculare Intervento di enucleazione del globo oculare OTORINOLARINGOIATRIA Asportazione di tumori maligni del cavo orale Asportazione di tumori parafaringei, dell ugola (intervento di ugulotomia) e delle corde vocali (intervento di cordectomia) Interventi demolitivi del laringe (intervento di laringectomia totale o parziale) Asportazione di tumori maligni del seno etmoidale, frontale, sfenoidale e mascellare Ricostruzione della catena ossiculare Intervento per neurinoma dell ottavo nervo cranico Asportazione di tumori glomici timpano-giugulari CHIRURGIA DEL COLLO Tiroidectomia totale con svuotamento laterocervicale mono o bilaterale Intervento per gozzo retrosternale con mediastinotomia CHIRURGIA DELL APPARATO RESPIRATORIO Interventi per tumori tracheali, bronchiali, polmonari o pleurici Interventi per fistole bronchiali Interventi per echinococcosi polmonare Pneumectomia totale o parziale Interventi per cisti o tumori del mediastino CHIRURGIA CARDIOVASCOLARE Interventi sul cuore per via toracotomica Interventi sui grandi vasi toracici per via toracotomica Interventi sull aorta addominale per via laparotomica Endarterectomia della arteria carotide e della arteria vertebrale Decompressione della arteria vertebrale nel forame trasversario Interventi per aneurismi: resezione e trapianto con protesi 22

23 Asportazione di tumore glomico carotideo CHIRURGIA DELL APPARATO DIGERENTE Interventi di resezione (totale o parziale) dell esofago Interventi con esofagoplastica Intervento per mega-esofago Resezione gastrica totale Resezione gastro-digiunale Intervento per fistola gastro-digiunocolica Colectomie totali, emicolectomie e resezioni rettocoliche per via anteriore (con o senza colostomia) Interventi di amputazione del retto-ano Interventi per megacolon per via anteriore o addomino-perineale Exeresi di tumori dello spazio retroperitoneale Drenaggio di ascesso epatico Interventi per echinococcosi epatica Resezioni epatiche Reinterventi per ricostruzione delle vie biliari Interventi chirurgici per ipertensione portale Interventi per pancreatite acuta o cronica per via laparotomica Interventi per cisti, pseudocisti o fistole pancreatiche per via laparotomica Interventi per neoplasie pancreatiche UROLOGIA Nefroureterectomia radicale Surrenalectomia Interventi di cistectomia totale Interventi ricostruttivi vescicali con o senza ureterosigmoidostomia Cistoprostatovescicolectomia Interventi di prostatectomia radicale per via perineale, retropubica o trans-sacrale Interventi di orchiectomia con linfoadenectomia per neoplasia testicolare GINECOLOGIA Isterectomia radicale per via addominale o vaginale con linfoadenectomia Vulvectomia radicale allargata con linfoadenectomia inguinale e/o pelvica Intervento radicale per tumori vaginali con linfoadenectomia ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA Interventi per costola cervicale 23

24 Interventi di stabilizzazione vertebrale Interventi di resezione di corpi vertebrali Trattamento delle dismetrie e/o delle deviazioni degli arti inferiori con impianti esterni Interventi demolitivi per asportazione di tumori ossei Interventi di protesizzazione di spalla, gomito, anca o ginocchio CHIRURGIA PEDIATRICA (gli interventi sotto elencati sono in garanzia solo in caso di neonati assicurati dal momento della nascita) Polmone cistico e policistico (lobectomia, pneumonectomia) Correzione chirurgica di atresie e/o fistole congenite Correzione chirurgica di megauretere congenito Correzione chirurgica di megacolon congenito TRAPIANTI DI ORGANO Tutti 24

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