LA RISARCIBILITA DEL DANNO NON PATRIMONIALE IN AMBITO CONTRATTUALE A cura di CLAUDIA CARICASOLE

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1 LA RISARCIBILITA DEL DANNO NON PATRIMONIALE IN AMBITO CONTRATTUALE A cura di CLAUDIA CARICASOLE Preliminare e finalizzato alla trattazione del danno non patrimoniale in ambito contrattuale, si rivela l inquadramento giuridico e normativo della suesposta categoria di danno, nell ambito delle obbligazioni nascenti da fatto illecito in materia di responsabilità. Le obbligazioni di responsabilità extracontrattuale, dono della tradizione romanistica, subiscono nel tempo una evoluzione giuridica complessa, frutto del mutato quadro normativo e sociale di riferimento. Ispirate al generale principio del neminem laedere e già coniate al tempo dello Ius Honorarium come correttivo atto a colmare le lacune dell allora vigente disciplina dello ius civile, furono introdotte al fine di regolare la crescente società in evoluzione: la rievocazione della funzione della responsabilità extracontrattuale, in un ottica inizialmente reipersecutoria propria della Lex Aquilia, è utile alla comprensione del percorso evolutivo che indurrà i giudici di legittimità (nel motivare uno degli otto quesiti loro posti ed inerenti l ambito applicativo della figura del danno non patrimoniale rectius esistenziale) a consentire il risarcimento del danno non patrimoniale (inizialmente strettamente tipico e derivante dal solo fatto illecito) anche nei casi di responsabilità contrattuale, colorandolo di un contenuto giuridico relativamente tipico a prescindere dunque dalla fonte della responsabilità ed in ossequio al diritto fondamentale della persona sotteso al rapporto obbligatorio (posto a presidio dell interesse creditorio ex art c.c.) e non ricorrendo obbligatoriamente al cumulo delle azioni. Funzione e struttura della responsabilità extracontrattuale, come contenuta nelle disposizioni codicistiche del 1865, sono di derivazione romanistica: i confini tra la responsabilità contrattuale e quella aquiliana erano semplici e ben definiti, basati sulla esistenza o meno del vincolo contrattuale. V era dunque responsabilità contrattuale nel caso di comportamento inadempiente l obbligo contenuto nella prestazione e responsabilità extracontrattuale solo nel caso in cui l illecito fosse di matrice penalistica: l illecito aquiliano, come concepito, non era altro che il risvolto civilistico dei delicta. Nonostante dunque fosse pacifica l esistenza, accanto al danno patrimoniale, di un pregiudizio morale (c.d. pecunia doloris) si discuteva della possibilità di risarcirlo in assenza di espressa 1

2 disposizione normativa: l art c.c. conteneva una generale formula risarcitoria che impediva la perimetrazione dell area del risarcimento non patrimoniale, ancora dunque inesistente nel previgente sistema normativo. L interpretazione elastica, da parte della dottrina che lo ammetteva (tra i tanti, Calamandrei), nell interpretare estensivamente la clausola contenuta nel 1151 c.c., riconduceva l obbligo di risarcimento (non patrimoniale) alla genericità del fatto contenuto nella norma condurrà al conio della figura di danno non patrimoniale presente nell attuale sistema civilistico. La funzione strettamente sanzionatoria, ispirata alla logica penale, consente di definire l allora vigente sistema civile come ancorato all ingiustizia di un fatto che, accertata la colpevolezza, consentiva la punizione del danneggiante: accordava tutela agli interessi rilevanti per l ordinamento ma protetti esclusivamente dal sistema penale allora vigente. La doppia tipicità (del fatto e dell interesse tutelato) di tale forma di responsabilità, qualificava la norma civile come secondaria poiché rinviava alla disposizione penale incriminatrice del fatto illecito punito dall ordinamento : regnando una tutela di tipo patrimonialista, il divieto di incisione dell altrui sfera giuridica garantiva la tutela dei soli diritti assoluti patrimoniali. La limitazione del danno non patrimoniale ai soli casi previsti dalla legge è idea propria dell orientamento dei giudici di legittimità alla luce del codice penale del 1889 : la vera svolta, anticamera dell introduzione in materia civile del danno morale, è data dalla previsione dell art. 185 nel c.p. Rocco con il quale l ordinamento penale pacificamente conferisce rilevanza giuridica al pregiudizio morale derivante da un fatto costituente reato, introducendo quella che, nella nuova ottica riparatoria del codice civile del 42, oggi è qualificata come azione di risarcimento del danno. La successiva e nuova scrittura atipica del danno patrimoniale contenuto nell art c.c. consente di considerare il fatto, non già soltanto quello penalmente rilevante, come atipico e che perde il requisito dell ingiustizia. L attenzione del legislatore si sposta dunque sul danno, ingiusto, che, sorretto dal nesso eziologico e dall elemento soggettivo, consente la riparazione dell interesse leso (economico) del danneggiato; il precetto leso, non più rivenibile aliunde ma nella stessa norma civile, consente, attraverso il bilanciamento degli interessi a confronto, il risarcimento del danno. La nuova lettura dell art c.c. è clausola generale applicabile non solo ai diritti soggettivi assoluti, ma anche a quelli relativi e dunque per qualsiasi diritto rilevante per l ordinamento: l esigenza di limitare l ambito di operatività della disposizione condusse la Corte (nella Sent. Meroni) a rinvenire nel nesso di causalità (già perno della nuova responsabilità extracontrattuale) il fondamento della pretesa risarcitoria. 2

3 La storica sent. 500/99 poi, nel confermare la portata precettiva dell art c.c., in una prospettiva vittimologica consentì la qualificazione del danno in termini di ingiustizia, affermando il carattere generale della responsabilità volta a tutelare un interesse legittimo rilevante per l ordinamento. In conclusione, dunque, l ambito applicativo dell art c.c. è esteso a tal punto da ricomprendere le posizioni giuridiche diverse dai diritti: tra gli altri, le situazioni di fatto del possesso, dei rapporti familiari e delle chances. Complessa è, invece, l iniziale conformazione del danno non patrimoniale (ex art c.c.) che, anche se codificato, era risarcibile solo nei casi previsti dalla legge: in un epoca storica in cui la priorità era data agli interessi patrimoniali, ci si rifaceva alla disposizione contenuta nell art. 185 c.p. quasi dunque in collisione con la mutata ottica (non già sanzionatoria ma riparatoria) sottesa all intervento codicistico e con i valori non patrimoniali che l ordinamento consacra negli artt. 2, 3 e 32 Cost. (la cui lesione è nota nell affaire Gennarino). Restava, quindi, priva di tutela la categoria concernente i danni alla persona che, se non producevano sofferenza morale (e dunque non danni morali) non erano neanche suscettibili di valutazione economica (non dunque danni patrimoniali) : quei danni evento che consistevano nella lesione di un bene non economico. Per far fronte all inadeguatezza di tale norma, si poteva tentare una lettura correttiva estensiva dell art c.c. od attendere la sua incostituzionalità per contrasto con i principi prima indicati. La Consulta,ferma restandola tipicità del danno morale poiché ancorato alla disposizione penale, giunge ad ammettere la necessità di ampliare la portata del concetto patrimonio ex art tanto da ricondurvi, al suo interno ed accanto ai danni patrimoniali, i danni- evento (biologici, ovvero medici medicalmente accertabili) legati alla lesione dell art. 32 Cost. creando un tertium genus di danno soggiacente alle stesse regole probatorie e prescrizionali di matrice extracontrattuale. Attraverso questa tecnica di patrimonializzazione dei danni biologici, si giunse a ridimensionare la portata dell art lasciando al suo interno esclusivamente quell antico pretium doloris (danno morale puro): tutti quei diritti fondamentali costituzionalmente consacrati in norme precettive, ma diversi dalla salute, restavano privi di tutela fino a quando non fu disegnata la categoria del danno esistenziale (soggiacente anch esso all art c.c.). Nell accogliere tutto quanto non rientrasse nel danno morale puro tipico (ex art c.c.) e nel danno biologico (art c.c.), il danno esistenziale era un danno - conseguenza consistente nel peggioramento della qualità della vita del soggetto leso e concepito per tutelare ciò che il privato, a seguito del danno ingiusto, non aveva potuto fare : nel tentativo di colorarne giuridicamente il 3

4 contenuto, un orientamento restrittivo ed uno estensivo ritenevano opportuno farvi rientrare i soli diritti costituzionalmente garantiti od anche quelli esorbitanti la disciplina costituzionale. In questo caotico quadro giuridico, illuminanti furono le Sentenze nn. 8827/28 del 2003 con le quali i giudici di legittimità, con una netta inversione di tendenza, definiscono (ancora parzialmente) la portata dell art c.c. accostando al danno morale c.d puro i diritti fondamentali della persona diversi dalla salute (danno esistenziale) e la lesione dell integrità psico fisica (danno biologico) prima rientranti nell art c.c. L acclarata tipicità relativa del nuovo danno non patrimoniale garantirà la tutela delle conseguenze negative sul piano economico ed esistenziale soggette all onere probatorio di riferimento. Definito in via generale dalla Cassazione, il danno non patrimoniale poneva ulteriori dubbi interpretativi: tra gli otto quesiti posti all attenzione della Corte (riguardanti l esistenza o meno del danno esistenziale ed i suoi eventuali caratteri, la natura dell illecito patrimoniale e non, il quantum ed il danno tanatologico) è presente quello che fornirà coordinate per la trattazione dell aspetto problematico posto all attenzione. In tale ordinanza ci si interroga in ordine alla possibilità che, nonostante in ambito contrattuale non vi fosse una norma che consentisse (al pari dell art c.c. in ambito extracontrattuale) il risarcimento del danno non patrimoniale, fosse possibile invocare la categoria del danno esistenziale in virtù del diritto inviolabile costituzionalmente garantito e sotteso al rapporto contrattuale. Le Sezioni Unite ammettono, con le considerazioni che seguono, la possibilità che in materia contrattuale (e dunque attraverso il richiamo agli artt. 1174, 1218, 1223 e 1229 c.c.) sia risarcito il danno non patrimoniale attraverso la stessa esegesi costituzionalmente orientata dell art c.c. come finora descritta. L inadempimento dell obbligazione è risarcibile come danno non patrimoniale, anche e soprattutto, in virtù della volontà del legislatore che, nel disegnare il contenuto dell art c.c., consente che l oggetto dell obbligazione possa corrispondere ad un interesse di natura anche non patrimoniale: per indagare sulla natura dello stesso occorre un analisi in concreto della causa del contratto stipulato. La tesi della nozione soggettiva di causa, rinvenibile anche negli artt c.c., come sintesi degli interessi reali dei paciscenti, è utile a garantire una tutela piena anche sul piano non patrimoniale: la visione non unitaria del problema è però dimostrata dalla presenza di importanti divergenze dottrinali. A fronte di un primo orientamento che riteneva rinvenibile (sulla base dell espresso richiamo nella sentenza) la tutela non patrimoniale già nello stesso art.1223 c.c. senza ulteriore rinvio all art

5 c.c., v era chi obiettava come gli artt e 1223 c.c. non disponessero di per sé per il danno non patrimoniale ma occorreva quell interpretazione adeguatrice alla Costituzione. A fronte di queste due tesi, si poneva poi l orientamento che accordava la possibilità di risarcire il danno non patrimoniale ancorandolo, non già all art c.c. ma, insito negli obblighi di buona fede e protezione propri del vincolo obbligatorio. In risposta alle molteplici teorie proposte, è ormai pacifica l ammissione del risarcimento del danno non patrimoniale anche nelle ipotesi di inadempimento contrattuale sull assunto per cui non occorre il raffronto dell interesse sotteso al rapporto obbligatorio, poiché il contratto dà rilievo autonomo ad interessi non necessariamente previsti dalla Costituzione e, come sostenuto da autorevole dottrina, dalla disciplina comunitaria. L intenzione di limitare il danno non patrimoniale agli interessi costituzionalmente rilevanti collide, infatti, con la più ampia e generalizzata tutela comunitaria atta a riconoscere tale forma di risarcimento a prescindere dal diritto fondamentale leso : in tale senso la Corte di Giustizia ha infatti chiarito la portata del regolamento n.261/2004. Tra i campi applicativi della tutela non patrimoniale in ambito contrattuale, compare infatti la compensazione pecuniaria in materia di ritardo aereo : nel fornire interpretazione dell art. 12 di detto regolamento afferma che al giudice è consentita la liquidazione del danno non solo materiale ma anche morale derivante dall inadempimento contrattuale di trasporto aereo. Inoltre, contrariamente all assunto romanistico per cui la responsabilità contrattuale si esaurisse nell inadempimento, è dato lustro in dottrina ai collaterali obblighi di protezione, nel particolare ambito del contatto sociale. Conclusi nel settore sanitario nei quali l interesse da realizzare attiene alla sfera della salute in senso ampio, producono la conseguenza che l inadempimento del debitore è suscettivo di ledere diritti inviolabili della persona cagionando pregiudizi non patrimoniali; accanto a questi, le S.U. collocano gli obblighi di protezione gravanti sull istituto scolastico nei confronti dell allievo. Per quanto concerne il rapporti di lavoro,invece, l art c.c. disciplina da sé la natura di tali interessi protetti qualificandoli come non suscettivi di valutazione economica e risarciti per il sol fatto che l inadempimento ne comporti la lesione. In conclusione dunque, nel fornire corretta interpretazione dell art c.c. la Cassazione, nel ribadire l unitarietà e la tipicità relativa della categoria di danno non patrimoniale, consente il risarcimento dei danni non patrimoniali in virtù del rinvio all art. 2 Cost. e di quei diritti costituzionalmente garantiti e sufficiently serious. In particolare, nell ammettere la risarcibilità di detto danno anche all interno del rapporto contrattuale e consentendo di ricondurre nelle forme del lucro cessante e del danno emergente 5

6 (come mancate utilità) anche i pregiudizi non patrimoniali, elimina l obbligo di ricorrere necessariamente al cumulo delle azioni. Consente al creditore il cui interesse sia stato leso, ad esperire anche l azione per il risarcimento del danno direttamente in ambito contrattuale, assoggettandolo alle specifiche regole del settore in materia di onere della prova. 6

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