Anno 2013 N. RF229. La Nuova Redazione Fiscale

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1 Anno 2013 N. RF229 ODCEC VASTO La Nuova Redazione Fiscale Pag. 1 / 7 OGGETTO MODELLO 730 INTEGRATIVO - PRESENTAZIONE ENTRO IL 25/10 RIFERIMENTI ISTRUZIONI MODELLO 730/2013 CIRCOLARE DEL 09/10/2013 Sintesi: Entro il prossimo 25/10, il contribuente che, dopo aver presentato regolarmente il modello 730/2013, si sia accorto di eventuali errori nella compilazione, può presentare al CAF o professionista abilitato il modello 730 integrativo ; in particolare, la possibilità di correggere tali errori/omissioni segue modalità differenti in relazione ad una maggior posizione debitoria o creditoria del contribuente. I contribuenti che hanno presentato il 730/2013 e si accorgono controllando il prospetto di liquidazione ricevuto dall intermediario di aver commesso qualche errore, possono provvedere alla correzione dello stesso utilizzando uno dei 3 codici previsti per l integrazione. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA: DISPOSIZIONI GENERALI Qualora il contribuente si accorge che, in sede di compilazione del mod.730/2013: non sono stati indicati tutti i dati da esporre nella dichiarazione ovvero i relativi dati sono stati esposti in modo errato è possibile effettuare le dovute correzioni al modello seguendo modalità diverse a seconda se l integrazione comporti o meno una situazione di maggior favore per il contribuente. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A FAVORE Se dalla correzione degli errori/omissioni, alternativamente: emerge un minor debito o un maggior credito (es.: per oneri deducibili o detraibili non indicati nel 730 originario) non risulta alcuna variazione dell imposta a debito o del credito (errori cd. formali ) il contribuente potrà presentare il modello: a) 730 integrativo entro il prossimo 25/10/2013 b) o Unico PF 2013 integrativo a favore ): utilizzando l eventuale differenza a credito a riporto dei successivi periodi d imposta o in compensazione ovvero richiedendone il rimborso. VIOLAZIONI FORMALI : errori che non incidono sulla determinazione dell imposta dovuta; essi si distinguono in: errori semplicemente formali : recano pregiudizio all attività di controllo dell Agenzia e pertanto va applicata una sanzione (da 258,00 a 2.065,00) errori meramente formali : non arrecano pregiudizio all esercizio della azione di controllo e pertanto non risultano sanzionabili. La tendenza degli Uffici è ritenere sempre non meramente formale qualsiasi errore relativo alle dichiarazioni dei redditi. DICHIARAZIONE INTEGRATIVA A SFAVORE Se il contribuente si accorge di non aver dichiarato dei redditi oppure di aver indicato degli oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante facendo emergere: un minor credito un maggior debito

2 Redazione Fiscale Info Fisco 229/2013 Pag. 2 / 7 dovrà necessariamente presentare Unico PF (non è possibile presentare un 730 integrativo). In particolare, il contribuente potrà sanare detta irregolarità presentando: Correttiva nei termini (entro il 30/09/ scaduta) Integrativa a sfavore nel termine breve (entro il 30/09/2014) Integrativa a sfavore nel termine lungo (art. 2 c. 8 DPR 322/98) Se dall integrazione emerge un importo a debito (dunque non un mero minor credito), il contribuente è tenuto al ravvedimento, pagando il tributo + interessi al tasso legale + sanzioni ridotte al 3,75% (cioè 1/8 del 30%) Entro il termine previsto per la presentazione del modello Unico relativo all anno successivo (30/09/2014). Anche in tal caso se dall integrazione emerge un importo a debito (dunque non un mero minor credito), il contribuente è tenuto al ravvedimento, pagando il tributo + interessi al tasso legale + sanzioni ridotte al 3,75% (cioè 1/8 del 30%) entro il 31/12 del 4 anno successivo a quello in cui e stata presentata la dichiarazione, salva l applicazione delle sanzioni da parte dell Ufficio. Non sarà ammesso il ravvedimento operoso: né per la dichiarazione infedele (sanzioni dal 100% al 200% delle maggiori imposte/minor credito, sempreché non si verta nell ambito di errori accertabili ex art. 36-bis o 36-ter Dpr 600/73) né per gli eventuali carenti versamenti se dall integrazione emerge un importo a debito. LA PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730 INTEGRATIVO La presentazione del mod.730 integrativo comporta l invio di un nuovo modello di dichiarazione completo di tutte le sue parti, nel quale il contribuente dovrà: riportare tutti i dati presenti nella dichiarazione originaria opportunamente corretti/integrati compilare l apposita casella 730 integrativo presente nel Frontespizio. Se dal 730 integrativo scaturisce un minor debito ovvero un maggior credito rispetto alla dichiarazione originaria, va compilata anche la sezione VII del quadro F (righi F9 ed F10). COMPILAZIONE CASELLA 730 INTEGRATIVO Nella suddetta casella del Frontespizio, si dovrà indicare, in base alla tipologia di errore che si intende correggere, uno dei 3 codici specificatamente previsti per l integrazione. 1 INTEGRATIVA A FAVORE Se il contribuente riscontra nel 730 presentato errori od omissioni la cui correzione comporta: un maggior rimborso un minor debito nessuna variazione del debito/credito rispetto alla dichiarazione originaria

3 Redazione Fiscale Info Fisco 229/2013 Pag. 3 / 7 lo stesso può presentare, entro il prossimo 25/10/2013, una dichiarazione integrativa: ad un CAF o professionista abilitato, anche se l assistenza era stata precedentemente prestata dal sostituto d imposta. indicando il codice 1 nell apposita casella 730 integrativo del frontespizio 1 codice 1 codice 2 codice 3 Correzione a favore o che non incide sull imposta dovuta Correzione di errori dei dati del sostituto Correzione di entrambi gli errori precedenti L integrativa non deve necessariamente essere presentata al medesimo CAF/professionista presso cui è stato presentato il modello originario (è ammesso avvalersi di altro intermediario). Pertanto, se il contribuente presenta la dichiarazione integrativa: stesso CAF/professionista dichiarazione originaria CAF/professionista diverso da dichiarazione originaria è sufficiente esibire la solo documentazione relativa all integrazione effettuata, necessaria per il controllo di conformità. è necessario esibire tutta la documentazione relativa alla dichiarazione. ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO: resta inteso che la presentazione del 730 integrativo non sospende le procedure avviate con la consegna del 730 originario e, di conseguenza, non fa venir meno l obbligo del sostituto d imposta di effettuare i rimborsi spettanti o trattenere le somme dovute in base al modello già presentato. CESSAZIONE RAPPORTO DI LAVORO: il contribuente può presentare il modello 730 integrativo con codice 1 anche quando sia intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo intercorrente tra la presentazione del 730 ordinario e la data del 25/10 purché abbia un sostituto d imposta almeno nel periodo da ottobre a dicembre In ogni caso, il conguaglio scaturente dal 730 integrativo verrà effettuato dal sostituto d imposta sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre. 2 - DATI DEL SOSTITUTO D IMPOSTA La dichiarazione integrativa può essere utilizzato anche quando per incompletezza o incongruenza dei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria il sostituto non è stato correttamente identificato. Ciò comporta che: nell apposita casella del frontespizio deve essere indicato il codice 2 la dichiarazione viene integrata limitatamente al riquadro relativo ai dati del sostituto d imposta che deve effettuare il conguaglio, mentre tutti gli altri dati dell integrativa devono essere i medesimi della dichiarazione originaria.

4 Redazione Fiscale Info Fisco 229/2013 Pag. 4 / 7 Pertanto, al fine di consentire l effettuazione dei conguagli a partire dalle prima retribuzione utile, la dichiarazione integrativa va presentata allo stesso CAF/professionista abilitato che ha prestato l assistenza fiscale per il mod.730 originario. 2 3 DATI DEL SOSTITUTO ERRATI CON INTEGRATIVA A FAVORE Se l integrazione riguarda errori od omissioni la cui correzione comporta: una modifica delle informazioni esposte nel frontespizio relativamente ai dati del sostituto d imposta che deve effettuare il conguaglio una dichiarazione integrativa a favore (che comporta un maggior rimborso, un minor debito o un imposta invariata) nella casella 730 integrativo deve essere indicato il codice 3. Tale codice va, inoltre, utilizzato anche quando, il risultato contabile del modello 730 originario non è mai pervenuto al sostituto d imposta che deve effettuare il conguaglio in quanto anche i dati relativi a quest ultimo sono stati erroneamente indicati nella dichiarazione originaria. Anche in tal caso la correzione va effettuata, entro il prossimo 25/10, dallo stesso CAF / professionista che ha prestato l assistenza fiscale per la dichiarazione originaria (CM 15/2012). CONGUAGLIO: se dalla dichiarazione integrativa scaturisce un debito d imposta il sostituto d imposta provvederà ad effettuare il relativo conguaglio sulla retribuzione erogata nel mese di dicembre trattenendo anche gli interessi nella misura dello 0,4% mensile. ERRORE e/o OMISSIONE Errori / omissioni a seguito dei quali emerge un minor debito/maggior credito o invarianza dell imposta Errori / omissioni nei soli dati del sostituto d imposta 2 Errori / omissioni a seguito dei quali emerge un minor debito/maggior credito o l imposta è invariata + errori / omissioni nei dati relativi al sostituto d imposta 3 Cod. 1 3 SOGGETTO ABILITATO A PREDISPORRE IL MODELLO 730 INTEGRATIVO CAF/professionista abilitato: - anche se diverso da quello che ha presentato il modello originario - anche se la dichiarazione originaria è stata presentata dal sostituto d imposta Stesso CAF/professionista abilitato del modello 730 originario Stesso CAF/professionista abilitato del modello 730 originario

5 Redazione Fiscale Info Fisco 229/2013 Pag. 5 / 7 LA COMPILAZIONE DELLA SEZ. VII QUADRO F I righi F9 ed F10 del mod.730/2013 vanno compilati esclusivamente in caso di dichiarazione integrativa qualora dalla stessa scaturisce un maggior credito ovvero un minor debito rispetto alla dichiarazione originaria. In particolare, la sezione VII del modello è riservata: Istruzioni modello 730/2013: solo ai contribuenti che presentano il Mod. 730/2013 integrativo e, che nella casella 730 integrativo, presente nel frontespizio, hanno indicato il codice 1. Nei citati righi vanno esposti i seguenti dati: RIGO F 9 F 10 INDICAZIONE Credito rimborsato dal sostituto d imposta risultante dal prospetto di liquidazione Mod /2013 originario. Nelle colonne 1,2,3,4 del rigo va indicato l importo del credito rimborsato, rispettivamente, a titolo di IRPEF, addizionale regionale e comunale IRPEF, di cedolare secca sulle locazioni Credito risultante dal Mod /2013 della dichiarazione originaria che, entro la data di presentazione del 730 integrativo, è stato utilizzato in compensazione per il versamento dell IMU. Nelle colonne 1,2,3,4 del rigo va indicato l importo del credito rimborsato, rispettivamente, a titolo di IRPEF, addizionale regionale e comunale IRPEF, di cedolare secca sulle locazioni ADEMPIMENTI PER CAF/PROFESSIONISTI La presentazione del modello 730 integrativo da parte del contribuente fa scattare una serie di adempimenti a carico dell intermediario; in particolare, il CAF o professionista abilitato, entro il prossimo 11/11/2013 (il 10 novembre cade di domenica): verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa; effettua il nuovo calcolo delle imposte elabora un prospetto di liquidazione, il modello integrativo, che rilascia al contribuente insieme ad una copia della dichiarazione integrativa trasmette telematicamente i dati contenuti nelle dichiarazioni integrative ed i relativi modelli integrativi che l Amministrazione finanziaria mette a disposizione dei sostituti d imposta che effettuano i conguagli a credito nelle retribuzioni erogate nel mese di dicembre DISPOSIZIONI SANZIONATORIE Qualora nella dichiarazione: sono omessi o non indicati in maniera esatta e completa i dati relativi: l individuazione del contribuente o, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante la determinazione del tributo non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli (art.8, DLgs 471/97). si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da. 258 ad Se, invece, nella dichiarazione viene indicato: un reddito imponibile inferiore a quello accertato

6 Redazione Fiscale Info Fisco 229/2013 Pag. 6 / 7 ovvero un imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante si applica la sanzione dal 100 al 200% della maggiore imposta o della differenza del credito. Nota: la stessa sanzione si applica anche qualora nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d imposta ovvero indebite deduzioni dall imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenute alla fonte (art.1, DLgs 471/97). REDDITI PRODOTTI ALL ESTERO: se le violazioni previste dall art.1, co. 2 del D.Lgs.471/97 riguardano redditi prodotti all estero, le sanzioni sono aumentate di 1/3 con riferimento alle maggiori imposte relative a tali redditi. Le medesime sanzioni sono invece raddoppiate qualora l omissione riguardi investimenti ed attività di natura finanziaria detenute negli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato. VERSAMENTO DELLE IMPOSTE In caso di omesso/insufficiente/ritardato versamento in acconto o saldo delle imposte risultanti dalla dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato o versato in ritardo. In quest ultimo caso, se i versamenti sono effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione del 30% è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un 1/15 per ciascun giorno di ritardo. Tale riduzione opera anche in sede di contestazione da parte dell ufficio. SANZIONE RIDOTTA: la sanzione del 30% è ridotta: - al 10% nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione dell esito della liquidazione automatica effettuata ai sensi dell art. 36-bis, DPR 600/73 - al 20% nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento dell esito del controllo formale della dichiarazione, effettuato ai sensi dell art. 36-ter, DPR 600/73 ERRORE FORMALE La violazione dell obbligo di: corretta indicazione del proprio numero di codice fiscale corretta comunicazione a terzi del proprio numero di codice fiscale indicazione del numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti è punita con la sanzione amministrativa da.103 a (art. 13, DPR 605/73) E tuttavia possibile sanare la violazione ricorrendo all istituto del ravvedimento operoso. SANZIONI SUI FABBRICATI Infine, le istruzioni del modello, richiamano l attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall art. 4 della L.146/80, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di: omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

7 Redazione Fiscale Info Fisco 229/2013 Pag. 7 / 7 PRESENTAZIONE AL CAF ERRORI RISULTATO NON PERVENUTO MODELLO 730 INTEGRATIVO : DISPOSIZIONI IN SINTESI Entro il prossimo 25/10 il contribuente può presentare al Caf o professionista abilitato il modello 730 integrativo qualora si sia accorto di errori nella dichiarazione. Se la correzione non incide sulla determinazione dell imposta ovvero comporti una situazione favorevole al contribuente (maggior credito/minor debito) nel 730 integrativo dovrà essere indicato il cod. 1 nell apposita casella del frontespizio Qualora il contribuente riscontri errori nei dati indicati nel frontespizio della dichiarazione originaria relativi la mancata indicazione del sostituto d imposta occorre presentare integrativa indicando il codice 2 nella casella 730 integrativo. La suddetta dichiarazione viene integrata dei soli dati relativi al sostituto d imposta che deve effettuare il conguaglio mentre i rimanenti dati non subiscono alcuna variazione rispetto al modello originario Qualora il contribuente in caso di integrativa a favore riscontri errori per i quali il risultato originario non risulta pervenuto al sostituto d imposta che effettua il conguaglio, nella casella 730 integrativo va indicato il codice 3. In tal caso, la correzione deve essere apportata dallo stesso soggetto che ha prestato assistenza fiscale per la dichiarazione originaria. SCADENZA CONTRIBUENTE CAF/PROFESSIONISTA ABILITATO 25/10/ /11/2013 ERRORI/OMISSIONI DEL CONTRIBUENTE può presentare al CAF o al professionista abilitato il mod.730 integrativo Riceve dal Caf/professionista abilitato copia della dichiarazione integrativa ed il prospetto di liquidazione integrativo TERMINE PER LA CORREZIONE verifica la conformità dei dati esposti nella dichiarazione integrativa effettua il calcolo delle imposte consegna al contribuente copia della dichiarazione integrativa ed il prospetto di liquidazione Mod integrativo comunica al sostituto d imposta il risultato finale della dichiarazione trasmette telematicamente le dichiarazioni integrative MODALITA' CHE DETERMINANO: - MINOR CREDITO - MAGGIOR DEBITO 30/09/ /09/2014 Unico PF correttivo nei termini + ravvedimento dei versamenti Unico PF integrativo "pro-fisco" + omessi versamenti (comprensivi di sanzioni e interessi) CHE DETERMINANO: - MAGGIOR CREDITO - MINOR DEBITO - IMPOSTE INVARIATE 30/09/2013 Unico PF correttivo nei termini 25/10/2013 Modello 730 integrativo 30/09/2014 Unico integrativo "a favore del contribuente

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