Product Liability Regolamento UE 1169/2011: nuove regole per l etichettatura dei prodotti alimentari. Anna Masutti e Pierluigi Valle

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1 Regolamento UE 1169/2011: nuove regole per l etichettatura dei prodotti alimentari Anna Masutti e Pierluigi Valle Entrata in vigore Tra qualche giorno entreranno in vigore le nuove disposizioni introdotte dal Regolamento UE n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Come si è anticipato in precedenti LS Newsletter, il Regolamento introduce dei significativi cambiamenti al quadro regolatorio sull etichettatura degli alimenti in Europa. Sebbene questo Regolamento sia già entrato in vigore nella sua totalità il 22 novembre 2011, solo una parte dello stesso è stata resa applicabile a decorrere dallo scorso 1 gennaio 2014 (Parte B dell Allegato VI, Requisiti specifici relativi alla designazione delle carni macinate ). La restante parte del Regolamento sarà obbligatoriamente applicabile a partire dal prossimo 13 dicembre 2014, mentre le disposizioni riguardanti la dichiarazione nutrizionale si imporranno a partire dal 13 dicembre La complessità di queste nuove norme può spiegare il lungo percorso di attuazione previsto (che non ha tuttavia mancato di suscitare critiche). Infatti, sono state rilevate diverse difficoltà pratiche per gli operatori del settore nel conformarsi agli obblighi posti dal Regolamento. Nonostante la Commissione Europea abbia sviluppato delle linee guida al fine di assistere gli operatori del settore alimentare, pubblicate il 31 gennaio 2013 sotto il titolo Domande e risposte sull'applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla forni-

2 tura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, molti aspetti della nuova disciplina rimangono a tutt oggi poco chiari o, comunque, problematici. Scopo ed oggetto Il Regolamento in esame consolida e aggiorna la direttiva 2000/13/CE, relativa all etichettatura dei prodotti alimentari, nonché la direttiva 90/496/CEE, relativa all etichettatura nutrizionale, al fine di migliorare il livello di informazione e di protezione dei consumatori europei. Si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare e a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività e quelli destinati alla fornitura delle collettività. Per ragioni di salute pubblica le nuove norme rafforzano la protezione contro gli allergeni. Novità e criticità Come si è anticipato il Regolamento introduce significativi cambiamenti. Innanzitutto, alcune indicazioni dovranno essere obbligatoriamente richiamate sull etichetta, in modo facilmente comprensibile e visibile, chiaramente leggibile ed eventualmente indelebile. Le indicazioni obbligatorie riguardano: la denominazione dell alimento, l elenco e quantità degli ingredienti, gli allergeni, il termine minimo di conservazione/data di scadenza, le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d impiego, il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore o dell importatore, una dichiarazione nutrizionale, ecc. Le principali novità consistono nella specificazione del formato e delle caratteristiche delle etichette, nonché nell introduzione dell obbligo di fornire informazioni in modo particolare, come viene spiegato meglio di seguito. L obbligo di avere nello stesso campo visivo la data di scadenza/termine minimo di conservazione insieme alla denominazione di vendita e alla quantità netta viene superato, così come sarà obbligatorio avere la ragione sociale corredata dall indirizzo (non solo la località, come finora). Dovrebbe essere abrogata la disposizione -prettamente italiana- di corredare la sede del produttore con quella dello stabilimento di produzione o confe-

3 zionamento, se diverso. Quest ultima eventualità preoccupa non solo gli operatori del settore ma anche i consumatori, che ritengono utile poter avere informazioni anche sul luogo di produzione o confezionamento dei prodotti. Si auspica che l Italia segnali alla Commissione europea gli effetti negativi del venir meno di una disposizione interna ritenuta protettiva degli interessi degli operatori e consumatori, per effetto della applicazione del Regolamento. Il soggetto responsabile della presenza ed esattezza delle informazioni è l operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale il prodotto è commercializzato o, se tale operatore non è stabilito nell UE, l importatore. Se si tratta di alimenti preimballati, le informazioni obbligatorie devono comparire sul preimballaggio o su un etichetta ad esso apposta; mentre nel caso degli alimenti non preimballati, le informazioni devono essere trasmesse all operatore che le riceve affinché quest ultimo possa fornirle al consumatore finale, se necessario. Novità sugli allergeni Il Regolamento prescrive che per i prodotti non preimballati il livello minimo di informazione sia rappresentato dall indicazione degli allergeni, lasciando agli Stati membri la facoltà sia di richiedere ulteriori indicazioni che di scegliere la forma con la quale queste debbano essere fornite ai consumatori. In altre parole, dal 13 dicembre i ristoratori dovranno specificare la presenza di allergeni nei loro alimenti, con aumenti di costi e difficoltà logistiche nella compilazione dei menù, se lo dovessero fare per scritto. Tale complesso meccanismo potrebbe essere sostituito dall obbligo di comunicazione orale e diretta al consumatore, alternativa questa che il Regolamento permette e che altre nazioni della UE, quali Germania, Francia, O- landa o Austria, hanno già introdotto. In Italia, gli operatori del settore denunciano che non sono state ancora adottate delle misure al riguardo.

4 Novità : la dichiarazione nutrizionale Inoltre, il Regolamento introduce l'obbligo di fornire l'informazione nutrizionale per la maggioranza degli alimenti elaborati. Secondo le nuove disposizioni, la "dichiarazione nutrizionale" obbligatoria indicherà il contenuto energetico e le percentuali di ogni singola sostanza riportata, in una tabella comprensibile sull'imballaggio. Alcuni aspetti della dichiarazione nutrizionale, come la devoluzione a norme di livello nazionale (ad es. rinvio a schemi informativi volontari aggiuntivi ex art. 35 del Regolamento, alle assunzioni di riferimento per determinati gruppi della popolazione, ecc.), rischiano di frantumare il già complesso quadro regolatorio. Infatti, l'uso di profili nutrizionali nazionali, benché giustificato per consentire ai consumatori di compiere scelte informate, comporterebbe ostacoli al commercio intracomunitario e dovrebbe quindi essere armonizzato a livello della UE. In assenza di ciò, la proliferazione delle "forme di espressione e presentazione supplementari" in tutti gli Stati membri sulla base del suddetto art. 35 si tradurrebbe nella necessità per gli operatori di fornire informazioni nutrizionali differenti nei vari Stati, nonché di dover cambiare la composizione dei loro prodotti per soddisfare le diverse soglie nazionali. A tal riguardo, si deve notare che le disposizioni relative all'etichettatura nutrizionale non saranno pienamente obbligatorie fino alla fine del 2016 ed è auspicabile che la Commissione pubblichi prima di tale data alcuni nuovi documenti di orientamento su questo argomento, o proponga la modifica o l'abrogazione di tali complesse disposizioni. Altrimenti, si potrebbe correre il rischio di convertire le etichette in un accumulo di dati indecifrabili per il consumatore, che costituiscono soltanto un onere per gli operatori del settore alimentare. Novità normative: gli atti delegati e di esecuzione Vi sono poi alcuni punti in sospeso che dovranno essere risolti dalla Commissione provvista del potere di adottare norme tecniche: ad esempio, sulla definizione di nanotecnologie ingegnerizzate (tutt ora oggetto di contrastanti po-

5 sizioni del Parlamento e della Commissione); sull indicazione del luogo di nascita delle carni diverse da quella bovina (anche quest aspetto è a tutt oggi non risolto); sulla possibile revisione della lista di allergeni, o sulla lista di nutrienti che possono essere dichiarati volontariamente. Disposizioni transitorie In ogni caso, è previsto un periodo di transizione per i prodotti alimentari già presenti sul mercato. Infatti, gli alimenti commercializzati o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che non soddisfano i requisiti del Regolamento possono comunque essere venduti fino all esaurimento delle scorte; lo stesso vale per gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 per quanto riguarda la dichiarazione nutrizionale. Anna Masutti a.masutti@lslex.com tel Pierluigi Valle p.valle@lslex.com tel LS Lexjus Sinacta Avvocati e Commercialisti Associati Bari Bologna Brescia Firenze Lecco Milano Padova Roma Torino

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