GROTTAMMARE F.NE ROSARA ASCOLI PICENO DI LEO REALINO DANIELE /2006. gasolio CY340WY 1248 PLATINUM

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1 GROTTAMMARE F.NE ROSARA 67 Auto ASCOLI PICENO DI LEO REALINO DANIELE CY340WY 1248 PLATINUM /2006 gasolio VIA ISCHIA DRIVE IN SRL FIAT PANDA ZUNICA TERESA 188A8000 Privato

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3 Patto Trasparente Istruzioni per avvalersi della garanzia legale fornita dal Venditore ai sensi del Decreto Legislativo n 206 del 6/09/2005 Codice del Consumo, norma di attuazione della direttiva comunitaria 1999/44/CE, e del Codice Civile AVVERTENZE IMPORTANTI Conservi con cura, ai fini della garanzia, il documento attestante la conformità del veicolo sottoscritto dal Venditore e consegnatole all acquisto del veicolo. La legge identifica in modo inequivocabile il Venditore come l unica interfaccia dell acquirente per l applicazione della garanzia legale (art. 130 D. Lgs. n 206 del 6 settembre 2005). Nel caso occorra un guasto durante il periodo di vigenza della garanzia, è pertanto necessario rivolgersi per il ripristino direttamente al Venditore; qualora, invece, per la effettuazione del ripristino, si decida di usufruire di un soggetto diverso, si evidenzia, a tutela dell acquirente, che in tal caso il Venditore non è tenuto a rimborsare le spese sostenute per eventuali difetti di conformità, senza preventivamente avere autorizzate tali spese di ripristino per iscritto, con le modalità espresse al punto 6 del Patto Trasparente. Indice p. 1. la normativa vigente ed il patto trasparente 1 2. come funziona la garanzia legale 1 3. diritti e doveri del consumatore 1 4. decadenza della garanzia 2 5. casi di esclusione dalla garanzia 2 6. cosa fare in caso di guasto 2 7. determinazione della quota del costo di ripristino a carico del venditore 2 8. il ruolo di Care Trade s.r.l servizio informativo aggiuntivo per il consumatore 2 Estratto del D. Lgs. n 206/2005 (Codice del Consumo) 3 1. LA NORMATIVA VIGENTE ED IL PATTO TRASPARENTE Il recepimento nell ordinamento giuridico italiano della Direttiva Comunitaria n 44/99 relativa a taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo attraverso il D.Lgs. n 206 del 6/09/2005, il Codice del Consumo (di seguito C.d.C.), ha innovato il rapporto tra Consumatore e Venditore di autovetture usate. La tutela dei diritti del Consumatore, nel quadro della nuova normativa, è divenuta un elemento cardine, ed è parimenti divenuto importante, per un acquisto consapevole, che il Consumatore sia informato delle novità introdotte nella normativa riguardo alla garanzia legale. Il PATTO TRASPARENTE rappresenta la modalità di applicazione della garanzia legale fornita dal Venditore nei confronti dei Consumatori, in osservanza del Codice del Consumo e nei confronti dei non Consumatori, cui si applicano gli articoli art e successivi del Codice Civile.Il presente libretto, oltre a contenere informazioni utili alla gestione degli eventuali guasti che potrebbero occorrere, riporta anche,un ampio stralcio del Codice del Consumo. il Venditore Le offre attraverso le modalità definite dal PATTO TRASPARENTE : gli strumenti per identificare chiaramente lo stato e le caratteristiche dell autoveicolo da Lei acquistato; una gestione trasparente e tempestiva del guasto, attraverso i servizi di CARE TRADE s.r.l. (al successivo paragrafo 8 Il ruolo di CARE TRADE s.r.l. ). 2. COME FUNZIONA LA GARANZIA LEGALE Il Venditore è responsabile, per il periodo di vigenza della garanzia, dei difetti di conformità esistenti al momento della consegna del bene (art. 130 comma 1 C.d.C.). e, per gli acquirenti i non consumatori, dei vizi come definiti nell art c.c. Secondo il Codice del Consumo (art. 129 C.d.C.), si presume che i beni siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo o sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal Consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del Venditore al momento della conclusione del contratto, e che il Venditore abbia accettato; sono conformi alla descrizione fatta dal Venditore; presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il Consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal Venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura. Nel C.d.C. è specificato che la norma si applica alla vendita di beni usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa (art. 128 comma 3 C.d.C.). Nel caso di veicoli usati, non sono pertanto coperti i difetti derivanti dalla mera usura, se questa è stata dichiarata dal Venditore. Nell ambito della vendita di un autoveicolo usato, l applicazione della garanzia legale secondo il Codice del Consumo, si esprime dunque in due momenti: in sede contrattuale deve essere fornita dal Venditore una chiara informazione al Cliente sullo stato del bene (il bene deve essere conforme alla descrizione dello stesso fornita dal Venditore); durante il periodo di vigenza della garanzia, in caso si presenti un difetto di conformità, il Venditore deve procedere a ripristinare il bene in modo da renderlo conforme al contratto di vendita. In caso di un guasto al veicolo, se dovuto ad un possibile difetto di conformità, Lei dovrà pertanto seguire le indicazioni presenti nel successivo paragrafo 6 Cosa fare in caso di guasto. Si evidenzia che la normativa esclude l esistenza di un difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il Consumatore era a conoscenza del difetto o non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza (art. 129 comma 3 C.d.C.). La durata della garanzia legale è concordata tra le parti essere di dodici mesi, a partire dal momento della consegna del veicolo; tale termine è determinato in base a quanto accettato e sottoscritto dalle parti nei documenti contrattuali e secondo la facoltà data dall art. 134 del Codice del Consumo. La garanzia legale nelle modalità così descritte, previste dagli artt. 128 a 135 del C.d.C.,è fornita nell ambito di ogni compravendita tra il Venditore ed ogni Cliente persona fisica che acquisti l autoveicolo per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, mentre agli acquirenti non Consumatori (ad esempio le persone giuridiche, gli enti con finalità non lucrative quali associazioni, fondazioni, comitati e le persone fisiche che acquistano beni di consumo per scopi professionali), si applica invece la normativa relativa alla vendita prevista dall art e seguenti del Codice Civile). 3. DIRITTI E DOVERI DEL CONSUMATORE Il Consumatore ha il diritto, alle condizioni e nei limiti previsti dal Codice del Consumo: di ricevere dal Venditore beni conformi al contratto di vendita ed, in particolare, alla dichiarazione di conformità dell autoveicolo; al ripristino della conformità del bene in caso di difetto di conformità, da eseguirsi in tempi congrui e senza che ciò gli arrechi notevoli inconvenienti; alla riduzione del prezzo od alla risoluzione del contratto, nel caso in cui la riparazione sia impossibile o eccessivamente onerosa o comporti notevoli inconvenienti oppure non sia effettuata entro un termine congruo. La riduzione del prezzo sarà proporzionale all entità del difetto e terrà altresì conto dell utilizzo del bene effettuato da parte del Consumatore. Il Consumatore ha il dovere: di controllare, secondo l ordinaria diligenza, la rispondenza del contratto di vendita e della dichiarazione di conformità con il bene acquistato; di rispettare la manutenzione indicata dalla Casa Costruttrice; di utilizzare l autoveicolo in maniera corretta (ad esempio non esaustivo: evitando sovraccarichi e di circolare su strade non adeguate); di tenere un comportamento diligente in caso di anomalie segnalate dalla strumentazione di bordo, quali ad esempio l indicazione della pressione olio tutti i diritti di copyright sono riservati. Ed. 2009/12 Nessuna parte del presente documento può essere riprodotta o trasmessa con qualsiasi mezzo elettronico o meccanico senza l esplicita autorizzazione di CARE TRADE s.r.l.. Ogni violazione sarà perseguita a termini di legge.

4 insufficiente o di eccessiva temperatura del liquido di raffreddamento, onde evitare danni più gravi; di contribuire economicamente al costo dei componenti nuovi installati, nel caso che il ripristino della conformità preveda la sostituzione di componenti guasti con altri nuovi. Il contributo coprirà la differenza rispetto all intervento economico spettante al Venditore come indicato nel successivo paragrafo 7 Determinazione della quota del costo del ripristino a carico del Venditore 4. DECADENZA DELLA GARANZIA Si ha decadenza della garanzia quando: il veicolo sia adibito ad uso diverso dal trasporto privato quale, ad esempio, competizioni sportive o trasporto pubblico di persone; i dati riportati sul documento di conformità rilasciato dal Venditore al Cliente risultino dolosamente alterati; non sia stata rispettata la manutenzione prevista dal Costruttore o, qualora il veicolo abbia una vetustà tale da giustificare una maggiore cura, non sia eseguita la manutenzione specificamente indicata dal Venditore nella dichiarazione di conformità e sottoscritta per accettazione dall acquirente. sia stata elaborata la meccanica del veicolo, anche attraverso la manomissione della gestione elettronica del motore; sia stato montato un impianto di alimentazione a gas metano o GPL dopo l acquisto del veicolo. 5. CASI DI ESCLUSIONE DELLA GARANZIA LEGALE La tutela della garanzia legale è esclusa nei casi sotto elencati, che La preghiamo di voler considerare con attenzione: quando l'intervento in garanzia non venga richiesto al Venditore od al Gestore del Servizio, CARE TRADE s.r.l., prima di procedere alla riparazione. Nel caso non sia possibile l intervento diretto del Venditore, questi deve autorizzare in via preventiva e per iscritto l esecuzione della riparazione in garanzia da parte di terzi, secondo le disposizioni indicate al punto 6. COSA FARE IN CASO DI GUASTO; in caso contrario la garanzia legale è esclusa. quando il guasto non sia riconducibile ad un difetto di conformità, bensì ad altre cause, quali ad esempio non esaustivo: imperizia nella guida del veicolo da parte del conducente, sovraccarico del veicolo, urto, collisione, ribaltamento, uscita di strada, incendio, furto, cortocircuito, dolo e colpa grave del conducente, oppure sia causato da: presenza di acqua nel combustibile, aspirazione di acqua, uso di carburante non regolare, livello di lubrificante insufficiente o non adeguato alle prescrizioni del Costruttore, lubrificante con specifiche inferiori alle prescrizioni del Costruttore, manutenzione non effettuata nel momento od alla percorrenza prescritta dalla Casa Costruttrice, dal Venditore o segnalata dal check panel, se installato, od anche in caso di mancata esecuzione della revisione periodica prevista dal Codice della Strada. 6. COSA FARE IN CASO DI GUASTO 1. Nel caso di guasto al veicolo, Lei deve contattare tempestivamente il Venditore, illustrando il problema riscontrato. 2. In caso di fermo del veicolo e di impossibilità a proseguire la marcia, se il Venditore Le ha fornito un Servizio di assistenza stradale, prima di interpellare tale Servizio, predisponga i seguenti dati: nominativo ed indirizzo dell intestatario del veicolo; targa del veicolo; codice utente del Servizio di assistenza stradale consegnatole dal Venditore. All operatore del Servizio, dopo avere comunicato i dati sopraindicati, descriva con accuratezza il luogo dove si trova ed il tipo di soccorso di cui necessita. 3. Una volta ricoverato il veicolo nel centro di riparazione, se questo non è quello proprio del Venditore, prima dell effettuazione della riparazione Lei dovrà ricevere l autorizzazione al ripristino per iscritto da parte del Venditore. Si evidenzia al proposito, che il Venditore non è tenuto a rimborsare le spese sostenute per il ripristino senza preventivamente averle autorizzate per iscritto, dopo una opportuna valutazione della diagnosi del guasto e del preventivo per il ripristino emesso dal centro di riparazione. È inoltre facoltà del Venditore non autorizzare il ripristino del veicolo in loco e disporne invece il rientro presso un proprio punto di assistenza, al fine di valutare direttamente il difetto, riconoscerlo eventualmente come di conformità e procedere in proprio alla riparazione. Per la gestione del guasto in centri di riparazione esterni il Venditore usufruisce dei servizi forniti dalla società CARE TRADE s.r.l., che è autorizzata dal Venditore a ricevere per suo conto le informazioni necessarie alla gestione della garanzia. 4. Nell occorrenza di un ricovero presso un centro di riparazione esterno al Venditore, Lei deve pertanto: a) richiedere al centro di riparazione l emissione di un documento di diagnosi del guasto e del preventivo di riparazione; b) inviare tale documentazione via fax ad uno dei seguenti numeri fax di CARE TRADE s.r.l.: oppure Tale documentazione deve riportare necessariamente i seguenti dati: 1. del centro di riparazione: nome / indirizzo / numero telefonico / numero fax ; 2. del veicolo: targa / marca / modello / chilometraggio totale percorso dal veicolo fino al momento del ricovero nel centro di riparazione; 3. descrizione e causa del guasto, con una sommaria descrizione dei sintomi di malfunzionamento notati antecedentemente alla manifestazione del guasto; 4. descrizione e costi IVA inclusa delle parti da ripristinare; 5. costo orario IVA inclusa della manodopera ed ore previste per la riparazione, secondo il tempario ufficiale della casa costruttrice; Qualora, per qualsiasi motivo, non fosse possibile trasmettere la documentazione citata via fax ai numeri di CARE TRADE s.r.l. sopra riportati, è possibile inviare i dati via al seguente indirizzo di posta elettronica: assistenza@caretrade.com o, se non fosse possibile neppure questa alternativa, è possibile contattare CARE TRADE al numero ed telefonico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, e dalle ore alle ore 18.00; 5. La Centrale Operativa Gestione Guasti di CARE TRADE verifica normalmente il preventivo - quantificando altresì l eventuale quota di spesa a carico del Venditore - entro quattro ore lavorative nel caso di danni risolvibili nella giornata, oppure entro il giorno successivo in caso di danni più gravosi, eventualmente richiedendole informazioni integrative. Il fax di risposta Le viene inviato presso il centro di riparazione, salvo diverse indicazioni da parte sua, e riporta l autorizzazione o meno al ripristino, ed anche l indicazione della eventuale quota del costo di ripristino a carico del Venditore. 6. Se l autorizzazione al ripristino con contribuzione da parte del Venditore viene concessa, a riparazione avvenuta Lei dovrà provvedere al suo pagamento per intero, richiedendo al centro riparazione: l emissione dello scontrino fiscale o della fattura per l importo di spesa di Sua competenza; l emissione di una fattura intestata al Venditore per la eventuale differenza a carico di quest ultimo, pari all importo a carico del Venditore indicato nel fax di autorizzazione al ripristino inviatole. Il rimborso della quota da Lei anticipata, ed a carico del Venditore, avverrà dietro presentazione al Venditore della fattura di riparazione in originale, intestata al Venditore e debitamente quietanziata, entro 15 giorni lavorativi dalla sua presentazione. 7. GARANZIA LEGALE - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DEL COSTO DI RIPRISTINO A CARICO DEL VENDITORE Quando occorre un difetto di conformità, come definito dagli articoli 128 e 129 del Codice del Consumo, od un di vizio, come definito dall art c.c., il Venditore ha l obbligo di eliminarlo, ripristinando il bene con le qualità dichiarate alla vendita, nei termini e nei limiti dettati dalla normativa. Nel caso di un difetto di conformità ad un veicolo usato, ne deriva che il ripristino consista nel riportare il veicolo nella condizione di funzionamento e nello stato di usura dichiarati alla vendita; in altri termini, un componente usato guastatosi, deve essere sostituito con un pari componente usato e funzionante (mero ripristino). Se però la riparazione di in un veicolo usato avviene utilizzando ricambi nuovi, pari al nuovo (ricambi di rotazione) o con lavorazioni di revisione di parti meccaniche che sono equiparabili e sostitutive di ricambi nuovi, il veicolo non viene meramente ripristinato, ma subisce significative migliorie riguardo le qualità di funzionamento e di usura dichiarate alla vendita (ripristino migliorativo).per questo motivo, in caso di guasto di conformità e quindi quando il ripristino è a carico del Venditore, è dovuta una partecipazione economica da parte del Cliente per quanto attiene il costo dei ricambi nuovi e delle eventuali lavorazioni di revisione di parti meccaniche che sono equiparabili e sostitutive di ricambi nuovi, che migliorano le qualità del veicolo rispetto a quelle dichiarate alla vendita. In questo caso il costo del ripristino compete al Venditore, secondo i criteri di seguito indicati: Il costo della mano d opera e degli eventuali ricambi non nuovi e non pari al nuovo utilizzati per il ripristino in luogo dei componenti guasti, è integralmente a carico del Venditore; Il costo dei ricambi nuovi o pari al nuovo utilizzati per il ripristino in luogo dei componenti guasti, iva inclusa, è invece di competenza del Venditore solo in proporzione al rapporto tra il prezzo di acquisto pagato dal Cliente per il veicolo, ulteriormente diminuito della svalutazione da questo subita successivamente all acquisto, a causa del tempo intercorso e del chilometraggio percorso, ed il prezzo di listino ufficiale del veicolo alla data di prima immatricolazione. I criteri adottati per determinare la svalutazione dalla data di acquisto, sono quelli utilizzati nella pubblicazione specialistica Eurotax con riferimento ai valori di acquisto. può accadere che nel corso della riparazione di un componente guasto, sia consigliabile sostituire altre parti, non guaste, secondo quella che viene definita buona pratica dell autoriparazione; in tal caso il costo di tali componenti rimane a carico del Cliente. Si evidenzia anche che non sono coperte da garanzia le parti soggette a consumo quali le parti sostituite in occasione di tagliandi di manutenzione secondo le prescrizioni del Costruttore ed inoltre: lubrificanti, grassi, liquidi refrigeranti ed anticongelanti, candele, filtri di ogni genere, viti, fascette di fissaggio, minuterie in genere, fusibili, relais, lampade e leds. 8. IL RUOLO DI CARE TRADE Nell ambito dell applicazione della garanzia legale con la modalità denominata Patto Trasparente e della garanzia convenzionale Premium, il Venditore usufruisce dei servizi forniti dalla società CARE TRADE s.r.l., che è autorizzata dal Venditore a ricevere per suo conto le informazioni necessarie alla gestione della garanzia indicate nel presente documento. CARE TRADE s.r.l. svolge esclusivamente un servizio di supporto al Venditore limitatamente alla gestione della garanzia legale e convenzionale fornita dal Venditore all Acquirente. CARE TRADE non fornisce pertanto alcuna propria garanzia convenzionale, non interviene economicamente sostituendosi al Venditore per gli obblighi derivanti dalla garanzia legale e convenzionale eventualmente fornita dal Venditore e non è in alcun modo responsabile di eventuali contestazioni che dovessero insorgere tra Venditore e Cliente, se non nei limiti del servizio da essa svolto. 9. SERVIZIO INFORMATIVO AGGIUNTIVO PER GLI ACQUIRENTI CARE TRADE s..r.l. mette a disposizione dell Acquirente che richieda particolari chiarimenti in merito alla normativa relativa alla garanzia legale, il numero Il costo della telefonata viene indicato da un messaggio automatico alla risposta. Alla data di stampa del presente documento, le tariffe applicate sono le seguenti: a) da telefono fisso: 10 centesimi di Euro alla risposta e 80 centesimi di Euro per minuto di conversazione - per una durata massima di 15 minuti; b) da rete mobile: secondo il piano tariffario del proprio gestore di telefonia. 2

5 LA NORMATIVA A TUTELA DEL CONSUMATORE Estratto del D. Lgs 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del Consumo a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" ed in ottemperanza alla direttiva comunitaria 1999/44/CE, pubblicato sulla G.U. n 235 dell 8 ottobre 2005 Supplemento Ordinario n Art. 3. Definizioni 1. Ai fini del presente codice si intende per: a) Consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti; c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, ovvero un suo intermediario; d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 1, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo; e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al Consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal Consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purche' il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto; f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori. Omissis TITOLO III GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ E GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO Capo I DELLA VENDITA DEI BENI DI CONSUMO Art Ambito di applicazione e definizioni 1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. 2. Ai fini del presente capo si intende per: a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne: 1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai; 2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; 3) l'energia elettrica; b) Venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1;c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un Venditore o di un produttore, assunto nei confronti del Consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità; d) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita. 3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall'uso normale della cosa. Art Conformità al contratto 1. Il Venditore ha l'obbligo di consegnare al Consumatore beni conformi al contratto di vendita. 2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal Venditore e possiedono le qualità del bene che il Venditore ha presentato al Consumatore come campione o modello; c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il Consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal Venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal Consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del Venditore al momento della conclusione del contratto e che il Venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. 3. Non vi e' difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il Consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal Consumatore. 4. Il Venditore non e' vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che: a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza; b) la dichiarazione e' stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al Consumatore; c) la decisione di acquistare il bene di consumo non e' stata influenzata dalla dichiarazione. 5. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo e' equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione e' compresa nel contratto di vendita ed e' stata effettuata dal Venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal Consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione. Art Diritti del Consumatore 1. Il Venditore e' responsabile nei confronti del Consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. 2. In caso di difetto di conformità, il Consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e Il Consumatore può chiedere, a sua scelta, al Venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. 4. Ai fini di cui al comma 3 e' da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al Venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell'entità del difetto di conformità; ed c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il Consumatore. 5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al Consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il Consumatore ha acquistato il bene. 6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. 7. Il Consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il Venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al Consumatore. 8. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. 9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il Venditore può offrire al Consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il Consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il Venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del Consumatore del rimedio alternativo proposto; b) qualora il Consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il Consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. 10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto. Art Diritto di regresso 1. Il Venditore finale, quando e' responsabile nei confronti del Consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente Venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. 2. Il Venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal Consumatore, può agire, entro un anno dall'esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato. Art Termini 1. Il Venditore e' responsabile, a norma dell'articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. 2. Il Consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al Venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non e' necessaria se il Venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato. 3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. 4. L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal Venditore sì prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il Consumatore, che sia convenuto per l'esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all'articolo 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente. Art Garanzia convenzionale 1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità. 2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare: a) la specificazione che il Consumatore e' titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti; b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre. 3. A richiesta del Consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. 4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. 5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il Consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l'applicazione. Art Carattere imperativo delle disposizioni 1. E' nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al Venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal Consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. 2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all'articolo all' articolo 132, comma primo ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. 3. E' nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l'applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l'effetto di privare il Consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell'unione europea. Art Tutela in base ad altre disposizioni 1. Le disposizioni del presente capo non escludono ne' limitano i diritti che sono attribuiti al Consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico. 2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita. 3

6 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PLATINUM / SILVER PRESTAZIONI CHE LA CONTRAENTE GARANTISCE AGLI ASSICURATI TIPO PLATINUM : SOCCORSO STRADALE Qualora a seguito guasto meccanico il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, Mondial Assistance invierà un mezzo di soccorso che provvederà al traino del veicolo dal luogo dell immobilizzo presso il venditore del veicolo, se ubicato nel raggio di 100 km dal luogo del sinistro, oppure all officina autorizzata più vicina della casa costruttrice del veicolo; Mondial Assistance terrà a proprio carico i costi del soccorso stradale. Nel caso di fermo del veicolo avvenuto in Autostrada, qualora l Assicurato attivi il soccorso tramite le apposite colonnine, lo stesso dovrà farsi identificare dal soccorritore come Assicurato Mondial Assistance al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto della Compagnia. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall Assicurato e successivamente rimborsati. PRESTAZIONI CHE LA CONTRAENTE GARANTISCE AGLI ASSICURATI I SEGUENTI TIPO SILVER : SOCCORSO STRADALE Qualora a seguito guasto meccanico il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, Mondial Assistance invierà un mezzo di soccorso che provvederà al traino del veicolo dal luogo dell immobilizzo fino: all officina più vicina della casa costruttrice; oppure all officina meccanica generica più vicina; Mondial Assistance terrà a proprio carico i costi del soccorso stradale. NOTA: OGNI RECUPERO EFFETTUATO CHE RISULTI ESSERE DOVUTO A NEGLIGENZA DEL GUIDATORE, QUALI, BATTERIA SCARICA, ESAURIMENTO CARBURANTE, PNEUMATICO DANNEGGIATO O FORATO, MANCANZA DI OLIO NEL MOTORE VERRA RIADDEBITATO TRAMITE INVIO DI FATTURA AL PROPRIETARIO DEL VEICOLO Nel caso di fermo del veicolo avvenuto in Autostrada, qualora l Assicurato attivi il soccorso tramite le apposite colonnine, lo stesso dovrà farsi identificare dal soccorritore come Assicurato Mondial Assistance al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto della Compagnia. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall Assicurato e successivamente rimborsati. ESCLUSIONI Sono a carico dell Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o privata o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada). Sono altresì escluse le spese relative all intervento di mezzi eccezionali, quando questi ultimi siano indispensabili per il recupero del veicolo. ISTRUZIONI: L Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa il numero di targa, il luogo del fermo, il tipo di evento che ha provocato l immobilizzo del veicolo ed il proprio recapito telefonico. DELIMITAZIONI E PRECISAZIONI RELATIVE A TUTTE LE PRESTAZIONI Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza di: cause di forza maggiore non imputabili alla Società; gare automobilistiche e relative prove e allenamenti; immobilizzi del veicolo determinati da richiami sistematici della Casa Costruttrice, da operazioni di manutenzione periodica e non, da controlli, da montaggio di accessori, come pure dalla mancanza di manutenzione o da interventi di carrozzeria non determinati da usura, difetto, rottura, mancato funzionamento; guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari; terremoti o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; atti dolosi e di pura temerarietà dell Assicurato; di abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; di fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche. Sono anche escluse le prestazioni in quei Paesi che si trovino in stato di belligeranza o che comunque presentino situazioni interne e/o internazionali tali da rendere impossibile la prestazione assistenza. Sono inoltre esclusi i seguenti veicoli: veicoli di peso lordo superiore a 35 quintali; veicoli con vetustà superiore ai 10 anni dalla data di prima immatricolazione. Qualora l Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Mondial Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione. Ogni diritto dell Assicurato nei confronti di Mondial Assistance derivante dal presente servizio si prescrive al compimento di un anno dalla data di scadenza del servizio stesso. A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1910 del c.c., all Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente a Mondial Assistance nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all Assicurato degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato la prestazione. Per qualsiasi controversia il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto. Per tutto quanto non qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni del Codice Civile. ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA Per permettere l'intervento immediato di Mondial Assistance, l Assicurato deve contattare Mondial Assistance ad uno dei seguenti numeri telefonici: Numero Verde dall Italia Numero dall estero indicando con precisione: il tipo di Assistenza di cui necessita nome e cognome indirizzo e luogo da cui chiama eventuale recapito telefonico data di inizio copertura numero di targa

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