COMMISSIONE EUROPEA. Bruxelles, C(2010)4473. Aiuto di Stato N 626/ Italia NGA per distretti industriali - Lucca.

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1 COMMISSIONE EUROPEA Bruxelles, C(2010)4473 Oggetto: Aiuto di Stato N 626/ Italia NGA per distretti industriali - Lucca Signor Ministro, I. SINTESI (1) Mi pregio di informarla che la Commissione europea ha valutato la misura "NGA per distretti industriali Lucca" ("la misura") e ha deciso di non sollevare obiezioni poiché l aiuto di Stato in oggetto è compatibile con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE) 1. II. PROCEDIMENTO (2) Con lettera registrata il 13 novembre 2009, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, una misura a sostegno dello sviluppo di una rete in fibra ottica per fornire servizi di comunicazione ad alta capacità alle imprese dei distretti industriali della provincia di Lucca in Toscana. (3) Il 14 gennaio 2010 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni in merito alla misura, informazioni inviate dalle autorità italiane mediante lettera del 10 febbraio Ulteriori informazioni e chiarimenti sono stati presentati con lettere dell'11 e del 16 febbraio 2010 e 5 marzo A decorrere dal 1º dicembre 2009, gli articoli 87 e 88 del trattato CE diventano, rispettivamente, gli articoli 107 e 108 del TFUE, ma non cambiano nella sostanza. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 107 e 108 del TFUE si intendono fatti, ove opportuno, agli articoli 87 e 88 del trattato CE. S.E On. Franco FRATTINI Ministro degli Affari esteri P.le della Farnesina 1 I Roma Commission européenne, B-1049 Bruxelles Belgique Europese Commissie, B-1049 Brussel België Telefono: (0)

2 (4) Informazioni aggiuntive, relative alle comunicazioni e alle lettere scambiate con l'autorità italiana garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e con la competente autorità di regolazione (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, AGCOM), sono state trasmesse dalle autorità italiane in data 22 e 26 aprile III. CONTESTO III.1. La provincia di Lucca (5) Lucca è una provincia della regione italiana della Toscana che presenta un numero elevato di piccole e medie imprese ("PMI") nonché di microimprese situate nella zona (il 95,8% delle imprese ha meno di 10 dipendenti, il 3,8% ha dipendenti e lo 0,2% ha dipendenti, mentre solo poche imprese hanno un numero di dipendenti superiore a 100). La maggior parte delle imprese site nella zona appartiene a pochi settori di attività: due dei più importanti sono il settore lapideo ed il settore cartario, senza dimenticare l'industria calzaturiera e quella della costruzione navale. (6) I settori lapideo e cartario, in particolare, rappresentano i principali motori della crescita e dello sviluppo della provincia di Lucca e costituiscono una parte importante dell'economia regionale nel suo insieme. In entrambi i settori, le imprese esistenti formano un sistema complesso di competenze distribuite lungo tutta la filiera produttiva: dall'estrazione o produzione della materia prima, alla trasformazione, all'utilizzo e all'applicazione in molteplici settori. Inoltre, accanto alle attività principali, varie imprese offrono servizi accessori, quali la fornitura di tecnologie (macchine, sistemi elettronici, informatica), logistica, manutenzione o formazione. (7) Analogamente a quanto avviene in altre regioni dell'unione europea, i servizi avanzati a banda larga e le necessarie infrastrutture di supporto sono disponibili agli abitanti e alle imprese delle zone più densamente popolate, mentre l'infrastruttura a banda larga è inadeguata o del tutto inesistente in altre aree che non sono interessanti a livello commerciale per gli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche. In questo modo i cittadini e le imprese siti in tali aree non hanno possibilità di accesso alla banda larga e ai relativi servizi. (8) Secondo le autorità italiane, questo è esattamente quanto avviene nella provincia di Lucca: la persistente mancanza di disponibilità della banda larga in alcune aree della provincia di Lucca è dovuta alle caratteristiche geografiche, demografiche ed economiche della regione, che privano le imprese di tali aree di un'infrastruttura a banda larga adeguata e dunque di adeguati servizi di connettività. È stato sottolineato che, nel territorio della provincia di Lucca, le imprese appartenenti al medesimo settore di attività economica tendono ad aggregarsi geograficamente in "distretti industriali" per beneficiare delle sinergie derivanti dalla prossimità, rendendo dunque possibile l'individuazione di ambiti specifici che necessitano di aiuti pubblici. (9) Una misura precedente ("Banda larga nelle aree rurali della Toscana"), volta a ridurre il cosiddetto digital divide nelle aree rurali della Toscana prive di copertura a banda larga fornendo servizi con una velocità minima di download di 640 Kbit/s ed una velocità di upload di 128 Kbit/s, è stata notificata alla Commissione (N264/2006). Con decisione del , la Commissione ha autorizzato la misura in quanto il 2

3 relativo aiuto di Stato è stato considerato compatibile con l'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato 2. La misura ha raggiunto almeno cittadini e imprese, situati in aree identificate come "marginali". Tale livello di servizio non è tuttavia sufficiente per soddisfare le esigenze delle utenze commerciali situate nei distretti industriali e per favorirne la competitività. III.2. Sostegno ad innovazione, ricerca e sviluppo (10) Nel quadro delle politiche volte a sostenere le imprese e le industrie locali, ed in linea con le politiche e con gli obiettivi europei, la Regione Toscana ha attuato una serie di strumenti finanziari a sostegno degli investimenti in progetti di innovazione, ricerca e sviluppo. Uno degli obiettivi è contribuire ad investimenti congiunti fatti dalle imprese appartenenti ai distretti industriali, volti a rafforzare il settore adottando nuovi modelli per l'integrazione della filiera produttiva o per la commercializzazione. (11) Per quanto riguarda questo ultimo punto, lo sviluppo di adeguati servizi di connettività è un presupposto essenziale per la crescita delle imprese locali, per il successo dei loro investimenti e, in ultima analisi, per la competitività dei distretti industriali della provincia di Lucca e dell'intera regione Toscana. (12) Di conseguenza, nella strategia generale per ampliare le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) in Toscana, in particolare relativamente alle PMI, le autorità della Regione Toscana e della Provincia di Lucca prevedono di sostenere lo sviluppo di una rete NGA ("Next Generation Access") in alcune zone specifiche della provincia di Lucca, sede di un numero elevato di piccole e medie imprese, in particolare quelle appartenenti ai settori industriali più rilevanti per la competitività regionale. IV. DESCRIZIONE DELLA MISURA (13) Obiettivi: Lo scopo del progetto è consentire alle PMI di avere accesso a servizi TIC avanzati nei distretti industriali della provincia di Lucca, in cui non esiste un'adeguata infrastruttura per il Next Generation Access. Le autorità italiane intendono creare condizioni economiche e tecniche equivalenti a quelle disponibili nelle zone in cui tale infrastruttura è già disponibile. Lo scopo ultimo è dare agli utilizzatori finali accesso a servizi innovativi che consentano alle utenze commerciali della provincia di beneficiare appieno dei vantaggi di una società basata sulla conoscenza. Le infrastrutture di rete esistenti non saranno sufficienti dal punto di vista tecnico per offrire tutti questi servizi e soddisfare le esigenze più complesse delle utenze commerciali dei distretti industriali, anche se si tiene conto del previsto potenziamento delle reti. (14) Anche se le imprese della provincia sono in genere piccole o medie, la loro significativa attività di esportazione e le relazioni internazionali richiedono un uso intenso dei servizi di telecomunicazione e uno scambio continuo di dati tecnici all'interno e all'esterno del Paese. Molte di tali attività trarrebbero un notevole beneficio dalla disponibilità di un'adeguata infrastruttura a banda larga, caratterizzata da connettività simmetrica e in grado di supportare applicazioni ad intensa larghezza 2 GU C 296 del

4 di banda, come lo scambio di grandi file per progetti tecnici, videoconferenze, sorveglianza a distanza, conversazioni multiple VoIP, formazione e assistenza tecnica on-line ecc. (15) La disponibilità di un'infrastruttura di nuova generazione che consenta la fornitura di servizi di comunicazione avanzati è un fattore chiave per stimolare la competitività delle imprese della provincia di Lucca e, di conseguenza, la crescita economica e sociale sostenibile della regione. (16) Base giuridica: La misura si basa sui seguenti atti: legge n. 166/2002, art. 40 Installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni; decreto legislativo n. 259/ Codice delle comunicazioni elettroniche; legge n. 133/2008, art. 2 - Banda larga; Bando unico Ricerca e Sviluppo 2008, POR-CReO , PRSE e Progetto Distretti ECeSDIT della Regione Toscana. (17) Mappatura delle aree in questione e consultazione delle parti interessate: Le autorità italiane hanno compiuto un'analisi dettagliata delle condizioni di mercato nella provincia di Lucca per individuare le aree geografiche dove è necessario l'intervento statale. (18) In particolare, l'analisi si è concentrata sui distretti industriali in cui le imprese situate nella provincia tendono ad aggregarsi, individuando in particolare 17 comuni. Tali comuni sono situati in zone meno adatte ai grandi investimenti privati a causa delle loro caratteristiche orografiche e demografiche. La misura si concentra sulle zone in cui la mancanza di infrastrutture impedisce la fornitura di servizi avanzati NGA alle utenze commerciali. (19) A seguito di un'analisi di mercato, le autorità italiane hanno concluso che: la disponibilità di infrastrutture di trasporto a lunga distanza nella provincia di Lucca è molto limitata, con una presenza solo marginale nei comuni in cui si trovano i distretti industriali; nei 17 comuni destinatari della misura, si trova una serie di scambi locali senza infrastrutture di backhaul a fibra ottica, il che esclude la possibilità di fornire i servizi avanzati di connettività (NGA) richiesti dalle utenze commerciali; in 9 degli 11 comuni interessati sono disponibili reti mobili a banda larga UMTS/HDSPA, che non sono tuttavia considerate adeguate per i servizi di connettività e di comunicazione per le utenze commerciali 3. (20) Inizialmente, le autorità provinciali hanno incaricato un consulente specializzato di condurre consultazioni in loco di tutte le parti interessate sia dal lato della domanda che da quello dell'offerta. In seguito, tutti i documenti relativi alla misura prevista (relazioni, studi di mercato, interventi pubblici proposti, documenti del bando di gara ecc.) sono stati pubblicati nel sito web della provincia di Lucca per una consultazione pubblica 4. Anche l'autorità italiana preposta alla concorrenza (AGCM) e l'autorità di 3 4 A causa delle velocità massime disponibili per questo tipo di connessioni e della loro natura condivisa, le utenze commerciali non possono usufruire di servizi "premium", dato l'attuale livello di sviluppo tecnologico della banda larga mobile. 4

5 regolazione settoriale (AGCOM) sono state consultate in merito al progetto 5. Le autorità italiane hanno indicato che nessun operatore ha manifestato l'intenzione di effettuare investimenti per realizzare la connessione delle zone oggetto della misura entro i tre anni successivi e che non è stata espressa alcuna opposizione al progetto. (21) Impianto del progetto: lo scopo del regime è fornire la copertura a banda larga nelle zone in cui non sono attualmente disponibili reti NGA e in cui gli operatori non sono interessati ad investire per realizzare questo tipo di reti a condizioni commerciali nel prossimo futuro (entro i prossimi 3 anni). La nuova rete dovrebbe essere una rete basata su commutazione di pacchetto in grado di supportare applicazioni che richiedono garanzie di qualità del servizio ("Quality of Service", QoS) e servizi destinati alle utenze commerciali. Dopo l'avviso pubblico a manifestazione di interesse e sulla base dell'offerta ricevuta, le caratteristiche definitive della rete saranno tali da consentire la prestazione di servizi di connettività fino a 100 Mbps con una larghezza di banda minima garantita di 20 Mbps. (22) Gli obiettivi minimi della misura sono stati definiti nel seguente modo: copertura di 6 comuni e fornitura di servizi fino a 100 imprese. Tuttavia, lo scopo del regime è estendere la disponibilità di servizi NGA e la connettività a capacità elevata al maggior numero di imprese locali possibile. L'offerta finale riguarda la copertura di 12 comuni, con 976 imprese raggiunte. (23) Il regime è suddiviso in 3 parti: i) la maggior parte del finanziamento stanziato andrà all'operatore selezionato affinché effettui tutte le opere civili necessarie alla realizzazione dei cavidotti, che rimarranno di proprietà della provincia. L'operatore selezionato realizzerà quindi la propria rete occupando al massimo 1/3 della nuova infrastruttura, per soddisfare le esigenze di imprese situate nei distretti industriali identificati della provincia di Lucca. La capacità rimanente sarà a disposizione di tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche che ne richiedano l'accesso; ii) l'operatore selezionato riceverà un contributo massimo di euro per l'acquisto di attrezzature attive e passive; iii) alle imprese locali verrà concesso un contributo una tantum massimo di euro ad impresa per la promozione della domanda di servizi avanzati e a sostegno delle spese di connessione una volta attivato il servizio. Tale contributo può essere utilizzato per acquistare qualsiasi tipo di servizi di connettività da un fornitore a scelta. (24) Tecnologia: il regime definisce le esigenze adeguate per un servizio destinato alle utenze commerciali, nonché la copertura prevista. Anche se non è prestabilita alcuna tecnologia specifica relativamente al tipo di rete in grado di supportare il livello di servizio richiesto, l'esigenza di un accesso simmetrico con velocità molto elevata limita i tipi di tecnologie che possono raggiungere tali risultati. (25) Utilizzo delle infrastrutture esistenti: le autorità italiane intendono evitare inutili duplicazioni di infrastrutture. Il regime limita pertanto lo sviluppo dell'infrastruttura pubblica passiva alle aree in cui non esiste un'infrastruttura disponibile adeguata per collegare le attrezzature necessarie per fornire i servizi alle utenze commerciali. In 5 Maggiori dettagli sui pareri delle due autorità sono riportati in appresso al punto (30) e seguenti. 5

6 ogni caso, le autorità italiane incoraggiano ove possibile l'uso di infrastrutture già esistenti (non di telecomunicazioni) ed impongono, in particolare, l'utilizzo delle infrastrutture di proprietà della Provincia stessa, comprese strade, infrastrutture fognarie ecc. (26) Procedura di gara: Per selezionare l'operatore a cui verranno affidate la realizzazione della rete e la prestazione di servizi ai parchi industriali, le autorità italiane hanno seguito una procedura di gara pubblica, iniziando con un avviso a manifestazione di interesse, in piena conformità con i principi di apertura, concorrenza e trasparenza previsti dalle norme nazionali e dell'ue. I criteri di selezione previsti nell'avviso a manifestazione di interesse comprendevano: copertura oltre il minimo richiesto, livello di servizi offerti, entità del contributo pubblico in rapporto all'investimento privato. Soltanto un operatore ha manifestato interesse per la proposta della Provincia ed i negoziati del contratto sono continuati su base bilaterale nel quadro delle condizioni generali fissate nell'avviso a manifestazione di interesse; le condizioni contrattuali principali così negoziate sono state sottoposte all'attenzione della Commissione e delle autorità italiane preposte alla concorrenza e alla regolamentazione, come illustrato più in dettaglio al punto (29) e seguenti. (27) Beneficiari: il beneficiario diretto del regime di aiuto sarà un operatore del settore delle comunicazioni elettroniche che fornirà servizi avanzati alle utenze commerciali situate nelle aree attualmente non coperte o coperte in modo inadeguato. Anche altri operatori potrebbero beneficiare del regime ottenendo accesso diretto all'infrastruttura pubblica passiva sovvenzionata o utilizzando la rete sovvenzionata attraverso i servizi all'ingrosso offerti dall'operatore scelto. Infine, le imprese situate nei distretti industriali nella provincia di Lucca trarranno beneficio dai servizi offerti attraverso la nuova infrastruttura. (28) Dotazione finanziaria e intensità di aiuto: l'aiuto sarà concesso sotto forma di sovvenzioni. L'importo complessivo dell'aiuto è di 6,5 milioni di EUR, provenienti in parte dal bilancio della Provincia 6 ed in parte dal bilancio della Regione 7. Sulla dotazione totale, fino a 6,1 milioni di EUR verranno utilizzati per sviluppare l'infrastruttura pubblica passiva, mentre fino a 0,4 milioni di EUR verranno concessi all'operatore selezionato a sostegno dell'investimento in attrezzature passive ed attive per fornire servizi avanzati alle utenze commerciali. L intensità massima d aiuto va fino all'80% dei costi totali dell'operatore. Gli aiuti alle utenze commerciali verranno finanziati con uno strumento di bilancio speciale della Provincia di Lucca pari ad un massimo di 0,6 milioni di EUR. (29) Accesso all ingrosso (wholesale): l'infrastruttura passiva sovvenzionata rimane di proprietà pubblica e soltanto 1/3 dell'infrastruttura passiva verrà concessa a titolo gratuito all'operatore selezionato, permettendogli quindi di sviluppare la sua infrastruttura. La rimanente capacità dell'infrastruttura pubblica passiva verrà messa gratuitamente a disposizione di qualsiasi altro operatore di comunicazioni elettroniche che ne richieda l'accesso a condizioni eque e non discriminatorie senza limitazioni di tempo. L'operatore selezionato deve inoltre consentire l'accesso 6 7 Fatta salva la disponibilità di bilancio, ulteriori 0,8 milioni di EUR potrebbero diventare disponibili ed essere destinati al progetto. La fonte di bilancio è il Bando unico Ricerca e Sviluppo 2008 della Regione Toscana, destinato a incoraggiare la competitività delle imprese locali, con una dotazione totale di 32 milioni di EUR. 6

7 all'ingrosso alle infrastrutture sovvenzionate ad altri operatori di comunicazioni elettroniche ai prezzi e alle condizioni già approvati dall'autorità italiana di regolazione per servizi simili. Per quanto riguarda l'accesso (attivo) finale al dettaglio, l'operatore selezionato applicherà i prezzi di accesso all'ingrosso secondo i criteri approvati dall'agcom. Le autorità provinciali, con l'accordo dell'autorità di regolazione, modificheranno la clausola contrattuale relativa ai prezzi d'accesso non appena l'autorità di regolazione italiana approverà criteri si base nazionale. In ogni caso, l'agcom è competente per la composizione di eventuali controversie relative ai prezzi e alle condizioni di accesso tra l'operatore selezionato e gli operatori che richiedono l'accesso. (30) Consultazione dell'agcm e dell'agcom: l'autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) e l'autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) sono state entrambe informate dei dettagli della misura prevista ed hanno presentato le proprie osservazioni. (31) L'AGCM ha espresso parere complessivamente favorevole sulla misura, sottolineando in particolare gli effetti positivi sulla concorrenza dell'accesso aperto disponibile sull'infrastruttura passiva (cavidotti) e degli obblighi di concedere l'accesso all'ingrosso imposti all'operatore selezionato. L'AGCM ha evidenziato che una metodologia basata sui costi per i prezzi di accesso sembra la più adeguata per ottenere una fissazione efficiente dei prezzi ed approva l'impegno a modificare le disposizioni vigenti sulla base delle norme che adotterà prossimamente l'autorità di regolazione competente. (32) L'AGCOM ha osservato che la regolamentazione del NGA è ancora in fase di definizione a livello nazionale ed europeo e che dunque la proprie osservazioni devono ritenersi circoscritta al caso specifico del progetto della Provincia di Lucca. L'autorità di regolamentazione ha valutato positivamente le condizioni di accesso imposte sulla nuova infrastruttura e le ha accettate nel caso di specie, finché non verrà delineata la regolamentazione settoriale alla quale l'operatore selezionato dovrà conformarsi in futuro. (33) Durata della misura: è previsto che la misura duri da 48 mesi a 8 anni a partire dalla conclusione del contratto tra l'operatore selezionato e l'amministrazione provinciale, fatta salva l'approvazione della Commissione ai sensi delle norme UE in materia di aiuti di Stato. (34) Monitoraggio e meccanismo di recupero: le autorità provinciali sono incaricate del controllo della corretta attuazione del regime, mentre l'operatore selezionato ha l obbligo di presentare relazioni periodiche. In particolare, all'autorità che concede gli aiuti verranno inviate fino al 2015 relazioni trimestrali relative all andamento delle operazioni e al numero di utenti collegati. Inoltre, per lo stesso periodo verrà presentata una volta l'anno anche una relazione sulle entrate e sui costi. In base a tali relazioni annuali e per garantire che non vengano concessi importi di aiuto eccessivi, è previsto un meccanismo di recupero. Per un livello di profitto superiore al 10% del valore della rete e delle attrezzature, l'operatore deve restituire all'autorità provinciale una parte dei profitti in proporzione all'intensità di aiuto o reinvestirli per estendere la rete ad altre "aree bianche NGA" inizialmente non coperte dalla misura in questione e alle stesse condizioni previste dall autorizzazione in oggetto. 7

8 V. VALUTAZIONE DELLA MISURA: PRESENZA DI AIUTO (35) A norma dell articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono "incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza." Ne consegue che, affinché una misura si qualifichi come aiuto di Stato, devono essere soddisfatte cumulativamente le seguenti condizioni: la misura è concessa mediante risorse statali; 2) la misura conferisce alle imprese un vantaggio economico; 3) il vantaggio è selettivo e falsa o rischia di falsare la concorrenza; 4) la misura incide negativamente sugli scambi tra Stati membri. Risorse statali (36) La misura notificata è finanziata mediante risorse della Regione Toscana e della Provincia di Lucca. Di conseguenza intervengono risorse statali. Vantaggio economico (37) Operatori selezionati: l'operatore selezionato riceverà un contributo finanziario che gli consentirà di fornire servizi a banda larga a condizioni non altrimenti disponibili sul mercato. L'aiuto permetterà all'operatore di offrire servizi end-to-end a prezzi a priori più bassi rispetto a quelli che applicherebbe se avesse dovuto sostenere in proprio tutti i costi, attirando in questo modo più clienti che in condizioni normali di mercato. L'operatore selezionato acquisirà inoltre la proprietà di determinati beni materiali ed immateriali attraverso fondi statali (ad esempio attrezzature, rapporti con i clienti) che esisteranno anche dopo la fine dei progetti. Considerato quanto sopra, è chiaro che verrà concesso un vantaggio economico all'operatore selezionato. (38) Fornitori terzi: i fornitori terzi di servizi a banda larga potranno utilizzare l'accesso migliorato a condizioni non discriminatorie grazie alle disposizioni relative all'accesso aperto; anch'essi trarranno dunque indirettamente beneficio dalle risorse statali in quanto saranno clienti degli operatori di comunicazione elettronica selezionati. (39) Utenti finali: la misura è volta a migliorare la prestazione degli esistenti servizi a banda larga alle utenze commerciali. In ultima analisi, dunque, le imprese situate nei distretti industriali interessati trarranno beneficio dalla fornitura di servizi nuovi e migliorati. Distorsione della concorrenza (40) L intervento statale altera le condizioni di mercato esistenti in quanto consente l erogazione di servizi a banda larga potenziata da parte dell operatore di telecomunicazioni selezionato ed eventualmente da parte di fornitori terzi. (41) Il regime è anche selettivo in quanto è destinato ad imprese operanti unicamente in determinate zone o in determinati mercati di servizi di comunicazioni elettroniche. 8

9 Anche questi elementi di selettività provocano una potenziale distorsione della concorrenza 8. (42) Pertanto il fatto che un servizio a banda larga potenziata diventi disponibile produce effetti distorsivi della concorrenza. Incidenza sugli scambi (43) Dal momento che l'intervento in questione può incidere sui fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche di altri Stati membri, la misura produce un effetto sugli scambi. I mercati dei servizi di comunicazioni elettroniche sono aperti alla concorrenza tra operatori e fornitori di servizi che in genere svolgono attività oggetto di scambi tra Stati membri. La misura può inoltre potenzialmente distorcere la concorrenza tra utenze commerciali situate in Italia e in altre parti dell'unione europea. Conclusione (44) La Commissione conclude pertanto che la misura di aiuto notificata costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, come confermato anche dallo Stato membro notificante durante i contatti avuti nella fase di notifica. Avendo concluso che il progetto in questione comporta aiuti di Stato ai sensi dell articolo 107, paragrafo 1, del TFUE a favore dei fornitori del servizio selezionati, di fornitori terzi e di imprese, è necessario valutare se la misura possa essere considerata compatibile con il mercato interno. VI. VALUTAZIONE DELLA MISURA: COMPATIBILITÀ (45) La Commissione ha valutato la compatibilità del regime ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE e alla luce degli orientamenti comunitari relativi all applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga 9. Gli orientamenti sulle reti a banda larga contengono un'interpretazione dettagliata dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE in questo settore della normativa sugli aiuti di Stato. Per quanto riguarda le disposizioni applicabili, la Commissione ha essenzialmente esaminato la misura alla luce dei criteri elaborati, in particolare, ai punti da 31 a 79 degli orientamenti sulle reti a banda larga. VI.1. Valutazione comparata e relativa applicazione agli aiuti a sostegno dello sviluppo di reti a banda larga (46) Come specificato nei punti 34 e 35 degli orientamenti sulle reti a banda larga, onde valutare la compatibilità di una misura a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), la Commissione pondera gli effetti positivi e gli effetti negativi dell'aiuto in base ai criteri precisati negli orientamenti. A tal fine, la valutazione della Commissione si articola attorno ai seguenti quesiti: 8 9 Sentenza nella causa C-143/99, Adria Wien Pipeline, Racc. 2001, pag. I GU C 235 del , pag. 7. 9

10 (1) la misura di aiuto è finalizzata al conseguimento di un obiettivo di interesse comune chiaramente definito (in altri termini, gli aiuti proposti sono intesi a rimediare a un fallimento del mercato o a conseguire altri obiettivi)? (2) Gli aiuti sono appropriati al raggiungimento dell obiettivo di interesse comune? In particolare: (a) la misura di aiuto è uno strumento appropriato? (b) Gli aiuti producono un effetto di incentivazione, ossia provvedono a modificare il comportamento delle imprese? (c) Gli aiuti sono proporzionati? In altri termini, è possibile ottenere lo stesso cambiamento di comportamento con un intervento pubblico di minore entità? (3) Le distorsioni della concorrenza e l'incidenza sugli scambi sono limitate in modo da ottenere un bilancio complessivamente positivo? VI.2. Obiettivo della misura L'aiuto è in linea con le politiche perseguite dall'unione (47) La misura in oggetto è finalizzata alle "aree bianche NGA" 10, in cui non è presente alcuna copertura a banda larga NGA né è prevista l'introduzione di una simile infrastruttura da parte di investitori privati nel futuro prossimo. L'obiettivo della misura è quindi in linea con la sezione 3.1 degli orientamenti sulle reti a banda larga: ampliando la copertura a banda larga NGA alle aree in cui gli operatori privati non hanno alcun interesse commerciale ad investire, le autorità italiane perseguono autentici obiettivi di coesione e di sviluppo economico. L aiuto è lo strumento appropriato (48) Come precisato ai punti 47 e 48 degli orientamenti sulle reti a banda larga, nel caso di specie le autorità italiane hanno concepito un regime di ampio respiro comprendente misure di sostegno relative alla domanda, quale l'aumento della consapevolezza della domanda attraverso indagini ed altre campagne, nonché attraverso la concessione diretta di un contributo finanziario direttamente agli utenti finali per l'acquisto di connettività a banda larga di cui sopra al punto (23) numero (iii). Il punto 49 degli orientamenti sulle reti a banda larga sottolinea la natura complementare delle iniziative di stimolo alla domanda rispetto all'uso degli aiuti di stato per la realizzazione di infrastrutture per la banda larga. Tuttavia, è chiaro che queste misure non sono idonee a risolvere il problema della mancanza dell'offerta di fornitura di banda larga ad alta velocità. Per garantire la fornitura di servizi a banda larga ad alta velocità alle imprese della Provincia, l'amministrazione provinciale di Lucca non vede alternativa alla concessione di aiuti pubblici per la realizzazione di una rete NGA a beneficio dei distretti industriali. (49) La Commissione può concordare sul fatto che, senza un ulteriore intervento pubblico, non sembra possibile evitare l'insorgenza di un nuovo "digital divide" fra aree diverse 10 Cfr. la sezione 3.3 degli orientamenti sulle reti a banda larga. 10

11 del Paese, il che potrebbe provocare l'esclusione economica delle imprese locali. Perciò, nella situazione attuale, gli aiuti di Stato sono uno strumento appropriato per raggiungere gli obiettivi prefissati. L'aiuto fornisce i giusti incentivi agli operatori (50) Come specificato al punto 50 degli orientamenti sulle reti a banda larga, per quanto riguarda l effetto di incentivazione della misura, occorre valutare se l investimento interessato nella rete a banda larga sarebbe stato intrapreso anche in assenza di aiuti di Stato. In base ai risultati della consultazione pubblica e dell'indagine di mercato menzionati al punto (17) e seguenti, nelle zone in questione non verrebbero realizzati investimenti in reti NGA senza un finanziamento pubblico e pertanto l'aiuto produce un cambiamento nelle decisioni di investimento degli operatori. Di conseguenza, l aiuto di Stato fornirà all operatore selezionato un incentivo diretto ed adeguato all investimento. VI.3. Impianto della misura e necessità di limitare le distorsioni della concorrenza (51) Le autorità italiane hanno concepito la misura in modo tale da ridurre al minimo l'aiuto di Stato e le relative potenziali distorsioni della concorrenza. Come specificato ai punti 51, 73 e 79 degli orientamenti sulle reti a banda larga, nel valutare la proporzionalità delle misure notificate destinate ad "aree bianche NGA", deve essere soddisfatta una serie di condizioni per ridurre al minimo gli aiuti di Stato e le possibili distorsioni della concorrenza. (a) Ricerca di mercato e consultazione: come specificato in dettaglio al punto (17) e seguenti, le autorità italiane hanno effettuato un'analisi delle infrastrutture a banda larga esistenti al fine di individuare chiaramente le aree che richiedono un intervento statale. È stata inoltre condotta un'indagine dettagliata per accertare le esigenze delle utenze commerciali nella provincia di Lucca. Le parti interessate sono state consultate e sono stati raccolti i pareri delle autorità preposte alla concorrenza e alla regolazione. In questo modo, le autorità italiane garantiranno che i fondi pubblici vengano utilizzati soltanto nelle zone in cui non vi siano credibili progetti di investimento privati per sviluppare reti ad alta velocità su base commerciale nei prossimi tre anni. (b) Gara d appalto a procedura aperta: le autorità italiane hanno condotto una procedura di selezione, in linea con i principi di apertura, concorrenza e trasparenza previsti dalle norme nazionali e dell'ue in materia di appalti, per scegliere l'impresa da incaricare della realizzazione e della gestione della rete. I dettagli della procedura e dei relativi risultati sono descritti sopra al punto (26). Tale procedura massimizza gli effetti dell'aiuto concesso riducendo al minimo gli eventuali vantaggi potenziali per l'operatore scelto. (c) Offerta economicamente più vantaggiosa: le autorità italiane hanno concepito la procedura di gara in modo da scegliere l'offerta economicamente più vantaggiosa tra quelle presentate dagli operatori. Le autorità italiane hanno specificato nel bando di gara le condizioni di aggiudicazione e il loro peso relativo, indicando che a parità 11

12 di condizioni qualitative, il candidato che richiede la minore quantità di aiuti riceverà il maggior numero di punti nella valutazione dell'offerta. Tuttavia, soltanto un operatore ha presentato un'offerta e dunque i negoziati sono proseguiti su base bilaterale; le principali condizioni contrattuali negoziate sono state sottoposte per approvazione alla Commissione, all'agcm e all'agcom. In assenza di offerte alternative, questo processo garantisce che la distorsione di concorrenza sia ridotta al minimo. (d) Neutralità tecnologica: l'impianto della misura in esame non favorisce alcuna specifica tecnologia o piattaforma di rete, lasciando agli operatori commerciali la possibilità di presentare le soluzioni tecnologiche più appropriate per fornire servizi a banda larga agli utenti finali. Visti gli obiettivi della misura in termini di servizi alle utenze commerciali e le esigenze specifiche circa il livello di servizio e di velocità, i tipi di tecnologia in grado di fornire tali risultati sono limitati, allo stadio attuale di sviluppo tecnologico. Tuttavia, la scelta di requisiti tecnici e dunque la conseguente citata limitazione sembrano giustificate in base agli obiettivi di interesse pubblico che la misura mira a realizzare, ossia rispondere a documentate esigenze di connettività delle utenze commerciali. (e) Utilizzo delle infrastrutture esistenti: per evitare una duplicazione inutile e dispendiosa delle risorse, il regime limita la realizzazione dell'infrastruttura pubblica passiva alle zone in cui non vi è un'infrastruttura disponibile. In ogni modo, le autorità italiane incoraggiano ove possibile l'utilizzo delle infrastrutture già esistenti (non di telecomunicazioni), in particolare quelle di proprietà della Provincia di Lucca, come illustrato al punto (25). Inoltre, le autorità provinciali si sono impegnate a coordinare le opere civili fra tutti i soggetti che intendono effettuarle, in linea con il punto 55 degli orientamenti sulla rete a banda larga. (f) Accesso all ingrosso (wholesale): l'operatore selezionato offrirà i servizi e l'accesso all'ingrosso alla rete sovvenzionata ad altri operatori per un periodo pari ad almeno sette anni. L'obbligo di concedere l accesso, come precisato sopra al punto (29), comprende l accesso libero ed illimitato ai cavidotti di proprietà pubblica nonché l'accesso agli elementi passivi ed attivi della rete di proprietà dell'operatore, in modo aperto, trasparente e non discriminatorio. Tali obblighi di accesso saranno sotto la supervisione dell AGCOM. (g) Parametrazione dei prezzi: l'accesso gratuito ai cavidotti di proprietà pubblica verrà concesso agli operatori diversi da quello selezionato, come specificato al punto (29). Per gli altri elementi della rete, si applicherà l'offerta di riferimento per i prezzi di accesso approvata dall'autorità di regolazione. Per l'offerta all'ingrosso di servizi, la tariffa proposta dall'operatore è stata accettata dall'autorità di regolazione, fatti salvi il monitoraggio e le modifiche che potranno intervenire in sede di approvazione della regolamentazione nazionale per i servizi in questione. (h) Monitoraggio e meccanismo di recupero per evitare un eccesso di compensazione: il progetto sarà controllato periodicamente e i meccanismi di monitoraggio messi in atto assicureranno che l'autorità erogante sia in grado di recuperare l'aiuto concesso, qualora il beneficiario non rispetti le regole. Attraverso il recupero degli extraprofitti derivanti dalla gestione delle reti, le autorità italiane assicureranno che 12

13 il beneficiario dell'aiuto non goda di un eccesso di compensazione e che si riduca ex-post e retroattivamente l'importo dell'aiuto inizialmente ritenuto necessario. (52) Nella misura in cui il regime in questione mira a sostenere lo sviluppo di una rete NGA in zone "NGA bianche" in cui una rete per la banda larga tradizionale esista già, (ossia una "zona grigia" tradizionale), anche le condizioni delineate al punto 73 degli orientamenti per le reti a banda larga devono essere rispettate. A tal fine, le autorità italiane hanno dimostrato che: (i) i servizi a banda larga offerti sulle reti esistenti non sono sufficienti per soddisfare le esigenze crescenti dei cittadini e delle imprese della provincia e gli operatori commerciali non hanno incentivi sufficienti ad aggiornare e migliorare le reti esistenti, come descritto più in dettaglio sopra al punto (19); (j) non ci sono mezzi meno distorsivi (come la regolazione settoriale) per raggiungere gli stessi risultati. (53) Infine, per quanto riguarda le condizioni di cui al punto 79 degli orientamenti sulle reti a banda larga per le infrastrutture NGA, le autorità italiane hanno fornito prova che: (k) Accesso all ingrosso effettivo: ai sensi del regime in esame, gli obblighi d'accesso imposti all'operatore selezionato comprendono l'accesso all'infrastruttura sia passiva che attiva, come specificato al punto (29), a prescindere da qualsiasi obbligo simile che possa essere imposto dall'autorità di regolamentazione nello specifico mercato rilevante, al fine di stimolare una concorrenza effettiva. (l) Nel caso di specie, l AGCOM e l AGCM sono state consultate per la fissazione delle condizioni per l'accesso all'ingrosso alla rete. L AGCOM vigilerà sul rispetto degli obblighi di accesso all'ingrosso da parte dell'operatore selezionato. La Commissione condivide il punto di vista delle suddette autorità in merito al fatto che le condizioni di accesso siano accettabili nel caso di specie, vista la portata della misura, la necessità di incoraggiare lo sviluppo rapido di una rete NGA in una zona in cui nessun operatore privato investirebbe e dato che la definizione del quadro normativo nazionale ed europeo alle reti NGA è ancora in corso. La Commissione concorda anche sul fatto che la fissazione del prezzo dell'accesso all'ingrosso basata su una metodologia orientata ai costi sia più efficace di altre per stimolare la concorrenza sul mercato al dettaglio. La proporzionalità sarà ulteriormente garantita da due fattori aggiuntivi: i) una volta che l'autorità di regolazione avrà approvato a livello nazionale le condizioni di accesso alle reti NGA, queste sostituiranno - se diverse - quelle attualmente sottoscritte dall'operatore e dalle autorità provinciali di Lucca; ii) l'autorità di regolamentazione vigilerà sul rispetto delle condizioni di accesso concordate e sarà competente per la composizione di eventuali controversie tra l'operatore selezionato e gli operatori che richiedono l'accesso. (m) La struttura di rete NGA che beneficerà degli aiuti di Stato consentirà un accesso effettivo e completamente disaggregato, come pure tutti i diversi tipi di accesso alla rete che potranno essere richiesti dagli operatori (compresi gli accessi ai cavidotti, alla fibra ottica, di tipo "bitstream" e altri ancora). 13

14 VI.4. Conclusione (54) La Commissione conclude che i criteri di compatibilità stabiliti negli orientamenti sulle reti a banda larga sono soddisfatti e che l'aiuto oggetto della misura notificata è compatibile con il mercato interno ai sensi dell articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. In considerazione della durata del regime, la Commissione attira l'attenzione delle autorità italiane sulle future revisioni degli orientamenti, che potrebbero rendere necessarie misure opportune in relazione al regime. VII. DECISIONE Sulla base della valutazione di cui sopra, la Commissione ha pertanto deciso che la misura di aiuto relativa al NGA per i distretti industriali della provincia di Lucca è compatibile con l articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE. Si rammenta che, conformemente all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, le autorità italiane sono tenute a informare la Commissione dei progetti diretti a prorogare o modificare la misura. Ove la presente lettera dovesse contenere informazioni riservate da non divulgare, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricezione. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà l'esistenza del consenso alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della lettera nella lingua facente fede, sul sito Internet: La richiesta deve essere trasmessa mediante messaggio di posta elettronica criptato all indirizzo stateaidgreffe@ec.europa.eu oppure inviata a mezzo lettera raccomandata o fax al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione Generale Concorrenza Protocollo Aiuti di Stato Rue Joseph II 70 B Bruxelles Fax No: Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione. Per la Commissione 14 Karel DE GUCHT Membro della Commissione

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