riivvvcuiiviciviv VRuC11IC 111 UIRMIVIMLIVII C

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "riivvvcuiiviciviv VRuC11IC 111 UIRMIVIMLIVII C"

Transcript

1 MODULARI O P. C. M. 73 riivvvcuiiviciviv VRuC11IC 111 UIRMIVIMLIVII C Allegato - Circ. n. 61/12 5? Er. 2012' MO D geleghma/ DIPARTIMENTO PER GLI AFFAR I GIURIDICI E LEGISLATIVI A TUTTI I CAPI UFFICIO LEGISLATIVO LORO SEDI - Al Ragioniere General e dello Stato R O MA OGGETTO: schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e d integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti d i credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del T.U.B. in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (ESAME DEFINITIVO ) (AFFARI EUROPEI - ECONOMIA E FINANZE ) Ai fini di cui all'art. 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n..400, e. dell'art. 3, comma 4, del D.P.C.M. 10 novembre 1993, si trasmette lo schema del provvedimento in oggetto, da sottoporre al Consiglio dei Ministri.

2 SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE ULTERIORI MODIFICHE E D INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141, RECANT E ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/48/CE RELATIVA AI CONTRATTI D I CREDITO AI CONSUMATORI, NONCHE' MODIFICHE DEL TITOLO V DEL TEST O UNICO BANCARIO IN MERITO ALLA DISCIPLINA DEI SOGGETTI OPERANTI NE L SETTORE FINANZIARIO, DEGLI AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E DE I MEDIATORI CREDITIZI. Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione ; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLIC A Vista la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori che abroga la direttiva 87/102/CEE ; Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed, in particolare, l'articolo 33 ; Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/C E relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo IV del testo unic o bancario, decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in merito alla disciplina dei soggett i operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi ; Visto il decreto legislativo 14 dicembre 2010, n.218, recante modifiche ed integrazioni al decret o legislativo 13 agosto 2010, n. 141 ; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 giugn o 2012 ; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato dell a Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del... ; Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dello sviluppo economico ; EMANA il seguente decreto legislativo ART. 1 (Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) 1 L'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è così modificato : a) nel capoverso articolo 122, al comma 2, le parole : "125-septies" sono sostituite dalle seguenti : "1 25-octies" ; b) nel capoverso articolo 122, al comma 4, le parole : "commi 5 e 7" sono sostituite dall e seguenti : "comma 5, 124-bis" ; c) nel capoverso articolo 124, il comma 6 è sostituito dal seguente : " 6. I fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titol o accessorio non sono tenuti a osservare gli obblighi di informativa precontrattuale previsti da l presente articolo. Il finanziatore assicura che il consumatore riceva comunque le informazion i precontrattuali; assicura inoltre che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino l a disciplina ad essi applicabile ai sensi del presente Capo.".

3 ART. 2 (Modifiche all 'articolo 4 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) 1. L'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è così modificato : a) nel capoverso articolo 127, al comma 01, le parole : "A questi fini possono essere dettate" son o sostituite dalle seguenti : "A questi fini la Banca d'italia, in conformità delle deliberazioni de l CICR, può dettare" ; b) nel capoverso articolo 127-bis, al comma 1, secondo periodo, dopo la parola : "Le", sono inserite le seguenti: "informazioni precontrattuali e le". 2. L'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, nel capoverso articolo 144 è così modificato : a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente : "Altre sanzioni amministrative" ; b) al comma 3, le parole: "la rilevante inosservanza" sono sostituite dalle seguenti : "l'inosservanza" ; c) al comma 3-bis, le parole: "qualora essere rivestano carattere rilevante" sono soppresse ; alla lett. a), le parole "e 126- septies " sono sostituite dalle seguenti: "126-septies e 128- decies, comma 2"; d) il comma 5-bis è sostituito dal seguente : " 5-bis. Nel caso in cui l'intermediario mandante rilevi nel comportamento dell'agente in attività finanziaria le violazioni previste dai commi 3, 3-bis e 4, l'inosservanza degli obblighi previst i dall'articolo 125-novies o la violazione dell'articolo 128-decies, comma 1, ultimo periodo, adott a immediate misure correttive e trasmette la documentazione relativa alle violazioni riscontrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 128-decies, all'organismo di cui all'articolo undecies o alla Banca d'italia, secondo i termini di cui al medesimo articolo 128-decies."; e) i commi 6 e 7 sono abrogati ; f) il comma 8 è sostituito dal seguente : "8. Le sanzioni previste dai commi 3 e 3-bis si applicano quando le infrazioni riveston o carattere rilevante, secondo i criteri definiti dalla Banca d'italia, con provvedimento d i carattere generale, tenuto conto dell'incidenza delle condotte sulla complessiv a organizzazione e sui profili di rischio aziendali.". ART. 3 (Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) 1. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni : a) nel capoverso articolo 107, al comma 1, lettera a), le parole : "società di capitali" sono sostituite dalle seguenti: "società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilit à limitata e cooperativa" ; b) nel capoverso articolo 107, al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente : "e) i titolari di partecipazioni di cui all'articolo 19 e gli esponenti aziendali possiedano, rispettivamente, i requisiti previsti ai sensi degli articoli 25 e 26;" ; c) nel capoverso articolo 108 : 1) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente :

4 " 1. La Banca d'italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: il govern o societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue divers e configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile, i controlli interni e i sistemi d i remunerazione e incentivazione nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie." ; 2) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente : " d) adottare per le materie indicate nel comma 1, ove la situazione lo richieda, provvediment i specifici nei confronti di singoli intermediari finanziari, riguardanti anche : la restrizione delle attività o della struttura territoriale ; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche d i natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagar e interessi." ; d) nel capoverso articolo 109, il comma 1 è sostituito dal seguente : " 1. La Banca d'italia emana disposizioni volte a individuare, tra soggetti non sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi del capo II, titolo III, ovvero del decreto legislativo 24 febbrai o 1998, n. 58, il gruppo finanziario, composto da uno o più intermediari finanziari, dalle banch e extracomunitarie e dalle società finanziarie come definite dall'articolo 59, comma 1, lettera b). Società capogruppo è l'intermediario finanziario o la società finanziaria che esercita il controll o diretto o indiretto sugli altri componenti del gruppo." ; e) nel capoverso articolo 111, al comma 1 : 1) dopo la parola: "elenco," le parole : "tenuto dall'organismo indicato all'articolo 113," sono soppresse ; 2) dopo le parole: "società di persone" sono inserite le seguenti : "o società a responsabilit à limitata semplificata di cui all'articolo 2463-bis codice civile o associazioni" ; f) nel capoverso articolo 111, al comma 2, lettera a), le parole: "società di capitali" sono sostituite dalle seguenti: "società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilit à limitata e cooperativa" ; g) nel capoverso articolo 111, dopo il comma 3 è inserito il seguente : " 3-bis. Nel caso di esercizio dell'attività di cui al comma 3, questa attività e quella di cui a l comma 1 devono essere esercitate congiuntamente" ; h) nel capoverso articolo 111, il comma 4 è sostituito dal seguente : " 4. In deroga all'articolo 106, comma 1, i soggetti giuridici senza fini di lucro, in possesso delle caratteristiche individuate ai sensi del comma 5 nonché dei requisiti previsti dal comma 2, lettera c), possono svolgere l'attività indicata al comma 3, a tassi adeguati a consentire il mero recuper o delle spese sostenute dal creditore."; i) nel capoverso articolo 111, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente : " 5-bis. L'utilizzo del sostantivo microcredito è subordinato alla concessione di finanziamenti secondo le caratteristiche di cui ai commi 1 e 3." 1) nel capoverso articolo 112, dopo il comma 1 è inserito il seguente : " 1-bis. I confidi tenuti ad iscriversi nell'albo di cui all'articolo 106 sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nell'elenco tenuto dall'organismo previsto all'articolo 112-bis." ; m) nel capoverso articolo 112, il comma 7 è sostituito dal seguente : " 7. I soggetti diversi dalle banche, già operanti alla data di entrata in vigore della present e disposizione i quali, senza fine di lucro, raccolgono tradizionalmente in ambito locale somme di modesto ammontare ed erogano piccoli prestiti possono continuare a svolgere la propria attività, in considerazione del carattere marginale della stessa, nel rispetto delle modalità operative e de i limiti quantitativi determinati dal CICR. Possono inoltre continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, gli enti e le società cooperative

5 costituiti entro il 1 gennaio 1993 tra i dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, già iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010, ove si verifichino le condizioni di cui all'articol o 2 del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995." ; n) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 1, le parole: "ed ordinato in forma di associazione " sono soppresse ; o) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente : "I l Ministro dell'economia e delle finanze approva lo Statuto dell'organismo, sentita la Banc a d'italia, e nomina altresì un proprio rappresentante nell'organo di controllo." ; p) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 2, le parole: "uno per cento" sono sostituite dall e seguenti : "cinque per mille" e le parole: "dell'ammontare dei crediti garantiti" sono sostituite dalle seguenti: "delle garanzie concesse" ; q) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 5, le parole : "La Banca d'italia, su istanza dell'organismo e previa istruttoria dallo stesso svolta", sono sostituite dalle seguenti : "l'organismo" ; r) nel capoverso articolo 112-bis, il comma 7 è sostituito dal seguente : " 7. Su proposta della Banca d'italia, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gl i organi di gestione e di controllo dell'organismo qualora risultino gravi irregolarit à nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. La Banca d'italia provvede agli adempiment i necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'organismo, assicurandone l a continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La Banca d'italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dall e disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dall a Banca d'italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla Banca d'italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti." ; s) nel capoverso articolo 112-bis, al comma 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente : " b) i requisiti, ivi compresi quelli di professionalità e onorabilità, dei componenti degli organ i di gestione e controllo dell'organismo." ; t) nel capoverso articolo 112-bis, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente : " 8-bis. Le Autorità di vigilanza e l'organismo, nel rispetto delle proprie competenze, collaborano anche mediante lo scambio di informazioni necessarie per l'espletamento dell e rispettive funzioni e in particolare per consentire all'organismo l'esercizio dei poteri ad ess o conferiti nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco. La trasmissione di informazion i all'organismo per le suddette finalità non costituisce violazione del segreto d'ufficio da part e delle Autorità di vigilanza." ; u) nel capoverso articolo 113, l'articolo 113 è sostituito dal seguente : ART. 113 (Controlli sull'elenco previsto dall 'articolo 111) I. La Banca d'italia tiene l'elenco previsto dall'articolo 111 e vigila sul rispetto da parte degl i iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5 ; a ta l fine può chiedere agli iscritti la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni. 2. La Banca d'italia può disporre la cancellazione dall'elenco : a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione ; b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi de l presente decreto legislativo ;

6 c) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno. 3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la Banca d'italia può imporre agli iscritti i l divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni d i disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività. 4. Quando il numero di iscritti nell'elenco è sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo, esso è costituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l a Banca d'italia; con il medesimo decreto ne sono nominati i componenti. L'Organismo svolge ogni attività necessaria per la gestione dell'elenco ; determina la misura dei contributi a carico degli iscritti, entro il limite del cinque per mille dell'ammontare dei prestiti concessi ; riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila sul rispetto da parte degl i iscritti della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma 5. Per l'espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1, 2 e 3 sono attribuiti all'organismo a fa r tempo dall'avvio della sua operatività; la cancellazione dall'elenco potrà essere dispost a dall'organismo anche per il mancato pagamento del contributo e delle altre somme dovute per l'iscrizione nell'elenco. 5. Si applica l'articolo 112-bis, commi 6, 7, 8 e 8 bis. ". ART. 4 (Modifiche al/ 'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) 1. All'articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguent i modificazioni : a) dopo il comma 3, è inserito il seguente : " 3-bis. Le disposizioni di cui al titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non s i applicano alle società cessionarie, o alle società emittenti titoli, se diverse dalle società cessionarie, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione. Sono abrogate tutte le disposizioni di leggi speciali relative alle società cessionarie, o alle società emittenti titoli se diverse dall e società cessionarie nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che prevedano l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo V del decreto legislativo 1 settembre 1993, n A tali società si applica il comma 3 dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificat o dal presente decreto." ; b) il comma 8, è sostituito dal seguente : " 8. L'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguent e "ART (Società fiduciarie). 1. Fino alla riforma organica della disciplina delle società fiduciarie e di revisione conservan o vigore le disposizioni previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e dell'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n Le società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, che svolgono attività di custodia e amministrazione di valori mobiliari e che, alternativamente, sono controllat e direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o hanno adottato l a forma di società per azioni ed hanno capitale versato di ammontare non inferiore al doppio d i quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile, sono autorizzate e iscritte in una sezione separata dell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ma non possono esercitare le attività elencate nel comma 1 del medesimo articolo. All'istanza si applica l'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in quanto compatibile. Il diniego dell'autorizzazione, con la relativa motivazione, è comunicato al Ministero dell o sviluppo economico e comporta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 2 della legge 2 3 novembre 1939, n. 1966, ove non vengano meno, nel termine di novanta giorni dalla notifica de l provvedimento di diniego, le condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione. La Banca

7 d'italia esercita i poteri indicati all'articolo 108 del decreto legislativo l settembre 1993, n. 385, al fine di assicurare il rispetto da parte delle società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell e disposizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n Alle società fiduciari e iscritte si applicano gli articoli 110, 113-bis, 113-ter del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili. 3. Il Ministero dello sviluppo economico e la Banca d'italia, per quanto concerne le società di cui a l comma 2, si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai fini dell'adozione de i rispettivi provvedimenti di competenza.". ART. 5 (Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) 1. All'articolo 10 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguent i modificazioni : a) il comma 3 è sostituito dal seguente : " 3. L'iscrizione nell'albo e negli elenchi previsti dalla disciplina introdotta con il presente Titol o III è subordinata all'emanazione delle disposizioni attuative nonché, per l'elenco previst o all'articolo 112, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, alla costituzione del relativo Organismo ; le Autorità competenti provvedono all'emanazione delle disposizion i attuative e alla nomina dei componenti dell'organismo di cui all'articolo 112-bis del decret o legislativo 1 settembre 1993, n. 385, al più tardi entro il 31 marzo Ai fini della costituzione dell'organismo, i primi componenti sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'italia. L'Organismo provved e all'approvazione del suo statuto, alla definizione dell'aliquota contributiva a carico degli iscritti, alla raccolta dei fondi necessari al suo funzionamento ed all'iscrizione dei confidi secondo l e disposizioni di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, entro il termine del 30 settembre Decorso tale termine, l'organismo è regolato secondo l e disposizioni dell'articolo 112-bis vigente." ; b) al comma 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole : "Si applicano ai cambiavalute gl i articoli 11 e 115 T.u.l.p.s. e relative disposizioni di attuazione" ; c) al comma 8, le parole: "9, commi 1, 2, 4, 5 e 6" sono sostituite dalle seguenti : "9, commi 1 e 2. Con riguardo ai confidi, il riferimento dell'articolo 9, comma 4, all'albo previst o dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, deve intendersi, fino alla scadenza del periodo indicato al comma 1, primo periodo, anche all'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, previgente." ; d) dopo il comma 8-bis sono inseriti i seguenti : " 8-ter. L'Organismo di cui all'articolo 112-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla dat a di avvio della gestione dell'elenco. 8-quater. La data di avvio della gestione degli elenchi da parte degli Organismi previsti dagl i articoli 112-bis e 113 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, è comunicata alla Banca d'italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana." ; e) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente : " 10-bis. La Banca d'italia pubblica l'elenco dei soggetti, operanti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, che continuano a svolgere la propria attività ai sensi dell'articolo 112, comma 7, come modificato dal presente decreto.".

8 ART. 6 (Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguent i modificazioni : a) nel capoverso articolo 128-quater : 1) al comma 1, le parole : "o istituti di moneta elettronica" sono sostituite dalle seguenti : ", istituti di moneta elettronica, banche o Poste Italiane" ; 2) il comma 3 è abrogato ; 3) al comma 4, le parole : "offra solo alcuni" sono sostituite dalle seguenti : "conferisca un mandato solo per" ; 4) il comma 7 è sostituito dal seguente : " 7. La riserva di attività prevista dal presente articolo non si applica agli agenti che prestan o servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari. Al fine di consentire l'esercizio dei controlli e l'adozione delle misure previste dall'articolo duodecies nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'agente che presta servizi di pagamento per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitar i comunica all'organismo previsto all'articolo 128-undecies l'avvio dell'operatività sul territori o della Repubblica, i propri dati aggiornati, le eventuali variazioni nonché la conclusione della propria attività, utilizzando la posta elettronica certificata (PEC). Quando deve essere istituito il punto di contatto centrale, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 2 1 novembre 2007, n. 231, le comunicazioni di cui al precedente periodo sono effettuate dall o stesso punto di contatto per via telematica. L'Organismo stabilisce la periodicità e le modalità di invio della comunicazione." ; 5) il comma 8 è abrogato ; b) nel capoverso articolo 128-quinquies : 1)al comma 1, la lettera d) è soppressa ; 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente : " 1-bis. L'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazion e della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato gli agenti rispondono a norma di legge." ; 3) al comma 2, le parole : "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti : "ai commi 1 e 1-bis." ; c) nel capoverso articolo 128-septies : 1) al comma 1 la lettera f) è soppressa ; 2) al comma 1-bis, le parole : "al comma 1" sono sostituite dalle seguenti : "ai commi 1 e 1 - ter" ; 3) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente : " 1 -ter. L'efficacia dell'iscrizione è condizionata alla stipula di una polizza di assicurazion e della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi del cui operato i mediatori rispondono a norma di legge." ; d) nel capoverso articolo 128-octies, comma 2 : 1) dopo le parole: "mediatori creditizi" sono inserite le seguenti : "sono persone fisiche e" ; 2) dopo la parola: "soggetti" è aggiunta la seguente : "iscritti" ; e) il capoverso articolo 128-decies è sostituito dal seguente : " ART. 128-decies (Disposizioni di trasparenza e connessi poteri di controllo)

9 1. Agli agenti in attività finanziaria, agli agenti previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, e ai mediatori creditizi si applicano, in quanto compatibili, le norme del Titolo VI. La Banca d'itali a può stabilire ulteriori regole per garantire trasparenza e correttezza nei rapporti con la clientela. 2. L'intermediario mandante risponde alla Banca d'italia del rispetto delle disposizioni de l Titolo VI da parte dei propri agenti in attività finanziaria. La Banca d'italia può effettuare ispezioni presso l'agente in attività finanziaria, anche avvalendosi della Guardia di Finanza ch e agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e dell e imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 3. Fino al 31 dicembre 2013 la Banca d'italia esercita il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina di attuazione. Il punto di contatto centrale previsto dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 2 1 novembre 2007, n. 231, risponde alla Banca d'italia del rispetto delle disposizioni del Titolo V I da parte degli agenti insediati in Italia dell'istituto di moneta elettronica o istituto di pagament o comunitari, che ad esso fanno capo. La Banca d'italia può effettuare ispezioni presso gli agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari nonché presso il punto di contatto anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte su i redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 4. Fino al 31 dicembre 2013 la Banca d'italia esercita il controllo sui mediatori creditizi pe r verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina d i attuazione. La Banca d'italia può effettuare ispezioni presso i mediatori creditizi anch e avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personal e esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 4-bis. Dal 1 gennaio 2014 il controllo sugli agenti insediati in Italia per conto di istituti d i moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari e sui mediatori creditizi pe r verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e della relativa disciplina d i attuazione è esercitato dall'organismo. A tali fini, l'organismo potrà effettuare ispezion i anche avvalendosi della Guardia di Finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti pe r l'accertamento dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi. 5. Il mediatore creditizio risponde anche del rispetto del titolo VI da parte dei propri dipendenti e collaboratori." ; f) nel capoverso articolo 128-undecies : 1) al comma 1 le parole : "ed ordinato in forma di associazione" sono soppresse ; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente : "2. I primi componenti dell'organo di gestion e dell'organismo sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'italia, e restano in carica tre anni a decorrere dalla data d i costituzione dell'organismo. Il Ministero dell'economia e delle finanze approva co n regolamento lo Statuto dell'organismo, sentita la Banca d'italia." ; g) nel capoverso articolo 128-duodecies : l) dopo il comma 1 è inserito il seguente : " 1-bis. In caso di inosservanza da parte del punto di contatto centrale, ovvero, nel caso in cu i non deve essere istituito, da parte degli agenti previsti dall'articolo 128-quater, comma 7, degl i obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali ad essi applicabili, l'organismo ne d à comunicazione all'autorità del Paese d'origine. Se mancano o risultano inadeguati i provvedimenti di questa autorità. L'Organismo informa il Ministero dell'economia e dell e finanze che, sentito il Ministero degli affari esteri, può vietare ai suddetti agenti di

10 intraprendere nuove operazioni nel territorio della Repubblica, dandone comunicazione all'autorità del Paese d'origine." ; 2) il comma 2 è abrogato ; 3) al comma 3 le parole: " nel caso previsto dall'articolo 144, comma 8, e" sono soppresse, e, alla lettera b), sono aggiunte le seguenti : "salvo comprovati motivi" ; 4) al comma 5, le parole: "Fermo restando l'articolo 144, comma 8" sono soppresse ; 5) il comma 6 è sostituito dal seguente : "6. l'organismo annota negli elenchi i provvediment i adottati ai sensi del comma 1, lettere b) e c)."; h) nel capoverso 128-terdecies il comma 3 è sostituito dal seguente : " 3. Su proposta della Banca d'italia, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gl i organi di gestione e di controllo dell'organismo qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provved e agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controll o dell'organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomin a di un commissario. La Banca d'italia può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dall a legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla Banca d'italia, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertat a dalla Banca d'italia, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti.". ART. 7 (Modifiche all 'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni : a) al comma 1, alla lettera b) dopo le parole: "istituti di pagamento" sono inserite le seguenti : ", istituti di moneta elettronica" ; b) al comma 1, lettera c), dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente : "Quanto previsto dalla presente lettera, è esteso alle società di servizi controllate ai sensi dell'articolo 2359 de l codice civile, costituite dalle associazioni stesse per il perseguimento delle finalit à associative ; c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente : 1-bis. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e i l collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione d i servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell'albo previst o dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto de l soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di promotore finanziario, purché i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari. Il soggetto abilitato cura l'aggiornamento professionale dei propri promotori finanziari, assicura il rispetto da part e loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attività prevista da l presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale. d) al comma 2 le parole : "istituti di pagamento o di istituti di moneta elettronica" sono sostituit e dalle seguenti: "soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento" e le parole : ", non determini l'insorgere di rapporti di debito o di credito" sono soppresse ; e) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente : " 2-bis. L'esercizio di agenzia in attività finanziaria comporta gli obblighi di contribuzion e previdenziale previsti per i soggetti di cui all'articolo 1742 del codice civile. L'Organismo

11 previsto dall'articolo 128-undecies individua forme di collaborazione e di scambio d i informazioni con gli enti di previdenza.". ART. 8 (Modifiche all 'articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) 1. All'articolo 15 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Per l'iscrizione delle persone giuridiche nell'elenco degli agenti in attivit à finanziaria di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e in quello dei mediatori creditizi di cu i all'articolo 128-sexies, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, coloro che detengono il controllo devono essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2. Nel caso in cui il controllante sia una persona giuridica, i requisiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano a color o che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.". ART. 9 (Modifiche all 'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) 1. All'articolo 16 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al comma 1, le parole : "comma 1" sono soppresse e dopo le parole : "128-septies" sono inserite le seguenti: "e le modalità d i verifica dell'avveramento delle condizioni previste dagli articoli 128-quinquies e 128-septies.". ART. 1 0 (Modifiche all 'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) 1. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti : " 4-bis. L'attività di agenzia in attività finanziaria è compatibile con l'attività di agenzia di assicurazione e quella di promotore finanziario, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 12, comma 1 -bis, nonché i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti è verificato per via informatica. L'esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore ed ai relativi controlli. 4-ter. L'attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con le attività di mediazion e di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, né con l'attività di consulente finanziario di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e neppure con quella di società di consulenza finanziaria di cui all'articolo 18-ter del predetto decreto legislativo. 4-quater. L'attività di mediazione creditizia è compatibile con le attività di mediazione d i assicurazione o di riassicurazione e di consulenza finanziaria, fermi restando i rispettivi obbligh i di iscrizione nel relativo elenco, registro o albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti a i sensi del presente decreto legislativo del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti è verificato per vi a informatica. L'esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore e a i relativi controlli. 4-quinquies. L'attività di mediazione creditizia non è compatibile con l'attività di agenzia d i assicurazione prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e con l'attività di promotore finanziario prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n sexies. L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies e i soggetti incaricati della tenuta dei registri ed albi indicati ai commi 4-bis e 4-quater concordano forme di collaborazione in materi a di formazione ed aggiornamento professionale nonché forme di scambio di informazioni al fin e di evitare duplicazioni di adempimenti a carico degli iscritti.

12 4-septies. Al fine di razionalizzare l'accesso alle diverse professioni da parte dei soggetti ch e svolgono le attività di agente in attività finanziaria, di mediatore creditizio e di promotor e finanziario, gli Organismi adibiti alla gestione dei rispettivi elenchi concordano, entr o ventiquattro mesi dalla costituzione dell'organismo di cui all'articolo 128-undecies, un unico modulo di prova selettiva. 4-octies. Ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro ch e operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell'articolo 1742 del codice civile. I l superamento della prova valutativa prevista dall'articolo 128-novies, comma 1, e la trasmission e del nominativo del collaboratore ai sensi del comma 3 del medesimo articolo assolvono agl i obblighi previsti dall'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e dal decreto del Ministr o dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 21 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1985, esonerando il collaboratore dagli obblighi ivi previsti. Non si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 9 della legge 3 maggio 1985 n. 204.". ART. 1 1 (Integrazione dell'articolo 17-bis al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) 1. Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente : ART. 17-bis (Attività di cambiavalute) 1. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di cambiavalute, anche s u base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, è riservato ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dall'organismo previsto dall'articol o 128-undecies del decreto legislativo l settembre 1993, n L'iscrizione nel registro di cui al comma 1, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti : a) per le persone fisiche : cittadinanza italiana o di uno Stato dell'unione europea ovvero d i Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizion i concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui a l decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica ; b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche : sede legale e amministrativa o, per i soggett i comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica. 3. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 1 sono tenuti a trasmettere all'organismo pe r via telematica le negoziazioni effettuate. I dati registrati sono conservati per dieci anni. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito l'organismo, individua, con proprio decret o le specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni di cui al comma 3 e la periodicità di invio. 5. L'esercizio abusivo dell'attività di cui al comma 1 è punita con una sanzione amministrativa da euro a euro emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze. 6. L'Organismo dispone la sospensione, non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, dal registro in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma L'Organismo dispone la cancellazione dalla sezione di cui al comma 1, nei seguenti casi : a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ; b) ripetuta violazione dell'obbligo di cui al comma 3 ; c) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi ; d) cessazione dell'attività. 8. Il Ministero dell'economia e delle finanze vigila sull'attività dell'organismo indicata ne l presente articolo.".

13 ART. 1 2 (Modifiche all 'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni : a) al comma 1, dopo le parole : "comma 2." sono aggiunte le seguenti : "Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze può essere revocato in ogni tempo." ; b) al comma 2, dopo le parole : "I componenti" sono inserite le seguenti : "dell'organo di gestione" ; c) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente : "Il voto del presidente prevale i n caso di parità nella votazione dei componenti l'organismo." ; d) al comma 3, alla lettera d) le parole : "ter decies" sono sostituite dalle seguenti : "duodecies" ; e) al comma 4, dopo le parole: "e pubblicazione." sono aggiunte le seguenti: "L'Organismo pubblica annualmente una relazione sull'attività svolta.". ART. 1 3 (Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) 1. All"articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguent i modificazioni : a) al comma 1 dopo le parole "mediatori creditizi," sono aggiunte le seguenti "nonché dai loro dipendenti e collaboratori" ; b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti : " 1-bis. L'Organismo determina e riscuote i contributi in misura inferiore e le altre somme dovute dagli agenti di cui all'articolo 128-quater, comma 7, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché dai promotori finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 31 de l decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e dei soggetti di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi. 1-ter. L'Organismo, altresì, determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dai soggett i indicati nell'articolo 17-bis, comma 1.". 1-quater, I contributi fruiscono del medesimo regime agevolato delle quote associative ai sens i dell'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dell'articolo 4, quarto comma, secondo periodo, e sesto comma, del decreto del Presidente dell a Repubblica 26 ottobre 1972, n.633." ; c) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente : " 3-bis. L'attività dell'organismo, anche nei rapporti con i terzi, è disciplinata dal codice civil e e dalle altre norme applicabili alle persone giuridiche di diritto privato. E' in ogni caso esclusa l'applicazione all'organismo delle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di pubblic o impiego.". ART. 14 (Modifiche all 'articolo 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) 1. All'articolo 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguent i modificazioni : a) al comma 1 :

14 1) la lettera d) è sostituita dalla seguente : "d) verifica il rispetto da parte degli iscritti dell e discipline cui essi sono sottoposti" ; 2) alla lettera h) dopo le parole : "nei confronti dei propri" sono inserite le seguenti : "amministratori, direttori" ; 3) alla lettera h) le parole: "collaboratori o lavoratori autonomi" sono sostituite dalle seguenti : "e collaboratori" ; 4) alla lettera i) dopo le parole : "i contenuti" sono inserite le seguenti : " e le modalità" ; 5) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente : " i-bis) stabilisce la periodicità e le modalità d i invio della comunicazione ai sensi dell'articolo 128-quater, comma 7" ; b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente : " 2-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dell'azione ed evitare duplicazioni nei controlli, l'organismo stipula protocolli di intesa con la Guardia di Finanza in modo da coordinare l e ispezioni di cui al precedente comma con quelle effettuate dalla Guardia di Finanza ai sens i dell'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.". ART. 1 5 (Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) 1. All'articolo 23 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguent i modificazioni : a) al comma 2, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti : "centoventi giorni" ; b) al comma 5, le parole : "comma 1, lettera d)" sono sostituite dalle seguenti : "comma 1-bis" e le parole: "comma 1, lettera f)" sono sostituite dalle seguenti : "comma 1-ter". ART. 1 6 (Modifiche all 'articolo 24 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) 1. Al comma 4 dell'articolo 24 le parole : "all'aggiornamento professionale" sono sostituite dall e seguenti: "a garantire l'aggiornamento professionale proprio e dei propri amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori". ART. 1 7 (Modifiche all 'articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) 1. All'articolo 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguent i modificazioni : a) al comma 01, le parole : "nonché alla costituzione dell'organismo" sono soppresse ; b) al comma 01, le parole : "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012" ; c) il comma 1, è sostituito dal seguente : "1. Al fine di poter continuare a svolgere la propri a attività, i soggetti iscritti, alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero ai sensi de l comma 3, nell'albo dei mediatori creditizi ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, o nell'elenco degli agenti in attività finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, chiedono, entro il 31 ottobre 2012 l'iscrizione nei nuovi elenchi, previa presentazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-bis, della documentazione attestante i l possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività ai sensi degli articoli 128-quinquies, 128-septies e 128-quaterdecies." ; d) dopo il comma 1 è inserito il seguente : "1-bis. Coloro che svolgono o hanno svolto funzioni di amministrazione e direzione in banche e intermediari finanziari che, alla data di entrata in

15 vigore del presente decreto legislativo, risultano iscritti nell'elenco generale di cui all'articol o 106 sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all'articolo 128-septies, comma 1, lettera e), e dalla prova valutativa di cu i all'articolo 128-novies." ; e) al comma 2 : 1)dopo le parole : "comma 1, lettera e), sono inserite le seguenti : " e dalla prova valutativa di cui all'articolo 128-novies" ; 2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo : "Lo svolgimento dell'attività d i mediazione creditizia rileva anche ai fini dell'esonero dall'esame previsto dall'articol o 128-quinquies, comma 1, lettera c), e lo svolgimento dell'attività di agenzia in attivit à finanziaria rileva anche ai fini dell'esonero dall'esame previsto dall'articolo 128-septies, comma 1, lettera e)." ; f) dopo il comma 2 è inserito il seguente : "2-bis. I promotori finanziari che abbiano effettivamente svolto l'attività di agenzia in attività finanziaria per uno o più periodi di temp o complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizion e nell'elenco di cui all'articolo 128-quinquies, richiesta ai sensi dell'articolo 17, hanno sei mes i dalla costituzione dell'organismo per presentare l'istanza. Essi sono esonerati da l superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), a condizion e che l'esperienza professionale maturata sia certificata dagli intermediari per cui hann o operato." ; g) al comma 4, le parole: "Costituito l'organismo," sono sostituite dalle seguenti : "Al termine del periodo previsto dall'articolo 28, comma 1-bis, ultima frase," ; h) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti : " 4-bis. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 128-quater, l'agente deve recedere dagl i eventuali mandati ulteriori rispetto a quelli consentiti ai sensi del comma 4 del medesim o articolo. Il recesso deve avvenire nel rispetto dei termini di preavviso e non dà diritt o all'indennità di cui all'articolo 1751 del codice civile né al risarcimento degli eventuali danni, salvo diverso accordo tra le parti. Il solo recesso ai fini del rispetto del comma 4 non costituisce ipotesi di giusta causa. 4-ter. L'Organismo si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione degli elenchi. Tale data, comunque non successiva al 3 0 giugno 2012, è comunicata alla Banca d'italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell a Repubblica italiana. 4-quater. L'Organismo avvia la gestione degli elenchi anche in assenza delle disposizion i attuative previste dall'articolo 128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 29." ; i) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti : " 6-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo le parole: "settore de l credito," sono aggiunte le seguenti : "i servizi di agenzia in attività finanziaria e di mediazion e creditizia. 6-ter. I soggetti esercenti l'attività di cambiavalute hanno tre mesi di tempo dall'emanazione de l decreto di cui all'articolo 17-bis per chiedere l'iscrizione nel registro previsto al comma 1 de l medesimo articolo.". ART. 1 8 (Modifiche all 'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) 1. Il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141, è sostituito dal seguente : " 1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni :

16 a) all'articolo 9, comma 2, le parole "e con la UIF" sono sostituite dalle seguenti ", con l a UIF, con la Guardia di Finanza e con la DIA" ; b) all'articolo 11, comma 1, la lettera 1) è soppressa e dopo la lettera m) è inserita la seguente : «m-bis) le società fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 2 4 febbraio 1998, n. 58 ;» ; c) all'articolo 11, comma 1, alla lettera m) le parole: "elenco generale" sono sostituite dalla seguente: "albo" ; d) all'articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole: «di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199, comma 2, de l decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58» ; d-bis) all'articolo 11, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) i soggett i disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB ;» ; d-ter) all'articolo 11, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente : «c) i soggetti ch e esercitano professionalmente l'attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta ;» ; e) all'articolo 11, comma 3, le lettere c) e d), sono sostituite dalle seguenti : " c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2, del TUB ; d)) gli agenti in attività finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, comma 2, del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-quater, commi 6 e 7, del medesimo TUB.» ; f) all'articolo 11, dopo il comma 3, è inserito il seguente : "3-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui al presente decreto sono assolti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della medesim a legge." ; g) all'articolo 13 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente : "Con l'entrata in vigore delle disposizioni attuative del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera a) del comma 1 si riferisce ai revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti d i interesse pubblico e la lettera b) del medesimo comma 1 si riferisce ai revisori legali e l e società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico." ; h) all'articolo 15 : 1) al comma 3, dopo le parole "gli istituti di moneta elettronica" sono aggiunte le seguenti : ", gli istituti di pagamento" ; 2) il comma 4 è sostituito dal seguente : "4. Gli agenti di cui all'articolo 11, comma 3, letter a d), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni d i importo inferiore a euro." ; i) all'articolo 23; 1) dopo il comma 1 è inserito il seguente : "1-bis. Nel caso in cui non sia possibil e rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già i n essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le person e soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altr e disponibilità finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su u n conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi è accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme son o restituite al cliente per l'impossibilità di rispettare gli obblighi di adeguata verifica dell a clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1." ; 2) al comma 2 sono anteposte le seguenti parole : "Nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, " ; 1) all'articolo 25, comma 1, lettera a), le parole : "lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti : "lettera b)" ;

17 m) all'articolo 36, il comma 2-bis è sostituito dal seguente : "2-bis. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, registrano con le modalità indicate nel presente capo e conservan o per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a euro in relazione alle quali gli agenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), sono tenuti ad osservare gl i obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 15, comma 4." ; n) all'articolo 40, comma 1, le parole : "dalla lettera a) alla lettera g), lettere 1), n) e o)" son o sostituite dalle seguenti : "fatta eccezione per le lettere h) e i)" e le parole : " e le società di revisione indicate nell'articolo 13, comma 1, lettera a)," sono soppresse ; o) all'articolo 42, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo : "La segnalazione di operazione sospetta è inviata direttamente alla UIF dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, lettere b), limitatamente agli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), del CAP, e lettera c) nel caso in cui un intermediario di riferimento non sia a priori individuabile. La segnalazione è inviata alla UIF dagli agenti di cui all'articolo 128-quater, comma 7, del TUB direttamente ovvero per il tramite del punto di contatto centrale, insediat o in Italia dall'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitario. La costituzione del punto di contatto è obbligatoria in caso di pluralità di agenti." ; p) all'articolo 49 ; 1) al comma 1, le parole : "istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.a." sono sostituite dalle seguenti "Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti d i pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cu i all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11." 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis Per la negoziazione a pronti di mezzi d i pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis de l decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il limite di cui al comma 1 è di euro.". 3) al comma 15, dopo le parole "Poste italiane S.p.a." sono aggiunte le seguenti : " istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento". q) all'articolo 53, comma 1, le parole : "intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-bis), autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e all'articolo 11, comma 1, lettera m), possono essere eseguiti, previ e intese" sono sostituite dalle seguenti : "intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c-bis), m) ed m-bis), e di cui al combinato disposto delle lettere c-bis) ed n) del medesimo comma, nonché nei confronti dei revisori legali e delle società di revisione di cu i all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono essere eseguiti, previa intesa" ; r) all'articolo 55, dopo il comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti : "9-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 131-ter del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché per le gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del present e articolo è ordinata, nei confronti degli agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato ; 9-ter. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 9-bis nel corso dell e operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizi a che ne facciano richiesta." ; s) all'articolo 56, comma 1, le parole: "lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti : "lettera a) e c)" ; t) all'articolo 56, comma 2, le parole : "L'autorità di vigilanza di settore dei soggetti indicat i dall'articolo 11, commi 1, lettere m) e m-bis), e 3, lettere c) e d), attiva i procedimenti d i cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto" sono sostituite dalle seguenti : "Gli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113, comma 4, e 128-undecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, attivano i procedimenti di

18 cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal present e decreto, sulla base degli esiti dei controlli indicati nell'articolo 53, comma 2. Nei casi indicati nel periodo precedente, nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 de l decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, i procedimenti di cancellazione sono attivat i dalla Banca d'italia fino alla costituzione dell'organismo." ; u) all'articolo 56, dopo il comma 2, è inserito il seguente : "2-bis. Quando, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 53, comma 2, nei confronti degli agenti di cu i all'articolo 128-quater, comma 7, del TUB, siano accertate gravi violazioni degli obbligh i imposti dal presente decreto si applica l'articolo 128-duodecies, comma 1 bis." ; v) all'articolo 56, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente : " 5-bis. La sanzione prevista da l comma 1 è irrogata, con proprio decreto, dal Ministero dell'economia e delle finanze per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera i), e comma 2, lettera c), dal Ministero dello sviluppo economico per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689." ; z) all'articolo 58, comma 1, dopo le parole "all'articolo 49, commi 1," è aggiunta la seguente : "1-bis" ; aa) all'articolo 58, il comma 2 è sostituito dal seguente : " 2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 a l 40 per cento del saldo del libretto al portatore." ; bb) all'articolo 58, il comma 3 è sostituito dal seguente : "3. La violazione della prescrizione contenuta nell'articolo 49, commi 13 e 14, è punita con la sanzione amministrativa pecuniari a dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore."; cc) all'articolo 58 il comma 4 è abrogato ; dd) all'articolo 58 il comma 7-bis è sostituito dal seguente : "7-bis. Per le violazioni previste dai commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 6 e 7, la sanzione amministrativa pecuniaria non può comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 ch e riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima è aumentata di cinqu e volte. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento. Per le violazion i di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a euro la sanzione è pari al saldo del libretto stesso." ; ee) all'articolo 60, dopo il comma 2, è inserito il seguente : "2-bis. Avverso il decreto di cui a l comma 2 del presente articolo, emesso per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articol o 57, può essere proposta opposizione, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo la procedura e i termini stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n E competente in via esclusiva il Tribunale di Roma." ; ff) all'articolo 63 dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti : " 6-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole : "11 membri", sono sostituite dalle seguenti : "12 membri". 6-ter. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n 109, le parole : "e dall'ufficio italiano dei cambi" sono sostituite dalle seguenti : "dall'unità di informazion e finanziaria", e dopo le parole : "Agenzia del Demanio" è inserito il seguente periodo : "I l Comitato è altresì integrato da due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Minister o dello sviluppo economico e dall'agenzia delle Dogane ai fini dello svolgimento dei compit i relativi al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa. 6-quater. Agli articoli 6, 7, 10 e 11 e nella rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 2 2 giugno 2007, n 109, le parole : "Ufficio italiano dei cambi" sono sostituite dalle seguenti : "Unità di informazione finanziaria". 2. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, è inserito i l seguente : "l-ter. I commi 5 e 7 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231,

19 si interpretano nel senso che costituiscono violazione l'emissione, il trasferimento e l a presentazione all'incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausol a di non trasferibilità per importi pari o superiori al limite previsto dal comma 1, primo periodo. Il comma 6 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpreta nel senso che il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali emess i all'ordine del traente da parte di soggetto diverso, costituiscono violazione.". ART. 1 9 (Modifiche all 'articolo 28 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) 1. All'articolo 28, il comma 1-bis, è sostituito dal seguente : "1-bis. Ai soggetti indicat i all'articolo 26, commi 1 e 3, le disposizioni di cui al comma 1 e le relative norme d i attuazione continuano ad applicarsi anche nei sei mesi successivi alla costituzione dell'organismo, ovvero, nel caso abbiano presentato istanza nei termini indicati dall'articol o 26, comma 1, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della domanda. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento, già iscritti alla data del 30 giugno nell'elenco di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, possono presentare istanza di iscrizione nella sezione speciale di cui al medesim o articolo 128-quater, comma 6; fino al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigor e del regolamento, ovvero, nel caso di presentazione dell'istanza, fino alla data d i iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della medesima istanza, a tali soggett i continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del 4 settembre ART. 20 (Modifiche all 'articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) 1. All'articolo 29, comma 1, dopo le parole : "lettera c)" sono aggiunte, in fine, le seguenti : " del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385". ART. 2 1 (Modifiche all'articolo 30-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) 1. All'articolo 30-ter, sostituire il comma 3 con il seguente : " 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio e può avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap S.p.A., di seguito denominato ente gestore. I rapporti tra i l Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposit a convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanz a pubblica.". 2. All'articolo 30-ter, comma 5, dopo la lettera c), inserire la seguente : " c-bis). le imprese di assicurazione ;". ART. 22 (Modifiche all'articolo 30-quater del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 ) 1. All'articolo 30-quater, comma 1, lettera b), dopo le parole "dilazionati o differiti" aggiunger e le seguenti : ", nonché nel settore delle assicurazioni".

20 2. All'articolo 30-quater, comma 1, lettera c), dopo le parole "o interattivi" aggiungere le seguenti: " e delle assicurazioni,". ART. 2 3 (Modifiche all'articolo 30-quinquies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) 1. All'articolo 30-quinquies, comma 1, dopo le parole "facilitazione finanziaria," aggiungere l e seguenti: "nonché una prestazione di carattere assicurativo,". 2. All'articolo 30-quinquies, al comma 2, dopo le parole : "renderli disponibili", sono inserite l e seguenti: ", a titolo gratuito,". ART. 24 (Modifiche all 'articolo 30-sexies del decreto legislativo]3 agosto 2010, n. 141) 1. All'articolo 30-sexies, al comma 2, dopo le parole : "il pagamento" le parole : "all'ente gestore stesso" sono soppresse. ART. 2 5 (Modifiche all 'articolo 30-septies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) 1. All'articolo 30-septies, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente : " 1-bis. La quota delle somme introitate dall'ente gestore e non destinata a garantire le spese d i progettazione e di realizzazione dell'archivio, nonché il costo pieno del servizio svolto dall'ent e gestore, viene versata annualmente, dal medesimo ente, all'entrata del bilancio dello Stato, pe r essere riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla prevenzione dei reati finanziari.". ART. 26 (Modifiche all 'articolo 30-octies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) 1. All'articolo 30-octies del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni : a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "articolo 30-quinquies", le parole: ", le modalità e i termini relativi alle convenzioni di cui all'articolo 30-ter, comma 5, lettera d)" son o soppresse ; b) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti : " 4-bis. Le disposizioni riguardanti le informazioni relative alle frodi subite e ai casi ch e configurano un rischio di frodi si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1. 4-ter. Le disposizioni riguardanti le imprese di assicurazione si applicano decorsi dodic i mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.". ART. 27 (Modifiche all 'articolo 114-quaterdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385) 1. All'articolo 114-quaterdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni : a) il comma 2 è sostituito dal seguente :

21 " 2. La Banca d'italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto : il govern o societario, l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue divers e configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile nonché i controlli interni e i sistem i di remunerazione e incentivazione." ; b) al comma 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente : " d) adottare per le materie indicate nel comma 2, ove la situazione lo richieda, provvediment i specifici nei confronti di singoli istituti di pagamento, riguardanti anche: la restrizione dell e attività o della struttura territoriale ; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche d i natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagar e interessi.". ART. 2 8 (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) 1. All'articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, il comma 3 è sostituito dal seguente. " 3. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagl i intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che son o sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previst o dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.". 2. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004, n. 115, recante criteri per il rilasci o dell'autorizzazione alla prestazione, da parte di intermediari finanziari, di fideiussioni in relazione all'affidamento di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 1 1 febbraio 1994, n.109, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. ART. 29 (Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, in materia di conti annuali degli istituti finanziari) 1. All'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni : a) il comma 3 è sostituito dal seguente : " 3. Ai fini del presente decreto la detenzione o la gestione di partecipazioni è considerata attivit à finanziaria soltanto se riguarda, in via esclusiva o principale, partecipazioni in enti creditizi o i n imprese finanziarie; è altresì considerata attività finanziaria l'assunzione di partecipazioni al fin e di successivi smobilizzi." ; b) dopo il comma 3 è inserito il seguente : " 3-bis. La detenzione o la gestione di partecipazioni si considera esclusiva quando l'att o costitutivo o lo statuto preveda unicamente lo svolgimento di tali attività. Ai medesimi fini, l'esercizio di tali attività si considera principale quando, in base ai dati dei due ultimi bilanc i approvati, risultino soddisfatte entrambe le seguenti condizioni : a) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria, inclusi gl i impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate, è superiore al 50 per cento del total e dell'attivo, inclusi gli impegni a erogare fondi e le garanzie rilasciate ; non rientrano fra tali elementi le partecipazioni pari o superiori al 10 per cento, che non siano assunte al fine d i successivi smobilizzi, in soggetti diversi dagli enti creditizi e dalle imprese finanziarie nonch é i crediti, i titoli e le garanzie verso tali soggetti partecipati ; b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui alla lettera a), dei profitti derivanti da operazioni su titoli, su valute e su altri strumenti finanziari e delle

22 commissioni attive sui servizi finanziari di cui all'articolo 67-ter del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, è superiore al 50 per cento dei proventi complessivi.". ART. 3 0 (Modifiche alla legge 15 luglio 2009, n. 94) 1. All'articolo 1, comma 20, sono apportate le seguenti modificazioni : a) al primo periodo, la parola : "copia" è sostituita dalle seguenti : "i dati" ; b) al secondo periodo, le parole : "Il documento è conservato" sono sostituite dalle seguenti " I dati sono conservati" ; c) all'ultimo periodo, le parole : "Il mancato rispetto di tale disposizione è sanzionato" son o sostituite dalle seguenti: "La mancata trasmissione dei dati identificativi è sanzionata". ART. 3 1 (Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180) 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, dopo l'articolo 6 è aggiunto i l seguente : " ART. 6-bis (Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti) 1. All'istituto della cessione di quote di stipendio o salario o di pensione disciplinato dai titoli I I e III del presente testo unico si applicano le norme in materia di credito ai consumatori di cui a l capo II del titolo VI del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, nonché le norme in materia di assicurazioni conness e all'erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo di cui all'articolo 28 del decretolegge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n Qualora i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione facciano ricorso, ai fini della distribuzione di tale servizio, a soggetti terz i rispetto alla propria organizzazione o comunque ne usufruiscano, tali soggetti terzi devono essere banche, intermediari finanziari, Poste italiane S.p.A., ivi comprese le rispettive strutture distributive, agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi iscritti negli elenchi di cui agl i articoli 128-quater e 128-sexies del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e operare nei limiti delle riserve di attività previste dalla legislazione vigente. 3. La Banca d'italia definisce, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, disposizioni per favorire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti nonché l'efficienz a nel processo di erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o d i pensione. In particolare, tali disposizioni sono volte a : a) richiedere politiche di remunerazione e valutazione della rete distributiva che non costituiscano un incentivo a commercializzare prodotti non adeguati rispetto alle esigenz e finanziarie dei clienti, con particolare attenzione ai rinnovi di contratti in essere ; b) rendere la struttura delle commissioni trasparente, in modo da permettere al cliente di distinguere le componenti di costo dovute all'intermediario e quelle dovute a terzi, nonché gl i oneri che devono essergli rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto ; c) favorire la comparabilità delle offerte di finanziamento presenti sul mercato, anche in mod o da permettere al cliente di poter confrontare caratteristiche e costi delle operazioni di cession e del quinto dello stipendio, del salario e della pensione con quelli di altre forme tecniche di finanziamento disponibili ; d) prevedere la predisposizione di procedure che consentano di contenere, anche attraverso l'adozione o il potenziamento di strumenti telematici, i costi a carico dei consumatori ; le

23 procedure potranno essere definite sulla base di una convenzione tra gli operatori interessati, secondo quanto stabilito dalla Banca d'italia. 4. La Banca d'italia, nell'ambito della relazione annuale prevista dall'articolo 19 della legge 2 8 dicembre 2005, n. 262, fornisce al Parlamento informazioni in merito alle risultanze de i controlli di propria competenza e alla dinamica dei costi a carico dei consumatori.". 2. All'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.180, dopo la parola "lavoro" sono inserite le seguenti "pubblico o privato". ART. 32 (Modifiche alla legge 17 agosto 2005, n. 166) 1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni : a) all'articolo 1, sostituire il comma 5 con il seguente : " 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze è titolare dell'archivio e può avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap S.p.A. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposit a convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica." ; b) all'articolo 1, sopprimere il comma 6 ; c) all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole "L'Ufficio centrale antifrode dei mezzi d i pagamento" con le seguenti : "Il titolare dell'archivio" ; d) all'articolo 5, comma 2, sostituire le parole "all'ufficio di cui al comma 1" con l e seguenti: "al titolare dell'archivio" ; e) all'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole "sono precisate le competenze e l'organizzazione dell'ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento," ; f) all'articolo 7, comma 2, sostituire le parole "dell'ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento" con le seguenti: "del titolare dell'archivio" ; g) all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole "l'ufficio centrale antifrode dei mezzi d i pagamento" con le seguenti : "il titolare dell'archivio" ; h) all'articolo 7, sopprimere il comma 5. ART. 33 (Disposizioni finali) 1. La disposizione di cui all'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e la disposizione di cui all'articolo 26, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legislativo 1 3 agosto 2010, n. 141, entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. ART. 34 (Disposizioni finanziarie) 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanz a pubblica. Le amministrazioni e i soggetti pubblici interessati provvedono all'adempimento d i quanto previsto dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

24 RELAZIONE ILLUSTRATIV A L'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008) ha delegato a l Governo l'attuazione della riforma organica della disciplina del credito al consumo. La delega è stata attuata nel termine di legge con l'emanazione del decreto legislativo 1 3 agosto 2010, n Il comma 5 dell'articolo 1 della legge 7 luglio 2009, n.88, dispone, inoltre, che il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui al precedente articolo 33, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al successivo comma 6 "può adottare disposizion i correttive e integrative". Conseguentemente, poiché il decreto legislativo n. 141del 2010 è entrato in vigore il giorno 19 settembre 2010, il termine per attuare la nuova delega scade il 19 settembre Nei primi mesi di applicazione del decreto legislativo n. 141 del 2010, sono emerse diverse criticità e problematicità della riforma, superabili con provvedimenti di natur a correttiva ed integrativa. Al fine di pervenire ad una funzionale organicità del settore del credito al consumo e d i chiarire i punti più controversi dell'attuale normativa, si provvede con il presente decreto legislativo, a completamento dell'intervento di correzione intrapreso con i l decreto legislativo 14 dicembre 2010, n Art. 1 Le modifiche proposte dalla lettera a) alla lettera c) appaiono necessarie per porr e rimedio a refusi del precedente testo e richiamare correttamente le disposizioni d i recepimento della direttiva sul credito al consumo introdotte nel Testo unico bancario (TUB). In conformità con l'osservazione contenuta alla lettera a) del parere della V I Commissione della Camera e lettera del Senato, la lettera d) è stata soppressa in quanto la pubblicità del TEG può essere utile più nella fase pre-contrattuale che non in quell a della stipula, ma a ciò provvede già l'articolo 116 TUB. La norma è applicabile a tutti i contratti di finanziamento ad eccezione del credito al consumo ; per quest'ultimo - tra l'altro - la disposizione proposta contrasterebbe con la direttiva 2008/4B/CE, che è d i armonizzazione massima. Non é stata invece accolta la proposta di escludere, dall'ambito di applicazione dell a disciplina sul credito al consumo di cui al capo II del titolo VI del TUB, i finanziamenti concessi dagli enti e dalle cooperative finanziarie costituite tra dipendenti di una medesima amministrazione pubblica, fatte salve le norme recate dal predetto capo I I recanti previsioni poste a salvaguardia dei diritti dei consumatori, quali in particolare gli articoli 124 (obblighi precontrattuali), 125-bis (contratti e comunicazioni), 125-te r (recesso del consumatore), 125 -quinquies (inadempimento del fornitore), 125-sexies (rimborso anticipato). Infatti, lo svolgimento di attività finanziaria da parte di enti e società cooperative tra dipendenti di una medesima amministrazione pubblica è gi à compiutamente regolato dall'articolo 3, comma 1, lett. m) dello schema di decreto legislativo che modifica l'articolo 112, comma 7, TUB. Inoltre, in conformità al parere reso dalla VI Commissione Senato sono state apportat e ulteriori modifiche in materia di sanzioni In particolare, è stato modificato il comma 8 dell'art. 144 TUB (e conseguentemente, i commi 3 e 3-bis del medesimo articolo) garantendo la definizione, con provvedimento 1

25 della Banca d'italia, di criteri guida applicativi del principio di "rilevanza" della violazione da sanzionare, introdotto dal d.lgs. 141/2010 al fine di garantire, nel rispett o del principio di legalità, la conoscibilità ex ante da parte dei destinatari, dei presuppost i al ricorrere dei quali la loro condotta è sanzionabile (lett. d) del parere della V I Commissione Senato). L'inserimento dell'articolo 128-decies, comma 2, tra quelli menzionati dal comma 3 - bis, lett. a), dell'art. 144 TUB è volto a rendere sanzionabile l'intermediario mandant e per la violazione delle regole di trasparenza da parte degli agenti ; si garantisce cos ì l'enforcement dell'articolo 128-decies, comma 2. L'abrogazione dei commi 6 e 7 dell'art. 144 TUB è volta a escludere che la Banc a d'italia sanzioni gli agenti e mediatori per violazioni della disciplina sulla trasparenz a per le quali l'ordinamento già prevede altre forme di sanzione e, in particolare, per gl i agenti, la sanzione amministrativa comminata dalla Banca d'italia all'intermediari o mandante; per i mediatori e gli agenti, i provvedimenti assunti dall'organismo ai sens i dell'art. 128-duodecies. Art. 2 La lettera a) viene soppressa per le stesse motivazioni che hanno portato alla eliminazione della lettera d) dell'articolo 1, comma 1. Comma 1 : Lettera a): la modifica all'art. 127, comma 01, del TUB è volta a individuare in manier a più precisa le autorità competenti a emanare le disposizioni previste dal medesimo comma. Conformemente all'impostazione generale del titolo VI del Testo unico, è previsto che il provvedimento sia emanato dalla Banca d'italia, in conformità dell e delibere del CICR. Lettera b) : la modifica all'art. 127-bis TUB è volta a chiarire che nella fas e precontrattuale le informazioni sono rese al cliente gratuitamente (ossia quelle previst e ai sensi degli artt. 116, 123, 124 TUB); rimane l'eccezione per la consegna di copia del contratto nel caso di finanziamenti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Comma 2 : Vengono apportate alcune modifiche per quanto concerne il sistema sanzionatorio. In particolare viene dettata una previsione ad hoc nei confronti degli agenti e mediatori, estendendo anche a questi ultimi il potere di cancellazione dall'elenco. Al riguardo, visto il potere in capo all'agente di attività finanziaria di concludere contratti, si ritien e necessario dare la possibilità all'autorità di controllo di irrogare la sanzion e amministrativa per violazione delle norme sulla trasparenza non solo all'intermediari o mandante ma anche all'agente. Art. 3 Le modifiche riguardano i vari articoli del TUB disciplinati dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n Lettera a): la modifica proposta sostituisce il generico riferimento a società di capitali e d è volta a chiarire che le forme giuridiche consentite per l'iscrizione nell'albo ex art. 106 del TUB e nell'elenco degli operatori del microcredito sono quelle di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa per azioni a responsabilità limitata. Lettera c): con la modifica proposta si pone rimedio ad un'errata formulazione dell a disposizione, che rendeva poco comprensibile il testo. Inoltre l'art. 108 TUB in materi a di vigilanza viene allineato alla nuova formulazione dell'art. 53 TUB in materia di poteri di vigilanza regolamentare, novellato per effetto della recente attuazione dell a direttiva 2010/76/CE. 2

26 Lettera d): nel testo attuale, la definizione del perimetro del gruppo finanziario operata dall'art. 109 del TUB richiede che la capogruppo sia un intermediario finanziario e no n anche una società finanziaria. Oltre ad essere irragionevole, la disposizione è poi contraddetta dal successivo art. 110, nella parte in cui applica anche alla societ à finanziaria controllante la disciplina delle capogruppo dei gruppi finanziari. Lettera e) : le associazioni e le società a responsabilità limitata semplificata vengon o espressamente ricomprese - alla pari di persone fisiche, società di persone e cooperativ e - tra i beneficiari dei finanziamenti erogabili dagli operatori del microcredito. Lettera f): si rinvia alla lettera a). Lettera g): si specifica che l'attività di microcredito principale può anche essere svolt a disgiuntamente da quella residuale, in conformità con la proposta della VI Commission e della Camera. Lettera h): la previsione modifica la norma in materia di microcredito per consentire a i soggetti che operano nel campo della beneficenza di erogare direttamente finanziamenti, senza necessità di essere iscritti nell'elenco degli operatori del microcredito purché i n possesso dei requisiti di onorabilità, alle persone fisiche che si trovino in condizioni d i particolare vulnerabilità economica o sociale. I tassi ai quali i finanziamenti posson o essere concessi devono essere inferiori a quelli previsti per gli operatori iscritt i nell'elenco e non devono essere idonei a remunerare l'attività di finanziamento svolta. Non è sembrata accogliibile la proposta di integrare l'articolo 112 del TUB al fine d i prevedere che i soggetti operanti nel settore della finanza mutualistica e solidale sian o iscritti in una sezione separata dell'elenco degli operatori del microcredito di cu i all'articolo 111, comma 1, del medesimo TUB e possano svolgere la propria attività, i n considerazione del valore sociale del loro ruolo, nel rispetto delle modalità operativ e determinate dalla Banca d'italia. Ciò in quanto l'articolo 111, comma 4, com e modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera h) dello schema, già prevede una normativa di favore per lo svolgimento di attività riconducibili alla finanza mutualistica e solidale. Lettera m) : la disposizione elimina l'iscrizione della casse peota - un numero chiuso e predefinito di soggetti - nella sezione speciale dell'elenco del microcredito, ripristinando quindi l'impostazione previgente. La stessa impostazione viene previst a per gli organismi costituiti tra i dipendenti di una medesima P.A., che beneficiano, a i sensi del decreto del Ministro del tesoro del 29 marzo 1995, di un regime specifico i n materia di raccolta e di concessione di finanziamenti e di deroghe alla forma giuridica e al capitale ; va infatti considerato che si tratta, anche in questo caso, di un numero chius o di soggetti e che non possono costituirsi altri operatori della specie. Sono ricompres i anche gli enti e le società cooperative che, pur rispondendo ai requisiti di cui al D.M. 29/03/1995, si sono iscritte all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993 vigente alla data del 4 settembre 2010 non con le modalità e i termini previsti dal D.M e, dunque, non hanno richiesto in sede d'iscrizione di essere inquadrate tra quelle appartenenti a tale fattispecie. E' opportuno far presente che per l'individuazione della Pubblic a Amministrazione non deve farsi riferimento all'attuale quadro normativo bensì a quell o vigente al momento dell'emanazione del citato decreto del Ministro del tesoro. Per maggiore chiarezza, si propone (cfr. disciplina transitoria) che la Banca d'itali a comunichi al mercato la lista di questi soggetti. Lettera n): la modifica è volta a evitare, come anche segnalato dalle principal i associazioni di categoria degli intermediari, che attraverso la menzione della form a associativa sia ravvisabile qualche forma di responsabilità in capo alle associazioni pe r l'attività dell'organismo. La modifica è inoltre coerente con le procedure di nomina de i componenti dell'organismo, che coinvolgono il Ministero e la Banca d'italia e non prevedono quindi spazi per un ruolo degli associati nella governance dell'organismo. 3

27 Lettera o): la modifica è giustificata da preoccupazioni di coerenza tra la natur a giuridica di diritto privato dell'organismo, dichiarata dalla stessa norma, e l'attribuzione al Ministro dell'economia del potere di nomina dei componenti de l medesimo. Si rileva infatti che la nomina ministeriale potrebbe costituire un elemento di supporto alle perplessità relative all'effettiva natura privatistica dell'organismo, ch e potrebbero ingenerare difficoltà in ordine all'individuazione della disciplina applicabil e allo stesso Organismo, come ad esempio quella in materia di contratti pubblici, quella i n materia di reclutamento del personale mediante concorso ovvero di progressione de l personale stesso. Piuttosto si ritiene compatibile con la natura di associazione privat a dell'organismo la previsione della verifica da parte del MEF circa l'idoneità (sia pur e astratta) dell'organismo stesso allo svolgimento delle sue attività istituzionali attravers o l'approvazione del suo Statuto. Appare comunque necessaria la previsione di istituire u n organo di controllo con i requisiti e le prerogative del collegio sindacale delle societ à quotate, nel cui ambito il MEF dovrebbe nominare un proprio esponente. Lettera p): la riduzione della misura del contributo a carico degli iscritti all'organism o appare necessaria per adeguarla alle finalità del contributo stesso. La modifica è volt a altresì a parametrare detta misura non più all'importo dei crediti garantiti ma a quell o delle garanzie concesse. Lettera q) : le modifiche appaiono necessarie per tenere conto della scelta di attribuir e direttamente agli organismi competenze in senso lato sanzionatorie ; questa scelta, avvenuta nell'ultima fase del drafting del d.lgs. 141, ha comportato la riformulazion e del comma 4 ma non del comma 5, che ora si propone. Lettera r) : la modifica ivi proposta mira da un lato a rafforzare, dall'altro a dare un cert o margine di flessibilità al potere del Ministro dell'economia di scioglimento degli organ i dell'organismo. Lettera s): la modifica è volta ad allineare la formulazione prevista per la disciplina de i requisiti di professionalità ed onorabilità degli esponenti dell'organismo dei confidi a quella della speculare disposizione dettata per l'organismo per il microcredito, al fine d i consentire, mediante decreto attuativo del MEF, di disciplinare tali requisiti anche co n riferimento agli organi di controllo e non solo di gestione. Lettera t) : quest'inserimento risponde all'esigenza di prevedere obblighi di collaborazione informativa da parte delle Autorità amministrative, giudiziarie e d i vigilanza nel settore finanziario per favorire la reperibilità delle informazioni rilevant i per l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'organismo, con particolare riferiment o all'esercizio dei poteri disciplinari. Si reputa opportuno chiarire che tale collaborazion e non costituisce violazione del segreto d'ufficio. Lettera u): le modifiche proposte sono volte a consentire l'istituzione dell'elenco degli operatori del microcredito prima della operatività piena del relativo Organismo. Secondo alcune prime stime, il numero degli operatori di microcredito potenzialmente idonei a essere iscritti nell'elenco e vigilati dall'organismo sembra essere insufficient e ad assicurare un flusso di risorse adeguate all'autofinanziamento dell'organismo. La norma propone quindi una soluzione ponte, che consente di cominciare a censire e controllare gli operatori attribuendo i relativi poteri alla Banca d'italia per poi avviare l'organismo una volta raggiunto un numero adeguato di iscritti. Art. 4 Lettera a): si tratta di una norma transitoria introdotta in attesa della disciplina definitiv a che dovrà individuare tassativamente le leggi speciali da modificare per equiparare i l trattamento di tutte le società veicolo di cartolarizzazione. Lettera b) : è stato riformulato il comma 8 dell'articolo 9 del 141/2010 andando a meglio definire le competenze della Banca d'italia e del Ministero dello sviluppo economico 4

28 nel caso in cui la stessa Banca d'italia neghi l'iscrizione di una fiduciaria nell'apposit a sezione. Art. 5 Le modifiche riguardano l'articolo 10 del decreto legislativo n Comma 1 : Lettera a) : la modifica tiene conto del fatto che l'organismo del microcredito non deve essere immediatamente costituito. Lettera b) : l'intervento prevede la necessità di ottenere il rilascio da parte della Questura della licenza di agenzia di affari per l'esercizio dell'attività di cambiavalute, orama i liberalizzata, in modo da assicurare una forma di controllo su questi soggetti, com e richiesto dall'articolo 36 della direttiva 2005/60/CE in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Lettera c) : la modifica è volta a chiarire che le disposizioni delle leggi speciali ch e ribadiscono il divieto per i confidi minori di rilasciare garanzie individuali all e amministrazioni fiscali sono immediatamente applicabili. Lettera d): il comma 8-ter individua il momento in cui l'organismo dei confidi s i intende costituito ai fini dell'applicazione della nuova disciplina. Questo momento dev e necessariamente coincidere con quello in cui l'organismo, fornito di tutte le risorse - umane e materiali - necessarie, è in grado di avviare la gestione dell'elenco, secondo le nuove norme, e non può essere identificato nella mera costituzione. Lettera e): la nuova disposizione transitoria prevede la comunicazione al mercato dell a lista delle cooperative finanziarie e delle casse peota che possono continuare a svolger e la propria attività finanziaria ai sensi dell'articolo 112 senza essere iscritte in albi o elenchi. Art. 6 Le modifiche riguardano i vari articoli del TUB disciplinati dall'articolo 11 del decreto legislativo n Lettera a): le modifiche proposte al comma 1 e l'eliminazione del comma 3 dell'art. 128-quater sono volte a disciplinare la distribuzione di contratti di finanziamento i n modo omogeneo, indipendentemente dal soggetto finanziatore (banche o intermediari). Un trattamento deteriore degli intermediari finanziari non appare più giustificato, attes o anche il rafforzamento della vigilanza sui medesimi operato con il d.lgs. 141/2010. Si fa notare, in particolare, che il nuovo comma 1 dell'art.128- quater consente il pien o allineamento dell'attività di Poste Italiane all'operatività concessa, dall'attual e normativa, alle banche, compresa anche l'attività di incarichi ad agenti e mediator i assicurativi, ai sensi del nuovo art. 128-quinquies decies (oggi esclusa dal combinato disposto dei vigenti commi 1, 3 e 8 dell'art. 128-quater). Nell'ottica di applicare un trattamento uniforme, la disciplina prevede la liberalizzazione delle attività di pubblicità e di mera promozione (cfr. modifiche all'art. 12 del d.lgs. 141) per gli intermediari sia bancari che finanziari, mentre la conclusion e dei contratti verrebbe riservata agli agenti in attività finanziaria, anche quando sia un a banca ad avvalersene. In quest'ultimo caso, la valutazione del merito creditizio, come già avviene per gli intermediari finanziari, resterebbe in capo alla banca. La modifica contenuta nel comma 3 specifica che ai fini del rispetto del requisito de l mono mandato ciò che rileva è il conferimento del mandato medesimo da parte di un intermediario e non la mera offerta di soli prodotti specifici sempre da part e dell'intermediario. In tale ambito non si ritiene di poter accogliere l'osservazione contenuta nella lettera m) del parere della VI Commissione della Camera con la qual e si chiedeva di circoscrivere il monomandato alle sole attività di promozione e 5

29 conclusione dei contratti di credito al consumo né le richieste formulata dalla V I Commissione del Senato di escludere il monomandato per gli agenti in attività finanziaria e, in subordine, di superare la previsione in forza della quale il recesso no n dà diritto all'indennità di cui all'art c.c. né al risarcimento per eventuali danni (art. 26, comma 4bis d. 1gs. 141/2010). In tema di monomandato, giova ricordare che l o stesso rappresenta uno dei punti fondamentali della riforma volto a garantire la massim a trasparenza tra agente e consumatore. La previsione di cui al comma 4bis dell'art. 26 de l d. lgs. 141/2010 è necessaria al fine di evitare lunghi e dannosi contenziosi visto che i l recesso avverrà non per scelta delle parti ma a seguito di un obbligo di legge. Il punto 4) chiarisce l'inapplicabilità della disciplina prevista dall'art. 128 quater agl i agenti che prestano servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento o istituti d i moneta elettronica comunitaria in ossequio a quanto stabilito dalla Direttiva di settore, direttiva di massima armonizzazione. Tale Direttiva prevede che, in tali ipotesi, gl i agenti debbano essere autorizzati allo svolgimento dell'attività dalle autorità e secondo la legislazione del paese home che ha autorizzato 1' IP o l'imel per conto del quale i medesimi agenti operano. A fronte di tale quadro normativo, abbinato da un lato all e difficoltà di collaborazione tra le diverse autorità dei paesi home, dall'altro dalle continue criticità riscontrate proprio in questo settore, la seconda parte della modific a contenuta nel comma 4 mira a creare un sistema di "censimento" degli agenti ch e prestano servizi di pagamento per conto di istituti di pagamento o istituti di monet a elettronica comunitaria, censimento che consentirà di esplicare al meglio l'attività di controllo. Punto 5) L'eliminazione del comma 8 dell'art. 128-quater TUB è connessa con le modifiche proposte agli articoli 12 e 17 del d.lgs. 141/2010. Lettere b) e c) : entrambe le modifiche sono volte a chiarire che i soggetti che richiedono l'iscrizione non sono tenuti a presentare la polizza assicurativa prima di avere certezz a dell'iscrizione. Lettera d) :la modifica è volta a chiarire che i collaboratori di mediatori creditizi e agent i in attività finanziaria non possono essere persone giuridiche, ma soltanto person e fisiche, al fine di evitare un allungamento della catena distributiva non adeguatament e presidiato e potenzialmente costoso per il consumatore. L'inserimento della parol a iscritti vale a precisare che il regime di esclusività dell'attività non si estende a i collaboratori. Lettera e):la nuova formulazione dell'articolo 128-decies fornisce un quadro chiar o dell'esercizio del controllo degli obblighi di trasparenza a carico dell'agente in attivit à finanziaria e del mediatore creditizio. In conformità a quanto richiesto dalla VI Commissione della Camera (lettere i) ed 1) ed in linea con le perplessità formulate anch e dalla Commissione VI del Senato ( lettera c) è stata eliminata la disposizione che prevedeva l'attribuzione all'organismo, con decreto del MEF, dell'esercizio de l controllo in parola sui soli mediatori creditizi, stabilendone le modalità di esplicazione, gli oneri e i relativi futuri poteri sanzionatori. La disposizione, pertanto, attribuisce fin o al 31 dicembre 2013 alla Banca d'italia il compito di verificare il rispetto degli obbligh i di trasparenza da parte degli agenti in attività finanziaria, degli agenti insediati in Itali a per conto di istituti di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitari nonch é mediatori creditizi anche avvalendosi della Guardia di Finanza utilizzando, quest'ultima, strutture e personale esistenti in modo da non determinare oner i aggiuntivi. A decorrere dal 1 gennaio 2014 tali compiti saranno assegnat i all'organismo, che potrà effettuare ispezioni anche avvalendosi della Guardia di finanza, che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l'accertamento dell'imposta su l valore aggiunto e delle imposte sui redditi, utilizzando strutture e personale esistenti. 6

30 Lettera f) : la modifica è volta a evitare, come anche segnalato dalle principal i associazioni di categoria degli intermediari, che attraverso la menzione della form a associativa sia ravvisabile qualche forma di responsabilità in capo alle associazioni pe r l'attività dell'organismo. La modifica è inoltre coerente con le procedure di nomina de i componenti dell'organismo, che coinvolgono il Ministero e la Banca d'italia e non prevedono quindi spazi per un ruolo degli associati nella governance dell'organismo. Lettera g): Il comma 1 specifica i poteri sanzionatori dell'organismo in caso di mancat a osservanza delle norme sulla trasparenza da parte dei mediatori creditizi (art. 1-bis) ovvero degli obblighi derivanti dalle disposizioni nazionali da parte degli agenti ch e prestano servizio per IP o IMEL comunitari. La previsione di cui al comma 3 esclude che all'inattività consegua sempre la cancellazione a prescindere dalla meritevolezza dei motivi che l'hanno determinata (es. malattia, astensione per maternità); si introduce, quindi, la possibilità di attestare le ragioni della sospensione dell'attività. Il comma 6 contiene una modifica di coordinamento mentre il comma 5 interviene su l comma 6 dell'art. 128-undecies TUB, che conferisce all'organismo il compito d i irrogare sanzioni per le fattispecie di ostacolo alle funzioni di controllo dell'organism o medesimo nei confronti degli iscritti ; tale disposizione viene abrogata, considerata l a difficoltà di attuazione rappresentata dai costituendi organismi. Lettera h):la nuova formulazione del comma 3 dell'articolo 128-terdecies ridisegna i poteri di intervento della Banca d'italia e del Ministero dell'economia e delle finanz e rendendoli più incisivi ed efficaci. Art. 7 Le modifiche concernono le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 141 del In particolare : Lettere a) e b) : le modifiche contenute includono gli IMEL nell'esenzione prevista da l comma 1, lettera b), dell'art. 12 del 141/2010 e le società di servizi costituite e controllate dalle associazioni per il perseguimento delle finalità associative. - Lettera c): è individuata come attività non finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazion e di servizi di pagamento da parte dei promotori finanziari iscritti nell'albo previst o dall'articolo 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato che ha conferito loro l'incarico di promotore finanziario, purchè i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agl i investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari. Al fine di tutelare, comunque, il consumatore, il soggetto abilitato cura l'aggiornament o professionale dei propri promotori finanziari, assicura il rispetto da parte loro dell a disciplina prevista ai sensi del titolo VI e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attività in parola, anche se conseguenti a responsabilità accertata i n sede penale. Per completezza, si rappresenta che Le Istruzioni di vigilanza per le banch e (Titolo III, Capitolo 2, sez. III, Attività bancaria fuori sede) disciplinano i casi e l e modalità in cui le banche possono promuovere e collocare fuori sede propri servizi e prodotti, stabilendo che ciò può avvenire avvalendosi di promotori finanziari. Queste norme stabiliscono che la Banca d'italia è dotata dei poteri di vigilanza sulle banche e che la banca che ricorre ai promotori finanziari (o a reti di promotori di altra banca o SIM) per l'offerta fuori sede di prodotti e servizi bancari, a sua volta, è tenuta a verificare che il promotore rispetti le disposizioni di trasparenza. In sostanza, l a responsabilità diretta delle banche che si avvalgono di promotori finanziari rende quest i soggetti indirettamente (ma compiutamente ed efficacemente) vigilati dalla Consob pe r l'offerta di servizi di investimento e dalla Banca d'italia per l'offerta di servizi bancari. 7

31 Trovano, quindi accoglimento le osservazioni formulate sia dalla VI Commission e della Camera che dalla VI Commissione del Senato. Non si ritiene di poter accogliere la richiesta, formulata nella citata osservazione di cu i alla lettera e), relativa alla previsione per i consulenti finanziari, di un regime analogo a quello dei promotori finanziari e degli agenti assicurativi ai fini dell'iscrizion e nell'elenco degli agenti in attività finanziaria. Ciò in quanto i consulenti no n pubblicizzano né collocano prodotti finanziari. Lettera d) : la modifica apportata si giustifica per esigenze di compatibilità con l'art. 1 7 della direttiva sui servizi di pagamento (PSD). Infatti, ai sensi della disposizione da ultimo citata, gli istituti di pagamento possono avvalersi di agenti in presenza d i condizioni tassativamente indicate, che non coincidono con quelle previste dalle norm e nazionali che sono più stringenti. Alla luce di queste considerazioni, imporre il ricors o ad agenti ai sensi della normativa nazionale al di fuori dei casi in cui ciò si a indispensabile rappresenta una violazione della PSD. Anche in sede di recepiment o della direttiva IMEL, peraltro, è stata segnalata l'incongruenza delle disposizioni i n tema di agenti per quanto concerne la prestazione dei servizi di pagamento. La modifica proposta consente dunque l'esternalizzazione di attività materiali a tutti i soggett i autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento. Inoltre viene eliminato l'inciso, d i dubbia interpretazione, relativo all'insorgere di rapporti di debito/credito che potrebb e ingiustificatamente limitare la possibilità di esternare le attività materiali alle ipotesi i n cui la piattaforma operativa utilizzata preveda tempi tecnici che non generino rapport i debitori neppure momentanei ; Lettera e):con il nuovo comma 2 bis, si vuole specificare che l'obbligo di contribuzion e previdenziale in favore della Fondazione Enasarco nonché dell'inps sussiste i n relazione all'attività di promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione d i finanziamenti a prescindere dal soggetto operante nel settore (sia esso agente in attività finanziaria o agente assicurativo). Ciò al fine di evitare che la medesima attività si a soggetta a regimi previdenziali differenziati con conseguente lesione del principio d i libera concorrenza. L'intervento normativo è circoscritto alla disciplina del lavoro degl i agenti in attività finanziaria senza toccare in alcun modo i profili previdenziali, rispett o ai quali continueranno ad applicarsi le norme già in vigore. L'obbligo di iscrizione alla Fondazione Enasarco, previsto dalla Legge n. 12 del 2/2/73 e concernente tutti i soggett i che svolgono attività di agenzia, così come disciplinata dagli artt c.c., ricorre non solo per le attività tradizionali ma anche per tutte le forme nuov e d'intermediazione comunque basate su un contratto di agenzia. Gli agenti d i assicurazione sono esclusi dalla previdenza Enasarco perché trattasi di attività regolat a da disposizioni di legge diverse rispetto agli articoli c.c.. Inoltre, quest i ultimi operano solo in via residuale, ai sensi dell'art Tuttavia, tale esclusione, vale unicamente per il settore e per i prodotti assicurativi ; l'attività di agenzia avente ad oggetto qualsiasi altro bene, diverso dal prodotto assicurativo, è sempre soggetta alla previdenza Enasarco, senza alcuna eccezione. Di conseguenza, se un agente di assicurazione svolge anche attività di agenzia per la promozione di prodotti diversi (d a quelli assicurativi) è obbligato alla contribuzione Enasarco limitatament e all'intermediazione dei prodotti non assicurativi. Quindi, nell'ipotesi di un agente di assicurazione che, in forza di un contratto di agenzia conferito da un intermediari o finanziario, svolga un'attività di promozione di prodotti finanziari, è dovuta l a contribuzione Enasarco limitatamente all'attività d'intermediazione avente ad oggetto i prodotti finanziari medesimi. Invece, nell'ipotesi di un agente assicurativo ch e intermedi la vendita di un prodotto finanziario quale accessorio rispetto al prodott o assicurativo, non è dovuta la contribuzione Enasarco proprio perché sussiste tal e 8

32 rapporto di strumentalità del prodotto finanziario rispetto al prodotto principale avent e natura assicurativa. Art. 8 Le modifiche proposte sono volte : i) ad applicare a chi detiene il controllo in una societ à di agenzia o di mediazione creditizia tutti i requisiti di onorabilità riferiti alle person e fisiche; ii) a precisare che i requisiti onorabilità si applicano agli esponenti aziendali ne l caso in cui il controllante sia una persona giuridica ; iii) ad assicurare che nel caso di iscrizione di persone giuridiche straniere i requisiti di onorabilità sono valutati second o criteri di equivalenza. Art. 9 Le modifiche sono volte a coordinare il testo della norma con le disposizioni modificat e in materia di polizze assicurative. Art. 10 All'articolo 17 del TUB, dopo il comma 4, sono inseriti dei nuovi commi. I commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies sostituiscono la disposizione contenuta nell'articolo 128-quater, comma 8, del TUB che crea numerose difficoltà e gener a asimmetrie tra i diversi attori nel mercato della distribuzione. La disposizione propone di disciplinare la materia distinguendo tra canali indipendenti (mediatore, broke r assicurativo e consulente) e canali captive (agente in attività finanziaria, promotore, agente assicurativo) e prevede quindi - fermo restando il rispetto dei requisiti previst i per le relative iscrizioni, compreso il superamento del corrispondente esame, nonch é della normativa di settore - che : - gli agenti in attività finanziaria possano operare come agenti assicurativi o promotor i finanziari e viceversa ; - i mediatori creditizi possono operare come broker assicurativi e consulenti finanziar i e viceversa. In particolare, il comma 4-ter è stato modificato come richiesto dalla Commissione V I del Senato. Il nuovo comma 4-sexies assegna all'organismo il compito di promuovere l a collaborazione in materia di formazione e aggiornamento professionale, e lo scambio d i informazioni con le altre Autorità che sono responsabili dei controlli nei confronti d i agenti e broker assicurativi, promotori e consulenti finanziari al fine di evitare inutil i sovrapposizioni negli adempimenti richiesti agli iscritti. In particolare (comma 4 - septies), agli Organismi adibiti alla gestione degli elenchi di agente in attività finanziaria, di mediatore creditizio e di promotore finanziario è fatta richiesta d i concordare un unico modulo di prova selettiva al fine di evitare duplicazioni e aggrav i procedurali a carico sia degli Organismi che dei singoli operatori. La nuova riformulazione accoglie le proposte formulate al riguardo dalla VI Commissione della Camera e dalla VI Commissione del Senato. Si ritiene, infine, precisare, che il mantenimento dei promotori finanziari tra gl i operatori interessati all'iscrizione nell'elenco in attività finanziaria nel period o transitorio riguarda solo ed esclusivamente quei promotori per i quali l'iscrizione ne l citato elenco degli agenti è necessario, cioè quei promotori che vogliono svolger e attività di conclusione del contratto; rimane fermo il principio in base al quale i promotori che svolgono l'attività di promozione e collocamento non sono tenuti ad iscriversi nel menzionato elenco come peraltro stabilito dall'art. 6, comma 1, lettera a), punto 6). Analoghe considerazioni devono essere formulate in merito al manteniment o degli agenti assicurativi tra i soggetti interessati al periodo transitorio. Anche in questo 9

33 caso ci si riferisce a quegli agenti tenuti all'obbligo di iscrizione in quanto non s i limitano a promuovere ed a concludere contratti relativi alla concessione d i finanziamenti sotto qualsiasi forma destinati al pagamento di polizze assicurative dagl i stessi collocate. Si ritiene, quindi, accolta, l'osservazione di cui al punto 2) della V I Commissione del Senato. Il comma 4-octies chiarisce che la nozione di collaboratore, utilizzata in diverse part i del d.lgs. n.141 e nelle nuove norme introdotte nel TUB, si riferisce ai soggetti ch e operano in base ad un mandato conferito dall'intermediario preponente ai sens i dell'articolo 1742 del codice civile ; per detti soggetti non risulta necessario acquisir e anche i requisiti previsti dalla legge n. 204/1985 che regolamenta l'attività degli agenti e rappresentanti di commercio, trattandosi di un'attività del tutto differente e regolamentata da specifiche disposizioni, che prevedono specifici requisiti professional i ed un apposito elenco, disciplinati appunto nel TUB che si va a modificare. In merito alla previsione che i collaboratori possano operare solo sulla base di un mandato d i agenzia, è opportuno evidenziare come ai fini della tutela del consumatore, la riforma h a previsto una responsabilità diretta dell'agente o della società di mediazione dell'operat o dei propri collaboratori. A fronte di tale responsabilità, risulta necessario dotare, anch e dal punto di vista giuslavoristico, colui che si avvale del collaboratore di strumenti adeguati. In tal senso, l'unica soluzione che garantisce il raggiungimento di tale obbiettivo è il riferimento all'art c.c. Non si ritiene, pertanto, di accogliere l a richiesta di modifica (punto 4 - ulteriori modifiche) formulata dalla Commissione di merito del Senato. L'osservazione di cui alla lettera f) del parere della VI Commissione della Camera trov a accoglimento nell'art. 7, comma 1, lettera c). Art. 1 1 L'articolo 11 prevede l'istituzione di un registro presso l'organismo di cui all'art undecies, registro a cui dovranno iscriversi tutti coloro i quali esercitano l'attività di cambiavalute. Per l'esercizio abusivo dell'attività è prevista una sanzione di carattere amministrativo. Per l'iscrizione nel registro continua ad essere necessaria anch e l'autorizzazione ai sensi del T.U.L.P.S. I cambiavalute saranno tenuti a trasmettere all'organismo periodicamente tutte le operazioni di cambio effettuate. L'accentramento di queste informazioni presso l'organismo agevolerà le indagini penali in materia di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo. Per tale attività l'organism o sarà vigilato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il nuovo regime entrerà in vigore solo dopo l'emanazione di un decreto da parte del ministero dell'economia e delle finanze con il quale saranno, in particolare, stabilite le modalità di conservazione da parte dell'organismo delle informazioni ricevute. Art. 12 Vengono apportate modifiche di coordinamento. Art. 13 Lettera a): la modifica al comma 1 dell'art.20 è volta a ricomprendere tra i soggetti obbligati al pagamento del contributo da versare all'organismo anche i dipendenti e i collaboratori che hanno contatto con il pubblico. La determinazione, da parte dell'organismo, del contributo per tali soggetti sarà di importo inferiore a quell o previsto per gli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. In conformità a quanto richiesto dalla VI Commissione della Camera (osservazione di cui alla lettera e ) e dalla VI Commissione del Senato, è stato previsto per i promotori finanziari e gl i agenti assicurativi il versamento di un contributo ridotto per l'iscrizione nell'elenc o degli agenti in attività finanziaria. so

34 Lettera b) : anche i cambiavalute sono soggetti a pagare all'organismo un contributo a i fini della iscrizione nello specifico registro. Lettera c): con l'integrazione del comma 3 bis si è voluta chiarire la natura privatistic a dell'organismo Art. 14 Le modifiche concernono le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 141 del Lettera a) : la prima modifica è volta ad eliminare il riferimento asistematico alle regol e di condotta, la cui emanazione non è prevista in alcuna delle disposizioni introdotte da l decreto. La seconda modifica è volta a porre rimedio a un refuso della precedente formulazione che faceva ritenere che i collaboratori di agenti e mediatori potesser o essere lavoratori autonomi e in più introduceva tale nuova categoria non destinataria d i alcun obbligo. Lettera b): il comma è volto a evitare sovrapposizioni di controlli da parte dell'organismo e della Guardia di finanza e promuove il coordinamento delle attività ispettive rispettivamente esercitate, anche se con diverse finalità, nei confronti di agent i in attività finanziaria e mediatori creditizi. Nella sostanza, in occasione di controll i antiriciclaggio svolti dalla Guardia di finanza potrebbe essere verificato, ad esempio, i l rispetto dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi gestiti dall'organismo. Non si ritiene opportuno istituire una specifica forma di collaborazione nell'esercizi o dei controlli che saranno svolti dall'organismo con gli enti previdenziali o di altri ent i incaricati di pubblico servizio, attesi anche i profili di riservatezza insiti nell'attività d i controllo svolta dall'organismo. Art. 15 Le modifiche sono volte a coordinare il testo della norma con le disposizioni modificat e in materia di polizze assicurative. Art. 16 La modifica estende l'obbligo di aggiornamento professionale a carico di tutti gl i operatori di settore, compresi gli amministratori, i direttori, i dipendenti e i collaboratori. Art. 1 7 Le modifiche riguardano l'articolo 26 del decreto legislativo n. 141 del 2010, ch e dispone in materia di periodo transitorio. Si è ritenuto necessario, in primo luogo, fa r slittare i tempi di entrata in vigore della riforma, sia con riferimento all'emanazion e della normativa secondaria, sia con riferimento alla costituzione dell' Organismo (lettere a), b), f) ed h). In particolare, il termine previsto alla lettera b) è stato spostato al 3 1 dicembre 2012 come richiesto dalla VI Commissione della Camera (lettera n) de l parere). L'indicazione di tale termine porta a ritenere sostanzialmente accolta anche l a considerazione di cui alla lettera f) della Commissione di merito del Senato. la lettera f) chiarisce, coerentemente con quanto già previsto dall'attuale art. 28, comma 1-bis, che la cessazione degli albi e elenchi tenuti dalla Banca d'italia avviene una volt a concluso il periodo previsto per la trasmigrazione ai nuovi elenchi tenut i dall'organismo. Quest'ultimo sarà pertanto tenuto a verificare il rispetto della nuov a disciplina in capo a coloro che si iscriveranno nei nuovi elenchi dallo stesso gestiti. Con l'intervento correttivo di cui alle lettere c), d) ed e), oltre alle necessarie modifich e a carattere temporale, viene ridelineato il quadro delle procedure "agevolate" per l'iscrizione nei nuovi elenchi a favore degli agenti in attività finanziaria e dei mediator i 11

35 creditizi già iscritti negli albi tenuti da Banca d'italia, prima del 30 giugno Tenuto conto che tali soggetti hanno già esercitato l'attività, vien data loro la possibilità d i chiedere in primis l'iscrizione nei nuovi elenchi (entro il 30 ottobre 2012). Qualora, poi, tali soggetti abbiano svolto effettivamente l'attività per un periodo complessivo pari a tre anni nel quinquennio precedente l'iscrizione nel nuovo elenco, l'esame sarà sostituito da una valutazione sull'adeguatezza dell'esperienza professionale maturata, condotta con criteri uniformi e predeterminati ad opera dell'organismo, ed i medesim i potranno continuare ad operare anche prima del superamento della valutazione. A coloro che, invece, abbiano svolto la propria attività per un periodo complessivament e inferiore a tre anni nel quinquennio precedente l'iscrizione nei nuovi elenchi, è data l a possibilità, una volta presentata l'istanza di iscrizione nei nuovi elenchi, di sostener e l'esame alla prima data utile stabilita dall'organismo, sempre che essi siano in possess o dei requisiti richiesti e ne abbiano presentato specifica documentazione attestante. In tal modo essi potranno esercitare l'attività anche prima del superamento dell'esame. Ovviamente, il superamento dell'esame confermerà l'iscrizione. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, non in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla nuov a disciplina, possono continuare ad operare in veste di dipendente o collaboratore di u n altro agente in attività finanziaria o di un altro mediatore creditizio, senza la necessità di affrontare la prova valutativa richiesta a tal fine, purché abbiano effettivamente svolt o l'attività per un periodo complessivamente pari ad un triennio nei quinquennio precedente la data di costituzione dell'organismo. In mancanza di tale requisito professionale, sarà loro comunque richiesto il superamento della prova valutativa. Tale soluzione consente di ritenere accolte le osservazioni di cui alle lettere g) ed h ) formulata dalla VI Commissione della Camera. Lettera g) Un'altra modifica di rilievo è senz'altro rappresentata dall'introduzione del comma 4 bis con il quale si precisa che, ai fini della prima applicazione dell'art. 128 quater, l'agente deve recedere dagli eventual i mandati ulteriori rispetto a quelli consentiti. Tale previsione è riconducibile al fatto che è rimessa alla scelta degli agenti l'individuazione del mandante da accettare o rifiutar e ai fini dell'iscrizione nell'elenco. In tal senso è da intendersi anche la scelta d i prevedere che il mandante rifiutato non possa richiedere l'eventuale risarcimento dann i ali' agente. Il nuovo comma 4-ter determina il momento in cui l'organismo si intende costituito a i fini dell'applicazione della nuova disciplina. Tale momento deve necessariamente coincidere con quello in cui l'organismo è in grado di operare e non può esser e identificato nella mera nomina dei componenti per evitare il rischio che si determini u n vuoto di tutela nel periodo in cui l'organismo medesimo è formalmente investito d i poteri che non è in grado di esercitare. Pertanto, l'organismo s'intende costituit o quando lo stesso è nella possibilità di gestire gli elenchi e le relative iscrizioni, e in ogn i caso ciò non può avvenire oltre il 30 giugno del Il comma 4-quaterstabilisce l'obbligo per l'organismo di procedere all'apertura dell e iscrizioni anche in assenza delle disposizioni di attuazione previste dall'art. 11, punto 128-quaater, comma 6 ed articolo 29 del D.Lgs. 141/2010 essendo già sufficientemente puntuali i requisiti stabiliti dallo stesso decreto 141. Relativamente all'osservazione della Commissione VI del Senato, di consentire agl i agenti immobiliari di segnalare le società di mediazione creditizia di cui all'articolo septies del decreto legislativo n. 385 del 1993 in via accessoria e strumentale all a propria attività di intermediazione, non si ritiene di poterla accogliere ; la proposta è contraria allo spirito della riforma ed il suo accoglimento comporterebbe un rilevant e vulnus giuridico. Inoltre, si fa presente che la disciplina delle reti distributive del credit o non prevede l'incompatibilità tra agenti immobiliari e agenti in attività finanziaria. 12

36 Art. 18 Le modifiche apportate al d.lgs. 231/2007 investono numerosi profili. Seguendo l'ordine degli interventi proposti, al comma 1, esse mirano a : - a) prevedere lo scambio di informazioni in deroga al segreto d'ufficio, non solo tr a Autorità e UIF come attualmente disciplinato ma anche tra di esse e la guardia d i Finanza e la DIA in modo da migliorare l'azione di contrasto ; - b), c), d), e) g) ed h) (punto 1) allineare l'elenco dei destinatari della normativa antiriciclaggio alla nuova articolazione degli intermediari introdotta dal d.lgs. n. 141/2010. In particolare, le modifiche all'articolo 11 sono dirette a consentire una più precisa individuazione delle società fiduciarie sottoposte a vigilanza della Banca d'italia, indicate nel comma 2 dell'art. 199 TUF, rispetto alle altre, richiamate nel comma 1 del medesimo articolo ; - d-bis e d-ter: riproducono disposizioni già contenute nel vigente articolo 27 del decret o legislativo 13 agosto 2010, n f) individuare i soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio nelle operazioni d i cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge 130/1999 ; - h) (punto 2) uniformare la disciplina applicabile agli agenti comunitari di cui all'art. 128-quater comma 7 a quella applicabile agli agenti in attività finanziaria di cui all'art. 128-quater commi 2 e 6 in materia di adeguata verifica, registrazione dei dati i n Archivio e trasferimento di contante ; - i) stabilire gli obblighi in capo ai soggetti destinatari della normativa antiriciclaggi o nel caso in cui gli stessi destinatari decidano di avvalersi di quanto previsto dall'articol o 23, comma 1, del D.Lgs. 231/2007 ; - 1) escludere i cambiavalute (la cui attività è stata liberalizzata) dai soggetti che possono avvalersi del regime semplificato di adeguata verifica della clientela, ammettendo invece a tale beneficio i soggetti esercenti microcredito e ai confidi ; - m) prevedere obblighi di registrazione più stringenti in capo agli intermediar i finanziari che si avvalgono degli agenti in attività finanziaria ; - n) escludere l'obbligo di invio dei dati statistici aggregati antiriciclaggio a carico dell e società di riscossione dei tributi, incluse per un errore materiale. Da un lato, infatti, i dati provenienti dalle società di riscossione risultano di scarsa utilità ai mini delle analis i statistiche da parte della UIF ; dall'altro, l'adempimento di tale obbligo comporterebb e costi non trascurabili per le società di riscossione ; - o) chiarire in primo luogo la procedura di segnalazione per quei soggetti (mediator i creditizi, agenti di Istituti di pagamento comunitari e broker assicurativi) per i qual i potrebbe non essere facilmente individuabile un intermediario cui trasmettere la SO S per un successivo inoltro alla UIF ovvero il cui intermediario di riferimento non è sottoposto alla disciplina antiriciclaggio italiana. Viene altresì precisato che gli agenti disciplinati dall'art. 128-quater, comma 7 TUB inviano la segnalazione alla UIF ovvero per il tramite del punto di contatto centrale obbligatoriamente istituito in Itali a dall'imel o IP comunitario, in conformità a quanto richiesto dalla VI Commission e della Camera (osservazione lett. 1), ultimo periodo) ; - p) includere gli IP che prestano servizi di pagamento tra i soggetti autorizzati a ricevere denaro contante per importi superiori alla soglia prevista dall'art. 49, comma 1, del d.lgs. 231/2007 (lett. i), e prevedere per i cambiavalute registrati presso l'organism o di cui all'art. 11, punto 128-undecies una soglia di per l'utilizzo del contante e dei titoli al portatore e, in conformità a quanto richiesto dalla Commissione VI dell a Camera (osservazione b) l'esclusione degli IP e degli IMEL dall"applicazione de i commi 1, 5 e 7 dell'articolo 49 ; 13

37 - q) consentire alla Guardia di Finanza, previa intesa con l'autorità di vigilanza (Banc a d' Italia), di effettuare i controlli su tutti gli istituti di pagamento nonché sulle fiduciari e vigilate (lett. m-bis), in coerenza con quanto già previsto per altre categorie di operator i dalla medesima disposizione ; - r), ), t), u), e v) e z) allineare l'impianto sanzionatorio alle modifiche introdotte da l d.lgs. 141/2010; in particolare, i) prevedendo sanzioni più incisive nei confronti degl i agenti in attività finanziaria che prestano servizi di pagamento ; ii) escludendo al comma 1 l'applicazione di sanzioni pecuniarie a carico dei soggetti esercenti il microcredito e dei confidi per prevedere, come già per agenti e mediatori, la sanzione dell a cancellazione ; iii) eliminando al comma 2 la cancellazione dagli elenchi per gli intermediari ex art. 106 (lett. m) e le fiduciarie vigilate (lett. m-bis), che, a seguito dell a riforma introdotta dal d.lgs. 141, risultano sottoposti al regime sanzionatorio e d i gestione delle crisi degli intermediari vigilati, e prevedendo per i soggetti esercenti i l microcredito, i confidi, gli agenti e i mediatori che la cancellazione dai relativi elench i sia disposta dagli Organismi a ciò deputati ai sensi del d.lgs. n. 141 ; iv) prevedendo a l comma 2 bis che in caso di gravi violazioni della normativa antiriciclaggio da part e degli agenti di pagamento comunitari operanti in Italia e in mancanza di un intervent o efficace da parte della competente Autorità home, la Banca d'italia/gdf/mef poss a vietare a tali agenti di intraprendere ulteriori operazioni ; v) precisando al comma 6 l a competenza del MEF a irrogare le sanzioni nei confronti delle società di riscossione de i tributi, delle fiduciarie "minori" e dei cambiavalute ; - z ) introdurre una sanzione specifica per la violazione dell'obbligo introdott o dall'articolo 49, comma 1-bis ; - aa), bb), cc), e dd) raccordare le sanzioni alla nuova soglia di euro prevista per il contante ed i titoli al portatore ; - ee) stabilire uno specifico criterio di competenza territoriale, che viene radicata press o il tribunale di Roma, per i ricorsi in opposizione proposti avverso i decreti emessi da l Ministero dell'economia e delle finanze per l'irrogazione delle sanzioni previst e dall'articolo 57 e dall'articolo 58, commi 4, 5, 6 e 7, in deroga alla disciplina general e contenuta nell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. Viene così prevista una sede viciniore al Ministero dell'economia e delle finanze esclusivamente per le violazioni commesse da intermediari finanziari e altr i soggetti esercenti attività finanziaria, da professionisti, da esercenti l'attività d i prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e del trasferimento di fondi (money transfer), che si siano resi responsabili di violazioni di specifici obblighi d i astensione o di comunicazione o di segnalazione di operazioni sospette ; - ff) modificare l'articolo 63 per aumentare il numero dei membri del Comitato d i sicurezza finanziaria a 14 ; includere il Ministero dello sviluppo economico tra i membr i del Comitato di sicurezza finanziaria in ottemperanza agli obblighi internazional i assunti dall'italia con particolare riguardo alla strategia di contrasto all'attività di paes i che minacciano la pace e la sicurezza internazionale ; aggiornare il riferimento al soppresso Ufficio Italiano dei Cambi alla Unità di informazione finanziaria. Per quanto riguarda il comma 2, si rappresenta che l'opportunità della formulazione d i una norma di interpretazione autentica dell'articolo 49 del decreto legislativo 2 1 novembre 2007, n. 231, origina dal sospetto vulnus che i commi 5, 6 e 7 della predett a norma arrecherebbero al principio di legalità e tassatività sancito, in materia di illeciti amministrativi, dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n Una lettura testual e dell'art. 49 ult. cit. potrebbe infatti indurre a ritenere non punibile la condotta di ch i riceve gli assegni privi delle indicazioni contenute nella disposizione citata. In particolare, a differenza del 1 comma dello stesso articolo, in cui il trasferiment o implica l'assoggettamento a sanzione sia del tradens che dell'accipiens, stante il rilievo 14

38 normativo della diversità soggettiva, i commi 5, 6 e 7, al contrario, sembrerebber o conferire rilevanza unicamente alla condotta dell'emittente. Così come formulata, la norma potrebbe delineare, pertanto, una violazione formale che andrebbe a render e irrilevante la successiva ed eventuale dazione ad altro soggetto. La norma di interpretazione autentica persegue la finalità di estrinsecare la ratio di prevenzione sottesa alla disposizione, chiarendo che le condotte vietate ai sensi dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 49 d.lgs. n. 231/07 si riferiscono a comportamenti vietati dal comma 1 ch e punisce, inequivocabilmente, sia il tradens sia l'accipiens dei titoli emessi in violazion e di legge. Art. 19 La modifica all'articolo 28 si è resa necessaria per allineare la disposizione al nuov o dettato dell'articolo 26. Inoltre, si introduce un regime transitorio, per consentir e l'iscrizione nei nuovi elenchi per gli agenti che prestano esclusivamente i servizi d i pagamento, già iscritti alla data del 30 giugno 2011 nell'elenco di cui all'articolo 3 de l decreto legislativo 25 settembre 1999, n Art. 20 Si pone rimedio ad un refuso del precedente testo. Art. 2 1 In linea con le osservazioni di cui alle lettere r) e s) della competente Commission e della Camera, viene prevista la sola possibilità, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, di affidare la gestione dell'archivio informatizzato alla Consap S.p.A. Inoltre si è provveduto ad inserire le imprese di assicurazione tra i soggetti partecipant i al sistema pubblico di prevenzione, ampliando conseguentemente l'ambito delle operazioni per le quali viene richiesta la verifica documentale. Art. 22 La modifica all'articolo 30-quater, comma 1, lettera c), è necessaria al fine di recepire le osservazioni di cui alla lettera r) della competente commissione della Camera. Art. 23 La modifica è finalizzata, al comma 1, ad accogliere le osservazioni di cui alla lettera r ) della competente Commissione della Camera mentre, al comma 2, è volta ad eliminar e la possibilità che, da parte degli enti pubblici e privati che detengono i dati, venga avanzata una qualsiasi richiesta di pagamento a fronte del servizio di interscambio d i dati. Artt. 24 e 25 Le modifiche sono volte ad adeguare il testo del decreto legislativo alle modifich e apportate, dalla Legge comunitaria 2010 (L. 15 dicembre 2011, n. 217), all'articolo 33, comma 1, lettera d-ter), quarto periodo, della legge delega 7 luglio 2009, n.88. Art. 26 La modifica è finalizzata a differire sia l'invio, da parte degli aderenti, dell e informazioni sulle frodi subite e sul rischio di frode, sia l'applicazione delle disposizion i afferenti al comparto assicurativo, in quanto occorre adeguare il dettato normativo d i secondo livello alla effettiva tempistica di definizione della piattaforma tecnologica pe r il riscontro delle richieste di verifica dei dati oggetto di riscontro. 15

39 Art. 2 7 Con l'inserimento di questa previsione la disciplina degli istituti di pagamento vien e allineata alla nuova formulazione dell'art. 53 TUB in materia di poteri di vigilanz a regolamentare, novellato per effetto della recente attuazione della direttiva 2010/76/CE. Art. 28 Con questa disposizione si modifica l'art. 75, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici). Obiettivo di tale modifica è quello di eliminare la necessità dell'autorizzazione del MEF di cui all'art. 30 legge n. 109/1994 per il rilascio di fideiussioni da parte degli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB. I criteri per il rilascio di siffatta autorizzazione sono disciplinati con i l D.P.R. 30 marzo 2004, n. 115 che subordina detta autorizzazione alla sottoposizion e dell'intermediario a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto dall'art. 161 TUF. La modifica introdotta, oltre a semplificare il sistema, riflette la considerazione circa la superfluità dell'autorizzazion e ministeriale, atteso che l'esigenza di garantire la affidabilità degli intermediari nel settore degli appalti pubblici appare già pienamente soddisfatta dal fatto che gli stess i sono sottoposti alla vigilanza della Banca d'italia e a revisione contabile da parte d i società iscritte nell'albo dei revisori. Art. 29 L'intervento sull'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, effettuat o tramite la sostituzione del comma 3 e l'introduzione del nuovo comma 3-bis, è finalizzato a limitare l'applicabilità della disciplina del citato decreto ai casi in cui l a società svolga attività finanziaria, ovvero detenga, anche al fine di successivi smobilizzi, partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie, tali quindi da farla rientrar e nell'ambito della vigilanza della Banca d'italia. Le modifiche apportate consentono, pertanto, alle holding che non detengano partecipazioni tali da configurare l o svolgimento di un'attività finanziaria o comunque non idonee a farle rientrare nell e fattispecie previste dal nuovo comma 3-bis, di non essere soggette all'ambito d i applicazione della disciplina speciale prevista per gli enti creditizi e le istituzion i finanziarie. Art. 30 La modifica mira a meglio definire l'art. 1, comma 20, della legge 15 luglio 2009, n. 94. Art. 3 1 Comma 1 Si chiarisce che le disposizioni del TUB relative al credito ai consumatori e l'articolo 2 8 del DL n. 1/2012 sulla libertà di scelta della polizza da parte del consumatore trovano applicazione alla cessione di quote di stipendio o pensione di cui al decreto de l Presidente della Repubblica n. 180 del In linea con l'osservazione di cui alla lettera c) della VI Commissione della Camera, si è provveduto a riformulare la disposizione prevedendo che ai fini della distribuzione de l servizio, i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso la cessione di quote d i stipendio possono avvalersi non solo di agenti in attività finanziaria o mediatori credit i iscritti nei rispettivi elenchi ma anche di banche, intermediari finanziari, Poste italian e S.p.A., ivi comprese le rispettive strutture distributive, nonché gli enti previdenziali. 16

40 Non si ritiene, invece, di accogliere l'osservazione, contenuta sempre nella lettera p) de l citato parere, relativa alla non applicabilità al cliente di alcun tipo di commissione per l'attività svolta da tali soggetti ; questa specifica previsione appare, infatti, limitativ a dell'esercizio di libertà di esercitare impresa commerciale, economicament e penalizzante per il settore. Si rammenta,_ peraltro, che la cessione del quinto è un o strumento tipicamente utilizzato da soggetti che hanno difficoltà ad ottenere credito, pertanto una tale disposizione va ad impattare sull'accesso al credito di tali soggetti. Si attribuisce a Banca d'italia il potere di definire disposizioni volte a favorire l a trasparenza e la correttezza ed efficienza nell' erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione. In particolare, si precisa che tal i disposizioni sono volte a: a) fissare i criteri che gli intermediari devono seguire nel mettere a punto le forme di remunerazione, in modo da assicurare che non siano incentivat i comportamenti scorretti della rete vendita ; b) rendere la struttura delle commissioni trasparente per il consumatore ; c) favorire la confrontabilità tra prodotti, in modo da dare al consumatore l a possibilità di scegliere il prodotto più confacente alle proprie esigenz e finanziarie e promuovere la concorrenza sul mercato ; d) individuare criteri volti a incentivare l'efficienza a beneficio del consumatore, enfatizzando l'impiego dello strumento telematico e valorizzando possibil i iniziative di autoregolamentazione (già utilizzate, con risultati positivi, da ent i previdenziali e altri soggetti pubblici). Si prevede che le risultanze dei controlli svolti da Banca d'italia e la dinamica dei cost i a carico dei consumatori debbano costituire oggetto della Relazione annuale alle Camere sull'attività di vigilanza della Banca d'italia, prevista dalla Legge n. 262/2005. Comma 2 Sempre in tema di cessione del quinto, si condivide nel merito l'osservazione formulata alla lettera q) della competente Commissione della Camera circa l'ambito applicativ o all'articolo 43 del già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del S i è provveduto, pertanto, alla redazione del comma 2 dell'art. 31 che accogli e l'osservazione in parola. Art. 32 In linea con l'osservazione di cui alla lettera s) della competente Commissione dell a Camera, si è provveduto ad apportare le necessarie modifiche alla legge 17 agosto 2005, n. 166, finalizzate ad attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze la titolarit à dell'archivio informatizzato di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge, nonché a prevedere la sola possibilità, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, d i affidare la gestione dell'archivio informatizzato alla Consap S.p.A. Art. 33 La modifica è volta ad individuare l'entrata in vigore delle nuove disposizioni di cu i all'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, introdotta alla lettera o) dell'articolo 18 del decreto in esame, nonché dell'articolo 26, comma 4-quater. Art. 34 La disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria. E. proposta dalla Commissione V della Camera dei Deputati. stata accolta la modific a 17

41 RELAZIONE TECNICA Il decreto legislativo interviene per apportare ulteriori modifiche ed integrazioni al decret o legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa a i contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unico bancario i n merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivit à finanziaria e dei mediatori creditizi Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 La disposizione introduce modifiche formali e di coordinamento all'art. 1 del d.lgs. 141/2010 (art. 122 TUB). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanz a pubblica. La disposizione apporta integrazioni e modifiche, anche di carattere sistematico, all'art. 4 del d.lgs. 141/2010, intervenendo sia sull'art. 127 (in materia di trasparenza) sia sull'art. 144 del TUB (in tema di sanzioni amministrative). La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i n quanto la Banca d'italia espleterà le funzioni ivi previste con le strutture e l e risorse già a sua disposizione. Viene novellato l'art. 7 del d.lgs. 141/2010, che a sua volta opera un'articolat a riscrittura degli artt TUB, in materia di soggetti operanti nel settore finanziario. In particolare, è volta a chiarire le forme giuridiche consentite per l'iscrizione nell'elenco degli operatori del microcredito. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i n quanto la Banca d'italia espleterà le funzioni ivi previste con le strutture e l e risorse già a sua disposizione. La disposizione mira ad apportare modifiche all'art. 9 del d.lgs. 141/2010. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i n quanto la Banca d'italia espleterà le funzioni ivi previste con le strutture e l e risorse già a sua disposizione. La disposizione mira ad integrare il regime transitorio attualmente disciplinato dall'art. 10 del d.lgs. 141/2010. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i n quanto la Banca d'italia espleterà le funzioni ivi previste con le strutture e l e risorse già a sua disposizione. La disposizione modifica il nuovo Titolo IV del TUB che disciplina l'attività degl i agenti in attività finanziaria e dei creditori finanziari. L'intervento correttivo consiste 1

42 nel chiarire i punti più controversi dell'attuale normativa, emersi in fase di sua applicazione, con particolare riguardo agli agenti che prestano servizi di pagament o per conto di istituti di moneta elettronica o istituti di pagamento comunitari, all a costituzione e allo svolgimento di attività dell'organismo di gestione degli elenchi e ai requisiti per l'iscrizione nei medesimi Art. 7 Art. 8 Art. 9 La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanz a pubblica. Al riguardo, si evidenzia che l'organismo deputato a gestire gl i elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi ha natur a privata. Gli oneri derivanti dalla costituzione del citato organismo sono tutti a carico degli stessi soggetti iscritti negli elenchi che sono tenuti a corrisponder e una quota annua stabilita dallo stesso Organismo di entità tale da garantirne i l funzionamento. Infine, si precisa che non sono assegnati a enti pubblici ulteriori compiti rispetto a quelli da questi attualmente svolti e ai quali è dunque possibile far fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente. Le modifiche concernono le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 141 del Si specifica che le associazioni di categoria, oggetto dell a disposizione, sono giuridicamente non riconosciute e, per loro natura, non posson o perseguire scopi commerciali. Si consente l'esternalizzazione di attività materiali a tutti i soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento. Si specifica che l'obbligo di contribuzione previdenziale in favore della Fondazione Enasarco nonch é dell'inps sussiste in relazione all'attività di promozione e conclusione di contratt i relativi alla concessione di finanziamenti a prescindere dal soggetto operante ne l settore. Si specificano i casi in cui l'attività degli agenti e broker assicurativi e de i promotori finanziari non costituisce agenzia in attività finanziaria. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanz a pubblica. Le modifiche proposte all'articolo 15, comma 5, del TUB sono volte ad applicare a chi detiene il controllo in una società di agenzia o di mediazione creditizia tutti i requisiti di onorabilità riferiti alle persone fisiche ; a precisare che i requisit i onorabilità si applicano agli esponenti aziendali nel caso in cui il controllante sia un a persona giuridica ; ad assicurare che nel caso di iscrizione di persone giuridich e straniere i requisiti di onorabilità sono valutati secondo criteri di equivalenza. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanz a pubblica. La modifica è intesa a coordinare il testo dell'articolo 16, comma 1, del TUB con l e disposizioni modificate in materia di polizze assicurative. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblic a Art. 10 I nuovi commi sostituiscono in parte la disposizione contenuta nell'articolo 128- quater, comma 8, del TUB che crea numerose difficoltà e genera asimmetrie tra i diversi attori nel mercato della distribuzione. Inoltre, viene chiarita la nozione d i collaboratore. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività previste saranno svolte a carico di strutture di natura 2

43 Art. 11 Art. 12 Art. 13 Art. 14 Art. 15 Art. 16 privatistica. La nuova norma condiziona l'esercizio dell'attività di cambiavalute all'iscrizione in un apposito registro tenuto dall'organismo degli agenti in attività finanziaria e de i mediatori creditizi. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i n quanto le attività previste saranno svolte a carico di strutture di natur a privatistic a Le modificano riguardano la struttura dell'organismo che tiene gli elenchi degl i agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanz a pubblica, poiché l'organismo ha natura privatistica. La modifica al comma 1 dell'art. 20 è volta a ricomprendere tra i soggetti obbligati a l pagamento del contributo da versare all'organismo anche i dipendenti e i collaboratori che hanno contatto con il pubblico, nonché degli agenti e broke r assicurativi e dei promotori finanziari. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,. L'intervento di correzione sull'articolo 21, comma 1, del d.lgs. n. 141 è volto, da un lato ad eliminare il riferimento asistematico alle regole di condotta, la cui emanazion e non è prevista in alcuna delle disposizioni introdotte dal decreto, dall'altro, a porr e rimedio a un refuso della precedente formulazione che faceva ritenere che i collaboratori di agenti e mediatori non potessero essere lavoratori autonomi e in pi ù introduceva tale nuova categoria non destinataria di alcun obbligo. Inoltre, l'intervento correttivo estende anche agli amministratori e ai direttori l'obbligo d i formazione continua. Con l'inserimento nel medesimo articolo del nuovo comma 2-bis si vuole evitare l a sovrapposizione di controlli da parte dell'organismo e della Guardia di finanza e s i promuove il coordinamento delle attività ispettive rispettivamente esercitate, anche s e con diverse finalità, nei confronti di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi.. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che la Guardia di Finanza d'italia potrà esercitare i propri poteri con le strutture di cui dispone. La rettifica all'articolo 23, comma 5, del d.lgs. n. 141 si è resa necessaria al fine di coordinare il testo della norma con le disposizioni modificate in materia di polizz e assicurative. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanz a pubblica. La modifica all'articolo 24 del decreto legislativo n.141 è intesa a coordinare la norma con la previsione di estendere l'obbligo di aggiornamento professionale a carico di tutti gli operatori di settore, compresi gli amministratori, i direttori, i dipendenti e i collaboratori. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanz a pubblica in quanto i previsti corsi di formazione gravano sul settore privato. 3

44 Art. 17 Art. 18 Art. 19 Art. 20 Vengono apportate modifiche di coordinamento al regime transitorio previsto ne l dlgs. 141 e all'applicazione delle norme del TUB. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanz a pubblica. L'articolo introduce modifiche ad alcuni articoli del d.lgs. 231/2007. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanz a pubblic a La modifica all'articolo 28 si è resa necessaria per allineare la disposizione al nuov o dettato dell'articolo 26. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanz a pubblica La modifica è volta a porre rimedio ad un refuso del precedente testo. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanz a pubblic a Art. 21 viene prevista la sola possibilità, da parte del Ministero dell'economia e dell e finanze, di affidare la gestione dell'archivio informatizzato alla Consap S.p.A. Inoltre si è provveduto ad inserire le imprese di assicurazione tra i soggetti partecipanti al sistema pubblico di prevenzione, ampliando conseguentement e l'ambito delle operazioni per le quali viene richiesta la verifica documentale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanz a pubblica Art. 22 recepisce alcune le osservazioni della competente commissione della Camera La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanz a pubblica Art. 23 Art. 24 e 25 Art. 26 La modifica è volta a ad eliminare la possibilità che, da parte degli enti pubblici e privati che detengono i dati, venga avanzata una qualsiasi richiesta di pagamento a fronte del servizio di interscambio di dati. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica Le modifiche sono volte ad adeguare il testo del decreto legislativo alle modifich e apportate, dalla Legge comunitaria 2010 (L. 15 dicembre 2011, n. 217), all'articolo 33, comma 1, lettera d-ter), quarto periodo, della legge delega 7 luglio 2009, n. 88. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanz a pubblica La modifica è finalizzata a differire l'invio, da parte degli aderenti, delle informazion i sulle frodi subite e sul rischio di frode in quanto occorre adeguare il dettato 4

45 normativo alla effettiva tempistica di definizione della piattaforma tecnologica per i l riscontro delle richieste di verifica dei dati relativi all'identità e al reddito. Art. 27 Art. 28 Art. 29 La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanz a pubblica La modifica mira ad allineare le previsioni, in essa contenute, relative agli agenti in attività finanziaria che svolgono l'attività cd. money transfer alle novità introdott e dall'articolo 49 bis di cui si propone l'inserimento nel d.lgs. 231/2007. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanz a pubblic a La modifica concerne l'art. 75, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (Codice dei contratti pubblici). Obiettivo di tale modifica è quello di eliminare la necessità dell'autorizzazione del MEF di cui all'art. 30 legge n. 109/1994 per i l rilascio di fideiussioni da parte degli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cu i all'art. 106 TUB. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanz a pubblica Le modifiche apportate consentono alle holding che non detengono partecipazioni tal i da configurare lo svolgimento di un'attività finanziaria o comunque non idonee a farle rientrare nelle fattispecie previste dal nuovo comma 3-bis, di non essere soggett e all'ambito di applicazione della disciplina speciale prevista per gli enti creditizi e l e istituzioni finanziarie Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanz a pubblica Art. 30 L'attuale formulazione del comma 20 dell'articolo 1 della legge 15 luglio 2009,n.94 ha ingenerato numerosi dubbi interpretativi che hanno comportato un rilevante livell o di contenzioso. La modifica proposta è finalizzata a superare tali dubbi. Art. 31 La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanz a pubblic a Si chiarisce che le disposizioni del TUB relative al credito ai consumatori e l'articolo 28 del DL n. 1/2012 sulla libertà di scelta della polizza da parte del consumatore trovano applicazione alla cessione di quote di stipendio o pensione. Si è provveduto a riformulare il comma prevedendo che ai fini dell a distribuzione del servizio, i soggetti ammessi alla concessione di prestiti verso l a cessione di quote di stipendio possono avvalersi non solo di agenti in attivit à finanziaria o mediatori crediti iscritti nei rispettivi elenchi ma anche di banche, intermediari finanziari, Poste italiane S.p.A., ivi comprese le rispettive strutture distributive, nonché gli enti previdenziali. Si attribuisce a Banca d'italia il potere di definire disposizioni volte a favorire la trasparenza e la correttezza e d efficienza nell'erogazione di finanziamenti verso la cessione di quote di stipendi o o salario o di pensione. Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanz a pubblica Art. 32 In linea con l'osservazione di cui alla lettera s) della competente Commissione 5

46 della Camera, si è provveduto ad apportare le necessarie modifiche alla legge 1 7 agosto 2005, n. 166, finalizzate ad attribuire al Ministero dell'economia e dell e finanze la titolarità dell'archivio informatizzato di cui all'articolo 1, comma 4, della citata legge, nonché a prevedere la sola possibilità, da parte del Minister o dell'economia e delle finanze, di affidare la gestione dell'archivio informatizzat o alla Consap S.p.A Art. 33 Le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanz a pubblica La norma indica l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, introdotta alla lettera o) dell'art. 1 8 del decreto presente decreto legislativo. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanz a pubblica Art. 34 La norma reca la clausola di invarianza finanziaria. 6

47 ANALISI TECNICO-NORMATIVA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ULTERIORI MODIFICHE E D INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N.141, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/48/CE RELATIVA AI CONTRATTI DI CREDITO AI CONSUMATORI NONCHE' MODIFICHE DEL TITOLO VI DEL TEST O UNICO BANCARIO (DECRETO LEGISLATIVO N. 385 DEL 1993) IN MERITO ALL A DISCIPLINA DEI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO, DEGLI AGENTI IN ATTIVITA' FINANZIARIA E DEI MEDIATORI CREDITIZI(c.d. "SECONDO CORRETTIVO"). PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno. 1) Obiettivi e necessità di intervento normativo. Coerenza con il programma di governo. L'intervento regolatore proposto si inscrive nell'ambito dell'attuazione della Direttiva 2008/48/C E in tema di credito al consumo, recepita mediante il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sulla base della delega contenuta nell'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008). Con l'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009), è stata attribuita a l Governo la facoltà di adottare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi d i attuazione, disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi medesimi. Nell'esercizio di tale facoltà il Governo è intervenuto in un primo momento con il decret o legislativo 18 dicembre 2010 n. 218, integrativo e modificativo delle disposizioni del d.lgs. n. 141/2010 (c.d. "primo correttivo"), e successivamente con l'intervento regolatore proposto (c.d. "secondo correttivo"). L'intervento è volto ad apportare dei correttivi tecnici. Le modifiche contenute nel provvedimento sono frutto di un intenso lavoro di verifica da part e delle Autorità e delle diverse parti interessate alla riforma (fase di start up per gli Organismi, agent i che svolgono l'attività di prestazione di servizi di pagamento, cambiavalute, profili d i incompatibilità tra le diverse figure che operano nel settore finanziario/assicurativo, period o transitorio e profili di vigilanza). La proposta risulta coerente con il programma di governo. 2)Analisi del quadro normativo nazionale. La materia del credito al consumo e dei soggetti operanti nel settore finanziario è disciplinata a livello di normazione primaria dal Testo Unico bancario e dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n )Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti. Le norme proposte introducono modifiche dirette al Testo Unico bancario, nonché modifiche d i coordinamento ad altri corpi normativi (il citato decreto legislativo n. 231/2007, in tema di antiriciclaggio; il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, c.d. Testo unico dell'intermediazione finanziaria, in relazione alle società fiduciarie ; la legge 15 luglio 2009, n. 94, in materia di pubblica sicurezza). Gli articoli del D. Lgs : 141/2010 modificati sono : 1,4,9,10, 11, 12,15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30-ter, 30-quater, 30-quinqies, 30-sexies,30-seties, 30-octies. 1

48 4)Analisi della compatibilità dell 'intervento con i principi costituzionali. L'intervento regolatore è stato predisposto nel rispetto delle norme costituzionali, in relazion e all'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario. 5)Analisi della compatibilità dell 'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. L'intervento regolatore non incide sulle competenze delle Regioni e degli enti locali, in quant o rientra nella competenza statale ai sensi dell'articolo 117, comma 1, lett. e). 6)Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall 'art. 118, primo comma della Costituzione. L'intervento normativo non contrasta con i principi enunciati dall'articolo 118 della Costituzione. 7)Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità d i delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa. Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. L'intervento regolatore ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione né di applicazione di strumenti di semplificazion e normativa. 8)Verifica dell 'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all 'esame del Parlamento e relativo stato dell 'iter. Non risultano all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga. 9)Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi d i costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto. Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto dell'intervento regolatore. PARTE Il. Contesto normativo comunitario e internazionale. 10)Analisi della compatibilità dell 'intervento con l'ordinamento comunitario. L'intervento regolatore è finalizzato all'adeguamento dell'ordinamento nazionale a quell o comunitario, con particolare riferimento alla predisposizione di un mercato dei servizi finanziari efficiente e trasparente, nonché di un efficace sistema di vigilanza sul settore finanziario, a beneficio anche della clientela. 11)Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea su l medesimo o analogo oggetto. Non risultano procedure d'infrazione sul medesimo o su analogo oggetto. 12)Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali. L'intervento normativo non contrasta con gli obblighi internazionali. 13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanz i alla Corte di giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto. Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle comunità europee in ordine alle medesime o ad analoghe materie. 14)Eventuali indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza d i giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell 'uomo sul medesimo o analogo oggetto. 2

49 Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o s u analogo oggetto. 15)Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell 'Unione europea. Le linee prevalenti della regolamentazione da parte degli altri Stati membri dell'unione europe a sono conformi alle scelte perseguite con l'intervento normativo. PARTE III) Elementi di qualità sistemica e redazionale del testo. 1)Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, dell a coerenza con quelle già in uso. Non risultano nuove definizioni normative introdotte dall'intervento regolatore. 2)Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolar e riguardo alle successive modificazioni e integrazioni della normativa. È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nell'intervent o regolatore. 3)Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modifiche e integrazioni a disposizioni vigenti. Nell'intervento normativo si fa ricorso alla tecnica della novella dei testi legislativi rilevanti (in vi a prevalente il Testo unico bancario, ma anche il Testo unico antiriciclaggio e il Testo unico sull'intermediazione finanziaria), in modo da rispettare la collocazione sistematica della disciplina. 4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell 'atto normativo e loro traduzion e in norme abrogative espresse nel testo normativo. Nell'intervento regolatore sono presenti abrogazioni dovute a sostituzioni normative per la part e novellata. 5)Individuazione di disposizioni dell 'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza d i norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. Non si ravvisano nell'intervento regolatore disposizioni aventi effetto retroattivo ovvero effetto d i reviviscenza di norme precedentemente abrogate o derogatorie rispetto alla normativ a vigente.l'articolo 18, comma 2, dell'intervento regolatore contiene una norma di interpretazion e autentica. L'opportunità della formulazione di una norma di interpretazione autentica dell'articolo 49 de l decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, origina dal sospetto vulnus che i commi 5, 6 e 7 della predetta norma arrecherebbero al principio di legalità e tassatività sancito, in materia di illeciti amministrativi, dall'art. 1 della legge 24 novembre 1981, n Una lettura testuale dell' art. 49 ult. cit. potrebbe infatti indurre a ritenere non punibile la condotta di chi riceve gli assegni privi delle indicazioni contenute nella disposizione citata. In particolare, a differenza del 1 comma dello stesso articolo, in cui il trasferimento implica l'assoggettamento a sanzione sia del tradens che dell'accipiens, stante il rilievo normativo della diversità soggettiva, i commi 5, 6 e 7, al contrario, sembrerebbero conferire rilevanza unicamente alla condott a dell'emittente. Così come formulata, la norma potrebbe delineare, pertanto, una violazione formale che andrebbe a rendere irrilevante la successiva ed eventuale dazione ad altro soggetto. La norma di interpretazione autentica persegue la finalità di estrinsecare la ratio di prevenzione sottesa alla disposizione, chiarendo che le condotte vietate ai sensi dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 49 3

50 d.lgs. n. 231/07 si riferiscono a comportamenti vietati dal comma 1 che punisce, inequivocabilmente, sia il tradens sia l'accipiens dei titoli emessi in violazione di legg e 6)Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo. Non sussistono altre deleghe aperte sul medesimo oggetto. 7)Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione. E' prevista l'adozione di successivi atti di attuazione da parte della Banca d'italia e del MEF. Il provvedimento di attuazione dell'articolo 128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,concernente le condizioni e i requisiti per l'iscrizione degli agenti in attività finanziari a che prestano servizi di pagamento in una sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 128-quater comma 2, ed il provvedimento di attuazione del l'articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, volto a dare indicazioni in merito al contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica per le società di mediazione creditizia, sono, allo stato attuale, all'esame della Banca d'italia. Una volta acquisito il parere della Banca d'italia, entrambi i provvedimenti, saranno presentati al Consiglio di Stato. Pertanto, l'adozione dei due provvedimenti avrà luogo nel rispetto dei tempi tecnici necessari. 8)Verifica della piena utilizzazione e dell 'aggiornamento dei dati e di riferimenti statistici attinent i alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionar e all'istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità dei relativi costi. Sono stati utilizzati dati statistici già in possesso dell'amministrazione. 4

51 ANALISI D'IMPATTO DEL AREGOLAMENTAZION E (Allegato A del DPCM , n. 170 ) SCHEMA DI DECRETO IJ]GSfAIIVO RECANTE UL1IRIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI A L DECRETO I EGN ATIVO 13 AGOSTO 2010, N.141, RECANIE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/48/CE RHAIIVA AI CONIRATII DI CREDITO AI CONSUMATORI NONCIIE' MODIFICHE DE L TITOLO VI DELIFS'TO UNICO BANCARIO (DECREIOI EI NATIVO N. 385 DEL 1993) IN MERITO ATTA DISCIPIINA DEI SOGGETII OPERANII NE., SE IORE FINANZIARIO, DEGLI AGENTI IN ATIIVITA ' FINAN'IIARIAE DEI MEDIATORI CRFDIIIZI(c.d. "SECONDO CORREI11V0"). Referente: Marta Cofano tel Simona M. D'Ambrosio tel SEZIONE 1-ILCONIESTOEGLIOBIETTIVI A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente. Il quadro normativo in vigore è costituito daltesto unico bancario nonché dal decreto legislativo 1 3 agosto 2010, n. 141, attuativo della Direttiva 2008/48/CE in tema di credito al consumo e contenente modifiche del Testo unico bancario in materia di soggetti operanti nel settore finanziario. Il d.lgs. n. 141/2010 costituisce attuazione della delega contenuta nell'articolo 33 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008), avente per oggetto l'adozione, da parte del Governo, diuno o più decreti legislativi attuativi delle direttive elencate negli Allegati A e B (tra le quali, pe r l'appunto, la direttiva2008/48/ce). Con l'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Legge comunitaria 2009), è stata attribuita a l Governo la facoltà di adottare, entro 24 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi d i attuazione, disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi medesimi. Nell'esercizio di tale facoltà il Governo è intervenuto in un primo momento con il decreto legislativo 18 dicembre 2010 n. 218, integrativo e modificativo delle disposizioni del d.lgs. n. 141/2010 (c.d. "primo correttivo"), e successivamente con l'intervento regolatore in esame (c.d. "secondo correttivo"). B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione. In sede di applicazione del decreto legislativo n. 141/2010, sono emerse alcune criticità soprattutto in considerazione delle differenze esistenti tra le varie categorie di soggetti operanti nel settor e finanziario, sia per motivi strutturali sia per ambito di attività esercitabili. In tale contesto la disciplina vigente, contenuta nel Testo unico bancario, ha mostrato alcune lacune (fase di start u p per gli Organismi, agenti che svolgono l'attività di prestazione di servizi di pagamento, cambiavalute, profili di incompatibilità tra le diverse figure che operano nel settor e finanziario/assicurativo, periodo transitorio e profili di vigilanza) che il presente intervento s i propone di superare. C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economich e considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo. 1

52 Di fronte alle criticità sopra rappresentate, è particolarmente avvertita la duplice esigenza da un lat o di diversificare e graduare i regimi di operatività e di vigilanza applicabili ai diversi soggetti ch e esercitano attività finanziaria ; dall'altro di uniformare quegli aspetti che presentano caratteri comun i (ad esempio, la disciplina degli Organismi di vigilanza). Tali interventi si inscrivono oltretutto i n unpiù complessivo disegno europeo ed internazionale di riordino del settore finanziario, di razionalizzazione della sua disciplina e di potenziamento della sua vigilanza, in considerazion e della sua rilevanza sistemica. D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediant e l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne i l grado di raggiungimento. Gli obiettivi dell'intervento regolatoreconsistono sostanzialmente nella predisposizione di u n mercato dei servizi finanziari efficiente e trasparente, nonché di un efficace sistema di vigilanza su l settore finanziario, a beneficio anche della clientela. Un indicatore dell'efficacia dell'intervento regolatore sarà costituito dalla verifica del numero d i operatori del settore finanziario e del relativo volume di affari, attraverso la ricognizione degli albi e delle attività effettuabile dalle rispettive Autorità di vigilanza (Banca d'italia e Organismi di vigilanza).posto che attualmente risultano iscritti negli albi degli agenti in attività finanziaria e de i mediatori creditizi circa unità, si auspica, a fronte di un innalzamento della professionalit à della rete distributiva, un'importante riduzione con particolare riferimento alla figura dei mediator i creditizi. E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effett i dell'intervento legislativo. Destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativosonogli intermediari finanziari, i confidi, gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, gli utenti dei servizi finanziari. SI2IONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE Lo schema di decreto legislativo è stato elaboratoprevia consultazione a livello tecnico con gli uffic i della Banca d'italia che hanno seguito i lavori comunitari per l'approvazione della Direttiv a 2008/48/CE. Lo schema rispetta tutti i principi e i criteri di delega sopra menzionati. Il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato sul proprio sito un documento di consultazione nel mes e diottobre 2011, dove sono stati illustrati gli interventi normativi proposti. Sul sito del Dipartiment o sono reperibili, alla voce "Consultazioni", i documenti pubblicati, nonché gli esiti della consultazione svolta, cioè le osservazioni pervenute per le quali non è stato negato il consenso all a pubblicazione. Complessivamente sono state ricevute osservazioni da ventiquattro operatori. La consultazione si è conclusa il 21 ottobre Sono state raccolti e vagliati i contributi pervenuti da : Banca d'italia, ABI, Confindustria, associazioni di intermediari finanziari, studi legali. Si è registrato un generale consenso sul testo sottoposto a consultazione, considerata anche l'esiguità dello spazio per interventi discrezionali di attuazione della Direttiva 2008/48/CE, sia per il carattere di armonizzazione massima della Direttiva stessa, sia per la specificità degli intervent i consentiti dalla delega.il testo finale è frutto della sintesi dei vari interessi rappresentati. 2

53 Sull'intervento regolatorio si sono espresse le competenti Commissioni parlamentari con parer i favorevoli con osservazioni, le quali sono state accolte ad eccezione delle seguenti : - la previsione di una sezione separatadell'elenco degli esercenti microcredito per l'iscrizione de i soggetti che operano nella finanza mutualistica e solidale con conseguente rispetto delle modalità operative della Banca d'italia.(art. 112 del TUBmodificato dall'art. 3 del II correttivo).l'osservazione non sembra accoglibile in quanto l'articolo 111, comma 4 come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera h) dello schema, già prevede una normativa di favor e per lo svolgimento di attività riconducibili alla finanza mutualistica e solidale ; - l'esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina del credito al consumo recata dal capo II, titolo VI del TUB, dei finanziamenti concessi dagli enti e dalle cooperative finanziarie costituite tr a dipendenti di una p.a..( Art. 122, comma 1 del TUB /art. 1, comma 1, dello schema di decreto).l'osservazione non appare accoglibile in quanto lo svolgimento di attività finanziaria d a parte di enti e società cooperative tra dipendenti di una medesima amministrazione pubblica è già compiutamente regolato dall'articolo 3, comma 1, lett. m) dello schema di decreto legislativo che modifica l'articolo 112, comma 7, del TUB ; - la limitazione dell'obbligo di esclusività del mandato gravante sugli agenti in attività finanziari a alle sole attività di promozione e conclusione dei contratti di credito al consumo (art. 128-quater del TUB, comma 4, (introdotto dall'art. 6, comma 1, lettera a) dello schema di decreto). La proposta non è accoglibile in quanto il monomandatorappresenta uno dei punti fondamentali della riform a volto a garantire la massima trasparenza tra agente e consumatore ; - l'opportunità di escludere gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento, che esercitano servizi diversi dalla rimessa di pagamento, dall'applicazione delle norme che : a) prevedono il divieto di trasferimento di denaro contante, libretti di deposito o titoli al portatore di importo pari o superiore a euro;b) impongono l'indicazione del nome o della ragione social e e della clausola di non trasferibilità agli assegni bancari e postali, nonché agli assegni circolari, vaglia postali e cambiari, di importo pari o superiore ai euro. L'osservazione non è stata accolta in quanto il decreto già prevede l'inserimento degli istituti di pagamento, che esercitan o servizi diversi dalla rimessa di pagamento, tra i soggetti, tramite i quali può essere effettuato i l trasferimento di somme pari o superiori a euro ; -la previsione per i consulenti finanziari, di un regime analogo a quello dei promotori finanziari e degli agenti assicurativi ai fini dell'iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria. Ciò in quanto i consulenti non pubblicizzano né collocano prodotti finanziari ; - la possibilità che agli agenti immobiliari sia consentito segnalare le società di mediazion e creditizia di cui all'art. 128-septies del TUB in via accessoria e strumentale alla propria attività d i intermediazione. Proposta non accoglibile perché contraria alla ratio del provvedimento ; -l'eliminazione dell'obbligo per i collaboratori di operare necessariamente sulla base di un mandat o d'agenzia. La proposta non è accoglibile perché contrastante con l'impianto del provvedimento basato sulla maggiore responsabilizzazione degli operatori di settore. SEZIONE 3 -LAVALUTAZIONE DE L'OPZIONE DI NON INIERVENR) ("OPZIONE ZERO"). Il non intervento lascerebbe irrisolte tutte le criticità sopra evidenziate, in primis gli Organismi non diventerebbero operativi nel breve periodo vanificando la finalità stessa della riforma. Inoltre la Repubblica italiana potrebbe incorrere in procedura di infrazione per mancata o inadeguata trasposizione della Direttiva. SUIONE 4 - VALUTAZIONE DIIIE OP/IONI ALTERNATIVE 3

54 Sia nell'ambito dell'istruttoria interna sia nel corso delle consultazioni non sono emerse opzion i alternative all'intervento regolatore effettivamente praticabili, in considerazione dei limiti stringent i imposti dalla Direttiva (di armonizzazione massima) e dai criteri e principi contenuti nella legg e delega. Inoltre l'intervento regolatore rientra nei parametri definiti per l'attuazione delle direttiv e dall'articolo 15, comma 2,della legge n. 183/2011 (c.d. legge di stabilità per il 2012). A seguito dei pareri acquisiti sono emerse opzioni alternative per le quali si rimanda all a sezione 2. SEZIONE 5- GIUSTIFICAZIONE DHL'OPLIONE REGOLATORUA PROPOSTA A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti. L'analisi è stata effettuatanella fase dell'istruttoria in sede comunitaria. In sede nazionale, soltanto l'autorità di vigilanza (Banca d'italia) che ha partecipato al negoziato e che è dotata dei poteri e degli strumenti di indagine previsti dal Testo Unico bancario è in grado di elaborare un metodo d i analisi da applicare alla misurazione degli effetti. Pertanto non è risultato necessario effettuare ulteriori variazioni. B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta. L'intervento regolatore non presenta svantaggi, bensì piuttosto vantaggi in termini diefficienza e d i trasparenza del mercato dei servizi finanziari, nonché di efficacia del sistema di vigilanza sul settore finanziario. C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti. L'intervento regolatoreintroduce obblighi informativi aggiuntivi, concernenti l'avvi o dell'operatività degli Organismi di vigilanza (che deve essere comunicato alla Banca d'italia,co n successiva pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).La valutazione effettuata in merito alla fattibilit à di una riduzione degli obblighi informativi vigenti in materia, nell'ottica della razionalizzazione dei costi amministrativi, ha avuto esito nel senso del mantenimento degli obblighi già esistenti, al fin e di garantire un monitoraggio costante da parte dell'autorità di vigilanza sugli operatori del settore. Pertanto eventuali costi amministrativi vengono compensati dai benefici evidenziati. Non sono stati introdotti o mantenuti livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalla Direttiva comunitarie. A seguito dei pareri acquisiti (vds. Sezione 2a) la Banca d'italia con relazione annuale deve informare il Parlamento in merito alle risultanze dei controlli di propria competenza e alla dinamic a dei costi a carico dei consumatori. Comunque non sono introdotti o mantenuti livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive comunitarie in materia. D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate. Nell'ambito della stessa amministrazione e nel corso delle consultazioni non sono emerse opzioni alternative effettivamente praticabili, pertanto, non si è proceduto ad alcuna comparazione. A seguito dei pareri acquisiti sono emerse opzioni alternative per le quali si rimanda alla sezione 2a. E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatore. L'intervento regolatore è immediatamente attuabile con le risorse e le strutture già disponibili. Lo stesso intervento non comporta nuovi o maggiori oneri né diminuzioni di entrate a carico dell a finanza pubblica. SEZIONE 6- INCIDENZA SUL CU EITO FUNZIONAMENTO CONCU1 SUIIACOMPEIT IVITA' le DEL MERCATO E 4

55 L'intervento normativo avrà un'incidenza positiva sull'efficienza e sulla trasparenzadel settore finanziario, nonché sull'efficacia del sistema di vigilanza sul settore finanziario stesso, a tutel a anche dei clienti. La nuova disciplina avrà per effetto altresì l'aumento della competitività del Paese e dell a contendibilità sul mercato dei servizi finanziari. Tali effetti si produrranno conformemente alla ratio della Direttiva 2008/48/CE, nonché nel rispett o delle condizioni previste dallacitata legge n. 183/2011. Comunque non sono introdotti o mantenuti livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiest i dalle direttive comunitarie in materia. SEZIONE 7 - MODAILFA' ATTUATIVE DIIL REGOL4TORIO A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatore proposto. L'attuazione delle nuove disposizioni è demandata alla Banca d'italia, nell'ambito di quanto gi à previsto dalla disciplina vigente. Il MEF può avvalersi anche della Gdf e della Consap. B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. Non sono previste azioni ulteriori rispetto agli adempimenti già previsti in general e dall' ordinamento. C) Strumenti per il controllo ed il monitoraggio dell'intervento regolatore. L'intervento regolatore non richiede l'istituzione di appositi strumenti di controllo e monitoraggio. Pertanto il controllo ed il monitoraggio sulla regolare attuazione dell'intervento sarà effettuato dall a Banca d'italia, con le risorse, gli strumenti e le modalità già esistenti. D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della previst a regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a VJ.R. Sulla base dei dati forniti dalla Banca d'italia sarà elaborata a cadenza biennale dal Minister o dell'economia e delle finanze la prescritta verifica di impatto della regolazione, nella quale verranno presi in esame prioritariamente i seguenti obiettivi, anche in termini di costi-benefici :sull'efficienza e trasparenzadel settore finanziario, nonché sull'efficacia del sistema di vigilanza sul settor e finanziario stesso. Nella Direttiva 2008/48/CE è comunque già previsto un meccanismo di revisione da parte della Commissione europea con cadenza periodica quinquennale e per la prima volta entro il 12 maggi o

56 Camera.it - Lavori - Resoconti delle Giunte e Commissioni Page 1 of 5 Schema di decreto legislativo recante ulteriori modifiche e d integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unic o bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settor e finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediator i creditizi. (Atto n. 486). PARERE APPROVATO DALLA COMMISSION E La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, esaminato Io schema di decreto legislativo concernente ulterior i modifiche ed integrazioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti d i credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del testo unic o bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settor e finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditiz i (Atto n. 486) ; rilevato in primo luogo come il decreto legislativo n. 141 del assuma un rilievo fondamentale per la modernizzazione dell a disciplina sul credito ai consumatori, la cui disciplina er a precedentemente caratterizzata da gravi carenze ; evidenziato come lo schema di decreto legislativo in esam e recepisca sostanzialmente alcuni rilievi formulati dalla Commission e Finanze in occasione dei pareri espressi sullo schema del decret o legislativo n. 141 del 2010, nonché sullo schema del decret o legislativo n. 218, correttivo del predetto decreto legislativo n. 141, a d esempio per quanto riguarda : una più incisiva disciplina della caten a distributiva del settore della cessione del quinto dello stipendio o dell a pensione ; la revisione del regime transitorio relativamente alla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi ; l'esclusione dall'esercizio di agenzia in attività finanziaria o mediazion e creditizia anche alle società di servizi controllate da associazioni d i categoria; la revisione della disciplina in materia di mandati degl i agenti in attività finanziaria ; richiamata, in tale contesto, l'indagine conoscitiva sul credito a l consumo svolta dalla Commissione Finanze tra il 2009 e il 2010, l a quale ha consentito di individuare le criticità sulle quali bisognav a intervenire - tra cui, in particolare, quelle concernenti la struttura, il numero e i requisiti di onorabilità e professionalità degli operatori, nonché la trasparenza delle condizioni contrattuali e l'adeguatezz a delle informazioni fornite ai consumatori -, nonché di fare luce su l preoccupante fenomeno delle frodi connesse al credito al consumo e agli strumenti di pagamento collegati ; sottolineato positivamente il rapporto di fattiva collaborazion e instauratosi su tali temi tra la Commissione Finanze e il Minister o dell'economia e delle finanze, che ha consentito di non limitare gl i interventi legislativi in materia ad un mero recepimento delle norm e comunitarie, ma ha consistito di definire, attraverso il predetto decret o legislativo n. 141 del 2010, una normativa calibrata in relazione all e Pag. 252caratteristiche e alle specificità del sistema finanziari o &view=&com... 13/09/2012

57 Camera.it - Lavori - Resoconti delle Giunte e Commissioni Page 2 of 5 italiano, che appare all'avanguardia a livello europeo ; rilevato quindi come l'intervento legislativo recato dallo schema d i decreto, unitamente a quelli già adottati sulle medesime questioni, rappresenta un contributo determinante, a vantaggio dei consumatori, per la costruzione di un sistema finanziario più virtuoso e pi ù improntato a canoni etici ; sottolineato inoltre come la presentazione alle Camere dell o schema di decreto legislativo in esame faccia seguito ad una fase d i pubblica consultazione durata alcuni mesi, che ha consentito d i effettuare una opportuna interlocuzione con tutti gli operatori de l settore ; preso atto dei rilievi espressi sullo schema di decreto dall a Commissione Bilancio, per quanto riguarda le conseguenze d i carattere finanziario, esprim e PARERE FAVOREVOL E con le seguenti osservazioni : a) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera d), dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere l a lettera d), la quale introduce nell'articolo 125-bis del testo unico dell e leggi in materia bancaria e creditizia (TUB) di cui al decreto legislativ o n. 385 del 1993, una previsione recante l'obbligo di indicare ne i contratti di credito anche il tasso effettivo globale (TEG) ; b) ancora con riferimento all'articolo 1, comma 1, dello schema d i decreto, valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 122, comma 1, del TUB, nel senso di escludere dall'ambito di applicazion e della disciplina sul credito al consumo di cui al capo Il del titolo VI de l medesimo TUB i finanziamenti concessi dagli enti e dalle cooperativ e finanziarie costituite tra dipendenti di una medesima amministrazion e pubblica, fatte salve le norme recate dal predetto capo Il recanti previsioni poste a salvaguardia dei diritti dei consumatori, quali i n particolare gli articoli 124 (Obblighi precontrattuali), 125-bis (Contratti e comunicazioni), 125-ter (Recesso del consumatore), 125-quinquies (Inadempimento del fornitore), 125-sexies (Rimborso anticipato) ; c) con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera g), dello schem a di decreto, il quale inserisce nel corpo dell'articolo 111 del TUB u n nuovo comma 3-bis, relativamente alla prestazione congiunta dell e attività di microcredito, valuti il Governo l'opportunità di riformulare i l nuovo comma nel senso di prevedere che, in caso di esercizi o dell'attività di cui al comma 3, questa e l'attività di cui al comma 1 devono essere esercitate congiuntamente ; d) con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto, valuti i l Governo l'opportunità di integrare il dettato dell'articolo 112 del TUB, a l fine di prevedere che i soggetti operanti nel settore della finanz a mutualistica e solidale siano iscritti in una sezione separata dell'elenc o degli operatori del microcredito di cui all'articolo 111, comma 1, de l medesimo TUB, nonché di prevedere, in considerazione del valor e sociale del loro ruolo, che essi possano svolgere la propria attività ne l rispetto delle modalità operative determinate dalla Banca d'italia ; e) con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera a), numero 5), 12&mese=0 8 &giorno=0 1 &view=&com... 13/09/2012

58 Camera.it - Lavori - Resoconti delle Giunte e Commissioni Page 3 of 5 dello schema di decreto, valuti il Governo la possibilità di limitare fortemente l'obbligo di doppia iscrizione dei promotori finanziari, degli agenti assicurativi e dei consulenti finanziari nell'elenco degli agenti i n attività finanziaria, in particolare sostituendo il comma 8 dell'articol o 128-quater del TUB, nel senso di prevedere che, per i promotor i finanziari, gli agenti assicurativi e i consulenti finanziari i quali svolgan o solo attività di promozione e collocamento di contratti di credito, non sussiste l'obbligo di iscriversi anche nell'elenco degli agenti in attività finanziaria, Pag. 253circoscrivendo invece tale obbligo ai sol i mediatori, agenti assicurativi e consulenti finanziari che svolgan o anche attività di conclusione dei contratti di credito ; valuti inoltre i l Governo, con riferimento all'articolo 13 dello schema di decreto, l'opportunità di prevedere, in tale ultimo caso, una riduzione de l contributo richiesto per l'iscrizione dei promotori, degli agent i assicurativi e dei consulenti finanziari nell'elenco degli agenti in attivit à finanziaria, operando a tal fine una modifica dell'articolo 20 del decret o legislativo n. 141 del 2010 ; valuti altresì il Governo l'opportunità d i favorire lo svolgimento di programmi di formazione congiunti, nonché i l coordinamento e la creazione di sinergie tra gli organismi tenuti alla gestione degli albi e degli elenchi delle citate categorie degli agenti i n attività finanziaria, dei promotori finanziari, degli agenti assicurativi e dei consulenti finanziari ; t) in connessione con l'osservazione di cui alla lettera e), valuti i l Governo, con riferimento all'articolo 10 dello schema di decreto, l'opportunità di integrare l'articolo 17 del decreto legislativo n. 141 de l 2010, nel senso di sancire la compatibilità tra l'attività di conclusion e dei contratti di credito e quella di promotore finanziario, di agent e assicurativo o di consulente finanziario, fermo restando, ov e sussistente, l'obbligo di iscrizione nei relativi elenchi o albi ; g) qualora si intenda accogliere la proposta, recata dall'osservazione di cui alla lettera e), di escludere dall'obbligo d i iscrizione nell'elenco degli agenti in attività finanziaria i promotor i finanziari svolgenti solo attività di promozione e collocamento d i contratti di credito, valuti il Governo l'opportunità di modificare l'articol o 17, comma 1, lettera e), numero 3), dello schema, nel senso di riferire la possibilità di esonero dall'esame per l'iscrizione nell'elenco degl i agenti in attività creditizia (prevista dal nuovo comma 2-bis dell'articol o 26 del decreto legislativo n. 141 del 2010) ai mediatori creditizi ch e debbano iscriversi nel predetto elenco, in quanto svolgono attività d i conclusione dei contratti di credito, e che abbiano svolto attività d i agenzia per complessivi tre anni nel quinquennio ; h) ancora con riferimento all'articolo 17, comma 1, lettera e), numero 3), dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità d i consentire, attraverso una modifica dell'articolo 26 del decret o legislativo n. 141 del 2010, anche agli agenti assicurativi e a i consulenti finanziari che debbano iscriversi nell'elenco degli agenti i n attività finanziaria, in quanto svolgono attività di conclusione de i contratti di credito, di essere esonerati dall'esame per l'iscrizione ne l predetto elenco, qualora abbiano effettivamente svolto attività di agenzia in attività finanziaria per almeno tre anni nel quinquenni o antecedente alla presentazione della domanda di iscrizione ne l predetto elenco ; it/824?tipo=a&anno=2012&mese=08&giorno=01 &view=&com... 13/09/2012

59 Camera.it - Lavori - Resoconti delle Giunte e Commissioni Page 4 of 5 i) con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera e), dello schem a di decreto, il quale sostituisce l'articolo 128-decies del TUB, in materi a di trasparenza e controlli sugli agenti in attività creditizia e su i mediatori creditizi, valuti il Governo l'opportunità di rivedere la formulazione della disposizione, nel senso di specificare che son o attribuiti alla Banca d'italia poteri ispettivi anche per quanto riguarda i l controllo del rispetto della normativa di trasparenza da parte de i mediatori creditizi e degli agenti insediati in Italia per conto di istituti d i moneta elettronici o di istituti di pagamento comunitari, di chiarire che, anche nello svolgimento delle ispezioni presso i mediatori creditizi e gl i agenti insediati in Italia per conto di istituti di moneta elettronici o d i istituti di pagamento comunitari la Banca d'italia può avvalersi dell a Guardia di finanza, nonché di stabilire l'obbligatorietà dell'istituzion e del punto di contatto centrale di cui all'articolo 42, comma 3, de l decreto legislativo n. 231 del 2007 ; l) sempre con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera e), dell o schema, valuti il Governo l'opportunità di verificare la formulazione de l secondo periodo del comma 4 del sopra citato articolo 128-Pag. 254decies del TUB, in quanto la previsione della possibilità d i trasferire, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, l e funzioni di controllo sui mediatori dalla Banca d'italia all'organism o competente per la gestione dell'elenco dei mediatori creditizi di cu i all'articolo 128-undecies del TUB, nonché di indicare le modalità d i esplicazione del controllo, i relativi oneri e i poteri sanzionatori, suscit a alcuni dubbi circa la legittimità ad effettuare con atto di normativ a secondaria, quale il decreto ministeriale, un siffatto trasferimento d i funzioni e poteri, anche sanzionatori, ed appare pertanto suscettibile d i determinare contenzioso in materia ; m) con riferimento all'articolo 6, comma 1, lettera a), dell o schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di modificare i l comma 4 dell'articolo 128-quater del TUB, nel senso di circoscriver e l'obbligo di mandato esclusivo gravante sugli agenti in attivit à finanziaria alle sole attività di promozione e conclusione dei contratti d i credito al consumo ; n) con riferimento all'articolo 17, comma 1, lettera b), dello schema di decreto, il quale interviene sul termine entro cui le autorit à competenti devono emanare le disposizioni attuative delle norme de l titolo VI-bis del TUB, nonché del titolo IV del decreto legislativo n del 2010, in materia di disciplina degli agenti in attività finanziaria e de i mediatori creditizi, valuti il Governo l'opportunità di posticipare i l predetto termine dal 31 luglio 2012 al 31 dicembre 2012 ; o) valuti il Governo l'opportunità di prevedere la soppressione, a decorrere dal 1 gennaio 2013, dell'articolo 136 del TUB, al fine d i evitare ogni sovrapposizione tra le previsioni recate da detto articolo e quelle contenute nell'aggiornamento delle Disposizioni di vigilanz a prudenziale emanato in materia dalla Banca d'italia in attuazion e dell'articolo 53, comma 4, del medesimo TUB, che entrerà vigore a partire dalla predetta data ; p) con riferimento all'articolo 29 dello schema di decreto, valuti i l Governo l'opportunità di riformulare il comma 2 dell'articolo 6-bis de l decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, nel senso d i chiarire che, ferma restando la previsione dell'articolo 12, comma 1, camera. it/824?tipo=a&anno=2012&mese=08&giorno=01 &view=&com... 13/09/2012

60 Camera.it - Lavori - Resoconti delle Giunte e Commissioni Page 5 of 5 lettera b), del decreto legislativo n. 141 del 2010, ai sensi della quale non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria o d i mediazione creditizia la promozione e la conclusione di contratti relativ i a finanziamenti in qualsiasi forma da parte di banche, intermediar i finanziari, imprese di investimento, SGR, SICAV, assicurazioni, istituti di pagamento e Poste italiane SpA, i soggetti ammessi all a concessione di prestiti verso la cessione del quinto dello stipendio o della pensione possono stipulare accordi con gli operatori sopra richiamati ai fini della distribuzione di tale servizio di prestito, co n esclusione dell'attività di conclusione dei contratti e comunque senza applicazione di maggiorazioni nelle commissioni, oneri e spese a qualunque titolo posti a carico delle persone che richiedono i l finanziamento ; q) sempre con riferimento alle tematiche della cessione de l quinto affrontate dall'articolo 29 dello schema di decreto, valuti i l Governo l'opportunità di chiarire che l'obbligo di cui all'articolo 43 de l già citato decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950, i n forza del quale l'inps, nel caso in cui il debitore di un finanziamento erogato nella forma di cessione del quinto passi dallo status d i lavoratore a quello di pensionato, è tenuto a continuare ad operare le trattenute sulla pensione dello stesso debitore del finanziamento, s i applica non solo ai dipendenti pubblici, ma anche ai dipendenti privati, al fine di superare la prassi contraria in materia tuttora seguita dall'inps, la quale costringe gli enti erogatori del finanziamento a comunicare ai soggetti che hanno fornito la garanzia sul finanziamento stesso il venir meno dell'efficacia della cessione, determinando in ta l modo un innalzamento del costo delle garanzie richieste ai dipendent i privati a fronte del finanziamento ;Pag. 255 r) valuti il Governo l'opportunità di inserire anche le imprese d i assicurazione tra i soggetti partecipanti al sistema pubblico di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo di cu i all'articolo 30-ter del decreto legislativo n. 141 del 2010 ; s) ancora con riferimento all'articolo 30-ter del decreto legislativ o n. 141 del 2010, valuti il Governo l'opportunità di modificare il comm a 3 della predetta disposizione, limitandosi a prevedere la possibilità, pe r il Ministero dell'economia e delle finanze, di avvalersi, per la gestion e dell'archivio, della Consap S.p.A., nonché attribuendo la titolarit à dell'archivio informatizzato al Ministero dell'economia e delle finanze. camera. it/824?tipo=a&anno=2012&mese=08 &giorno=01 &view=&com... 13/09/2012

61 Camera.it - Lavori - Resoconti delle Giunte e Commissioni Page 1 of 2 Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche e d integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credit o ai consumatori nonché modifiche del titolo V del testo unic o bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settor e finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediator i creditizi. Atto n (Rilievi alla VI Commissione). (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione - Deliberazione di rilievi). La Commissione prosegue l'esame dello schema di decret o legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 luglio Renato CAMBURSANO (Misto), relatore, anche recependo l e osservazioni formulate dall'onorevole Marchi nella seduta del 12 lugli o 2012, formula la seguente proposta : «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96 - ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativ o concernente ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1 3 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/C E relativa ai contratti di credito ai consumatori nonché modifiche del titol o V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediator i creditizi (atto n. 486) ; preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, il quale h a precisato che : i costi per l'esercizio delle funzioni di vigilanza da parte dell'organismo per la gestione degli elenchi e dei mediatori gravan o integralmente sugli iscritti, mediante una contribuzione quantificat a dallo stesso Organismo sulla base dei costi effettivamente sostenut i per i compiti svolti ; al rappresentante nominato dal Ministero dell'economia e dell e finanze nell'organismo per la gestione degli elenchi e dei mediator i non sono corrisposti emolumenti o rimborsi spese a carico del bilanci o dello Stato ; la riduzione dei contributi posti a carico degli iscritt i all'organismo si è resa necessaria a seguito della verifica dell a sproporzione tra l'importo massimo di contributi originariament e previsti e le esigenze finanziarie stimate per il funzionament o dell'organismo ; le disposizioni di cui all'articolo 22 non incidono in alcun mod o sulle risorse a disposizione dell'ente gestore per lo svolgimento dell e attività riconducibili al sistema di prevenzione delle frodi ;Pag. 42 le amministrazioni interessate possono effettivamente fa r fronte agli adempimenti previsti dal provvedimento in esame con l e risorse già assegnate, in quanto le medesime attività sono gi à esercitate ai sensi della normativa vigente ; camera. it/824?tipo=c&anno=2012&mese=07&giorno= 1 9&view=&com... 13/09/2012

62 Camera.it - Lavori - Resoconti delle Giunte e Commissioni Page 2 of 2 le disposizioni di cui all'articolo 7 in materia di contribuzion e previdenziale a fronte di attività finanziarie non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ; rilevata l'opportunità di apportare una modifica di carattere formale alla clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 31, VALUTA FAVOREVOLMENTE Io schema di decreto legislativo e formula i seguenti rilievi sulle su e conseguenze di carattere finanziario : All'articolo 31, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da : provvederanno fino a provvedimento con le seguenti: provvedon o all'attuazione del presente decreto ; formula altresì la seguente osservazione : si valuti l'opportunità di prevedere un comma aggiuntiv o all'articolo 112 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia che preveda che i soggetti che operano nella finanz a mutualistica e solidale siano iscritti in una sezione separata dell'elenc o di cui all'articolo 111, comma 1, del medesimo testo unico e possan o svolgere la propria operatività, in considerazione del valore sociale, ne l rispetto delle modalità operative determinate dalla Banca d'italia.». II sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con la propost a del relatore. La Commissione approva la proposta del relatore. http : //www. camera. it/824?tipo=c&anno=2012&mese=07&giorno=19&view =&com... 13/09/2012

63 Camera.it - Lavori - Resoconti delle Giunte e Commissioni Page 1 of 3 Schema di decreto legislativo concernente ulteriori modifiche e d integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori nonché modifiche del titolo V del testo unic o bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settor e finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediator i creditizi (Atto n. 486). PARERE APPROVATO DALLA COMMISSION E La XIV Commissione Politiche dell'unione europea, esaminato lo schema di decreto legislativo concernente ulterior i modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti d i credito ai consumatori nonché modifiche del titolo V del testo unic o bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settor e finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi ; visto l'articolo 1, lettera d), che integra l'articolo 125-bis del TUB, prevedendo che i contratti di credito ai consumatori debbano anch e indicare il tasso effettivo globale (TEG) praticato ; sottolineata l'opportunità di valutare al riguardo - nel quadro dell e necessarie tutele che debbono essere garantite a tutti i clienti bancar i e ai consumatori in particolare - se tale disposizione non poss a ingenerare confusione nel consumatore, il quale ha già a disposizion e altri indicatori, previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che lo possono guidare nella scelta dei prodotti cui accordare fiducia ; valutati i contenuti dell'articolo 18 dello Schema di decreto, che, al comma 1, capoverso comma 1, lettera p), modifica l'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007 relativo all a limitazione all'uso del contante, aggiungendo gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica al novero degli intermediari per il tramit e dei quali è possibile eseguire il trasferimento di somme pari o superior i a euro ; osservato che tale disposizione non è accompagnata da un a modifica al comma 15 del medesimo articolo 49, al fine di escluder e dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 - relative a l limite all'uso del contante, nome e ragione sociale e alla clausola d i non trasferibilità per assegni bancari e circolari - i trasferimenti in cu i siano parte, oltre alle banche o Poste Italiane, anche gli istituti d i pagamento o di moneta elettronica ; in assenza di tale modifica s i impedisce di fatto agli istituti di pagamento (IP) e agli istituti di monet a elettronica (IMEL) di ricevere o effettuare trasferimenti di contant e uguali o superiori a euro, benché tali soggetti siano sottoposti a d obblighi antiriciclaggio analoghi a quelli delle banche ; rilevato in proposito che tale mancato adeguamento rischia d i limitare significativamente l'operatività degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, con evidenti disparità di trattament o tra gli operatori del settore ; visti i contenuti dell'articolo 29, comma 1, capoverso articolo 6 - bis, comma Pag. 1952, che, nel modificare il decreto del President e della Repubblica n. 180 del 1950, consente la distribuzione de l it/824?tipo=a&anno=2012&mese=07&giorno=25 &view=&com... 13/09/2012

64 Camera.it - Lavori - Resoconti delle Giunte e Commissioni Page 2 of 3 servizio di concessione di prestiti verso la cessione di quote d i stipendio, di salario o di pensione - qualora non esercitat o direttamente dai soggetti ammessi alla concessione di tali prestiti - soltanto attraverso agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi ; rilevato in proposito che tale previsione rischia di determinar e una ingiustificata disparità di trattamento tra gli operatori del settore, poiché in tal modo, soltanto ad alcuni dei soggetti individuati com e «intermediari del credito» dall'articolo 121, lettera h), del decret o legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico delle leggi in materia bancari a e creditizia), così come modificato dal decreto legislativo 13 agost o 2010, n. 141, attuativo della direttiva 2008/48/CE, viene riconosciut a la possibilità di distribuzione del servizio, che dovrebbe invece esser e consentita a banche, intermediari finanziari, Poste italiane SpA, iv i comprese le rispettive strutture distributive, agenti in attività finanziari a o mediatori creditizi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 128-quater, e 128-sexies del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, nonché agli enti di previdenza, esprim e PARERE FAVOREVOL E con le seguenti osservazioni: a) con riferimento all'articolo 1, lettera d), dello Schema d i decreto, che integra l'articolo 125-bis del TUB, prevedendo che i contratti di credito ai consumatori debbano anche indicare il tass o effettivo globale (TEG) praticato, valuti il Governo se - nel quadro dell e necessarie tutele che debbono essere garantite a tutti i clienti bancar i e ai consumatori in particolare - tale disposizione non poss a ingenerare confusione nel consumatore, il quale ha già a disposizion e altri indicatori, previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che lo possono guidare nella scelta dei prodotti cui accordare fiducia ; valuti altresì il Governo la compatibilità della disposizione in oggett o con le norme della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito a i consumatori, con particolare riferimento alle misure in materia d i armonizzazione degli obblighi informativi contrattuali ; b) valuti il Governo - con riguardo all'articolo 18 comma 1, capoverso comma 1, lettera p), laddove si modifica l'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 231 del 2007 relativo alla limitazione all'uso del contante, aggiungendo gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica al novero degli intermediari per il tramit e dei quali è possibile eseguire il trasferimento di somme pari o superior i a euro l'opportunità di escludere anche tali soggett i dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 7 relative a l limite all'uso del contante, nome e ragione sociale e alla clausola d i non trasferibilità per assegni bancari e circolari, al fine di non limitar e significativamente l'operatività degli istituti di pagamento e degli istitut i di moneta elettronica, con evidenti disparità di trattamento tra gl i operatori del settore ; c) valuti infine il Governo l'opportunità di modificare l'articolo 29, comma 1, capoverso articolo 6-bis, comma 2, dello schema di decreto in titolo come segue : it/824?tipo=a&anno=2012&mese=07&giorno=25&view=&com... 13/09/2012

65 Camera.it - Lavori - Resoconti delle Giunte e Commissioni Page 3 of 3 «2. Qualora i soggetti ammessi alla concessione di prestit i verso la cessione di quote di stipendio o salario o di pensione faccian o ricorso, ai fini della distribuzione di tale servizio, a soggetti terzi rispett o alla propria organizzazione, o comunque ne usufruiscano, tali soggett i terzi devono essere banche, intermediari finanziari, Poste italiane SpA, ivi comprese le rispettive strutture distributive, agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi iscritti negli elenchi di cui agli articol i 128-quater, e 128-sexies del Testo unico delle leggi in materi a bancaria e creditizia, nonché gli enti di previdenza». it/824?tipo=a&anno=2012&mese=07&giorno=25 &view=&com... 13/09/2012

66 senato.it - Legislatura 16a - 6a Commissione permanente - Resoconto sommario n Page 1 of 6 Mostra rif. normativi Legislatura 16 a - 6 a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 368 del 26/07/201 2 PARERE APPROVATO DALLA COMMISSION E SULL' ATTO DEL GOVERNO N. 486 La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso ch e è emersa la necessità di apportare correzioni al decreto legislativo n. 141 del 2010, i n relazione a criticità applicative e a problematicità dei settori normati ; che il Governo ha utilizzato la possibilità di modificare e integrare le disposizioni in parol a prima della scadenza del termine biennale dalla data di entrata in vigore del decreto legislativ o originario ; esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni : in relazione alla previsione di inserimento nei contratti del tasso effettivo globale di cu i alla legge 7 marzo 1996, n. 108, necessario esclusivamente per il calcolo del limite del tass o usurario, la Commissione osserva che nel contratto dovrebbero essere presenti insieme TAN, TAEG ed il TEG. La Commissione ribadisce la convinzione che l'obiettivo della complessiv a disciplina dell'esposizione dei tassi praticati è quello di garantire al cliente la conoscenza e l'informazione diretta del costo effettivo del contratto che sta per stipulare. La prevision e contenuta nello schema di decreto rischia di aumentare le asimmetrie cognitive del cliente ch e difficilmente riuscirebbe a comprendere quale sia l'effettivo tasso applicato al finanziamento, considerando la diversa natura e le diverse modalità di calcolo dei citati tassi. Tale aspett o sarebbe tanto più esacerbato nei casi in cui il TEG sia superiore al TAEG, fattispecie difficilment e comprensibile per il cliente. Tutto ciò considerato, valuti il Governo l'opportunità di lasciar e inalterata o meno la disposizione della lettera d) del comma 1, dell'articolo 1, fermo restand o l'obbligo di esporre nei contratti in parola i tassi TAN e TAEG. Più in generale, per quanto concerne i rapporti tra clienti e banche, la Commissione auspica che, nel caso di proposta di recesso unilaterale della banca, sia comunque garantita al cliente l a facoltà di scegliere una rinegoziazione delle condizioni prima di accettare la proposta. In riferimento all'articolo 6 dello schema di decreto, concernente modifiche all'articolo 11 de l decreto legislativo n. 141 del 2010, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere la prevision e dell'obbligo di monomandato per gli agenti in attività finanziaria, ovvero, in subordine, d i superare la previsione di cui al comma 4-bis dell'articolo 26 del citato decreto n. 141, com e modificato dall'articolo 17 dello schema di decreto, nella parte in cui statuisce che il recesso no n dà diritto all'indennità di cui all'articolo 1751 del codice civile né al risarcimento degli eventual i danni. In riferimento all'articolo 6, comma 1, si propone di modificare lo schema di decret o legislativo, nel capoverso articolo 128-quater TUB ; in alternativa alla soppressione del comma 8, è preferibile la sua sostituzione nel modo seguente : «Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e i l collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi d i pagamento da parte dei promotori finanziari regolarmente iscritti nell'albo previsto dall'articol o 31 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, effettuate per conto del soggetto abilitato ch e ha conferito loro l'incarico di promotore finanziario. Il soggetto abilitato cura l'aggiornament o professionale dei propri promotori finanziari, assicura il rispetto da parte loro della disciplin a prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attività prevista dal presente comma, anche s e conseguenti a responsabilità accertata in sede penale». sp?tipodoc=sommcomm&leg=16&id=... 13/09/2012

67 senato.it - Legislatura 16a - 6a Commissione permanente - Resoconto sommario n Page 2 of 6 La modifica proposta esclude che l'esercizio dell'attività di promozione e collocamento d i contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento d a parte dei promotori finanziari rappresenti esercizio dell'attività di agenzia in attività finanziari a con conseguente obbligo di iscrizione nell'elenco previsto dall'articolo 128-quinquies TUB. A l riguardo, per realizzare pienamente l'obiettivo del Governo della liberalizzazione della pubblicità e della promozione dei servizi di finanziamento, l'esclusione dalla definizione di agenzia in attivit à finanziaria deve ricomprendere anche la consegna di documentazione che, se firmata, si a vincolante e qualificabile come proposta contrattuale (collocamento). Tale attività si distingu e infatti dall'attività di conclusione di contratti di finanziamento, che presuppone il potere d i rappresentanza dell'agente. In relazione all'osservazione precedente discendono, in modo consequenziale, ulterior i suggerimenti di modifica che si sottopongono alla valutazione del Governo, ferma restando l a loro stretta coerenza interna. Articolo 10 - (Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) AI comma 4-bis, eliminare le parole «e quella di promotore finanziario», «e albo» e «e de l decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente : «4-bis. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 128-quater, comma 8, la conclusione di contratt i relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento è compatibil e con l'attività di promotore finanziario, fermo restando l'obbligo di iscrizione nei relativi elenco e albo, effettuata al ricorrere dei requisiti previsti ai sensi del presente decreto legislativo e de l decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il possesso dei requisiti è verificato per vi a informatica. L'esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore ed a i relativi controlli.». Sostituire il comma 4-sexies con il seguente : «L'Organismo previsto dall'articolo 128-undecies e i soggetti incaricati della tenuta dei registri e d albi indicati ai commi 4-bis, 4-bis.1 e 4-quater concordano forme di collaborazione e di scambi o di informazioni al fine di evitare duplicazioni di adempimenti a carico degli iscritti e di definir e modelli di formazione, prova valutativa e aggiornamento professionale.». Sopprimere il comma 4-septies. Tali proposte di modifica intendono chiarire i casi in cui è necessaria l'iscrizione de l promotore finanziario all'albo tenuto dall'oam e ad eliminare la previsione dell'unico modulo d i formazione poiché da un Iato l'attività di mediatore creditizio è incompatibile con quelle d i promotore finanziario e di agente in attività finanziaria e, dall'altro Iato, il modulo unico sarebb e incongruo per l'agente in attività finanziaria che non promuove servizi di investimento. La nuova formulazione del comma 4-sexies prevede forme di collaborazione tra tutti gl i organismi e le autorità competenti alla tenuta di albi, registri ed elenchi e consente di ottenere l a razionalizzazione degli oneri per l'accesso a tutte le diverse professioni richiamate dall'articolo i n commento, non limitando tale risultato solo ad alcune categorie professionali (inclusi gli agent i assicurativi e riassicurativi) o all'iniziativa di un solo soggetto. Il richiamo alla collaborazione tra tutte le autorità e gli organismi consentirebbe infatti a ciascuno di essi di farsi parte attiva ne i confronti degli altri, quando ne ricorrano i presupposti o la necessità, su temi di interess e comune, oltre che nella definizione di standard di formazione, di prova valutativa e d i aggiornamento professionale. Valuti inoltre il Governo l'opportunità di inserire al comma 1 dell'articolo 10, recante modifich e all'articolo 17 del decreto legislativo n. 141 del 2010, un ulteriore comma finalizzato a esplicitar e che «le disposizioni dei commi 4-bis e 4 -quater non si applicano nei confronti dei soggetti di cu i alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 109 del codice delle assicurazioni (decreto legislativ o 7 settembre 2005, n. 209) regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativ i e riassicurativi che promuovano e concludano contratti di finanziamento sotto qualsiasi form a destinati al pagamento di polizze assicurative dagli stessi collocate ovvero connessi e strumental i alla loro attività, purché tali finanziamenti siano previsti da apposite convenzioni stipulate con l e banche e con gli intermediari finanziari.». Articolo 13 - (Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 ) senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.] sp?tipodoc=sommcomm&leg=16&id=... 13/09/2012

68 senato.it - Legislatura 16a - 6a Commissione permanente - Resoconto sommario n Page 3 of 6 Al comma 1, lettera a), alla fine del secondo periodo, dopo le parole "decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385" aggiungere le parole : «, nonché dai promotori finanziari che concludon o contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento». La Commissione suggerisce di prevedere una contribuzione ridotta per i promotor i finanziari che concludono contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione d i servizi di pagamento, in considerazione del fatto che gli stessi sono già tenuti alla contribuzion e in favore dell'apf. Articolo 17 - (Modifiche all'art. 26 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 ) Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 3 ) La Commissione ritiene che ai sensi della disciplina che si propone di sopprimere, sol o una parte della rete di promotori finanziari di ciascuna banca o SIM potrebbe acceder e nell'immediato all'elenco degli agenti senza dover sostenere la prova valutativa (sarebber o tagliati fuori sicuramente tutti i promotori finanziari iscritti al loro albo da meno di tre anni, ovvero almeno circa operatori). Si creerebbe quindi una cesura nell'operatività della ret e che porrebbe l'intermediario di fronte ad una scelta gravosa, ossia : a) interrompere l'attività de i promotori finanziari fino a quando non conseguano l'iscrizione anche nell'elenco degli agenti ; b) consentire a questi promotori finanziari lo svolgimento di una attività inevitabilmente «monca» rispetto all'esigenza di rendere pienamente operativi i servizi di investimento richiesti dall a clientela. In relazione all'attività di agente immobiliare, valuti il Governo la possibilità di che agl i agenti immobiliari sia consentito segnalare le società di mediazione creditizia di cui all'articol o 128-septies del decreto legislativo n. 385 del 1993 in via accessoria e strumentale alla propri a attività di intermediazione. All'articolo 3 «Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, comma 1, lettera c), nel capoverso articolo 108 comma 6, dopo le parole : «Nell'esercizio de i poteri di cui al presente articolo la Banca d'italia osserva criteri di proporzionalità, avuto riguard o alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli intermediari, nonché alla natur a specifica dell'attività svolta», aggiungere le seguenti : «al fine di tutelare l'articolazion e dell'offerta al consumatore e stimolare la concorrenza tra operatori». Si fa presente che il Documento del Comitato di Basilea e le direttive europe e 2006/48/CE e 2006/49/CE consentono, ma non obbligano, alle autorità di vigilanza nazionali d i applicare il regime di vigilanza previsto per le banche agli intermediari finanziari. Considerato che : 1) all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, com e modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo in esame, la posizione in capo a l finanziatore dell'obbligo di assicurare che i fornitori di merci o prestatori di servizi rispettino l a disciplina ad essi applicabile ai sensi del Capo II, cioè del credito ai consumatori, è suscettibile d i introdurre criticità in quanto non è chiaro a quale disciplina «ad essi applicabile» sia fatt o riferimento. Il nuovo periodo fa infatti riferimento genericamente ai fornitori di beni o prestator i di servizi, per i quali, tra l'altro, non sono previsti obblighi ad hoc nel Capo II del Titolo VI de l TUB. La norma risulterebbe inoltre eccedente anche rispetto a quanto previsto dalla direttiv a 2008/48/CE ; 2) all'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, com e modificato dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo in esame, è opportuno che veng a prevista in termini espressi l'inapplicabilità della riserva di attività di cui al (nuovo) articolo quater del decreto legislativo n. 385 del 1993 all'attività di mera promozione di contratti d i finanziamento/credito nonché alle attività preparatorie e/o propedeutiche alla conclusone di tal i contratti (ai sensi dell'articolo 121, comma primo, lettera h), TUB) per esigenze di chiarezza interpretativa e coerenza sistematica, anche in considerazione delle rilevanti implicazioni che n e possono derivare sul piano operativo ; 3) all'articolo 17 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo in esame, è opportuno che venga previsto in termini espressi che le disposizioni dei commi 4-bis e 4-quater non si applicano nei confronti di agenti e mediator i assicurativi e riassicurativi, regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativ i e riassicurativi, che promuovano e concludano contratti di finanziamento sotto qualsiasi form a destinati al pagamento di polizze assicurative dagli stessi collocate ovvero connessi/strumental i alla loro attività, al fine di evitare possibili asimmetrie rispetto ad altre categorie ; http ://www. senato.it/j app/bgt/showdoc/frame.j sp?tipodoc=sommcomm&leg=16&id=... 13/09/2012

69 senato.it - Legislatura 16a - 6a Commissione permanente - Resoconto sommario n Page 4 of 6 4) all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1980, n. 180, come modificato dall'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo in esame, l'intento dell a norma di chiarire che i soggetti non appartenenti all'organizzazione dei soggetti ammessi all a concessione di prestiti contro cessione di quote di stipendio o salario che entrano in contatto co n la clientela per la promozione ed il collocamento di prestiti verso la cessione di quote di stipendi o o salario debbano necessariamente essere agenti in attività finanziaria o mediatori creditizi iscritt i negli elenchi di cui agli articoli 128-quater e 128-sexies è chiaro è condivisibile. Tuttavia è necessario eliminare qualsiasi possibile equivoco in merito alla legittimità degli accordi d i distribuzione che vengono abitualmente stipulati tra banche, intermediari finanziari, imprese d i investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti d i pagamento e Poste Italiane S.p.A., finalizzati alla promozione ed al collocamento di contratt i relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi inclusi i prestiti verso l a cessione di quote di stipendio, salario o pensione ; La Commissione suggerisce tali ulteriori modifiche : 1) si sopprima l'ultimo periodo della lettera c) dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1 3 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo. In alternativa, si preveda un congruo termine per l'adeguamento da parte degli intermediari, no n inferiore a sei mesi ; 2) conseguentemente e per le medesime ragioni, si sopprima l'articolo 4, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 2, comma 1 dello schema di decreto legislativo ; 3) all'articolo 12, comma 1, dopo la lettera c) del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 7, comma 1, dello schema di decreto legislativo, si inserisca un a nuova lettera : «d) la promozione e/o la presentazione di contratti relativi alla concessione d i finanziamenti sotto qualsiasi forma e/o altre attività preparatorie volte alla conclusione di tal i contratti», al fine di specificare che la riserva di attività non si applica alla mera promozione d i contratti di finanziamento o credito ; 4) all'articolo 17, comma 4-opties, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, com e modificato dall'articolo 10, comma 1, dello schema di decreto legislativo, si sopprima il prim o periodo, in quanto non è coerente con l'impianto complessivo della disciplina prevedere che i collaboratori operino necessariamente sulla base di un mandato di agenzia ; 5) all'articolo 17, dopo il comma 4-opties, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, com e modificato dall'articolo 10, comma 1, dello schema di decreto legislativo, si aggiunga un nuovo comma 4-novies nel quale si specifichi che le disposizioni dei commi 4-bis e 4-quater non si applicano nei confronti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 109 de l decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, regolarmente iscritti nel Registro unico degl i intermediari assicurativi e riassicurativi che promuovano e concludano contratti di finanziament o sotto qualsiasi forma destinati al pagamento di polizze assicurative dagli stessi collocate ovver o connessi/strumentali alla loro attività, purché tali finanziamenti siano previsti da apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari ; 6) all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1980, n. 180, come modificato dall'articolo 29, comma 1, dello schema di decreto legislativo, dopo l a parola «creditizia» si aggiungano le seguenti «ovvero altri soggetti abilitati ai sensi dell'articol o 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 141 del 2010.», per sancire la legittimità degl i accordi di distribuzione che vengono abitualmente stipulati tra banche, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione del risparmio, SICAV, imprese assicurative, istituti d i pagamento e Poste Italiane S.p.A. Osservato inoltre ch e all'articolo 17, comma 4-ter, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, com e modificato dall'articolo 10, comma 1, dello schema di decreto legislativo, in sede applicativa l a norma potrebbe intendersi come impedimento al promotore finanziario di svolgere il servizio d i consulenza al cliente per conto dell'intermediario di appartenenza ; la Commissione suggerisce di sostituire l'articolo 17, comma 4-ter, del decreto legislativ o 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall'articolo 10, comma 1, dello schema di decret o legislativo, con il seguente : «L'attività di agenzia in attività finanziaria non è compatibile con l e attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione previste dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, né con l'attività di consulente finanziario di cui all'articolo 18-bis de l app/bgt/showdoc/frame.j sp?tipodoc=sommcomm&leg=16&id=... 13/09/2012

70 senato.it - Legislatura 16a - 6a Commissione permanente - Resoconto sommario n Page 5 of 6 decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e neppure con quella di società di consulenz a finanziaria di cui all'articolo 18-ter del predetto decreto legislativo». L'articolo 136 TUB, prevedendo che le obbligazioni degli esponenti bancari debban o essere deliberate dal consiglio di amministrazione, comporta una serie di appesantimenti, derivanti dal fatto che a tale organo vengono ricondotte una serie di decisioni operative a scapit o del ruolo, che ad esso compete, di orientamento strategico e di indirizzo e controllo dell e politiche di gestione dei rischi. Considerato che l'efficienza di un sistema bancario va tutelata anche attraverso l a semplificazione, ove possibile e compatibilmente con gli interessi generali, di adempimenti ch e incidono negativamente sull'efficienza ed efficacia dei processi decisionali interni. Si suggerisce di integrare lo schema di decreto legislativo inserendo, nell'articolo 3, i l seguente comma : «5-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141 recante "Integrazioni e modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385" è aggiunto, in fine, il seguent e comma : "1-bis. All'articolo 136 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, son o apportate le seguenti modifiche : a) dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente comma : 2-ter. La Banca d'italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni d i carattere generale aventi ad oggetto : 1) le modalità applicative della disciplina di cui al presente articolo ; 2) l'individuazione delle ipotesi in cui la disciplina del presente articolo non si applica i n ragione delle caratteristiche o della natura dell'operazione, ovvero dell'incarico esercitato da l soggetto che svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo e dell'organo in cui I o esercita ; 3) la determinazione annuale di un limite massimo di importo del cumulo di affidament i concedibili, per i quali la deliberazione dell'organo di amministrazione può essere delegata ad u n organo deliberante collegiale della banca». Nella prospettiva della modifica indicata dell'articolo 136 del TUB, valuti il Govern o l'opportunità di escludere dalla vigente disciplina del citato articolo i sindaci supplenti. La Commissione sottopone infine alla valutazione del Governo le seguenti considerazioni, in parte anche riepilogative delle osservazioni espresse : a) Controlli in materia di trasparenza su agenti in attività finanziaria italiani e relativ e sanzioni. Si condivide l'impostazione che affida agli intermediari mandanti l'esclusiv a responsabilità per il rispetto delle disposizioni di trasparenza da parte degli agenti in attivit à finanziaria di cui essi si avvalgano. Tuttavia, l'impianto sanzionatorio previsto nel testo non è coerente con questa impostazione e prevede una duplicazione di sanzioni : in caso di violazione delle disposizioni di trasparenza, la Banca d'italia applicherebbe le sanzioni amministrative si a all'intermediario mandante sia all'agente in attività finanziaria ; quest'ultimo sarebbe poi soggetto - per la stessa violazione - anche alle sanzioni comminate dall'organismo. Per evitare questo effetto, vanno abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 144. L'abrogazione di questi commi è altrettanto necessaria per evitare duplicazioni di sanzioni anche per i mediatori creditizi, per i quali - in virtù della riformulazione dell'art. 128-duodecies, comma 1-bis (cfr. articolo 6) - son o previsti già poteri sanzionatori dell'organismo per le violazioni di trasparenza. Infine - coerentemente con l'eliminazione del potere sanzionatorio della Banca d'itali a nei confronti degli agenti in attività finanziaria - andrebbe eliminata l'attribuzione alla Banca d'italia del potere di ispezione diretta presso gli agenti. b) Controlli su agenti di IP/IMEL comunitar i L'assetto delineato nel testo appare non coerente : l'attribuzione alla Banca d'italia de i controlli sul rispetto della normativa di trasparenza da parte degli agenti comunitari dovrebb e essere prevista solo in via transitoria, visto che la registrazione degli agenti, la comunicazion e con i Paesi comunitari e i poteri di intervento in caso di violazione sono correttamente assegnat i all'organismo. Va inoltre segnalato che l'attuale testo sembra escludere che i controlli attribuiti all a Banca sul rispetto della normativa di trasparenza ricomprendano il potere di effettuare ispezioni e che la Banca possa perciò avvalersi della Guardia di Finanza. senato.it/j app/bgt/showdoc/frame.] sp?tipodoc=sommcomm&leg= 1 6&id=... 13/09/2012

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 2012, n. 169

DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 2012, n. 169 DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 2012, n. 169 Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di

Dettagli

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012; DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 2012, n. 169 Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di

Dettagli

Decreto Legislativo 14 dicembre 2010, n.218

Decreto Legislativo 14 dicembre 2010, n.218 Decreto Legislativo 14 dicembre 2010, n.218 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori,

Dettagli

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/48/CE RELATIVA AI CONTRATTI DI CREDITO

Dettagli

Corso per agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Il III correttivo al D.lgs. 141/2010. (Decreto legislativo 19/09/2012 n.169).

Corso per agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi. Il III correttivo al D.lgs. 141/2010. (Decreto legislativo 19/09/2012 n.169). Corso per agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi Il III correttivo al D.lgs. 141/2010. (Decreto legislativo 19/09/2012 n.169). 1 Indice degli argomenti I.L esame del provvedimento. II.Le

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141, RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2008/48/CE RELATIVA AI CONTRATTI DI CREDITO

Dettagli

CORSO LA TRASPARENZA BANCARIA MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 141/2010 AL TUB

CORSO LA TRASPARENZA BANCARIA MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 141/2010 AL TUB MODIFICHE APPORTATE DAL DECRETO LEGISLATIVO 141/2010 AL TUB Vecchio articolo Nuovo articolo Commenti Art. 127 Regole generali 01. Le Autorità creditizie esercitano i poteri previsti dal presente titolo

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Pagina 1 di 5 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 22 gennaio 2014, n. 31 Regolamento recante attuazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, concernente il contenuto

Dettagli

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133.

Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133. D.Lgs. 18-2-2000 n. 47 Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della L. 13 maggio 1999, n. 133. Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 marzo 2000, n. 57, S.O. D.Lgs.

Dettagli

TESTO UNICO BANCARIO APPENDICE

TESTO UNICO BANCARIO APPENDICE APPENDICE NORME APPLICABILI AI SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE FINANZIARIO FINO ALL ATTUAZIONE DELLA RIFORMA DEL TITOLO V, COME SOSTITUITO DAL D.LGS. 13 AGOSTO 2010, N. Il titolo III del d.lgs. 13 agosto

Dettagli

Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della L. 7 marzo 1996, n. 108, recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia.

Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della L. 7 marzo 1996, n. 108, recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia. D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287 Regolamento di attuazione dell'articolo 6 della L. 7 marzo 1996, n. 108, recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia. Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Dettagli

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201

Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201 Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 135; G.U. 31 agosto 2015 n. 201 Attuazione l'articolo 11 Regolamento (UE) n. 260/2012 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici

Dettagli

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi Circolare n. 27/16 recante l individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei

Dettagli

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE IV Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di

Dettagli

92/49/CEE, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE

92/49/CEE, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 21: Attuazione della direttiva 2007/44/CE, che modifica le direttive 92/49/CEE, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali

Dettagli

PROVVEDIMENTO N. 58 DEL 14 MARZO 2017

PROVVEDIMENTO N. 58 DEL 14 MARZO 2017 PROVVEDIMENTO N. 58 DEL 14 MARZO 2017 PROVVEDIMENTO RECANTE MODIFICHE AL REGOLAMENTO ISVAP N. 5 DEL 16 OTTOBRE 2006 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELL ATTIVITA DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA

Dettagli

Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6

Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 Decreto Legislativo 26 gennaio 2007, n. 6 Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Dettagli

L. 18 agosto 2000, n. 248 (1). Nuove norme di tutela del diritto di autore (2).

L. 18 agosto 2000, n. 248 (1). Nuove norme di tutela del diritto di autore (2). L. 18 agosto 2000, n. 248 (1). Nuove norme di tutela del diritto di autore (2). (1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 settembre 2000, n. 206. (2) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate

Dettagli

BANCA D ITALIA ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE, TITOLO V, CAP. 6. ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE TITOLO V Capitolo 6

BANCA D ITALIA ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE, TITOLO V, CAP. 6. ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE TITOLO V Capitolo 6 ISTRUZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE TITOLO V Capitolo 6 1 GESTIONE DEI FONDI PENSIONE E ISTITUZIONE DI FONDI PENSIONE APERTI DA PARTE DI BANCHE SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa

Dettagli

POSITION PAPER Ottobre 2011

POSITION PAPER Ottobre 2011 Osservazioni dell Associazione Bancaria Italiana sulla proposta di modifica del D.lgs. 141/2011 relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo V del Testo Unico Bancario in

Dettagli

TITOLO VI-BIS (1) AGENTI IN ATTIVITÁ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI. Articolo 128-quater (2) (Agenti in attività finanziaria)

TITOLO VI-BIS (1) AGENTI IN ATTIVITÁ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI. Articolo 128-quater (2) (Agenti in attività finanziaria) TESTO UNICO BANCARIO TITOLO VI-BIS (1) AGENTI IN ATTIVITÁ FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI Articolo 128-quater (2) (Agenti in attività finanziaria) 1. È agente in attività finanziaria il soggetto che

Dettagli

Art. 8 Violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli

Art. 8 Violazioni riguardanti la configurazione, la costruzione e l'attrezzatura dei macelli D.Lgs. 6-11-2013 n. 131 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento

Dettagli

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 febbraio 2000;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 febbraio 2000; Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. TESTO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Dettagli

VISTO il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, che attua la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;

VISTO il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, che attua la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014; VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione; VISTA la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti

Dettagli

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO - DELIBERAZIONE

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO - DELIBERAZIONE COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO - DELIBERAZIONE 19 luglio 2005, n. 1058: Raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche. (Pubblicata nella G.U. n. 188 del 13

Dettagli

Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137"

Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137 Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 3 Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137" ( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

Dettagli

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi Circolare n. 28/16 contenente disposizioni inerenti al versamento dei contributi e delle altre somme

Dettagli

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 1 della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell impresa sociale e per

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, numeri 77, 78 e 108, e successive modificazioni; Leggi d'italia D.P.R. 28-5-2001 n. 311 Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica

Dettagli

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. D.Lgs. 5 marzo 2013, n. 26. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra. (G.U. 28 marzo 2013, n. 74) IL

Dettagli

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi Circolare n. 26/15 contenente disposizioni inerenti al versamento dei contributi e delle altre somme

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del

Dettagli

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Regolamento di disciplina dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali per l'iscrizione all'albo delle persone fisiche consulenti finanziari (Adottato dal Ministero dell'economia

Dettagli

D.P.R n. 311

D.P.R n. 311 D.P.R. 28-5-2001 n. 311 Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché

Dettagli

REGIONE MARCHE 24 settembre 1992, n. 47: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista.

REGIONE MARCHE 24 settembre 1992, n. 47: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista. REGIONE MARCHE 24 settembre 1992, n. 47: Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1 disciplina dell'attività di estetista. (Pubblicata nel B.U.R. 28 settembre 1992, n. 84) Art. 1 - Finalità 1.

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12. Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva

DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12. Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva DECRETO LEGISLATIVO 13 febbraio 2014, n. 12 Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione

Dettagli

Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168

Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168 Decreto Legislativo 12 aprile 2001, n. 168 "Disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare" pubblicato

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 20 febbraio 2014, n. 57 Regolamento concernente l'individuazione delle modalita' in base alle quali si tiene conto del rating di legalita' attribuito alle

Dettagli

IL MINISTRO DEL TESORO

IL MINISTRO DEL TESORO D.M. 6 luglio 1994. Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del contenuto delle attività indicate nello stesso art. 106, comma 1, nonché in quali

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. 287

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. 287 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. 287 Regolamento di attuazione dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disciplina dell'attivita' di mediazione creditizia. IL

Dettagli

Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32

Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 Decreto Legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 "Disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell'articolo 16 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente"

Dettagli

Gli intermediari del credito

Gli intermediari del credito Gli intermediari del credito La riforma degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi pagina 1 Gli aspetti salienti della riforma Obiettivo primario Garantire una più elevata protezione

Dettagli

DPR 14 Maggio 2007, n. 78 1

DPR 14 Maggio 2007, n. 78 1 DPR 14 Maggio 2007, n. 78 1 Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,

Dettagli

Il Ministro dell'economia e delle Finanze

Il Ministro dell'economia e delle Finanze Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio n. 3 a o VISTO il d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria

Dettagli

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER LE BANCHE PARTE TERZA Capitolo 7 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DI SOCIETÀ VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999 Sezione I Disposizioni di carattere generale Capitolo 7 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI

Dettagli

VISTI gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione;

VISTI gli articoli 117, terzo comma, e 118 della Costituzione; SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI IN MATERIA DI INCENTIVI FISCALI, PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI IN FAVORE DELLE IMPRESE MARITTIME VISTI gli articoli

Dettagli

D.Lgs n. 528

D.Lgs n. 528 181. INFORTUNI SUL LAVORO E IGIENE (Prevenzione degli) A) Norme generali per la prevenzione degli infortuni D.Lgs. 19-11-1999 n. 528 Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, recante

Dettagli

Legenda: sono indicate in verde le parti modificate del precedente testo, in rosso il nuovo testo come modificato dal D. Lgs. n. 169/12. ... ... ...

Legenda: sono indicate in verde le parti modificate del precedente testo, in rosso il nuovo testo come modificato dal D. Lgs. n. 169/12. ... ... ... DECRETO LEGISLATIVO n. 169 del 19 settembre 2012 SECONDO "CORRETTIVO" AL DECRETO LEGISLATIVO n. 141 del 13 agosto 2010 GI À MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO n. 218 del 14 dicembre 2010 SINTESI DELLE

Dettagli

(Testo aggiornato in seguito all entrata in vigore della legge 6 agosto 2015 n. 125)

(Testo aggiornato in seguito all entrata in vigore della legge 6 agosto 2015 n. 125) LEGGI E DECRETI NAZIONALI ANNO 2004 LEGGE 27 dicembre 2004, n. 307 Testo del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, coordinato con la legge di conversione 27 dicembre 2004, n. 307, recante: Disposizioni

Dettagli

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 8 gennaio 2013, n. 16 Regolamento concernente la gestione della "Sezione dei revisori inattivi", in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo

Dettagli

Approvata dal Comitato di Gestione in data 12 dicembre 2013

Approvata dal Comitato di Gestione in data 12 dicembre 2013 Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi Circolare n. 16/13 contenente disposizioni inerenti il versamento dei contributi e delle altre somme

Dettagli

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10

DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10 DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2016, n. 10 Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell'articolo 21 della legge

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 maggio 2003; DECRETO LEGISLATIVO 27 giugno 2003, n. 168 Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della

Dettagli

La società può inoltre compiere qualsiasi operazione che sia necessaria o utile o inerente o connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale.

La società può inoltre compiere qualsiasi operazione che sia necessaria o utile o inerente o connessa al raggiungimento dell'oggetto sociale. OGGETTO SOCIALE: AGENZIA DI ASSICURAZIONE; CLAUSOLA DI DISTRIBUZIONE ESCLUSIVA A FAVORE DI UNA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE; RACCOLTA DI ADESIONI A FONDI PENSIONE APERTI Si chiede se sia legittima la clausola

Dettagli

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LETTIERI, SANTAGATA, BENVENUTO, PISTONE, BOTTINO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE LETTIERI, SANTAGATA, BENVENUTO, PISTONE, BOTTINO Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 4785 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI LETTIERI, SANTAGATA, BENVENUTO, PISTONE, BOTTINO Modifiche al testo unico delle disposizioni

Dettagli

Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (1/circ). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (1/circ). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA D.Lgs. 4-8-1999 n. 345 Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro. Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 1999, n. 237. D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 (1). Attuazione

Dettagli

D. Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 473

D. Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 473 D. Lgs. del 18 dicembre 1997, n. 473 Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo

Dettagli

Parte Quarta. Documenti

Parte Quarta. Documenti IV SCHEMA DI DECRETO MINISTERIALE CONCERNENTE: "REGOLAMENTO IN MATERIA DI SOCIETÀ PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ PROFES- SIONALI REGOLAMENTATE NEL SISTEMA ORDINISTICO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10, COMMA 10,

Dettagli

Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 144

Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 144 Decreto Legislativo 2 agosto 2007, n. 144 "Attuazione della direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo per i vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate " pubblicato nella Gazzetta

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze Il Ministro dell Economia e delle Finanze Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, concernente la semplificazione fiscale e la dichiarazione dei redditi precompilata; Visto, in particolare,

Dettagli

BOZZA. di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

BOZZA. di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA D.Lvo 39/2010 - Artt. 6 Parere: CONSOB Concerto MIN. GIUSTIZIA BOZZA economia e delle finanze di concerto con il Ministro della giustizia concernente il contenuto e le modalità di iscrizione nel Registro

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICA E ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE PREVEDONO L'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI NON LEGISLATIVI DI ATTUAZIONE, A NORMA DELL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 7 AGOSTO

Dettagli

AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE U

AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE U Attuazione dell articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 Comunicazione per la promozione dell adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti che hanno omesso di presentare

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL REGOLAMENTO (CE) N. 767/2009 DEL 13 LUGLIO 2009 SULL IMMISSIONE SUL MERCATO E SULL USO DEI

Dettagli

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015) Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015) Art. 1. Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2014, n. 192 coordinato con la LEGGE DI CONVERSIONE 27 febbraio 2015, n. 11, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative» (Stralcio delle disposizioni d interesse

Dettagli

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. COMUNICAZIONE n. 7/15

Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi. COMUNICAZIONE n. 7/15 Ufficio Affari Legali Roma, lì 5 ottobre 2015 Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi COMUNICAZIONE n. 7/15 Oggetto: chiarimenti in merito

Dettagli

(2) Inserisce un periodo, dopo il primo, all'art. 2, comma 6, L. 12 giugno 1990, n. 146.

(2) Inserisce un periodo, dopo il primo, all'art. 2, comma 6, L. 12 giugno 1990, n. 146. L. 11-4-2000 n. 83 Modifiche ed integrazioni della L. 12 giugno 1990, n. 146, in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e di salvaguardia dei diritti della persona

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del

Dettagli

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DECRETO 16 febbraio 2012, n. 51 Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015, n. 184

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015, n. 184 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 giugno 2015, n. 184 Regolamento riguardante l'individuazione del responsabile del procedimento amministrativo e del titolare del potere sostitutivo,

Dettagli

DISEGNO DI LEGGE. Art.1 (Contratto nazionale di servizio)

DISEGNO DI LEGGE. Art.1 (Contratto nazionale di servizio) DISEGNO DI LEGGE Art.1 (Contratto nazionale di servizio) 1. All'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1. dopo la parola: "Ministero

Dettagli

Prot Roma, 19 dicembre 2007

Prot Roma, 19 dicembre 2007 Prot. 125367 Roma, 19 dicembre 2007 Oggetto: Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 14 dicembre 2007 Supplemento Ordinario, n. 268

Dettagli

N. I / 1 / / 03 protocollo

N. I / 1 / / 03 protocollo N. I / 1 / 189310 / 03 protocollo Direzione Centrale Gestione Tributi Approvazione dello schema di certificazione unica CUD 2004, con le relative istruzioni, nonché definizione delle modalità di certificazione

Dettagli

Servizio di documentazione tributaria

Servizio di documentazione tributaria Titolo del provvedimento: Disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell'articolo 16 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente. (Pubblicato

Dettagli

Vista la direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;

Vista la direttiva 91/308/CEE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite; D.Lgs. 25 09 1999, n. 374. Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio,

Dettagli

19 novembre 1997, n. 514

19 novembre 1997, n. 514 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1997, n. 514 Regolamento recante disciplina del procedimento di autorizzazione alla produzione, commercializzazione e deposito di additivi alimentari,

Dettagli

II.3 LA BANCA D ITALIA

II.3 LA BANCA D ITALIA Provvedimento del 29 aprile 2011 - Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione LA BANCA D ITALIA Visto il Regolamento

Dettagli

LEGGE 13 gennaio 1994, n. 43 Disciplina delle cambiali finanziarie.

LEGGE 13 gennaio 1994, n. 43 Disciplina delle cambiali finanziarie. LEGGE 13 gennaio 1994, n. 43 Disciplina delle cambiali finanziarie. Vigente al: 2-1-2013 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la

Dettagli

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI TITOLO III Capitolo 2 CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI DA PARTE DI SOCIETÀ VEICOLO PER LA CARTOLARIZZAZIONE EX LEGGE 130/1999 Sezione I Disposizioni di carattere generale Titolo III - Capitolo 2 CONCESSIONE

Dettagli

D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (1).

D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (1). Pagina 1 di 5 D.L. 23 ottobre 1996, n. 543 (1). Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti (1/circ). IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Dettagli

PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LA BANCA D ITALIA E LA GUARDIA DI FINANZA

PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LA BANCA D ITALIA E LA GUARDIA DI FINANZA PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA LA BANCA D ITALIA E LA GUARDIA DI FINANZA La Banca d Italia e la Guardia di Finanza: VISTI il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385,

Dettagli

Legge 13 giugno 2005, n delega al Governo concernente la disciplina. dell'impresa Sociale.

Legge 13 giugno 2005, n delega al Governo concernente la disciplina. dell'impresa Sociale. Legge 13 giugno 2005, n. 118 1 delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa Sociale. 1 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2005. Il testo non ha valore legale; rimane, dunque,

Dettagli

DECRETA Articolo 1 (Definizioni) Ai fini del presente decreto si intende per:

DECRETA Articolo 1 (Definizioni) Ai fini del presente decreto si intende per: VISTO l articolo 1, commi da 1180 a 1185 della legge 27 dicembre 2006, n.296 Legge Finanziaria 2007 ; VISTO l articolo 17, comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276; VISTO il decreto legislativo

Dettagli

Il Ministro dell Economia e delle Finanze

Il Ministro dell Economia e delle Finanze MODULARIO Tesoro - 112 Mod. 211/A Il Ministro dell Economia e delle Finanze DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA N. 83002 VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398,

Dettagli

E M A N A il seguente decreto legislativo:

E M A N A il seguente decreto legislativo: VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione; VISTO l articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell attività di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dettagli

BANCA D ITALIA - CONSOB

BANCA D ITALIA - CONSOB BANCA D ITALIA - CONSOB Modifiche al provvedimento 22 febbraio 2008, recante «Disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione».

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1999, n.250. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1999, n.250. (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 1999, n.250 Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai

Dettagli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante delega al Governo per la precisa individuazione

Dettagli

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI Page 1 of 7 ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PROVVEDIMENTO 14 marzo 2017 Modifiche al regolamento n. 5 del 16 ottobre 2006 concernente la disciplina dell'attivita' di intermediazione assicurativa

Dettagli

INDICE. pag. Articolo 2 Norme di coordinamento con il testo unico bancario Art Modifiche all articolo 1 del d.lgs. n. 385 del

INDICE. pag. Articolo 2 Norme di coordinamento con il testo unico bancario Art Modifiche all articolo 1 del d.lgs. n. 385 del Decreto legislativo 6 febbraio 2004 n. 37. Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi numeri 5 e 6 del 17 gennaio 2003, recanti la riforma del diritto societario, nonche al testo unico delle leggi

Dettagli

COMUNICATO STAMPA del 27 ottobre 2006

COMUNICATO STAMPA del 27 ottobre 2006 COMUNICATO STAMPA del 27 ottobre 2006 L ISVAP mette a disposizione degli intermediari assicurativi e riassicurativi un portale web e un numero verde al fine di agevolare con una procedura elettronica l

Dettagli

OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO e reti distributive esterne. Avv. Roberto Ferretti Avv. Camilla Merlini

OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO e reti distributive esterne. Avv. Roberto Ferretti Avv. Camilla Merlini OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO e reti distributive esterne Avv. Roberto Ferretti Avv. Camilla Merlini 2 Sommario 1. Le principali novità normative 2. Mediatori creditizi: i principali obblighi antiriciclaggio

Dettagli

76/211/CEE. (10G0026)

76/211/CEE. (10G0026) DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 12 Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE

Dettagli

Gazzetta Ufficiale N. 33 del 10 Febbraio Deliberazione del 30 Dicembre 2009

Gazzetta Ufficiale N. 33 del 10 Febbraio Deliberazione del 30 Dicembre 2009 Gazzetta Ufficiale N. 33 del 10 Febbraio 2010 COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA Deliberazione del 30 Dicembre 2009 Oggetto: Determinazione, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724/1994,

Dettagli

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. di concerto con IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. di concerto con IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 25 gennaio 2015 Definizione delle informazioni da trasmettere al Dipartimento del Tesoro relativamente alle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni

Dettagli

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa

Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa D.L. 26-09-1978 n. 576 convertito, con modificazioni, nella L. 24-11-1978 n. 738 (G.U. 28 settembre 1978, n. 272; G.U. 25 novembre 1978, n. 330) Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale

Dettagli

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento: Dispone

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento: Dispone PROT. N. 2006/135798 Modalità e termini degli adempimenti e dei versamenti di cui all articolo 35, comma 10 quinquies, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 2015

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 2015 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 gennaio 2015 Trasferimento di funzioni in materia di tenuta degli Albi provinciali degli autotrasportatori dalle province agli uffici periferici del

Dettagli

Art. 126-bis. Patente a punti. (1) (2) - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 05 Settembre :04 -

Art. 126-bis. Patente a punti. (1) (2) - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 05 Settembre :04 - Art. 16-bis. Patente a punti. (1) () - Gruppo Agenti Sara Mercoledì 0 Settembre 007 11:0-1. All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio, annotato nell'anagrafe

Dettagli

REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3

REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA Parte I 6.12.2006 - pag. 701 REGOLAMENTO REGIONALE 17 NOVEMBRE 2006 N. 3 Regolamento per l attuazione della legge regionale 11 maggio 2006 n. 11 (istituzione

Dettagli