Fiscal News N. 05. Riscossione sospesa col reclamo. La circolare di aggiornamento professionale

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1 Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N Riscossione sospesa col reclamo Legge di stabilità Le novità in materia di reclamo obbligatorio Categoria: Contenzioso Sottocategoria: Mediazione tributaria La presentazione dell istanza, di cui all art. 17 bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, è condizione di procedibilità del ricorso tributario. Pertanto, potranno essere dichiarati improcedibili (e non inammissibili) sia il ricorso depositato direttamente in CTP, senza passare prima dalla procedura di reclamo/mediazione, sia quello depositato prima dell'esito della stessa. Il giudice rinvierà l'udienza di trattazione per consentire alle parti di esperire il procedimento amministrativo. In questo modo si porrà rimedio al vizio in cui è incorso il contribuente che ha avuto troppa fretta nell'iscrivere a ruolo. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base ad atti di accertamento e iscrizioni a ruolo, oggetto di reclamo obbligatorio, restano sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine per la costituzione in giudizio del contribuente. Queste sono le principali novità in materia di contenzioso tributario introdotte dalla Legge di Stabilità Ambito di applicazione Il reclamo obbligatorio disciplinato dall art. 17 bis del D.Lgs. 546/92 è volto alla deflazione del contenzioso tributario e interessa gli atti dell Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20 mila euro notificati a partire dal 2 aprile Con decorrenza dal 1 dicembre 2012, la disciplina del reclamo/mediazione si applica anche alle liti di valore non superiore a 20 mila euro, concernenti gli atti emessi dagli Uffici del Territorio (vedi circolare 49/T/2012). Ciò per effetto delle disposizioni dell art. 23-quater L. 135/12: l Agenzia del Territorio è stata, infatti, incorporata nell Agenzia delle Entrate, la quale esercita tutte le funzioni e i compiti che fanno capo all'ente incorporato, compresi i rapporti giuridici attivi e passivi, anche quelli processuali. 1

2 L istanza Il reclamo deve essere impostato seguendo tutte le procedure richieste dal processo tributario in relazione, per esempio, all assistenza tecnica, ai requisiti di proponibilità del ricorso, ai termini di proposizione dello stesso e alla costituzione in giudizio del ricorrente (artt. 12, 18, 19, 20, 21 e 22, comma 4, del D.Lgs. n. 546/92). Termine di proposizione L istanza deve essere rivolta alla Direzione provinciale o regionale dell Agenzia delle Entrate che ha emanato l atto entro sessanta giorni dalla notifica. Nel reclamo potrà essere inserita una proposta di mediazione (volta alla rideterminazione dell ammontare della pretesa) e una richiesta di contraddittorio all'ufficio competente. Decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata chiusa con successo la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso, ossia diventa atto introduttivo della lite tributaria. Dubbi di costituzionalità Alcune CTP hanno sollevato, con riguardo agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell istituto in questione denunciando, innanzitutto, la mancanza di terzietà dell organo deputato a gestire l eventuale fase di mediazione. Si è, altresì, rilevato che la presentazione del reclamo si sostanzia in una condizione di ammissibilità del ricorso che, in caso di mancata presentazione dell istanza, va a precludere qualsiasi attività giudiziale, con conseguente violazione dell art. 24, primo comma, Cost., secondo il quale tutti possono agire in giudizio in difesa dei propri diritti e interessi legittimi. Infine, i giudici remittenti hanno posto l accento sulla mancanza di tutela cautelare durante la fase amministrativa, giacché il contribuente, prima della costituzione in giudizio, non può invocare la sospensione dell esecutività dell atto, posto che il contenzioso non sia ancora pendente. Ebbene, la Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013), allo scopo di prevenire gli effetti di possibili dichiarazioni d incostituzionalità dell art. 17 bis, ha apportato apprezzabili modifiche al testo di legge. Le nuove disposizioni riguardano gli atti notificati dal 3 marzo Le modifiche al testo dell art. 17 bis L art. 1 comma 611 della L. 147 del 2013, al fine dichiarato di potenziare l'efficienza dell'amministrazione Finanziaria, con particolare riferimento alle attività di riscossione, e di assicurare la funzionalità delle strutture organizzative, apporta le seguenti modifiche al testo dell art. 17 bis del D.Lgs. n. 546 del 1992: 1) il comma 2 è sostituito dal seguente: 2

3 2. La presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'agenzia delle Entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l'improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione ; 2) al comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, non si applicano sanzioni e interessi ; 3) al comma 9, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente: Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si applicano le disposizioni sui termini processuali ; 4) dopo il comma 9 è inserito il seguente: 9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale decorre il termine di cui all'art. 22, fermo restando che in assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità di cui al comma 2. Le modifiche si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Sospensione automatica Partendo dalla sospensione automatica della riscossione e del pagamento, essa opererà per un periodo di novanta giorni, decorrente dalla presentazione dell istanza di reclamo contro gli atti di accertamento e le iscrizioni a ruolo notificati dal 3 marzo 2014 (il 61 giorno dall entrata in vigore delle legge cade infatti di domenica). In altre parole, la riscossione rimarrà sospesa fino al momento in cui inizia il decorso del termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente. In questo modo il contribuente ha garanzia di non subire alcun pregiudizio patrimoniale per tutta la durata del procedimento amministrativo. In tale frangente, infatti, è inibita la richiesta di sospensione giudiziale, ex art. 47 D.Lgs. n. 546 del La sospensione della riscossione tuttavia non opera se il contribuente si costituisce in giudizio senza attendere l esito della procedura amministrativa ( La sospensione non si applica nel caso di improcedibilità di cui al comma 2 ). 3

4 Un contribuente presenta reclamo contro l'iscrizione a ruolo di imposte per 4 mila euro, dopo il disconoscimento di alcune detrazioni IRPEF. Per bloccare la riscossione coattiva e le possibili misure cautelari da parte di Equitalia, allo scadere del 60 giorno dalla notifica della cartella, in assenza di un riscontro sul reclamo, il contribuente non dovrà più presentare l'istanza di sospensione in via amministrativa. La riscossione delle somme per gli atti oggetto di reclamo e notificati dal 3 marzo 2014 è automaticamente sospesa fino al momento in cui scattano i termini per la costituzione in giudizio, ossia fino allo scadere dei 90 giorni dalla notifica del reclamo. In caso di costituzione in giudizio è opportuno chiedere la sospensiva urgente in via giudiziale. Improcedibilità del ricorso Oltre alla sospensione automatica della riscossione, l art. 1 comma 611 della Legge di Stabilità 2014 sancisce che la presentazione dell istanza, di cui all art. 17 bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, è condizione di procedibilità del ricorso, sicché dovrà essere dichiarato improcedibile e non più inammissibile l atto depositato direttamente in CTP, senza passare prima dalla procedura di reclamo, così come quello depositato comunque prima dell'esito della stessa. Il giudice rinvierà l'udienza di trattazione per consentire alle parti di esperire il reclamo/mediazione, sanando il vizio procedurale in cui è incorso il contribuente che ha avuto troppa fretta nell'iscrivere a ruolo. Il ricorso è inammissibile quando è proposto fuori termine, dopo l'acquiescenza al provvedimento amministrativo (per esempio non è stato impugnato nei termini l'avviso di accertamento) o quando è stato contestato un provvedimento non impugnabile con il mezzo proposto. L'improcedibilità colpisce invece la parte che nell'impugnazione, pur avendo avviato regolarmente il procedimento, non compie talune attività ritenute necessarie per la procedibilità nel merito dei motivi proposti. Quest'ultima è proprio l'ipotesi voluta dall'art. 1 comma 611 della Legge di Stabilità. Il contribuente presenta reclamo contro un avviso di accertamento notificato il 10 marzo Il medesimo si costituisce in giudizio senza attendere la conclusione della fase amministrativa (ossia prima di 90 gg. dalla presentazione dell istanza). L'Ufficio non potrà più eccepire l'inammissibilità del ricorso, ma solo l'improcedibilità. L adita CTP potrà dichiarare fondata la doglianza e rinviare l'udienza in una data successiva, affinché possa essere svolta la fase di reclamo/mediazione. 4

5 Applicazione termini processuali Un altra rilevante novità riguarda il computo della durata massima della procedura di mediazione che la legge fissa in novanta giorni. A tal fine si dovrà tenere conto della cosiddetta sospensione feriale dei termini che opera dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno. Infatti, con le modifiche della Legge di Stabilità anche la procedura di mediazione, di cui all art. 17 bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, sarà soggetta ai termini processuali. Decorso del termine per la costituzione in giudizio Se poi il diniego dell Ufficio è comunicato prima che scada il tempo previsto per la chiusura del procedimento amministrativo, il calcolo dei trenta giorni per l'eventuale costituzione in giudizio, dovrà comunque partire dallo scadere del termine di novanta giorni previsto per la mediazione. Nella disciplina anteriore alla novella, invece, in caso di rigetto espresso del reclamo, ovvero di suo accoglimento parziale, il citato termine di trenta giorni iniziava a decorrere dalla data di comunicazione di essi atti. L'Ufficio comunica il proprio diniego decorsi 40 giorni dalla proposizione dell istanza. Per gli atti notificati dal 3 marzo 2014, se il contribuente interessato non si costituisce in giudizio nei trenta giorni successivi alla data in cui è comunicato il diniego espresso, ma deposita il ricorso in CTP solo dopo il 90 giorno dalla presentazione dell istanza, l Ufficio non potrà più rilevare con successo la tardività della costituzione in giudizio del contribuente. Qualora il diniego sia comunicato prima della scadenza prevista, si attenderà comunque il termine (di 90 giorni) previsto dalla mediazione per il calcolo dei 30 giorni per l'eventuale e successiva costituzione in giudizio. L esito della procedura ha effetti sui contributi Il Legislatore, infine, in linea con quanto previsto in tema di accertamento con adesione, ha disposto che l esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. Occorrerà prestare molta attenzione alla determinazione del valore della controversia per capire se un atto è, obbligatoriamente, reclamabile (valore fino a 20 mila euro). I contributi andranno sempre esclusi ai fini del calcolo del valore della lite. Esso infatti va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall'importo del tributo, al netto di contributi, sanzioni e interessi. 5

6 Con un accertamento notificato il 15 marzo 2014, l Ufficio contesta maggiori imposte sul reddito e contributi previdenziali e assistenziali. Il contribuente presenta il reclamo per le imposte dirette e il ricorso al giudice ordinario per la parte concernente i contributi previdenziali. Per gli atti notificati dal 3 marzo 2014, l'esito favorevole del procedimento di reclamo vale anche per contributi previdenziali e assistenziali con base imponibile riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Legge di Stabilità modica art. 17 bis D.Lgs. n. 546/92 (reclamo obbligatorio per liti di valore fino a 20 mila euro) atti notificati dal 3 marzo 2014 Sospensione riscossione/pagamento Improcedibilità ricorso L esito vale anche per i contributi Durata procedimento amministrativo Automatica; Durata: 90 giorni dalla notifica dell istanza. La presentazione del reclamo per le cause di valore non superiore a 20 mila euro, è condizione di procedibilità del ricorso. Il giudice fissa una nuova udienza di trattazione al fine di consentire l introduzione della procedura amministrativa o il suo completamento. L esito favorevole della procedura amministrativa rileva anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi. La procedura di mediazione può durare al massimo 90 giorni. La Legge di Stabilità stabilisce che nel computo di tale termine si deve tenere conto della sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno. Costituzione in giudizio (decorsi 90 gg.) I30giorni per la costituzione in giudizio del contribuente iniziano a decorrere dalla data in cui è scaduto il termine di 90 giorni dalla notifica dell istanza di reclamo/mediazione. - Riproduzione riservata - 6

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