SPESOMETRO OBBLIGATORIO E SPESOMETRO OPZIONALE

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1 SPESOMETRO OBBLIGATORIO E SPESOMETRO OPZIONALE Speaker 20 luglio

2 INDICE Riferimenti normativi: 4-5 Spesometro obbligatorio la norma: 6-7 Soggetti obbligati: 8 Soggetti esonerati: 9-10 Dati da comunicare: Modalità di comunicazione: 13/17 Sanzioni: 18/21 Credito imposta: 22 Altri incentivi: 23/27 Controlli incrociati: 28 Fattura elettronica: 29 Momento di rilevazione operazioni: 31/33 Autotrasportatori: 34/35 Fatture con IVA indetraibile: 37 I dati da trasmettere: Dati esclusi: 41/ 43 Bolle doganali: 44/47-79/80 Modalità di trasmissione: 48/60 Variazioni dati anagrafici controparte: 61 Fatture attive DTE: 62/69 Tabella campo Natura: 70 Tabella Tipo documento: 70 e 77 Fatture passive DTR : 71/76 Omaggi: 78 Importazioni: 79 e 80 Reverse charge domestico: 81 Regime del margine: 82 Vendite intracomunitarie a distanza: 83 Autofattura art.17, comma 2: 84 Acquisto da fornitore contribuente minimo: 85 Operazioni soggette a «Split payment»: 86 Sintesi chiarimenti CAE n.1/e del 7 febbraio 2017: 87 Sintesi chiarimenti RAE n.87/e del 5 luglio 2017: 88/89 Note credito: 90 Campo esigibilità: 91 Invii di più file: 92 Invio di oltre 1000 fatture: 93 Criteri di accorpamento: 94 Rinvio flusso dati fattura: 95 Elenco errori oggetto di notifica scarto: 96/97 Coerenza tra Spesometro e liquidazioni periodiche: 98 Consultazioni dati: 99 e 100 Spesometro opzionale: Operazioni straordinarie: Dubbi Spesometro opzionale: 141 Anomalie: 142 Trasmissione telematica corrispettivi cenni: Scadenze 2017 specchietto: 157 2

3 Spesometro obbligatorio 3

4 Principali riferimenti normativi Art. 4 del D.L. 22 ottobre 2016, n.193, convertito con modificazione nella Legge 1 dicembre 2016, n. 225 che ha introdotto: art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.78: Comunicazione trimestrale dei dati delle fatture emesse e ricevute, bolle doganali e note credito; art. 21-ter del D.L. 31 maggio 2010, n.78: credito di imposta e sanzioni. Provvedimento 27 marzo 2017, n detta le regole, termini e modalità di predisposizione e trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative note di variazione e bolle doganali (operative dal 10 luglio 2017). 4

5 Principali riferimenti normativi. Comunicato stampa congiunto (A.E. ISTAT e DOGANA) del 17 febbraio 2017: preannuncia la reintroduzione dell obbligo di invio dei modelli Intrastat degli acquisti di beni per il mese di gennaio 2017 (compilazione ai soli fini statistici, da parte dei soggetti IVA tenuti alla presentazione mensile). Art.14-ter della Legge di conversione del decreto Milleproroghe (Legge 27 febbraio 2017, n.19) Ha modificato la periodicità di presentazione dello Spesometro obbligatorio 2017 (da trimestrale a semestrale). Ha ripristinato per tutto l anno 2017 la presentazione dei modelli Intrastat degli acquisti di beni e di servizi (che era stata abrogata dall art.4 del D.L. n.193/2016). Comunicato stampa congiunto (A.E. e DOGANA) del 16 marzo 2017: nessuna sanzione per ritardati invii dei modelli Intra 2 di acquisto di beni e servizi relativi al mese di febbraio 2017 se presentati dopo la scadenza (27 marzo 2017). CAE n.1/e del 7 febbraio 2017: primi chiarimenti interpretativi concernenti lo Spesometro opzionale e obbligatorio. RAE 5 luglio 2017, n. 87/E: ulteriori chiarimenti. 5

6 Spesometro: Art.21 del DL n.78/2010 I soggetti passivi IVA, in luogo della presentazione dello Spesometro su base annuale, dovranno trasmettere telematicamente all A.E., in forma analitica, con periodicità trimestrale i dati: di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento; di tutte le fatture ricevute e registrate nel medesimo periodo; delle bollette doganali di importazione registrate; delle relative note di variazione in aumento e in diminuzione. I dati si riferiscono alle operazioni rilevanti ai fini IVA. 6

7 I Corrispettivi sono esclusi dalla comunicazione Nel nuovo Spesometro trimestrale, a differenza di quello vecchio annuale (Comunicazione polivalente) non devono essere comunicati i corrispettivi certificati (con emissione di scontrini e/o ricevute fiscali) o non certificati affatto. Ciò indipendentemente dall importo. Pertanto, i soggetti di cui all art. 22 del DPR n.633/72 (commercianti al minuto e soggetti assimilati tra i quali alberghi, bar, ristoranti, ecc.) e i soggetti IVA esonerati dall obbligo di qualsiasi tipo di certificazione fiscale (es.: i soggetti che effettuano commercio elettronico diretto ed indiretto: vendite on-line di beni materiali o prodotti digitali, ecc.) non devono comunicare i corrispettivi incassati. Ovviamente tale esonero viene meno qualora venga emessa fattura su richiesta del cliente o per volontà del fornitore/prestatore. In tale caso le fatture emesse vanno sempre comunicate anche se di modico importo ed anche se registrate nel registro iva corrispettivi. 7

8 Spesometro: art. 21 del DL n.78/2010 Soggetti obbligati In linea generale, salvo pochissime eccezioni, sono obbligati tutti i soggetti passivi IVA (persone fisiche o giuridiche) indipendentemente, dal tipo di attività, dalle dimensioni e dal regime IVA adottato. 8

9 Soggetti esonerati: art.21, comma 1 ultimo periodo Dl n.78/2010 Allo stato attuale sono esonerati soltanto: Gli agricoltori, in regime di esonero (di cui all art. 34, comma 6 del D.P.R. n.633/72) situati nelle zone montane (di cui all art.9 del D.P.R. n. 601/73).* Contribuenti in regime forfetario e i vecchi contribuenti minimi (i quali non addebitano IVA in fattura, non detraggono l IVA degli acquisti, non sono tenuti alla registrazione delle fatture e alla dichiarazione annuale IVA).** * Volume di affari non > 7.000,00 euro e che operano in zone montane ad altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare. ** Regime di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all art. 27 co. 1-2 del DL. n. 98/2011 e regime forfettario per gli autonomi di cui all art. 1 co della Legge n. 190/

10 Soggetti parzialmente esonerati Sono altresì esonerati ma solo limitatamente all obbligo di comunicare le fatture passive (ricevute): Imprese agricole marginali ex art.34 del DPR n.633/72 con volume affari IVA non > a euro che non hanno optato per il regime ordinario (non registrano le fatture passive). lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri enti pubblici individuati nell indice IPA (in quanto le fatture passive transitano dal SdI e quindi non vanno comunicate). Le associazioni sportive dilettantistiche in regime forfetario (ex legge 398/91) perché esonerate dalla registrazione delle fatture passive. 10

11 Spesometro Art.21, comma 2 del DL n.78 DATI DA COMUNICARE I dati da comunicare, in forma analitica, secondo le regole tecniche contenute nel relativo Provvedimento di attuazione devono comprendere almeno i seguenti elementi: 1. i dati identificativi delle parti dell operazione; 2. la data ed il numero della fattura; 3. la base imponibile; 4. l aliquota IVA e relativa imposta; 5. la tipologia di operazione (cioè la natura della operazione). 11

12 Spesometro Art.21, comma 2 del DL n.78 MODALITA di COMUNICAZIONE DEI DATI Fino al 9 luglio 2017, se il contribuente intendeva trasmettere i dati delle fatture attive e passive prima del termine di scadenza (18 settembre per il primo semestre 2017), doveva seguire le regole tecniche di compilazione e trasmissione contenute nel PROVVEDIMENTO 28 OTTOBRE 2016, n *) * E il provvedimento che ha approvato le regole di compilazione e trasmissione dello Spesometro opzionale che si discostano lievemente da quelle contente nel Provvedimento 27 marzo 2017, n

13 Spesometro: periodicità di presentazione a regime La trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (comprese bolle doganali e note di variazione) a regime (dal 2018) dovrà essere effettuata con cadenza trimestrale, cioè entro: l ultimo giorno del 2 mese successivo ad ogni trimestre solare di riferimento (fata eccezione per il 2 trimestre, che tiene conto della chiusura estiva) TRIMESTRE di riferimento TERMINE trasmissione 1. Gennaio- Marzo: 31 maggio del medesimo anno solare 2. Aprile- Giugno 16 settembre del medesimo anno solare (anziché 31 agosto) 3. Luglio- Settembre 30 novembre del medesimo anno solare 4. Ottobre- Dicembre 28 febbraio dell anno solare 13

14 Prima modifica apportata ai termini relativi all anno 2017 In sede di conversione in legge del DL n.193/2016, il temine di trasmissione per l anno 2017 era stato inizialmente modificato in 3 invii di cui il primo trimestrale Periodicità trasmissione telematica ANNO 2017 Termine di trasmissione Gennaio-marzo 2017 Aprile- giugno luglio 2017 Luglio-Settembre novembre 2017 Ottobre-Dicembre febbraio

15 Termini di invio anno 2017 In seguito alle proteste dei contribuenti e delle associazioni di categoria e ordini professionali, la legge di conversione del Decreto Legge Milleproroghe (art.14-ter della legge 27 febbraio 2017, n.19 ) ha nuovamente modificato il termine di presentazione dello Spesometro relativo al 2017 trasformandolo in 2 invii semestrali: 1 semestre: 18 settembre semestre: 28 febbraio

16 PROROGA DEFINITIVA TERMINI DI TRASMISSIONE ANNO 2017 Periodicità trasmissione telematica dei dati fatture attive/ passive: ANNO invii semestrali 1. Gennaio-marzo settembre Aprile-Giugno settembre Luglio-Settembre febbraio Ottobre-Dicembre febbraio

17 TERMINI TRIMESTRALI DI TRASMISSIONE ANNO 2018 Periodicità trasmissione telematica dei dati fatture/ attive passive a regime (anno 2018) Scadenza 1. Gennaio-marzo maggio Aprile-Giugno settembre Luglio-Settembre novembre Ottobre-Dicembre febbraio

18 SANZIONI (Art.21-ter) In caso di omessa o errata trasmissione dei dati di ogni singola fattura, è prevista l applicazione della sanzione di: 2 euro con un tetto massimo di euro per ciascun trimestre, (senza tuttavia possibilità di far valere il cumulo giuridico di cui all art.12 del D.Lgs. n. 472/97.) La sanzione è comunque ridotta alla metà: 1 euro entro il limite massimo di 500 euro, se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se nel medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Queste sanzioni sono frutto di una modifica apportata dalla legge di conversione del DL.n.193, che ha notevolmente ridotto le sanzioni che nel testo del Decreto legge ante conversione erano invece piuttosto pesanti (da 25 a euro). 18

19 SANZIONI (Art.21-ter) TABELLA SANZIONI Omessa o errata trasmissione dei dati di ogni singola fattura 2 euro per fattura con un tetto massimo di euro per ciascun trimestre Se entro 15 giorni successivi alla scadenza stabilita si provvede a: trasmettere i dati; correggere/integrare i dati mancanti o errati. 1 euro per fattura entro il limite massimo di 500 euro 3 ottobre marzo

20 Integrazione, rettifica e regolarizzazione dello Spesometro dopo i 15 giorni L Agenzia delle Entrate con RAE n.87/e del 5 luglio 2017, ha chiarito che: il contribuente può inviare una Comunicazione dati fattura, integrativa o rettificativa di una Comunicazione già trasmessa in precedenza, anche dopo 15 giorni dal termine di presentazione. In tale caso, si applicano le disposizioni in materia di ravvedimento operoso di cui all art.13 del D.Lgs n.472/97. 20

21 Ravvedimento operoso Il contribuente puo ravvedere l omessa/ tardiva o errata presentazione della comunicazione. Entro i 15 giorni: dalla commissione della violazione, pagando 1/9 della sanzione minima (0,11 euro per fattura); Oltre i 15 giorni entro 90 giorni dalla commissione della violazione, pagando 1/9 della sanzione minima (0,22 euro per fattura); entro l anno dalla commissione della violazione: pagando 1/8 della sanzione minima (0,25 euro per fattura); entro il 2 anno successivo a quello di commissione della violazione, pagando 1/7 della sanzione minima (0,28 euro per fattura) ; oltre il 2 anno successivo a quello di commissione della violazione, ma prima della constatazione, pagando 1/6 della sanzione minima (0,33 euro per fattura); dopo la constatazione della violazione, pagando 1/5 della sanzione minima (0,4 euro per fattura). La sanzione ridotta deve essere versata con il mod. F24, mediante il cod

22 CREDITO IMPOSTA (art.21-ter) A fronte del nuovo adempimento comunicativo viene riconosciuto per il necessario adeguamento tecnologico dei sistemi amministrativi: un credito d imposta di 100 euro ai contribuenti IVA in attività nel 2017 che hanno realizzato un volume d affari pari o inferiore a euro, nell anno precedente a quello in cui il è stato sostenuto il costo per l adeguamento tecnologico. Tale credito d imposta: spetta una sola volta; non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, IRES IRAP; è utilizzabile in compensazione orizzontale a decorrere dal 1 gennaio 2018; va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta in cui è stato sostenuto il costo per l adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi successive fino a quando se ne conclude l utilizzo. 22

23 ALTRI INCENTIVI (art.21-ter) A fronte del nuovo adempimento comunicativo vengono abrogati i seguenti adempimenti comunicativi: 1. Spesometro annuale* (anno 2017); 2. Comunicazione delle operazioni black-list (dal 2016); 3. Modelli Intrastat degli acquisti intracomunitari di beni e servizi (dal 2017); 4. Comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing/locazione/ noleggio (dal 2017); 5. Comunicazione degli acquisti di beni da operatori economici di San Marino con assolvimento dell IVA mediante autofattura (dal 2017). *L ultimo Spesometro annuale relativo all anno 2016 doveva essere presentato entro il 10/20 aprile

24 ABROGAZIONE MODELLI INTRASTAT ACQUISTI A fronte del nuovo adempimento comunicativo l art.4, comma 4, lett.b) del DL n.193 prevedeva anche l abrogazione dell obbligo di inviare gli elenchi riepilogativi Intrastat relativi agli acquisti intracomunitari di beni e servizi (dal 2017). Tuttavia in sede di conversione in legge del DL Milleproroghe (art.13) in via transitoria, (fino al 31 dicembre 2017) sono stati ripristinati gli obblighi di comunicare con i modelli INTRA 2 (sia fiscale che statistico) gli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi generiche ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro. Tuttavia, per il mese di gennaio 2017, in via eccezionale l Agenzia Entrate, le Dogane e ISTAT con un comunicato stampa congiunto del 17 febbraio 2017 hanno chiarito che i contribuenti con periodicità INTRASTAT mensile* erano obbligati a presentare entro il 27 febbraio 2017, il modello Intra 2 degli acquisti di beni, solo ai fini statistici. Per tale mese dunque non era obbligatorio trasmette il modello INTRASTAT acquisti servizi. Rimaneva ovviamente l obbligo comunicativo delle cessione intracomunitarie di beni e servizi. * Sono i contribuenti che in uno dei 4 trimestri precedenti o in quello in corso hanno superato la soglia di euro di acquisti. 24

25 ABROGAZIONE MODELLI INTRASTAT ACQUISTI Dal mese di febbraio 2017 tutto ritorna come prima per l anno 2017: viene ripristinato l obbligo di comunicazione integrale degli elenchi acquisti (INTRA- 2) aventi per oggetto l acquisto di beni e servizi da parte dei contribuenti mensili e trimestrali. Infine A.E. e DOGANA con Comunicato stampa congiunto del 16 marzo 2017 hanno disposto che, vista la ristrettezza dei tempi, eventuali ritardi di trasmissione degli elenchi di febbraio rispetto alla scadenza di fine marzo ( 27 marzo, visto che il 25 è sabato) non sarebbero stati sanzionati. Il comunicato specifica anche che Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Istat stanno lavorando alla predisposizione di un provvedimento di semplificazione avente l obiettivo di ridurre significativamente la platea dei soggetti obbligati e le variabili oggetto delle comunicazioni Intrastat. 25

26 ABROGAZIONE MODELLI INTRASTAT ACQUISTI Dal 2017 GENNAIO 2017 (entro il 27 febbraio 2017): CESSIONI DI BENI INTRACEE: INTRA 1-bis fiscale + statistico PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE: INTRA 1-quater ACUISTO DI BENI INTRACEE : INTRA- 2 bis (fiscale + statistico: solo contribuenti mensili) PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE: INTRA 2-quater: nessun obbligo DA FEBBRAIO 2017 a DICEMBRE 2017 : tutto come prima CESSIONI DI BENI INTRACEE : INTRA 1-bis ( fiscale + statistico) PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE: INTRA 1-quater ACUISTO DI BENI INTRACEE : INTRA- 2 bis (fiscale + statistico) PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE: INTRA 2-quater 26

27 ABROGAZIONE MODELLI INTRASTAT ACQUISTI Dal 2018 saranno apportate con apposito provvedimento da emanare entro 90 giorni dalla data di pubblicazione in G-U della legge di conversione del Decreto Milleproroghe (29 maggio 2017) delle significative semplificazioni finalizzate a diminuire la platea complessiva dei soggetti interessati e a ridurre gli obblighi informativi. In teoria dal 2018 in base alla formulazione attuale dell articolo 50, comma 6 del DL n.331/93 emendato, il quadro dovrebbe essere il seguente: CESSIONI DI BENI INTRACEE: Intra 1-bis fiscale + statistico ACUISTO DI BENI INTRACEE: Intra- 2 bis solo obbligo statistico (in conformità al Regolamento CE n. 638/2004 del 31 marzo 2004 ) PRESTAZIONI DI SERVIZI RESE: nessun obbligo (ma ciò non è corretto in base al Direttiva IVA (art.262). PRESTAZIONI DI SERVIZI RICEVUTE: nessun obbligo. 27

28 DM 4 agosto 2016: controlli incrociati Viene stabilito che: l'agenzia delle Entrate utilizzerà i dati comunicati telematicamente (fatture, emesse e ricevute, corrispettivi) anche mediante il SdI, per effettuare controlli incrociati con i dati contenuti in altre banche dati conservate dalla stessa Agenzia delle Entrate o da altra PA; in ossequio allo Statuto del contribuente l'agenzia delle Entrate dovrà informare il contribuente, in via telematica, degli esiti di tale controllo, ove dagli stessi emergano elementi rilevanti nei suoi confronti. 28

29 FATTURE ELETTRONICHE TRAMITE SdI (art.21 comma 3) Viene inoltre precisato che le fatture elettroniche e i documenti informatici che saranno trasmessi attraverso il SdI (memorizzati elettronicamente dall Agenzia delle Entrate) non dovranno essere comunicate in quanto già acquisite. (CAE 7 febbraio 2017, n. 1/E) Pertanto se il contribuente decidesse di trasmettere le fatture elettroniche B2B attraverso il SdI non è obbligato a ritrasmettere i dati di tali fatture all Agenzia delle Entrate in quanto quest ultima le ha già acquisite. Se vuole lo può fare, ma non è obbligato. Tuttavia per ora transitano dal SdI solo fatture PA e quelle B2B nei confronti di soggetti residenti. 29

30 DATI DA TRASMETTERE I soggetti passivi, dovranno trasmettere distintamente secondo le regole e specifiche tecniche contenute nel Provvedimento 27 marzo 2017 i dati : delle fatture emesse (comprese le note di variazione) nel periodo d imposta; delle fatture di acquisto (comprese le note di variazione) registrate nel medesimo periodo. Le fatture, le bolle doganali e le note di credito o di debito da inviare, dovranno essere convertiti in formato xml. 30

31 Momento di rilevazione delle operazioni attive Le operazioni attive devono essere trasmesse con riferimento all emissione della fattura (cioè al momento della effettuazione della operazione ai sensi dell art.6 del D.P.R. n.633/72: consegna dei beni mobili, pagamento dei corrispettivi per le prestazioni di servizi, ecc.); E irrilevante l importo, l esigibilità dell imposta e per le operazioni non soggette ad obbligo di fatturazione il fatto che la fattura sia emessa su richiesta del cliente o per scelta del fornitore. Se è stata emessa fattura, questa va comunicata. Per le fatture differite occorrerà chiarire a quale mese di debba far riferimento: al mese della consegna dei beni o a quello della fattura? 31

32 Momento di rilevazione delle operazioni attive (RAE n.87/e del 5 luglio 2017) Le operazioni attive Con riferimento alle fatture emesse, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che lo Spesometro deve contenere le informazioni riferite alle fatture aventi data coerente con il periodo di riferimento. A titolo di esempio, la comunicazione dati fattura riferita al primo semestre dell anno 2017 dovrà contenere le informazioni relative alle fatture emesse che riportano la data rientrante nel predetto semestre (dal 1 gennaio 2017 al 30 giugno 2017). In relazione ai dati delle fatture ricevute, la competenza sarà riferita al valore della data di registrazione del documento. 32

33 Fattura differita Dalla risposta contenuta nella RAE n.87/e sembrerebbe che le fatture emesse in data 15 luglio 2017 ed aventi per oggetto una consegna di beni effettuata nel mese di giugno 2017 debbano essere dichiarate nel 2 semestre, anche se la relativa imposta è stata liquidata con riferimento al mese di giugno 2017 (1 semestre). Nelle specifiche tecniche il controllo verifica che la data sia compatibile con il periodo di riferimento: il mancato superamento di questo controllo non determina però uno scarto, ma solo una segnalazione di anomalia nella ricevuta di presa in carico. Al riguardo l Agenzia ha chiarito che viene sempre eseguito un controllo di congruenza tra la data di trasmissione e: la data di emissione dei documenti di vendita la data di registrazione dei documenti di acquisto 33

34 Fatture emesse dagli autotrasportatori L Agenzia delle Entrate ha chiarito che i dati delle fatture emesse dagli autotrasportatori che, ai sensi dell art.74, comma 4 del DPR. n.633, si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo a quello di emissione, devono essere comunicati nel trimestre in cui le fatture vengono registrate nel registro IVA vendite (ed incluse nella Liquidazione IVA) e non a quello in cui le fatture vengono emesse. (RAE 5 luglio 2017, n. 87/E) 34

35 Fatture emesse dagli autotrasportatori Le fatture emesse dagli autotrasportatori (che si avvalgono della facoltà di differire la registrazione al trimestre successivo), devono essere comunicate nello Spesometro con riferimento alla data della loro registrazione, mentre la data della fattura da riportare nella comunicazione, è quella di emissione di tali fatture. Ciò comporta una incompatibilità tra la data fattura e la data di comunicazione della stessa. In tal caso, è stato chiarito che nella ricevuta di presa in carico verrà segnalata un incongruenza tra il periodo di riferimento e la data di emissione che non determinerà però lo scarto della fattura. (RAE 5 luglio 2017, n. 87/E) 35

36 Momento di rilevazione delle operazioni di acquisto Le operazioni di acquisto devono essere trasmesse con riferimento alla data di registrazione delle fatture nel registro IVA acquisti*. Anche l Agenzia ha confermato che occorre far riferimento per le fatture ricevute, sempre alla data della loro registrazione nel registro IVA acquisti (RAE 5 luglio 2017, n. 87/E). * Si ricorda che in base al nuovo art.19 del DPR n.633/72, (così come modificato dall art.2 del DL n.50 del 24 aprile 2017) dal 2017 il diritto di detrazione deve essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale iva relativa all anno in cui è sorto tale diritto alla detrazione (le fatture 2017 devono essere registrate e detratte entro il 30 aprile 2018). 36

37 Fatture di acquisto con iva totalmente o parzialmente indetraibile Le fatture di acquisto con iva indetraibile (ad esempio una fattura avente per oggetto: spese di rappresentanza superiori a 50 euro, trasporto di persone, alimenti e bevande, costi non inerenti, ecc.) possono non essere registrate nel registro IVA acquisti, ai sensi dell art. 6, comma 7 del D.P.R. n.695/96. In tale caso si può evitare di comunicare nello Spesometro tali fatture, perché non sono state annotate nel registro IVA acquisti. Qualora invece la fattura con iva indetraibile sia stata registrata, tale fattura deve essere comunicata. Si ricorda inoltre che devono essere comunicate nella loro interezza anche le fatture con iva parzialmente indetraibile (spese autovetture aziendali, cellulari, ecc.). 37

38 I DATI da trasmettere (art. 21, comma 2) I dati da trasmettere relativi a ciascun periodo trimestrale oggetto di trasmissione si riferiscono a: Fatture emesse Note di variazione a credito/debito emesse Fatture ricevute registrate Note di variazione (credito/debito) ricevute e registrate Il provvedimento fa riferimento anche alle bolle doganali. Si tratta delle bolle doganali di importazione. I dati delle fatture/note/ bolle doganali si riferiscono ad operazioni rilevanti ai fini IVA (imponibili, esenti, non soggette con obbligo di fatturazione, comprese quelle extraterritoriali con obbligo di fatturazione). 38

39 Fatture da trasmettere Le operazioni oggetto della comunicazione sono quelle rilevanti ai fini IVA, vale a dire: Le operazioni imponibili tra le quali rientrano oltre alle normali operazioni soggette ad IVA anche: - le fatture soggette a reverse charge domestico (prestazioni edili, cessioni di rottami, immobili strumentali, telefoni cellulari e microprocessori, tablet PC, laptop, console da gioco, oro industriale, ecc.); N6 - le fatture con IVA non evidenziata separatamente in fattura (cessioni di beni usati soggetti al regime del margine;.); N5 - le autofatture emesse per omaggi, per autoconsumo esterno, per destinazione di beni a finalità estranea all impresa; - le autofatture c.d. «Spia» emesse per mancato ricevimento della fattura da parte del fornitore entro 4 mesi dall effettuazione della operazione Gli acquisti di schede telefoniche, ex art.74 e altri regimi speciali : N2 (se le fatture sono state registrate) Gli acquisti da contribuenti minimi: N Le operazioni non imponibili N3 le esportazioni dirette ex art. 8, c. 1, lett. a) del D.P.R. n. 633/72, comprese le esportazioni in regime del margine Le cessioni verso San Marino non imponibili ex art.71 del D.P.R. n. 633/72 le esportazioni indirette, a cura del cessionario non residente: art. 8, c.1, lett. b) del D.P.R. n. 633/72; le fatture verso esportatori abituali non imponibili ex art.8, c.1, lett. c), del DPR.n.633/72; le fatture triangolari nazionali all esportazione e comunitarie ex art.8, c.1, lett. a) del DPR.633 e art. 58 del DL.n. 331/93; le cessioni intracomunitarie non imponibili ex art.41 del Dl n.331/93; gli acquisti intracomunitari di beni o servizi non imponibili ex art.40, comma 2 e 42 del DL n.331/93 o in art.9 del DPR n. 633/72; le operazioni assimilate all esportazione ex art.8-bis del DPR.633; i servizi internazionali, compresi quelli di trasporto relativi a beni oggetto di esportazione/importazione ex art. 9 del DPR.633 e le prestazioni relative ai trattati e accordi internazionali ex art.72 del DPR.633/72; le cessioni di beni a viaggiatori esteri ex art.38-quater del DPR.n.633/72, ecc Le operazioni esenti ex art.10 del DPR.633/72: N4 Le operazioni extraterritoriali con obbligo di fatturazione: artt. 7-ter,7quater 7 quinquies del DPR n.633/72, ecc. le operazioni extraterritoriali soggette ad obbligo di fatturazione, comprese quelle oggetto di Intrastat; N2 39

40 ATTENZIONE: attualmente non valgono le esclusioni del vecchio Spesometro annuale Sono inoltre attualmente da comunicare: Le esportazioni e le importazione di beni. Le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni e di servizi. Le cessioni/ acquisti e locazioni di beni immobili. I contratti di mutuo relativi a compravendite immobiliari. I passaggi interni di beni e servizi tra attività separate ex art. 36 del DPR. n. 633/72. Le operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'anagrafe tributaria (es.: servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare, contratti di assicurazione, utenze elettriche, idriche, del gas, le comunicazioni degli operatori finanziari, degli amministratori di condominio, ecc.). Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso soggetti Black list. Le operazioni finanziarie esenti effettuate dagli operatori. finanziari/assicurativi. Le fatture di importo non > euro al netto dell IVA emesse dai commercianti al minuto e soggetti assimilati. Le fatture sanitarie comunicate tramite STS (per 730 precompilato) in mancanza d una disposizione espressa di esonero*. * Ai sensi dell art.4 del DM , sono invece escluse da Spesometro: le fatture emesse dai soggetti di cui agli artt. 1 e 2 del medesimo Decreto: gli psicologi, gli infermieri, le ostetriche, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli ottici, i veterinari e le parafarmacie. 40

41 Operazioni escluse dalla comunicazione per mancanza dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali Sono in ogni caso escluse dall obbligo di comunicazione, indipendentemente dall importo*: le ricevute fiscali; gli scontrini fiscali; tutte le operazioni esonerate dall obbligo di certificazione fiscale, come ad esempio le cessioni oggetto di commercio elettronico indiretto (cessioni on line di beni materiali) e le cessioni oggetto di commercio elettronico indiretto (prodotti digitali quali ad es. software, programmi, fornitura siti web, musica, immagini, film, videogiochi, ecc.). *Anche se superiori a euro IVA compresa. 41

42 Operazioni escluse dalla comunicazione per mancanza dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali Sono inoltre escluse dall obbligo di comunicazione tutte le operazioni fuori campo IVA per carenza dei presupposti: soggettivo, oggettivo e territoriale, tra le quali: le sostituzioni e riparazioni oggetto di garanzia, le movimentazioni di denaro, i passaggi di beni in occasione di operazioni straordinarie, le cessioni di azienda, le cessioni gratuite di campioni di modico valore (art. 2 del D.P.R. n. 633/72); il comodato (art. 3 del D.P.R. n. 633/72); gli sconti in natura contrattualmente convenuti fin dall origine, le penalità contrattuali, interessi moratori, le somme anticipate in nome e per conto (art. 15 del D.P.R. n. 633/72); le operazioni soggette ai regimi speciali di cui all art. 74, comma 2 del D.P.R. n. 633/72 (cessioni d prodotti editoriali, schede telefoniche prepagate, generi di monopolio e fiammiferi, documenti di viaggio per trasporti pubblici urbani, ecc.) per i passaggi successivi al primo; NON registrate le note di credito fuori campo IVA, ai sensi dell art. 26 del D.P.R. n. 633/72; le seguenti operazioni extraterritoriali: 1) gli acquisti di beni allo stato estero ex art.7-bis; 2) I servizi extraterritoriali ricevuti ex. 7-quater e 7-quinquies del D.P.R n. 633/72.. le schede carburanti (CAE n.1/e del 7 febbraio 2017). 42

43 Operazioni escluse IVA per mancanza dei requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali Come precisato nella slide precedente sono inoltre escluse dall obbligo di comunicazione tutte le operazioni fuori campo IVA per carenza dei presupposti soggettivo, oggettivo e territoriale. Tuttavia leggendo una risposta fornita dalla A.E. nella RAE n.87/e del 5 luglio 2017 (punto 6), sembrerebbe che qualora tali operazioni siano state formalmente fatturate e registrate, debbano essere comunicate. Peraltro si segnala che tale interpretazione non è supportata dal dettato normativo. Nell esempio vengono citate le fatture di acquisto fuori campo IVA ex art.74 del DPR n.633/72 (es. schede telefoniche, e regimi speciali). 43

44 Chiarimenti Agenzia Entrate CAE n.1/e/ I documenti riepilogativi vanno spacchettati; pertanto le fatture di importo < 300 euro registrate cumulativamente, vanno comunicate una ad una*. 2. Bolle doganali di importazione. Nel caso in cui non siano presenti nella bolletta doganale i dati del fornitore estero, si devono indicare i dati dell Ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta (anno 2017). *A questo punto l impresa deve valutare la convenienza di mantenere la procedura della registrazione cumulativa delle fatture attive e passive < a 300 euro mediante documento riepilogativo. 44

45 Bolle doganali (RAE n.87/e) Con riferimento alla comunicazione delle bollette doganali di importazione, l Agenzia ha chiarito che: In attesa dell adattamento dei software (ma solo con riferimento allo Spesometro relativo al 2017) è possibile valorizzare, nella sezione <CedentePrestatoreDTR>: il campo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese> con la stringa 00 ; il campo <IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con la sequenza di undici 9. Idfiscale IVA: IdPaese: codice ISO del cessionario/committente (IT) IdCodice: Partita IVA italiana (max 11caratteri). IdPaese: 00 Idcodice: Dal 2018 invece sarà obbligatorio comunicare i dati del fornitore estero e del relativo Paese. 45

46 Bolle doganali di importazione (RAE n.87/e) Inoltre, sempre nella RAE n.87/e del 5 luglio 2017, viene specificato che : Dalla registrazione delle bolle doganali di importazione (registro IVA acquisti) devono risultare: la data della bolletta; il numero progressivo ad essa attribuito; la ditta, denominazione o ragione sociale del fornitore del bene o prestatore del servizio, (ovvero il nome e cognome per le persone fisiche); l ammontare imponibile e l ammontare dell imposta distinti secondo l aliquota. Si ricorda che in passato, l Amministrazione finanziaria si era espressa in modo differente* *C.M. 19 dicembre 1972 n. 874: era stato precisato che per le bollette doganali, al posto del dato identificativo del fornitore (peraltro non sempre rilevabile dalle bollette doganali), il contribuente poteva annotare la specie e gli estremi di ciascuna bolletta doganale e l Ufficio doganale presso il quale è stata emessa. 46

47 Modalità di trasmissione e contenuto La Definizione delle informazioni da trasmettere. Le modalità di trasmissione telematica dei dati (formato e canali di trasmissione). Le specifiche tecniche relative ai dati da trasmettere. 1. La rappresentazioni tabellare del tracciato della fattura ordinaria e semplificata. 2. Lo Schema della fattura xml. 3. Le modalità di consultazione dei dati trasmessi da parte dell utente. Sono regolamentati dal: Provvedimento 27 marzo 2017, n dal 10 luglio Provvedimento 28 ottobre 2016, n fino al 9 luglio. 47

48 Trasmissione Allegato: Modalità di trasmissione telematica dati fattura 48

49 Modalità trasmissione In particolare il contribuente direttamente o tramite un intermediario incaricato (professionista abilitato, CAAF, ecc.) provvede: 1. alla generazione del file contenente i dati delle fatture emesse e ricevute; 2. all accreditamento ai canali abilitati alla trasmissione; 3. all invio del file al Sistema Ricevente della Agenzia delle Entrate (tramite uno dei 4 canali di trasmissione abilitati). 49

50 Predisposizione e trasmissione del file dati fatture Tutti i dati da trasmettere dovranno essere rappresentati in formato XML. Fino al 2 maggio, il file XML contenente i dati delle fatture può essere trasmesso anche privo di firma elettronica. Dal 3 maggio al fine di garantire integrità ed autenticità, il file deve essere firmato dal soggetto trasmettitore (soggetto obbligato o un suo delegato): 1. firma elettronica qualificata munita di riferimento temporale; 2. sigillo elettronico* della Agenzia Entrate (solo in caso di invio tramite interfaccia Web «fatture e corrispettivi»). 1) I formati della firma elettronica qualificata ammessi sono 2: CAdES-BES: (l estensione del file assume il valore «xml.p7m»); XAdES-BES : (l estensione del file assume il valore «xml»). * Si tratta di una firma elettronica XAdES con certificato di firma certificata rilasciato dalla Agenzia delle Entrate. 50

51 Predisposizione e trasmissione del file dati fatture L operazione di emissione e trasmissione de dati delle fatture può essere sintetizzata nelle seguenti fasi: 1. Predisposizione del file fattura. 2. Nomina e salvataggio del file (c.d. «nomenclatura» del file) con il CF del soggetto trasmittente. 3. Visualizzazione della fattura. 4. Controllo del file relativo alla fattura. 5. Apposizione della firma elettronica qualificata del file da parte del soggetto trasmittente. 6. Accreditamento eventuale al canale di trasmissione prescelto. 7. Invio del file tramite il canale prescelto accreditato. 51

52 File contenente i dati da trasmettere Fino al 9 luglio 2017 il file XML può contenere una singola fattura (un solo corpo di fattura) oppure un lotto di fatture (più fatture con la stessa intestazione). Più in particolare i dati delle fatture devono essere trasmessi al Sistema ricevente dell A.E. sotto forma di file secondo una delle seguenti modalità: A) un file in formato xml contenente i dati relativi ad ogni singola fattura emessa o ricevuta; B) un file in formato xml contenente i dati relativi a più fatture (emesse o ricevute), purché facciano riferimento allo stesso fornitore e cliente (in pratica i dati comuni alle diverse fatture possono essere inseriti una sola volta). In tale caso l eventuale firma elettronica qualificata deve essere apposta sul lotto e non su ogni singola fattura; C) un file archivio in formato compresso (non superiore a 5 megabyte) contenente (uno o più file di tipo A) e/o uno o più file di tipo B). Il formato di compressione accettato è il formato ZIP. 52

53 File contenente i dati da trasmettere Dal 10 luglio 2017 sarà possibile trasmettere all Agenzia delle Entrate anche a) un file in formato XML contenente i dati relativi (non solo a una singola fattura o piu fatture verso lo steso cliente/fornitore ) a più fatture emesse anche verso più clienti oppure più fatture ricevute anche da più fornitori. Anche in questo caso sarà possibile trasmettere un file in formato compresso contenente uno o più file. Il formato di compressione accettato è sempre il formato ZIP. In questo ultimo caso se i file XML sono tutti firmati, il file compresso in formato ZIP non deve essere obbligatoriamente firmato. Qualora invece i file XML non siano tutti firmati, il file compresso in formato ZIP dovrà essere necessariamente firmato. In tale ultimo caso la sola tipologia di firma che può essere apposta sul file compresso è CAdESBES e l estensione del file firmato assumerà il valore.zip.p7m. 53

54 FASE: nomina e salvataggio del file Il file XML che può contenere una fattura singola (un solo corpo di fattura), oppure un lotto di fatture (più corpi fattura con la stessa intestazione) o più fatture deve essere nominato e salvato secondo la seguente forma (c.d. nomenclatura file): Codice Paese identificativo univoco del trasmittente (CF) Underscore Tipo file DF Underscore Progressivo univoco del file Estensione file se firmato 1. Codice Paese Identificativo del trasmittente: IT 2. C.F. del soggetto trasmittente: minimo 11 caratteri e max 16 caratteri x IT 3. Underscore (trattino basso) 4. Tipo file: DF (valore fisso) 5. Underscore (trattino basso) 6. Numero progressivo del file (stringa alfanumerica di max 5 caratteri) 7. Formato file: XML (se si utilizza firma XAdES-BES) oppure xml.p7m se si utilizza firma CAdES-BES) Esempio: IT _DF_00001.XML Ogni file inviato deve avere un nome diverso da qualsiasi altro file inviato in precedenza. 54

55 FASE: nomina e salvataggio del file compresso Nomenclatura del file compresso: IT _ DF _ zip Codice Paese C.F. identificativo trasmittente Underscore il File compresso: IT _DF_ zip al suo interno contiene 2 file firmati con firma XAdES-BES) IT _DF_00002.xml IT _DF_00003.xml Tipo file DF Underscore Progressivo univoco del file Estensione file se firmato Fino al 9 luglio Il file compresso (zip) non deve essere firmato (se si vuole possono essere firmati i file in esso contenuto). Dal 10 luglio il file compresso (ZIP) deve essere firmato nel caso in cui non siano stati firmati i file in esso contenuti. Diversamente non è necessario firmarlo. Se firmato, la sola firma accettata è CAdESBES e in tal caso l estensione file deve assumere il valore: zip.p7m 55

56 FASE: trasmissione del file Il file contenente i dati delle fatture, una volta preparato, nominato, firmato e salvato deve essere inviato al Sistema Ricevente dell A.E. Si ricorda che ogni file inviato deve avere un nome diverso da qualsiasi altro file inviato in precedenza. La diversità di ogni file è data dal progressivo univoco del file (stringa alfanumerica di max 5 caratteri con valori ammessi [a-z], [A-Z], [0-9] ) che non deve necessariamente seguire una stretta progressività e può presentare anche stili di numerazione differenti. 56

57 FASE trasmissione: canali di trasmissione utilizzabili La trasmissione dei dati delle fatture al Sistema Ricevente può avvenire attraverso uno dei seguenti 4 canali: 1.VIA WEB: trasmissione via internet tramite il sito (fatture e corrispettivi) per i soggetti abilitati a Entratel, Fisconline o in possesso della Carta nazionale dei servizi o SPID. Canale utilizzabile liberamente da tutti i contribuenti. Il file, contenente una fattura o lotto di fatture, non può > 5 megabyte. 2. SDICOOP: Sistema di cooperazione applicativa esposto su rete Internet, fruibile attraverso il protocollo HTTPS (modello WEB SERVICE). Canale utilizzabile previa sottoscrizione specifico accordo di servizio. Il file, contenente la fattura o lotto di fatture, non può > 5 megabyte. 3.SDIFTP: Sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP, all interno di circuiti chiusi che identificano in modo certo i partecipanti e assicurano la sicurezza del canale. Canale utilizzabile previa sottoscrizione di specifico accordo di servizio. Il file, contenente una fattura o più fatture non può essere > 150 megabyte. Il singolo supporto non può contenere file compressi. 4.SPCOOP: Sistema Pubblico di Connettività. Canale è riservato agli enti pubblici previa sottoscrizione di accordo di servizio. Il file non può > 5 megabyte. 57

58 Accreditare un canale Utenti che hanno già un canale accreditato presso SdI Riceveranno in automatico dal SdI un messaggio di PEC al medesimo indirizzo dal quale è pervenuta la richiesta originaria di accreditamento. Tale messaggio contiene le indicazioni tecniche per utilizzare il canale già accreditato anche per la trasmissione dei dati delle fatture. Nel caso di canale con protocollo FTP invece, l utente deve inviare una PEC di conferma al SdI all indirizzo sdi07@pec.fatturapa.it, e solo a seguito di tale conferma il canale viene aggiornato e abilitato per la trasmissione dei dati fattura. Utenti che non hanno un canale accreditato presso SdI La richiesta di accreditamento di un canale per la trasmissione dei dati delle fatture può avvenire: - secondo le modalità indicate nella pagina «Accreditare il canale» del SdI ( raggiungibile seguendo il percorso Home Strumenti; - attraverso l interfaccia web Fatture e Corrispettivi (Home - area Dati Fatture Accreditamento) dove è possibile generare e trasmettere al SdI la richiesta di accreditamento di un canale Web-service. 58

59 Notifiche di esito Le notifiche sull esito dell elaborazione del file da parte del Sistema Ricevente vengono inoltrate attraverso lo stesso canale utilizzato dal contribuente per la trasmissione del file dei dati fattura. La notifica di esito è costituita da un file XML (firmato elettronicamente, con firma XAdES-BES) che viene trasmesso come allegato ai messaggi previsti per i diversi canali. Ad esempio nel caso di invio tramite interfaccia web, la notifica può essere recuperata accedendo all area di monitoraggio dei flussi prevista sull interfaccia web di fruizione dei servizi Fatture e Corrispettivi. 59

60 Le specifiche tecniche relative ai dati da trasmettere In apposito Allegato al Provvedimento 27 marzo 2017 sono pubblicate le specifiche tecniche relative ai dati da trasmettere. Le specifiche tecniche (versione 1.1) si dividono in: 1. Dati di testata (dati fattura header): numero progressivo Invio attribuito al file dal soggetto trasmittente, Dati dichiarante (codice fiscale e codice di carica) e IdSistema (dato che non deve mai essere valorizzato dall utente in quanto è riservato al Sistema). 2. Dati fatture emesse: generalità del fornitore/prestatore e del cessionario/committente; la parte body che contiene i dati fattura; eventuali rettifiche (DTE). 3. Dati fatture ricevute: generalità del cessionario/committente e del fornitore/prestatore; la parte body che contiene i dati fattura; eventuali rettifiche (DTR). 4. Dati di annullamento: se si intende annullare dati inviati in precedenza. 5. Schema del file XML. 60

61 Variazione dati anagrafici delle controparti I dati riferiti alle informazioni anagrafiche dei contribuenti (denominazione, nome, cognome, sede), possono nel tempo cambiare più volte e non essere aggiornati tempestivamente. In questi l Agenzia con la RAE n.87/e/2017, ha chiarito che occorre indicare sempre l informazione più aggiornata possibile, a prescindere dalla competenza dei documenti trasmessi e quindi dalle informazioni anagrafiche effettivamente presenti nelle fatture. Nel campo della sede, se non nota, può essere indicato dato assente. 61

62 Le specifiche tecniche: dati di testata 1. Dati di testata (dati fattura HEADFER) contengono: Dati di testata HEADE R Progressivo Invio: numero che il soggetto trasmittente attribuisce al file per una propria finalità di identificazione univoca. Dato facoltativo (formato alfanumerico.1 10); Dati dichiarante soggetto obbligato alla comunicazione dei dati fattura, qualora non coincida con il soggetto passivo IVA al quale si riferiscono i dati: A) CodiceFiscale: codice fiscale del soggetto che comunica i dati fattura ( ) B) CodiceCarica: codice riferito al soggetto che comunica i dati fattura in relazione alla carica rivestita, desumibile dalla Tabella disponibile nelle istruzioni del modello IVA annuale.(es. rappresentante legale, rappresentante fiscale, liquidatore, incorporante, curatore fallimentare., ecc.) IdSistema: campo che non deve mai essere valorizzato dall utente in quanto riservato al Sistema. 62

63 Specifiche tecniche fatture attive (DTE) - Fatture emesse dal fornitore/prestatore - Autofatture per omaggi o con rivalsa IVA - Autofatture per autoconsumo esterno o finalità estranea all impresa Attenzione NO: Autofattura spia Autofattura per acquisto da fornitore o prestatore estero Fattura di acquisto intracomunitario di beni e servizi integrata con IVA 63

64 Specifiche tecniche (Header): dati fatture emesse DTE DTE Dati identificativi del fornitore o del prestatore Italiano (soggetto emittente fattura) (compresi: SO italiana, R F italiano, P. IVA italiana di identificazione diretta di NR) Idfiscale IVA: IdPaese: codice ISO del cedente/prestatore (IT) e IdCodice: Partita IVA italiana. Per i non residenti è quella di identificazione diretta (max 28 caratteri); dati obbligatorio. Codice Fiscale italiano: CF (max 11/ PG o 16/ PF); dato facoltativo Altri dati identificativi: Denominazione (ditta denominazione o ragione sociale) PG, oppure Nome e Cognome se PF; dati obbligatori Dati Sede: sede legale delle PG o domicilio fiscale delle PF: Indirizzo, n. civico Cap - Comune Provincia: sigla, (es: MI) solo se la Nazione è Italia Nazione (es. IT); dati facoltativi Dati della Stabile organizzazione italiana (caso: soggetto non residente con S.O. in Italia che emette fattura): Indirizzo italiano, n. civico, Cap.- Comune italiano- Provincia italiana (sigla, es. MI) - Nazione (es.it); dati obbligatori se presente S.O Dati del rappresentante fiscale italiano del soggetto estero: Idfiscale IVA: Id Paese: codice ISO (IT) e IdCodice: Partita IVA italiana del RF italiano (11 caratteri); dati obbligatori se presente RF. Denominazione o nome, cognome (persona giuridica o persona fisica); dati obbligatori se presente R.F. 64

65 Specifiche tecniche (Header): dati fatture emesse DTE DTE Dati del Cessionario /Committente: destinatario italiano o estero della fattura Compresi: SO italiana di soggetto NR R F italiano di soggetto NR RF estero P. IVA italiana o estera di identificazione diretta N.B. Preferibilmente come anagrafica clienti si deve indicare l informazione più aggiornata a disposizione, a prescindere dalla competenza delle fatture da trasmettere (RAE n.87/e) Idfiscale IVA: IdPaese: codice ISO del cessionario/committente (IT, FR, ES, ecc.) e IdCodice: per i residenti è la Partita IVA italiana (max 28 caratteri); dati da compilare se non viene valorizzato il successivo campo Codice fiscale. Codice Fiscale italiano: CF (max 11/ PG o 16/ PF); dato facoltativo se sono stati compilati i campi IdPaese e IdCodice Altri dati identificativi del cliente: Denominazione (ditta denominazione o ragione sociale) PG, oppure Nome e Cognome se PF; dati obbligatori Dati Sede: sede del cliente: Indirizzo, n. civico CAP (5) Comune (solo se italiano) Provincia: sigla (2) (es: MI) solo se la Nazione è Italia Nazione (es. IT, ES, FR); dati obbligatori ma se la sede non è nota può essere indicato: «Dato assente» (NOVITA ) Dati Stabile organizzazione italiana del cliente estero: Indirizzo, n. civico, Cap (5). Comune italiano - Provincia italiana (2) sigla ( es. MI) - Nazione (IT). dati obbligatori se presente S.O Dati rappresentante fiscale italiano o estero del cliente: Idfiscale IVA: Id Paese: codice ISO (IT, ES, FR..) e IdCodice: Partita IVA del RF ((max 28 caratteri). Denominazione o nome, cognome (persona giuridica o persona fisica); dati obbligatori se presente R.F. 65

66 DTE BODY Dati contenuto della fattura emessa Specifiche tecniche BODY : fatture emesse DTE Tipo documento: Fattura, nota credito o nota debito (vedi Tabella slide successiva) (4) es:td1 fattura TD4 nota credito (vedi tabella slide successiva). Data fattura (AAAA-MM-GG), la data di emissione fattura. Numero della fattura attribuito dal cedente (alfanumerico max 20 caratteri)*. Dati obbligatori DATI Riepilogo (può essere ripetuto più volte fino a 1000 occorrenze per ogni fattura). Imponibile/ importo: base imponibile su cui è stata calcolata l IVA, oppure l importo se manca l imposta oppure x è comprensivo dell imposta; in tale ultimo caso deve essere compilato il campo Natura (v. Tabella slide successiva); il formato è numerico: intero e 2 decimali che vanno sempre indicati anche se = zero, es (4 a 15) Dato obbligatorio Dati IVA Imposta (IVA): prodotto dell aliquota IVA x imponibile; se non c è imposta occorre indicare zero: 0.00, in tal caso deve essere valorizzato obbligatoriamente il campo Natura. Il formato è numerico: intero e 2 decimali vanno sempre indicati. (4 a 15). Si veda slide seguente. Dato obbligatorio Aliquota IVA: espressa in percentuale es oppure 0.00 se imposta è zero e in tal caso deve essere presente campo Natura (4 a 6) Dato obbligatorio Natura: N1,N2,N3,N4, N5, N6, N7 (come da Tabella ) solo se l operazione è senza IVA (es. fattura esente, non imponibile, non soggetta) oppure non è indicata l imposta (es. «reverse charge», regime del margine, ecc.) (2) Dato obbligatorio se mancante IVA Detraibile: la percentuale di detraibilità IVA se l importo fattura si riferisce a spese detraibili per cliente persona fisica privata. Il formato è numerico: intero e 2 decimali vanno sempre indicati (4 a 6). Deducibile: Se l importo fattura si riferisce a spese deducibili per cliente persona fisica privata indicare SI (tale campo è alternativo a quello «detraibile»). (2) I campi Detraibile e Deducibile sono alternativi tra loro : non possono coesistere contemporaneamente (errore bloccante). Dati facoltativi EsigibilitaIVA: codice che esprime il regime di esigibilità dell IVA :esigibilità immediata (I) o esigibilità differita (D) o esigibilità soggetta a scissione dei pagamenti (S) * Il sistema accetta anche barre, trattini e punti. Esempio fattura n. 5002/

67 Specifiche tecniche body:imposta DTE BODY Dati contenuto della fattura emessa Imposta (IVA): prodotto dell aliquota IVA x imponibile; se è stato valorizzato il campo Natura l importo è pari a zero: in tale ultimo caso occorre indicare 0.00 Va espressa n formato numerico e i decimali vanno separati dall intero con il carattere punto. L operazione (Aliquota IVA moltiplicata per Imponibile 100 ) può dare un risultato contenente più di 2 cifre decimali. In questo caso il valore da riportare nel campo Imposta deve essere arrotondato alla 2 cifra decimale; l arrotondamento va effettuato per difetto, se la 3 cifra decimale è inferiore a 5, per eccesso se la 3 terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5. Esempio: se (l aliquota IVA x l imponibile 100 ) = il valore del campo Imposta deve essere se ( l aliquota IVA x l imponibile 100 ) = , il valore del campo Imposta deve essere

68 Specifiche tecniche BODY: fatture emesse DTE Rettifica di fatture emesse e già comunicate in precedenza Questi campi vanno compilati quando i dati contenuti nel blocco DTE rappresentano una rettifica di dati precedentemente trasmessi IdFile: Numero identificativo del file con cui sono stati trasmessi per la prima volta i dati che si vogliono rettificare. In pratica è il numero identificativo comunicato dal Sistema all utente trasmittente con la notifica di esito (formato numerico senza decimali da 1 a 18 caratteri). POSIZIONE: è la posizione occupata dalla fattura all interno del file nella quale è stata originariamente trasmessa. (formato numerico intero: da 1 a 7 caratteri). Dato che con uno stesso file è possibile trasmettere i dati di più fatture emesse, il campo posizione permette di identificare in modo univoco i dati oggetto di rettifica. Il numero segue l ordine nel quale le diverse fatture sono state rappresentate all interno del file xml originario. Ad esempio se il file originario presenta 3 cessionari e per ciascuno di essi 3 documenti (es. 3 fatture), le posizioni dei documenti andranno da 1 a 9 secondo l ordine in cui figurano all interno del file xml. 68

69 Annullamento post rettifica Rettifica della rettifica Annullamento post Rettifica Nel caso in cui, dopo aver fatto una Rettifica, fosse necessario procedere ad un Annullamento, bisogna: 1) annullare il file originario in quanto i dati fattura del file rettifica vanno a sovrascrivere i dati fattura del file originario). Caso di "rettifica della rettifica" Nel caso di "rettifica della rettifica", nel tag <IdFile> e nel tag <Posizione>, vanno indicati: 1) <IdFile> e <Posizione> come da file originario, cioè del file trasmesso la prima volta 69

70 Tabelle: dati generali del documento Tabella «Tipo documento» TD01 Fattura N1 Tabella «Natura» Escluse (es. ex art. 15, del DPR n. 633/72) TD4 TD5 Nota credito, anche intracomunitaria Nota debito N2 N3 Non soggette (es. ex art.7-bis, 7-ter, 7-quater, 7- quinquies, ecc. del DPR n. 633/72), ex art.74 schede telefoniche, EDITORIA e REGIMI SPECIALI, acquisto da MINIMI Non imponibili (es. ex artt.8, 8-bis, 9, 71, 72, del DPR n. 633/72 e artt.41 e 58 del D.L. n. 331/793) TD7 Fattura semplificata N4 Esenti (ex art.10 del DPR n.633/72) TD8 Nota credito semplificata N5 Regime del margine per i beni usati TD10 TD11 Fattura acquisto intracomunitario beni Fattura acquisto intracomunitario di servizi N6 N7 Inversione contabile ( reverse charge ) (es. ex art.74 commi 7 e 8, art.17, commi 2 e 6 del DPR n. 633/72, artt.38 e 40 del D.L. n. 331/93) IVA assolta in altro Stato UE (vendite a distanza sopra la soglia, commercio elettronico diretto verso privati CEE) 70

71 Specifiche tecniche fatture ricevute (DTR) 1. Fatture di acquisto ricevute e registrate 2. Bolle doganali di importazione registrate 3. Autofatture/integrazioni per acquisti di beni/servizi da non residenti emesse e registrate 4. Autofatture spia. 5. autofattura per acquisti da imprese agricole 71

72 Specifiche tecniche (HEADER): dati fatture ricevute DTR DTR Dati del Cessionario /Committente: dati del destinatario fattura Soggetto IVA italiano SO italiana di soggetto NR R F italiano di soggetto NR P. IVA identificazione diretta di soggetto NR In pratica è il soggetto IVA italiano che ha ricevuto la fattura (comunicante) Idfiscale IVA: IdPaese: codice ISO del cessionario/committente (IT) e IdCodice: Partita IVA italiana (max 11caratteri). Dato obbligatorio da compilare se non valorizzato il campo Codice fiscale. Codice Fiscale italiano: CF (max 11/ PG o 16/ PF) Dato facoltativo Altri dati identificativi del cliente: Denominazione (ditta, denominazione o ragione sociale) se PG, oppure Nome e Cognome se PF; Campo obbligatorio Dati Sede: sede del cliente: indirizzo, n. civico Cap (5) e il Comune Provincia italiana: sigla (2), (es: MI) Nazione (es.it). Dati facoltativi Dati Stabile organizzazione italiana del cliente estero: indirizzon. civico - Cap (5) e Comune italiano - Provincia italiana (2) sigla, es. (MI) - Nazione (IT). Campo obbligatorio se presente S.O Dati rappresentante fiscale italiano: Idfiscale IVA: Id Paese: codice ISO (IT) e IdCodice: Partita IVA del RF ((max 28 caratteri). campo obbligatorio se presente R.F. Denominazione(ditta, denominazione o ragione sociale) se persona giuridica o nome, Paola cognome Monfrini (se persona fisica); campo 72 obbligatorio se presente R.F.

73 Specifiche tecniche (HEADER): dati fatture ricevute DTR DTR Dati del fornitore o del prestatore Italiano o estero (soggetto che ha emesso la fattura) Per le importazioni può essere indicato l ufficio doganale Ma solo per 2017 Dal 2018 vanno indicati i dati del fornitore estero Idfiscale IVA: IdPaese: codice ISO del fornitore/prestatore (IT FR ES..) IdCodice: numero di Partita IVA del fornitore ( max 28 caratteri) dato obbligatorio se presente Codice Fiscale (solo se italiano): CF (max 11/ PG o 16/ PF) dato facoltativo Altri dati identificativi: Denominazione (ditta, denominazione o ragione sociale) se PG, oppure Nome e Cognome se PF; dato obbligatorio Dati Sede: sede del fornitore/prestatore: indirizzo, n. civico cap. Comune Provincia solo se italiana: sigla (es: MI); Nazione (IT, FR. ES..). Dati obbligatori. NOVITA : se non nota, può essere indicato dato assente Dati della Stabile organizzazione italiana (che ha emesso fattura): indirizzo, n. civico; Cap. Comune italiano- Provincia italiana (sigla, es. MI) - Nazione (es.it). Campo obbligatorio se presente Dati rappresentante fiscale del fornitore estero (la rappresentazione tabellare delle specifiche dicono italiano. errore) Idfiscale IVA: Id Paese: codice ISO (IT, ES, FR,..) e IdCodice: Partita IVA del RF (per i residenti è il n. P.iva italiana) (max 28 caratteri). Denominazione o nome cognome (persona giuridica o persona fisica) dati obbligatori se presente R.F. Paola Acquisto Monfrini da RF estero (da chiarire) 73

74 Specifiche tecniche BODY fatture ricevute DTR DTR BODY Dati contenuto della fattura ricevuta DATI generali Tipo documento: fattura, nota credito, nota debito (vedi Tabella) es:td1 (fattura) TD 4 (nota credito), DT10 (fattura CEE beni ) DT11 (fattura CEE servizi). Data fattura (AAAA-MM-GG), la data di emissione fattura (attribuita dal fornitore). Numero della fattura attribuito dal fornitore (alfanumerico max 20 caratteri).* Se il numero non è disponibile, occorre indicare «0». Data registrazione fattura nel registro IVA acquisti (attribuita dal cliente AAAA-MM-GG), non può essere antecedente alla data fattura e successiva al periodo di invio trimestrale. Dati obbligatori DATI Riepilogo (può essere ripetuto piu volte fino a 1000 occorrenze per ogni fattura. Imponibile/ importo: base imponibile su cui è stata calcolata l IVA oppure l importo se manca l imposta oppure l importo comprensivo dell imposta; in tal ultimo caso deve essere obbligatoriamente compilato il campo Natura (v. Tabella ); il formato è numerico: intero e 2 decimali che vanno sempre indicati anche se = zero, es (4 a 15). Dati obbligatori Dati IVA Imposta (IVA): prodotto dell aliquota IVA x imponibile; se non c è imposta occorre indicare zero: 0.00, in tal caso deve essere valorizzato il campo Natura. Il formato è numerico: intero e 2 decimali vanno sempre indicati. (4 a 15). Dato obbligatorio Aliquota IVA: percentuale es (oppure 0.00 se presente campo Natura N6) (4 a 6). Dato obbligatorio Natura: (N1,N2,N3,N4, N5, N6, N7 come da Tabella) solo se l operazione è senza IVA (es.: fattura esente, non imponibile, non soggetta) oppure non è indicata l imposta (es. reverse charge N6, regime del margine N5, ecc.). Dato obbligatorio se imposta è zero. Detraibile: la percentuale di detraibilità IVA spese detraibili. Formato è numerico: intero e 2 decimali vanno sempre indicati (4 a 6). Deducibile: Se l importo della fattura si riferisce a spese deducibili indicare: SI. (2) I campi detraibile e deducibile sono alternativi tra di loro e facoltativi. EsigibilitaIVA: codice che esprime il regime di esigibilità dell IVA :esigibilità immediata (I) o esigibilità differita (D) o esigibilità soggetta a scissione dei pagamenti (S) * Il sistema accetta anche barre, trattini e punti. Esempio fattura n. 5002/

75 Specifiche tecniche BODY fatture ricevute DTR Rettifica di fatture ricevute Già trasmessi in precedenza Questi campi vanno compilati quando i dati contenuti nel blocco DTR rappresentano una rettifica di quelli presenti in un file precedentemente trasmesso IdFile: Numero identificativo del file con cui sono stati trasmessi per la prima volta i dati della fattura che si vogliono rettificare. In pratica è il numero identificativo comunicato dal Sistema all utente trasmittente in fase di trasmissione del file (formato alfanumerico da 1 a 18) POSIZIONE: è la posizione occupata dalla fattura all interno del file trasmesso originariamente (formato numerico intero: da 1 a 4). Dato che con uno stesso file è possibile trasmettere i dati di più fatture ricevute, il campo posizione permette di identificare in modo univoco i dati oggetto di rettifica. Il numero segue l ordine nel quale le diverse fatture sono state rappresentate all interno del file xml originario. Ad esempio se il file originario presenta 3 fornitori e per ciascuno di essi 3 documenti (es. 3 fatture), le posizioni dei documenti andranno da 1 a 9 secondo l ordine in cui figurano all interno del file xml. 75

76 Specifiche tecniche: annullamento dati trasmessi Dati annullamento ANN nel caso in cui i dati che si stanno trasmettendo costituiscono un annullamento di dati inviati in precedenza IdFile: Numero identificativo del file con cui sono stati trasmessi per la prima volta i dati della fattura che si vogliono rettificare. In pratica è il numero identificativo comunicato dal Sistema all utente trasmittente in fase di trasmissione del file (formato alfanumerico da 1 a 18) POSIZIONE: è la posizione occupata dal documento (fattura, nota, ecc. ) all interno del file con il quale è stata trasmessa originariamente (formato numerico intero: da 1 a 4). Dato che con uno stesso file è possibile trasmettere i dati di più fatture emesse e ricevute, il campo posizione permette di identificare in modo univoco i dati oggetto di annullamento. Il numero segue l ordine nel quale le diverse fatture sono state rappresentate all interno del file xml originario. Se l elemento posizione non è valorizzato, l annullamento si intende riferito a tutti i documenti presenti nel file identificato dall IdFile. 76

77 Fattura di acquisto intracomunitario contestuale di beni e di servizi (RAE n.87/e del 5 luglio 2017) Nel campo Tipo documento, nel caso in cui la stessa fattura contenga dati riferiti sia a cessioni di beni (TD10) sia a prestazioni di servizi intracomunitari (TD11), il campo Tipo Documento deve essere valorizzato utilizzando un criterio di prevalenza * legato all importo delle cessioni e delle prestazioni. Pertanto, se il valore delle cessioni di beni è maggiore di quello delle prestazioni di servizi, si deve utilizzare il valore TD10 (Fattura per acquisto intracomunitario beni ).. *in base all imponibile più alto. 77

78 Casi particolari: omaggi 1. Autofattura per omaggi (DTE). il fornitore deve indicare come cessionario se stesso: i propri dati identificativi e la propria partita IVA. Idem nel caso di tenuta del registro IVA degli omaggi. Il cliente non comunica nulla. 2. Cessione gratuita con esercizio di rivalsa IVA (il fornitore ha emesso fattura con addebito di sola IVA a titolo di rivalsa, il cessionario dell omaggio, ha pagato l IVA al fornitore, ha registrato la fattura e ha detratto l imposta). il fornitore comunica la fattura alla stregua di una normale cessione a titolo oneroso (DTE). Il cliente comunica la fattura alla stregua di un acquisto normale a titolo oneroso (DTR). 78

79 IMPORTAZIONI anno 2017 Solo con riferimento allo Spesometro relativo all anno 2017 è possibile valorizzare, nella sezione <CedentePrestatoreDTR>: il campo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese> con la stringa 00 ; il campo <IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con una sequenza di undici 9. Come denominazione: la dogana (es: Dogana Genova) Come sede : se non conosciuta si può indicare: «dato assente» 79

80 IMPORTAZIONI dal 2018 Dallo Spesometro relativo all anno 2018 bisognerà valorizzare, nella sezione <CedentePrestatoreDTR>: il campo <IdFiscaleIVA>\<IdPaese> con la stringa del Paese del fornitore (es CH) il campo <IdFiscaleIVA>\<IdCodice> con la partita IVA del fornitore, ma solo se presente. 80

81 Casi particolari : reverse charge domestico (art.74. comma 8 e art.17, commi 2 e 6 del DPR n. 633/72) 1. OPERAZIONE SOGGETTA A «REVERSE CHARGE DOMESTICO» es: cessione di rottami, cellulari, tablet prestazioni edilizie, ecc. il fornitore: deve indicare la fattura solo come fattura emessa (DTE). Indica nel campo cessionario i dati identificativi e la P.IVA del proprio cliente acquirente, e come imposta ed aliquota: «0.00» ed indica nel campo Natura: N6 Il cliente deve indicare la fattura tra quelle ricevute (DTR). Indica nel campo fornitore i dati identificativi e la P.IVA del proprio fornitore, nel campo cessionario i propri dati identificativi e la propria partita IVA., indica l imponibile, l imposta e aliquota (es.:22.00) e nel campo Natura: N6. Questo è uno dei rari casi dove il campo NATURA accetta imposta ed aliquota. 81

82 Casi particolari: Regime del margine ES. : cessione di bene usato soggetto al regime del margine (es.: autovettura usata acquistata da privato o con regime margine) (art.36/ DL n.41/95) il fornitore: deve indicare la vendita tra le fatture emesse (DTE). Indica nel campo cessionario i dati identificativi e la P.IVA del proprio cliente acquirente, come imposta e aliquota zero. «0.00» e indica nel campo Natura: N5 Il cliente deve indicare la fattura tra quelle ricevute (DTR). Indica nel campo fornitore i dati identificativi e la P.IVA del proprio fornitore, nel campo cessionario i propri dati identificativi e la propria partita IVA, indica come imponibile l importo indicato in fattura, mentre come imposta ed aliquota: zero «0.00» e nel campo Natura: N5. 82

83 Vendite intracomunitarie a distanza Cessioni intracomunitarie di beni oggetto di commercio elettronico indiretto per ammontare > euro (o minor ammontare stabilito nel Paese membro di destinazione).tali cessioni scontano l IVA del Paese membro dell acquirente comunitario. Il fornitore italiano: deve indicare la vendita tra le fatture emesse (DTE). In tale caso nel campo imposta ed aliquota occorre indicare zero «0.00» e nel campo Natura: N7. I dati del destinatario dovrebbero essere quelli del rappresentante fiscale comunitario del fornitore italiano. 83

84 Casi particolari: autofattura art.17, comma 2 DPR 633/72 Acquisto di beni o servizi da fornitore/prestatore estero extracomunitario (autofattura ex art.17, comma 2 del DPR n.633/72) o comunitario (fattura estera comunitaria integrata con IVA) L impresa italiana che ha emesso autofattura (o integrato fattura CEE) deve indicare la fattura solo come fattura ricevuta (DTR). Indica nel campo cedente i dati identificativi e la P.IVA del fornitore estero e nel campo cessionario i propri dati identificativi e la propria P.IVA. Inoltre deve indicare come tipo documento: DT1 in caso di autofattura, DT10 (acquisto intracomunitario beni o DT11 acquisto intracomunitario servizi), l imponibile, l imposta e l aliquota e nel campo Natura: N6. L autofattura non va mai indicata anche come operazione attiva nel DTE 84

85 Casi particolari: acquisti da contribuenti minimi Acquisto da fornitore contribuente minimo o forfetario L impresa italiana che acquista beni o servizi da PF contribuente minimo o forfetario deve indicare la fattura ricevuta nei campi (DTR). Indica nel campo cedente i dati del fornitore/ prestatore minimo e nel campo cessionario i propri dati identificativi e la propria P.IVA. Inoltre indica l importo, come imposta ed aliquota: zero «0.00» e nel campo Natura: N2. Il fornitore minimo o forfetario non comunica nulla perché esonerato da Spesometro. 85

86 Casi particolari: operazioni soggette a Split payment Le fatture soggette a «split payment» vanno comunicate solo se diverse da quelle elettroniche inviate mediante il SdI. Il fornitore: deve comunicare la cessione/prestazione tra le fatture emesse (DTE). In particolare indica nel campo cessionario i dati identificativi e la P.IVA del proprio cliente acquirente, l imposta e l aliquota IVA e nel campo Esigibilità «S» Il cliente deve comunicare la fattura tra quelle ricevute (DTR). In particolare indica: nel campo fornitore i dati identificativi e la P.IVA del proprio fornitore, nel campo cessionario i propri dati identificativi e la propria partita IVA, l imponibile e l IVA e nel campo EsigibilitaIVA: S Non deve indicare la fattura come operazione attiva anche se registrata nel registro iva vendite (DTE). 86

87 Chiarimenti significativi: CAE 7 febbraio 2017, n.1/e (sintesi) Per le fatture emesse (operazioni attive): è irrilevante il fatto che siano state registrate nel registro iva vendite o dei corrispettivi. Vale la data di emissione. Le fatture di acquisto (operazioni passive): Devono essere comunicate anche quelle ricevute da fornitori contribuenti minimi o forfetari. Non devono essere comunicate le schede carburanti. Le bolle doganali se non è identificabile il fornitore si indica la dogana (solo per l anno 2017). Documenti riepilogativi attivi e passivi I documenti riepilogativi vanno spacchettati e le fatture di importo < 300 euro, vanno comunicate una ad una. Operazioni con rappresentanti fiscali e stabili organizzazioni. I campi rappresentante fiscale e stabile organizzazione vanno compilati solo se presenti in fattura;in tal caso vanno compilati: indirizzo CAP, Comune e Nazione della S.O. Per rappresentante fiscale IDPaese (es.it) e IDCodice (P.IVA). 87

88 Chiarimenti: RAE 5 luglio 2017, n. 87/E (sintesi) INTEGRAZIONE E RETTIFICA DELLA COMUNICAZIONE: è possibile integrare / rettificare la Comunicazione dati fattura anche oltre 15 giorni dalla scadenza del termine dell adempimento, regolarizzando l omesso o errato adempimento comunicativo tramite il ravvedimento operoso. INVIO COMUNICAZIONE PER COMPETENZA: per le fatture emesse va fatto riferimento alla data di emissione. Il primo semestre 2017 dovrà contenere i dati relativi alle fatture emesse dall 1.1 al Le fatture ricevute, ai fini della competenza, va fatto riferimento alla data di registrazione del documento. AUTOTRASPORTATORI ex art.74, comma 4 del DPR n.633/72: comunicano i dati delle fatture emesse nel trimestre in cui le stesse sono annotate nel registro IVA. BOLLE DOGANALI: campi Identificativo Paese e Identificativo Codice del cedente / prestatore sono obbligatori e non è possibile renderli facoltativi; Nel caso in cui nel campo Identificativo Paese sia indicato uno Stato extraue, il contenuto del campo Identificativo Codice non viene controllato; I dati relativi al cedente / prestatore extraue, compreso lo Stato di riferimento sono valori da registrare nel registro IVA e pertanto da comunicare Tuttavia, in considerazione della prassi di rilevare per le bolle doganali soltanto l Ufficio doganale, nei citati campi Identificativo Paese e Identificativo Codice, solo con riferimento alle comunicazioni del periodo d imposta 2017 è consentito compilare: il campo IdPaese con OO e il campo IdCodice con una sequenza di undici 9. VARIAZIONE ANAGRAFICA CLIENTI / FORNITORI: è preferibile riportare nei campi Altri dati identificativi, riferiti alle informazioni anagrafiche dei contribuenti (denominazione / nome, cognome, sede), l informazione più aggiornata a disposizione. Qualora non siano disponibili le informazioni relative alla sede della controparte, i relativi elementi informativi possono essere valorizzati con Dato assente. ACQUISTO INTRAUE DI BENI E SERVIZI E INDICAZIONE DEL TIPO DOCUMENTO in presenza di una fattura intraue riferita sia alla cessione di beni che a prestazioni di servizi, per la compilazione del campo Tipo Documento va utilizzato un criterio di prevalenza basato sull ammontare delle cessioni / prestazioni. Ad esempio se il valore della cessione di beni è maggiore rispetto a quello della prestazione nel campo Tipo Documento occorre indicare TD10. Qualora la comunicazione sia relativa ad una nota di credito di un acquisto intraue, nel campo Tipo Documento va indicato TD04. 88

89 Chiarimenti: RAE 5 luglio 2017, n. 87/E (sintesi) FATTURE COINTESTATE : in presenza di fatture cointestate, l Agenzia precisa che tale fattispecie non si ritiene utilizzabile nei rapporti tra soggetti passivi IVA. In caso di fattura emessa ad acquirenti / committenti privati, i dati Identificativi Fiscali riguardano uno solo dei soggetti intestatari. NATURA DELL OPERAZIONE : FATTURE ACQUISTO FUORI CAMPO IVA EX ART. 74, del DPR. n. 633/72 (es: schede telefoniche) I dati relativi alle fatture di acquisto fuori campo IVA ex art. 74, DPR n. 633/72, qualora registrate, vanno trasmesse indicando nel campo Natura il codice N2. ESPORTAZIONE IN REGIME DEL MARGINE : con riferimento alla comunicazione dei dati relativi ad un esportazione effettuata da un soggetto in regime del margine, nel campo Natura va indicato il codice N3 (e non il codice N5 ). ACQUISTI INTRAUE NON IMPONIBILI / ESENTI: per le fatture relative ad acquisti intracomunitari non imponibili / esenti, ai sensi dell art. 42, del D.L. n. 331/93, nel campo Natura va riportato: il codice N3 se l operazione è non imponibile e il codice N4 se l operazione è esente. ACQUISTI DA CONTRIBUENTI MINIMI / FORFETARI: per le fatture ricevute da contribuenti minimi / forfetari nel campo Natura va indicato il codice N2. 89

90 Note credito Rappresentazione delle Note di credito Le Note di credito vanno indicate come tipo documento TD04 (anche quelle intracomunitarie per il momento) L importo va indicato senza segno negativo. In presenza di documenti emessi con segno negativo ed identificati come storni di note credito questi documenti andrebbero trasmessi con Tipo documento TD05 e importo positivo Le note credito/debito di sola IVA, nelle quali l imponibile è pari a 0. Vanno comunicate indicando nel campo imponibile : zero. 90

91 Campo Esigibilità IVA Campo Esigibilità IVA In relazione al nuovo campo Esigibilità IVA introdotto nel tracciato dati fatture si precisa che : 1. tale campo deve essere obbligatoriamente compilato quando sulla riga è presente l imposta, vale a dire in mancanza del campo Natura o quando quest ultimo assume il valore di N6. 2. Il valore «I» indica: «IVA esigibilità immediata»; 3. Il valore «D» indica :«Iva ad esigibilità differita» va indicato esclusivamente nel caso di opzione per il regime «iva per cassa» di cui all art.32-bis del D.L. n.83/2012 o nel caso di fatturazione con esigibilità differita nei confronti di enti diversi da quelli pubblici :es: farmacie. 4. Il valore «S» indica: operazione soggetta a Split payment, (esigibilità differita al momento del pagamento). 91

92 Invio di più files Invio di più files Lo schema XML dei dati fattura prevede delle limitazioni sia in termini di occorrenze, relative ai soggetti controparte comunicabili ed al numero di fatture, che dimensionali. Il limite dimensionale in particolare in caso di presenza di molti soggetti destinatari fatture (caratterizzati quindi da molti dati anagrafici ecc) potrà portare a dover creare più file. Ognuno dei file creati successivamente sarà caratterizzato da un diverso nome file e sarà completamente autonomo rispetto al precedente anche in termini di successivi annullamenti e/o rettifiche. 92

93 Cliente/fornitore con più di 1000 fatture Cliente/fornitore con più di 1000 fatture Poiché attualmente esiste il vincolo di fatture per ogni soggetto, è possibile, una volta arrivati al millesimo documento, ripetere i dati anagrafici del soggetto (come se fosse un altro soggetto), nello stesso file, e riportare le successive fatture. 93

94 Criteri di accorpamento delle righe di documento Criteri di accorpamento delle righe di documento Le righe all interno dei documenti vanno sempre accorpate a parità di: aliquota natura esigibilità deducibilità/detraibilità (se presente), dato per altro facoltativo. 94

95 Riinvio flusso dati fattura Rinvio flusso Dati Fattura Se è stato inviato un file contenente i dati delle fatture emesse, per il quale non sono presenti effettivamente tutte le fatture del periodo e si vuole inviare le fatture mancanti: Non bisogna rinviare tutto il file che comprende anche le fatture già comunicate in precedenza, ma bisogna inviare il file con le sole fatture inserite successivamente. In pratica i file successivi vengono sempre accodati. 95

96 Elenco principali errori oggetto di notifica di scarto da AE ricevente Nomenclatura del file (duplicata) Codice fiscale o partita IVA errati o non valorizzati (fornitore e/o cliente). Campo aliquota o imposta non presenti a fronte di TD01. Campo NATURA non compilato in presenza di aliquota ed imposta: 0,00. Campo NATURA presente a fronte di aliquota ed imposta presente (tranne N6 DTR) Campo NATURA N6 DTR compilato a fronte di aliquota ed imposta pari a «0». File superiore come dimensione a quelle ammesse dal canale trasmissione (es 5 megabyte). Firma non valida (se il file è firmato). Dati già annullati 96

97 Elenco dei principali errori oggetto di notifica di scarto o segnalazione da AE ricevente Inoltre dalla rappresentazione tabellare dei dati XML si evince che la data della fattura emessa e dichiarata deve essere compatibile con il periodo di riferimento dello Spesometro. Se risulta superiore a quella dello Spesometro di riferimento la fattura non viene scartata ma compare una segnalazione nella ricevuta di presa in carico. Da ciò, si deduce che le fatture differite emesse per esempio in data 15 aprile a fronte di consegne di beni effettuate in marzo è preferibile che siano comunicate con riferimento al 2 trimestre. Ci sarà un disallineamento tra le fatture comunicate nel 1 e nel 2 trimestre e la relativa liquidazione periodica (più alta nel 1 trimestre e più bassa nel 2 ). 97

98 Coerenza tra i dati delle fatture e le comunicazioni telematiche delle liquidazioni periodiche L Agenzia delle Entrate, ricevuta dal contribuente la comunicazione delle fatture attive e passive ( Spesometro trimestrale) e quella delle liquidazioni periodiche, mette a disposizione dei contribuenti le informazioni relative ai dati comunicati, segnalando eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. In pratica, qualora dai controlli eseguiti dovesse emergere un disallineamento tra i dati comunicati e i versamenti effettuati, l Agenzia delle Entrate è tenuta ad informare il contribuente in modo tale che quest ultimo possa fornire i chiarimenti necessari o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati (o valutati erroneamente), ovvero possa versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso. 98

99 Consultazione dati trasmessi L utente (contribuente, l incaricato o il delegato) può consultare attraverso l area Consultazione dell interfaccia web Fatture e corrispettivi o nel proprio Cassetto fiscale: i dati inviati delle fatture attive e passive ed anche quelli trasmessi dai suoi clienti e fornitori; i riscontri effettuati dall Agenzia delle Entrate confrontando le informazioni provenienti dai dati fattura e dalla liquidazione trimestrale dell IVA; le eventuali comunicazioni inviate al contribuente in caso di divergenze fra quanto indicato nella comunicazione delle liquidazioni IVA e i versamenti effettuati. In tali ipotesi il contribuente troverà anche le indicazioni per regolarizzare la propria posizione. 99

100 Monitorare i file trasmessi Per poter monitorare i file trasmessi è necessario compiere una serie di passi di seguito indicati: Verificare la necessità di abilitarsi Accedere al Servizio e scegliere l'utenza di lavoro Scegliere il flusso da monitorare Monitorare File fatture Monitoraggio File Dati fattura Ricerca delle Fatture emesse, trasmesse, ricevute Elenco delle fatture emesse, trasmesse, ricevute Dettaglio e Notifiche File Fattura emessa, trasmessa, ricevuta Ricerca file Dati Fatture emesse,ricevute Elenco file Dati Fatture emesse,ricevute File Dati Fatture - Dettaglio e Notifiche Ricerca Trasmissioni ed Elenco Trasmissioni File Dati Corrispettivi - Dettagli Trasmissioni e segnalazioni anomale 100

101 Esempio di monitoraggio file dati fatture È possibile ricercare il flusso relativo ai file Dati fatture emesse o ricevute. 101

102 Spesometro opzionale 102

103 Principali riferimenti normativi Art. 9, c. 1, lett. d) e g) della Legge 11 marzo 2014, n. 23 (legge delega): al fine di realizzare un sistema fiscale più equo e trasparente, si pone come obiettivo quello di: 1. incentivare l utilizzo della fattura elettronica tra privati; 2. la trasmissione dei corrispettivi; 3. la tracciabilità dei pagamenti. 103

104 Principali riferimenti normativi Decreto Lgs. 5 agosto 2015 n.127 (G.U.18 agosto 2015, n.190): provvedimento attuativo della legge delega introduce: 1. Il potenziamento dell utilizzo della fattura elettronica B2B anche mediante utilizzo del SdI; 2. l opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture attive e passive; 3. l opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri da parte dei commercianti al minuto, nonché l obbligo se incassati dai distributori automatici; 4. l abrogazione a decorrere dal 1 gennaio 2017 (termine poi differito al 31 dicembre 2017 dal D.L. n.193/2016) dell invio telematico opzionale dei corrispettivi da parte degli operatori della grande distribuzione (GDO). 104

105 Spesometro opzionale: fonti normative Art. 1, comma 3 e art. 2 del D.lgs. n.127/2015 L opzione per la trasmissione telematica: 1) dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle note di variazione (art.1, comma 3); 2) dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte dei commercianti al minuto e soggetti assimilati (art. 2, comma 1); Art. 3 del D.lgs. n.127/2015: incentivi Nei confronti dei soggetti IVA che scelgono di esercitare tali opzioni vengono accordati alcuni benefici fiscali tra i quali: l esonero da diversi adempimenti comunicativi (Spesometro annuale, Comunicazione black- list, acquisti da San Marino, modelli Intrastat relativi agli acquisti di beni e servizi, comunicazione leasing/noleggio); rimborsi IVA celeri; diminuzione del periodo di accertamento. 105

106 Spesometro opzionale e trasmissione telematica corrispettivi: incentivi Diminuzione del periodo di accertamento Decreto MEF 4 agosto 2016 ha introdotto: l obbligo della tracciabilità dei pagamenti di importo > 30 euro e la relativa indicazione nella dichiarazione dei redditi per poter usufruire del beneficio di riduzione del periodo di accertamento di 2 anni; previsione di controlli incrociati a distanza dei dati comunicati con altri dati contenuti in altre banche dati conservate dalla Agenzia delle entrate; programma di assistenza per i contribuenti di minori dimensioni. 106

107 Spesometro opzionale e trasmissione telematica corrispettivi: fonti normative Provvedimenti di attuazione dell opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture attive e passive e dei corrispettivi: 1. Provvedimento A.E. 1 dicembre 2016: ha prorogato al 31 marzo 2017 la prima scadenza dell esercizio di opzione per la trasmissione telematica dei dati delle fatture e dei corrispettivi (inizialmente fissata per il 31 dicembre 2016). 2. Provvedimento A.E. 28 ottobre 2016 n : opzione quinquennale dal 1 gennaio 2017 per la trasmissione telematica dei dati delle fatture attive e passive (comprese le note di variazione e le bolle doganali) fino al 9 luglio. Post in base al Provvedimento 27 marzo Provvedimento A.E. 28 ottobre 2016 n : opzione quinquennale dal 1 gennaio 2017 per la trasmissione telematica dei corrispettivi da parte dei commercianti al minuto e soggetti assimilati. 4. CAE n.1/e del 7 febbraio 2017: i primi chiarimenti interpretativi concernenti lo Spesometro opzionale estensibili a quello obbligatorio. 107

108 Spesometro opzionale: disposizione introduttiva (art.1, commi 3, 5 e 6 del D. Lgs. n.127/2015 ) A partire dal 1 gennaio 2017: I contribuenti IVA possono optare, per la trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute e delle relative note di variazione, anche mediante il Sistema di Interscambio (SdI). Tale opzione di durata quinquennale salvo revoca, è prorogabile di ulteriori 5 anni. In caso di omessa trasmissione o di trasmissione di dati incompleti o inesatti è applicabile la sanzione: da 250 a (art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471/97). Le informazioni acquisite saranno utilizzate dalla AE per effettuare controlli a distanza, l esito delle quali dovrà essere comunicato ai contribuenti interessati ai fini di eventuale regolarizzazione (con apposito decreto ministeriale). 108

109 TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI: disposizione introduttiva (art. 2 del D. Lgs. n.127/2015) A partire dal 1 gennaio 2017 I commercianti al minuto e gli altri soggetti assimilati ( es.: alberghi, ristoranti, agenzie di viaggio, ecc.), possono optare per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Tale opzione di durata di 5 anni salvo revoca, è prorogabile di ulteriori 5 anni. I soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici sono invece obbligati alla memorizzazione e trasmissione elettronica dei corrispettivi giornalieri (obbligo poi differito al 1 aprile 2017 ed esteso anche ai servizi dal D.L. n.193/2016). L adempimento di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi sostituisce l obbligo di: 1. certificazione dei corrispettivi mediante scontrino/ricevuta fiscale, fermo restando l emissione della fattura se richiesta del cliente; 2. annotazione dei corrispettivi nel registro IVA dei corrispettivi. 109

110 OPZIONE TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI: (art. 2, comma 6 del D. Lgs. n.127/2015) Sanzioni In caso di omessa, incompleta, o non veritiera memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi è applicabile la sanzione prevista per la mancata emissione dello scontrino/ricevuta fiscale: 100% dell imposta relativa all importo non documentato.* Inoltre in caso di recidiva è prevista: la sospensione della licenza all esercizio dell attività. (In caso di 4 distinte violazioni commesse in 5 giorni diversi in un quinquennio scatta la sospensione della licenza da 3 giorni ad un mese, oppure la sospensione da 1 mese a 6 mesi se l importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione è superiore a euro**. * Art. 6, comma 3, del D.Lgs n. 471/97: ** Art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 471/97: 110

111 Trasmissione elettronica dei corrispettivi della G.D.O (art.7 del Lgs.n.127/2015) Inoltre la norma prevedeva che il nuovo sistema di trasmissione elettronica dei corrispettivi avrebbe dovuto comportare in automatico dal 1 gennaio 2017 l abrogazione delle disposizioni incompatibili concernenti la trasmissione telematica dei corrispettivi da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale (G.D.O.). Successivamente però è stato disposto che l opzione per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri esercitata dalle imprese della grande distribuzione entro il 31 dicembre 2016 (termine poi prorogato al 31 marzo 2017), resti valida fino al 31 dicembre 2017 (art.4 comma 6 del D.L. n.193/2016). Dal 2018 decade in automatico almeno che tali soggetti non optino entro il 31 dicembre

112 Incentivi per la trasmissione telematica delle fatture e corrispettivi (art. 3 del D. Lgs. n.127/2015) A favore dei soggetti IVA che optano per la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture e dei corrispettivi vengono riconosciuti i seguenti benefici: 1. l esonero dalla presentazione telematica: dello Spesometro annuale; della Comunicazione delle operazioni black list; dei modelli Intrastat degli acquisti intracomunitari di beni e servizi; della comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing, locazione e noleggio; della comunicazione degli acquisti di beni da San Marino (quadro SE da presentare entro l ultimo giorno del mese successivo a quello di registrazione della fattura Sammarinese); 2. l esecuzione in via prioritaria del rimborso del credito IVA, (entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in mancanza dei requisiti previsti dalla norma); 3. la riduzione dei termini per l accertamento (inizialmente di un anno ) esteso poi a 2 dal D.L n.193/2016 in sede di conversione) qualora venga garantita la tracciabilità dei pagamenti dei pagamenti di importo > 30 euro e l indicazione nella dichiarazione dei redditi ); 4. un credito di imposta di 100 euro per adeguamento tecnologico e un ulteriore credito di 50 (questo ultimo per i contribuenti che optano anche per la trasmissione corrispettivi) Art.21-ter del D.L. n.193/2016 in sede di conversione. 112

113 Incentivi per la trasmissione telematica delle fatture e corrispettivi (art. 3 del D. Lgs. n.127/2015) In realtà i benefici reali accordati in caso di opzione sono soltanto i seguenti 3*: 1. l esecuzione in via prioritaria del rimborso del credito IVA; 2. la riduzione dei termini per l accertamento di 2 anni qualora venga garantita la tracciabilità dei pagamenti dei pagamenti di importo > 30 euro e l indicazione nella dichiarazione dei redditi; 3. eliminazione dei modelli INTRA acquisti beni e servizi (per altro da verificare in futuro). * Ciò in quanto gli adempimenti comunicativi (Spesometro annuale, Comunicazione black-list, degli acquisti beni da San Marino, e di noleggio/leasing) sono stati abrogati dal D.L. n.193 del 22 ottobre

114 Incentivi: riduzione termini per l accertamento (DM 4 agosto 2016 e D.L. n.193/2016) La riduzione dei termini di accertamento: 1. E di 2 anni. Ne consegue che la notifica dell atto di accertamento da parte dell Ufficio, a pena di decadenza, deve avvenire entro il 31 dicembre del 3 anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. 2. Riguarda l IVA, i redditi d impresa, di lavoro autonomo e le altre imposte i cui termini di accertamento rimandano all articolo 43 del DPR n. 600/73, (occorre conferma per Irap ed imposte sostitutive). 3. È riconosciuta solo se viene garantita la tracciabilità di tutti i pagamenti effettuati o ricevuti. Il pagamento deve essere avvenire mediante strumenti tracciabili (bonifico bancario o postale, carta di debito o credito, assegno (bancario, circolare o postale non trasferibile). Sono consentiti incassi e pagamenti in contanti solo se di ammontare non superiore a 30 euro. 4. Deve essere comunicata in sede di dichiarazione dei redditi. L inadempimento comporta l inefficacia della riduzione dei termini di accertamento. 114

115 Incentivi: Credito di imposta per adeguamento tecnologico (Art.21-ter del D.L. n.193/2016) Il Credito di imposta per adeguamento tecnologico dei sistemi amministrativi ai nuovi adempimenti comunicativi (riconosciuto nei limiti della disciplina degli aiuti de minimis): 1. viene attribuito, una sola volta: 2. è riconosciuto nella misura di 100 euro nei confronti dei soggetti IVA in attività nel 2017 che hanno realizzato un volume d affari pari o inferiore a euro, nell anno precedente a quello in cui il è stato sostenuto il costo per l adeguamento tecnologico; 3. non concorre alla formazione del reddito ai fini IRPEF, IRES e IRAP; 4. è utilizzabile esclusivamente in compensazione a partire dal 1 gennaio 2018; 5. va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d imposta in cui è stato sostenuto il costo per l adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei periodi d imposta successivi fino ad esaurimento utilizzo. Ai medesimi soggetti beneficiari del credito di imposta di 100 euro, che optano anche per la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e servizi, viene concesso, per una sola volta, un ulteriore credito d imposta di 50 euro. 115

116 Cessazioni effetti premiali (art. 5 del D.Lgs. n.124/2016) In caso di mancata trasmissione telematica delle fatture attive e passive e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, oltre all applicazione delle relative sanzioni vengono meno tutti gli effetti premiali (esonero degli adempimenti comunicativi -per altro abrogati dal DL. n. 193/2016) riduzione accertamento e rimborsi veloci, a meno che il contribuente provveda a trasmettere correttamente i corrispettivi e le fatture entro un termine da individuarsi con Provvedimento dell Agenzia delle Entrate. E da chiarire. 116

117 Semplificazione /riduzione degli adempimenti per alcuni soggetti che optano per la trasmissione telematica delle fatture/ corrispettivi (art. 4 del D. Lgs n.127/2015) infine viene anche disposto che a partire dal 1 gennaio 2017 : Alcune categorie di soggetti passivi di minori dimensioni* che opteranno per la trasmissione telematica di tutte le fatture, emesse e ricevute e dei corrispettivi, potranno beneficiare di un programma di assistenza offerto dall Agenzia delle Entrate, mediante il quale saranno messi a disposizione degli stessi gli elementi necessari ai fini delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA (una sorta di liquidazione IVA periodica e dichiarazione annuale precompilata). Inoltre in capo a tali soggetti verranno meno i seguenti obblighi: registrazione nel registro IVA vendite e acquisti delle fatture emesse e ricevute; la garanzia per i rimborsi di importo superiore a euro oppure in alternativa l apposizione del visto di conformità (o sottoscrizione dell organo di controllo) e dichiarazione sostitutiva di atto notorio *Individuati dal successivo DM 4 agosto 2016 (lavoratori autonomi, le imprese in contabilità semplificata e le imprese che nel 1 anno di inizio attività e nei 2 successivi superano la soglia di ricavi di cui all art.18 del DPR n.600/ ,000 per servizi e 700,000 euro altre attività.) 117

118 OPZIONE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DATI FATTURE E CORRISPETTIVI Termine OPZIONE Modalità Durata Opportunità 31 dicembre dell anno solare precedente a quello inizio della trasmissione dei dati (a regime) marzo 2017 solo per il primo anno di applicazione. (Provvedimento A.E ) Viene esercitata in via telematica dal soggetto IVA ovvero da un suo delegato) tramite un apposito servizio on-line presente sul sito dell Agenzia delle Entrate, previa autenticazione con le credenziali dei servizi telematici. Ha durata quinquennale e, se non è revocata, si estende per altri 5 anni; per i soggetti che iniziano l attività in corso d anno e che intendono esercitare l opzione sin dal primo giorno di attività, ha effetto dall anno solare in cui è esercitata. Utilizzo del SdI per scambiare le fatture elettroniche con i propri clienti (B2B). 118

119 REVOCA DELL OPZIONE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DATI FATTURE E CORRISPETTIVI Termine REVOCA Entro il 31 dicembre dell ultimo anno del quinquennio Modalità Viene esercitata esclusivamente in via telematica dal soggetto IVA ovvero da un suo delegato) tramite un apposito servizio online presente sul sito dell Agenzia delle Entrate, previa autenticazione con le credenziali dei servizi telematici. Effetto La revoca ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell anno successivo all ultimo anno del quinquennio. 119

120 Termini di invio Lo Spesometro opzionale nasce come adempimento trimestrale («rigido»). L invio deve essere fatto entro la fine del 2 mese successivo al trimestre di riferimento, senza deroghe per il secondo semestre (31 agosto). Per l anno 2017, come era già stato anticipato dalla Agenzia delle Entrate* per il primo anno di applicazione l adempimento è semestrale (18 settembre 2017 e 28 febbraio 2018) Confermato con Provvedimento 27 marzo *Comunicato stampa di accompagnamento alla CAE n.1/e del 7 febbraio

121 FUTURA MODIFICA TERMINI DI TRASMISSIONE ANNO 2017 : 2 invii semestrali Periodicità trasmissione telematica dei dati delle fatture attive passive (comprese note di variazione e bolle doganali). Scadenza 2017 Gennaio-marzo 18 settembre 2017 (il 16 cade di sabato) Aprile-Giugno 18 settembre 2017 (il 16 cade di sabato) Luglio-Settembre 28 febbraio 2018 Ottobre-Dicembre 28 febbraio

122 ATTUALI TERMINI DI TRASMISSIONE SPESOMETRO OPZIONALE E A REGIME Periodicità trasmissione telematica dei dati delle fatture attive passive (comprese note di variazione e bolle doganali). Scadenza a regime Gennaio-marzo 31 maggio del medesimo anno Aprile-Giugno 31 agosto del medesimo anno- (diventerà 16 settembre) Luglio-Settembre 30 novembre del medesimo anno Ottobre-Dicembre 28 febbraio anno successivo 122

123 DATI DA TRASMETTERE I soggetti passivi che si avvalgono del regime opzionale di cui sopra, dovranno trasmettere distintamente secondo le regole e specifiche tecniche contenute nel Provvedimento n del 28 ottobre 2016 i dati : delle fatture emesse (comprese le relative note di variazione) nel periodo d imposta; delle fatture di acquisto (comprese le note di variazione) registrate nel medesimo periodo. Le fatture, le bolle doganali e le note di credito o di debito da inviare, dovranno essere convertiti in formato xml. I dati delle fatture elettroniche inviate attraverso il SdI possono non essere trasmessi in quanto già acquisiti dalla A.E. 123

124 Fatture emesse o ricevute tramite SdI Anche in questo caso, qualora il contribuente trasmetta e/o riceva fatture elettroniche attraverso il SdI, può evitare di comunicare telematicamente mediante Spesometro i dati di tali fatture. In pratica i dati relativi alle fatture che transiteranno dal SdI saranno automaticamente acquisiti dall Agenzia delle Entrate (senza obbligo di ulteriori comunicazioni). Ovviamente, qualora non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il contribuente, dovrà provvedere ad inviare telematicamente i dati relativi alle altre fatture - o anche i dati relativi a tutte le fatture se ciò risultasse più agevole (ad es. perché i dati vengono estrapolati dal software di registrazione delle fatture e non dal SdI). CAE n.1/e del 7 febbraio

125 DATI DA TRASMETTERE L Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che i contribuenti, una volta tramessi i dati delle fatture, possono modificare i flussi informativi trimestrali, entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati relativi a ogni trimestre: 3 ottobre 2017: primo semestre marzo 2018: secondo semestre 2017 A regime: 15 giugno per le fatture emesse e registrate nel 1 trimestre (gennaio, febbraio e marzo); 1 ottobre (perché il termine slittera al 16 settembre) per le fatture emesse e registrate nel 2 trimestre (aprile, maggio e giugno); 15 dicembre per le fatture emesse e registrate nel 3 trimestre (luglio agosto e settembre); 15 marzo dell anno successivo per le fatture emesse e registrate nel 4 trimestre (ottobre, novembre e dicembre). 125

126 Provvedimento n del 28 ottobre 2016 Provvedimento n del 28 ottobre 2016 contiene: Definizione delle informazioni da trasmettere. Termini e modalità dell opzione. Specifici Allegati contenenti a loro volta: 1. Le specifiche tecniche relative ai dati da trasmettere. 2. La rappresentazione tabellare del tracciato della fattura ordinaria e semplificata. 3. Lo Schema della fattura xml. 4. Le modalità di trasmissione telematica dei dati (formato e canali di trasmissione). 5. Le modalità di consultazione dei dati trasmessi da parte dell utente. 126

127 Modalità di esercizio della opzione 127

128 Esercizio di opzione L esercizio di opzione, la generazione e trasmissione dei dati della fattura, deve avvenire nel rispetto delle regole tecniche contenute nell Allegato al Provvedimento n del 28 ottobre Tali adempimenti possono essere effettuati direttamente dal contribuente (anche per il tramite di incaricati autorizzati ad operare in nome e per suo conto) o da un intermediario abilitato ai servizi telematici Entratel (questa ultima possibilità dal 24 gennaio 2017). 128

129 Opzione/ trasmissione dei dati fatture direttamente o tramite intermediario In particolare il contribuente direttamente o tramite un intermediario incaricato (professionista abilitato, CAAF, ecc.) nell interfaccia denominato Fatture e Corrispettivi collocato nel sito dell Agenzia delle Entrate effettua: 1. esercita l opzione/revoca per la trasmissione telematica dei dati fatture emesse /ricevute; 2. la generazione del file contenente i dati delle fatture emesse e ricevute; 3. l accreditamento ai canali abilitati alla trasmissione; 4. l invio del file al Sistema Ricevente della Agenzia delle Entrate (tramite uno dei 4 canali di trasmissione abilitati). 129

130 Opzione trasmissione fatture L esercizio di opzione, viene esercitato nella interfaccia «fattura e corrispettivi elettronici» situata nel home page del sito della Agenzia delle Entrate alla quale si accede mediante credenziali (Entratel fisco-on-line, carta nazionale dei servizi abilitata ai servizi telematici o Spid). Accedi ai servizi Se vuoi approfondire è disponibile un servizio di informazioni e assistenza. 130

131 Esercizio di opzione 131

132 Esercizio di opzione Per poter esercitare le opzioni è necessario compiere una serie di passi di seguito indicati: Verificare la necessità di abilitarsi Accedere al Servizio e scegliere l'utenza di lavoro Esercitare le Opzioni Visualizzare i dati della partita IVA per la quale viene esercitata l opzione Esercitare Opzione Fatture Visualizzare elenco opzioni esercitate Visualizzare PDF dell'esercizio opzione Fatture o Corrispettivi. 132

133 Esercizio di opzione Nell esercitare l opzione il contribuente deve fleggare anche la seguente dicitura. «sono consapevole che l opzione non è revocabile prima della scadenza». Dopo aver fleggato tale dicitura viene abilitato il pulsante «conferma» alla pressione della quale il sistema assegna un numero di protocollo. Alla fine l AE mette a disposizione un Prospetto di sintesi con i dati relativi all esercizio della opzione in formato PDF: Dati identificativi del soggetto che ha o per conto del quale è esercitata l'opzione (Partita IVA, Denominazione o nome cognome Codice fiscale), numero protocollo, la data di opzione, la durata e la scadenza). 133

134 Trasmissione e compilazione Le regole e le modalità di predisposizione e di trasmissione dello Spesometro opzionale sono le stesse dello Spesometro obbligatorio. Le uniche differenze per altro valevoli solo fino al 9 luglio 2017 sono le seguenti: 1) nella testata (mancano i dati del dichiarante); 2) nelle fatture passive DTR sono invertiti i campi cedente e cessionario. Prima compare il cedente/prestatore e poi il cessionario/committente. Inoltre il file trasmesso può non essere firmato (ma solo per gli invii fino al 2 maggio 2017) 134

135 Spesometro opzionale: SANZIONI In caso di omessa trasmissione o di trasmissione di dati incompleti o inesatti: è applicabile la sanzione: da 250 a (art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 471/97)*. Vengono meno tutti i benefici a meno che il contribuente provveda a trasmettere correttamente i dati delle fatture entro un termine da individuarsi con Provvedimento dell Agenzia delle Entrate. L Agenzia delle Entrate ha precisato però che i contribuenti, una volta tramessi i dati delle fatture, possono modificare i flussi informativi trimestrali, entro 15 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati relativi a ogni trimestre. * Da notare la differenza con le sanzioni «Spesometro obbligatorio»: omessa o errata trasmissione dei dati di ogni singola fattura si applica la sanzione di 2 euro con un tetto massimo di euro per ciascun trimestre (ridotte alla metà se sanate entro 15 giorni). 135

136 Sanzioni: ravvedimento operoso: occorrono chiarimenti il ravvedimento operoso dell omessa o tardiva presentazione della comunicazione opzionale anche se opzionale può essere effettuato: Oltre i 15 ed entro 90 giorni dalla commissione della violazione, pagando 1/9 della sanzione minima (27,77 euro); entro il termine della dichiarazione annuale IVA relativa all anno di commissione della violazione: pagando 1/8 della sanzione minima (31,25 euro); entro il termine della dichiarazione annuale IVA relativa all anno successivo a quello di commissione della violazione, pagando 1/7 della sanzione minima (35,71 euro) ; oltre il termine della dichiarazione annuale IVA relativa all anno successivo a quello di commissione della violazione, ma prima della constatazione, pagando 1/6 della sanzione minima (41,66 euro); dopo la constatazione della violazione, pagando 1/5 della sanzione minima (50 euro). La sanzione ridotta deve essere versata con il mod. F24, mediante il codice tributo

137 Operazioni straordinarie Nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive, avvenute durante il periodo di riferimento della comunicazione, è necessario distinguere le seguenti ipotesi: A) nel caso in cui il soggetto si è estinto per effetto dell operazione straordinaria o della trasformazione, il soggetto subentrante deve trasmettere la comunicazione contenente i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto; B) nel caso in cui il soggetto non si è estinto per effetto dell operazione straordinaria, la comunicazione deve essere presentata dal soggetto stesso. 137

138 Operazioni straordinarie (Chiarimenti CAE n.1/e/2017) Nel caso di operazioni straordinarie a seguito delle quali il soggetto dante causa (es. incorporato) si è estinto, il soggetto avente causa (incorporante) deve trasmettere distinte comunicazioni relative ai: dati delle proprie fatture; dati delle fatture del soggetto incorporato estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l operazione straordinaria; dati delle fatture del soggetto incorporato (emesse e ricevute/registrate) fnel periodo precedente l operazione straordinaria, (nel caso in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini per l invio non erano ancora decorsi). 138

139 Operazioni straordinarie Es.: Incorporazione avvenuta il 1 settembre 2017 (ante data di trasmissione del 1 semestre: 18 settembre 2017). Entro il 18 settembre 2017 il soggetto incorporante deve comunicare con 2 distinte comunicazioni : le proprie fatture del 1 semestre (gennaio/giugno); le fatture della società incorporata del 1 semestre (gennaio/giugno) Entro il 28 febbraio 2018 il soggetto incorporante deve comunicare con 2 distinte comunicazioni: le proprie fatture del 2 semestre (luglio/dicembre); le fatture della società incorporata emesse nei mesi di luglio e agosto

140 Spesometro opzionale Spesometro obbligatorio Sanzioni da 250 a euro. Nessuna sanzioni se gli errori o le omissioni vengono corretti entro 15 giorni dalla data di scadenza del termine trasmissione Incentivi: abolizione Spesometro annuale, comunicazione black list, acquisti di beni da San Marino, comunicazione locazione/leasing riduzione 2 anni termini di accertamento Rimborsi in 3 mesi dalla data dichiarazione annuale iva No modelli intra acquisti di beni e servizi Termini presentazione 2017 Semestrale per l anno 2017 (18 settembre 2017 e 18 febbraio 2018) Termini presentazione 2018: 31 maggio, 31 agosto, 30 novembre 2018 e 28 febbraio Sanzioni da 2 euro con tetto massimo euro (ridotte alla metà entro 15 giorni: 1 euro, max 500 euro) Incentivi: abolizione Spesometro annuale, comunicazione black list, acquisti di ben da San Marino, comunicazione locazione/leasing. Termini presentazione 2017 Semestrale per l anno 2017 (18 settembre 2017 e 18 febbraio 2018) Termini presentazione 2018: 31 maggio, settembre, 30 novembre 2018 e 28 febbraio 2019

141 Dubbi da chiarire Spesometro opzionale 1. Qualora il contribuente che ha optato per lo Spesometro non.i a a riesca a rispettare le condizioni per poter usufruire dei benefici (ad (ad (esempio la tracciabilità dei pagamenti) decade da tutti i benefici con riferimento al periodo dei 4 trimestri? 2. La riduzione del periodo di accertamento vale anche ai fini Irap? 3. Il contribuente che opta per lo Spesometro può evitare di presentare i modelli Intrastat acquisto beni e servizi? 4. La trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri effettuata su opzione ed esercitata nel marzo 2017 presupponeva l invio giornaliero dal gennaio 2017 per godere dei benefici oppure no? 5. I corrispettivi non certificati (es. commercio elettronico diretto ed indiretto o mensa aziendale) è corretto che non debbano essere comunicati? 6. Il rimborso a piè di lista in contanti delle trasferte dei dipendenti che pagano le fatture di vitto e alloggio di tasca propria (con fattura intestata alla impresa) fanno venir meno la tracciabilità dei pagamenti? 141

142 Anomalie 1. Non è corretto che lo Spesometro opzionale e quello obbligatorio siano disciplinati in modo diverso con riferimento alle sanzioni. 2. Il termine di invio telematico dello Spesometro del 2 trimestre dovrebbe allinearsi a quello previsto per lo Spesometro obbligatorio :16 settembre anziché 31 agosto. 142

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