9.}2G REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO SEZIONE 1 ROGGERO. Presidente PAOLO CHIAMETTI
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1 SEZIONE N 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME EL POPOLO ITALIANO LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE I MILANO SEZIONE 1 REG.GENERALE N 3906/2016 UIENZA EL 29/11/2016 ore 09:30 riunita con l'intervento dei Signori: u ROGGERO PAOLO Presidente 9.}2G CHIAMETTI GUIO Relatore PRONUNCIATA IL: n SIMEOLI ARIO Giudice EPOSITATA IN SEGRETERIA IL Il Segretario X ha emesso la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 3906/2016 depositato il 09/06/ avverso AWISO I LIQUIAZIONE n 2013/001/SC/ /0/001 REGISTRO 2013 contro: AG. ENTRATE IREZIONE PROVINCIALE I I MILANO proposto dal ricorrente: UNICREIT FACTORING SPA VIA LIVIO CAMBI MILANO MI difeso da: MANTOVANI AW.MASSIMO VIA L. CAMBI MILANO MI pag. 1
2 R.G.R. 3906/2016 Ricorso avverso avviso di liquidazione n. 2013/001/SC/ /0/001, notificato in data 15 dicembre 2015 per imposta di registro in relazione alla sentenza civile n /2013, rep. 8405/13, per un totale di ,50.=. Con ricorso depositato il 9 giugno 2016, la società ricorrente "Unicredit Factoring S.p.a.", impugnava l'atto in epigrafe. La controversia traeva origine dal fallimento di una società con la quale l'odierna ricorrente aveva intrattenuto dei rapporti. A seguito della decozione del proprio cliente la contribuente si insinuava al passivo la quale veniva ammessa per un importo di ,00.= contro ,48.= chiesto. La stessa società si opponeva ritenendo che doveva essere ammessa al passivo per un differente importo. In data 27 giugno 2013 il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza n /2013, confermando l'ammissione al passivo della ricorrente per l'importo di ,00.=. In data 15 dicembre 2015, l'ufficio delle entrate notifica l'avviso impugnato. La società eccepiva la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 del.p.r. 131/86 e dell'articolo 8 Tariffa Parte Prima allegato al decreto presidenziale da ultimo citato con il quale l'ufficio ha liquidato la tassazione dell'1% dell'importo mostrato in sentenza. Nel caso di specie vi erano delle peculiarità costituite dal fatto che la sentenza n /2013 non era stata emessa in esito ad un giudizio di cognizione e non aveva accertato né l'esistenza né l'efficacia nei confronti del fallimento del credito in questione, poiché lo stesso, era già stato riconosciuto ed ammesso allo stato passivo in via chirografaria dal G.. in sede di formazione dello stato passivo, circostanza rinvenibile dalle semplice lettura di un passaggio della sentenza stessa. Appariva evidente, quindi, che la sentenza de qua, non aveva apportato alcuna modifica allo stato passivo ma aveva semplicemente accolto una richiesta della società non contestata né dagli altri creditori né dal curatore. La società ribadiva che il provvedimento non definiva nessuna controversia e non accertava nessun diritto di carattere patrimoniale e pertanto, la fattispecie non era riconducibile a quelle nonnate dall'articolo 8 in questione. Sul punto la società citava una sentenza di Cassazione, la n /2013 nella quale veniva riconosciuta la tassazione, ai fini del registro, in misura fissa laddove la sentenza di accoglimento dell'opposizione allo stato passivo riconosceva la natura privilegiata di un credito, che era già stato ammesso al passivo. Ancora ^ insisteva la società, nel caso di specie nessun diritto a contenuto patrimoniale era stato accertato e, / pertanto, la tassazione della sentenza de qua era soggetta a misura fissa. Chiedeva allau 1
3 Commissione adita di accertare la parziale illegittimità dell'atto impugnato e di ordinare all'ufficio il rimborso di quanto nelle more versato decurtato del dovuto, ovvero, 168,00.=. In data 20 luglio 2016, l'ufficio delle entrate si costituiva in giudizio. Riteneva infondato quanto dedotto da parte ricorrente affermando che, nel caso di specie, il giudice ordinario effettuando un esame dei credito avanzato aveva accertato diritti aventi carattere patrimoniale. Seguitava nell'insistere che non si era tratto della valutazione di una mera eccezione formale ma di includere nello stato passivo tutti gli eventuali crediti ceduti un anno prima della dichiarazione di fallimento che erano stati esclusi nel decreto di ammissione, comportando cosi un accertamento di natura sostanziale del credito avanzato dal contribuente e una conseguente modificazione dello stato passivo. A conferma di tale ragione l'ufficio esponeva come la ricorrente avesse richiesto l'inclusione di un ulteriore credito nel passivo fallimentare per ,48.=, così come si leggeva nel ricorso di opposizione allo stato passivo, mentre poi il credito ammesso era pari a ,00.=. L'ufficio insisteva nel ritenere il provvedimento in esame rientrante nel novero di quelli disciplinati dall'articolo 8 in parola. Citava la sentenza di Cassazione n. 1849/00 conforme. Altresì riteneva inconferente il richiamo giurisprudenziale effettuato da parte avversa a pag. 5 del ricorso cha aveva ad oggetto i provvedimenti che riconoscevano la natura privilegiata del credito, al cui tassazione è in misura fissa. Chiedeva il rigetto del ricorso. Presenti all'udienza le parti che hanno insistito nelle loro richieste ed eccezioni. Il Collegio giudicante così decide. Il ricorso viene accolto alla stregua delle seguenti motivazioni ed argomentazioni. L'ufficio ha sottoposto a tassazione la sentenza emessa dal Tribunale Fallimentare di Milano, n /2013, relativa all'ammissione allo stato passivo del fallimento della società Impresa Generale di Costmzioni SRL da parte di Unicredit Factoring SPA In particolare, il Tribunale fallimentare ha disposto: ^'l'ammissione del creditore Unicredit SPA allo stato passivo del fallimento Impresa generale di Costruzioni senza condizioni (e dunque con esclusione del riferimento all'eccezione di inefficacia delle cessioni ex art. 7 comma 1, L. 52/91) per la somma ammessa in via chirografarìa di l ,00 ". In relazione a tale dispositivo, l'ufficio ha applicato l'art. 8 lett. e) della tariffa parte I allegata al.p.r. 131/1986, secondo cui: ''tutti gli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio, di cui al primo comma del sopra citato art. 8., e, alla lettera e), per i diritti aventi contenuto patrimoniale, di cui
4 all'art. 8 primo comma". A seguito di ciò, l'ufficio ha applicato l'aliquota dell'i per cento sull'importo di ,00. A giudizio di questo Giudice le contestazioni del contribuente sono corrette, in quanto, nel caso de quo, non si tratta di accertamento di diritti aventi contenuto patrimoniale, dato che oggetto della materia del contendere era la sola eccezione contenuta nel provvedimento di ammissione allo stato passivo del credito, che riporta: "co«esclusione di inefficacia delle cessioni ex art. 7 comma 1, L. 52/91 ". Rileva questo Giudice che la sentenza, oggetto del presente contendere, non é stata emessa in esito ad un giudizio di cognizione e non ha accertato, né l'esistenza né l'efficacia nei confronti del fallimento del credito in questione, in quanto lo stesso era già stato riconosciuto ed ammesso allo stato passivo in via chirografaria dal giudice delegato, in sede di formazione dello stato passivo. La pronuncia della sentenza, infatti, confermava il credito ammesso in via chirografaria. Appare quindi evidente che la sentenza non ha apportato alcuna modifica allo stato passivo, ma ha semplicemente accolto una richiesta di Unicredit, non contestata da altri e neppure dal curatore, con l'unico scopo di rimuovere l'eccezione apposta dal giudice delegato nel decreto di esecutorietà dello stato passivo che avrebbe potuto creare incertezze circa la definitività dell'ammissione al passivo del credito relativo alle operazioni di factoring. Tale rimozione è stata disposta con la sentenza n /2013, oggetto di tassazione nell'avviso di liquidazione impugnato. Osserva questo Giudice che il provvedimento, non definendo alcuna controversia e non accertando alcun diritto di carattere patrimoniale non è riconducibile fra le ipotesi contemplate dall'art. 8 della tariffa parte I allegata al.p.r. 131/86, se non nella categoria degli atti dell'autorità giudiziaria previsti dal medesimo articolo al comma 1, lett. d; non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale per i quali è prevista l'applicazione dell'imposta di registro in misura fìssa pari a 168,00. In tal senso, fra tutte la sent. n /2013 Cassazione Civile, Sez. V. Va rilevato che l'imposta di registro è un'imposta "d'atto" che a' sensi dell'art. 20 del.p.r. 131/86 deve essere applicata ''secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente ". Nel caso in cui l'atto presentato alla registrazione sia una sentenza, per stabilire i presupposti ed i corretti criteri della tassazione, è necessario verificare i reali contenuti e gli effetti che essa produce. Nel caso in esame, la sentenza n /2013, che ha creato il presente contenzioso, non ha accertato diritti a contenuto patrimoniali (da tassarsi con aliquota all'1%), ma ha prodotto unicamente l'effetto, meramente civilistico, della rimozione di un'eccezione apposta nel decreto di ammissione del credito al passivo fallimentare, senza incidere sulla struttura dello stato passivo. Ciò che costituisce indice di capacità contributiva ai fini dell'imposta di registro è l'accertamento
5 dell'esistenza di un credito di un determinato ammontare, pertanto, solamente la sentenza che, a seguito di un giudizio di opposizione, ammette al passivo fallimentare un credito in precedenza escluso, può essere assoggettata all'imposta proporzionale di registro dell'1%, a' sensi dell'art. 8, lett. e) Parte Prima della tariffa allegata al.p.r. 131/86. Alla luce di quanto sopra, nel caso de quo, l'avviso di liquidazione dell'imposta - irrogazione delle sanzioni in esame - risulta illegittimo per l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale dell'1%, in luogo della misura fìssa di 168,00. Gli atti dell'autorità giudiziaria, in tal senso, scontano l'imposta di registro, in misura fissa. Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo. Il Collegio giudicante P.Q.M. in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di liquidazione e dichiara che è dovuta solo l'imposta di registro in misura fissa. Condanna l'ufficio alle spese liquidate in 1.000,00 oltre esborsi ed accessori di legge. Milano, 29 novembre 2016 Il Giudice Tributa ^^rel. est. dott. Guido Ch JJ^i I^ P^^^j* dott. Pa/o Rosero V
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