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1 ACQUISTO DI IMMOBILI DA PARTE DEGLI ENTI TERRITORIALI DOPO IL 1 GENNAIO 2014 (ART. 12, COMMA 1-TER DEL DECRETO LEGGE N. 98/2011). La delibera della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, 16 febbraio 2016, n. 49 Premessa L art. 12, comma 1-ter del decreto legge n. 98/2011 (1), dispone che «a decorrere dal 1 gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l indispensabilità e l indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell ente». Rispetto alla regola contenuta in tale articolo, nella pratica, si pongono tra l altro le seguenti problematiche: - qual è la disciplina che trova applicazione nell ipotesi in cui dopo il 1 gennaio 2014 i Comuni e/o gli altri Enti territoriali sono chiamati ad acquistare degli immobili, e la delibera a contrarre, con l indicazione dell immobile da acquistare e delle condizioni inerenti, sia stata adottata prima del 31 dicembre 2012? - in tale ipotesi, è necessario il parere di congruità da parte dell Agenzia del Demanio? - e ancora, è sufficiente la delibera assunta anteriormente a quest ultima data? Si tratta di una serie di interrogativi ai quali fornisce una risposta il parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, 16 febbraio 2016, n. 49 (2), pronunciandosi 1 / 7

2 sull ambito applicativo del predetto articolo 12, comma 1- ter. Per questa ragione, tale parere merita di essere qui segnalato. Il parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, 16 febbraio 2016, n. 49. Come rilevato dalla stessa Corte dei Conti, i quesiti formulati nella richiesta di parere sono sostanzialmente due: 1 quesito: se l ente ha deliberato di procedere all acquisto di un bene immobile prima dell entrata in vigore dell art. 12, comma 1-ter, d.l. n. 98/11, ma non ha ancora proceduto alla stipula del contratto, qual è la disciplina applicabile? Con riferimento al primo quesito - affrontato pure in una precedente segnalazione di questo Ufficio studi (3) - la Corte dei Conti osserva che: «Il comma 1-ter, dell art. 12 cit., stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2014 al fine di pervenire a risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, gli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale effettuano operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l indispensabilità e l indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle predette operazioni è data preventiva notizia, con l indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell ente. La norma, dunque, stabilisce che ai fini dell individuazione della disciplina di legge applicabile ratione temporis si deve prendere come riferimento l effettuazione dell operazione dell acquisto, non il momento il cui l ente locale aveva deliberato di procedere all acquisto. Ne consegue che, nel caso di specie, trova applicazione la disciplina indicata dall art. 12, comma 1-ter, d.l. n. 98/11. 2 / 7

3 In questo senso si è già pronunciata la Magistratura contabile affermando che il comma 1-ter cit. si applica, a decorrere dal 1 gennaio 2014, per tutte le operazioni di acquisto di immobili intraprese dagli enti locali a prescindere dalla data, in caso anche risalente, in cui esse sono state deliberate dai competenti organi. Ne consegue che, per poter procedere all acquisto del bene immobile, l Amministrazione è tenuta ad integrare tutti i requisiti della procedura prevista dalla disciplina vigente dal 2014, assicurando in particolare che: l indispensabilità e l indilazionabilità dell operazione siano comprovate mediante attestazione del responsabile del procedimento; la congruità del prezzo venga attestata dall Agenzia del Demanio; nel sito internet istituzionale dell Ente sia data preventiva e circostanziata notizia dell operazione. D altra parte, la circostanza che la delibera consiliare approvativa dell acquisto immobiliare fosse risalente, dall Ente istante portata a sostegno della tesi dell inapplicabilità dei nuovi requisiti procedurali a fronte di un iter procedimentale già avviato da diverso tempo, al contrario renda ancor più evidente la necessità che nell ambito del procedimento stesso si pervenga a valutazioni più attuali delle condizioni richieste dalle nuove norme, in particolare, dell indispensabilità e indilazionabilità dell operazione, nonché della congruità del prezzo (C. Conti, sez. contr. Liguria, parere n. 10 del 27 febbraio 2015 (4), conforme al precedente C. Conti, sez. contr. Piemonte, n. 191/2014/SRCPIE/PAR del 26 settembre 2014 (5) )». 2 quesito: la disciplina dettata dall art. 12, comma 1-ter, d.l. n. 98/11, prescrive l acquisizione del parere del revisore dei conti? «In merito al secondo quesito, si osserva che la norma di legge in esame non prescrive che nel procedimento a monte della stipula del contratto di compravendita debba essere acquisito il parere dell organo di revisione. Chiarito dunque che non sussiste un obbligo in tale senso ai sensi dell art. 12 comma 1-ter d.l. n. 98/11, tuttavia, è doveroso richiamare la disciplina generale sulle funzioni dell organo di revisione contenuta nell art. 239 Tuel. In particolare, il primo comma dell art. 239 Tuel, alla lettera b) individua le materie in cui l organo di revisione è chiamato a rendere il parere con le modalità stabilite dal regolamento. Ne consegue che, ad esempio, se per procedere all acquisto dell immobile l ente deve ricorrere 3 / 7

4 all indebitamento, l organo di revisione è comunque tenuto a rendere il parere ai sensi del numero 4) della lettera b) del primo comma dell art. 239 Tuel. Si aggiunga che, sempre il primo comma dell art. 239 Tuel, rimanda alle disposizioni dello statuto e del regolamento per individuare l ambito dell attività di collaborazione che è chiamato a svolgere l organo di revisione, mentre il sesto comma dell articolo cit. prevede che, lo statuto dell ente locale può prevedere ampliamenti delle funzioni affidate ai revisori. In conclusione, l art. 12, comma-1 ter, del d.l. n. 98/11 non prescrive all ente di acquisire il parere dell organo di revisione sulle operazioni di acquisto immobiliare, tuttavia, l ente locale ha il dovere di richiederlo quando l atto di acquisto in concreto rientri in una delle ipotesi enumerate dalla lettera b) del primo comma dell art. 239 Tuel o, quando, lo statuto dell ente medesimo abbia ampliato le funzioni dell organo di revisione con riferimento a questa specifica materia (sesto comma, art. 239 cit.)». Conclusioni. In definitiva, il parere della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, 16 febbraio 2016, n. 49 merita qui di essere segnalato per due ordini di ragioni: - in primo luogo, perché esso chiarisce nuovamente che la disciplina indicata dall art. 12, comma-1 ter, d.l. n. 98/11 trova applicazione anche con riferimento agli acquisti deliberati antecedentemente alla sua entrata in vigore, in quanto, «ai fini dell individuazione della disciplina di legge applicabile ratione temporis, si deve prendere come riferimento l effettuazione dell operazione dell acquisto, non il momento il cui l ente locale aveva deliberato di procedere all acquisto». - in secondo luogo, perché esso si esprime anche riguardo alla necessità di acquisire preventivamente il parere del revisore dei conti per procedere all acquisto in questione. A tale riguardo, la Corte dei Conti osserva che «l art. 12, comma 1-ter, del d.l. n. 98/11 non prescrive all ente di acquisire il parere dell organo di revisione sulle operazioni di acquisto immobiliare, tuttavia, l ente locale ha il dovere di richiederlo quando l atto di acquisto in concreto rientri in una delle ipotesi enumerate dalla lettera b) del primo comma dell art. 239 Tuel o, quando, lo statuto dell ente medesimo abbia ampliato le funzioni dell organo di revisione con riferimento a questa 4 / 7

5 specifica materia (sesto comma, art. 239 cit.)». Cristina Lomonaco e Antonio Musto $11) Sul perimetro applicativo della norma, C. Lomonaco e A. Musto, La disciplina degli acquisti di immobili da parte di enti territoriali a decorrere dal 1 gennaio 2014 nell analisi delle pronunce della corte dei conti: la permuta cd. puta, in Cnn notizie, 23 marzo 2015; Id. e Id., Ancora sulla disciplina degli acquisti di immobili da parte di enti territoriali a decorrere dal 1 gennaio Una nuova rassegna dei pareri della Corte dei Conti, in Cnn Notizie del 21 aprile 2015; Id. e Id., Le disposizioni statali sugli acquisti di immobili da parte degli enti territoriali trovano applicazione anche nelle regioni a statuto speciale: la recente pronuncia della corte costituzionale, 9 luglio 2015, n. 141, in Cnn Notizie del 22 luglio 2015; Id. e Id., Ancora sull ambito di applicazione dell art. 12, comma 1-ter del d.l. n. 98/2011: i recenti pareri della Corte dei Conti, in Cnn Notizie, del 29 ottobre $12) Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, 16 febbraio 2016, n. 49, in Più precisamente, con riferimento alla norma contenuta nell art. 12, comma 1 ter, D.L. 98/2011, il Sindaco del Comune di XXX ha proposto alla Corte dei Conti della Lombardia i seguenti quesiti: «1. se sia possibile stipulare il contratto di compravendita, trattandosi di acquisto deliberato antecedentemente all entrata in vigore dell art.12 comma 1 ter, cit., che, nell ottica di ulteriori risparmi di spesa rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, consente operazioni di acquisto di immobili solo ove ne siano comprovate documentalmente l indispensabilità e l indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. 2. in caso di risposta negativa al precedente punto 1), se, per procedere 5 / 7

6 all acquisto, occorra rinnovare il procedimento con conseguente acquisizione sia della dichiarazione dì indispensabilità ed indilazionabilità da parte del Responsabile del procedimento che dell attestazione da parte dell Agenzia del Demanio della congruità dei prezzo, parimenti richiesta dalla prefata norma; 3. In caso di risposta affermativa al precedente punto 2), se necessiti il parere del Revisore Unico». $13) La questione alla attenzione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia in commento, e relativa - come detto - alla assoggettabilità alla disciplina di cui all art. 12, comma 1 ter, anche degli acquisti deliberati prima della sua entrata in vigore, è stata già affrontata in una precedente segnalazione di questo Ufficio studi (cfr., Ancora sulla disciplina degli acquisti di immobili da parte di enti territoriali a decorrere dal 1 gennaio Una nuova rassegna di pareri della Corte dei Conti, est. C. Lomonaco e A. Musto, pubblicato in Cnn notizie, aprile 2015). A commento del parere reso dalla Corte Conti Liguria 27 febbraio, 2015, n. 10, questo Ufficio studi (riprendendo peraltro quanto osservato, in una precedente nota a quesito n /C, est.ri C. Lomonaco e A. Musto) ha evidenziato come rispetto alla predetta problematica fosse possibile svolgere due distinti tipi di ragionamento, l uno di segno negativo ed un altro di segno positivo, ora in applicazione del principio tempus regit actum, ora in considerazione del fatto che «con riferimento al prezzo di un operazione di acquisto autorizzata sì anteriormente al 31 dicembre 2012 ma eseguita poi nel 2014, ( ) lo stesso prezzo potrebbe non essere più congruo». $14) C. Conti, sez. contr. Liguria, parere n. 10 del 27 febbraio 2015, in segnalata in Ancora sulla disciplina degli acquisti di immobili da parte di enti territoriali a decorrere dal 1 gennaio Una nuova rassegna di pareri della Corte dei Conti, est. C. Lomonaco e A. Musto, pubblicato in Cnn notizie, aprile $15) C. Conti, sez. contr. Piemonte, n. 191/2014/SRCPIE/PAR del 26 settembre 2014, segnalata anch essa in Ancora sulla disciplina degli acquisti di immobili da parte di enti territoriali a decorrere dal 1 gennaio Una nuova rassegna di pareri della Corte dei Conti, cit., sub nota 8. 6 / 7

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