FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO I PARERI IN MATERIA TRIBUTARIA PARERE N. 16 DEL CONFERIMENTO DI AZIENDA E DIFFERENZE CONTABILI
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- Silvano Sarti
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1 FONDAZIONE STUDI CONSULENTI DEL LAVORO I PARERI IN MATERIA TRIBUTARIA PARERE N. 16 DEL CONFERIMENTO DI AZIENDA E DIFFERENZE CONTABILI IL QUESITO Si chiede di conoscere come devono essere gestite, dal punto di vista contabile, fiscale e legale, le differenze di valore che si sono determinate in caso di conferimento d azienda posseduta dalla società Alfa nella società Beta e che sono imputabili al fatto che la perizia di stima è redatta in data precedente a quella in cui ha effetto il conferimento. *** Premessa Occorre premettere che la questione sottoposta non trova una esplicita soluzione nell ambito di disposizioni normative, né nei principi contabili. La soluzione proposta, dunque, si baserà sui principi generali contabili-fiscali nonché legali, avendo riguardo alla sostanza dell operazione. Elementi di base forniti Nell ipotesi rappresentata e meglio descritta nell articolato quesito sopra riassunto, sembra di comprendere che la conferente Alfa, al momento della confluenza dell azienda nella contabilità della conferitaria Beta, vale a dire la data di effetto del conferimento (4 aprile 2012), abbia evidenziato dei valori contabili ( ) riferiti all azienda, superiori rispetto a quelli indicati nell atto notarile di conferimento (28 marzo 2011) ove è stato stabilito l incremento del capitale sociale di Beta di da assegnarsi alla conferente Beta e una riserva sopraprezzo quote di Detto valore è stato acquisito sulla base della valutazione di stima del perito ( ) alla data di riferimento del 31/12/2011.
2 La soluzione Ciò posto, si osserva in via generale che l incremento del capitale sociale della conferitaria da assegnarsi al conferente è frutto di un accordo tra le due società, esplicitato nell atto di conferimento, che nasce dall esigenza di creare il giusto equilibrio tra il valore dell azienda conferita e il valore dell azienda già posseduta dalla conferitaria. Nel caso di specie l aumento del capitale sociale di da assegnare alla conferente Alfa va coniugato con la creazione di una riserva sopraprezzo di che rappresenta la parte di valore dell azienda conferita non considerata come aumento di capitale sociale per bilanciare il maggior valore dell azienda della conferitaria Beta che va oltre l importo del capitale sociale di Beta ante conferimento. Per questo motivo, una volta trovato l accordo tra le due società sull aumento del capitale sociale da assegnare alla conferente (nel caso di specie ) e della eventuale riserva sopraprezzo (nel caso che ci occupa ), ci si pone il problema di neutralizzare eventuali differenze di valore che, inevitabilmente, si hanno per effetto del risultato della gestione tra la data di riferimento della perizia e la data di effetto della stipula dell atto di conferimento che è la data di iscrizione nel registro delle imprese della delibera notarile di aumento del capitale sociale, posto che si tratta di una società di capitali. Si tratta nel nostro esempio di ( ). La delibera di conferimento In via generale, ad evitare che differenze di importo significativo (nel nostro caso ), falsino gli accordi presi tra le due società, vengono adoperate due cautele: 1. la redazione della perizia di stima e dell atto di conferimento viene fatta sulla base di una situazione contabile, relativa all azienda oggetto di conferimento, riferita ad una data il più possibile a ridosso di quella in cui viene stipulato l atto; 2. l assunzione dell obbligo da parte della conferente, per quanto possibile, di non compiere operazioni idonee ad incidere in modo significativo sull azienda oggetto di conferimento nel breve arco temporale compreso tra la data cui si riferisce la situazione patrimoniale in base alla quale vengono redatti i predetti documenti e la data in cui viene stipulato l atto. Inoltre, si prevede usualmente nell atto di conferimento che eventuali differenze di valore tra l importo indicato nell atto di conferimento e i valori contabili dell azienda al momento del conferimento saranno oggetto di conguaglio in denaro tra le parti. In altre parole se l azienda conferita avrà un valore maggiore rispetto a quanto risultante dall atto di conferimento la conferitaria dovrà riconoscere la differenza alla conferente e viceversa.
3 In definitiva, eventuali differenze (nel caso di specie , dato dal maggior valore dell azienda ottenuta rispetto a quello di perizia ) in presenza di una clausola come sopra congeniata avrebbero costituito un debito della società conferitaria Beta nei confronti della società conferente Alfa, da estinguersi nei tempi e secondo gli accordi che le parti hanno sottoscritto in atto. Attivo conferito Passivo conferito P.N. di conferimento Così allocato: Capitale sociale (PN) : Riserva sopraprezzo (PN) : Debito verso conferente (Debito) : Quadratura : Nel caso rappresentato, tuttavia, sembra che tale clausola non sia stata indicata nell atto di conferimento e, pertanto, la conferitaria Beta potrà incamerare detta differenza senza alcun onere. Una sorta di sciacallaggio da conferimento. In questo caso, in dottrina si ritiene che per la società conferitaria l importo di troverà allocazione: se la società conferitaria Beta è partecipata al 100% dal soggetto conferente (cd. conferimento modello trasformazione), nella voce Riserva da conferimento e non nella voce Riserva da sovrapprezzo azioni, posto che quest ultima riserva si sarebbe potuta iscrivere a patrimonio netto della conferitaria solo se l atto di conferimento lo avesse espressamente previsto e per un importo non superiore a quanto indicato in atto; se, viceversa, la società conferitaria Beta non è partecipata al 100% dal soggetto conferente Alfa (cd. conferimento modello cessione), detta differenza di andrebbe iscritta nel conto economico sotto la voce sopravvenienza attiva, la quale, posto che si tratta di un conferimento in neutralità (art. 176 Tuir) comunque non è tassata. Giova peraltro ricordare che la riserva di patrimonio netto che si genera nel conferimento modello trasformazione, dal punto di vista fiscale costituisce una riserva di capitale e dunque, in caso di distribuzione, non concorre né a formare il reddito della società né il reddito dei soci.
4 Resta il fatto che in conformità a quanto previsto dall articolo 47, comma, ultimo periodo del Tuir, in caso di distribuzione di detta riserva di capitale, laddove vi dovessero essere a patrimonio netto riserve di utili distribuibili, non in sospensione d imposta, si presume, senza possibilità di prova contraria, che si stiano distribuendo queste ultime con conseguente tassazione in capo ai soci sotto forma di dividendi. La contabilità della società conferente Alfa Per quanto riguarda la contabilità della società conferente Alfa, il differenziale di costituisce, secondo una parte della dottrina, una sopravvenienza passiva non deducibile, posto che il conferimento avviene in neutralità ai sensi dell articolo 176 del Tuir. Tuttavia, altra dottrina, cui si aderisce, ritiene che in caso di conferimento modello trasformazione, sia plausibile contabilizzare il disvalore cumulandolo con la voce partecipazione di cui assume la medesima natura. Si ricorda che il valore fiscale della partecipazione ricevuta a seguito del conferimento, comunque, è dato dal valore fiscalmente riconosciuto di tutti gli elementi costituiti l azienda conferita. Ne consegue che il valore fiscale della partecipazione, nel caso di specie, è di ( ), vale a dire, coincidente con il suo valore di iscrizione in bilancio (nell ipotesi scolastica in cui i valori fiscali dell azienda conferita coincidono con i suoi valori contabili). Ulteriori adempimenti civilistici Ritornando sulla problematica del conferimento d azienda, merita di essere ricordato che per tutti i conferimenti in natura (ivi compresi dunque i conferimenti d azienda) opera il disposto del comma 3 dell art del codice civile, ai sensi del quale gli amministratori della società conferitaria Beta devono, nel termine di 180 giorni dall iscrizione nel Registro delle Imprese dell atto di conferimento (ossia, nel caso di specie, della delibera di aumento del capitale sociale): controllare le valutazioni contenute nella relazione di stima predisposta dal perito a tal fine nominato; e, se sussistono fondati motivi, procedere alla revisione della stima. L onere del controllo compete agli amministratori, ma resta ben inteso che nulla osta al fatto che essi si avvalgano di esperti di loro fiducia, in particolare nei casi in cui gli amministratori siano sprovvisti di cognizioni tecniche specifiche relativamente ai beni conferiti in natura, oggetto del controllo.
5 Se quanto sopra è riferibile letteralmente solo alle spa, una parte della dottrina ritiene debba essere applicato anche alle srl. Fondazione Studi Il Coordinamento Scientifico
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