PROCEDIMENTO PENALE n /11 R.G.N.R /10 R.G. G.I.P. (rito ordinario)

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1 PROCEDIMENTO PENALE n /11 R.G.N.R /10 R.G. G.I.P. (rito ordinario) 1. Dati identificativi del procedimento. Numeri di registro: 26310/11 R.G.N.R /10 R.G.G.I.P. Imputati: 1) V.G., nato a Napoli il 16/07/1974; 2) C.V., nato a Napoli il 24/09/1960; D.A.V. nato a Napoli il 20/09/1975; D.F.G. nato a Napoli il 10/05/1966; G.L. nato a Napoli il 20/12/1978; V.G., nato a Napoli il 26/11/1977; T.M., nato a Napoli il 27/01/1975; D.M.S., nato a Napoli il 19/10/1975; D.N.M., nato a Napoli il 25/9/1969; Z.V., nato a Napoli il 23/01/1967; E.A., nato a Napoli il 21/03/1970. Autorità giudiziaria: Tribunale di Napoli, 37 GUP Tribunale di Nola, sezione penale Coll. A. Vicende cautelari: V.G. detenuto presso la casa circondariale di Sulmona; C.V., D.F.G., G.L., D.N.M., detenuti presso la casa circondariale di Secondigliano; V.G. detenuto presso la casa circondariale di Lanciano; D.M.S. detenuto presso il Centro penitenziario di Poggioreale. Stato del procedimento: sentenza di I grado n. 622/2013 emessa dal Tribunale di Nola il 13/03/13 e depositata il 04/06/ Fonti ed elementi di prova acquisiti. verbali di denuncia, successive dichiarazioni delle PP.OO.; dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia; interrogatorio degli imputati; dichiarazioni delle persone informate sui fatti; intercettazioni telefoniche. 3. Capi di imputazione.

2 Estorsione tentata e consumata aggravata in concorso (artt. 110, 81 cpv, , comma 1 e 2 in relazione all art. 628, comma 3 c.p., 7 L. n. 203/1991); favoreggiamento (art.110, 378 c.p.) 4. Tempo e luogo. Giugno luglio e Ottobre - novembre 2009 in Cercola; dall anno 2003 al 2005 in Cercola; tra l anno 2002 e 2004 in San Sebastiano al Vesuvio. 5. Contesto criminale e territoriale. Il teatro delle vicende estorsive oggetto del presente processo è costituito dal territorio del Comune di Cercola, Volla e San Giuseppe Vesuviano, in un contesto che segna il momento di passaggio del controllo criminale della zona dal clan Sarno, in completo disarmo per la scelta collaborativa assunta dai suoi vertici, al sodalizio capeggiato da Salvatore Tarantino. Salvatore Tarantino, approfittando del vuoto di potere lasciato dal precedente clan, pretendeva di subentrare ai Sarno e di assumere il controllo del territorio di Cercola sottoponendo ad estorsione tutti gli imprenditori e gli esercizi commerciali già vessati dai precedenti padroni del territorio. Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che sono confluite nel presente giudizio, permettono di rilevare la storia personale, il grado di inserimento nel sodalizio, la fazione di appartenenza, il ruolo ricoperto ed i motivi che li inducevano alla scelta collaborativa, talvolta riconducibile al timore di essere essi stessi obiettivi di azioni criminali da parte di ex sodali o appartenenti a gruppi contrapposti. Infatti dalle dichiarazioni del collaboratore D.A.V. emerge con chiarezza il suo pieno inserimento nel sodalizio criminale operante nel territorio di Cercola, prima sotto la guida del clan Sarno e poi sotto la guida di coloro che cercavano di assumere il controllo del territorio, in particolare di Salvatore Tarantino, con il ruolo di gregario a cui era riservato il compito specifico di procedere alle estorsioni. Emblematiche sono le dichiarazioni del

3 collaboratore G.N., che nel sodalizio criminoso rivestiva un ruolo di spicco, in quanto era a capo di una delle due squadrette che operavano nel settore delle estorsioni, fatte all udienza del 12/06/2012: Appartenevo al gruppo Fusco-Ponticelli dal 2002 al 2005 che aveva come territorio di riferimento San Sebastiano al Vesuvio.. Dal 2006 sono passato ai Sarno, tra i Fusco- Ponticelli e i Sarno c erano buoni rapporti tra il 2002 e il Poi sono passato ai Sarno perché non mi pagavano e mi volevano uccidere. Nel 2007 fino al 2009 sono stato arrestato per estorsione.. Nel giugno del 2009 i Sarno controllavano Cercola, Ponticelli, Vasto e San Sebastiano al Vesuvio, poi sono passato a Tarantino. 6. Dinamica estorsiva. Il presente procedimento ha ad oggetto numerosi episodi estorsivi, in forma consumata e tentata, aggravata in danno di imprenditori e commercianti operanti nel territorio di Cercola e San Sebastiano al Vesuvio, in uno scenario in cui il subentro dei Tarantino nel controllo del territorio comportava da un lato l esigenza di passare da tutti gli estorti per comunicare che i referenti della zona oramai erano mutati, dall altro la necessità di acquisire immediatamente le risorse necessarie al nascente clan, senza aspettare le canoniche scadenze di Natale, pasqua e ferragosto. Il giro delle estorsioni era eseguito da due squadrette composte da due persone, una capeggiata dall imputato D.A.V. e l altra da G.N., che avevano il compito non solo di avanzare le richieste estorsive ma anche quello di comunicare che i referenti criminali della zona erano cambiati. In particolare, le due squadrette di estorsori costringevano: i coniugi D.F.G. e G.L., titolari di un impresa di onoranze funebri a versare a titolo di tangente la somma di ,00 (capo A); D.L.R., titolare di un Bar pasticceria Trizia, sito in Cercola alla Via Don Minzoni, a versare a titolo di tangente una somma di denaro non precisata, nonché a consegnare molteplici cestini, contenenti generi alimentari, del valore di 50,00 ciascuno (capo B e B1); M.P. titolare della ditta P.M. Costruzioni s.r.l. a

4 versare una somma di denaro non quantificata a titolo di tangente estorsiva (capo C); V.C, titolare della ditta di Costruzioni V., a consegnare una somma di denaro non quantificata a titolo di tangente estorsiva (capo D); L.M. titolare di un ristorante, sito in Cercola alla Via Don Minzoni, a consegnare una somma di circa 8.000,00 a titolo di tangente estorsiva (capo E); E.F. titolare di una ditta di telefonia, a consegnarli una somma di denaro non quantificata a titolo di tangente estorsiva oltre due schede telefoniche a titolo gratuito (capo F); S.C., titolare di fatto di una ditta di ceramiche a consegnare una somma di ,00, poi diminuita ad 5.000,00, per l intermediazione dell imputato V.G., nonché materiale edile del valore di circa 3.000,00 (capo G); N.G., titolare di fatto di una ditta di trasporti, a farsi consegnare una somma di denaro pari ad ,00 a titolo di tangente estorsiva, evento non verificatosi a causa dell intervento della Polizia di Stato che traeva in arresto gli imputati D.N.M. e D.M.S. in flagranza di reato (capo H); L.S., figlio del titolare di materiali edili, con sede in Napoli alla via Carlo di Tocco n. 46, materiale edile per un importo pari ad 7.000,00 a titolo di un regalo per quelli del rione (capo I); V.V., titolare di un parco giochi per bambini, sito in San Sebastiano al Vesuvio alla Via Falconi n. 3, a consegnare una somma di danaro pari ad 2.000,00 all anno, suddivisa in tre quote da corrispondersi in concomitanza delle festività di Natale, Pasqua e Ferragosto, a titolo di tangente estorsiva, nonché a consentire di la celebrazione di feste di carattere familiare, presso la stessa struttura ricreativa, senza il pagamento di alcun corrispettivo, con un danno per la vittima di circa 1.000,00 per ogni celebrazione (capi L, M, M1, M2, N, N1, O). E stato possibile ricostruire l esatta dinamica degli eventi ed il ruolo assunto da ciascuno dei protagonisti solo attraverso le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e da quanto è emerso dalle conversazioni intercettate, in quanto un diffuso clima di omertà ha caratterizzato l atteggiamento complessivo delle parti offese nel presente processo, che hanno pervicacemente continuato a negare di essere vittime di richieste

5 estorsive, limitandosi ad ammettere solo quanto emerso in maniera inequivocabile dalle indagini. Va comunque osservato che l atteggiamento processuale assunto dalle vittime delle estorsioni, che nel corso del dibattimento non hanno mai reso una deposizione piena, sicura e priva di tentennamenti, appare certamente sintomatico del clima di diffuso timore esistente tra coloro che sono costretti ad esercitare una attività commerciale in un territorio in cui operano feroci organizzazioni criminali come avviene nell agro nolano. Come si evince dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia G.N. : Le estorsioni a Cercola le facevo io con D.A. V., F. C., A.T.. A Cercola pagavano quasi tutti gli imprenditori e le fabbriche, D.F. delle pompe funebri pagava, il ristorante il Pino pagava. La Pasticceria T. pagava, Cifran dei telefonini pagava.. facevamo le settimane per i carcerati. Emblematico del diffuso atteggiamento omertoso delle vittime appare il tentativo di estorsione indicato al capo A) della richiesta di rinvio a giudizio, in cui il collaboratore D.A.V. riferisce di essere passato, in compagnia di F.P., presso l impresa di pompe funebri gestita da D.F.G. al quale aveva avanzato una richiesta estorsiva di ,00. Tale richiesta non si concretizzò, per l intervento dei Carabinieri che fermarono i due malviventi, purtroppo il fermo non fu tramutato in arresto, in quanto la vittima spontaneamente si preoccupò di fornire una giustificazione della presenza dei due presso il suo esercizio commerciale, dicendo che si erano recati da lui per fare una pagellina, ossia per ordinare un iscrizione su una tomba. Anche il titolare della ditta di telefonia C.F., E.F., in sede dibattimentale negava di aver ricevuto la richiesta estorsiva da parte degli imputati D.A.V. e C.V., nonostante le serrate contestazioni del PM. Pertanto, le dichiarazioni rese dalla vittima, in palese contrasto con quelle dei collaboratori di giustizia, sono state trasmesse al Tribunale di Nola per le valutazioni di competenza in ordine al delitto di falsa testimonianza.

6 Emblematiche sono le dichiarazioni rese dalla parte offesa S.C., titolare della azienda di materiale edile, durante la deposizione espletata all udienza del 03/04/2012: il D.A.V. mi disse che a Cercola lui era il referente della zona del clan Fusco-Ponticelli, e che per poter svolgere la mia attività dovevo fare un regalo, che fu quantificato in 5.000,00, non so se si riferiva alla attività di ristrutturazione che svolgevo o al deposito. Io mi rifiutai di fare questo regalo perché era troppo esoso e gli dissi che se il regalo era piccolo potevo darlo, così lui mi fissò un incontro con delle persone di Ponticelli. A.D.R.: Mi recai a questo incontro con S.P. perché avevo paura, mi accompagnò solo perché è un mio amico e cliente.. Non sono riuscito a parlare in questo incontro perché poi è venuta la polizia. A.D.R.: nell incontro dovevamo parlare della cifra che dovevo versare. A.D.R.: dopo l arresto di queste persone non ho avuto più richieste di danaro. A,D,R.: G.N. mi faceva richieste di materiale che serviva per la ristrutturazione dell appartamento di Tarantino Salvatore che fu consegnato da un mio dipendente nelle palazzine di Ponticelli. Chiaro è anche il riferimento alla matrice ed alla provenienza della richiesta estorsiva (clan Fusco - Ponticelli) modalità inequivocabili sia per il tenore della richiesta estorsiva, sia per la consapevolezza da parte della vittima del controllo operato nella zona dalla criminalità organizzata.si osserva, infine, che le modalità di commissione dei fatti di causa costituiscono una chiara espressione della capacità di controllo delle organizzazioni criminali cui ogni attività imprenditoriale o commerciale è sottoposta fin dal suo nascere, dimostrative della penetrante capacità di infiltrazione nel tessuto economico, produttivo e sociale di interi territori, che consentono una capacità di pressione più stringente e determinano nelle vittime una condizione di coazione psicologica e di assoggettamento particolarmente pregnante. 7. Costituzioni di parte civile. Si è costituita parte civile la F.A.I. Federazione Antiracket Italiana ed il Coordinamento Napoletano delle Associazioni Antiracket stante il

7 diretto ed evidente nesso di casualità fra i reati contestati agli imputati ed i danni di natura non patrimoniale sofferti. Il Tribunale ammetteva la costituzione di parte civile senza specifiche motivazioni sul punto. 8. Conclusioni del P.M. e delle parti civili. P.M.: V.G. 10 anni di reclusione; C.V. 9 anni di reclusione; D.A.V. 4 anni e 6 mesi di reclusione; D.F.G. 11 anni di reclusione; G.L. 9 anni di reclusione; T.M. assoluzione per non aver commesso il fatto; D.M.S. 9 anni di reclusione; D.N.M. 9 anni di reclusione; Z.V. 1 anno di reclusione; S.P. 1 anno di reclusione; E.A. assoluzione perché il fatto non costituisce reato. F.A.I. e Coordinamento Napoletano delle Associazioni Antiracket : risarcimento dei danni non patrimoniali da quantificarsi nella somma ritenuta equa dal Tribunale, da dichiarare immediatamente esecutiva ex art.540 c.p.p., o, in subordine, condanna degli imputati al pagamento di una congrua provvisionale ex art. 539 comma II c.p.p.. 9. Decisione del procedimento. Sentenza di I grado: dichiara gli imputati colpevoli dei reati loro ascritti e li condanna: D.A.V. alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione ed 700,00 di multa; C.V. alla pena di anni 4 di reclusione ed 600,00 di multa; V.G. alla pena di anni 8 di reclusione ed 1.000,00 di multa; D.M.S. alla pena di anni 5 di reclusione ed 900,00 di multa; D.N.M. alla pena di anni 5 ed 900,00 di multa; D.F.G. alla pena di anni 12 di reclusione ed 3.200,00 di multa; G.L. alla pena di anni 9 di reclusione ed 2.400,00 di multa; S.P. alla pena di anni 2 di reclusione; Z.V. alla pena di anni 2 di reclusione. Dichiara gli imputati interdetti dai PP UU. Condanna gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite, da liquidarsi in separata sede, nonché al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di 5.000,00 in favore di ciascuna parte costituita.

8 Condanna altresì gli imputati alla refusioni delle spese di costituzione e di rappresentanza in favore delle costituite parti civili che si liquidano in 2.000,00 oltre IVA E CPA. 10. Problematiche di diritto emerse nel procedimento: nessuna. 11. Rilievo mediatico: a prescindere dal tale singolo procedimento, esso costituisce uno stralcio del più ampio filone di indagine che ha portato a numerosi arresti. Da questo punto di vista, tutta la vicenda è stata oggetto di forte attenzione mediatica. 12. Procedure civili attivate: al momento, nessuna.

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