CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

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1 CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Delibera n. 243/2013/SRCPIE/PAR La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, nell adunanza del 18 giugno 2013 composta dai Magistrati: Dott.ssa Enrica LATERZA Presidente Dott. Mario PISCHEDDA Consigliere Dott. Giancarlo ASTEGIANO Consigliere relatore Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Primo referendario Dott. Walter BERRUTI Primo referendario Dott. Alessandra OLESSINA Primo referendario Dott. Massimo VALERO Primo referendario Visto l art. 100, comma 2, della Costituzione; Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n e successive modificazioni; Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni; Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131 recante disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l art. 7, comma 8; Visto l atto d indirizzo della Sezione delle Autonomie del 27 aprile 2004, avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l esercizio dell attività consultiva, come integrato e modificato dalla deliberazione della medesima Sezione del 4 giugno 2009, n. 9; Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 17 febbraio 2006, n. 5; 1

2 Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 54/CONTR/10 del 17 novembre 2010; Vista la richiesta proveniente dal Sindaco del Comune di Oggebbio (VB), in data 6 maggio 2013, e pervenuta per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte il 13 maggio 2013, recante un quesito in materia di contabilità pubblica avente ad oggetto l interpretazione della disciplina che limita l acquisto di beni immobili da parte degli Enti territoriali. Vista l Ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l odierna seduta e ha nominato relatore il Consigliere Dott. Giancarlo Astegiano; Udito il relatore; Ritenuto in FATTO Il Sindaco del Comune di Oggebbio ha inoltrato alla Sezione, per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte, un quesito inerente all interpretazione della disposizione contenuta nell art. 12, co. 1-quater del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall art. 1, co. 138 della legge 24 dicembre 2012, n Il richiedente ha evidenziato che l Amministrazione comunale intende acquisire un terreno di proprietà privata da utilizzare per la realizzazione di un opera igienico sanitaria (fognatura) da destinare a servizio di una frazione priva del collegamento alla rete fognaria e di depurazione. Ha precisato che in sede di assestamento del bilancio di previsione 2012 è stata accantonata la somma necessaria per il pagamento del prezzo e che l atto di compravendita non è stato ancora stipulato. Il Sindaco del Comune di Oggebbio, svolta questa premessa, ha domandato alla Sezione se: il divieto posto dalla norma richiamata sopra riguardi anche la situazione nella quale si trova il Comune di Oggebbio; in caso di operatività del divieto, sia possibile procedere all acquisto nel 2014 avvalendosi delle deroghe ; il divieto di acquisto di immobili riguardi anche l acquisizione di immobili per la realizzazione di opere pubbliche per il tramite di procedure espropriative o cessione bonaria da avviarsi nell anno 2013, e il divieto operi oltre che per l acquisto di immobili anche per l acquisto di diritti reali per il tramite di procedure espropriative o cessione bonaria da avviarsi nell anno

3 Considerato in DIRITTO Ammissibilità della richiesta La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall art. 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 che, innovando il sistema delle tradizionali funzioni della Corte dei conti, ha previsto che le Regioni, le Province, le Città metropolitane ed i Comuni possano formulare alle Sezioni regionali della Corte quesiti nella materia della contabilità pubblica. Preliminarmente occorre verificare che la richiesta provenga da uno dei soggetti individuati dalla norma citata sopra e si riferisca ad una questione che rientri nella materia della contabilità pubblica. Con atto del 27 aprile 2004, e con successiva delibera 10 marzo 2006, n. 5, la Sezione delle Autonomie ha delineato gli indirizzi e i criteri generali per l esercizio dell attività consultiva, evidenziando, in particolare, i soggetti legittimati alla richiesta e l ambito oggettivo della funzione attribuita alla Corte 1. In relazione al profilo soggettivo, la legittimazione a richiedere pareri è circoscritta ai soli enti previsti dall art. 7, co. 8 della legge n. 131 del 2003, in considerazione della natura speciale della funzione consultiva attribuita alla Magistratura contabile e la richiesta deve essere formulata dall Organo di vertice dell Ente richiedente. Il quesito in esame proviene dal Comune di Oggebbio, risulta sottoscritto dal Sindaco dell Ente ed è pervenuto per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali e, pertanto, in relazione al profilo soggettivo, è ammissibile. Quanto alla natura dei quesiti che possono essere formulati alle Sezioni regionali della Corte, il citato art. 7, co. 8 della legge n. 131 del 2003 delimita l oggetto in relazione a questioni attinenti la materia della contabilità pubblica. L ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione Autonomie negli atti citati sopra, deve ritenersi riferito alla attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l acquisizione delle entrate, l organizzazione 1 Corte conti, sez. Autonomie, 10 marzo 2006, n. 5, in portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2006/delibera_5_aut_2006.pdf &%5d 3

4 finanziaria - contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli. A maggior specificazione della natura delle questioni sottoponibili all esame delle Sezioni regionali, le Sezioni riunite della Corte, in sede di controllo, nell esercizio della funzione di orientamento generale assegnata dall art. 17, comma 31, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, hanno fornito ulteriori chiarimenti (delibera 17 novembre 2010, n. 54), precisando che la funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo nei confronti degli Enti territoriali deve svolgersi anche in ordine a quesiti che risultino connessi alle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche, nel quadro di specifici obiettivi di contenimento della spesa sanciti dai principi di coordinamento della finanza pubblica, e in grado di ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell Ente e sui pertinenti equilibri di bilancio 2. In ogni caso, come già precisato nei citati atti di indirizzo, nonché in numerose delibere di questa Sezione, possono essere oggetto della funzione consultiva della Corte dei Conti, le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale. Devono quindi ritenersi inammissibili le richieste concernenti valutazioni su casi o atti gestionali specifici, tali da determinare un ingerenza della Corte nella concreta attività dell Ente e, in ultima analisi, una compartecipazione all amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà ed indipendenza della Corte quale organo magistratuale. Analogamente, non risultano ammissibili richieste riferite a questioni sottoposte all esame della Procura della corte dei conti o di altra Autorità giudiziaria, al fine di evitare interferenze con procedimenti o giudizi in corso. Nel caso di specie l attinenza della questione alla materia della contabilità pubblica si ravvisa nella circostanza che il quesito riguarda i limiti alla spesa per l acquisto di beni immobili a titolo oneroso da parte degli Enti locali, a seguito dell introduzione di una disciplina speciale diretta a salvaguardare gli equilibri di finanza pubblica. Merito La richiesta di parere proveniente dall Ente richiedente riguarda l interpretazione delle disposizioni introdotte dal Parlamento, con la 2 Corte conti, sez. riun. contr. 17 novembre 2010, n. 54, in unite/sezioni_riunite_in_sede_di_controllo/2010/delibera_54_2010.pdf 4

5 legge di stabilità per l anno 2013, al fine di limitare l acquisto di beni immobili da parte delle Amministrazioni locali, in relazione ad alcuni profili analiticamente individuati dal Sindaco del Comune di Oggebbio. 1. In linea generale, si osserva che in base a quanto previsto dall art. 12, co. 1-quater del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall art. 1, co. 138 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, fra le quali rientrano gli Enti locali, non possono acquistare immobili a titolo oneroso. A seguito di numerose richieste, la Sezione ha reso alcuni pareri nei quali ha evidenziato che lo scopo perseguito dal legislatore con l introduzione della norma citata sopra è stato quello di perseguire risparmi di spesa da parte delle Amministrazioni pubbliche in relazione agli acquisti di immobili a titolo oneroso 3, ed ha precisato che l interpretazione della disposizione in argomento, dato il suo carattere finanziario, deve, da un lato, salvaguardarne la finalità di realizzare risparmi di spesa, ma, dall altro, evitare di penalizzare, con una sua estensione troppo lata, l attività di gestione del patrimonio degli enti, col rischio di sortire, addirittura, effetti opposti a quelli voluti dal legislatore Considerata l incertezza in ordine all estensione del divieto, il legislatore, anche per chiarire i dubbi sull effettiva portata del citato art. 12, co. 1- quater del d.l.. 98 del 2011, ha chiarito che Nel rispetto del patto di stabilita' interno, il divieto non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilita' ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonche' alle permute a parita' di prezzo e alle operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni e alle procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali" (art. 10 bis del d.l. 8 aprile 2013, n. 35, conv. dalla legge 6 giugno 2013, n. 64). 3 Corte conti sez. contr. Piemonte, 28 marzo 2013, n. 52, in 4 Corte conti sez. contr. Piemonte, 24 aprile 2013, n. 151, in 5

6 In sostanza, il legislatore ha individuato in modo analitico alcune fattispecie in relazione alle quali il divieto di acquisto di immobili non è operativo. 3. In base a quanto precisato sopra, i limiti all acquisto di beni immobili da parte degli Enti territoriali sono dati dalla lettura combinata dell art. 12, co. 1-quater del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall art. 1, co. 138 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell art. 10 bis del d.l. 8 aprile 2013, n. 35, conv. dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e, pertanto, in relazione ai quesiti posti dal Sindaco del Comune di Oggebbio si osserva quanto segue: 3.1. Se l Ente locale ha programmato con delibera consiliare di acquistare un immobile prima del 31 dicembre 2012, il divieto di acquisto nel 2013 non è operativo e l Ente locale può concludere l operazione purchè con detta delibera l Ente avesse manifestato la volontà di acquisire un immobile individuato con esattezza, definendo tempi e modalità di conclusione dell operazione. Con specifico riferimento al primo quesito posto dal Sindaco di Oggebbio, la Sezione osserva che se con la delibera con la quale è stato approvato l assestamento al bilancio di previsione per l esercizio 2012 con la quale l Ente ha accantonato la somma necessaria per il pagamento del prezzo o con altra delibera, sempre assunta prima del 31 dicembre 2012, l Ente aveva individuato l immobile, le condizioni di acquisto e espresso la volontà di procedere all operazione è possibile l acquisto nel 2013, in base alla previsione contenuta nell art. 10 bis del d.l. 8 aprile 2013, n. 35, conv. dalla legge 6 giugno 2013, n A partire dal 1 gennaio 2014 le operazioni di acquisto di immobili da parte delle Amministrazioni territoriali sono possibili se ricorrono i presupposti indicati nel co. 1-ter dell art. 12 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall art. 1, co. 138 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, vale a dire che siano comprovate documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento, la congruità del prezzo sia attestata dall'agenzia del demanio e sia data preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente. In relazione al secondo quesito posto dal richiedente si osserva, dunque, che l operazione di acquisto dell area da destinare alla realizzazione di un opera igienico sanitaria (fognatura) da destinare a servizio di una frazione priva del collegamento alla rete fognaria e di 6

7 depurazione potrà essere conclusa nel 2014 semprechè sussistano le condizioni indicate dalla norma richiamata sopra L art. 10 bis del d.l. 8 aprile 2013, n. 35, conv. dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 ha previsto esplicitamente che il divieto di acquisto di beni immobili previsto nel citato art. 12, co. 1-quater non si applica alle procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilita' ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n La norma appena citata esclude dal divieto tutti gli acquisti effettuati a seguito dell espletamento di procedure espropriative, indipendentemente dalla circostanza che la procedura sia stata avviata o conclusa prima dell entrata in vigore del co. 1-quater dell art. 12 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. dalla l. 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall art. 1, co. 138 della legge 24 dicembre 2012, n Ne consegue, in relazione al terzo ed al quarto quesito formulato dal Sindaco del Comune di Oggebbio, che, qualora sussistano i presupposti previsti dal Testo unico di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, l Ente locale può procedere all acquisto del bene indicato sopra anche con procedura espropriativa avviata nel P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, rende il parere chiesto dal Sindaco del Comune di Oggebbio, con nota in data 6 maggio 2013, pervenuta alla Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie Locali del Piemonte in data 13 maggio 2013, nei termini indicati sopra. Copia del parere sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria al Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Piemonte ed all Amministrazione che ne ha fatto richiesta. Così deliberato in Torino nell adunanza del 18 giugno Il Consigliere Relatore F.to Dott. Giancarlo Astegiano Il Presidente F.to Dott.ssa Enrica Laterza Depositato in Segreteria il 20/06/2013 Il Funzionario Preposto F.to Dott. Federico Sola 7

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