PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DI ORGANISMI DI ATTESTAZIONE IN ACCORDO AL REGOLAMENTO CE 307/2008. Presidente Comitato di Schema

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1 sigla: PG52 Pag. 1 di 9 SP 45 PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DI ORGANISMI DI ATTESTAZIONE IN ACCORDO AL REGOLAMENTO CE 307/ Revisione generale Presidente Comitato di Schema Amministratore Delegato Pag. 1 Presidente Comitato di Schema Amministratore Delegato Rev. Data Motivazioni Convalida Approvazione

2 Pag. 2 di 9 INDICE 1. GENERALE SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 2. RIFERIMENTI 2.1 Regolamenti comunitari e leggi 2.2 Norme e Regolamenti Tecnici 3. TERMINI, DEFINIZIONI E ACRONIMI 4. DIRITTI ED OBBLIGHI DELL ORGANISMO DI ATTESTAZIONE 5. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE 5.1 Decisioni sulla certificazione 5.2 Emissione del certificato e registrazione 6. CONTENUTI DEL CERTIFICATO 7. MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE 8. CAMPIONAMENTO 9. REGISTRO 10. CONDIZIONI D USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE E ACCREDITAMENTO 11. TARIFFE

3 Pag. 3 di 9 1. GENERALE SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE Il presente documento descrive la modalità per la certificazione delle organizzazioni che intendono operare come Organismi di Attestazione erogando corsi di formazione, con rilascio di attestato finale, per le persone addette al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d applicazione della Direttiva 2006/40/CE, ai sensi del Regolamento (CE) 307/2008. Il presente documento è applicabile anche in caso di richiesta di certificazione, come Organismo di Attestazione, proveniente da una Organizzazione che già dispone di un SGQ o SGA certificato da Organismo accreditato da ACCREDIA o da altro Organismo firmatario MLA. Il presente regolamento identifica le azioni che devono essere poste in essere sia da parte CEPAS che dal richiedente. Il documento riporta solo le indicazioni specifiche integrative rispetto al documento CEPAS RG03 Regolamento generale per la certificazione di conformità di prodotto/servizio/processo di cui è considerato parte integrante. Le decisioni CEPAS, in merito alla certificazione, sono basate sulla valutazione di un insieme consistente di evidenze oggettive; tali evidenze, tuttavia, sono raccolte attraverso un campionamento e possono quindi non garantire automaticamente la totale conformità ai requisiti. CEPAS assicura che le proprie attività sono svolte con obiettività, trasparenza ed indipendenza, evitando eventuali conflitti d interesse al fine di assicurare l imparzialità nella certificazione. 2. RIFERIMENTI Tutti i riferimenti a Leggi, Norme e documenti CEPAS non datati, richiamati nel presente documento, si intendono nella loro ultima edizione vigente 2.1 Regolamenti comunitari e leggi Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra; Regolamento (UE) N. 517/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006 (*) Decreto del Presidente della Repubblica n 43 del 27 Gennaio 2012 concernete le modalità di attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra; Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi; Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra;

4 Pag. 4 di 9 Regolamento di esecuzione UE 2068/2015 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra; Regolamento (CE) n. 1493/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007, che istituisce, ai sensi del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della relazione che deve essere presentata dai produttori, importatori ed esportatori di taluni gas fluorurati ad effetto serra; Regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione del 17 dicembre 2007, che istituisce, ai sensi del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la forma delle etichette ei requisiti di etichettatura ulteriori per i prodotti e apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra; Regolamento CE) n. 1516/2007 della Commissione del 19 dicembre 2007, che stabilisce, ai sensi del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, perdita requisiti standard di controllo per le apparecchiature fisse di condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra; Regolamento (CE) n. 1497/2007 della Commissione del 18 dicembre 2007, che stabilisce, ai sensi del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per i sistemi di protezione antincendio contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra; Regolamento (CE) n. 307/2008 del 2 aprile 2008 che stabilisce, conformemente al regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi per i programmi di formazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco degli attestati di formazione del personale per quanto concerne gli impianti di condizionamento d aria in determinati veicoli a motore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra; (*) Data di pubblicazione: 01/01/ Norme e Regolamenti Tecnici UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 Valutazione della conformità-requisiti per gli organismi che certificano prodotti, processi e servizi; IAF GD5:2006 Guidance on the Application of ISO/IEC Guide 65:1996 UNI CEI 70017:2008 (ISO/IEC Guide 67:2004) Valutazione della Conformità - Elementi fondamentali della certificazione di prodotto; ISO/IEC 17000:2004 Valutazione della conformità Vocabolario e principi generali ACCREDIA - RG-01 Regolamento per l accreditamento degli Organismi di Certificazione e ispezione-parte Generale; ACCREDIA - RG Regolamento per l accreditamento degli Organismi di Certificazione di prodotto; ACCREDIA - RG-09 Regolamento per l utilizzo del Marchio; IAF MD 1:2007 Certification of Multiple Sites Based on Sampling ACCREDIA - RT-06 Prescrizioni per l accreditamento degli Organismi operanti la Certificazione di prodotti/servizi. ACCREDIA - RT-30 Prescrizioni per l accreditamento di Organismi operanti le certificazioni del servizio di erogazione di corsi di formazione per personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d aria dei veicoli a motore in conformità al Regolamento (CE) 307/2008 Circolare ACCREDIA N 8/ Chiarimenti relativi alle attività condotte dagli OdC accreditati nello schema F-GAS.

5 Pag. 5 di 9 3. TERMINI, DEFINIZIONI E ACRONIMI Si applicano tutti i termini, le definizioni e gli acronimi contenuti nel Regolamento CEPAS RG DIRITTI ED OBBLIGHI DELL ORGANISMO DI ATTESTAZIONE CEPAS rilascia, a seguito dell esito favorevole delle attività di valutazione, un certificato di conformità per l attività di erogazione di corsi di formazione per le persone addette al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d applicazione della direttiva 2006/40/CE. Il certificato rilasciato da CEPAS copre un periodo di cinque anni, decorrenti dal giorno della delibera per il rilascio, ma è soggetto all esito positivo delle attività di sorveglianza annuale. A questo scopo l organizzazione certificata deve rispettare i criteri definiti all interno del presente documento e del regolamento generale per la certificazione RG03, e deve conseguentemente mantenere il livello delle proprie attività di formazione conforme alla legislazione di riferimento. Le Organizzazioni certificate sono tenute a comunicare ogni variazione del numero del personale coinvolto nelle attività certificate, del volume di attività e di ogni altro elemento che implichi il mutamento delle condizioni per il mantenimento della certificazione stessa, in particolar modo devono essere comunicate le modifiche al corso di formazione oggetto della certificazione. In occasione di ognuna delle attività svolte dall Organismo di Attestazione può essere richiesta la partecipazione di Ispettori ACCREDIA, anche con minimo preavviso. (7 giorni) La mancata accettazione della presenza di Ispettori ACCREDIA, comporta la non concessione della certificazione CEPAS, la sospensione e/o la revoca. Qualora il corso venga effettuato fuori la sede dell Organismo, CEPAS verificherà la presenza delle necessarie infrastrutture (aule, laboratori/officine, elenco delle idonee attrezzature utilizzate per l attività), e le competenze degli eventuali nuovi docenti. 5. PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE L audit è condotto in due fasi. La prima fase è documentale e si svolge presso gli uffici CEPAS e/o presso l Organizzazione e la verifica in campo può avere luogo soltanto se l esito dell esame documentale è positivo. In caso di esito negativo, l Organismo di Attestazione deve apportare alla documentazione le modifiche necessarie a superare le carenze individuate. La documentazione modificata deve essere preventivamente verificata ed approvata prima di effettuare la verifica in campo. La seconda fase (verifica in campo), di almeno 16 ore, si svolge presso le sedi operative dove è prestata l attività dell Organizzazione che opera come Organismo di Attestazione. Di questo tempo di audit, una parte va dedicata alla verifica dell erogazione del corso. L Organizzazione richiedente deve inviare a CEPAS i seguenti documenti: Domanda di riconoscimento come Organismo di Attestazione (MD11) Evidenza iscrizione nel registro telematico (ove previsto) Organigramma dell organizzazione e principali responsabilità Programma dettagliato del corso, suddiviso tra i vari docenti; Serie completa del materiale didattico (dispense, trasparenti, software, ecc.) e del materiale d esame utilizzati per il corso. In particolare, il corso di formazione deve essere definito da un pacchetto formativo scritto, documentale e/o multimediale, composto almeno da: Guida per il docente Materiale per il partecipante Regolamenti e procedure dell Organizzazione in materia di sicurezza sul lavoro

6 Pag. 6 di 9 Elenco delle attrezzature disponibili per lo svolgimento delle attività Elenco Docenti con i relativi curricula vitae; Procedura relativa alla selezione dei docenti ed evidenza di attività di monitoraggio sugli stessi Modalità di gestione dei documenti, in forma controllata, consegnati a CEPAS Procedura relativa alla gestione degli attestati di corso Procedura per la gestione dei ricorsi e/o reclami Brochure informativa del corso o documento similare Elenco normativa di riferimento applicabile Documento di Progettazione del Corso atto a dimostrare il rispetto dei requisiti L Organismo di Attestazione deve inoltre individuare un Responsabile Tecnico del Corso che ne curi la didattica e gli altri aspetti tecnico-organizzativi. I requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze devono essere contemplati nei programmi di formazione per il personale addetto al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d applicazione della direttiva 2006/40/CE I docenti dei corsi dovranno possedere conoscenze e competenze approfondite negli argomenti esposti nella tabella. CEPAS dovrà accertare le modalità con cui gli Organismi di Attestazione hanno effettuato la scelta dei docenti formatori. Il corso di formazione comprende: a) un modulo teorico, indicato con la lettera T nella colonna Tipo di modulo ; b) un modulo pratico, indicato con la lettera P nella colonna Tipo di modulo durante la quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le apparecchiature e gli strumenti necessari. Per tutta la durata della prova pratica il candidato dovrà utilizzare tutti i dispositivi di sicurezza previsti (DPI). 1. Competenze e conoscenze minime Tipo di modulo 1. Funzionamento degli impianti di condizionamento d aria contenenti gas fluorurati ad effetto serra nei veicoli a motore, impatto sull ambiente dei gas fluorurati refrigeranti ad effetto serra e relativa normativa ambientale. 1.1 Conoscenza di base del funzionamento degli impianti di condizionamento d aria nei veicoli a motore. T 1.2 Conoscenza di base dell impiego e della proprietà dei gas fluorurati ad effetto serra utilizzati come refrigeranti negli impianti di condizionamento d aria nei veicoli a motore, degli effetti delle emissioni di tali gas sull ambiente (ordine di grandezza del loro GWP rispetto ai cambiamenti climatici). T 1.3 Conoscenza di base delle disposizioni pertinenti del Regolamento (CE) n. T 842/2006 e della Direttiva 2006/40/CE. 2. Recupero ecocompatibile dei gas ad effetto serra 2.1 Conoscenza delle procedure comuni per il recupero dei gas fluorurati ad T effetto serra. 2.2 Maneggiare una bombola refrigerante. P 2.3 Collegare e scollegare un apparecchiatura per il recupero del refrigerante ai/dai punti di accesso di un impianto di condizionamento d aria di un veicolo a motore contenente gas fluorurati ad effetto serra. P 2.4 Utilizzare un apparecchiatura per il recupero del refrigerante. P Tab (RT 30 rev.1)

7 Pag. 7 di 9 CEPAS validerà tutta la documentazione inerente il corso e le sue modalità di erogazione prima dell erogazione del primo corso e in concomitanza della presenza dell ente di accreditamento (quando previsto). Inoltre fornirà evidenza documentale dell esito della validazione sia all Organismo di Attestazione che ad ACCREDIA, in accordo alle procedure vigenti dello schema di certificazione CEPAS. CEPAS comunicherà al richiedente il nominativo dell ispettore incaricato per la valutazione, per una eventuale ricusazione scritta e motivata. 5.1 Decisione sulla certificazione La decisione sulla certificazione è presa unicamente dall Organo Deliberante di CEPAS in base alle informazioni raccolte nel corso del processo di certificazione. I membri dell Organo Deliberante non devono aver partecipato al processo di valutazione e inoltre il membro dell Organo Deliberante esperto del settore ha diritto di veto. 5.2 Emissione del certificato e registrazione CEPAS rilascia un certificato a tutte le Organizzazioni che hanno superato positivamente l iter previsto. In accordo a quanto descritto dal DPR n.43 del 27 Gennaio 2012 CEPAS inserisce per via telematica nelle sezioni del Registro Telematico Nazionale, di cui all articolo 13, comma 3, le informazioni relative agli Organismi di Attestazione che hanno ottenuto la certificazione entro 10 giorni. E fatto obbligo all Organismo di Attestazione di comunicare a CEPAS il nome ed i dati delle persone che hanno ottenuto l Attestato di Formazione entro 10 giorni dall ottenimento cosicché CEPAS possa inserirle nel Registro Telematico Nazionale nei successivi 10 giorni, in accordo a quanto descritto dal DPR n.43 del 27 Gennaio CEPAS, infine, trasmetterà al MATT e ad ACCREDIA, una relazione annuale sulle certificazioni emesse. 6. CONTENUTI DEL CERTIFICATO Il certificato di conformità riporta le seguenti informazioni: Nome dell Organismo di certificazione Nome completo dell Organizzazione certificata Numero Certificato Data di rilascio Data di scadenza Attività che l organizzazione è autorizzata a svolgere. Normativa/legislazione di riferimento Firma del Rappresentante Legale dell OdC Il nome del titolare sarà riportato nella dichiarazione di accompagnamento al certificato 7. MANTENIMENTO E RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE La certificazione della competenza degli Organismi di Attestazione ha una durata di 5 anni. Le verifiche di mantenimento (annuale) devono avere durata minima di 8 ore e devono essere eseguite in accordo al programma di sorveglianza emesso dall Ispettore CEPAS incaricato per l audit di certificazione. Esse devono garantire che i corsi erogati siano sempre conformi ai requisiti di riferimento. Le attività si svolgono presso le sedi dell Organismo di Attestazione e nelle aule attrezzate. Entro 10 giorni dalla verifica, CEPAS dovrà inserire per via telematica nella sezione apposita del Registro di cui al DPR43/2012, il suo esito (mantenimento o meno della certificazione). Il rinnovo della certificazione avviene previa esecuzione di un nuovo iter di certificazione. Al termine degli accertamenti CEPAS deve deliberare il rilascio di una nuova certificazione.

8 Pag. 8 di 9 Entro 10 giorni dal rilascio del nuovo certificato CEPAS deve inserire per via telematica nella sezione apposita del registro di cui al DPR le informazioni relative informazioni relative agli organismi di attestazione che hanno ottenuto la nuova certificazione. Qualora l OdA non abbia erogato corsi utili ai fini della verifica di mantenimento CEPAS ne darà comunicazione all Ente di Accreditamento ACCREDIA. 8. CAMPIONAMENTO CEPAS nel caso di OdA con più centri di formazione permanenti o temporanei applicherà un campionamento tale da garantire che annualmente siano verificate tutte le sedi, secondo la logica del multi sito (rif.to IAF MD1 e RT 30 ACCREDIA). In particolare l attività di valutazione sarà condotta ai seguenti principi: 1. tutte le sedi territoriali degli Organismi di Attestazione abbiano un legame giuridico o contrattuale con l'organizzazione certificata 2. l audit non può essere condotto esclusivamente su base documentale; 3. nei cinque anni di durata della certificazione degli Organismi di Attestazione, dovranno essere verificati tutti i centri di erogazione della formazione; 4. in occasione di una sorveglianza, potrà effettuare una verifica anche presso siti temporanei, se applicabile. 5. tutti i siti (centri di erogazione della formazione), devono rientrare nel campo di applicazione della certificazione. Eventuali siti temporanei devono essere riportati in un apposito allegato al certificato (MD52allegato1); 6. l Organismo di Attestazione certificato dovrà avere l obbligo di invio all OdC di tutte le notizie inerenti i singoli siti (centri di erogazione della formazione sia permanenti, che temporanei): corsi erogati, attestati emessi, reclami, verifiche/sanzioni da enti di controllo, variazioni alla proprietà, variazioni docenze, variazioni degli argomenti formativi, documentazione per la qualifica dei siti (permanenti e/o temporanei), etc.; 9. REGISTRO CEPAS mantiene un registro che consente di verificare la posizione delle organizzazioni certificate. Il registro costituisce la prova del corretto svolgimento del processo di certificazione ed è conservato per almeno 5 anni Il tempo di conservazione per tutti i documenti cartacei è di 5 anni dalla data di annullamento o sostituzione; allo scadere di tale periodo la conservazione è facoltativa e possono essere distrutti. La durata di conservazione delle registrazioni cartacee relative alle singole pratiche di certificazione è articolata nel seguente modo: - per tutto il periodo in cui l Organismo di Attestazione risulta iscritto nel Registro CEPAS - 5 anni dalla data di rinuncia, revoca o annullamento della Certificazione. La documentazione archiviata in formato elettronico non ha limite di tempo prefissato per la sua distruzione e comunque rispetta il limite di 5 anni dalla data di annullamento. 10. CONDIZIONI D USO DEL MARCHIO DI CERTIFICAZIONE E ACCREDITAMENTO Si applicano le regole stabilite per la certificazione del processo/servizio/prodotto a fronte degli altri schemi gestiti da CEPAS e che rispettano anche i requisiti delle norme di riferimento e del Regolamento sull uso del marchio dell ente di accreditamento.(rif.to RG03 e RG09 ACCREDIA nelle revisioni vigenti). Gli usi inappropriati o ingannevoli del certificato e del marchio in pubblicazioni, cataloghi, ecc. sarà sanzionato tramite adeguati provvedimenti quali la sospensione o la revoca della certificazione, la pubblicazione del tipo di infrazione e, ove appropriate, anche azioni legali.

9 Pag. 9 di TARIFFE Le tariffe per: - presentazione domanda di certificazione - Audit presso sede e durante erogazione del corso - audit di sorveglianza annuale - audit di rinnovo sono riportate nel tariffario CEPAS consegnato all Organizzazione richiedente la certificazione. I diritti di segreteria relativi all iscrizione nel sito FGAS sono a carico dell Organizzazione richiedente così come le eventuali spese (viaggi, trasporti, vitto, alloggio, ecc.) sostenute da CEPAS e dagli ispettori, se necessarie ai fini della valutazione, previa presentazione dei relativi giustificativi (rif.to Tariffario CEPAS). Data Firma Amministratore Delegato CEPAS: Data. Firma Rappresentante Legale Organizzazione:

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