Il presente fascicolo informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione

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1 Patente Protetta Contratto di Tutela Legale e Perdite Pecuniarie Il presente fascicolo informativo, contenente: Nota Informativa, comprensiva del Glossario Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto Prima della sottoscrizione del contratto leggere attentamente la Nota Informativa UBI Assicurazioni SpA Società soggetta alla direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V.

2 NOTA INFORMATIVA Data dell ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 01/10/2011 La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza. Ai sensi dell art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come Avvertenza dal Regolamento ISVAP n. 35. Ai fini della presente Nota Informativa, i termini indicati in maiuscolo assumono lo stesso significato delle corrispondenti definizioni utilizzate nelle condizioni di Assicurazione. Avvertenza: l Impresa rinvia al proprio sito internet per la consultazione degli aggiornamenti del presente Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative. A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA 1. Informazioni Generali UBI Assicurazioni S.p.A., impresa di Assicurazione soggetta alla direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V. UBI Assicurazioni S.p.A. ha sede in Via Tolmezzo, Milano, Tel , Fax Sito Internet: Indirizzo di posta elettronica: ubiassicurazioni@ubiassicurazioni.it UBI Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministro dell'industria, del Commercio e dell Artigianato del 13 febbraio 1987 (G.U. del 16 marzo 1987 n. 62); il numero di Iscrizione all Albo delle Imprese di Assicurazione è Informazioni sulla situazione patrimoniale dell Impresa UBI Assicurazioni S.p.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro di cui Euro a titolo di capitale sociale ed Euro a titolo di riserve patrimoniali. L indice di solvibilità dell Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 163%. Mod.UBI Ass Ed. 01/10/2011 Pagina 1 di 7

3 B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO In mancanza di disdetta, il contratto di Assicurazione, ove di durata non inferiore ad un anno, è stipulato con tacito rinnovo di un anno rispetto alla prima scadenza e così successivamente. Avvertenza: Le Parti possono disdettare il contratto di Assicurazione mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza. Si rinvia all art. 8 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio. 3. Coperture assicurative offerte Limitazioni ed esclusioni Il contratto di Assicurazione Patente Protetta ha lo scopo di tenere indenne l Azienda o il datore di lavoro dal pregiudizio economico derivante dalle spese legali e dai maggiori costi sostenuti, nel caso in cui un proprio dipendente Assicurato ed identificato con numero di Patente, in qualità di conducente, subisca la sospensione, la revoca, il ritiro o la perdita dei punti della Patente di guida. Per gli aspetti di maggior dettaglio su Contraente, Assicurati, Oggetto dell Assicurazione, Prestazioni garantite e spese assicurate, si rinvia agli artt. 13, 14, 16, 17, 18, 23 e 24 delle Condizioni Speciali di Assicurazione. Avvertenza: si richiama l attenzione del Contraente alle previsioni contenute dal Regolamento ISVAP 29/09 in forza del quale non è ammissibile garantire il rischio della sospensione o ritiro della Patente di guida nell ipotesi in cui Contraente della Polizza sia una persona fisica cioè colui che beneficierà della diaria coincida con il soggetto al quale viene elevata la sanzione. Viceversa, viene consentito all Azienda e quindi al datore di lavoro, assicurare il danno economico conseguente all impossibilità di un proprio dipendente collaboratore di condurre un veicolo a motore a purchè: 1. la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all esercizio dell attività a cui è adibito il dipendente/collaboratore che ha subito la sanzione; 2. il dipendente/collaboratore riceva un compenso per le sue prestazioni e queste siano svolte con stabilità e continuità. Limitazione: L opposizione o ricorso viene garantito semprechè la decurtazione dei punti Patente avviene in presenza di infrazione con decurtazione punti è superiore a 5. Esempio: passaggio con il rosso ad incrocio semaforico. Nel caso in cui l infrazione sia avvenuta in un paese Europeo, la corresponsione della Diaria viene erogata in misura pari al 50% di quella convenuta in Polizza e comunque entro e non oltre la somma di 4.000,00. Si rinvia all Art. 25 Esclusioni comuni delle due sezioni di polizza per informazioni di maggior dettaglio. Mod.UBI Ass Ed. 01/10/2011 Pagina 2 di 7

4 4. Dichiarazioni dell Assicurato in ordine alla circostanza del rischio Nullità Si informa che, l Assicurato, in relazione ai rischi da trasferirsi con la presente copertura assicurativa, è consapevole che, le sue eventuali dichiarazioni inesatte o una sua reticenza, relative alle informazioni fondamentali per la determinazione dell Assicuratore a contrarre o meno, sono cause di annullamento del contratto ergo perdita totale o parziale del diritto alla prestazione assicurativa contemplata nel contratto. (art. 3 delle Condizioni Generali di Assicurazione). 5. Aggravamento e diminuzione del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta all Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell art Codice Civile. Si rinvia agli articoli 5 e 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione. 6. Premi Il Premio deve essere pagato in via anticipata per l intera annualità assicurativa. Il Premio è stabilito per periodi assicurativi della durata di un anno. Il Premio può essere rateizzato ogni sei mesi, quattro mesi, tre mesi con frazionamento rispettivamente semestrale, quadrimestrale, trimestrale oppure pagato in un'unica soluzione una volta l'anno. In caso di frazionamento del Premio non sono previsti oneri aggiuntivi. Modalità di pagamento: Il Premio viene versato all Impresa tramite bonifico sul conto corrente dell Impresa o assegno bancario intestato all Impresa medesima. Avvertenza: L intermediario, come da direttive ricevute dalla Direzione dell Impresa di assicurazioni, potrà applicare sconti sul Premio risultante dalla proposta assicurativa. 7. Rivalse recupero somme Qualora le spese legali o peritali siano poste a carico della controparte, l Impresa ha diritto al rimborso di quanto anticipato. 8. Diritto di recesso Avvertenza: L Impresa o il Contraente possono recedere unilateralmente dal contratto in caso di sinistro. Si rinvia all art. 7 delle Condizioni Generali si Assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto. 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell art del Codice Civile. L Assicurato decade dai propri diritti qualora non faccia pervenire alla Direzione dell Impresa, notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 (tre) giorni dalla data di della notifica stessa (decadenza del diritto). Mod.UBI Ass Ed. 01/10/2011 Pagina 3 di 7

5 10. Legge applicabile al contratto La legislazione applicabile al contratto è quella italiana. 11. Regime fiscale Gli oneri fiscali relativi al contratto sono carico del Contraente. I premi delle garanzie prestate in Polizza sono soggetti alle seguenti imposte: Sezione Tutela Legale 12,50% Sezione Perdite Pecuniarie 13,50% C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12. Sinistri - Liquidazione Avvertenza: In caso di sinistro, l Assicurato deve darne immediatamente avviso all Impresa, con una descrizione esatta e veritiera dell evento, data e luogo e conseguenze del sinistro, nel momento in cui ne viene a conoscenza o quando si è verificato e comunque non oltre 3 giorni dal primo momento in cui ne viene a conoscenza. Il sinistro deve avvenire in corso di validità della copertura. Si rinvia agli articoli 15, 20 e 21 delle Condizioni di Assicurazione, per gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative. Avvertenza: L Impresa ha adottato per la gestione dei sinistri la modalità prevista dall art. 164, comma 2, lettera A) del Codice delle Assicurazione ossia svolge direttamente l attività di gestione e consulenza avendo creato una struttura appositamente dedicata. 13. Reclami Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all Impresa ed indirizzati a: UBI Assicurazioni S.p.A. Servizio Antifrode e Reclami Via Tolmezzo, Milano Fax e mail: reclami@ubiassicurazioni.it Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso. Potranno essere presentati direttamente a: Mod.UBI Ass Ed. 01/10/2011 Pagina 4 di 7

6 ISVAP Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, Roma eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi; i reclami già presentati direttamente alla Società e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente; il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all Impresa e dell eventuale riscontro della stessa; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l ISVAP, ai fini dell avvio dell istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l integrazione dello stesso con gli elementi mancanti. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all ISVAP o direttamente al sistema estero competente individuabile accedendo al sito internet: retail/finnet/index_en.htm, chiedendo l attivazione della procedura FIN NET. 14. Arbitrato In caso di disaccordo tra Assicurato ed Impresa in merito alla gestione dei sinistri, le Parti possono adire l autorità giudiziaria o demandare la decisione ad un arbitro che provveda secondo equità. Avvertenza: Resta in ogni caso ferma la possibilità, per il Contraente e per l Impresa, di rivolgersi all Autorità Giudiziaria. 15. Conflitto di interessi L Impresa si impegna ad evitare lo svolgimento di operazioni nelle quali l Impresa stessa ha o può anche solo indirettamente avere un interesse in conflitto. Resta fermo che, pur in presenza di eventuale conflitto di interessi, l Impresa opera in modo tale da non arrecare nocumento al Contraente e perseguire per quest ultimo il miglior risultato. Mod.UBI Ass Ed. 01/10/2011 Pagina 5 di 7

7 GLOSSARIO La presente parte della Nota Informativa contiene ed esplica tutti i termini tecnici utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del Contratto di Assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell interpretazione del Contratto di Assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente i termini definiti nella Condizioni di Assicurazione. Aggravamento del rischio: Si ha aggravamento del rischio quando, dopo che è stato stipulato un contratto di Assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. Anno: Periodo di tempo pari a 365 giorni o a 366 giorni in caso di Anno bisestile. Assicurato: Nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale Indennizzo. Assicurazione: Operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Impresa) un rischio al quale egli è esposto. Assicurazione Perdite Pecuniarie: Forma di copertura con la quale l Impresa si impegna, in relazione ad un complesso di rischi eterogenei, a corrispondere una somma di danaro al verificarsi di un determinato evento. Assicurazione Tutela Legale: Forma di copertura con il quale l Impresa si impegna a rimborsare all Assicurato le spese necessarie per la tutela, giudiziale o stragiudiziale, dei diritti dell Assicurato stesso nei confronti di un terzo. Carenza: Spazio temporale che decorre dal momento in cui viene pagato il Premio fino al momento in cui entra in vigore la copertura. Contraente: Soggetto che stipula il contratto di Assicurazione con l Assicuratore e si obbliga a pagare il Premio. Il Contraente può non coincidere con l Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà). Contratto di Assicurazione: Accordo con il quale l Impresa verso il pagamento di un Premio si impegna a tenere indenne l Assicurato al verificarsi di fattispecie previste nella Polizza. Impresa: Impresa che esercita professionalmente e in forma esclusiva l attività assicurativa, autorizzata dall ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza. Indennizzo: La somma dovuta dall Impresa all Assicurato in caso di sinistro. ISVAP: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di Assicurazione, nonché sugli intermediari di Assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli. Massimale: Somma massima liquidabile dall Impresa a titolo di Indennizzo. Polizza: Il documento che prova l esistenza del Contratto di Assicurazione. Premio: Il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'impresa. Il pagamento del Premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti. Mod.UBI Ass Ed. 01/10/2011 Pagina 6 di 7

8 Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. Sinistro/Caso assicurativo: Il verificarsi dell evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. Spese legali: Diritti ed onorari del patrocinatore ai sensi del tariffario forense. Spese peritali: Spese spettanti ai Periti nominati dal Giudice (Consulente Tecnico d Ufficio CTU ) o dalla parte (Consulente Tecnico di Parte CTP ). UBI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa Il rappresentante legale Dott. Benoit Paul Fontaine Mod.UBI Ass Ed. 01/10/2011 Pagina 7 di 7

9 POLIZZA PATENTE PROTETTA Sommario Definizioni Condizioni Generali di Assicurazione Condizioni Speciali di Assicurazione Sezione Tutela Legale Sezione Perdite Pecuniarie

10 DEFINIZIONI Delitto colposo: reato commesso da un soggetto, involontariamente, per negligenza, imprudenza od imperizia, ovvero inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Delitto doloso: reato volontariamente commesso da un soggetto il cui risultato è stato preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione. Fatto illecito: violazioni di principi o norme giuridiche che causa un danno ingiusto a persone e/o a cose. Informazione di garanzia: informazione inviata dall Autorità Giudiziaria alla persona sottoposta alle indagini per un reato. Tale informazione contiene l indicazione delle norme penali che si ritengono violate e la data e il luogo del fatto. N.C.d.S: Nuovo Codice della Strada. Parti: il Contraente e l Impresa. Patente: è una autorizzazione amministrativa necessaria per la conduzione su strade pubbliche di un veicolo a motore che viene rilasciata dopo che siano stati accertati i requisiti psicofisici, morali ed attitudinali della persona. Patente a punti: meccanismo introdotto in Italia a partire dal 1º luglio 2003 attraverso il quale ogni automobilista, al quale inizialmente vengono assegnati 20 punti, in caso di infrazione delle norme del Codice della Strada se ne vede togliere alcuni e dovrà superare nuovamente l'esame di teoria e l'esame di guida qualora dovesse arrivare a perderli tutti. Procedimento penale: serie di atti e di attività che servono ad accertare se una persona ha effettivamente commesso un reato previsto come tale dalla legge penale. Sanzione accessorie riguardanti la Patente: la Patente di guida può essere ritirata, sospesa o revocata, come sanzione accessoria in aggiunta alle sanzioni amministrative. La revisione può essere disposta nel dubbio di mancanza o perdita dei requisiti fisici, psichici e tecnici necessari alla guida. Dal 1 luglio 2003 è inoltre in vigore la "Patente a punti, ovvero la perdita di punti (fino a un massimo di 20) ad ogni infrazione stradale accertata. L'esaurimento di tali punti comporta l'obbligo di revisione della Patente. Spese di soccombenza: tutte le spese del processo civile che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa. Spese di giustizia: le spese del processo penale che il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali.

11 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 Decorrenza dell Assicurazione e pagamento del Premio L Assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all Agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure all Impresa. Se l Assicurato/Contraente non paga i premi o le rate di Premio successive, l Assicurazione resta sospesa dalle ore del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell Impresa al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art del C.C. Il Premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate. Art. 2 Altre assicurazioni Il Contraente o l'assicurato deve comunicare all Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro deve dare avviso di tutte le assicurazioni in corso a ciascun Assicuratore, ai sensi dell'art Codice Civile Art. 3 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, all atto della stipula del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Art. 4 Modifiche dell Assicurazione Le eventuali modificazioni dell Assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 Aggravamento del rischio Il Contraente o l Assicurato deve dare comunicazione scritta all Impresa di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall Impresa possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all Indennizzo nonché la stessa cessazione dell Assicurazione, ai sensi dell art C.C. Art. 6 Diminuzione del rischio Nel caso di diminuzione del rischio l Impresa è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione del Contraente o dell Assicurato/Contraente (art C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Art. 7 Disdetta in caso di sinistro recesso Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o dalla dichiarazione scritta di rifiuto dell Indennizzo, ciascuna delle Parti ha diritto di recedere dal contratto con un preavviso di 30 giorni. In tale caso l Impresa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso.

12 Art. 8 Proroga dell Assicurazione In mancanza di disdetta data da una delle parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell Assicurazione, quest ultima è prorogata per un anno, e così successivamente. Art. 9 Regolazione del Premio di Assicurazione Se il Premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile (ad esempio: il numero delle persone assicurate ecc.) esso viene anticipato in via provvisoria ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del Premio. A tale scopo entro 60 giorni dalla fine del periodo di Assicurazione, il Contraente deve fornire per iscritto all Impresa i dati necessari e cioè, a seconda del caso, le indicazioni relative a: variazione delle persone assicurate; altri elementi variabili previsti in Polizza. Sulla base del consuntivo degli elementi variabili verrà emessa appendice di regolazione del Premio relativo al periodo trascorso, con facoltà dell Impresa di modificare l ammontare del Premio per l annualità successiva. Nel caso in cui il Contraente, nei termini di cui sopra non abbia effettuato: la comunicazione dei dati ovvero il pagamento della differenza dovuta, l Impresa potrà fissare un ulteriore termine non inferiore a 15 gg. per i relativi adempimenti. Trascorso infruttuosamente tale periodo, il Premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva. In tale eventualità la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto gli obblighi previsti. Art. 10 Oneri fiscali Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al Premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il loro pagamento sia stato anticipato dall Impresa. Art. 11 Competenza per i reclami stragiudiziali La competenza per eventuali reclami stragiudiziali in ordine al presente contratto di Assicurazione è dell'isvap (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo), con sede in Via Del Quirinale, ROMA. Per maggiori informazioni si rimanda a quanto indicato nell Informativa Precontrattuale. Art. 12 Legislazione applicabile e rinvio alle norme di legge Alla Polizza si applicano le condizioni generali qui di seguito formulate nonché le condizioni speciali particolari. Per quanto non regolato si applicano le disposizioni del diritto italiano.

13 CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE Art. 13 Contraente di Polizza Contraente delle presente Polizza di Assicurazione può essere: a. qualsiasi persona giuridica; b. amministratori di società. Art. 14 Soggetti assicurati Le prestazioni di cui all art. 17 punti 1,2,3,4 sezione Speciale Ramo Tutela Legale e quelle di cui all art. 24 punti 1,2 e 3 sezione Speciale Ramo Perdite Pecuniarie vengono prestate per il rischio di un danno derivante dal pregiudizio economico subito dal Contraente (datore di lavoro o Azienda) a seguito dell adozione di provvedimenti di sospensione o ritiro della Patente di guida subiti dai propri dipendenti assicurati ed identificati con numero di Patente. Condizione essenziale per la validità della copertura assicurativa è che: i provvedimenti avvengano esclusivamente per fatti derivanti dalla conduzione di un veicolo a motore; la guida del veicolo a motore sia strettamente funzionale all esercizio dell attività cui l Assicurato/i è/sono adibiti. Art. 15 Sinistro Insorgenza del caso assicurativo Il sinistro si ritiene avvenuto nel momento in cui l Assicurato ha contravvenuto al N.C.d.S. L infrazione deve esser avvenuta in corso di validità del presente contratto di Assicurazione. In caso di modifica delle attuali norme di legge al Codice della Strada e/o al relativo Regolamento, l Impresa si riserva di intervenire sulle seguenti Condizioni di Assicurazione. Con la denuncia il contraente deve dichiarare che il soggetto destinatario del provvedimento sanzionatorio guida veicoli a motore per motivi strettamente funzionali all attività svolta. Qualora, tale dichiarazione non venga fornita o, a seguito di un cambiamento di mansioni del soggetto, sia venuto meno il vincolo funzionale tra guida del veicolo e attività svolta, la garanzia non opera e l indennità convenuta non viene corrisposta. SEZIONE TUTELA LEGALE Art. 16 Oggetto dell Assicurazione L Impresa, alle condizioni della presente Polizza e nei limiti del Massimale convenuto, assicura la Tutela Legale, occorrenti all Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in Polizza all art. 17. La Polizza opera per i seguenti oneri: a il compenso previsto per legge relativo all attività di un Avvocato; b per le vertenze di natura civile, le spese liquidate giudizialmente a favore del legale di controparte, in caso di soccombenza dell Assicurato o ancora di transazione purché autorizzata dall Impresa; c le spese processuali nel processo penale (art. 535 c.p.p.); d le spese dell'attività di Consulenti Tecnici d'ufficio (C.T.U.) e di Periti in genere in quanto siano posti a carico dell Assicurato; e le spese per l attività di un Consulente Tecnico di Parte; f le spese per l IVA relative all attività di un Avvocato e Consulenti Tecnici;

14 g le spese giudiziarie liquidate in una sentenza penale e poste a carico dell Assicurato (art. 535 Codice di Procedura Penale); h il contributo unificato, se posto a carico dell Assicurato. E garantito l intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell art. 20 punto (3). Art. 17 Prestazioni garantite e validità territoriale Le garanzie valgono per i seguenti casi: 1. La difesa in procedimenti penali contro l accusa di aver commesso un reato colposo o contravvenzionale connesso a incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. 2. L opposizione o il ricorso avverso le violazioni al N.C.d.S. comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a punti 5. Detta prestazione viene erogata a condizione che sussistano fondate ragioni di diritto affinché il ricorso possa esser presentato. 3. L opposizione in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione della Patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale. L Impresa, su richiesta dell Assicurato, provvederà alla redazione e presentazione del ricorso purché l Assicurato faccia pervenire il provvedimento in originale entro 3 (tre) giorni dalla data di notifica dello stesso. 4. Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti Autorità avverso le errate comunicazioni di variazioni di punti effettuata dall Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l illegittima variazione del punteggio sulla Patente dell Assicurato. Le prestazioni garantite di cui ai punti 2, 3, 4 valgono in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano; per il caso di cui al punto 1, oltre ai paesi di cui sopra vale altresì per l Europa. Art. 18 Spese assicurate e Massimale Per i casi di cui al precedente art. 17 (Prestazioni garantite e validità territoriale), l Impresa sopporta i costi per la tutela giudiziale e stragiudiziale dei diritti dell Assicurato, sino alla concorrenza del Massimale di ,00, per singolo sinistro senza limite per anno. Art. 19 Unico Sinistro/Caso assicurativo Ai fini della presente Polizza, per unico Sinistro/Caso assicurativo si intende: la tutela di interessi giuridici in caso di controversie instaurate da o contro più persone che hanno ad oggetto pretese identiche o vicendevolmente dipendenti; l instaurazione di un procedimento istruttorio o istanze volte all instaurazione di un procedimento penale contro una o più persone assicurate, che si riferiscono allo stesso evento o alle stesse fattispecie. Art. 20 Obblighi dell Assicurato in caso di Sinistro/Caso assicurativo e libera scelta del Legale (1) Ai sensi dell Articolo 1913 Codice Civile, il Contraente e/o Assicurato deve immediatamente denunciare all Impresa qualsiasi Sinistro/Caso assicurativo nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire alla Direzione dell Impresa notizia di ogni atto a lui notificato, entro 3 (tre) giorni dalla data della notifica stessa. La denuncia del Sinistro/Caso assicurativo deve contenere la descrizione esatta e veritiera dell evento, della data, del luogo, della causa, nonché delle conseguenze del sinistro, dei nomi e degli indirizzi delle persone coinvolte e degli eventuali testimoni. (2) Il Contraente e/o Assicurato è tenuto a fornire all Impresa tutti gli atti e i documenti indispensabili per la definizione della vertenza. L inosservanza di tale obbligo può comportare, ai sensi dell Art Codice Civile, la decadenza parziale o totale dalla garanzia assicurativa.

15 (3) Contemporaneamente alla denuncia del Sinistro/Caso assicurativo, l Assicurato può comunicare all Impresa il nominativo di un Avvocato, a cui affidare la tutela dei propri interessi, qualora il tentativo di risolvere la questione in modo bonario fallisca. L Avvocato deve essere domiciliato nella circoscrizione del Tribunale competente per la controversia. In caso di procedimento penale se l Assicurato sceglie un Avvocato non domiciliato nell ambito del Tribunale competente, l Impresa si assumerà il costo del suo compenso solo nella misura delle tariffe minime previste per legge e quindi, ad esclusione di: spese e/o degli onorari per i suoi viaggi di andata e di ritorno; spese per le sue presenze avanti al Tribunale competente. Se l Assicurato non esercita tale diritto di nomina sarà l Impresa a nominare un Avvocato, che riceverà formale mandato dall Assicurato. L Impresa declina ogni eventuale responsabilità professionale dell Avvocato. (4) Nel caso di ricorso avverso il provvedimento di sospensione, ritiro o revoca della Patente di guida, se lo stesso ha esito positivo, l Assicurato è obbligato a comunicare immediatamente, ovvero da quando né è venuto a conoscenza, la nuova emissione di autorizzazione alla guida trasmettendo all Impresa la relativa documentazione. Art. 21 Gestione del Sinistro/Caso assicurativo (1) Dopo il ricevimento della denuncia del Sinistro/Caso assicurativo, l Impresa, per vertenze di diritto civile, si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. (2) Qualora il predetto tentativo non riuscisse e si individuasse un probabile successo nella tutela giudiziaria degli interessi legali dell Assicurato, la controversia verrà affidata all Avvocato nominato ai sensi dell art. 20 punto 3. (3) Qualora sia necessaria una difesa penale, l Impresa concorderà di volta in volta con l Assicurato il nominativo dell Avvocato da nominare. (art. 20 punto 3) (4) In caso di divergenza di opinioni tra l Assicurato e l Impresa circa la possibilità di successo di un azione oppure di procedure di impugnazione avanti alle Autorità superiori (Appello o Cassazione), la controversia verrà devoluta ad un arbitro che verrà nominato su accordo tra Assicurato e l Impresa; qualora tale accordo non venga raggiunto l arbitro verrà nominato dal Presidente del Tribunale competente per le controversie relative al contratto di Assicurazione. Qualora vi sia il rischio della prescrizione e/o decadenza del diritto dell Assicurato durante il procedimento arbitrale, egli ha facoltà, a proprie spese, di intraprendere le azioni dal medesimo ritenute più opportune; con espressa manleva di ogni eventuale pregiudizio arrecato all Assicurato in virtù dell instaurazione della procedura arbitrale. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l esito dell arbitrato. La tutela assicurativa viene garantita anche per ogni istanza superiore civile e penale, qualora tale procedura dimostri possibilità di successo. (5) Il conferimento di incarichi a Consulenti Tecnici di Parte avviene d intesa con l Impresa. (6) L Impresa conferma per iscritto la misura della garanzia assicurativa per il sinistro. Se il Contraente intraprende iniziative per la tutela dei propri interessi prima della conferma da parte dell Impresa della misura della tutela e se per tale motivo vengono causate spese, l Impresa assume soltanto quelle spese che sarebbe tenuta a rifondere in caso di conferma della tutela prima di tali iniziative. (7) Nel caso di intervento della garanzia assicurativa il Contraente deve: (a) informare l Avvocato incaricato della tutela dei suoi interessi completamente ed in modo veritiero sulla situazione, indicargli i mezzi di prova, dargli le informazioni possibili e fornirgli la documentazione necessaria; (b) fornire all Impresa ogni informazione sullo stato della pratica prima di adire l Autorità Giudiziaria o di proporre impugnazioni chiedere l autorizzazione dell Impresa;

16 prima di adire l Autorità Giudiziaria, attendere il formarsi del giudicato di altri procedimenti giudiziari, i quali possono di fatto o giuridicamente avere importanza per il procedimento giudiziario da intentare; evitare di compiere atti che pregiudichino l Impresa nell adempimento della propria obbligazione contrattuale. (8) Se non diversamente stipulato vale quanto segue: se l Assicurato viola una degli obblighi di cui al comma 7 del presente articolo, l Impresa non può essere liberata dall obbligo della prestazione, se la violazione non è causata né da dolo né da colpa grave. In caso di violazione per dolo o per colpa grave l Impresa resta obbligata qualora la violazione non abbia avuto influenza né sulla statuizione né sulla misura della prestazione dovuta dall Impresa. L Impresa, ai sensi dell art Codice Civile, è surrogata, fino alla competenza dell Indennizzo, in tutti i diritti dell Assicurato verso i terzi responsabili. Il Contraente è tenuto, su richiesta dell Impresa, a consegnare tutta la documentazione necessaria e di esperire tutte le azioni indispensabili per consentire la surrogazione in tali diritti. Art. 22 Recupero di somme Qualora le spese legali o peritali siano poste a carico della controparte, l Impresa ha diritto al rimborso di quanto anticipato. SEZIONE PERDITE PECUNIARIE Art. 23 Oggetto della garanzia L Impresa, alle condizioni della presente polizza, assicura il pagamento delle prestazioni di cui alle indennità e spese sostenute dall Assicurato e indicate di seguito. Art. 24 Prestazioni garantite e validità territoriale Le garanzie sotto elencate valgono in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano per: 1. Diaria: L Impresa corrisponderà al Contraente un Indennizzo (c.d. diaria) convenuto fino ad un massimo di giorni pattuiti e indicati nel modulo di Polizza per il rischio derivante dalla sospensione o ritiro della Patente di guida della/e persona/e assicurata/e disposta dalla Autorità Amministrativa o Giudiziaria in conseguenza dell inosservanza dei seguenti artt. del N.C.d.S.: - art. 142 comma 9 e 12 (Limiti di velocità); - art. 143 comma 12 (Posizione dei veicoli sulla carreggiata; circolazione di veicolo contromano); - art. 145 comma 11 (Precedenza); - art. 146 comma 3 bis (Violazione della segnaletica stradale); - art. 147 comma 6 (Comportamento ai passaggi a livello); - art. 148 comma 15 con riferimento al comma 3 e ai commi 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 16 (Sorpasso); - art. 149 comma 5 (Distanza di sicurezza tra i veicoli); - art. 150 comma 5 (Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna); - art. 172 comma 10 (Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta); - art. 176 comma 19 e 22 (Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali); - art. 186 comma 2 (Guida sotto l influenza dell alcool). Per la sola categoria degli Autotrasportatori, la cui attività aziendale deve essere espressamente indicata nel modulo di Polizza, la diaria viene altresì riconosciuta per le seguenti violazioni al N.C.d.S.: - art. 6 comma 12 (Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati);

17 - art. 10 comma 24 (Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità); - art. 62 comma 7 e 10 (Massa limite); - art. 164 comma 8 (Sistemazione del carico sui veicoli); - art. 179 comma 9 (Cronotachigrafo e limitatore di velocità); - art. 186 comma 2 (Guida sotto l influenza dell alcool). Limitatamente alla garanzia c.d. diaria si precisa che, l erogazione dell Indennizzo convenuto, viene altresì riconosciuto nel caso in cui l infrazione commessa dalla persona assicurata, sia avvenuta in Europa. In presenza di tale fattispecie, e quindi solo per questi Paesi, la diaria verrà corrisposta al Contraente, per singolo sinistro, nella misura del 50% fino ad un Indennizzo massimo di 4.000,00 di quello previsto nel modulo di Polizza ove, a seguito di una violazione di una norma di comportamento corrispondente a quelle suindicate, l Autorità di un altro Stato vieti la circolazione sul proprio territorio. La diaria viene pagata a decorrere dal giorno successivo a quello del ritiro, sospensione o revoca della Patente. Qualora la denuncia del sinistro, ai sensi dell art. 20 paragrafo 1 avvenga in ritardo, l Impresa rimborserà la diaria solo a partire dal giorno successivo a quello della comunicazione all Impresa. La diaria viene pagata fino al giorno del venir meno del provvedimento di ritiro, sospensione o revoca da parte dell Autorità Amministrativa o Giudiziaria e comunque non oltre la durata di prestazione concordata nel modulo di Polizza. Nel caso di ricorso, se lo stesso ha esito positivo, la diaria è corrisposta solamente per il periodo effettivo in cui l Assicurato risulta privato del documento di guida. La somma che è dovuta dall Impresa viene corrisposta di norma al termine del periodo soggetto ad Indennizzo; per i casi di revoca, ritiro o sospensione della Patente, il cui provvedimento abbia durata superiore a 30 gg., il pagamento dell indennità viene corrisposta ratealmente alla fine di ciascun mese solare. 2. Indennità autoscuola: L Impresa garantirà il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione ad un corso di guida idoneo a recuperare presso una scuola guida autorizzata i punti persi in conseguenza di una o più violazioni del N.C.d.S. avvenuta in costanza di Polizza e comunicata all Assicurato dalla competente Autorità. L Impresa provvederà al rimborso nei limiti di 400,00, previa esibizione della documentazione comprovante la frequenza all autoscuola ed il relativo costo sostenuto dall Assicurato. 3. Indennità zero punti: L Impresa garantirà, entro il limite di 1.000,00 per caso assicurativo senza limite per anno, il rimborso delle spese sostenute per l esame di revisione del documento di guida qualora l Assicurato commetta infrazioni che azzerino il punteggio. La presente prestazione opera a condizione che l Assicurato abbia avuto almeno 10 punti effettivi al momento dell infrazione. E onere dell Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest ultima condizione e la ricevuta dell avvenuto pagamento dell esame. Art. 25 Esclusioni comuni alle due sezioni di polizza Le prestazioni assicurative elencate nel presente contratto non operano se: (a) il conducente non è abilitato o autorizzato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione o se il veicolo del Contraente non è coperto da regolare Assicurazione obbligatoria RCA. Se l Assicurato, alla guida del veicolo, dimostra di non essere a conoscenza dell omissione degli obblighi di cui alla L n. 990 e successive modifiche, permane la copertura per quanto previsto all art. 17 punti 1,2,3 e all art. 24 punti 2 e 3; (b) il provvedimento di ritiro, sospensione della Patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall art. 24 punto 1 (Diaria);

18 (c) il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione; (d) l Assicurato, negli ultimi 2 (due) anni, ha subito un precedente ritiro, una sospensione o una revoca della Patente ovvero uno di questi procedimenti è giá in corso alla stipulazione del contratto senza che la circostanza sia stata resa nota all Impresa; (e) l Assicurato al momento della stipulazione del contratto ha meno di 20 punti oppure la decurtazione del punteggio è prevedibile in forza di una violazione occorsa prima della stipulazione del contratto; in questo caso la copertura assicurativa è valida qualora tale circostanza sia stata comunicata all Impresa prima della decorrenza del presente contratto; (f) il fatto si è verificato allorquando l Assicurato conduceva il veicolo sotto l influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 N.C.d.S.); (g) il fatto si è verificato allorquando l Assicurato ha altresì violato l art. 189 N.C.d.S. (Comportamento in caso di incidente); (h) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l influenza dell alcool. Oltre a quanto sopra, le prestazioni non operano: (i) per i casi di ritiro, sospensione o revoca della Patente conseguenti a una o più violazioni del N.C.d.S. cui consegua un immediato azzeramento dei punti sulla Patente. (j) per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l Assicurato viene perseguito in sede penale; (k) per sinistri che il Contraente/Assicurato ha causato con dolo; (l) per sinistri che sono connessi al compimento di un reato doloso da parte del Contraente/Assicurato; (m) per sinistri che vengono denunciati all Impresa 24 mesi dopo la scadenza della Polizza. La copertura assicurativa, non include il pagamento di: (a) sanzioni, ammende e pene pecuniarie imposte in via amministrativa e pene pecuniarie sostitutive di pene detentive; (b) spese collegate all esecuzione di pene detentive e quelle per la custodia di cose. UBI Assicurazioni Spa

19 UBI Assicurazioni S.p.A. Società soggetta all attività di direzione e coordinamento di F&B Insurance Holdings S.A./N.V Milano Via Tolmezzo, 15 tel fax Capitale Sociale i.v. - Codice Fiscale, Partita Iva e n. Iscrizione Registro delle Imprese di Milano n. Iscrizione Albo delle Imprese di assicurazione Impresa autorizzata all esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro dell Industria, del Commercio e dell Artigianato del (G.U. del , n. 62). MOD. UBI Ass ed. 01/10/2011

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