CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE
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1 CASSA DI PREVIDENZA INTEGRATIVA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE CONVENZIONATE Chiarimenti sulla disciplina fiscale del d. lgs. n. 252/2005 (c.d. Testo Unico della previdenza complementare) Circolare dell Agenzia delle Entrate del 18 dicembre 2007, n. 70/E Con la presente, a seguito dell emanazione della Circolare n. 70 del 18 dicembre 2007 (in seguito denominata Circolare) da parte dell Agenzia delle Entrate, che ha fornito i tanto attesi chiarimenti circa la disciplina tributaria della previdenza complementare introdotta dal D.Lgs. n. 252/2005 (in seguito denominato Decreto), si intende focalizzare l attenzione degli aderenti e delle aziende convenzionate su alcuni argomenti di immediato impatto operativo trattati dalla Circolare. Nel consigliare comunque i destinatari della presente a prendere lettura del testo integrale della Circolare (pubblicata sul sito internet sezione normativa ) riteniamo utile richiamarne gli elementi essenziali secondo l ordine contenuto nella Circolare medesima. CONTRIBUZIONI Conferimento del TFR In base alla normativa introdotta dal Decreto è confermata, nel rispetto dei contratti collettivi e degli accordi, la possibilità di conferire al fondo pensione anche il TFR maturato prima del 1 gennaio 2007 che non costituisce anticipazione e quindi non è imponibile come tale. Difatti, rispetto a quanto previsto dal precedente d.lgs. 124/93 la dizione quota di accantonamento annuale al TFR è stata sostituita con la locuzione somme e pertanto non si considera anticipazione la destinazione non solo della quota di accantonamento annuale ma anche delle quote pregresse, che perciò non assume rilevanza fiscale al momento del trasferimento. PreviGen Fondo Pensione Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14 Tel Fax previgen.fondopensione@generali.it Codice fiscale Iscritto all Albo dei Fondi Pensione I Sezione Speciale Fondi Pensione Preesistenti al n. 1137
2 L importo del TFR pregresso deve essere assoggettato a tassazione al momento dell erogazione della prestazione pensionistica. Le somme versate al fondo pensione concorreranno ad incrementare, convenzionalmente, la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito, indipendentemente dalla coincidenza della data di iscrizione al fondo con quella in cui il dipendente è stato assunto, da cui decorre l accumulo del TFR conferito. Tale attribuzione convenzionale rileva ai soli fini della determinazione del regime fiscale applicabile alle prestazioni e non comporta altre conseguenze come, ad esempio, l acquisizione della qualificazione di vecchi iscritti per soggetti che non risultavano tali prima del conferimento del TFR maturato. Si può ritenere, a tal proposito, che la quota di TFR formata nel periodo dal 2001 al 2006 vada scorporata in due componenti: quella corrispondente alla rivalutazione del TFR, assoggettata ad imposta sostitutiva nella misura dell 11% presso il datore di lavoro, da trattare in modo analogo ai rendimenti già tassati presso il fondo, e quella rimanente, corrispondente agli accantonamenti annuali, da trattare alla stregua dei contributi versati al fondo pensione che hanno fruito della deduzione. La legge finanziaria per l anno 2008, tuttavia, rinvia ad un provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate il compito di stabilire i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR. Lavoratori di prima occupazione All articolo 8, comma 6, il Decreto prevede che ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l importo di ,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro.
3 Tale disposizione ha l intento di agevolare i soggetti di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007 che, nei primi cinque anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare, hanno effettuato versamenti per un importo inferiore al plafond di 5.164,57 euro, permettendo loro, quindi, di elevare l importo massimo annuale complessivamente deducibile a 7.746,86 euro. Per lavoratori di prima occupazione si devono intendere quei soggetti che alla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero al 1 gennaio 2007, non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria. Comunicazione dei contributi non dedotti Il D.Lgs. n. 252 prevede che l aderente comunichi annualmente al fondo pensione, entro il 31 dicembre (e non più entro il 30 settembre) dell anno successivo a quello in cui il versamento è stato effettuato, l ammontare del contributo che non è stato (e che non sarà) portato in deduzione. La necessità di tale comunicazione deriva dal fatto che i contributi versati al fondo pensione e non dedotti non sono imponibili in sede di erogazione della prestazione. Il termine stabilito per la comunicazione dei contributi non dedotti riteniamo possa considerarsi perentorio (anche se si rileva come la Circolare non prenda posizione a riguardo e come manchi una specifica norma la cui applicazione, in caso di ritardata comunicazione, determini l assoggettamento a tassazione dell intera prestazione) per cui si è attuata un opportuna azione di informazione agli aderenti affinché provvedano alla comunicazione nei termini previsti, anche per evitare che il trascorrere del tempo renda difficoltosa la ricognizione dei contributi non dedotti PRESTAZIONI Regime tributario delle prestazioni Il regime fiscale delle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche, sia in forma di capitale che in forma periodica, che in precedenza si differenziava in funzione della tipologia di prestazione erogata (capitale o rendita), ora prevede un unico regime di tassazione sul montante maturato post 1 gennaio 2007.
4 Il Decreto stabilisce, infatti, che sulle prestazioni pensionistiche complementari erogate sia in forma di rendita sia in forma di capitale è operata una ritenuta a titolo di imposta con l aliquota del 15 per cento, ridotta sino al 9 per cento in relazione alla durata del periodo di partecipazione a forme pensionistiche complementari in ragione dello 0,30 per cento per ogni anno di partecipazione oltre il quindicesimo, con un limite massimo di riduzione di sei punti percentuali. Ai fini della determinazione dell aliquota applicabile in sede di ritenuta il periodo di partecipazione va individuato con riferimento agli anni di mera partecipazione, a prescindere dall effettivo versamento dei contributi, considerando perciò utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione individuale. Se la data di iscrizione è anteriore al 1 gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15. Le somme assoggettate a ritenuta a titolo d imposta non confluiscono nel reddito complessivo e, pertanto, non sono soggette alle addizionali regionali e comunali. A titolo esemplificativo ciò comporta che, relativamente alla parte del montante accantonato dal 1/1/2007, le prestazioni e le anticipazioni per spese sanitarie, nel caso di beneficiari iscritti a forme pensionistiche complementari da prima del 1/1/1992, si renderà applicabile, dal 2008, il primo abbattimento dello 0,30%, con riduzione al 14,70% della ritenuta alla fonte a titolo d imposta. Disciplina applicabile ai vecchi iscritti Per i vecchi iscritti ai vecchi fondi il Decreto prevede che, ai montanti maturati fino al 2006, si applichi il regime tributario vigente alla predetta data, mentre sul montante accumulato a decorrere dal 2007 è concessa la facoltà all iscritto di optare per l applicazione del nuovo regime. Viene pertanto confermata per i vecchi iscritti la possibilità di richiedere che le prestazioni pensionistiche siano erogate in capitale per l intero ammontare (compresa quindi la quota maturata a decorrere dal 1 gennaio 2007) con l applicazione, in questo caso, del regime tributario vigente fino al 2006 sull intera prestazione.
5 Se, invece, optano per l applicazione del nuovo regime previsto dal Decreto, essi possono percepire in forma di capitale l intera prestazione maturata fino al 2006 mentre, per il montante maturato a partire dal 1 gennaio 2007, troverà applicazione il nuovo trattamento fiscale, che però comporta l obbligo di convertire in rendita almeno il 50% di tale montante, salvo il caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del relativo importo sia inferiore al 50% dell assegno sociale (che al 1 gennaio 2008 è fissato in 5.142,67 euro). L opzione può essere resa in occasione della richiesta di erogazione della prestazione finale ovvero al momento di richiesta di una anticipazione, rendendo in tale ultimo caso la scelta vincolante e non modificabile. I vecchi iscritti hanno quindi la possibilità di optare, al momento della maturazione del diritto alla prestazione, per: 1. la liquidazione della prestazione pensionistica maturata fino al 31 dicembre 2006 in capitale (con applicazione del previgente regime fiscale) e la liquidazione di non più del 50% della prestazione maturata a partire dal 1 gennaio 2007 in capitale (con applicazione del nuovo, più favorevole, regime fiscale), salvo la verifica del valore della rendita, rispetto al 50% dell assegno sociale; 2. la liquidazione dell intera prestazione pensionistica maturata in capitale, compreso dunque l ammontare maturato dopo il 1 gennaio 2007, con applicazione del previgente regime fiscale. Regime transitorio Erogazione dei riscatti Le modalità di tassazione dei riscatti nel regime vigente fino al 31 dicembre 2006 e in quello attuale sono diverse. La disciplina fiscale operava una distinzione relativamente al trattamento fiscale del riscatto, in ragione delle motivazioni che lo avevano generato. Per le somme accantonate dal 2001 prevedeva la tassazione separata in caso di riscatto esercitato a seguito di pensionamento o di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, quali, ad esempio, il licenziamento derivante dal dissesto finanziario del datore di lavoro, dal fallimento o da altra procedura concorsuale.
6 Il riscatto della posizione individuale, esercitato per motivi diversi dalle predette cause era tassato con l aliquota progressiva, facendo concorrere le somme maturate dal 2001 al reddito complessivo. Il Decreto contiene invece una previsione analitica delle ipotesi di riscatto cui consegue una diversa misura dell ammontare riscattabile e una diversa tassazione da applicare sui montanti maturati dal 1 gennaio L applicazione di una ritenuta a titolo d imposta con l aliquota del 15 per cento (riducibile al 9 per cento) è prevista nei casi di: 1. riscatto parziale per inoccupazione, da almeno 12 mesi e fino a 4 anni, ovvero in dipendenza di procedura di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria; 2. riscatto integrale per inoccupazione che superiore a 4 anni (con un anticipo massimo di 5 anni rispetto al diritto alla maturazione della pensione obbligatoria) ovvero nei casi di invalidità permanente che riduca la capacità lavorativa a meno di un terzo; 3. riscatto da parte degli eredi o dei diversi beneficiari designati dall iscritto in caso di morte dell aderente. Nei casi di riscatto per motivi diversi da quelli sopra indicati si applica una ritenuta a titolo d imposta con l aliquota del 23 per cento. Fermo restando che, a decorrere dal 1 gennaio 2007, i riscatti devono essere richiesti secondo la disciplina vigente, la tassazione deve essere effettuata nel rispetto del regime transitorio per il quale alle prestazioni accumulate fino al 2006 continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti. Pertanto, con riferimento al montante maturato dal 2001 al 2006 è necessario verificare se le cause che hanno determinato il riscatto rientrano tra quelle per le quali è prevista l applicazione della tassazione separata ovvero della tassazione progressiva. Ad esempio, in caso di riscatto immediato per risoluzione del rapporto di lavoro, il montante maturato dal 2007 sarà tassato con una ritenuta a titolo d imposta con l aliquota del 23 per cento. Il montante maturato dal 2001 al 2006 sarà assoggettato a tassazione separata, se la cessazione del rapporto di lavoro è determinata da mobilità mentre sarà assoggettato a tassazione ordinaria, se la cessazione del rapporto di lavoro è determinata da dimissioni volontarie.
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