Il funzionamento del fondo è disciplinato dallo statuto La presente scheda fornisce un quadro sintetico dei dati e delle norme utili per l adesione.
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1 SCHEDA INFORMATIVA PER I POTENZIALI ADERENTI A MARCO POLO-FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DA AZIENDE TURISTICHE, TERMALI, DELLA DISTRIBUZIONE E SETTORI AFFINI La scheda informativa è redatta ai sensi dell art. 3, comma 2, del Decreto del Ministro del Lavoro n. 211 del 14 Gennaio 1997, al D. Lgs. 21 Aprile 1993 n. 124 e al D. Lgs. n. 47/2000. Marco Polo ha avuto l autorizzazione all esercizio dell attività da parte della Commissione di vigilanza sui fondi pensione in data 6 ottobre 2004 ed è iscritto al n. 146 dell Albo dei fondi Pensione. Sede Legale: Roma, Via Nazionale, 60 Il funzionamento del fondo è disciplinato dallo statuto La presente scheda fornisce un quadro sintetico dei dati e delle norme utili per l adesione. L organo di amministrazione si assume la responsabilità per la completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente scheda.. L adesione al fondo deve essere preceduta dalla consegna e presa visione della presente scheda e dello statuto del fondo. 1. DATI RELATIVI AL FONDO PENSIONE Data di costituzione e durata. Marco Polo - Fondo Pensione è il Fondo Pensione Complementare a capitalizzazione individuale dei dipendenti da Aziende Turistiche, Termali, della Distribuzione e Settori Affini; è stato costituito in data 24 gennaio 2000.
2 Marco Polo - Fondo Pensione ha durata indeterminata, fatte salve le ipotesi di scioglimento previste dallo Statuto. Fonte istitutiva. Fonte istitutiva di Marco Polo - Fondo Pensione è l accordo istitutivo sottoscritto in data 14 dicembre 1999 su iniziativa delle parti istitutive, Associazione Italiana Catene Alberghiere - A.I.C.A., Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali, Turistiche e dei Servizi - CONFESERCENTI, Federazione Nazionale dell Industria dei Viaggi e del Turismo - FEDERTURISMO, Federazione Italiana delle Industrie Termali e delle Acque Minerali Curative - FEDERTERME, Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi - FILCAMS, Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT, Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS. Area dei Destinatari. L'adesione a Marco Polo - Fondo Pensione è volontaria ed è riservata ai lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato da uno dei seguenti contratti: a) il CCNL per i dipendenti di aziende del settore Turismo sottoscritto in data 22 Gennaio 1999 tra CONFESERCENTI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL; b) il CCNL per i dipendenti di aziende del settore terziario della distribuzione dei servizi sottoscritto in data 22 Settembre 1999 tra CONFESERCENTI e FILCAMS- CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL; c) il CCNL per i dipendenti delle aziende facenti parte della Associazione Italiana Catene Alberghiere sottoscritto in data 10 Febbraio 1999 tra AICA e FILCAMS- CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL; d) il CCNL per i dipendenti di aziende dell Industria Turistica sottoscritto in data 10 Febbraio 1999 tra FEDERTURISMO e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL; e) il CCNL per i dipendenti delle aziende Termali sottoscritto in data 15 giugno 1999 tra FEDERTERME e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTuCS-UIL; In particolare destinatari della forma pensionistica complementare nonché beneficiari delle relative prestazioni sono i lavoratori ai quali si applica uno dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui sopra che siano stati assunti ed abbiano superato - ove previsto - il relativo periodo di prova in una delle seguenti tipologie di contratto individuale: a tempo indeterminato a tempo parziale a tempo determinato di durata superiore a tre mesi formazione e lavoro apprendistato
3 Destinatari della forma pensionistica, previa sottoscrizione di apposita fonte istitutiva, sono altresì i lavoratori assunti in una delle tipologie di contratto individuale di cui sopra dei settori affini i cui CCNL sono sottoscritti da almeno due delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie dell'accordo 14 dicembre Al fine di garantire una univoca interpretazione della presente norma si conviene di considerare affini i settori definiti dall art. 49, comma 1, lettera d) della legge 9 marzo 1989 n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni. Natura giuridica del fondo pensione. Marco Polo - Fondo Pensione è costituito in forma di associazione. Scopo del fondo pensione. Scopo di Marco Polo - Fondo Pensione è garantire ai lavoratori associati prestazioni pensionistiche complementari a quelle erogate dal sistema obbligatorio pubblico. Regime del fondo. Marco Polo - Fondo Pensione è un fondo pensione a contribuzione definita. L entità della prestazione pensionistica è commisurata ai contributi versati ed ai rendimenti realizzati nella gestione delle risorse. Criteri di costituzione e composizione dell organo assembleare e degli organi di amministrazione e controllo. Il funzionamento di Marco Polo - Fondo Pensione è affidato ad organi paritetici di origine elettiva: l'assemblea dei delegati, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei revisori contabili. L'Assemblea dei delegati è formata da 48 delegati così suddivisi: 24 delegati in rappresentanza dei lavoratori associati a Marco Polo - Fondo Pensione e dagli stessi eletti; 24 delegati in rappresentanza delle imprese associate a Marco Polo - Fondo Pensione e dalle stesse eletti, secondo il regolamento elettorale previsto dallo statuto. Le elezioni per la prima Assemblea di Marco Polo - Fondo Pensione si svolgeranno al raggiungimento delle prime 1000 adesioni; successivamente al superamento di 5000 adesioni e comunque alla scadenza del mandato dell Assemblea a quel momento in carica, il numero dei componenti l Assemblea dei delegati è elevato a 90, di cui 45 in rappresentanza dei datori di lavoro associati a Marco Polo - Fondo Pensione e 45 in rappresentanza dei lavoratori associati a Marco Polo - Fondo Pensione. L organo di amministrazione di Marco Polo - Fondo Pensione è il Consiglio di amministrazione costituito da 12 componenti. In attuazione del principio di pariteticità metà degli amministratori sono eletti dall Assemblea in rappresentanza dei lavoratori associati e metà sono eletti in rappresentanza delle imprese associate. Il Consiglio di amministrazione elegge al proprio interno un presidente e un Vice presidente scegliendoli, rispettivamente ed in alternanza, fra i consiglieri eletti dai rappresentanti dei lavoratori associati e fra quelli eletti dai rappresentanti delle imprese associate.
4 Il Collegio dei revisori contabili, eletto dall'assemblea dei delegati, è costituito da 4 componenti effettivi e 2 supplenti, metà in rappresentanza dei lavoratori associati e per l'altra metà in rappresentanza delle imprese associate. 2. PRESTAZIONI Marco Polo - Fondo Pensione realizza il suo scopo di erogare prestazioni pensionistiche ai dipendenti associati operando in regime di contribuzione definita, con capitalizzazione dei contributi e loro attribuzione in conti individuali. Prestazioni e beneficiari Il Fondo Marco Polo - Fondo Pensione riconosce agli aventi diritto prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità. Il diritto a tali prestazioni si consegue al verificarsi delle seguenti condizioni: per le prestazioni di vecchiaia, compimento dell età pensionabile stabilita dal regime obbligatorio di appartenenza in presenza di almeno 10 anni di associazione a Marco Polo - Fondo Pensione; per le prestazioni di anzianità, compimento di un età di non più di 10 anni inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza in presenza di almeno 15 anni di associazione a Marco Polo - Fondo Pensione. Le norme relative ai requisiti di accesso alle prestazioni non trovano applicazione nei confronti di lavoratori già iscritti a fondi pensione alla data del 28 aprile Costoro hanno diritto a percepire le prestazioni indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell intero importo maturato sulla propria posizione individuale. Le prestazioni pensionistiche riconosciute da Marco Polo - Fondo Pensione consistono in rendite vitalizie commisurate ai contributi versati, capitalizzati in base ai rendimenti realizzati, ed all età del beneficiario. Marco Polo - Fondo Pensione provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative che devono essere ancora individuate. Le convenzioni devono prevedere la clausola di reversibilità delle prestazioni a favore dei soggetti previsti dalla normativa vigente. Il lavoratore avente diritto può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica per un importo massimo pari al 50% della prestazione stessa. Qualora l importo annuo della rendita, che si ottiene convertendo in pensione complementare annua a favore del lavoratore associato quanto maturato sulla posizione individuale, risulti inferiore all importo dell assegno sociale di cui all articolo 3, commi 6 e 7, della legge 335/95 il lavoratore associato può optare per la liquidazione in capitale dell intero importo maturato.
5 Anticipazioni L iscritto al fondo da almeno otto anni può conseguire un anticipazione delle prestazioni a valere anche sull intera posizione individuale accumulata per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell articolo 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n.449, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel fondo secondo modalità stabilite dal fondo stesso. Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all articolo 10, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 124 del Ai fini della determinazione dell anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di anticipazioni sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall iscritto per i quali l interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale. 3. TRASFERIMENTO E RISCATTO Trasferimento a seguito di perdita dei requisiti di partecipazione Qualora l'iscritto perda i requisiti per la partecipazione a Marco Polo - Fondo Pensione, può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad altro fondo pensione, cui abbia possibilità di accedere in relazione alla nuova attività lavorativa ovvero presso una forma pensionistica individuale. La richiesta di trasferimento può essere effettuata in concomitanza della perdita dei requisiti. Trasferimento in costanza dei requisiti di partecipazione Ancorché in costanza dei requisiti di partecipazione a Marco Polo - Fondo Pensione il lavoratore può richiedere il trasferimento presso un altro fondo pensione ovvero presso una forma pensionistica individuale. Tale trasferimento non può aver luogo durante i primi cinque anni di vita di Marco Polo - Fondo Pensione e, a partire dal sesto anno di vita, non prima che siano trascorsi almeno tre anni di permanenza in Marco Polo - Fondo Pensione. Riscatto Il lavoratore associato che al momento della perdita dei requisiti di partecipazione non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche, ha diritto al riscatto della propria posizione individuale maturata presso Marco Polo - Fondo Pensione. La liquidazione dell'importo spettante avviene entro sei mesi dalla richiesta.
6 In caso di morte del lavoratore associato a Marco Polo - Fondo Pensione prima del pensionamento per vecchiaia la posizione individuale dello stesso è riscattata dal coniuge ovvero dai figli ovvero, se già viventi a carico del lavoratore associato deceduto, dai genitori. In mancanza di tali soggetti valgono le diverse disposizioni del lavoratore associato. In mancanza anche di diverse disposizioni del lavoratore associato la posizione resta acquisita a Marco Polo - Fondo Pensione. 4. CONTRIBUZIONI E ALTRI ONERI Contributi La contribuzione a Marco Polo - Fondo Pensione è stabilita nelle seguenti misure: a) 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del lavoratore; b) la percentuale stabilita dal CCNL (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del TFR a carico del datore di lavoro); c) una quota di TFR pari al 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del TFR per i lavoratori qualificabili come già occupati alla data del 28 aprile 1993; d) il 100% del TFR maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione successiva al 28 aprile In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione a carico sia delle imprese che dei lavoratori associati è commisurata al trattamento retributivo effettivamente dovuto dalle imprese ai sensi delle disposizioni di legge o degli accordi collettivi di lavoro vigenti. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione, o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione a carico delle imprese è sospesa, ferma restando la facoltà del lavoratore associato a Marco Polo - Fondo Pensione di proseguire volontariamente il versamento della contribuzione a suo carico. L obbligo della contribuzione a carico sia del dipendente sia dell impresa nonché l obbligo della destinazione delle quote di TFR a Marco Polo - Fondo Pensione decorre dal momento della sottoscrizione della domanda di adesione. Nella fase di avvio del Fondo, tale obbligo diviene effettivo a partire dalla data di autorizzazione all esercizio dell attività del Fondo stesso. Contribuzione volontaria E fatta salva la facoltà del lavoratore iscritto a Marco Polo - Fondo Pensione di effettuare versamenti volontari aggiuntivi entro il limite massimo di deducibilità fiscale previsto dalla normativa vigente.
7 Cessazione delle contribuzioni La contribuzione a Marco Polo - Fondo Pensione, sia a carico del dipendente sia a carico dell impresa, cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, con o senza riscatto della posizione individuale. La contribuzione cessa altresì in caso di trasferimento ad altro Fondo ed in ogni caso di recesso del dipendente dal Fondo. Altri oneri Per la copertura delle spese di costituzione, di promozione e di avvio del Fondo i datori di lavoro sono tenuti al versamento a titolo di quota di iscrizione una tantum della somma di euro 15,50 per ciascun lavoratore aderente di cui euro 11,88 a carico dell azienda e euro 3,62 a carico del lavoratore. Tali somme devono essere versate entro 60 giorni dalla data di iscrizione a Marco Polo - Fondo Pensione mediante bonifico su conto corrente bancario indicato dal Fondo. La quota associativa annua a Marco Polo - Fondo Pensione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto anche di quanto previsto al riguardo dall Accordo Istitutivo del 14 dicembre REGIME FISCALE Contributi I contributi annui complessivamente versati al fondo (dall associato e dal datore di lavoro), ad eccezione delle quote di TFR, sono deducibili entro il limite massimo del 12% del reddito complessivo dell associato e, comunque, non oltre 5164,57 Euro. Per i redditi da lavoro dipendente, fermi restando i limiti sopra indicati, la deduzione spetta per un importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata al fondo. Fino al , per i lavoratori vecchi iscritti, fermo restando il limite del 12% del reddito complessivo, è prevista la facoltà di dedurre dal proprio reddito il maggior importo fra 5164,57 Euro e l ammontare dei contributi effettivamente versati ad un fondo pensione nell anno A questi lavoratori, inoltre, non si applica il vincolo del TFR.
8 Risultati di gestione I rendimenti finanziari ottenuti attraverso la gestione del patrimonio del fondo sono tassati con aliquota dell 11% applicata al risultato netto di gestione maturato per ciascun periodo di imposta. Prestazioni La pensione complementare è soggetta a tassazione progressiva per la parte relativa ai contributi versati, al netto dei rendimenti finanziari ottenuti già assoggettati a tassazione, e, là dove presenti, dei contributi che hanno ecceduto i su menzionati limiti percentuali (12% del reddito complessivo) o assoluti (5164,57 Euro). Le eventuali rivalutazioni della pensione complementare nella fase di erogazione della prestazione sono tassate con imposta sostitutiva nella misura del 12,5%. La prestazione pensionistica erogata in capitale è soggetta a tassazione separata con aliquota calcolata dal fondo pensione prendendo come reddito di riferimento l importo da liquidare in capitale, al netto dei rendimenti e dei contributi già tassati, dividendo questo ammontare per il numero di anni o frazione di anno di effettiva contribuzione e moltiplicando il risultato per dodici. Se l importo liquidato in capitale è superiore ad 1/3 del montante maturato dall iscritto, l imposta si applica sull importo da liquidare al netto degli eventuali contributi eccedenti i su menzionati limiti percentuali o assoluti. Qualora gli importi liquidati in capitale siano inferiori ad 1/3 del montante maturato dall iscritto, l imposta si applica sull importo maturato, al netto dei rendimenti finanziari già tassati e dei contributi eccedenti i limiti stabiliti. Questa stessa modalità di calcolo della base imponibile si applica, anche se la prestazione in capitale è superiore ad 1/3 della posizione maturata, in presenza delle seguenti situazioni: l iscritto ha optato per la liquidazione dell intera posizione pensionistica in capitale (facoltà riconosciuta all iscritto nel caso in cui l importo annuo della rendita vitalizia risulti inferiore a quello dell assegno sociale); il riscatto avviene per cessazione del rapporto di lavoro per mobilità o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti; il riscatto è esercitato dagli aventi diritto in caso di morte del lavoratore associato. Anticipazioni Le anticipazioni sono assoggettate a tassazione separata. Gli importi tassati sono comprensivi della quota relativa ai rendimenti finanziari ottenuti dal fondo [mentre rimangono comunque esclusi i contributi non dedotti]. Riscatti per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo Gli importi riscattati per perdita dei requisiti di partecipazione al fondo non conseguente a pensionamento o a messa in mobilità del lavoratore o ad altre cause di interruzione del rapporto di lavoro non dipendenti dalla volontà delle parti, sono
9 soggetti a tassazione progressiva. Anche in questo caso rimangono esenti i rendimenti ottenuti nella gestione finanziaria e i contribuiti eccedenti i limiti stabiliti. 6. REGIME DELLE SPESE DEL FONDO La quota di iscrizione una tantum e la quota associativa annua non sono accreditate sulle posizioni individuali degli iscritti in quanto destinate direttamente alla copertura degli oneri amministrativi e di funzionamento di Marco Polo - Fondo Pensione. Tra gli oneri amministrativi sono, tra l altro, compresi quelli relativi a: - sede, struttura, organizzazione e beni strumentali; - attività degli organi statutari; - gestione amministrativa di Marco Polo - Fondo Pensione e delle posizioni individuali; - supporti per l assunzione delle decisioni degli organi di Marco Polo - Fondo Pensione in materia amministrativa e delle risorse; - attività promozionali; - spese legali. Gravano sul patrimonio di Marco Polo Fondo Pensione le spese per il servizio della banca depositaria, le commissioni relative al servizio di gestione finanziaria e gli oneri di intermediazione finanziaria. L articolazione degli oneri di gestione verrà definita al momento della scelta dei gestori delle risorse finanziarie del fondo. Le indicazioni circa l ammontare delle spese a carico del Fondo, anche in percentuale del patrimonio, distinte nelle loro componenti (spese per gestione finanziaria, gestione amministrativa, banca depositaria, etc.) sono contenute nella parte mobile della scheda relativa ai risultati di gestione, 7. CRITERI DI IMPIEGO DELLE RISORSE Le risorse finanziarie di Marco Polo - Fondo Pensione sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con i soggetti gestori abilitati, con le modalità ed i limiti previsti dalla normativa vigente. Per il primo triennio è attuata una gestione monocomparto idonea a produrre un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori aderenti. Successivamente il Consiglio di Amministrazione previa modifica statutaria, può optare per una gestione multicomparto con differenziazione dei profili di rischio e di rendimento in funzione delle diverse esigenze degli iscritti. Al verificarsi del passaggio alla gestione multicomparto, ai lavoratori è fornita adeguata e completa informazione.
10 I gestori delle risorse finanziarie di Marco Polo - Fondo Pensione devono ancora essere individuati. La banca depositaria di Marco Polo - Fondo Pensione deve essere ancora individuata. Marco Polo Fondo Pensione è un fondo a contribuzione definita, senza garanzia di risultato. Di conseguenza non può essere garantito in maniera certa l ottenimento al momento dell erogazione delle prestazioni, del controvalore del capitale investito, ovverosia di un rendimento finale corrispondente alle aspettative. In funzione dell andamento dei mercati finanziari la gestione di Marco Polo Fondo Pensione può produrre, di anno in anno, rendimenti molto differenziati ed in taluni esercizi anche negativi. Anche tale ultima evenienza, che non può essere certamente esclusa, deve essere comunque valutata in un contesto di lungo periodo che è quello nel quale opera il Fondo di Previdenza Complementare Marco Polo Fondo Pensione e in un quadro di prudenza e cautela della gestione finanziaria a cui il Fondo è istituzionalmente tenuto. 8. INFORMAZIONI Gli aderenti a Marco Polo - Fondo Pensione vengono periodicamente informati (almeno una volta all anno) sull impiego delle risorse, sui soggetti scelti come gestori nonché sui risultati annualmente conseguiti, a mezzo di apposite comunicazioni, coerentemente con le disposizioni emanate dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione. I lavoratori associati, inoltre, ricevono annualmente, a mezzo lettera, uno specifico certificato pensionistico (estratto conto individuale) in cui è riassunta ed aggiornata la relativa posizione (contributi versati, rendimenti netti realizzati, ecc.). Il bilancio viene messo a disposizione di tutti gli associati che ne facciano richiesta. Marco Polo - Fondo Pensione si impegna a non comunicare o diffondere i dati acquisiti se non per le finalità connesse e nei limiti previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n I dati identificativi del titolare del trattamento dei dati personali possono essere acquisiti presso la sede di Roma, via Nazionale n. 60.
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